Trasporti in condizione di eccezionalità

Pagina creata da Pasquale Corti
 
CONTINUA A LEGGERE
SCHEDE OPERATIVE a cura dell'Ispettore di Polizia Municipale Adamo Gnoli

                             Trasporti e veicoli eccezionali
Trasporti in condizione di eccezionalità
Sono considerati trasporti eccezionali e pertanto soggetti a speciale autorizzazione:
a) il trasporto di una o più cose indivisibili che per dimensioni determinano eccedenza rispetto ai limiti
   di sagoma previsti dall'art. 61 del C.d.S., pur rimanendo entro i limiti di peso stabiliti dall'art. 62.
b) il trasporto di materie effettuato con veicoli, muniti di particolari attrezzature permanentemente
   installate aventi caratteristiche strutturali che li rendono idonei allo specifico impiego nei cantieri e
   fuori strada, che eccedono i limiti di peso stabiliti dall'art. 62 del C.d.S. (classificati mezzi d'opera).
Veicoli eccezionali
Sono considerati veicoli eccezionali:
a) quelli che superano anche a vuoto per specifiche esigenze funzionali i limiti di dimensione e di peso, o
   entrambi, previsti dagli artt. 61 e 62 del C.d.S.;
b) quei veicoli sedtinati a trasportare cose indivisibili tali da far superare i limiti previsti dai predetti
   articoli;
c) macchine operatrici e macchine operatrici agricole che superano i limiti previsti dai predetti articoli.

La circolazione su strada dei trasporti eccezionali e dei veicoli eccezionali é subordinata ad autorizzazione
rilasciata dall'Ente proprietario o concessionario della strada.

L'autorizzazione alla circolazione deve essere richiesta anche per il trasporto di cose indivisibili effettuato
con veicoli:
a) il cui carico sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo per più di 3/10 della lunghezza del
    veicolo stesso;
b) che, pur avendo un carico sporgente posteriormente oltre la sagoma del veicolo per meno di 3/10 della
    lunghezza del veicolo stesso, ha lunghezza, compreso il carico, superiore alla sagoma limite in
    lunghezza propria di ciascuna categoria di veicolo;
c) il cui carico sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo.
N.B. Non costituisce complesso eccezionale, per effetto della sola lunghezza totale, il traino di veicoli in
avaria semprechè il traino sia limitato al solo itinerario necessario a raggiungere la più vicina officina.

Nel provvedimento di autorizzazione che rilascia l'Ente proprietario o concessionario della strada per la
circolazione dei trasporti o dei veicoli eccezionali sono indicate le prescrizioni ritenute opportune per la
tutela del patrimonio stradale e per la sicurezza della circolazione ed in particolare:
 gli eventuali percorsi da seguire o l'elenco delle strade percorribili;
 i limiti di velocità da rispettare;
 la necessità o meno della scorta e se questa deve essere effettuata in proprio o da un Corpo di Polizia;
 la necessità di interrompere il trasporto in caso di scarsa visibilità o altre cause.

I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano l'attività del trasporto
eccezionale e l'immatricolazione di tali veicoli può avvenire solo a nome e nella disponibilità delle
predette aziende.

              La normativa su trasporti e veicoli eccezionali

VEICOLI E TRASPORTI ECCEZIONALI
La normativa riguardante i veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità è disciplinata
dall'articolo 10 del Codice della Strada.
Trasporti eccezionali e mezzi d’opera

NOZIONE
Si definisce eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche
esigenze funzionali, i limiti di sagoma o di massa stabiliti negli articolo 61 e 62 del Codice della
Strada e la sua classificazione deve essere annotata sulla carta di circolazione. I veicoli eccezionali
possono essere utilizzati solo dalle aziende che esercitano ai sensi di legge l'attività del trasporto
eccezionale per il quale sono soggette ad autorizzazione, ovvero in uso proprio per necessità inerenti
l'attività aziendale, con l'obbligo di essere immatricolati solo a nome e nella disponibilità delle predette
aziende.

Si definisce il trasporto in condizioni di eccezionalità quando :
1)       il trasporto di una o più cose indivisibili che, per le loro dimensioni, determinano il superamento
dei limiti di sagoma previsti dall'articolo 61 C.d.S., ma sempre nel rispetto dei limiti di massa di cui
all'articolo 62 C.d.S.

