L'assicurazione deL credito - avv. nicola traverso - ASK Advisory
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Avv. Nicola Traverso L'ASSICURAZIONE DEL CREDITO I SAGGI DI Collana a cura di Avv. Andrea Davide Arnaldi
SOMMARIO 1 pag. 9 | che Cos'è e a cosa serve 7 pag. 22 | Clausola di regolazione del premio 2 pag. 10 | Vantaggi 8 pag. 24 | Altre clausole rilevanti 3 pag. 12 | Fonti normative 9 pag. 26 | Il recupero dei crediti assicurati 4 pag. 14 | Tipologie e funzionamento 10 pag. 30 | L'aspetto fiscale del recupero crediti 5 pag. 16 | Caratteristiche principali 6 pag. 21 | Rischio assicurato e insolvenza del debitore
introduzione zione straordinaria, ecc.) e/o con- consentire una copertura maggiore tro l’insolvenza di fatto, vale a dire il sul singolo debitore di quella che sa- mancato pagamento, totale o par- rebbe concessa da una polizza who- ziale di un credito non contestato alla le turnover (in cui gli indennizzi sono Giuseppe Faragò scadenza del periodo concordato in legati ai fidi assegnati dalla compa- A CURA DI Director of Political Risk, polizza (che coincide con il termine gnia a ogni debitore). Proprio perché Surety and Trade Credit previsto per il pagamento della fattura). la Compagnia non effettua un’analisi La polizza è “globale” (si tratta di un del portafoglio clienti dell’assicurato, principio inderogabile) nel senso che la copertura richiede un elevato giro copre il fatturato o sottoinsiemi pre- d’affari assicurabile e il rispetto, da par- stabiliti del fatturato (riconducibili a te dell’assicurato, di procedure strin- determinati settori, prodotti o Paesi). genti nella gestione del credito. L'assicurazione contro i rischi del cre- scita: basti pensare, a titolo di esem- Una volta stabilito il perimetro di co- Single Risk dito commerciale fornisce una coper- pio, che in Francia e in Germania le pertura, gli indennizzi sono legati (Rischi singoli) tura contro i danni cagionati dal man- aziende assicurate sono circa il 50%, agli affidamenti (i fidi) assegnati dalla La polizza copre i singoli contratti/de- cato pagamento di crediti commer- percentuale che in Italia si riduce al Compagnia a ogni debitore del porta- bitori. ciali da parte di operatori economici 10-15%. In particolare risultano sotto- foglio clienti dell’assicurato nell’ambi- Il premio di questa tipologia di coper- divenuti insolventi successivamente assicurate le PMI, che, soprattutto nei to del perimetro individuato (fatturato tura è generalmente più elevato ed è alla fornitura della merce o alla presta- settori del Made in Italy, hanno un’ele- o suoi sottoinsiemi). Il fido attribuito a richiesto che i singoli rischi assicurati zione del servizio assicurate. vata esposizione verso l’estero. ogni debitore copre l’assicurato fino a siano di importi elevati. L’assicuratore Il mercato assicurativo offre in gene- un valore massimo del 90% del credi- richiede all’azienda assicurata infor- Le compagnie di assicurazione del rale quattro tipologie di polizze, mo- to insoluto. mazioni accurate sul contratto/debi- mercato credito, nate sulla spinta dulabili e combinabili sulla base delle tore per cui viene richiesta la coper- dell’esigenza di sostenere l’export del- esigenze dell’azienda che intende co- Excess of Loss (Perdite oltre tura. le aziende del proprio Paese (compo- prirsi contro il rischio credito. un valore prestabilito) nente pubblicistica) hanno sviluppato La polizza offre un massimale di risar- La Top Up negli anni un’offerta altamente spe- Whole Turnover cimento globale per uno o più anni: La polizza Top Up viene utilizzata solo cialistica e diversificata a tutela delle (Fatturato Globale) si tratta di un “paracadute assicurativo” a integrazione della Whole Turnover. vendite sia nel mercato domestico sia Si tratta di una “struttura di servizi” fi- consigliato alle imprese che hanno La compagnia che offre la copertura all’estero (componente privatistica), nalizzata a supportare l’impresa in un’elevata capacità di valutare in ma- “base” (Whole Turnover) deve esse- rivolta sia alle grandi aziende sia alle tutte le fasi del processo di gestione niera autonoma i rischi e la solvibilità re informata e deve accettare questa PMI. del credito commerciale. La polizza dei propri clienti. seconda copertura che, in pratica, copre l’assicurato contro l’insolvenza La polizza risarcisce la sola insolven- consente di aggiungere un altro fido a In Italia, il mercato assicurativo del ri- di diritto del suo creditore (fallimento, za di diritto (fallimento, concordato quello garantito dalla Whole Turnover schio credito ha ampi margini di cre- concordato preventivo, amministra- preventivo, ecc.) e ha il vantaggio di (si tratta di un “moltiplicatore di fido”). 6 7
