Norme operative Convenzione ARCI Nuova Associazione - UNIPOL 2006
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Norme operative Convenzione ARCI Nuova Associazione – UNIPOL 2006
NORME GENERALI (Emissione Polizze e Promozione Pubblicitaria) BENEFICIARI I prodotti in Convenzione sono riservati agli Iscritti ARCI Nuova Associazione titolari della tessera dell’anno in corso o di quello precedente, nel caso di polizza sottoscritta entro il giorno 30 aprile ed ai familiari conviventi, nonché a tutti i Circoli affiliati all’Associazione. DOCUMENTAZIONE Per comprovare il diritto dell’Assicurato a fruire delle condizioni previste in Convenzione l’Agenzia deve conservare, nell’incarto di polizza, copia della tessera e, nel caso di familiari, copia del certificato di Stato di Famiglia o apposita autocertificazione (come da facsimile allegato in ultima pagina). CONTRATTI INTERESSATI E CODIFICA Tutte le condizioni ed i premi previsti in Convenzione sono applicabili esclusivamente alle nuove emissioni ed alle sostituzioni di contratto. Il codice da inserire nel campo “Codice di Convenzione” è: • 9048 (in sostituzione del precedente 9948). SUPPORTI PUBBLICITARI Per le esigenze di promozione della nuova Convenzione è possibile integrare la fornitura dei supporti informativi e pubblicitari facendo richiesta direttamente all’Economato. Le spese a carico delle Agenzie, che corrispondono al 50% del costo di produzione, sono pari a: • Opuscolo (cod. P31081) € 0,18 (IVA compresa) • Cartolina (cod. P31083) € 0,0223 (IVA compresa) • Locandina (cod. P31082) € 0,0774 (IVA compresa) 2
RAMO AUTO PRODOTTI ALLEGATO 1 LINEA PRODOTTI PERSONE 1. Responsabilità Civile Auto Si applicano le Tariffe RCA stabilite dall’Impresa in vigore al momento della stipulazione del singolo contratto con l’applicazione delle seguenti condizioni: a) Autovetture Uso privato e promiscuo • Sconto 3% per tutti coloro che risultano collocati nella classe di merito dalla 53a alla 64a compresa; • Sconto 5% per tutti coloro che risultano collocati nella classe di merito uguale od inferiore alla 52a. • Solo per i contratti con tariffa RCA antecedente la 1/05/2005 riduzione del 50% del sovrappremio previsto per la formula tariffaria Bonus/Protetto; (in pratica, la maggiorazione del 5% applicata sulla tariffa normale del Bonus/Malus viene ridotta al 2,50%). b) Ciclomotori e Motocicli ad uso privato • Sconto 3% per tutti coloro che risultano collocati nella classe di merito dalla 3a alla 6a compresa; • Sconto 5% per tutti coloro che risultano collocati nella classe di merito uguale od inferiore alla 2a. 2. Auto Rischi Diversi ¾ Incendio/Furto Come previsto nel testo della Convenzione, le garanzie Incendio/Furto vengono prestate con l’applicazione di tassi differenziati in relazione alla classificazione delle autovetture in ALTO/MEDIO/BASSO Rischio. I tassi, i limiti assuntivi ed i codici di Tariffa da richiamare in polizza sono quelli stabiliti dal Prontuario ARD, in essere al momento dell’emissione del contratto, per le Convenzioni Nazionali Sindacali. ¾ Altre Garanzie ARD Sulle garanzie: • Eventi Socio Politici, Eventi Atmosferici, Tutela Giudiziaria, Infortuni del Conducente, Garanzie Accessorie, Ritiro Patente e Garanzia Assistenza, viene praticato uno sconto del 20%. 3
RAMO INFORTUNI PRODOTTI ALLEGATO 1 LIMITI DI ETÀ Su tutti i prodotti infortuni e malattia escluso il Prod. 1060 al momento dell’emissione verrà presentata in automatico la Condizione Particolare 500 che prevede l’elevazione a 80 anni del limite di età per le sole garanzie infortuni. Per tutti i prodotti tradizionali per i quali il testo delle Condizioni Particolari non viene stampato direttamente al momento dell’emissione (la stampa è infatti prevista solo per i Prod. 1036/1058/1059) dovrà essere fatto sottoscrivere al Contraente l’apposito allegato contenente la deroga ai limiti di età (C.P. 500). 1) POLIZZA “MULTIGARANZIE PER LA PERSONA” (1036) • A) - Forma di garanzia 2 “Full Time” e forma di garanzia 3 “24 ore su 24 specifica per professione” per le garanzie: - capitale caso morte - capitale caso di invalidità permanente - indennità per inabilità temporanea (solo per la forma di garanzia 3) - rimborso spese sanitarie - diaria giornaliera in caso di ricovero ospedaliero Lo sconto applicato sui tassi e’ nella misura del 25% (solo sulle garanzie sopra indicate). E’ possibile inoltre inserire altre garanzie accessorie a condizioni e premi predefiniti, quali: - Responsabilità Civile del Nucleo Familiare - Tutela Giudiziaria - Scippo e Rapina - Rimborso Spese per Psicoterapia - Rimborso Spese Sanitarie da Malattia e Infortunio - Invalidità Permanente da Malattia - Assistenza • B) - Pacchetto Prevenzione Donna Per le forme di garanzia 1, 2 e 3, gli iscritti ed i loro familiari possono fruire delle coperture sottoindicate, soltanto acquistandole insieme ad una Garanzia Rimborsuale della Sezione Sanitaria, del Prodotto Multigaranzie per la Persona. “La Compagnia rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo di € 550,00 le spese sostenute dall’Assicurata per un esame mammografico e/o di Pap-test compiuti nell’anno assicurativo. 4
