La detenzione di animali esotici

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La detenzione di animali esotici
La detenzione di animali esotici
La Legge regionale n. 89/1990, all’articolo 1, definisce gli animali esotici: tutte le specie di
mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o
temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei Paesi di origine e dei quali non
esistono in Italia popolazioni naturali anche se si sono riprodotti in cattività nel territorio
nazionale.

Autorizzazione alla detenzione

I possessori di animali esotici sono tenuti a inoltrare la domanda di autorizzazione alla detenzione
al Sindaco, tramite il Servizio Veterinario della Asl territorialmente competente, entro otto giorni
dall’inizio della detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
 L’autorizzazione è NOMINATIVA.

Documenti da consegnare:
   •   domanda come da Allegato 1 L.R.89/90;
   •   certificazioni e atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la
       legittima provenienza;
   •   per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio
       Certificazioni CITES;
   •   planimetria dei ricoveri o aree destinati agli animali;
   •   una marca da bollo del valore corrente
   •   versamento di € 179,33

Autorizzazione al commercio
I soggetti interessati ad allevare gli animali esotici a fini commerciali o interessati al solo
commercio degli stessi, sono tenuti a compilare domanda di autorizzazione da inoltrare, per mezzo
del servizio veterinario della ASL territorialmente competente, al Sindaco. L'autorizzazione è
valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella
domanda. La detenzione degli animali a scopo commerciale presuppone una permanenza a breve
termine di soggetti (al massimo 90 giorni).
Documenti da consegnare:
   •   domanda come da Allegato 2 L.R.89/90;
   •   certificazioni e atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la
       legittima provenienza;
   •   per le specie per le quali è prevista, copia autentica della denuncia di possesso al Servizio
       Certificazioni CITES;
   •   planimetria dei ricoveri o aree destinati agli animali;
   •   una marca da bollo del valore corrente
   •   versamento di € 179,33
   •   certificato di iscrizione alla Camera di Commercio del richiedente;
La detenzione di animali esotici
I commercianti e gli allevatori di tali animali devono tenere un apposito registro di carico e scarico,
regolarmente vidimato dal Servizio Veterinario dalla Asl territorialmente competente, dove
annotano tutte le movimentazioni degli animali commercializzati (nel caso in cui vengano allevati,
vanno indicate le date ed il numero delle nascite, delle morti e delle detenzioni dei nuovi
esemplari).
In caso di cessazione dell'attività dovrà pervenire segnalazione al Sindaco entro trenta giorni.

Rilascio delle autorizzazioni
   •   Le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco in seguito al parere favorevole del Servizio
       Veterinario della Asl territorialmente competente (che provvede a compiere gli accertamenti
       previsti per la fase istruttoria) e previo nulla osta della Commissione tecnica regionale.
   •   Il Servizio veterinario accerta, mediante colloquio, la conoscenza, da parte del possessore
       degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il
       corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione.
   •   Il Servizio veterinario verifica i requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei ricoveri e/o delle
       aree destinati agli animali anche in relazione alla sicurezza delle persone e rilascia, prima
       dell’acquisizione dell’animale, preventivo NULLA OSTA TECNICO.
   I possessori sono tenuti a denunciare al sindaco, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per
   qualsiasi causa degli animali detenuti.

N.B. Prima di acquistare un animale esotico, è fondamentale informarsi sulle sue necessità, in
particolare:
   •   l’ambiente in cui vive deve avere determinate caratteristiche (temperatura, luce, umidità,
       tipo di lettiera, ricovero, dimensioni della struttura che deve ospitarlo, eventuale presenza di
       tronchi marcescenti, ecc.);
   •   l’alimentazione deve essere adatta per ogni specie;
   •   non trattandosi di animale domestico, va considerato che presenta una scarsa propensione ad
       interagire con l’uomo ed anche le capacità comunicative sono difficilmente interpretabili.
ALLEGATO 1
               Marca da bollo                              Al Sindaco del Comune di Roma
                                                           per il tramite del Servizio Veterinario – Azienda USL Roma A
                Euro 14,62

                                              DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
                                           ALLA DETENZIONE DI ANIMALI ESOTICI
                                                                        (L.R. 89/90)

Il sottoscritto
nato a                                                                  Prov.               il
residente in                                Prov.             Via                                                 tel.
chiede     di      essere       autorizzato      a    detenere       presso      il   domicilio       oppure       presso      altra    sede     specificare
                                                                                                             i seguenti animali esotici:
  Numero                        Famiglia/Genere/Specie                           Sesso/età            Provenienza (1)               Identificazione (2)

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

che dimostrano la regolare importazione e/o la legittima provenienza ed il regolare possesso degli animali suddetti.
Con la presente si pone altresì a disposizione del Servizio Veterinario della USL competente per territorio per gli
accertamenti previsti (L.R. 89/90).

