INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2023 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
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SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2023 RELAZIONE DEL PRESIDENTE Emma Rosati Genova, 24 Febbraio 2023
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA INAUGURAZIONE DELL’ANNO GIUDIZIARIO 2023 RELAZIONE DEL PRESIDENTE Emma Rosati Genova, 24 febbraio 2023 1
INDICE PARTE PRIMA - Premessa - L’organizzazione della Sezione nel 2023 - I risultati dell’attività della Sezione - Normativa e giurisprudenza rilevanti per le funzioni della Corte PARTE SECONDA - Sentenze in materia di responsabilità - Giudizi di conto - Conti giudiziali - Sentenze pensionistiche - Conclusioni APPENDICE - Grafici - Disposizione organizzativa n. 79 del 21 ottobre 2021 del Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria - Decreto n. 270 del 29 luglio 2022 del Segretario Generale della Corte dei conti 2
PARTE PRIMA PREMESSA Finalmente fuori dalla pandemia che ci ha colpiti lungo gli ultimi tre anni (2020, 2021, 2022) recentemente passati, possiamo di nuovo vederci in presenza e fare luogo all’inaugurazione dell’anno giudiziario guardandoci negli occhi e stringendoci le mani. La pandemia ci ha lasciato purtroppo tanta diffidenza nei rapporti umani, tanta paura nei rapporti interpersonali, che abbiamo vissuto e sentito i nostri simili come possibili veicoli di contagio, favorendo le distanze e facendo estrema attenzione a non avvicinarci troppo tra noi, pur se muniti di mascherine. Siamo stati spesso costretti all’isolamento e al silenzio, condizioni assai limitanti e spiacevoli. Abbiamo dovuto celebrare processi a porte chiuse e limitando l’accesso in Aula ai soli soggetti di volta in volta interessati al caso concreto che si dibatteva. Oggi possiamo dire di essere in una fase di superamento e di metabolizzazione di quanto accaduto e pur rimanendo importante una certa dose di prudenza per le preoccupazioni che continuano a serpeggiare dentro di noi a causa della serie di varianti del Virus COVSARS2, fortunatamente tuttavia la massiccia campagna vaccinale che ha permesso di proteggere ormai una larghissima parte di noi cittadini sembra aver dato i suoi frutti e aver mitigato gli effetti negativi di quel virus; possiamo quindi riprendere ad incontrarci e a fruire della bellezza e della piacevolezza di stare di nuovo insieme, in presenza e, sul campo giurisdizionale del nostro quotidiano lavoro, di celebrare nuovamente i processi nella dialettica fra le parti, in presenza e nel dibattimento, finalmente di nuovo a porte aperte e con il pubblico. Nei decorsi anni questa inaugurazione solenne è stata sostituita da una inaugurazione di tono minore, potremmo dire, prettamente cartacea; i dati dell’attività svolta sono stati veicolati attraverso il mero deposito degli atti, tramite internet e recapitando la relazione alle Autorità Locali, via posta. Per la nostra Corte poi si deve rimarcare che a causa della assai angusta Aula delle udienze pubbliche che non consente la contemporanea presenza di tutte le Autorità Locali e a causa anche di lavori di ripristino della medesima Aula e 3
degli Uffici interessati da cedimenti di tipo strutturale, quest’anno si è scelto di fare l’inaugurazione in questo famoso e bellissimo Palazzo Doria-Spinola di Genova, abitato dalla locale Prefettura, che vivamente si ringrazia per averci ospitato e gestito dalla Città Metropolitana di Genova attraverso il suo Sindaco, cui, del pari va il mio ringraziamento, per aver consentito lo svolgimento di questo importante appuntamento istituzionale sul territorio. La consueta e rituale Relazione di apertura dell’Anno giudiziario 2023, sull’attività svolta dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la LIGURIA avrà anche la massima diffusione possibile sul territorio nazionale e locale, anche massmediatica e veicolerà all’esterno il lavoro svolto dal mio Ufficio giurisdizionale ed i più significativi approdi giurisprudenziali nella materia giuscontabile. ******* Desidero ora rivolgere a tutti i presenti, Autorità e cittadini, uno speciale saluto e ringraziamento per la loro presenza, con la quale hanno onorato questa celebrazione di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti ligure; in particolare, saluto tutte le Autorità, religiose, civili, politiche, militari ed accademiche, tutti i Magistrati, di questo e degli altri Ordini giudiziari, il Consiglio dell’Ordine degli avvocati, l’Avvocatura dello Stato, il Presidente della Corte dei conti, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Segretario Generale e l’Associazione nazionale magistrati della Corte dei conti. A tutti loro rivolgo un sentito, corale ringraziamento, mio personale e della Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la LIGURIA, che mi onoro di presiedere, per la collaborazione istituzionale in questo trascorso, ancora difficile anno 2022 di emergenza epidemiologica pandemica da virus COVSARS2. Rivolgo poi i sensi del mio personale e sincero ringraziamento a tutto il personale amministrativo della Sezione giurisdizionale e della Corte dei conti ligure tutta, il cui encomiabile e sinergico lavoro con il personale di magistratura ha permesso di garantire la continuità e l’efficienza del servizio della giustizia contabile, nonostante il difficile periodo pandemico da poco terminato. La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, come noto, si tiene nelle forme della pubblica udienza e – come peraltro previsto dalle Linee guida del nostro Organo di Autogoverno della Magistratura (Consiglio di Presidenza), 4
