INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - Carlo Greco 2021
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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021 RELAZIONE DEL PRESIDENTE Carlo Greco VENEZIA, 5 MARZO 2021
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2021 Presidente Carlo Greco VENEZIA, 5 MARZO 2021
Saluto e ringrazio le Autorità civili, militari e religiose, i Colleghi delle altre Magistrature, gli Avvocati e i gentili ospiti tutti che, pur non invitati a partecipare fisicamente a questa cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2021 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Veneto, riceveranno la propria copia delle Relazioni. Analogo ringraziamento va al rappresentante del Consiglio di Presidenza ed al rappresentante della Associazione magistrati della Corte dei conti che hanno inviato un testo di saluto. Oggi si presenta, per la prima volta, in una modalità insolita dettata dalla nota situazione emergenziale, la sintesi dell’attività svolta dalla Corte dei conti in tutte le sue articolazioni. L’anno 2020 è stato unico nel suo genere, tutte le attività sanitarie, economiche, culturali, amministrative sono state stravolte per cui parlare di risultati è fuorviante. L’obbiettivo principe del Paese è stato, specialmente all’inizio della pandemia, quello di mettere in sicurezza la popolazione riducendo al massimo le occasioni di contagio. Il microcosmo giudiziario, al pari degli altri, è stato messo a dura prova con scelte operative assolutamente necessitate imposte, da una parte, da l’obbligo costituzionale di fornire il prodotto giustizia e, dall’altra, dal dovere di adeguare le strutture alla nuova, ignota e speriamo irripetibile esigenza sanitaria. Non è questa la sede per ripercorrere una legislazione emergenziale che solo oggi, ad un anno di distanza, sembra aver trovato un proprio disegno un pò più organico. Dovendo comunque fornire alcuni elementi dell’attività svolta si segnala quanto segue in punto di: a) Organico di magistratura - Le vigenti tabelle del personale di magistratura della Sezione giurisdizionale per il Veneto prevedono una dotazione di nove magistrati (una figura presidenziale e otto giudici). L’organico di fatto risulta, però, al 1°gennaio 2021, pari a quattro magistrati (il presidente e tre giudici) con un tasso di scopertura del 55%, superiore a quello dell’anno scorso che era stato 1
pari al 44,5%. Tale tasso risulta ben superiore al tasso di scopertura nazionale degli organici della Corte pari al 27,8% lievemente migliore rispetto al dato precedente del 2019 pari al 28,5% (al 1° gennaio 2021 l’organico magistratuale prevede una dotazione di 636 posti a fronte di una copertura effettiva di 459 unità). In sintesi, l'organico di fatto deve ritenersi appena sufficiente rispetto ai carichi di lavoro della Sezione, tenuto conto della sopravvenienza media di atti, nelle materie di competenza, valutata nell'ultimo quinquennio. Va, tuttavia, rilevato che sarebbe necessaria nel futuro l'assegnazione di un altro magistrato a reintegrazione del minimo funzionale di due collegi giudicanti, il tutto anche al fine di imprimere un ulteriore impulso nella verifica dei conti giudiziali, molti dei quali definiti con decreto di estinzione, in conseguenza del decorso di cinque anni dal deposito in segreteria, senza che sia stata portata a termine, entro tale termine, l’attività istruttoria, seppure prevista a campione. Sarebbe, inoltre, necessario aumentare, in tale settore, la dotazione del personale amministrativo addetto alla revisione contabile dei conti giudiziali, propedeutica all'esame da parte del magistrato istruttore. b) Organico del personale - A tale riguardo, va rilevato che, attualmente, la dotazione effettiva del personale amministrativo non è adeguata alle esigenze istituzionali essendo costituita, a fronte di una tabella organica di n.23 unità, da n.19 dipendenti, oggi già ridotti a 18 con il recente pensionamento di una unità. Tra questi dipendenti vi è una unità in posizione di comando dalla Regione Veneto, in esecuzione di una convenzione in atto. A tale proposito ringrazio la Regione, in persona del suo Presidente, per la disponibilità mostrata nel venire incontro alle esigenze prospettate dalla Sezione, auspicando di poter disporre a presto delle altre unità di personale previste all’interno della convenzione citata e, questo, sarebbe un segnale di fattiva collaborazione. Al riguardo corre l'obbligo di segnalare che il personale amministrativo è stato gravato, dopo aver superato la nota emergenza dell’acqua granda di fine 2019 (nella quale ha dimostrato una spontanea e sincera disponibilità a collaborare, al 2
di là dei propri doveri istituzionali, al fine di limitare i danni patiti nell’immediato dalla nostra struttura fisica e di riflesso dalla nostra Istituzione), anche della sopraggiunta emergenza sanitaria. Lo smart working “obbligatorio” e la didattica a distanza dei figli minorenni ha inciso non poco sul riassetto lavorativo dei lavoratori che hanno dovuto adeguare spazi e tempi di lavoro mai sperimentati. c) SAUR - (Servizio amministrativo unico regionale) - Altrettanto lodevole è stata l'azione svolta dal SAUR a supporto di tutti gli Uffici regionali della Corte per le attività di tutela sanitaria e gestionale che il legislatore emergenziale ha richiesto per le quali la Sede centrale ha fornito la massima assistenza. La novità della situazione è stata affrontata con professionalità e diponibilità da parte di tutte le componenti dell’Ufficio d) Attività - Nel corso del 2020, la Sezione ha tenuto n. 11 udienze collegiali (22 nel 2019) per la trattazione dei giudizi, con rito ordinario, di responsabilità amministrativa e dei giudizi di conto. Sono state celebrate n. 14 udienze camerali (17 nel 2019) per i riti speciali e per altri procedimenti, nonché 30 udienze monocratiche pensionistiche (42 nel 2019). Ad inizio anno erano pendenti 78 giudizi (38 di responsabilità, 34 di conto e 6 di resa di conto); nel corso dell'anno ne sono stati aperti 29 (21 di responsabilità e 8 di conto in misura corrispondente alle relazioni di deferimento dei magistrati della Sezione); sono stati definiti 67 giudizi (30 di responsabilità, 36 di conto e 1 per resa di conto), così da determinare una pendenza al 31 dicembre 2020 di soli n.40 giudizi. Per i giudizi di responsabilità amministrativa sono state emesse n. 23 sentenze (33 nel 2019) nei confronti di 85 convenuti. Quanto agli esiti, sono state emesse n. 16 sentenze di condanna, n. 0 di assoluzione e n.7 con altra formula. L’importo delle condanne ammonta ad € 5.462.824,25 (€ 8.730.211,00 nel 2019), a fronte di richieste risarcitorie, da parte della Procura regionale, di € 9.208.805,28 (€ 25.041.766,50 nel 2019). Su richiesta della Procura regionale, era stato autorizzato, con decreto presidenziale, n. 1 sequestro conservativo, per un importo garantito di 3
