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Interventi riguardanti gli studenti delle scuole

4 aprile 2020

     I più recenti interventi riguardanti gli studenti delle scuole sono stati adottati per fronteggiare
  l'emergenza sanitaria Coronavirus (COVID-19) e sono stati volti a contemperare la tutela della salute
  degli studenti con la salvaguardia del diritto allo studio e della validità dell'anno scolastico.
     Precedenti interventi della XVIII legislatura hanno riguardato: la sostituzione dei percorsi di alternanza
  scuola-lavoro con i percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e, al contempo, l'introduzione
  di misure volte a rafforzare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del
  lavoro; l'incremento delle risorse per il sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita a 6 anni;
  il differimento di alcune disposizioni caratterizzanti la nuova disciplina in materia di esami di Stato;
  l'introduzione, dall'a.s. 2020/2021, dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo
  di istruzione; l'istituzione di un fondo per il finanziamento di iniziative per la diffusione dei valori della
  tutela ambientale e dello sviluppo sostenibile nelle scuole di ogni ordine e grado; la previsione di
  contributi a favore delle scuole statali e paritarie e di alcune categorie di studenti per l'acquisto di
  abbonamenti a quotidiani, periodici e riviste scientifiche e di settore; la possibilità di azzerare o ridurre la
  quota corrisposta dalle famiglie per il servizio di trasporto scolastico; l'incremento delle risorse e la
  modifica della disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

  Le misure adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus (COVID-19)

  Il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 (L. 13/2020), allo scopo di evitare la diffusione del COVID-19, nei comuni o
nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per la quale non si conosceva la fonte di
trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un'area
già interessata dal contagio del virus, aveva previsto la possibilità di sospensione, con DPCM,
del funzionamento dei servizi educativi dell'infanzia e delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale
di istruzione, salvo le attività formative svolte a distanza, nonché la sospensione dei viaggi di
istruzione, sia sul territorio nazionale, sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. d) ed f).

A seguire, sono intervenuti vari DPCM che hanno progressivamente dettagliato ed esteso, in termini temporali e
territoriali, tali previsioni.
In particolare, il DPCM 9 marzo 2020 ha esteso all' intero territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del DPCM
8 marzo 2020 , valide fino al 3 aprile 2020, fra le quali la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle
attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la sospensione dei viaggi di istruzione,
delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate. Per
tutta la durata della sospensione delle attività didattiche i dirigenti scolastici attivano modalità di didattica a
distanza, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

   Successivamente, il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 ha disposto che, su specifiche parti o, occorrendo, su tutto
il territorio nazionale, può essere disposta, con DPCM, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non
superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020 (termine dello stato di
emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020), e con possibilità di
modularne l'applicazione in aumento, ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del virus,
la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e
grado, ferma restando la possibilità di svolgimento delle attività con modalità a distanza, nonché la
sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle
uscite didattiche comunque denominate, sia sul territorio nazionale sia all'estero (art. 1, co. 2, lett. p e q) e
art. 2, co. 1).
  Ha, altresì, disposto (art. 5, co. 1) l'abrogazione, salvo alcune disposizioni, del D.L. 6/2020, facendo però
salvi gli effetti prodotti sulla base dei DPCM emanati ai sensi dello stesso D.L. e disponendo che continuano
ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con gli stessi DPCM (art. 2, co. 3).

  In attuazione, è intervenuto il DPCM 1 aprile 2020, che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle
disposizioni del DPCM 9 marzo 2020.

Nel frattempo, il D.L. 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto (art. 32) che, qualora le istituzioni scolastiche del
sistema nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione ( art. 74, co. 3, d.lgs.
297/1994), a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'a.s. 2019/2020 conserva comunque
validità.
  Ha, altresì, disposto (art. 28, co. 9), riproducendo in parte quanto già disposto dal D.L. 6/2020, che alla
sospensione dei viaggi e delle iniziative d'istruzione si applica:
  - quanto previsto dall'art. 41, co. 4, del d.lgs. 79/2011 in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima
dell'inizio del pacchetto di viaggio acquistato attraverso l'intermediazione di un operatore, senza
corrispondere spese di recesso, e al diritto di ottenere il rimborso integrale dei pagamenti effettuati;
  - quanto previsto dall'art. 1463 del codice civile, ai sensi del quale, nei contratti con prestazioni
corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può
chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto. In tal modo, verrebbero coperte
anche le ipotesi di viaggi di istruzione per le quali non sia stato stipulato un contratto di pacchetto turistico.
  Il rimborso può essere effettuato anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare
entro un anno dall'emissione.
  Infine, ha previsto (art. 9) che, per tutto il periodo di sospensione delle attività didattiche, gli enti locali
possono fornire l'assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di prestazioni individuali
domiciliari, finalizzate in particolare al sostegno nella fruizione delle attività didattiche a distanza.

   A sua volta, il D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ha incrementato (art. 120, co. 1-3 e 5-6) di € 85 mln per il 2020
le risorse destinate all'innovazione digitale e alla didattica laboratoriale. L'incremento è stato destinato: per €
10 mln, a consentire alle scuole statali di dotarsi di piattaforme e di strumenti digitali utili per
l'apprendimento a distanza, o di potenziare quelli già in dotazione, nel rispetto dei criteri di accessibilità per
le persone con disabilità; per € 70 mln, a mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in
comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle medesime piattaforme, nonché alla
necessaria connettività di rete; per € 5 mln a formare il personale scolastico sulle metodologie e le
tecniche per la didattica a distanza.
   Inoltre, ha autorizzato (art. 120, co. 4-6) le scuole statali a sottoscrivere, per l'a.s. 2019-2020, contratti
sino al termine delle attività didattiche (30 giugno 2020) con assistenti tecnici, nel limite complessivo di
1.000 unità, al fine di assicurare anche nelle scuole dell'infanzia e in quelle del primo ciclo la funzionalità
della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme di didattica a distanza.