nella Nota Circolare n. 24 del 25.1.2023 – dopo la lettura della mia relazione sull’attività della sezione giurisdizionale, prevede, nell’ordine, l’intervento del Procuratore regionale, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, del Presidente della locale sezione del controllo, nonché i saluti del rappresentante del Consiglio di Presidenza e del rappresentante dell’associazione magistrati della Corte dei conti. L’ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE NEL 2022 La Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria ha operato nel corso dell’anno 2022 con una dotazione organica magistratuale costituita dal Presidente, due Consiglieri e tre Referendari. In totale perciò da sei magistrati, compreso il Presidente. Si segnala, come lo scorso anno, la necessità della provvista di almeno un altro magistrato in pianta organica, atteso che il Consigliere arrivato in Sezione dal mese di marzo 2021 ha dovuto necessariamente sostituire il Consigliere andato in quiescenza, negli ultimi mesi dell’anno 2020; la necessità di un’altra unità nell’organico di magistratura è infatti necessaria per poter costituire più Collegi giudicanti e intervenire in modo efficace ed efficiente sulla velocizzazione dei processi di responsabilità amministrativo-contabile, ma anche per incentivare maggiormente e sostenere il lavoro dei giudici unici in materia pensionistica, laddove i ricorsi sono sempre numerosissimi e richiedono tempi d’attesa lunghi nonchè per implementare adeguatamente i giudici nel Settore dei conti giudiziali, giudizi di conto e giudizi per resa del conto, settore nel quale è necessario gestire e risolvere una elevata e complessa mole documentale, recentemente più che raddoppiata. Solo attraverso una copertura totale dell’organico, infatti, si potrà assicurare maggiore celerità nella celebrazione dei processi (di responsabilità risarcitoria e sanzionatoria, pensionistici e di conto) e nel deposito delle pronunce adottate, che, tuttavia – mi preme sottolinearlo – per lo spirito di abnegazione e di servizio dei giudici componenti il Collegio, è stato sempre tempestivo nel corso dell’anno 2022. Quanto all’apparato amministrativo, la pianta organica della Sezione presenta 5
la scopertura di una unità di area seconda; in merito, nel 2022, è stata approntata la richiesta di una unità in assegnazione temporanea, che non ha avuto, tuttavia, nell’anno, esito positivo. L’organico è attualmente così composto: sei unità di personale di area terza, di cui due unità in assegnazione temporanea. Sette unità di personale di area seconda di cui una unità in assegnazione temporanea. L’anno 2022 si è caratterizzato per l’adozione di misure organizzative diramate dal Segretariato Generale della Corte, per il progressivo rientro in presenza del personale, nel rispetto delle disposizioni di contrasto al fenomeno epidemiologico (già il 1° novembre dell’anno precedente – 2021 – era venuto a cessare il c.d. smart – working emergenziale, con conseguente attuazione della disciplina ordinaria in materia di lavoro agile). Tuttavia, nella prima parte dell’anno 2022, la recrudescenza dei contagi, con particolare riguardo alle varianti del virus COVSARS2, ha imposto una rimeditazione delle concrete modalità attuative per il rientro in presenza del personale, attese, peraltro, le specifiche disposizioni a presidio dell’autonomia degli organi di rilevanza costituzionale, mentre nel secondo semestre, il ricorso alla mascherina (DPI) nell’ambiente di lavoro, quale misura precauzionale, è stato fortemente raccomandato. In tema di lavoro agile, va citato il decreto del Segretario Generale n. 270 del 29/07/2022 che ha dato pieno compimento alla disciplina ordinaria del lavoro in modalità agile, dettandone le nuove linee guida, che sono state recepite nei nuovi accordi sottoscritti da n. 11 unità di personale della Sezione, per l’ultimo trimestre del 2022. (Vedi Decreto SG n. 270/2022, in calce alla relazione). Nell’ambito organizzativo, un cenno a parte merita anche quest’anno il discorso relativo agli aspetti logistici dell’Edificio che ospita gli uffici della Corte dei conti ligure. La sede della Corte dei conti della Liguria (Genova), comprensiva degli uffici giudiziari (Sezione e Procura), di controllo e dei servizi amministrativi unici regionali (SAUR), si disloca su due piani (piani terzo e quarto) e si trova in un 6
Edificio, dove insistono più uffici pubblici, diversi dalla Corte dei conti. La sede comporta alcune criticità logistiche, per via della contemporanea presenza di più uffici nello stesso Edificio, appartenenti a diverse organizzazioni, non tutte giudiziarie e ciò può implicare anche importanti problemi di sicurezza, di segretezza e di compatibilità, perché l’esistenza di un unico ingresso di accesso ai diversi uffici, ubicati nell’Edificio, fino al settimo piano, non garantisce in modo assoluto, comprensibilmente - benché l’Edificio sia dotato di servizio di portineria (peraltro attivo solo fino alle 16,30) e di vigilanza - quella sicurezza che dovrebbe caratterizzare il presidio di Uffici giudiziari; quanto poi all’auladelle Udienze Pubbliche, al piano IV dell’Edificio, essa risulta assai inadeguata e angusta, per struttura e per capienza e comporta anche una serie di problematiche di tipo ingegneristico (staticità); infatti, attualmente e ormai da più anni, detta aula è stata adeguatamente posta in sicurezza, nella parte relativa al soffitto centrale; peraltro, anche molti punti del piano terzo e quarto, in cui sono ospitati gli uffici della Corte dei conti, sono stati puntellati da tempo per motivi di sicurezza, a seguito del crollo avvenuto alcuni anni fa di porzioni di muro. Va rammentato in proposito che la sicurezza sul lavoro è un fatto importantissimo che non deve essere mai sottovalutato e che la situazione attuale postula un tempestivo e urgente intervento di ripristino, in quanto non è più tollerabile che – alla distanza di tre anni – ancora non si sia intervenuti definitivamente per porre fine ad uno stato precario di messa in sicurezza, che richiederebbe ed esigerebbe invece tempi brevi di esecuzione per la sicurezza in primis di tutti i lavoratori del settore Corte dei conti e per il decoro dei nostri uffici giudiziari. Comunque, va detto che, nel corso del 2022, sono stati assicurati gli interventi manutentivi ordinari, cui si è aggiunta, in attesa della aggiudicazione dei lavori per il ripristino dei locali (che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi) la manutenzione straordinaria degli impalcati di stanze e corridoi della sede territoriale. In materia di sicurezza, le attività assicurate dagli Uffici amministrativi del SAUR (servizio amministrativo unico regionale), nei primi mesi del 2022, sono state principalmente rivolte, in linea con le circolari del Segretario Generale della 7
