Vendita diretta di alimenti in azienda agricola e sicurezza alimentare - Dott. Alfredo Rossi

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Vendita diretta di alimenti in azienda agricola e sicurezza alimentare - Dott. Alfredo Rossi
Scuola di Specializzazione in
         Ispezione degli alimenti di origine animale
                              Napoli, 22 marzo 2014

Vendita diretta di alimenti in
 azienda agricola e sicurezza
         alimentare.

                    Dott. Alfredo Rossi
                    Veterinario dirigente ASL BN
Vendita diretta di alimenti in azienda agricola e sicurezza alimentare - Dott. Alfredo Rossi
Normativa in materia di produzione e vendita di alimenti in
                        azienda agricola

-   commerciale (d.lgs. 114/1998 – non sia applica, salvo i limiti stabiliti)
-   settore agricolo (d.lgs 228/2001)
-   sanitaria (pacchetto igiene, linee guida reg. CE 852 – 853/2004.
Vendita diretta di alimenti in azienda agricola e sicurezza alimentare - Dott. Alfredo Rossi
Produzione e vendita di alimenti in azienda agricola

L’ art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 conferma della
  specialità della normativa in materia di vendita diretta, cui
“continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al d.lgs. 31 marzo
  1998, n. 114” sul commercio, salvo che “l’ammontare dei ricavi
  derivanti dalla     vendita dei prodotti non provenienti dalla
  rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a lire
  80 milioni per gli imprenditori individuali ovvero a lire 2 miliardi
  per le società”.

                                         Art. 4 c.7 d. Lgs n. 228/2001
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Art. 4 d.Lgs n. 228/2001 - Esercizio dell'attivita' di vendita

1. Gli imprenditori agricoli, singoli               o    associati,       iscritti     nel
   registro delle imprese di cui all'art.                    8    della     legge      29
   dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al
   dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti
   provenienti         in       misura prevalente *               dalle      rispettive
   aziende,        osservate        le     disposizioni vigenti in materia di
   igiene e sanita'.

* c. 8 - Se i ricavi da vendita prodotti non propri > di 160mila € per impr. Indiv. o 4 mil
€ per le società si applica il d. lgs 114/1998 (legge sul commercio)
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Imprenditore agricolo professionale
            art.1 d. lgvo n. 99/2004

- Colui il quale è in possesso di conoscenze e competenze
   professionali ai sensi dell’art. 5 Reg CE 1257/1999 che
   si dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.
   direttamente o in qualità di socio;
- Le società di persone (almeno un socio);
- Le società cooperative (almeno un quinto dei soci);
- Le società di capitali (almeno un amministratore);
- Le cooperative e i loro consorzi (art.1c.2 d. lgvo 228/2001)
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Imprenditore agricolo
(art. 2135 c.c. come mod. dal d.Lgvo 228/2001)
Vendita diretta di alimenti in azienda agricola e sicurezza alimentare - Dott. Alfredo Rossi
Imprenditore agricolo

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Vendita diretta di alimenti in azienda agricola e sicurezza alimentare - Dott. Alfredo Rossi
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001

2. La vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante e‘
  soggetta a comunicazione al comune del luogo ove ha sede
  l'azienda di produzione e puo' essere effettuata a decorrere
  dalla data       di     invio della   medesima    comunicazione.    Per la
  vendita     al        dettaglio   esercitata     su   superfici   all'aperto
  nell'ambito dell'azienda agricola, nonche‘ per la vendita
  esercitata       in     occasione     di   sagre, fiere, manifestazioni a
  carattere        religioso, benefico o politico o di promozione         dei
  prodotti     tipici o locali, non e‘ richiesta         la comunicazione di
  inizio attivita‘ (*)

                                *come modificato dalla legge n. 98/2013
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001

4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma
  itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la
  comunicazione e' indirizzata al sindaco del comune in cui si intende
  esercitare la vendita. Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche
  mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione           deve
  contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo,
  ai sensi dell'art. 28 del d. lgs 31 marzo 1998, n. 114.
4-bis.* La vendita diretta mediante il commercio elettronico      puo‘
  essere iniziata contestualmente all'invio della comunicazione al
  comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione.

                           * comma introdotto dalla legge n. 98/2013
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001

5. La presente disciplina si applica anche nel caso di
  vendita di prodotti derivati, ottenuti a seguito di
  attivita' di manipolazione o trasformazione dei
  prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al
  completo    sfruttamento     del   ciclo  produttivo
  dell'impresa.
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001

6. Non possono esercitare l'attivita' di vendita
  diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di
  societa' di persone e le persone giuridiche i cui
  amministratori abbiano riportato, nell'espletamento
  delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella
  societa', condanne con sentenza passata in giudicato,
  per delitti in materia di igiene e sanita' o di frode
  nella preparazione degli alimenti nel quinquennio
  precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita'. Il
  divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal
  passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001

8-bis*. In conformita' a quanto previsto dall'articolo 34
  del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
  214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta e'
  consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto
  di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella
  disponibilita'    dell'imprenditore     agricolo,   con
  l'esclusione del servizio assistito di somministrazione
  e con l'osservanza delle prescrizioni generali di
  carattere igienico-sanitario.

