LA PROPOSTA DI IV DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO - Avv. Claudia Petracca

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LA PROPOSTA DI
                IV DIRETTIVA
              ANTIRICICLAGGIO

Avv. Claudia Petracca

                            Milano, 7 maggio 2013
CONTESTO DELLA PROPOSTA

  La proposta di IV Dir. nasce con l’obiettivo di:
  -RAFFORZARE il mercato interno mediante la riduzione della
  complessità transfrontaliera
  -TUTELARE gli interessi delle società dalla criminalità e dagli
  atti terroristici
  -SALVAGUARDARE la prosperità economica dell’UE

  Tali obiettivi vanno raggiunti assicurando coerenza con l’approccio
  dell’UE e quello internazionale, la coerenza tra le norme nazionali,
  flessibilità nell’attuazione.
LE DEBOLEZZE DELLA TERZA DIRETTIVA

   Nel mese di aprile 2012 la Commissione Europea ha adottato una
   RELAZIONE sull’applicazione della III Direttiva.

   Artt. 42 e 43 III Dir. Obbligo per la Commissione Europea di produrre
   periodicamente una relazione al Consiglio

   Raccomandazioni GAFI febbraio 2012
LA VALUTAZIONE D’IMPATTO

La Commissione ha realizzato una valutazione d’impatto in cui ha
analizzato le possibili conseguenze del riciclaggio e del finanziamento
del terrorismo, ha individuato le cause dei problemi, gli obiettivi
operativi da perseguire e le opzioni praticabili.

LE CONSEGUENZE DEL RICICLAGGIO
-Perturbazione dei flussi finanziari
-Riduzione degli investimenti
-Diminuzione della crescita economica
LE CAUSE DEI PROBLEMI E GLI OBIETTIVI
OPERATIVI DA REALIZZARE

LE CAUSE DEI PROBLEMI
1.Diversa applicazione delle norme UE vigenti nei diversi Stati
Membri, con riduzione della certezza del diritto
2.Inadeguatezza della normativa UE
3.Incoerenze tra le norme attuali e gli standard internazionali

OBIETTIVI:
Assicurare coerenza (e flessibilità) tra le norme
Assicurare che le norme siano incentrate sul rischio e vengano rivedute
per far fronte a nuove minacce emergenti
OPZIONI PRATICABILI

PRINCIPALI OPZIONI PRATICABILI:
1. Ampliamento ambito applicazione giochi d’azzardo
2. Nuova soglia per persone che negoziano beni in contanti
3. Rafforzamento dei regimi sanzionatori: norme minime
4. Inclusione dei reati fiscali
5. Disponibilità delle informazioni sul titolare effettivo
6. Responsabilità di vigilanza dell’home country e dell’host country
7. Valutazioni nazionali dei rischi
8. Obblighi di adeguata verifica della clientela
9. Equivalenza dei regimi di Paesi Terzi
10. Approccio della vigilanza basato sul rischio
11. Trattamento delle persone politicamente esposte
I PRESTATORI DI GIOCHI D’AZZARDO

Ampliamento dell’ambito di applicazione della Direttiva.

III Direttiva: prevede solo le case da gioco (senza definirle) – il considerando
14 estende genericamente la normativa antiriciclaggio alle attività dei
destinatari esercitate su internet.

IV Direttiva (necessità di definiz. ampia e puntuale):
-Definizioni: “SERVIZI DI GIOCO D’AZZARDO”: servizi che implicano una
posta pecuniaria in giochi di sorte, compresi quelli che comportano
elementi di abilità, quali le lotterie, i giochi da casinò, il poker e le scommesse,
prestati in locali fisici o, a prescindere dal modo, a distanza, mediante
mezzi elettronici o altra tecnologia di comunicazione, e su richiesta del
singolo destinatario di servizi.
Considerando n. 13 opportunità di adeguata verifica per operazioni 2.000 euro

-D. Lgs. 231/2007 – Art. 14, C. 1, Lett. D) (case da gioco) e E-BIS (offerta di
giochi e scommesse con vincite in denaro - esclusi lotto e lotterie).
-UIF - “SCHEMI RAPPRESENTATIVI DI COMPORTAMENTI ANOMALI PER
OPERATIVITA ’ CONNESSA CON IL SETTORE DEI GIOCHI E DELLE
SCOMMESSE (aprile 2013).
-COMUNICAZIONE ASSOSIM N. 49-2013
NEGOZIATORI DI BENI

Riduzione della soglia a 7.500 euro per persone che
negoziano beni in contanti.