Corte dei conti, alla adozione di misure idonee al contenimento della pandemia da “Covid-19”, fatta salva l’attività ordinaria in materia di sicurezza. Per quanto più in particolare riguarda le misure anti covid-19, le attività sono consistite nel controllo del rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento riferite, ora, al personale della sede, ora al personale esterno, compreso l’orario di accesso agli uffici per i visitatori ed avvocati; nella prosecuzione della tipologia di lavoro “smart working”, emergenziale e dal 15.11.2021, ordinario (Circ. SG 35/2021; Disposizione organizzativa n. 79 del 21/10/2021 del Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria). Da un punto di vista statistico-organizzativo la Sezione giurisdizionale, nel settore dei giudizi di responsabilità ha tenuto nel complesso n. 16 udienze pubbliche (peraltro, 4 con modalità ‘a porte chiuse’, attesa la pandemia da Covid 19) e n. 16 udienze camerali (di cui 2 monocratiche di comparizione, 5 per istanze di proroga - 7 camere di consiglio collegiali e 2 Interrogatori informali); nel settore pensionistico, i Giudici Unici hanno tenuto, nel complesso, n. 12 udienze su atti, in modalità ‘cartolare’1, n. 1 udienza pubblica, su richiesta della parte ricorrente, di discussione orale e a decorrere da aprile 2022 n. 18 udienze pubbliche (n. 20 udienze sono state rinviate). I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DELLA SEZIONE Nel puntualizzare qui di seguito i risultati dell’attività della Sezione nell’anno appena trascorso va premesso anche quest’anno che il nuovo sistema telematico Giu.Di.Co, entrato ormai a regime da alcuni anni, ha permesso di 1 art. 85, comma 5, del decreto - legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 26-ter del decreto- legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito in legge con modificazioni dalla l.13 ottobre 2020, n. 126 nonché decreto - legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni nella legge 16 settembre 2021 n. 126, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per la trattazione dei giudizi pensionistici con le modalità di cui all’art.85, comma 5, del d.l. n. 18/2020 e, da ultimo, decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha prorogato (art. 16, 7° comma) ulteriormente e fino al 31 marzo 2022 la ‘modalità cartolare’ di trattazione dei giudizi pensionistici. 8
avere uno strumento efficiente ed esaustivo per i giudici e per le parti, assai utile per tutte le attività procedurali necessarie alla formazione, tenuta e studio dei fascicoli processuali; alcune procedure sono tuttora in fase di implementazione e sarà utile in futuro prevedere, in particolare, la realizzazione di una apposita metodologia di analisi dei conti giudiziali, nell’ambito della progressiva dematerializzazione di tutte le attività giurisdizionali, della Corte dei conti, già da anni intrapresa. Venendo quindi ai dati statistici, va esposto quanto segue. A. Giudizi di responsabilità giacenti al 31 dicembre 2021 n. 37 + introitati nel 2022 n. 52 = totale n. 89; giudizi definiti n. 44 (49 % del totale di n. 89), di cui: giudizi definiti con “Assoluzione”: n. 2; giudizi definiti con “Condanna”: n. 36 (40% del totale di n. 89) giudizi definiti con “Estinzione”: n. 2; giudizi definiti con “Rigetto domanda attorea”: n. 4; ordinanze totali n. 13: 7 istruttorie, 3 Sequestri, 2 rito monitorio, 1 altro; - decreti totali n. 6 giudizi definiti di responsabilità sanzionatoria: n. 1; - giudizi definiti con rito abbreviato 3; - giudizi definiti con rito monitorio 2. udienze tenute nel 2022 n. 32 (di cui n. 16 udienze collegiali - n. 7 udienze camerali collegiali, 5 per istanze di proroga, 2 udienze monocratiche di comparizione e 2 Interrogatori informali); - importo totale delle condanne giudizi di responsabilità amministrativa: € 2.629.644,57; 9
somme versate in relazione ai riti abbreviati: € 403.521,50; B. Giudizi di conto giacenti al 31 dicembre 2021 n. 12 + introitati nel 2022 n. 12 = totale n. 24; giudizi definiti n.13 (54% del totale di n. 24); giudizi definiti con condanna n. 5 (21 % del totale di n. 24); importo totale delle condanne € 2.554,22. C. Giudizi per la resa del conto ricorsi per la resa del conto giacenti al 31 dicembre 2021 n. 11 + introitati nel 2022 n. 38 = totale n. 49; giudizi definiti con decreti per la resa del conto n. 4. D. Giudizi pensionistici - giacenti al 31 dicembre 2021 n. 73 + introitati nel 2022 n. 56 = totale n. 129; - giudizi definiti n. 67 (un giudizio definito con ordinanza per incompetenza territoriale); - giudizi giacenti al 31 dicembre 2022 n. 62; - ordinanze n. 45 (di cui 2 fuori udienza); - udienze su atti in modalità cartolare tenute nel 2022 n. 12 + 18 pubbliche - (rinviate n. 20 udienze); - udienze in presenza, essendo stata richiesta dalla parte la discussione orale n. 1; E. Conti giudiziali - decreti di discarico adottati n. 421 (421 conti); - decreti di estinzione adottati n. 345 (1084 conti); - deferimenti alla Sezione n. 9 conti; - definiti in Giudizio n.14 conti - sentenze n.12 (12 conti); 10
- sentenze/ordinanze n.1 (1 conto). - decreti/ordinanze fuori udienza n. 51 (51 conti) Va sottolineato opportunamente da un punto di vista generale che i giudizi vengono ordinariamente definiti assai celermente e comunque prima dei tempi massimi previsti dalla legge ai fini dell’indennizzo da irragionevole durata del processo. NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RILEVANTI PER LE FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI a) Riferimenti normativi Tra le norme più rilevanti per le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti entrate in vigore nel 2021 ma che hanno riguardato l’attività dell’Istituto anche per i primi mesi del 2022, vanno annoverate, innanzitutto, quelle volte al contenimento degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica sullo svolgimento dell’attività giudiziaria: - art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 (decreto ‘mille proroghe’) che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020; - art. 16, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato fino al 31 marzo 2022, tra gli altri, il termine per la trattazione dei giudizi pensionistici con le modalità di cui all’art. 85, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020. - Legge 29 luglio 2021 n. 108 – ‘Semplificazioni e Governance’. ***************** Con riferimento allo svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, va ricordato il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24/05/2022 (pubblicato in GU n. 123 del 27/05/2022), entrato in vigore il 1° settembre 2022, recante: 11
“Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, con il quale sono state definite, in particolare, le disposizioni in materia di modalità di accesso ai “servizi on line” da parte degli utenti esterni, l’accesso al fascicolo digitale (FOL), le modalità di deposito di atti e documenti, all’interno dello stesso (Daed). *************** Come ricordato lo scorso anno, di grande impatto sulla disciplina della responsabilità erariale, è stato il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (c.d. decreto ‘semplificazioni’). In particolare, l’articolo 21, rubricato “Responsabilità erariale”, che così dispone: “1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.". 2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.” Come noto, tale norma ha limitato “drasticamente” la funzione giurisdizionale della Corte dei conti, nel periodo intertemporale ivi previsto, atteso che la perseguibilità dei comportamenti dannosi nei confronti dell’erario per “colpa grave”, generalmente correlata ad un elevato grado di “imprudenza/imperizia” e/o di “sciatteria amministrativa” costituisce in realtà la gran parte delle istruttorie avviate dalle procure erariali e delle correlate sentenze di condanna, dovendosi ritenere, in effetti, che i comportamenti “gravemente colposi” rechino danno alle risorse pubbliche poste a disposizione della collettività in maniera nettamente prevalente, rispetto ai comportamenti “dolosi”. 12
La giustificazione della limitazione, sottesa alla necessità di arginare il problema delle ‘incertezze’ e perplessità che colpiscono i dirigenti pubblici (c.d. “paura della firma”), non sembra in realtà giustificare alcunchè, posto che la correttezza dell’azione amministrativa può essere monitorata e ‘aiutata’, mediante l’espressione di pareri specifici (funzione consultiva) ovvero potenziando i controlli preventivi, ma mantenendo impregiudicata la perseguibilità giudiziaria dei casi di grave imperizia e negligenza amministrativa, pur in assenza di dolo. Le disposizioni dell’art. 21 del d. l. 16 luglio, n. 76, conv. nella l. 11 settembre 2020, n. 120 sono state prorogate dall’art. 51, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. nella l. 29 luglio 2021, n. 108 fino al 30 giugno 2023 (c.d. “scudo erariale”); al momento non si prevede che dette norme siano prorogate ancora fino al 31.12.2023, come inizialmente era previsto nella bozza del decreto PNRR ter ove è stato eliminato il riferimento all’articolo 21 di quel provvedimento del “Conte 2”, che circoscriveva la responsabilità erariale dei funzionari pubblici ai casi in cui il danno fosse frutto di dolo consapevole, omissione o inerzia. L’efficacia di quello “scudo“ è stata prolungata, come detto, fino al 30 giugno 2023 dal decreto Recovery dell’estate 2021 e le prime bozze del nuovo decreto-legge preparato dal governo Meloni lo estendevano fino a fine anno. Durante l’inaugurazione nazionale dell’anno giudiziario il Presidente della Corte dei Conti ha però ancora una volta criticato pesantemente la scelta di limitare la punibilità di amministratori e dipendenti pubblici (nonché dei “privati che sono a vario titolo coinvolti nella realizzazione di programmi di spesa finanziati con pubbliche risorse“), che già nel 2021 era stata giudicata “non coerente con il diritto dell’Unione Europea e con i valori espressi dalla Carta Costituzionale”. Al momento, la nuova proroga è saltata. Bisogna però vigilare attentamente. In questa sede va, comunque, ribadito con forza che la semplificazione e accelerazione delle procedure amministrative in genere non deve mai avvenire a scapito della loro correttezza e legalità, pena il rischio della lesione dei principi di sana gestione finanziaria e buon andamento. Per il medesimo regime di temporaneità sancito dall’art. 21, nel combinato disposto dei suoi due commi, la c.d. ‘novella’ si deve confermare innanzitutto inapplicabile ai fatti occorsi precedentemente, imputati sia a titolo di dolo che di colpa grave. Il carattere sostanziale infatti della innovazione normativa, a carattere transitorio, per 13
fronteggiare l’emergenza pandemica da virus COV SARS 2 (a maggior ragione ove fosse considerata norma sulla prova dell’elemento psicologico, per cui varrebbe il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.), esclude che una norma giuridica possa produrre effetti giuridici in relazione ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatisi prima della sua entrata in vigore, differentemente dai rapporti processuali che vengono regolati dalla normativa vigente al momento in cui l’atto è posto in essere, secondo il principio del tempus regit actum. In materia di dolo, a prescindere dalla valenza interpretativa o innovativa delle norme sopravvenute, la Sezione giurisdizionale ligure ha richiamato più volte gli orientamenti in cui la Corte costituzionale si è pronunciata in materia di limiti imposti al legislatore ordinario nell'emanare leggi retroattive, anche con decreti legge di interpretazione autentica, oltre ai rischi già paventati dagli interpreti di sospetto contrasto anche del secondo comma della norma con numerosi parametri costituzionali per il “limite minimo” della colpa grave nell’imputazione della responsabilità amministrativa. Quanto alla prova del dolo, la consapevolezza e intenzionalità della condotta violativa degli obblighi di servizio è indirettamente volta a determinare un danno, anche in termini di accettazione del relativo rischio. Conclusivamente sul punto, va detto anche quest’anno che il tentativo più volte emerso in sede legislativa di prevedere limitazioni o esclusioni della responsabilità per colpa grave di pubblici dipendenti – anche se in forma temporanea – comporta inevitabilmente, nell’immediato, il rischio gravissimo di abbassamento della soglia di attenzione amministrativa per una gestione seria, rigorosa e oculata delle risorse pubbliche finanziarie e, nel medio-lungo periodo (qualora protratte nel tempo), vere e proprie ‘sacche’ di impunità e atteggiamenti generalizzati di ‘sciatteria amministrativa’, che lungi dal realizzare superamenti di ‘paure’ inconsce o coscienti della ‘firma’ ovvero di vere e proprie ‘fughe’ dalla firma, realizzano invece una possibile lesione alla tutela (necessaria e imprescindibile) delle risorse finanziarie pubbliche rese massicciamente disponibili – nella contingenza storica attuale – nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), minando anche 14
i principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell’Ordinamento della U.E. e aprendo la possibilità ad infiltrazioni di tipo ‘mafioso’ nell’apprensione di risorse finanziarie pubbliche. b) Sotto il profilo giurisprudenziale, degna di nota è la Sentenza n. 4/2022/QM/PROC delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, depositata in data 01/04/2022, emanata a seguito di questione di massima deferita dal Procuratore Generale della Corte dei conti alle Sezioni riunite in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 114, c. 3, c.g.c., per la risoluzione della questione di diritto relativa all’esatta interpretazione da attribuire agli artt. 133 e ss. del codice di giustizia contabile disciplinanti il rito giuscontabile sanzionatorio, in particolare sulla possibilità di applicare o la sola sanzione pecuniaria ovvero anche di procedere all’accertamento della connessa natura interdittiva, nei confronti di alcune persone fisiche in qualità di amministratori locali e revisori del comune di Catania, che avevano con la loro condotta concorso alla causazione del dissesto finanziario dell’ente territoriale. In ordine alla questione della contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie e delle misure interdittive, ai sensi degli artt. 133 e seguenti del c.g.c. e dell’art. 248, commi 5 e 5-bis del TUEL, le Sezioni Riunite, chiamate ad affrontare il tema della sussistenza o meno, in capo al giudice contabile, della potestas iudicandi in ordine all’irrogazione anche delle misure interdittive previste dall’art. 248, commi 5 e 5-bis del TUEL, oltre che alle sanzioni pecuniarie, secondo il rito da applicarsi in forza degli artt. 133 e ss. del codice di giustizia contabile, hanno puntualizzato che l’attuale fattispecie della c.d. “responsabilità da dissesto” ha restituito un assetto più coerente alla clausola di riserva contenuta nell’incipit dell’art. 248, comma 5, del TUEL. Ciò ha consentito al Collegio giudicante di evidenziare come la norma abbia tenuto conto di un eventuale concorso formale di illeciti. In ordine, dunque, alla questione della contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie e delle misure interdittive, il rito da applicarsi è quello proprio dell’art. 133 c.g.c., per cui il riconoscimento della 15
responsabilità per aver contribuito al dissesto e l’applicazione delle sanzioni coincidono e sono accomunati in un unico momento accertativo, non essendo ipotizzabile che un accertamento di responsabilità possa avvenire in altra sede o con un rito diverso solo per attivare il susseguente rito sanzionatorio; in virtù dell’autonomia tra il rito speciale di cui agli artt. 133 e ss. e quello ordinario, non può ritenersi applicabile l’istituto dell’invito a dedurre di cui all’art. 67 c.g.c.; il rito sanzionatorio non limita in modo sostanziale il diritto di difesa delle parti, né il contraddittorio tra le stesse, potendo le parti partecipare alla fase monocratica, opporsi al decreto del giudice monocratico e appellare la sentenza del collegio; la valutazione sia dell’elemento soggettivo, sia del contributo causale avviene nel pieno rispetto della clausola generale della responsabilità amministrativa di cui all’art. 1 della L. n. 20/1994; anche le sanzioni interdittive (o “di status”) conseguono di diritto all’unico accertamento della responsabilità alla contribuzione del dissesto, nell’ambito del medesimo rito sanzionatorio, in quanto il positivo accertamento della responsabilità da contribuzione al dissesto si pone come condizione necessaria per la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle citate sanzioni di status: da tale accertamento discende, dunque, il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniaria e quello dichiarativo, automatico e consequenziale, in ordine alla sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive; il giudice contabile, pertanto, ha cognizione piena su entrambi gli effetti che derivano dall’unico accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei revisori che abbiano contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive o commissive, al verificarsi del dissesto. Giurisprudenza della Corte costituzionale Sul piano della giurisprudenza costituzionale si richiamano sinteticamente le seguenti pronunce, per le implicazioni anche sulle funzioni della Corte dei conti: • Sent. 270/2022 - Pres. SCIARRA, Rel. PROSPERETTI 16
non fondatezza - manifesta infondatezza Impiego pubblico - Pensioni - Funzionari della Polizia di Stato - Riscatto del periodo di studi universitari - Previsione che non contempla il computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere, previsto per gli ufficiali degli altri corpi militari. • Sent. 233/2022 - Pres. SCIARRA, Rel. ANTONINI illegittimità costituzionale - inammissibilità Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Norme della Regione Siciliana - Trasferimento di oneri di competenza del settore sanitario - Previsione che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, è autorizzato l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario per il finanziamento delle quote residue di capitale e interessi del prestito sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana. • Sent. 214/2022 - Pres. SCIARRA, Rel. SCIARRA inammissibilità Previdenza - Personale diplomatico in servizio all'estero - Attribuzione dell'indennità o della retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili - Computo dell'indennità o della retribuzione di posizione, così prefissata, nella base pensionabile per la determinazione del trattamento previdenziale del personale diplomatico che rimane assegnato a una sede di servizio all'estero sino alla data del collocamento a riposo. • Sent. 203/2022 - Pres. AMATO, Rel. AMOROSO non fondatezza - inammissibilità Responsabilità amministrativa e contabile - Codice di giustizia contabile - Giudizio per responsabilità amministrativa - Pluralità di parti - Preclusione della chiamata in causa per ordine del giudice - Previsione che, quando il fatto dannoso è causato da più persone e alcune di esse non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini 17