Nel caso in cui l’Assicurata si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, o di Istituti di Cura con essi convenzionati, la Compagnia rimborsa integralmente i tickets sanitari corrisposti per i suddetti esami. Qualora l’Assicurata utilizzi strutture non convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, le spese sostenute sono rimborsate previa l’applicazione, per ogni visita, dei limiti di seguito indicati: • scoperto del 20%, con il minimo non indennizzabile di € 55,00”. Le coperture sopraindicate, fruibili richiamando la C.P. 316, che verrà stampata in automatico sulla polizza, comportano un premio annuo € 50,00. • C) - Forma di garanzia 1 “Infortuni Domestici” Copertura per gli infortuni domestici, che viene offerta nelle forme: - libera con garanzie e massimali a scelta dell’Assicurato, con premi scontati del 10% rispetto ai tassi di tariffa. • D) - pacchetto “Sicurezza Donna”, con combinazione di garanzie e massimali ad un premio non modificabile di € 220,00 Morte € 50.000,00 Invalidità Permanente (franchigia 5%) € 100.000,00 Diaria per Ricovero e Gesso da Infortunio € 25,00 Rimborso Spese Sanitarie “Alta Chirurgia” € 30.000,00 Scippo e Rapina € 1.500,00 Rimborso Spese per Psicoterapia € 1.500,00 Prevenzione Donna € 550,00 Assistenza e Consulenza Medica SI Dopo avere richiamato la Condizione Particolare 317 (Pacchetto Sicurezza Donna) e le Condizioni Particolari 9 (Franchigia 5%), 32, 101, 316, 500, 455 e 736, nella mappa successiva dovranno essere indicate le somme assicurate sopra evidenziate. Per il Rimborso Spese Alta Chirurgia utilizzare forma garanzia 4. Per l’Assistenza utilizzare tipo assistenza 11. Alla conferma la macchina presenterà in automatico il premio convenuto di € 220,00. 2) POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE SU VEICOLI IDENTIFICATI (1033) Questa polizza garantisce un’indennità al Conducente, in caso di infortunio avvenuto durante la guida di un veicolo identificato, adibito, in modo prevalente, ad uso privato (autovettura, motociclo, ciclomotore, natante). Dovrà essere utilizzata una delle tre combinazioni di massimali e garanzie indicate nella sotto indicata tabella. Dovrà altresì essere richiamata la Condizione Particolare 311 e consegnato e fatto firmare al Contraente il relativo allegato. 5
Premio Combinazioni delle somme assicurate Morte Inv. Ricovero Osp. Permanente € 116,00 € 130.000,00 € 130.000,00 € 55,00 € 69,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 40,00 € 46,00 € 55.000 € 55.000 € 26,00 Per la garanzia Invalidità Permanente è prevista una franchigia assoluta del 3%. 3) SERVIZI DI ASSISTENZA UNISALUTE (C.P. 455) Questi servizi, forniti da Unisalute S.p.A., sono acquistabili solo congiuntamente ad un Prodotto contenente coperture Infortuni e/o Malattia. Beneficiari, oltre al Contraente titolare della apposita Card, sono anche i componenti del suo nucleo familiare. Premio annuo finito € 7,50. 6
POLIZZA INFORTUNI DEL CONDUCENTE Veicoli ad uso privato CONDIZIONE PARTICOLARE 311 La presente condizione particolare è operante solo se il relativo codice è stato espressamente richiamato nella “Parte B” del contratto. Oggetto dell’Assicurazione Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per gli infortuni subiti dal conducente durante la circolazione dei veicoli adibiti ad uso privato indicati nel frontespizio della polizza. L’assicurazione in ogni caso è valida solo se il conducente è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Franchigia sull’Invalidità Permanente Non si fa luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% della invalidità permanente totale; se invece risulterà superiore a tale percentuale, l’indennizzo viene corrisposto solo per la parte eccedente tale limite. Nel caso in cui il grado di invalidità permanente sia pari o superiore al 50% della invalidità permanente totale, la Compagnia liquiderà l’indennizzo dovuto sulla totalità della somma assicurata senza applicazione di franchigia. 7
CONDIZIONE PARTICOLARE 500 LIMITI DI ETA’ PER CONVENZIONATI La presente condizione particolare è operante solo se il relativo codice è stato espressamente richiamato nella “Parte B” del contratto. A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, per le sole garanzie Infortuni il limite di età si intende elevato ad 80 anni. 8
RAMO MALATTIA PRODOTTI ALLEGATO 1 1) PRODOTTI - SCONTI Gli Iscritti ed i loro familiari, su tutti i prodotti sotto elencati, usufruiscono di uno sconto pari al 20% sui tassi di tariffa; tale sconto non è applicabile sulle Garanzie Assistenza: ¾ 1058-Rimborso Spese Sanitarie ¾ 1059-Indennità di Ricovero Ospedaliero da Malattia o Infortunio/Inabilità Temporanea da Malattia ¾ 1060-Invalidità Permanente da Malattia N.B. Si precisa che la garanzia “Inabilità Temporanea” può essere concessa esclusivamente qualora la/le persona/e assicurata/e non appartengono alle seguenti categorie: ¾ lavoratori dipendenti, studenti, casalinghe, pensionati e sportivi. 2) ALTA CHIRURGIA Per la Forma di Garanzia 4 - Alta Chirurgia - del Prodotto 1058 - Rimborso Spese Sanitarie - è prevista anche la seguente agevolazione contrattuale: • Massimale assicurato € 55.000 • Premio annuo in Convenzione: Premio imp.le Premio finito Per Assicurato di età fino a 60 anni € 151,22 € 155 Per ogni familiare risultante dallo stato di famiglia € 121,95 € 125 Per Assicurato di età superiore a 60 anni fino a 75 anni € 200,00 € 205 Per ogni familiare risultante dallo stato di famiglia € 151,22 € 155 Per effettuare l’emissione della polizza occorre percorrere le seguenti fasi: ¾ forma di garanzia: 04; ¾ tipo polizza: 02; ¾ teste gestite: NO; ¾ numero persone/gruppi assicurati: numero degli assicurandi; ¾ clausole: 202. Nel caso venga richiesta anche la Garanzia Assistenza (solo CP 455), nella mappa dove viene riportato il nome del primo assicurato (di solito il capofamiglia), indicare nell’apposito campo “Assistenza Tipo” il codice 011. Inoltre, nei testi aggiuntivi occorre dattiloscrivere la seguente condizione: La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia, effettua il rimborso delle spese documentate previa applicazione di uno scoperto del 25% con il minimo non indennizzabile di 750 euro. Lo sconto di cui alla presente convenzione non è cumulabile con alcun altro tipo di sconto. 9
