GRUPPO ALLIANZ PIATTAFORMA C.I.A.

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PIATTAFORMA C.I.A.
          GRUPPO ALLIANZ

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                   R.S.A. Allianz
FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
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PREMESSA ...................................................................................................................................................................... 3

RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA ............................................................................................................ 4

CAP. 1 – SFERA DI APPLICAZIONE .......................................................................................................................... 6

CAP. 2 – MUTUI, PICCOLE RISTRUTTURAZIONI, PRESTITI PERSONALI E PICCOLI PRESTITI
PERSONALI ..................................................................................................................................................................... 8

CAP. 3 – LAVORATORI STUDENTI ......................................................................................................................... 10

CAP. 4 – ASSUNZIONE DEI FIGLI DI EX DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO O PENSIONATI......... 12

CAP. 5 – DIRITTO ALL’INFORMAZIONE .............................................................................................................. 12

CAP. 6 – ORARIO DI LAVORO E PERMESSI ......................................................................................................... 15

CAP. 7- FUNZIONARI: RUOLO, FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE ...................... 28

CAP. 8 - FORMAZIONE PROFESSIONALE .......................................................................................................... 30

CAP. 9 - AMBIENTE SALUTE ................................................................................................................................... 31

CAP. 10 - POLIZZE ....................................................................................................................................................... 36

CAP. 11 – INDENNITÀ SPECIALI.............................................................................................................................. 40

CAP. 12 - PREMIO AZIENDALE DI PRODUTTIVITÀ .......................................................................................... 41

CAP. 12 B - INDENNITÀ RETRIBUTIVA ............................................................................................................... 42

CAP. 12 C - BUONO PASTO ...................................................................................................................................... 42

CAP. 13 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE ................................................................................. 43

CAP. 14 – TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER IL PERSONALE ESTERNO............................................... 44

CAP. 15 – TRATTAMENTO DI TRASFERTA PER IL PERSONALE CON FUNZIONI INTERNE ................ 46

CAP. 17 – TURNI DI LAVORO DEGLI OPERATORI DEL CED E REPERIBILITÀ......................................... 48

CAP. 18 – CALL CENTER GENIALLOYD ............................................................................................................... 50

CAP. 19 –VALIDITÀ ED INSCINDIBILITÀ DELLA DISPOSIZIONI CONTRATTUALI................................. 56

ALLEGATI ..................................................................................................................................................................... 57

RAPPORTI CON AZIENDA ........................................................................................................................................ 57

ALLEGATO RSM 1....................................................................................................................................................... 58

ALLEGATO RSM 2...................................................................................................................................................... 65

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                          FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
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PREMESSA

Gli assetti contrattuali del settore assicurativo, imperniati sulla centralità del contratto
nazionale e sulla delega alla contrattazione aziendale della parte che affronta le specificità
e le peculiarità aziendali, hanno permesso di gestire la profonda trasformazione dei grandi
Gruppi assicurativi in maniera concordata, secondo un modello condiviso, teso a
realizzare le riorganizzazioni societarie mantenendo le sedi di lavoro ed eliminando, il più
possibile, le ricadute sui lavoratori.

La trasformazione del Gruppo Allianz, avvenuta attraverso delicati processi d’integrazione,
si è potuta realizzare grazie ad un profondo impegno di tutte le parti coinvolte che,
nonostante differenti culture aziendali, hanno avuto la capacità d’integrarsi e perseguire un
disegno comune.

La volontà di superare tre differenti contratti aziendali e di giungere ad un unico contratto
di Gruppo rappresenta uno sforzo ed una sfida che le organizzazioni sindacali hanno
accettato, nell’ottica di dare un contributo al processo d’integrazione ed alla creazione di
una nuova cultura aziendale.
Questo processo non dovrà, comunque, disperdere il patrimonio e le professionalità
acquisite in Ras, Lloyd Adriatico ed Allianz Subalpina.

Il miglioramento dell’equilibrio competitivo di Allianz ed il suo riposizionamento strategico
non possono prescindere dalla trasparenza dei processi che debbono avvenire in maniera
concordata con le rappresentanze aziendali, valorizzando il contributo del fattore umano
che dà il meglio di sé quando non viene considerato un semplice numero, ma il fattore
determinante per l’affermazione ed il successo di un grande Gruppo.

Lo sviluppo delle professionalità, la trasparenza e la condivisione dei processi potrà creare
le premesse per passare da un concetto di risorse umane ad una squadra fortemente
motivata e coesa.

Proseguire i rapporti tra direzione e organizzazioni sindacali in una logica di coerenza e
rafforzamento del percorso negoziale già intrapreso, consentirà di affrontare con successo
le sfide dettate da una sempre maggiore competitività, resa cruenta dalla crisi del sistema
economico mondiale.

Lo scopo di questa piattaforma è quello di mettere a fattore comune le esperienze delle
singole aziende per trattare in modo omogeneo tutti i lavoratori che provengono da diversi
trattamenti aziendali ed addivenire ad una realtà in cui tutti si riconoscano in uguale
misura, senza rinunciare alle proprie specificità.
La forza della trattativa sarà il coinvolgimento reale ed il pieno sostegno dei lavoratori, a
partire dalla fase di richiesta fino al raggiungimento dei risultati prefissati.

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                                R.S.A. Allianz
             FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
                                                                                  Luglio 2009
RESPONSABILITA’ SOCIALE DI IMPRESA

Le Rappresentanze Sindacali prendono atto, positivamente, che da settembre 2001 è
stata costituita dal Gruppo Ras la fondazione socio-assistenziale UMANA MENTE e che la
predetta società opera attraverso la valutazione e lo stanziamento annuale di risorse
finanziare dedicate a progetti di grande portata, con particolare attenzione all'impatto
sociale e all'impegno economico ed offre, inoltre, agli enti non profit aiuti concreti,
attraverso partnership e consulenza specifica nella ricerca e nella pianificazione delle
iniziative; UMANA MENTE ha inoltre avviato un'attività di studio, ricerca e
approfondimento per accrescere la propria specializzazione, migliorare il proprio contributo
nel rispondere ai bisogni sociali, proporsi come interlocutore competente ai diversi attori
del settore.

