L'AGRICOLTORE SENESE - Confagricoltura Siena
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L’AGRICOLTORE SENESE ANNO 24° - NUMERO 17 SETTEMBRE 2019 Governo, Giansanti: l’agricoltura sia al centro del piano di crescita economica del paese “Le prime dichiarazioni del neo ministro delle Politiche Agricole, Teresa Bellanova, pongono l’accento su alcuni temi cruciali riguardanti il rilancio del settore primario e agroalimentare: l’export, il lavoro, le filiere. Temi sui quali occorre ragionare al più presto per definire un programma strategico per l’agricoltura italiana”. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti interviene oggi sulle sfide che il nuovo governo si appresta ad affrontare per garantire la ripresa della crescita del Paese, riconoscendo e incrementando il contributo che l’agricoltura assicura all’economia italiana. “Al premier Conte e al ministro Bellanova abbiamo confermato la collaborazione di Confagricoltura in questa direzione - sottolinea Giansanti – così come abbiamo fatto con il governo uscente e con l’ex ministro Centinaio, che ringraziamo per l’impegno profuso a favore del settore agroalimentare. In un contesto internazionale sempre più complesso – continua - servono decisioni immediate e iniziative a respiro pluriennale: infrastrutture, riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, sburocratizzazione, investimenti per l’innovazione, la sostenibilità ambientale e la bioeconomia sono tappe fondamentali per la definizione del piano strategico dell’agricoltura che la nostra organizzazione caldeggia da tempo”. “Abbiamo accolto con favore l’attenzione riservata dal premier Conte all’innovazione, in linea con il lavoro costante di Confagricoltura in questo ambito. La rinascita di un ministero dedicato all’innovazione e al digitale è un segnale di rilievo” – evidenzia Giansanti. “Riguardo ai dossier più urgenti, come Xylella e cimice asiatica, - aggiunge il presidente - ci aspettiamo una veloce presa di posizione per ridare prospettive economiche ai comparti agricoli in grave crisi”. Infine in Europa, Confagricoltura auspica che il nuovo governo prenda una chiara posizione sulle scelte fondamentali per il settore, sia per ciò che concerne la nuova Politica Agricola Comune, sia per la salvaguardia del budget agricolo nel bilancio UE: è importante che non ci siano discriminazioni tra le imprese e che si tenga conto che, grazie anche alla Pac, le aziende agricole italiane sono in grado di garantire standard produttivi di eccellenza riconosciuti a livello mondiale”. 1
L’Agricoltore Senese 17/2013 DALL’UNIONE INVIO NOTIZIARIO VIA MAIL Si ricorda che L’Agricoltore Senese, nostro periodico di informazione quindicinale, è consultabile sulla home page del nostro sito www.confagricolturasiena.it. Al fine di ottimizzare e rendere più immediate le informazioni è possibile, in alternativa al ricevimento della copia cartacea, ricevere una comunicazione via mail nella quale sarà indicato il link che permetterà di aprire il suddetto notiziario. Pertanto, se interessati, si prega di compilare e inviarci al nostro indirizzo e-mail siena@confagricoltura.it il modulo seguente: MODALITA’ DI RICEVIMENTO L’AGRICOLTORE SENESE La sottoscritta azienda________________________________________, con la presente intende sospendere l’invio cartaceo de L’Agricoltore Senese, attivando al contempo l’esposta procedura. L’indirizzo di posta elettronica da utilizzare è il seguente __________________________ Messaggio whatsapp Al fine di ottimizzare il servizio d’informazione diretta con i nostri Soci, si comunica che l’Unione Agricoltori ha già iniziato ad inviare messaggi e files a mezzo whatsapp a chi ha fatto richiesta. Chiunque altro fosse interessato a questo nuovo servizio è pregato di segnalarci all’indirizzo e-mail siena@confagricoltura.itl il numero di telefono da utilizzare ed il nominativo del Socio iscritto all’Unione. Trattasi solo di limitate informazioni che andranno ad integrare gli altri sistemi di comunicazione diretta con i nostri Soci. A tale proposito ricordiamo di non rispondere ai messaggi e richiedere eventuali informazioni o chiarimenti ai nostri usuali numeri di telefono. Consulenza in azienda alle attività agrituristiche Al fine di implementare l’assistenza alle aziende agrituristiche, informiamo che è possibile avvalersi dei seguenti nuovi servizi: • Visita aziendale per valutazione corretto svolgimento attività e/o sviluppo nuove attività; • Visita con simulazione di controllo in base alle linee guida RT sulle attività autorizzate. Per appuntamenti scrivere a materozzi@confagricolturasiena.it 2
L’Agricoltore Senese 17/2019 Recapito Comune di Radicondoli Al fine di agevolare il servizio di assistenza alla persona, (pratiche Patronato e dichiarazioni fiscali) si comunica che da partire dal mese di Agosto, previo appuntamento, saremmo presenti il giovedì dalle ore 11,00 alle ore 12,00, in Radicondoli presso la Pubblica Assistenza, in Via Tiberio Gazzei, 9. Invitiamo pertanto gli interessati a prendere contatto con i nostri Uffici, utilizzando i seguenti recapiti: 0577- 533205, 0577- 533222, e-mail: siena@enapa.it. Riceviamo e pubblichiamo: Nuova PEC Atc 3 Siena Nord Si comunica che, a partire dal 12 Settembre 2019, il nuovo indirizzo PEC dell'ATC 3 Siena Nord sarà atc3sienanord@legalmail.it L'indirizzo atcsiena@legalmail.it non sarà più attivo dalla stessa data. ATC 3 Siena Nord Via Leonida Cialfi 29 53100 Siena Tel 0577271898 - Fax 0577247451 www.atcsienanord.it DA CONFAGRICOLTURA Vino, le classifiche premiano le aziende di Confagricoltura attente a sostenibilità, innovazione ed export “E’ motivo di orgoglio e grande soddisfazione vedere che BIWA, il Best Italian Wine Awards che dal 2012 premia i 50 migliori vini d’Italia, annovera anche quest’anno molte etichette di aziende e cantine nostre associate”. Il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti commenta così la classifica pubblicata oggi, in vista della cerimonia ufficiale di premiazione a Milano delle aziende e delle personalità del mondo enologico che firmano questo successo. Dal Piemonte alla Basilicata, dall’Alto Adige alla Sicilia, le migliori 50 etichette del BIWA celano il grande lavoro delle case vitivinicole per arrivare a una produzione di eccellenza: “Uno sforzo che inizia in vigna, con pratiche agronomiche sempre più sostenibili, - afferma Giansanti – e che continua in cantina con tecnologia