RAMO R.D.P. PRODOTTI ALLEGATO 1 Per tutti i prodotti, esclusi quelli a taglio fisso e la “Globale Fabbricati” (7026), è previsto uno sconto del 30% sui premi da prontuario. Lo sconto convenzione non è cumulabile con alcun altro tipo di sconto. 1. PACCHETTO CASA (7023) In presenza del Codice della Convenzione, digitando nell’apposito campo la combinazione A6 verrà presentata una combinazione di garanzie e massimali ad un premio non modificabile di € 103,00. Il prodotto da utilizzare è il 7023 “Multirischi dell’abitazione” Garanzie Valori Incendio dell’immobile a primo fuoco € 80.000 Incendio del contenuto a primo fuoco € 20.000 Premio annuo finito € 103 Ricorso terzi € 155.000 R.C. del Capofamiglia € 550.000 (Franchigia € 155 sui danni a cose) Sono da richiamare le C.P. 99, 733, 747 (da dattiloscrivere). 10
CONDIZIONE PARTICOLARE 733 La presente condizione particolare è operante solo se il relativo codice è stato espressamente richiamato nella “Parte B” del contratto. “Franchigia per sinistro” Limitatamente ai danni a cose l’assicurazione è prestata con una franchigia di € 155,00 per sinistro. In concomitanza di altra franchigia prevista in polizza, è operante quella di importo più elevato. CONDIZIONE PARTICOLARE 747 La presente condizione particolare è operante solo se il relativo codice è stato espressamente richiamato nella “Parte B” del contratto. “Incendio locali a primo fuoco” La garanzia incendio locali dell’abitazione è prestata, fino alla concorrenza della somma assicurata, senza l’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 del Codice Civile. 11
2. MUTUO CASA (7099) Copertura a garanzia dell’estinzione del debito residuo in caso di Morte da infortunio, Invalidità permanente da infortunio e malattia superiore al 50%. Il prodotto da utilizzare è il 7099 “Globale per le persone e i beni”; il premio si ottiene applicando il tasso del 1,00 per mille sul valore residuo in conto capitale al momento dell’emissione del contratto. Occorre richiamare il Codice di rischio “208” da inserire nel settore Altre garanzie. Le condizioni di polizza sono quelle allegate e vanno a sostituire il libretto “Parte A” del prodotto 7099. 12
MUTUO CASA DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, usati nella polizza, significano: ASSICURATO La persona nel cui interesse è stipulata la polizza COMPAGNIA Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. CONTRAENTE La persona che stipula la polizza INDENNIZZO La somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione POLIZZA Il documento che prova il contratto di assicurazione PREMIO La somma dovuta alla Compagnia RISCHIO La probabilità del verificarsi del sinistro SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza DEBITO RESIDUO Importo necessario per l’anticipata estinzione del mutuo calcolato in base a quanto previsto dal contratto del mutuo stesso. INFORTUNIO Per infortunio si intende l’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili. L’assicurazione vale per gli infortuni che l’Assicurato subisca nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale. Sono considerati infortuni anche: a) l’asfissia di origine non morbosa; b) gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento accidentale di sostanze tossiche; c) le infezioni conseguenti a morsi di animali e punture di insetti, escluse la malaria e le malattie tropicali; d) l’annegamento; e) l’assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore; 13
f) gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza; g) gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo, attentati, a condizione che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva; h) le ernie addominali da sforzo, con esclusione di quelle rachidee; gli strappi muscolari derivanti da sforzo; i) la rottura sottocutanea del tendine di Achille, nei limiti di quanto previsto al punto 3.1.4 della sezione Sinistri Infortuni; j) gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi. INVALIDITA’ PERMANENTE Perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta. MALATTIA E’ considerata malattia ogni alterazione clinicamente diagnosticabile dello stato di salute non dipendente da infortunio. SFORZO Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie abitudini di vita dell’Assicurato. TERMINE DI ASPETTATIVA Il periodo che intercorre tra la decorrenza del contratto e la decorrenza della garanzia assicurativa. 14
NORME CONTRATTUALI COMUNI 1 Dichiarazioni dell’Assicurato La Compagnia presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni dell’Assicurato. Le dichiarazioni inesatte e/o le omissioni, possono comportare o il mancato pagamento dell’indennizzo o un pagamento ridotto, nonché l’annullamento dell’assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati: altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Compagnia. Se l’Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze, ai sensi dell’art. 1901. 3 Aggravamento del rischio L’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile. 4 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso. 5 Tacita proroga della polizza In mancanza di disdetta data da una delle Parti con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, la polizza è prorogata per un anno e così successivamente di anno in anno. 6 Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico dell’Assicurato. 7 Foro competente Per ogni controversia il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato o del Contraente. 8 Prova del contratto La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. 9 Altre assicurazioni L’Assicurato è esonerato dall’obbligo di denunciare alla Compagnia eventuali altre polizze da lui stipulate, fermo l’obbligo di darne avviso in caso di sinistro. L’omissione della comunicazione di cui sopra può comportare la decadenza dal diritto all’indennizzo ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile. Le comunicazioni debbono avvenire per iscritto. 15