1 che cos'è Il Rischio Politico: una copertura accessoria Nelle polizze credito è inoltre prevista e a cosa serve una copertura accessoria, relativa al Rischio Politico: la fattispecie assicu- L’assicurazione del credito è un contratto volto a proteggere il contraente- rativa è riconducibile alla decisione di assicurato dal rischio di una perdita economica causata dall’insolvenza dei un organismo con potere sovrano di propri debitori. bloccare i pagamenti verso le aziende estere, anche qualora l’azienda debi- trice abbia dato disposizioni di effet- L’inadempimento dell’obbligazione pecuniaria da parte di un debitore rappre- tuare il pagamento (uno degli esempi senta infatti l’origine di un probabile danno, cioè la diminuzione del patrimonio più eclatanti degli ultimi anni è quello del creditore, se si considera che quest’ultimo è costituito sia da beni posseduti dell’Argentina). e disponibili sia da crediti. L’assicurazione del credito tutela proprio quest’ultima parte del patrimonio, astratta e mutevole, ed è diventata perciò un mezzo utile nella gestione finanziaria di un’impresa. Essa inoltre ha il pregio di essere del tutto impermeabile alla cooperazione del debitore, il quale non prende parte al rapporto tra il creditore-assicurato e l’assi- curazione, rimanendo un soggetto terzo (o un mero “parametro” come è spesso definito in gergo tecnico). L'assicurazione del credito si compone generalmente di tre tipologie di servizio: • la prevenzione dell'insolvenza degli acqui- renti • l'erogazione del risarcimento (indennizzo) in caso di insolvenza dell'acquirente • la gestione delle azioni bonarie o legali per il recupero dei crediti 8 9
vantaggi L'assicurazione del credito vantaggi 2 I DATI ANIA il Report 2016 sul “Ramo Crediti” stilato annualmente da ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) quantifica in 485,5 milioni di euro i premi contabilizzati nel 2015 nel ramo credito. Il mercato italiano dell’assicurazione sul credito (con Mediante l’assicurazione del credito, il creditore non ottiene solo il trasferimento riferimento alle sole polizze sul credito commerciale, quindi di un rischio (la perdita pecuniaria) da sé a un altro soggetto (l’assicuratore), ma escludendo, per esempio, quelle relative alle cessioni del quin- trae anche ulteriori e importanti vantaggi: to) viene stimato in 420 milioni di euro, a fronte di un mercato mondiale di circa 6,2 miliardi di euro. 1 Miglioramento dei tempi di incasso e puntualità nei pagamenti Facilitazione della pianificazione commerciale mediante la Maggiore accesso ai finanziamenti delle banche a condizioni 2 riduzione dei rischi inattesi e l’applicazione sistematica dei margini finanziari con cui il creditore-assicurato concede linee di credito 7 favorevoli, grazie al miglioramento del cash-flow e quindi in generale del proprio rating di solvibilità-affidabilità Miglior tutela dell’interesse del creditore-assicurato all’adempi- 3 Livelli più alti di fidelizzazione 8 mento dell’obbligazione, sia mediante il monitoraggio costante della situazione economica dei debitori affidati, sia promuo- vendo le opportune azioni di recupero del credito insoluto 4 Riduzione delle controversie e dei reclami 9 Diminuzione dei rischi in caso di forniture a clienti sconosciuti 5 o aperture verso nuovi business o mercati esteri Maggiore redditività delle forniture 6 Diminuzione dei costi medi di gestione del credito 10 11
fonti L'assicurazione del credito fonti normative 3 Circolare Ministeriale n. 474, 1981 | Successivamente è normative intervenuta altresì la Circolare ministeriale n. 474 del 1981 del Ministero Dell’Industria, Commercio ed Artigianato. Legge n. 576, 1982 | Ha poi creato l’ISVAP (Istituto per la vigi- lanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), autorità ammi- Nel Codice Civile del 1942, nel campo assicurativo, le norme disciplinano solo i nistrativa indipendente con funzioni di controllo e vigilanza dell’attività principi generali senza entrare nei dettagli e nei tecnicismi, che furono (di propo- assicurativa. sito) lasciati sia alla libera iniziativa privata sia alle prassi ormai consolidate. Fatte salve le norme di carattere generale riguardanti i contratti, per l’assicurazio- ne del credito hanno avuto grande importanza le fonti secondarie. La Circolare ISVAP n. 162, 1991 | Ha reso assicurabili anche operazioni di vendita a rate non contratte tra imprenditori e nuove forme contrattuali come il franchising. Circolare Ministeriale n. 145, 1960 | Venne emanata del Ministero Dell’Industria, Commercio ed Artigianato istitutiva dei Rami Credito e Cauzioni (rispettivamente 14 e 15), quali rami distinti all’interno della categoria delle assicurazioni contro i danni. ISVAP 95/2012 | L’ISVAP è stato recentemente sostituito in tutti i suoi poteri e funzioni dall'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicu- In detta circolare sono codificati tre principi fondamentali: l’adozione della poliz- razioni), creato con il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95 dal Governo za globale, la previsione dello scoperto obbligatorio e la delimitazione del rischio Monti nell'ambito delle politiche di spending review (conv. legge 7 ago- alla perdita così come definita in polizza. sto 2012 n. 135). La Circolare 145 del 1960 rimane ancora oggi attuale sotto il profilo istitutivo dei singoli Rami e dei relativi principi fondamentali. D. lgs. 209/2005 | Le modifiche normative sono quindi conti- nuate con l’emanazione Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Le- Circolare ministeriale n. 433, 1979 | Sotto il profilo gislativo n. 209 del 7 settembre 2005). regolamentare e gestionale invece è stata progressivamente aggiornata dalla che autorizza l’assicurazione di crediti derivanti da leasing o da altre operazioni di carattere industriale e finanziario purché previsti dall’ordinamento, assistiti da ipoteca su immobili o da privilegio su Il Codice delle Assicurazioni ha previsto l’istituzione formale del “Ramo credito”, macchinari, destinate all’ampliamento o all’ammodernamento d’iniziative garantendone la soggezione alle norme in esso contenute (ove applicabili), non- economiche già esistenti e non alla realizzazione di nuove realtà. ché alla vigilanza dell’IVASS. 12 13
