INAIL, INVIO A FINE MESE DEL MOD. OT23/2020 - MYSOLUTION

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INAIL, DENUNCE E COMUNICAZIONI

INAIL, invio a fine mese del Mod. OT23/2020
di Daniele Bonaddio | 21 FEBBRAIO 2020

 Entro la data del 29 febbraio 2020, le aziende – operative da almeno un biennio – che hanno realizzato
 interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a
 quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), possono presentare istanza di ri-
 duzione del tasso medio di tariffa per prevenzione. A tal fine, le aziende, ovvero gli intermediari delegati,
 dovranno compilare e inviare telematicamente all’INAIL il mod. OT23/2020. La domanda di riduzione
 del tasso è riferita agli interventi migliorativi adottati nell’anno 2019.

Premessa
L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del
27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato
interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta
a quelli previsti dalla normativa in materia.

        Ricorda
        Per accedere alla riduzione, l’azienda che ha realizzato tali interventi migliorativi deve presen-
        tare un’apposita istanza (mod. OT23), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la se-
        zione “Servizi Online” presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2020,
        unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.

Tra le novità, rispetto allo scorso anno, è possibile annoverare:
   alcuni nuovi interventi di miglioramento come quelli previsti nella “sezione C”. Si riferiscono al
     reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di
     trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno e alla realizzazione di interventi per
     contrastare il verificarsi di rapine;
   l’inclusione di interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale delle imprese
     (Rsi) nella “sezione B”.

Oscillazione del tasso per prevenzione
Per il periodo successivo al primo biennio, le aziende possono ottenere l’oscillazione del tasso per
prevenzione. Si tratta di uno “sconto” riconosciuto dall’INAIL richiedibile dalle aziende, operative da
almeno un biennio, che hanno realizzato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza

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e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.).

        Approfondimenti
        L’“oscillazione per prevenzione” riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determi-
        nando un risparmio sul premio dovuto all’Istituto assicuratore. In base al D.M. 3 marzo 2015,
        la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno
        del periodo, come segue:
        - fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%;
        - da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%;
        - da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%;
        - oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%.

Applicazione della riduzione
Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa
dell’8%. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede
di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della
PAT.

        Ricorda
        Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tarif-
        fa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT,
        come sopra illustrato. In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno
        in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio
        assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Interventi migliorativi
Gli interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, da indicare
sul modulo di domanda, sono articolati nelle seguenti quattro sezioni:
1.   A – Interventi di carattere generale;
2.   B – Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale;
3.   C – Interventi trasversali;
4.   D – Interventi settoriali generali;
5.   E – Interventi settoriali.
All’interno di tali sezioni, gli interventi sono classificati in funzione della loro applicabilità all’intera
azienda oppure a singole Pat. In particolare:
   gli interventi trasversali generali (TG) e gli interventi settoriali generali (SG), presenti nelle
     sezioni A e B e D, si riflettono sull’azienda nel suo complesso e devono essere realizzati su tutte
     le Pat del cliente;
   altri interventi, previsti nelle sezioni C ed E, possono essere realizzati anche solo su singole Pat
     dell’azienda.

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       Attenzione
       In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione
       degli interventi Settoriali Generali (SG), compresi nella sezione D, che possono essere realizza-
       ti solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi.

         Interventi migliorativi
         Trasversali     Realizzati in tutti i settori produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo comples-
         Generali        so. Tali interventi sono presenti nelle sezioni A e B e si riferiscono a tutte le Pat
         (TG)            del codice cliente.
         Trasversali     Realizzati in tutti i settori produttivi e sono validi solo sulle singole p.a.t. in cui
         (T)             gli stessi sono stati effettuati. Alcuni interventi presentano una differenziazio-
                         ne del punteggio a seconda del settore produttivo della Pat. Trattasi degli in-
                         terventi della sezione C.
         Settoriali      Realizzati solo dalle aziende (codice cliente) appartenenti a determinati settori
         Generali        produttivi e si riflettono sull’azienda nel suo complesso. Trattasi degli interven-
         (SG)            ti della sezione D e si riferiscono a tutte le Pat del codice cliente.
         Settoriali      Realizzati solo in alcuni settori produttivi; sono validi solo sulle singole Pat in
         (S)             cui gli stessi sono stati effettuati; presentano una differenziazione del punteg-
                         gio a seconda del settore produttivo. Trattasi degli interventi della sezione E.

Punteggio
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di ta-
riffa è necessario aver effettuato interventi tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a
100.
In generale, per il raggiungimento del punteggio è possibile selezionare sia interventi relativi a di-
verse sezioni che a una sola sezione del modulo, tranne in caso di attuazione di interventi ispirati
alla responsabilità sociale.

       Approfondimenti
       Il punteggio assegnato agli interventi di responsabilità sociale è graduato in relazione alla
       dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese). Inoltre, è previsto un diffe-
       rente numero di condizioni/attività da attuare, sicché ad una azienda “piccola” è richiesta la
       realizzazione di un numero di attività inferiore rispetto ad una “grande” azienda.

Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita
la selezione di ulteriori interventi.
Qualora l’azienda abbia effettuato gli interventi solo su singole posizioni assicurative (sezioni C ed
E), il punteggio è calcolato per ciascuna Pat e, quindi, per ogni Pat è necessario aver effettuato inter-
venti tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.

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Condizioni e requisiti
Per poter presentare il mod. OT23/2020, l’azienda deve:
   essere in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa;
   essere in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene
     del lavoro;
   aver effettuato interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e
     igiene del lavoro, nell’anno precedente a quello in cui si chiede la riduzione.

        Attenzione
        Da notare, che la regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro deve esse-
        re rispettata con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno
        precedente quello cui si riferisce la domanda.

Documentazione probante
L’Istituto individua, nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la docu-
mentazione che ritiene probante l’attuazione dello stesso nell’anno precedente quello di presentazio-
ne della domanda.

        Attenzione
        A pena di inammissibilità, entro il 29 febbraio 2020, tale documentazione deve essere pre-
        sentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei “Servizi
        online”. Nello specifico, nel campo “Note” sono riportati chiarimenti e definizioni sugli inter-
        venti proposti. In caso di interventi con valenza pluriennale è necessario che l’azienda ripre-
        senti annualmente l’istanza e dimostri, anno per anno, la continuità di attuazione mediante la
        documentazione probante.

La documentazione prodotta dall’azienda deve riportare:
   data;
   firma (in genere del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei,
     ad esempio, ad attestare un’emissione formale da parte dell’azienda, a comprovare l’effettiva
     condivisione da parte delle figure previste dalla legge, ecc.).

Modalità d’invio
La domanda deve essere inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso i “Servizi online”
del portale INAIL, entro il 28 febbraio2019. L’istituto assicurativo individua per ogni intervento la do-
cumentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento dichiarato.

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        Attenzione
        A pena d’inammissibilità, la documentazione probante va presentata unitamente alla doman-
        da, entro il termine di scadenza della stessa.

Entro 120 giorni dall’invio della domanda, l’INAIL comunica all’azienda il provvedimento adottato
adeguatamente motivato.

        Riferimenti normativi
   D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
   D.M. 12 dicembre 2000
   D.M. 3 marzo 2015.

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