INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2023 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

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INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2023 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

       INAUGURAZIONE
    DELL’ANNO GIUDIZIARIO
            2023

             RELAZIONE DEL PRESIDENTE
                    Emma Rosati

              Genova, 24 Febbraio 2023
INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2023 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

                INAUGURAZIONE
            DELL’ANNO GIUDIZIARIO
                       2023

         RELAZIONE DEL PRESIDENTE
                  Emma Rosati

               Genova, 24 febbraio 2023

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INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2023 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
INDICE

 PARTE PRIMA

- Premessa

- L’organizzazione della Sezione nel 2023

- I risultati dell’attività della Sezione

- Normativa e giurisprudenza rilevanti per le funzioni della Corte

 PARTE SECONDA

- Sentenze in materia di responsabilità

- Giudizi di conto

- Conti giudiziali

- Sentenze pensionistiche

- Conclusioni

 APPENDICE

- Grafici

- Disposizione organizzativa n. 79 del 21 ottobre 2021 del Presidente della Sezione

 giurisdizionale regionale per la Liguria

- Decreto n. 270 del 29 luglio 2022 del Segretario Generale della Corte dei conti

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INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO - 2023 SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA
PARTE PRIMA

                                   PREMESSA

Finalmente fuori dalla pandemia che ci ha colpiti lungo gli ultimi tre anni (2020,
2021, 2022) recentemente passati, possiamo di nuovo vederci in presenza e
fare luogo all’inaugurazione dell’anno giudiziario guardandoci negli occhi e
stringendoci le mani. La pandemia ci ha lasciato purtroppo tanta diffidenza nei
rapporti umani, tanta paura nei rapporti interpersonali, che abbiamo vissuto e
sentito i nostri simili come possibili veicoli di contagio, favorendo le distanze e
facendo estrema attenzione a non avvicinarci troppo tra noi, pur se muniti di
mascherine. Siamo stati spesso costretti all’isolamento e al silenzio, condizioni
assai limitanti e spiacevoli. Abbiamo dovuto celebrare processi a porte chiuse e
limitando l’accesso in Aula ai soli soggetti di volta in volta interessati al caso
concreto che si dibatteva.
Oggi possiamo dire di essere in una fase di superamento e di metabolizzazione
di quanto accaduto e pur rimanendo importante una certa dose di prudenza per
le preoccupazioni che continuano a serpeggiare dentro di noi a causa della serie
di varianti del Virus COVSARS2, fortunatamente tuttavia la massiccia campagna
vaccinale che ha permesso di proteggere ormai una larghissima parte di noi
cittadini sembra aver dato i suoi frutti e aver mitigato gli effetti negativi di quel virus;
possiamo quindi riprendere ad incontrarci e a fruire della bellezza e della
piacevolezza di stare di nuovo insieme, in presenza e, sul campo giurisdizionale
del nostro quotidiano lavoro, di celebrare nuovamente i processi nella dialettica
fra le parti, in presenza e nel dibattimento, finalmente di nuovo a porte aperte e
con il pubblico.
Nei decorsi anni questa inaugurazione solenne è stata sostituita da una
inaugurazione di tono minore, potremmo dire, prettamente cartacea; i dati
dell’attività svolta sono stati veicolati attraverso il mero deposito degli atti,
tramite internet e recapitando la relazione alle Autorità Locali, via posta.
Per la nostra Corte poi si deve rimarcare che a causa della assai angusta Aula
delle udienze pubbliche che non consente la contemporanea presenza di tutte
le Autorità Locali e a causa anche di lavori di ripristino della medesima Aula e
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degli Uffici interessati da cedimenti di tipo strutturale, quest’anno si è scelto di
fare l’inaugurazione in questo famoso e bellissimo Palazzo Doria-Spinola di
Genova, abitato dalla locale Prefettura, che vivamente si ringrazia per averci
ospitato e gestito dalla Città Metropolitana di Genova attraverso il suo Sindaco,
cui, del pari va il mio ringraziamento, per aver consentito lo svolgimento di
questo importante appuntamento istituzionale sul territorio.
La consueta e rituale Relazione di apertura dell’Anno giudiziario 2023,
sull’attività svolta dalla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti
per la LIGURIA avrà anche la massima diffusione possibile sul territorio
nazionale e locale, anche massmediatica e veicolerà all’esterno il lavoro svolto
dal mio Ufficio giurisdizionale ed i più significativi approdi giurisprudenziali nella
materia giuscontabile.
                                      *******
Desidero ora rivolgere a tutti i presenti, Autorità e cittadini, uno speciale saluto e
ringraziamento per la loro presenza, con la quale hanno onorato questa
celebrazione di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei conti ligure; in
particolare, saluto tutte le Autorità, religiose, civili, politiche, militari ed
accademiche, tutti i Magistrati, di questo e degli altri Ordini giudiziari, il Consiglio
dell’Ordine degli avvocati, l’Avvocatura dello Stato, il Presidente della Corte dei
conti, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, il Segretario Generale e
l’Associazione nazionale magistrati della Corte dei conti.
A tutti loro rivolgo un sentito, corale ringraziamento, mio personale e della Sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti per la LIGURIA, che mi onoro di
presiedere, per la collaborazione istituzionale in questo trascorso, ancora difficile
anno 2022 di emergenza epidemiologica pandemica da virus COVSARS2.
Rivolgo poi i sensi del mio personale e sincero ringraziamento a tutto il personale
amministrativo della Sezione giurisdizionale e della Corte dei conti ligure tutta, il cui
encomiabile e sinergico lavoro con il personale di magistratura ha permesso di
garantire la continuità e l’efficienza del servizio della giustizia contabile, nonostante
il difficile periodo pandemico da poco terminato.
La cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario, come noto, si tiene nelle
forme della pubblica udienza e – come peraltro previsto dalle Linee guida del
nostro Organo di Autogoverno della Magistratura (Consiglio di Presidenza),

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nella Nota Circolare n. 24 del 25.1.2023 – dopo la lettura della mia relazione
sull’attività della sezione giurisdizionale, prevede, nell’ordine, l’intervento del
Procuratore regionale, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati, del Presidente
della locale sezione del controllo, nonché i saluti del rappresentante del
Consiglio di Presidenza e del rappresentante dell’associazione magistrati della
Corte dei conti.

