Il recepimento delle 4 Quick Fixes in Italia - NOVITA' IVA INTRA UE - ODCEC Roma

Pagina creata da Federico Marra
 
CONTINUA A LEGGERE
Il recepimento delle 4 Quick Fixes in Italia - NOVITA' IVA INTRA UE - ODCEC Roma
NOVITA’ IVA INTRA UE
 Il recepimento delle 4 Quick Fixes in Italia
·Lo stato del recepimento delle 4 “quick fixes” in Italia
·Le cessioni a catena
·Le prove delle operazioni intracomunitarie
·Alcuni casi di cessioni a catena
·Iscrizione al VIES
·Il regime di “call-off stock”

                                                            Roma, 7 ottobre 2021
                                                                                   1
Il recepimento delle 4 Quick Fixes in Italia - NOVITA' IVA INTRA UE - ODCEC Roma
NOVITA’ IVA INTRA UE
 A partire dal 1993, al fine di realizzare il Mercato Unico Europeo, sono state abolite le barriere
doganali fra gli Stati membri ed è stato introdotto un regime Iva tra soggetti passivi basato sulla
                           tassazione dei beni nel paese di destinazione.

Tale regime era stato definito transitorio in attesa di realizzare la tassazione nel Paese di origine
                                 delle cessioni intracomunitarie.

Tuttavia il sistema di origine si è mostrato irrealizzabile in un prossimo futuro e già nel libro verde
   «Futuro dell’Iva» del 2011 la Commissione si è orientata per una soluzione individuata nel
                     principio di imposizione nel Paese di destinazione dei beni

Inoltre la Commissione Europea (Comunicazione del 2016) indirizzata al Parlamento Europeo al
  Consiglio e al Comitato economico e sociale ha chiesto di intervenire sul sistema Iva con la
creazione di uno spazio europeo che deve essere più semplice a più adeguato a fronteggiare le
                                            frodi.
                                                                                                     2
NOVITA’ IVA INTRA UE

            Per modificare l’attuale regime Iva sono previste 2 fasi di attuazione

                             Prima fase decorrente da luglio 2022
                  Il regime di tassazione è basato sullo Stato di destinazione:
                  l’Iva è applicata con l’aliquota vigente nello Stato di destinazione
 l’imposta viene dichiarata e versata allo Stato membro di origine mediante un portale on line e
                             trasferita allo Stato membro di destinazione
se il cessionario è un «soggetto passivo certificato» l’imposta si assolve con l’attuale meccanismo
       del reverse charge. La posizione di soggetto passivo certificato verrà indicata nel VIES

    Seconda fase «dopo debito monitoraggio di 5 anni dalla attuazione della fase 1»
  Il nuovo sistema Iva sarà esteso a tutte le cessioni transfrontaliere e si applicherà anche alle
                                       prestazioni di servizi

                                                                                                     3
NOVITA’ IVA INTRA UE
In attesa di implementare la prima fase è stato adottato un pacchetto legislativo denominato
«Quick Fixes» con decorrenza dal 1 gennaio 2020 :

Direttiva UE2018/1910 (4 dicembre 2018)

‒ Il numero di identificazione IVA mediante il quale l'acquirente opera nelle cessioni intra-UE di
  beni.

‒ Le cessioni a catena, intendendosi come tali le operazioni in cui vi sono due o più cessioni
  consecutive con un unico trasporto intracomunitario di beni

‒ Il regime del call-off stock, intendendosi come tale l’invio dei beni ad un depositario in altro
  Stato Membro, che acquista i beni all’atto del prelievo degli stessi dal deposito.
Regolamento Ue.2018/1912 (4 dicembre 2018)
 - Le prove dell’avvenuta cessione intracomunitaria di beni nei casi in cui i beni sono stati spediti
   dal cedente o da terzi per suo conto o dal cessionario o da terzi per suo conto (art. 45 bis del
                                     Regolamento 282/2011).                                             4
Legge delega europea 2019-2020 (L. 22 aprile 2021 n. 53)
Articoli introdotti nel D.L. n. 331 del 1993
• Art. 38-bis - (Acquisti intracomunitari in regime cosiddetto di “call off stock”)
• Art. 41-bis - (Cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto di “call off stock”)
• Art. 41-ter - (Cessioni a catena)
Articolo 41 del D.L. 331/93 modificato
• comma 2-ter (VIES + INTRASTAT)
Articolo 50 del D.L. 331 del 1993 modificato
• comma 1 soppresso (iscrizione al VIES)
• comma 2 aggiunti riferimenti
• comma 5-bis nuovo comma inserito
• comma 6 aggiunte regole di registrazione per il call-off stock