2)      il trasporto che ecceda congiuntamente i predetti limiti di sagoma e di massa, di blocchi di pietra
naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi eseguito con veicoli eccezionali, può essere effettuato
integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e comunque in numero non superiore a 6
(sei) unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dal veicolo; qualora
venga superato il limite di peso ma non quello di sagoma, il carico può essere completato con generi della
stessa natura merceologica per occupare l'intera superficie utile del piano di carico del veicolo, fatta
eccezione per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
per i quali ricorre sempre il limite delle 6 (sei) unità.
In entrambi i casi la predetta massa complessiva non potrà superare:
a)      38 t. per veicoli isolati a tre assi
b)      48 t. per veicoli isolati a quattro assi
c)      86 t. per complessi di veicoli a sei assi
d)      108 t. per complessi di veicoli a otto assi
I predetti limiti di massa possono essere superati solo nel caso in cui venga trasportato un unico pezzo
indivisibile.

3)     il trasporto di un carico indivisibile sporge posteriormente oltre la sagoma del veicolo di più di
3/10 della lunghezza del veicolo stesso;

4)    pur avendo un carico indivisibile sporgente posteriormente meno di 3/10, la lunghezza del veicolo
compreso il carico è superiore alla sagoma limite in lunghezza propria per tale categoria di veicolo;

5)      il carico indivisibile sporge anteriormente oltre la sagoma del veicolo;

6)      il trasporto viene effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreno, ovvero autoarticolato,
purchè il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio, caratterizzati in modo permanente da
particolari attrezzature risultanti dalle rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al trasporto
di veicoli che eccedono i limiti di sagoma previsti dall'articolo 61 C.d.S. Per i predetti veicoli sono state
attribuite determinate tolleranze di cui 20 cm nella sporgenza riferita all'altezza ed il 12% relativo alla
lunghezza del veicolo.

NOTA: l'altezza massima prevista da queste tipologie di veicoli è di 4 metri estendibili a 4,20 metri
inclusa la tolleranza, mentre il 12% è attribuibile ai 12 metri di lunghezza per veicoli isolati, ai
18,75 metri di lunghezza per gli autotreni ed ai 16,50 metri di lunghezza per gli autoarticolati.
Questa tolleranza del 12% della lunghezza massima può essere sfruttata in sporgenza posteriore e/o
anteriore per quanto riguarda i veicoli isolati e gli autotreni, mentre per gli autoarticolati questa
tolleranza può essere solamente sfruttata per sporgenze posteriori.

                                                                                                                2
Trasporti eccezionali e mezzi d’opera

7)      il trasporto viene effettuato con veicoli isolati o costituenti autotreni, avvero con autoarticolati
dotati di blocchi d'angolo di tipo normalizzato allorchè trasportino esclusivamente contenitori o casse
mobili di tipo unificato, per cui vengono superati i limiti dimensionali o di massa stabiliti rispettivamente
dagli articolo 61 C.d.S. e 62 C.d.S. ; rammentando che ancorchè per effetto del carico non eccedano
l'altezza di 4,30 m. e non eccedano in lunghezza di oltre il 12 % i limiti dimensionali previsti dall'articolo
61 C.d.S. a condizione che siano rispettati tutti gli altri limiti e che chi esegue il trasporto verifichi che nel
percorso siano comprese tutte strade o tratti di strada con particolari caratteristiche prescritte dalla vigente
normativa;

8)     il trasporto viene effettuato con un mezzo d'opera che eccede i limiti di massa di cui all'articolo 62
C.d.S.

9)      il trasporto viene effettuato con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti di animali
vivi, oppure il trasporto riguarda balle o rotoli di paglia e fieno, oppure il trasporto riguarda veicoli isolati
o complessi adibiti al carico di macchine operatrici e di macchine agricole quando non eccedono l'altezza
di 4,30 m con il carico e le altre dimensioni stabilite dagli articoli 61 e 62 del C.d.S. e che chi esegue il
trasporto verifichi che nel percorso siano comprese esclusivamente strada o tratti di strada con particolari
caratteristiche prescritte dalla vigente normativa.

L' AUTORIZZAZIONE
I veicoli eccezionali ed i trasporti in condizioni di eccezionalità per poter circolare devono essere muniti
di idoneo documento autorizzativo che deve accompagnare il veicolo durante tutto il viaggio di andata e,
se occorre, anche al ritorno.
Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o pei i trasporti in
condizioni di eccezionalità devono essere presentate su carta legale all'ente proprietario o concessionario
in base alla tipologia di rete viaria interessata al trasporto (autostrada, strade statali, provinciali comunali,
ecc..).

