IN EVIDENZA 4 N - Confartigianato FVG
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FVG Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia 4 NUMERO IN EVIDENZA ANNO XX 2020 PROROGHE PER L’APPROVAZIONE DEI BILANCI E SEMPLIFICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER L’EMERGENZA COVID-19 CATA FVG, APERTI I BANDI PER CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
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Marco Gobbo, Gian Luca Gortani Telefono E-mail Hanno collaborato a questo numero: David Accaino, Marta Biasutti, Salvatore Cane, Mario Cozzi, Ketty Downey, Flavia Fani, Michele Feresin, Rachele Francescutti, Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio: Silvia Maccorin, Sara Oliveri, Oliviero Pevere, Raffaella Pompei, Cinzia Saracino, Paolo Soloperto, Fabio Veronese, Luca Nardone Direzione, Redazione, Amministrazione: Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938 Stampa: Cartostampa Chiandetti srl 33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto N. 4 - 2020 2
FVG In questo numero: Fisco SAN.ARTI, misure straordinarie pag. 15 per affrontare emergenza COVID-19 Le agevolazioni fiscali per le donazioni pag. 4 per lavoratori e titolari per l’emergenza sanitaria di imprese artigiane, anche non iscritti Proroghe per l’approvazione dei bilanci pag. 5 Sospensione versamento pag. 8 e semplificazioni per lo svolgimento contributi San.Art. - emergenza COVID19 delle assemblee Rimborso dell’accisa sul gasolio Credito e incentivi per i consumi del 1° trimestre 2020 pag. 6 Decreto "Cura Italia" pag. 17 Contratti Decreto Liquidità Accordo delle Parti sociali dell’Edilizia pag. 8 CATA FVG, aperti i bandi pag. 18 su Cassa integrazione a causa di COVID-19 per contributi a fondo perduto e proroga versamenti Ambiente e Sicurezza pag. 19 Principali modifiche e sospensioni in tema di ambiente a causa dell’emergenza Covid-19 Normativa del lavoro Principali modifiche e sospensioni pag. 19 Gli ammortizzatori sociali pag. 8 in tema di sicurezza a causa per l’emergenza COVID-19 dell’emergenza Covid-19 FSBA/EBIART: Procedure COVID pag. 8 Comunicazione all'INAIL dell'organismo pag. 20 sul sito FSBA di verifica degli impianti di messa a terra Assegno ordinario erogato pag. 9 4 dai Fondi di Solidarietà Bilaterale Patronato INAPA dell’artigianato (FSBA) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) Emergenza Coronavirus pag. 20 Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria pag. 10 Indennità 600 euro pag. 22 con causale “COVID-19 nazionale” per lavoratori autonomi Cassa integrazione in deroga nel FVG, pag. 11 intesa del 25 marzo Categorie Congedi parentali per emergenza pag. 13 Rivestimenti resilienti, pag. 23 COVID-19 per dipendenti, autonomi UNI recepisce le norme e iscritti alla Gestione Separata Liberalizzati i gas refrigeranti pag. 23 Giornate di permessi legge 104 pag. 14 poco infiammabili per emergenza COVID-19: indicazioni dell’Inps Lavori pubblici – Emergenza COVID-19 pag. 24 Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet www.confartigianatofvg.it 3 N. 4 - 2020
Fisco Le agevolazioni fiscali per le donazioni per l’emergenza sanitaria L’art. 66 del DL 18/2020 (decreto Cura Italia) prevede costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella le seguenti agevolazioni fiscali per le erogazioni forma dell'atto pubblico o della scrittura privata liberali effettuate nell’anno 2020 per l’emergenza autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono epidemiologica da COVID-19, oltre all’esenzione interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da dall’imposta di donazione. calamità pubbliche o altri eventi straordinari; • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti DETRAZIONE DEL 30% pubblici non economici (tra cui rientrano ad esempio, PER LE PERSONE FISICHE E PER GLI ENTI aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, NON COMMERCIALI ASL, Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc...); • associazioni sindacali e di categoria. Per le persone fisiche e gli enti non commerciali spetta una Tali erogazioni inoltre non generano ricavi o plusvalenze detrazione dall’imposta lorda (ai fini IRPEF per le persone perché non si considerano destinate a finalità estranee fisiche, o IRES per gli enti non commerciali), nella misura all’esercizio dell’impresa. del 30% per le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate in favore di: TRATTAMENTO AI FINI IVA DELLE EROGAZIONI • Stato; IN NATURA DA PARTE DI IMPRESE • Regioni; L’art. 66 del DL 18/2020 (decreto cura Italia) non prevede • enti locali territoriali; uno specifico trattamento di favore ai fini IVA per le • enti o istituzioni pubbliche (tra cui rientrano ad esempio, donazioni di beni per l’emergenza epidemiologica da aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie, COVID-19, con la conseguenza che vanno applicate le ASL, Università pubbliche, la Protezione Civile, ecc..) regole generali. • fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza Quando a donare beni sono le imprese occorre sempre scopo di lucro. analizzare anche il trattamento ai fini IVA dell’operazione, La detrazione comunque non può superare 30.000 euro. trattamento che dipende dalla natura dei beni donati a seconda che rientrino o meno tra i beni merce. DEDUZIONE DAL REDDITO D’IMPRESA E AI FINI IRAP PER LE IMPRESE Per i beni merce (ossia per quelli alla cui produzione o commercializzazione è diretta l’attività dell’impresa), Per le imprese (ditte individuali, società, enti che svolgono la donazione è rilevante ai fini IVA con la conseguente attività d’impresa) sono totalmente deducibili dal reddito necessità di assoggettarla ad iva in base al prezzo di d’impresa e ai fini IRAP le erogazioni liberali, in denaro e acquisto fatturando l’operazione, così come previsto per in natura, effettuate per il tramite dei seguenti soggetti gli omaggi (mediante autofattura, oppure con fattura individuati dal DPCM 20 giugno 2000: specificando “rivalsa dell’IVA non esercitata ai sensi • ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale di dell’art. 18, DPR n. 633/72” se non viene chiesta l’iva al cui all'art. 10 del dlgs 460/1997); destinatario). Resta in tal caso fermo il diritto alla detrazione • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro; dell’iva sugli acquisti. • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, Si segnala che per le donazioni di beni merce nei confronti Consorzio Acquisti Energia & Multiutility N. 4 - 2020 4
