LA PROPOSTA DI IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO - Avv. Claudia Petracca
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LA PROPOSTA DI IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO Avv. Claudia Petracca Milano, 7 maggio 2013
CONTESTO DELLA PROPOSTA La proposta di IV Dir. nasce con l’obiettivo di: -RAFFORZARE il mercato interno mediante la riduzione della complessità transfrontaliera -TUTELARE gli interessi delle società dalla criminalità e dagli atti terroristici -SALVAGUARDARE la prosperità economica dell’UE Tali obiettivi vanno raggiunti assicurando coerenza con l’approccio dell’UE e quello internazionale, la coerenza tra le norme nazionali, flessibilità nell’attuazione.
LE DEBOLEZZE DELLA TERZA DIRETTIVA Nel mese di aprile 2012 la Commissione Europea ha adottato una RELAZIONE sull’applicazione della III Direttiva. Artt. 42 e 43 III Dir. Obbligo per la Commissione Europea di produrre periodicamente una relazione al Consiglio Raccomandazioni GAFI febbraio 2012
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO La Commissione ha realizzato una valutazione d’impatto in cui ha analizzato le possibili conseguenze del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, ha individuato le cause dei problemi, gli obiettivi operativi da perseguire e le opzioni praticabili. LE CONSEGUENZE DEL RICICLAGGIO -Perturbazione dei flussi finanziari -Riduzione degli investimenti -Diminuzione della crescita economica
LE CAUSE DEI PROBLEMI E GLI OBIETTIVI OPERATIVI DA REALIZZARE LE CAUSE DEI PROBLEMI 1.Diversa applicazione delle norme UE vigenti nei diversi Stati Membri, con riduzione della certezza del diritto 2.Inadeguatezza della normativa UE 3.Incoerenze tra le norme attuali e gli standard internazionali OBIETTIVI: Assicurare coerenza (e flessibilità) tra le norme Assicurare che le norme siano incentrate sul rischio e vengano rivedute per far fronte a nuove minacce emergenti
OPZIONI PRATICABILI PRINCIPALI OPZIONI PRATICABILI: 1. Ampliamento ambito applicazione giochi d’azzardo 2. Nuova soglia per persone che negoziano beni in contanti 3. Rafforzamento dei regimi sanzionatori: norme minime 4. Inclusione dei reati fiscali 5. Disponibilità delle informazioni sul titolare effettivo 6. Responsabilità di vigilanza dell’home country e dell’host country 7. Valutazioni nazionali dei rischi 8. Obblighi di adeguata verifica della clientela 9. Equivalenza dei regimi di Paesi Terzi 10. Approccio della vigilanza basato sul rischio 11. Trattamento delle persone politicamente esposte
I PRESTATORI DI GIOCHI D’AZZARDO Ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva. III Direttiva: prevede solo le case da gioco (senza definirle) – il considerando 14 estende genericamente la normativa antiriciclaggio alle attività dei destinatari esercitate su internet. IV Direttiva (necessità di definiz. ampia e puntuale): -Definizioni: “SERVIZI DI GIOCO D’AZZARDO”: servizi che implicano una posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse, prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del singolo destinatario di servizi. Considerando n. 13 opportunità di adeguata verifica per operazioni 2.000 euro -D. Lgs. 231/2007 – Art. 14, C. 1, Lett. D) (case da gioco) e E-BIS (offerta di giochi e scommesse con vincite in denaro - esclusi lotto e lotterie). -UIF - “SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI PER OPERATIVITA ’ CONNESSA CON IL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE SCOMMESSE (aprile 2013). -COMUNICAZIONE ASSOSIM N. 49-2013
NEGOZIATORI DI BENI Riduzione della soglia a 7.500 euro per persone che negoziano beni in contanti. La III Dir. prevede soglia di euro 15.000. IV DIR: “BENI”: beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o strumenti legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi”. I negoziatori di beni hanno obbligo di adeguata verifica per operazioni occasionali di importo pari a \ maggiore di 7.500 euro. Finalità: inasprire le misure contro il ricorso alle persone che negoziano beni per scopi di riciclaggio all’interno dell’UE. CONSIDERANDO n. 6: … gli Statti membri possono decidere di adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa (Italia).
I TRE LIVELLI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO L approccio basato sul rischio consente di valutare i rischi in modo più mirato e incisivo laddove sia maggiore il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo Il quadro europeo già si basa su tale principio Necessità di creare maggiore convergenza nelle misure nazionali e di creare orientamenti pratici (Studio Deloitte) Considerando nn. 14 – 15 - 16: - L’approccio non costituisce un’opzione permissiva - Necessità per gli stati membri e gli enti obbligati di individuare, comprendere e mitigare i rischi
IL PRIMO E IL SECONDO LIVELLO: SOVRANAZIONALE \ NAZIONALE Considerando n. 15 – 16 – 17 Articoli 6 – 7 - 8 VALUTAZIONI DEI RISCHIO DA PARTE DELLO STATO MEMBRO: Introdotto a carico degli Stati l’obbligo di individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi. APPROCCIO SOVRANAZIONALE: importanza riconosciuta a livello internazionale (GAFI) – tenere conto del rischio degli altri Paesi Incarico ad alcune Autorità di emanare un parere sui rischi cui è esposto il settore finanziario -ABE – Autorità Bancaria Europea -AEAP – Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni Aziendali e Professionali -AESFEM – Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati -CONDIVISIONE DELLE VALUTAZIONI
SEGUE Ciascuno stato adotta misure opportune per individuare, valutare, comprendere e mitigare i rischi – aggiorn./art. 7 Ciascuno Stato 1. usa la valutazione per migliorare il proprio regime individuando i settori in cui gli enti obbligati devono applicare misure rafforzate 2. usa la valutazione come ausilio alla distribuzione e definizione delle priorità delle risorse da destinare al contrasto (approccio sul rischio applicato alla vigilanza) 3. mette a disposizione degli enti obbligati le informazioni che consentono loro di effettuare le valutazioni di loro competenza
IL TERZO LIVELLO: APPROCCIO INDIVIDUALE ARTICOLO 8 Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati: -adottino MISURE opportune volte a individuare e valutare i rispettivi rischi tenendo conto di fattori quali clienti, paesi o aree geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali misure sono proporzionate alla natura ed alle dimensioni dell’ente obbligato -Adottino POLITICHE e PROCEDURE per mitigare e gestire in maniera efficace i rischi individuati a livello dell ’ UE, degli Stati membri e degli stessi enti obbligati
Segue IL TERZO LIVELLO POLITICHE e PROCEDURE: -Elaborazione di politiche, procedure e controlli interni riguardanti a disciplina dell ’ adeguata verifica, sos, conservazione documentale, sistema dei controlli interno e compliance e indagine preventiva sui dipendenti [possibile criticità] -se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell’attività economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, procedure e controlli interni.
