GRUPPO ALLIANZ PIATTAFORMA C.I.A.
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PIATTAFORMA C.I.A. GRUPPO ALLIANZ 1 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 3 RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA ............................................................................................................ 4 CAP. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE .......................................................................................................................... 6 CAP. 2 – MUTUI, PICCOLE RISTRUTTURAZIONI, PRESTITI PERSONALI E PICCOLI PRESTITI PERSONALI ..................................................................................................................................................................... 8 CAP. 3 – LAVORATORI STUDENTI ......................................................................................................................... 10 CAP. 4 – ASSUNZIONE DEI FIGLI DI EX DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO O PENSIONATI......... 12 CAP. 5 – DIRITTO ALL’INFORMAZIONE .............................................................................................................. 12 CAP. 6 – ORARIO DI LAVORO E PERMESSI ......................................................................................................... 15 CAP. 7- FUNZIONARI: RUOLO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ...................... 28 CAP. 8 - FORMAZIONE PROFESSIONALE .......................................................................................................... 30 CAP. 9 - AMBIENTE SALUTE ................................................................................................................................... 31 CAP. 10 - POLIZZE ....................................................................................................................................................... 36 CAP. 11 – INDENNITÀ SPECIALI.............................................................................................................................. 40 CAP. 12 - PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ .......................................................................................... 41 CAP. 12 B - INDENNITÀ RETRIBUTIVA ............................................................................................................... 42 CAP. 12 C - BUONO PASTO ...................................................................................................................................... 42 CAP. 13 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ................................................................................. 43 CAP. 14 – TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER IL PERSONALE ESTERNO............................................... 44 CAP. 15 – TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER IL PERSONALE CON FUNZIONI INTERNE ................ 46 CAP. 17 – TURNI DI LAVORO DEGLI OPERATORI DEL CED E REPERIBILITÀ......................................... 48 CAP. 18 – CALL CENTER GENIALLOYD ............................................................................................................... 50 CAP. 19 –VALIDITÀ ED INSCINDIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONI CONTRATTUALI................................. 56 ALLEGATI ..................................................................................................................................................................... 57 RAPPORTI CON AZIENDA ........................................................................................................................................ 57 ALLEGATO RSM 1....................................................................................................................................................... 58 ALLEGATO RSM 2...................................................................................................................................................... 65 2 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
PREMESSA Gli assetti contrattuali del settore assicurativo, imperniati sulla centralità del contratto nazionale e sulla delega alla contrattazione aziendale della parte che affronta le specificità e le peculiarità aziendali, hanno permesso di gestire la profonda trasformazione dei grandi Gruppi assicurativi in maniera concordata, secondo un modello condiviso, teso a realizzare le riorganizzazioni societarie mantenendo le sedi di lavoro ed eliminando, il più possibile, le ricadute sui lavoratori. La trasformazione del Gruppo Allianz, avvenuta attraverso delicati processi d’integrazione, si è potuta realizzare grazie ad un profondo impegno di tutte le parti coinvolte che, nonostante differenti culture aziendali, hanno avuto la capacità d’integrarsi e perseguire un disegno comune. La volontà di superare tre differenti contratti aziendali e di giungere ad un unico contratto di Gruppo rappresenta uno sforzo ed una sfida che le organizzazioni sindacali hanno accettato, nell’ottica di dare un contributo al processo d’integrazione ed alla creazione di una nuova cultura aziendale. Questo processo non dovrà, comunque, disperdere il patrimonio e le professionalità acquisite in Ras, Lloyd Adriatico ed Allianz Subalpina. Il miglioramento dell’equilibrio competitivo di Allianz ed il suo riposizionamento strategico non possono prescindere dalla trasparenza dei processi che debbono avvenire in maniera concordata con le rappresentanze aziendali, valorizzando il contributo del fattore umano che dà il meglio di sé quando non viene considerato un semplice numero, ma il fattore determinante per l’affermazione ed il successo di un grande Gruppo. Lo sviluppo delle professionalità, la trasparenza e la condivisione dei processi potrà creare le premesse per passare da un concetto di risorse umane ad una squadra fortemente motivata e coesa. Proseguire i rapporti tra direzione e organizzazioni sindacali in una logica di coerenza e rafforzamento del percorso negoziale già intrapreso, consentirà di affrontare con successo le sfide dettate da una sempre maggiore competitività, resa cruenta dalla crisi del sistema economico mondiale. Lo scopo di questa piattaforma è quello di mettere a fattore comune le esperienze delle singole aziende per trattare in modo omogeneo tutti i lavoratori che provengono da diversi trattamenti aziendali ed addivenire ad una realtà in cui tutti si riconoscano in uguale misura, senza rinunciare alle proprie specificità. La forza della trattativa sarà il coinvolgimento reale ed il pieno sostegno dei lavoratori, a partire dalla fase di richiesta fino al raggiungimento dei risultati prefissati. 