all’avanguardia, insieme a una marcata propensione ai mercati internazionali”. Il settore vitivinicolo è di rilevante importanza per l’economia agricola e dell’industria alimentare in Italia: le aziende con vigneti sono 300mila con una superficie coltivata ad uva da vino di 652mila ettari, di cui 50mila con cantine di vinificazione, un fatturato di circa 10 miliardi di euro e un valore dell’export di 6.2 miliardi. Gli ultimi dati, inoltre, confermano che il nostro Paese è stabile al primo posto mondiale con una produzione di 46 milioni di ettolitri ed esportazioni che per i primi cinque mesi del 2019 sono cresciute dell’11% in volume e del 5,5% in valore, soprattutto in Europa. “Confagricoltura - conclude il presidente – è impegnata a fianco delle proprie aziende a dare ulteriore impulso a questo comparto che traina l’export agroalimentare italiano. Le politiche commerciali internazionali condizionano profondamente l’andamento del settore: abbiamo sollecitato pertanto le istituzioni europee e il governo a fare ogni sforzo utile per evitare una ‘hard Brexit’ che avrebbe gravi conseguenze per i nostri produttori vinicoli (e non solo), così come siamo attenti sul fronte dei dazi e degli accordi che regolano gli scambi commerciali tra i Paesi e i continenti”. 3
L’Agricoltore Senese 17/2019 FORMAZIONE Catalogo corsi Unione Agricoltori Attività formativa Orario Data Addetti alla conduzione 15/18 8 e 9 Ottobre 2019 di trattori a ruote e cingoli 13 ore Aggiornamento HACCP 9/13 addetti attività 10 Ottobre 9/18 responsabili alimentari complesse Sicurezza generale 9/13 - 14/18 (24 Ottobre) e specifica per lavoratori 24 e 29 Ottobre 2019 9/13 12 ore (29 Ottobre) Utilizzatori 20 ore Ottobre/Novembre 2019 dei prodotti fitosanitari e relativo aggiornamento 12 ore Scheda di pre-adesione Azienda ______________________________________________________________________ Indirizzo ____________________________________Comune _________________________ P.IVA/C.F. ____________________________________________________________________ Tel. _________________ e-mail __________________________________ fax ____________ Nominativo ___________________________________________________________________ Data ______________ Firma______________________ Per informazioni e/o iscrizioni formazione@confagricolturasiena.it, tel. 0577/533201 - fax 0577/533050 4
L’Agricoltore Senese 17/2019 AGRITURIST Rinnovata la convenzione con le Guide Senesi per gli ospiti degli agriturismi associati RINNOVA la CONVENZIONE con le GUIDE SENESI autorizzate per l’anno 2019 La informiamo che anche per l'anno 2019 è stato rinnovato il rapporto ESCLUSIVO di collaborazione tra le GUIDE SENESI AUTORIZZATE e gli associati di AGRITURIST Siena che in regalo con la quota associativa vi permette di offrire anche questo anno il: TOUR GUIDATO del CENTRO STORICO di SIENA gratuito (circa 3 ore) per i vostri OSPITI in lingua INGLESE/ ITALIANA + una seconda lingua (francese/tedesco/spagnolo) con 10 partecipanti tot.* * Il tour si attiva nelle DATE in elenco di seguito solo se richiedenti 10 persone/ospiti tot. per tour (delle aziende socie Agriturist): MESI e DATE DEI TOUR, tutti i martedì: Settembre: da martedì 3 a martedì 24 Ottobre: da martedì 1 a martedì 29 Ritrovo per i vs ospiti ore 15.00 alla CHIESA di San Domenico (Siena) Prenotazione: comunicando n. ospiti e LINGUA entro le ore 13.00 del LUNEDI precedente il tour, telefonando allo 0577/43273, fax 0577/094623 o scrivendo una mail a info@guidesiena.it ADEMPIMENTI consigliati: Informare del servizio gli ospiti al loro arrivo; Inserire l’iniziativa nel vostro sito web; Inserire in reception e/o appartamenti una scheda per la raccolta dei nominativi degli ospiti interessati insieme alla LOCANDINA che potete richiedere alle nostre e-mail. Come saprà i costi dovendo pagare una guida sarebbero per gli ospiti molto elevati e molto spesso è un servizio richiesto, pertanto AGRITURIST SIENA facendo un’azione collettiva, dà la possibilità di dare per tutta la stagione un servizio valido e professionale al costo simbolico di 25,00 euro l'anno inserite in quota ass.iva per le aziende e da offrire GRATIS ai vs ospiti. Si sottolinea che dato il crescente interesse per il servizio, l’aumentare degli ospiti e delle lingue richieste tanto da prevedere anche 3 gruppi ad uscita, alla fine dell’anno saranno fatti i conteggi per ciascuna azienda degli ospiti inviati e sarà richiesto il contributo di 2 euro aggiuntivi per ospite, oltre la soglia dei 25 inviati. Per chiarimenti: segreteria@agrituristsiena.com; info@agrituristsiena.com 5
L’Agricoltore Senese 17/2019 Locazione breve turistica, cosa è e nuovi obblighi di legge Dallo scorso novembre è diventato obbligatorio comunicare alla Questura le generalità delle persone alloggiate con la formula degli affitti brevi, entro le ventiquattr’ore successive all’arrivo. La novità è contenuta in un emendamento del DL Sicurezza, il cui testo della legge di conversione è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 4 dicembre 2018. Pena, nel caso di mancata comunicazione, il pagamento delle sanzioni previste dall’articolo 17 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che prevedono l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 206 euro. Fino ad oggi l’obbligo di comunicare all’autorità di pubblica sicurezza la presenza e i dati di ospiti alloggianti per un periodo inferiore ai 30 giorni era previsto solo in caso di cittadini extracomunitari, mentre per i periodi superiori ai 30 giorni anche in caso di presenza dei cittadini dell’Unione Europea. Come fare la comunicazione alla Questura per gli affitti brevi: la nuova comunicazione deve essere effettuata telematicamente attraverso il portale Alloggiati Web, disponibile da qualche anno sul sito della Polizia di Stato, ma prima di poter compilare la schedina alloggiati, ovvero il modulo di comunicazione, occorre richiedere le credenziali di accesso al servizio presso la Questura territorialmente competente. Tassa di soggiorno in caso di affitti brevi: Fino alla conversione in legge del D.L. 50/2017, avvenuta con modifiche dalla L. 96 del 21 giugno e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 giugno 2017, l'imposta di soggiorno era applicabile solo nel caso di attività svolta in maniera professionale, come B&B e gestori di case vacanze. Ora il D.L. 50/2017 ha previsto l’obbligo di applicare la tassa di soggiorno sui