              L’ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE NEL 2022

La Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria ha operato nel corso
dell’anno 2022 con una dotazione organica magistratuale costituita dal
Presidente, due Consiglieri e tre Referendari. In totale perciò da sei magistrati,
compreso il Presidente.
Si segnala, come lo scorso anno, la necessità della provvista di almeno un altro
magistrato in pianta organica, atteso che il Consigliere arrivato in Sezione dal
mese di marzo 2021 ha dovuto necessariamente sostituire il Consigliere andato
in quiescenza, negli ultimi mesi dell’anno 2020; la necessità di un’altra unità
nell’organico di magistratura è infatti necessaria per poter costituire più Collegi
giudicanti e intervenire in modo efficace ed efficiente sulla velocizzazione dei
processi di responsabilità amministrativo-contabile, ma anche per incentivare
maggiormente e sostenere il lavoro dei giudici unici in materia pensionistica,
laddove i ricorsi sono sempre numerosissimi e richiedono tempi d’attesa lunghi
nonchè per implementare adeguatamente i giudici nel Settore dei conti
giudiziali, giudizi di conto e giudizi per resa del conto, settore nel quale è
necessario gestire e risolvere una elevata e complessa mole documentale,
recentemente più che raddoppiata.

Solo attraverso una copertura totale dell’organico, infatti, si potrà assicurare
maggiore celerità nella celebrazione dei processi (di responsabilità risarcitoria e
sanzionatoria, pensionistici e di conto) e nel deposito delle pronunce adottate,
che, tuttavia – mi preme sottolinearlo – per lo spirito di abnegazione e di servizio
dei giudici componenti il Collegio, è stato sempre tempestivo nel corso dell’anno
2022.
Quanto all’apparato amministrativo, la pianta organica della Sezione presenta
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la scopertura di una unità di area seconda; in merito, nel 2022, è stata
approntata la richiesta di una unità in assegnazione temporanea, che non ha
avuto, tuttavia, nell’anno, esito positivo.
L’organico è attualmente così composto: sei unità di personale di area terza, di
cui due unità in assegnazione temporanea. Sette unità di personale di area
seconda di cui una unità in assegnazione temporanea.
L’anno 2022 si è caratterizzato per l’adozione di misure organizzative diramate
dal Segretariato Generale della Corte, per il progressivo rientro in presenza del
personale,    nel   rispetto   delle   disposizioni    di   contrasto    al   fenomeno
epidemiologico (già il 1° novembre dell’anno precedente – 2021 – era venuto a
cessare il c.d. smart – working emergenziale, con conseguente attuazione della
disciplina ordinaria in materia di lavoro agile). Tuttavia, nella prima parte
dell’anno 2022, la recrudescenza dei contagi, con particolare riguardo alle
varianti del virus COVSARS2, ha imposto una rimeditazione delle concrete
modalità attuative per il rientro in presenza del personale, attese, peraltro, le
specifiche disposizioni a presidio dell’autonomia degli organi di rilevanza
costituzionale, mentre nel secondo semestre, il ricorso alla mascherina (DPI)
nell’ambiente di lavoro, quale misura precauzionale, è stato fortemente
raccomandato.
In tema di lavoro agile, va citato il decreto del Segretario Generale n. 270 del
29/07/2022 che ha dato pieno compimento alla disciplina ordinaria del lavoro in
modalità agile, dettandone le nuove linee guida, che sono state recepite nei
nuovi accordi sottoscritti da n. 11 unità di personale della Sezione, per l’ultimo
trimestre del 2022. (Vedi Decreto SG n. 270/2022, in calce alla relazione).

Nell’ambito organizzativo, un cenno a parte merita anche quest’anno il discorso
relativo agli aspetti logistici dell’Edificio che ospita gli uffici della Corte dei conti
ligure.

La sede della Corte dei conti della Liguria (Genova), comprensiva degli uffici
giudiziari (Sezione e Procura), di controllo e dei servizi amministrativi unici
regionali (SAUR), si disloca su due piani (piani terzo e quarto) e si trova in un
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Edificio, dove insistono più uffici pubblici, diversi dalla Corte dei conti.

La sede comporta alcune criticità logistiche, per via della contemporanea
presenza di più uffici nello stesso Edificio, appartenenti a diverse
organizzazioni, non tutte giudiziarie e ciò può implicare anche importanti
problemi di sicurezza, di segretezza e di compatibilità, perché l’esistenza di un
unico ingresso di accesso ai diversi uffici, ubicati nell’Edificio, fino al settimo
piano, non garantisce in modo assoluto, comprensibilmente - benché l’Edificio
sia dotato di servizio di portineria (peraltro attivo solo fino alle 16,30) e di
vigilanza - quella sicurezza che dovrebbe caratterizzare il presidio di Uffici
giudiziari; quanto poi all’auladelle Udienze Pubbliche, al piano IV dell’Edificio, essa
risulta assai inadeguata e angusta, per struttura e per capienza e comporta
anche una serie di problematiche di tipo ingegneristico (staticità); infatti,
attualmente e ormai da più anni, detta aula è stata adeguatamente posta in
sicurezza, nella parte relativa al soffitto centrale; peraltro, anche molti punti del
piano terzo e quarto, in cui sono ospitati gli uffici della Corte dei conti, sono stati
puntellati da tempo per motivi di sicurezza, a seguito del crollo avvenuto alcuni
anni fa di porzioni di muro. Va rammentato in proposito che la sicurezza sul
lavoro è un fatto importantissimo che non deve essere mai sottovalutato e che
la situazione attuale postula un tempestivo e urgente intervento di ripristino, in
quanto non è più tollerabile che – alla distanza di tre anni – ancora non si sia
intervenuti definitivamente per porre fine ad uno stato precario di messa in
sicurezza, che richiederebbe ed esigerebbe invece tempi brevi di esecuzione
per la sicurezza in primis di tutti i lavoratori del settore Corte dei conti e per il
decoro dei nostri uffici giudiziari.
Comunque, va detto che, nel corso del 2022, sono stati assicurati gli interventi
manutentivi ordinari, cui si è aggiunta, in attesa della aggiudicazione dei lavori
per il ripristino dei locali (che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi) la
manutenzione straordinaria degli impalcati di stanze e corridoi della sede
territoriale.
In materia di sicurezza, le attività assicurate dagli Uffici amministrativi del SAUR
(servizio amministrativo unico regionale), nei primi mesi del 2022, sono state
principalmente rivolte, in linea con le circolari del Segretario Generale della

