L'arte etnica ha diritto a riscuotere il diritto di seguito

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L’arte etnica ha diritto a riscuotere il diritto di seguito
                                      di Guido Candela, Anna Cicchetti, Tania Deiana e Lavinia Savini

             Scopo primo del presente lavoro è sostenere l’applicazione del diritto dei
             paesi dell’Africa e dell’Oceania, cui si riferiscono le opere d’arte
             identificate secondo l’uso commerciale in Occidente come tribal art, tramite
             la riscossione del diritto di seguito, vigente dal 2006, con salvaguardia di
             reciprocità, nei paesi dell’Unione Europea. Dato che l’artista etnico è
             generalmente anonimo, le somme percepite dovrebbero essere destinate a
             quei Paesi per investimenti sociali, in particolare nella formazione e nella
             cultura.

1.- Introduzione

Il Diritto di seguito (droit de suite), entrato in vigore in Italia il 9 aprile 2006 in applicazione della
Direttiva pubblicata in G.U.E. 13 ottobre 2001 n. 272, è un intervento di legge specifico a tutela
degli artisti di arte visiva che stabilisce la compartecipazione sul prezzo di vendita realizzato da una
sua opera nelle vendite successive alla prima. Questo diritto tende a riportare uguaglianza nelle
fonti di reddito degli artisti, trasferendo all’artista visivo parte del prezzo realizzato dal proprietario
al momento della vendita dell’opera. Questo diritto è definito dalle seguenti condizioni di legge.

1) E’ un diritto inalienabile ed irrinunciabile, spettante all’artista, nonché ai suoi eredi per settanta
anni dalla sua morte, di percepire una percentuale del prezzo di ogni vendita successiva alla prima.
2) Si applica alle "opere d'arte", definite come gli originali delle opere visive, quali i quadri, i
collages, i dipinti, le sculture, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le fotografie, gli arazzi,
le ceramiche, le opere in vetro ed in maniera estensiva anche i manoscritti originali (questi ultimi
non esplicitamente previsti dalla direttiva). Per originali si intendono le creazioni eseguite
dall'artista stesso o esemplari considerati come opere d'arte originali, come i multipli numerati
dall'artista.
3) Il legislatore ha esplicitamente previsto l’assoggettamento al Diritto anche per le opere anonime
e pseudonime.
4) Il diritto si applica solo alle vendite effettuate attraverso operatori professionisti del mercato
dell'arte e non alle rivendite tra privati senza la partecipazione di un professionista, né alle rivendite
di opere da un privato a istituzioni non profit aperte al pubblico.
5) Il diritto è riconosciuto a tutti i cittadini dei paesi membri dell’UE, mentre ai cittadini
extracomunitari viene riconosciuto solo a condizione di reciprocità.
6) La soglia minima di applicazione del diritto è di 3.000 euro. L'importo da versare all'artista o ai
suoi eredi è calcolato sul prezzo di vendita, al netto delle tasse, secondo aliquote regressive
applicate a scaglioni sul valore delle opere.
7) L'obbligo del pagamento è mantenuto in capo al venditore, ma gli obblighi di prelevare e di
trattenere dal prezzo di vendita l’importo, di denunciare la vendita e di versare il compenso ad un
ente di gestione, che lo trasferirà all'artista, sono a carico del professionista che ha partecipato alla
vendita, con gravose sanzioni in caso di mancata applicazione.
8) Per le opere anonime, qualora l’artista non si riveli, il legislatore ha previsto esplicitamente di
destinare le somme incassate dall'ente di gestione per il sostegno dell’arte e della cultura.
2

