EY WEBINAR E-commerce - sfide e opportunità della riforma IVA e doganale - Mercoledì 9 giugno, 15.00-16.30

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EY WEBINAR E-commerce - sfide e opportunità della riforma IVA e doganale - Mercoledì 9 giugno, 15.00-16.30
EY Webinar - Studio Legale Tributario

EY WEBINAR

E–commerce – sfide e
opportunità della riforma
IVA e doganale

Mercoledì 9 giugno, 15.00-16.30
EY WEBINAR E-commerce - sfide e opportunità della riforma IVA e doganale - Mercoledì 9 giugno, 15.00-16.30
Saluti e introduzione dei lavori

Nicoletta Mazzitelli
Indirect Tax Partner
EY Studio Legale Tributario
EY WEBINAR E-commerce - sfide e opportunità della riforma IVA e doganale - Mercoledì 9 giugno, 15.00-16.30
Agenda
15.00   Saluti e introduzioni dei lavori
        Nicoletta Mazzitelli
        Le vendite a distanza intracomunitarie di beni
        Stefano Pavesi

        Il nuovo regime OSS
        Fabio Babolin

        Le nuove regole per il marketplace (cenni)
        Nicoletta Mazzitelli

        Vendite a distanza ed importazioni nella UE
        Andrea Primerano

        Un’esperienza pratica: il caso Safilo
        Elia Basato
16.15   Q&A
EY WEBINAR E-commerce - sfide e opportunità della riforma IVA e doganale - Mercoledì 9 giugno, 15.00-16.30
E-commerce e IVA: gli sviluppi

                 1-7-2013                 1-1-2015           Aprile 2016
                 Servizi TTE              Servizi TTE        VAT Action plan
                 (Prestatore                                                        Dicembre 2016
                                          (Prestatore UE)
                 extraUE)                                                           proposta Direttiva
                                                                                    E-commerce

                                                                               5-12-2017
                                                                               Adozione proposta
                  1-1-2024            1-7-2021              Dicembre 2018      Direttiva E-commerce
                  Entrata in vigore   Entrata in vigore     proposta
                  delle nuove         delle nuove           Direttiva “PSP”
                  regole “PSP”        regole IVA E-
                                      commerce

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Le nuove regole IVA e-commerce unionali

Direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE (c.d. “pacchetto IVA e-commerce”):
► finalità di semplificazione per gli operatori impegnati nell’e-commerce transfrontaliero
► riduzione degli oneri gravanti sulle imprese di ridotte dimensioni che vendono beni/servizi nel territorio
   della UE nei confronti di privati consumatori

                                                       A partire dal 1 luglio 2021
                                                       decorrenza nuove regole IVA
                                                       relativamente alle seguenti operazioni:

                                2020           2021            2022

                                ► le vendite a distanza intracomunitarie di beni;
                                ► le forniture di servizi a privati, da parte di
                                  operatori economici UE e non UE;
                                ► le cessioni domestiche di beni facilitate tramite
                                  l'uso di piattaforme elettroniche;
                                ► le vendite a distanza di merci importate da
                                  territori o Paesi terzi.
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Le vendite a distanza
intracomunitarie di beni

Stefano Pavesi
Indirect Tax Partner
EY Studio Legale Tributario
Vendite a distanza intracomunitarie: nuova definizione

         Art. 14, par. 4, Direttiva 2006/112/CE                            Nuovo art. 38-bis, D.L. 331/1993

Cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo   Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono
conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente       le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per
nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno      suo conto, anche quando il fornitore interviene
Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione        indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a
o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando           partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo
sono soddisfatte le seguenti condizioni:                         della spedizione o del trasporto a destinazione di persone
      a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un    fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei
      soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo,        soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non
      i cui acquisti intracomunitari di beni non sono            imponibili ai sensi dell’articolo 72, ovvero, con esclusione
      soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1,     dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari,
      o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo;         soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono
      b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto        tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari
      nuovi e da beni ceduti previo montaggio o                  e che non hanno optato per l’applicazione della stessa.
      installazione, con o senza collaudo, da parte del
      fornitore o per suo conto                                  Le disposizioni sopraindicate non si applicano alle cessioni
                                                                 di mezzi di trasporto nuovi e alle cessioni di beni da
                                                                 installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per
                                                                 suo conto nello Stato di arrivo.