tipologie L'assicurazione del credito tipologie e funzionamento 4 e funzionamento Qualora vi siano assicurati con un alto numero di posizioni assicurabili, l’i- nelle procedure interne dell’assicurato, preventivamente approvate dall’assi- struttoria individua delle categorie, se- curazione. condo la natura soggettiva dei debi- Le posizioni così affidate hanno, oltre tori o secondo l’entità del credito, per che un unico livello di scoperto obbli- cui entro una certa soglia (cosiddetta gatorio, un unico massimale annuo L’assicurazione del credito si divide principalmente in due macro settori: “latitudine”), l’affidamento del rischio è (o pluriennale). Il premio viene quindi concesso in automatico. correlato al massimale pattuito e non Viene quindi stabilito un importo entro all’ammontare dei crediti presi in affi- Assicurazione del credito all'esportazione il quale l’assicurato potrà vendere/for- damento. È utilizzata nell’ambito del commercio internazionale ed ha per ogget- nire senza il preventivo “fido” dell’assi- In questo modo il giudizio dell’assi- to non solo la copertura di linee di credito concesse ad un soggetto curatore, usufruendo ugualmente della curazione si sposta dalla condizione avente sede in un Paese estero ma anche rischi straordinari, rischi indi- copertura. finanziaria del debitore alla situazione pendenti dall’attività del debitore, riconducibili al rischio politico. economica e organizzativa dell’assi- Questi possono esser guerre, rivoluzioni, tumulti civili, decisioni di or- In considerazione del crescente con- curato contraente. ganismi internazionali tali da istituire embarghi o restrizioni alle espor- tributo del credit management interno tazioni. Sono spesso coperti anche rischi catastrofici, quali terremoti, alle aziende (ossia degli assicurati stes- In particolare l’assicurazione valuta se inondazioni o eruzioni vulcaniche. si), nonché dei servizi di informazioni l’assicurato, a prescindere dalle proprie e indagini commerciali, le compagnie dimensioni, abbia un’adeguata credit assicurative possono oggi applicare policy, sia essa gestita da risorse in- una gestione innovativa, considerando terne o mediante il ricorso in forma Assicurazione del credito INTERNO non la singola posizione affidata bensì integrata ad outsourcers specializza- L’assicurazione del credito interno si riferisce invece a rapporti tra ope- tutte le perdite che eccedano un livello ti che, per competenza e velocità di ratori economici del medesimo Stato. Il sinistro è individuato nella per- predefinito (franchigia). intervento, possano garantire, in caso dita imputabile all’insolvenza del debitore, o nel mancato incasso di un La compagnia quindi non esegue più di insolvenza del debitore, un pronto numero prestabilito di rate nel caso di vendita dilazionata o leasing op- un’indagine ed una valutazione per recupero del credito senza soluzione pure di canoni di locazione. Il premio è normalmente suddiviso in una singoli debitori, lasciando queste fasi di continuità. parte fissa e una variabile, determinata dai dati forniti periodicamen- te dall’assicurato alla compagnia. Nel coprire i singoli rischi, connessi Fornitura con ogni specifico debitore dell’assicurato-contraente, la compagnia fornitore cliente assicuratrice, raccolte tutte le informazioni necessarie e fatte le proprie assicurato debito debitore valutazioni, svolge un’istruttoria che porta all’affidamento della singola posizione. Partendo da un precedente contratto di carattere generale Copertura valutazione credito monitoRaggio (detta polizza di convenzione), vengono quindi definiti una franchigia, un massimale e un premio. Richiesta fido assicuratore recupero 14 15
CARATTERISTICHE L'assicurazione del credito CARATTERISTICHE PRINCIPALI 5 PRINCIPALI B analisi preventiva del portafoglio La compagnia ha il diritto di effettuare un’analisi preventiva sui crediti da assicurare. Tramite indagini e sondaggi presso altri creditori, la compagnia può individuare rischi sgraditi ed escludere i relativi crediti dalla polizza, oltre a determinare il limite massimo assicurabile per ciascun debitore. L’assicurazione del credito tradizionalmente presenta alcune caratteristi- L'analisi preventiva degli acquirenti consente di limitare i mancati pagamenti che principali: il principio di globalità, l’analisi preventiva del portafoglio, lo ed i relativi indennizzi (e pertanto il costo in termini di premio): le Compa- scoperto obbligatorio, la franchigia, la definizione della perdita assicurata, gnie utilizzano nella valutazione del debitore non soltanto le informazioni l’accertamento e la liquidazione del danno, l’attività di recupero del credito. pubbliche, ma anche le esperienze relative a una base fornitori ampia, ge- neralmente più completa rispetto a quanto sia disponibile per il singolo Fornitore. A Assicurazione del credito INTERNO Qualora vi siano assicurati con un alto numero di acquirenti con i quali la- vorano a credito, esposti per un valore simile di credito medio, l’istruttoria Per evitare che il creditore possa