INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019 - RELAZIONE SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO - Corte dei conti

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SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE ABRUZZO

      INAUGURAZIONE
   DELL’ANNO GIUDIZIARIO
           2019

                  RELAZIONE
            Presidente Tommaso Miele

             L’AQUILA, 22 FEBBRAIO 2019
SALUTI
Signore e Signori, Autorità, buongiorno a tutti.
Desidero, in primo luogo, anche a nome dei colleghi e del personale tutto, porgere un
riconoscente saluto a tutti i presenti per essere intervenuti alla Cerimonia di inaugurazione
dell’anno giudiziario 2019 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo, la
cui presenza denota interesse ed attenzione verso il ruolo e le funzioni svolte dalla Corte dei
conti nel supremo interesse del Paese, delle Istituzioni e dei cittadini. Desidero, in particolare
salutare e ringraziare, con gratitudine, le autorità religiose, i rappresentanti delle istituzioni
politiche, amministrative, militari, accademiche, forensi, i rappresentanti delle diverse
magistrature, i rappresentanti del libero foro, il Prof. Luigi Balestra, qui in rappresentanza del
Consiglio di presidenza, il rappresentante dell’Associazione Magistrati della Corte dei conti, e
tutti voi qui convenuti.
In apertura di questa Cerimonia desidero esprimere tutta la mia ammirazione, la mia vicinanza
e la piena solidarietà mia e dei colleghi alla valorosa gente d’Abruzzo, che ancora convive con
grande dignità con le disastrose conseguenze dei tragici eventi sismici degli ultimi anni.
Questa gente e questo territorio meritano la massima attenzione e la massima solidarietà, e
auspico vivamente che le istituzioni e le forze politiche dispieghino ogni sforzo ed assegnino
le risorse necessarie per portare a compimento la ricostruzione di questa meravigliosa città.
Nell’anno appena trascorso è stato celebrato il settantesimo anniversario della Costituzione
repubblicana.
Noi magistrati abbiamo la piena consapevolezza e la responsabilità di essere fedeli custodi ed
interpreti del ruolo e delle funzioni che la Costituzione repubblicana assegna alla Corte dei
conti, e garanti di quei valori che attraverso quel ruolo e quelle funzioni la stessa Carta
costituzionale intende assicurare e garantire a tutti i cittadini, quali, in particolare, la sana e
corretta gestione delle risorse pubbliche e l’equilibrio dei conti pubblici.
La Costituzione (artt. 100 e 103) affida alla Corte dei conti, attraverso la duplicità delle funzioni
giurisdizionali e di controllo, un ruolo centrale nel sistema generale di controllo della spesa
pubblica, a tutela della sana e corretta gestione delle risorse pubbliche, e a tutela degli equilibri
dei conti pubblici, anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica e della tutela
dell’unità economica della Repubblica in relazione ai vincoli derivanti dall’appartenenza

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dell’Italia all’Unione europea.
In un momento come quello attuale, in cui la salvaguardia degli equilibri dei bilanci e dei conti
pubblici è di fondamentale importanza per il nostro Paese, e in cui non si può assolutamente
abbassare la guardia nei confronti degli amministratori e dei funzionari pubblici che gestiscono
risorse pubbliche, io credo che il ruolo e le funzioni della Corte dei conti siano estremamente
importanti. Per questo motivo c’è da auspicarsi che la Corte venga messa in condizione, con
personale e mezzi adeguati, di svolgere effettivamente ed efficacemente le proprie funzioni
nell’interesse del Paese, delle Istituzioni e, soprattutto, dei cittadini. Per questo motivo va
salutata con soddisfazione la previsione, nella legge di bilancio per il 2019 della possibilità per
la Corte dei conti di assumere, oltre ai nuovi magistrati previsti dalle procedure di concorso
già in atto (3 procedure di concorso, per complessivi n. 121 posti da magistrato) ulteriori n. 104
magistrati, 6 dirigenti e 372 funzionari. Credo che una tale previsione, soprattutto in
considerazione di una congiuntura particolarmente complessa in termini di risorse disponibili,
rappresenti un segnale di grande attenzione da parte del Governo e del legislatore per la Corte
dei conti per il quale non possiamo non esprimere soddisfazione. A breve, inoltre, la Corte - in
ragione della propria autonomia e indipendenza rispetto al Governo - assumerà la competenza
esclusiva sulla formalizzazione di una lunga serie di atti amministrativi relativi al
proprio personale, soprattutto di magistratura, attualmente adottati con d.P.R. ovvero con
d.P.C.M.
Forti di una tale fiducia, come uomini delle istituzioni e come magistrati dobbiamo essere
consapevoli dei valori e delle garanzie che la Costituzione ha assicurato a tutti noi, ed
impegnarci ad essere custodi ed interpreti di quei valori e di quelle garanzie, a cominciare dai
diritti inviolabili, dall’eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzioni di razza, di sesso, di
censo, di lingua, di religione, di opinioni politiche, dal principio della riserva di legge e della
riserva di giurisdizione ai diritti di libertà, al diritto di difesa, al principio di stretta legalità, al
diritto di non colpevolezza, al diritto alla tutela giurisdizionale, fino al diritto alla legalità, alla
imparzialità e al buon andamento della pubblica amministrazione. Quei valori e quei diritti
che sono costati tanti sacrifici e tanto sangue, e che rispecchiano la nostra storia e le nostre
radici.
Come uomini e come magistrati dobbiamo avere la consapevolezza e la responsabilità di
trasmettere ai nostri figli quei diritti e quei valori, convinti che le libertà, i diritti civili, le