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Vendite a distanza intracomunitarie: l’intervento del fornitore

Nuovo art.5 bis del Regolamento n. 282/2011

Si considera che il trasporto/spedizione sia eseguito dal fornitore quando:

► il trasporto/spedizione è subappaltato a un terzo;
► il trasporto/spedizione è eseguito da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale
  della consegna;
► il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto per trasferirle a un terzo che organizza il
  trasporto/spedizione;
► il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo, lo mette in contatto con
  l’acquirente o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna.

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Vendite a distanza intracomunitarie: la regole IVA in vigore fino al 30 giugno
2021

Art. 40, comma 3 e art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993:

► tassazione a destinazione al superamento della soglia di 100.000 euro, ovvero del minore importo
stabilito dallo Stato membro di arrivo delle merci;

►tassazione all’origine (in Italia), se il cedente ha effettuato cessioni di beni per un ammontare inferiore a
100.000 euro;

N.B. è prevista la possibilità per il cedente italiano di optare, in ogni caso, per l’applicazione dell’imposta
nel Paese di destinazione

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Vendite a distanza intracomunitarie: le soglie per la registrazione IVA fino al
30 giugno 2021

          Stato Membro      Soglia di protezione   Stato Membro   Soglia di protezione
          Belgio                 € 35.000          Lituania            € 35.000
          Bulgaria               € 35.791          Lussemburgo         € 100.000
          Croazia                € 38.831          Ungheria            € 35.000
          Repubblica Ceca        € 42.153          Malta               € 35.000
          Danimarca              € 37.557          Paesi Bassi         € 100.000
          Germania               € 100.000         Austria             € 35.000
          Estonia                € 35.000          Polonia             € 37.300
          Irlanda                € 35.000          Portogallo          € 35.000
          Grecia                 € 35.000          Romania             € 26.353
          Spagna                 € 35.000          Slovenia            € 35.000
          Francia                € 35.000          Slovacchia          € 35.000
          Italia                 € 35.000          Finlandia           € 35.000
          Cipro                  € 35.000          Svezia              € 34.433
          Lettonia               € 35.000

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Vendite a distanza intracomunitarie: la nuova soglia per la registrazione

                                 ► Tassazione IVA c.d. all’origine per le vendite a distanza
                                   intracomunitarie di beni B2C entro la soglia annuale di vendite
                                   complessive nella UE di importo non eccedente euro 10.000*

                                                                    VS

                                 ► Tassazione IVA c.d. a destinazione per le vendite a distanza
                                   intracomunitarie di beni B2C che superano la soglia annuale di
                                   vendite complessive nella UE fissata pari ad euro 10.000*

* N.B. la soglia di euro 10.000 è da intendersi comprensiva sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni,
sia delle prestazioni di servizi TTE (di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici), complessivamente
effettuate nei confronti di consumatori privati in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del
fornitore/prestatore;
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Vendite a distanza intracomunitarie: le vecchie regole fino al 30 giugno 2021

                                                                                              SM1

                                                                                              SM2

                                                                                              SM3
Esempio:
►Vendite B2C in Francia = 50.000 € ---------→ cessioni soggette a IVA in Francia, obbligo di registrazione IVA locale
 (sopra la soglia paese pari a 35.000 €)
►Vendite B2C in Germania = 60.000 € -----→ cessioni soggette a IVA in Italia, nessun obbligo di registrazione IVA in
 Germania (sotto la soglia paese pari a 100.000 €)
►Vendite B2C in Spagna = 1.000 € ----------→ cessioni soggette a IVA in Italia, nessun obbligo di registrazione IVA in
 Spagna (sotto la soglia paese pari a 35.000 €)
  Page 12
Vendite a distanza intracomunitarie: le nuove regole dal 1 luglio 2021