contratti di affitto breve, sia nel caso in cui si tratti di contratto con incasso diretto delle somme da parte del proprietario sia in caso di passaggio tramite intermediari. Il soggetto che incassa il canone è responsabile anche del versamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Si ricorda che l’imposta non ha una cifra univoca stabilita per legge, ma è decisa con deliberazione del consiglio comunale; il gestore dell’immobile affittato con la formula breve deve, quindi, necessariamente informarsi presso l’amministrazione della città, e cercare di restare costantemente aggiornato, dal momento che normative e regolamenti sono spesso oggetto di modifiche. A seconda delle modalità previste per il calcolo e della relativa riscossione, il gestore può decidere se provvedere autonomamente, tenendone conto nella determinazione del canone o se farsi pagare la tassa direttamente dall’ospite all’arrivo o, ancora, preventivamente tramite l’intermediario. Con l’entrata in vigore del D.L. 50/2017 è stato riformato il regime fiscale per gli affitti brevi, per i quali si intendono “i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare”(comma 1, art. 4 del suddetto decreto). Rimangono quindi escluse altre tipologie di prestazioni, legate a un’attività professionale e non occasionale, come ad esempio il servizio di colazione o la messa a disposizione di auto a noleggio. Non è necessario registrare i contratti di durata inferiore a 30 giorni, ma nel caso intervengano intermediari, questi sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati del locatore, la durata e l’importo del corrispettivo di tutti gli affitti, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono occorsi. Anche per gli affitti brevi è possibile optare per la cedolare secca. I soggetti che riscuotono i canoni relativi ai contratti di locazione breve devono effettuare una ritenuta del 21% sull’ammontare complessivo dei canoni, ed effettuare i versamenti delle ritenute con il modello F24. Nel caso in cui il beneficiario non opti, in sede di dichiarazione dei redditi, per l’applicazione della cedolare secca, la ritenuta si considera operata a titolo di acconto. 6
L’Agricoltore Senese 17/2019 CONVENZIONE Gent.mi, abbiamo stretto una convenzione per i soci Agriturist con SAVINI TARTUFI. La famiglia Savini, dal 1920 ad oggi, lavora in armonia nel rispetto della natura e delle persone. Una storia di coraggio, di carattere, che ha fatto divenire il marchio Savini Tartufi un riferimento importante per la qualità, nel mondo del tartufo. Essendo la Toscana è una delle regioni italiane più importanti per la produzione di tartufi abbiamo ritenuto utile una convenzione che vi permetta una scontistica garantendo la qualità della materia prima per un prodotto utilizzabile in somministrazione pasti agrituristica e ad uso privato. È disponibile un’ampia gamma di tartufo fresco data da un numero considerevole di raccoglitori, circa 650. È possibile acquistare: Tartufo Bianco (Tuber magnatum Pico), il più pregiato, Tartufo Marzuolo (Tuber borchii Vitt), Tartufo Nero Scorzone (Tuber aestivum Vitt), Tartufo Nero Uncinato (Tuber uncinatum), Tartufo Nero pregiato (Tuber melanosporum Vitt), Tartufo Nero d’inverno (Tuber brumale Vitt),Tartufo Nero Liscio (Tuber Macrosporium Vitt.) http://www.savinitartufi.it/it/tartufo/; lucataste@savinitartufi.it TTRRUUFFFFLLEE EEXXPPEERRIIEENNCCEE ddaa pprrooppoorrrree aaii VVss oossppiittii Ai soci Agriturist Toscana è riservato uno sconto DEL 10% sulla prenotazione per i propri ospiti di TRUFFLE EXPERIENCE. Per ulteriori info: http://www.savinitartufi.it/it/truffle-experience/ SI ALLEGANO: Catalogo azienda, listino prezzi retail 2019, listino prezzi HO.RE.CA. grandi formati. Si precisa che sui prodotti Savini è garantito uno sconto 10% a fronte di ordini di € 500,00 netto per le aziende associate ad Agriturist Toscana. Sono disponibili da oggi, previa richiesta, dei campioni omaggio di prodotto ( non fresco) gratuiti fino ad esaurimento scorte. Per ulteriori informazioni potete contattare: Simone Tabani 347/5501552, OPPURE Savini Tartufi S.r.l. - Piazza C. D’Ascanio Loc. Montanelli - 56036 Forcoli (Pisa), Toscana. Tel. 0587/628037 - www.savinitartufi.it; commerciale@savinitartufi.it 7
L’Agricoltore Senese 17/2019 Articolo 5 Decreto Sicurezza Bis, soggiorni non superiori alle ventiquattro ore L’articolo 5 del Decreto Sicurezza Bis modificato in sede di conversione, definisce nuove procedure in merito alla comunicazione alla questura delle generalità delle persone che alloggiano nelle strutture ricettive. E’ previsto, infatti, che per i soggiorni non superiori alle ventiquattro ore la comunicazione, da parte dei gestori di strutture ricettive alla questura territorialmente competente, delle generalità delle persone alloggiate, debba avvenire entro sei ore, anziché entro ventiquattro ore dal loro arrivo. E’ stata modificata, dunque, la prima versione del testo che prevedeva, invece, una “comunicazione immediata” nei casi di soggiorni di durata inferiore alle 24 ore. Secondo la disposizione vigente (articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 1931), l'obbligo vige per i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive (comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte) nonché per i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere (compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali), ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma. Questi soggetti potranno dare alloggio esclusivamente a persone in possesso di carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti. Attenzione però: la novità comunque non entrerà subito in vigore. Si dovrà infatti attendere l’adozione di un decreto del ministero dell’Interno, che dovrà indicare le modalità di attuazione della comunicazione telematica alle questure. Dopo la pubblicazione di questo ulteriore provvedimento, saranno quindi necessari altri 90 giorni per la piena attivazione dell’adempimento. Agriturist Toscana si convenziona con il Birrificio "La Stecciaia" Agriturist Toscana si convenziona con il birrificio la STECCIAIA, primo birrificio biologico agricolo artigianale toscano. I Soci di Agriturist Toscana, grazie a questa convenzione, usufruiranno del 10% di sconto sui prodotti. https://www.lastecciaia.it/ Inoltre vi segnaliamo la possibilità di recarsi personalmente presso il birrificio, previo appuntamento, ed effettuare gratuitamente una degustazione. Sono inoltre disponibili, gentilmente offerti per voi dal Birrificio, dei campioni presso i nostri Uffici, che potete ritirare per provare le birre, fino ad esaurimento scorte. Per info e prezzi contattare Birrificio La Stecciaia - Az. Agr. Podere del Pereto di Riva Isabella Loc. Pereto, 53040 Rapolano Terme (SI) - cell: 335/6300662; e-mail: birrificio@lastecciaia.it ASSICURATIVO APERTURA UFFICIO Si comunica che tutti i mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 sarà attivo l’Ufficio Assicurativo, con la presenza di un esperto collaboratore. Questi i riferimenti: tel. 0577.533212, e-mail assicurativo@confagricolturasiena.it 8