Un simile orientamento non può non prevedere una forte responsabilizzazione
dell’Azienda a favore di uno sviluppo armonico ed attento ai valori etici, con particolare
riguardo all’ambiente ed ai rapporti sociali; mutuando l'esperienza del Comitato Aziendale
SE, il Gruppo Allianz svilupperà un confronto periodico con le Rappresentanze Sindacali,
affrontando anche le tematiche del risparmio energetico e della tutela ambientale.
Le iniziative si svilupperanno rispetto:
•   alle compatibilità ambientali, attraverso il Progetto di Sviluppo Sostenibile avviato dalla
    Società Allianz e sarà oggetto di specifico incontro informativo annuale anche in Italia;
•   al riconoscimento della diversità e dell’integrazione, impegnando costantemente Allianz
    in iniziative che saranno oggetto di consultazione con le Rappresentanze Sindacali.
•   all’affermazione ed al rispetto dei valori fondamentali nelle relazioni interne all’impresa,
    nelle relazioni con i clienti e con gli azionisti, avendo come riferimento l’allegato 19 del
    vigente C.C.N.L. ed anche il Codice Deontologico di Allianz, oltre alla legislazione in
    materia; ciò dovrà avvenire attraverso il coinvolgimento di tutte le parti sociali coinvolte
    con Allianz, che dovranno uniformare i propri comportamenti ai valori della
    responsabilità sociale, a partire da fornitori ed agenti.

Parallelamente alla dimensione economica, nell’ultimo decennio è cresciuta la complessità
gestionale del cosiddetto “fattore umano”:
esso dovrà essere sempre più evoluto, preparato e consapevole del proprio ruolo.
La corretta valutazione ed utilizzazione di queste competenze costituisce, oltre che
un’affermazione del valore delle persone che operano nell’Azienda, anche un significativo
vantaggio competitivo socialmente sostenibile e riconoscibile, in quanto è ormai
riconosciuto il nesso tra il successo della strategia aziendale di un’impresa e la
soddisfazione delle esigenze di stabilizzazione del rapporto di lavoro e del ruolo funzionale
dei lavoratori e della loro valorizzazione.
Per queste ragioni, le Parti riconoscono l'esigenza di sviluppare la Responsabilità Sociale
in Italia in un quadro :
•    di riconoscimento effettivo della rappresentanza di ciascun portatore di interessi;
•    di applicazione rigorosa dei principi della R.S.I. da parte di tutte le parti che
     compongono la filiera produttiva come, ad esempio, la verifica ed il controllo che nelle
     agenzie Allianz ci sia il massimo rispetto del contratto di lavoro e di tutte le leggi e
     norme relative;
•    di allargamento del dialogo sociale a tutti i rappresentanti dei soggetti della filiera
     produttiva, allo scopo di stabilire rapporti positivi che siano, nel contempo, rispondenti
     alle aspettative di ciascuno;

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•   di prosperità, di incremento dell'occupazione e di crescita delle competenze e della
    professionalità di tutti i soggetti, tenendo anche conto del personale di agenzia;
•   di valorizzare il ruolo centrale delle risorse umane, quale elemento
    indispensabile e strategico per il miglioramento della qualità dei servizi e dei prodotti
    offerti e, quindi, per lo sviluppo ed il successo dell’Azienda;
•   di garantire un sistema di opportunità per lo sviluppo professionale, una trasparenza ed
    un’adeguatezza effettiva nei sistemi di valutazione professionale e di raggiungimento
    degli obiettivi, insieme ad un impegno costante nella formazione professionale, tenuto
    conto delle trasformazioni avvenute nel mercato assicurativo e dell'integrazione nel
    Gruppo Allianz;
•   di motivare, sviluppare e attrarre i dipendenti verso gli obiettivi strategici in tema di
    R.S.I., per il conseguimento di una visione internazionale che integri le differenze
    culturali, sociali ed organizzative;
•   di consentire ambienti di lavoro adeguati, l’efficacia degli interventi di prevenzione e
    tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, la delimitazione degli orari per conciliare
    un’adeguata prestazione lavorativa con un corretto impatto socio-ambientale della
    propria attività, armonizzando il doppio ruolo di cittadino e lavoratore;
•   di garantire il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza nei rapporti gerarchici, al
    fine di evitare iniziative contrarie alle norme contrattuali e di legge, prevenendo
    l’insorgenza di fenomeni di “mobbing” e “straining”;
•   di condividere con le Organizzazioni Sindacali il metodo di elaborazione ed i contenuti
    del Bilancio Sociale, con particolare riguardo ai temi della gestione del personale e
    della sostenibilità ambientale;
•   di incentivare le attività di volontariato, prevedendo un monte ore annuo da destinare a
    tali attività.
•   stabilire un percorso dove R.S.A. e l’Azienda si confronteranno per stabilire i criteri che
    verranno utilizzati per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Il monitoraggio e la realizzazione dei principi del presente articolo avverranno tramite la
costituzione di una commissione paritetica, composta da rappresentanti aziendali e da un
rappresentante sindacale per ogni sigla che sottoscrive la presente Cia.
Tale commissione si riunirà con cadenza semestrale, analizzando anche eventuali prodotti
ad elevato rischio finanziario ed i dati relativi all’andamento e rendimento del titolo.

L’opportunità di presentarsi sul mercato con una immagine positiva nella performance
sociale rafforzerà l’immagine di Allianz ed il senso di fiducia nei suoi confronti, con
inevitabili risultati positivi rispetto all’affermazione ed all’espansione del Gruppo.

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CAP. 1 – Sfera di applicazione

Art. 1
Il C.I.A. si applica al personale il cui rapporto di lavoro - con le imprese di cui al successivo
art. 2 - è regolato dal vigente C.C.N.L. e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2
Allianz SpA
ACIF
AGCS
AIM
Bernese Assicurazioni S.p.A.
Bernese Vita S.p.A.
Creditras Vita & Creditras Assicurazioni Danni
Genialloyd
Sistemi Informativi Allianz Scpa
RB Vita
L.A.R.E.
Tokio M.I.
Assicuratrice Italiana Vita
Assicuratrice Italiana Danni
Antonveneta Assicurazioni Danni
Antonveneta Assicurazioni Vita
L.A. Vita
Lloyd Fin Sim
Previndustria

Nota a verbale n. 1
Le Compagnie qui indicate saranno successivamente indicate come Società.

Nota a verbale n. 2
Il presente CIA è costituito anche da una SEZIONE D contenente in via esclusiva il
vigente contratto integrativo aziendale per il personale di MONDIAL ASSISTANCE ITALIA
S.p.A. stipulato il 2 aprile 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Nota a verbale n. 3

Qualora, durante la vigenza del presente CIA, per effetto di mutamenti degli assetti
societari e/o di gestione del business da parte del Gruppo Allianz ricorressero i
presupposti e le condizioni per l’inclusione nel medesimo CIA di società aventi alle
dipendenze personale non dirigente, le Parti si incontreranno per verificarne l’effettiva
applicazione.