                                                                                       5
Le cessioni a «catena»

                         6
Le «cessioni intracomunitarie»
                                  Normativa di riferimento

 L’ articolo 138, § 1, Direttiva n. 2006/112/CE stabilisce che gli stati membri esentano le cessione
    dei beni spediti o trasportati fuori dal loro territorio ma nella comunità se sono rispettate le
                                          seguenti condizioni:
  I beni sono ceduti da un soggetto passivo ad un altro soggetto passivo in uno Stato diverso da
                         quello in cui la spedizione o il trasporto ha inizio
Il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini Iva nello stato diverso da quello
 da cui ha inizio la spedizione o il trasporto e ha comunicato al cedente tale numero identificativo
L’esenzione non si applica qualora il cedente non abbia rispettato l’obbligo di presentare l’elenco
    riepilogativo o lo stesso non riporti correttamente le informazioni riguardanti la cessione

                                                                                                      7
Le «cessioni intracomunitarie»
                                 Normativa di riferimento
     L’attuale art.41 della normativa Iva nazionale dispone che sono cessioni comunitarie:
le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal
    cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di
  imposta o di enti, associazioni e altre organizzazioni indicate nell’articolo 4, comma 4, D.P.R.
                            633/1972, non soggetti passivi d’imposta.

                                                                                                  8
Le «operazioni a catena»
                                     Normativa di riferimento
Il nuovo articolo 36-bis della Direttiva n. 2006/11/CE stabilisce quanto segue:
§ 1 «qualora lo stesso bene sia successivamente ceduto e sia spedito o trasportato da uno Stato
membro a un altro direttamente dal primo cedente all’ultimo acquirente nella catena, la spedizione o
il trasporto sono imputati unicamente alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore
intermedio».
§ 2 «in deroga al paragrafo 1, la spedizione o il trasporto sono imputati unicamente alla cessione di
beni effettuata dall’operatore intermedio se quest’ultimo ha comunicato al cedente il numero di
identificazione IVA attribuitogli dallo Stato membro a partire dal quale i beni sono spediti o
trasportati».
§ 3 «ai fini del presente articolo, per «operatore intermedio» s’intende un cedente all’interno della
catena diverso dal primo cedente della catena, che spedisce o trasporta i beni esso stesso o tramite
un terzo che agisce per suo conto».
§ 4 «il presente articolo non si applica alle situazioni di cui all’art. 14-bis» della Direttiva IVA (trattasi
delle cessioni, effettuate per il tramite di piattaforme elettroniche aventi ad oggetto beni importati
oppure poste in essere da soggetti stabiliti fuori dell’Unione europea).
                                                                                                          9
Le «operazioni a catena»
                               Normativa di riferimento
                 Il nuovo articolo 41-ter della Proposta DLGS stabilisce quanto segue:
a) si considerano cessioni a catena le cessioni successive di beni che sono oggetto di un unico
trasporto, da uno Stato membro a un altro Stato membro direttamente dal primo cedente all’
ultimo acquirente;
b) si considera operatore intermedio un cedente, diverso dal primo, che trasporta o spedisce i beni
direttamente o tramite un soggetto terzo che agisce per suo conto.

Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione iniziano nel territorio dello Stato e sono
effettuati da un operatore intermedio, si considera cessione intracomunitaria non imponibile ai
sensi dell'articolo 41 solo la cessione effettuata nei confronti dell'operatore intermedio.
Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione
attribuitogli dallo Stato agli effetti dell’Imposta sul Valore Aggiunto, si considera cessione
intracomunitaria · quella effettuata dall'operatore intermedio. Non si considerano effettuate nello
Stato le cessioni successive a quella che costituisce cessione intracomunitaria.
                                                                                                 10
Le «operazioni a catena»
Normativa di riferimento (continua)

Nelle cessioni a catena in cui il trasporto o la spedizione terminano nel territorio dello Stato e
sono effettuati da un operatore intermedio, si considera acquisto intracomunitario ai sensi
dell'articolo 38 solo l'acquisto effettuato dall'operatore intermedio.
Tuttavia, se l'operatore intermedio comunica al proprio cedente il numero di identificazione
attribuitogli agli effetti dell’Imposta sul Valore Aggiunto dallo Stato di inizio del trasporto o della
spedizione, si considera acquisto intracomunitario quello effettuato dall'acquirente dell'operatore
intermedio. Si considerano effettuate nello Stato la cessione posta in essere dal soggetto che
effettua l'acquisto intracomunitario e le cessioni successive.

                                                                                                      11
La semplificazione delle «operazioni a catena»

Le cessioni a catena intra Ue costituiscono operazioni contraddistinte dalle seguenti caratteristiche:
-     i beni sono oggetto di due o più distinte cessioni;
-     viene effettuato un unico trasferimento intra Ue della merce, dal primo fornitore al cliente finale;
-     intervengono tre o più operatori (primo cedente, uno o più promotori, destinatario finale).