Gli 85 milioni di euro sono stati ripartiti con DM 26 marzo 2020, n. 187. In particolare, la premessa del DM fa
presente che si è ravvisata l'utilità di tener conto dello status socio-economico delle famiglie degli studenti di cui all'
indicatore OCSE ESCS ( Economic, Social and Cultural Status, che definisce lo status sociale, economico e
culturale delle famiglie degli studenti che partecipano alle prove INVALSI e ad altre ricerche internazionali), misurato
con riferimento a ciascuno studente, piuttosto che del dato generico reddituale regionale ISTAT riferito a tutti i
cittadini e alle famiglie residenti, indipendentemente dal loro legame con le scuole e, peraltro, non disponibile a
livello di singole istituzioni scolastiche e aree territoriali, che, ancorché all'interno della stessa regione, presentano
notevoli differenze socio-economiche.
Dispone, dunque, che le risorse sono assegnate a ciascuna scuola – nei termini di cui all' Allegato 1 - tenendo
conto, per il riparto dei € 70 mln, del numero degli studenti derivanti dall'Anagrafe nazionale degli studenti rilevato
per l'a.s. 2019-2020, in misura ponderale pari al 30%, e dello status socio-economico delle famiglie degli
studenti – dato ESCS, come rilevato dall'INVALSI, in misura ponderale pari al 70% (in considerazione del
riferimento agli studenti meno abbienti) e, per il riparto di € 10 mln e di € 5 mln, dei medesimi elementi, in misura
ponderale pari, per ciascuno, al 50% (in considerazione della diversa finalità perseguita). Dispone, altresì, che le
istituzioni scolastiche statali possono stipulare appositi accordi di rete, anche attraverso l'ampliamento di reti già
esistenti, per l'utilizzo ottimale delle dotazioni per la didattica a distanza.
Con il medesimo DM si è proceduto al riparto degli assistenti tecnici. Al riguardo, la premessa evidenzia che la
dotazione organica aggiuntiva non consente l'assegnazione di una unità ad ogni istituzione scolastica del primo
ciclo. Pertanto, dispone che la stessa è assegnata agli Uffici scolastici regionali (USR) – nei termini di cui all'
Allegato 2 - sulla base del numero di alunni presenti nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo della regione, al
fine della individuazione, da parte degli stessi, di scuole polo, a ciascuna delle quali sono riferite varie istituzioni
scolastiche . I dirigenti scolastici delle scuole polo richiedono all'istituzione scolastica secondaria di secondo grado
più vicina, in possesso delle graduatorie di istituto per assistenti tecnici di informatica, l'individuazione
dell'aspirante alla nomina e stipulano con l'avente titolo un contratto a tempo determinato sino al termine delle
attività didattiche.
Infine, il DM dispone che, sempre per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, le risorse di cui al DM 28 marzo 2019,
n. 279, concernente le risorse in conto capitale per il 2019 e il 2020 destinate al Piano nazionale per la scuola
digitale, sono incrementate di € 2 mln, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2020 dall' art. 1, co. 62, secondo
periodo, della L. 107/2015.
Entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto, è predisposta una relazione di monitoraggio.

  Ancora, il D.L. 18/2020 ha previsto (art. 121) che le scuole stipulano contratti a tempo determinato con
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e personale docente provvisto di propria dotazione
strumentale per lo svolgimento dell'attività lavorativa, sempre al fine di potenziare la didattica a distanza.

Al riguardo, peraltro, con nota 392 del 18 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha precisato che la disponibilità
della dotazione strumentale potrà essere assicurata dal Direttore dei servizi generali e amministrativi in quanto
consegnatario e dal dirigente scolastico attraverso l'istituto del comodato d'uso.

  Infine, il D.L. 18/2020 ha autorizzato (art. 77) la spesa di € 43,5 mln nel 2020 per consentire alle
istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione – incluse, dunque, le
scuole paritarie degli enti locali – di dotarsi di materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di
dispositivi di protezione e igiene personale.

In attuazione, è intervenuto il DM 26 marzo 2020, n. 186 che, anzitutto, ha destinato le risorse a tutte le scuole (e
non solo a quelle pubbliche) del sistema nazionale di istruzione. Ha, poi, precisato che le stesse sono riferite al "
Fondo per il funzionamento finalizzato alla pulizia straordinaria degli ambienti scolastici" e sono determinate,
per ogni scuola, sulla base di criteri che tengono conto della tipologia dell'istituzione scolastica, della consistenza
numerica degli alunni, della consistenza numerica del personale scolastico secondo i parametri unitari (in euro)
riportati nelle allegate Tabelle 1 e 2 - Quadro A, B, C e D. In ogni caso è assicurato un finanziamento pari alla
soglia minima di € 500 per ogni scuola.
Le risorse destinate alle scuole paritarie sono assegnate agli uffici periferici del Ministero per la conseguente
erogazione alle stesse, secondo le procedure previste dalla normativa vigente.
Entro 3 mesi dalla data di efficacia del decreto, è predisposta una relazione di monitoraggio.

 Le principali azioni amministrative per la didattica a distanza

 Il 28 febbraio 2020 il Ministero dell'istruzione ha pubblicato due call per sostenere la didattica a distanza, ai
 fini della predisposizione di una pagina web nella quale mettere a disposizione soluzioni tecnologiche per
 supportare gli istituti scolastici interessati. Attraverso le call il Ministero ha invitato tutti i produttori di hardware
 (call prot. 169/2020) e di software ( call prot. 170/2020) che desiderano rendere disponibili a titolo gratuito i
 propri prodotti a manifestare tempestivamente la propria disponibilità attraverso la piattaforma Protocolli in rete.
 Il 2 marzo 2020 il Ministero ha dato notizia dell'attivazione della pagina web per supportare la didattica a
 distanza, strutturata in diverse sezioni, contenenti materiali che favoriscono lo scambio di buone pratiche e i
 gemellaggi fra scuole, possibilità di accesso gratuito a piattaforme certificate di didattica online messe a
 disposizione da partner che collaborano con il Ministero, materiali e contenuti utili per le lezioni forniti da partner
 come Rai Cultura, Treccani e Reggio Children. Tra le sezioni, successivamente, è stata aperta quella dedicata
 alla didattica a distanza per gli alunni con disabilità ( L'inclusione via web' ).
 Nella pagina web, un'apposita sezione è dedicata alle FAQ. Tra queste, in una si precisa che la sospensione
 vale anche per le attività esterne agli edifici scolastici organizzate per la realizzazione dei percorsi per le
 competenze trasversali e per l'orientamento.

