EY WEBINAR E-commerce - sfide e opportunità della riforma IVA e doganale - Mercoledì 9 giugno, 15.00-16.30
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EY Webinar - Studio Legale Tributario EY WEBINAR E–commerce – sfide e opportunità della riforma IVA e doganale Mercoledì 9 giugno, 15.00-16.30
Saluti e introduzione dei lavori Nicoletta Mazzitelli Indirect Tax Partner EY Studio Legale Tributario
Agenda 15.00 Saluti e introduzioni dei lavori Nicoletta Mazzitelli Le vendite a distanza intracomunitarie di beni Stefano Pavesi Il nuovo regime OSS Fabio Babolin Le nuove regole per il marketplace (cenni) Nicoletta Mazzitelli Vendite a distanza ed importazioni nella UE Andrea Primerano Un’esperienza pratica: il caso Safilo Elia Basato 16.15 Q&A
E-commerce e IVA: gli sviluppi 1-7-2013 1-1-2015 Aprile 2016 Servizi TTE Servizi TTE VAT Action plan (Prestatore Dicembre 2016 (Prestatore UE) extraUE) proposta Direttiva E-commerce 5-12-2017 Adozione proposta 1-1-2024 1-7-2021 Dicembre 2018 Direttiva E-commerce Entrata in vigore Entrata in vigore proposta delle nuove delle nuove Direttiva “PSP” regole “PSP” regole IVA E- commerce Page 4
Le nuove regole IVA e-commerce unionali Direttive 2017/2455/UE e 2019/1995/UE (c.d. “pacchetto IVA e-commerce”): ► finalità di semplificazione per gli operatori impegnati nell’e-commerce transfrontaliero ► riduzione degli oneri gravanti sulle imprese di ridotte dimensioni che vendono beni/servizi nel territorio della UE nei confronti di privati consumatori A partire dal 1 luglio 2021 decorrenza nuove regole IVA relativamente alle seguenti operazioni: 2020 2021 2022 ► le vendite a distanza intracomunitarie di beni; ► le forniture di servizi a privati, da parte di operatori economici UE e non UE; ► le cessioni domestiche di beni facilitate tramite l'uso di piattaforme elettroniche; ► le vendite a distanza di merci importate da territori o Paesi terzi. Page 5
Le vendite a distanza intracomunitarie di beni Stefano Pavesi Indirect Tax Partner EY Studio Legale Tributario
Vendite a distanza intracomunitarie: nuova definizione Art. 14, par. 4, Direttiva 2006/112/CE Nuovo art. 38-bis, D.L. 331/1993 Cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo Per vendite a distanza intracomunitarie di beni si intendono conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente le cessioni di beni spediti o trasportati dal fornitore o per nel trasporto o nella spedizione dei beni, a partire da uno suo conto, anche quando il fornitore interviene Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, a o del trasporto a destinazione dell'acquirente, quando partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo sono soddisfatte le seguenti condizioni: della spedizione o del trasporto a destinazione di persone a) la cessione di beni è effettuata nei confronti di un fisiche non soggetti d’imposta o a destinazione dei soggetto passivo o di un ente non soggetto passivo, soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non i cui acquisti intracomunitari di beni non sono imponibili ai sensi dell’articolo 72, ovvero, con esclusione soggetti all'IVA a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, dei beni soggetti ad accisa, a destinazione di cessionari, o di qualsiasi altra persona non soggetto passivo; soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono b) i beni ceduti sono diversi da mezzi di trasporto tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari nuovi e da beni ceduti previo montaggio o e che non hanno optato per l’applicazione della stessa. installazione, con o senza collaudo, da parte del fornitore o per suo conto Le disposizioni sopraindicate non si applicano alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi e alle cessioni di beni da installare, montare o assiemare a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo. Page 7