La direttiva 2006/112/Ce, in materia di IVA, prende, tuttavia, in considerazione soltanto le c.d. “triangolazioni
comunitarie semplificate”.
                                                                                                             12
La semplificazione delle «operazioni a catena»

Nelle triangolazioni comunitarie semplificate, a fronte di un unico trasporto e di una transazione a
catena, esiste solo una cessione intracomunitaria e acquisto intracomunitario. Per identificarla è
necessario accertare a quale delle operazioni può essere attribuito il trasporto intracomunitario.
La Corte si è pronunciata in più occasioni ( Caso Emag, Euro Tyre, Toridas, Hans Buhler) fornendo i criteri
che devono essere applicati per determinare a quale delle operazioni debba essere attribuito il regime di
non imponibilità.
                                                                                                         13
La semplificazione delle «operazioni a catena»

A decorrere dall'1.1.2020, la direttiva 2018/1910/UE prevede delle presunzioni con riguardo alle cessioni a catena nelle
quali il trasporto è curato dal promotore della triangolazione:
‒ si presume che la cessione con trasporto coincida con quella effettuata nei confronti del promotore (operazione
   intracomunitaria)
‒ diversamente, qualora il promotore abbia comunicato al cedente il numero di identificazione IVA che gli è stato
   attribuito dallo Stato membro dal quale i beni sono spediti o trasportati, la spedizione o il trasporto sono imputati
   alla cessione di beni effettuata dal promotore che costituirà, pertanto, la cessione non imponibile IVA.
Se il trasporto venisse effettuato da un soggetto diverso dall’intermediario le disposizioni di cui all’art.36 bis non
troverebbero applicazione                                                                                         14
Casi particolari delle cessioni a catena
Rinvio alle note esplicative per esame dei casi particolari (Note, par. 3.6)
• Ruolo operatore intermedio
• Definizione di spedizione o trasporto da parte o per conto dell’operatore
   intermedio
• Trasporto frazionato
• Diversi soggetti coinvolti nel trasporto
• Prova dell’organizzazione del trasporto
• Modalità di comunicazione del numero di registrazione IVA
• Operazioni triangolari – catena composta da più operatori
• L’ultima persona della catena è un consumatore finale

                                                                               15
3.6.4. Chi non può assumere il ruolo dell'operatore intermedio?
… né il primo cedente né l'ultimo acquirente della catena possono essere
l'operatore intermedio. Il primo cedente è espressamente escluso dalla
formulazione della disposizione e l'ultimo acquirente non è un cedente
all'interno della catena. Pertanto, nessuno di loro può assumere il ruolo di
operatore intermedio.
Va notato che se sono tali soggetti a organizzare il trasporto dei beni, non ci
sono dubbi su come attribuire il trasporto intracomunitario. Se è stato il primo
cedente a organizzarlo, il trasporto sarà imputato alla cessione da lui
effettuata. Se è l'ultimo acquirente ad aver organizzato il trasporto, il trasporto
sarà imputato alla cessione effettuata nei suoi confronti.

                                                                                  16
Cessioni a catena (rapporto con le triangolari)

                                                  17
3.6.18. L'ultima persona della catena è un acquirente finale
… il numero minimo di soggetti coinvolti in un'operazione a catena è tre.
Tuttavia, non è necessario che siano tutti soggetti passivi.
Infatti, è possibile che l'ultimo soggetto della catena possa essere una persona
non soggetto passivo, ossia un consumatore finale. Pertanto, potremmo
applicare le disposizioni sulle operazioni a catena a una situazione in cui un
soggetto passivo A vende beni a un soggetto passivo B, che vende gli stessi
beni a una persona fisica non soggetto passivo C. Il trasporto viene effettuato
direttamente da A a C, dallo Stato membro 1 allo Stato membro 3.

                                                                              18
3.6.18. L'ultima persona della catena è un acquirente finale

                                                               19
3.6.18. L'ultima persona della catena è un acquirente finale
In questa situazione B è l'unico soggetto che può ricoprire il ruolo di operatore intermedio e
applicare le disposizioni relative alle operazioni a catena.
Se si applica la disposizione generale, il trasporto sarà imputato alla cessione effettuata da A a
B. Pertanto, la cessione da parte di A sarà una cessione intracomunitaria di beni esente nello
Stato membro 1 (se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 138 della DI) e vi sarà un
acquisto intracomunitario da parte di B imponibile nello Stato membro 3. La cessione da B a
C sarà un'operazione interna nello Stato membro 3.
Se B, operatore intermedio, comunica ad A il numero di identificazione IVA che gli è stato
attribuito dallo Stato membro da cui i beni sono spediti o trasportati, lo Stato membro 1, la
spedizione o il trasporto sarebbero imputati alla cessione da lui effettuata, vale a dire alla
cessione da B a C. La cessione da A a B sarà un'operazione interna imponibile nello Stato
membro 1. La cessione da B a C sarebbe considerata una vendita a distanza di beni
imponibile nello Stato membro 3, a meno che non siano soddisfatte le condizioni di cui
all'articolo 34 della DI, nel qual caso l'operazione sarebbe tassata nello Stato membro 1.