fare ricorso all’assicurazione del credito se- lezionando soltanto crediti già connotati da particolare criticità, con effetti della compagnia individua delle categorie secondo la natura soggettiva dei negativi per la funzionalità complessiva del sistema assicurativo, la polizza debitori o secondo l’entità oggettiva del credito, all’interno delle quali, entro deve rispettare il principio di globalità: non si assicura un solo credito, una certa soglia di valore (cosiddetta “latitudine”), l’affidamento del rischio bensì è necessario assicurare presso la stessa compagnia tutto il porta- sarà concesso in automatico. foglio crediti (o almeno una parte omogenea dello stesso), scegliendo poi di volta in volta per quale creditore (e credito) attivare la copertura CONOSCETE assicurativa. I PAGAMENTI Fornitura Quest’ultimo è un assioma ben consolidato nella prassi, ed è stato codifica- DEL VOSTRO ALTRI INFO to dalla normativa secondaria, la quale fa salve soltanto “ipotesi eccezionali CLIENTE? FORNITORI PAGAMENTI PAGAMENTO o caratteristiche peculiari, rinvenibili nell'ambito delle assicurazioni del cre- dito all'esportazione e di quelle concernenti crediti ipotecari o comunque assistiti da garanzia reale”. Le eccezioni riguardano solitamente specifiche Fornitura Fornitura aree geografiche (es. copertura solo del mercato interno e/o dell'export in FORNITORE cliente ALTRI ASSICURATORE ASSICURATO debitore FORNITORI certi paesi) oppure rami di attività. pagamento debito Fornitura ALTRI FORNITORI PAGAMENTO FIDO / INFO PAGAMENTI 16 17
L'assicurazione del credito CARATTERISTICHE PRINCIPALI L'assicurazione del credito CARATTERISTICHE PRINCIPALI C Scoperto obbligatorio Il termine prefissato pattiziamente è commisurato alla tipologia di credito assicurato (nel caso di vendita dilazionata o leasing può esser stabilito in un certo numero di rate scadute). Lo scoperto obbligatorio (chiamato anche scoperto assoluto, o normal loss), è una perdita fisiologica a carico dell’assicurato. Viene calcolato come percentuale della vendita il cui rischio di mancato pagamento deve restare a carico dell'assicurato/imprenditore secondo la normativa vigente (perché sull’imprenditore deve ricadere almeno una LIMITI piccola parte del rischio del risultato economico dell’impresa). Solitamente tale scoperto oscilla tra il 10% e il 20% dei crediti attesi: ciò significa che la Gli unici limiti all’assicurazione del credito risultano ancor compagnia risarcisce normalmente una somma compresa tra l’80% e il oggi l’impossibilità di coprire rischi di credito relativi ad ope- 90% dei crediti. razioni a carattere meramente finanziario, lo scoperto di Funzione precipua dello scoperto obbligatorio è quella di evitare alla com- conto corrente non garantito da ipoteca, o prestiti generici pagnia il risarcimento di importi minori. che non prevedono un impiego tipico della somma conces- Analogo scopo ha un’altra clausola usualmente prevista dalle polizze, cioè sa. Salvi questi divieti il mercato assicurativo è sempre libero la franchigia, con la quale si limita, sul piano quantitativo, la garanzia pre- di offrire ulteriori e nuovi prodotti. stata dall'assicuratore, facendo si che una parte del danno rimanga a carico dell'assicurato. A differenza dello scoperto obbligatorio, la franchigia è spesso predeterminata in un importo preciso. D perdita assicurata e perdita definitiva E accertamento e liquidazione annuo Il rischio garantito è soltanto quello della cosiddetta perdita definitiva del L’individuazione dei crediti assicurati è legata al loro sorgere e non al mo- valore del credito espressamente prevista e descritta nella polizza. mento del sinistro. La perdita s’intende definitiva quando, espletato ogni tentativo di recupero L’assicuratore, quindi, copre il rischio di insolvenza dei crediti acquisi- del credito verso il debitore e i suoi eventuali co-obbligati, sortendo esito ti dall’assicurato nel periodo di efficacia del contratto e, pertanto, ai fini negativo o parziale, la somma recuperata non copra né il valore iniziale, né dell’operatività ed efficacia della garanzia assicurativa rileva non il momento gli interessi maturati e le spese. La soglia quantitativa o temporale che porta di verificazione del sinistro (cioè quando la perdita del credito assume ca- a considerare la perdita come definitiva, e dunque passibile d’indennizzo, rattere definitivo), ma quello in cui il credito è sorto ed è stato trasferito alla dev’essere stabilita e prevista secondo termini e modi in ogni singola poliz- compagnia assicurativa. za, al fine di dare certezza e chiarezza al rapporto contrattuale nonché ai rispettivi diritti e doveri del contraente e dell’assicuratore. Pertanto in ciascun contratto assicurativo generalmente si prevede qua- le sarà l’ipotesi tipica d’insolvenza garantita, ad esempio il caso in cui il debitore non paghi alla scadenza prevista o entro un lasso di tempo prestabilito. 18 19