Art. 3
Al personale addetto all'organizzazione produttiva ed alla produzione si applica
esclusivamente la normativa dei seguenti capitoli del CIA Allianz:

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Cap. 2                 Mutui, piccole ristrutturazioni, prestiti personali e piccoli prestiti
                       personali

Cap. 3                 Agevolazioni per i lavoratori studenti

Cap. 4                 Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati

Cap. 5                 Diritto all'informazione

Cap. 8                 Formazione professionale

Cap. 9                 Ambiente e salute
           Art. 2      Medicina preventiva
           Art. 3      Prolungamento del periodo di conservazione de posto
           Art. 5      Mobbing

Cap. 10                Polizze

Cap. 14                Trattamento di trasferta per il personale esterno
           Punto 4     Fondo spese
           Punto 5     Rimborso chilometrico

Cap. 16                 Pari Opportunità

Al suddetto personale si applica inoltre da ex-Cia Ras:

All. 6 lett. S)        Lettera delle aziende alle R.S.A.

All. 11                Protocollo aggiuntivo sul trattamento di fine rapporto

All. 12                Protocollo aggiuntivo sull’indennizzabilità dei danni derivanti alle
                       autovetture di proprietà dei dipendenti utilizzate per esclusive ragioni
                       di servizio

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CAP. 2 – Mutui, piccole ristrutturazioni, prestiti personali e piccoli prestiti personali

Mutui

Contrattualizzazione condizioni “Mutuo Unico” per ogni dipendente, non rinegoziabili con
il pensionamento o con l’accompagnamento incentivato alla pensione.
- Estensione alla ristrutturazione della prima casa con il limite di € 80.000,00.
- Prevedere possibilità di scelta tra tasso fisso e variabile.
- L’interesse scalare sarà pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento).
- Togliere plafond complessivo.
- Portare il limite percentuale del valore dell’abitazione al 90%.
- Portare il limite individuale a € 150.000,00.
- Durata 10, 15, 20 e 25 anni a scelta del dipendente.
- Regolamento da definire, eliminando un’anzianità minima.
- ** Surroga del mutuo (senza spese).

Prestiti personali

Per le seguenti finalità:

a)      per sopperire a necessità derivanti da gravi motivi di salute del richiedente e/o del
        coniuge, purché non legalmente o effettivamente separato, e/o dei familiari
        conviventi e/o fiscalmente a carico; per fare fronte alle spese effettivamente
        sopportate dal lavoratore per sé e/o per il coniuge e/o per i familiari di cui sopra in
        relazione a terapie ed interventi di natura odontoiatrica;
b)      per il miglioramento dell'alloggio di proprietà del richiedente (oppure in affitto,
        purché con contratto intestato al richiedente) ed abitato stabilmente da lui e dalla
        sua famiglia;
c)      per l'acquisto dell'unico box o posto macchina;
d)      per l'acquisto di arredamento domestico per l'alloggio stabilmente abitato dal
        richiedente;
e)      per l'acquisto o la sostituzione dell'autovettura intestata al richiedente;

-    Importo massimo erogabile € 70.000,00 per ciascun richiedente.
-    Piano di rimborso in 5, 10, 15, 20, 25 anni a scelta del dipendente
-    Il tasso di interesse sarà quello previsto dal TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento).

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Piccoli prestiti personali

Contrattualizzazione condizioni AllianzBank per piccoli prestiti personali non rinegoziabili
con il pensionamento o con l’accompagnamento incentivato alla pensione nei casi di
effettiva necessità, determinata da motivi personali.
L’Impresa riconoscerà, ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato che
abbiano superato favorevolmente il periodo di prova, prestiti individuali con le seguenti
modalità:

•   fino a € 5.000,00 per i dipendenti con anzianità di servizio inferiore ai 5 anni;

•   fino a € 7.000,00 per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 5 anni ed
    inferiore ai 10 anni;

•   fino a € 10.000,00 per i dipendenti con anzianità di servizio superiore ai 10 anni.

-   L’interesse scalare sarà pari al TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) + 1,60%.
-   L’ammontare della rata di restituzione e la durata di rateazione saranno concordati con
    il dipendente interessato.

Inoltre, qualora il capitale prestato non trovi capienza nella parte ancora disponibile del
TFR maturato, a discrezione dell’Impresa, potrà essere richiesta e fornita un'adeguata
garanzia.

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CAP. 3 – Lavoratori studenti

Adeguamento al nuovo sistema universitario.

I lavoratori studenti, anche a part-time, hanno diritto, in aggiunta a quanto stabilito in
materia dall' art. 10 della legge 20/5/70 n° 300, alle facilitazioni che seguono:

a)    Per i lavoratori studenti iscritti alle scuole medie superiori:

      -      114 ore lavorative per preparare gli esami e frequentare le lezioni dell'anno
             in cui ricorrono gli esami di maturità;

      -      36 ore lavorative per gli scrutini, negli anni in cui non sono prescritti gli
             esami;

      -      16 ore lavorative per preparare gli esami di riparazione;

      -      52 ore lavorative per i lavoratori studenti che, in possesso del diploma
             dell'Istituto Magistrale, intendano sostenere gli esami integrativi per l'accesso
             alle facoltà universitarie.

b)    Per gli studenti lavoratori iscritti a corsi accelerati:

      -      la somma delle ore previste per gli scrutini di ciascun anno, con un massimo
             di 130 ore per gli studenti di scuola media inferiore e di 160 ore per gli
             studenti di scuola media superiore, riferite all'intero corso accelerato.

c)    Per gli studenti lavoratori iscritti all'università:

      -      114 ore lavorative per anno accademico più 3 anni fuori corso, purché in
             ciascuno di detti anni vengano affrontati 3 esami dei quali almeno 2 vengano
             superati; e inoltre, in facoltà degli interessati richiedere - dopo aver superato i
             predetti 3 esami - ulteriori 16 ore lavorative, per ciascuno degli anni
             accademici prima detti, per affrontare altri esami di cui almeno 1 dovrà
             essere superato;
      -      per la preparazione della tesi di laurea 114 ore complessivamente.

      Le ore lavorative previste nei commi precedenti saranno usufruite per giornate
      intere o anche per mezze giornate.

      Le ore lavorative di cui al primo alinea delle lettere a), b), c) del 1° comma, potranno
      eventualmente essere fruite una alla volta per permettere - ai lavoratori interessati -
      la frequenza delle lezioni.

      I permessi dovranno essere richiesti con un preavviso pari alla durata del permesso
      stesso, con un massimo di giorni 3 ed un minimo di 1 giorno.

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I permessi previsti ai precedenti punti a), b) saranno recuperati per la metà qualora
il lavoratore studente non abbia superato gli esami o gli scrutini per i quali ha
chiesto i relativi permessi.
I permessi di cui al punto c) saranno riconosciuti anche in caso di mancato
superamento dell’esame, ma non più di una volta.
Oltre ai permessi retribuiti previsti dai commi precedenti, potranno essere concessi
- su richiesta del lavoratore studente da chiedersi con ragionevole anticipo o
qualora ciò non contrasti con le esigenze del servizio - permessi non retribuiti sino
ad massimo di 1 mese di calendario in occasione degli esami previsti dal presente
articolo.