                                                                                              SM1

                                                                                              SM2

                                                                                              SM3

Esempio:
►Vendite B2C in Francia = 50.000 € ---------→ cessioni soggette a IVA in Francia, obbligo di registrazione IVA locale
►Vendite B2C in Germania = 60.000 € -----→ cessioni soggette a IVA in Germania, obbligo di registrazione IVA locale
►Vendite B2C in Spagna = 1.000 € ----------→ cessioni soggette a IVA in Spagna, obbligo di registrazione IVA locale

La nuova soglia annua di vendite complessive nella UE pari a 10.000 € è superata, pertanto l’operatore italiano
dovrà ottenere una partita IVA in tutti gli Stati membri in cui effettua vendite B2C; in alternativa, l’operatore
italiano
   Page 13
           potrà aderire al regime OSS
Vendite a distanza intracomunitarie: la nuova soglia per la registrazione

 La soglia di protezione NON si applica (i.e. l’obbligo di registrazione IVA a destinazione
 sussiste indipendentemente dall’ammontare):

 ► ai servizi diversi dai TTE

 ► a servizi TTE resi da soggetti NON stabiliti nella UE

 ► alle vendite a distanza di effettuate da soggetti NON stabiliti nell’UE

 ► alle vendite a distanza di beni importati

 ► alle vendite da parte di soggetti che sono stabiliti in più di uno Stato membro dell’UE

Page 14
Il nuovo regime OSS

Fabio Babolin
Indirect Tax Senior Manager
EY Studio Legale Tributario
Il nuovo regime OSS

 ►Dal 1 luglio 2021 viene prevista l’estensione dell’attuale regime speciale c.d. MOSS (Mini One Stop
 Shop - Mini Sportello Unico, riservato fino al 30 giugno 2021 alle sole prestazioni di servizi TTE rese nei
 confronti di un consumatore finale), anche alle seguenti operazioni:
 ► vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C,
 ► alle altre prestazioni di servizi B2C,
 ► alle vendite domestiche di beni B2C a cui si applica la finzione giuridica dei marketplace,

 Il regime verrà rinominato in OSS (One Stop Shop - Sportello Unico)
       ►Schema OSS unionale per i soggetti stabiliti nella UE
       ►Schema OSS non unionale per i soggetti non stabiliti nella UE
       ►Schema IOSS per i soggetti che pongono in essere importazioni

 ►Finalità: evitare che gli operatori economici debbano identificarsi ai fini IVA in ogni Stato membro UE a
 seguito del superamento della soglia di €10.000

     Lo Sportello Unico
             MOSS…                               diventa OSS!

Page 16
Il nuovo regime OSS

 Lo Sportello Unico OSS UE costituisce una FACOLTA’ per gli operatori di semplificare gli obblighi in
 materia di IVA, consentendo loro di:

          ► registrare elettronicamente l’IVA in un unico Stato membro, per tutte le vendite ammissibili di
            beni e prestazioni di servizi a consumatori finali situati in tutti gli altri Stati membri (tenendo
            conto delle varie aliquote IVA locali);

          ► presentare un’unica dichiarazione elettronica trimestrale OSS ed effettuare un unico pagamento
            (nei confronti di una singola Amministrazione finanziaria) dell’IVA dichiarata su tutte le vendite a
            distanza di beni e prestazioni di servizi B2C;

          ► collaborare con l’amministrazione fiscale di un unico Stato membro e conservare la
            documentazione relativa alle operazioni ammissibili per 10 anni.

Page 17
Il nuovo regime OSS – le note esplicative della Commissione UE

 ► Ciascun soggetto passivo può registrarsi ai fini OSS in un solo Stato Membro.

 ► Fatturazione: in caso di registrazione al sistema OSS non è previsto l’obbligo di emettere la fattura. Se
   il fornitore emette la fattura, si applicano le regole di fatturazione dello Stato membro di
   identificazione al sistema OSS.

 ► Chi decide di aderire al regime OSS è tenuto a dichiarare attraverso questo sistema tutte le operazioni
   B2C (sia vendite a distanza intracomunitarie, sia servizi) che verranno effettuate in tutti gli Stati
   Membri della UE

Page 18
Il nuovo regime OSS UE: un esempio pratico – società italiana con magazzini
in diversi Stati Membri
                                          ALFA S.P.A.