Fisco di determinati soggetti (enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica ed onlus) l’art.10, comma 1 n. 12) del DPR 633/72 prevede l’esenzione da IVA, ossia la fatturazione dell’operazione senza aggiunta dell’iva, con riflessi sulla detrazione dell’iva assolta a monte sugli acquisti in conseguenza dell’applicazione del pro-rata. Per i beni diversi dai beni merce (ossia per i beni che non sono oggetto dell’attività propria dell’impresa) la donazione è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, perizia di cui il donatore deve consegnare una copia al ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4 del DPR 633/72 e quindi destinatario della donazione); non va fatturata, ma la detrazione IVA sugli acquisti spetta 2) al valore fiscale residuo al momento della donazione, solo se il bene donato (o la confezione dei beni) non se la stessa ha ad oggetto un bene strumentale; supera 50 euro. 3) al minore tra il valore normale come indicato al precedente punto 1 e quello assunto per la valutazione VALORIZZAZIONE DELLE EROGAZIONI IN NATURA delle rimanenze, se l’erogazione ha per oggetto beni (DONAZIONI DI BENI) merce oppure materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati In caso di donazione di beni, sia per quantificare l’importo o prodotti per essere impiegati nella produzione. su cui calcolare la detrazione del 30% spettante (in caso di donazione da parte di persona fisica o ente non DOCUMENTAZIONE IN CASO DI EROGAZIONI commerciale), sia per quantificare l’importo deducibile IN NATURA (in caso di donazione da parte di un’impresa) occorre L’erogazione liberale in natura deve risultare da un atto seguire l’art. 3 del DM 28.11.2019 che prevede che la scritto contenente una dichiarazione: valorizzazione della donazione avvenga in base: • del donatore, contenente la descrizione analitica dei 1) al valore normale del bene (art.9 del DPR 917/1986) beni donati e i relativi valori; facendo essenzialmente riferimento ai listini del • del destinatario dell’erogazione, riguardante l’impegno soggetto che ha fornito i beni, (se il valore normale ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo della cessione, singolarmente considerata, è superiore svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo a 30.000 euro, oppure se non è possibile desumere il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di valore dei beni sulla base di criteri oggettivi, occorre utilità sociale. una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, Tali formalità sono richieste dall’art.4 del DM 28.11.2019, di data non antecedente a 90 giorni la donazione, richiamato dall’art.66 del DL18/2020. Proroghe per l’approvazione dei bilanci e semplificazioni per lo svolgimento delle assemblee Per facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto l'avviso di convocazione può prevedere l'espressione del delle disposizioni dirette a ridurre il rischio di contagio voto in via elettronica o per corrispondenza, l'intervento l'art. 106 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, prevede, anche in deroga alle disposizioni civilistiche o oppure lo svolgimento solo attraverso mezzi di alle previsioni statutarie: telecomunicazione che garantiscano l’identificazione • che l’assemblea per l’approvazione dei bilanci 2019, dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio può essere convocata dalle società entro il 28/6/2020, del diritto di voto, senza necessità che il presidente, il ossia entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, segretario e il notaio, ove previsto, si trovino nello stesso rispetto agli ordinari 120 giorni; luogo (si considera in tal caso luogo di svolgimento • che per le assemblee ordinarie (compresa quella per dell’assemblea quello in cui si trova il segretario che l’approvazione del bilancio) e straordinarie convocate dovrà verbalizzare l’assemblea); dalle società entro il 31/7/2020 (o finche è in vigore • che per le srl l’espressione del voto dei soci può inoltre lo stato di emergenza se si protrae oltre tale data), a avvenire anche mediante consultazione scritta o per prescindere dall'argomento posto all'ordine del giorno, consenso espresso per iscritto. 5 N. 4 - 2020
Fisco Rimborso dell’accisa sul gasolio per i consumi del 1° trimestre 2020 Dal 1/4/2020 può essere presentata l’istanza per il rimborso consumati, ma anche in base ai chilometri percorsi nel dell’accisa sul gasolio spettante agli autotrasportatori conto trimestre solare, quali dichiarati ai fini del rimborso, fermo proprio e conto terzi per i consumi di gasolio effettuati tra restando che l’agevolazione è accordata esclusivamente il 1° gennaio e il 31 marzo 2020. sui consumi di gasolio di cui sia comprovato l’acquisto Ordinariamente la domanda, con riferimento ai consumi tramite fattura. di ciascun trimestre solare, va presentata entro la fine del Si ricorda che l'agevolazione interessa: mese successivo al trimestre stesso, ma in questa occasione • gli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) la nota dell’Agenzia delle Dogane 96399 del 23 marzo con veicoli di massa massima complessiva pari o 2020 prevede che la domanda possa essere presentata il superiore a 7.5 tonnellate; 30 giugno 2020. • gli enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti Il relativo credito potrà essere utilizzato in compensazione l'attività di trasporto di persone; nel modello F24 fino al 31/12/2021 ed il rimborso in denaro • le imprese che esercitano autoservizi di competenza per la fruizione dell’eventuale eccedenza non compensata statale, regionale e locale (cioè, trasporto pubblico dovrà essere richiesto entro il 30 giugno 2022. locale in regime di concessione e di affidamento); Con la nota 96399 del 23 marzo 2020 