 Con nota 318 dell'11 marzo 2020, il Ministero dell'istruzione ha poi avviato una un' indagine sulle modalità di
 realizzazione e svolgimento della didattica a distanza. In base alla nota, l'indagine, raggiungibile all'indirizzo
 https://www.indaginedidatticaadistanza.it/ e da completare entro il 18 marzo 2020, serviva principalmente a
 rilevare: se era stata attivata o meno qualche forma di didattica a distanza; in che modo erano stati coinvolti gli
 studenti; l'effettiva dotazione informatica delle scuole, l'esistenza di strumenti già attivi per la attivazione della
 didattica digitale e a distanza, il supporto alle categorie più deboli, la disponibilità di device per l'accesso alla
 didattica a distanza e la relativa connessione per gli studenti; l'utilizzo di strumenti di interazione a distanza
anche per la gestione degli organi collegiali; il numero approssimativo di docenti con competenze informatiche
 generali e adeguate per interventi di formazione a distanza.
 Al riguardo, il 25 marzo 2020, rispondendo, nell'Assemblea della Camera, all'interrogazione a risposta immediata
 3-01382, il rappresentante del Governo ha fatto presente che " il 93% delle scuole ha compilato un questionario,
 articolato in 21 domande. Dal rilevamento effettuato emerge che le istituzioni scolastiche che hanno attivato
 sistemi di didattica a distanza sono riuscite a coinvolgere circa il 94% degli studenti, utilizzando molteplici
 strumenti e l'89% delle scuole ha predisposto specifici materiali per gli alunni con disabilità". Ha, inoltre
 evidenziato che "I dati del monitoraggio confermano, quindi, una grande solidarietà nella comunità scolastica,
 testimoniata dal 41% delle istituzioni interpellate che hanno attivato forme di collaborazione".
 Inoltre, intervenendo nell'Assemblea del Senato il 26 marzo 2020, il rappresentante del Governo ha fatto
 presente che "Il 67 per cento delle scuole che hanno attivato l'attività a distanza prevede per essa specifiche
 forme di valutazione. Attualmente più di 6,7 milioni di alunni sono raggiunti attraverso mezzi diversi da attività
 didattiche a distanza. L'89 per cento delle scuole ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con
 disabilità; l'84 per cento ha predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con DSA; il 68 per cento ha
 predisposto attività e materiali specifici per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES non certificati); il 48 per
 cento delle scuole ha svolto riunioni degli organi collegiali a distanza".

 Il 12 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha anche reso noto che, nell'ambito di un progetto di solidarietà
 digitale attivato dal Ministero per l'innovazione tecnologia e la digitalizzazione, con il supporto tecnico
 dell'Agenzia per l'Italia digitale, sono state rese disponibili offerte di giga gratuiti messi a disposizione dalle
 compagnie telefoniche, utili, fra l'altro, per facilitare la didattica a distanza.
   Con nota prot. 388 del 17 marzo 2020 il Ministero dell'istruzione ha fornito indicazioni operative per la
 didattica a distanza.

 Con comunicato stampa del 20 marzo 2020, il Ministero dell'istruzione ha dato notizia della disponibilità di € 8,2
 mln per potenziare la didattica a distanza attraverso gli animatori digitali, aggiuntivi rispetto alle risorse
 previste dal D.L. 18/2020. In particolare, in base al comunicato, ogni scuola riceverà un contributo di € 1.000.

  I percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento

  La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 784-787), ha ridenominato i percorsi di alternanza
scuola-lavoro – divenuti obbligatori a seguito della L. 107/2015 - in "percorsi per le competenze trasversali
e per l'orientamento" e, già a decorrere dall'a.s. 2018/2019, ne ha ridotto il numero di ore minimo
complessivo da svolgere.
  In particolare, i nuovi percorsi sono svolti per una durata complessiva minima di:

    210 ore nel triennio terminale dei percorsi di istruzione professionale (a fronte delle previgenti 400
    ore);
    150 ore nel secondo biennio e nel quinto anno degli istituti tecnici (a fronte delle previgenti 400 ore);
    90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei percorsi liceali (a fronte delle previgenti 200 ore).

   Le linee guida per l'organizzazione dei nuovi percorsi sono state emanate con DM 744 del 4 settembre
2019.

 Interventi per rafforzare l'apprendimento delle competenze professionali richieste dal
mercato del lavoro

  Il D.L. 34/2019 (L. 58/2019: art. 49-bis) ha previsto che, a decorrere dal 2021, è riconosciuto un incentivo
in favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali (per un importo non inferiore a € 10.000
nell'arco di un anno) per il potenziamento di laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di
istituzioni scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o professionale e
assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle medesime istituzioni scolastiche. A tale fine, ha
autorizzato una spesa pari a € 3 mln per il 2021 e a € 6 mln annui dal 2022.
  In particolare, le tipologie degli interventi finanziabili con le erogazioni liberali – di cui possono beneficiare
sia le scuole statali sia le scuole paritarie private e degli enti locali – riguardano:

    laboratori professionalizzanti per lo sviluppo delle competenze;
laboratori e ambienti di apprendimento innovativi per l'utilizzo delle tecnologie;
     ambienti digitali e innovativi per la didattica integrata;
     attrezzature e dispositivi hardware e software per la didattica.

  L'incentivo alle imprese consiste in una riduzione del versamento dei contributi previdenziali a carico del
datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL) ed è riconosciuto per un periodo
massimo di 12 mesi dall'assunzione.
  La disciplina applicativa è stata affidata a un decreto (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) del
Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che doveva essere adottato
entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

  Interventi per il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai 6 anni (0-6)

  La L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 741) ha incrementato di € 10 mln annui, a decorrere dal
2019, il Fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (c.d. sistema 0-6). Pertanto,
dal 2019, le risorse del Fondo sono pari ad € 249 mln annui.