La III Dir. prevede soglia di euro 15.000.

IV DIR: “BENI”: beni di qualsiasi tipo, materiali o immateriali,
mobili o immobili, tangibili o intangibili, e i documenti o strumenti
legali, in qualsiasi forma compresa quella elettronica o digitale, che
attestano il diritto di proprietà o altri diritti sui beni medesimi”.

I negoziatori di beni hanno obbligo di adeguata verifica per operazioni
occasionali di importo pari a \ maggiore di 7.500 euro.

Finalità: inasprire le misure contro il ricorso alle persone che
negoziano beni per scopi di riciclaggio all’interno dell’UE.

CONSIDERANDO n. 6: … gli Statti membri possono decidere di
adottare disposizioni più rigorose, tra cui una soglia più bassa
(Italia).
I TRE LIVELLI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L approccio basato sul rischio consente di valutare i rischi in modo più
mirato e incisivo laddove sia maggiore il rischio di riciclaggio e
finanziamento del terrorismo

Il quadro europeo già si basa su tale principio
Necessità di creare maggiore convergenza nelle                 misure
nazionali e di creare orientamenti pratici (Studio Deloitte)

Considerando nn. 14 – 15 - 16:
- L’approccio non costituisce un’opzione permissiva
- Necessità per gli stati membri e gli enti obbligati di individuare,
comprendere e mitigare i rischi
IL PRIMO E IL SECONDO LIVELLO:
SOVRANAZIONALE \ NAZIONALE

Considerando n. 15 – 16 – 17
Articoli 6 – 7 - 8

VALUTAZIONI DEI RISCHIO DA PARTE DELLO STATO
MEMBRO: Introdotto a carico degli Stati l’obbligo di individuare,
valutare, comprendere e mitigare i rischi.

APPROCCIO SOVRANAZIONALE: importanza riconosciuta a
livello internazionale (GAFI) – tenere conto del rischio degli altri Paesi

Incarico ad alcune Autorità di emanare un parere sui rischi cui è
esposto il settore finanziario

-ABE – Autorità Bancaria Europea
-AEAP – Autorità Europea delle Assicurazioni e delle Pensioni
Aziendali e Professionali
-AESFEM – Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati

-CONDIVISIONE DELLE VALUTAZIONI
SEGUE

Ciascuno stato adotta misure opportune per individuare,
valutare, comprendere e mitigare i rischi – aggiorn./art. 7

Ciascuno Stato
1. usa la valutazione per migliorare il proprio regime
individuando i settori in cui gli enti obbligati devono applicare misure
rafforzate

2. usa la valutazione come ausilio alla distribuzione e definizione
delle priorità delle risorse da destinare al contrasto (approccio sul
rischio applicato alla vigilanza)

3. mette a disposizione degli enti obbligati le informazioni che
consentono loro di effettuare le valutazioni di loro competenza
IL TERZO LIVELLO: APPROCCIO INDIVIDUALE

ARTICOLO 8

Gli Stati membri provvedono a che gli enti obbligati:

-adottino MISURE opportune volte a individuare e valutare i
rispettivi rischi tenendo conto di fattori quali clienti, paesi o aree
geografiche, prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione. Tali
misure sono proporzionate alla natura ed alle dimensioni dell’ente
obbligato
-Adottino POLITICHE e PROCEDURE per mitigare e gestire in
maniera efficace i rischi individuati a livello dell ’ UE, degli Stati
membri e degli stessi enti obbligati
Segue IL TERZO LIVELLO

POLITICHE e PROCEDURE:
-Elaborazione di politiche, procedure e controlli interni riguardanti a
disciplina dell ’ adeguata verifica, sos, conservazione documentale,
sistema dei controlli interno e compliance e indagine preventiva
sui dipendenti [possibile criticità]

-se del caso, in funzione delle dimensioni e della natura dell’attività
economica, una funzione di revisione indipendente per la verifica delle
politiche, procedure e controlli interni.
OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Debolezze della III Direttiva:
Obblighi ordinari:
-divergenza nell’applicazione della soglia di 15.000 per operazioni
occasionali
-Opportunità di individuare documenti di identità riconosciuti a livello
europeo per facilitare identificazione;
-Opportunità di precisare gli obblighi a carico di entrambe le parti in
caso di ricorso a terzi.