l’Agenzia delle • gli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune Dogane ha precisato che il credito relativo ai consumi del I in servizio pubblico per trasporto persone. trimestre 2020 spetta nella misura di: VEICOLI INQUINANTI ESCLUSI per i consumi effettuati € 214,18 per mille litri DALL’AGEVOLAZIONE tra il 1 gennaio di prodotto e il 31 marzo 2020 La Legge di stabilità 2016 (L.208/2015, art.1,comma 645) ha stabilito che il credito d'imposta per il gasolio a favore Sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www. degli autotrasportatori per i consumi effettuati a partire dal agenziadogane.gov.it (In un click – Accise - Benefici per 2016 non è riconosciuto per i veicoli di categoria Euro 2 il gasolio autotrazione 1° trimestre 2020) è già disponibile o inferiore. il software aggiornato per la compilazione e la stampa Per tale ragione il soggetto che presenta la dichiarazione dell’apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai trimestrale attesta (con la valenza assegnata alle relativi dati salvati su supporto informatico - CD rom, DVD dichiarazioni sostitutive dal D.P.R. n.445/2000) che il o pen drive USB - al competente Ufficio delle Dogane. gasolio consumato per cui si chiede il beneficio non è Si segnala che l’art. 8 comma 1 del DL124/2019, con stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria riferimento ai consumi di gasolio effettuati a decorrere dal Euro 2 o inferiore. 1° gennaio 2020, ha previsto che per ciascun trimestre, il Si segnala con l’occasione che Legge di bilancio per il 2020 rimborso spetta entro il limite quantitativo di un litro (L.160/2019, comma 630) ha previsto che dal 1 ottobre di gasolio consumato, da ciascun veicolo, per ogni 2020 l’agevolazione non è più riconosciuta neanche per chilometro percorso dallo stesso veicolo. In relazione a il gasolio consumato dai veicoli di categoria Euro 3 o tale nuova previsione diventa essenziale, l’indicazione della inferiore che quindi non daranno diritto all’agevolazione percorrenza specifica di ciascun mezzo, essendo l’importo per i litri consumati nel IV trimestre 2020, e che dal 2021 a credito ammissibile calcolato non solo in base ai litri verranno esclusi anche i veicoli di categoria Euro 4 o inferiore. Si segnala che per la compilazione dell’istanza, che i litri consumati su cui chiedere l’agevolazione da indicare nel frontespizio sono solo quelli relativi agli autoveicoli di categoria superiore ad euro 2, litri risultanti da specifica riportata, in relazione ai rispettivi numeri di targa, nel quadro A che appunto contiene l’elenco dei veicoli ammessi al beneficio. CHILOMETRI PERCORSI Con la nota 224124 del 12/3/2020 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che nella colonna “KM PERCORSI” vanno indicati N. 4 - 2020 6
Fisco i chilometri effettivamente percorsi da ciascun veicolo nel certificati di immatricolazione dei mezzi per i quali spetta trimestre solare di riferimento, ossia la differenza tra il il beneficio e dei contratti di leasing. Si segnala che la valore numerico registrato dal contachilometri alla chiusura dichiarazione priva del supporto informatico (CD-rom, del trimestre oggetto di dichiarazione e quello rilevato alla DVD, pen drive USB) contenente il file della dichiarazione fine del trimestre immediatamente precedente (non va nel formato prodotto dal software reso disponibile sul sito invece più riportato il totale dei chilometri registrati dal dell’Agenzia delle Dogane è considerata irregolarmente contachilometri alla fine del trimestre, totale che va però presentata, causando l’interruzione del procedimento di annotato in un prospetto da esibire su richiesta dell’Ufficio riconoscimento del credito. delle dogane). Se l’inizio e/o la fine del periodo di possesso non coincidano con l’inizio e/o la fine del trimestre, nella colonna vanno indicati i chilometri percorsi nel periodo COME UTILIZZARE IL CREDITO effettivo di possesso. Si segnala che la legenda, contenuta L'agevolazione può essere fruita tramite rimborso o nel foglio excel del modello di dichiarazione, specifica compensazione. Nel caso in cui venga richiesto l'utilizzo che in caso di mezzi speciali vanno indicate le ore di in compensazione del credito lo stesso va utilizzato nel funzionamento dell’attrezzatura registrate nel contatore di modello F24, con il codice tributo 6740. cui è dotato il mezzo speciale. Il credito va utilizzato solo dopo che il credito è stato esplicitamente riconosciuto dall’ufficio, o comunque dopo il decorso di 60 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte TARGA DEL VEICOLO dell'ufficio senza che sia stato notificato un provvedimento Con la nota 224124 del 12/3/2020 l’Agenzia delle Dogane di diniego, ed entro il 31/12/2021, ossia entro l'anno solare ha chiarito che nella colonna “TARGA” va riportata la targa successivo a quello in cui è stato concesso. di ciascun veicolo rifornito dotato di motore e serbatoio Se non si riesce ad utilizzare tutto o parte del credito entro normale e di contachilometri (ad es., trattore, unità l'anno solare successivo a quello in cui è sorto è comunque motrice). Non vanno più indicati i dati riferiti (targa, titolo possibile chiederne il rimborso entro il 30 giugno 2022 di possesso, ecc...) a semirimorchi e rimorchi, eccettuati mediante un'istanza in forma libera, da presentare quelli destinati a trasporti specifici dotati di attrezzature all’Agenzia delle Dogane, evidenziando l'importo del permanentemente installate, alimentate da motori e credito sorto nel corso del 2020, l'importo del credito serbatoi autonomi risultanti da carta di circolazione o da utilizzato in compensazione entro il 31/12/2021 e per idonea documentazione. differenza l'importo di cui si chiede il rimborso. Con la nella nota 64837 del 7/6/2018 l’Agenzia delle Dogane ha chiarito che per la fruizione dell’agevolazione COME CONTABILIZZARE L’AGEVOLAZIONE è necessario indicare la targa del veicolo nella fattura emessa in forma elettronica e che di conseguenza i gestori Per la contabilizzazione del rimborso dell’accisa sul gasolio di impianti di distribuzione sono obbligati ad emettere