10 Recesso in caso di sinistro Nei 60 giorni successivi al pagamento o alla contestazione dell’indennizzo previsto dalle garanzie prestate in polizza, l’Assicurato o la Compagnia possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 15 giorni. Nel caso in cui sia la Compagnia a recedere dal contratto, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, corrisponderà all’Assicurato la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso al netto della relativa imposta. 11 Prova E’ a carico di chi domanda l’indennizzo di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto ai termini di polizza. 12 Rinvio alle norme di legge Per tutto quello che non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge. 16
1) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE 1.1 RISCHI ASSICURATI La Compagnia nei limiti e alle condizioni di polizza garantisce: a) il pagamento del debito residuo del mutuo, il cui numero di contratto è specificato nella “Parte B” di polizza, in caso di: - MORTE DA INFORTUNIO, anche se si verifica entro due anni dal giorno in cui l’infortunio è avvenuto. La Compagnia liquida detta somma ai beneficiari designati o in difetto di designazione agli eredi. - INVALIDITA’ PERMANENTE DA INFORTUNIO di grado superiore al 50% anche se si verifica entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto. - INVALIDITA’ PERMANENTE DA MALATTIA di grado superiore al 50% purché la malattia sia insorta dopo il 90° giorno successivo a quello in cui il contratto è stato perfezionato con il pagamento del premio; 1.2 RISCHI ESCLUSI Sono esclusi dall’assicurazione gli infortuni derivanti: a) dalla guida e dall’uso di mezzi di locomozione aerei, salvo quanto previsto al punto 2.2 (rischio volo) delle Clausole Comuni; b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere; c) da corse, gare, allenamenti e prove di ippica, calcio, ciclismo, football americano, rugby, salvo che esse abbiano carattere ricreativo; d) da corse, gare allenamenti e prove comportanti l’uso di veicoli a motore, salvo che si tratti di regolarità pura; e) da delitti dolosi compiuti o tentati dall’Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; f) da movimenti tellurici; g) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto al punto 2.1 delle Clausole comuni (rischio di guerra all’estero); h) da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate artificialmente dall’accelerazione di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti. Sono inoltre esclusi: i) le conseguenze di interventi chirurgici, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio; j) gli infarti. 17
Sono escluse dall’assicurazione malattia le invalidità permanenti derivanti: da eventi dovuti a: k) malattie, malformazioni e stati patologici manifestatisi anteriormente alla stipulazione del contratto; l) malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi i comportamenti nevrotici; m) intossicazioni conseguenti ad abuso di alcool e di psicofarmaci, nonché ad uso non terapeutico, di stupefacenti o allucinogeni; n) trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; o) conseguenze di azioni delittuose dolosamente compiute o tentate dall’Assicurato, nonché da lui volontariamente attuate o consentite contro la sua persona. Si intendono invece compresi quelli sofferti in conseguenza di imprudenza o negligenza anche grave dell’Assicurato, del Contraente o di eventuali beneficiari dell’indennizzo; p) conseguenze dirette o indirette di trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati, e delle accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che il danno alla salute derivi dall’esposizione a radiazioni per fini terapeutici o per l’espletamento di attività professionali in campo sanitario che comportino l’impiego di raggi x e/o di isotopi radioattivi. Sono inoltre escluse dall’assicurazione le invalidità permanenti preesistenti alla data di decorrenza del presente contratto. Per le maggiori somme e le diverse persone assicurate conseguenti a variazioni intervenute successivamente alla stipulazione dell’assicurazione, le disposizioni previste alla precedente lettera k) operano dalle ore 24 del giorno di pagamento della variazione, anziché a quella di stipulazione dell’assicurazione. 1.3 PERSONE NON ASSICURABILI Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcoolismo, tossicodipendenza, infezione da H.I.V. o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoidi. In ogni caso l’assicurazione cessa con il loro manifestarsi, con obbligo della Compagnia di restituire la parte di premio pagato e non goduto, al netto di oneri fiscali. 18
2) CLAUSOLE COMUNI 2.1 RISCHIO DI GUERRA ALL’ESTERO La garanzia viene estesa agli infortuni avvenuti all’estero (esclusi comunque il territorio della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino) derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), per il periodo massimo di 14 giorni dall’inizio delle ostilità, se ed in quanto l’Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all’estero. La presente estensione non è comunque operante per gli infortuni aeronautici, 2.2 RISCHIO VOLO La garanzia di cui al presente articolo non è valida nel caso di polizza con durata inferiore ad un anno. L’assicurazione è estesa agli infortuni che l’Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque eserciti tranne che: • da società/aziende di lavoro aereo in occasione di voli da trasporto pubblico di passeggeri; • da aeroclubs. Il viaggio in aereo si intende iniziato nel momento in cui l’Assicurato sale a bordo dell’aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso. 2.3 LIMITI DI ETA’ L’assicurazione vale per le persone fino ai 65 anni di età. 2.4 LIMITI TERRITORIALI L’assicurazione vale in tutto il mondo. 2.5 CONTROVERSIE MEDICHE Le controversie mediche sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni sul grado di invalidità permanente, nonché sull’applicazione dei criteri di indennizzabilità possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel Comune, sede di Istituto di Medicina Legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. 2.6 MUTUO Per i sinistri Infortuni o Malattia dovrà essere fornita copia del contratto bancario relativo al mutuo ipotecario acceso sull’immobile e identificato nella “Parte B” di polizza corredato dal piano di ammortamento aggiornato alla data di accadimento del sinistro. 19