Vendite a distanza intracomunitarie: l’intervento del fornitore Nuovo art.5 bis del Regolamento n. 282/2011 Si considera che il trasporto/spedizione sia eseguito dal fornitore quando: ► il trasporto/spedizione è subappaltato a un terzo; ► il trasporto/spedizione è eseguito da un terzo, ma il fornitore assume la responsabilità totale o parziale della consegna; ► il fornitore fattura e riscuote le spese di trasporto per trasferirle a un terzo che organizza il trasporto/spedizione; ► il fornitore promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo, lo mette in contatto con l’acquirente o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna. Page 8
Vendite a distanza intracomunitarie: la regole IVA in vigore fino al 30 giugno 2021 Art. 40, comma 3 e art. 41, comma 1, lett. b), del D.L. n. 331/1993: ► tassazione a destinazione al superamento della soglia di 100.000 euro, ovvero del minore importo stabilito dallo Stato membro di arrivo delle merci; ►tassazione all’origine (in Italia), se il cedente ha effettuato cessioni di beni per un ammontare inferiore a 100.000 euro; N.B. è prevista la possibilità per il cedente italiano di optare, in ogni caso, per l’applicazione dell’imposta nel Paese di destinazione Page 9
Vendite a distanza intracomunitarie: le soglie per la registrazione IVA fino al 30 giugno 2021 Stato Membro Soglia di protezione Stato Membro Soglia di protezione Belgio € 35.000 Lituania € 35.000 Bulgaria € 35.791 Lussemburgo € 100.000 Croazia € 38.831 Ungheria € 35.000 Repubblica Ceca € 42.153 Malta € 35.000 Danimarca € 37.557 Paesi Bassi € 100.000 Germania € 100.000 Austria € 35.000 Estonia € 35.000 Polonia € 37.300 Irlanda € 35.000 Portogallo € 35.000 Grecia € 35.000 Romania € 26.353 Spagna € 35.000 Slovenia € 35.000 Francia € 35.000 Slovacchia € 35.000 Italia € 35.000 Finlandia € 35.000 Cipro € 35.000 Svezia € 34.433 Lettonia € 35.000 Page 10
Vendite a distanza intracomunitarie: la nuova soglia per la registrazione ► Tassazione IVA c.d. all’origine per le vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C entro la soglia annuale di vendite complessive nella UE di importo non eccedente euro 10.000* VS ► Tassazione IVA c.d. a destinazione per le vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C che superano la soglia annuale di vendite complessive nella UE fissata pari ad euro 10.000* * N.B. la soglia di euro 10.000 è da intendersi comprensiva sia delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, sia delle prestazioni di servizi TTE (di telecomunicazione, teleradiodiffusione e elettronici), complessivamente effettuate nei confronti di consumatori privati in tutti gli Stati membri diversi da quello di stabilimento del fornitore/prestatore; Page 11
Vendite a distanza intracomunitarie: le vecchie regole fino al 30 giugno 2021 SM1 SM2 SM3 Esempio: ►Vendite B2C in Francia = 50.000 € ---------→ cessioni soggette a IVA in Francia, obbligo di registrazione IVA locale (sopra la soglia paese pari a 35.000 €) ►Vendite B2C in Germania = 60.000 € -----→ cessioni soggette a IVA in Italia, nessun obbligo di registrazione IVA in Germania (sotto la soglia paese pari a 100.000 €) ►Vendite B2C in Spagna = 1.000 € ----------→ cessioni soggette a IVA in Italia, nessun obbligo di registrazione IVA in Spagna (sotto la soglia paese pari a 35.000 €) Page 12
Vendite a distanza intracomunitarie: le nuove regole dal 1 luglio 2021 SM1 SM2 SM3 Esempio: ►Vendite B2C in Francia = 50.000 € ---------→ cessioni soggette a IVA in Francia, obbligo di registrazione IVA locale ►Vendite B2C in Germania = 60.000 € -----→ cessioni soggette a IVA in Germania, obbligo di registrazione IVA locale ►Vendite B2C in Spagna = 1.000 € ----------→ cessioni soggette a IVA in Spagna, obbligo di registrazione IVA locale La nuova soglia annua di vendite complessive nella UE pari a 10.000 € è superata, pertanto l’operatore italiano dovrà ottenere una partita IVA in tutti gli Stati membri in cui effettua vendite B2C; in alternativa, l’operatore italiano Page 13 potrà aderire al regime OSS