3 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA Le Rappresentanze Sindacali prendono atto, positivamente, che da settembre 2001 è stata costituita dal Gruppo Ras la fondazione socio-assistenziale UMANA MENTE e che la predetta società opera attraverso la valutazione e lo stanziamento annuale di risorse finanziare dedicate a progetti di grande portata, con particolare attenzione all'impatto sociale e all'impegno economico ed offre, inoltre, agli enti non profit aiuti concreti, attraverso partnership e consulenza specifica nella ricerca e nella pianificazione delle iniziative; UMANA MENTE ha inoltre avviato un'attività di studio, ricerca e approfondimento per accrescere la propria specializzazione, migliorare il proprio contributo nel rispondere ai bisogni sociali, proporsi come interlocutore competente ai diversi attori del settore. Un simile orientamento non può non prevedere una forte responsabilizzazione dell’Azienda a favore di uno sviluppo armonico ed attento ai valori etici, con particolare riguardo all’ambiente ed ai rapporti sociali; mutuando l'esperienza del Comitato Aziendale SE, il Gruppo Allianz svilupperà un confronto periodico con le Rappresentanze Sindacali, affrontando anche le tematiche del risparmio energetico e della tutela ambientale. Le iniziative si svilupperanno rispetto: • alle compatibilità ambientali, attraverso il Progetto di Sviluppo Sostenibile avviato dalla Società Allianz e sarà oggetto di specifico incontro informativo annuale anche in Italia; • al riconoscimento della diversità e dell’integrazione, impegnando costantemente Allianz in iniziative che saranno oggetto di consultazione con le Rappresentanze Sindacali. • all’affermazione ed al rispetto dei valori fondamentali nelle relazioni interne all’impresa, nelle relazioni con i clienti e con gli azionisti, avendo come riferimento l’allegato 19 del vigente C.C.N.L. ed anche il Codice Deontologico di Allianz, oltre alla legislazione in materia; ciò dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento di tutte le parti sociali coinvolte con Allianz, che dovranno uniformare i propri comportamenti ai valori della responsabilità sociale, a partire da fornitori ed agenti. Parallelamente alla dimensione economica, nell’ultimo decennio è cresciuta la complessità gestionale del cosiddetto “fattore umano”: esso dovrà essere sempre più evoluto, preparato e consapevole del proprio ruolo. La corretta valutazione ed utilizzazione di queste competenze costituisce, oltre che un’affermazione del valore delle persone che operano nell’Azienda, anche un significativo vantaggio competitivo socialmente sostenibile e riconoscibile, in quanto è ormai riconosciuto il nesso tra il successo della strategia aziendale di un’impresa e la soddisfazione delle esigenze di stabilizzazione del rapporto di lavoro e del ruolo funzionale dei lavoratori e della loro valorizzazione. Per queste ragioni, le Parti riconoscono l'esigenza di sviluppare la Responsabilità Sociale in Italia in un quadro : • di riconoscimento effettivo della rappresentanza di ciascun portatore di interessi; • di applicazione rigorosa dei principi della R.S.I. da parte di tutte le parti che compongono la filiera produttiva come, ad esempio, la verifica ed il controllo che nelle agenzie Allianz ci sia il massimo rispetto del contratto di lavoro e di tutte le leggi e norme relative; • di allargamento del dialogo sociale a tutti i rappresentanti dei soggetti della filiera produttiva, allo scopo di stabilire rapporti positivi che siano, nel contempo, rispondenti alle aspettative di ciascuno; 4 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
• di prosperità, di incremento dell'occupazione e di crescita delle competenze e della professionalità di tutti i soggetti, tenendo anche conto del personale di agenzia; • di valorizzare il ruolo centrale delle risorse umane, quale elemento indispensabile e strategico per il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti offerti e, quindi, per lo sviluppo ed il successo dell’Azienda; • di garantire un sistema di opportunità per lo sviluppo professionale, una trasparenza ed un’adeguatezza effettiva nei sistemi di valutazione professionale e di raggiungimento degli obiettivi, insieme ad un impegno costante nella formazione professionale, tenuto conto delle trasformazioni avvenute nel mercato assicurativo e dell'integrazione nel Gruppo Allianz; • di motivare, sviluppare e attrarre i dipendenti verso gli obiettivi strategici in tema di R.S.I., per il conseguimento di una visione internazionale che integri le differenze culturali, sociali ed organizzative; • di consentire ambienti di lavoro adeguati, l’efficacia degli interventi di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la delimitazione degli orari per conciliare un’adeguata prestazione lavorativa con un corretto impatto socio-ambientale della propria attività, armonizzando il doppio ruolo di cittadino e lavoratore; • di garantire il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza nei rapporti gerarchici, al fine di evitare iniziative contrarie alle norme contrattuali e di legge, prevenendo l’insorgenza di fenomeni di “mobbing” e “straining”; • di condividere con le Organizzazioni Sindacali il metodo di elaborazione ed i contenuti del Bilancio Sociale, con particolare riguardo ai temi della gestione del personale e della sostenibilità ambientale; • di incentivare le attività di volontariato, prevedendo un monte ore annuo da destinare a tali attività. • stabilire un percorso dove R.S.A. e l’Azienda si confronteranno per stabilire i criteri che verranno utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il monitoraggio e la realizzazione dei principi del presente articolo avverranno tramite la costituzione di una commissione paritetica, composta da rappresentanti aziendali e da un rappresentante sindacale per ogni sigla che sottoscrive la presente Cia. Tale commissione si riunirà con cadenza semestrale, analizzando anche eventuali prodotti ad elevato rischio finanziario ed i dati relativi all’andamento e rendimento del titolo. L’opportunità di presentarsi sul mercato con una immagine positiva nella performance sociale rafforzerà l’immagine di Allianz ed il senso di fiducia nei suoi confronti, con inevitabili risultati positivi rispetto all’affermazione ed all’espansione del Gruppo. 5 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