Le caratteristiche relative a tale documento riguardano:
-       l'autorizzazione è rilasciata o volta per volta o per più transiti o per determinati periodi di tempo
nei limiti della massa massima tecnicamente ammissibile;

-       nel provvedimento di autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di
scorta della polizia stradale o tecnica;

-       in particolari casi, qualora sia prevista la scorta della polizia stradale, questa, ove le condizioni di
traffico e la sicurezza stradale lo consentano, può autorizzare l'impresa ad avvalersi, in sua vece, della
scorta tecnica;

-       l'autorizzazione può essere data solo quando sia compatibile con la conservazione delle
sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione ed in essa sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale;

-       se il trasporto eccezionale è causa di maggiore usura della strada in relazione al tipo di veicolo,
alla distribuzione del carico sugli assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per i quali è richiesta
l'autorizzazione, deve altresì essere determinato l'ammontare dell'indennizzo dovuto all'ente proprietario
della strada;

-        l'autorizzazione comunque è subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi ed alla organizzazione del traffico eventualmente necessaria per
l'effettuazione del trasporto nonché alle opere di rafforzamento necessarie;

                                                                                                                    3
Trasporti eccezionali e mezzi d’opera

-       ai limiti dimensionali stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze derivanti
dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico.

TIPI DI AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE PER VEICOLI E TRASPORTI
ECCEZIONALI
Le autorizzazioni alla circolazione per i veicoli ed i trasporti eccezionali sono dei seguenti tipi:

a) periodiche, valide per un numero indefinito di viaggi da effettuarsi in un determinato periodo di tempo;

b) multiple, valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi in date prestabilite, o in date libere ma
entro un determinato periodo di tempo;

c) singole, valide per un unico viaggio da effettuarsi in una data prestabilita, o in una data libera ma entro
un determinato periodo di tempo. In questo caso la data di effettuazione del viaggio deve essere
comunicata dall'interessato all'ente rilasciante per via telegrafica o per fax, almeno ventiquattro ore prima
dell'inizio del viaggio che comunque deve essere sempre effettuato nel periodo autorizzato.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Le domande per ottenere l'autorizzazione alla circolazione per i veicoli eccezionali o per i trasporti in
condizione di eccezionalità devono essere presentate su carta legale all'ente proprietario o concessionario
per le autostrade, strade statali e militari ed alle regioni per la rimanente rete viaria almeno quindici giorni
prima della data fissata per il viaggio o della data di decorrenza del periodo di autorizzazione richiesto.
Le regioni possono delegare le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione per circolare con un
trasporto o un veicolo eccezionale ed in tale caso ciascuna provincia ha competenza a rilasciare
l'autorizzazione sull'intero territorio regionale, previo nulla osta delle altre provincie.
Il divieto di autorizzazione o la necessità di procrastinare il rilascio a date successive a quelle richieste
nella domanda, deve essere espressamente motivato.

PRESCRIZIONI
Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possono essere indicati, con
annotazione a parte. fino ad un massimo di 5 veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, ma
devono essere osservate delle precise condizioni ovvero che:

1.     sia documentata l'abbinabilità di ciascuno dei complessi di veicoli scelti per il trasporto;

2.      nel caso di veicoli o trasporti eccezionali per massa, rimangono invariati i carichi trasmessi a terra
da ciascun asse, in relazione alle condizioni di carico autorizzate e gli interassi varino entro una tolleranza
del 20% e che comunque si determini una differenza non superiore a 0,50 metri;

3.     la massa complessiva di ciascun veicolo di riserva non sia superiore a quella del primo veicolo.

PRECISAZIONI
L'autorizzazione accordata si intende valida per il primo veicolo isolato o complesso di veicoli indicati
nella domanda e la sua sostituzione è ammessa a condizione che il richiedente, nel caso che intenda fare
ricorso ad uno dei veicoli indicati come riserva, prima del viaggio o di ciascun viaggio, comunichi, per via
telegrafica o telefax, all'ente rilasciante, gli estremi del veicolo isolato o complesso di veicoli da utilizzare
per il trasporto.
Copia di tale comunicazione deve accompagnare l'autorizzazione, di cui costituisce parte integrante, ai
fini della validità.
L'obbligo di comunicare gli estremi non ricorre nel caso in cui, nell'effettuazione del trasporto, si utilizzi
l'unico veicolo trattore indicato nell'autorizzazione ed uno dei rimorchi o semirimorchi individuati come

                                                                                                                 4
Trasporti eccezionali e mezzi d’opera

riserva nell'autorizzazione medesima, purchè il complesso di veicoli così risultante rientri nelle
combinazioni autorizzate.
Nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo periodico, deve essere indicato un unico veicolo
trattore, mentre per i rimorchi ed i semirimorchi possono essere indicati fino ad un massimo di 5 veicoli
di riserva purchè di documentata abbinabilità e tali da rispettare in ogni combinazione tutti i limiti fissati
dall'articolo 62 C.d.S. ed i limiti dimensionali fissati dall'autorizzazione.