        L’arte etnica è rappresentata principalmente da opere provenienti dall’Africa e dall'Oceania.
ed è costituita da: maschere, statue e statuette, strumenti musicali, tessuti, oggetti d’uso quotidiano e
casalingo, mobili, gioielli e ornamenti personali, armi, oggetti rituali, oggetti in ferro, monete in
metallo, fionde in legno, più raramente dipinti su molti e diversi supporti.
        Dal punto di vista del mercato, si ritiene che gli oggetti di arte etnica scambiati in Occidente
siano da considerarsi a pieno titolo beni d’arte piuttosto che beni comuni fatti ad arte o prodotti
artigianali. Esposti in permanenza nei musei d’arte (ricordiamo il British Museum di Londra, il
Moma di New York, e in primis il Louvre di Parigi), da molte decadi, gli oggetti etnici sono offerti
sistematicamente e con continuità come tribal art nelle sedute d’asta specializzate e nelle numerose
gallerie attive in Occidente. Inoltre, con specifico riferimento all’arte quegli oggetti sono conosciuti
dalla stampa e dalla migliore editoria internazionale.
        Dal punto di vista dei prezzi, gli oggetti etnici hanno raggiunto in Occidente un livello che
non impallidisce rispetto ai valori dall’arte contemporanea; in media più di 20.000 euro a prezzi
correnti per l’arte etnica africana dal 1998 al 2007, e oltre 16.000 euro per quella dell’Oceania, con
top lot che quotano alcuni milioni di euro.
        Nell’arte etnica, non è possibile isolare le sculture propriamente dette (statue e maschere)
dagli oggetti d’uso quotidiano o comune come invece avviene nella prassi commerciale dei beni
d’arte occidentali. Infatti, nei cataloghi di tribal art e nelle gallerie specializzate gli oggetti d’uso,
sebbene relativamente più rari, sono offerti al collezionista assieme alle sculture, richiamando
essenzialmente il loro valore estetico e creativo.
        Non vi è quindi dubbio che oggetti etnici di ogni tipo circolano in Occidente come beni
d’arte. Per questa ragione essi devono essere inclusi come opere figurative (nella fattispecie sculture
in senso lato) nella lista di applicazione del diritto di seguito, ovviamente, se scambiati dalle case
d’asta professionali e dalle gallerie specializzate.
        L’artista generalmente resta anonimo, ma questo non rappresenta un ostacolo
all’applicazione della legge, poiché il caso è previsto espressamente dalle norme vigenti. Inoltre, il
dogma commerciale occidentale consiste proprio nel sostituire l’anonimato dell’artista con
l’identificazione dell’etnia. Quindi, l’attribuzione del diritto dell’opera d’arte può essere
coerentemente riferita alla regione, alla nazione o alle nazioni cui afferisce l’etnia alla quale è
attribuita l’opera.
        Infine, tranne i beni archeologici, per la maggior parte degli oggetti etnici africani
un’effettiva datazione delle opere è non solo impossibile, ma addirittura non essenziale. Infatti,
nell’uso commerciale, ma anche nell’esposizione nei musei, spesso non è fornita alcuna indicazione
specifica della data di produzione. Allora, tranne rilevanti eccezioni certificate, in pratica rileva
l’uso del generico riferimento al Secolo Ventesimo. Sebbene alcuni beni siano più vecchi, la dead
line per l’arte etnica è indicata nelle pubblicazioni e nella sua diffusione al pubblico intorno al 1960.
Una data che, ai fini dell’applicazione del diritto di seguito, porta a meno di 70 anni fa, con
conseguente piena applicazione del diritto a queste opere. Pertanto, spetterà poi al venditore fornire
la prova di una datazione meno recente.
        Concludendo, esistono i fondamenti economici e giuridici per poter sostenere che, in quanto
beni d’arte, gli oggetti etnici venduti tramite operatori professionisti devono rientrare
nell’applicazione del diritto di seguito, anche se l’artista è anonimo.1

2,- L’applicazione effettiva del diritto

1
 Per un approfondimento su questo tema, si veda G. Candela, A. Cicchetti e L. Savini Diritto di seguito, arte etnica e
anonimato: profili economici e giuridici, in “Aedon. Rivista di arti e diritto on line”, n. 1 , 2009.
3