          1
                                 HQ SM1           Branch SM2                       4

   Vendita
                                                                                  Vendita
  domestica
                                                                                 domestica
   NO OSS
                                                                3                 NO OSS
                             2

                           Vendita a                        Vendita a
                       distanza intraUE                 distanza intraUE
                            SI OSS                           SI OSS

              SM1                                                          SM2

Page 19
Focus: Il nuovo regime OSS UE

 ► A partire dal 1° aprile 2021 possono registrarsi al regime OSS Unionale, utilizzando i servizi telematici
   dell’Agenzia delle entrate:
    ► i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia,
    ► i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia,
    ► i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio della UE che spediscono o
        trasportano beni a partire dall’Italia.

 ► In sede di registrazione per l’OSS UE l’operatore dovrà fornire dettaglio di eventuali posizioni IVA che il
   soggetto già detiene in altri Stati Membri (es. registrazione diretta, rappresentante fiscale) ovvero i
   dati delle proprie stabili organizzazioni in altri Stati Membri, a prescindere dalla circostanza che tali
   posizioni effettueranno operazioni ricadenti nel regime

 ► Efficacia della registrazione: dal primo giorno del trimestre successivo all’applicazione; ovvero dalla
   data della prima operazione effettuata nel trimestre di riferimento a condizione che lo Stato di
   identificazione sia stato informato entro il decimo giorno del mese successivo alla prima operazione

Page 20
Focus: Il nuovo regime OSS UE

 ► Qualora il soggetto non ponga in essere alcuna operazione rilevante nel trimestre di riferimento, deve
   comunque presentare una dichiarazione OSS UE «a zero» (è prevista la notifica di un reminder
   elettronico dall’autorità fiscale il 10° giorno successivo alla scadenza qualora la dichiarazione non
   venga trasmessa in tempo)

 ► In ciascuna dichiarazione trimestrale non è prevista la possibilità di compensare l’IVA a credito di uno
   Stato Membro (generata ad esempio a seguito di correzioni sulle vendite dichiarate nei trimestri
   precedenti) con l’IVA a debito di altri Stati
     ► rimborso diretto dell’IVA da parte dello Stato Membro a credito

 ► Il soggetto passivo potrebbe essere escluso dal regime OSS UE qualora:
      ► non ponga in essere operazioni rilevanti per 8 trimestri consecutivi,
      ► non rispetti le regole di compliance previste (es. le dichiarazioni non vengono trasmesse, ovvero il
        pagamento non viene effettuato, per 3 periodi consecutivi). In tale ipotesi il soggetto viene
        inserito nel «periodo di quarantena» per due anni.

Page 21
La dichiarazione OSS: prestazioni di servizi B2C

 Oltre ai servizi TTE, possono essere dichiarate tramite il portale OSS UE tutte le prestazioni
 transfrontaliere di servizi rese da operatori stabiliti nella UE nei confronti di consumatori finali,
 territorialmente rilevanti ai fini IVA negli Stati membri diversi da quelli in cui il fornitore è stabilito
 (NB la soglia di € 10.000 non si applica per queste tipologie di servizi).

 Esempio (*):
 ► Noleggio di mezzi di trasporto
 ► Servizi connessi a beni immobili
 ► Fornitura di servizi di ristorazione e catering per il consumo a bordo di navi, aerei o treni
 ► Ammissione a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento o simili, come
   fiere e mostre
 ► Servizi di alloggio
 ► Servizi di trasporto

 (*) Elenco non esaustivo dalle note esplicative della Commissione UE

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Le nuove regole IVA per il
marketplace (cenni)

Nicoletta Mazzitelli
Indirect Tax Partner
EY Studio Legale Tributario
Le nuove regole IVA e-commerce: il marketplace (cenni)

Nuovo art. 5 ter, Regolamento n. 282/2011:

Si considera che l’interfaccia elettronica (marketplace) facilita la vendita di beni sottostante se
l’interfaccia elettronica consente ad un acquirente e ad un fornitore di stabilire un contatto che dia luogo
ad una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica.

Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti
condizioni:

          ► tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle
          condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni;

          ► tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della
          riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato;

          ► tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla
          consegna dei beni.

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Le nuove regole IVA e-commerce: il marketplace (cenni)

 Nuovo art. 14 bis Direttiva n. 2006/112/CE – Nuovo art. 2bis DPR n. 633/1972
 Qualora il marketplace faciliti:
 ► vendite a distanza da Paesi terzi di un valore non superiore a 150 euro, ovvero
 ► vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da un soggetto passivo non stabilito nella UE;
 si presume che lo stesso marketplace abbia ricevuto e ceduto detti beni ai fini IVA dal fornitore sottostante
 attraverso una finzione giuridica:
                                                   Vendita B2C
                  Fornitore                                                        Consumatore UE
                 sottostante                       Trasferimento
                                                   della proprietà

                                              Interfaccia elettronica /
                    Vendita B2B «deemed»            Marketplace           Vendita B2C «deemed»
                     esente IVA con diritto                                 con imputazione del
                                                                                 trasporto
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                        alla detrazione
Le nuove regole IVA e-commerce: il marketplace (cenni)

                                                        Il venditore è stabilito
                                                                                   NO
                                                               nella UE
                                 NO

                                                              SI

             Un’interfaccia         I beni vengono                                        L’interfaccia
                                                               L’interfaccia
          elettronica facilita       spediti da un          elettronica NON è             elettronica è
              la vendita a            Paese terzo            qualificata come           qualificata come
           distanza dei beni     all’interno della UE          un soggetto                un soggetto
                                                                rivenditore                rivenditore
                                                                 presunto                   presunto

                                 SI                           NO

                                                        I beni vengono spediti
                                                         in consegne di valore
                                                              < EURO 150
                                                                                   SI

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Vendite a distanza ed
importazioni nella UE

Andrea Primerano
Global Trade Senior Manager
EY Studio Legale Tributario
Vendite a distanza e importazione nell’UE di beni di modico valore

 ►Dal 1° luglio 2021 tutti i beni commerciali importati nell'UE da un paese o da un territorio terzo
 saranno soggetti ad IVA indipendentemente dal loro valore

 ►Resta invece in vigore l'esenzione dai dazi doganali per i beni aventi un valore intrinseco non superiore
 a 150 euro importati nell'UE.

                 Esenzione dall'IVA e dai dazi doganali prima e dopo il 1° luglio 2021

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Vendite a distanza e importazione nell’UE di beni di modico valore

 ►Contestualmente, a partire dal 1° luglio 2021, verranno introdotte le seguenti semplificazioni per la
 riscossione dell'IVA:

          ❖ il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati nell’UE da Paesi o territori terzi – il
            regime di importazione/sportello unico per le importazioni o IOSS (Import One Stop Shop);
          ❖ il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione.

 ► Nella pratica dal 1° luglio 2021 l'IVA sui beni di modico valore potrà essere versata come segue:

    ❖ pagamento come parte del prezzo di acquisto al fornitore/all'interfaccia elettronica tramite l'IOSS,
      motivo per cui l'importazione dei beni corrispondenti è esente da IVA;
    ❖ pagamento all'importazione nell'UE, se il fornitore/l'interfaccia elettronica non utilizza l'IOSS:
       ▪ a carico della persona che presenta i beni in dogana (ossia presentazione di una dichiarazione
          doganale di immissione in libera pratica) se tale persona sceglie di ricorrere al regime speciale;
          oppure
       ▪ ricorrendo al meccanismo abituale di riscossione dell'IVA.

             Occorre sempre espletare le formalità doganali per i beni di modico valore importati
                                                  nell’UE!
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Il nuovo regime IOSS

 ►consente ai fornitori che vendono beni spediti
 o trasportati da un paese o un territorio terzo       Come funziona?
 nell’UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA
 sulle vendite a distanza di beni di valore
 modesto importati e di dichiarare e versare tale
 IVA tramite lo sportello unico per le
 importazioni (IOSS);

 ►l'IVA è dovuta come parte del prezzo di
 acquisto dall'acquirente

 ►Il ricorso a tale regime speciale (IOSS) non è
 obbligatorio.