SICUREZZA E VERIFICHE
Il veicolo o trasporto eccezionale autorizzato ad attraversare passaggi a livello su linee ferroviarie
elettrificate deve garantire la continuità del servizio ferroviario e della sicurezza dell'attraversamento con
specifiche prescrizioni riportate sul titolo autorizzativo; infatti fermo restando l'obbligo di verifica da
parte dell'ente rilasciante l'autorizzazione, per i veicoli o i trasporti eccedenti in altezza, i richiedenti
devono altresì dichiarare di aver verificato che sull'intero percorso non esistono linee elettriche che
determinano un franco inferiore a 0,40 metri ed opere d'arte con franco inferiore a 0,20 metri rispetto
all'intradosso.
Ove non sussistano tali condizioni l'ente proprietario ha la facoltà di rilasciare l'autorizzazione, previa
adozione di specifiche misure prescrittive e di controllo.

INDICAZIONI NELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
Nella domanda di autorizzazione, oltre a tutti i dati necessari ad individuare il richiedente e la dotazione
dei mezzi tecnici di supporto eventualmente necessari per effettuare il trasporto, devono essere di norma
indicati:

A. per le autorizzazioni di tipo periodico:

1) una descrizione del carico compresa la natura del materiale in cui è realizzato e la tipologia degli
elementi che lo costituiscono, nonché dell'eventuale imballaggio;
2) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante:
• il veicolo o complessi di veicoli compresi quelli eventuali di riserva;
• i limiti dimensionali massimi per i quali si richiede l'autorizzazione, rientranti comunque entro i limiti
consentiti dall'ente proprietario o concessionario della strada;
• la massa totale e la distribuzione del carico sugli assi a pieno carico nella configurazione di massimo
ingombro prevista, nonché i limiti di massa complessiva e per asse ammissibili ai sensi dell'articolo 62
C.d.S.
3) le strade e i tronchi di strada interessate al transito;
4) il periodo di tempo per il quale si richiede l'autorizzazione.

B. per le autorizzazioni di tipo multiplo o singolo:
1) una precisa descrizione del carico e del suo eventuale imballaggio;
2) lo schema grafico longitudinale, trasversale e planimetrico riportante:
• la configurazione del veicolo o complesso di veicoli, compresi quelli eventuali di riserva, con il suo
carico;
• il limite superiore delle dimensioni, della massa totale e la distribuzione del carico sugli assi sia a vuoto
che a pieno carico nella configurazione corrispondente al limite superiore di dimensioni e di massa.
Qualora ci sia eccedenza di peso rispetto a quanto previsto dall'articolo 62 C.d.S., devono essere indicati
la pressione di gonfiaggio dei pneumatici e il baricentro del carico complessivo; inoltre alla domanda
deve essere allegata una dichiarazione sulla percorribilità di tutto l'itinerario da parte del veicolo, a firma
del titolare o legale rappresentante della ditta, con particolare riferimento all'inscrivibilità in curva del
veicolo, in caso di eccedenza dei limiti dimensionali di cui all'articolo 61 C.d.S..
3) le strade o i tronchi di strade interessate al transito;
4) la data del viaggio o dei viaggi con cui si realizza il trasporto o il periodo di tempo nel quale si

                                                                                                                  5
Trasporti eccezionali e mezzi d’opera

effettuano il viaggio o i viaggi

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
La domanda di autorizzazione deve essere corredata da:

-      fotocopia autenticata del documento di circolazione o del documento sostitutivo rilasciato dalla
Direzione generale della M.C.T.C. dal quale risultino le dimensioni e le masse massime riconosciute
ammissibili, e nel caso di complessi, l'abbinamento della motrice con il rimorchio o semirimorchio;

-       ricevuta attestante il pagamento, ove previsto, dell'indennizzo d'usura stradale nonché di quello
relativo agli oneri inerenti i sopralluoghi, gli accertamenti riguardanti l'agibilità del percorso e le eventuali
opere di rafforzamento necessarie e le spese relative alla istruzione della pratica

NOTA: Si precisa che l'ente che rilascia l'autorizzazione può esigere la costituzione di apposita
polizza fidejussoria, assicurativa o bancaria, a garanzia degli eventuali danni che possono essere
arrecati alla strada e alle relative pertinenze nonché alle persone o alle cose in dipendenza del
transito del veicolo o del trasporto eccezionale autorizzato; inoltre nel caso in cui detta polizza sia
richiesta, all'atto del ritiro dell'autorizzazione, il richiedente è tenuto a esibirne copia.