Per implementare il diritto di seguito alle opere etniche,2 che per lo più appartengono a Stati
extraeuropei, bisogna incominciare dall’individuazione degli Stati ove è già riconosciuto il diritto di
seguito e dove vige il principio di reciprocità. Gli stati da cui provengono le opere etniche i cui
ordinamenti riconoscono il diritto di seguito e che hanno rappresentanze organizzate sono molti:
Benin, Burkina Faso, Camerun, Ciad, Costa d’Avorio, Gabon, Ghana, Madagascar, Mali, Marocco,
Mauritania, Niger, Repubblica Centroafricana, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del
Congo (ex Zaire), Repubblica Sudafricana, Ruanda, Senegal, Swaziland, Togo, Tunisia, Zinbauwe.
Inoltre, non pochi sono anche i paesi dell’Asia-Oceania, in cui già vige il diritto di seguito:
Australia, Indonesia, Malaysia, Mauritius, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Salomone,
Samoa, Thailandia, Tonga.
        Un secondo problema consiste nell’assenza, nella maggior parte degli Stati ove vige il diritto
di seguito, di una società di gestione collettiva del diritto (l’omologa della nostra SIAE), necessaria
affinché le società di gestione europee possano corrispondere gli importi riscossi (detratte le loro
provvigioni) per la creazione di un fondo destinato a scopi benefici, in cui convogliare le somme
relative alle opere degli artisti anonimi.
        Infine, c’è il problema di dare una compiuta definizione dell’artista anonimo. L’art. 8 della
direttiva 01/84 (come recepito dagli artt. 148 e 155 della l.d.a.) sul diritto di seguito riguardo alla
durata dello stesso si richiama a quella stabilita dalla direttiva 93/98 C.E.E (abrogata e sostituita
dalla direttiva 2006/116/CE) “per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina
settanta anni dopo che l’opera sia stata resa lecitamente accessibile al pubblico”. Pertanto, il diritto
di seguito per le opere anonime, quindi anche per la maggior parte di quelle di arte etnica, dura
per 70 anni dalla prima pubblicazione dell’opera. Per pubblicazione si deve intendere, per dottrina
e giurisprudenza consolidata, la prima forma di lecita “messa a disposizione del pubblico”.
        Superate queste tre condizioni applicative, complesse ma non impossibili, si può
immediatamente sollecitare il versamento del droit de suite da parte degli operatori del mercato per
tutte le transazioni che avvengono in Europa di opere d’arte etnica provenienti dall’Africa e
dall'Oceania, dovute agli Stati cui l'etnia appartiene, ove sia vigente la condizione di reciprocità,
anche se di autori anonimi, purché la prima “pubblicizzazione” dell'opera sia avvenuta meno di 70
anni dalla vendita.
        Tuttavia, la via applicativa indicata comporta – e questa è, in effetti, la difficile porta
angusta – la necessaria collaborazione tra gli stakeholder, le organizzazioni di mercato, la SIAE e le
sue consorelle europee, le istituzioni comunitarie, nazionali e dei paesi dell'Africa e dell'Oceania
interessati.

3.- Una stima degli importi dovuti

Disponendo di una banca dati sulle aste Art tribale di Sotheby's e Christie's in Parigi,3 è stato
possibile calcolare l’importo che ad oggi dovrebbe essere già stato versato agli Stati africani nel
2006, nel 2007 e nel 2008 a fronte del corrispettivo diritto di seguito: il calcolo dettagliato è
rinvenibile nella Tavola allegata al documento, in cui le etnie sono state attribuite provvisoriamente
alle nazioni prevalenti, secondo la classificazione più nota in letteratura.4 La prima riga, Africa,
2
  M. Pirrelli, Arte etnica, è ora di richiedere il diritti di seguito per le etnie, in “Il Sole 24 ore”, supplemento Plus
ArtEconomny, del 16 maggio 2009.
3
  La stima si basa sulla banca dati Tribal Art Price (TAP), disponibile on line presso il Museo degli Sguardi (Rimini), a
cura di Alessandro Amoroso, Guido Candela, Simone Giannerini e Antonello E. Scorcu,, con la conulenza
antropologica di Maurizio Biordi e con la collaborazione di Lucia Modugno e Eva Imbrunito.
4
  Cfr. T. Deiana, Droit de suite e tribal art: un diritto da implementare per investimenti sociali nei LDCs, tesi di laurea
specialistica, a.a. 2008-2009.
4

indica le etnie meno frequenti in asta, quindi non indicate specificatamente in banca dati, oppure gli
oggetti presentati in catalogo senza riferimento etnico o nazionale.