Il lavoratore studente non può usufruire delle agevolazioni di cui ai punti precedenti
per un altro corso di studi del medesimo grado.

Per ogni anno scolastico o accademico di scuola media superiore, di qualificazione
professionale o università - per un numero complessivo di anni comunque non
eccedente gli anni dei rispettivi corsi legali per licenza, maturità, diploma, idoneità o
laurea - verranno rimborsate al lavoratore studente – sempre che il rimborso non
spetti da altri - le spese sostenute per tasse scolastiche e libri di testo, verso
presentazione di idonea documentazione della spesa sostenuta, entro i limiti sotto
indicati:

€ 200,00 per la scuola media superiore e le scuole di qualificazione
         professionale

€ 500,00 per l'università.

Relativamente alle agevolazioni riguardanti i lavoratori universitari – fruibili
esclusivamente per il conseguimento della 1^ laurea (il cui corso legale è di norma
fissato in 3 anni di base + 2 di specializzazione) il limite del rimborso annuo viene
portato a € 550,00 con un premio extra di €1.100,00 per conseguimento laurea,
soltanto in caso di iscrizione ad una delle seguenti facoltà:
- Giurisprudenza
- Economia e commercio
- Ingegneria
- Informatica
- Matematica
- Statistica
- Scienze statistiche ed attuariali
- Scienze economiche bancarie e assicurative (o similari).

Nota a verbale
I rimborsi spese spettano comunque per l’intero in caso di prestazione lavorativa a
part-time.

Nel caso di lavoratori che frequentino corsi accelerati di studio, i rimborsi di spesa,
nei limiti di cui sopra, verranno aumentati di 1/4.

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                         R.S.A. Allianz
      FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
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CAP. 4 – Assunzione dei figli di ex dipendenti deceduti in servizio o pensionati

Con riferimento agli inviti rivolti alle Società dalle R.S.A. nonchè con riferimento alla
raccomandazione dell'ANIA alle imprese contenuta in calce all' art. 17 del vigente C.C.N.L.
le Imprese - nel rispetto delle leggi vigenti che regolano la materia dell'assunzione -
confermano la disponibilità a preferire l'assunzione di figli di ex dipendenti deceduti in
servizio o pensionati, purché i figli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti per l'as-
sunzione.

Le Società confermano che tale disponibilità verrà in concreto esercitata con particolare
riguardo alla situazione familiare dell'ex dipendente deceduto in servizio o pensionato.

CAP. 5 – Diritto all’informazione

Ad integrazione di quanto previsto in materia dal vigente C.C.N.L., nell’intento di diffondere
attraverso l’informazione alle Rappresentanze Sindacali Aziendali una migliore
conoscenza delle problematiche aziendali, l’Impresa s'impegna a:

•    informare preventivamente le RSA dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione
     che comportino sostanziali modifiche nell’organizzazione del lavoro;

•    informare le RSA in caso di modifiche all’organizzazione del lavoro conseguenti
     all’introduzione e/o allo sviluppo di procedure automatizzate.

Le parti concordano di regolare l'informazione prevista dagli artt. 10, 11 e 12 del vigente
C.C.N.L. e da precedenti accordi e/o prassi aziendali secondo le modalità che seguono.

Incontri/argomenti:

1)      nel mese di febbraio di ogni anno:

a)      con riferimento all'esercizio corrente

-       previsioni e prospettive circa le attività delle Società del Gruppo;

-       previsioni di massima delle eventuali nuove assunzioni con indicazione delle aree
        professionali prevedibilmente interessate;

-       numero e tipologie di corsi programmati di aggiornamento professionale nonchè di
        formazione del personale, in relazione anche a quanto previsto dal C.C.N.L.
        vigente;

-       eventuali nuovi prodotti immessi dalla Società sul mercato;
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                                 R.S.A. Allianz
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-    stato ed evoluzione delle agenzie;

b)   con riferimento all'esercizio precedente

-    numero dei dipendenti suddivisi, per livello e classi, per fasce di età e per regioni,
     con ripartizione per sesso;

2)   nel mese di aprile di ogni anno:

a)   con riferimento all'esercizio precedente

-    orario flessibile: dati relativi alla distribuzione degli ingressi e delle uscite per fascia
     di quarto d'ora, suddivisi per uffici di Milano, Trieste, Torino e Roma.

-    dati relativi all'utilizzo dei permessi di cui al CAP. 6, punto 2;

-    rapporti di lavoro a tempo parziale, suddivisi per società, secondo la re-
     golamentazione contrattuale aziendale: n° dei dipendenti suddivisi per sesso, per
     causali di ammissione, per n° complessivo delle ore settimanali con specificazione
     della relativa prestazione giornaliera;

-    struttura retributiva del personale di cui alla parte seconda e terza del vigente
     C.C.N.L. , con evidenza della parte variabile;

-    produttività del personale di cui alla parte seconda e terza del vigente C.C.N.L. in-
     tesa come rapporto tra costi e risultati produttivi;

-    percorrenze chilometriche medie del personale amministrativo esterno;

-    numero complessivo delle mobilitazioni verificatesi, con l'indicazione dei passaggi di
     livello, sia per il personale amministrativo che per quello di cui alla parte seconda e
     terza del vigente C.C.N.L.;

-    numero dei dipendenti e relativo inquadramento - suddivisi per aree territoriali -
     delle strutture esterne: tecnica, commerciale e sinistri.

-    andamento della medicina preventiva;

-    numero dei dipendenti partecipanti ai corsi programmati di formazione ed ag-
     giornamento professionale del personale e relativo inquadramento;

3)   nel mese di giugno di ogni anno:

a)   con riferimento all'esercizio precedente

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-    consegna del bilancio depositato presso la Cancelleria del Tribunale, fornendo
     eventuali chiarimenti richiesti, anche per i dati relativi agli investimenti ed alla
     riassicurazione;

-    costo del lavoro, rispettivamente per il personale amministrativo e quello di cui alla
     parte seconda e terza del vigente C.C.N.L. , suddiviso per l'ammontare complessivo
     delle retribuzioni corrisposte, dei conseguenti oneri sociali e degli accantonamenti
     per il trattamento di fine rapporto, nonchè - per il solo personale amministrativo -
     l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti per lavoro straordinario e quello
     delle somme erogate per diarie e/o rimborsi spese;

-    per quanto riguarda il lavoro straordinario dovrà essere fornito anche l’ ammontare
     delle ore suddiviso per centri di costo , sedi direzionali e periferiche;

-    per quanto riguarda il servizio sinistri: numero dei sinistri divisi per Area e per fasce:
     (fino a 1.800 - fino a 2.000 - fino a 2.500 - oltre 3.000) caricati dagli addetti e quanti
     di questi ultimi fanno riferimento a centri di liquidazione;

b)   con riferimento all'esercizio corrente:

-    eventuali attività date in appalto nell'ambito della legge 23 ottobre 1960, n° 1.369;

-    stato di applicazione di quanto previsto dagli artt. 66, 98 e 99 del vigente C.C.N.L.;

4)   nel mese di ottobre di ogni anno:

-    ad avvenuta approvazione da parte degli organi societari, consegna della relazione
     semestrale (solo per le Società tenute a redigerla) fornendo i relativi chiarimenti ri-
     chiesti;

5)   in via preventiva almeno 15 giorni prima dell'operatività dell'evento:

-    comunicazioni delle innovazioni ritenute suscettibili di produrre modifiche di rilievo
     nell'organizzazione delle Società.