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garanzie sono come l’aria: si apprezzano quando mancano; quando si hanno, quando ne
godiamo non ci accorgiamo di averli e diamo per scontato che essi ci vengano riconosciuti,
dimenticando che se oggi ne godiamo qualcuno ha combattuto ed ha financo dato la vita per
ottenerne il riconoscimento!
Per ciò che riguarda specificamente il ruolo e le funzioni della Corte dei conti, vogliamo e
dobbiamo essere custodi ed interpreti del diritto dei cittadini alla legalità, all’imparzialità e al
buon andamento dell’azione della pubblica amministrazione, e vogliamo dare il nostro
contributo per il conseguimento di una amministrazione sana, corretta, trasparente,
equilibrata, giusta, avveduta, vicina al cittadino, che gestisca in maniera sana e corretta le
risorse pubbliche e che tenga i conti in ordine. E lo vogliamo fare con grande spirito di servizio,
nell’interesse delle istituzioni, delle pubbliche amministrazioni e degli amministratori e
dipendenti pubblici, e soprattutto, nell’interesse dei cittadini.
Per questo i cittadini e gli amministratori e dipendenti pubblici che, loro malgrado, incappano
in giudizi innanzi alla Corte dei conti devono sapere che noi siamo consapevoli che il cittadino
e le garanzie a lui riconosciute dalla Costituzione sono al centro della funzione giurisdizionale,
e di quanto sia delicato l’esercizio della funzione giurisdizionale considerato l’effetto di
deterrenza che comporta l’essere sottoposti ad un giudizio di responsabilità.
Nell’esercizio della funzione giurisdizionale il giudice deve essere fedele interprete dei
principi del giusto processo, e sforzarsi di interpretare e declinare gli stessi realizzando e
assicurando il pieno ed effettivo contraddittorio tra le parti, l’assoluta parità tra le parti, la
terzietà e l’imparzialità, e, soprattutto, una ragionevole durata del processo.
Un processo giusto, poi, andrebbe altresì declinato ed integrato con il diritto del cittadino ad
essere giudicato da un giudice sereno, equilibrato, che ispira fiducia e che non abbia altra
finalità nell’esercizio della sua funzione che quella dell’accertamento della verità e della
giustizia. E soprattutto che abbia consapevolezza del fatto che per il convenuto già l’essere
sottoposto ad un processo costituisce di per sé una pena. Ed allora come non tenere presenti i
tempi della giustizia, la durata del processo. Di qui l’impegno a rendere una giustizia rapida,
efficace, serena, che rassicuri e che ispiri fiducia.
Ciò posto, non vorrei, tuttavia, dimenticare quanto è difficile giudicare. Vorrei qui ricordare il
travaglio descritto da un giudice, Dante Troisi, che ormai qualche decennio fa, proprio dalle
mie parti, a Cassino, ha svolto le sue funzioni di giudice, e che ha magistralmente descritto nel

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suo “Diario di un giudice” il tormento del giudicare. Nondimeno il giudicare deve diventare
“mestiere”, abitudine: il giudice si deve sempre far carico del caso specifico e del fatto che la
questione su cui è chiamato a giudicare, anche se per lui è abitudinaria, assume per l’imputato,
o per le parti nel giudizio civile, o per il convenuto nel giudizio innanzi alla Corte dei conti,
una valenza, una importanza e una rilevanza vitale, nel senso etimologico della parola, nel
senso che può cambiargli la vita.
Se il giudice riesce ad interpretare questi valori e se esercita le sue funzioni nel rispetto delle
garanzie che la Costituzione riconosce al cittadino, gli amministratori e i dipendenti pubblici
e, più in generale, le amministrazioni pubbliche non devono guardare alla Corte dei conti, nelle
sue diverse funzioni, con timore o con diffidenza, ma con piena ed incondizionata fiducia,
perché la buona amministrazione, la buona politica, gli amministratori che non hanno nulla da
nascondere e che non hanno scheletri nell’armadio, non hanno nulla da temere dalla Corte dei
conti. Essi devono, piuttosto, vedere nella Corte dei conti la migliore e più sicura alleata per
realizzare e garantire quei diritti alla legalità, al buon andamento, all’imparzialità dell’azione
amministrativa, alla sana e corretta gestione delle risorse pubbliche che la nostra Carta
costituzionale ha voluto garantire ed assicurare a tutti i cittadini.
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Passando alla fase più strettamente istituzionale, desidero rivolgere un doveroso
ringraziamento a coloro che, insieme alla Sezione, hanno contribuito al buon andamento della
giurisdizione contabile in questa Regione, al Corpo della Guardia di Finanza, che, con il suo
nucleo per l’accertamento dei danni erariali, svolge le indagini su delega della Procura
regionale, all’Arma dei Carabinieri e alla Polizia di Stato per la fattiva collaborazione sempre
prestata, agli avvocati del libero foro, ai quali va il riconoscimento dell’indiscutibile ruolo che
la difesa tecnica svolge per il corretto funzionamento di ogni processo e, quindi, anche del
processo contabile, ai funzionari degli enti previdenziali che rappresentano la pubblica
amministrazione nei giudizi pensionistici, al dirigente e al personale tutto della Sezione, per
l’apprezzabile opera da ciascuno prestata.
L’annuale cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, oltre a segnare formalmente il
tradizionale avvio dell’attività della Sezione, offre lo spunto per un momento di riflessione
sull’andamento della giustizia erariale nell’anno appena trascorso e sulle sue prospettive, alla
luce delle novità legislative e giurisprudenziali intervenute, con riflessi immediati nell’anno

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giudiziario appena iniziato.
La Corte – come è noto - è al servizio dello Stato-comunità, e l’articolazione sul territorio della
sua organizzazione è finalizzata ad avvicinare il più possibile le strutture e le attività della
Corte ai cittadini e agli enti locali destinatari di tale attività. Non a caso tutti i settori di attività
del nostro Istituto sono presenti sul territorio a livello regionale, con gli uffici della Procura, di
questa Sezione e della Sezione di controllo, in una ottica di sussidiarietà finalizzata
unitariamente a garantire, in un contesto economico finanziario assai critico, anche per la
gravità di una crisi economica di livello internazionale che si trascina ormai da quasi dieci anni,
l’interesse, costituzionalmente tutelato, ad una sana e corretta gestione delle pubbliche risorse
e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio delle amministrazioni pubbliche.
Il carattere unitario delle funzioni svolte dai diversi uffici della Corte a livello regionale, induce
anche quest’anno a tenere nella massima considerazione, accanto alla attività svolta dalla
Sezione giurisdizionale della Corte dei conti che ho l’onore di presiedere, alla attività svolta
nell’anno 2018 dalla locale Sezione regionale di controllo.
Nell’ottica di assicurare una gestione quanto più possibile corretta e trasparente delle risorse
pubbliche, un ruolo essenziale è quello affidato alla Procura regionale, chiamata a segnalare a
questa Sezione i comportamenti non corretti di amministratori, con la richiesta che questo
Collegio si pronunci sull’addebitabilità ai predetti dei danni dagli stessi causati alle proprie
Amministrazioni con comportamenti dolosi o gravemente colposi.
L’attività della Corte, e della Sezione giurisdizionale in particolare, è assai delicata perché può
coinvolgere, in taluni casi, le scelte operate dagli amministratori sulla base di valutazioni
discrezionali e finanche di ordine prevalentemente politico.
Al riguardo mi sento di potere serenamente ribadire che lo sforzo di tutti i colleghi, pur nella
loro diversità, è stato sempre finalizzato ad assicurare, oltre che una doverosa professionalità,
assoluta neutralità e trasparenza, nella consapevolezza che le funzioni esercitate sono
finalizzate non a salvaguardare gli interessi di questo o quel Governo locale, regionale o
centrale, ma, nello spirito della nostra Carta costituzionale, solo ed esclusivamente la corretta
gestione delle risorse pubbliche.
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Sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Presidenza della Corte dei conti con
deliberazione n. 7 del 21 gennaio 2019, riferirò, qui di seguito, come di consueto, delle

