INFORMATIVA TASI 2014 AGGIORNAMENTO

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INFORMATIVA TASI 2014
                                AGGIORNAMENTO

Il Comune di BRUGINE ha deliberato le aliquote TASI il 09.04.2014, quindi prima del 23
Maggio e, pertanto, le scadenze di pagamento rimangono invariate.
SCADENZE DI PAGAMENTO:
1^ RATA 16 GIUGNO
2^ RATA 16 DICEMBRE
E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno.
                                 CHI PAGA LA TASI?

La Tasi è pagata da chi possiede o detiene a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale ed aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta
municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria e ciascun possessore/detentore
deve pagare la Tasi per la propria quota.
In caso di locazione finanziaria, la Tasi è dovuta dal locatario a decorrere dalla data
della stipulazione e per tutta la durata del contratto (per durata del contratto di
locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di
consegna).
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello
stesso anno solare, la Tasi è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a
titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie (in poche parole l’affittuario
non è tenuto al pagamento).
Nel caso di locali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è
responsabile del versamento della Tasi dovuta per i locali e le aree scoperte di uso
comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o
detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti
derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

                               ESENTATI DALLA TASI

Sono esentati dal versamento della Tasi gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli
immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,
dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del
servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si
applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e),
f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della
lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del
decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
In pratica sono escluse dal pagamento della tassa sui servizi indivisibili oltre gli
immobili appartenenti agli Enti Locali, ai consorzi fra detti enti e gli enti del servizio
sanitario nazionale anche i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9, i fabbricati con destinazione ad usi culturali, i fabbricati
destinati esclusivamente all'esercizio del culto, i fabbricati di proprietà della Santa
sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, i fabbricati
appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali, i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e recuperati al fine di essere destinati ad attività
assistenziali e gli immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente
allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali
ecc… Relativamente quest'ultima fattispecie, la norma precisa che l'esenzione spetta
limitatamente alle parti dell'immobile utilizzato per le predette attività, secondo
quanto previsto dall'art. 91-bis del dl 1/2012.

                               BASE IMPONIBILE TASI

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale
propria (Imu) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214. Si considera
quindi la rendita catastale in vigore al 01 gennaio del corrente anno. Tutte le rendite
catastali variate durante il corrente anno hanno efficacia dal 01/01 del prossimo
anno.
                  ALIQUOTE DETRAZIONI E RIDUZIONI TASI 2014
Con deliberazione n. 36 del 08.09.2014 il Consiglio Comunale, per il ripristino
degli equilibri di bilancio, ha dovuto rideterminare le aliquote per l’applicazione
della TASI. Contestualmente, ha aumentato la detrazione per abitazione
principale ed ha introdotto alcune riduzioni, rispetto alle decisioni assunte dalla
precedente Amministrazione.
Di seguito, il dettaglio delle nuove diposizioni:

Aliquota per abitazione principale e      2,5 per mille
relative pertinenze esenti IMU così
come definite dall’art. 13, comma 2
D.L. 201/2011, convertito in L.
214/2011

Aliquota per comodati                     2,5 per mille

Aliquota per locati a residenti           2,5 per mille

Aliquota per unità abitative a            2,5 per mille
disposizione

Aliquota per tutti gli altri fabbricati   2,5 per mille

Aliquota per i fabbricati produttivi      2,5 per mille
di Cat. D

Aliquota per le aree edificabili          2,5 per mille

Aliquota per fabbricati rurali ad            1   per mille
uso strumentale

- Detrazione per abitazione principale e relative pertinenze: 90,00
- riduzioni della TASI:

       - nuclei familiari con ISEE inferiore ad Euro 10.000,00: riduzione di 1/3;
       - immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;
       - fabbricati che siano stati regolarmente riconosciuti di interesse storico o
         artistico, ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42: riduzione del
         50%;
       - nuclei familiari con presenza di componente con invalidità/disabilità al
         100%: riduzione del 50%.
                                      CALCOLO TASI