occorre tener presente che si tratta di un contributo in fattura su richiesta degli esercenti attività di trasporto con conto esercizio non imponibile né ai fini delle imposte l’indicazione della targa del veicolo rifornito di gasolio. dirette né ai fini irap. Il credito di imposta per lo sconto sul gasolio deve poi essere esposto nel quadro RU di UNICO relativo nell’anno COME PRESENTARE L’ISTANZA nel quale tale credito è stato concesso. Le domande per fruire dell’agevolazione vanno presentate all’Agenzia delle Dogane territorialmente competente COLLEGAMENTO AL LINK DELLE DOGANE entro 30/6/2020 mediante le seguenti modalità. Per mezzo del Servizio Telematico Doganale – E.D.I., Sul sito internet di dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo previa abilitazione all'utilizzo (in tal caso non è richiesta www.adm.gov.it (Dogane - In un click – Accise - Benefici la presentazione al competente Ufficio delle dogane della per il gasolio autotrazione 1° trimestre 2020) è possibile copia cartacea); è possibile ottenere l'abilitazione al citato scaricare: Servizio Telematico accedendo all'apposita sezione del • il modello dichiarazione per i consumi del 1 trimestre "Servizio Telematico Doganale”. 2020; Consegna a mano o spedita per posta all'Ufficio delle • il manuale utente aggiornato a marzo 2020 (nella dogane territorialmente competente, su supporto cartella dedicata al software); informatico (CD-rom, DVD, Pen-drive USB) del file nel • il software aggiornato per la compilazione e la stampa formato prodotto, al momento del salvataggio, dal software della apposita dichiarazione. reso disponibile dall’Agenzia delle Dogane, unitamente Sempre sul sito dell’Agenzia delle Dogane all’indirizzo alla stampa dell’istanza sottoscritta dall'utente interessato, www.adm.gov.it (Dogane - L'operatore economico alla fotocopia di un documento di riconoscimento del - Accise - FAQ Accise) è possibile consultare le FAQ soggetto che ha sottoscritto l’istanza e alle fotocopie dei sull’agevolazione. 7 N. 4 - 2020
Contratti Accordo delle Parti sociali dell’Edilizia su Cassa integrazione a causa di COVID-19 e proroga versamenti Il 23 marzo 2020 le Parti sociali nazionale dell’edilizia, in (pagamento 30 aprile) 2020 alla data del 31 maggio considerazione della situazione relativa all’emergenza CO- 2020; lo stesso avverrà per le rateizzazioni in essere. VID-19 che ha fortemente colpito il sistema produttivo, in • La sospensione di cui al punto precedente non sarà particolare quello dell’edilizia, al fine di assicurare integra- considerata per la regolarità in Cassa Edile ai fini del zione al reddito di impiegati ed operai, hanno sottoscritto Durc. un accordo che prevede quanto segue. • I versamenti sospesi potranno essere rateizzati, senza • La proroga dei soli versamenti, fermo restando il per- sanzioni nè interessi, per un massimo di quattro rate. manere dell’obbligo di adempiere alle altre disposizioni • Le Casse Edili/Edicasse provvederanno ad anticipare dettate dalle norme contrattuali, previsti a carico delle agli operai il pagamento del trattamento economico imprese verso le Casse Edili/Edilcasse per il periodo di accantonato per ferie tra ottobre e dicembre (cartella di competenza febbraio (pagamento 31 marzo) e marzo luglio 2020) e comunque entro il 30 aprile p.v. Normativa del lavoro Gli ammortizzatori sociali per l’emergenza COVID-19 Si rende noto che il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 apportando delle semplificazioni agli strumenti già in essere. recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Na- Cercheremo di spiegare quali sono gli ammortizzatori so- zionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e ciali previsti per le diverse aziende, perché a seconda della imprese connesse all’emergenza epidemiologica da CO- tipologia aziendale (di seguito identificati come beneficia- VID-19, così detto “Decreto Cura Italia” è intervenuto anche ri) deve essere utilizzato l’ammortizzatore previsto. in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale L’Inps ha emanato dapprima dei messaggi per fornire i pri- (CIGO), di Assegno Ordinario - erogato dai Fondi di Solida- mi chiarimenti delle disposizioni previste, poi con circolare rietà Bilaterali (FSBA e FIS) - e sulla Cassa integrazione in De- n. 47 del 28 marzo 2020 ha fornito le istruzioni operative roga finalizzata a garantire un ammortizzatore sociale a tutte sulla corretta gestione dell’iter concessorio relativo ai trat- quelle aziende che ne sono prive. tamenti previsti dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del medesimo Il Decreto Legge ha previsto delle regolamentazioni speciali decreto, dando anche conto di come gli stessi deroghino per la gestione degli ammortizzatori al fine di affrontare l’e- alle vigenti norme che disciplinano l’accesso agli ordinari mergenza lavorativa delle imprese causato dal COVID-19, e strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. FSBA/EBIART: Procedure COVID sul sito FSBA Sul sito del Fondo FSBA, sulla pagina dedicata al CO- • inserimento nel sistema di nuove anagrafiche e abbina- VID19 – Coronavirus, sono previste tutte le procedure mento posizioni previste e costantemente aggiornate sulle modalità di • presentazione e gestione domande covid-19 invio e di gestione delle domande di accordi di so- • riepilogo link e documenti utili spensione dell’attività dei lavoratori delle imprese ar- del quale si consiglia di prendere visione, anche al seguen- tigiane. te link In particolare nel documento “Procedure COVID” vengo- http://www.fondofsba.it/Content/Index/COVID-19%20 no forniti chiarimenti in merito a: -CORONAVIRUS- • modalità di registrazione e accesso al sistema SINAWEB • regolarizzazione posizione contributiva (Fonti: www.fondofsba.it) N. 4 - 2020 8