Vendite a distanza intracomunitarie: la nuova soglia per la registrazione La soglia di protezione NON si applica (i.e. l’obbligo di registrazione IVA a destinazione sussiste indipendentemente dall’ammontare): ► ai servizi diversi dai TTE ► a servizi TTE resi da soggetti NON stabiliti nella UE ► alle vendite a distanza di effettuate da soggetti NON stabiliti nell’UE ► alle vendite a distanza di beni importati ► alle vendite da parte di soggetti che sono stabiliti in più di uno Stato membro dell’UE Page 14
Il nuovo regime OSS Fabio Babolin Indirect Tax Senior Manager EY Studio Legale Tributario
Il nuovo regime OSS ►Dal 1 luglio 2021 viene prevista l’estensione dell’attuale regime speciale c.d. MOSS (Mini One Stop Shop - Mini Sportello Unico, riservato fino al 30 giugno 2021 alle sole prestazioni di servizi TTE rese nei confronti di un consumatore finale), anche alle seguenti operazioni: ► vendite a distanza intracomunitarie di beni B2C, ► alle altre prestazioni di servizi B2C, ► alle vendite domestiche di beni B2C a cui si applica la finzione giuridica dei marketplace, Il regime verrà rinominato in OSS (One Stop Shop - Sportello Unico) ►Schema OSS unionale per i soggetti stabiliti nella UE ►Schema OSS non unionale per i soggetti non stabiliti nella UE ►Schema IOSS per i soggetti che pongono in essere importazioni ►Finalità: evitare che gli operatori economici debbano identificarsi ai fini IVA in ogni Stato membro UE a seguito del superamento della soglia di €10.000 Lo Sportello Unico MOSS… diventa OSS! Page 16
Il nuovo regime OSS Lo Sportello Unico OSS UE costituisce una FACOLTA’ per gli operatori di semplificare gli obblighi in materia di IVA, consentendo loro di: ► registrare elettronicamente l’IVA in un unico Stato membro, per tutte le vendite ammissibili di beni e prestazioni di servizi a consumatori finali situati in tutti gli altri Stati membri (tenendo conto delle varie aliquote IVA locali); ► presentare un’unica dichiarazione elettronica trimestrale OSS ed effettuare un unico pagamento (nei confronti di una singola Amministrazione finanziaria) dell’IVA dichiarata su tutte le vendite a distanza di beni e prestazioni di servizi B2C; ► collaborare con l’amministrazione fiscale di un unico Stato membro e conservare la documentazione relativa alle operazioni ammissibili per 10 anni. Page 17
Il nuovo regime OSS – le note esplicative della Commissione UE ► Ciascun soggetto passivo può registrarsi ai fini OSS in un solo Stato Membro. ► Fatturazione: in caso di registrazione al sistema OSS non è previsto l’obbligo di emettere la fattura. Se il fornitore emette la fattura, si applicano le regole di fatturazione dello Stato membro di identificazione al sistema OSS. ► Chi decide di aderire al regime OSS è tenuto a dichiarare attraverso questo sistema tutte le operazioni B2C (sia vendite a distanza intracomunitarie, sia servizi) che verranno effettuate in tutti gli Stati Membri della UE Page 18
Il nuovo regime OSS UE: un esempio pratico – società italiana con magazzini in diversi Stati Membri ALFA S.P.A. 1 HQ SM1 Branch SM2 4 Vendita Vendita domestica domestica NO OSS 3 NO OSS 2 Vendita a Vendita a distanza intraUE distanza intraUE SI OSS SI OSS SM1 SM2 Page 19
Focus: Il nuovo regime OSS UE ► A partire dal 1° aprile 2021 possono registrarsi al regime OSS Unionale, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate: ► i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, ► i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia, ► i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio della UE che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia. ► In sede di registrazione per l’OSS UE l’operatore dovrà fornire dettaglio di eventuali posizioni IVA che il soggetto già detiene in altri Stati Membri (es. registrazione diretta, rappresentante fiscale) ovvero i dati delle proprie stabili organizzazioni in altri Stati Membri, a prescindere dalla circostanza che tali posizioni effettueranno operazioni ricadenti nel regime ► Efficacia della registrazione: dal primo giorno del trimestre successivo all’applicazione; ovvero dalla data della prima operazione effettuata nel trimestre di riferimento a condizione che lo Stato di identificazione sia stato informato entro il decimo giorno del mese successivo alla prima operazione Page 20