€ 9.308.168,46 in esito al quale è stata emessa 1 ordinanza, gravata da reclamo poi respinto. In relazione ai riti speciali previsti dal codice di giustizia contabile, va rilevato che i meccanismi deflattivi del contenzioso e finalizzati ad ottenere un immediato introito (entro i 30 giorni di legge) delle somme patteggiate a titolo di risarcimento, hanno avuto un risultato abbastanza positivo. Sono stati definiti n. 3 giudizi con rito abbreviato (art. 130 c.g.c.) con un recupero immediato di € 183.651,31 (€ 123.196,79 nel 2019) mentre in applicazione del rito monitorio (art. 131 c.g.c.), non sono state emesse ordinanze presidenziali. Per i giudizi di conto, sono state emesse n. 3 sentenze (50 nel 2019) con varie formule e con un importo di condanne pari ad € 64.054,13. Nelle materie di contabilità pubblica, sono stati mantenuti i consueti standard di efficienza, caratterizzati dalla sollecita definizione dei giudizi e dalla sostanziale assenza di arretrato. Anche nel 2020, la Sezione ha confermato il celere andamento temporale degli anni precedenti, definendo i giudizi in tempi assolutamente ragionevoli, in conformità alle previsioni della legge n.89/2001, alla tempistica di cui all’art. 55 del DL 83/2012, conv. in L. 134/2012 e alle indicazioni del Consiglio di Presidenza. I giudizi introdotti dalla Procura vengono immediatamente iscritti a ruolo e, tra il deposito dell'atto di citazione e l'udienza di discussione intercorrono non più di sei mesi; le sentenze, in linea di massima, vengono depositate nei termini previsti dalla legge tenendo anche conto delle eventuali riaperture delle camere di consiglio. In materia pensionistica al 1°gennaio 2020 risultavano pendenti n. 98 ricorsi (69 nel 2019), i pervenuti sono stati n. 369 (186 nel 2019) ed i definiti n. 74 (157 nel 2019), si fa riserva di meglio illustrare nella parte specifica le motivazioni di detto andamento. Dato positivo è, invece, l’esito del vaglio delle nostre sentenze in sede di Appello; nell’anno 2020 risultano depositate 21 sentenze di conferma integrale, 9 di annullamento parziale, 7 di annullamento, 1 di improcedibilità, 2 di 4
estinzione, 2 di inammissibilità e 2 ordinanze di rigetto dell’esecutività della sentenza. Passando ai giudizi di conto questi assumono un particolare rilievo, nella attività della Sezione giurisdizionale, anche sotto un profilo quantitativo, in considerazione del flusso annuo di circa 5.000 sopravvenienze. Tutti gli agenti contabili dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni (tesorieri, cassieri, etc.), operanti nell'ambito territoriale della Regione, sono, infatti, sottoposti alla verifica giudiziale della regolarità e della legittimità della gestione, presupposto indefettibile per l'accertamento della regolarità dei conti pubblici, in ossequio non solo a specifiche disposizioni normative ma soprattutto ad un principio di carattere generale, immanente in tutti gli ordinamenti giuridici attuali e del passato. Al 1° gennaio 2020 risultavano pendenti n. 21.862 conti giudiziali; nel corso dell’anno ne sono pervenuti n. 5.299 e ne sono stati definiti n. 5.186, di cui n. 36 in udienza pubblica, n. 358 con decreto presidenziale di discarico ex art. 32, RD 1038/1933 e n. 4.792 con decreto presidenziale di estinzione ex art.2, legge 20/1994 e, quindi, al 31 dicembre 2020 risultano pendenti n. 21.975 conti giudiziali. L'esame dei conti giudiziali, per ogni ambito assegnato ai singoli magistrati, è stato svolto tendenzialmente sulla scorta di criteri oggettivi e predeterminati, individuati dal Presidente della Sezione con decreto emesso ad inizio d'anno, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del codice. Conclusioni Premesso che l’anno 2020 non può rapportarsi a nessun esercizio precedente e che tutti noi, per motivi anagrafici, ignoriamo cosa sia stato il periodo bellico e post-bellico, spero che la relazione che mi avvio a licenziare possa dare testimonianza della attività svolta dal Giudice contabile in questa Regione e dei risultati comunque raggiunti. Anche se non presenti mi è gradito porgere un caloroso ringraziamento e un sincero apprezzamento per l'attività svolta dal Procuratore regionale e dai 5
Magistrati del Suo Ufficio, per avere in ogni circostanza, con serietà e determinazione, perseguito gli interessi erariali, nel rispetto delle garanzie previste per i soggetti sottoposti alla attività requirente. Ringrazio parimenti il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, nonché tutti gli Avvocati del foro pubblico e privato che, con indiscussa serietà e professionalità, hanno svolto in questa sede le loro funzioni, fornendo un contributo essenziale per il funzionamento del corretto magistero di giustizia affidato alla Corte dei conti e per l'equilibrata evoluzione della giurisprudenza. Un sentito ringraziamento rivolgo alla Guardia di Finanza per l'attività svolta, con elevata professionalità e incondizionata dedizione alle esigenze di servizio, nell'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, intimamente connesse ai compiti istituzionali della giurisdizione contabile. Esprimo, altresì, gratitudine all'Arma dei Carabinieri per avere garantito i servizi di rappresentanza, di vigilanza, di sicurezza e di assistenza alle udienze nonché per l'attività di polizia giudiziaria, svolta in altro ambito processuale e comunque utilizzata nei giudizi di competenza di