3) SINISTRI 3.1 INFORTUNI 3.1.1 Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi La denuncia dell’infortunio, con l’indicazione del luogo, giorno ed ora dell’evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Compagnia o all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 3 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente l’Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. L’Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Compagnia. 3.1.2 Morte Se l’infortunio ha per conseguenza la morte dell’Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l’infortunio è avvenuto, la Compagnia liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Compagnia liquida tale somma, in parti uguali, agli eredi. 3.1.3 Morte presunta Se il corpo dell’Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto l’indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l’evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell’indennità ed in seguito l’Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Compagnia ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l’Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subito lesioni indennizzabili a norma della presente polizza. 3.1.4 Percentuali di valutazione per accertamento dell’invalidità permanente Nessun indennizzo spetta all’Assicurato , quando la Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 50%. Il grado di invalidità permanente è accertato secondo le percentuali indicate nella tabella che segue. Perdita totale, anatomica o funzionale, di: ♦ un arto superiore 70% ♦ una mano o un avambraccio 60% ♦ un pollice 18% ♦ un indice 14% ♦ un medio 8% ♦ un anulare 8% ♦ un mignolo 12% ♦ una falange ungueale del pollice 9% ♦ una falange di altro dito della mano 1/3 del dito 20
Per: ♦ anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole ma con immobilità della scapola 25% ♦ anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono-supinazione libera 20% ♦ anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera 10% ♦ blocco della prono-supinazione in semipronazione dell’avambraccio e della mano 7% ♦ paralisi completa del nervo radiale 35% ♦ paralisi completa del nervo ulnare 20% ♦ esiti di rottura sottocutanea di un tendine del bicipite brachiale 5% Per: ♦ amputazione di un arto inferiore: ♦ al di sopra della metà della coscia 70% ♦ al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio 60% ♦ al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba 50% Perdita totale, anatomica o funzionale, di: ♦ un piede 40% ♦ ambedue i piedi 100% ♦ un alluce 5% ♦ la falange ungueale dell’alluce 2,5% ♦ un altro dito del piede 1% Per: ♦ anchilosi dell’anca in posizione favorevole 35% ♦ anchilosi del ginocchio in estensione 25% ♦ esiti di frattura del menisco mediale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile 2% ♦ esiti di frattura del menisco laterale del ginocchio, indipendentemente dal trattamento attuabile 3% ♦ lesione completa del legamento crociato anteriore del ginocchio 9% ♦ anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto 10% ♦ anchilosi della sotto astragalica 5% ♦ paralisi completa dello sciatico popliteo esterno 15% ♦ esiti di rottura sottocutanea del tendine di Achille 4% Perdita totale, anatomica o funzionale, di: ♦ un occhio 25% ♦ ambedue gli occhi 100% 21
Per: ♦ sordità completa di un orecchio 10% ♦ sordità completa di ambedue gli orecchi 40% ♦ stenosi nasale assoluta monolaterale 4% ♦ stenosi nasale assoluta bilaterale 10% ♦ esiti di frattura scomposta di una costa 1% ♦ esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di: - una vertebra cervicale 12% - una vertebra dorsale 5% ♦ 12° dorsale 10% ♦ una vertebra lombare 10% ♦ esiti di frattura di un metamero sacrale 3% ♦ esiti di frattura 5% ♦ postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo 2% ♦ perdita anatomica di un rene senza compromissioni significative della funzione urinaria 15% ♦ perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica 8% Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell’eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l’indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla professione dell’Assicurato. Nel caso l’infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell’arto stesso. La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l’applicazione di una percentuale di invalidità permanente pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, con il massimo del 100%. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. 3.1.5 Criteri di indennizzabilità La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell’infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistente o sopravvenute; pertanto l’influenza che l’infortunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all’esito delle lesioni prodotte dall’infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l’indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall’infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dal punto 3.1.4 della presente sezione. 22