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innovazioni più rilevanti che hanno riguardato la Corte dei conti sul piano legislativo e
giurisprudenziale intervenute nel corso dell’anno appena trascorso, per poi brevemente
relazionare sull’attività svolta dalla Sezione nel 2018.
Alla mia relazione faranno seguito l’intervento del Procuratore regionale, dott. Maurizio
Stanco, nonché il saluto del Presidente del Consiglio dell’Ordine forense, Avv. Carlo Peretti, e
quello del Presidente della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, Dott.ssa Manuela
Arrigucci, e quello, infine, del rappresentante dell’Associazione Magistrati della Corte dei
conti. Al termine degli interventi, su richiesta del Procuratore regionale, dichiarerò aperto
l’Anno giudiziario della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Abruzzo per il 2019.

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1. LE INNOVAZIONI LEGISLATIVE E GIURISPRUDEN-
ZIALI RIGUARDANTI LA CORTE DEI CONTI

1.1. Premessa
Anche nella presente relazione, come già fatto negli anni passati, si ritiene opportuno
sinteticamente richiamare le norme più significative riguardanti gli aspetti organizzativi e
funzionali della Corte dei conti intervenute nel corso del 2018. Si darà poi conto dell’attività
svolta dalla Sezione nell’anno appena trascorso con riferimento ai giudizi di responsabilità, ai
giudizi di conto e ai giudizi in materia pensionistica. Saranno ricordati, infine, i principali
orientamenti giurisprudenziali affermati nelle decisioni assunte nel corso del 2018.

1.2. Le innovazioni legislative
Nell’anno appena trascorso non vi sono state particolari innovazioni legislative riguardanti la
Corte dei conti. Esso, tuttavia, è stato il secondo anno di applicazione del nuovo codice di
giustizia contabile, atteso dagli operatori da molti anni e finalmente adottato con decreto
legislativo 26 agosto 2016, n. 174, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta n. 209
del 7 settembre 2016, ai sensi dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia). Come
già si è avuto modo di ricordare nella Relazione dello scorso anno, il nuovo codice di giustizia
contabile è stato emanato nell’esercizio di una delega al Governo ad emanare un decreto
legislativo per l’adozione di un codice di giustizia contabile contenuta nell’art. 20 della legge 7
agosto 2015, n. 124 (legge Madia).
L’esigenza di un nuovo codice era molto avvertita, tanto che non erano mancate, negli anni
passati, proposte di legge finalizzate all’approvazione di un nuovo codice per i giudizi innanzi
alla Corte dei conti, anche per porre fine agli interventi sporadici, improvvisati, ed avulsi da
parte di un legislatore preoccupato più di creare aree di impunità per amministratori e
dipendenti delle amministrazioni locali che di tutelare la buona e corretta gestione delle risorse
pubbliche.
Tra i criteri di delega dell’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino della procedura
dei giudizi innanzi la Corte dei conti erano indicati quelli di:

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a) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi
pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai principi della
concentrazione e dell’effettività della tutela, e nel rispetto del principio della ragionevole
durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche (lett. b);
b) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e
delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei principi vigenti
in materia di giurisdizione del giudice contabile, e di riparto delle competenze rispetto alle
altre giurisdizioni (lett. c);
c) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i
principi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti: 1) i termini
processuali; 2) il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e
decadenze, dell’ammissione ed esperimento di prove, dell’integrazione del contraddittorio e
dell’intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai principi
della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo,
della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell’imparzialità e terzietà del giudice (lett.
l);
d) la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di
procedura civile in ossequio ai principi del giusto processo e della durata ragionevole dello
stesso (lett. m).
Pur non essendo stato fatto un esplicito richiamo all’attuazione degli altri principi
fondamentali del giusto processo contabile (garanzia del contraddittorio, parità delle parti,
terzietà e imparzialità del giudice, enunciati dall’art. 111 Cost.), il legislatore delegato ha,
tuttavia, indicato tra gli obiettivi del testo normativo proposto:
a) il rafforzamento delle garanzie della difesa, assicurando una partecipazione piena dei
presunti responsabili, anche nella fase istruttoria e preprocessuale, e introduzione nel giudizio
di responsabilità dei principi del c.d. “giusto processo”;
b) termini certi per la prescrizione;
c) garanzie di trasparenza e tempestività nella procedura di archiviazione.
In tal modo, secondo la stessa relazione illustrativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
si è inteso introdurre nel processo contabile, e nelle sue diverse declinazioni, i necessari
adeguamenti di ordine formale e sostanziale per adeguare le norme vigenti alle esigenze di

