L'Irpef: soggetti passivi e determinazione dell'imposta - UniTE
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¡Persone fisiche ¡Persone fisiche residenti nel non residenti nel territorio dello Stato territorio dello Stato
¡World wide income taxation: principio del reddito mondiale ¡N.B. Entrano a comporre la base imponibile tutti i redditi ovunque prodotti
RESIDENTI: nozione (art. 2) v Iscrizione nelle liste anagrafiche delle popolazione residente; v Domicilio nel territorio dello Stato; v Residenza nel territorio dello Stato. v N.B. criterio della prevalenza temporale (183 gg.- 184 negli anni bisestili)
§ La definizione di soggetto non residente si ricava in modo residuale: è soggetto non residente chi non soddisfa alcuno dei requisiti che identificano il soggetto residente. § Il criterio di collegamento non è con il soggetto ma con il reddito: ne discende che vengono tassati solo per i redditi prodotti in Italia.
§ Residenza in Italia dal 1° gennaio al 31 marzo 90 gg. § Residenza in Italia dal 21 agosto al 31 dicembre 133 gg. § Totale dei giorni di residenza in Italia 223 gg. Il contribuente deve essere considerato residente in Italia
§ Residenti: nel comune nella cui anagrafe sono iscritti § Non residenti: nel comune in cui il reddito è prodotto § Lavoratori P.A. non residenti e coloro che sono considerati residenti ex art. 2, co. 2.bis T.U. II.DD. nel comune di ultima residenza nello Stato.
§ All’interno dello Stato: § Dallo Stato all’estero nessun problema (o viceversa): circa problemi circa l’assoggettamento ad l’assoggettamento ad Irpef, solo problemi Irpef pratici che attengono all’individuazione dell’ufficio fiscale competente
§ Iscrizione all’AIRE a meno che: § ci si rechi all’estero per motivi di durata limitata e per un periodo non superiore a 12 mesi; § il trasferimento avviene per lo svolgimento di attività stagionali; § si tratta di dipendenti dello Stato in servizio all’estero;
§ Art. 2, co. 2 .bis: introdotto dall’art. 10 della L. 23 dicembre 1998, n. 448, ai sensi del quale “si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dall’anagrafe della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze da pubblicare in G.U.”
§ Co. 2-bis: “Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella G.U.”.
§ Nozione: è soggetto non residente chi non soddisfa alcuno dei requisiti che identificano il soggetto residente; § Tassazione: unicamente per i redditi che si considerano prodotti in Italia.
§ Redditi fondiari; § Redditi di capitale: il riferimento è al soggetto erogante; § Reddito di lavoro dipendente: attività prestata nello stato Italiano; § Reddito di lav. autonomo: idem § Reddito d’impresa: presenza di una stabile organizzazione;
§ Redditi diversi: derivanti da un’attività o da un bene che si trova nello Stato italiano; § Redditi di partecipazione: riferimento è al soggetto partecipato; § Presunzione di produzione in Italia per redditi erogati dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti quali: pensioni, redditi assimilati ai red. lav. dipend.;ecc.
¡Vale sempre il criterio della tassazione personale: ¡Art. 4: dispone la tassazione in via autonoma e separata dei coniugi e degli altri membri della famiglia: ¡Famiglia monoreddito: esigenza di non discriminazione.
§ N.B. Tra i redditi dei coniugi in regime di comunione legale non possono essere ricompresi i proventi derivanti dall’attività separata di ciascuno di essi, che vanno imputati per intero al coniuge percipiente (cfr. Cass. 19.1.2005, n. 1034).
§ N.B. redditi dei figli minori soggetti all’usufrutto legale dei genitori (art. 324 c.c.) sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore
§ Le frazioni dell’anno solare debbono costituire due distinti periodi d’imposta che generano due obbligazioni tributarie autonome.
§ Società di persone ¡Associazioni tra residenti : principio di professionisti trasparenza residenti: principio di trasparenza
§ Imputazione diretta ai soci, indipendentemente dalla effettiva percezione degli utili societari proporzionalmente alle rispettive quote di partecipazione; § Analogo principio di imputazione delle perdite; § Determinazione delle quote di partecipazione: nell’atto costitutivo, o altro atto avente data certa anteriore all’inizio del periodo d’imposta, in mancanza si considerano proporzionali all’ammontare dei conferimenti.
¡Esempio: S.n.c. con due soci: A e B (quote eguali) 100 utile societario 20 reinvestiti; 10 accantonati e solo 70 distribuiti tassazione di 50 in testa ad A e 50 in testa a B
¡Esempio : S.n.c. di due soci: A (30%) e B (70%) 140 utile, 20 accantonati a riserve e 20 reinvestiti tassazione in testa A per 42 e in testa a B per 98
§ Piccole Società di capitali(s.r.l.): § Ricavi < euro 5.160.000 (£ 10 miliardi); § Soci persone fisiche; § Numero di soci non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società cooperativa).
§ Associazioni tra § Quote : possibile professionisti determinazione a consuntivo, in sede di dichiarazione dei Criterio di redditi (per le tassazione: principio associazioni) e per le di trasparenza delle società tra società di persone professionisti?