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Corte dei conti, alla adozione di misure idonee al contenimento della pandemia
da “Covid-19”, fatta salva l’attività ordinaria in materia di sicurezza. Per quanto
più in particolare riguarda le misure anti covid-19, le attività sono consistite nel
controllo del rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione e contenimento
riferite, ora, al personale della sede, ora al personale esterno, compreso l’orario
di accesso agli uffici per i visitatori ed avvocati; nella prosecuzione della
tipologia di lavoro “smart working”, emergenziale e dal 15.11.2021, ordinario
(Circ. SG 35/2021; Disposizione organizzativa n. 79 del 21/10/2021 del
Presidente della Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria).
Da un punto di vista statistico-organizzativo la Sezione giurisdizionale, nel
settore dei giudizi di responsabilità ha tenuto nel complesso n. 16 udienze
pubbliche (peraltro, 4 con modalità ‘a porte chiuse’, attesa la pandemia da Covid
19) e n. 16 udienze camerali (di cui 2 monocratiche di comparizione, 5 per
istanze di proroga - 7 camere di consiglio collegiali e 2 Interrogatori informali);
nel settore pensionistico, i Giudici Unici hanno tenuto, nel complesso, n. 12
udienze su atti, in modalità ‘cartolare’1, n. 1 udienza pubblica, su richiesta della
parte ricorrente, di discussione orale e a decorrere da aprile 2022 n. 18 udienze
pubbliche (n. 20 udienze sono state rinviate).

              I RISULTATI DELL’ATTIVITA’ DELLA SEZIONE

Nel puntualizzare qui di seguito i risultati dell’attività della Sezione nell’anno
appena trascorso va premesso anche quest’anno che il nuovo sistema
telematico Giu.Di.Co, entrato ormai a regime da alcuni anni, ha permesso di

1
    art. 85, comma 5, del decreto - legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge con modificazioni
dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall’art. 26-ter del decreto- legge n. 104 del 14 agosto
2020, convertito in legge con modificazioni dalla l.13 ottobre 2020, n. 126 nonché decreto - legge
23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni nella legge 16 settembre 2021 n. 126, che ha
prorogato fino al 31 dicembre 2021 il termine per la trattazione dei giudizi pensionistici con le
modalità di cui all’art.85, comma 5, del d.l. n. 18/2020 e, da ultimo, decreto-legge 30 dicembre 2021
n. 228, convertito in legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha prorogato (art. 16, 7° comma) ulteriormente
e fino al 31 marzo 2022 la ‘modalità cartolare’ di trattazione dei giudizi pensionistici.

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avere uno strumento efficiente ed esaustivo per i giudici e per le parti, assai utile
per tutte le attività procedurali necessarie alla formazione, tenuta e studio dei
fascicoli processuali; alcune procedure sono tuttora in fase di implementazione
e sarà utile in futuro prevedere, in particolare, la realizzazione di una apposita
metodologia di analisi dei conti giudiziali, nell’ambito della progressiva
dematerializzazione di tutte le attività giurisdizionali, della Corte dei conti, già da
anni intrapresa.

Venendo quindi ai dati statistici, va esposto quanto segue.

A. Giudizi di responsabilità
    giacenti al 31 dicembre 2021 n. 37 + introitati nel 2022 n. 52 = totale n. 89;

    giudizi definiti n. 44 (49 % del totale di n. 89), di cui:

    giudizi definiti con “Assoluzione”: n. 2;

    giudizi definiti con “Condanna”: n. 36 (40% del totale di n. 89)

    giudizi definiti con “Estinzione”: n. 2;

    giudizi definiti con “Rigetto domanda attorea”: n. 4;

    ordinanze totali n. 13:

    7 istruttorie, 3 Sequestri, 2 rito monitorio, 1 altro;

-    decreti totali n. 6

    giudizi definiti di responsabilità sanzionatoria: n. 1;

-   giudizi definiti con rito abbreviato 3;

-   giudizi definiti con rito monitorio 2.

    udienze tenute nel 2022 n. 32 (di cui n. 16 udienze collegiali - n. 7 udienze
camerali collegiali, 5 per istanze di proroga, 2 udienze monocratiche di
comparizione e 2 Interrogatori informali);
-   importo totale delle condanne giudizi di responsabilità amministrativa:
    € 2.629.644,57;

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somme versate in relazione ai riti abbreviati: € 403.521,50;
B. Giudizi di conto
    giacenti al 31 dicembre 2021 n. 12 + introitati nel 2022 n. 12 = totale n. 24;

    giudizi definiti n.13 (54% del totale di n. 24);

    giudizi definiti con condanna n. 5 (21 % del totale di n. 24);

    importo totale delle condanne € 2.554,22.
C. Giudizi per la resa del conto
    ricorsi per la resa del conto giacenti al 31 dicembre 2021 n. 11 + introitati

    nel 2022 n. 38 = totale n. 49;

    giudizi definiti con decreti per la resa del conto n. 4.

D. Giudizi pensionistici

-   giacenti al 31 dicembre 2021 n. 73 + introitati nel 2022 n. 56 = totale
    n. 129;

-   giudizi definiti n. 67 (un giudizio definito con ordinanza per

    incompetenza territoriale);

-   giudizi giacenti al 31 dicembre 2022 n. 62;

-   ordinanze n. 45 (di cui 2 fuori udienza);

-   udienze su atti in modalità cartolare tenute nel 2022 n. 12 + 18
    pubbliche - (rinviate n. 20 udienze);

-   udienze in presenza, essendo stata richiesta dalla parte la
    discussione orale n. 1;

E. Conti giudiziali

-   decreti di discarico adottati n. 421 (421 conti);

-   decreti di estinzione adottati n. 345 (1084 conti);

-   deferimenti alla Sezione n. 9 conti;

-   definiti in Giudizio      n.14 conti

-   sentenze n.12 (12 conti);
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-   sentenze/ordinanze n.1 (1 conto).

    -   decreti/ordinanze fuori udienza n. 51 (51 conti)

    Va sottolineato opportunamente da un punto di vista generale che i giudizi
    vengono ordinariamente definiti assai celermente e comunque prima dei tempi
    massimi previsti dalla legge ai fini dell’indennizzo da irragionevole durata del
    processo.