 Rendita catastale     Rivalutazione del          Base imponibile           Calcolo TASI
                               5%
Prendere la rendita Rivalutare la rendita       La base imponibile       Il calcolo TASI si
catastale riportata catastale del 5%            si             calcola   effettua
nella          visura Esempio:                  moltiplicando       la   moltiplicando      la
catastale aggiornata     R.C. € 100,00          rendita      catastale   base imponibile per
      Esempio:        Calcolo da effettuare     rivalutata (nel caso     l’aliquota TASI
    R.C. € 100,00     (100x5/100) + 100         105,00) per uno dei       Esempio: aliquota 1
                      = €105,00                 moltiplicatori sotto            per mille
                                                riportati, diversi per   Calcolo da effettuare
                                                categoria catastale        € 16.800x0,0025=
                                                Calcolo da effettuare           € 42,00
                                                   105,00x160= €           TASI dovuta 42,00
                                                      16.800,00
Gruppo A (escluso         Gruppo     Cat. A10          Cat. C/1          Gruppo     Cat. D/5
A10) e cat. C2 – C6       B e cat.                                          D
– C7)                     C/3-                                           escluso
                          C/4-                                             D/5
                          C/5
         x 160             x 140       x 80             x 55               x 65        x 80

L’importo minimo totale annuo dell’imposta, sotto al quale non è dovuto il
versamento corrisponde a euro 6,00.

Il conguaglio delle somme dovute, rispetto all’acconto calcolato con la precedente
aliquota, dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2014 (data di scadenza del
versamento del saldo).

N.B.
NEL CASO IN CUI L’UNITA’ IMMOBILIARE SIA OCCUPATA DA UN SOGGETTO DIVERSO
DAL TITOLARE DEL DIRITTO REALE SULL’UNITA’ IMMOBILIARE:
L’OCCUPANTE versa la TASI nella misura del 10% (salvo quanto sopra specificato:
occupazione non inferiore ai sei mesi).
La restante parte della TASI è corrisposta dal TITOLARE DEL DIRITTO REALE sull’unità
immobiliare.

                                       TASI IN F24
TASI è un tributo nuovo, quindi il Fisco ha istituito i relativi codici per il versamento
in F24.. E’ tutto contenuto in due risoluzioni del 24 aprile: la n. 46 e n. 47 istituiscono i
nuovi codici TASI rispettivamente per contribuenti privati ed enti pubblici. Il riferimento
normativo è l’articolo 1, comma 639, della legge 147/2013 (Legge di Stabilità), che
istituisce la Iuc, imposta unica comunale.
      “3958“: per abitazione principale e relative pertinenze,
      “3959“: per fabbricati rurali ad uso strumentale,
      “3960“: per aree fabbricabili,
      “3961“: per altri fabbricati.
Per la compilazione del Modello F24, questi codici tributo vanno esposti nella
“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI“, in corrispondenza delle somme indicate
nella colonna “importi a debito versati”, con le seguenti indicazioni: nel campo
“codice ente/codice comune”, indicare il codice catastale del Comune nel cui
territorio sono situati gli immobili.

Nello spazio “Ravv“, barrare solo se il pagamento si riferisce al ravvedimento, così
come lo spazio “Acc” va segnato solo se il pagamento si riferisce all’acconto
previsto in giugno nei comuni che hanno deliberato in tempo (doppio binario)
mentre il campo “Saldo” va barrato appunto in sede di saldo a dicembre. Se e il
pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, bisogna barrare
entrambe le caselle. Come avviene per l’IMU, nella casella “Numero immobili”, si
indica il numero degli immobili, fino a un massimo di tre cifre. L’anno di
riferimento è quello dell’anno di imposta a cui si riferisce il versamento: quindi se
si tratta di ravvedimento, bisogna segnare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto
essere versata.

In caso di ravvedimento, unitamente all’imposta bisogna versare anche interessi
di mora e sanzioni. Per questo, ci sono specifici codici tributo (che possono
essere utilizzati anche se il ravvedimento avviene in seguito a un controllo
fiscale). Eccoli:

      “3962″: per gli interessi,
      “3963″: per le sanzioni.
Tasi in F24EP (Enti pubblici)

      “374E”: per i fabbricati rurali ad uso strumentale,
      “375E”: aree fabbricabili,
      “376E”: altri fabbricati,
      “377E”: per gli interessi,
      “378E”: per le sanzioni.
Tutte le indicazione per la compilazione del modello F24EP sono contenute nella
risoluzione numero 47/E del 24 aprile. I codici vanno inseriti nella sezione “Tasi
IMU.
CODICE COMUNE
                             VERSAMENTO MODELLO F24
BRUGINE                                                                   B213