L’Agricoltore Senese 17/2019 TECNICO ECONOMICO Divieto straordinario di abbruciamento residui vegetali La Regione Toscana con Decreto n. 14748 dell’11 Settembre 2019 ha prorogato il periodo a rischio incendi fino al 30 Settembre p.v. con conseguente divieto assoluto di abbruciamento dei residui vegetali su tutto il territorio regionale. Nuovi obblighi di comunicazione delle operazioni di imbottigliamento In applicazione del Decreto Ministeriale 7552/2018 (Sistema dei controlli e vigilanza sui vini a DO e IG), dal 1 agosto 2019 sono entrati in vigore i nuovi Piani di controllo dei vini DO e IG. L'articolo 9 del Decreto modifica quanto previsto dal precedente Decreto ministeriale 794/2012, non prevedendo più, per gli imbottigliatori dei vini che prevedono il contrassegno come sistema di rintracciabilità, l'esonero di dover comunicare all’Ente di controllo la conclusione delle operazioni di imbottigliamento. Quindi, come confermatoci da una nota ministeriale, a prescindere dal sistema di rintracciabilità adottato (contrassegno o lotto), dal 1 agosto 2019 gli imbottigliatori, entro 7 giorni dalla conclusione delle operazioni di imbottigliamento, devono comunicare all’Ente di controllo preposto (TCA e Valoritalia) l'avvenuto imbottigliamento, con le stesse modalità già utilizzate per i vini senza contrassegni. Non è più prevista, per gli operatori di cui all'articolo 6, comma 13, del DM 794/2012 che utilizzano il lotto come sistema di rintracciabilità, la possibilità di una comunicazione riepilogativa mensile delle operazioni di imbottigliamento, che tuttavia permane per le vendite dirette di prodotto direttamente al consumatore finale (Articolo 9 comma 6). Il Decreto è reperibile nel sito internet della Confagricoltura di Siena al seguente link: http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3259/ Delibera di Giunta Regionale su arricchimento prodotti della vendemmia 2019 Segnaliamo ai Soci che lo scorso 13 giugno 2019 è stata pubblicata la Delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 05/08/2019 dal titolo: "Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico naturale dei prodotti della vendemmia 2019 destinati a diventare vini a indicazione geografica protetta (IGP) e vini a denominazione di origine protetta (DOP)" e relativi allegati. Sia la Delibera che gli allegati sono reperibili nel sito internet della Confagricoltura di Siena al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3258/ Riduzione delle rese uve Chianti Campagna 2019 Applicazione art. 8, comma 1, lettera c) della legge regionale 13/12/2017, n. 73 Con la presente informiamo i Soci che è stata pubblicata la Deliberazione di Giunta Regionale n. 828 del 25 giugno 2019 che accoglie la richiesta avanzata del Consorzio del Vino Chianti relativa alla riduzione delle rese delle uve atte a divenire vino Chianti Docg, comprese le "sottozone" e la tipologia "superiore", del 10% per la campagna 2019. La Deliberazione è reperibile sul sito della Confagricoltura di Siena www.confagricolturasiena.it al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3227/) 9
L’Agricoltore Senese 17/2019 Riduzione della resa produttiva del vino a DOGC Brunello di Montalcino Vendemmia 2019 Con la presente informiamo i Soci che è stata pubblicata la Delibera di Giunta Regionale n. 864 del 5 luglio 2019 avente per oggetto: “Applicazione articolo 8, comma 1 lettera c), della Legge Regionale 18 dicembre 2017 n.73. Riduzione della resa produttiva di vino a DOCG Brunello di Montalcino per la vendemmia 2019.” Che da seguito alle richieste del Consorzio di tutela del vino Brunello di Montalcino DOCG sull’abbassamento delle rese produttive per la vendemmia 2019. La Delibera è reperibile sul sito della Confagricoltura di Siena www.confagricolturasiena.it al link http://www.confagricolturasiena.it/news/id:3229/ E.P.S. – Ente Produttori Selvaggina ANAGRAFE SUINA registrazioni in BDN e aumentato rischio di introduzione della PSA Nell’ambito dell’attuale situazione di aumentato rischio di introduzione in Italia della Peste suina africana (PSA) la cui diffusione non si arresta e ormai ha raggiunto anche la Serbia, è più che mai essenziale disporre in BDN di informazioni complete e continuamente aggiornate sul patrimonio zootecnico dei suini. Per garantire una maggiore efficienza ed efficacia del sistema di identificazione e registrazione dei suini, sarebbe di fondamentale importanza lo studio dettagliato dei dati BDN anche utilizzando le nuove funzionalità disponibili nella rinnovata sezione delle STATISTICHE, sezione VALUTAZIONE IMPLEMENTAZIONBE BDN e attuare, in maniera mirata e tempestiva, le verifiche, le correzioni necessarie e le azioni in caso di non conformità alla normativa, incluse le sanzioni amministrative, per gli allevatori e i responsabili degli stabilimenti di macellazione inadempienti. In particolare si chiede di voler assicurare: la verifica che tutte le aziende, anche quelle che allevano un solo suino, siano registrate in BDN; la verifica della presenza e correttezza delle coordinate geografiche; la corretta registrazione in BDN dell’orientamento produttivo e della modalità di allevamento. Riguardo a questi dati, al 30.06.2019 in BDN sono stati riscontrati: a) alcuni allevamenti senza indicazione dell’orientamento produttivo; b) circa 16.000 allevamenti senza indicazione della “modalità di allevamento”; c) nonostante il DLvo 200/2010 preveda solo due possibilità di modalità di allevamento, risultano ancora circa 180 allevamenti bradi. Inoltre si evidenzia che, al 30.06.2019, in BDN: il numero di allevamenti suini aperti senza capi in stalla da almeno 12 mesi è pari a 3.482 e tale criticità si riscontra in tutte le regioni, con valori più alti in Veneto (595), Lazio (549) e Sicilia (331); il numero di allevamenti chiusi con capi in stalla assume aspetti preoccupanti in Sardegna dove è pari a 386; la media nazionale di allevamenti suini per cui non è presente il censimento aggiornato è del 28,7% del totale; la percentuale nazionale delle movimentazioni di suini verso il macello prive della relativa notifica di macellazione è pari al 43% sul totale di tali movimenti. 10