          NORMATIVA E GIURISPRUDENZA RILEVANTI PER LE
               FUNZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

        a) Riferimenti normativi

    Tra le norme più rilevanti per le funzioni giurisdizionali della Corte dei conti
    entrate in vigore nel 2021 ma che hanno riguardato l’attività dell’Istituto anche
    per i primi mesi del 2022, vanno annoverate, innanzitutto, quelle volte al
    contenimento degli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica sullo
    svolgimento dell’attività giudiziaria:
-   art. 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221 (decreto ‘mille
    proroghe’) che, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi
    della diffusione degli agenti virali da COVID-19, ha ulteriormente prorogato fino
    al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del
    Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020;
-   art. 16, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato
    fino al 31 marzo 2022, tra gli altri, il termine per la trattazione dei giudizi
    pensionistici con le modalità di cui all’art. 85, comma 5, del d.l. n. 18 del 2020.
-   Legge 29 luglio 2021 n. 108 – ‘Semplificazioni e Governance’.
                                      *****************
    Con riferimento allo svolgimento dei giudizi innanzi alla Corte dei conti, va
    ricordato il Decreto del Presidente della Corte dei conti n. 126 del 24/05/2022
    (pubblicato in GU n. 123 del 27/05/2022), entrato in vigore il 1° settembre 2022,
    recante:
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“Ulteriori regole tecniche e operative per lo svolgimento dei giudizi innanzi alla
Corte mediante le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”, con il
quale sono state definite, in particolare, le disposizioni in materia di modalità di
accesso ai “servizi on line” da parte degli utenti esterni, l’accesso al fascicolo
digitale (FOL), le modalità di deposito di atti e documenti, all’interno dello stesso
(Daed).
                                    ***************
Come ricordato lo scorso anno, di grande impatto sulla disciplina della
responsabilità erariale, è stato il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con legge n.
120 dell’11 settembre 2020 (c.d. decreto ‘semplificazioni’).
In particolare, l’articolo 21, rubricato “Responsabilità erariale”, che così dispone:
“1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo
periodo è inserito il seguente: "La prova del dolo richiede la dimostrazione della
volontà dell'evento dannoso.".
2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione
di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata
ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto
agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal
primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del
soggetto agente.”
Come noto, tale norma ha limitato “drasticamente” la funzione giurisdizionale
della Corte dei conti, nel periodo intertemporale ivi previsto, atteso che la
perseguibilità dei comportamenti dannosi nei confronti dell’erario per “colpa
grave”, generalmente correlata ad un elevato grado di “imprudenza/imperizia”
e/o di “sciatteria amministrativa” costituisce in realtà la gran parte delle istruttorie
avviate dalle procure erariali e delle correlate sentenze di condanna, dovendosi
ritenere, in effetti, che i comportamenti “gravemente colposi” rechino danno alle
risorse pubbliche poste a disposizione della collettività in maniera nettamente
prevalente, rispetto ai comportamenti “dolosi”.

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La giustificazione della limitazione, sottesa alla necessità di arginare il problema
delle ‘incertezze’ e perplessità che colpiscono i dirigenti pubblici (c.d. “paura
della firma”), non sembra in realtà giustificare alcunchè, posto che la correttezza
dell’azione amministrativa può essere monitorata e ‘aiutata’, mediante
l’espressione di pareri specifici (funzione consultiva) ovvero potenziando i
controlli preventivi, ma mantenendo impregiudicata la perseguibilità giudiziaria
dei casi di grave imperizia e negligenza amministrativa, pur in assenza di dolo.
Le disposizioni dell’art. 21 del d. l. 16 luglio, n. 76, conv. nella l. 11 settembre
2020, n. 120 sono state prorogate dall’art. 51, lett. h), del d.l. 31 maggio 2021,
n. 77, conv. nella l. 29 luglio 2021, n. 108 fino al 30 giugno 2023 (c.d. “scudo
erariale”); al momento non si prevede che dette norme siano prorogate ancora
fino al 31.12.2023, come inizialmente era previsto nella bozza del decreto
PNRR ter ove è stato eliminato il riferimento all’articolo 21 di quel provvedimento
del “Conte 2”, che circoscriveva la responsabilità erariale dei funzionari pubblici
ai casi in cui il danno fosse frutto di dolo consapevole, omissione o
inerzia. L’efficacia di quello “scudo“ è stata prolungata, come detto, fino al 30
giugno 2023 dal decreto Recovery dell’estate 2021 e le prime bozze del nuovo
decreto-legge preparato dal governo Meloni lo estendevano fino a fine anno.
Durante l’inaugurazione nazionale dell’anno giudiziario il Presidente della Corte
dei Conti ha però ancora una volta criticato pesantemente la scelta di limitare la
punibilità di amministratori e dipendenti pubblici (nonché dei “privati che sono a
vario titolo coinvolti nella realizzazione di programmi di spesa finanziati
con pubbliche risorse“), che già nel 2021 era stata giudicata “non coerente con
il diritto dell’Unione Europea e con i valori espressi dalla Carta Costituzionale”.
Al momento, la nuova proroga è saltata. Bisogna però vigilare attentamente.
In questa sede va, comunque, ribadito con forza che la semplificazione e
accelerazione delle procedure amministrative in genere non deve mai avvenire
a scapito della loro correttezza e legalità, pena il rischio della lesione dei principi
di sana gestione finanziaria e buon andamento. Per il medesimo regime di
temporaneità sancito dall’art. 21, nel combinato disposto dei suoi due commi, la
c.d. ‘novella’ si deve confermare innanzitutto inapplicabile ai fatti occorsi
precedentemente, imputati sia a titolo di dolo che di colpa grave. Il carattere
sostanziale infatti della innovazione normativa, a carattere transitorio, per

                                                                               13
fronteggiare l’emergenza pandemica da virus COV SARS 2 (a maggior ragione
ove fosse considerata norma sulla prova dell’elemento psicologico, per cui
varrebbe il principio di irretroattività della legge (art. 11 disp. prel. c.c.), esclude
che una norma giuridica possa produrre effetti giuridici in relazione ad atti, fatti,
eventi o situazioni verificatisi prima della sua entrata in vigore, differentemente
dai rapporti processuali che vengono regolati dalla normativa vigente al
momento in cui l’atto è posto in essere, secondo il principio del tempus regit
actum.