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certezza, alla tutela della difesa e alle altre garanzie processuali proprie dell’ordinamento
costituzionale italiano; si è quindi voluto realizzare l’estensione dei principi del giusto
processo e della parità di trattamento delle parti ai procedimenti di tipo contabile. Il
conseguente rafforzamento dei diritti della difesa e l’attuazione del principio di garanzia che
vuole l’accertamento della verità storica quale valore assoluto anche nella tutela delle ragioni
dell’erario, costituiscono benefici collettivi assicurati dall’attuazione della riforma.
In attuazione di tali criteri di delega il nuovo codice ha previsto, in particolare, il dovere di
motivazione e sinteticità degli atti (art. 5), stabilendo che “ogni provvedimento decisorio del giudice
e ogni atto del pubblico ministero sono motivati” (comma 1), e che “il giudice, il pubblico ministero
e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica” (comma 2). Ha inoltre stabilito (art. 6),
come regola di carattere generale, la digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle
attività, prevedendo che “i giudizi dinanzi alla Corte dei conti sono svolti mediante le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione”.
Recependo i principi del giusto processo di cui al novellato articolo 111 della Costituzione, è
stato definitivamente superato il c.d. potere sindacatorio ordinatorio; recependo, infatti,
l’orientamento giurisprudenziale prevalente, non solo è stato disposto il divieto di chiamata in
giudizio su ordine del giudice (art. 83), ma è stato previsto anche che, in ipotesi di litisconsorzio
necessario sostanziale, qualora non tutte le parti siano state convenute, il giudice tiene conto
di tale circostanza ai fini della determinazione della minor somma da porre a carico dei
condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza (comma 2). Resiste invece il potere
sindacatorio istruttorio che tuttavia non costituisce, di per sé un vulnus al principio
dispositivo, essendo il potere di acquisire d’ufficio mezzi di prova del tutto analogo a quello
previsto dal c.p.c. (art. 210, 211 e 213), fermo restando che il potere sia esercitato
imparzialmente, nel rispetto dell’antico ordo processuale secondo cui “iudex non potest supplere
in facto”. A mitigare tale potere acquisitivo il codice stabilisce (art. 95, comma 1), quale criterio
base di “disponibilità e valutazione” della prova, che nel decidere sulla causa il giudice
pronuncia secondo diritto e, quando la legge lo consente, secondo equità e pone a fondamento
della decisione le prove dedotte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non
specificatamente contestati dalle parti costituite.
Il nuovo codice di giustizia contabile ha, poi, confermato l’idoneità interruttiva dell’invito a
dedurre o di altro specifico atto di messa in mora, con il doppio limite, però, che in tali casi il

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termine quinquennale di prescrizione può essere interrotto per una sola volta, e che al tempo
residuo per raggiungere l’ordinario termine di prescrizione quinquennale si aggiunge un
periodo massimo di due anni; il termine complessivo di prescrizione non può comunque
eccedere i sette anni dall’esordio dello stesso (art. 66). E’ stata, poi, ufficializzata la regola che
il termine di prescrizione, in ogni caso, rimane sospeso per il periodo di durata del processo
(comma 3). Rimane indeterminato, però, il tempo della prescrizione in caso di occultamento
doloso, poiché la scoperta del danno potrebbe realizzarsi, sine die, a notevole distanza dal fatto
dannoso che potrebbe protrarsi ben oltre i termini della prescrizione ordinaria.
Con il nuovo codice è venuto meno il privilegio del Pubblico ministero contabile di concludere
per ultimo, essendo stato espressamente previsto, come principio di portata generale, che in
relazione al grado del giudizio, l’attore ha la parola per primo (art. 8, comma 4), e che dopo la
relazione della causa, i rappresentanti delle parti presenti e il pubblico ministero, enunciano le
rispettive conclusioni svolgendone i motivi.
Il codice di giustizia contabile conferma il rinvio al codice di procedura civile per i casi di
astensione e ricusazione del giudice (art. 21 e 22), e pone l’obbligo (all. 2. Disp. attuazione) di
predeterminare il calendario d’udienza e i relativi collegi.
Un passo avanti è stato fatto in materia di sequestro cautelare (ante e in corso di causa), sotto
il profilo della terzietà del giudice, prevedendo che del collegio che decide sul reclamo contro
l’ordinanza del giudice di conferma o revoca del decreto di sequestro del presidente, non fa
parte il giudice designato che ha confermato il sequestro conservativo (art. 76). In alternativa
al sequestro, per alleggerire il pregiudizio economico, viene ammessa la possibilità di
presentare una cauzione o fideiussione (art. 81).
Il codice delinea le ipotesi in cui il pubblico ministero ha il dovere di non iniziare l’azione,
prevedendo (art. 69) che quando, anche a seguito di invito a dedurre, la notizia di danno risulta
infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di
responsabilità, il P. M. dispone l’archiviazione del fascicolo istruttorio; l’archiviazione è altresì
disposta, per assenza di colpa grave, quando l’azione amministrativa si è conformata al parere
reso dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel
rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.
Vengono poi riordinate ed individuate tutte le attività istruttorie esperibili dal pubblico
ministero (art. 55): richieste di documenti e informazioni; esibizione di documenti; audizioni

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personali; ispezioni e accertamenti; sequestro documentale; consulenze tecniche; procedimenti
d’istruzione preventiva.
Per quanto riguarda la posizione dell’inquisito, va sottolineato che al potenziamento dei poteri
istruttori del pubblico ministero (esteso alle audizioni di terzi) corrispondono maggiori
garanzie nella fase preprocessuale, essendo previsto che l’omessa o apparente motivazione dei
provvedimenti istruttori del pubblico ministero, ovvero l’audizione assunta in violazione del
diritto di difesa costituiscono causa di nullità dell’atto istruttorio e delle operazioni
conseguenti (art. 65). Viene inoltre esaltata la posizione di imparzialità del titolare dell’azione
di danno, prevedendo che il pubblico ministero compie ogni attività utile per l’acquisizione
degli elementi necessari e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze (anche) a favore
della persona individuata quale presunto responsabile (art. 55).
A garanzia dell’invitato viene previsto che, successivamente all’invito a dedurre, il pubblico
ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli
ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni (art. 67, comma 7) e, quale
massima tutela difensiva, che la citazione è nulla, qualora non sussista corrispondenza tra i
fatti indicati in citazione e gli elementi essenziali del fatto esplicitati nell’invito a dedurre,
tenuto conto degli ulteriori elementi di conoscenza acquisiti a seguito delle controdeduzioni
(art. 87). Ulteriore garanzia del presunto responsabile è la comunicazione del decreto di
archiviazione, vistato dal Procuratore regionale, debitamente motivato (art. 69. comma 3), che
preclude la riapertura delle indagini se non per fatti nuovi e diversi (art. 70). Infine, è stato
introdotto, a tutela della privacy, il principio di riservatezza delle attività d’indagine del
pubblico ministero, anche se delegate, fino alla notificazione dell’invito a dedurre (art. 57,
comma 1).
E’ stato, poi, previsto l’accesso agli atti preprocessuali. Recependo un orientamento
giurisprudenziale e in conformità al criterio di delega, il codice di giustizia contabile riconosce
il diritto del presunto responsabile, dopo l’invito a dedurre, di visionare ed estrarre copia di
tutti i documenti inseriti nel fascicolo istruttorio depositato presso la segreteria della Procura
regionale (art. 71, comma 1); nell’ambito del c.d. accesso difensivo, è inoltre riconosciuto il
diritto di accedere ai documenti ritenuti rilevanti per difendersi e detenuti dalle pubbliche
amministrazioni, dagli enti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti e dai terzi
contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie (comma 3) e, in caso di diniego o ritardo,