L’Agricoltore Senese 17/2019 FISCALE TRIBUTARIO Imposte e tasse – Proroga dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni 2019 – Ris. AdE n. 71 del 01/08/2019 Con la risoluzione in oggetto, l’AdE ha fornito alcuni chiarimenti per i soggetti nei cui confronti torna applicabile la proroga dei versamenti al 30 settembre 2019, di cui all’art. 12-quinquies del D.L. 30/04/2019 n. 34 conv. in L. n. 58/2019. In particolare, è previsto che i predetti soggetti, che si ricorda sono quelli che esercitano le attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici di affidabilità fiscale ISA, soggetti a tassazione con reddito d’impresa o lavoro autonomo, possono avvalersi dell’ulteriore differimento dei pagamenti al 30 ottobre p.v., con la maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo. L’AdE, inoltre, chiarisce che è possibile avvalersi della rateizzazione dei versamenti per cui il numero delle rate si riduce a tre scadenti il 30 settembre, il 16 ottobre e il 18 novembre (cadendo il 16 di sabato) per i titolari di partita IVA, ovvero al 30 settembre, 31 ottobre e 2 dicembre (cadendo il 30 novembre di sabato), per i non titolari di partita IVA, con l’aggiunta degli interessi per la rateizzazione sulla seconda e terza rata. ISA (Indicatori di affidabilità fiscale) in agricoltura Come già comunicato nei precedenti numeri del nostro Notiziario, l’art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 convertito in L. n. 96/2017, ha introdotto gli Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (ISA) i cui modelli, allegati alla dichiarazione dei Redditi 2019, dovranno essere compilati dai contribuenti che nell’anno di imposta 2018 hanno esercitato in via prevalente una delle attività soggette agli indici, tra le quali, si evidenzia, rientrano anche le attività agricole ( In particolar modo, con l’art. 1, c. 1, nn. 84 e 85 del D.M.28/12/2018 , sono stati approvati i modelli ISA AA01S e AA02S applicabili alle attività agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile contraddistinte dai codici ATECO riportati nella sez. A della tabella "Classificazione delle attività economiche - ATECO 2007". Tuttavia, resta ferma l’esclusione dall’applicazione di tali indici per i soggetti che determinano il reddito in base alle risultanze catastali, ex art. 32 del TUIR, trattandosi di una categoria reddituale non espressamente richiamata dalla legge tra quelle assoggettate agli ISA. Ed invero i destinatari della normativa sugli ISA, ex art. 9 bis del D.L. n. 50/2017, sono comunque i titolari di reddito d’impresa e/o di arti e professioni e non i titolari dei redditi fondiari. Per effetto dell’art. 2 comma 1 lett. b) del predetto D.M. 28/12/2018, sono inoltre esclusi dall’applicazione degli ISA, i contribuenti “che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari”. Pertanto, per quanto riguarda il settore agricolo non sono soggetti alla presentazione degli ISA: 1) le persone fisiche e società semplici che svolgono attività agricole in base all’art. 32 del TUIR, in quanto soggette alla determinazione del reddito agrario; 2) le persone fisiche e società semplici che determinano il reddito in base a criteri forfettari in relazione all’esercizio di attività connesse (cfr. i soggetti che compilano il quadro RD modello Unico /PF); 3) le Snc, Sas, Srl, che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, ex art. 1 comma 1093, della legge 296/2006, ovvero che determinano il reddito in base ai criteri forfettari ( es. produzione di energia da fonti rinnovabili, ex art. 1 comma 423 della legge 296/2006) Per quanto riguarda i versamenti in scadenza allo scorso 30 giugno (1 luglio) si segnala che in base ad un apposito emendamento approvato alla Camera dei Deputati con voto di fiducia, in sede di conversione in legge del D.L. n. 34/2019 (c.d. decreto “crescita”, art. 12 quinquies, c. 3), per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale 11
L’Agricoltore Senese 17/2019 (ISA), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal l’apposito D.M. del MEF, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 Settembre 2019, senza applicazione di maggiorazioni. La proroga si applica anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese di cui agli artt. 5, 115 e 116 del TUIR del TUIR (imprese familiari, Snc, sas, ecc.). IVA – Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art. 22 del DPR. n. 633/72 – Risoluzione n. 47/E/2019 Si fa presente che con risoluzione n. 47/E/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015 che prevede, a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, ovvero a far data dal 1° luglio c.a. per i soggetti con volume d’affari superiore ad euro 400.000, l’obbligo generalizzato di memorizzare e trasmettere elettronicamente all’Amministrazione finanziaria, i dati dei corrispettivi giornalieri. Nella risoluzione viene quindi precisato che l’obbligo di trasmissione telematica, decorrente dal prossimo 1° gennaio 2020 (ovvero dal 1° luglio 2019) produce i seguenti effetti: sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all’articolo 24, comma 1, del DPR. n. 633/1972; sostituisce le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi (tramite scontrino o ricevuta fiscale), fermo restando l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente. Circa la nozione di volume d’affari, la risoluzione in commento precisa che occorre far riferimento a quella prevista dall’art. 20 del DPR. n. 633/1972, ed è quindi rappresentata dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo, registrate o soggette a registrazione ai sensi degli artt. 23 e 24 del predetto Decreto IVA, al netto delle variazioni di cui all’articolo 26 dello stesso DPR. n. 633/1972 . Pertanto, l’Agenzia, ha reso noto che al fine di verificare i soggetti che già dal prossimo 1° luglio 2019 devono memorizzare e trasmettere telematicamente i corrispettivi, si deve aver riguardo al volume d’affari dichiarato per l’anno 2018 (e quindi al quadro VE del Modello Iva 2019). Per