Focus: Il nuovo regime OSS UE ► Qualora il soggetto non ponga in essere alcuna operazione rilevante nel trimestre di riferimento, deve comunque presentare una dichiarazione OSS UE «a zero» (è prevista la notifica di un reminder elettronico dall’autorità fiscale il 10° giorno successivo alla scadenza qualora la dichiarazione non venga trasmessa in tempo) ► In ciascuna dichiarazione trimestrale non è prevista la possibilità di compensare l’IVA a credito di uno Stato Membro (generata ad esempio a seguito di correzioni sulle vendite dichiarate nei trimestri precedenti) con l’IVA a debito di altri Stati ► rimborso diretto dell’IVA da parte dello Stato Membro a credito ► Il soggetto passivo potrebbe essere escluso dal regime OSS UE qualora: ► non ponga in essere operazioni rilevanti per 8 trimestri consecutivi, ► non rispetti le regole di compliance previste (es. le dichiarazioni non vengono trasmesse, ovvero il pagamento non viene effettuato, per 3 periodi consecutivi). In tale ipotesi il soggetto viene inserito nel «periodo di quarantena» per due anni. Page 21
La dichiarazione OSS: prestazioni di servizi B2C Oltre ai servizi TTE, possono essere dichiarate tramite il portale OSS UE tutte le prestazioni transfrontaliere di servizi rese da operatori stabiliti nella UE nei confronti di consumatori finali, territorialmente rilevanti ai fini IVA negli Stati membri diversi da quelli in cui il fornitore è stabilito (NB la soglia di € 10.000 non si applica per queste tipologie di servizi). Esempio (*): ► Noleggio di mezzi di trasporto ► Servizi connessi a beni immobili ► Fornitura di servizi di ristorazione e catering per il consumo a bordo di navi, aerei o treni ► Ammissione a eventi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, di intrattenimento o simili, come fiere e mostre ► Servizi di alloggio ► Servizi di trasporto (*) Elenco non esaustivo dalle note esplicative della Commissione UE Page 22
Le nuove regole IVA per il marketplace (cenni) Nicoletta Mazzitelli Indirect Tax Partner EY Studio Legale Tributario
Le nuove regole IVA e-commerce: il marketplace (cenni) Nuovo art. 5 ter, Regolamento n. 282/2011: Si considera che l’interfaccia elettronica (marketplace) facilita la vendita di beni sottostante se l’interfaccia elettronica consente ad un acquirente e ad un fornitore di stabilire un contatto che dia luogo ad una cessione di beni tramite detta interfaccia elettronica. Tuttavia, un soggetto passivo non facilita una cessione di beni se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: ► tale soggetto passivo non stabilisce, direttamente o indirettamente, alcuno dei termini e delle condizioni in base alle quali è effettuata la cessione di beni; ► tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’autorizzazione della riscossione presso l’acquirente del pagamento effettuato; ► tale soggetto passivo non partecipa, direttamente o indirettamente, all’ordinazione o alla consegna dei beni. Page 24
Le nuove regole IVA e-commerce: il marketplace (cenni) Nuovo art. 14 bis Direttiva n. 2006/112/CE – Nuovo art. 2bis DPR n. 633/1972 Qualora il marketplace faciliti: ► vendite a distanza da Paesi terzi di un valore non superiore a 150 euro, ovvero ► vendite a distanza intracomunitarie di beni effettuate da un soggetto passivo non stabilito nella UE; si presume che lo stesso marketplace abbia ricevuto e ceduto detti beni ai fini IVA dal fornitore sottostante attraverso una finzione giuridica: Vendita B2C Fornitore Consumatore UE sottostante Trasferimento della proprietà Interfaccia elettronica / Vendita B2B «deemed» Marketplace Vendita B2C «deemed» esente IVA con diritto con imputazione del trasporto Page 25 alla detrazione
