INCREMENTO AL MILIONE: STOP AI CONTANTI PER IMPORTI SUPERIORI AI 1.000 EURO - MYSOLUTION

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COMMENTO

INPS, PRESTAZIONI

Incremento al milione: stop ai contanti per
importi superiori ai 1.000 euro
di Daniele Bonaddio | 4 NOVEMBRE 2020

 Con il Messaggio n. 3960 del 28 ottobre 2020, l’INPS ha fornito utili indicazioni relativamente alle moda-
 lità di pagamento del c.d. “incremento al milione” nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi civili asso-
 luti e sordi. Infatti, per le pensioni di importo superiore ai 1.000 euro è necessario dotarsi di un conto
 corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito
 codice IBAN, intestato al titolare della prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione. Il
 relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS, mediante variazione delle modalità di
 pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio postale o sportello bancario dove è instau-
 rato il rapporto finanziario.

Premessa
Con la Circolare n. 107 del 23 settembre 2020, sono state fornite indicazioni in merito all’attuazione
dell’art. 15 del D.L. n. 104/2020 (c.d. “Decreto Agosto”), nella parte in cui, nel recepire la sentenza del-
la Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, estende ai soggetti invalidi civili totali o sordi o
ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità prevista dall’art. 2
della Legge n. 222/1984, di età compresa tra i 18 e i 60 anni, i benefici di cui all’art. 38, comma 4, della
Legge n. 448/2001, finora spettanti ai soggetti con più di 60 anni di età.
         Art. 15 del D.L. n. 104/2020
         “Con effetto dal 20 luglio 2020 all’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
         successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle
         seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.

Si ricorda, al riguardo, che la predetta Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38,
comma 4, della Legge n. 448/2001, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone
che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni” e non anche “ai soggetti di
età superiore a 18 anni”.

        Ricorda
        La citata norma, infatti, riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a
        516,46 euro al mese per 13 mensilità (cd. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di
        inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla
        legge n. 222/1984, non prima del compimento del 60esimo anno di età.

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A detta dei giudici, però, il predetto requisito anagrafico di 60 anni è irragionevole e discriminatorio
perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai 60 anni, si trova in una situazione che
non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del ses-
santesimo anno di età. Quindi, il cd. “incremento al milione” spetta anche agli under60.

Importo, requisiti anagrafici e requisiti reddituali
Dunque, a decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pen-
sione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito
complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per 13 mensilità.

I limiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
   il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63 euro (pari
     all’importo massimo moltiplicato per 13 mensilità);
   il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:

     o    redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
     o    redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.

         Attenzione
         Gli incrementi indicati sono “al massimo”: significa che diventano più bassi man mano che
         il reddito aumenta fino ad azzerarsi quando si superano i limiti reddituali. Può quindi accade-
         re che anche un introito molto basso incida negativamente sull’ammontare dell’incremento.

Da notare, inoltre, che se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo
reddituale.
Pertanto:
   nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di
     reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge;
   se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge
     deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto
     all’altro.

Emolumenti che concorrono ai limiti reddituali
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono:
   i redditi di qualsiasi natura;
   i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata;
   i redditi tassati alla fonte;
   i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

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Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
   il reddito della casa di abitazione;
   le pensioni di guerra;
   l’indennità di accompagnamento;
   l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro);
   i trattamenti di famiglia;
   l’indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze
     di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emode-
     rivati.

Soggetti esclusi
Ma chi sono i soggetti esclusi dall’incremento? Ebbene, si tratti essenzialmente:
   degli invalidi civili parziali;
   degli invalidi civili totali;
   dei ciechi totali;
   dei sordi che non percepiscono la pensione, poiché superano i limiti reddituali fissati per la sua
     erogazione;
   dei minori invalidi.

Maggiorazione economia riconosciuta d’ufficio
Ai fini del riconoscimento della maggiorazione economica, l’INPS fa un distinguo tra:
   invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi;
   soggetti titolari di prestazione di inabilità ai sensi della Legge n. 222/1984.

Invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi
Per i primi, se sussistono i requisiti economici, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio.
Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati.

        Approfondimenti
        L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre
        2020, con le quali saranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20
        luglio 2020. L’importo spettante, per il 2020, è di 651,51 euro per 13 mensilità, nel rispetto
        dei limiti di reddito previsti dalla norma (8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e
        14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati).

Soggetti titolari di prestazione di inabilità ai sensi della Legge n. 222/1984
Diversamente, i soggetti titolari di prestazione di inabilità ai sensi della Legge n. 222/1984 devono fare
apposita domanda all’INPS. Nello specifico:

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   gli invalidi under 60, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione
     ed il relativo incremento;
   gli invalidi over 60, invece, non devono presentare alcuna domanda in quanto l’incremento ver-
     rà riconosciuto d’ufficio.

        Approfondimenti
        L’orientamento dell’INPS è stato confermato con la notizia del 13 ottobre 2020, mediante la
        quale è stato specificato che ”Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invali-
        dità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automa-
        tico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nes-
        suna domanda”.

Al contrario:
   “Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribui-
     to a seguito domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, o i patro-
     nati. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di leg-
     ge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese
     successivo alla domanda”.
         Riconoscimento “incremento al milione”
         Invalidi civili totali, ciechi assoluti       Inabili ex lege 222/1984
         e sordi
         Riconoscimento       d’ufficio.   Nessuna     Riconoscimento a domanda, esclusivamente per gli
         domanda.                                      invalidi under 60.

Domanda di ricostituzione
Particolare è il caso in cui i redditi personali degli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi hanno subi-
to una variazione nel corso del 2020 che incide sul diritto alla maggiorazione.

        Attenzione
        In tal caso, fa sapere l’INPS, non sarà possibile procedere d’ufficio al riconoscimento della
        maggiorazione. La soluzione è la presentazione, da parte dell’interessato, di una domanda
        amministrativa di ricostituzione reddituale. Al tal fine, è possibile utilizzare:
        - il servizio online sul sito INPS;
        - rivolgersi alla Struttura territoriale di competenza;
        - rivolgersi a un istituto di patronato regolarmente abilitato a prestare tale servizio di assisten-
        za.

Una volta effettuata la ricostituzione reddituale la Struttura territoriale procederà alla verifica del di-
ritto alla maggiorazione e, in presenza dei prescritti requisiti, al riconoscimento del beneficio.

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Importi superiori a 1.000 euro
Infine, l’INPS rammenta che le pensioni di importo superiore ai 1.000 euro devono essere accredi-
tate esclusivamente su:
   conto corrente postale o bancario;
   libretto postale;
   carta prepagata abilitata.

        Attenzione
        Pertanto, i pensionati che percepiscono la pensione in contanti e che, per effetto della mag-
        giorazione, hanno diritto a un importo mensile complessivo superiore ai 1.000 euro, ove non
        ne siano già titolari, dovranno dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto
        postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito codice IBAN, intestato al titolare del-
        la prestazione, su cui desiderano che sia accreditata la pensione.

Si ricorda, al riguardo, che il relativo IBAN dovrà essere immediatamente comunicato all’INPS, me-
diante variazione delle modalità di pagamento che potrà essere richiesta direttamente all’ufficio po-
stale o sportello bancario dove è instaurato il rapporto finanziario. Sarà cura dell’Ente pagatore, come
da contratto in essere, comunicare la variazione all’INPS tramite il “Data Base” condiviso.
In alternativa, la comunicazione potrà avvenire:
   utilizzando l’apposito servizio online “Variazione dell’ufficio pagatore per prestazioni pensio-
     nistiche”;
   rivolgendosi ad un intermediario abilitato.

        Riferimenti normativi
   Legge 12 giugno 1984, n. 222, art. 2
   Legge n. 448/2001, art. 38, comma 4
   D.L. 14 agosto 2020, n. 104, art. 15
   INPS, Messaggio 28 ottobre 2020, n. 3960
   Corte Costituzionale, sentenza 23 giugno 2020, n. 152

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