                                                                                                20
Le prove delle operazioni intra UE

                                     21
Le prove delle operazioni intra UE
Normativa di riferimento
•   Sia la direttiva, sia la normativa nazionale stabiliscono che una cessione possa essere esente Iva
    (non imponibile) se i beni sono trasportati /spediti da uno Stato membro ad un altro Stato
    membro; tuttavia non è stabilito in quale modo possa essere provato il trasporto/spedizione,
    con l’esclusione delle ipotesi oggi indicate dall’art.45 bis del regolamento EU 282/2011
•   Le divergenze di approccio tra gli Stati membri hanno creato difficolta ed incertezza giuridica
    nei rapporti tra contribuenti e Amministrazione finanziaria Tuttavia, l’indeterminatezza
    degli strumenti di prova ha determinato incertezze operative                      e divergenze
    interpretative tra i contribuenti e l’Amministrazione finanziaria.

                                                                                                    22
L’evoluzione della prassi della Agenzia delle Entrate
Risoluzione n. 477/E del Nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al
2008                     trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il documento di trasporto,
                         la prova potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a
                         dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro
                         (dichiarazione del cessionario).

Risoluzione n. 19/E del   1. Documentazione dalla quale siano individuabili i soggetti coinvolti
2013                         (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire
                             l’operazione a cui si riferiscono;
                          2. Fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme
                             riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa
                             agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.
                                                                                                  23
L’evoluzione della prassi della Agenzia delle Entrate
 Risposta all’interpello n. 100 1. Documento di trasporto (DDT) con indicazione della destinazione
 del 2019                          dei beni firmato dal trasportatore per presa in carica; se il
                                   trasporto era a cura della società cedente riceveva la fattura del
                                   trasportatore con indicazione dei trasporti effettuati
                                2. Dichiarazione da parte del cessionario comunitario che le merci
                                   erano pervenute

L’Agenzia ha riconosciuto la documentazione prova idonea dell’avvenuta cessione a condizione che:
fossero individuabili i soggetti coinvolti e i dati dell’operazione, si conservassero le fatture di vendita,
la documentazione bancaria, quella contrattuale e gli elenchi Intrastat in quanto l’indirizzo è conforme
al Regolamento di esecuzione del 4 dicembre 2018/1912/EU

                                                                                                          24
Orientamenti giurisprudenziali
                             Ai fini dell'applicazione del regime di non imponibilità IVA per le cessioni intracomunitarie, la
Cass. 19.4.2018 n. 9717
                             prova del trasferimento dei beni in altro Stato membro UE non può essere fornita dal cedente
                             mediante documentazione di "origine privata", come le fatture emesse o la documentazione
                             bancaria attestante il relativo pagamento. Rilevano invece il documento CMR, che presenta il
                             contenuto di una lettera di vettura con i dati della spedizione e le firme dei soggetti coinvolti
                             nell'operazione; i contratti commerciali tra le parti.

                             Nelle operazioni intracomunitarie, il cedente nazionale deve verificare, con la diligenza propria
Cass. 24.3.2016 n. 5833      dell'operatore commerciale professionale, "le caratteristiche di affidabilità della controparte,
                             ponendo in essere un comportamento apprezzabile in termini di buona fede". Richiamando
                             anche la sentenza Corte di Giustizia 6.9.2012 causa C-273/11, i giudici, in merito alla prova
                             della cessione intracomunitaria, hanno ritenuto sufficienti documenti quali la dichiarazione del
                             cessionario francese, le lettere di vettura internazionale e i documenti di trasporto.

Sentenza Teleos 27.9.2007    Il rischio di prevenire frodi giustifica obblighi severi per il fornitore, non può ricadere su
causa C-409/04               quest'ultimo la responsabilità per violazioni commesse dal cliente comunitario

                                                                                                                          25
Orientamenti giurisprudenziali

  -   Cass. 5.8.2016 n. 16433
  -   Cass. 30.12.2015 n. 26062
  -   Cass. 7.11.2016 n. 22539

Il cedente deve fornire la prova della effettiva dislocazione della merce verso lo Stato
comunitario, o, "se la documentazione sia in possesso di terzi non collaboranti e non sia
acquisibile da altri soggetti, di aver espressamente concordato, nei contratti stipulati con
vettore, spedizioniere e cessionario, l'obbligo di consegna del documento, e, a fronte dell'altrui
inadempimento, di aver esperito ogni utile iniziativa giudiziaria" .