         DICHIARAZIONI TASI e PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE
DICHIARAZIONI TASI       Entro il 30 GIUGNO DELL’ANNO               I    soggetti      passivi    dei     tributi
                         SUCCESSIVO                                 presentano la dichiarazione entro il
                         alla data di inizio del possesso o della   termine del 30 giugno dell’anno
                         detenzione dei locali e delle aree         successivo alla data di inizio del
                         assoggettabili al tributo                  possesso o della detenzione dei locali e
                                                                    delle aree assoggettabili al tributo.
                                                                    Nel caso di occupazione in comune di
                                                                    un’unità immobiliare, la dichiarazione
                                                                    può essere presentata anche da uno
                                                                    solo degli occupanti.
                                                                    La dichiarazione, redatta su modello
                                                                    messo a disposizione dal comune, ha
                                                                    effetto anche per gli anni successivi
                                                                    sempreché         non      si    verifichino
                                                                    modificazioni dei dati dichiarati da cui
                                                                    consegua un diverso ammontare del
                                                                    tributo; in tal caso, la dichiarazione va
                                                                    presentata entro il 30 giugno dell’anno
                                                                    successivo a quello in cui sono
                                                                    intervenute le predette modificazioni.
                                                                    Al fine di acquisire le informazioni
                                                                    riguardanti la toponomastica e la
                                                                    numerazione civica interna ed esterna
                                                                    di      ciascun         comune,         nella
                                                                    dichiarazione delle unità immobiliari a
                                                                    destinazione ordinaria devono essere
                                                                    obbligatoriamente indicati i dati
                                                                    catastali,     il   numero      civico     di
                                                                    ubicazione dell’immobile e il numero
                                                                    dell’interno, ove esistente.
                                                                    Ai fini della dichiarazione relativa alla
                                                                    TASI si applicano le disposizioni
                                                                    concernenti la presentazione della
                                                                    dichiarazione dell’IMU.
PERTINENZE               Nella misura massima di 1 pertinenza       Sono         considerate         pertinenze
DELL’ABITAZIONE          per ciascuna delle categorie catastali     dell’abitazione                   principale
PRINCIPALE               C/2- C/6 - C/7                             esclusivamente le unità immobili
                                                                    classificate nelle categorie catastali
                                                                    C/2 (Magazzini e locali di deposito),
                                                                    C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e
                                                                    autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o
                                                                    aperte), nella misura massima di 1
                                                                    unità pertinenziale per ciascuna delle
                                                                    categorie catastali indicate, anche se
                                                                    iscritte in catasto unitamente all'unità
                                                                    ad uso abitativo. Alle pertinenze è
                                                                    riservato      lo    stesso    trattamento
                                                                    tributario dell’abitazione principale.
                                                                    Pertanto qualora le pertinenze siano
                                                                    iscritte in catasto separatamente
                                                                    all'abitazione principale ed in presenza
                                                                    di più di 1 unità immobiliare
                                                                    classificata nelle categorie C/2-C/6-
                                                                    C/7, il contribuente è invitato a
                                                                    produrre al Comune, entro il termine
                                                                    di scadenza di presentazione della
                                                                    dichiarazione          TASI,       apposita
                                                                    dichiarazione/ autocertificazione con
                                                                    gli estremi catastali della/e unità
                                                                    immobiliare/i          da      considerare
                                                                    pertinenza dell'abitazione principale,
                                                                    così da permettere al Comune la
                                                                    verifica dell’esatto adempimento degli
                                                                    obblighi      relativi    al   versamento
dell’imposta, che altrimenti potrebbero
                            comportare       una    non      corretta
                            attribuzione della pertinenza, non
                            disponendo degli elementi necessari
                            alla sua corretta identificazione. Tale
                            indicazione viene fornita a favore del
                            contribuente       che     potrà     così
                            correttamente indicare quali unità
                            immobiliari sono da considerare
                            pertinenza della sua abitazione nel
                            rispetto dei limiti normativi

Il Responsabile del Settore Finanziario/Affari generali
             f.to Dott.ssa Lorella Compagno
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