3.2 MALATTIA 3.2.1 Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro L’Assicurato deve denunciare alla Compagnia ogni singola malattia che, secondo il parere medico, possa provocare una invalidità permanente indennizzabile a termini di polizza. La denuncia deve essere fatta per iscritto alla Direzione della Compagnia o all’Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro tre giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente, l’Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità o conoscenza, ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile. L’Assicurato deve sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia delle cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria utile per la liquidazione del sinistro, a tal fine sciogliendo qualsiasi medico dal segreto professionale. In caso di scadenza del contratto prima che la malattia sia stata denunciata, la relativa denuncia può essere presentata non oltre un anno dalla cessazione del contratto stesso, sempreché la malattia si sia manifestata entro il periodo di validità dell’assicurazione. 3.2.2 Criteri di indennizzabilità La Compagnia corrisponde l’indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive causate dalla singola malattia denunciata. Qualora la malattia colpisca un soggetto già affetto da altre patologie, oltre a quanto disposto dal punto 1.2 (Rischi esclusi delle Condizioni di Assicurazione), è comunque ritenuto non indennizzabile il maggior pregiudizio derivante da menomazioni coesistenti. Nel corso dell’assicurazione, le invalidità permanenti da malattia già indennizzate non potranno essere oggetto di ulteriore valutazione sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove malattie. Pertanto nel caso in cui la malattia colpisca un soggetto la cui invalidità sia già stata indennizzata per una precedente malattia, la valutazione dell'’ulteriore invalidità andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. Se invece la precedente malattia ha determinato una invalidità non indennizzata perché l’invalidità da essa residuata è stata ritenuta inferiore alla franchigia, nel caso gli esiti della nuova malattia concorrano con quelli precedentemente accertati, la valutazione andrà effettuata considerando anche il maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione menomativa. A maggior chiarimento di quanto sopra riportato devono intendersi per: ♦ malattie coesistenti, le malattie o invalidità presenti nell’Assicurato che non determinano alcuna influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano sistemi organo funzionali diversi; ♦ malattie concorrenti, le malattie o invalidità presenti nell’Assicurato che determinano una influenza peggiorativa sulla malattia denunciata e sulla invalidità da essa causata, in quanto interessano uno stesso sistema organo funzionale. 23
3.2.3 Determinazione dell’indennizzo L’Invalidità Permanente viene accertata in un periodo compreso fra i 6 e 18 mesi dalla data di denuncia della malattia, in base a giudizio medico sul grado di stabilizzazione.La determinazione dell’indennizzo viene eseguita secondo le norme seguenti: Nessun indennizzo spetta all’Assicurato, quando la Invalidità Permanente è di grado pari o inferiore al 50%. 3.2.4 Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione, valutato l’indennizzo, la Compagnia deve provvedere al pagamento che viene liquidato in Italia ed in valuta italiana. Il diritto all’indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l’Assicurato muore dopo che l’indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Compagnia paga agli eredi dell’Assicurato l’importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. 24
PRODOTTI ALLEGATO 2 COPERTURE INFORTUNI PER CIRCOLI E STRUTTURE 3. INFORTUNI PROFESSIONALI DEGLI ADDETTI AI SERVIZI (1031) Gli addetti all’attività del Circolo possono essere assicurati contro gli Infortuni professionali per i seguenti massimali di garanzia: - Morte € 16.000 - Invalidità Permanente € 26.000 (franchigia relativa 6%) - Diaria per ricovero da infortunio € 16 (franchigia 3 gg. - max 20 gg.) Premio annuale per addetto € 20,00. Richiamare le Condizioni Particolari 2, 23, 78 5. INFORTUNI: Campi Solari – Estate/Ragazzi (1031) Destinatari sono i circoli e/o le strutture territoriali che organizzano le attività richiamate. La garanzia copre gli infortuni che i ragazzi possono subire durante tutto il tempo in cui vengono presi in consegna dal personale preposto a cura del contraente. Massimali - Morte € 52.000 - Invalidità Permanente € 52.000 (franchigia assoluta del 3%) - Spese mediche € 550 N.B.: (dattiloscrivere) Relativamente alla garanzia spese mediche rese necessarie da infortunio, la Società rimborsa le spese sostenute in Istituto di Cura durante il ricovero per: - onorari dei medici, del chirurgo, dell’aiuto, dell’assistente, dell’anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all’eventuale intervento; - spese farmaceutiche; - esami di laboratorio; - rette di degenza; - spese di trasporto dell’assicurato in autoambulanza all’Istituto di Cura e viceversa. Sono inoltre comprese le spese sostenute successivamente al periodo di ricovero esclusivamente per trattamenti fisioterapici e rieducativi. Il rimborso di tali spese verrà riconosciuto per ciascun assicurato fino alla concorrenza di € 550,00 per evento e/o per anno assicurativo. 25
Premio Fino a 50 Assicurati € 1,00 procapite per ogni settimana oltre 50 Assicurati € 0,85 procapite per ogni settimana Il premio minimo di polizza in nessun caso deve essere inferiore a € 103,00. Richiamare le Condizioni Particolari 2, 9, 80. 26
RAMO VITA PRODOTTI ALLEGATO 1 Condizioni come da tariffe: DAHLIA - 504M/504V - Assicurazione mista a vita intera a premi periodici ed a prestazioni rivalutabili. Rispetto ai prodotti base (404M/404V), le tariffe in convenzione presentano le seguenti caratteristiche: - diritti pari a 3,00 euro; - caricamenti scontati del 10%; - commissione di gestione pari a 0,85%. GARDENIA - 525M/525V - Assicurazione mista a vita intera a premio unico con versamenti aggiuntivi. Rispetto ai prodotti base (425M/425V), le tariffe in convenzione presentano le seguenti caratteristiche: - caricamenti scontati del 10%; - commissione di gestione pari a 0,85%. 5544 – Contratto di capitalizzazione a premio unico a prestazioni rivalutabili e con bonus – tasso annuo di riferimento 2,80%. Rispetto al prodotto base (546), la tariffe in convenzione presenta le seguenti caratteristiche: - oneri fissi pari a 30 euro. A parziale modifica di quanto indicato negli allegati alle nostre circolari dell’11 ottobre 2005 (dal numero 46 al numero 52), vi ricordiamo che il prodotto 5544 (analogamente al prodotto base 546) è un prodotto di capitalizzazione e non un prodotto assicurativo; in quanto tale, non vi è quindi la figura dell’assicurato e non vi è una prestazione in caso di decesso dello stesso. Per quanto riguarda le modalità operative dei precedenti prodotti, si può fare riferimento ai corrispondenti prodotti base. 27