                                                                                                 26
Il nuovo articolo 45-bis, Regolamento Ue 282/2011

 I regolamenti di esecuzione dell’Unione sono norme di carattere sovrannazionale e sono
  direttamente applicabili senza che sia necessario alcun atto di recepimento
 L’art 45 bis differenzia il sistema delle prove a seconda che il trasporto sia eseguito dal
  fornitore (o da un terzo per suo conto) oppure dal cessionario (o da un terzo per suo
  conto)

                                                                                                27
Il nuovo articolo 45-bis, Regolamento UE 282/2011
                                Beni spediti/trasportati dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono
                                                                per suo conto

                                    il venditore è in possesso di almeno DUE degli elementi di           1. un documento o una lettera CMR
                                    prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a),             riportante la firma
                                    rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra,       2. una polizza di carico
                                    dal venditore e dall'acquirente                                      3. una fattura di trasporto aereo
                                                                                                         4. una fattura emessa dallo
                                                                                                            spedizioniere
Il venditore certifica che i
beni sono stati spediti o         +                                                                      1. polizza assicurativa della
                                                                                                            spedizione o al trasporto
trasportati da lui o da un
terzo per suo conto                                       Oppure                                            o i documenti bancari
                                                                                                            attestanti il pagamento;
                                                                                                         2. documenti ufficiali
                    il venditore è in possesso di UNO qualsiasi dei singoli elementi di cui al              rilasciati da una pubblica
                    paragrafo 3, lettera a) combinazione con UNO qualsiasi dei singoli                      autorità (es. notaio), che
                    elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che              confermano l'arrivo dei
                    confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti                 beni nello Stato di
                    indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente;                         destinazione;
                                                                                                         3. Una ricevuta rilasciata da
                                                                                                            un depositario nello Stato
                                                                                                            membro di destinazione
                                                                                                            che confermi il deposito.    28
Il nuovo articolo 45-bis, Regolamento UE 282/2011
                                   Beni spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per          1. un documento o una lettera
                                                         suoconto.                                     CMR riportante la firma
                                                                                                    2. una polizza di carico
                               Almeno DUE degli elementi di prova non contraddittori di cui         3. una fattura di trasporto aereo
                               al paragrafo 3,lettera a), rilasciati da due diverse parti e che     4. una fattura emessa dallo
Il venditore è in possesso     siano indipendentil ‘una dall'altra, dal venditore e                    spedizioniere
di una dichiarazione           dall'acquirente                                                      1. Polizza assicurativa della
scritta dall'acquirente che                                                                            spedizione o al trasporto di
certifica che i beni sono
stati trasportati o spediti
                            +                         Oppure                                           documenti bancari attestanti il
                                                                                                       pagamento;
dall'acquirente, o da un                                                                            2. Documenti ufficiali rilasciati da
terzo per conto dello                                                                                  una pubblica autorità
stesso acquirente, e che UNO qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in      (es.notaio), che confermano
identifica lo Stato di      combinazione con UNO qualsiasi dei singoli elementi di prova non           l'arrivo dei beni nello Stato di
destinazione dei beni       contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la         destinazione;
                            spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l’una   3. Una ricevuta rilasciata da un
                            dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.                               depositario nello Stato membro
                                                                                                       di destinazione che confermi il
                                                                                                       deposito.
                                                                                                                                29
Dopo l’art.45bis                          Prassi della Agenzia delle Entrate

Risposta all’interpello n.117 del 2020

Per le cessioni di beni franco magazzino Il cedente ha difficoltà ad acquisire la documentazione indicata
nell’art 45bis e propone come alternativi i seguenti documenti: la fattura di vendita, il CMR firmato dal
trasportatore e dal cessionario per ricevuta, ovvero in mancanza della firma il CMR è integrato dalla
dichiarazione del cessionario di avvenuta recezione della merce nel paese di destinazione,
documentazione bancaria attestante il pagamento della merce, dichiarazione del cessionario che la
merce è giunta nel paese di destinazione, elenchi riepilogativi Intrastat.
Per l’Agenzia i documenti sono sufficienti a provare l’avvenuta recezione delle merci perché in linea con
le richieste della prassi indicata anche nell’interpello 100 del 2019. Infatti con i documenti proposti dal
cedente è possibile individuare i soggetti coinvolti e tutti i dati a cui le operazioni si riferiscono e sono
conservate le fatture, la documentazione bancaria e quella relativa agli impegni contrattuali.
                                                                                                      30
Dopo l’art.45bis                                 Prassi della Agenzia delle Entrate
Circolare n.12 del 12 Maggio 2020

La Circolare fornisce le seguenti precisazioni: la trasmissione al venditore della dichiarazione scritta oltre il decimo
giorno del mese successivo alla cessione non preclude la possibilità di beneficiare della presunzione di consegna in
presenza di tutte le altre condizioni previste dal medesimo art-45 bis; la presenza dei documenti richiesti dall’art.
citato supporta la presunzione anche per le operazioni realizzate prima di gennaio 2020; le presunzioni non si
possono applicare quando le merci sono spedite/trasportate dal cedente e o dal cessionario senza l’intervento di
parti terze; in tutti i casi in cui non sono prodotti i documenti citati dall’art 45 bis può continuare ad essere
applicatala prassi nazionale che è soggetta a valutazione, caso per caso, da parte dell’Amministrazione finanziaria.

