Oggetto: fiera Shoes from Italy Tokyo, 8-10 luglio 2015
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Alle Aziende Ai Consorzi Export Alle Associazioni di Categoria Macerata, 25 marzo 2015 Prot.n: 109 mp Oggetto: fiera Shoes from Italy Tokyo, 8-10 luglio 2015 L’Azienda Speciale EX.IT nell’ambito del programma promozionale 2015 organizza la partecipazione alla fiera Shoes from Italy in Giappone per le aziende di produzione maceratesi del calzature, che si terrà a Tokyo nel periodo 8 – 10 luglio 2015 presso l’Hotel Westin Ebisu . Organizzata da ICE questa 57° Shoes from Italy in Giappone di Tokyo è dedicata alla presentazione delle collezioni primavera-estate 2016 di calzature italiane di livello fine, medio fine. Nelle calzature in pelle, sia maschili che femminili, il predominio italiano è assoluto ormai da anni. La Shoes from Italy, intende sostenere le imprese calzaturiere italiane nel mantenimento del primato acquisito nella fascia alta-medio/alta di prodotto e cogliere le opportunità che possono derivare dagli incontri dei nostri operatori con i detentori di quote. La Mostra ha acquisito ulteriore valore grazie anche alla sinergia di più settori resa possibile dalla concomitanza con la tradizionale manifestazione Moda Italia dedicata ai settori abbigliamento e pelletteria. Obiettivo dell’iniziativa: promuovere sul mercato la fascia di prodotto italiano di livello medio-alto ed offrire alle aziende italiane un punto di incontro per presentare semestralmente ai compratori le nuove collezioni in un contesto di qualità esclusivamente italiano. EX.IT metterà a disposizione di ogni azienda maceratese partecipante una stanza espositiva con allestimento completo uguale per tutte le aziende partecipanti alla collettiva e comprensivo di: illuminazione con faretti (eventuali richieste aggiuntive che comporteranno consumi extra di corrente saranno a carico della singola azienda); impianto elettrico base (ciabatta); insegna con nominativo e logo aziendale; quota di iscrizione e inserimento nel catalogo ufficiale della manifestazione con propria denominazione; organizzazione ed assistenza in fiera del personale EX.IT. SONO ESCLUSE le spese relative a : trasporto dei campionari, viaggio e soggiorno; noleggio attrezzature espositive complementari e necessarie alla singola azienda e sovra consumi di KW legati al loro utilizzo specifico, eventuali elementi di arredo aggiuntivi nell’allestimento su richiesta del singolo espositore e tutto quanto non espressamente previsto. Il costo di partecipazione alla collettiva sarà di € 1.900,00+iva (costo ridotto oltre il 30% grazie ad EX.IT). Sono ammesse a partecipare alla collettiva EX.IT esclusivamente le imprese con sede legale e produttiva nella Provincia di Macerata, registrate presso la CCIAA di Macerata. Saranno escluse dalla partecipazione alle iniziative le aziende che non sono in regola con il pagamento dovuto del Diritto Annuale alla Camera di Commercio di Macerata e/o altri pagamenti dovuti all’Azienda Speciale EX.IT.