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può chiedere al pubblico ministero di acquisirli direttamente per renderli disponibili presso la
segreteria (comma 5).
Come già accennato, è vietata la chiamata in giudizio su ordine del giudice, che è ammessa
solo alla presenza di nuovi elementi e di motivate ragioni previa trasmissione degli atti al
pubblico ministero per le valutazioni di competenza. Resta preclusa, inoltre, la chiamata in
giudizio dei soggetti già destinatari di archiviazione e dei soggetti per i quali nel corso
dell’attività istruttoria precedente l’adozione dell’invito a dedurre sia già stata valutata
l’estraneità al fatto dannoso.
Altra importante novità è rappresentata dall’introduzione dei cosiddetti riti speciali, essendo
stata prevista un’apposita disciplina del c.d. “rito abbreviato” (art. 130), del “rito monitorio”
(art. 131), e del rito relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria (artt. 133-
136).
L’art. 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (legge Madia) aveva già previsto, un periodo di
rodaggio per l’applicazione del nuovo codice, stabilendo, al comma 6, che “entro due anni dalla
data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più
decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda
necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo” (art. 20, comma 6, legge 7 agosto 2015, n. 124).
In questi due anni di applicazione del nuovo codice non sono mancate le rilevazioni di
incongruenze e lacune nella nuova normativa, puntualmente e tempestivamente segnalate
dalle varie sezioni regionali e centrali della Corte dei conti, segnalazioni che hanno dato luogo,
invero, anche alla predisposizione di un testo normativo recante disposizioni integrative e
correttive, che non è stato, tuttavia, approvato entro il termine di due anni dalla data di entrata
in vigore del codice (16 ottobre 2016), originariamente previsto dal citato comma 6 dell’art. 20
della legge Madia.
Per tale motivo, con legge 9 novembre 2018, n. 128, recante “Modifica all'articolo 20, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione di disposizioni integrative
e correttive concernenti la disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei conti”, è stato
prorogato il termine già previsto dal citato comma 6 dell’art. 20 della legge Madia, allungando
da due a tre anni il termine entro cui “(..) il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti
le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel

                                                                                                        12
rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo” (art. 20, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, come modificato dalla legge 9 novembre 2018, n. 128).
Altra importante novità legislativa intervenuta nel corso del 2018 ha riguardato la disciplina
della tutela dei dati personali (privacy) essendo entrato in vigore, il 25 maggio 2018, il GDPR
2018, recante il nuovo Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, che non ha
mancato di dispiegare effetti anche nella nostra attività, e segnatamente nella stesura delle
sentenze e nella loro conservazione nelle banche dati presenti sul sito istituzionale, avendo
comportato l’obbligo della anonimizzazione delle sentenze presenti nelle nostre banche dati
accessibili su Internet.
A tale riguardo, preme ricordare che con circolare n. 5209 del 24 maggio 2018 il Segretario
Generale della Corte dei conti ha impartito puntuali disposizioni volte ad avviare una faticosa
e complessa operazione di “bonifica” delle sentenze già presenti in banca dati che ha
impegnato tutte le sezioni territoriali e centrali della Corte dei conti, e finalizzata
sostanzialmente ad omettere in tutte le sentenze pubblicate su internet le generalità e i dati
sensibili delle parti persone fisiche (nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita,
domicilio, ecc.), soprattutto allorché gli stessi riguardavano dati sensibili idonei a rivelare lo
stato di salute degli interessati.

1.3. Le innovazioni giurisprudenziali
Anche nel corso del 2018 sono sostanzialmente rimasti confermati quegli orientamenti
giurisprudenziali con cui oramai da diversi anni le Sezioni Unite della Cassazione hanno
stabilizzato la delineazione concettuale del perimetro del rapporto di servizio e delle “materie
di contabilità pubblica” (articolo 103, comma 2, Costituzione) cui è correlata la giurisdizione della
Corte dei conti, a fronte degli ambiti cognitivi spettanti invece al Giudice ordinario.
In materia di sviamento di contributi pubblici, anche di provenienza europea, erogati a privati
per il soddisfacimento di specifici programmi di pubblico interesse, va ricordata la sentenza
19 gennaio 2018, n. 1410 (in senso conforme sentenze: 9 maggio 2018, n. 11185, 12 giugno 2018,
n. 15342), che ha confermato l’orientamento, oramai consolidatosi sin dalla ordinanza 1° marzo
2006, n. 4511, secondo cui “ai fini della sussistenza della giurisdizione contabile, tra la P.A. che eroga
un contributo e il privato che lo riceve si instaura un rapporto di servizio, sicché il percettore del
contributo o del finanziamento (anche di provenienza comunitaria) risponde per danno erariale innanzi

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alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustri lo
scopo perseguito dall'ente pubblico” (cfr. Cass. SS.UU., 19 gennaio 2018, n. 1410).
Tali principi sono stati ribaditi dalla sentenza 9 maggio 2018, n. 11184 la quale, riconoscendo
la giurisdizione contabile a fronte del rapporto di servizio tra un istituto destinatario di fondi
pubblici per lo svolgimento di corsi di formazione finalizzati alla successiva assunzione dei
partecipanti (invero per la maggior parte licenziati per mancato superamento del periodo di
prova), che nel caso erano stati sviati dalla destinazione loro propria, ha ritenuto “priva di
fondamento la tesi secondo cui la giurisdizione della Corte dei conti dovrebbe essere esclusa sul
presupposto che da parte dell'amministrazione regionale non era stata sollevata alcuna contestazione,
in sede di verificazione e rendicontazione delle spese, in ordine al mancato svolgimento del corso e alla
mancata formazione degli allievi partecipanti”, riconoscendo che “per un verso, la funzione di
controllo esercitata dalla Procura regionale presso la Corte dei conti non è sovrapponibile o assimilabile
a quella intestata agli organi interni della pubblica amministrazione”, e che “per altro verso, la
circostanza che il controllo amministrativo si risolva con esito positivo pur quando risulti evidente che
l'incasso dei fondi erogati si sia tradotto in una distrazione degli stessi dal fine pubblico per il quale
erano stati erogati, può comportare l'assoggettamento al giudizio di responsabilità amministrativa anche
degli stessi responsabili del controllo, ma non si traduce in una sottrazione alla giurisdizione contabile
del privato assegnatario del contributo che, disponendo della somma erogata in modo diverso da quello
preventivato o perpetrando la sua indebita omessa destinazione allo scopo, abbia frustrato lo scopo
perseguito dalla pubblica amministrazione con la concessione del finanziamento” (cfr. Cass. SS.UU., 9
maggio 2018, n. 11184).
Ancora in materia di percezione indebita di finanziamenti pubblici da parte di privati, con
ordinanza 5 giugno 2018, n. 14436 è stata riconosciuta la giurisdizione contabile nei riguardi di
un soggetto che “ha prestato la sua attività (non rilevando allora se in qualità di libero professionista
o di dipendente della futura percettrice) in quanto autore delle perizie e di altre analoghe attività
preparatorie o lato sensu istruttorie assolutamente indispensabili (tanto da potersi definire
immancabilmente sostitutive od integrative della specifica attività istruttoria incombente alla P.A.
erogante) per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario di questo”, posto che
“il rapporto di servizio è stato instaurato appunto per tale sua condotta o quota di attività, che - ed in
quanto - costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta” (cfr. Cass.
SS.UU., ord. 5 giugno 2018, n. 14436).