                                                                                                                   31
Dopo l’art.45bis                                  Prassi della Agenzia delle Entrate
Risposta all’interpello n.305 del 2020
Il cedente effettua cessioni di beni franco fabbrica di modico valore (entro 2.000 euro) che vengono talvolta pagati
con sistemi non tracciabili e ha difficoltà a raccogliere i documenti di prova richiesti dall’art.45 bis e chiede
all’Agenzia se è possibile utilizzare prove alternative quali: dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui si dichiara
di essere soggetto Iva nello stato di destino, che provvede al trasporto con mezzi del cessionario e conserva la
fattura e gli elenchi Intrastat nonché la documentazione bancaria se disponibile.
In alternativa verrebbe emessa una fattura imponibile, acquisita la dichiarazione scritta che le merci sono
pervenute, la fattura verrebbe stornata con la nota di credito e riemessa come operazione non imponibile,
sarebbero mantenuti i documenti di prova quali gli Intrastat e i bonifici bancari se disponibili.
L’Agenzia ritiene che i mezzi di prova forniti dal cedente non siano coerenti con le previsioni dell’art 45 bis e con le
indicazioni fornite in precedenza dalla stessa Amministrazione, in quanto non si ricava la prova del trasferimento .
Inoltre, la soluzione di stornare la fattura, non ha nulla a vedere con i mezzi di prova e soprattutto non si possono
stornare fatture se non in relazione ai casi espressamente previsti dal legislatore.

                                                                                                                      32
Dopo l’art.45bis                    Prassi della Agenzia delle Entrate

Risposta all’interpello n.141 del 2021

La società istante effettua cessioni utilizzando diverse modalità per il trasporto dei beni negli altri Stati
membri della Comunità e la cessione può avvenire sia franco fabbrica sia franco destino.
Il cedente ha implementato una procedura in conformità alle indicazioni fornite dall’Amministrazione
finanziaria e chiede se anche successivamente al 1 gennaio 2020 tale set documentale sia utilizzabile per
provare le cessioni intracomunitarie.
 L’Agenzia conferma che anche successivamente all’entrata in vigore dell’art 45 bis se non si producono i
documenti ivi citati si può seguire la prassi adottata a livello nazionale che va valutata caso per caso.

                                                                                                     33
Il nuovo articolo 45-bis del Regolamento UE 282/2011

     Criticità

•   Tempistica stretta per il rilascio della dichiarazione scritta che attesta il ricevimento della merce

•   Cessione franco fabbrica con il trasporto eseguito dal vettore terzo pagato dal cessionario (fattura di
    trasporto, pagamento trasporto o DDT/CMR)

•   Documento rilasciato da parte indipendente (società di trasporto appartenente alo stesso gruppo)

•   Trasporto curato direttamente dal fornitore nazionale (o dal cessionario) difficile documento di terze
    parti

                                                                                                            34
Iscrizione al VIES

                     35
Numero identificativo/Iscrizione al VIES
Dal 1 gennaio 2020, con l’entrata in vigore delle Quick Fixes, la natura meramente formale
della mancata iscrizione al VIES assume valore sostanziale. In pratica, dal 1 gennaio 2020,
l’iscrizione della partita IVA nel VIES è un elemento necessario per consentire al cedente di
emettere una fattura di cessione intracomunitaria non imponibile.
Gli operatori economici nazionali che operano e/o che intendono operare con l’estero devono
quindi verificare la loro iscrizione nella banca dati VIES (e provvedervi, nel caso non risulti
sussistente) e verificare che ne dispongano anche gli operatori economici con i quali operano.
L’assenza di tali iscrizioni non permette di qualificare le operazioni poste in essere con soggetti
comunitari come “cessioni o acquisti intracomunitari”, determinando l’impossibilità di
emettere fatture in regime di non imponibilità IVA, di integrare le fatture ricevute in reverse
charge e di recuperare l’imposta pagata.
La direttiva 2018/1919/UE del 4 dicembre 2018, infatti, a decorrere dal 1 gennaio 2020,
modifica l’art. 138 della direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA) che definisce le caratteristiche
della cessione intracomunitaria non imponibile nel paese di origine, aggiungendo tra i
requisiti sostanziali della cessione anche l’avvenuta iscrizione del cessionario nel VIES.