                       * comma introdotto legge n. 98/2013
Art. 4 d. Lgs n. 228/2001

8-ter*. L'attivita' di vendita diretta dei        prodotti
  agricoli ai sensi del presente articolo non comporta
  cambio di destinazione d'uso dei locali ove si svolge la
  vendita e puo' esercitarsi su tutto il territorio
  comunale     a    prescindere     dalla    destinazione
  urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a cio'
  destinati.

                      * comma introdotto dalla legge n. 98/2013
Norme sulla vendita di prodotti agricoli
  art.4 d. lgs n. 99/2004 (semplificaz. in agricoltura)

1. La disciplina amministrativa di cui all'articolo 4 del
   decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, si applica
   anche agli enti ed alle associazioni che intendano
   vendere direttamente prodotti agricoli.

Dunque qualsiasi ente non commerciale (associazione riconosciuta o
non riconosciuta, comitato, fondazione) che svolga una attività
agricola in modo non esclusivo o principale ai sensi della lettera c)
del 1° comma dell’art. 73 TUIR ed a scopo di autofinanziamento può,
per la vendita dei suoi prodotti agricoli, giovarsi della disciplina
amministrativa semplificata prevista per le imprese agricole, singole
o associate, dall’art. 4 del d.lgs 228/2001.
Imprenditore ittico
(art. 2 D.Lgs n. 226/2001 mod. D.Lgs n. 154/2004)

• E' imprenditore ittico chi esercita, in forma singola o
   associata o societaria, l'attivita' di pesca professionale
   diretta alla cattura o alla raccolta di organismi
   acquatici in ambienti marini, salmastri o dolci e le
   attivita' connesse …

E’ equiparato all’imprenditore agricolo
Vendita prodotti di origine animale

• Pollame e lagomorfi;
• Selvaggina allevata
• Prodotti della pesca e dell’acquacoltura
• Latte e derivati
• Uova - miele
prodotti primari
     ASR n. 253/2009 - Linee guida Reg CE n. 853/2004

E’ esclusa dal campo di applicazione del reg CE
853/2004
 la  .

                    livello locale: provincia e provincie contermini
               Prodotti primari: reg. CE 178/2002 art . 3 p. 17
Linee guida applicazione Reg CE 853/2004
   Accordo Conferenza Stato Regioni n. 253 del 17/12/2009
ASR n. 253/2009 - Linee guida Reg CE n. 853/2004

E’ esclusa dal campo di applicazione del reg CE 853/2004
vendita di pollame, lagomorfi, piccola selvaggina allevata

 E’ possibile macellare presso l’azienda agricola del produttore
 piccoli quantitativi di pollame e lagomorfi nel rispetto del reg CE
 852/2004.
 art. 1 c. 3 lett. d) reg. 853/2004 – art.3 Reg. CE 2076/2005

 >
 (Linee guida appll.ne Reg CE 853/2004 – AS.R. n. 253/2009)

                                 10.000 polli o 6250 conigli / anno
Attività di vendita di prodotti della pesca
e dell’acquacoltura

  Non vi sono limitazioni alla vendita di prodotti della
     pesca   e   molluschi   bivalvi   vivi   nell’azienda
     agrituristica o ittituristica purchè provengano
     prevalentemente dalla propria attività.
latte e derivati
• Ai fini della somministrazione in azienda agrituristica è
  consentito l’utilizzo di latte crudo solamente se rispetta i
  requisiti di composizione per il latte alimentare (art.2 Reg CE
  2597/1997)
• Deve inoltre possedere i requisiti sanitari fissati dal Reg CE
  853/2004 sez. IX cap.I p.4
Laboratorio polifunzionale
uova

• La cessione diretta delle uova dal produttore al consumatore
  è consentita in deroga, ai sensi dell’art.2 c.3 del Reg CE
  1907/1990, a condizione che le uova prodotte in loco,
  vengano cedute nel luogo di produzione e purché non siano
  imballate o classificate.
D. Min P.A.F. 11/12/2009 – modalità di applicazione
     di disposizioni comunitarie in materia di
          commercializzazione delle uova

Art. 2 - 1. Sono esonerate dagli obblighi sulle norme di
commercializzazione (reg CE 1234/2007 – all. XIV, sez. A.I.2),
le uova vendute direttamente dal produttore al consumatore
finale:
a) Nel luogo di produzione o
b) Nell’ambito della regione di produzione, in un mercato
    pubblico locale o nella vendita porta a porta,

Le uova vendute in un mercato pubblico locale devono comunque
essere marchiate con il codice del produttore, salvo i produttori
sino a 50 galline ovaiole.
Disciplina dell’agriturismo
                            (Legge n. 96/2006)

                             Leggi regionali

Agriturismo “Il fortilizio” - masseria fortificata (sec. XVII-XVIII) – Pietrelcina (BN)
Attività agrituristica
                art. 2, c. 3, l. n. 96/2006