della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori nei confronti dei quali pronuncia sentenza. • Sent. 184/2022 - Pres. AMATO, Rel. SCIARRA respinge il ricorso Corte dei conti - Bilancio e contabilità pubblica - Dispositivo della Corte dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, reso all'udienza del 7 ottobre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC proposto dalla Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di parifica del rendiconto - Previsto accertamento che il fondo crediti di dubbia esigibilità debba essere rideterminato in aumento di euro 43.503.989,07, anziché di euro 34.992.196,45, come accertato in precedenza dalle Sezioni riunite siciliane. Sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, n. 20 del 17 dicembre 2021, in relazione al ricorso n. 740/SR/DELC proposto dalla Procura Generale presso la Sezione giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana avverso la decisione di parifica del rendiconto - Previsto accertamento che il fondo crediti di dubbia esigibilità debba esser rideterminato in aumento di euro 43.503.989,07, anziché di euro 34.992.196,45, come accertato in precedenza dalle Sezioni riunite siciliane. • Ord. 172/2022 - Pres. AMATO, Rel. PETITTI manifesta infondatezza - manifesta inammissibilità Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici - Trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335 del 1995, i cui importi complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi su base 18
annua - Intervento di decurtazione percentuale, per la durata di cinque anni, dell'ammontare lordo annuo. • Sent. 162/2022 - Pres. AMATO, Rel. SAN GIORGIO illegittimità costituzionale parziale Pensioni - Regime dei cumuli - Previsione che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui alla tabella F allegata alla normativa censurata - Trattamento derivante dal cumulo che non può essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. • Sent. 100/2022 - Pres. AMATO, Rel. SAN GIORGIO inammissibilità Previdenza e assistenza - Prestazioni ai superstiti - Pensione privilegiata indiretta - Concorso tra il figlio minorenne e il coniuge superstite [che non sia genitore del minore] - Attribuzione al figlio minorenne, nato da due persone non unite tra loro da vincolo coniugale, di una quota di pensione identica a quella spettante nel caso di concorso del figlio con il genitore superstite, anziché della maggior quota del 70 per cento spettante, ai sensi dell'art. 1, c. 41, della legge n. 335 del 1995, al minore che abbia perduto entrambi i genitori - Omessa previsione che le quote di pensione rispettivamente spettanti al figlio minorenne [nella misura del 70 per cento] e al coniuge superstite [nella misura del 60 per cento] vadano ricondotte entro il limite dell'intero importo della pensione riducendo proporzionalmente ambedue le quote. • Sent. 90/2022 - Pres. AMATO, Rel. SCIARRA accoglie il ricorso Consiglio regionale - Consiglio regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta - Sentenza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale di appello, n. 350 del 2021, con la quale è stata accertata la 19
responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno erariale, di alcuni consiglieri regionali, con riferimento all'adozione della deliberazione del Consiglio regionale n. 823/XIV del 23 ottobre 2014, con la quale il Consiglio regionale ha approvato il piano di rafforzamento patrimoniale del Resort e Casinò di Saint Vincent, consistente in un aumento di capitale di euro 60.000.000 della società Casinò de la Vallée spa. • Sent. 70/2022 - Pres. AMATO, Rel. BUSCEMA illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - non fondatezza nei sensi di cui in motivazione - inammissibilità Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Norme in materia di enti locali - Conferimento di incarichi di collaborazione a esperti estranei all'amministrazione - Modalità di conferimento - Requisiti - Oggetto e finalità dell'incarico di collaborazione - Determinazione del compenso - Rinnovabilità. Giurisprudenza della Corte di cassazione Si richiamano inoltre ex multis le seguenti pronunce che hanno riconosciuto la giurisdizione della Corte dei conti, in relazione a specifiche materie attribuite alla Corte dei conti. Agente contabile o di riscossione di quote inesigibili: - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5978/2022, depositata il 23.2.2022 Ruolo generale n. 17594/2021; Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 45659 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna. Oggetto: responsabilità erariale dell’amministratore di fatto per non corretta compilazione del conto giudiziale da parte della società concessionaria dei servizi museali – procedimento penale per peculato relativa ai proventi derivante dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti museali – società concessionaria soggetta a specifici obblighi di rendicontazione – qualifica di 20
