Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza - Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER

Pagina creata da Manuel Righi
 
CONTINUA A LEGGERE
Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza - Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER
Il nuovo Isee (DPCM 159/2013)
 e la non autosufficienza

           Raffaele Fabrizio
            Direzione generale Sanità e politiche sociali
            Regione ER
Seminari territoriali Piacenza, Reggio Emilia, Bologna, Cesena
Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza - Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER
Cosa prevede il DPCM 159/2013 per le
prestazioni socio-sanitarie e per la non
autosufficienza

Adeguamenti necessari e conseguenti
nella normativa regionale e nei
regolamenti comunali di ambito
distrettuale
Il nuovo Isee (DPCM 159/2013) e la non autosufficienza - Raffaele Fabrizio Direzione generale Sanità e politiche sociali Regione ER
il DPCM 159/2013 per le prestazioni
    socio-sanitarie e per la non
    autosufficienza
Art 1 comma 1 lett f) definizione delle prestazioni socio-
sanitarie
Art 4 Indicatore situazione reddituale:
    comma 3 lett c), f)
    comma 4 franchigie b), c) d) (specifiche nell’allegato 3- declaratoria dei
   diversi gradi di disabilità)
    comma 5

Art 6 come si applica l’Isee alle prestazioni socio-sanitarie
   Comma 1 e 2 per la generalità delle prestazioni
   Comma 3 regole soltanto per l’inserimento in strutture residenziali
   (specifiche nell’allegato 2)
Art. 1 comma 1 lett f)

Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:
prestazioni sociali agevolate assicurate nell’ambito di percorsi
assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone
con disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in
                      favore di tali soggetti:

1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire
       l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;

    2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e
semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie
 alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;

 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di
natura economica o di buoni spendibili per l’acquisto di servizi;
Art 1 comma 1 lett l)
 “Persone con disabilità media, grave o non
 autosufficienti”:

persone per le quali sia stata accertata
  una delle condizioni descritte nella
  tabella di cui all’allegato 3, parte
  integrante del presente decreto;
Allegato 3
“Persone con disabilità media, grave o non
autosufficienti”:
Art 4 comma 4
   Franchigie per disabili e non autosufficienti

  b) spesa per collaboratori familiari e assistenti
    c) in caso di ricovero non autosufficienti in
   strutture residenziali l’ammontare della retta
        versata per l’ospitalità alberghiera,
d) franchigie sottratte da ISE per ogni persona con
             disabilità media 4.000 (5.500 se minori)
             disabilità grave 5.500 (7.500 se minori)
            non autosufficienti 7.000 (9.500 se minori)
                     Art 4 comma 5
             detrazione sussidi economici (es. Indennità
      accompagnamento o assegno di cura) ai soli fini della
      verifica dei requisiti per il mantenimento della misura
                                stessa
Art 6 Prestazioni agevolate di natura
socio –sanitaria (dettagli nell’allegato 2)
  Nucleo di riferimento per i servizi esclusi quelli residenziali :
        o secondo le regole ordinarie di cui all’articolo 3
        o coniuge, figli minori di anni 18, nonché figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2
        a 6 dell’articolo 3.

  Per servizi residenziali a ciclo continuativo, valgono le seguenti regole:
   -   Nucleo di cui sopra allargato in modo virtuale :
        - calcolata componente aggiuntiva per ciascun figlio (condizione economica dei figli
        medesimi escludendo il resto del nucleo familiare di appartenenza) (vedi allegato 2

          La componente non è calcolata quando :
            1) il figlio disabile o non autosufficiente o presente disabile o non autosufficiente nel nucleo del
        figlio;
           2) accertamento estraneità del figlio (rapporti affettivi ed economici) in sede giurisdizionale o dalla
        pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;

  Esclusione dalle franchigie
  -) non si applicano le detrazioni di cui all’articolo 4, comma 4, lettere b) ed c)