Rischio L'assicurazione del credito CARATTERISTICHE PRINCIPALI 6 F GESTIONE INTERNA DEL MANCATO PAGAMENTO E ATTIVITà assicurato e insolvenza DI RECUPERO A differenza del factoring, con l'assicurazione del credito non avviene la cessione del credito a terzi. La Compagnia quindi non diventa titolare del credito assicurato, che rimane in capo al creditore assicurato. In caso di pagamento di indennizzo pagato a seguito di eventuale sinistro, quindi, al debitore non viene notificata alcuna cessione del credito: la Compagnia (se ha pagato l’indennizzo) ha soltanto il diritto alla surroga. del debitore Le polizze prevedono un certo numero di giorni di ritardo “fisiologico” ri- spetto alla scadenza originale del credito, durante i quali l’assicurato svolge in proprio le attività di recupero. Superato tale limite, la Compagnia deve venire informata attraverso una Il rischio garantito in polizza è sol- Ipotesi di insolvenza di diritto sono Denuncia di Mancato Pagamento. Le polizze sul mercato a quel punto of- tanto quello della perdita cosiddetta per esempio il fallimento e il concor- frono soluzione diverse: talune permettono all'assicurato di avvalersi delle definitiva (totale o parziale) del valo- dato preventivo; ipotesi di insolvenza strutture specializzate delle Compagnie per il recupero (bonario e/o giu- re del credito , dovuta ad insolvenza di fatto sono per esempio l’esito in- diziale), altre richiedono che sia l'assicurato a svolgere in proprio tutte le del debitore, accertata o manifesta fruttuoso di una procedura esecutiva azioni. o presunta nei modi e nei termini o la mancanza di convenienza nel che la polizza deve stabilire tenendo perseguire il debitore. conto della natura delle operazioni La prassi contrattuale ha poi previsto la poste in essere (Circolare ISVAP n. nuova figura dell’insolvenza presun- 162/1991). ta, operante de facto decorso un cer- to termine dalla scadenza del credito, Insolvenza non solo di diritto, quindi, o dalla messa in mora del debitore, o ma anche convenzionalmente stabi- dalla denuncia di morosità effettuata lita. Pertanto, non vengono conside- dall’assicurato o ancora dall’apertura rate solamente le ipotesi in cui il de- di una procedura concorsuale. bitore sia incapace di adempiere erga Decorso tale termine, quindi, le com- omnes, ma anche cause convenzio- pagnie procedono all’indennizzo indi- nali a cui ricollegare concretamente pendentemente dal verificarsi di uno l’accertamento dell’effettiva perdita dei casi di insolvenza di fatto o di dirit- del credito. to sopracitati. 20 21
Clausola L'assicurazione del credito clausola di regolazione e premio 7 di regolazione recente orientamento, hanno affer- mato che la sospensione dell'efficacia del premio del contratto di assicurazione è previ- sta solo nell'ipotesi dell’art. 1901 cod. civ., e cioè in caso di mancato paga- mento integrale del premio (Cass. Civ., S.U., sent. n. 4361/2007). Pertanto, costituendo un’autonoma L’assicurato è sempre tenuto al paga- La giurisprudenza, a partire dagli anni obbligazione contrattuale, la violazio- mento di un premio da versare anti- ‘70, ha qualificato l’obbligo di comu- ne da parte dell’assicurato dell’obbli- cipatamente sulla base dell’effettivo nicazione dei dati come obbligazione go di comunicazione all’assicuratore rischio cui è soggetto. Tuttavia può complementare e accessoria rispetto di variazione dei dati, va valutata in verificarsi il caso in cui la determina- a quella del pagamento del premio, maniera indipendente dal pagamento zione del premio assicurativo sia sog- con la conseguenza della sospensio- del premio. getta ad elementi variabili, che non ne della garanzia assicurativa non solo Il comportamento dell’assicurato quin- rendono possibile stabilirne l’ammon- in caso di mancato pagamento del di può esser giudicato solo alla luce tare esatto in via anticipata, ma solo premio, ai sensi dell’art. 1911 c.c., ma della buona fede contrattuale, intesa in via provvisoria. Sempre più spesso altresì in caso di mancato tempestivo come lealtà ed onestà nell’esecuzio- difatti vengono conclusi contratti di adempimento agli obblighi comuni- ne del contratto di assicurazione, al assicurazione con la c.d. “clausola cativi gravanti in capo all’assicurato fine di non arrecare danno altrui (in di regolazione del premio”, in forza (Cass. Civ., sent. n. 2495/1970; Cass. questo caso, alla Compagnia). della quale, oltre al pagamento di un Civ., Sez. III, sent. n. 8609/2004). premio minimo fisso, l’assicurato è tenuto al pagamento di un premio ag- Tuttavia, a partire dal 2005, la giuri- giuntivo da versarsi alla scadenza del sprudenza ha cambiato orientamen- periodo assicurativo. to, ritenendo che la comunicazione Con questa clausola il premio è de- dei dati variabili non assurge a ob- terminato in base alla variazione bligo complementare o accessorio verificatasi circa quei dati e quelle alla corresponsione del premio, che circostanze che devono obbligato- dunque rimane l’unica obbligazione riamente essere comunicati all’assi- per la quale è disposta ex lege la so- curatore onde consentirgli l’esatta e spensione della garanzia (Cass. Civ., definitiva commisurazione dell'inte- sent. n. 3370/2005). ro premio al rischio effettivamente Successivamente le Sezioni Unite della assicurato. Corte di Cassazione, confermando il 22 23