IV Direttiva
“valutare e se necessario, ottenere informazioni sullo scopo e sulla
natura prevista del rapporto d’affari” . Cfr. Allegato I (tra le variabili di
rischio da considerare ai fini della adeguata verifica, solo “scopo”)
SEGUE: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Debolezze della III Direttiva:
Obblighi rafforzati:
-Proposto un approccio più flessibile per quanto riguarda il tipo di
misure da applicare ed il momento in cui applicarle. Ad es. proposto di
non considerare le situazioni a distanza automaticamente come
situazioni ad alto rischio (tenere conto dell’evoluzione di
tecnologie\modalità pagamento)

IV Direttiva
-Scompare riferimento all’identificazione a distanza
-Casi tipizzati [rapporti bancari di corrispondenza con enti di Paesi
terzi + PEP (anche nazionale)]
-No automatismi: esame di contesto e finalità delle operazioni
complesse e di importo insolitamente elevato e tutti gli schemi anomali
di operazioni prive di scopo economico evidente

Fattori di rischio sintomatici in Allegato III (clienti, operazioni, aree
geografiche) + futuri orientamenti delle Autorità europee su fattori da
considerare
SEGUE: OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

Debolezze della III Direttiva:
Obblighi semplificati – per determinati tipi di clienti o prodotti
disapplicazione delle regole di adeguata verifica - divergenti modalità
di applicazione negli Stati membri:
- In alcuni Stati deroga assoluta degli obblighi di adeguata verifica
- In altri Stati applicazione di un regime semplificato

IV Direttiva
Laddove uno Stato membro o un ente obbligato individuino settori a
basso rischio, lo Stato membro può consentire obblighi semplificati
Prima di applicare gli obblighi semplificati gli enti verificano che il
rapporto con il cliente o l’operazione presenti un basso rischio
No automatismi
Fattori     sintomatici       di    basso    rischio     (Allegato  II
+ futuri orientamenti Autorità europee)
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Debolezze della III Direttiva:
-La residenza estera delle persone che occupano o hanno occupato
importanti cariche pubbliche
-Definizione troppo ampia con riferimento ai familiari e ai soggetti con
cui intrattengono stretti legami
-Affidabilità, disponibilità e costi dei dati relativi a nomi e categorie di
pep

IV Direttiva

-Eliminazione del criterio legato alla residenza
-Pep nazionali e pep nelle organizzazioni internazionali
-Verifiche rafforzate anche oltre un anno dalla cessazione di carica (18
mesi): autorizzazione alta dirigenza + valutare origine del patrimonio
e dei fondi + controllo continuo rafforzato
TITOLARITA’ EFFETTIVA

Debolezze della III Direttiva:
- Opportunità di modificare la soglia del 25%
-Difficoltà di individuazione dei T.E. in caso di società anonime estere
-Necessità di maggiore trasparenza negli assetti proprietari nei registri
delle imprese e/o presso le società

IV Direttiva
No modifica soglia
Obiettivo: nuove misure per conferire maggiore chiarezza e
accessibilità alle informazioni sul T.E.
Art. 29: gli Stati membri assicurano che le società/ entità giuridiche
stabilite nel proprio territorio ottengano e mantengano informazioni
adeguate, aggiornate e accurate sui propri T.E. –
Messa a disposizione di Autorità / enti obbligati
REGIME SANZIONATORIO

Debolezze della III Direttiva:
La III Dir impone agli stati di adottare sanzioni amministrative
Problemi: varietà di regimi sanzionatori nazionali tale da rendere
impossibile il confronto tra tutti gli Stati membri; risposta
sanzionatoria frammentaria e inadeguata

IV Direttiva
Maggiore armonizzazione del sistema sanzionatorio con norme
comuni minime da applicare alle violazioni sistematiche su aspetti
chiave
Resta ferma la possibilità per gli Stati di applicare sanzioni penali
Criticità: “approccio basato sul rischio” intrinsecamente
incompatibile con sanzioni fondate su principio di tassatività
Probabile passaggio da sanzioni penali a sanzioni amministrative:
favor rei e ne bis in idem
AVV. CLAUDIA PETRACCA
Responsabile Area Legale
ASSOSIM
Via Alberto da Giussano, 8
20145 – Milano

Tel. 02 - 86454996
c.petracca@assosim.it
www.assosim.it
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