Le nuove regole IVA e-commerce: il marketplace (cenni) Il venditore è stabilito NO nella UE NO SI Un’interfaccia I beni vengono L’interfaccia L’interfaccia elettronica facilita spediti da un elettronica NON è elettronica è la vendita a Paese terzo qualificata come qualificata come distanza dei beni all’interno della UE un soggetto un soggetto rivenditore rivenditore presunto presunto SI NO I beni vengono spediti in consegne di valore < EURO 150 SI Page 26
Vendite a distanza ed importazioni nella UE Andrea Primerano Global Trade Senior Manager EY Studio Legale Tributario
Vendite a distanza e importazione nell’UE di beni di modico valore ►Dal 1° luglio 2021 tutti i beni commerciali importati nell'UE da un paese o da un territorio terzo saranno soggetti ad IVA indipendentemente dal loro valore ►Resta invece in vigore l'esenzione dai dazi doganali per i beni aventi un valore intrinseco non superiore a 150 euro importati nell'UE. Esenzione dall'IVA e dai dazi doganali prima e dopo il 1° luglio 2021 Page 28
Vendite a distanza e importazione nell’UE di beni di modico valore ►Contestualmente, a partire dal 1° luglio 2021, verranno introdotte le seguenti semplificazioni per la riscossione dell'IVA: ❖ il regime speciale per le vendite a distanza di beni importati nell’UE da Paesi o territori terzi – il regime di importazione/sportello unico per le importazioni o IOSS (Import One Stop Shop); ❖ il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione. ► Nella pratica dal 1° luglio 2021 l'IVA sui beni di modico valore potrà essere versata come segue: ❖ pagamento come parte del prezzo di acquisto al fornitore/all'interfaccia elettronica tramite l'IOSS, motivo per cui l'importazione dei beni corrispondenti è esente da IVA; ❖ pagamento all'importazione nell'UE, se il fornitore/l'interfaccia elettronica non utilizza l'IOSS: ▪ a carico della persona che presenta i beni in dogana (ossia presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica) se tale persona sceglie di ricorrere al regime speciale; oppure ▪ ricorrendo al meccanismo abituale di riscossione dell'IVA. Occorre sempre espletare le formalità doganali per i beni di modico valore importati nell’UE! Page 29
Il nuovo regime IOSS ►consente ai fornitori che vendono beni spediti o trasportati da un paese o un territorio terzo Come funziona? nell’UE di riscuotere presso l'acquirente l'IVA sulle vendite a distanza di beni di valore modesto importati e di dichiarare e versare tale IVA tramite lo sportello unico per le importazioni (IOSS); ►l'IVA è dovuta come parte del prezzo di acquisto dall'acquirente ►Il ricorso a tale regime speciale (IOSS) non è obbligatorio. Non è possibile ricorrere all'IOSS quando i beni sono sottoposti ad accisa! Page 30
Il nuovo regime IOSS ed i suoi vantaggi Registrazione Addebito Importazione Dichiarazione e Documentazione all'IOSS dell’IVA nell'UE pagamento dell’IVA Il venditore/ Il venditore/ Il venditore/ I beni IOSS l'interfaccia l’interfaccia l'interfaccia beneficiano di Il venditore/ elettronica conserva elettronica ottiene elettronica un'esenzione l'interfaccia la documentazione un numero di addebita l'IVA dall'IVA se viene elettronica dichiara relativa all'elenco identificazione IVA applicata nell’UE dichiarato un e versa l'IVA alle delle vendite per per l’IOSS nell’UE → all'acquirente numero di Autorità fiscali verifiche future Valida per le al momento identificazione dell'UE presso le importazioni in tutti della vendita IVA per l'IOSS quali è registrato/a gli Stati membri valido per e dove viene dell'UE l'importazione presentata una presso le Autorità dichiarazione IVA doganali dell'UE mensile per l'IOSS e pagamento unico Quali sono i vantaggi dell’IOSS? → transazione trasparente per l'acquirente che paga un prezzo comprensivo di IVA al momento dell'acquisto online → rapida immissione in libera pratica e consegna dei beni a destinazione → immissione in libera pratica in qualsiasi Stato membro, indipendentemente dalla destinazione finale Page 31