Al riguardo, si ricorda che, allo scopo di superare la frammentazione fra servizi socio-educativi per la prima infanzia
(da 0 a 3 anni), afferenti al sistema dei servizi sociali, e scuola dell'infanzia (da 3 a 6 anni), afferente al Sistema
nazionale di istruzione, il d.lgs. 65/2017 – emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180
e 181, lett. e), – ha previsto la progressiva istituzione del Sistema integrato di educazione e istruzione dalla
nascita ai 6 anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia statali e paritarie, alla
cui realizzazione compartecipano finanziariamente Stato, regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti
locali.
In particolare, i servizi educativi per l'infanzia sono articolati in: nidi e micronidi che accolgono bambini fra 3 e
36 mesi; sezioni primavera, che accolgono bambini fra 24 e 36 mesi; servizi integrativi, che concorrono
all'educazione e alla cura dei bambini in modo flessibile e diversificato, e si distinguono in: spazi gioco, che
accolgono bambini fra 12 e 36 mesi; centri per bambini e famiglie, che accolgono bambini dai primi mesi di vita
insieme con un adulto accompagnatore; servizi educativi in contesto domiciliare, che accolgono bambini fra 3 e 36
mesi.
I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da
soggetti privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.
Tra gli obiettivi strategici del Sistema integrato rientrano il progressivo ampliamento e la progressiva accessibilità
dei servizi educativi per l'infanzia – anche attraverso un loro riequilibrio territoriale – con l'obiettivo tendenziale di
raggiungere almeno il 33% di copertura della popolazione sotto i 3 anni di età, a livello nazionale; la graduale
diffusione della presenza dei servizi educativi per l'infanzia, con l'obiettivo tendenziale di giungere al 75% nei
Comuni; la qualificazione universitaria del personale dei servizi educativi per l'infanzia; la generalizzazione
progressiva della scuola dell'infanzia; la formazione in servizio di tutto il personale del Sistema integrato; il
coordinamento pedagogico territoriale.
Per l'estensione del Sistema integrato, il d.lgs. ha previsto l'adozione di un Piano di azione nazionale pluriennale,
che definisce anche la destinazione delle risorse del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e
istruzione (€ 209 mln per il 2017, € 224 mln per il 2018, € 239 mln dal 2019, poi aumentati ad € 249 mln),
contestualmente istituito.
Tra gli obiettivi del Piano rientra, in particolare, il superamento della fase sperimentale delle sezioni primavera,
mediante graduale stabilizzazione e potenziamento, al fine di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi
pubblici a domanda individuale.
Ogni due anni, il Ministro presenta una relazione sullo stato di attuazione del Piano.
Il primo Piano di azione nazionale (triennale) è stato adottato con Delibera del Consiglio dei Ministri 11 dicembre
2017, previa intesa in Conferenza unificata del 2 novembre 2017.In particolare, l'art. 3, co. 4, della Delibera ha
previsto che l'assegnazione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi individuati dal Piano si realizza
esclusivamente come cofinanziamento della programmazione regionale dei servizi educativi per l'infanzia e delle
scuole dell'infanzia e che le regioni dovevano assicurare un finanziamento pari almeno al 20% per l'anno 2018 e,
a partire dall'anno 2019, pari al 30% delle risorse assicurate dallo Stato.
Nella stessa seduta della Conferenza unificata è stata raggiunta l' intesa per il riparto del Fondo per il 2017, operato
per il 40% sulla popolazione 0-6 anni, per il 50% sul numero degli iscritti ai servizi educativi al 31 dicembre 2015 e
per il 10% sulla popolazione da 3 a 6 anni non iscritta alla scuola dell'infanzia statale. Il riparto delle risorse fra le
regioni è stato operato con DM 22 dicembre 2017, n. 1012.
L' intesa per il riparto del Fondo per il 2018 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18 ottobre
2018. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 26 ottobre 2018, n. 687, che, in particolare, ha
ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017 ed € 15 mln tra le regioni che si collocano al di sotto
della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età compresa tra 0
e 3 anni, pari al 26,13%, e in proporzione all'incremento della medesima popolazione da servire per raggiungere la
media nazionale ( qui la tabella di riparto 2018).
L' intesa per il riparto del Fondo per il 2019 è stata raggiunta nella seduta della Conferenza unificata del 18
dicembre 2019. Il riparto delle risorse fra le regioni è stato operato con DM 19 dicembre 2019, n. 1160, che, in
particolare, ha ripartito € 209 mln secondo i criteri di cui al DM 1012/2017, € 30 mln tra le regioni che si collocano
al di sotto della media nazionale della percentuale di iscritti ai servizi educativi rispetto alla popolazione di età
compresa tra 0 e 3 anni, pari al 24%, e in proporzione all'incremento della medesima popolazione da servire per
raggiungere la media nazionale, e € 10 mln in proporzione alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 3
anni (per il riparto 2019 si v. la tabella A allegata al DM).

Il medesimo d.lgs. 65/2017 ha previsto altresì la costituzione, da parte delle regioni, di Poli per l'infanzia, destinati
ad accogliere, in un unico plesso o in istituti vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambini fino a 6
anni. Per favorire la costruzione di edifici atti ad ospitare i Poli, inoltre, è stata prevista la destinazione di fondi
INAIL, fino ad un massimo di € 150 mln per il triennio 2018-2020.
Le risorse sono state ripartite tra le regioni con DM 637 del 23 agosto 2017, tenendo conto della popolazione nella
fascia di età 0-6 anni e del numero di edifici scolastici presenti sul territorio regionale con riferimento a quelli per
l'istruzione nella fascia di età 3-6 anni. Il DM ha individuato anche i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse
regioni delle manifestazioni di interesse degli enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla
costruzione di Poli per l'infanzia.Nello specifico, le regioni, d'intesa con gli enti locali, dovevano selezionare da uno a
tre interventi sul proprio territorio e darne comunicazione al MIUR.

Con riferimento ai Poli per l'infanzia, successivamente, il D.L. 86/2018 ( L. 97/2018: art. 4, co. 3- ter) ha
soppresso, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare, lo specifico
concorso che doveva essere indetto dal MIUR, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi
individuati dalle regioni.
Ancora in seguito, il D.L. 109/2018 ( L. 130/2018: art. 42- bis, co. 3 e 4) ha autorizzato la spesa di € 4,5 mln
per ciascuno degli anni 2019 e 2020 per la progettazione degli stessi Poli. Le risorse sono anticipate agli
enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e poi scomputate dall'INAIL all'atto della
quantificazione dell'importo dovuto agli enti locali per l'acquisizione delle aree oggetto di intervento.
Inoltre (art. 42- bis, co. 5), ha eliminato la previsione in base alla quale ogni regione doveva selezionare da 1
a 3 interventi relativi alla costruzione di Poli per l'infanzia innovativi. Pertanto, non si prevede più un numero
minimo e un numero massimo di interventi per regione.