Rientrano fra le attività agrituristiche:

  Dare ospitalità in alloggi …

  Somministrare pasti e bevande …
  Organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi
  inclusa la mescita dei vini
Attività agrituristiche assimilate
       art. 12 l. n. 96/2006

Ittiturismo

• Quelle svolte dai pescatori relativamente
  all’ospitalità, alla somministrazione dei pasti
  costituiti prevalentemente da prodotti derivati
  dall’attività di pesca, nonché le attività connesse
Attività agrituristiche assimilate
                           art. 12 l. n. 96/2006

     Attivita' connesse
     (art. 3 d.lgs n. 226/2001 come mod. d.lgs n. 154/2004)

c)    la   prima    lavorazione     dei   prodotti       del   mare   e
     dell'acquacoltura, la conservazione, la trasformazione,
     la distribuzione e la commercializzazione, nonche' le
     azioni di promozione e valorizzazione.
Somministrazione di pasti e bevande
               art. 2, c. 3, lett.b), l. n. 96/2006

• Devono essere costituiti prevalentemente da prodotti
  propri e da prodotti di aziende agricole della zona, ivi
  compresi i prodotti a carattere alcolico e
  superalcoolico, …
Somministrazione di pasti e bevande
             art. 2, c. 3, lett.b), l. n. 96/2006

… con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati
  dai marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi
  nell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari
  tradizionali, secondo le modalità di cui all’art. 4 c. 4;
  >>
Attività di somministrazione e vendita di
               selvaggina uccisa a caccia

• L’azienda    agrituristica,    quale      esercizio di
  somministrazione, può rifornirsi da cacciatori di
  selvaggina uccisa a caccia (art.1 reg. CE 853/2004)

• Per quanto riguarda la selvaggina di grossa taglia,
  fatte salve le pertinenti normative in materia
  venatoria, il limite è stabilito in un capo per
  cacciatore per anno
  (Linee guida reg CE 853/2004 – Acc.C.S.R. 253/2009)
Attività di vendita di selvaggina uccisa a caccia

Qualora la selvaggina selvatica
sia detenuta in fondo della
stessa azienda agricola non vi
sono limiti, in quanto il prelievo
di detta fauna non costituisce
prelievo venatorio.
           art.12 e 17 l. n. 157/1992
Disciplina regionale della somministrazione di pasti e bevande
                    art. 4 c.4, l. n. 96/2006

 Criteri vincolanti:

a) Una quota significativa di prodotto proprio
b) Per aziende agricole della zona si intendono quelle collocate
in ambito regionale o in zone omogenee contigue di regioni
limitrofe, fissando la quota di apporto
c) Le quote di cui alle lettere a) e b) devono rappresentare la
prevalenza dei prodotti impiegati
… ecc..
Norme igienico sanitarie
 art. 5 c.1, l. n.96/2006

1. I requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature
sono stabiliti dalle regioni. Nella definizione di tali requisiti si
tiene conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di
ruralità degli edifici …
      omissis
                   Immobile dichiarato di interesse culturale e
                 sottoposto al regime vincolistico (d.lgs 42/2004).
Norme igienico sanitarie
    art. 5 c.3, l. n.96/2006

3. L’autorità sanitaria, nella valutazione dei requisiti dei
  locali di trattamento e somministrazione di sostanze
  alimentari e del relativo piano aziendale di
  autocontrollo igienico-sanitario, tiene conto della
  diversificazione e della limitata quantità di produzioni,
  dell’adozione di metodi tradizionali di lavorazione e
  dell’impiego di prodotti propri.
Registrazione
Reg CE 852/2004 art.6 c.2

>

       Linee guida applicazione Reg CE 852/2004
         Accordo Conferenza Stato Regioni n.59/2009
                  linee guida reg 852/2004
metodi tradizionali
     p.16 dei considerando al Reg. 852/2004

E’     inoltre    opportuna     una    certa     flessibilità   per
permettere         di   continuare      ad     utilizzare   metodi
tradizionali in ogni fase della produzione … e in relazione
ai requisiti strutturali …
Tuttavia, la flessibilità non dovrebbe compromettere
gli obiettivi di igiene alimentare. …

                     Deroga al reg 852/04 per prodotti tradizionali
                     Flessibilità legata alla norma (reg CE 852/04)

         Accordo CSR n. 253 del 17/12/2009
Norme igienico sanitarie
    art. 5 c.4, l. n.96/2006

>

    Il cap. III, All. II del Reg CE n.852/2004
    fissa i requisiti applicabili ai
    >
Trasformazione e vendita dei prodotti
                 art. 10 l. n.96/2006

1. Alla vendita dei prodotti propri, tal quali o
   comunque trasformati, nonché dei prodotti tipici
   locali da parte dell’impresa agrituristica si
   applicano le disposizioni di cui alla [l. n. 59/1963,
   e succ.ve mod.ni,] e all’art. 4 del d. lgvo n.
   228/2001.
Linee guida applicazione Reg CE 853/2004
          Accordo CSR n. 253 del 17/12/2009

                     Fornitura diretta
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