Considerati i termini di presentazione della domanda di partecipazione posti da Ice, le aziende interessate dovranno trasmettere l’allegato modulo “Richiesta di adesione” entro e non oltre il 10 aprile 2015, corredato di copia del bonifico bancario del versamento della quota di partecipazione stimata, effettuato sul c/c n. 0 0000 0011 812 intestato a EX.IT presso Banca delle Marche Sede 01 ABI 6055 CAB 13401 CIN: D IBAN: IT65D0605513401000000011812 specificando nella causale: Shoes from Italy Tokyo La partecipazione a questa come a tutte le iniziative analoghe della EX.IT è soggetta all’accettazione incondizionata del “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Sistema Camerale Marche” allegato e parte integrante della presente comunicazione. Le domande verranno accettate in ordine cronologico di arrivo e verranno ammesse a partecipare soltanto le aziende che trasmetteranno il modulo allegato unitamente a copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del saldo dovuto e copia del “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Sistema Camerale Marche” sottoscritto per accettazione. NB. Si ricorda che le aziende dovranno compilare necessariamente anche il “modulo-domanda di partecipazione ufficiale trasmessoVi da Ice per le aziende di abbigliamento con i dati necessari anche all’iscrizione nel catalogo, la domanda EX.IT non svincola dall’onere. Referente Exit per la manifestazione in oggetto dott. Mauro Pagnanini, e.mail: mauro.pagnanini@mc.camcom.it, tel. 0733.25.12.64, fax 25.12.62, mobile 335. 53.86.943. Nel rimanere a Vs. completa disposizione per qualsiasi ulteriore informazione e/o chiarimento, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. Allegati : 1. Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Sistema Camerale Marche 2. Modulo “Richiesta di adesione” Shoes from Italy Tokyo
(ALLEGATO 1 alla comunicazione EX.IT del 25 marzo 2015 Prot. n. 109 Richiesta di adesione al fiera: Shoes from Italy Tokyo, 8-10 luglio 2015 da compilare e trasmettere esclusivamente tramite Pec alla Exit entro e non oltre il 10 aprile 2015 1) Ragione sociale,...…………………………………………………………………………………… Indirizzo ………………………………….....................Città…………………………........................ Cap.....................Prov...................Tel.……………………..…....… Fax...................................……… Partita iva................................................N.ro iscriz.ne CCIAA............................................................ 2) Sito Web.......................................................E.mail...........................................................................… 3) Settore merceologico........................................................Livello qualitativo.................................. 4) Fatturato2014 (in migliaia di euro ) ............................................N.ro dipendenti............... 5) Produzione commercializzata all'estero è il... ….......% del totale. 6) Principali paesi esteri di destinazione.................................................................................. 7) Marchio/i delle produzioni che saranno esposte………………………………….............. 8) Denominazione su insegna e catalogo……………………………..................................... 9) Nome dell’eventuale consorzio a cui fatturare……………………………..………................... 10) PEC………………………...……………………………..alla quale sarà inviata ogni comunicazione 11) Nominativo referente aziendale per la fiera in oggetto…...................................................................... E.mail….............................................................Tel.....................................Cell................................ 1) Presa visione della comunicazione EX.IT del 25 marzo 2015 Prot. n. 109 ricevuta unitamente alla presente e dell’allegato “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Sistema Camerale Marche” che si accettano senza riserve richiede di partecipare alla Shoes from Italy Tokyo al costo di € 1.900,00 con stanza espositiva di base uguale per tutte le aziende partecipanti alla collettiva comprensiva di: illuminazione con faretti (eventuali richieste aggiuntive che comporteranno consumi extra di corrente saranno a carico della singola azienda); impianto elettrico base (ciabatta); insegna con nominativo e logo aziendale; quota di iscrizione e inserimento nel catalogo ufficiale della manifestazione con propria denominazione; organizzazione ed assistenza in fiera del personale EX.IT. SONO ESCLUSE le spese relative a: trasporto dei campionari, viaggio e soggiorno; assicurazioni; tessere espositori aggiuntive; biglietti invito per la clientela, noleggio attrezzature espositive complementari e necessarie alla singola azienda e sovra consumi di KW legati al loro utilizzo specifico, eventuali elementi di arredo aggiuntivi nell’allestimento su richiesta del singolo espositore e tutto quanto non espressamente previsto. 2) Le agevolazioni per la fiera in questione sono soggette alle prescrizioni di cui al regolamento della Commissione della Comunità europea n° 69/2001 del 12/01/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87/88 del trattato C.E. agli aiuti di importanza minore, “de minimis” (Gazzetta Ufficiale n° L. 010 del 13/01/2001 pag. 30-39). L'azienda dichiara pertanto di non avere beneficiato di aiuti di fonte pubblica in regime “de minimis” per un importo complessivo superiore a 200.000 Euro nell’arco degli ultimi tre anni. 3) L’Azienda assicura che all’iniziativa sarà costantemente presente almeno una persona che ha titolo a rappresentare l'Azienda. 4) Si allegano, quale parte integrante della presente richiesta, copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del saldo dovuto e copia del “Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da Regione Marche e Sistema Camerale Marche” sottoscritto per accettazione. 5) Si prende atto che la presente proposta non verrà tenuta in alcun conto in mancanza in allegato del documento attestante l'avvenuto pagamento del saldo dovuto.