Al riguardo, rispondendo nella VII Commissione della Camera, il 27 giugno 2019, all' interrogazione 5-02099, il
rappresentante del Governo aveva fatto presente che le regioni avevano inviato al MIUR i piani regionali e che con
nota MIUR-INAIL erano stati definiti i criteri per l'avvio delle progettazioni. Aveva, altresì, evidenziato che era in
corso la valutazione e la stima del valore delle aree da parte dell'INAIL, che può svolgere il ruolo di stazione
appaltante per i comuni per la costruzione dei Poli per l'infanzia.
Nella risposta alla stessa interrogazione, il rappresentante del Governo aveva fatto presente, inoltre, che con DM
220/2019 era stata costituita la cabina di regia prevista dall'art. 5 del Piano di azione nazionale, con funzioni di
monitoraggio e di valutazione dell'attuazione e dell'efficacia degli interventi del Piano.

Infine, il d.lgs. 65/2017 ha previsto la costituzione di una Commissione per il Sistema integrato di educazione e di
istruzione, con compiti consultivi e propositivi. In particolare, essa propone al MIUR le Linee guida pedagogiche
per il Sistema integrato.

Con nota n. 404 del 19 febbraio 2018 il MIUR aveva fornito i primi orientamenti operativi agli Uffici scolastici
regionali per l'attuazione del Sistema integrato, ricordando anche che con DM 48 del 26 gennaio 2018 era stata
costituita la Commissione prevista dal d.lgs.

  Interventi per gli studenti con disabilità

   La L. di bilancio 2020 (L. 160/2019: art. 1, co. 335) ha incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo
destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.
Al riguardo, si ricorda che il D.L. 42/2016 (L. 89/2016: art. 1- quinquies, co. 1) – come modificato dalla L. 232/2016
(art. 1, co. 616) – ha disposto la corresponsione di un contributo alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000, che
accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di € 23,4 mln annui a decorrere dal 2017. Il contributo è ripartito
secondo modalità e criteri definiti con decreto (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) del Ministro dell'istruzione,
tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di
alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti.
Da ultimo, il DM 278 del 28 marzo 2019 (art. 9), recante criteri e parametri per l'assegnazione dei contributi alle
scuole paritarie per l'anno scolastico 2018/2019, ha stabilito – ugualmente a quanto disposto a partire dall'a.s.
2016/2017 – che le risorse, allocate sul cap. 1477/pg 2, sarebbero state assegnate agli Uffici scolastici regionali
ripartendole sulla base del numero di alunni disabili iscritti e frequentanti nelle scuole paritarie di ogni regione. Gli
USR avrebbero poi provveduto a erogare alle scuole paritarie le risorse assegnate, ripartendole per il 50% sulla
base del numero di alunni disabili presenti in ciascuna scuola e, per l'altro 50%, tenendo conto della percentuale di
alunni disabili sul numero di alunni frequentanti in ciascuna scuola.

   In precedenza, la L. di bilancio 2019 (L. 145/2018: art. 1, co. 561) ha autorizzato l'ulteriore spesa di € 25
mln annui, per il periodo 2019-2021, per l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (art. 13, co. 3, L. 104/1992), nonché per i servizi di supporto
organizzativo del servizio di istruzione per i medesimi alunni o per quelli in situazione di svantaggio (art.
139, co. 1, lett. c), d.lgs. 112/1998). Pertanto, le risorse per il periodo 2019-2021 ammontano
complessivamente a € 100 mln annui.
   Ha disposto, altresì (art. 1, co. 562), che il DPCM di riparto delle risorse tra gli enti territoriali interessati è
emanato anche di concerto con il Ministro (ora, a seguito del D.L. 1/2020-L. 12/2020) dell'istruzione.
Al riguardo si ricorda, innanzitutto, che le funzioni in questione sono state attribuite dalla L. di stabilità 2016 ( L.
208/2015: art. 1, co. 947), a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle regioni, fatti salvi i casi in cui, con legge regionale,
queste funzioni erano state già attribuite alle province, alle città metropolitane o ai comuni. A tal fine, era stata
autorizzata la spesa di € 70 mln per il 2016.
Successivamente, la L. di bilancio 2017 ( L. 232/2016), con un intervento nella sezione II (cap. 2836 del MIUR), e
la L. di bilancio 2018 ( L. 205/2017: art. 1, co. 70) avevano autorizzato la spesa di € 75 mln annui, rispettivamente
per il 2017 e il 2018.
Il contributo era stato ripartito per il 2016 con DPCM 30 agosto 2016, per il 2017 con DPCM 28 settembre 2017, per
il 2018 con DPCM 21 dicembre 2018. Da ultimo, per il 2019 è stato ripartito con DPCM 1 agosto 2019.

  Al contempo, la stessa L. di bilancio 2019 ha autorizzato (art. 1, co. 1138, lett. b)) una spesa di € 5,03 mln
per il 2019, al fine di realizzare misure di accompagnamento per le scuole per l'attuazione delle novità in
materia di inclusione scolastica degli studenti con disabilità introdotte dal d.lgs. 66/2017.

    Relativamente alla disciplina per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, le novità introdotte
con il d.lgs. 66/2017 sono state modificate con il d.lgs. 96/2019, che, tra l'altro, ha previsto la costituzione di
Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei singoli alunni con disabilità – composti dal team dei docenti
contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori dell'alunno, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne all'istituzione scolastica, che interagiscono con l'alunno stesso, nonché con il
supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare – che hanno il compito di redigere il Piano educativo
individualizzato, compresa la proposta di quantificazione di ore di sostegno e delle altre misure di sostegno.

Il d.lgs. 66/2017, emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. c)) , come
modificato, da ultimo, dal d.lgs. 96/2019, stabilisce che la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica
diventa parte integrante del procedimento di valutazione delle scuole ( DPR 80/2013).
Con riferimento alle competenze, dispone, in particolare, che lo Stato provvede, per il tramite dell'Amministrazione
scolastica, all' assegnazione dei docenti per il sostegno didattico nelle istituzioni scolastiche statali, alla
definizione dell'organico del personale ATA, tenendo conto della presenza di studenti con accertata condizione di
disabilità, all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei collaboratori scolastici anche per lo svolgimento dei
compiti di assistenza previsti dal profilo professionale, e all'assegnazione alle istituzioni scolastiche di un contributo
economico parametrato al numero degli studenti con accertata condizione di disabilità accolti, ed alla relativa
percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti. A loro volta, gli enti territoriali provvedono ad
assicurare gli interventi necessari per garantire l' assistenza di loro competenza, i servizi per il trasporto per
l'inclusione scolastica e l' accessibilità e la fruibilità fisica, senso percettiva e comunicativa degli spazi e degli
strumenti delle istituzioni scolastiche statali. Il medesimo d.lgs., inoltre, prevede l'individuazione in sede di
Conferenza Stato-regioni di criteri per la progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione dei
profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale,
anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi.