Normativa del lavoro Assegno ordinario erogato dai Fondi di Solidarietà Bilaterale dell’artigianato (FSBA) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) L’Inps ha fornito i chiarimenti operativi sugli ammortizza- tori introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020. Con riferimento alle prestazioni rese dal Fondo di Solida- rietà Bilaterale dell’artigianato (FSBA) e dal Fondo di integrazione salariale (FIS), l’Istituto precisa: BENEFICIARI Per quanto riguarda il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) beneficiari sono i lavoratori di- pendenti delle imprese artigiane, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai re- golamenti dei rispettivi Fondi. Per quanto riguarda invece il Fondo di Integrazione sala- riale (FIS): • lavoratori dipendenti, compresi I lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendo- esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, im- si dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, piegati presso datori di lavoro che occupano più di 5 alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione dipendenti; “CIG e Fondi di solidarietà”, selezionando la causale • I datori di lavoro che hanno in corso un assegno di so- “Emergenza COVID-19 nazionale”. lidarietà (ricordando che prima del Decreto legge n. 18 • Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda cau- del 17 marzo 2020 per le aziende con numero di dipen- sale, né ogni altra documentazione probatoria. denti compreso tra 5 e 15 l’unico strumento era l’asse- • Nei casi in cui l’accesso alla prestazione di assegno ordi- gno di solidarietà che non consentiva la sospensione nario sia subordinato al preventivo espletamento delle a zero ore continuative per tutti I dipendenti) possono procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, essere prestate per sospensione totale dell’attività. ai fini dell’accoglimento dell’istanza, sarà ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla do- LE NOVITÀ DELL’ISTRUTTORIA manda. • non è dovuto il pagamento del contributo addizionale; • Le aziende potranno chiedere l’integrazione salariale • non si tiene conto del tetto contributivo aziendale; per “Emergenza CONID-19 nazionale” anche se hanno • non si tiene conto dei limiti temporali massimi di utiliz- già presentato una domanda o hanno in corso un’au- zo; torizzazione con altra causale. Il periodo concesso con • I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di succes- causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, pre- sive richieste; varrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente • non occorre che I lavoratori siano in possesso del requi- domanda non ancora definita. Queste ultime saranno sito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è annullate d’ufficio per I periodi corrispondenti. solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda • Per i Fondi di solidarietà alternativi (artigianato richiedente alla data del 23 febbraio 2020; FSBA e somministrazione), la domanda dovrà essere • il termine di presentazione delle domande è individua- presentata direttamente al Fondo di appartenenza e to alla fine del quarto mese successivo a quello in cui non all’Inps. ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. MODALITÀ DI ACCESSO AL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale COME FARE LA DOMANDA l’accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanzia- • la domanda potrà essere presentata entro la fine del te dal Decreto, senza l’applicazione di alcun tetto azien- quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio dale. la il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. (Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20/03/2020 e circolare INPS • La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro n. 47 del 28/03/20) 9 N. 4 - 2020
Normativa del lavoro Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con causale “COVID-19 nazionale” L’Inps ha fornito chiarimenti sugli ammortizzatori introdotti • Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020. Con riferi- “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già mento alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria con presentato una domanda o hanno in corso un’autoriz- causale “COVID-19 nazionale, l’Istituto affronta I seguenti zazione con un’altra causale. Il periodo concesso con temi: causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, pre- varrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente CHI PUÒ FAR DOMANDA domanda non ancora definita. Queste ultime saranno • imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; annullate d’ufficio per I periodi corrispondenti. • imprese artigiane che svolgono attività di escavazio- ne e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusio- LE NOVITÀ DELL’ISTRUTTORIA ne di quelle che svolgono tale attività di lavorazione • Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. in laboratori con strutture e organizzazione distinte • Non si tiene conto dei seguenti limiti: limite delle 52 dalla attività di escavazione. settimane nel biennio mobile; limite dei 24 mesi (30 • imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estratti- per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quin- ve, di installazione di impianti, produzione e distribuzio- quennio mobile; limite di 1/3 delle ore lavorabili. ne dell’energia, acqua e gas; • I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di succes- • cooperative di produzione e lavoro che svolgono attivi- sive richieste. tà lavorative similari a quella degli operai delle imprese • Non occorre che I lavoratori siano in possesso del requi- industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal sito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda n. 602; richiedente alla data del 23 febbraio 2020. • imprese dell’industria boschiva, forestale e del tabacco; • Il termine di presentazione delle domande è individuato • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che alla fine del quarto mese successivo a quello in cui esercitano attività di trasformazione, manipolazione e ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione commercializzazione di prodotti agricoli propri per I soli dell’attività lavorativa. dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni • imprese industriali per la frangitura delle olive per conto tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile auto- terzi; rizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finan- • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; ziarie dell’impresa. • imprese addette all’armamento ferroviario; • imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui (Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20/03/2020 e circolare Inps n.47 del 28/03/2020) il capitale sia interamente di proprietà pubblica; • imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo. COME FARE LA DOMANDA • la domanda può essere presentata, con le consuete mo- dalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 setti- mane, utilizzando la nuova causale denominata “CO- VID-19 nazionale”. • Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa nè, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’im- prenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azien- da non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari. N. 4 - 2020 10
Normativa del lavoro Cassa integrazione in deroga nel FVG, intesa del 25 marzo È stata sottoscritta, in data 25 marzo 2020, l’Intesa relativa te lavorate secondo la media settimanale dei 12 mesi alla concessione della cassa integrazione guadagni in de- precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli perio- roga ai sensi dell’articolo 22 del decreto legge 17 marzo di di vigenza di contratto di lavoro e, per gli operai agri- 2020, n. 18 per la Regione Friuli Venezia Giulia. A far data coli a tempo determinato, comunque nel limite delle dal 27 marzo è possibile trasmettere le relative domande presunte giornate di prestazione indicate nel contratto attraverso il sistema Adeline. di lavoro in essere. A CHI SI RIVOLGE LA CASSA INTEGRAZIONE IL CONTENUTO DELL'ACCORDO SINDACALE IN DEROGA (IMPRESE CON PIU’ DI 5 DIPENDENTI L’intervento di integrazione salariale in deroga può essere (verbale CIG in deroga allegato) richiesto - in relazione a ciascuna unità produttiva o unità Per accedere alla Cassa in Deroga il datore di lavoro che operativa sita sul territorio regionale - a seguito di sospen- occupa più di 5 dipendenti deve concludere, preventi- sione a zero ore ovvero di riduzione dell’orario di lavoro vamente alla presentazione della domanda, anche in via verticale od orizzontale, per periodi, anche non conti- telematica, un accordo sindacale che dovrà tra l’altro evi- nuativi, complessivamente non superiori a 9 settimane, denziare: aventi decorrenza non anteriore al 23 febbraio 2020 e • l’impossibilità per il datore di lavoro di accedere alle tu- conclusione non successiva al 31 agosto 2020 da parte di tele previste dalle vigenti disposizioni in materia di so- datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agrico- spensione o riduzione di orario di lavoro in costanza di li, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi rapporto di lavoro (CIGO, CIGOA, FIS, FSBA O ALTRO civilmente riconosciuti e ad esclusione dei datori di lavoro Fondo di solidarietà); domestico, per i quali non trovino applicazione le tutele • che i lavoratori i quali vengono collocati in CIG in de- previste dalla vigente disciplina in materia di ammortizza- roga non beneficiano, per il periodo di sospensione, di tori sociali in costanza di rapporto di lavoro (CIGO, CISOA, altre prestazioni previdenziali e assistenziali connesse FSBA, FIS o altri Fondi di solidarietà). alla sospensione dell’attività lavorativa; In via generale, con riferimento ai rapporti di lavoro a tem- • la sussistenza di un pregiudizio derivato all’attività del po determinato, la durata della CIG in deroga non può datore di lavoro in conseguenza dell’emergenza epide- eccedere la durata del rapporto di lavoro stesso. miologica da COVID-19 tale da giustificare il ricorso alla CIG in deroga; CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA CASSA IN DEROGA • il periodo e l’elenco nominativo dei lavoratori per i quali Possono beneficiare del trattamento di CIG in deroga tutti è richiesto il trattamento di CIG in deroga, con l’indica- i seguenti lavoratori, anche non in possesso del requisito zione della modalità di utilizzo delle sospensioni e delle di 90 giornate di anzianità aziendale, che non siano già riduzioni dell’orario di lavoro, verticali od orizzontali; titolari di pensione anticipata di vecchiaia o di pensione di • il numero complessivo di ore per le quali è richiesto il vecchiaia, aventi con il datore di lavoro richiedente un rap- trattamento di CIG in deroga porto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, Gli accordi sindacali sono stipulati, anche in via telematica, in corso alla data del 23 febbraio 2020: presso gli Enti Bilaterali, per i settori in cui questi sono • lavoratori con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi operativi, ovvero, nel caso contrario con le rappresentanze compresi i soci delle cooperative con rapporto di lavoro sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale uni- subordinato, taria ove esistenti, nonché con le articolazioni territoriali • lavoratori apprendisti e i lavoratori somministrati confor- delle associazioni sindacali comparativamente più rappre- memente a quanto previsto dal punto 11 dell'intesa di sentative a livello nazionale. data 25 marzo 2020, • lavoranti a domicilio monocommessa, ACCORDO PER LAVORATORI PRIVI DI REQUISITI • lavoratori intermittenti nel limite delle giornate effetti- SOGGETTIVI DIPENDENTI DI AZIENDE CHE HANNO vamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 AVVIATO PROCEDURE CI CIGO, CIGS, CISOA, FIS, mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli FSBA O ALTRI FONDI BILATERALI periodi di vigenza di contratto di lavoro, I datori di lavoro che hanno iniziato il procedimento di au- • lavoratori della pesca nel limite delle giornate effetti- torizzazione del trattamento di integrazione salariale di cui vamente lavorate secondo la media settimanale dei 12 al presente capoverso, limitatamente ai lavoratori che non mesi precedenti il 23 febbraio 2020, computando i soli risultino in possesso dei requisiti soggettivi di accesso ai periodi di vigenza di contratto di lavoro succitati strumenti di tutela, ivi compresi gli apprendisti o e • lavoratori agricoli nel limite delle giornate effettivamen- i lavoratori somministrati, o che li abbiano esauriti, presen- 11 N. 4 - 2020