CAP. 1 – Sfera di applicazione Art. 1 Il C.I.A. si applica al personale il cui rapporto di lavoro - con le imprese di cui al successivo art. 2 - è regolato dal vigente C.C.N.L. e successive modificazioni e integrazioni. Art. 2 Allianz SpA ACIF AGCS AIM Bernese Assicurazioni S.p.A. Bernese Vita S.p.A. Creditras Vita & Creditras Assicurazioni Danni Genialloyd Sistemi Informativi Allianz Scpa RB Vita L.A.R.E. Tokio M.I. Assicuratrice Italiana Vita Assicuratrice Italiana Danni Antonveneta Assicurazioni Danni Antonveneta Assicurazioni Vita L.A. Vita Lloyd Fin Sim Previndustria Nota a verbale n. 1 Le Compagnie qui indicate saranno successivamente indicate come Società. Nota a verbale n. 2 Il presente CIA è costituito anche da una SEZIONE D contenente in via esclusiva il vigente contratto integrativo aziendale per il personale di MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. stipulato il 2 aprile 2007 e successive modifiche e integrazioni. Nota a verbale n. 3 Qualora, durante la vigenza del presente CIA, per effetto di mutamenti degli assetti societari e/o di gestione del business da parte del Gruppo Allianz ricorressero i presupposti e le condizioni per l’inclusione nel medesimo CIA di società aventi alle dipendenze personale non dirigente, le Parti si incontreranno per verificarne l’effettiva applicazione. Art. 3 Al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione si applica esclusivamente la normativa dei seguenti capitoli del CIA Allianz: 6 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
Cap. 2 Mutui, piccole ristrutturazioni, prestiti personali e piccoli prestiti personali Cap. 3 Agevolazioni per i lavoratori studenti Cap. 4 Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati Cap. 5 Diritto all'informazione Cap. 8 Formazione professionale Cap. 9 Ambiente e salute Art. 2 Medicina preventiva Art. 3 Prolungamento del periodo di conservazione de posto Art. 5 Mobbing Cap. 10 Polizze Cap. 14 Trattamento di trasferta per il personale esterno Punto 4 Fondo spese Punto 5 Rimborso chilometrico Cap. 16 Pari Opportunità Al suddetto personale si applica inoltre da ex-Cia Ras: All. 6 lett. S) Lettera delle aziende alle R.S.A. All. 11 Protocollo aggiuntivo sul trattamento di fine rapporto All. 12 Protocollo aggiuntivo sull’indennizzabilità dei danni derivanti alle autovetture di proprietà dei dipendenti utilizzate per esclusive ragioni di servizio 7 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
CAP. 2 – Mutui, piccole ristrutturazioni, prestiti personali e piccoli prestiti personali Mutui Contrattualizzazione condizioni “Mutuo Unico” per ogni dipendente, non rinegoziabili con il pensionamento o con l’accompagnamento incentivato alla pensione. - Estensione alla ristrutturazione della prima casa con il limite di € 80.000,00. - Prevedere possibilità di scelta tra tasso fisso e variabile. - L’interesse scalare sarà pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento). - Togliere plafond complessivo. - Portare il limite percentuale del valore dell’abitazione al 90%. - Portare il limite individuale a € 150.000,00. - Durata 10, 15, 20 e 25 anni a scelta del dipendente. - Regolamento da definire, eliminando un’anzianità minima. - ** Surroga del mutuo (senza spese). Prestiti personali Per le seguenti finalità: a) per sopperire a necessità derivanti da gravi motivi di salute del richiedente e/o del coniuge, purché non legalmente o effettivamente separato, e/o dei familiari conviventi e/o fiscalmente a carico; per fare fronte alle spese effettivamente sopportate dal lavoratore per sé e/o per il coniuge e/o per i familiari di cui sopra in relazione a terapie ed interventi di natura odontoiatrica; b) per il miglioramento dell'alloggio di proprietà del richiedente (oppure in affitto, purché con contratto intestato al richiedente) ed abitato stabilmente da lui e dalla sua famiglia; c) per l'acquisto dell'unico box o posto macchina; d) per l'acquisto di arredamento domestico per l'alloggio stabilmente abitato dal richiedente; e) per l'acquisto o la sostituzione dell'autovettura intestata al richiedente; - Importo massimo erogabile € 70.000,00 per ciascun richiedente. - Piano di rimborso in 5, 10, 15, 20, 25 anni a scelta del dipendente - Il tasso di interesse sarà quello previsto dal TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento). 8 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
Piccoli prestiti personali Contrattualizzazione condizioni AllianzBank per piccoli prestiti personali non rinegoziabili con il pensionamento o con l’accompagnamento incentivato alla pensione nei casi di effettiva necessità, determinata da motivi personali. L’Impresa riconoscerà, ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che abbiano superato favorevolmente il periodo di prova, prestiti individuali con le seguenti modalità: • fino a € 5.000,00 per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni; • fino a € 7.000,00 per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 5 anni ed inferiore ai 10 anni; • fino a € 10.000,00 per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 10 anni. - L’interesse scalare sarà pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) + 1,60%. - L’ammontare della rata di restituzione e la durata di rateazione saranno concordati con il dipendente interessato. Inoltre, qualora il capitale prestato non trovi capienza nella parte ancora disponibile del TFR maturato, a discrezione dell’Impresa, potrà essere richiesta e fornita un'adeguata garanzia. 9 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