Relativamente alle procedure di certificazione e documentazione, il d.lgs. stabilisce che il Profilo di
funzionamento sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale. Nello specifico, il nuovo
documento, redatto dall' unità di valutazione multidisciplinare (che opera nell'ambito del SSN ed è composta da
uno specialista in neuropsichiatria infantile o un medico specialista, esperto nella patologia che connota lo stato di
salute dello studente, nonché, in rappresentanza dell' ente locale di competenza, da almeno due delle seguenti
figure: un esercente di professione sanitaria nell'area della riabilitazione, uno psicologo dell'età evolutiva, un
assistente sociale o un pedagogista o un altro delegato, in possesso di specifica qualificazione professionale), è
propedeutico alla predisposizione del Progetto individuale ( art. 14, co. 2, L. 328/2000) e del Piano educativo
individualizzato (PEI), ed è redatto con la collaborazione dei genitori, nonché, nella misura massima possibile, dello
studente con disabilità, e con la partecipazione del dirigente scolastico.
Il Progetto individuale è redatto dall' ente locale d'intesa con la competente azienda sanitaria locale, sulla base
del Profilo di funzionamento, su richiesta e con la collaborazione dei genitori. Le prestazioni e le misure di cui al
Progetto individuale sono definite anche con la partecipazione di un rappresentante dell'istituzione scolastica
interessata.
Il Piano educativo individualizzato (PEI) è elaborato e approvato dal Gruppo di lavoro operativo per
l'inclusione, entro giugno, in via provvisoria, e, di norma, non oltre il mese di ottobre, in via definitiva, e tiene conto
dell'accertamento della condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica e del Profilo di funzionamento.
Esso è redatto a partire dalla scuola dell'infanzia ed è aggiornato in presenza di sopravvenute condizioni di
funzionamento dell'alunno.

Per quanto riguarda la progettazione e l' organizzazione scolastica per l'inclusione, prevede che:
- ogni istituzione scolastica predispone, all'interno del Piano triennale dell'offerta formativa, il Piano per
l'inclusione, che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse;
- presso ogni istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI), composto da docenti
curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente, personale ATA, nonché da specialisti dell'Azienda sanitaria locale.
Il GLI è presieduto dal dirigente scolastico e ha compiti di supporto al collegio dei docenti nella definizione e
realizzazione del Piano per l'inclusione, nonché ai docenti contitolari e ai consigli di classe nell'attuazione dei PEI;
- presso ogni istituzione scolastica sono inoltre costituiti i Gruppi di lavoro operativo per l'inclusione dei
singoli alunni con accertata condizione di disabilità, che, in particolare, hanno il compito di definire il PEI, verificare
il processo di inclusione e quantificare le ore di sostegno e le altre misure di sostegno. Essi sono composti dal
team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe con la partecipazione dei genitori, delle figure professionali
specifiche, interne ed esterne alla scuola, che interagiscono con la classe e con lo studente con disabilità. E',
inoltre, assicurata la partecipazione attiva degli studenti con accertata condizione di disabilità in età evolutiva. Il
Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione è supportato dall' unità di valutazione multidisciplinare;
- per ciascun ambito territoriale provinciale, ovvero a livello delle città metropolitane, è istituito il Gruppo per
l'inclusione territoriale (GIT), composto da personale docente esperto nell'ambito dell'inclusione e nelle
metodologie didattiche inclusive e innovative, e presieduto da un dirigente tecnico o scolastico. In particolare, il GIT
può confermare o esprimere parere difforme sulla richiesta inviata dal dirigente scolastico all'USR relativa al
fabbisogno delle misure di sostegno;
- presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro interistituzionale regionale
(GLIR), che ha il compito di fornire consulenza all'USR, e supporto ai GIT, nonché alle reti di scuole per la
realizzazione dei piani di formazione in servizio del personale. Al GLIR – che è presieduto dal dirigente dell'USR o
da un suo delegato – partecipano pariteticamente rappresentanti di regioni, enti locali, associazioni delle persone
con disabilità maggiormente rappresentative.
La composizione e l'articolazione del GLIR sono state disciplinate con DM 338 del 26 aprile 2018.

Per quanto concerne la formazione iniziale per i docenti della scuola primaria e dell'infanzia, ha previsto un
corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale, la cui conclusione positiva costituisce titolo per
l'insegnamento su posti di sostegno.
Possono accedere al corso di specializzazione, previo superamento di una prova di accesso predisposta
dall'università, solo soggetti laureati in Scienze della formazione primaria che abbiano acquisito ulteriori 60 crediti
formativi universitari (CFU) relativi alle didattiche sull'inclusione (oltre a quelli già previsti nel corso di laurea).
Il corso – programmato a livello nazionale sulla base del fabbisogno del sistema nazionale di istruzione – è
annuale, prevede l'acquisizione di 60 CFU e comprende 300 ore di tirocinio.
La disciplina attuativa è stata rimessa ad un decreto ministeriale. Non essendo intervenuto lo stesso, con DM 92
dell'8 febbraio 2019 sono state integrate e aggiornate, a decorrere dall'a.a. 2018/2019, le disposizioni del DM 30
settembre 2011 (che riguarda anche i percorsi di specializzazione per il sostegno nella scuola secondaria), adottato
sulla base del regolamento emanato con DM 249/2010.

La formazione in servizio per il personale docente ed ATA sulle tematiche dell'inclusione è predisposta dalle
istituzioni scolastiche nell'ambito del piano di formazione già inserito nel Piano triennale dell'offerta formativa
(PTOF). Per i dirigenti scolastici, le modalità della formazione in ingresso e in servizio su tali tematiche sono
definite dal MIUR.
Al fine di agevolare la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il dirigente scolastico può proporre ai
docenti con contratto a tempo determinato e titolo di specializzazione per il sostegno didattico ulteriori contratti a
tempo determinato nell'anno scolastico successivo.