questa Corte, nei quali vengono spesso riversati gli atti dei giudizi penali. Analogo apprezzamento e ringraziamento rivolgo alla Polizia di Stato e alle altre Forze di Polizia, tutte ormai interessate a compiti di polizia giudiziaria erariale, secondo le innovative disposizioni contenute nel codice. Un grato pensiero rivolgo agli organi di stampa per avere seguito le attività svolte dalla Corte dei conti, dandone obiettiva informazione ai cittadini. Ringrazio i funzionari e il personale della Sezione giurisdizionale, della Procura regionale e del SAUR che, con costante impegno e diligenza, hanno consentito l'espletamento dei compiti istituzionali. Vorrei chiudere prendendo spunto dalle parole che il rappresentante del CSM ha rassegnato in occasione della Inaugurazione dell’Anno giudiziario della Corte d’appello di Venezia: “la necessità di fronteggiare la rapida diffusione del Covid-19 ha reso necessario un assai difficile bilanciamento tra due contrapposte esigenze: quella di tutelare la salute, da una parte, e quella di garantire le continuità dei servizi pubblici come la giustizia, dall’altra”. 6
Si è trattato di una limitazione senza precedenti dei diritti e delle libertà fondamentali (circolazione, riunione, impresa e istruzione) ed in questo anche il settore Giustizia ha dato il suo contributo. Ringrazio tutti coloro che, dopo aver contribuito al superamento del passato anno, oggi affrontano con più consapevolezza le sfide del presente. 7
1 NOVITÀ NORMATIVE NELLE MATERIE DI COMPETENZA DEL GIUDICE CONTABILE Passando all'esame della più recente normativa, va rilevato che nel trascorso anno sono state emanate disposizioni che incidono sulle materie di competenza della giurisdizione contabile, tutte comunque in ambiti molto settoriali, in brevissima sintesi: 1) Il d.l. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, in materia di ripetizione dell’indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di acconto, intervenendo sull’art. 10 del T.U. delle imposte sui redditi, con l’art. 150, comma 1, ha stabilito che le somme indebitamente erogate al lavoratore o al pensionato devono essere restituite al sostituto d’imposta al netto delle ritenute operate al momento dell’erogazione. In merito al riversamento dell’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 180, comma 3, il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all’articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. La dichiarazione deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Per l’omessa o infedele 8
presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto. Per l’omesso, ritardato o parziale versamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L’effetto di tale ultima modifica sarà oggetto di opportuno esame sui casi concreti che si presenteranno all’attenzione della Corte dei conti, allo stato è già stato affermato il perdurare della giurisdizione contabile (cfr. Sez. Toscana nn. 259/20 - 283/20 – 361/20 e Sez. Sicilia nn.432/20 -433/20). 2) Il d.l. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e innovazione digitale, al fine di incentivare gli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia (art. 1), ha previsto, in deroga agli artt. 36, c. 2, e 157, c. 2, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice dei contratti), specifiche procedure di affidamento di cui ai cc. 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al c. 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui sopra, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento. L’art. 6, nel prevedere fino al 31 dicembre 2021, per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, la costituzione obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, di un collegio consultivo tecnico, ha 9
altresì previsto che l’inosservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico viene valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali; l’osservanza delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità del soggetto agente per danno erariale, salvo il dolo. L’art. 21, c. 1, d.l. cit., ha previsto che “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso”. L’art. 21, c. 2, prevede che, “limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 ( ndr: il termine del 31 luglio 2021, inizialmente previsto dal d.l. è stato modificato in sede di conversione in legge), la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’art. 1 della l. 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”. Tale previsione non è ancora stata portata all’attenzione della Sezione per il Veneto mentre in sede di Appello (Sez. I n.234/20) è già stata affermata la irretroattività della stessa come pure in primo grado (cfr. Sez. Lombardia n.152/20). 3) Il d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”, ha previsto all’art. 23- quater che agli enti indicati in un allegato annesso al decreto, in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (SEC 2010), di cui al regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità 10
del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 4 della l. 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. 4) Il d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 recante “Disposizioni urgenti materia di termini legislativi…..”(nel novellare l’art. l, c. 7, del d.l. n. 162 del 2020) ha prorogato, all’art. 1, c. 16, dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per l’adozione del regolamento di delegificazione (previsto) per ridefinire gli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza e pubblicità dei compensi e dei dati reddituali e patrimoniali dei dirigenti pubblici, nelle more dell’adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale n. 20 del 2019. Sospende, inoltre, fino all’adozione del regolamento, anziché fino al 31 dicembre 2020, le sanzioni per la violazione dei suddetti obblighi di trasparenza previste dagli artt. 46 e 47 del d.lgs. n. 33 del 2013. 11