In materia di dolo, a prescindere dalla valenza interpretativa o innovativa delle
norme sopravvenute, la Sezione giurisdizionale ligure ha richiamato più volte gli
orientamenti in cui la Corte costituzionale si è pronunciata in materia di limiti
imposti al legislatore ordinario nell'emanare leggi retroattive, anche con decreti
legge di interpretazione autentica, oltre ai rischi già paventati dagli interpreti di
sospetto contrasto anche del secondo comma della norma con numerosi
parametri costituzionali per il “limite minimo” della colpa grave nell’imputazione
della    responsabilità   amministrativa.    Quanto     alla   prova   del   dolo,    la
consapevolezza e intenzionalità della condotta violativa degli obblighi di servizio
è indirettamente volta a determinare un danno, anche in termini di accettazione
del relativo rischio.

Conclusivamente sul punto, va detto anche quest’anno che il tentativo più volte
emerso in sede legislativa di prevedere limitazioni o esclusioni della
responsabilità per colpa grave di pubblici dipendenti – anche se in forma
temporanea – comporta inevitabilmente, nell’immediato, il rischio
gravissimo di abbassamento della soglia di attenzione amministrativa per
una gestione seria, rigorosa e oculata delle risorse pubbliche finanziarie
e, nel medio-lungo periodo (qualora protratte nel tempo), vere e proprie
‘sacche’ di impunità e atteggiamenti generalizzati di ‘sciatteria amministrativa’,
che lungi dal realizzare superamenti di ‘paure’ inconsce o coscienti della ‘firma’
ovvero di vere e proprie ‘fughe’ dalla firma, realizzano invece una possibile
lesione alla tutela (necessaria e imprescindibile) delle risorse finanziarie
pubbliche rese massicciamente disponibili – nella contingenza storica attuale –
nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), minando anche

                                                                                14
i principi di effettività, equivalenza e leale cooperazione dell’Ordinamento della
U.E.   e    aprendo     la   possibilità   ad   infiltrazioni    di   tipo   ‘mafioso’
nell’apprensione di risorse finanziarie pubbliche.

   b) Sotto il profilo giurisprudenziale, degna di nota è la Sentenza n.
4/2022/QM/PROC delle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede
giurisdizionale, depositata in data 01/04/2022, emanata a seguito di questione
di massima deferita dal Procuratore Generale della Corte dei conti alle Sezioni
riunite in sede giurisdizionale, ai sensi dell’art. 114, c. 3, c.g.c., per la risoluzione
della questione di diritto relativa all’esatta interpretazione da attribuire agli artt.
133 e ss. del codice di giustizia contabile disciplinanti il rito giuscontabile
sanzionatorio, in particolare sulla possibilità di applicare o la sola sanzione
pecuniaria ovvero anche di procedere all’accertamento della connessa natura
interdittiva, nei confronti di alcune persone fisiche in qualità di amministratori
locali e revisori del comune di Catania, che avevano con la loro condotta
concorso alla causazione del dissesto finanziario dell’ente territoriale.
In ordine alla questione della contestuale irrogazione delle sanzioni pecuniarie
e delle misure interdittive, ai sensi degli artt. 133 e seguenti del c.g.c. e dell’art.
248, commi 5 e 5-bis del TUEL, le Sezioni Riunite, chiamate ad affrontare il
tema della sussistenza o meno, in capo al giudice contabile, della potestas
iudicandi in ordine all’irrogazione anche delle misure interdittive previste dall’art.
248, commi 5 e 5-bis del TUEL, oltre che alle sanzioni pecuniarie, secondo il
rito da applicarsi in forza degli artt. 133 e ss. del codice di giustizia contabile,
hanno puntualizzato che l’attuale fattispecie della c.d. “responsabilità da
dissesto” ha restituito un assetto più coerente alla clausola di riserva contenuta
nell’incipit dell’art. 248, comma 5, del TUEL. Ciò ha consentito al Collegio
giudicante di evidenziare come la norma abbia tenuto conto di un eventuale
concorso formale di illeciti. In ordine, dunque, alla questione della contestuale
irrogazione delle sanzioni pecuniarie e delle misure interdittive, il rito da
applicarsi è quello proprio dell’art. 133 c.g.c., per cui il riconoscimento della

                                                                                 15
responsabilità per aver contribuito al dissesto e l’applicazione delle sanzioni
coincidono e sono accomunati in un unico momento accertativo, non essendo
ipotizzabile che un accertamento di responsabilità possa avvenire in altra sede
o con un rito diverso solo per attivare il susseguente rito sanzionatorio; in virtù
dell’autonomia tra il rito speciale di cui agli artt. 133 e ss. e quello ordinario, non
può ritenersi applicabile l’istituto dell’invito a dedurre di cui all’art. 67 c.g.c.; il rito
sanzionatorio non limita in modo sostanziale il diritto di difesa delle parti, né il
contraddittorio tra le stesse, potendo le parti partecipare alla fase monocratica,
opporsi al decreto del giudice monocratico e appellare la sentenza del collegio;
la valutazione sia dell’elemento soggettivo, sia del contributo causale avviene
nel pieno rispetto della clausola generale della responsabilità amministrativa di
cui all’art. 1 della L. n. 20/1994; anche le sanzioni interdittive (o “di status”)
conseguono di diritto all’unico accertamento della responsabilità alla
contribuzione del dissesto, nell’ambito del medesimo rito sanzionatorio, in
quanto il positivo accertamento della responsabilità da contribuzione al dissesto
si pone come condizione necessaria per la sussistenza dei presupposti per
l’applicazione delle citate sanzioni di status: da tale accertamento discende,
dunque, il duplice effetto della condanna alla sanzione pecuniaria e quello
dichiarativo, automatico e consequenziale, in ordine alla sussistenza dei
presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive; il giudice contabile,
pertanto, ha cognizione piena su entrambi gli effetti che derivano dall’unico
accertamento in ordine alla responsabilità degli amministratori e dei revisori che
abbiano contribuito, con dolo o colpa grave e con condotte omissive o
commissive, al verificarsi del dissesto.

Giurisprudenza della Corte costituzionale

Sul piano della giurisprudenza costituzionale si richiamano sinteticamente le
seguenti pronunce, per le implicazioni anche sulle funzioni della Corte dei conti:

    •   Sent. 270/2022 - Pres. SCIARRA, Rel. PROSPERETTI

                                                                                     16
non fondatezza - manifesta infondatezza
    Impiego pubblico - Pensioni - Funzionari della Polizia di Stato - Riscatto
    del periodo di studi universitari - Previsione che non contempla il
    computo gratuito degli anni di durata legale del corso di laurea magistrale
    o specialistica richiesto ai fini dell'accesso alle rispettive carriere, previsto
    per gli ufficiali degli altri corpi militari.