agente contabile – sussistenza del rapporto di servizio tra la società e l’amministrazione – natura pubblica delle somme riscosse a motivo della gestione integrata dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile – assenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE – funzione obiettiva e neutrale del pubblico ministero contabile nella promozione dei giudizi diretti a perseguire il danno arrecato all’erario pubblico inteso anche come erario europeo. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1779/2022, depositata il 20.1.2022 Ruolo generale n. 4504/2020; Avverso: la sentenza n. 128/2019 della Corte dei conti – Sezione Terza giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 28.6.2019. Oggetto: responsabilità erariale del direttore generale/amministratore unico dell’Automobile Club provinciale s.r.l. a partecipazione pubblica per omissione di riversamento delle somme riscosse per conto della società – società incaricata della riscossione delle quote associative e delle altre entrate del club automobilistico – insussistenza del difetto di giurisdizione del giudice contabile – disamina sulla normativa comune dell’A.C.I. e dell’Automobile Club provinciale – natura di enti pubblici non economici dell’Automobile Club d’Italia e degli automobile clubs provinciali – irrilevanza della inclusione o non inclusione dell’ente nell’elenco delle unità istituzionali qualificabili come pubbliche secondo l’elenco dell’ISTAT redatto annualmente nell’ambito e ai fini del SEC 2010 – ente pubblico istituito o riconosciuto per legge. Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 760/2022, depositata il 12.1.2022 - Ruolo generale n. 37741/2019; Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 11054/2020 presso il Tribunale di Bari; Oggetto: accertamento del diritto al pagamento dell’aggio richiesto da una s.r.l. per l’attività di riscossione delle entrate di un ente comunale – 21
riscossione esercitata in forza di un contratto di concessione risolto dall’ente locale a seguito di misura interdittiva antimafia – richiesta di dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del Tribunale ordinario/Sezione specializzata in materia di imprese – domanda di accertamento della nullità/ingiustizia/illegittimità dell’atto di incameramento da parte del comune della cauzione per carenza dei presupposti prestata dalla società mediante polizza fideiussoria – richiesta di accertamento della nullità/ingiustizia/illegittimità dell’atto da parte del giudice ordinario e non del giudice amministrativo – qualifica di agente contabile rivestita dalla s.r.l. quale società concessionaria del servizio riscossione – denaro riscosso di spettanza dello Stato e di enti pubblici – non rilevanza della deroga contenuta all’art. 133, primo comma, lett. c), c.p.a. relativa alla giurisdizione del giudice ordinario per il pagamento degli aggi spettanti – petitum e causa petendi attinenti ad un giudizio di conto con l’Amministrazione concedente – devoluzione della giurisdizione contenziosa al giudice contabile – declaratoria di illegittimità dell’atto di incameramento della polizza fideiussoria e alla condanna del risarcimento danni rientra nell’ambito del giudizio di conto con conseguente giurisdizione del giudice contabile. Esito: giurisdizione Corte dei conti. Astensione - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8951/2022, depositata il 18.3.2022 Ruolo generale ricorso n. 29401/2020; Avverso: la sentenza n. 171/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 16.7.2020; Oggetto: responsabilità della banca in quanto tesoriere di un comune – giudizio di responsabilità che conferma la sentenza resa nel giudizio di conto – asserita violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice – partecipazione al collegio giudicante sulla responsabilità erariale del magistrato istruttore che aveva formulato rilievi in sede di relazione sul conto – azionabilità degli istituti dell’astensione e della ricusazione ex artt. 21 e 22 c.g.c. – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 22
145-149 c.g.c. per assenza di terzietà del giudice in ordine alla composizione del collegio giudicante in materia di giudizio di conto e a quello successivamente costituitosi nel giudizio di responsabilità erariale – ipotesi di astensione obbligatoria – errores in iudicando e in procedendo attinenti ai limiti interni della giurisdizione contabile. Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti. Compensi non autorizzati dalla P.A.: - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4511/2022, depositata il 11.2.2022 Ruolo generale n. 17932/2020; Avverso: la sentenza n. 362/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 16.10.2019; Oggetto: compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale del dipendente pubblico per aver percepito indebitamente proventi da talune attività libero-professionali non autorizzate e svolte in costanza del rapporto di pubblico impiego – compensi non riversati all’amministrazione – sussistenza della giurisdizione contabile – atto di rinuncia proposto dalla parte privata ricorrente – rinuncia rituale ex artt. 390 e 391 c.p.c. – estinzione del giudizio di legittimità – ripartizione delle spese processuali in caso di estinzione del giudizio. Esito: estinzione del giudizio/giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4116/2022, depositata il 9.2.2022 Ruolo generale n. 29033/2020; Avverso: la sentenza n. 21/A/2020 della Corte dei conti – Sezione giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 5.3.2020; Oggetto: compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale di un docente pubblico universitario a tempo pieno per aver svolto libero-professionale e imprenditoriale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – disamina della figura dell’eccesso di potere giurisdizionale ed eccesso di potere giudiziario alla luce anche dell’ordinanza n. 6/2018 della Corte 23