CAP. 3 – Lavoratori studenti Adeguamento al nuovo sistema universitario. I lavoratori studenti, anche a part-time, hanno diritto, in aggiunta a quanto stabilito in materia dall' art. 10 della legge 20/5/70 n° 300, alle facilitazioni che seguono: a) Per i lavoratori studenti iscritti alle scuole medie superiori: - 114 ore lavorative per preparare gli esami e frequentare le lezioni dell'anno in cui ricorrono gli esami di maturità; - 36 ore lavorative per gli scrutini, negli anni in cui non sono prescritti gli esami; - 16 ore lavorative per preparare gli esami di riparazione; - 52 ore lavorative per i lavoratori studenti che, in possesso del diploma dell'Istituto Magistrale, intendano sostenere gli esami integrativi per l'accesso alle facoltà universitarie. b) Per gli studenti lavoratori iscritti a corsi accelerati: - la somma delle ore previste per gli scrutini di ciascun anno, con un massimo di 130 ore per gli studenti di scuola media inferiore e di 160 ore per gli studenti di scuola media superiore, riferite all'intero corso accelerato. c) Per gli studenti lavoratori iscritti all'università: - 114 ore lavorative per anno accademico più 3 anni fuori corso, purché in ciascuno di detti anni vengano affrontati 3 esami dei quali almeno 2 vengano superati; e inoltre, in facoltà degli interessati richiedere - dopo aver superato i predetti 3 esami - ulteriori 16 ore lavorative, per ciascuno degli anni accademici prima detti, per affrontare altri esami di cui almeno 1 dovrà essere superato; - per la preparazione della tesi di laurea 114 ore complessivamente. Le ore lavorative previste nei commi precedenti saranno usufruite per giornate intere o anche per mezze giornate. Le ore lavorative di cui al primo alinea delle lettere a), b), c) del 1° comma, potranno eventualmente essere fruite una alla volta per permettere - ai lavoratori interessati - la frequenza delle lezioni. I permessi dovranno essere richiesti con un preavviso pari alla durata del permesso stesso, con un massimo di giorni 3 ed un minimo di 1 giorno. 10 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
I permessi previsti ai precedenti punti a), b) saranno recuperati per la metà qualora il lavoratore studente non abbia superato gli esami o gli scrutini per i quali ha chiesto i relativi permessi. I permessi di cui al punto c) saranno riconosciuti anche in caso di mancato superamento dell’esame, ma non più di una volta. Oltre ai permessi retribuiti previsti dai commi precedenti, potranno essere concessi - su richiesta del lavoratore studente da chiedersi con ragionevole anticipo o qualora ciò non contrasti con le esigenze del servizio - permessi non retribuiti sino ad massimo di 1 mese di calendario in occasione degli esami previsti dal presente articolo. Il lavoratore studente non può usufruire delle agevolazioni di cui ai punti precedenti per un altro corso di studi del medesimo grado. Per ogni anno scolastico o accademico di scuola media superiore, di qualificazione professionale o università - per un numero complessivo di anni comunque non eccedente gli anni dei rispettivi corsi legali per licenza, maturità, diploma, idoneità o laurea - verranno rimborsate al lavoratore studente – sempre che il rimborso non spetti da altri - le spese sostenute per tasse scolastiche e libri di testo, verso presentazione di idonea documentazione della spesa sostenuta, entro i limiti sotto indicati: € 200,00 per la scuola media superiore e le scuole di qualificazione professionale € 500,00 per l'università. Relativamente alle agevolazioni riguardanti i lavoratori universitari – fruibili esclusivamente per il conseguimento della 1^ laurea (il cui corso legale è di norma fissato in 3 anni di base + 2 di specializzazione) il limite del rimborso annuo viene portato a € 550,00 con un premio extra di €1.100,00 per conseguimento laurea, soltanto in caso di iscrizione ad una delle seguenti facoltà: - Giurisprudenza - Economia e commercio - Ingegneria - Informatica - Matematica - Statistica - Scienze statistiche ed attuariali - Scienze economiche bancarie e assicurative (o similari). Nota a verbale I rimborsi spese spettano comunque per l’intero in caso di prestazione lavorativa a part-time. Nel caso di lavoratori che frequentino corsi accelerati di studio, i rimborsi di spesa, nei limiti di cui sopra, verranno aumentati di 1/4. 11 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
CAP. 4 – Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati Con riferimento agli inviti rivolti alle Società dalle R.S.A. nonchè con riferimento alla raccomandazione dell'ANIA alle imprese contenuta in calce all' art. 17 del vigente C.C.N.L. le Imprese - nel rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia dell'assunzione - confermano la disponibilità a preferire l'assunzione di figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati, purché i figli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'as- sunzione. Le Società confermano che tale disponibilità verrà in concreto esercitata con particolare riguardo alla situazione familiare dell'ex dipendente deceduto in servizio o pensionato. CAP. 5 – Diritto all’informazione Ad integrazione di quanto previsto in materia dal vigente C.C.N.L., nell’intento di diffondere attraverso l’informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali una migliore conoscenza delle problematiche aziendali, l’Impresa s'impegna a: • informare preventivamente le RSA dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione che comportino sostanziali modifiche nell’organizzazione del lavoro; • informare le RSA in caso di modifiche all’organizzazione del lavoro conseguenti all’introduzione e/o allo sviluppo di procedure automatizzate. Le parti concordano di regolare l'informazione prevista dagli artt. 10, 11 e 12 del vigente C.C.N.L. e da precedenti accordi e/o prassi aziendali secondo le modalità che seguono. Incontri/argomenti: 1) nel mese di febbraio di ogni anno: a) con riferimento all'esercizio corrente - previsioni e prospettive circa le attività delle Società del Gruppo; - previsioni di massima delle eventuali nuove assunzioni con indicazione delle aree professionali prevedibilmente interessate; - numero e tipologie di corsi programmati di aggiornamento professionale nonchè di formazione del personale, in relazione anche a quanto previsto dal C.C.N.L. vigente; - eventuali nuovi prodotti immessi dalla Società sul mercato; 12 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
