Il Regolamento 2016/429 "relativo alle malattie animali trasmissibili" Cosa cambia - Cor nelia R ossi B r oy Ser vizio Veter inar io di Stato - B ...

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Il Regolamento 2016/429
“relativo alle malattie animali
         trasmissibili”
         Cosa cambia

 Cor n elia R ossi B r oy
 Ser vizio Veter in ar io di Stato - B er lin o,

                 C. Rossi-Broy - Bologna 16 Febbraio 2018- AHL   1
REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
 trasmissibili e che modifica e abroga taluni
atti in materia di sanità animale («normativa
        in materia di sanità animale»)
       Gazzetta ufficiale L 84/1, 31 marzo 2016
           Entrata in forza 21 aprile 2016
            Applicazione 21 aprile 2021

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Contenuto della relazione
• Note generali
    –   Perché una legge europea?
    –   Rapporti con altre normative
    –   demarcazione leggi nazionali
• Contenuto del regolamento (estratto)
    –   malattie degli animali
    –   Ruolo del detentore
    –   Ruolo del veterinario
    –   Autorità competente
    –   Controllo malattie
    –   Movimenti e regime di importazione
    –   La resistenza agli antibiotici
• Conclusioni
• Stadio delle discussioni atti delegati e di implementazione
• Art. 144 – deroga sullaC.certificatione            di trasporti
                            Rossi-Broy - Bologna 16 Febbraio 2018- AHL intracomunitari   3
Perché una legge europea?
• Assicurare livelli di sanitá animale e pubblica in
  Europa
• Mantenere l‘attuale stato sanitario o migliorarlo
• Stabilire principi armonizzati per il settore
• Principio prevenire è meglio che curare (one Health –
  prevenzione, sorveglianza, controllo, ricerca)
• Unico quadro normativo flessibile e semplice

  • Assicurare il mercato interno e esterno
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Rapporti con altre normative
• Non contiene
   –   disposizioni sul benessere animale
   –   Regole finanziarie
   –   Controlli ufficiali
   –   Movimenti di animali da compagnia non commerciali (10 anni)
• Contiene
   –   Modalità di manipulazione dei sottoprodotti (1069/2003) in relazione al
       controllo delle malattie
   –   Disposizioni sulle Zoonosi e malattie encefalopatie spongiformi trasmissibili,
       solo se non sono specificate norme precise nelle attuali leggi
   –   Norme di identificazione e registrazione dei bovini (etichettatura rimane nel
       regolamento 1760/2000)

• Altre normative verranno gradualmente riprese
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Rapporto con la legislazione nazionale
• Possibilitá di applicare misure più severe o supplementari
• Incoraggiamento di stabilire a livello nazionale
   –   Responsabilità generali
   –   Reporting
   –   Monitoraggio
   –   Registrazione
   –   Approvazione
   –   tracciabilità
• Misure non ostacolanti e proporzionate in riguardo al
  mercato, autorizzate a livello europeo e controllate

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malattie degli animali
• Lista (art. 5) e in un allegato (allegato II)
• Malattie altamente infettive e zoonosi – effetti
  sulla salute e sull‘economia (criteri definiti)
• Categorizzazione
• Fauna selvatica inclusa, anche animali
  domestici smarriti o selvatici trattenuti
• Misure e disposizioni di prevenzione e di
  controllo descritte in futuro in atti di
  esecuzione
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Ruolo dell’allevatore
• Responsabilitá del allevatore
   –   Misure per il controllo dei rischi biologici
   –   Commissione: standard minimi (atti di esecuzione)
   –   Guide di buone pratiche (a tutti i livelli)
• Profonde conoscenze in sanità animale
  (prerequisito), informazioni al veterinario
• Identificazione e registrazione a livello organizzato o
  commerciale, amplificazione
• Tracciabilità
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Ruolo del veterinario
• Veterinario o professionisti di salute degli animali aquatici
  (liberi professionisti)
• Qualificazione
• Visite obbligatorie (intervalli secondo valutazione
  dell‘imprenditore)
   –   Prevenzione e detezione delle malattie
   –   Informazione e sensibilità sulla resistenza antimicrobica
   –   Dettagli negli atti di esecuzione
• Certificati per tutte le speci segnati dal veterinario ufficiale
  (pure per i prodotti di origine animale)
• Trasferimento di attività ufficiali al libero professionista
  controllo di epidemie (dettagli in atti della COM)
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Autorità competente
• Certificazione funzione centrale
• Monitoraggio, sradicamento, controllo malattie,
  pianificazione di emergenza, sensibilizzazione in
  riguardo alle malattie
• Segnalazione e report delle malattie
• Facilitazione dei movimenti e del commercio
• Adeguate risorse
• Trasferimento attività a persone fisiche e juridiche
• Sistemi di trasmissione/informazioni su dati
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Controllo malattie animali (1)
• Base (peace time):
   –   Monitoraggio
   –   Diagnosi precoce
   –   Segnalazione efficace
   –   Visite sanitarie obbligatorie
   –   Raccolte dati
   –   Scambio internazionale
• Misure di controllo
   –   Programmi di eradicazione
   –   Compartimentazione
   –   Piani di emergenza
   –   Regime di gestione crisi livello regionale
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Controllo malattie animali (2)
• Disposizioni sull‘ uso di alcuni medicinali
• Banco antigeni, vaccini e reagenti diagnostici a
  livello europeo
• Eccezioni per animali di popolazioni
  speicifiche/rare