Infine, è stata prevista l'istituzione, presso il MIUR, dell' Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica, con
compiti di studio, monitoraggio, espressione di pareri e proposte.
L'Osservatorio è stato costituito con DM 686 del 21 settembre 2017 ed è articolato in Comitato Tecnico scientifico e
Consulta delle Associazioni. L'insediamento dell'Osservatorio è stato reso noto dal MIUR con comunicato del 27
novembre 2017.

  A sua volta, il d.lgs. 63/2017 (art. 7, co. 3), in materia di diritto allo studio, ha stanziato € 10 mln per
ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 per sussidi didattici a favore delle
istituzioni scolastiche che accolgono studenti con abilità diversa certificata.

La Corte dei conti ha adottato, il 16 luglio 2018, la Deliberazione n. 13/2018/G, relativa agli interventi per la didattica
a favore degli alunni con disabilità e bisogni educativi speciali tra il 2012 e il 2017, mentre il 4 giugno 2019 il MIUR
ha pubblicato il FOCUS con i principali dati relativi agli alunni con disabilità nell'a.s. 2017/2018.

  La nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione

   Il d.lgs. 62/2017, emanato sulla base della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett.
i)), ha introdotto varie novità in materia di esame di Stato conclusivo del secondo ciclo.

  Alcune di esse si sono applicate, in parte, già dall'a.s. 2018/2019. In altra parte, a seguito di ulteriori
interventi normativi, si applicano da a.s. successivi.

    Dall'a.s. 2018/2019, per l'ammissione all'esame di Stato rimangono necessari (come già in precedenza):
  - la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale;
  - il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ogni disciplina o gruppo di discipline
valutate con un unico voto, e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Tuttavia, nel caso di
votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può
deliberare l'ammissione, con adeguata motivazione.

  Invece, a seguito del differimento disposto dal D.L. 91/2018 (L. 108/2018: art. 6, co. 3-septies e 3-octies),
dall'a.s. 2019/2020 sono necessari anche:
  - la partecipazione, durante l'ultimo anno, alle prove predisposte dall'INVALSI, computer based, volte a
verificare gli apprendimenti in italiano, matematica ed inglese. Il termine è stato, però, posticipato dal D.L.
162/2019 (L. 8/2020: art. 6, co. 5-bis) all'a.s. 2022/2023 limitatamente alla disciplina "tedesco" per le scuole
in lingua tedesca, e alle discipline "italiano" e "tedesco" per le scuole delle località ladine della provincia
autonoma di Bolzano.

Al riguardo si ricorda che, in considerazione della particolare situazione linguistica della provincia autonoma di
Bolzano, l'art. 24, co. 2, secondo periodo, del d.lgs. 62/2017 ha stabilito che spetta alla provincia autonoma
disciplinare la partecipazione alle prove INVALSI e che le rispettive modalità di partecipazione sono stabilite sulla
base di convenzioni stipulate tra la stessa provincia autonoma e l'INVALSI;

  - lo svolgimento delle attività nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
previste nel triennio.

   Sempre in base al d.lgs. 62/2017, per lo svolgimento dell'esame, dall'a.s. 2018/2019, presso ogni scuola
si costituisce una Commissione d'esame ogni due classi, presieduta da un Presidente esterno e composta
da tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.
   L'esame si articola in due prove a carattere nazionale (italiano o lingua nella quale si svolge
l'insegnamento, in forma scritta, e una o più discipline caratterizzanti il corso di studio, in forma scritta,
grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva musicale e coreutica) – salvo per specifici indirizzi di
studio, per i quali può essere prevista una terza prova scritta – e un colloquio, nell'ambito del quale lo
studente espone anche, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza maturata
nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. . Il colloquio accerta anche le conoscenze e
competenze relative a Cittadinanza e Costituzione.
   Il punteggio finale, espresso in centesimi, è il risultato della somma dei punti attribuiti alle prove di
esame (20 per ciascuna delle due prove nazionali e 20 per il colloquio) e del credito scolastico maturato
nel secondo biennio e nell'ultimo anno (fino ad un massimo di 40 punti, di cui 12 per il terzo anno, 13 per il
quarto e 15 per il quinto). Il punteggio minimo è sessanta centesimi.
La Commissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato
abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato complessivo nelle prove d'esame pari
almeno a 50 punti.
  Inoltre, all'unanimità, può motivatamente attribuire la lode a chi abbia conseguito il punteggio di cento
centesimi senza fruire della predetta integrazione.
  Con riferimento al diploma finale, il D.L. 162/2019 (L. 8/2020: art. 6, co. 5-ter-5-quinquies) ha differito al 1°
settembre 2020 la previsione che allo stesso sia allegato il curriculum dello studente (di cui all'art. 1, co.
30, della L. 107/2015). Inoltre, ha eliminato dalle indicazioni da riportare nello stesso curriculum quelle
relative ai livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte predisposte dall'INVALSI e alla certificazione
sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese e ha previsto che le ulteriori competenze, conoscenze
e abilità conseguite (relative, tra l'altro, ad attività culturali, sportive, di volontariato, ovvero ad attività svolte
nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento) siano indicate in una apposita sezione.
  E' stato, tuttavia, previsto che per l'a.s. 2019/2020 le scuole possano allegare al diploma finale il
curriculum dello studente su base sperimentale e facoltativa, tenendo conto delle novità relative al
contenuto.

  Iniziative per il diritto allo studio

  In materia di diritto allo studio si ricorda, preliminarmente, che il d.lgs. 63/2017 – emanato in attuazione
della delega recata dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 180 e 181, lett. f) – ha indicato le prestazioni che devono
essere erogate da Stato, regioni ed enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze – ossia: servizi di
trasporto e forme di agevolazione della mobilità (per gli alunni delle scuole primarie); servizi di mensa (per gli
alunni di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado); fornitura di libri di testo e di strumenti
didattici indispensabili; servizi per gli studenti ricoverati e per l'istruzione domiciliare; esoneri dal pagamento
delle tasse scolastiche; borse di studio – nonché le modalità per l'individuazione dei requisiti di eleggibilità
per l'accesso alle medesime prestazioni.

