TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA E DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA
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L’INPS, con la Circolare n. 82/2017, fornisce ai medici certificatori le istruzioni operative per la trasmissione telematica del certificato medico di gravidanza e del certificato medico di interruzione della gravidanza. L’Istituto, inoltre, fornisce indicazioni alle donne e ai datori di lavoro per la consultazione, rispettivamente, dei certificati e degli attestati di gravidanza e di interruzione di gravidanza. TRASMISSIONE TELEMATICA DEL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA E DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA L’INPS chiarisce che i certificati di gravidanza e di interruzione della gravidanza devono essere trasmessi, in via telematica, esclusivamente da un medico del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato, utilizzando l’apposito servizio presente sul sito dell’Istituto nella sezione riservata ai “Medici certificatori”. È previsto un periodo transitorio di 3 mesi dalla pubblicazione della suddetta circolare (pertanto fino al 4 agosto 2017), durante il quale è riconosciuta al medico certificatore la possibilità di rilasciare il certificato con modalità cartacea. IL CERTIFICATO DI GRAVIDANZA E DI INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA In caso di: certificato di gravidanza devono essere indicati: le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto; certificato di interruzione della gravidanza devono essere indicati: le generalità della lavoratrice; la settimana di gestazione alla data della visita; la data presunta del parto; la data di interruzione della gravidanza. Il medico certificatore deve rilasciare alla donna il numero univoco di certificato assegnato dal sistema, potendo eventualmente fornire alla stessa anche una copia cartacea: del certificato medico di gravidanza o di interruzione della gravidanza; delle rispettive attestazioni, prive della settimana di gestazione. Annullamento dei certificati In caso di errata trasmissione di un certificato, il medico può procedere al suo annullamento attraverso la stessa applicazione utilizzata per la trasmissione. L’operazione di annullamento è consentita esclusivamente entro la mezzanotte del giorno seguente alla data di trasmissione. Decorso il predetto termine, la cancellazione logica dei certificati acquisiti dall’INPS sarà possibile esclusivamente previa presentazione alla sede territoriale INPS di competenza di una richiesta di annullamento, necessariamente in forma scritta.
La richiesta, adeguatamente motivata e sottoscritta dal medico certificatore, potrà essere presentata dal medico stesso o da persona di sua fiducia munita di delega espressa, ovvero dalla donna alla quale è stato rilasciato il certificato. ADEMPIMENTI DELLA LAVORATRICE E DEL DATORE DI LAVORO Con la trasmissione telematica del certificato di gravidanza o di interruzione della gravidanza la lavoratrice non è più tenuta alla presentazione degli stessi in formato cartaceo all’INPS e al datore di lavoro. Ai fini della consultazione, i certificati telematici sono messi a disposizione della donna sul sito internet dell’INPS, previa identificazione con PIN o CNS o SPID. La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta giorni, il certificato di nascita del figlio, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000. Inoltre, la struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale è tenuta ad inviare telematicamente anche il certificato di parto. A riguardo preme evidenziare che l’INPS, nella Circolare n. 82/2017, non fornisce istruzioni riguardo la trasmissione del certificato di parto e nemmeno indicazione riguardo alla possibilità di ritenere il certificato di parto sostitutivo del certificato di nascita pertanto gli adempimenti legati a quest’ultimo si ritengono ancora sussistenti. Il datore di lavoro o il proprio incaricato potrà consultare gli attestati di gravidanza e di interruzione (non la certificazione), previa autenticazione con PIN o CNS ed inserimento del codice fiscale della lavoratrice e del numero di protocollo del certificato, attraverso l’apposita applicazione esposta sul sito dell’INPS. I soggetti già abilitati alla consultazione degli attestati di malattia saranno automaticamente abilitati anche alla consultazione degli attestati di gravidanza e di interruzione. Tirocini formativi, approvate le linee guida Il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 25 maggio 2017, hanno sottoscritto un accordo che aggiorna e sostituisce le linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento approvate con l'accordo del 24/01/2013. L'aggiornamento delle linee guida del 2013 nasce dalla necessità di superare le criticità emerse nei primi anni di attuazione delle discipline regionali e affrontare adeguatamente anche le problematiche emerse riguardo l'attuazione dei tirocini nell'ambito della Garanzia Giovani. Recependo la Raccomandazione del Consiglio UE del 10 marzo 2014, le nuove linee guida definiscono il tirocinio come un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuito o no,