                                                             Tavola
                              2006                                            2007                                  2008

                                                 D.d.S.                                         D.d.S.                     D.d.S. in
NAZIONE       Prezzo di       Diritto di         dopo        Prezzo di       Diritto di         dopo       Prezzo di       seguito
              Vendita          Seguito         aggiustam     Vendita          Seguito         aggiustam    Vendita           alla
                                                  ento                                           ento                      riforma

Africa         220.644,00       6.250,96         8.050,40    338.611,00        9017,36         12.016,40      30.125,00     1.006,00
Angola         181.020,00       5.780,40         7.100,00     86.940,00        2.772,20         3.372,00      87.800,00     3.422,00
Benin           14.400,00         456,04             0,00                -                -            -       5.938,00         0,00
Burkina
                73.500,00       1.445,12         2.404,80    190.159,00        4.974,96         6.654,40     188.142,00     7.389,68
Faso
Camerun       1.929.720,00     29.954,60        30.914,40    230.124,00        7.517,00         8.476,80    1.405.663,00   25.508,63
Congo          312.760,00       9.978,68        11.058,40    348.032,00       10.467,30        12.986,50      77.200,00     2.495,00
Costa
              1.945.660,00     56.533,68        64.931,20    522.358,00       14.352,36         5.690,00    3.483.151,00   78.890,31
d'Avorio
Etiopia               0,00           0,00            0,00     13.488,00           33,64          153,60       68.125,00     2.350,00
Gabon         1.289.840,00     37.247,56        40.366,80    210.450,00        6.244,24         8.163,60     593.528,00    22.596,10
Ghana           16.620,00         120,08          360,00      30.737,00          201,96          681,80       21.555,00       608,20
Guinea         103.260,00       2.558,68         3.398,40    221.837,00        6.710,30         9.229,50     125.022,00     4.576,88
Guinea
                  6.960,00         62,44          182,40                 -                -            -      20.000,00       800,00
Bissau
Kenya           46.140,00       1.704,04         1.824,00    123.240,00        3.965,68         4.325,60      56.000,00     2.240,00
Madagascar        2.280,00           0,00            0,00     26.880,00          936,04         1.056,00               -               -
Mali           572.208,00      18.338,36        20.857,60    445.166,00       14.566,82        16.486,30     610.177,00    19.382,04
Mozambico         5.880,00         24,04          144,00       2.641,00              0,00           0,00         625,00         0,00
Namibia         11.580,00         105,68          345,60       7.180,00              0,00           0,00               -               -
Nigeria       2.544.908,00     32.429,32        36.748,00    385.721,00       10.249,36        13.368,40    1.455.319,00   41.128,00
Rep.Congo     5.132.716,00    104.919,08       114.516,40   1.382.835,00      41.487,00        49.404,60    1.756.701,00   50.340,50
Ruanda                    -                -            -     45.840,00        1.608,04         1.728,00       1.875,00         0,00
Sierra
                  3.840,00           0,00            0,00      4.687,00           20,04          140,00       27.262,00     1.090,48
Leone
Sudafrica          540,00            0,00            0,00     53.825,00          902,56         1.382,40      32.000,00     1.120,00
Sudan                     -                -            -     22.080,00          528,08          768,00        9.375,00       300,00
Tanzania          7.740,00        144,04          264,00      18.220,00          192,08          432,00        3.125,00       125,00
Zambia            5.280,00         24,04          144,00      14.400,00          456,04          576,00                -               -
Zimbawe           1.080,00           0,00            0,00     21.120,00          254,52          614,40        2.000,00         0,00
   TOT.
             14.428.576,00    308.076,84       343.610,40   4.746.571,00     137.457,58 157.706,30         10.060.708,00 265.368,82
 AFRICA

        La Tavola dimostra che gli importi sono degni di nota, più di 300.000 euro nel 2006 e più di
130.000 nel 2007, con possibilità di aumento significativo se fossero stati considerati non esenti i
primi 3.000 euro, esenzione questa, introdotta in Italia dalla legge comunitaria 2007, all'art 11,
mentre, nel 2008, con l’introduzione di questa precisazione, l’importo ammonta a più di 260.000
euro.
        Tuttavia, le somme da corrispondere sono di fatto superiori, se si ricorda che il calcolo della
Tavola, peraltro l’unico che è stato possibile effettuare, è riferito a sole due case d’asta (anche se le
principali) e solo in Parigi. Il mercato considerato rappresenta, quindi, la punta di un iceberg del
totale degli scambi di arte etnica con intervento di un professionista che, in Europa, comprendono
diverse case d’asta e tutte le gallerie specializzate. Una stima prudenziale consentirebbe di
5

moltiplicare il totale della Tavola per tre/quattro volte, ottenendo così un importo annuale
concretamente rilevante, se comparato con i finanziamenti che fanno capo a organizzazioni non
governative, disponibili per gli investimenti umanitari in Africa, a sostegno della formazione e della
cultura.
         Inoltre, una semplice lettura della Tavola consente di porre l’accento sull’opportunità pratica
che gli importi siano gestiti da un'unica società di gestione, poiché solo la cifra totale può
consentire di realizzare progetti umanitari e culturali significativi, mentre la frammentazione Stato
per Stato degli importi perderebbe molto in termini di efficacia. Infine, questa collaborazione
supererebbe il problema antropologico di attribuzione di una etnia ad una sola nazione, poiché la
titolarità ed i benefici del diritto sarebbero da riferire all'intera area stilistico culturale di una data
regione africana.