le attività che hanno avuto inizio nel corso del 2019, l’adempimento è invece rinviato direttamente al 2020. Da ultimo nel documento di prassi viene specificato che, con apposito Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, verranno individuati specifici esoneri dall’adempimento in questione, in funzione della tipologia di attività esercitata. IVA – incremento delle percentuali di compensazione ai fini IVA per le cessioni di legno e legna da ardere (art. 1, c. 662. L. 145/2018) D.M. 27/08/2019 (G.U. 207 del 04/09/2019) Con decreto Ministeriale del 27/8/2019 viene stabilito, l’innalzamento, a partire dal 1 gennaio 2019, dal 2 al 6 per cento, della nuova misura della percentuale di compensazione, ex art. 34 del DPR, per le cessioni riguardanti: 1) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura (v.d. 44.01), di cui al numero 43 della tabella A - Parte prima- allegata al DPR n. 633/72); 2) legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v.d. 44.04), di cui al numero 45) della tabella A - Parte prima - allegata al DPR n. 633/72); Di contro, lo stesso decreto non considera la voce 44 della stessa tabella A, Parte prima, allegata al DPR n. 633772, che riguarda il legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato, potendo creare, presumibilmente, qualche problema applicativo di distinzione tra le varie categorie di legname. In considerazione della decorrenza dell’incremento dal 1 gennaio 2019, i produttori di legname potranno recuperare la maggiore imposta detraibile, per le liquidazioni periodiche IVA già effettuate, in sede di dichiarazione annuale. 12
L’Agricoltore Senese 17/2019 Principali scadenze fiscali SETTEMBRE 2019 - 25 Settembre: elenchi Intrastat mensili. - 30 Settembre: - termine per i titolari di partita iva soggetti a ISA, scade il termine di versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'Irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2018 e di primo acconto per l'anno 2019; - Invio telematico del c.d. “Esterometro” ovvero della comunicazione delle operazioni di acquisto e/o cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (solo per documenti cartacei). PREVIDENZIALE Inquadramento nel settore agricolo: i chiarimenti dell’Inps Con la circolare n. 94 del 20 giugno 2019, l'INPS ha fornito chiarimenti con riguardo all’inquadramento previdenziale dei datori di lavoro agricolo che svolgono, in connessione o meno con l'attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali (ex art. 2135 c.c.), soffermandosi anche sulle condizioni da soddisfare per inquadrare in agricoltura lavoratori dipendenti di imprese non agricole. Secondo l’Istituto le precisazioni fornite si sono rese necessarie “in virtù dell’evoluzione organizzativa delle strutture produttive che operano nel mercato agricolo e che non sempre hanno una definizione tale da essere immediatamente riconoscibili quali soggetti da inquadrare nella previdenza agricola”. Nella circolare vengono quindi esaminate le strutture produttive che effettuano le attività connesse (ex art. 2135 c.c., terzo comma, c.c.) in modo svincolato dalle attività agricole in senso stretto (“coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali” ex art. 2135, primo comma c.c.), chiarendo a quali condizioni deve essere loro attribuita la qualifica di imprenditore agricolo. Da segnalare, innanzitutto, le importanti precisazioni relative all’inquadramento previdenziale agricolo delle organizzazioni dei produttori e delle società di persone e a responsabilità limitata che svolgono in via esclusiva attività connesse su prodotti agricoli ceduti dai soci. L’Istituto finalmente affronta la questione e chiarisce a quali condizioni, detti soggetti (OP e Società di persone e S.r.l.) possono essere classificati nel settore previdenziale agricolo. Non mancano invece perplessità rispetto ad alcune precisazioni effettuate dall’Istituto con riferimento alla classificazione degli operai dipendenti da imprese non agricole che effettuano lavorazioni di sistemazione e manutenzione agraria. Le esemplificazioni riportate (che, ad esempio, escludono la potatura) non appaiono in linea col dettato normativo e con la prassi adottata dallo stesso Istituto a livello territoriale. Ma procediamo con ordine. I. LE COOPERATIVE DI IMPRENDITORI AGRICOLI E LORO CONSORZI Secondo quanto previsto dal secondo comma dell’articolo 1 del D.lgs. n. 228/2001, “si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135, terzo comma, del codice civile (…) prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico”. L’Inps coglie l’occasione per ribadire che, attraverso l’interpretazione letterale della norma, l’inquadramento nel settore agricolo dalle cooperative agricole e i loro consorzi avviene al verificarsi di due condizioni: 13
L’Agricoltore Senese 17/2019 l’intera compagine sociale della cooperativa o del consorzio deve essere composta da imprenditori agricoli, (quindi da soggetti che svolgono le attività di coltivazione, selvicoltura e allevamento di animali ex art. 2135 c.c.) iscritti alla gestione previdenziale agricola in qualità di datori di lavoro agricolo e/o di lavoratori autonomi (CD o IAP); con riferimento all’attività svolta, deve essere soddisfatto il criterio della prevalenza in relazione ai prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività c.d. connesse ex art. 2135, terzo comma, cod. civ. II. LE COOPERATIVE DI TRASFORMAZIONE EX LEGGE N. 240/1984 Le cooperative in oggetto sono quelle che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione, manipolazione di prodotti agricoli propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall’allevamento di animali. L’Inps ricorda che dette cooperative vanno inquadrate: nel settore dell’industria o del commercio “quando per l’esercizio di tali attività ricorrano normalmente e in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata” (articolo 1, L. n. 240/1984). nel settore dell'agricoltura, come previsto dall’articolo 2, L. n. 240/1984, “qualora non si verifichi la condizione di cui all’articolo precedente”, ovvero quando l'attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci. Ne consegue che, ai fini della classificazione in agricoltura, nella compagine sociale della cooperativa interessate, devono essere presenti uno o più soci produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale. L’Inps precisa che le cooperative in questione, a differenza di