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CAP. 6 – Orario di lavoro e permessi

1)    Orario flessibile applicabile a tutti i dipendenti delle Società, quando non
      espressamente escluso.

a)    Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione
      giornaliera di cui al vigente C.C.N.L., viene praticato l'orario flessibile.

      Nel caso di modifiche del C.C.N.L. nella distribuzione e durata dell'orario di lavoro
      settimanale, le parti si incontreranno per decidere gli adattamenti che si dovessero
      rendere conseguentemente necessari.

b)    Il funzionamento dell'orario flessibile risulta definito con le modalità          di cui
      all’allegato 4.

      L'orario flessibile non si applica al personale che osserva turni di lavoro o una
      diversa distribuzione di orario rispetto a quello normale.
      Per tale personale continua ad applicarsi l'orario di lavoro attualmente praticato.

c)   Nei confronti dei lavoratori dell’Area Professionale “A” - Sezione A) di cui all’art. 92
      del C.C.N.L. vigente, in considerazione del ruolo ricoperto e dell’attività ad essi
      richiesta, viene effettuata la sola rilevazione di presenza/assenza, anche in
      relazione alla possibilità loro riservata di entrare e trattenersi in azienda per ragioni
      di servizio al di fuori dell’orario normale.
      Pertanto, le norme del presente Regolamento si applicano soltanto se ed in quanto
      compatibili.
      **Analogo trattamento viene mantenuto ai lavoratori ex-Lloyd dell’ Area
      Profesiona le “A” – Sezione B di cui all’ art. 93 del C.C.N.L vigente.

d)    In caso di urgenza o particolari necessità, e solo temporaneamente, le Società -
      dandone previa comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali - potranno
      disporre che i dipendenti, anche per singoli settori o uffici, riprendano ad osservare
      l'orario normale di lavoro in essere prima dell'entrata in vigore dell'orario flessibile.
      L'orario normale di lavoro potrà essere ripristinato dalle Società per periodi che non
      superino complessivamente i dieci giorni lavorativi per anno solare.
      Nel caso fosse necessario protrarre tali periodi, le relative proroghe saranno
      concordate con le rappresentanze sindacali aziendali.

e)    In conseguenza dell'adozione dell'orario flessibile, per tutti i dipendenti - fermo
      restando il numero di ore contrattuali settimanali di cui al precedente punto a - è
      obbligatoria - dal lunedì al giovedì - la presenza in ufficio dalle ore 9 alle ore 17,
      fatta eccezione per l'intervallo. Al venerdì la presenza in ufficio è obbligatoria dalle
      ore 9 alle ore 12,30.
      Intervallo pranzo: rigidità 45 minuti, flessibilità 15 minuti che rientra nel relativo
      monte ore mensile.
      La sede di Trieste continuerà la prassi ex-Lloyd in uso relativamente alla pausa di
      pranzo.

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             FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
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Per quanto riguarda invece l'inizio ed il termine dell'attività lavorativa giornaliera, i
        dipendenti hanno la possibilità di scegliere l'orario relativo entro i limiti di tempo se-
        guenti:

        -      dal lunedì al giovedì:
               inizio dalle ore 7,45 alle ore 9
               termine dalle ore 17 alle ore 18,15
               A seguito dell’ integrazione, l’ orario di uscita di tutti i lavoratori della piazza
               di TS sarà dalle 17 alle 18,30.
        -      il venerdì:
               inizio dalle ore 7,45 alle ore 9
               termine dalle ore 12,30 alle ore 14;

        Nelle giornate semifestive, l'attività lavorativa avrà inizio dalle ore 7,45 alle ore 9 e
        termine alle ore 12.

        Il tempo di lavoro decorre dalle rilevazioni effettuate con la tessera personale negli
        appositi apparecchi elettronici.

f)      La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell'ambito delle
        ore di flessibilità.
        Possono essere riportate al mese successivo non più di 10 ore, sia in difetto che in
        eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente.
        Le ore eccedenti il saldo positivo di 10 ore non possono essere considerate lavoro
        straordinario e non sono retribuite.

g)      L'effettuazione del lavoro straordinario, prestato nell'ambito delle norme di legge e
        di contratto che lo disciplinano, è possibile solamente a decorrere dalle ore 18 dal
        lunedì al giovedì e dalle ore 14 del venerdì, con l'osservanza delle vigenti proce-
        dure aziendali.
        Nel caso in cui il lavoratore risulti avere maturato un saldo mensile positivo pari o
        superiore a 10 ore, previa autorizzazione potrà effettuare lavoro straordinario a
        partire dalle ore 17.

h)      Nel caso di assenze per ferie, malattia, permessi compensativi di festività abolite
        (fruiti a mezze o intere giornate), ovvero permessi retribuiti e non retribuiti (in tali
        casi solo se fruiti a giornate intere) s'intende convenzionalmente ripristinato il
        normale orario giornaliero.

i)      Nel caso di sciopero, sia all'inizio che al termine della giornata lavorativa, verrà ri-
        pristinato il normale orario giornaliero.

j)      Con l'adozione dell'orario flessibile cessano le prassi di tolleranza dei ritardi in atto
        presso le Società.

•    Rimangono le prassi in uso, relativamente allo straordinario, come da CIA Lloyd
     Adriatico 19/4/2005 - 19/5/2005 e Allianz Subalpina 12/5/2006.
•    Possibilità di compensare il saldo negativo, oltre le 10 ore, con altro Istituto
     contrattuale.
                                        16
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               FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
                                                                                       Luglio 2009
•   Possibilità di recuperare permessi personali con il saldo flessibilità o il venerdì
    pomeriggio.
•   Possibilità di utilizzare fino ad 8 ore per anno l’istituto dei permessi a copertura di
    eventuali ritardi.
•   Possibilità di usare le ferie a mezze giornate e le ex festività a ore, col massimo di due
    ore il venerdì.