2 LA CORTE COSTITUZIONALE E LE MATERIE DI COMPETENZA DEL GIUDICE CONTABILE Nel 2020 la Corte costituzionale si è più volte pronunciata su problematiche riguardanti disposizioni di leggi regionali che determinano, nella articolazione e nella gestione dei bilanci pubblici, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti costituzionali che preservano la sana gestione finanziaria. Tenuto però conto dei limiti della presente relazione si richiamano, di seguito, soltanto le pronunce che hanno riguardato, in sede di giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte dei conti in sede giurisdizionale riproponendone i passaggi salienti. Liquidazione spese processuali. Con la sentenza n. 41 del 2020 la Consulta ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza e insufficienza della motivazione addotta a sostegno delle censure, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, c. 1, e 111, c. 1, Cost., del combinato disposto dei cc. 2 e 3 dell’art. 31, c.g.c., nella parte in cui non consente che il giudice, anche in caso di intervenuto proscioglimento nel merito per mancanza di uno degli elementi indicati dall’art. 31, c. 2, c.g.c., possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle tassativamente indicate dall’art. 31, c. 3, c.g.c. La Corte ha osservato che, “a differenza del precedente giurisprudenziale invocato, l’intervento auspicato avrebbe un’incidenza ben più profonda e correttiva sul regime delle spese processuali nel giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei conti, facendo venir meno il divieto di compensazione previsto dall’art. 31, c. 2, c.g.c. in caso di proscioglimento nel merito. Considerata l’ampia discrezionalità di cui gode il legislatore nel dettare norme processuali e, segnatamente, nel regolamentare le spese di lite, tale intervento avrebbe richiesto che il rimettente, rifuggendo da petizioni di principio e dalla 12
traslazione dell’impianto argomentativo relativo alla disciplina del giudizio civile, si fosse confrontato adeguatamente con le specifiche caratteristiche di quello di responsabilità davanti alla Corte dei conti e con gli elementi che ne giustificano il regime delle spese, onde eventualmente far emergere quell’irragionevolezza che costituisce il limite alla discrezionalità legislativa, cosa che, nella fattispecie, non è avvenuta” Danno all’immagine da assenteismo Con la sentenza n. 61 del 2020 la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., il secondo, terzo e quarto periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 116 del 2016, che disciplina la responsabile per danno patrimoniale e danno all'immagine alla p.a. arrecato dal pubblico dipendente attraverso la condotta di falsa attestazione della presenza in servizio mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento e altre modalità fraudolente. A differenza di quanto avvenuto con la precedente legge n. 15 del 2009, laddove il legislatore aveva espressamente delegato il Governo a prevedere, a carico del dipendente responsabile, l'obbligo del risarcimento sia del danno patrimoniale che del danno all'immagine subìti dall'amministrazione, tanto non si rinviene nella legge di delegazione n. 124 del 2015 - attuato dalla norma censurata - che, all'art. 17, comma 1, lett. s), prevede unicamente l'introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare. La materia delegata è quindi unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l'introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa e, in particolare, la specifica fattispecie del danno all'immagine arrecato dalle indebite assenze dal servizio dei dipendenti pubblici. Al contrario, la disposizione censurata dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria, prevede una nuova fattispecie di natura sostanziale intrinsecamente collegata con l'avvio, la prosecuzione e la conclusione dell'azione di responsabilità da parte del 13
procuratore della Corte dei conti, da cui risulta inequivocabile il suo contrasto con il parametro evocato. Infine, sebbene le censure del rimettente siano limitate all'ultimo periodo del comma 3-quater dell'art. 55-quater, che riguarda le modalità di stima e quantificazione del danno all'immagine, l'illegittimità riguarda anche il secondo e il terzo periodo di detto comma, perché essi sono funzionalmente inscindibili con l'ultimo, così da costituire, nel loro complesso, un'autonoma fattispecie di responsabilità amministrativa non consentita dalla legge di delega. (cfr. sent. n. 251 del 2016). In concreto, le norme dichiarate incostituzionali prevedevano un’articolata disciplina procedurale in base alla quale “La Procura della Corte dei conti, quando ne ricorrono i presupposti, emette invito a dedurre per danno d’immagine entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento. L’azione di responsabilità è esercitata, con le modalità e nei termini di cui all’art. 5 del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla l. 14 gennaio 1994, n. 19, entro i centocinquanta giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga. L’ammontare del danno risarcibile è rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.” Tutto ciò premesso, la delega finalizzata al riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche concede al legislatore delegato solo un limitato margine di discrezionalità per l'introduzione di soluzioni innovative, le quali devono comunque attenersi strettamente ai princìpi e ai criteri direttivi enunciati dal legislatore delegante (cfr. sentt. n. 94 del 2014, n. 73 del 2014, n. 5 del 2014, n. 80 del 2012, n. 293 del 2010 e n. 230 del 2010). Al contrario, la disposizione censurata – secondo la Consulta - prevedeva una nuova fattispecie di natura sostanziale, intrinsecamente collegata con l’avvio, la prosecuzione e la conclusione dell’azione di responsabilità da parte del procuratore della Corte dei conti, da cui risulta inequivocabile il suo contrasto con il parametro evocato. 14