6) Si dichiara che la presente è proposta contrattuale irrevocabile e che rimane ferma sino alla accettazione da parte della EX.IT che potrà avvenire entro e non oltre il 1 giugno 2015. Qualora la presente proposta non venisse accettata la EX.IT rimborserà quanto come sopra versato entro giorni 30 dalla data ultima per l'accettazione. La mancata partecipazione alla Fiera una volta perfezionatosi l'accordo tra le parti a seguito della accettazione della EX.IT non da diritto ad alcun rimborso e quanto versato rimarrà definitivamente acquisito da parte della EX.IT, salvo l'eventuale maggior danno. 7) Si autorizza sin da ora la EX.IT ad eventuali variazioni di quanto indicato nella comunicazione del 25 marzo Prot. n. 109 in merito all’area espositiva e/o al suo allestimento che non comportino un aggravio dei costi che la sottoscritta impresa dovrà autonomamente sostenere maggiore del 10%. 8) Qualora l'allestimento dell’area espositiva fosse realizzata direttamente dalla sottoscritta Azienda ogni responsabilità per eventuali danni a terzi graverà sulla Azienda che si impegna quindi a manlevare la EX.IT da qualsiasi pretesa. 9) L'Azienda sottoscritta esonera la EX.IT da qualsiasi responsabilità in merito alla riuscita della Fiera ed in merito ad eventuali danni che dovesse subire per fatti, condotte e responsabilità attribuibili ai soggetti organizzatori della Fiera e/o a terzi, rimanendo quindi ogni responsabilità della EX.IT limitata a quanto la stessa si è impegnata a realizzare direttamente con la lettera del 25 marzo Prot. n. 109. 10) Fin dalla presente proposta contrattuale la sottoscritta Azienda è consapevole che la Fiera ha un proprio regolamento al quale i partecipanti debbono attenersi, ed al quale anche la stessa EX.IT è vincolata, e si impegna al suo rigoroso rispetto; in particolare con riferimento alle misure di sicurezza, impiantistica e utenze, orari, custodia, accesso del pubblico, presenza di addetti incaricati dall'Azienda. 11) Entro 30 giorni dalla accettazione della presente proposta è facoltà della EX.IT recedere facendone comunicazione a mezzo Pec all'Azienda. 12) Ogni comunicazione relativa alla presente Fiera verrà inviata alla Pec sopra indicata dall'Azienda e sarà ricevuta dalla EX.IT alla Pec exit.pec@legalmail.it 13) Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la EX.IT e la sottoscritta Azienda sarà competente il Foro di Macerata. 14) In ottemperanza al DLGS 196 del 2003 la restituzione della presente scheda è da intendersi quale esplicita autorizzazione ad utilizzare le notizie ivi contenute per gli scopi relativi all’iniziativa stessa. Data ___________Firma leggibile e Timbro del legale rappresentante_______________________________ Ai sensi e per l'effetto di cui all'art. 1341 comma 2 Codice Civile sono specificatamente approvati i punti: 5) invalidità della domanda di partecipazione in assenza del documento attestante il pagamento 6) irrevocabilità della proposta, termine per il rimborso e non rimborsabilità di quanto versato 7) autorizzazione alle variazioni 8) esonero dalla responsabilità e manleva per l'allestimento 9) esonero della responsabilità EX.IT per fatti degli organizzatori della fiera e/o di terzi 10) accettazione regolamento Fiera 11) facoltà di recesso in capo alla EX.IT 13) Foro competente. Data ___________Firma leggibile e Timbro del legale rappresentante_______________________________ Inviare ad Exit entro e non oltre il 10 aprile 2015 via PEC a exit.pec@legalmail.it
Regolamento generale per la partecipazione alle iniziative di internazionalizzazione organizzate da REGIONE MARCHE E SISTEMA CAMERALE MARCHE ART. 1 Premessa Le iniziative di sostegno ai processi di internazionalizzazione sono promosse dalla Regione Marche e dal Sistema camerale Marche (Unioncamere, Camere di Commercio, Aziende Speciali delle CCIAA), nel quadro della politica di supporto del prodotto marchigiano all’estero, in conformità alla L.R. n. 30 del 30/10/2008. Il termine “Soggetto attuatore” indicato nel presente “Regolamento” indica uno degli organismi di cui sopra incaricato di volta in volta di organizzare l’iniziativa. Tra le iniziative rientrano le manifestazioni fieristiche, i workshop, gli incoming ed ogni altro strumento ritenuto idoneo ad agevolare l’ internazionalizzazione delle imprese marchigiane. ART. 2 Partecipazione Sono ammesse a partecipare esclusivamente le imprese, anche organizzate in reti secondo la normativa vigente ed i Consorzi per l’internazionalizzazione, con sede legale e produttiva nella regione Marche, regolarmente registrati presso le CCIAA di appartenenza, che rispondono direttamente dell’osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o (rappresentanti in loco) delegati. I Consorzi e le reti di imprese, pertanto, dovranno presentare solo ed esclusivamente imprese produttrici con sede legale e produttiva nel territorio marchigiano.