con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare. Le nuove linee guida regolamentano soltanto i tirocini extracurriculari, con la conseguenza che rimangono esclusi i tirocini curriculari, i i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale, i tirocini transnazionali, i tirocini per i soggetti extracomunitari residenti all'estero promossi all'interno delle quote d'ingresso. Viene confermata la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, pari a 12 mesi (24 mesi in caso di soggetti disabili), ma viene anche prevista una durata minima. In particolare questa non può essere inferiore a 2 mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto agli studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo di vacanza festivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni. In merito alla sospensione del tirocinio dovuta a maternità, infortunio o malattia pari o superiore a 30 giorni solari, le nuove linee guida prevedono che la stessa possa avvenire anche per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio. Nell'elenco dei soggetti promotori vengono inserite anche l'ANPAL e le fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore. Per quanto riguarda i c.d. tirocini in mobilità interregionale, la disciplina di riferimento, così come l'indennità di partecipazione, è quella della Regione o Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale il soggetto ospitante. Fatti salvi i licenziamenti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali, non è possibile ospitare tirocinanti se il soggetto ospitante prevede nel PFI attività equivalenti a quelle per cui lo stesso ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti, licenziamento per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi, nonché: licenziamento per superamento del periodo di comporto; licenziamento per mancato superamento del periodo di prova; - licenziamento per fine appalto; risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
Non si possono attivare tirocini in presenza di procedure concorsuali, né in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività tipiche ovvero riservate alla professione. Il medesimo soggetto non può fungere, in relazione ad uno stesso tirocinio, da soggetto promotore e da soggetto ospitante. Non può essere tirocinante chi ha avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico per prestazione di servizi con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti l'attivazione del tirocinio. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del PFI. Per quanto riguarda i limiti numerici vengono confermati quelli dell'accordo del 2013, con la sola precisazione che adesso devono essere tenuti in considerazione nella base di computo non solo i dipendenti a tempo indeterminato, ma anche quelli a termine, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio. Inoltre è possibile derogare i limiti numerici nel caso in cui il soggetto ospitante abbia assunto i tirocinanti attivati nei 24 mesi precedenti. Le nuove linee guida prevedono che possono essere svolti più tirocini extracurriculari contemporaneamente, purché siano rispettate le disposizioni sui riposi di cui al D.lgs. 66/2003. Per quanto riguarda l'attivazione, si conferma la necessità della stipula della convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante a cui deve essere allegato il PFI. Anche i tirocini sono soggetti alle comunicazioni obbligatorie al centro per l'impiego. Ogni tutor del soggetto promotore può accompagnare fino ad un massimo di 20 tirocinanti contemporaneamente, mentre il tutor del soggetto ospitante può seguire fino ad un massimo di 3 tirocinanti contemporaneamente. Salvo che le Regioni non prevedano condizioni di miglior favore, al tirocinante deve essere riconosciuta un'indennità di partecipazione pari a 300 euro al mese. Dal punto di vista fiscale detta indennità è considerata come reddito assimilato a lavoro dipendente.
Nuovi voucher Con 144 voti favorevoli, 104 contrari e un astenuto, il Senato della Repubblica nella seduta del 15 giugno 2017 ha rinnovato la fiducia al Governo approvando, nel testo licenziato dalla Camera dei Deputati, il DDL n. 2853 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo. Tra le novità di maggior rilievo merita sicuramente di essere evidenziata la reintroduzione del lavoro occasionale accessorio. Infatti dopo l'abrogazione del lavoro accessorio disposta dal D.L. 25/2017 – G.U. n. 64 del 17.3.2017 (L. 49/2017), con effetto dalla data di pubblicazione del decreto stesso e la previsione di un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 per l'utilizzo dei voucher già emessi alla stessa data, si è deciso di reintrodurre, seppure con importanti differenze, una disciplina delle prestazioni occasionali. La nuova disciplina, contenuta nell'art. 54-bis, definisce prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile, a compensi non superiori alle seguenti somme: - 5.000 euro, per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori; - 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; - 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore. Sono previsti due canali: il primo si rivolge alle persone fisiche non professionisti né imprese, il secondo invece a questi ultimi. Più precisamente ciascun utilizzatore persona fisica può acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di: 1. a) piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; 2. b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
3. c) insegnamento privato supplementare. Invece i professionisti e le imprese dovranno ricorrere al contratto per prestazioni occasionali. Più precisamente si tratta del contratto mediante il quale un utilizzatore persona giuridica, o persona fisica nell'esercizio della propria attività professionale o d'impresa, nonché le amministrazioni pubbliche (a prescindere al numero dei dipendenti occupati), acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro i limiti di importo di cui sopra.
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