   Con particolare riguardo al servizio di trasporto scolastico, il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 3, co. 2)
ha previsto la possibilità di ridurre o azzerare la quota di partecipazione corrisposta dalle famiglie, a
determinate condizioni.
   Inoltre, il D.L. 111/2019 (L. 141/2019: art. 3) ha autorizzato la spesa di € 10 mln per ciascuno degli anni
2020 e 2021 per il finanziamento di progetti sperimentali – presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti
interessati dalle procedure di infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o
l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

  Sempre in materia di diritto allo studio, il d.lgs. 63/2017 ha previsto:
  - l'istituzione di una Conferenza Nazionale per il diritto allo studio – alla quale partecipano anche
rappresentanti delle associazioni degli studenti e dei genitori, nonché delle Consulte provinciali degli studenti
– chiamata a elaborare proposte, monitorare l'attuazione delle previsioni e redigere un rapporto triennale;
  - l'istituzione del Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione
di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle scuole secondarie di secondo grado, per l'acquisto di
libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale. Il
Fondo è stato dotato di € 30 mln per il 2017, € 33,4 mln per il 2018, € 39,7 mln annui dal 2019;
  - lo stanziamento di ulteriori € 10 mln per ciascuno degli anni 2019 e 2020 finalizzato ad estendere le
previsioni della L. di stabilità 2016 (L. 208/2015: art. 1, co. 258), che aveva istituito, per il periodo 2016-
2018, un Fondo per concorrere alle spese per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici,
anche digitali, relativi ai corsi di istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione
scolastica;
  - l'esenzione dal pagamento delle tasse scolastiche, in base all'ISEE, degli studenti del IV (dall'a.s.
2018/2019) e V anno (dall'a.s. 2019/2020) della scuola secondaria di secondo grado;
  - lo stanziamento di € 10 mln per ciascuno degli a.s. 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 per sussidi
didattici a favore delle istituzioni scolastiche che accolgono studenti con abilità diversa;
  - lo stanziamento di € 2,5 mln annui dal 2017 per assicurare l'erogazione dei servizi e degli strumenti
didattici necessari, anche digitali e in modalità telematica, agli studenti ricoverati in ospedale, in case di cura
e riabilitazione, nonché per assicurare l'istruzione domiciliare (garantita dall'art. 16 del d.lgs. 66/2017).
Infine, ha previsto il potenziamento della Carta dello studente (IoStudio), volta ad agevolare l'accesso
degli studenti a beni e servizi di natura culturale, a servizi per la mobilità (anche internazionale), ad ausili di
natura tecnologica e multimediale per lo studio e per l'acquisto di materiale scolastico.

  Non è stato, invece, esercitato il principio direttivo relativo alla definizione dei livelli essenziali delle
prestazioni per garantire uniformi prestazioni sul territorio nazionale.

  Un'ulteriore forma di sostegno è stata prevista dalla L. 107/2015 (art. 1, co. 151), che ha previsto la
possibilità di detrarre dall'IRPEF le spese sostenute per la frequenza di scuole di ogni ordine e grado del
sistema nazionale di istruzione, fino a un importo annuo originariamente di € 400 per studente, elevati a €
564 per il 2016, € 717 per il 2017, € 786 per il 2018 e € 800 dal 2019 dalla L. di bilancio 2017 (L. 232/2016:
art. 1, co. 617).
Al riguardo, si vedano i chiarimenti resi dall'Agenzia delle entrate con circolare n. 3/E/2016 e con circolare n.
18/E/2016, nonché con Risoluzione 68/E del 4 agosto 2016.

  Focus

 Libri di testo
 https://temi.camera.it/leg18/post/libri-di-testo.html

  L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di
istruzione e l'istituzione del fondo per la diffusione dei valori della tutela ambientale e dello
sviluppo sostenibile

     La L. 20 agosto 2019, n. 92 ha previsto, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo
alla data della sua entrata in vigore (5 settembre 2019) – dunque, dall'a.s. 2020/2021 - l'introduzione
dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, per un
numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del
monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti, e l'avvio di iniziative di sensibilizzazione alla
cittadinanza responsabile nella scuola dell'infanzia.
  L'insegnamento sostituisce quello di Cittadinanza e Costituzione, introdotto dal D.L. 137/2008 (L. 169/2008:
art. 1).
  Da ultimo, il D.L. 126/2019 (L. 159/2019: art. 7) ha precisato che l'introduzione di tale insegnamento non
determina un incremento della dotazione organica complessiva né l'adeguamento dell'organico
dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dalla L. 107/2015.

Al riguardo, tuttavia, con comunicato stampa del 27 agosto 2019, il MIUR aveva reso noto che "Il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti, ha inviato oggi al Consiglio Superiore della Pubblica
Istruzione (il Cspi, che è organo consultivo del MIUR) il decreto che consente l'avvio fin dall'anno scolastico
2019/2020 dello studio obbligatorio dell'Educazione Civica reintrodotto da una legge varata in via definitiva, lo
scorso 1 agosto, dal Parlamento che entrerà in vigore nei primi giorni di settembre.
Il decreto consente di partire già da questo anno scolastico con l'insegnamento obbligatorio dell'Educazione Civica
attraverso una sperimentazione nazionale in tutte le scuole del primo e secondo ciclo di istruzione del sistema
nazionale di istruzione.
Il parere del Cspi è obbligatorio in caso di sperimentazioni nazionali. Di qui la richiesta inviata oggi dal Ministro
Bussetti al Consiglio affinché si esprima con procedura d'urgenza per poter procedere, poi, alla successiva firma.
Sempre al Cspi, ai primi di agosto, sono state inviate le Linee Guida per lo studio dell'Educazione Civica necessarie
alle scuole per poter attuare la norma".
Con successivo comunicato stampa dell' 11 settembre 2019, il MIUR ha poi reso noto che "Abbiamo appreso del
parere negativo del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione relativo alla sperimentazione sull'insegnamento
dell'Educazione civica - dichiara il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Lorenzo Fioramonti -.
Sentirò a breve associazioni di dirigenti, docenti e studenti per discutere con loro della possibilità di avviare una
seria programmazione a partire da gennaio 2020 (con tanto di fondi aggiuntivi in Legge di Bilancio), per fare quello
che il precedente Ministro non aveva fatto, cioè preparare in modo efficace le scuole nell'ottica dell'i ntroduzione
dell'Educazione civica nel settembre 2020, come previsto dalla legge".
   Qui il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
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