2 ART. 3 Rispetto della normativa comunitaria (“de minimis”) Il Soggetto attuatore si atterrà alla normativa comunitaria relativa all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE concernente gli aiuti di stato di importanza minore (“de minimis”) a favore delle piccole medie imprese (Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15/12/2006 - che sostituisce il precedente n. 69/2001 del 12/01/2001 – e successive modifiche). Le imprese beneficiarie degli aiuti di cui sopra dovranno rilasciare al Soggetto attuatore una dichiarazione dalla quale risulti che, con altri eventuali aiuti ricevuti dall’impresa in regime di “de minimis”, siano in regola con la vigente normativa comunitaria ed in particolare con il massimale ivi previsto. Il Soggetto attuatore si riserva di effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle informazioni fornite. ART. 4 Domanda di ammissione ed esclusioni L’adesione all’iniziativa può essere avanzata, se non diversamente comunicato, esclusivamente con l’inoltro della documentazione di ammissione fornita dal Soggetto attuatore, che dovrà essere restituita entro i termini indicati per ogni specifica iniziativa. Sono prese in considerazione, prioritariamente, le domande di ammissione pervenute nel termine stabilito nella circolare esplicativa della singola iniziativa, debitamente compilate, sottoscritte e corredate da copia del versamento della quota richiesta; scaduti tali termini, le eventuali ulteriori richieste saranno allocate in un’apposita “lista di attesa” ed ordinate in ordine cronologico. I Consorzi tra imprese dovranno far pervenire la domanda di ammissione allegando una scheda informativa per ogni azienda associata che intenda partecipare. Relativamente alle partecipazioni fieristiche, il Consorzio e/o la rete di imprese potrà collocare, all'interno di ogni stand assegnato, da un minimo di due ad un massimo di quattro aziende associate. Per quanto riguarda la data di presentazione, farà fede la data del timbro postale o la data di trasmissione risultante sul telefax o quella di ricezione della posta elettronica certificata. Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell’impresa e/o del Consorzio e/o rete di imprese, con l’apposizione del timbro recante la denominazione sociale. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di annullare la prevista partecipazione ad una manifestazione per esigenze organizzative o qualora non si raggiunga una quota minima di partecipanti che, di regola, è fissata in almeno 10 imprese. Per iniziative di carattere specifico e particolarmente rilevanti e rappresentative per i distretti produttivi marchigiani, potrà essere valutato di volta in volta un numero di adesioni diverso da quanto previsto o considerate imprese di natura diversa. Saranno esclusi dalla partecipazione alle iniziative le imprese e/o Consorzi e/o reti di imprese che: a) non sono in regola con i pagamenti dovuti, a vario titolo, alla Regione Marche o agli organismi del sistema camerale; b) non si sono attenuti alle disposizioni previste dal presente regolamento o impartite nelle riunioni preliminari di organizzazione delle manifestazioni o hanno assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome e/o
3 all’immagine degli Enti di cui all’ART.1; c) non hanno osservato norme e regolamenti imposti dai singoli enti fieristici organizzatori delle manifestazioni e/o leggi del Paese ospitante; d) hanno esposto nello stand marchi e/o prodotti di aziende diverse da quanto dichiarato nel modulo di adesione. Saranno, altresì, esclusi dalla partecipazione alle iniziative organizzate dal Soggetto attuatore le imprese, i Consorzi e le reti di imprese non aventi sede legale e produttiva nella regione Marche e/o che non hanno provveduto a versare entro il termine previsto la richiesta quota di partecipazione alle singole iniziative. Il Soggetto attuatore determinerà, a suo insindacabile