                                                                                                 36
Numero identificativo/Iscrizione al VIES
Inoltre, il nuovo paragrafo 1-bis dell’art. 138 della direttiva n. 2006/112/CE dispone che l'esenzione
non si applichi se il cedente non rispetta l'obbligo di presentazione dell'elenco riepilogativo (di cui
agli articoli 262 e 263 della direttiva n. 2006/112/CE) o presenta un elenco non riportante le
informazioni corrette sulla cessione intracomunitaria (fra cui è compreso l'identificativo IVA del
cessionario).
Tale nuova regola trova un eccezione:
«a meno che egli non possa debitamente giustificare la sua mancanza secondo modalità ritenute
soddisfacenti dalle autorità competenti»
Come evidenziato nelle Explanatory Notes, questa eccezione apre la necessità ad un’analisi case by
case

                                                                                                     37
38
Il regime di «call off stock»

                                39
Call off stock - Fonti Normative
Direttiva 2006/112/CE (modificata dalla direttiva 2018/1910)
 Art.17bis;
 Art.243,par.3;
 Art.262,par.2.

• Regolamento(UE)282/2011
Art.54bis.

……. DL 331/93
Art. 38-bis acquisti intracomunitari in regime cosiddetto «call off stock»
Art. 41-bis cessioni intracomunitarie in regime cosiddetto «call off stock»

                                                                              ***

Explanatory Notes on the EU VAT changes («2020 Quick Fixes»)
https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/explanatory_notes_2020_quick_fixes_en.pdf

                                                                                                        40
Call-off stock
La Direttiva (UE) del Consiglio n. 2018/1910 del 4 dicembre 2018 ha introdotto l’art. 17-bis alla Direttiva 2006/112/CE
in cui si prevede che:

•    «Non è assimilato a una cessione di beni effettuata a titolo oneroso il trasferimento, da parte di un
     soggetto passivo, di un bene della sua impresa a destinazione di un altro Stato membro in regime di
     call-off stock».

•    call-off stock richiede 4 CONDIZIONI per differire l’operazione intracomunitaria al momento successivo
     del diritto di disporre (VD INFRA)

•    ECCEZIONI – venir meno delle condizioni (RINVIO)

Il trasferimento di un bene in altro Stato Membro non si considera più un’operazione assimilata ad una cessione
Intra EU ma una vera e propria cessione Intra EU che però si realizza solo quando l’acquirente preleva i beni dal
deposito esistente in tale Stato Membro.

IL CEDENTE CONOSCE GIÀ AL MOMENTO DELL’INVIO L’IDENTITÀ DELL’ACQUIRENTE - BENI CEDUTI IN MOMENTO
SUCCESSIVO

Viene meno l’obbligo del cedente di identificarsi nello Stato membro di destinazione dei beni poiché il trasferimento
dei beni da uno Stato all’altro non determina la cessione intraUE immediata.

                                                                                                                      41
Call–off stock : «regime di sospensione»
Il contesto italiano

Contratto estimatorio (art. 1556 cc) e altre forme di trasferimento della
proprietà differite rispetto alla consegna dei beni
Nel contratto di call off stock l'effetto traslativo della proprietà si perfeziona al momento
del prelievo dei beni da parte del CLIENTE ESTERO

Regimi sospensivi dell’art. 39.c1-p3 + art.50.c5 DL 331/93 – Condizione
temporale e adempimenti

Casi esaminati da AF (Ris. 235 del 18-10-1996; Ris. 44/E del 10-4-2000)

06/10/2021                                Titolo documento                                      43
Le 4 Condizioni per il regime di Call–off stock (art.41-bis DL 331/93)

1. I beni oggetto dell’operazione sono spediti o trasportati da un soggetto passivo IVA in
uno Stato membro (o da un terzo per suo conto) verso un altro Stato membro, in
previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti ad un altro soggetto
passivo il quale, in forza dell’accordo esistente tra le parti, ha il diritto di acquisirne la
proprietà;

2. Il soggetto passivo che spedisce i beni non ha stabilito, nello Stato membro in cui i
beni sono spediti, la sede della propria attività economica, né ivi dispone di una stabile
organizzazione;

3. Il soggetto acquirente è identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono
spediti e la sua identità ed il numero di identificazione sono noti al soggetto che spedisce
nel momento in cui ha inizio la spedizione/trasporto dei beni;

4. Il soggetto che spedisce/trasporta i beni registra detto trasferimento in un apposito
registro e li inserisce negli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-UE.
Il requisito temporale
All’atto in cui il cessionario acquista la proprietà dei beni si realizza:

Una cessione intraUE esente da parte del cedente

Un acquisto intraUE da parte del cessionario

L’operazione si deve concretizzare entro 12 mesi dall’arrivo dei
beni

Regime di call-off rimane valido se (al permanere delle altre
condizioni):
    • Il cessionario è sostituito da altro soggetto IVA
    • In caso di rientro dei beni