altre clausole L'assicurazione del credito altre clausole rilevanti 8 rilevanti C primo rischio Non è sempre possibile per un Fornitore ottenere dall'Assicuratore che i plafond concessi sui diversi debitori siano pari alle esigenze commerciali; alcune Compagnie offrono la possibilità di operare "a primo rischio", disap- plicando cioè il tradizionale criterio proporzionale, a condizione però che l'attività di recupero sia svolta dall'Assicuratore. A Excess of loss Clausola di origine anglosassone che ha per oggetto la copertura delle perdite subite dall’assicurato in conseguenza del mancato pagamento dei D Clausole internazionali: rischio politico suoi crediti di uno o più clienti a seguito di forniture di beni o prestazioni e programmi internazionali di servizi da lui regolarmente portate a termine. La compagnia mette a di- Normalmente è possibile estendere la copertura di crediti all'esportazione sposizione dell’assicurato un massimale, valido per una o più annualità, che ai casi di mancato pagamento originati da decisioni unilaterali dello sta- interverrà a coprire tutte le perdite che eccedano un livello predefinito. to ove risiede il debitore (moratoria, inconvertibilità delle divise, revoca di Pertanto, per le aziende di maggiori dimensioni, con una struttura di Credit licenze di importazione), o per cause di forza maggiore (catastrofi, guer- Management interna, viene offerta la possibilità di ridurre il costo del pre- re civili). Non solo: oltre alla citata clausola del Rischio Politico, quando le mio attraverso una polizza di maggiore complessità, che permette di assi- esigenze di copertura assicurativa dei crediti riguardano gruppi di aziende curare solo il rischio in eccedenza rispetto ad una franchigia globale annua con presenza in diversi Paesi, è possibile operare attraverso i cosiddetti Pro- e ad una soglia di intervento, e consente maggiore autonomia nella deter- grammi Internazionali, con i quali le condizioni assicurative negoziate dalla minazione dei limiti assicurabili per ciascun debitore. capogruppo vengono poi applicate anche alle subsidiaries. Tendenzialmente tale clausola viene presa in considerazione con riferi- mento a polizze per fatturati rilevanti. B copertura degli ordini confermati A volte, la cancellazione da parte della Compagnia di un plafond concesso in passato ai debitori può creare al Fornitore difficoltà derivanti dalla messa in produzione di beni prodotti su specifica, non rivendibili a terzi. In questi casi è possibile negoziare polizze che consentano anche la messa in co- pertura degli ordini, per un periodo predeterminato. Ciò si può applicare anche nei casi in cui il venditore sia tenuto in forza di obblighi contrattuali a concludere la vendita nei confronti di aziende nel frattempo divenute insolventi. 24 25
il recupero L'assicurazione del credito il recupero dei crediti assicurati 9 dei crediti La polizza di assicurazione del credito può essere un efficace strumento per affrontare queste criticità e realizzare questi obiettivi. assicurati In particolare, per quanto riguarda il recupero crediti, le polizze di assicurazione del credito prevedono usualmente l’incarico alla compagnia assicurativa per le attività di credit recovery. Dopo la normale fase di gestione inhouse dell’insoluto da parte dell’assicurato, il sinistro viene gestito dalla Compagnia, che tenta dapprima il recupero del credi- to in via stragiudiziale e, ove necessario e opportuno, in via giudiziale. La gestione del credito e in particolare le attività di recupero del credito rappre- sentano oggi un ambito ad elevata interdisciplinarietà, caratterizzato da continue evoluzioni normative e da rapidi cambiamenti del contesto economico-finan- A la fase stragiudiziale La fase stragiudiziale può essere gestita dalla compagnia sia attraverso ziario. strutture e risorse interne, sia mediante service esterni. In entrambi i casi, l’attività svolta può consistere in: OBIETTIVI CRITICITà › phone collection (call center) › mailing e diffide a mezzo PEC e raccomandata AR › GESTIONE DEL RECUPERO › gestione del precontenzioso (claims, piani di rientro, etc.) DISORGANICA E DISOMOGENEA › esazione territoriale (in outsourcing) EFFICACIA COMPLIANCE › Approccio indifferenziato alle diverse tipologie di credito B indagini e informazioni sul debitore › Limitata specializzazione e focalizzazione sulle risorse dedicate Fin dalla fase stragiudiziale, e a maggior ragione nell’avvio di quella › Mancanza di una gestione unitaria giudiziale, la Compagnia orienta le proprie azioni sulla base di informazioni › Carente documentazione ai fini privilegiate: della deducibilità fiscale › valutazione e valorizzazione dello storico e delle esperienze accumulate › LIMITATO CONTROLLO DEI COSTI nei confronti del medesimo debitore (controlli reperibilità, scoring, etc); DI RECUPERO › dati ufficiali reperibili dalle banche dati pubbliche (visure camerali, bilanci, › LIMITATA ATTIVITÀ etc.). VELOCITà Qualità DI MONITORAGGIO › INSUFFICIENTE SUPPORTO Il supporto di indagini e informazioni di 2’ livello (fornite da service INFORMATIVO specializzati) è fondamentale in questa fase: la verifica circa la situazione patrimoniale/finanziaria e la solvibilità del debitore serve e orientare al meglio le azioni, sia per ottenere un risultato migliore in termini di 26 27