giudizio, la durata della esclusione quantificandola in un periodo non inferiore a due anni. ART. 5 Quota di partecipazione La quota di partecipazione ha natura di concorso al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione dell’iniziativa (a titolo indicativo ma non esaustivo per: costi di organizzazione, affitto e allestimento dell’area espositiva, interpretariato generale, eventi collaterali, ecc.) ed è di volta in volta determinata per ogni singola iniziativa dal Soggetto attuatore. La quota di partecipazione, a pena di esclusione secondo quanto previsto dal precedente art. 4, deve essere versata dalle imprese, dai Consorzi e dalle reti di imprese comunque anticipatamente rispetto alla data di svolgimento dell'evento, nel termine di scadenza del pagamento previsto nella circolare relativa alla specifica iniziativa. Ulteriori costi, qualora non espressamente previsti e comunicati nelle circolari relative alle singole manifestazioni, saranno a totale carico dell'impresa, del Consorzio o della rete. ART. 6 Ammissione ed assegnazione area espositiva L’ammissione all’iniziativa è data dal Soggetto attuatore a mezzo comunicazione scritta; il mancato accoglimento della domanda andrà prontamente comunicato all’impresa interessata con esplicitazione dei relativi motivi. L’assegnazione delle aree e degli stand viene decisa tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecnico-progettuali e dell’ottimale impostazione complessiva dell’evento. Con riferimento alla tipologia dei prodotti esposti, alle aziende partecipanti sarà messo a disposizione uno spazio di uguali dimensioni. Nessuna impresa che partecipa alla manifestazione attraverso il Soggetto attuatore può contemporaneamente essere presente in via autonoma, o con i propri marchi, alla stessa mostra in stand diversi da quelli assegnati. Non è consentito subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o Consorzi o marchi diversi da quelli comunicati ed ammessi, né tantomeno esporne i prodotti o distribuirne materiale pubblicitario. Il Soggetto attuatore si riserva la possibilità, per esigenze organizzative, di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l’ubicazione e/o le dimensioni dell’area assegnata,
4 qualora esigenze e/o circostanze lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell’espositore ad indennità o risarcimenti. ART. 7 Pagamenti e rimborsi L’impresa versa l’ammontare dovuto a titolo di “quota di partecipazione” secondo le modalità e nel termine indicati dalla circolare esplicativa emessa dal Soggetto attuatore e secondo quanto espressamente previsto dal presente regolamento all’art.5. In caso di mancato accoglimento della domanda di cui all’art. 4, le imprese e/o i Consorzi e/o le reti di imprese esclusi riceveranno dal Soggetto attuatore l’immediato rimborso della quota precedentemente versata. In caso di variazione di date o annullamento dell’iniziativa, per cause di forza maggiore o comunque indipendenti dalla volontà del Soggetto attuatore, ed anche sulla base delle disposizioni imposte dagli Organismi in loco, si provvederà al rimborso di quanto versato dall’impresa e/o dal Consorzio. ART. 8 Dotazione e sistemazione area-stand L’area assegnata, se previsto dal Soggetto attuatore, viene fornita di allestimento senza alcun costo aggiuntivo in quanto l'onere dello stesso è ricompreso nella “quota di partecipazione” secondo quanto indicato nelle circolari che andranno ad illustrare ogni specifica iniziativa. A conclusione dell’iniziativa, gli espositori devono riconsegnare l’area assegnata e gli arredi/dotazioni nelle stesse condizioni in cui sono stati affidati. Sono a carico degli espositori gli eventuali danni causati dagli stessi. Eventuali richieste di variazioni, modifiche o integrazioni presentate in loco potranno essere soddisfatte nei limiti delle possibilità, sempre con addebito. ART. 9 Area-stand non allestiti Nel caso di iniziative nelle quali il Soggetto attuatore proceda alla sola assegnazione dell’area e/o stand senza allestimento, le aziende partecipanti dovranno provvedere all’allestimento e/o arredamento della propria area-stand, impegnandosi a rispettare le indicazioni organizzative e tempistiche, nonché rispettare i regolamenti generali, le norme di montaggio-smontaggio, di sicurezza, di copertura assicurativa, ecc., previsti e pubblicati dagli enti o società organizzatrici della manifestazione.