- stato ed evoluzione delle agenzie; b) con riferimento all'esercizio precedente - numero dei dipendenti suddivisi, per livello e classi, per fasce di età e per regioni, con ripartizione per sesso; 2) nel mese di aprile di ogni anno: a) con riferimento all'esercizio precedente - orario flessibile: dati relativi alla distribuzione degli ingressi e delle uscite per fascia di quarto d'ora, suddivisi per uffici di Milano, Trieste, Torino e Roma. - dati relativi all'utilizzo dei permessi di cui al CAP. 6, punto 2; - rapporti di lavoro a tempo parziale, suddivisi per società, secondo la re- golamentazione contrattuale aziendale: n° dei dipendenti suddivisi per sesso, per causali di ammissione, per n° complessivo delle ore settimanali con specificazione della relativa prestazione giornaliera; - struttura retributiva del personale di cui alla parte seconda e terza del vigente C.C.N.L. , con evidenza della parte variabile; - produttività del personale di cui alla parte seconda e terza del vigente C.C.N.L. in- tesa come rapporto tra costi e risultati produttivi; - percorrenze chilometriche medie del personale amministrativo esterno; - numero complessivo delle mobilitazioni verificatesi, con l'indicazione dei passaggi di livello, sia per il personale amministrativo che per quello di cui alla parte seconda e terza del vigente C.C.N.L.; - numero dei dipendenti e relativo inquadramento - suddivisi per aree territoriali - delle strutture esterne: tecnica, commerciale e sinistri. - andamento della medicina preventiva; - numero dei dipendenti partecipanti ai corsi programmati di formazione ed ag- giornamento professionale del personale e relativo inquadramento; 3) nel mese di giugno di ogni anno: a) con riferimento all'esercizio precedente 13 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
- consegna del bilancio depositato presso la Cancelleria del Tribunale, fornendo eventuali chiarimenti richiesti, anche per i dati relativi agli investimenti ed alla riassicurazione; - costo del lavoro, rispettivamente per il personale amministrativo e quello di cui alla parte seconda e terza del vigente C.C.N.L. , suddiviso per l'ammontare complessivo delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, nonchè - per il solo personale amministrativo - l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese; - per quanto riguarda il lavoro straordinario dovrà essere fornito anche l’ ammontare delle ore suddiviso per centri di costo , sedi direzionali e periferiche; - per quanto riguarda il servizio sinistri: numero dei sinistri divisi per Area e per fasce: (fino a 1.800 - fino a 2.000 - fino a 2.500 - oltre 3.000) caricati dagli addetti e quanti di questi ultimi fanno riferimento a centri di liquidazione; b) con riferimento all'esercizio corrente: - eventuali attività date in appalto nell'ambito della legge 23 ottobre 1960, n° 1.369; - stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 66, 98 e 99 del vigente C.C.N.L.; 4) nel mese di ottobre di ogni anno: - ad avvenuta approvazione da parte degli organi societari, consegna della relazione semestrale (solo per le Società tenute a redigerla) fornendo i relativi chiarimenti ri- chiesti; 5) in via preventiva almeno 15 giorni prima dell'operatività dell'evento: - comunicazioni delle innovazioni ritenute suscettibili di produrre modifiche di rilievo nell'organizzazione delle Società. 14 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
CAP. 6 – Orario di lavoro e permessi 1) Orario flessibile applicabile a tutti i dipendenti delle Società, quando non espressamente escluso. a) Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera di cui al vigente C.C.N.L., viene praticato l'orario flessibile. Nel caso di modifiche del C.C.N.L. nella distribuzione e durata dell'orario di lavoro settimanale, le parti si incontreranno per decidere gli adattamenti che si dovessero rendere conseguentemente necessari. b) Il funzionamento dell'orario flessibile risulta definito con le modalità di cui all’allegato 4. L'orario flessibile non si applica al personale che osserva turni di lavoro o una diversa distribuzione di orario rispetto a quello normale. Per tale personale continua ad applicarsi l'orario di lavoro attualmente praticato. c) Nei confronti dei lavoratori dell’Area Professionale “A” - Sezione A) di cui all’art. 92 del C.C.N.L. vigente, in considerazione del ruolo ricoperto e dell’attività ad essi richiesta, viene effettuata la sola rilevazione di presenza/assenza, anche in relazione alla possibilità loro riservata di entrare e trattenersi in azienda per ragioni di servizio al di fuori dell’orario normale. Pertanto, le norme del presente Regolamento si applicano soltanto se ed in quanto compatibili. **Analogo trattamento viene mantenuto ai lavoratori ex-Lloyd dell’ Area Profesiona le “A” – Sezione B di cui all’ art. 93 del C.C.N.L vigente. d) In caso di urgenza o particolari necessità, e solo temporaneamente, le Società - dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali - potranno disporre che i dipendenti, anche per singoli settori o uffici, riprendano ad osservare l'orario normale di lavoro in essere prima dell'entrata in vigore dell'orario flessibile. L'orario normale di lavoro potrà essere ripristinato dalle Società per periodi che non superino complessivamente i dieci giorni lavorativi per anno solare. Nel caso fosse necessario protrarre tali periodi, le relative proroghe saranno concordate con le rappresentanze sindacali aziendali. e) In conseguenza dell'adozione dell'orario flessibile, per tutti i dipendenti - fermo restando il numero di ore contrattuali settimanali di cui al precedente punto a - è obbligatoria - dal lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle ore 9 alle ore 17, fatta eccezione per l'intervallo. Al venerdì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle ore 9 alle ore 12,30. Intervallo pranzo: rigidità 45 minuti, flessibilità 15 minuti che rientra nel relativo monte ore mensile. La sede di Trieste continuerà la prassi ex-Lloyd in uso relativamente alla pausa di pranzo. 15 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