L'assicurazione del credito il recupero dei crediti assicurati L'assicurazione del credito il recupero dei crediti assicurati D le procedure concorsuali “recupero”, sia per evitare spese inutili e virare piuttosto su un recupero in Affidare alla propria compagnia di assicurazione del credito l’attività giudiziale termini meramente fiscali. di credit recovery ha un ulteriore vantaggio: tramite i propri uffici e, ove necessario, mediante gli studi legali fiduciari, la compagnia è infatti in grado Dal punto di vista dei costi, la Compagnia ha spesso il “peso” commerciale di monitorare con tempestività e precisione tutte le procedure concorsuali, e contrattuale necessario per garantirsi l’accesso a indagini e report a sia nelle fasi prodromiche e di consolidamento del credito (insinuazione al condizioni vantaggiose, potendo contare su volumi di gran unga maggiori passivo nel fallimento, precisazione del credito nei concordati preventivi, rispetto al singolo imprenditore. etc.), sia in quelle prettamente esecutive (liquidazione dell’azienda fallita, riparti, etc.). In questo modo l’assicurato è messo nelle condizioni di gestire al meglio i C la fase stragiudiziale propri crediti anche in quelle fasi caratterizzate da elevato tecnicismo, opacità delle procedure, maggiore difficoltà nell’interazione con gli interlocutori La sottoscrizione di una polizza di assicurazione del credito comporta istituzionali (sezioni Fallimentari dei Tribunali, curatori, liquidatori, etc.) e solitamente l’obbligo (salvo casi specifici) o quantomeno la facoltà di affidarsi fisiologica lunghezza dei procedimenti (una procedura fallimentare in Italia agli studi legali fiduciari della Compagnia per tutta l’attività giudiziale di dura in media 7-8 anni). recupero del credito. La Compagnia infatti intrattiene rapporti con una rete di legali su tutto il territorio nazionale ed estero (nel caso delle assicurazioni presenti in più Stati), garantendo ai propri assicurati un’azione legale veloce, IL RECUPERO DEL CREDITO ASSICURATO: efficiente e, soprattutto, a costi contenuti. I fiduciari infatti sottoscrivono FLUSSI OPERATIVI usualmente delle tariffe ad hoc, che permettono alle assicurazioni di 1. Fornitura garantire un servizio tempestivo e a condizioni vantaggiose. FORNITORE cliente ASSICURATO debitore In concreto, l’attività legale consiste nell’ottenimento di un titolo esecutivo 2. mancato pagamento (solitamente, un decreto ingiuntivo o una sentenza) e nella sua esecuzione (atto di precetto, pignoramenti, etc.). Il filtro della Compagnia assicurativa servizio 8 - Azione permette sia di guidare le azioni nel modo migliore, sia di evitare azioni 3 - Denuncia sinistro esterno legale superflue, sia infine di poter costantemente rintracciare la pratica (con i suoi atti e i suoi documenti). 4 - Recupero Stragiudiziale ASSICURATORE studio legale 5 - Incarico per recupero Giudiziale 6 - Richiesta info e doc. per azione legale 7 - Conferimento procura alle liti e invio doc/info 28 29
L'aspetto fiscale L'assicurazione del credito l'aspetto fiscale del recupero crediti 10 del recupero C deduzione fiscale delle perdite sui crediti crediti Il controllo delle procedure, l’utilizzo di informazioni privilegiate e di report patrimoniali, nonchè lo svolgimento di azioni legali mirate a seconda delle specificità del caso, permettono all’assicurato di evitare azioni superflue e quindi di risparmiare tempo e costi, agevolandolo nell’individuazione e nel- la prova dei presupposti della deduzione fiscale delle perdite sui crediti (art. 101 TUIR). Assicurare il proprio credito e affidarne il recupero alla Compagnia, infine, permette di gestire in modo efficiente l’aspetto fiscale. D la deducibilità delle perdite sui crediti assicurati Nell’epoca attuale, infatti, una buona gestione del credito non può prescindere Per quanto riguarda la deduzione delle perdite derivanti da crediti assicurati da una rigorosa attenzione per questo ambito e per i – talvolta rilevanti – rispar- - anche considerata l’assenza di chiarimenti ufficiali (Ministero e/o Agenzia mi che ne possono derivare. Entrate) - pare più semplice esaminare il problema dal punto di vista pratico, così come solitamente si presenta: • la società comunica all’assicurazione il mancato incasso di una credito A monitoraggio delle procedure concorsuali coperto da polizza; • la compagnia (o la società stessa) intraprende azioni (stragiudiziali e/o) Il monitoraggio delle procedure concorsuali (e delle altre procedure di legali di recupero del credito; soluzione della crisi d’impresa) svolto in modo professionale permette • prima ancora che la procedura legale sia conclusa, la compagnia liquida all’assicurato di massimizzare il recupero del credito, intervenendo tem- alla società la percentuale di credito assicurata (stabilita dalle condizioni pestivamente laddove gli organi della procedura richiedano integrazioni o della polizza). documenti ai fini del riconoscimento del credito, interagendo in modo cor- A questo punto (e ricordando che l’assicurazione del credito non comporta retto con tutti gli interlocutori (advisors e legali del debitore, altri creditori, una cessione del credito) possono verificarsi due casi: commissario, liquidatore, etc.) e intercettando con tempestività eventuali a) la procedura legale si chiude infruttuosamente: in questo caso non si liquidazioni, riparti e pagamenti a suo favore. verificano altri rapporti fra la società e la compagnia assicuratrice; b) la procedura legale conduce ad un recupero totale o parziale del credito: la società incassa la somma direttamente dal cliente; la compagnia assicu- B note di variazione iva ratrice chiede la restituzione di quanto corrisposto a titolo di indennizzo (in proporzione alla % di credito che è stata recuperata). Affidare alla Compagnia l’attività di recupero del credito significa anche gestire in modo ottimale il recupero fiscale dell’IVA, mediante un monito- Dal punto di vista dell’imposizione diretta, si pone il problema di coordi- raggio puntuale e normativamente corretto delle procedure (esecutive e nare quanto visto sopra con le norme in tema di deducibilità delle perdite concorsuali) da cui può sorgere il presupposto per l’emissione della nota su crediti (art. 101 comma 5 TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi di variazione IVA ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972. 30 31