• Vaccinazioni di emergenza: divieto di utilizzo di
  prodotti da animali vaccinati
   –   Pericolo di perturbare il mercato.
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Movimenti e regime di importazione
• Flessibilità in base al rischio e alle misure di
  mitigazione del rischio (stati membri, imprenditori)
• Alto rischio: equidi e pollame, animali circo e
  esibizione
• Sistemi IT per semplificare movimento
• Autodichiarazione dell‘imprenditore
• Animali aquatici:
   –   riconoscimento stabilimenti di produzione,
   –   norme per disciplinare il movimento di animali aquatici
       selvatici
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La resistenza agli antibiotici

• Microrganismi resistenti trattati legalmente
  come epidemie
• Misure di controllo?
• Non chiaro, atti delgati

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Conclusioni
•   Concentrazione sulla facilitazione del mercato
•   Legislazione europea uniforme
•   Prevenzione
•   Flessibilità
•   Trasmissione dati / communicazione
•   Manca chiarezza sul come agire
•   Atti delegati e atti di implementazione
•   In forza da aprile 2016, in applicazione da aprile
    2021
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Atti delegati e di implementazione (1)
Struttura
• DA e IA per integrare l'atto di base
• COM ad adottare "DA" e IA "chiave" 24 mesi prima la data di
  applicazione del regolamento - Atti "chiave" determinati dal
  PE e dal Consiglio (AHL, articolo 274)
• Altre regole saranno sviluppate più tardi (dal 2019 in poi)
• Struttura "revisionata" nell'estate 2017:
• Problema di "raggruppamento" - Considerazioni
  interistituzionali (EP) - Ragioni oggettive per conferire poteri
  "bundling" - Seguire da vicino la struttura dell'atto di base
• Riferimenti incrociati - Vincoli alla redazione legislativa
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Atti delegati e di implementazione (2)

• DA e IA sono in preparazione
  - argomenti discussi con gli Stati membri nel 2017: Prodotti
  germinali, Equidi, prodotti di origine animale, api, elenco e
  categorizzazione delle malattie
  - sotto preparazione interna: movimenti intra UE, acquatico,
  sorveglianza, controllo delle malattie,
• 1a priorità: DA e IA per elencazione e categorizzazione delle
  malattie animali e elenco delle specie
• Tutti gli altri “atti chiavi" e atti correlati: le discussioni
  dovrebbero essere concluse entro settembre 2018, il più
  tardi estate 2018
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Lista delle malattie – criteri (Art. 5)
Criteri essenziali:
(ogni criterio deve essere presente)
  • PRESENZA nel UE
  • TRASMISSIBILITÀ
  • TRASMISSIONE
  • SPECIE
  • MORBILITÀ / MORTALITÀ

Criteri secondari:
(almeno un criterio)
  • POTERE ZOONOTICO
  • IMPATTO ECONOMICO
  • ALTRI IMPATTI
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Lista delle malattie - criteri
Categorizzazione

5 categorie
  - qualità die controlli in base alle categorie

EFSA/EU accordo?
Discussione non è terminata (2018)

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Problemi - risposte
• - Cosa succede se una malattia non è nell'elenco?
  • • SOLO per le malattie animali elencate - si applicheranno diverse norme di
     prevenzione e controllo specifiche per la malattia stabilite nella AHL
     (categorizzazione)
• - Cosa succede se una malattia non è sotto ad es. categoria A?
  • • L'eradicazione immediata obbligatoria NON può essere effettuata a livello
     dell'UE
• - Cosa succede se una specie non è nell'elenco?
  • • Se una specie non è elencata come suscettibile, reservoir o vettore, non può
     essere richiesta alcuna misura di controllo.
• - Qual è il legame con i fondi UE?
  • • L'AHL è collegato SOLO alle misure di controllo della sanità animale e il suo
     ambito di applicazione non copre gli aspetti finanziari. Tuttavia, il nuovo quadro
     finanziario può essere all'origine dell'esito dell'esercizio di quotazione.
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Art. 144
-   Delega di poteri concernente il obbligo degli operatori di garantire che gli animali lo siano
    accompagnato da un certificato sanitario