Per quanto riguarda invece l'inizio ed il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i dipendenti hanno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo se- guenti: - dal lunedì al giovedì: inizio dalle ore 7,45 alle ore 9 termine dalle ore 17 alle ore 18,15 A seguito dell’ integrazione, l’ orario di uscita di tutti i lavoratori della piazza di TS sarà dalle 17 alle 18,30. - il venerdì: inizio dalle ore 7,45 alle ore 9 termine dalle ore 12,30 alle ore 14; Nelle giornate semifestive, l'attività lavorativa avrà inizio dalle ore 7,45 alle ore 9 e termine alle ore 12. Il tempo di lavoro decorre dalle rilevazioni effettuate con la tessera personale negli appositi apparecchi elettronici. f) La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle ore di flessibilità. Possono essere riportate al mese successivo non più di 10 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Le ore eccedenti il saldo positivo di 10 ore non possono essere considerate lavoro straordinario e non sono retribuite. g) L'effettuazione del lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e di contratto che lo disciplinano, è possibile solamente a decorrere dalle ore 18 dal lunedì al giovedì e dalle ore 14 del venerdì, con l'osservanza delle vigenti proce- dure aziendali. Nel caso in cui il lavoratore risulti avere maturato un saldo mensile positivo pari o superiore a 10 ore, previa autorizzazione potrà effettuare lavoro straordinario a partire dalle ore 17. h) Nel caso di assenze per ferie, malattia, permessi compensativi di festività abolite (fruiti a mezze o intere giornate), ovvero permessi retribuiti e non retribuiti (in tali casi solo se fruiti a giornate intere) s'intende convenzionalmente ripristinato il normale orario giornaliero. i) Nel caso di sciopero, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, verrà ri- pristinato il normale orario giornaliero. j) Con l'adozione dell'orario flessibile cessano le prassi di tolleranza dei ritardi in atto presso le Società. • Rimangono le prassi in uso, relativamente allo straordinario, come da CIA Lloyd Adriatico 19/4/2005 - 19/5/2005 e Allianz Subalpina 12/5/2006. • Possibilità di compensare il saldo negativo, oltre le 10 ore, con altro Istituto contrattuale. 16 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
• Possibilità di recuperare permessi personali con il saldo flessibilità o il venerdì pomeriggio. • Possibilità di utilizzare fino ad 8 ore per anno l’istituto dei permessi a copertura di eventuali ritardi. • Possibilità di usare le ferie a mezze giornate e le ex festività a ore, col massimo di due ore il venerdì. Per normale orario giornaliero s’intende quello previsto dalle CIA Ras 15/7/2005, Lloyd Adriatico 19/4/2005 - 19/5/2005 e Allianz Subalpina 12/5/2006. Nota a verbale n.1 Il funzionamento dell'orario flessibile, compreso quello stabilito per i dipendenti della sede di Roma, di cui alla lettera sub b), risulta disciplinato dall'unito regolamento (allegato n° 4 ). 1 bis) “Orario flessibile personale esterno con funzioni interne”. Anche al personale esterno con funzioni interne sarà applicato l’orario flessibile secondo le norme che seguono. Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione giornaliera di cui all’art. 101 del vigente C.C.N.L. i predetti dipendenti hanno la possibilità di scegliere l’orario giornaliero entro i limiti di tempo seguenti: - dal lunedì al giovedì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e termine dalle ore 17 alle ore 18.00; - il venerdì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e termine dalle ore 12.30 alle ore 13.30. - semifestivi: inizio dalle ore 8,00 alle ore 9.00 e termine alle ore 12.00. La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell’ambito delle ore di flessibilità. Possono essere riportate al mese successivo non più di 6 ore, sia in difetto che in eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente. Possibilità di compensare il saldo negativo, oltre le 6 ore, con altro Istituto contrattuale. Possibilità di recuperare permessi personali con il saldo flessibilità o il venerdì pomeriggio. Per le ipotesi in cui non fosse temporaneamente applicabile la flessibilità (es. malattia, ferie, scioperi etc.) s’intende convenzionalmente ripristinato il c.d. orario giornaliero normale (8.30 – 17.30 dal lunedì al giovedì e 8.00 – 13.00 il venerdì). Per ogni altro aspetto riguardante il meccanismo della flessibilità si rinvia al precedente punto 1 e all’All. 4 per quanto compatibili. Possibilità trasformazione del riporto positivo di fine anno in permessi retribuiti 17 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
-Al personale soggetto al sistema della flessibilità dell'orario di lavoro, così come regolamentato dalla C.I.A. in vigore, verrà riconosciuta la possibilità di optare - in sostituzione del riporto, come già attualmente, al mese di gennaio di ogni anno delle ore di lavoro maturate a "credito" nel mese di dicembre dell'anno precedente - per la trasformazione delle stesse (non meno di 1 ora e, comunque, non più di 10) in una corrispondente quantità di ore fruibili - previa comunicazione preventiva - a titolo di permesso retribuito, analogamente a quanto previsto dal vigente C.I.A. per l'istituto del monte ore di permesso retribuito annue. Predisporre regolamento per il funzionamento dell’orario flessibile (allegato 4 Cia ex Ras). 2) Permessi a) Ribadito che per i lavoratori soggetti all’orario flessibile è obbligatoria la presenza sul posto di lavoro nelle fasce orarie cosiddette rigide, a ciascun dipendente, in relazione a quanto dispone il 3° comma dell'art. 39 del vigente C.C.N.L., è ricono- sciuta la disponibilità di un monte ore annuo di permessi retribuiti fruibili previa preventiva comunicazione, secondo le quantità che seguono: - Personale interno soggetto all'orario flessibile: 20 ore: - Personale interno non soggetto ad orario flessibile e personale esterno (sia con funzioni interne che con funzioni esterne): 16 ore Tutto il personale, ad eccezione di quello disciplinato dalla nota a verbale di cui all' art. 101 del vigente C.C.N.L., potrà utilizzare 8 ore dei monte annui predetti, mediante comunicazione anche non preventiva, ma comunque tempestiva. Saranno altresì concessi permessi retribuiti: b) per comprovate necessità determinate da visite mediche e/o analisi cliniche e/o cure terapeutiche presso le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e presso strutture private, ovunque ubicate, comprensivi dell’ itinere; c) per assolvimento di doveri civici, escluso il caso in cui il dipendente sia attore in giudizio. d) permessi per lutto In caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la sua famiglia anagrafica, o dei suoceri, il lavoratore ha diritto a 3 (tre) giorni di permesso retribuito. e) permessi per gravi motivi familiari In caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la sua famiglia anagrafica, il lavoratore ha diritto a 3 (tre) giorni complessivi di permesso retribuito all’anno. I giorni di permesso devono essere utilizzati, di norma, entro 7 (sette) giorni dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere 18 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