Importanza del contratto
Requisiti del cedente

Il fornitore non deve avere una SO nel Paese di destinazione
dei beni
Può essere solo identificato nel Paese di partenza
Può essere identificato nel Paese di arrivo

N 2.5.7 – 2.5.1

                                                          46
Requisiti del cessionario
Può essere anche solo identificato nel paese di destinazione
Il cessionario può acquistare i beni per sue esigenze o per destinarli alla
rivendita
Il cessionario NON può trasportare i beni a destinazione per c/proprio MA
può farlo per conto del cedente
Possibile avere più cessionari
Possibile la sostituzione

N 2.5.8 – 2.5.9 – 2.5.11 – 2.5.12

                                                                         47
Condizioni necessarie e obblighi supplementari
Le 4 condizioni del paragrafo 2 sono sostanziali, senza di esse
non si accede al regime semplificato

La non compilazione del registro dall’acquirente non impedisce
l’applicazione del call-off ma può essere sanzionata

N 2.5.6

                                                             48
Eccezioni
             Il call-off cessa di esistere quando:

             Il prelievo non avviene nei 12 mesi dall’arrivo

             I beni sono ceduti ad altro soggetto              senza
             rispettare la sostituzione nel call-off

             I beni sono spediti/trasportati in uno Stato diverso

             I beni sono distrutti o smarriti o rubati

06/10/2021                          Titolo documento                   49
Registro da call–off stock: «cedente»

a) Stato membro di invio e data spedizione o trasporto;

b) Numero IVA del destinatario;

c) Stato membro di destinazione, numero IVA del depositario, indirizzo del deposito e data di arrivo;
d) Valore, descrizione e quantità dei beni arrivati;

e) Numero IVA del soggetto che sostituisce il destinatario;

f) Base imponibile, descrizione e quantità dei beni ceduti, nonché data della cessione intraunionale,
numero IVA dell’acquirente;

g) Base imponibile, descrizione e quantità dei beni ceduti, nonché data in cui viene meno una
condizione e relativo motivo;

h) Valore, descrizione e quantità dei beni rispediti e relative data.
Registro da call–off stock: «cessionario»

a)   Numero IVA del cedente;

b)   Descrizione e quantità dei beni ricevuti;

c)   Data di arrivo al deposito;

d)   Base imponibile, descrizione e quantità dei beni a lui ceduti, nonché data dell’acquisto
     intraunionale;

e)   Descrizione e quantità dei beni prelevati e data del prelievo;

f)   Descrizione e quantità dei beni distrutti, perduti o sottratti e relativa data (ovvero data
     di accertamento della distruzione o scomparsa).
Call off stock e stabile organizzazione

Nell’ambito di un contratto di call off stock il fornitore dei beni ha nello stato membro
di destinazione una stabile organizzazione e il cessionario non è stabilito in detto
Paese ma è solo identificato. È possibile utilizzare le nuove semplificazioni?

                                   SOLUZIONE

Le semplificazioni si applicano solo a condizione che il fornitore non abbia nello Stato
di destinazione una stabile organizzazione. Quindi nel caso di specie le semplificazioni
non sono applicabili. Se il fornitore non avesse una stabile organizzazione la presenza
di una semplice identificazione del cessionario non inibirebbe le semplificazioni.

Ammesso il rappresentante fiscale del cedente
Il cessionario può avere sede in altro Stato (UE-extraUE)
06/10/2021                             Titolo documento                                52
Call-off: ipotesi ordinaria

I beni possono essere prelavati per uso proprio o per una vendita successiva
Non ammesso il trasferimento a cessionario non identificato
La vendita a C non è in call-off

06/10/2021                         Titolo documento                            53
Sostituzione del cessionario

Cambia il cessionario nel contratto di call-off (no «time gap»)
Cambia il deposito
12 mesi invariati da invio
Rischio interruzione regime

06/10/2021                             Titolo documento           54
Vendita a un terzo/interruzione call-off

Intervento del rappresentate fiscale

06/10/2021                       Titolo documento       55
Reso delle merci

Ritorno nel Paese di origine prima dei 12 mesi
Permane il regime di sospensione

06/10/2021                      Titolo documento   56
Giacenza superiore ai 12 mesi

Necessità del rappresentante fiscale

06/10/2021                      Titolo documento   57
Invio in altro Stato membro

             Necessità del rappresentante fiscale
             Possibile call-off verso MS3

06/10/2021                              Titolo documento   58
Esportazione

06/10/2021                  Titolo documento   59
Distruzione/smarrimento

Necessità rappresentante fiscale

06/10/2021                    Titolo documento   60
Grazie per l’attenzione

                          61
Puoi anche leggere