Blocco degli automatismi retributivi e rideterminazione del trattamento pensionistico Con la sentenza n. 167 del 2020 la Consulta ha concluso il percorso ricostruttivo del sistema normativo del c.d. blocco degli automatismi retributivi nel periodo 2011-2015 (sentenze nn. 304 e 310 del 2013, n. 154 del 2014, n. 96 del 2016 e a n. 200 del 2018), che esclude la rideterminazione del trattamento pensionistico con il calcolo anche degli incrementi stipendiali non percepiti nel suddetto periodo. La norma di sistema che limita gli incrementi stipendiali è stata posta dall’art. 9, c. 21, del d.l. n. 78 del 2010, che è regola complessiva per determinare, in chiave di contenimento della spesa, la retribuzione “spettante” a tutto il pubblico impiego, contrattualizzato e non, nel triennio 2011-2013, regola prorogata all’anno 2014 e poi all’anno 2015. Il blocco è quindi durato complessivamente un quinquennio (dal 2011 al 2015). La Corte ha osservato che questa ampia manovra, diretta al contenimento della spesa per il trattamento stipendiale del pubblico impiego, ha superato il vaglio di costituzionalità, innanzitutto quanto al congelamento delle retribuzioni previsto dal c. 21 dell’art. 9 del d.l. n. 78 del 2010. In altri termini secondo la giurisprudenza costituzionale, la garanzia dell'art. 38 Cost. è agganciata anche all'art. 36 Cost., ma non in modo indefettibile e strettamente proporzionale. Il principio di proporzionalità e adeguatezza dei trattamenti di quiescenza non comporta un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, poiché è riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione di tale principio. D'altra parte, con riferimento a misure di contenimento della spesa per i trattamenti retributivi e pensionistici del personale pubblico, la mancanza di forme di recupero e l'effetto di c.d. trascinamento nel tempo delle misure di blocco e sterilizzazione costituiscono - in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario - conseguenze di tale scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore. (cfr. in senso conforme sentenze n. 250 del 2017, n. 173 del 2016 e n. 70 del 2015). Riduzione ultratriennale del trattamento pensionistico 15
Con la sentenza n. 234 del 2020 la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 23, 36 e 38 Cost., l'art. 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, nella parte in cui stabilisce la riduzione dei trattamenti pensionistici ivi indicati «per la durata di cinque anni», anziché «per la durata di tre anni». La disposizione censurata complessivamente dal Tribunale di Milano e dalla Corte dei conti (Sez. giur. reg. per il Friuli-Venezia Giulia, per il Lazio, per la Sardegna e per la Toscana), prevede una decurtazione percentuale crescente, per la durata di cinque anni, (dal 2019 al 2023) dei trattamenti pensionistici di importo superiore a 100.000 euro lordi annui, inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte di cui all'art. 23 Cost. Tale misura, diretta al perseguimento di obiettivi triennali interni al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta, nel complesso, costituzionalmente tollerabile, in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui. Tuttavia, la durata quinquennale del prelievo non solo è esorbitante rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato, ma costituisce anche un indice di irragionevolezza per sproporzione, poiché riguarda una misura che persegue le sue finalità proprio nell'arco del triennio, ne consegue la cessazione del prelievo al 31 dicembre 2021. 16
3 PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE SU QUESTIONI DI GIURISDIZIONE Le Sezioni unite della Corte di Cassazione nel trascorso anno sono state più volte chiamate a scrutinare questioni di giurisdizione in ordine a giudizi celebrati dalla Corte dei conti, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 111 della Costituzione. Segue una rassegna delle massime delle principali questioni trattate nel 2020 su tematiche riguardanti aspetti oggetti e soggettivi della giurisdizione contabile, tutte in linea con la giurisprudenza affermatasi negli anni precedenti. - AGENTE CONTABILE O DI RISCOSSIONE DI QUOTE INESIGIBILI - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 7640/2020, depositata l’1.4.2020 Oggetto: Civin Vigilanza s.p.a. quale società concessionaria del servizio di riscossione dei proventi dei ticket sanitari e del servizio trasporto valori presso il Tesoriere della A.S.L. – qualifica di agente contabile di fatto – obbligo di presentazione del conto giudiziale pur se in base alla disciplina del rapporto contrattuale la società avrebbe un mero obbligo di riepilogo settimanale – non ricorrenza di un’azione di responsabilità contrattuale da inadempimento – sussistenza dell’esercizio della funzione di interesse pubblico della riscossione dei crediti erariali – rapporto di servizio. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - AMMINISTRATORE DI FATTO - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 415/2020, depositata il 14.1.2020 Oggetto: responsabilità erariale per violazione dei doveri di esclusività gravante sui dipendenti pubblici ex art. 53 TUPI e per conflitto d’interessi – soggetti pubblici dipendenti e contemporaneamente amministratori di fatto di s.r.l. in rapporto di servizio con AUSL e Comune – svolgimento di incarico non autorizzato – attività gestoria della s.r.l. non occasionale, ma caratterizzata da aspetti di continuità, abitualità e professionalità. 17
Esito: giurisdizione Corte dei conti - COMPENSI NON AUTORIZZATI DALLA P.A. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14237/2020, depositata l’8.7.2020 Oggetto: percezione di compensi per incarico non autorizzato dalla P.A. per lo svolgimento di attività professionale esterna – incompatibilità tra il contratto di diritto privato a tempo indeterminato di collaboratore linguistico presso l’università e la professione forense – domanda di restituzione delle somme percepite per lo svolgimento dell’attività libero-professionale di avvocato – nel caso di azione esercitata dalla P.A. l’obbligo di versamento imposto ex art. 53, c. 7, T.U.P.I. ha natura sanzionatoria per violazione del dovere di fedeltà – entità della sanzione pari alla somma indebitamente percepita – distinzione tra profitto e danno – ipotesi di responsabilità erariale solo se all’omesso versamento si accompagnino specifici profili di danno – nel caso di azione promossa dal procuratore contabile sussistenza della giurisdizione contabile anche ex art. 53, c. 7, T.U.P.I. ovvero anche se la percezione