E-commerce RETRELIEF: procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia nell’UE – Easy Free Back Con Determinazione direttoriale prot. 329619/RU del 24 settembre 2020 e Circolare n. 37/ 2020 del 2 ottobre 2020 l’Agenzia Dogane e Monopoli (ADM) ha introdotto per le aziende operanti nel settore e-commerce una procedura semplificata per velocizzare l’iter amministrativo di rilascio dell’autorizzazione alla reintroduzione in franchigia e rimodulare i controlli, c.d. Easy free back Cosa prevede l’istituto della REINTRODUZIONE IN Caso esempio: gestione dei resi da Paesi terzi FRANCHIGIA? L’istituto delle reintroduzione in franchigia prevede Importazione l’esenzione dai dazi all’importazione, ove richiesta dalla con pagamento di dazi e IVA persona interessata, per le merci che, dopo essere state RESO inizialmente esportate dal territorio dell’Unione, vi sono reintrodotte e sono dichiarate per l’immissione in libera pratica. Tale franchigia è concessa se le merci vengono reintrodotte nelle medesime condizioni in cui sono state Produttore Distributore UE Clienti finali extra UE esportate. extra UE Importazione con pagamento di dazi e IVA Importazione con pagamento di dazi e IVA Page 32
E-commerce RETRELIEF: procedura semplificata per la reintroduzione in franchigia nell’UE – Easy Free Back ❖ A CHI SI RIVOLGE? A tutti gli operatori economici che esportano e vendono beni a distanza che soddisfino determinati requisiti oggettivi e soggettivi tra cui → minimo 50 reintroduzioni in franchigia di merce al mese, abbiamo il possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” e per “destinatario autorizzato transito”, tracciabilità del singolo prodotto mediante codice univoco identificativo, possibilità per l’Ufficio delle Dogane di accedere ai fini dei controlli doganali alla piattaforma marketplace). ❖ IN QUALE CONTESTO SI APPLICA? E-commerce - B2C (Business to Consumer) e B2B (Business to Business) ❖ COSA PREVEDE LA PROCEDURA SEMPLIFICATA RISPETTO ALLA PROCEDURA ORDINARIA? Procedura ordinaria: istanze, autorizzazioni ad hoc e verifica fisica Procedura semplificata: unica autorizzazione a valenza semestrale, abbattimento dei controlli ed istituzione dell’elenco nazionale e-commerce RetRelief (eRR) Page 33
Un’esperienza pratica: il caso Safilo Elia Basato Safilo Group S.p.A. - EMEA Tax Manager
L’esperienza di SAFILO - OVERVIEW Pur non essendo un RETAILER, Safilo SPA ha deciso di implementare un B2C diretto nel 2018 e, ad oggi, la presenza su questo canale avviene attraverso: ► 3 siti internet dedicati (per marchi di proprietà) -> 4 paesi EU + Italia ► 1 Marketplace (per capsule/marchio di proprietà) -> 15 paesi EU + Italia [progetto FY2021] In entrambi i casi è prevista a breve l’estensione in UK (in riferimento alla quale non sono più valide le regole UE). All’interno del Gruppo ci sono inoltre due società , di recente acquisizione, specializzate nelle vendite ONLINE per il mercato nordamericano che stanno valutando un’espansione in EU. Page 35
L’esperienza di SAFILO – Impatti IVA / EU / Fino al 30 giugno 2021 La società gestisce oggi ► 3 identificativi IVA, per i paesi sopra soglia, con ✓ Diversa periodicità di dichiarazione ✓ Diversi termini di scadenza per l’invio della dichiarazione ✓ Diversi termini e modalità di pagamento dell’IVA dovuta (con i relativi impatti autorizzativi interni) ✓ Diverse regole di fatturazione ✓ Fatturazione «Intercompany» tra le due partite iva (1:1) ✓ Mediante l’attivazione di un ADD-ON specifico al ns ERP ► 1 Registro IVA corrispettivi dove confluiscono le vendite IT e dei paesi EU sotto soglia (detto registro confluisce nell’ordinaria dichiarazione/liquidazione IVA periodica) PARTICOLARITA’: Può capitare che gli identificativi IVA rilasciati dai paesi EU per finalità di vendite a distanza, NON siano validi per le transazioni INTRA -> qualora gli stessi debbano essere usati anche per altri business, è necessario richiederne l’ «estensione» per tempo (in Germania, per esempio, ci è stato rilasciato un diverso Identificativo) Page 36