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA Debolezze della III Direttiva: Obblighi ordinari: -divergenza nell’applicazione della soglia di 15.000 per operazioni occasionali -Opportunità di individuare documenti di identità riconosciuti a livello europeo per facilitare identificazione; -Opportunità di precisare gli obblighi a carico di entrambe le parti in caso di ricorso a terzi. IV Direttiva “valutare e se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d’affari” . Cfr. Allegato I (tra le variabili di rischio da considerare ai fini della adeguata verifica, solo “scopo”)
SEGUE: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA Debolezze della III Direttiva: Obblighi rafforzati: -Proposto un approccio più flessibile per quanto riguarda il tipo di misure da applicare ed il momento in cui applicarle. Ad es. proposto di non considerare le situazioni a distanza automaticamente come situazioni ad alto rischio (tenere conto dell’evoluzione di tecnologie\modalità pagamento) IV Direttiva -Scompare riferimento all’identificazione a distanza -Casi tipizzati [rapporti bancari di corrispondenza con enti di Paesi terzi + PEP (anche nazionale)] -No automatismi: esame di contesto e finalità delle operazioni complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali di operazioni prive di scopo economico evidente Fattori di rischio sintomatici in Allegato III (clienti, operazioni, aree geografiche) + futuri orientamenti delle Autorità europee su fattori da considerare
SEGUE: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA Debolezze della III Direttiva: Obblighi semplificati – per determinati tipi di clienti o prodotti disapplicazione delle regole di adeguata verifica - divergenti modalità di applicazione negli Stati membri: - In alcuni Stati deroga assoluta degli obblighi di adeguata verifica - In altri Stati applicazione di un regime semplificato IV Direttiva Laddove uno Stato membro o un ente obbligato individuino settori a basso rischio, lo Stato membro può consentire obblighi semplificati Prima di applicare gli obblighi semplificati gli enti verificano che il rapporto con il cliente o l’operazione presenti un basso rischio No automatismi Fattori sintomatici di basso rischio (Allegato II + futuri orientamenti Autorità europee)
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE Debolezze della III Direttiva: -La residenza estera delle persone che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche -Definizione troppo ampia con riferimento ai familiari e ai soggetti con cui intrattengono stretti legami -Affidabilità, disponibilità e costi dei dati relativi a nomi e categorie di pep IV Direttiva -Eliminazione del criterio legato alla residenza -Pep nazionali e pep nelle organizzazioni internazionali -Verifiche rafforzate anche oltre un anno dalla cessazione di carica (18 mesi): autorizzazione alta dirigenza + valutare origine del patrimonio e dei fondi + controllo continuo rafforzato
TITOLARITA’ EFFETTIVA Debolezze della III Direttiva: - Opportunità di modificare la soglia del 25% -Difficoltà di individuazione dei T.E. in caso di società anonime estere -Necessità di maggiore trasparenza negli assetti proprietari nei registri delle imprese e/o presso le società IV Direttiva No modifica soglia Obiettivo: nuove misure per conferire maggiore chiarezza e accessibilità alle informazioni sul T.E. Art. 29: gli Stati membri assicurano che le società/ entità giuridiche stabilite nel proprio territorio ottengano e mantengano informazioni adeguate, aggiornate e accurate sui propri T.E. – Messa a disposizione di Autorità / enti obbligati
REGIME SANZIONATORIO Debolezze della III Direttiva: La III Dir impone agli stati di adottare sanzioni amministrative Problemi: varietà di regimi sanzionatori nazionali tale da rendere impossibile il confronto tra tutti gli Stati membri; risposta sanzionatoria frammentaria e inadeguata IV Direttiva Maggiore armonizzazione del sistema sanzionatorio con norme comuni minime da applicare alle violazioni sistematiche su aspetti chiave Resta ferma la possibilità per gli Stati di applicare sanzioni penali Criticità: “approccio basato sul rischio” intrinsecamente incompatibile con sanzioni fondate su principio di tassatività Probabile passaggio da sanzioni penali a sanzioni amministrative: favor rei e ne bis in idem
AVV. CLAUDIA PETRACCA Responsabile Area Legale ASSOSIM Via Alberto da Giussano, 8 20145 – Milano Tel. 02 - 86454996 c.petracca@assosim.it www.assosim.it
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