                                                                                                                         In fede
Roma, lì

         (1)     se l’animale è stato importato dal Paese di origine o acquistato sul mercato nazionale o se si tratta di animale nato in cattività: riportare
                 la data di inizio della detenzione
         (2)     Riportare il numero o sigla di eventuali contrassegni di identificazione (marche, tatuaggi o altro) o altri dati segnaletici

Informativa ai sensi del D.L.gs. 196 del 30-6-2003 - La Azienda USL Roma A informa che i dati sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni
vigenti ai fini dell’espletamento del procedimento autorizzativo e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Marca da bollo

              Euro 14,62
                                                                                                    ALLEGATO 2

                                                      Al Sindaco del Comune di Roma
                                                      per il tramite del Servizio Veterinario – Azienda USL Roma A

                        DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO ED
                    ALL’ALLEVAMENTO PER IL COMMERCIO DI ANIMALI ESOTICI
                                                      (L.R. 89/90)

Il sottoscritto
nato a                                                              Prov.              il
residente in                             Prov.             Via                                               tel.
chiede di essere autorizzato al commercio e/o allevare per il commercio le seguenti specie di animali esotici:
                  Nome Comune                                                          Famiglia – Genere - Specie

Nella     seguente       sede                                                         dichiara      dei     essere    iscritto   alla

    C.C.I.A.A. di ________________dal                                                        con l’attribuzione del N. ________________

Con la presente si pone altresì a disposizione del Servizio Veterinario della USL competente per territorio per
gli accertamenti previsti (L.R. 89/90).

Roma, lì_________
                                                                                                               In fede

Informativa ai sensi del D.L.gs. 196 del 30-6-2003 - La Azienda USL Roma A informa che i dati sopra riportati sono richiesti dalle disposizioni
vigenti ai fini dell’espletamento del procedimento autorizzativo e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
REGIONE LAZIO
        DIPARTIMENTO SOCIALE
Direzione Regionale Programmazione Sanitaria
Politiche della Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro
                Area Sanità Veterinaria
    Ufficio 1 - Sanità e Tutela del Benessere degli Animali
     (Tel. 06/5168 – 8012 e fax 06-5168 – 8256-8)
 Commissione Tecnica Regionale sugli Animali Esotici

                         Documenti per i partecipanti al primo incontro
                 con la Commissione Tecnica Regionale sugli Animali Esotici
                                 del giorno 23 ottobre 2007.

   1. Strutture : Requisiti minimi delle strutture di detenzione di Animali Esotici distinti:
            a. per il commercio
            b. per l’allevamento;
   2. LR 14 Dicembre 1990 n 89 Norme sulla detenzione allevamento e commercio di
       animali esotici;
   3. Regolamento Regionale Animali Esotici n. 1 del 27-01-1997 “Regolamento di
       attuazione della legge regionale 14/12/1990, n. 89 “Norme sulla detenzione, allevamento
       e commercio di animali esotici”;
   4. DIRETTIVA REGIONALE 2001 con Elenchi A B C D E F;
   5. LR 05-04-1988 n. 18 – “Tutela di alcune specie della fauna minore.”;
   6. Regolamento Comune di Roma - Tutela degli animali in vigore dal 09-11-2005;
   7. L 19-12-1975 n 874 Ratifica ed esecuzione convenzione commercio internazionale
       specie animali e vegetali in via di estinzione - firmata a Washington il 3 marzo 1973;
   8. L. 7 febbraio 1992 n 150 (testo coordinato ed aggiornato al D.LG. 300/1999)
       “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul commercio
       internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington
       il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19/12/1975, n. 874 e del regolamento CEE n. 3626/82, e
       successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di
       esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e
       l’incolumità pubblica.”
   9. L 11-02-1992 n 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
       prelievo venatorio;
   10. D.L. 12 gennaio 1993 n. 2 Modifiche ed integrazioni alla legge 7 febbraio 1992, n. 150,
       in materia di commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di
       estinzione;
   11. DM 08-01-2002 Istituzione del registro di detenzione delle specie animali e vegetali
       Reg. CE 338/97);
   12. L 189 del 20-07-2004 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli
       animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti
   13. Istituzione registro di detenzione;
   14. DM 23-3-07 Individuazione delle modalità di coordinamento delle attività delle Forze
       di polizia e dei Corpi di polizia municipale e provinciale, allo scopo di prevenire e
       contrastare gli illeciti penali commessi nei confronti di animali;
   15. Allegati al regolamento regionale (domanda di autorizzazione, dichiarazione di
       detenzione, cessione a terzi, registro di carico e scarico per il commercio, etc.)
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