L’esperienza di SAFILO – Impatti IVA / EU / Dal 1 luglio 2021 ► Considerando il pregresso, la società ha già superato la nuova soglia di 10K€ valida a livello EU e non più di singolo paese; ► La gestione del nuovo progetto attraverso il MARKETPLACE avrebbe richiesto l’apertura e la gestione di 15 identificativi IVA (con le conseguenze già analizzate in precedenza); ► Al fine di semplificare il più possibile la compliance IVA si è ritenuto più opportuno scegliere il cd meccanismo centralizzato/semplificato OSS; ► In tal modo la società potrà chiedere la chiusura degli identificativi IVA EU ad oggi attivi, se non necessari per altri fini (RESI ?); ► Il tutto senza necessità di specifici ADD ON in quanto, seppur particolari, si tratta comunque di flussi ordinari per il proprio ERP Page 37
L’esperienza di SAFILO – L’implementazione interna del cd OSS ► Con riferimento ad ogni singolo paese in scope, la società ha dovuto verificare le aliquote IVA applicabili alle vendite dei propri prodotti considerando la particolarità di alcuni di essi (montature da vista, premontati da lettura, blueblocker non correttivi); ► Per settare adeguatamente il proprio ERP, la società ha scelto di identificare i codici IVA per aliquota (e non per aliquota/paese) e gestire attraverso estrazioni ad hoc il dettaglio per paese richiesto ai fini dichiarazione (riducendo di metà il numero dei codici); ► Per effetto della scelta effettuata è stato necessario creare un solo conto contabile che accogliesse l’IVA dovuta (che sarà infatti versata centralmente); ► Detti codici IVA sono esclusi dagli ordinari Registri IVA e dall’ordinaria Liquidazione IVA; ► Rimane attivo il Registro Corrispettivi per le vendite fatte in Italia (escluse da OSS) Page 38
L’esperienza di SAFILO – L’implementazione interna del cd OSS ► PARTICOLARITÁ ✓ CHIUSURA DEGLI ID IVA / RESI: I resi relativi alle vendite ante 1 luglio 2021 dovranno essere gestiti con il medesimo meccanismo utilizzato per le vendite: i) Partita IVA Italiana, per i sotto soglia; ii) Identificativo IVA locale, per i sopra soglia (stesso effetto finale se si transitasse per OSS ?) ✓ CLIENTI BUSINESS: Considerando che le vendite B2B sono escluse (sia dalla vecchia che dalla nuova normativa) abbiamo dovuto aggiungere un flusso differenziato per gestire le vendite B2B (escluse per i nostri siti, NON escludibili dal MARKETPLACE), e prevedere il controllo VIES Page 39
L’esperienza di SAFILO – UK E BREXIT ► Da gennaio 2021 per le vendite in UK non si applicano più le norme EU ► La società ha ottenuto un Identificativo IVA UK attraverso il quale gestirà le fasi di import in UK (al fine di recuperare l’IVA assolta in import o di sfruttare il Postponed Vat Accounting) ► L’implementazione dei flussi UK è avvenuta in modo differenziato: ad uno step comune (export + import in UK) sono state poi create le seguenti distinzioni: ✓ Fatturazione al cliente finale da parte della partita IVA UK (con applicazione di IVA UK), per le vendite dai nostri siti ✓ Fatturazione al cliente finale da parte del MARETPLACE (pur in assenza di vendita allo stesso) per effetto di quanto stabilito dalle norme UK in caso di i) vendita facilitata dal Marketplace ii) venditore non stabilito in UK ► Caso IRLANDA del NORD Page 40
Q&A
Contatti EY Studio Legale Tributario Nicoletta Mazzitelli – Indirect Tax Partner - Roma Nicoletta.Mazzitelli@it.ey.com Stefano Pavesi - Indirect Tax Partner - Milano Stefano.Pavesi@it.ey.com Fabio Babolin - Indirect Tax Senior Manager - Treviso Fabio.Babolin@it.ey.com Andrea Primerano - Global Trade Senior Manager – Roma Andrea.Primerano@it.ey.com
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