4.- Considerazioni finali

L’introduzione del diritto di seguito, voluta dall’Unione Europea, al di là della valutazione
dell’effetto sul mercato, si muove proprio verso la ragione di equità al fine di equiparare in termini
di tutela gli artisti dell’arte visiva e della loro terra d’origine agli autori. Il proprietario tedesco di un
dipinto di artista italiano venduto a Parigi, dovrà trasferire agli eredi italiani dell’artista, il diritto di
seguito. La ragione di questo trasferimento è duplice: i) a livello individuale, è l’esercizio di un
diritto patrimoniale a favore dell’artista e dell’erede dandogli “conforti ed agi”; ii) a livello sociale,
risponde al principio di equità che riconosce all’Italia il vantaggio di un genio che ha procurato
“onore alla nazione”. Se il dipinto è di un anonimo italiano, nulla cambia sostanzialmente
sennonché diventa difficile riconoscere in termini probatori il diritto patrimoniale agli eredi,
lasciando tuttavia impregiudicato il diritto sociale, consistente nella devoluzione delle somme
percepite al sostegno dell’arte e della cultura nazionale, in quanto così è previsto dalla legge.
         Se si considera, invece, il caso in cui un proprietario tedesco vende in asta a Parigi una
scultura di un anonimo artista bamana, senza diritto di seguito, nulla è attribuito al Mali, la terra cui
si riferisce il patrimonio culturale dei Bamana. Così si perde, evidentemente, ogni tutela individuale
e sociale, annullando sia il riconoscimento morale del merito e dell’onore della nazione cui
appartiene l’artista, sia la possibilità di finanziare la cultura nazionale.
         Esistono motivazioni di legge, ma anche ragioni economiche che sostengono la necessità di
applicare il diritto di seguito anche all’arte etnica per quei Paesi che hanno questo diritto nel loro
ordinamento e per i quali vige il principio di reciprocità. L’applicazione di questo diritto, sarebbe
poi sostenuto anche da una ragione etica, consistente nel restituire a questi paesi il valore morale e il
corrispettivo del valore patrimoniale della loro arte commercializzata in Occidente.
         Molti documenti, e non poca letteratura, ricordano che l’arte Altra è arrivata in Occidente
spesso trafugata, a volte sottratta con la forza, tramite l'acquisto forzato, il ricatto, l'inganno, il furto
ed anche come bottino di guerra. Altre volte è stata acquisita come dono di prestigio, offerto agli
europei, per consegna ai missionari dai convertiti, ma anche attraverso vere e proprie vendite,
spesso però concluse tra mentalità diverse, una pre-mercantile e l’altra mercantile, con conseguente
ed evidente rendita per gli Stati occidentali.
         Oggi ormai questo genere di arte si è occidentalizzata, sempre nel commercio spesso nella
cultura, ed è accuratamente esposta nei musei occidentali. A fronte di quanto appena evidenziato, si
ritiene che non vi siano motivazioni idonee e opportune per sostenere un dovere di restituzione delle
opere alle culture di origine, in quanto diventerebbe difficile elencare le opere ottenute in modo
lecito o illecito e operare un discrimine in ordine alla loro restituzione su questo parametro.
Tuttavia, si ritiene molto più utile ed equo promuovere azioni che consentano di chiedere il
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pagamento del diritto di seguito, quale modo corretto per “rimettere le cose al loro posto”, almeno
in parte.
        Infine, lo stato di diritto attuale evidenzia che, per i valori indicati nella tavola allegata, si
potrebbe sostenere che l’importo pregresso sia immediatamente dovuto, dato che la normativa
vigente nei Paesi sopra richiamati, consente già la ripetizione di quanto non versato per opere
anonime d’arte africana o oceanica, soggette al diritto di seguito, ove esistono associazioni
riconosciute e legittimate ad esperirla, che avessero fatto spirare inutilmente il tempo.
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