 Non è possibile ricorrere all'IOSS quando i beni sono sottoposti ad accisa!
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Il nuovo regime IOSS ed i suoi vantaggi

     Registrazione           Addebito          Importazione        Dichiarazione e        Documentazione
       all'IOSS              dell’IVA             nell'UE            pagamento
                                                                       dell’IVA               Il venditore/
       Il venditore/        Il venditore/          I beni IOSS                                 l'interfaccia
       l’interfaccia        l'interfaccia        beneficiano di        Il venditore/      elettronica conserva
   elettronica ottiene       elettronica         un'esenzione          l'interfaccia      la documentazione
      un numero di         addebita l'IVA      dall'IVA se viene   elettronica dichiara    relativa all'elenco
   identificazione IVA    applicata nell’UE       dichiarato un     e versa l'IVA alle      delle vendite per
  per l’IOSS nell’UE →     all'acquirente           numero di         Autorità fiscali       verifiche future
       Valida per le        al momento          identificazione      dell'UE presso le
  importazioni in tutti     della vendita        IVA per l'IOSS    quali è registrato/a
     gli Stati membri                               valido per         e dove viene
           dell'UE                              l'importazione        presentata una
                                              presso le Autorità    dichiarazione IVA
                                               doganali dell'UE    mensile per l'IOSS e
                                                                        pagamento
                                                                           unico
Quali sono i vantaggi dell’IOSS?
→ transazione trasparente per l'acquirente che paga un prezzo comprensivo di IVA al momento dell'acquisto
  online
→ rapida immissione in libera pratica e consegna dei beni a destinazione
→ immissione in libera pratica in qualsiasi Stato membro, indipendentemente dalla destinazione finale
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E-commerce RETRELIEF: procedura semplificata per la reintroduzione in
franchigia nell’UE – Easy Free Back
Con Determinazione direttoriale prot. 329619/RU del 24 settembre 2020 e Circolare n. 37/ 2020 del 2 ottobre 2020
l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha introdotto per le aziende operanti nel settore e-commerce una procedura
semplificata per velocizzare l’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia e
rimodulare i controlli, c.d. Easy free back

            Cosa prevede l’istituto della REINTRODUZIONE IN                 Caso esempio: gestione dei resi da Paesi terzi
                              FRANCHIGIA?
             L’istituto delle reintroduzione in franchigia prevede                             Importazione
          l’esenzione dai dazi all’importazione, ove richiesta dalla                          con pagamento
                                                                                                di dazi e IVA
          persona interessata, per le merci che, dopo essere state                                               RESO
          inizialmente esportate dal territorio dell’Unione, vi sono
          reintrodotte e sono dichiarate per l’immissione in libera
           pratica. Tale franchigia è concessa se le merci vengono
          reintrodotte nelle medesime condizioni in cui sono state     Produttore              Distributore UE                  Clienti finali
                                                                        extra UE
                                    esportate.                                                                                   extra UE

                                                                                     Importazione
                                                                                    con pagamento
                                                                                      di dazi e IVA
                                                                                                                    Importazione
                                                                                                                   con pagamento
                                                                                                                     di dazi e IVA

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E-commerce RETRELIEF: procedura semplificata per la reintroduzione in
franchigia nell’UE – Easy Free Back

  ❖       A CHI SI RIVOLGE?
  A tutti gli operatori economici che esportano e vendono beni a distanza che soddisfino determinati requisiti oggettivi e
  soggettivi tra cui → minimo 50 reintroduzioni in franchigia di merce al mese, abbiamo il possesso dell’autorizzazione per lo
  sdoganamento presso “luogo approvato” e per “destinatario autorizzato transito”, tracciabilità del singolo prodotto
  mediante codice univoco identificativo, possibilità per l’Ufficio delle Dogane di accedere ai fini dei controlli doganali alla
  piattaforma marketplace).
  ❖       IN QUALE CONTESTO SI APPLICA?
  E-commerce - B2C (Business to Consumer) e B2B (Business to Business)
  ❖       COSA PREVEDE LA PROCEDURA SEMPLIFICATA RISPETTO ALLA PROCEDURA ORDINARIA?
  Procedura ordinaria: istanze, autorizzazioni ad hoc e verifica fisica
  Procedura semplificata: unica autorizzazione a valenza semestrale, abbattimento dei controlli ed istituzione dell’elenco
  nazionale e-commerce RetRelief (eRR)