§ Ris. 28 maggio 2003, n. 118/E: Precisa che nonostante il richiamo alle norme sulla s.n.c. si tratta di una società non commerciale.
§ Imputazione max 49% utile; § Prestazione in modo continuativo e prevalente attività nell’impresa; § Indicazione nominatim in atto pubblico o scrittura privata autenticata; § Attestazione in dichiarazione corrispondenza apporto lavorativo alle quote di partecipazione utili
§ L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto […] al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10. § Ipotesi di tassazione separata per talune tipologie reddituali.
§ Non rientrano nella base imponibile: a) I redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva; b) Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli; c) Gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare; d) La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici ex art. 1 L. n. 544/1988; e) Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e intese internazionali.
§ Il sistema italiano di tassazione reddituale non conosce una definizione di reddito, ma prevede una serie di categorie reddituali che ha regole proprie di tassazione: § A) redditi fondiari § B)Redditi di capitale § C) redditi di lavoro dipendente § D) redditi di lavoro autonomo § E) redditi di impresa § F) Redditi diversi. § N.B. ogni categoria reddituale ha proprie regole di determinazione del reddito di categoria, nel quale confluiscono tutti I proventi riconducibili alla categoria stessa.
§ Anche il risarcimento del danno può costituire reddito, ma occorre considerare ciò che di volta in volta viene risarcito: § Il risarcimento non costituisce reddito quando riguarda una perdita patrimoniale (danno emergente) § Costituisce invece nuova ricchezza il risarcimento di mancati guadagni (lucro cessante), tassabile in quanto si sostituisce a somme che sarebbero state impnibili ove conseguite come tali.
§ Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall’esercizio di imprese commerciali minori e quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni. (il riporto delle perdite d’impresa nei cinque anni successivi trova applicazione solo per le imprese in contabilità ordinaria).
§ Le perdite delle società di persone e delle associazioni tra professionisti si sottraggono per ciascun socio e associato nella proporzione stabilita dall’art. 5 TUIR.
§ Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: § Canoni, livelli, censi; § Spese mediche e di asssistenza specifica nei casi di grave invalidità; § Assegni periodici corrisposti ai coniugi; § Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori; § Un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale; § Ecc.;
¡Lett. d-bis): costituiscono oneri deducibili anche le somme restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti.
§ Deduzione per l’abitazione principale:è pari al massimo all’importo della rendita catastale e ha la finalità di neutralizzare la tassazione in testa al possessore dell’immobile adibito ad abitazione principale.
Scaglioni di reddito ¡ dal 1° gennaio 2007 ¡ fino a 15.000,00 euro 23% ¡ oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro 27% ¡ oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro 38% ¡ oltre 55.000 e fino a 75.000,00 euro 41% ¡ oltre 75.000,00 euro 43%
§ L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda: § 1) le detrazioni ex artt. 12, 13, 15 e 16 § 2) dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti d’imposta ex art. 165.
§ Al fine di tenere conto della composizione del nucleo familiare il legislatore concede una detrazione per i familiari a carico (che hanno un reddito non superiore a 2.840,51 euro). § N.B. la finanziaria per il 2008 ha previsto una ulteriore detrazione in presenza di almeno quattro figli (!!).La particolarità è che nel caso non vi sia capienza nell’imposta lorda è riconosciuto un credito d’imposta pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.
§ Sono subordinate al possesso di particolari tipi di reddito, in particolare redditi di lavoro dipendente. § Originariamente tale detrazione aveva la funzione di considerare forfetariamente le relative spese di produzione del reddito di lavoro dipendente. Questa logica è stata però stravolta e da tempo la detrazione si è trasformata in uno strumento di attenuazione della progressività.
§ Si tratta delle deduzioni per oneri trasformate in detrazioni d’imposta che vengono portate in diminuzione dell’imposta lorda per un importo pari al 19%.
§ La detrazione ha una evidente finalità antievasiva: portare alla luce i contratti di locazione degli immobili urbani attribuendo al locatore il vantaggio della detrazione. § Novità finanziaria per il 2008
§ Visti i rischi di doppia imposizione collegati al rilievo della territorialità nell’imposizione reddituale la norma concede ai residenti lo scomputo dalle imposte italiane delle imposte estere assolte su eventuali redditi prodotti all’estero.
§ Infine, l’imposta netta va confrontata con a) crediti d’imposta per le imposte pagate all’estero; b) i versamenti in acconto; c) le ritenute alla fonte a titolo di acconto. § N.B. a differenza delle detrazioni questi istituti possono dar luogo a un rimborso a favore del contribuente: si tratta di anticipazioni finanziarie, in attesa di conguaglio, mentre le detrazioni sono solo modalità per determinare l’imposta di periodo.
§ Artt. 17 - 21 § Suredditi che sono caratterizzati da una formazione pluriennale la tassazione segue regole diverse: l’imposta si applica separatamente. § Sull’ammontare percepito trova applicazione una aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente del biennio precedente
§ Per il TFR si tiene conto anche del numero di anni occorso a produrlo; § Si tratta di regime opzionale: la scelta se utilizzarlo o meno è rimessa al contribuente.
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