quelle di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 228/2001, non possono fornire ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico, non essendo l’attività di servizi menzionata nelle disposizioni di cui alla Legge n. 240/1984. Occorre ricordare infine la previsione degli articoli 1 e 2 della Legge n. 240/1984 secondo cui gli operai dipendenti da tali cooperative e consorzi, pur essendo inquadrati nella previdenza agricola, sono assoggettati alle regole del settore industriale: nel caso si tratti di lavoratori a tempo indeterminato, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; nel caso si tratti di lavoratori a tempo determinato, limitatamente all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. III. LE SOCIETÀ L’Inps a distanza di oltre 12 anni commenta una norma (art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/2006 – Legge Finanziaria 2007) che disciplina l’inquadramento nel settore agricolo delle società di persone e delle società a responsabilità limitata che svolgono in via esclusiva attività connesse. Tale norma, infatti, dispone: “Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (…)”. In virtù di tale previsione, le società di persone e le società a responsabilità limitata sono inquadrabili nel settore agricolo: - se la compagine sociale è costituita integralmente da imprenditori agricoli; - se l’attività connessa è svolta con prodotti ceduti esclusivamente dai soci. La previsione presenta una evidente analogia con le disposizioni che disciplinano l’inquadramento delle cooperative di imprenditori agricoli (articolo 1, comma 2, D.lgs. n. 228/2001) che vengono classificate nel settore primario qualora svolgano attività connesse su prodotti agricoli prevalentemente conferiti dai soci agricoltori. L’Inps si spinge a ritenere che grazie alla similitudine tra le due norme, anche le società che svolgono in via esclusiva le attività connesse di fornitura di beni e servizi possono essere inquadrate in 14
L’Agricoltore Senese 17/2019 agricoltura, sempre che siano rispettate le condizioni dettate dal comma 2, art. 1, D.Lgs. n. 228/2001 in merito alla compagine sociale e alla prevalenza delle risorse oggetto dell’attività. In sostanza le società di persone e le società a responsabilità limitata possono essere classificate in agricoltura alle condizioni suddette anche se non svolgono l’attività agricola principale (coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali), ma solo attività connesse ex art. 2135 c.c., terzo comma, compresa la fornitura di servizi. IV. LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI (OP) L’Inps non ha mai fornito indicazioni specifiche in merito alla classificazione previdenziale delle organizzazioni di produttori di cui al D.lgs. n. 102/2005, probabilmente anche perché la normativa di riferimento non affronta in modo esplicito il delicato tema. In verità, prima dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo - quando le OP assumevano la forma giuridica dell’associazione non riconosciuta - l’Inps con messaggio n. 49795 del 28 aprile 1988, aveva precisato che dovevano essere iscritti al ramo dell’agricoltura le “associazioni dei produttori agricoli che svolgono, per conto delle imprese associate, compiti di ricerca e sperimentazione agraria, miglioramento genetico e varietale delle specie animali, innovazione e sviluppo della meccanizzazione agricola, valorizzazione dei prodotti agricoli e attività promozionale per il collocamento degli stessi”. Tuttavia, successivamente all’entrata in vigore del D.lgs. n. 102/2005 (che ha imposto alle OP di assumere la forma giuridica della cooperativa, del consorzio o della società di capitali), l’Istituto di previdenza non è più tornato esplicitamente sulla questione. È sorta dunque la necessità di chiarire quale debba essere la classificazione previdenziale delle OP che assumono una delle forme previste dalla normativa richiamata. Sul presupposto che le OP rappresentano strutture organizzative che vengono costituite in forma societaria con lo scopo di commercializzare i prodotti provenienti dai soggetti che ne fanno parte, l’Inps chiarisce che l’iscrizione previdenziale delle stesse debba seguire le regole generali, e pertanto: le OP costituite nella forma giuridica di società cooperative o consortili, saranno classificate nel settore agricolo qualora sussistano le condizioni dettate dal D.lgs. n. 228/2001 e dalla Legge n. 240/1984 (cfr. infra, par. I e II); parimenti, le OP costituite in forma di società di capitali (limitatamente alle società a responsabilità limitata), saranno classificate in agricoltura laddove siano rispettate le condizioni di cui all’art. 1, comma 1094, della Legge n. 296/2006 (cfr. infra, par. III). V. LE IMPRESE NON AGRICOLE CHE SVOLGONO LE ATTIVITÀ AGRICOLE DI CUI ALL’ART. 6, L. N. 72/1979 L’Inps si sofferma nuovamente su quelle imprese che - pur non rivestendo la qualifica di imprese agricole per la natura dell’attività economica esercitata - assumono alle proprie dipendenze lavoratori assicurati come lavoratori agricoli dipendenti ai sensi di quando previsto dalle norme di previdenza e assistenza. Si tratta di quelle aziende che, pur operanti in settori diversi da quello agricolo (quali ad esempio, artigianato, commercio o servizi), assumono operai per svolgere una delle attività elencate dall’articolo 6 della Legge 31 marzo 1979, n. 92, in particolare la raccolta, la sistemazione e manutenzione agraria e forestale e la sistemazione e manutenzione del verde. Vale la pena al proposito ricordare che l’articolo 6, Legge n. 92/1979 dispone: “Agli effetti delle norme di previdenza ed assistenza sociale, ivi comprese quelle relative all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si considerano lavoratori agricoli dipendenti gli operai assunti a tempo indeterminato o determinato, da: a) amministrazioni pubbliche per i lavori di forestazione nonchè imprese singole o associate appaltatrici o concessionarie dei lavori medesimi; b) consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, nonchè consorzi di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento, per le attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione; c) imprese che, in forma singola o associata, si dedicano alla cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia; d) imprese non agricole singole ed associate, se addetti ad attività di raccolta di prodotti agricoli nonché ad attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta; 15