Per normale orario giornaliero s’intende quello previsto dalle CIA Ras 15/7/2005, Lloyd
Adriatico 19/4/2005 - 19/5/2005 e Allianz Subalpina 12/5/2006.

Nota a verbale n.1

Il funzionamento dell'orario flessibile, compreso quello stabilito per i dipendenti della sede
di Roma, di cui alla lettera sub b), risulta disciplinato dall'unito regolamento (allegato n° 4 ).

1 bis) “Orario flessibile personale esterno con funzioni interne”.

        Anche al personale esterno con funzioni interne sarà applicato l’orario flessibile
        secondo le norme che seguono.

        Fermo restando il numero di ore settimanali di lavoro e la relativa distribuzione
        giornaliera di cui all’art. 101 del vigente C.C.N.L. i predetti dipendenti hanno la
        possibilità di scegliere l’orario giornaliero entro i limiti di tempo seguenti:

    -   dal lunedì al giovedì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e termine dalle ore 17 alle
        ore 18.00;
    -   il venerdì: inizio dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e termine dalle ore 12.30 alle ore 13.30.
    -   semifestivi: inizio dalle ore 8,00 alle ore 9.00 e termine alle ore 12.00.

        La compensazione delle ore di lavoro deve avvenire mensilmente nell’ambito delle
        ore di flessibilità.

        Possono essere riportate al mese successivo non più di 6 ore, sia in difetto che in
        eccesso rispetto al normale orario contrattuale mensile di ogni dipendente.
        Possibilità di compensare il saldo negativo, oltre le 6 ore, con altro Istituto
        contrattuale.
        Possibilità di recuperare permessi personali con il saldo flessibilità o il venerdì
        pomeriggio.

        Per le ipotesi in cui non fosse temporaneamente applicabile la flessibilità (es.
        malattia, ferie, scioperi etc.) s’intende convenzionalmente ripristinato il c.d. orario
        giornaliero normale (8.30 – 17.30 dal lunedì al giovedì e 8.00 – 13.00 il venerdì).

        Per ogni altro aspetto riguardante il meccanismo della flessibilità si rinvia al
        precedente punto 1 e all’All. 4 per quanto compatibili.

        Possibilità trasformazione del riporto positivo di fine anno in permessi retribuiti
                                       17
                                 R.S.A. Allianz
              FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
                                                                                      Luglio 2009
-Al personale soggetto al sistema della flessibilità dell'orario di lavoro, così come
        regolamentato dalla C.I.A. in vigore, verrà riconosciuta la possibilità di optare - in
        sostituzione del riporto, come già attualmente, al mese di gennaio di ogni anno
        delle ore di lavoro maturate a "credito" nel mese di dicembre dell'anno precedente -
        per la trasformazione delle stesse (non meno di 1 ora e, comunque, non più di 10)
        in una corrispondente quantità di ore fruibili - previa comunicazione preventiva - a
        titolo di permesso retribuito, analogamente a quanto previsto dal vigente C.I.A. per
        l'istituto del monte ore di permesso retribuito annue.

Predisporre regolamento per il funzionamento dell’orario flessibile (allegato 4 Cia ex Ras).

2)      Permessi

a)      Ribadito che per i lavoratori soggetti all’orario flessibile è obbligatoria la presenza
        sul posto di lavoro nelle fasce orarie cosiddette rigide, a ciascun dipendente, in
        relazione a quanto dispone il 3° comma dell'art. 39 del vigente C.C.N.L., è ricono-
        sciuta la disponibilità di un monte ore annuo di permessi retribuiti fruibili previa
        preventiva comunicazione, secondo le quantità che seguono:

-       Personale interno soggetto all'orario flessibile: 20 ore:

-       Personale interno non soggetto ad orario flessibile e personale esterno (sia con
        funzioni interne che con funzioni esterne): 16 ore

Tutto il personale, ad eccezione di quello disciplinato dalla nota a verbale di cui all' art. 101
del vigente C.C.N.L., potrà utilizzare 8 ore dei monte annui predetti, mediante
comunicazione anche non preventiva, ma comunque tempestiva.

Saranno altresì concessi permessi retribuiti:

b) per comprovate necessità determinate da visite mediche e/o analisi cliniche e/o cure
   terapeutiche presso le strutture pubbliche del Servizio Sanitario Nazionale e presso
   strutture private, ovunque ubicate, comprensivi dell’ itinere;

c) per assolvimento di doveri civici, escluso il caso in cui il dipendente sia attore in
   giudizio.

d) permessi per lutto
    In caso di decesso del coniuge, anche legalmente separato, o di un parente entro il
    secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto componente la sua famiglia
    anagrafica, o dei suoceri, il lavoratore ha diritto a 3 (tre) giorni di permesso retribuito.

e) permessi per gravi motivi familiari
    In caso di documentata grave infermità del coniuge, anche legalmente separato,
    o di un parente entro il secondo grado, anche non convivente, o di un soggetto
    componente la sua famiglia anagrafica, il lavoratore ha diritto a 3 (tre) giorni
    complessivi di permesso retribuito all’anno.
     I giorni di permesso devono essere utilizzati, di norma, entro 7 (sette) giorni
     dall’accertamento dell’insorgenza della grave infermità o dalla necessità di provvedere
                                        18
                                  R.S.A. Allianz
               FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
                                                                                       Luglio 2009
a conseguenti interventi terapeutici.

f) ai lavoratori portatori di handicap gravi o con familiari a carico portatori di handicap gravi
    ai sensi dell’art. 55 del vigente C.C.N.L. e bisognosi di assistenza riabilitativa continua,
    o affetti da malattia grave attestata da certificazione medico-specialistica, saranno
    concessi ulteriori permessi retribuiti per un massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi
    all'anno.

Raccomandazione Le OO.SS. invitano l'Impresa a consentire, valutate le esigenze
tecnico-organizzative, a coloro che lo richiedessero per gravi e comprovate necessità di
fruire di permessi quotidiani non retribuiti - di durata unitaria non inferiore ad un'ora e non
superiore a 4 (quattro) ore - per un periodo massimo di tre mesi. Qualora permanessero le
originarie necessità alla scadenza di tale periodo, raccomandano all'Impresa di esaminare
favorevolmente eventuali domande di proroga.

        Note a verbale

        a)     Le Società - a fronte di comprovate gravi ed improrogabili necessità del lavo-
               ratore, il quale risultasse aver fruito interamente delle giornate di permesso
               straordinario compensative delle festività soppresse, nonchè dell'intero
               monte ore (20 o 16 a seconda dei casi) annuo di permesso retribuito ovvero
               delle ulteriori ore acquisite (al massimo 10) attraverso la trasformazione del
               riporto positivo di fine anno (v. punto 3 sub. B) - eventualmente su proposta
               delle R.S.A., valuteranno la possibilità di concedere, in via del tutto
               eccezionale, brevi permessi retribuiti, anche in deroga ai limiti del suddetto
               monte ore.