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Un’esperienza pratica: il caso Safilo

Elia Basato
Safilo Group S.p.A. - EMEA Tax Manager
L’esperienza di SAFILO - OVERVIEW

Pur non essendo un RETAILER, Safilo SPA ha deciso di implementare un B2C diretto nel 2018 e,
ad oggi, la presenza su questo canale avviene attraverso:

►     3 siti internet dedicati (per marchi di proprietà) -> 4 paesi EU + Italia

►     1 Marketplace (per capsule/marchio di proprietà) -> 15 paesi EU + Italia [progetto FY2021]

In entrambi i casi è prevista a breve l’estensione in UK (in riferimento alla quale non sono più
valide le regole UE).

All’interno del Gruppo ci sono inoltre due società , di recente acquisizione, specializzate nelle
vendite ONLINE per il mercato nordamericano che stanno valutando un’espansione in EU.

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L’esperienza di SAFILO – Impatti IVA / EU / Fino al 30 giugno 2021

La società gestisce oggi
► 3 identificativi IVA, per i paesi sopra soglia, con

   ✓ Diversa periodicità di dichiarazione

   ✓ Diversi termini di scadenza per l’invio della dichiarazione

   ✓ Diversi termini e modalità di pagamento dell’IVA dovuta (con i relativi impatti autorizzativi interni)

   ✓ Diverse regole di fatturazione

   ✓ Fatturazione «Intercompany» tra le due partite iva (1:1)

   ✓ Mediante l’attivazione di un ADD-ON specifico al ns ERP

►     1 Registro IVA corrispettivi dove confluiscono le vendite IT e dei paesi EU sotto soglia (detto registro
      confluisce nell’ordinaria dichiarazione/liquidazione IVA periodica)
PARTICOLARITA’:
Può capitare che gli identificativi IVA rilasciati dai paesi EU per finalità di vendite a distanza, NON siano
validi per le transazioni INTRA -> qualora gli stessi debbano essere usati anche per altri business, è
necessario richiederne l’ «estensione» per tempo (in Germania, per esempio, ci è stato rilasciato un diverso
Identificativo)

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L’esperienza di SAFILO – Impatti IVA / EU / Dal 1 luglio 2021

►     Considerando il pregresso, la società ha già superato la nuova soglia di 10K€ valida a livello
      EU e non più di singolo paese;

►     La gestione del nuovo progetto attraverso il MARKETPLACE avrebbe richiesto l’apertura e la
      gestione di 15 identificativi IVA (con le conseguenze già analizzate in precedenza);

►     Al fine di semplificare il più possibile la compliance IVA si è ritenuto più opportuno scegliere il
      cd meccanismo centralizzato/semplificato OSS;

►     In tal modo la società potrà chiedere la chiusura degli identificativi IVA EU ad oggi attivi, se
      non necessari per altri fini (RESI ?);

►     Il tutto senza necessità di specifici ADD ON in quanto, seppur particolari, si tratta comunque
      di flussi ordinari per il proprio ERP

Page 37
L’esperienza di SAFILO – L’implementazione interna del cd OSS

►     Con riferimento ad ogni singolo paese in scope, la società ha dovuto verificare le aliquote IVA
      applicabili alle vendite dei propri prodotti considerando la particolarità di alcuni di essi
      (montature da vista, premontati da lettura, blueblocker non correttivi);

►     Per settare adeguatamente il proprio ERP, la società ha scelto di identificare i codici IVA per
      aliquota (e non per aliquota/paese) e gestire attraverso estrazioni ad hoc il dettaglio per
      paese richiesto ai fini dichiarazione (riducendo di metà il numero dei codici);