Normativa del lavoro teranno domanda utilizzando il modello allegato (“verbale l’informativa (a seconda che l’impresa abbia più o meno di CIG punto 11° allegato). 5 dipendenti), nonché la dichiarazione di avvenuto assol- L’utilizzo della cassa integrazione in deroga per tali lavora- vimento dell’imposta di bollo, ove dovuta e l’elenco dei tori deve essere coerente con il ricorso alla cassa integra- lavoratori (“elenco lavoratori” modello allegato) è presen- zione ordinaria o straordinaria, alla CISOA, ovvero ancora tata anche per il tramite degli intermediari abilitati on line ai trattamenti erogati dal FIS, FSBA o altro Fondo di soli- sul sistema Adeline entro i seguenti termini: darietà o della CIG in deroga, richiesti dai datori di lavoro 1) con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aven- medesimi per gli altri lavoratori. ti decorrenza nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio Nell’ipotesi di lavoratori somministrati la domanda di CIG 2020 e il 26 marzo 2020 entro 60 giorni decorrenti da in deroga è presentata dall’agenzia di somministrazione tale ultima data; 2) con riferimento a sospensioni o riduzioni di orario aventi GLI ACCORDI PER LE IMPRESE ISCRITTE ALL’EBIART decorrenza successiva al 26 marzo 2020, entro 60 gior- Le aziende artigiane che aderiscono all’EBIART stipulano, ni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la anche in via telematica, gli accordi sindacali presso la com- riduzione dell’orario di lavoro petente sede territoriale dell’Ente Bilaterale (da intendersi La domanda è presentata dal datore di lavoro richieden- presso i Bacini Territoriali istituiti per ciascuna Provincia). te al Servizio politiche del lavoro della Direzione centrale Le domande di CIG in deroga relative agli accordi così competente in materia di lavoro, che autorizza l’intervento sottoscritti sono presentate esclusivamente per il tramite richiesto sulla base della documentazione prodotta ovvero dell’Ebiart. di ulteriori integrazioni documentali richieste dal Servizio medesimo. GLI ACCORDI PER LE IMPRESE ISCRITTE In caso di presentazione tardiva della domanda, il tratta- A EBITER, EBITUR O EBIPAN mento di integrazione salariale in deroga decorre dall’i- Le imprese iscritte ad uno di questi enti bilaterali stipule- nizio della settimana anteriore alla data di presentazione ranno gli accordi, anche in via telematica, presso gli Enti della domanda. Bilaterali stessi. NUMERO MASSIMO DI ACCORDI L’INFORMATIVA PER LE IMPRESE CHE OCCUPANO Per ciascuna unità produttiva o unità operativa possono FINO A 5 DIPENDENTI essere stipulati un numero massimo di tre accordi, fermo (informativa CIG in deroga allegata) restando il limite complessivo di durata del trattamento di I datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, ai fini CIG in deroga di 9 settimane. del perfezionamento dell’iter di concessione del tratta- mento trasmettono, anche per il tramite dell’associazio- RENDICONTAZIONE ne cui è stato conferito mandato, anche in via telemati- I datori di lavoro comunicano al Servizio politiche del La- ca alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali voro della Direzione centrale competente in materia di la- comparativamente più rappresentative a livello nazionale, voro, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, anche per il tramite degli enti bilaterali o delle associa- l’ammontare complessivo delle ore ci CIG in deroga effet- zioni datoriali un’informativa contenente le indicazioni di tivamente utilizzate in ciascun mese. cui al precedente paragrafo. Queste imprese non sono quindi tenute a stipulare un ac- EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E MODALITÀ’ cordo sindacale. A seguito del decreto regionale di concessione trasmesso all’Inps entro 48 ore dall’adozione dello stesso unitamente PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA alla lista dei beneficiari, verificato il rispetto delle risorse La domanda per il trattamento dell’integrazione salariale disponibili, provvede all’erogazione delle prestazioni di- in deroga, cui deve essere allegato l’accordo sindacale o rettamente agli interessati. N. 4 - 2020 12
Normativa del lavoro Congedi parentali per emergenza COVID-19 per dipendenti, autonomi e iscritti alla Gestione Separata L’Inps con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 è inter- congedo COVID-19 è riconosciuta un’indennità pari al venuta per fornire i primi chiarimenti sui congedi parentali 50% della retribuzione e la contribuzione figurativa per emergenza COVID-19, introdotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020. Come fare domanda: L’Istituto sta completando le attività necessarie per mette- • i genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 re a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure marzo, hanno già in corso un periodo di congedo pa- telematiche per inviare le domande di accesso ai tratta- rentale “ordinario” non devono presentare una nuova menti previsti. domanda. I giorni di congedo parentale saranno conver- Di seguito si illustrano sinteticamente le diverse prestazio- titi d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi ni previste e si forniscono le prime indicazioni operative. • i genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuo- vo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di acces- IL CONGEDO STRAORDINARIO so ai congedi parentali “ordinari” possono già presen- DI MASSIMO 15 GIORNI tare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, Il congedo previsto per l’emergenza COVID-19 è un con- utilizzando la procedura di domanda di congedo pa- gedo straordinario di massimo 15 giorni complessivi frui- rentale già in uso bili, in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per • i genitori di figli con handicap in situazione di gravità nucleo familiare, per periodi che decorrono dal 5 marzo che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, al 3 aprile, successivamente prorogato al 13 aprile, ed hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamen- è fruibile anche per i figli adottivi, nei casi di affidamento e to del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. collocamento temporaneo di minori. 