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Con riferimento ai rapporti tra giurisdizione contabile e giurisdizione ordinaria, sia civile che
penale, la già menzionata sentenza 19 gennaio 2018, n. 1410 ne ha ribadito la reciproca
indipendenza “anche quando investono un medesimo fatto materiale, e l'eventuale interferenza che
può determinarsi tra i relativi giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di
responsabilità da far valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di
giurisdizione” (cfr. Cass. SS.UU., 19 gennaio 2018, n. 1410).
Analogamente, la sentenza 4 maggio 2018, n. 10774 ha confermato “la piena autonomia ed
indipendenza tra l'azione contrattuale volta a far valere l'adempimento, ovvero le conseguenze
dell'inadempimento nascenti dal rapporto concessorio rispetto al (..) giudizio di responsabilità per danno
erariale” derivante dalla violazione degli obblighi di servizio da parte di concessionari pubblici,
con riguardo a cui ha confermato la giurisdizione contabile sulle società concessionarie per la
gestione telematica del gioco d’azzardo in relazione al danno erariale per ritardata attivazione
ed omessa realizzazione dei collegamenti di rete, richiamando l'ordinanza delle S.U. n. 24599
del 2009 che ha chiarito che “l'azione di responsabilità contabile (..) deriva dal mancato svolgimento
di una funzione amministrativa attribuita in virtù di una concessione amministrativa ad un soggetto
privato per svolgere un servizio pubblico per il quale sono state fornite risorse pubbliche, così inutilmente
sprecate”, mentre “le penali previste nel regolamento contrattuale conseguente alla concessione”,
oggetto anche di cognizione sotto il profilo delle spettanze economiche previste nell’ambito
del rapporto di concessione afferente ad altro plesso giurisdizionale, “costituiscono soltanto un
parametro utile ed attendibile (ma nella specie non esclusivo …) per determinare l'ammontare del
danno”, con esclusione quindi di bis in idem e ferma restando “la previgente competenza
giurisdizionale della Corte dei conti in materia di responsabilità amministrativa e di vertenze sui danni
arrecati al patrimonio pubblico tra lo Stato e gli enti pubblici, da un lato, ed i cosiddetti agenti dall'altro:
nel novero dei quali sono da ricomprendere i concessionari del servizio pubblico di attivazione e
conduzione operativa della rete per la gestione telematica del gioco lecito (..)”(cfr. Cass. SS.UU., 4
maggio 2018, n. 10774).
La pronuncia richiama anche Cass. sez. un. 10667/2009 che, “proprio in fattispecie di violazione
degli obblighi concessori, ha affrontato il problema del rapporto tra l'azione di responsabilità
amministrativa promossa dinanzi alla Corte dei conti prima ed indipendentemente dallo svolgimento
dell'iter amministrativo volto ad accertare le medesime violazioni (di norme di legge e degli obblighi
derivanti dalla concessione) e le medesime voci di danno poste a base dell'azione di responsabilità; ed ha
enunciato il principio che la giurisdizione della Corte dei conti non è comunque condizionata dalle

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determinazioni dell'amministrazione interessata, attesa la sua autonomia e la possibilità che sia proposta
anche se l'amministrazione abbia adottato provvedimenti in ipotesi favorevoli all'agente che si assuma
avere cagionato un danno all'erario; e non potendo d'altra parte escludersi che al risultato favorevole al
concessionario l'amministrazione possa essere pervenuta pure in presenza di irregolarità o atti illeciti
che, se noti, avrebbero comportato un provvedimento negativo.”
La sentenza 27 aprile 2018, n. 10264 ha poi escluso qualsivoglia “effetto preclusivo del giudicato
penale sull’accertamento della responsabilità per danno nei confronti della PA”, in quanto “in tema di
responsabilità erariale, la giurisdizione penale e la giurisdizione contabile sono reciprocamente
indipendenti nei loro profili istituzionali anche quando investono un medesimo fatto materiale, ponendo
l'eventuale interferenza tra i giudizi esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione da far
valere davanti alla Corte dei conti, senza dar luogo ad una questione di giurisdizione” (cfr. Cass.
SS.UU., 27 aprile 2018, n. 10264).
La collocazione della Corte dei conti tra le giurisdizioni superiori, contro le cui decisioni “il
ricorso per Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione” (articolo 111, ultimo
comma, Costituzione) è stata ribadita dalla già ricordata sentenza 19 gennaio 2018, n. 1410 (in
senso analogo: sent. 18 gennaio 2018, n. 1198; sent. 9 maggio 2018, n. 11183; sent. 12 giugno
2018, n. 15342; sent. 27 giugno 2018, n. 16978; sent. 28 giugno 2018, n. 17125; ord. 28 giugno
2018, n. 17189; sent. 7 settembre 2018, n. 21926; sent. 3 ottobre 2018, n. 24132; sent. 16 ottobre
2018, n. 25936; sent. 31 ottobre 2018, n. 27753, la quale ha tra l’altro rigettato la richiesta di
rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia della UE) anche con riferimento alle censure di
legittimità in materia di giusto processo per lamentati errores in iudicando o in procedendo del
giudice contabile (es. attinenza della notitia damni alle ragioni di fatto per l’inizio procedimento
sulla responsabilità erariale, irregolare costituzione del collegio giudicante, indipendenza tra
giudizio penale e giudizio contabile, errata interpretazione e falsa applicazione di legge,
carenze motivazionali, dissenso interpretativo nella giurisprudenza contabile, valutazione
dell’esimente politica, differimento dell’exordium praescriptionis dell’azione di responsabilità
per occultamento doloso del danno), confermandosi che “in tema di sindacato delle Sezioni Unite
della Corte di cassazione sulle decisioni della Corte dei conti in sede giurisdizionale, la deduzione con la
quale la sentenza emessa dal giudice contabile viene censurata, sotto il profilo della mancata
assicurazione del giusto processo, per inosservanza del contraddittorio e del dovere di motivazione, non
investe i limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali di quel giudice, e, di conseguenza, non può essere