•   Sent. 233/2022 - Pres. SCIARRA, Rel. ANTONINI
    illegittimità costituzionale - inammissibilità
    Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Norme della Regione
    Siciliana - Trasferimento di oneri di competenza del settore sanitario -
    Previsione che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, è autorizzato
    l'utilizzo di una quota del Fondo sanitario per il finanziamento delle quote
    residue di capitale e interessi del prestito sottoscritto tra il Ministero
    dell'economia e delle finanze e la Regione Siciliana.
•   Sent. 214/2022 - Pres. SCIARRA, Rel. SCIARRA
    inammissibilità
    Previdenza - Personale diplomatico in servizio all'estero - Attribuzione
    dell'indennità o della retribuzione di posizione nella misura minima
    prevista dalle disposizioni applicabili - Computo dell'indennità o della
    retribuzione di posizione, così prefissata, nella base pensionabile per la
    determinazione del trattamento previdenziale del personale diplomatico
    che rimane assegnato a una sede di servizio all'estero sino alla data del
    collocamento a riposo.
•   Sent. 203/2022 - Pres. AMATO, Rel. AMOROSO
    non fondatezza - inammissibilità
    Responsabilità amministrativa e contabile - Codice di giustizia contabile
    - Giudizio per responsabilità amministrativa - Pluralità di parti -
    Preclusione della chiamata in causa per ordine del giudice - Previsione
    che, quando il fatto dannoso è causato da più persone e alcune di esse
    non sono state convenute nello stesso processo, se si tratta di
    responsabilità parziaria, il giudice tiene conto di tale circostanza ai fini
                                                                             17
della determinazione della minor somma da porre a carico dei condebitori
    nei confronti dei quali pronuncia sentenza.
•   Sent. 184/2022 - Pres. AMATO, Rel. SCIARRA
    respinge il ricorso
    Corte dei conti - Bilancio e contabilità pubblica - Dispositivo della Corte
    dei conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale
    composizione, reso all'udienza del 7 ottobre 2021, in relazione al ricorso
    n. 740/SR/DELC proposto dalla Procura Generale presso la Sezione
    giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana
    avverso la decisione di parifica del rendiconto - Previsto accertamento
    che il fondo crediti di dubbia esigibilità debba essere rideterminato in
    aumento di euro 43.503.989,07, anziché di euro 34.992.196,45, come
    accertato in precedenza dalle Sezioni riunite siciliane. Sentenza della
    Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale
    composizione, n. 20 del 17 dicembre 2021, in relazione al ricorso n.
    740/SR/DELC proposto dalla Procura Generale presso la Sezione
    giurisdizionale d'appello della Corte dei conti per la Regione Siciliana
    avverso la decisione di parifica del rendiconto - Previsto accertamento
    che il fondo crediti di dubbia esigibilità debba esser rideterminato in
    aumento di euro 43.503.989,07, anziché di euro 34.992.196,45, come
    accertato in precedenza dalle Sezioni riunite siciliane.
•   Ord. 172/2022 - Pres. AMATO, Rel. PETITTI
    manifesta infondatezza - manifesta inammissibilità
    Pensioni - Legge di bilancio 2019 - Misure quantitative per la
    realizzazione degli obiettivi programmatici - Trattamenti pensionistici
    diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni
    speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed
    esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione
    separata di cui all'art. 2, c. 26, della legge n. 335 del 1995, i cui importi
    complessivamente considerati superano 100.000 euro lordi su base

                                                                         18
annua - Intervento di decurtazione percentuale, per la durata di cinque
    anni, dell'ammontare lordo annuo.
•   Sent. 162/2022 - Pres. AMATO, Rel. SAN GIORGIO
    illegittimità costituzionale parziale
    Pensioni - Regime dei cumuli - Previsione che gli importi dei trattamenti
    pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei
    limiti di cui alla tabella F allegata alla normativa censurata - Trattamento
    derivante dal cumulo che non può essere inferiore a quello che
    spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite
    massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il
    reddito posseduto si colloca.
•   Sent. 100/2022 - Pres. AMATO, Rel. SAN GIORGIO
    inammissibilità
    Previdenza e assistenza - Prestazioni ai superstiti - Pensione privilegiata
    indiretta - Concorso tra il figlio minorenne e il coniuge superstite [che non
    sia genitore del minore] - Attribuzione al figlio minorenne, nato da due
    persone non unite tra loro da vincolo coniugale, di una quota di pensione
    identica a quella spettante nel caso di concorso del figlio con il genitore
    superstite, anziché della maggior quota del 70 per cento spettante, ai
    sensi dell'art. 1, c. 41, della legge n. 335 del 1995, al minore che abbia
    perduto entrambi i genitori - Omessa previsione che le quote di pensione
    rispettivamente spettanti al figlio minorenne [nella misura del 70 per
    cento] e al coniuge superstite [nella misura del 60 per cento] vadano
    ricondotte entro il limite dell'intero importo della pensione riducendo
    proporzionalmente ambedue le quote.
•   Sent. 90/2022 - Pres. AMATO, Rel. SCIARRA
    accoglie il ricorso
    Consiglio regionale - Consiglio regionale della Regione autonoma Valle
    d'Aosta - Sentenza della Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale
    centrale di appello, n. 350 del 2021, con la quale è stata accertata la

                                                                           19
responsabilità amministrativa, con conseguente condanna per danno
       erariale, di alcuni consiglieri regionali, con riferimento all'adozione della
       deliberazione del Consiglio regionale n. 823/XIV del 23 ottobre 2014, con
       la quale il Consiglio regionale ha approvato il piano di rafforzamento
       patrimoniale del Resort e Casinò di Saint Vincent, consistente in un
       aumento di capitale di euro 60.000.000 della società Casinò de la Vallée
       spa.
   •   Sent. 70/2022 - Pres. AMATO, Rel. BUSCEMA
       illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza - non fondatezza nei
       sensi di cui in motivazione - inammissibilità
       Amministrazione pubblica - Norme della Regione Siciliana - Norme in
       materia di enti locali - Conferimento di incarichi di collaborazione a
       esperti estranei all'amministrazione - Modalità di conferimento - Requisiti
       - Oggetto e finalità dell'incarico di collaborazione - Determinazione del
       compenso - Rinnovabilità.

Giurisprudenza della Corte di cassazione

Si richiamano inoltre ex multis le seguenti pronunce che hanno riconosciuto la
giurisdizione della Corte dei conti, in relazione a specifiche materie attribuite alla
Corte dei conti.