151/2001, non devono presentare domanda; i predetti Il congedo non è fruibile: periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con di- • se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o fruito- ritto alla relativa indennità re di strumenti di sostegno al reddito • i genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di han- • se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di dicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un baby-sitting. prolungamento del congedo parentale, possono già È possibile cumulare: usufruire del congedo COVID-19, ma dovranno pre- • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i sentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione giorni di permesso retribuito per legge 104 fosse precedente alla data della domanda medesima, • nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente il prolungamento del congedo parentale per figli con al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura disabilità grave. telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine de- gli adeguamenti in corso di ultimazione. PER I GENITORI LAVORATORI DIPENDENTI • i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 DEL SETTORE PRIVATO anni, devono presentare domanda di congedo CO- • con figli che hanno fino a 12 anni di età: per il congedo VID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzio- all’INPS. ne e la contribuzione figurativa • con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro LAVORATORI ISCRITTI IN VIA ESCLUSIVA per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna inden- ALLA GESTIONE SEPARATA INPS nità e senza copertura figurativa • che hanno esaurito la fruizione massima individuale e • genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 di coppia prevista dalla normativa che disciplina i con- anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità gedi parentali, con gli indennizzi previsti a seconda pari al 50%di 1/365 del reddito individuato come base dell’età del figlio per il quale richiedono il congedo di calcolo dell’indennità di maternità COVID-19 • genitori di figli con handicap in situazione di gravità, • di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine di età, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% 13 N. 4 - 2020
Normativa del lavoro di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo • genitori di figli con handicap in situazione di gravità, dell’indennità di maternità senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine • non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenzia- contributivo. le: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabi- Come fare domanda: lita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia • i genitori con figli minori di 3 anni possono fare do- di lavoro autonomo svolto manda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di • non è prevista la sussistenza della regolarità contribu- congedo parentale già in uso tiva • i genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni po- tranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto Come fare domanda: retroattivo, se l’inizio della fruizione è precedente la do- • i genitori con figli minori di 1 anno possono fare do- manda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, manda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale già in uso. congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine • i genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni del corrente mese di marzo potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione • iI genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori è precedente alla domanda medesima, sarà possibile di handicap grave possono già usufruire del congedo farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al mas- COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita simo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, corrente mese di marzo, a seguito degli adeguamenti decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la informatici in corso procedura telematica di congedo parentale, che sarà • i genitori con figli di età superiore ai 12 anni por- disponibile entro la fine del corrente mese di marzo tatori di handicap grave possono già usufruire del • i periodi di congedo parentale “ordinario” eventual- congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare mente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle domanda medesima, potranno farlo anche con data attività didattiche nelle scuole, non potranno essere retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo pa- convertiti nel congedo COVID-19 rentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo LAVORATORI AUTONOMI ISCRITTI • i periodi di congedo parentale “ordinario” eventual- ALLE GESTIONI DELL’INPS mente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle • Genitori con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 attività didattiche nelle scuole, non potranno essere anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità convertiti nel congedo COVID-19. pari al 50% della retribuzione convenzionale giornalie- ra stabilita annualmente dalla legge, a seconda della (Fonti: messaggio Inps n. 1287 del 20/03/2020, messaggio Inps tipologia di lavoro autonomo svolto n. 1516 del 07/04/2020) Giornate di permessi legge 104 per emergenza COVID-19: indicazioni dell’Inps L’Inps con messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020 è inter- venuta per fornire i primi chiarimenti sull’aumento dei per- messi ex Legge 104/92 per emergenza COVID-19, intro- dotti con il Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile) è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nello stesso mese dai lavoratori dipendenti privati che assistono un fa- miliare con handicap grave. N. 4 - 2020 14
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