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fatta valere con il ricorso per cassazione ex art. 362 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. SS.UU., 19 gennaio
2018, n. 1410).
Tali principi sono stati ribaditi dalla recentissima sentenza 24 dicembre 2018, n. 33365 (in senso
analogo sentenze: 30 marzo 2018, n. 8045; 28 giugno 2018, n. 17121 e 17124), che in tema di
spoil system, conferimento di incarichi esterni e ambito della insindacabilità del merito delle
scelte discrezionali da parte del giudice contabile, ha riconosciuto che “la Corte dei conti nei
giudizi di responsabilità amministrativa possa valutare se gli strumenti scelti dagli amministratori
pubblici siano adeguati oppure esorbitanti ed estranei rispetto al fine pubblico da perseguire, poiché
l'amministrazione, in via generale, deve provvedere ai suoi compiti con mezzi, organizzazione e
personale propri (vedi, per tutte: Cass. SU 23 gennaio 2012, n. 831 e Cass. SU 13 dicembre 2017, n.
29921) (cfr. Cass. SS.UU., 24 dicembre 2018, n. 33365).
È stato altresì precisato che “rientra nella giurisdizione della Corte dei conti e non integra il divieto
relativo al sindacato di merito delle scelte amministrative l'accertamento della responsabilità
amministrativa del sindaco di un Comune che abbia illegittimamente conferito numerosi incarichi a
soggetti estranei all'amministrazione comunale, al di fuori dei casi previsti dalla legge (vedi spec.: art. 7
d.lgs. n. 165 del 2001 e art. 110 del testo unico di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e non a causa di
eventi straordinari ai quali non possa farsi fronte con la struttura burocratica esistente, trattandosi di
un controllo giurisdizionale fondato sui canoni di razionalità, efficienza ed efficacia che costituiscono il
diretto corollario del principio di rango costituzionale del buon andamento della P.A., sancito all'art. 97
Cost. (fra le tante: Cass. SU 13 dicembre 2017, n. 29920; Cass. SU 9 maggio 2011, n. 10069; Cass. SU
5 marzo 2009, n. 5288).
E’ stato, pertanto, affermato che “siffatti fondamentali canoni conformatori assumono, dunque,
rilevanza sul piano della legittimità e non della mera opportunità dell'azione amministrativa (ex
plurimis: Cass. SU 25 maggio 2016, n. 10814; Cass. SU 20 ottobre 2015, n. 21217; Cass. SU 7 novembre
2013, n. 25037; Cass. SU 9 maggio 2011, n. 10069; Cass. SU 28 settembre 2003, n. 14488). Sono quindi
“inammissibili i motivi di ricorso, con i quali sotto l'apparente denuncia di difetto di giurisdizione per
superamento dei limiti esterni (..) - in sostanza si prospettano violazioni di legge ad opera della Corte
dei conti con riguardo allo spoil system e agli incarichi fiduciari e quindi si prefigurano vizi che, in
ipotesi, riguarderebbero la correttezza dell'esercizio del proprio potere giurisdizionale da parte del
giudice contabile. La valutazione di tali prospettati vizi resta comunque estranea al controllo effettuabile
in questa sede che è circoscritto all'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione e non si estende ad
eventuali "errores in judicando" o "in procedendo" attribuiti al giudice speciale, il cui accertamento

                                                                                                          17
rientra nell'ambito del sindacato afferente i limiti interni della giurisdizione di tale giudice, salvo il caso
di radicale stravolgimento delle norme di riferimento tale da ridondare in denegata giustizia (di recente:
Cass. SU 14 novembre 2018, n. 29285).”
Per le stesse ragioni la pronuncia n. 33365/2018 cit. ha dichiarato inammissibile anche il motivo
di ricorso basato sulla “ipotizzata violazione dell'onere della prova e dell'imposizione ai convenuti di
un onere probatorio impossibile da assolvere, come tale lesiva del diritto fondamentale di difesa e, in
particolare, dell'art. 6 della CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost. nonché dell'art. 2497 cod. civ. … perché
si inscrive sempre nei "limiti interni" della giurisdizione contabile - ed esula dal sindacato esercitabile
in questa sede ai sensi dell'art. 111, ottavo comma Cost.” (cfr. Cass. SS.UU., 24 dicembre 2018, n.
33365).
Con riguardo ai gruppi consiliari la sentenza 7 settembre 2018, n. 21927 ha ribadito il principio
affermato dalle Sezioni unite con la “ord. n. 23257 del 2014 (e ribadito da Cass., Sez. U., 21/4/2015,
n. 8077; 28/4/2015, n. 8570; 29/4/2015, n. 8622; 8/4/2016, n. 6894; 27/2/2017, n. 4880), secondo il
quale la gestione dei fondi pubblici erogati ai gruppi partitici dei consigli regionali è soggetta alla
giurisdizione della Corte dei conti, sia perché a tali gruppi - pur in presenza di elementi di natura
privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica in
relazione alla funzione strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in
ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, e senza che rilevi il
principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122, quarto comma, Cost., non estensibile alla
gestione dei contributi” (cfr. Cass. SS.UU., 7 settembre 2018, n. 21927).
In materia di società a partecipazione pubblica la sentenza 20 marzo 2018, n. 6929, in linea con
l’orientamento oramai consolidatosi a partire dalla sentenza 25 novembre 2013, n. 26283 e
canonizzato dall’articolo 12 del Testo unico in materia società a partecipazione pubblica
adottato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ha ribadito il percorso argomentativo
affermato, successivamente alla entrata in vigore del predetto Testo unico, nella sentenza 2
dicembre 2017, n. 30978, secondo cui la giurisdizione contabile in materia societaria è
ravvisabile “in tre ipotesi: in caso di società in house o in house providing (per le quali è ribadita la
necessità del triplice presupposto della partecipazione totalitaria da parte di enti pubblici e divieto di
cessione delle partecipazioni a privati, dello svolgimento di attività almeno prevalente in favore degli
enti soci, nonché del controllo analogo a quello degli enti sui propri uffici con prevalenza sulle ordinarie
forme civilistiche; e pur sempre ove tali presupposti sussistano al momento della condotta dannosa); in
caso di danno provocato direttamente al patrimonio non della società, ma dell'ente pubblico; in caso di

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danno cagionato dal rappresentante dell'ente pubblico partecipante che abbia esercitato od omesso di
esercitare il suo potere in modo tale da pregiudicare il valore della partecipazione” (cfr. Cass. SS.UU.,
20 marzo 2018, n. 6929).