a conseguenti interventi terapeutici. f) ai lavoratori portatori di handicap gravi o con familiari a carico portatori di handicap gravi ai sensi dell’art. 55 del vigente C.C.N.L. e bisognosi di assistenza riabilitativa continua, o affetti da malattia grave attestata da certificazione medico-specialistica, saranno concessi ulteriori permessi retribuiti per un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi all'anno. Raccomandazione Le OO.SS. invitano l'Impresa a consentire, valutate le esigenze tecnico-organizzative, a coloro che lo richiedessero per gravi e comprovate necessità di fruire di permessi quotidiani non retribuiti - di durata unitaria non inferiore ad un'ora e non superiore a 4 (quattro) ore - per un periodo massimo di tre mesi. Qualora permanessero le originarie necessità alla scadenza di tale periodo, raccomandano all'Impresa di esaminare favorevolmente eventuali domande di proroga. Note a verbale a) Le Società - a fronte di comprovate gravi ed improrogabili necessità del lavo- ratore, il quale risultasse aver fruito interamente delle giornate di permesso straordinario compensative delle festività soppresse, nonchè dell'intero monte ore (20 o 16 a seconda dei casi) annuo di permesso retribuito ovvero delle ulteriori ore acquisite (al massimo 10) attraverso la trasformazione del riporto positivo di fine anno (v. punto 3 sub. B) - eventualmente su proposta delle R.S.A., valuteranno la possibilità di concedere, in via del tutto eccezionale, brevi permessi retribuiti, anche in deroga ai limiti del suddetto monte ore. Le determinazioni delle Società non costituiranno precedenti invocabili ad alcun effetto. b) In relazione a quanto convenuto fra le parti, alle 8 ore di permesso retribuito di cui alla lettera a) 3° comma del punto 2) precedente andranno imputati automaticamente - in mancanza di volontà contraria del dipendente - anche i ritardi entro le fasce rigide. 3) ART. 39 CCNL Le 8 ore annue di permesso retribuito previste dall’art. 39 del vigente C.C.N.L. potranno essere godute a minuti, a mezze giornate o a giornata intera secondo le regole valide per le ferie. L’eventuale residuo non goduto a fine anno dovrà essere consumato prioritariamente rispetto alle altre causali di assenza retribuita (ferie, ex festività, nuovo monte ore etc.). Per residui inferiori alla mezza giornata – ai fini del consumo prioritario – sarà possibile il cumulo anche con il nuovo pacchetto di 8 ore previste per il nuovo anno. 19 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
4) ART. 115 CCNL – Banca ore I dipendenti che maturano ore di permesso in conto Banca Ore in base alla disciplina prevista dal vigente C.C.N.L. potranno fruirle a minuti, a mezze giornate o a giornata intera secondo le norme valide per le ferie. Per residui inferiori alla mezza giornata – ai fini del consumo prioritario – sarà possibile il cumulo anche con ore di banca ore maturate nel nuovo anno. N.B.: il conteggio e l’individuazione delle ore maturate avverrà alla fine del mese in cui è stata effettuata la prestazione che le ha generate. Nota a verbale: Con riferimento a quanto previsto ai punti 2.a), 3) e 4), la fruizione delle ore per coprire l’intera giornata del venerdi (5 ore) potrà avvenire per un massimo complessivo di 5 venerdi per anno solare. 5) Sospensione dell'attività lavorativa a) In due giornate, nel corso dell'anno solare di riferimento, viene fissata la sospensione dell'attività lavorativa per tutti i dipendenti - interni ed esterni - delle Società di cui al cap. 1 b) La sospensione riguarderà solamente le seguenti giornate, qualora non cadano di sabato o domenica, già considerate come semifestive dal vigente C.C.N.L., secondo le seguenti priorità: 1 - Vigilia della Natività di N.S. (24 dicembre); 2 - Ultimo giorno dell'anno (31 dicembre). 3 - Commemorazione dei defunti (2 novembre); Compensazione di mezza giornata per dipendenti ex-Ras relativamente al 14 agosto 2008 c) In occasione della sospensione dell'attività lavorativa - considerata la necessità di mantenere una sufficiente copertura dei servizi essenziali - l'azienda si riserva di rendere comunque operativi gli uffici e i relativi dipendenti preposti alla funzionalità dei predetti servizi. A tali dipendenti sarà comunque concesso un permesso straordinario - quantitativamente analogo alla durata della sospensione non goduta - da fruirsi in epoca successiva prioritariamente nelle giornate semifestive non interessate dalla sospensione stessa - ovvero in altra data - e comunque da programmarsi concordemente alle esigenze del servizio di appartenenza. 20 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
L'azienda e le R.S.A., nel mese di gennaio di ogni anno, si incontreranno per una verifica della "tabella coperture" (come riportata in Sez. B All. 6 lett. M CIA Ras 15/7/2005) relativa alle necessarie presenze per le due giornate semifestive in cui cadranno - nell'anno di riferimento - le previste sospensioni dell'attività lavorativa. In ogni caso le "tabelle coperture" non sono da intendersi tassative e possono comunque subire ulteriori variazioni in relazione a specifiche necessità che si evidenzino all'approssimarsi delle singole scadenze. 6) Tolleranza per il personale soggetto a orario rigido Ai dipendenti soggetti a orario rigido (turni CED esclusi) sono riconosciuti cinque minuti di tolleranza per ogni turno effettivo di lavoro. 7) Intervallo degli addetti in via esclusiva ai videoterminali Gli addetti in via esclusiva ai videoterminali - ai quali si applichi l'orario di cui al punto a) dell'art. 101 del vigente C.C.N.L. - fruiranno di un intervallo per ciascun turno di lavoro di venticinque minuti. 8) Orario struttura assunzione auto Trieste Si richiede la regolamentazione degli orari, in linea con quanto stabilito all’ art. 1 del presente capitolo, anche per gli orari part-time. 9) Centralino Si richiede l’applicazione della normativa Cia ex-Ras anche alla struttura di Trieste. 10) Festività civili Le giornate del 25/4, 1/5 e 2/6 saranno retribuite qualora dovessero cadere nella giornata di domenica. 11) Ferie Il personale di cui all’area professionale A sez. A – 7° livello – potrà utilizzare 5 mezze giornate di ferie a copertura di 5 venerdì per anno. 21 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
