L'Irpef: soggetti passivi e determinazione dell'imposta - UniTE

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L'Irpef: soggetti passivi e determinazione dell'imposta - UniTE
L’Irpef: soggetti passivi e determinazione dell’imposta
L'Irpef: soggetti passivi e determinazione dell'imposta - UniTE
¡Persone fisiche         ¡Persone fisiche

  residenti nel            non residenti nel
 territorio dello Stato    territorio dello Stato
L'Irpef: soggetti passivi e determinazione dell'imposta - UniTE
¡World wide income taxation: principio del reddito mondiale

¡N.B. Entrano a comporre la base imponibile tutti i redditi
 ovunque prodotti
RESIDENTI: nozione (art. 2)

v   Iscrizione nelle liste anagrafiche delle
     popolazione residente;
v   Domicilio nel territorio dello Stato;
v   Residenza nel territorio dello Stato.

v   N.B. criterio della prevalenza
     temporale (183 gg.- 184 negli anni
     bisestili)
§ La definizione di soggetto non residente si ricava
 in modo residuale: è soggetto non residente chi
 non soddisfa alcuno dei requisiti che identificano
 il soggetto residente.

§ Il criterio di collegamento non è con il soggetto
 ma con il reddito: ne discende che vengono tassati
 solo per i redditi prodotti in Italia.
§ Residenza in Italia dal 1° gennaio al 31 marzo     90 gg.

§ Residenza in Italia dal 21 agosto al 31 dicembre 133 gg.

§ Totale dei giorni di residenza in Italia         223 gg.

 Il contribuente deve essere considerato residente in Italia
§ Residenti: nel comune nella cui anagrafe sono iscritti
§ Non residenti: nel comune in cui il reddito è prodotto
§ Lavoratori P.A. non residenti e coloro che sono considerati
 residenti ex art. 2, co. 2.bis T.U. II.DD. nel comune di ultima
 residenza nello Stato.
§ All’interno dello Stato:   § Dallo Stato all’estero
 nessun problema               (o viceversa):
 circa                         problemi circa
 l’assoggettamento ad          l’assoggettamento ad
 Irpef, solo problemi          Irpef
 pratici che attengono
 all’individuazione
 dell’ufficio fiscale
 competente
§ Iscrizione all’AIRE a meno che:

§ ci si rechi all’estero per motivi di durata limitata e per un
 periodo non superiore a 12 mesi;
§ il trasferimento avviene per lo svolgimento di attività
 stagionali;
§ si tratta di dipendenti dello Stato in servizio all’estero;
§ Art. 2, co. 2 .bis: introdotto dall’art. 10 della L. 23
 dicembre 1998, n. 448, ai sensi del quale “si
 considerano altresì residenti, salvo prova
 contraria, i cittadini italiani cancellati
 dall’anagrafe della popolazione residente ed
 emigrati in Stati o territori aventi un regime
 fiscale privilegiato, individuati con decreto del
 Ministro delle Finanze da pubblicare in G.U.”
§ Co. 2-bis: “Si considerano altresì residenti, salvo prova
 contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
 popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da
 quelli individuati con decreto del Ministro delle finanze da
 pubblicare nella G.U.”.
§ Nozione: è soggetto non residente chi non soddisfa alcuno dei
 requisiti che identificano il soggetto residente;
§ Tassazione: unicamente per i redditi che si considerano
 prodotti in Italia.
§ Redditi fondiari;
§ Redditi di capitale: il riferimento è al soggetto erogante;
§ Reddito di lavoro dipendente: attività prestata nello stato
 Italiano;
§ Reddito di lav. autonomo: idem
§ Reddito d’impresa: presenza di una stabile organizzazione;
§ Redditi diversi: derivanti da un’attività o da un
 bene che si trova nello Stato italiano;
§ Redditi di partecipazione: riferimento è al
 soggetto partecipato;
§ Presunzione di produzione in Italia per redditi
 erogati dallo Stato, da soggetti residenti nel
 territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel
 territorio stesso di soggetti non residenti quali:
 pensioni, redditi assimilati ai red. lav. dipend.;ecc.
¡Vale sempre il criterio della tassazione personale:
¡Art. 4: dispone la tassazione in via autonoma e separata dei
 coniugi e degli altri membri della famiglia:
¡Famiglia monoreddito: esigenza di non discriminazione.
§ N.B. Tra i redditi dei coniugi in regime di comunione legale non
 possono essere ricompresi i proventi derivanti dall’attività
 separata di ciascuno di essi, che vanno imputati per intero al
 coniuge percipiente (cfr. Cass. 19.1.2005, n. 1034).
§ N.B. redditi dei figli
 minori soggetti
 all’usufrutto legale
 dei genitori (art. 324
 c.c.) sono imputati
 per metà del loro
 ammontare netto a
 ciascun genitore
§ Le frazioni dell’anno
 solare debbono
 costituire due distinti
 periodi d’imposta
 che generano due
 obbligazioni
 tributarie autonome.
§ Società di persone       ¡Associazioni tra
 residenti : principio di    professionisti
 trasparenza                 residenti: principio di
                             trasparenza
§ Imputazione diretta ai soci, indipendentemente dalla
 effettiva percezione degli utili societari proporzionalmente
 alle rispettive quote di partecipazione;