DURATA DELLE AUTORIZZAZIONI
Le autorizzazioni opportunamente rilasciate ai richiedenti hanno le seguenti durate:

1) di tipo singolo non possono essere rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore ad un mese;
2) di tipo multiplo non possono essere rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore a tre mesi;
3) di tipo periodico non possono essere rilasciate autorizzazioni per un periodo superiore a sei mesi,
tranne che per i trasporti eccezionali il cui carico risulti eccedente solo posteriormente per non più di 4/10
la lunghezza del veicolo, per i quali l'autorizzazione ha validità annuale.

NOTA: Le autorizzazioni di tipo periodico rilasciate dagli enti proprietari o concessionari di
autostrade hanno una validità non superiore ad un anno; in ogni caso è facoltà
dell'amministrazione che ha concesso il titolo autorizzativo revocare o sospendere l'efficacia di
ciascuna autorizzazione in qualunque momento, quando risulti incompatibile con la conservazione
delle sovrastrutture stradali, con la stabilità dei manufatti e con la sicurezza della circolazione.
L'onere di accertarsi, prima dell'inizio di ciascun viaggio, della percorribilità delle strade o tratti di
strada oggetto dell'autorizzazione è a carico del titolare dell'autorizzazione.

QUANDO E' PRESCITTA LA SCORTA
La scorta è prescritta qualora si verifichi anche una sola delle seguenti condizioni:

-      la larghezza della corsia sia inferiore a 3,50 m per i veicoli per i veicoli o i trasporti che sono
eccezionali anche in larghezza ed a 3,00 m per i veicoli o i trasporti che non sono eccezionali in
larghezza;

-       la fascia di ingombro del veicolo o del trasporto eccezionale sia superiore alla larghezza della
corsia di marcia, decurtata di 20 cm in relazione all'andamento planimetrico del percorso;

-       il veicolo o trasporto eccezionale abbia larghezza superiore a 3 m o a 3,20 m, nel caso di veicoli
classificati o utilizzati come sgombraneve o in caso di trasporto di carri ferroviari;

-       il veicolo o trasporto eccezionale abbia lunghezza superiore a 25 m;

-       la velocità consentita sia inferiore a 40 km/h sulle strade di tipo A e B ( statali e regionali), a 30

                                                                                                                 6
Trasporti eccezionali e mezzi d’opera

km/h sulle altre strade;

-       il carico presenti una sporgenza posteriore superiore a 4/10 della lunghezza del veicolo;

-      il carico presenti una sporgenza anteriore superiore a 2,50 m rispetto al limite anteriore del
veicolo.

TIPOLOGIE DI SCORTE

Le tipologie di scorte riguardanti i trasporti effettuati in eccezionalità o i veicoli eccezionali si dividono
sotto due profili: Scorta Tecnica e Scorta della Polizia Stradale.

E' prescritta la scorta tecnica:

a) sulle strade o tratti di strade di tipo A e B ( statali e regionali) a tre corsie, per veicoli o trasporti
eccezionali di larghezza fino a 4,20 m e/o di lunghezza fino a 35 m;

b) sulle strade o tratti di strada di tipo A e B ( statali e regionali) a due corsie, per i veicoli o trasporti
eccezionali di larghezza fino a 3,80 m e/o lunghezza fino a 30 m;

c) sulle strade o tratti di strada di tipo C e D ( provinciali e comunali) a più di una corsia per senso di
marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali fino a 3,60 m e/o di lunghezza fino a 28 m;

d) sulle strade o tratti di strada con una sola corsia per senso di marcia, per i veicoli o trasporti eccezionali
di larghezza fino a 3,30 m e/o lunghezza fino a 27 m.

E' prescritta la scorta di polizia stradale:

a) quando le dimensioni del veicolo o trasporto eccezionale eccedono i valori massimali indicati per
effettuare la scorta tecnica

LA SCORTA DELLA POLIZIA STRADALE
In riferimento alla circolare del Ministero dell'Interno nr. 300/A/23649/101221/2 del 19 giugno 1997 la
domanda di scorta dovrà essere redatta in carta resa legale e sottoscritta dal titolare dell'impresa che
effettua il trasporto, ovvero dal proprietario del veicolo e dovrà pervenire alla Sezione Polizia Stradale
competente per territorio d'inizio della scorta almeno 8 (otto) giorni lavorativi prima della data fissata per
la partenza.
Tuttavia, quando si tratta di scorte contenute nell'ambito territoriale di un solo Compartimento o per un
itinerario non superiore a 200 chilometri, questo termine sarà ridotto a 4 (quattro) giorni.