dei compensi si è avuta in epoca precedente all’introduzione del comma 7 bis dell’art. 53 – azione di responsabilità erariale tipizzata ex art. 53, c. 7 e 7 bis – impossibilità per la P.A. di attivare l’azione contestualmente a quella del procuratore contabile in quanto tendenti a conseguire lo stesso identico petitum – conseguente sterilizzazione della possibilità di un conflitto di giudicati. Esito: giurisdizione Corte dei conti - CONTRIBUTI PUBBLICI STATALI E/O EUROPEI - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19085/2020, depositata il 14.9.2020 Oggetto: responsabilità per danno erariale causato alla regione per la realizzazione parziale di progetti formativi – irregolarità nella rendicontazione delle spese e dei pagamenti – appropriazione di alcune somme destinate alla realizzazione dei corsi di formazione da parte del presidente e di un dipendente dell’ente formativo – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale per omesso esercizio della giurisdizione – insussistenza della conseguente doglianza 18
di mancata erogazione della tutela giurisdizionale richiesta per la doppia attività peritale di controllo sulla rendicontazione non svoltasi in contraddittorio tra le parti – non riscontrabilità della violazione del diritto al contraddittorio e di partecipazione alla verifica contabile sulla documentazione relativa ai progetti finanziati – la non concessione ai convenuti di completare ed integrare la documentazione rilevante per la verifica della rendicontazione costituisce un errore endoprocessuale attinente al modo in cui la giurisdizione è stata esercitata – errores in procedendo o in iudicando – inammissibilità del ricorso. Esito: giurisdizione Corte dei conti - DANNO DIRETTO - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 6462/2020, depositata il 6.3.2020 Oggetto: responsabilità erariale del sindaco e assessori per promozione di un giudizio civile risarcitorio per diffamazione a mezzo stampa a nome del Comune – lite temeraria con condanna del Comune alle spese di lite – inconfigurabilità della violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile e della riserva di amministrazione – non formazione del giudicato implicito – esatto inquadramento dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa – sussistenza del danno diretto al patrimonio dell’ente locale – nullità dell’atto di citazione rientrante nei limiti interni della giurisdizione contabile qualifica di agente contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti - DIRETTORE GENERALE - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 24376/2020, depositata il 3.11.2020 Oggetto: responsabilità per danno erariale cagionato da sindaco e assessori per la nomina di un geometra a direttore generale al di fuori della dotazione organica – contratto a tempo determinato – non previsione del requisito della laurea – violazione del requisito essenziale della laurea per conferimento di incarichi dirigenziali Esito: giurisdizione Corte dei conti. 19
- DIVIETO DEL BIS IN IDEM - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23596/2020, depositata il 27.10.2020 Oggetto: gruppo consiliare – impiego in attività non inerenti dei contributi erogati – spesa risultata non inerente alle finalità di legge e a quelle di organizzazione interna del gruppo – natura essenzialmente pubblicistica del gruppo consiliare – irrilevanza del principio dell’insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost. non estendibile alla gestione dei contributi – sindacabilità della scelta discrezionale per manifesta difformità secondo il giudizio di non inerenza – insussistenza del difetto di giurisdizione – non violazione del principio del ne bis in idem – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale. Esito: giurisdizione Corte dei conti - ECCESSO DI POTERE GIURISDIZIONALE - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 25208/2020, depositata il 10.11.2020 Oggetto: responsabilità per abusi commessi nell’utilizzo di fondi del servizio irriguo regionale – inconfigurabilità del difetto assoluto di giurisdizione – insussistenza dell’eccesso del potere giurisdizionale per intervenuta prescrizione dell’azione erariale – non formazione del giudicato implicito – interpretazione della disciplina sull’effetto interruttivo della prescrizione costituente error in iudicando rientrante nei limiti interni della giurisdizione contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 23899/2020, depositata il 29.10.2020 Oggetto: responsabilità erariale dell’assessore al patrimonio – danno cagionato all’ente comunale per non aver evitato l’inutile pagamento di canoni locatizi attesa l’intervenuta cessazione della destinazione dell’immobile a finalità pubbliche e conseguente abbandono dello stesso – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento della magistratura erariale nella sfera di attribuzioni riservate in via esclusiva al legislatore riguardo alla posizione di garanzia del titolare del potere politico rispetto all’obbligazione di 20
risultato dei dirigenti – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale per aver il giudice contabile elaborato una regula iuris non prevista dal legislatore sulla mancata sussistenza del requisito del dolo o della colpa grave – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale per aver il giudice contabile elaborato una regula iuris non prevista dal legislatore sulla responsabilità per fatti verificatisi prima dell’assunzione dell’incarico politico – ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione – eventuali tali violazioni costituenti errores in iudicando rientranti nei limiti interni della giurisdizione contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti - ENTI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 15195/2020, depositata il 16.7.2020 Oggetto: s.p.a. quale società affidataria del servizio di gestione integrata dei rifiuti – danno erariale causato dalla violazione dei doveri di servizio per non aver raggiunto la percentuale minima della quantità di rifiuti differenziati nel Comune – sussistenza del rapporto di servizio tra l’ente locale e la società/persona giuridica di diritto privato. Esito: giurisdizione Corte dei conti - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 14236/2020, depositata l’8.7.2020 Oggetto: società in house providing – responsabilità per danno erariale commesso dagli amministratori, a titolo di colpa grave, per la stipula di una transazione pregiudizievole per la società e per il Comune azionista unico – disamina del quadro normativo e giurisprudenziale sulle società in house – ricorrenza dei tre criteri del capitale sociale pubblico, dell’attività prevalentemente svolta in favore di enti pubblici e del controllo analogo – modifiche statutarie successive e rafforzative della natura di società in house già esistente alla data di commissione dell’illecito contestato. Esito: giurisdizione Corte dei conti. 21