  -) le donazioni di cespiti parte del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute successivamente alla
       prima richiesta delle prestazioni di cui al presente comma continuano ad essere valorizzate nel
       patrimonio del donante. Allo stesso modo sono valorizzate nel patrimonio del donante, le donazioni
       effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta di cui al periodo precedente, se in favore di persone
       tenute agli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile.
Allegato 2 Componente aggiuntiva (articolo 6 ,
  comma 3, lett. b); articolo 7, comma 2; articolo 8,
  comma 3; articolo 10, comma 4, lett. c) e comma 7,
  lett. b)
   Comma 1

               modalità di calcolo componente aggiuntiva:
  a) è calcolato l’ISE, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, riferito al solo figlio,
  indipendentemente da redditi e patrimoni appartenenti ad altri
  componenti il suo nucleo familiare;
  b) le donazioni di cui all’articolo 6, comma 3, lettera c), non entrano nel
  calcolo di cui alla lettera a);
  c) l’ISE di cui alla lettera a) è diviso per il parametro della scala di
  equivalenza del nucleo familiare di appartenenza;
  d) al valore di cui al punto c) è sottratto un ammontare di euro 9.000;
  e) se la differenza di cui al punto d) è positiva, tale differenza è
  moltiplicata per 0,2; se la differenza è negativa, non vi è componente
  aggiuntiva;
  f) la componente aggiuntiva è ottenuta dividendo l’ammontare di cui alla
  lettera e) per il parametro della scala di equivalenza del nucleo familiare
  del beneficiario. Le componenti aggiuntive, calcolate per ciascun figlio
  secondo le modalità di cui al presente comma, integrano l’ISEE del
  beneficiario.
Art 2 comma 1

La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle
prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di
compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale
delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di
normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e
socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.
In relazione a tipologie di prestazioni che per la loro natura lo rendano
necessario e ove non diversamente disciplinato in sede di definizione dei livelli
essenziali relativi alle medesime tipologie di prestazioni, gli enti erogatori
possono prevedere, accanto all’ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad
identificare specifiche platee di beneficiari, tenuto conto delle disposizioni
regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema
di servizi sociali e socio-sanitari. E’ comunque fatta salva la valutazione
della condizione economica complessiva del nucleo familiare
attraverso l’ISEE.
Adeguamenti necessari e
conseguenti per i servizi
sociosanitari nella normativa
regionale e nei regolamenti
comunali normativa regionale
ACCESSO                                                       CONTRIBUZIONE

Misure regionali                                               Costruzione sistema regionale
Assegno di cura                                                Modifica art.49
Contributi adattamento dimestico                               Adozione di nuovi criteri in linea
                                                               con il nuovo Isee
Redifinizione soglie sulla base del                            Possibile che percorso sia non
                                                               coincidente con i tempi di introduzione del
nuovo Isee con atto amministrativo                             nuovo Isee
Ndr Passaggio dall’Isee del nucleo estratto
all’Isee ordinario o
All’Isee del nucleo art.6 (non per i residenziali)

 Accesso rete dei servizi                                      Nel frattempo gli ambiti territoriali
Da decidere se precisare meglio le scarse indicazioni          adeguano i propri regolamenti al nuovo
regionali e costruire una base comune regionale anche          Isee, perseguendo l’obiettivo di
sull’accesso o se lasciare che questo aspetto venga            omogeneità a livello di ambito distrettuale
definito nei regolamenti territoriali di ambito distrettuale
Intanto compito territoriale
In ogni caso sino alla effettiva entrata in
   vigore del nuovo Isee,
L’accesso e la contribuzione avvengono
   secondo le regole vigenti.
Sino alla successiva verifica prevista ordinariamente per l’eventuale rinnovo
     delle erogazioni concesse (vedi assegni di cura) o della contribuzione
     ai servizi non residenziali

Da definire ciò che avviene per le strutture residenziali per coloro che
    godono della integrazione da parte del Comune.
La compilazione dell’Isee non è il problema principale e prioritario per i soggetti
     erogatori di servizi.

La priorità reale è la ridefinizione di aggiornamento/ridefinizione dei
Criteri di priorità nell’accesso alle diverse misure
Criteri per la contribuzione al costo dei servizi

Prioritari sono:
- la capacità di prevalutazione di:
     -   Eventuali criteri aggiuntivi all’Isee (comunque previsti dal DPCM)
     -   L’effetto della determinazione delle soglie
-   La costruzione di un sistema ordinario di controlli
-   La corretta informazione e l’orientamento ai cittadini, ai patronati, alle
    organizzazioni sindacali, alle associazioni.

In attesa della conclusione del percorso per la costruzione del sistema regionale
per la contribuzione, utile un tavolo volontario regionale e tavoli di ambito
distrettuale nei quali condividere schemi omogenei e ipotesi soglie comuni.
Grazie per l’attenzione e….
Buon lavoro
Puoi anche leggere