               Le determinazioni delle Società non costituiranno precedenti invocabili ad
               alcun effetto.

        b)     In relazione a quanto convenuto fra le parti, alle 8 ore di permesso retribuito
               di cui alla lettera a) 3° comma del punto 2) precedente andranno imputati
               automaticamente - in mancanza di volontà contraria del dipendente - anche i
               ritardi entro le fasce rigide.

3)    ART. 39 CCNL

        Le 8 ore annue di permesso retribuito previste dall’art. 39 del vigente C.C.N.L.
        potranno essere godute a minuti, a mezze giornate o a giornata intera secondo le
        regole valide per le ferie.

        L’eventuale residuo non goduto a fine anno dovrà essere consumato
        prioritariamente rispetto alle altre causali di assenza retribuita (ferie, ex festività,
        nuovo monte ore etc.). Per residui inferiori alla mezza giornata – ai fini del consumo
        prioritario – sarà possibile il cumulo anche con il nuovo pacchetto di 8 ore previste
        per il nuovo anno.

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                                  R.S.A. Allianz
               FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
                                                                                      Luglio 2009
4)   ART. 115 CCNL – Banca ore

       I dipendenti che maturano ore di permesso in conto Banca Ore in base alla
       disciplina prevista dal vigente C.C.N.L. potranno fruirle a minuti, a mezze giornate
       o a giornata intera secondo le norme valide per le ferie.
       Per residui inferiori alla mezza giornata – ai fini del consumo prioritario – sarà
       possibile il cumulo anche con ore di banca ore maturate nel nuovo anno.

       N.B.: il conteggio e l’individuazione delle ore maturate avverrà alla fine del mese in
       cui è stata effettuata la prestazione che le ha generate.

Nota a verbale:

Con riferimento a quanto previsto ai punti 2.a), 3) e 4), la fruizione delle ore per coprire
l’intera giornata del venerdi (5 ore) potrà avvenire per un massimo complessivo di 5
venerdi per anno solare.

5)     Sospensione dell'attività lavorativa

       a) In due giornate, nel corso dell'anno solare di riferimento, viene fissata la
           sospensione dell'attività lavorativa per tutti i dipendenti - interni ed esterni - delle
           Società di cui al cap. 1

       b) La sospensione riguarderà solamente le seguenti giornate, qualora non cadano
           di sabato o domenica, già considerate come semifestive dal vigente C.C.N.L.,
           secondo le seguenti priorità:

          1 - Vigilia della Natività di N.S. (24 dicembre);
          2 - Ultimo giorno dell'anno (31 dicembre).
           3 - Commemorazione dei defunti (2 novembre);
        Compensazione di mezza giornata per dipendenti ex-Ras relativamente al 14
        agosto 2008

       c) In occasione della sospensione dell'attività lavorativa - considerata la necessità di
            mantenere una sufficiente copertura dei servizi essenziali - l'azienda si riserva
            di rendere comunque operativi gli uffici e i relativi dipendenti preposti alla
            funzionalità dei predetti servizi.
            A tali dipendenti sarà comunque concesso un permesso straordinario -
            quantitativamente analogo alla durata della sospensione non goduta - da fruirsi
            in epoca successiva prioritariamente nelle giornate semifestive non interessate
            dalla sospensione stessa - ovvero in altra data - e comunque da programmarsi
            concordemente alle esigenze del servizio di appartenenza.

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                                 R.S.A. Allianz
              FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
                                                                                       Luglio 2009
L'azienda e le R.S.A., nel mese di gennaio di ogni anno, si incontreranno per
           una verifica della "tabella coperture" (come riportata in Sez. B All. 6 lett. M CIA
           Ras 15/7/2005) relativa alle necessarie presenze per le due giornate
           semifestive in cui cadranno - nell'anno di riferimento - le previste sospensioni
           dell'attività lavorativa. In ogni caso le "tabelle coperture" non sono da intendersi
           tassative e possono comunque subire ulteriori variazioni in relazione a
           specifiche necessità che si evidenzino all'approssimarsi delle singole scadenze.

6)     Tolleranza per il personale soggetto a orario rigido

       Ai dipendenti soggetti a orario rigido (turni CED esclusi) sono riconosciuti cinque
       minuti di tolleranza per ogni turno effettivo di lavoro.

7)     Intervallo degli addetti in via esclusiva ai videoterminali

       Gli addetti in via esclusiva ai videoterminali - ai quali si applichi l'orario di cui al
       punto a) dell'art. 101 del vigente C.C.N.L. - fruiranno di un intervallo per ciascun
       turno di lavoro di venticinque minuti.

8)    Orario struttura assunzione auto Trieste

       Si richiede la regolamentazione degli orari, in linea con quanto stabilito all’ art. 1 del
       presente capitolo, anche per gli orari part-time.

9)    Centralino
       Si richiede l’applicazione della normativa Cia ex-Ras anche alla struttura di Trieste.

10)    Festività civili

      Le giornate del 25/4, 1/5 e 2/6 saranno retribuite qualora dovessero cadere nella
      giornata di domenica.

11)   Ferie

      Il personale di cui all’area professionale A sez. A – 7° livello – potrà utilizzare 5
      mezze giornate di ferie a copertura di 5 venerdì per anno.

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                                 R.S.A. Allianz
              FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
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12)   Orario di lavoro della sede di Roma

                                 VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 28 ottobre 1993 in Roma tra la RAS e le Rappresentanze Sindacali Aziendali
presso la suddetta società costituite da FISAC/CGIL, FIBA/CISL, UILASS/UIL, FNA e
SNFIA

Premesso:
-    che nel 1991 è stata attuata la ristrutturazione della sede di Roma al fine di
     migliorarne l'efficacia operativa, la produttività e la redditività;
-    che per l'Azienda era ed è considerato fondamentale, per la realizzazione dei
     risultati attesi, un rapporto organico tra le varie funzioni aziendali;
-    che l'Impresa, ritiene possibile realizzare tali risultati uniformando la distribuzione
     dell'orario di lavoro della struttura di Roma a quella di Milano oppure trasferendo
     alcune funzioni;
-    che le Rappresentanze sindacali hanno sostenuto l'esigenza di mantenere
     l'occupazione nella sede romana nonchè di agevolare lo sviluppo professionale;
-    che l'Azienda ritiene che la modifica dell'orario contribuirà al raggiungimento degli
     obiettivi di cui sopra.