Alla domanda, che dovrà indicare dettagliatamente l'itinerario del viaggio ed il giorno per il quale si
richiede la scorta, dovranno essere allegate:
• le autorizzazioni degli enti proprietari e concessionari delle strade relative ai tratti di strada per i quali è
richiesta la scorta;

• un documento fidejussorio bancario o assicurativo, ovvero il riferimento alla fideiussione globale di cui
è in possesso l'impresa che effettua il trasporto e dal titolo dovrà risultare chiaramente la garanzia a favore
dell'impresa che effettua il trasporto o del proprietario del veicolo eccezionale che dovranno essere
nominativamente individuati.

• le fotocopie delle carte di circolazione dei mezzi impiegati

                                                                                                                     7
Trasporti eccezionali e mezzi d’opera

                                              Mezzi d’opera
I mezzi d’opera sono quei "veicoli o complessi di veicoli dotati di particolare attrezzatura per il carico e il
trasporto di materiali” vincolati al trasporto specifico di materiale di impiego o di risulta dell'attività
edilizia, stradale, di scavazione mineraria e di materiali assimilati oppure possono completare durante la
marcia il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia.
I mezzi d'opera devono essere, altresì, idonei allo specifico impiego nei cantieri o utilizzabili a uso misto
su strada e fuori strada.
ATTENZIONE: In base al comma 21 dell'art. 10 è possibile trasportare QUALSIASI tipo di cose se si
resta nei limiti dell'art. 62 c.d.s.
Principale particolarità in quanto i limiti di massa massima, ai fini della ordinarietà della circolazione,
non sono quelli indicati all’art. 62, bensì quelli indicati all’8° comma dell’art. 10.

  LIMITI MASSIMI CONSENTITI (in tonnellate)

  tipo veicolo                 nr. assi             Art. 10 comma 8°                    art. 62

                               2                    20                                  18

  veicoli a motore isolati
                               3                    33
                                                                                        25
                               4o+                  40 (2 assi ant. direzionali)

                               4                    44                                  40

  veicoli complessi
                               5o+                  56
                                                                                        44
                               5o+                  54 (calcestruzzo o betoniere)

Per circolare non hanno bisogno di alcuna autorizzazione dell’Ente proprietario della strada ma solo
del pagamento di un indennizzo di usura, che è pari al bollo.
Di conseguenza, i veicoli mezzi d’opera per circolare devono corrispondere la tassa di circolazione
doppia.
Una volta corrisposta la tassa di circolazione doppia, possono circolare fino al raggiungimento dei limiti
di massa massima previsti dall’8° comma dell’art. 10 e riportati sulla carta di circolazione degli stessi
senza costituire trasporti eccezionali, pur superando i limiti di massa dell’art. 62, ma comunque nel
rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61.
Secondo l’art. 226 del Codice della Strada, corrisposta la tassa di circolazione doppia, i veicoli mezzi
d’opera possono circolare liberamente su tutte le strade, con l’esclusione di quelle non comprese in un
elenco pubblicato dalla Regione che indica quali sono le strade percorribili.
Nell’ipotesi di circolazione sulle strade non previste dall'autorizzazione, la contestazione da operare
è quella di cui al comma 22 dell’art. 10 (schema sotto)
L’art. 10 prevede poi che qualora il mezzo d’opera superi i limiti di massa massima indicati nel
documento di circolazione (cioè i limiti del comma 8 dell’articolo 10 C.d.S.), si configurerebbe un
trasporto eccezionale.

                                                                                                             8
Trasporti eccezionali e mezzi d’opera

Attenzione: la possibilità di rilascio di autorizzazioni al trasporto eccezionale è relativa solo ai carichi
indivisibili.
Quindi un mezzo d’opera che trasporta materiali inerti e che avesse eccedenze all'art. 10/8° non potrebbe
mai conseguire un titolo autorizzativo per trasporto eccezionale e quindi sarebbe assurdo contestare la
mancanza di un titolo che non è possibile conseguire.