costituzionale che esclude in sede di controllo di giurisdizione la violazione di norme dell’U.E. o della CEDU – ripartizione delle spese processuali – pubblico ministero contabile avente posizione solo in senso formale. Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4114/2022, depositata il 9.2.2022 Ruolo generale n. 24589/2020; Avverso: la sentenza n. 484/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 18.12.2019; Oggetto: compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis, TUPI – responsabilità erariale di un docente pubblico scolastico svolgente anche attività lavorativa di sub-agente assicurativo organizzato in forma d’impresa – omesso versamento dei compensi percepiti in violazione delle norme sull’incompatibilità e in mancanza di autorizzazione da parte della P.A. – esclusività dell’apporto lavorativo del pubblico dipendente – sussistenza della colpa grave – ripartizione delle spese processuali – pubblico ministero contabile avente posizione di parte solo in senso formale. Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti Contributi pubblici statali o europei: - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15893/2022, depositata il 17.5.2022 Ruolo generale n. 15386/2021; Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22933 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria; Oggetto: sviamento di fondi regionali di matrice europea da parte del presidente di società holding, del presidente della regione Calabria e del dirigente generale del territorio e turismo in concorso tra loro – presupposti del regolamento di giurisdizione – fondi utilizzati per esigenze meramente private riconducibili alla società – prive di attinenza con le finalità istituzionali – rapporto di servizio tra la società privata destinataria di fondi pubblici e la P.A. erogatrice. 24
Esito: giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, depositata il 25.3.2022 Ruolo generale n. 26543/2020; Avverso: la sentenza n. 2/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata l’8.1.2020; Oggetto: illecita percezione di incentivi pubblici sull’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili da parte di società in assenza dei requisiti previsti dall’ordinamento – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – compensatio lucri cum damno rientrante nella potestas iudicandi del giudice contabile. Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2850/2022, depositata il 31.1.2022 Ruolo generale n. 8604/2021; Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 36311/2020 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia; Oggetto: responsabilità per danno erariale di soci accomandatario e accomandante di società agricola per percezione indebita di contributi erogati dall’Agea per la qualità di nuovo agricoltore – attivazione di procedimento penale per truffa – distrazione della somma erogata per finalità diverse rispetto a quelle preordinate – vanificazione dello scopo perseguito – illegittima percezione per dichiarazioni non veritiere relativamente ai presupposti di legge richiesti – sussistenza del rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice e soggetto privato percettore – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile. Esito: giurisdizione Corte dei conti. Rapporto di servizio: - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15893/2022, depositata il 25
17.5.2022 Ruolo generale n. 15386/2021; Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22933 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria; Oggetto: sviamento di fondi regionali di matrice europea da parte del presidente di società holding, del presidente della regione Calabria e del dirigente generale del territorio e turismo in concorso tra loro – presupposti del regolamento di giurisdizione – fondi utilizzati per esigenze meramente private riconducibili alla società – prive di attinenza con le finalità istituzionali – rapporto di servizio tra la società privata destinataria di fondi pubblici e la P.A. erogatrice. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, depositata il 25.3.2022 Ruolo generale n. 26543/2020; Avverso: la sentenza n. 2/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata l’8.1.2020; Oggetto: illecita percezione di incentivi pubblici sull’energia elettrica derivante da fonti rinnovabili da parte di società in assenza dei requisiti previsti dall’ordinamento – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale – compensatio lucri cum damno rientrante nella potestas iudicandi del giudice contabile. Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti. Rapporto tra giudizio contabile e amministrativo: - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5978/2022, depositata il 23.2.2022 Ruolo generale n. 17594/2021; Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 45659 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna; Oggetto: responsabilità erariale dell’amministratore di fatto per non corretta compilazione del conto giudiziale da parte della società concessionaria dei servizi museali – procedimento penale per peculato relativa ai proventi derivante dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti museali – società 26
concessionaria soggetta a specifici obblighi di rendicontazione – qualifica di agente contabile – sussistenza del rapporto di servizio tra la società e l’amministrazione – natura pubblica delle somme riscosse a motivo della gestione integrata dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile – assenza dei presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE – funzione obiettiva e neutrale del pubblico ministero contabile nella promozione dei giudizi diretti a perseguire il danno arrecato all’erario pubblico inteso anche come erario europeo. Esito: giurisdizione Corte dei conti. - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2850/2022, depositata il 31.1.2022 Ruolo generale n. 8604/2021; Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 36311/2020 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia; Oggetto: responsabilità per danno erariale di soci accomandatario e accomandante di società agricola per percezione indebita di contributi erogati dall’Agea per la qualità di nuovo agricoltore – attivazione di procedimento penale per truffa – distrazione della somma erogata per finalità diverse rispetto a quelle preordinate – vanificazione dello scopo perseguito – illegittima percezione per dichiarazioni non veritiere relativamente ai presupposti di legge richiesti – sussistenza del rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice e soggetto privato percettore – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile. Esito: giurisdizione Corte dei conti. Giurisdizione penale e giurisdizione contabile: - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8949/2022, depositata il 18.3.2022 Ruoli generali dei due ricorsi riuniti nn. 30166/2020, 30334/2020 e 31439/2020; Avverso: la sentenza n. 45/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda 27
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