Le parti convengono di incontrarsi nel mese di dicembre 1995 e 1996 per valutare gli
effetti della presente intesa sulla produttività e operatività della sede di Roma.

Il presente accordo realizza, con le modalità di seguito indicate l'uniformità di orario per un
più funzionale e razionale sviluppo dell'attuale struttura romana.

1)     Per tutti i dipendenti della sede di Roma la distribuzione dell'orario settimanale è
       quella prevista al punto a) dell' art. 101 del vigente C.C.N.L..

2)     I lavoratori che alla data di stipula del presente accordo effettuano l'orario
       settimanale con 2 rientri pomeridiani passeranno all'orario con tre rientri pomeridiani
       il 1°/1/95 e alla distribuzione di orario di cui al precedente punto 1 a partire dal
       1°/10/96.
       Esclusivamente per il periodo 1°/1/95 - 30/9/96, per i lavoratori che effettuano i 3
       rientri l'intervallo tra i 2 turni sarà di 45 minuti.

       Dichiarazione delle OO.SS.

       Le Rappresentanze Sindacali dichiarano che quanto previsto all'ultimo comma del
       punto 2 non potrà in alcun modo essere invocato come precedente in futuri
       negoziati.

3)     Ai lavoratori in servizio alla data di stipula del presente accordo che alla stessa data
       già osservano la distribuzione di cui al punto 1 viene corrisposta con decorrenza
       1/4/94 un'anzianità convenzionale valevole ai soli effetti economici pari a:
       -      12 mesi per coloro che si trovano nelle classi biennali con esclusione
              dell'ultima;

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                                R.S.A. Allianz
             FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
                                                                                   Luglio 2009
-      18 mesi per coloro che si trovano nell'ultima classe biennale e in quelle
             triennali.

4)    Ai lavoratori che effettuano l'orario dei 2 rientri pomeridiani e che optino entro il
      31/3/94 per l'orario di cui al punto 1 con decorrenza 1°/4/94 verrà corrisposta
      un'anzianità convenzionale, valevole ai soli effetti economici, pari a:
      -      24 mesi per coloro che si trovano nelle classi di anzianità biennali ad
             eccezione dell'ultima;
      -      36 mesi per coloro che si trovano nell'ultima classe biennale e in quelle
             triennali.
      Contestualmente cesserà l'erogazione dell'assegno di cui alla nota a verbale n° 3.

5)    Ai lavoratori di cui al punto 2 del presente accordo che non avessero anticipato il
      passaggio all'orario con 4 rientri pomeridiani, con decorrenza 1/1/95 verrà
      computata un'anzianità convenzionale, valevole ai soli effetti economici, pari a:
      -      6 mesi per coloro che si trovano nelle classi biennali con esclusione
             dell'ultima;
      -      9 mesi per coloro che si trovano nell'ultima classe biennale e in quelle
             triennali.

      Contestualmente l'assegno di cui alla nota a verbale n° 3 verrà assorbito, fino a
      concorrenza dell'importo equivalente alla attribuzione delle anzianità convenzionali
      di cui sopra, in occasione degli effettivi passaggi di classe.

      Inoltre analoga anzianità convenzionale verrà computata all'atto del passaggio al 4°
      rientro con contestuale cessazione della quota dell'assegno di cui alla nota a
      verbale n° 3 non ancora assorbita.

6)    A tutti i lavoratori, in assenza del servizio di mensa, per ogni giornata di effettiva
      presenza in entrambi i turni di lavoro, verrà corrisposto un buono pasto del valore di
      € 3,62.

Nota a verbale n° 1

Ai lavoratori che si trovassero al momento delle relative scadenze all'ultima classe
stipendiale, in sostituzione dell'anzianità convenzionale verranno corrisposti assegni ad
personam di valore equivalente in base al criterio: valore di scatto precedente diviso 36
moltiplicato il n° di mesi di anzianità convenzionale previsti.

Nota a verbale n° 2

Ai fini delle anzianità convenzionali di cui sopra si terrà conto delle tabelle del vigente
C.C.N.L. e del C.I.A.
Per quanto riguarda l'indennità di carica dei funzionari tali anzianità saranno computate
nella misura del 50% .

Nota a verbale n° 3

                                      23
                                R.S.A. Allianz
             FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
                                                                                Luglio 2009
Le parti precisano che l'importo di € 285,39 attualmente corrisposto ai lavoratori che
effettuano 2 rientri pomeridiani continuerà ad essere corrisposto, in quote mensili, fino al
totale assorbimento così come previsto ai precedenti punti 4) e 5).

7)    Part-time speciale
      Potranno essere concordati tra la Direzione per il personale e le Rappresentanze
      Sindacali, su segnalazione delle stesse, un massimo di 10 part-times richiesti per
      motivate ragioni personali, con il seguente orario: 8 - 14 x 5 giorni per il periodo
      1/4/94 - 30/9/96.

8)    Distribuzione settimanale e giornaliera dell'orario di lavoro
      Al personale amministrativo saranno applicate le distribuzioni settimanali e
      giornaliere dell'orario di lavoro così come di seguito descritte.

      A.     Orario con 4 rientri pomeridiani

      Per i dipendenti che alla data di stipula del presente accordo già operano con 4
      rientri pomeridiani e, comunque, a partire dal 1/10/96, per tutto il personale
      amministrativo della sede di Roma, viene applicata la seguente distribuzione
      dell'orario di lavoro:

      -      dal lunedì al giovedì:
             ingresso:      dalle 7.45 - alle 9.00
             uscita:        dalle 17 - alle 18
             intervallo:    dalle 13 - alle 14

      -      il venerdì, con obbligo di svolgimento dell'attività lavorativa per almeno 4 ore
             consecutive:
             ingresso:     dalle 7.45 alle 9.00
             uscita:       dalle 12.30 alle 14.00

      -      in giornata semifestiva:
             ingresso:     dalle 7.45 alle 9.00
             uscita:       alle 12.00

      B.     Orario con 2 rientri pomeridiani

             I dipendenti, per i quali - alla data di stipula del presente accordo - fosse
             ancora operante il sistema dei 2 rientri settimanali, potranno mantenere fino
             al 31 dicembre 1994 la seguente distribuzione dell'orario di lavoro:

      -      dal lunedì al giovedì:
             ingresso:      dalle 7.30 alle 8.30
             uscita:        dalle 13.50 alle 14.30

      -      nei due rientri pomeridiani:
             intervallo:     dalle 13.50 alle 14.30
             uscita:         dalle 17.25 alle 18.25

      -      il venerdì:

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                                R.S.A. Allianz
             FIBA/CISL - FISAC/CGIL - F.N.A. - S.N.F.I.A.- UILCA/UIL
                                                                                 Luglio 2009
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