Agente contabile o di riscossione di quote inesigibili:
   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5978/2022, depositata il
       23.2.2022
Ruolo generale n. 17594/2021;
Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 45659
presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna.
Oggetto: responsabilità erariale dell’amministratore di fatto per non corretta
compilazione del conto giudiziale da parte della società concessionaria dei
servizi museali – procedimento penale per peculato relativa ai proventi
derivante dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti museali – società
concessionaria soggetta a specifici obblighi di rendicontazione – qualifica di

                                                                              20
agente contabile – sussistenza del rapporto di servizio tra la società e
l’amministrazione – natura pubblica delle somme riscosse a motivo della
gestione integrata dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi – rapporto
tra giudizio contabile e giudizio civile – assenza dei presupposti per il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE –
funzione obiettiva e neutrale del pubblico ministero contabile nella
promozione dei giudizi diretti a perseguire il danno arrecato all’erario pubblico
inteso anche come erario europeo.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.
   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 1779/2022, depositata il
       20.1.2022
Ruolo generale n. 4504/2020;
Avverso: la sentenza n. 128/2019 della Corte dei conti – Sezione Terza
giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 28.6.2019.
Oggetto: responsabilità erariale del direttore generale/amministratore unico
dell’Automobile Club provinciale s.r.l. a partecipazione pubblica per
omissione di riversamento delle somme riscosse per conto della società –
società incaricata della riscossione delle quote associative e delle altre
entrate del club automobilistico – insussistenza del difetto di giurisdizione del
giudice contabile – disamina sulla normativa comune dell’A.C.I. e
dell’Automobile Club provinciale – natura di enti pubblici non economici
dell’Automobile Club d’Italia e degli automobile clubs provinciali – irrilevanza
della inclusione o non inclusione dell’ente nell’elenco delle unità istituzionali
qualificabili   come   pubbliche    secondo      l’elenco   dell’ISTAT    redatto
annualmente nell’ambito e ai fini del SEC 2010 – ente pubblico istituito o
riconosciuto per legge.
Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.
   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 760/2022, depositata il
       12.1.2022 - Ruolo generale n. 37741/2019;
Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
11054/2020 presso il Tribunale di Bari;
Oggetto: accertamento del diritto al pagamento dell’aggio richiesto da una
s.r.l. per l’attività di riscossione delle entrate di un ente comunale –

                                                                             21
riscossione esercitata in forza di un contratto di concessione risolto dall’ente
locale a seguito di misura interdittiva antimafia – richiesta di dichiarare il
difetto di giurisdizione del giudice contabile a favore del Tribunale
ordinario/Sezione specializzata in materia di imprese – domanda di
accertamento della nullità/ingiustizia/illegittimità dell’atto di incameramento
da parte del comune della cauzione per carenza dei presupposti prestata
dalla società mediante polizza fideiussoria – richiesta di accertamento della
nullità/ingiustizia/illegittimità dell’atto da parte del giudice ordinario e non del
giudice amministrativo – qualifica di agente contabile rivestita dalla s.r.l.
quale società concessionaria del servizio riscossione – denaro riscosso di
spettanza dello Stato e di enti pubblici – non rilevanza della deroga contenuta
all’art. 133, primo comma, lett. c), c.p.a. relativa alla giurisdizione del giudice
ordinario per il pagamento degli aggi spettanti – petitum e causa petendi
attinenti ad un giudizio di conto con l’Amministrazione concedente –
devoluzione della giurisdizione contenziosa al giudice contabile –
declaratoria di illegittimità dell’atto di incameramento della polizza
fideiussoria e alla condanna del risarcimento danni rientra nell’ambito del
giudizio di conto con conseguente giurisdizione del giudice contabile. Esito:
giurisdizione Corte dei conti.

 Astensione

   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8951/2022, depositata il
       18.3.2022
Ruolo generale ricorso n. 29401/2020;
Avverso: la sentenza n. 171/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda
giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 16.7.2020;
Oggetto: responsabilità della banca in quanto tesoriere di un comune –
giudizio di responsabilità che conferma la sentenza resa nel giudizio di conto
– asserita violazione del principio di imparzialità e terzietà del giudice –
partecipazione al collegio giudicante sulla responsabilità erariale del
magistrato istruttore che aveva formulato rilievi in sede di relazione sul conto
– azionabilità degli istituti dell’astensione e della ricusazione ex artt. 21 e 22
c.g.c. – inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt.
                                                                              22
145-149 c.g.c. per assenza di terzietà del giudice in ordine alla composizione
del collegio giudicante in materia di giudizio di conto e a quello
successivamente costituitosi nel giudizio di responsabilità erariale – ipotesi di
astensione obbligatoria – errores in iudicando e in procedendo attinenti ai limiti
interni della giurisdizione contabile.
Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.

Compensi non autorizzati dalla P.A.:
   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4511/2022, depositata il
       11.2.2022
Ruolo generale n. 17932/2020;
Avverso: la sentenza n. 362/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda
giurisdizionale centrale d’Appello, depositata il 16.10.2019;
Oggetto: compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis,
TUPI – responsabilità erariale del dipendente pubblico per aver percepito
indebitamente proventi da talune attività libero-professionali non autorizzate
e svolte in costanza del rapporto di pubblico impiego – compensi non riversati
all’amministrazione – sussistenza della giurisdizione contabile – atto di
rinuncia proposto dalla parte privata ricorrente – rinuncia rituale ex artt. 390
e 391 c.p.c. – estinzione del giudizio di legittimità – ripartizione delle spese
processuali in caso di estinzione del giudizio.
Esito: estinzione del giudizio/giurisdizione Corte dei conti.
   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4116/2022, depositata il
       9.2.2022
Ruolo generale n. 29033/2020;
Avverso: la sentenza n. 21/A/2020 della Corte dei conti – Sezione
giurisdizionale d’Appello per la Regione siciliana, depositata il 5.3.2020;
Oggetto: compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis,
TUPI – responsabilità erariale di un docente pubblico universitario a tempo
pieno per aver svolto libero-professionale e
imprenditoriale – inconfigurabilità dell’eccesso di potere giurisdizionale –
disamina della figura dell’eccesso di potere giurisdizionale ed eccesso di
potere giudiziario alla luce anche dell’ordinanza n. 6/2018 della Corte
                                                                               23
costituzionale che esclude in sede di controllo di giurisdizione la violazione di
norme dell’U.E. o della CEDU – ripartizione delle spese processuali –
pubblico ministero contabile avente posizione solo in senso formale.
Esito: ricorso di parte privata inammissibile/giurisdizione Corte dei conti.
  -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 4114/2022, depositata il
      9.2.2022
Ruolo generale n. 24589/2020;
Avverso: la sentenza n. 484/2019 della Corte dei conti – Sezione Seconda
giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata il 18.12.2019;
Oggetto: compensi non autorizzati dalla P.A. ex art. 53, commi 7 e 7 bis,
TUPI – responsabilità erariale di un docente pubblico scolastico svolgente
anche attività lavorativa di sub-agente assicurativo organizzato in forma
d’impresa – omesso versamento dei compensi percepiti in violazione delle
norme sull’incompatibilità e in mancanza di autorizzazione da parte della P.A.
– esclusività dell’apporto lavorativo del pubblico dipendente – sussistenza
della colpa grave – ripartizione delle spese processuali – pubblico ministero
contabile avente posizione di parte solo in senso formale.
Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti

Contributi pubblici statali o europei:

  -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15893/2022, depositata il
      17.5.2022
Ruolo generale n. 15386/2021;
Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22933
presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria;
Oggetto: sviamento di fondi regionali di matrice europea da parte del
presidente di società holding, del presidente della regione Calabria e del
dirigente generale del territorio e turismo in concorso tra loro – presupposti del
regolamento di giurisdizione – fondi utilizzati per esigenze meramente private
riconducibili alla società – prive di attinenza con le finalità istituzionali –
rapporto di servizio tra la società privata destinataria di fondi pubblici e la P.A.
erogatrice.

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Esito: giurisdizione Corte dei conti.

   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, depositata il
       25.3.2022
Ruolo generale n. 26543/2020;
Avverso: la sentenza n. 2/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima
giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata l’8.1.2020;
Oggetto: illecita percezione di incentivi pubblici sull’energia elettrica derivante
da fonti rinnovabili da parte di società in assenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità
dell’eccesso di potere giurisdizionale – compensatio lucri cum damno
rientrante nella potestas iudicandi del giudice contabile.
Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2850/2022, depositata il
       31.1.2022
Ruolo generale n. 8604/2021;
Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
36311/2020 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Puglia;
Oggetto: responsabilità per danno erariale di soci accomandatario e
accomandante di società agricola per percezione indebita di contributi erogati
dall’Agea per la qualità di nuovo agricoltore – attivazione
di procedimento penale per truffa – distrazione della somma erogata per
finalità diverse rispetto a quelle preordinate – vanificazione dello scopo
perseguito – illegittima percezione per dichiarazioni non veritiere
relativamente ai presupposti di legge richiesti – sussistenza del rapporto di
servizio tra la P.A. erogatrice e soggetto privato percettore – rapporto tra
giudizio contabile e giudizio civile.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Rapporto di servizio:

   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 15893/2022, depositata il
                                                                             25
17.5.2022
Ruolo generale n. 15386/2021;
Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22933
presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Calabria;
Oggetto: sviamento di fondi regionali di matrice europea da parte del
presidente di società holding, del presidente della regione Calabria e del
dirigente generale del territorio e turismo in concorso tra loro – presupposti
del regolamento di giurisdizione – fondi utilizzati per esigenze meramente
private riconducibili alla società – prive di attinenza con le finalità istituzionali
– rapporto di servizio tra la società privata destinataria di fondi pubblici e la
P.A. erogatrice.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.
   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 9769/2022, depositata il
       25.3.2022
Ruolo generale n. 26543/2020;
Avverso: la sentenza n. 2/2020 della Corte dei conti – Sezione Prima
giurisdizionale Centrale d’Appello, depositata l’8.1.2020;
Oggetto: illecita percezione di incentivi pubblici sull’energia elettrica derivante
da fonti rinnovabili da parte di società in assenza dei requisiti previsti
dall’ordinamento – sussistenza del rapporto di servizio – inconfigurabilità
dell’eccesso di potere giurisdizionale – compensatio lucri cum damno
rientrante nella potestas iudicandi del giudice contabile.
Esito: ricorso di parte privata respinto/giurisdizione Corte dei conti.

Rapporto tra giudizio contabile e amministrativo:
   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 5978/2022, depositata il
       23.2.2022
Ruolo generale n. 17594/2021;
Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 45659
presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’Emilia-Romagna;
Oggetto: responsabilità erariale dell’amministratore di fatto per non corretta
compilazione del conto giudiziale da parte della società concessionaria dei
servizi museali – procedimento penale per peculato relativa ai proventi
derivante dalla vendita dei biglietti di accesso ai siti museali – società
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concessionaria soggetta a specifici obblighi di rendicontazione – qualifica di
agente contabile – sussistenza del rapporto di servizio tra la società e
l’amministrazione – natura pubblica delle somme riscosse a motivo della
gestione integrata dei servizi di biglietteria e dei servizi aggiuntivi – rapporto
tra giudizio contabile e giudizio civile – assenza dei presupposti per il rinvio
pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea ex art. 267 TFUE –
funzione obiettiva e neutrale del pubblico ministero contabile nella promozione
dei giudizi diretti a perseguire il danno arrecato all’erario pubblico inteso anche
come erario europeo.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.
   -   Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 2850/2022, depositata il
       31.1.2022
Ruolo generale n. 8604/2021;
Per: regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n.
36311/2020 presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Puglia;
Oggetto: responsabilità per danno erariale di soci accomandatario e
accomandante di società agricola per percezione indebita di contributi erogati
dall’Agea per la qualità di nuovo agricoltore – attivazione di procedimento
penale per truffa – distrazione della somma erogata per finalità diverse rispetto
a quelle preordinate – vanificazione dello scopo perseguito – illegittima
percezione per dichiarazioni non veritiere relativamente ai presupposti di legge
richiesti – sussistenza del rapporto di servizio tra la P.A. erogatrice e soggetto
privato percettore – rapporto tra giudizio contabile e giudizio civile.
Esito: giurisdizione Corte dei conti.

Giurisdizione penale e giurisdizione contabile:

 - Corte di Cassazione, SS.UU., ordinanza n. 8949/2022, depositata il
 18.3.2022
 Ruoli generali dei due ricorsi riuniti nn. 30166/2020, 30334/2020 e
 31439/2020;
 Avverso: la sentenza n. 45/2020 della Corte dei conti – Sezione Seconda

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