RAMO INCENDIO/FURTO PRODOTTI ALLEGATO 2 1. SICUREZZA ESERCENTI (Circoli e Strutture) • Prodotto da utilizzare: 4026 “Sicurezza Esercenti”; • Codice Convenzione: 9048; • Ramo: 87; • Classe: 18 per Circoli con eventuale bar e/o impianti sportivi e/o sale da ballo; • Condizioni e limiti assuntivi: e’ valido quanto stabilito dal Prodotto, se non espressamente derogato; • Premi da applicare: ¾ Sconto per convenzione: i premi previsti per la classe suddetta sono scontati del 15%; ¾ Sconti per abbinamento: elevato dal 5% al 10% per due Settori e dal 10% al 15% per tre o più Settori. ¾ Calcolo del premio: il procedimento di calcolo è il seguente: ▫ tutti gli aumenti e/o sconti (compresi quelli per abbinamento ed indicizzazione) previsti per i singoli Settori di rischio, sono automaticamente conteggiati dal programma sommando algebricamente le rispettive percentuali; ▫ lo sconto per convenzione viene applicato dal programma a partire dal premio risultante dal calcolo di cui al punto precedente. • Disposizioni assuntive: ¾ è ammessa la presenza di tabacchi fino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto e comunque non oltre € 1.500,00; ¾ nel caso di Circoli con sala da ballo (o discoteca) la sommatoria dei valori indicati alla partita “Contenuto” e alla partita “Locali” non dovrà superare complessivamente € 400.000,00 (quattrocentomila/00). Per somme superiori al limite suindicato contattare l’Ufficio Incendio/Furto. • Condizioni derogate e/o in esclusiva per gli associati: a) Settore Furto • Nei mezzi di chiusura dei locali sono ammesse superfici protette da solo vetro e/o cristallo non stratificato, con l’applicazione di uno scoperto del 25% (venticinquepercento); • La somma convenuta per la garanzia furto e rapina di valori, prevista nella definizione di “Contenuto” (fino alla concorrenza del 10% col massimo di € 1.600,00), deve intendersi prestata anche per la garanzia Portavalori. 28
• Fino alla concorrenza di € 300,00 e sempre che sia attivata la Garanzia Facoltativa 2.5 Portavalori, sono prestate le spese per la duplicazione dei documenti sottratti al portavalori a seguito degli eventi previsti alla Garanzia Facoltativa succitata. • Fino alla concorrenza di € 2.000,00 sono indennizzati i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari, arredamento, attrezzatura e merci quando in esposizione presso fiere o mostre nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Ai fini dell’operatività della garanzia è necessario che i locali o i mezzi di chiusura dei locali entro cui sono posti i beni assicurati risultino scassinati o effratti o, nel caso in cui detti beni siano posti all’interno di locali aventi luci non protette o ancora all’aperto in aree recintate, che i locali o l’area siano vigilate in continuo da addetti alla sorveglianza. • Scippo avvenuto durante le gite fino ad un max di € 500,00 per ogni gita. • Spese di rifacimento dei documenti a seguito di Furto o Scippo avvenuto durante le gite organizzate dal Circolo fino ad un max di € 100,00 per partecipante. b) Settore Responsabilità Civile • A maggior chiarimento di quanto disposto dal punto 1. Garanzia Base, si precisa che si intendono in copertura anche i danni derivanti: 1. dalla proprietà dei fabbricati dove si svolge l’attività ; 2. dalla proprietà e/o dall’esercizio di aree verdi dove si svolge l’attività; 3. dall’esercizio di bar, ristoranti e pizzerie; 4. dall’utilizzo del gioco di bocce, biliardo e di piste di pattinaggio; 5. dall’utilizzo di sale riunioni e dall’organizzazione e gestione di giochi e feste (compresi intrattenimenti danzanti) svolti nell’ambito dell’esercizio descritto in polizza; 6. dall’organizzazione/esposizione di mostre. • A parziale deroga dell’art. 1.2 - Rischi Esclusi della Garanzia Base, l’assicurazione non comprende i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di discoteche o sale da ballo, anche all’aperto, e arene estive. • A parziale deroga dell’art. 1.2 - Rischi Esclusi - lettera h) della Garanzia Base, si precisa che la garanzia viene estesa ai danni provocati da persone della cui opera l’Assicurato si avvalga, anche qualora non sussista rapporto di dipendenza. La garanzia è operante a condizione che dal fatto del non dipendente discenda all’assicurato una responsabilità ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile. 29
c) Settore Tutela Giudiziaria La copertura Tutela Giudiziaria è fruibile senza l’obbligo di acquistare anche la garanzia di Responsabilità Civile. • Condizioni Particolari in esclusiva per gli associati, aumenti tariffari, franchigie e massimi liquidabili: Aumenti Massimi Codice e titolo percentuali sul Franchigie liquidabili premio “base” Massimale 530) “Sala da ballo ” + 100% - assicurato 531) “Campi sportivi, spogliatoi e Massimale + 50% - palestre” assicurato € 750,00 per 532) “R.C. Servizio di guardaroba” + 30% € 50,00 danneggiato Massimale 537) “Attività turistica” + 50% - assicurato 538)“Gestione di attività data ad altri Massimale + 10% soggetti” assicurato Nel caso in cui nella “PARTE B” di polizza vengano richiamate più Condizioni Particolari estensive, l’aumento in percentuale sul premio base, al massimo, viene calcolato nella misura del 200%. 543) “R.C. personale dei Soci” Massimale + 150% € 100,00 (Circoli fino a 300 soci) assicurato 544) “R.C. personale dei Soci” Massimale + 250% € 100,00 (Circoli oltre 300 soci) assicurato L’aumento relativo alle Condizioni Particolari 543 e 544 (R.C. personale dei soci) è comunque applicato per intero. Attenzione: Si ricorda che, al fine di rendere operanti le estensioni di garanzia previste dalla Convenzione, occorre unire al contratto un allegato redatto come da fac-simile allegato. 30