5 ART. 10 Sistemazione e presentazione campionario L’espositore si impegna ad essere presente nel proprio stand con proprio personale idoneo per la verifica del campionario e la sistemazione dello stesso entro il termine indicato per la specifica iniziativa. L’espositore si impegna altresì a non abbandonare lo stand e a non iniziare lo smontaggio e il re-imballaggio del campionario prima della completa conclusione della manifestazione. Il mancato rispetto di tale regola comporta l'esclusione di cui all’ART. 4. ART. 11 Rinunce e penali L’impresa o il Consorzio o la rete di imprese che non fosse in grado di partecipare all’iniziativa deve inoltrare immediatamente una comunicazione scritta al Soggetto attuatore a mezzo telefax, mail o telegramma, motivando la propria rinuncia. Se la rinuncia avviene entro 5 giorni dalla data in cui è stata comunicata l’ammissione all’iniziativa, nulla è dovuto dall’azienda o Consorzio o rete di imprese. Trascorso tale termine, l’azienda o Consorzio o rete di imprese rinunciataria e non sostituita con altra ditta, oltre a perdere la quota versata, sarà tenuta a rimborsare al Soggetto attuatore tutte le spese dallo stesso sostenute per l’organizzazione dello stand di riferimento. La mancata partecipazione, verificatasi dopo l’avvenuta comunicazione dell’ammissione alla iniziativa, è sanzionata anche con l’esclusione da altra/e iniziativa/e per un periodo non inferiore a due anni, ad eccezione dell’ipotesi sopra indicata in cui la rinuncia sia stata comunicata tempestivamente nel termine stabilito e sia dovuta a gravi e giustificati motivi. ART. 12 Reclami Eventuali vizi nell’adempimento degli obblighi assunti dal Soggetto attuatore dovranno essere immediatamente contestati dall’impresa ammessa all’iniziativa con circostanziato reclamo scritto indirizzato al Soggetto attuatore, entro il termine dell’iniziativa, onde consentirne l’accertamento, la rimozione e la eventuale azione di regresso nei confronti di terzi responsabili. Il Soggetto attuatore potrà rispondere degli eventuali danni derivanti dai vizi accertati entro il limite massimo della quota di partecipazione corrisposta dall’impresa per la specifica iniziativa.
6 ART. 13 Azioni di comunicazione – Pubblicità Il Soggetto attuatore, pur assicurando la massima attenzione e cura, non risponde di errori ed omissioni eventualmente occorsi nelle diverse azioni di comunicazione-pubblicità realizzate per la specifica iniziativa (brochure, catalogo ufficiale fiera, audiovisivi, inserzioni stampa, ecc.). ART. 14 Assicurazione – Perdite e danni – Non addebitabilità di alcuna responsabilità al Soggetto attuatore La quota di partecipazione non comprende, salvo diversa indicazione, alcuna assicurazione. Il Soggetto attuatore non è responsabile per perdite o danni ai prodotti esposti e/o qualsiasi altro bene dell’espositore, dei suoi rappresentanti, dei suoi invitati e visitatori, come pure degli incidenti in cui possono essere coinvolti.
Puoi anche leggere