L'assicurazione del credito l'aspetto fiscale del recupero crediti L'assicurazione del credito l'aspetto fiscale del recupero crediti del 22 dicembre 1986 n. 9171) in base alle quali bisognerà esaminare sia ai fini IRES solo se supportata da “elementi certi e precisi”; l’entità del credito, sia quegli elementi “certi e precisi” tali da giustificarne la 3) ai fini IRAP la perdita su crediti risulta come sempre indeducibile, con- deducibilità. seguentemente non risulta imponibile ai fini IRAP l’indennizzo assicurativo Nel caso dei crediti assicurati, la deducibilità delle perdite su crediti è subor- ricevuto. dinata all’esito di un’azione legale (solitamente) intrapresa non direttamen- 4) da un punto di vista civilistico, eventuali crediti già liquidati dalla compagnia te dalla società ma dalla compagnia assicuratrice; pertanto, per procedere assicurativa, per i quali al termine dell’esercizio non si sia ancora chiusa la con la deducibilità della perdita, è necessario attendere formale comunica- procedura legale, dovrebbero rientrare nel conteggio al fine dell’imputazione zione da parte della compagnia sull’esito della procedura legale intrapresa. a bilancio del fondo svalutazione crediti. Per quanto riguarda infine l’aspetto contabile, si ritiene che (anche in que- sto ambito) l’elemento “dell’esistenza certa” della perdita svolga un ruolo fondamentale: infatti, fino al momento in cui questa non è dimostrata, il perdite sui crediti assicurati all'estero corrispondente indennizzo non può essere considerato un ricavo certo a L’art. 101 comma 5 TUIR non fa alcuna distinzione in base alla lo- tutti gli effetti. calizzazione del debitore: valgono quindi i criteri generalmente In assenza di indicazioni ufficiali dell’Amministrazione finanziaria, in un’otti- validi per la deducibilità delle perdite su crediti, cioè la circostan- ca prudenziale si ritiene corretto collocare l’indennizzo assicurativo ricevu- za che la perdita sia provata da elementi certi e precisi. to in una posta patrimoniale di debito che possa essere stornata e/o giro- Secondo dell’Amministrazione Finanziaria - come riportato nella contata solo al termine dell’intero iter, una volta avuta conoscenza dell’esito C.M. n. 39/E/2002 (par. 3), che conferma la precedente circola- dell’azione esperita. re ministeriale n. 131/11/1730 del 19/7/1978 – deve essere dimo- strato il carattere definitivo del suddetto componente negativo Ipotizzando quindi l’esistenza di un credito verso clienti di euro 100 coperto di reddito “conformemente agli strumenti giuridici previsti nello da assicurazione all’80%, si potrebbero avere le seguenti ipotesi: Stato del debitore, ove non si possa ricorrere alle dichiarazioni di a) al momento della liquidazione del sinistro da parte della compagnia assi- insolvenza dei debitori stranieri emesse dalla SACE (Istituto per i curatrice: contabilizzazione di acconti per indennizzo assicurativo per € 80 Servizi Assicurativi del Commercio Estero)”. b) al momento della comunicazione da parte della compagnia dell’impos- La dichiarazione del sinistro emessa da SACE costituisce idonea sibilità di recuperare il credito: perdite su crediti per € 100; contabilizzazione documentazione ai fini della deducibilità, a condizione che nel- di acconti per indennizzo assicurativo per € 80; la stessa venga indicato l’indennizzo liquidato. La perdita sarà c) OPPURE, in caso di recupero del credito a seguito dell’azione legale in- dunque dedotta al netto dell’eventuale indennizzo riconosciuto trapresa: contabilizzazione di acconti per indennizzo assicurativo per € 80 dalla SACE. Infine, se i soggetti esteri debitori sono residenti o (se invece l’azione legale intrapresa portasse a recuperare solo una parte localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (cd. pa- del credito, andrebbe mandata a perdita su crediti la sola parte non recuperata). radisi fiscali), la deducibilità è altresì subordinata - oltre che alla sussistenza degli elementi indicati - alla dimostrazione dell’effet- Va infine precisato che: tiva attività commerciale del debitore oppure (alternativamen- 1) le conclusioni suindicate non muterebbero se l’azione legale venisse in- te) all’effettivo interesse economico e alla concreta esecuzione trapresa direttamente dalla società creditrice; dell’operazione (art. 111 TUIR, commi 10-11). 2) l’eventuale perdita su crediti rilevata risulterebbe fiscalmente deducibile 1 Per un’approfondita analisi delle regole e dei presupposti per la deduzione fiscale delle perdite su crediti, si rinvia al Saggio “Il recupero IVA e la deducibilità del credito: condizioni, termini e monitoraggio”: http://academy.askadvisory.it/it/pagina/22-pubblicazioni 32 33
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