2. INCENDIO PALLONI PRESSOSTATICI E/O TENSOSTRUTTURE L’assicurazione Incendio di palloni pressostatici (e relativi contenuti) e tensostrutture (e relativi contenuti) relativi a circoli ARCI, deve essere effettuata alle condizioni di seguito riportate, tenendo conto che è obbligatorio assicurare globalmente, con prodotto 4026, l’intero circolo. • Prodotto da utilizzare: 3001 • Codice Convenzione: 9048; • Ramo: 44; • Classe: 965 • Premi da applicare: TIPOLOGIA COSTRUTTIVA TASSO FINITO PER MILLE PALLONI PRESSOSTATICI (e relativo contenuto) 3,50 TENSOSTRUTTURE (e relativo contenuto) 3,50 • Disposizioni assuntive: Nell’allegato modello 226, che deve sempre essere allegato al frontespizio di polizza, devono essere indicati: assicurato; ubicazione del rischio; tipologia costruttiva (pallone pressostatico o tensostruttura); somma assicurata; tasso netto; premio netto. • Condizioni: 2) Onda sonica; 4) Urto veicoli; 5) Fumo; 9) Acqua condotta comprese spese per la ricerca della rottura fino a € 1.600,00; 13) Colpa grave; 16) Assicurazione del costo di ricostruzione o rimpiazzo (valore a nuovo); 75) Deroga alla proporzionale 10% 90) Tumulti, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, terrorismo e sabotaggio con scoperto del 10%, minimo non indennizzabile di € 500,00 ed il massimo indennizzo pari al 70% delle somme assicurate.; 93) Eventi atmosferici con scoperto del 10%, minimo non indennizzabile di € 1.500,00 ed il massimo indennizzo pari al 80% delle somme assicurate. Garanzia non prestabile per tensostrutture. (Vedi fac-simile polizza allegata) 31
RAMO R.C.G. PRODOTTI ALLEGATO 2 4. POLIZZA UFFICI • Destinatari: i Circoli che gestiscono esclusivamente uffici (escluso quindi l’esercizio di attività ricreative/culturali e sportive) ed i Comitati Territoriali dell’Associazione. • Prodotto: 2027 Multirischi del professionista allegando per la garanzia R.C. l’appendice 2323 “R.C. dell’esercizio dell’ufficio/studio”. • Condizioni e limiti assuntivi per tutti i Settori: è valido quanto stabilito dal Prodotto. • Settori assicurabili: Incendio, Furto, Cristalli, Elettronica e R.C. dell’esercizio dell’ufficio/studio. • Sconto per convenzione: viene previsto uno sconto del 15%. • Codice Convenzione: 9048. • Ramo: 122. • DEROGA ALLE CONDIZIONI DEL PRODOTTO 2027 – SETTORE R.C. Limitatamente al Settore R.C. deve essere dattiloscritta in polizza la seguente Condizione Particolare: Ad integrazione della definizione di “ADDETTI”, di cui alla Parte C – Appendice 2323 - di polizza ed ai fini del calcolo del premio, si precisa che occorre considerare anche i volontari e gli obiettori di coscienza regolarmente assegnati dalle competenti autorità. Inoltre, si conviene, che per Soci devono intendersi gli aderenti al Circolo che prestano la loro attività nell’ambito dell’ufficio. 32
Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione generale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) (RAMO - NUMERO) AGENZI COD. POLIZZA tel. 051 5077111 - casella postale AD 1705 - telefax 051 375349 Capitale sociale €. 965.513.627,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e partita IVA 00284160371 - R.E.A. n. 160304 Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con D.M. 28-12-1962 (G.U. 18-1-1963 N. 15) e D.M. 29-4-1981 (G.U. 19-5-1981 N. 135) Allegato di Polizza - Pagina 0 di 4 Il Contraente prende atto che la Sua iscrizione ad “ARCI Nuova Associazione”, al momento del sinistro, è condizione essenziale per l’operatività di quanto previsto dalle Condizioni Specifiche e Particolari di seguito riportate. CONDIZIONI SPECIFICHE Condizioni valide esclusivamente se è operante il relativo settore di polizza 1. SETTORE FURTO E RAPINA Si precisa che nella partita Contenuto si intendono compresi tabacchi fino al 10% della somma assicurata alla partita Contenuto e comunque non oltre € 1.500,00. 1.1 Mezzi di chiusura dei locali A parziale deroga del punto 1.1 Rischi Assicurati - lettera a) Furto della Garanzia Base, si precisa che l’assicurazione viene estesa al furto avvenuto - durante i periodi di chiusura fra le ore 22.00 e le ore 8.00 - a seguito di scasso delle sole superfici di vetro o cristallo non “stratificato” poste a meno di quattro metri dal suolo o da ripiani praticabili ed accessibili per via ordinaria; in questo caso la garanzia è prestata con uno scoperto del 25% (venticinquepercento). 1.2 Portavalori A parziale deroga della definizione di Contenuto, si precisa che la somma convenuta per la garanzia relativa ai Valori (prevista fino alla concorrenza del 10% della Somma Assicurata col massimo di € 1.600,00) deve intendersi prestata anche per la garanzia Portavalori, nel rispetto della normativa di cui al punto 2.5 delle Garanzie Facoltative. 1.3 Spese duplicazione documenti sottratti Fino alla concorrenza di € 300,00 e sempre che sia attivata la Garanzia Facoltativa 2.5 Portavalori, sono prestate le spese per la duplicazione dei documenti sottratti al portavalori a seguito degli eventi previsti alla Garanzia Facoltativa succitata; 1.4 Furto presso mostre e/o fiere Fino alla concorrenza di € 2.000,00 sono indennizzati i danni materiali e diretti derivanti da furto e rapina di macchinari, arredamento, attrezzatura e merci quando in esposizione presso fiere o mostre nel territorio della Repubblica italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. Ai fini dell’operatività della garanzia è necessario che i locali o i mezzi di chiusura dei locali entro cui sono posti i beni assicurati risultino scassinati o effratti o, nel caso in cui detti beni siano posti all’interno di locali aventi luci non protette o ancora all’aperto in aree recintate, che i locali o l’area siano vigilate in continuo da addetti alla sorveglianza.
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