- GIUDICATO - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 8095/2020, depositata il 23.4.2020 Oggetto: danno erariale conseguente alla percezione di tangenti nella gestione delle mense universitarie ad opera di componenti del consiglio di amministrazione – questione della sussistenza o meno del rapporto di servizio all’epoca dei fatti – formazione del giudicato interno, in quanto il capo della sentenza contabile riguardante la giurisdizione non era stato impugnato da nessun convenuto. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 7764/2020, depositata il 9.4.2020 Oggetto: responsabilità per danno erariale del componente della commissione giudicatrice di appalto di opera pubblica – gara per licitazione privata – realizzazione di un impianto di depurazione – criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – danno erariale costituito dalla maggior somma erogata per apparecchiature e per la realizzazione dell’opera di dimensioni minori rispetto a quanto previsto nel bando di gara, fermo il prezzo stabilito in relazione al progetto sovradimensionato – maldestra gestione della gara – realizzazione di un impianto ad un costo superiore – non formazione del giudicato implicito – principi di economicità, efficacia e razionalità. Esito: giurisdizione Corte dei conti - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 7762/2020, depositata il 9.4.2020 Oggetto: inammissibilità da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei conti della richiesta di riesame proposta dal Comune di Ascoli Piceno in ordine alla delibera con cui la Sezione regionale di controllo per le Marche della Corte dei conti ha accettato una grave irregolarità nella contabilizzazione delle risorse provenienti dall’alienazione di una discarica – controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti sui bilanci pubblici non rientranti nel genere dei controlli sulla gestione – esclusione della natura amministrativa delle deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo ex art. 148bis del d.lgs. n. 267/2000 – inapplicabilità dell’esercizio del potere di riesame degli atti amministrativi – ammissibilità della tutela giurisdizionale nei confronti delle deliberazioni adottate ai sensi dell’art. 22
148 bis – giurisdizione della Corte dei conti ex art. 11, comma 6, lett. e), del d.lgs. n. 174/2016, trattandosi di controversia in materia di contabilità pubblica. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - INCARICO DI CONSULENZA - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19087/2020, depositata il 14.9.2020 Oggetto: illegittimo conferimento di duplice incarico di consulenza legale a professionisti esterni all’ente in assenza dei presupposti normativi da parte del componente pro tempore della giunta esecutiva – omesso rinvio dell’udienza di decisone della causa erariale in presenza di legittimo impedimento a comparire del difensore costituente un error in procedendo attinente ai limiti interni della giurisdizione contabile – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – possibilità della Corte dei conti di verificare la compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici – applicazione dei criteri di economicità e efficacia per la valutazione della legittimità dell’azione amministrativa. Esito: giurisdizione Corte dei conti - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 6457/2020, depositata il 6.3.2020 Oggetto: responsabilità erariale dei dirigenti comunali per illegittimo conferimento di incarichi a soggetto esterno alla P.A. – assenza dei presupposti richiesti dalla normativa all’epoca vigente – mancanza di effettiva istruttoria per accertare l’assenza di professionalità interne all’ente locale – inconfigurabilità del difetto di giurisdizione per atto interno, endoprocedimentale della P.A. – errores in iudicando – radicamento della giurisdizione contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 4316/2020, depositata il 20.2.2020 Oggetto: responsabilità erariale del presidente del Consiglio di amministrazione di società per azioni per conferimento di incarichi a soggetti non selezionati con procedura ad evidenza pubblica – qualificazione della società come in house providing – violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001 – partecipazione pubblica totalitaria attraverso l’acquisizione da parte della Regione delle quote detenute da altri soci – difetto di adeguamento all’acquisizione totalitaria non 23
incidente sulla qualificazione giuridica della società – svolgimento di attività in via esclusiva in favore degli enti partecipanti – sussistenza del controllo analogo da parte della Giunta regionale per l’efficace attuazione delle politiche regionali di sviluppo economico – radicamento della giurisdizione contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti. -LITE TEMERARIA - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 6462/2020, depositata il 6.3.2020 Oggetto: responsabilità erariale del sindaco e assessori per promozione di un giudizio civile risarcitorio per diffamazione a mezzo stampa a nome del Comune – lite temeraria con condanna del Comune alle spese di lite – inconfigurabilità della violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile e della riserva di amministrazione – non formazione del giudicato implicito – esatto inquadramento dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa – sussistenza del danno diretto al patrimonio dell’ente locale – nullità dell’atto di citazione rientrante nei limiti interni della giurisdizione contabile qualifica di agente contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti -MOTIVAZIONE (della sentenza) - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 19675/2020, depositata il 21.9.2020 Oggetto: responsabilità di esponenti provinciali per danno indiretto consistente nelle spese legali sostenute nei giudizi innanzi al TAR dall’ente provinciale per l’illegittimità di decreti di autorizzazione alla caccia di specie faunistiche protette – danno diretto al patrimonio indisponibile dello Stato derivato da ciascun singolo abbattimento ingiustificato degli esemplari – inesistenza dei presupposti legittimanti il superamento del divieto della soppressione della fauna selvatica – prospettata assenza di motivazione della sentenza contabile costituente error in procedendo o error in iudicando – insussistenza dell’eccesso del potere giurisdizionale – inconfigurabilità del vizio di stravolgimento dei principi in materia di onere della prova – inammissibilità del ricorso. 24
Esito: giurisdizione Corte dei conti -NULLITA’ (dell’atto di citazione) -Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 6462/2020, depositata il 6.3.2020 Oggetto: responsabilità erariale del sindaco e assessori per promozione di un giudizio civile risarcitorio per diffamazione a mezzo stampa a nome del Comune – lite temeraria con condanna del Comune alle spese di lite – inconfigurabilità della violazione dei limiti esterni della giurisdizione contabile e della riserva di amministrazione – non formazione del giudicato implicito – esatto inquadramento dei principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa – sussistenza del danno diretto al patrimonio dell’ente locale – nullità dell’atto di citazione rientrante nei limiti interni della giurisdizione contabile qualifica di agente contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - OTTEMPERANZA - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11127/2020, depositata il 10.6.2020 Oggetto: conflitto di giurisdizione – richiesta di ottenimento dell’equo indennizzo – richiesta di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, come rilevato dal TAR nel declinare la propria giurisdizione – materia non rientrante in quella pensionistica esperibile innanzi alla Corte dei conti – conflitto di giurisdizione risolto a favore del giudice amministrativo dell’ottemperanza – giudizio di ottemperanza in rapporto al giudizio ordinario e contabile. Esito: giurisdizione giudice amministrativo dell’ottemperanza. - PENSIONISTICA - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 22807/2020, depositata il 20.10.2020 Oggetto: conflitto negativo di giurisdizione – riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico secondo il sistema retributivo vigente prima della riforma ex L. n. 335/1995 – richiesta di accertamento della responsabilità delle 25
amministrazioni per il mancato tempestivo avvio delle procedure di negoziazione o concertazione riguardanti il TFR e la previdenza complementare – richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti – declinazione da parte del TAR della propria giurisdizione – materia non rientrante in quella pensionistica esperibile innanzi alla Corte dei conti – conflitto di giurisdizione risolto a favore del giudice amministrativo – rimessione della causa dinanzi al giudice amministrativo. Esito: giurisdizione giudice amministrativo. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 11127/2020, depositata il 10.6.2020 Oggetto: conflitto di giurisdizione – richiesta di ottenimento dell’equo indennizzo – richiesta di accertamento dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, come rilevato dal TAR nel declinare la propria giurisdizione – materia non rientrante in quella pensionistica esperibile innanzi alla Corte dei conti – conflitto di giurisdizione risolto a favore del giudice amministrativo dell’ottemperanza – giudizio di ottemperanza in rapporto al giudizio ordinario e contabile. Esito: giurisdizione giudice amministrativo dell’ottemperanza. - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 7830/2020, depositata il 14.4.2020 Oggetto: conflitto di giurisdizione - pensionistica – accertamento giudiziale, ex art. 445 c.p.c., delle condizioni sanitarie preordinate al riconoscimento dell’assegno di invalidità – giurisdizione della Corte dei conti per tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - RAPPORTO DI SERVIZIO - Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 24108/2020, depositata il 30.10.2020 Oggetto: irregolarità nella gestione del finanziamento pubblico regionale erogato per la realizzazione del progetto di apprendistato – responsabilità erariale per attività gravemente colposa del componente del comitato tecnico scientifico (CTS) – non formazione del giudicato implicito – inconfigurabilità dell’eccesso di 26
potere giurisdizionale – sussistenza del rapporto di servizio – verifica da parte del giudice contabile della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici dell’ente – rilevanza dei criteri di economicità ed efficacia. Esito: giurisdizione Corte dei conti -SIMULAZIONE - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 10441/2020, depositata il 3.6.2020 Oggetto: azione di simulazione e azione revocatoria di atti di cessione di quote societarie – quesito sulla legittimazione del Procuratore regionale della Corte dei conti all’esercizio di tutte le azioni a tutela delle ragioni del creditore previste dal c.p.c., ivi compresa l’azione di accertamento della simulazione ex art. 1414 c.c. – riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale contabile, anche con riferimento all’esercizio di dette azioni dinanzi al giudice ordinario – azione di simulazione compresa nelle azioni a tutela delle ragioni del credito erariale ex art. 73 c.g.c. oltre che imposta dall’art. 1, c. 174, della l. n. 266/2005 – azione che compete anche al giudice contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti. 27
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