INFORMATIVA TASI 2014 AGGIORNAMENTO
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INFORMATIVA TASI 2014 AGGIORNAMENTO Il Comune di BRUGINE ha deliberato le aliquote TASI il 09.04.2014, quindi prima del 23 Maggio e, pertanto, le scadenze di pagamento rimangono invariate. SCADENZE DI PAGAMENTO: 1^ RATA 16 GIUGNO 2^ RATA 16 DICEMBRE E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno. CHI PAGA LA TASI? La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e ciascun possessore/detentore deve pagare la Tasi per la propria quota. In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna). In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (in poche parole l’affittuario non è tenuto al pagamento). Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. ESENTATI DALLA TASI Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
In pratica sono escluse dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli immobili appartenenti agli Enti Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali ecc… Relativamente quest'ultima fattispecie, la norma precisa che l'esenzione spetta limitatamente alle parti dell'immobile utilizzato per le predette attività, secondo quanto previsto dall'art. 91-bis del dl 1/2012. BASE IMPONIBILE TASI La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (Imu) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Si considera quindi la rendita catastale in vigore al 01 gennaio del corrente anno. Tutte le rendite catastali variate durante il corrente anno hanno efficacia dal 01/01 del prossimo anno. ALIQUOTE DETRAZIONI E RIDUZIONI TASI 2014 Con deliberazione n. 36 del 08.09.2014 il Consiglio Comunale, per il ripristino degli equilibri di bilancio, ha dovuto rideterminare le aliquote per l’applicazione della TASI. Contestualmente, ha aumentato la detrazione per abitazione principale ed ha introdotto alcune riduzioni, rispetto alle decisioni assunte dalla precedente Amministrazione. Di seguito, il dettaglio delle nuove diposizioni: Aliquota per abitazione principale e 2,5 per mille relative pertinenze esenti IMU così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 Aliquota per comodati 2,5 per mille Aliquota per locati a residenti 2,5 per mille Aliquota per unità abitative a 2,5 per mille disposizione Aliquota per tutti gli altri fabbricati 2,5 per mille Aliquota per i fabbricati produttivi 2,5 per mille di Cat. D Aliquota per le aree edificabili 2,5 per mille Aliquota per fabbricati rurali ad 1 per mille
uso strumentale - Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: 90,00 - riduzioni della TASI: - nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 10.000,00: riduzione di 1/3; - immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%; - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del 50%; - nuclei familiari con presenza di componente con invalidità/disabilità al 100%: riduzione del 50%. CALCOLO TASI Rendita catastale Rivalutazione del Base imponibile Calcolo TASI 5% Prendere la rendita Rivalutare la rendita La base imponibile Il calcolo TASI si catastale riportata catastale del 5% si calcola effettua nella visura Esempio: moltiplicando la moltiplicando la catastale aggiornata R.C. € 100,00 rendita catastale base imponibile per Esempio: Calcolo da effettuare rivalutata (nel caso l’aliquota TASI R.C. € 100,00 (100x5/100) + 100 105,00) per uno dei Esempio: aliquota 1 = €105,00 moltiplicatori sotto per mille riportati, diversi per Calcolo da effettuare categoria catastale € 16.800x0,0025= Calcolo da effettuare € 42,00 105,00x160= € TASI dovuta 42,00 16.800,00 Gruppo A (escluso Gruppo Cat. A10 Cat. C/1 Gruppo Cat. D/5 A10) e cat. C2 – C6 B e cat. D – C7) C/3- escluso C/4- D/5 C/5 x 160 x 140 x 80 x 55 x 65 x 80 L’importo minimo totale annuo dell’imposta, sotto al quale non è dovuto il versamento corrisponde a euro 6,00. Il conguaglio delle somme dovute, rispetto all’acconto calcolato con la precedente aliquota, dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2014 (data di scadenza del versamento del saldo). N.B. NEL CASO IN CUI L’UNITA’ IMMOBILIARE SIA OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL’UNITA’ IMMOBILIARE: L’OCCUPANTE versa la TASI nella misura del 10% (salvo quanto sopra specificato: occupazione non inferiore ai sei mesi).
La restante parte della TASI è corrisposta dal TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità immobiliare. TASI IN F24 TASI è un tributo nuovo, quindi il Fisco ha istituito i relativi codici per il versamento in F24.. E’ tutto contenuto in due risoluzioni del 24 aprile: la n. 46 e n. 47 istituiscono i nuovi codici TASI rispettivamente per contribuenti privati ed enti pubblici. Il riferimento normativo è l’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità), che istituisce la Iuc, imposta unica comunale. “3958“: per abitazione principale e relative pertinenze, “3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale, “3960“: per aree fabbricabili, “3961“: per altri fabbricati. Per la compilazione del Modello F24, questi codici tributo vanno esposti nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI“, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con le seguenti indicazioni: nel campo “codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili. Nello spazio “Ravv“, barrare solo se il pagamento si riferisce al ravvedimento, così come lo spazio “Acc” va segnato solo se il pagamento si riferisce all’acconto previsto in giugno nei comuni che hanno deliberato in tempo (doppio binario) mentre il campo “Saldo” va barrato appunto in sede di saldo a dicembre. Se e il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, bisogna barrare entrambe le caselle. Come avviene per l’IMU, nella casella “Numero immobili”, si indica il numero degli immobili, fino a un massimo di tre cifre. L’anno di riferimento è quello dell’anno di imposta a cui si riferisce il versamento: quindi se si tratta di ravvedimento, bisogna segnare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata. In caso di ravvedimento, unitamente all’imposta bisogna versare anche interessi di mora e sanzioni. Per questo, ci sono specifici codici tributo (che possono essere utilizzati anche se il ravvedimento avviene in seguito a un controllo fiscale). Eccoli: “3962″: per gli interessi, “3963″: per le sanzioni. Tasi in F24EP (Enti pubblici) “374E”: per i fabbricati rurali ad uso strumentale, “375E”: aree fabbricabili, “376E”: altri fabbricati, “377E”: per gli interessi, “378E”: per le sanzioni. Tutte le indicazione per la compilazione del modello F24EP sono contenute nella risoluzione numero 47/E del 24 aprile. I codici vanno inseriti nella sezione “Tasi IMU.
CODICE COMUNE VERSAMENTO MODELLO F24 BRUGINE B213 DICHIARAZIONI TASI e PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE DICHIARAZIONI TASI Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO I soggetti passivi dei tributi SUCCESSIVO presentano la dichiarazione entro il alla data di inizio del possesso o della termine del 30 giugno dell’anno detenzione dei locali e delle aree successivo alla data di inizio del assoggettabili al tributo possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un’unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell’immobile e il numero dell’interno, ove esistente. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell’IMU. PERTINENZE Nella misura massima di 1 pertinenza Sono considerate pertinenze DELL’ABITAZIONE per ciascuna delle categorie catastali dell’abitazione principale PRINCIPALE C/2- C/6 - C/7 esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell’abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6- C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione TASI, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell’esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento
dell’imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi Il Responsabile del Settore Finanziario/Affari generali f.to Dott.ssa Lorella Compagno
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