►     Per effetto della scelta effettuata è stato necessario creare un solo conto contabile che
      accogliesse l’IVA dovuta (che sarà infatti versata centralmente);

►     Detti codici IVA sono esclusi dagli ordinari Registri IVA e dall’ordinaria Liquidazione IVA;

►     Rimane attivo il Registro Corrispettivi per le vendite fatte in Italia (escluse da OSS)

Page 38
L’esperienza di SAFILO – L’implementazione interna del cd OSS

►     PARTICOLARITÁ

      ✓   CHIUSURA DEGLI ID IVA / RESI:

          I resi relativi alle vendite ante 1 luglio 2021 dovranno essere gestiti con il medesimo
          meccanismo utilizzato per le vendite: i) Partita IVA Italiana, per i sotto soglia; ii)
          Identificativo IVA locale, per i sopra soglia (stesso effetto finale se si transitasse per OSS
          ?)

      ✓   CLIENTI BUSINESS:

          Considerando che le vendite B2B sono escluse (sia dalla vecchia che dalla nuova
          normativa) abbiamo dovuto aggiungere un flusso differenziato per gestire le vendite B2B
          (escluse per i nostri siti, NON escludibili dal MARKETPLACE), e prevedere il controllo VIES

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L’esperienza di SAFILO – UK E BREXIT

►     Da gennaio 2021 per le vendite in UK non si applicano più le norme EU

►     La società ha ottenuto un Identificativo IVA UK attraverso il quale gestirà le fasi di import in
      UK (al fine di recuperare l’IVA assolta in import o di sfruttare il Postponed Vat Accounting)

►     L’implementazione dei flussi UK è avvenuta in modo differenziato: ad uno step comune
      (export + import in UK) sono state poi create le seguenti distinzioni:

      ✓   Fatturazione al cliente finale da parte della partita IVA UK (con applicazione di IVA UK),
          per le vendite dai nostri siti

      ✓   Fatturazione al cliente finale da parte del MARETPLACE (pur in assenza di vendita allo
          stesso) per effetto di quanto stabilito dalle norme UK in caso di i) vendita facilitata dal
          Marketplace ii) venditore non stabilito in UK

►     Caso IRLANDA del NORD
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Q&A
Contatti

                EY Studio Legale Tributario
Nicoletta Mazzitelli – Indirect Tax Partner - Roma
Nicoletta.Mazzitelli@it.ey.com

Stefano Pavesi - Indirect Tax Partner - Milano
Stefano.Pavesi@it.ey.com

Fabio Babolin - Indirect Tax Senior Manager - Treviso
Fabio.Babolin@it.ey.com

Andrea Primerano - Global Trade Senior Manager – Roma
Andrea.Primerano@it.ey.com
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EY | Building a better working world                                  “EY” indica l’organizzazione globale di cui fanno parte le Member
                                                                      Firm di Ernst & Young Global Limited, ciascuna delle quali è
                                                                      un’entità legale autonoma. Ernst & Young Global Limited, una
EY esiste per costruire un mondo del lavoro migliore, aiutare         “Private Company Limited by Guarantee” di diritto inglese, non
a creare valore nel lungo termine per i clienti, le persone e la      presta servizi ai clienti. Maggiori informazioni su raccolta e utilizzo
                                                                      dei dati da parte di EY e sui diritti individuali che ricadono sotto la
società, e costruire fiducia nei mercati finanziari.
                                                                      legislazione sulla protezione dei dati sono disponibili su
                                                                      ey.com/IT/privacy. Le Member Firm di EY non prestano servizi
                                                                      legali dove non è consentito dalle normative locali. Per maggiori
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aiutano i clienti a crescere, trasformarsi e portare avanti il
business.                                                             © 2020 Studio Legale Tributario
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fiscale e legale, strategia e transaction i professionisti di EY si
pongono le migliori domande per trovare risposte innovative           Questa pubblicazione contiene informazioni di sintesi ed è pertanto
alle complesse sfide che il mondo si trova oggi ad affrontare.        esclusivamente intesa a scopo orientativo; non intende essere sostitutiva di un
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                                                                      o le altre member firm dell’organizzazione globale EY non assumono alcuna
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