•   1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo
    264 in materia di:
•   a) deroghe ai requisiti di certificazione sanitaria degli animali di cui all'articolo 143,
    paragrafo 1, per i movimenti di animali terrestri detenuti che non presentano un rischio
    significativo per la diffusione di a malattia a causa di:
•   (i) le specie o le categorie di animali terrestri detenuti che vengono spostati e il malattie
    elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) per le quali sono elencate le specie;
•   (ii) i metodi di conservazione e il tipo di produzione di tali specie e categorie di tenuti animali
    terrestri;
•   (iii) l'uso previsto degli animali terrestri detenuti; o
•   (iv) il luogo di destinazione degli animali terrestri detenuti; compresi quei casi in cui il loro
    luogo di destinazione si trova nello stesso Stato membro del luogo di origine, ma loro passare
    attraverso un altro Stato membro per raggiungere il loro luogo di destinazione

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Art. 144 – investigazione (1)
Obiettivi dello studio
  • • Valutare le conseguenze economiche per le autorità competenti (AC) e operatori di una
    potenziale deroga dall'animale requisiti di certificazione sanitaria per i movimenti tra Stati
    membri di bovini, maiali, pecore, capre, equidi e pollame per diretto macellazione e pulcini
    di un giorno.
• Obiettivi specifici:
  • � Stato di avanzamento dei movimenti intra-UE di animali vivi di cui si tratta specie;
  • � Stima i costi delle CA e degli operatori in studi di casi selezionati;
  • � Stima della scala dell'impatto economico di una deroga a livello di UE28.

Lo studio non ha analizzato gli impatti sul benessere degli animali, la salute degli animali o rischi
  per la salute pubblica legati ai movimenti di animali con o senza questa potenziale deroga
  dalla certificazione di salute animale requisiti.

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Art. 144 – investigazione (2)
Parametri dello studio

• Dati raccolti per il periodo: 1/1 / 2009 - 31 / 12/2015
• 28 Stati membri
  • � Dati sui movimenti intra-communitari di animali
    vivi di specie interessate in tutti i 28 Stati membri
  • � Dati sui costi di AC e operatori in 7 Stati membri
    selezionati per i casi di studio seguendo due criteri:
     –   Luogo di origine di numeri elevato di spedizioni
     –   Rappresentazione di tutte le aree geografiche dell'UE
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Art. 144 – Risultati
Autorità competente (AC)
• Benefici diretti: meno controlli e certificazioni sulla salute degli animali
• Costi diretti: tariffe più basse

Operatori
• Benefici diretti: meno richiesta di lavoro per la certificazione, più breve
  tempo di caricamento degli animali, tariffe più basse
• Costi diretti: nessuno

• Risparmio sul controllo sanitario degli animali da parte del veterinario
  ufficiale e sulla certificazione:
  75% per le AC, 25% per gli operatori

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Art. 144 – Vantaggi della deroga(1)
Benefici indiretti
Autorità competenti
• Non sono previsti benefici e costi indiretti
Operatori
• Pianificazione più semplice dell'orario di partenza di una
  spedizione
• Evitare temperature sfavorevoli in un giorno, evitare il traffico
  intenso, durata più breve dei movimenti
• Migliore conformità con i tempi di arrivo richiesti dai clienti

Massimi benefici indiretti netti per suini e pollame da macello,
 più basso per capre e equidi da macello
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Art. 144 - Vantaggi della deroga (2)
Benefici diretti

Benefici diretti netti stimati di 22 milioni di euro / anno per l'UE28
  • 70% dei benefici diretti netti in Olanda e Germania (€ 8 milioni / anno ciascuno)
  • 75% dei benefici diretti netti per le AC e il 25% per gli operatori privati
  • 9 milioni €/anno per suini e pollame ciascuno- Benefici minimi (
Futuro
•   Le negoziazioni non sono ancora al termine
•   Stati membri devono discutere i risultati
•   COM Meeting con Stakeholder (FVE, ecc.)
•   Influenza delle organizzazioni nazionali?
•   Stati membri organizzarsi con strutture efficaci
    e trasparenti

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GRAZIE DELL‘ ATTENZIONE
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