ACCERTAMENTO ECCEDENZE DI MASSA

Le eccedenze di massa costituita da materiali inerti divisibili che servono i normali cicli dei cantieri,
devono essere ricondotte SOLO alle previsioni dell’art. 167 del Codice della Strada, che sanziona
l’eccedenza di peso.
Il mezzo d’opera può effettuare un trasporto eccezionale solo per limiti di sagoma quando carica materiali
indivisibili che comportano il superamento dei limiti di larghezza, di altezza o di lunghezza, ovvero per
limiti di massa solo per il trasporto di materiali indivisibili che comportano eccedenze di peso.
Sia per i veicoli eccezionali che per i carichi eccezionali e per i mezzi d’opera, ai fini del calcolo
dell’eventuale eccedenza di peso, va tenuto presente che il limite di 5% di franchigia concesso a tutti i
veicoli va concesso anche ad essi ma calcolandola non sul limite consentito, bensì sul limite di massa di
categoria cioè quella prevista per tutti i veicoli ed indicato nell’art. 62 del Codice della Strada.

I mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62 non sono soggetti ad
autorizzazioni alla circolazione a condizione che:
a) non superino i limiti di massa stabiliti di 33 t. se si tratta di veicoli isolati e di 56 t. se si tratta di
   complessi stradali (autoarticolati) e non superino i limiti dimensionali di cui all'art. 61;
b) circolino su strade o tratti di strada transitabili per tali veicoli;
c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo il percorso non esistano limiti di massa
   totale a pieno carico o per asse segnalato dai prescritti cartelli;
d) sia stato corrisposto l'indennizzo d'usura strade di cui all'art. 34 del C.d.S.

Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a), b), e c) la circolazione dei predetti
mezzi é subordinata all'autorizzazione prevista per i trasporti eccezionali.

Sanzioni
La tabella seguente riepiloga le sanzioni per i mezzi d'opera.

TRASPORTI E VEICOLI ECCEZIONALI,MEZZI D'OPERA
 [per le sanzioni accessorie si fa riferimento agli artt. 217 e 218 se non ci sono altri riferimenti]

ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE                                                                   SANZIONE
 Art. 10 MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO DEI MEZZI D'OPERA
comma 8  a) veicoli a motore isolati a 2 assi 20t.
                                           a 3 assi 33t.
                                           a 4 o più assi con due assi direzionali autonomi 40t.
         b) complessi di veicoli a 4 assi 44t.
                                      a 5 o più assi 56t.
                                      a 5 o più assi per trasporto calcestruzzo in betoniere 54t.
Art. 10  MEZZI D'OPERA CHE ECCEDONO I LIMITI DI MASSA TRANNE SE:                                        Euro 657,00
Commi    • NON SUPERANO LE MASSE DEL COMMA 8 E LE SAGOME LIMITE E I LIMITI                              Ritiro
3 e 18       DIMENSIONALI DELL'ART. 61;                                                                 immediato
         • CIRCOLANO SU STRADE PERMESSE SENZA LIMITAZIONI DI MASSA TOTALE A PIENO                       della carta
             CARICO CON CARTELLI APPOSITI LUNGO IL PERCORSO E PAGHINO L'INDENNIZZO                      di
             USURA STRADE                                                                               circolazione
                                                                                                        e della
                                                                                                        patente