1.4.     L’esegesi          del      codice        della       giustizia         contabile          nella
giurisprudenza delle sezioni riunite della Corte dei conti
Nel corso del 2018 l’attività nomofilattica delle sezioni riunite della Corte dei conti ha chiarito
alcune problematiche interpretative in materia di ultrattività della previgente disciplina
processuale per i giudizi in corso alla data di entrata in vigore del codice della giustizia
contabile (articolo 1 Allegato 3).
Segnatamente, la recentissima sentenza 12 dicembre 2018, n. 31/2018/QM, quanto ai termini
di proposizione del ricorso per revocazione, ha chiarito che “in caso di ricorso per revocazione per
errore di fatto proposto dopo la data di entrata in vigore del codice di giustizia contabile (7 ottobre 2016)
avverso una sentenza non notificata pubblicata prima della data medesima, l’art. 1 di cui all’allegato 3
del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 deve essere interpretato, ai fini di una valida impugnativa, nel senso
della perdurante operatività del pregresso termine triennale, come previsto dall’art. 68 lett. a) del R.D.
12 luglio 1934, n. 1214”, con susseguente inapplicabilità dell’articolo 178, comma 4, del codice
di giustizia contabile, il quale ha ridotto da tre ad un anno il termine per proporre la
revocazione ordinaria (cfr. Corte dei conti, sez. riun., 12 dicembre 2018, n. 31/2018/QM) .
La rilevanza della sentenza è connessa alla portata generale che la sua motivazione pare
assumere in tema di ultrattività della disciplina processuale ante-codice per i giudizi “in corso”,
espressione prevista dall’articolo 1 dell’Allegato 3 al codice, che è da intendersi avendo
“riguardo alla istaurazione originaria del giudizio che, se anteriore alla data di promulgazione del nuovo
codice di giustizia contabile, giustifica pienamente l’applicazione … del maggior termine triennale
anziché del termine annuale”, atteso che “il nuovo termine processuale annuale per il ricorso in
revocazione, ai fini della applicazione dell’art. 1 menzionato, può applicarsi soltanto ai giudizi “nuovi”,
ossia instaurati dopo il 7 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del codice). La QM chiarisce in
merito che il presupposto della “anterior(ità) alla data di promulgazione del nuovo codice” della
“instaurazione originaria del giudizio” deve essere riscontrato “a partire dal giudizio di primo grado
e non con riferimento ad ogni singola fase processuale, giacché il passaggio dei gradi e delle fasi in cui
può articolarsi il processo non comporta, di per sé, la “novità” del giudizio”. La portata generale del

                                                                                                          19
principio di diritto ivi affermato è connessa all’ancoraggio del relativo percorso argomentativo
ai fondamentali principi di diritto e in particolare alla distinzione tra il “diritto transitorio”, dato
dalle “norme particolari poste a chiusura di specifiche riforme legislative e dettate espressamente dal
legislatore per individuare i casi in cui la nuova norma opera retroattivamente oppure … la vecchia
norma opera ultrattivamente, al fine di dirimere le antinomie che si verificano nel passaggio dalla legge
precedente alla legge successiva e che, in quanto tali, sono destinate ad avere una vigenza
necessariamente limitata nel tempo” e il “diritto intertemporale”, consistente nelle “norme o i principi
generali volti a comporre le antinomie temporali tra le leggi e a determinare in concreto la norma
applicabile nel conflitto tra legge precedente e legge sopravvenuta, destinate ad operare
permanentemente, salvo deroghe ad opera di leggi successive”. A fronte di tale distinzione, la
sentenza ben ricorda come il rapporto intercorrente tra il diritto transitorio e quello
intertemporale sia connotato dal carattere della specialità, per cui si applica il primo, laddove
espressamente previsto, in quanto specificazione della disciplina generale contenuta nel
secondo.
Quanto all’articolo 18, comma 3, del codice della giustizia contabile, in tema di spostamento di
competenza territoriale per il giudizio a carico di magistrato contabile, l’ordinanza 19
settembre 2018, n. 10/2018/ORD/RC ha chiarito che tale disposizione “presenta un aspetto di
strutturale diversità rispetto alle analoghe norme contenute nell’art. 11 c.p.p., cui, per quanto di ragione,
l’art. 30 bis c.p.c. fa esplicito rinvio. Mentre, infatti, l’art. 11 c.p.p. fa esclusivo riferimento all’esercizio
attuale o all’esercizio al momento del fatto come criterio di collegamento tra le funzioni esercitate e la
competenza dell’ufficio giudiziario, ancorché il primo capoverso indichi un successivo spostamento di
competenza in relazione all’esercizio di funzioni nel distretto determinato a norma del precedente
comma, l’art. 18 c.g.c prevede il diverso criterio derogatorio con riguardo, oltre all’esercizio attuale,
all’esercizio al momento del fatto o della domanda. … Deve, in particolare, ritenersi che tali punti non
individuino soltanto differenziati ed autonomi criteri di collegamento tra funzioni e sezione
giurisdizionale, ma servano ad identificare un tracciato temporale intervallare che determina e delimita
la rilevanza della competenza derogatoria. In tal modo, lo spostamento di competenza si realizza con
riferimento a tutte le situazioni nelle quali il magistrato assume la qualità di parte, non solo con riguardo
all’esercizio delle funzioni al momento della commissione del fatto oggetto di istruttoria o di
procedimento giudiziario contabile, ma anche successivamente, fino al momento in cui la domanda
giudiziale è instaurata nel processo” (cfr. Corte dei conti, sez. riun., ordinanza 19 settembre 2018,
n. 10/2018/ORD/RC).

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