12) Orario di lavoro della sede di Roma VERBALE DI ACCORDO Il giorno 28 ottobre 1993 in Roma tra la RAS e le Rappresentanze Sindacali Aziendali presso la suddetta società costituite da FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILASS/UIL, FNA e SNFIA Premesso: - che nel 1991 è stata attuata la ristrutturazione della sede di Roma al fine di migliorarne l'efficacia operativa, la produttività e la redditività; - che per l'Azienda era ed è considerato fondamentale, per la realizzazione dei risultati attesi, un rapporto organico tra le varie funzioni aziendali; - che l'Impresa, ritiene possibile realizzare tali risultati uniformando la distribuzione dell'orario di lavoro della struttura di Roma a quella di Milano oppure trasferendo alcune funzioni; - che le Rappresentanze sindacali hanno sostenuto l'esigenza di mantenere l'occupazione nella sede romana nonchè di agevolare lo sviluppo professionale; - che l'Azienda ritiene che la modifica dell'orario contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Le parti convengono di incontrarsi nel mese di dicembre 1995 e 1996 per valutare gli effetti della presente intesa sulla produttività e operatività della sede di Roma. Il presente accordo realizza, con le modalità di seguito indicate l'uniformità di orario per un più funzionale e razionale sviluppo dell'attuale struttura romana. 1) Per tutti i dipendenti della sede di Roma la distribuzione dell'orario settimanale è quella prevista al punto a) dell' art. 101 del vigente C.C.N.L.. 2) I lavoratori che alla data di stipula del presente accordo effettuano l'orario settimanale con 2 rientri pomeridiani passeranno all'orario con tre rientri pomeridiani il 1°/1/95 e alla distribuzione di orario di cui al precedente punto 1 a partire dal 1°/10/96. Esclusivamente per il periodo 1°/1/95 - 30/9/96, per i lavoratori che effettuano i 3 rientri l'intervallo tra i 2 turni sarà di 45 minuti. Dichiarazione delle OO.SS. Le Rappresentanze Sindacali dichiarano che quanto previsto all'ultimo comma del punto 2 non potrà in alcun modo essere invocato come precedente in futuri negoziati. 3) Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo che alla stessa data già osservano la distribuzione di cui al punto 1 viene corrisposta con decorrenza 1/4/94 un'anzianità convenzionale valevole ai soli effetti economici pari a: - 12 mesi per coloro che si trovano nelle classi biennali con esclusione dell'ultima; 22 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
- 18 mesi per coloro che si trovano nell'ultima classe biennale e in quelle triennali. 4) Ai lavoratori che effettuano l'orario dei 2 rientri pomeridiani e che optino entro il 31/3/94 per l'orario di cui al punto 1 con decorrenza 1°/4/94 verrà corrisposta un'anzianità convenzionale, valevole ai soli effetti economici, pari a: - 24 mesi per coloro che si trovano nelle classi di anzianità biennali ad eccezione dell'ultima; - 36 mesi per coloro che si trovano nell'ultima classe biennale e in quelle triennali. Contestualmente cesserà l'erogazione dell'assegno di cui alla nota a verbale n° 3. 5) Ai lavoratori di cui al punto 2 del presente accordo che non avessero anticipato il passaggio all'orario con 4 rientri pomeridiani, con decorrenza 1/1/95 verrà computata un'anzianità convenzionale, valevole ai soli effetti economici, pari a: - 6 mesi per coloro che si trovano nelle classi biennali con esclusione dell'ultima; - 9 mesi per coloro che si trovano nell'ultima classe biennale e in quelle triennali. Contestualmente l'assegno di cui alla nota a verbale n° 3 verrà assorbito, fino a concorrenza dell'importo equivalente alla attribuzione delle anzianità convenzionali di cui sopra, in occasione degli effettivi passaggi di classe. Inoltre analoga anzianità convenzionale verrà computata all'atto del passaggio al 4° rientro con contestuale cessazione della quota dell'assegno di cui alla nota a verbale n° 3 non ancora assorbita. 6) A tutti i lavoratori, in assenza del servizio di mensa, per ogni giornata di effettiva presenza in entrambi i turni di lavoro, verrà corrisposto un buono pasto del valore di € 3,62. Nota a verbale n° 1 Ai lavoratori che si trovassero al momento delle relative scadenze all'ultima classe stipendiale, in sostituzione dell'anzianità convenzionale verranno corrisposti assegni ad personam di valore equivalente in base al criterio: valore di scatto precedente diviso 36 moltiplicato il n° di mesi di anzianità convenzionale previsti. Nota a verbale n° 2 Ai fini delle anzianità convenzionali di cui sopra si terrà conto delle tabelle del vigente C.C.N.L. e del C.I.A. Per quanto riguarda l'indennità di carica dei funzionari tali anzianità saranno computate nella misura del 50% . Nota a verbale n° 3 23 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
Le parti precisano che l'importo di € 285,39 attualmente corrisposto ai lavoratori che effettuano 2 rientri pomeridiani continuerà ad essere corrisposto, in quote mensili, fino al totale assorbimento così come previsto ai precedenti punti 4) e 5). 7) Part-time speciale Potranno essere concordati tra la Direzione per il personale e le Rappresentanze Sindacali, su segnalazione delle stesse, un massimo di 10 part-times richiesti per motivate ragioni personali, con il seguente orario: 8 - 14 x 5 giorni per il periodo 1/4/94 - 30/9/96. 8) Distribuzione settimanale e giornaliera dell'orario di lavoro Al personale amministrativo saranno applicate le distribuzioni settimanali e giornaliere dell'orario di lavoro così come di seguito descritte. A. Orario con 4 rientri pomeridiani Per i dipendenti che alla data di stipula del presente accordo già operano con 4 rientri pomeridiani e, comunque, a partire dal 1/10/96, per tutto il personale amministrativo della sede di Roma, viene applicata la seguente distribuzione dell'orario di lavoro: - dal lunedì al giovedì: ingresso: dalle 7.45 - alle 9.00 uscita: dalle 17 - alle 18 intervallo: dalle 13 - alle 14 - il venerdì, con obbligo di svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 4 ore consecutive: ingresso: dalle 7.45 alle 9.00 uscita: dalle 12.30 alle 14.00 - in giornata semifestiva: ingresso: dalle 7.45 alle 9.00 uscita: alle 12.00 B. Orario con 2 rientri pomeridiani I dipendenti, per i quali - alla data di stipula del presente accordo - fosse ancora operante il sistema dei 2 rientri settimanali, potranno mantenere fino al 31 dicembre 1994 la seguente distribuzione dell'orario di lavoro: - dal lunedì al giovedì: ingresso: dalle 7.30 alle 8.30 uscita: dalle 13.50 alle 14.30 - nei due rientri pomeridiani: intervallo: dalle 13.50 alle 14.30 uscita: dalle 17.25 alle 18.25 - il venerdì: 24 R.S.A. Allianz FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL Luglio 2009
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