                                                                                                                   9
Trasporti eccezionali e mezzi d’opera

ARTICOLO DESCRIZIONE DELLA VIOLAZIONE                                                                                 SANZIONE
 Art. 10 VIOLAZIONE ALLE PRESCRIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE,PANNELLI RIFLETTENTI                                        Euro 132,00
comma 19 MANCANTI                                                                                                     Ritiro carta
                                                                                                                      di
             N.B. Anche il rispetto dei limiti di velocità imposti dall'autorizzazione é considerata violazione       circolazione
             delle prescrizioni con applicazione di questo articolo e delle sanzioni accessorie (ad esempio un Fino a
             veicolo eccezionale o un mezzo d'opera che supera il limite di velocità della categoria, 40 km/h         quando non
             incorre oltre che nelle sanzioni previste dall'art. 142 in quelle dell'art. 10 comma 19).                regolarizza
 Art. 10     MEZZI D'OPERA QUANDO CIRCOLANO IN ECCEDENZA AI LIMITI DI MASSA (ART.62) O DI Euro 132,00
comma 19 SAGOMA (ART. 61) SENZA IL DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI SEGNALAZIONE A                                        Ritiro carta
e Art. 11    LUCE LAMPEGGIANTE GIALLA (GIROFARO GIALLO) APPLICATO NEL PUNTO PIU' IN                                   di
Reg.         ALTO E VISIBILE ALMENO A 300 GRADI SU 360 GRADI,OPPURE SENZA LE LUCI DI                                  circolazione
             POSIZIONE + GLI ANABBAGLIANTI ACCESE,OPPURE SENZA SEGNALE DI PERICOLO A                                  Fino a
             BORDO SE RIPORTATO NELL’AUTORIZZAZIONE                                                                   quando non
                                                                                                                      regolarizza
 Art. 10     SULLE AUTORIZZAZIONI SINGOLE O MULTIPLE VANNO ANNOTATI PRIMA DI INIZIARE IL                              Euro 657,00
comma 19 VIAGGIO L'ORA E IL GIORNO DI EFFETTUAZIONE DEL VIAGGIO,NEL CASO DI VEICOLI DI Ritiro
e Art. 16    RISERVA PRIMA DELL'INIZIO VANNO COMUNICATI VIA TELEFAX ALL'ENTE RILASCIANTE immediato
Reg.         LE TARGHE DEL VEICOLO CHE EFFETTUA IL VIAGGIO, QUALORA NON VENGA                                         della carta
             ANNOTATA L'ORA O IL GIORNO O NON VENGA ALLEGATO IL FAX ALL'AUTORIZZAZIONE di
             IL TRASPORTO NON DEVE RITENERSI AUTORIZZATO (IN QUESTI CASI SI LASCIA                                    circolazione
             COMPLETARE IL VIAGGIO MA SI INTIMA DI RESTITUIRE L'AUTORIZZAZIONE MULTIPLA                               e della
             ALL'ENTE CHE l'HA RILASCIATA).                                                                           patente
 Art. 10     MEZZI D'OPERA SU STRADE VIETATE O CHE SUPERANO SAGOMA E PESI                                             Euro 657,00
comma 7                                                                                                               Ritiro
lettera a) e                                                                                                          immediato
18                                                                                                                    della carta
                                                                                                                      di
                                                                                                                      circolazione
                                                                                                                      e della
                                                                                                                      patente
Art. 10      MEZZI D'OPERA CHE TRASPORTANO COSE DIVERSE DA QUELLE PREVISTE O                                          Euro 357,00
commi 21 e PERCORRONO STRADE NON PERCORRIBILI                                                                         Ritiro
22           ART. 54/1 n) MEZZI D'OPERA                                                                               immediato
             Veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico o trasporto di materiali della carta
             di impiego o di risulta dell'attività edilizia,stradale o escavazione                                    di
             ART. 54 e 202 Reg.                                                                                       circolazione
             Sono materiali trasportabili dai MEZZI D'OPERA anche quelli impiegati nel ciclo produttivo delle e della
             imprese forestali,quelli di raccolta e compattazione dei rifiuti solidi urbani e quelli da spurgo di     patente
             pozzi neri.
Art. 10      NON ESIBISCE L' AUTORIZZAZIONE MA LA POSSIEDE (NON PROSEGUE FINO ALLA                                    Euro 35,00
comma 20 ESIBIZIONE)
             (INOSSERVANZA ESIBIZIONE SANZIONE AMMINISTRATIVA ai sensi dell'art.. 180/8)
             ATTENZIONE ! PER TUTTE LE VIOLAZIONI AI COMMI 18,19,20 e 21 DELL'ART. 10
             OCCORRE INTIMARE DI NON PROSEGUIRE IL VIAGGIO FINO A CHE NON CI SIA
             UN'AUTORIZZAZIONE VALIDA ED IL MEZZO DEVE SOSTARE IN LUOGO ADATTO ALLA
             SOSTA CHE VA MENZIONATO NEL VERBALE, INOLTRE LE VIOLAZIONI VANNO
             VERBALIZZATE OLTRE CHE AL CONDUCENTE,AL PROPRIETARIO ED AL COMMITTENTE
             SE SI TRATTA DI TRASPORTO ESEGUITO PER SUO CONTO ESCLUSIVO,SE SONO
             DIVERSI DAL CONDUCENTE
 Art. 34     MEZZO D'OPERA CHE NON HA IL CONTRASSEGNO DI PAGAMENTO USURA STRADE                                       Euro 71,00
commi 1 e 5 (PARI ALLA TASSA DI POSSESSO) PUR AVENDOLO CORRISPOSTO.
             SE INVECE NON E' STATO CORRISPOSTO SI APPLICA LA NORMATIVA CONCERNENTE LE
             TASSE AUTOMOBILISTICHE L.24.1.78 N.27 art.1/3 e successive modifiche

                                                                                                                                10
Puoi anche leggere