L’Agricoltore Senese 17/2019 e) imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività”. La norma, come noto, prevede una eccezione rispetto alla regola generale disponendo l’inquadramento previdenziale dei lavoratori in relazione alla mansione dagli stessi esercitata anziché all’attività complessivamente svolta dall’impresa da cui dipendono. L’Istituto ribadisce che – trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale - l’elencazione delle attività indicate dal citato articolo è tassativa, precisando che resta quindi esclusa la possibilità di inquadrare in agricoltura i lavoratori che svolgono tutte “le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole svolte da imprese non agricole”. Questa precisazione appare decisamente restrittiva - anche rispetto alle posizioni assunte dall’Istituto stesso sul territorio - e solleva forti perplessità. Ed infatti, la lettera e) del citato articolo 6 ricomprende tra le attività che danno luogo all’iscrizione degli operai nella gestione agricola anche “lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde”. Si tratta di una definizione particolarmente ampia che, secondo Confagricoltra, comprende l’insieme delle opere e degli interventi tecnici in grado di assicurare e mantenere i terreni agricoli idonei al pascolo e alle coltivazioni, comprese le operazioni sulle piante che insistono sul terreno necessarie a mantenerle produttive (potatura, etc.). Del resto, la potatura è espressamente ricompresa tra le attività di manutenzione del verde che consentono l’inquadramento in agricoltura degli operai agricoli addetti a tali attività. Anche la normativa europea ricomprende tra le attività di manutenzione agraria “il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la renda idonea al pascolo e alla coltivazione”, confermando una definizione assai estesa del concetto di “manutenzione agraria”. Non può essere trascurato, inoltre, che la contrattazione collettiva per gli operai agricoli e florovivaisti ricomprende nel proprio ambito di applicazione anche i lavoratori dipendenti da “aziende che svolgono attività affini e connesse all’agricoltura” e da “aziende di servizi e di ricerca in agricoltura. Sulla base di tali considerazioni Confagricoltura è formalmente intervenuta presso la Direzione Generale dell’Inps per chiedere l’emanazione di nuove indicazioni operative che siano correttive dell’interpretazione assunta dall’Istituto con la circolare in commento e che siano conformi al dettato normativo. All’Istituto ha infatti esposto le perplessità e segnalato che dalle precisazioni della circolare sono emerse forti incertezze sul territorio, non solo tra le imprese e i lavoratori ma anche tra le amministrazioni competenti (Inps, INL). Da ultimo l’Istituto formula alcune precisazioni in merito al fatto che molto spesso tali imprese (non agricole e che svolgono le attività ricomprese nell’elenco citato) operano in virtù di contratti di appalto. Secondo l’Inps, è necessario che gli addetti all’esecuzione di un appalto che svolgono le attività indicate dall’articolo 6, lavorino alle dipendenze di cooperative e società dotate di una effettiva struttura imprenditoriale organizzata “tanto da potersi configurare l’ipotesi del c.d. appalto genuino”. In caso contrario – afferma l’Inps – “si configurano le fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera”. Da segnalare infine che l’Istituto opportunamente, in merito alla decorrenza delle variazioni di classificazione previdenziale, rinvia all’articolo 3, comma 8, Legge n. 335/1995 che prevede la irretroattività delle variazioni di inquadramento disposte d’ufficio dall’istituto, “con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro”. Quindi, anche le variazioni di classificazione, se dovessero derivare dall’applicazione della circolare Inps in commento, non possono avere effetto retroattivo in virtù della norma appena citata, salvo ovviamente l’ipotesi in cui sia stato il datore di lavoro a comunicare dati e informazioni erronee. Tariffe di raccolta Si ricorda che secondo l’articolo 45 del Contratto Provinciale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Siena, per il periodo di vigenza dello stesso (01/01/2016- 31/12/2019), la tariffa di raccolta è stabilita in € 7,50 lorde orarie. 16
L’Agricoltore Senese 17/2019 PATRONATO ENAPA PENSIONE QUOTA 100 Chiarimenti in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro L’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, prevede, per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, al perfezionamento, nel periodo compreso tra il 2019 ed il 2021, di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni, trascorso il tempo previsto per la c.d. apertura della finestra. La pensione non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. INCUMULABILITÀ DELLA “PENSIONE QUOTA 100” CON I REDDITI DA LAVORO Ai fini del conseguimento della “pensione quota 100”, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Per i medesimi fini, non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della “pensione quota 100”, secondo i criteri e nei limiti di seguito indicati. 1. Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale: I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo. I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale. Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali. Con particolare riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario di cui all’articolo 32, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), al netto dei contributi previdenziali di cui all'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dovuti sulla base del reddito medio convenzionale determinato, per ciascuna fascia di reddito agrario, con decreto annuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai fini del calcolo e della misura delle pensioni. In linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, fermo restando i criteri generali sopra esposti, si riporta di seguito un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione: - compensi percepiti per l'esercizio di arti; - redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro. Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica; diritti di autore; - brevetti. 2. Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale 17
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