§ Analogo principio di imputazione delle perdite;

§ Determinazione delle quote di partecipazione: nell’atto
 costitutivo, o altro atto avente data certa anteriore all’inizio
 del periodo d’imposta, in mancanza si considerano
 proporzionali all’ammontare dei conferimenti.
¡Esempio:
S.n.c. con due soci: A e B (quote eguali)
100 utile societario
 20 reinvestiti; 10 accantonati e solo 70 distribuiti
 tassazione di 50 in testa ad A e 50 in testa a B
¡Esempio :
S.n.c. di due soci: A (30%) e B (70%)
 140 utile, 20 accantonati a riserve e 20 reinvestiti
 tassazione in testa A per 42 e in testa a B per 98
§ Piccole Società di capitali(s.r.l.):
§ Ricavi < euro 5.160.000 (£ 10 miliardi);
§ Soci persone fisiche;
§ Numero di soci non superiore a 10 (o a 20 nel caso di società
 cooperativa).
§ Associazioni tra      § Quote : possibile
 professionisti           determinazione a
                          consuntivo, in sede di
                          dichiarazione dei
  Criterio di             redditi (per le
 tassazione: principio    associazioni) e per le
 di trasparenza delle     società tra
 società di persone       professionisti?
§ Ris. 28 maggio 2003,
 n. 118/E:
 Precisa che
 nonostante il
 richiamo alle norme
 sulla s.n.c. si tratta di
 una società non
 commerciale.
§ Imputazione max 49% utile;
§ Prestazione in modo continuativo e prevalente attività
 nell’impresa;
§ Indicazione nominatim in atto pubblico o scrittura privata
 autenticata;
§ Attestazione in dichiarazione corrispondenza apporto
 lavorativo alle quote di partecipazione utili
§ L’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto […]
 al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10.

§ Ipotesi di tassazione separata per talune tipologie reddituali.
§   Non rientrano nella base imponibile:
a)   I redditi esenti, quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
     d’imposta o ad imposta sostitutiva;
b)   Gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
c)   Gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare;
d)   La maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici ex
     art. 1 L. n. 544/1988;
e)   Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal
     Governo italiano a cittadini stranieri in forza di accordi e
     intese internazionali.
§ Il sistema italiano di tassazione reddituale non conosce una
 definizione di reddito, ma prevede una serie di categorie
 reddituali che ha regole proprie di tassazione:
§ A) redditi fondiari
§ B)Redditi di capitale
§ C) redditi di lavoro dipendente
§ D) redditi di lavoro autonomo
§ E) redditi di impresa
§ F) Redditi diversi.
§ N.B. ogni categoria reddituale ha proprie regole di
 determinazione del reddito di categoria, nel quale
 confluiscono tutti I proventi riconducibili alla categoria stessa.
§ Anche il risarcimento del danno può costituire reddito, ma
 occorre considerare ciò che di volta in volta viene risarcito:

§ Il risarcimento non costituisce reddito quando riguarda una
 perdita patrimoniale (danno emergente)
§ Costituisce invece nuova ricchezza il risarcimento di mancati
 guadagni (lucro cessante), tassabile in quanto si sostituisce a
 somme che sarebbero state impnibili ove conseguite come tali.
§ Il reddito complessivo si determina sommando i
 redditi di ogni categoria che concorrono a
 formarlo e sottraendo le perdite derivanti
 dall’esercizio di imprese commerciali minori e
 quelle derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
 (il riporto delle perdite d’impresa nei cinque anni
 successivi trova applicazione solo per le imprese
 in contabilità ordinaria).
§ Le perdite delle società di persone e delle associazioni tra
 professionisti si sottraggono per ciascun socio e associato nella
 proporzione stabilita dall’art. 5 TUIR.
§ Dal reddito complessivo si deducono, se non sono
     deducibili nella determinazione dei singoli redditi che
     concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal
     contribuente:
§   Canoni, livelli, censi;
§   Spese mediche e di asssistenza specifica nei casi di grave
     invalidità;
§   Assegni periodici corrisposti ai coniugi;
§   Contributi previdenziali e assistenziali obbligatori;
§   Un importo fino all’ammontare della rendita catastale
     dell’unità immobiliare destinata ad abitazione principale;
§   Ecc.;
¡Lett. d-bis): costituiscono oneri deducibili anche le somme
 restituite al soggetto erogatore se hanno concorso a formare il
 reddito in anni precedenti.
§ Deduzione per
 l’abitazione principale:è
 pari al massimo
 all’importo della rendita
 catastale e ha la finalità di
 neutralizzare la tassazione
 in testa al possessore
 dell’immobile adibito ad
 abitazione principale.
Scaglioni di reddito

¡   dal 1° gennaio 2007
¡   fino a 15.000,00 euro                     23%
¡   oltre 15.000,00 e fino a 28.000,00 euro   27%
¡   oltre 28.000,00 e fino a 55.000,00 euro    38%
¡   oltre 55.000 e fino a 75.000,00 euro      41%
¡   oltre 75.000,00 euro                      43%
§ L’imposta netta è determinata operando sull’imposta lorda:
§ 1) le detrazioni ex artt. 12, 13, 15 e 16

§ 2) dall’imposta netta si detrae l’ammontare dei crediti
 d’imposta ex art. 165.
§ Al fine di tenere conto della composizione del
   nucleo familiare il legislatore concede una
   detrazione per i familiari a carico (che hanno
   un reddito non superiore a 2.840,51 euro).
§ N.B. la finanziaria per il 2008 ha previsto una
   ulteriore detrazione in presenza di almeno
   quattro figli (!!).La particolarità è che nel caso
   non vi sia capienza nell’imposta lorda è
   riconosciuto un credito d’imposta pari alla
   quota di detrazione che non ha trovato
   capienza.
§ Sono subordinate al possesso di particolari tipi di
 reddito, in particolare redditi di lavoro dipendente.
§ Originariamente tale detrazione aveva la funzione
 di considerare forfetariamente le relative spese di
 produzione del reddito di lavoro dipendente.
 Questa logica è stata però stravolta e da tempo la
 detrazione si è trasformata in uno strumento di
 attenuazione della progressività.
§ Si tratta delle deduzioni per oneri trasformate in detrazioni
 d’imposta che vengono portate in diminuzione dell’imposta
 lorda per un importo pari al 19%.
§ La detrazione ha una evidente finalità antievasiva: portare alla
 luce i contratti di locazione degli immobili urbani attribuendo
 al locatore il vantaggio della detrazione.
§ Novità finanziaria per il 2008
§ Visti i rischi di doppia imposizione collegati al rilievo della
 territorialità nell’imposizione reddituale la norma concede ai
 residenti lo scomputo dalle imposte italiane delle imposte
 estere assolte su eventuali redditi prodotti all’estero.
§ Infine, l’imposta netta va confrontata con a) crediti
 d’imposta per le imposte pagate all’estero; b) i
 versamenti in acconto; c) le ritenute alla fonte a
 titolo di acconto.
§ N.B. a differenza delle detrazioni questi istituti
 possono dar luogo a un rimborso a favore del
 contribuente: si tratta di anticipazioni finanziarie,
 in attesa di conguaglio, mentre le detrazioni sono
 solo modalità per determinare l’imposta di
 periodo.
§ Artt. 17 - 21
§ Suredditi che sono caratterizzati da una
 formazione pluriennale la tassazione segue regole
 diverse: l’imposta si applica separatamente.
§ Sull’ammontare percepito trova applicazione una
 aliquota corrispondente alla metà del reddito
 complessivo netto del contribuente del biennio
 precedente
§ Per il TFR si tiene conto anche del numero di anni occorso a
 produrlo;

§ Si tratta di regime opzionale: la scelta se utilizzarlo o meno è
 rimessa al contribuente.
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