IL MIELE Regolamenti del pacchetto igiene - nella produzione primaria - Apival
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IL MIELE Regolamenti del pacchetto igiene nella produzione primaria Corso apicoltori Pergine Valsugana 21 febbraio 2020 dr. Gerola Roberto APSS – Servizio Veterinario
PACCHETTO IGIENE • REG. (CE) N. 178/2002 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 28 gennaio2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Reg.(CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari Reg.(CE) N. 2073/2005 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari
Istituisce l’EFSA Autorità europea per la sicurezza alimentare Definisce cosa si intende per impresa alimentare, OSA, produzione primaria, obbliga l’OSA alla tracciabilità
ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti
la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo
GARANTIRELA COLLABORARE SICUREZZA con le A.C. DELL’ALIMENTO COMPITI DELL’OSA URGENZA RESPONSABILITA’ TRASPARENZA TRACCIABILITA’
tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici
Vegetali Allevamento del bestiame Latte crudo Uova (escluso il confezionamento) Prodotti della pesca e acquacoltura Miele Selvaggina
Macellazione e trasformazione delle carni Produzione di formaggi, ricotta,ecc. Miele miscelato con vegetali ancorché non trasformati e prodotti in azienda Es. miele con nocciole
la miscelazione di due prodotti primari porta ad un prodotto non primario, anche se di tipo non trasformato
la possibilità di ricostruire e seguire il percorso di un alimento, o di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte di un alimento attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione
E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento
Gli operatori del settore alimentare devono disporre di sistemi e procedure per individuare le imprese alle quali hanno fornito i propri prodotti. Le informazioni al riguardo sono messe a disposizione delle autorità competenti che le richiedano
• deve essere mantenuto un elenco aggiornato dei FORNITORI di tutto il materiale acquistato (miele, famiglie, regine, alimenti zuccherini tipo sciroppo e candito e proteici, farmaci, ecc) • devono essere conservati i relativi documenti di acquisto di ogni fornitura
• ogni partita prodotta deve essere opportunamente identificata (tramite numero di lotto, codice alfanumerico, data di produzione, ecc …) • Tramite tali registrazioni è possibile risalire a tutte le informazioni relative ad ogni lotto di produzione.
Miele di castagno Tracciabilità interna Prodotto da Nome e cognome Via………. n° civico CAP – Comune Paese di da consumarsi Deve esserci un collegamento tra origine: Italia preferibilmente il lotto indicato sulla scheda di entro il 31.12.2020 produzione e quello riportato in 500 g etichetta SCHEDA DI PRODUZIONE Tipologia Data Controllo Data Note miele e Lotto Quantitativo invasetta- visivo smielatura provenienza prodotto mento vasetti
Tracciabilità in uscita in caso di vendita diretta al consumatore finale: • ogni prodotto aziendale deve riportare in etichetta il numero di lotto in caso di vendita conto terzi (ingrosso): • ogni prodotto aziendale deve riportare in etichetta e/o sul documento di trasporto/fattura il numero di lotto • deve essere mantenuto un elenco aggiornato dei CLIENTI • devono essere conservati i documenti di trasporto/fatture, riportanti i numeri di lotti relativi alle partite venduti, in alternativa, tenere un registro con la destinazione dei lotti stessi.
Rintracciabilità La rintracciabilità riguarda anche i materiali destinati al contatto con gli alimenti (MOCA)
Se un operatore del settore alimentare ritiene o ha motivo di ritenere che un alimento da lui importato, prodotto, trasformato, lavorato o distribuito non sia conforme ai requisiti di sicurezza degli alimenti, e l'alimento non si trova più sotto il controllo immediato di tale operatore del settore alimentare, esso deve avviare immediatamente procedure per ritirarlo e informarne le autorità competenti
l'operatore informa i consumatori, in maniera efficace e accurata, del motivo del richiamo
http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2.html Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2 _1_3_5.jsp?lingua=italiano&menu=notizie &p=avvisi&tipo=richiami&dataa
Reg.(CE) n. 852/04 riguarda sia Prodotti di origine vegetali animale
Reg.(CE) n. 852/04 Il Reg.(CE) n. 852/04 non si applica: • alla produzione primaria per uso domestico privato; • alla preparazione, alla manipolazione e alla conservazione domestica di alimenti destinati al consumo domestico privato; • alla fornitura diretta di piccoli quantitativi di prodotti primari dal produttore al consumatore finale o a dettaglianti locali che forniscono direttamente il consumatore finale.
Reg.(CE) n. 852/04 Il Reg.(CE) 852/04 stabilisce le norme generali in materia di igiene dei prodotti alimentari destinate agli operatori del settore alimentare, tenendo conto in particolare dei seguenti principi
Reg.(CE) n. 852/04 la responsabilità principale per la sicurezza degli alimenti incombe all'operatore del settore alimentare
Reg.(CE) n. 852/04 Deve essere garantita la sicurezza degli alimenti lungo tutta la catena alimentare, a cominciare dalla produzione primaria
Reg.(CE) n. 852/04 Obblighi generali Gli operatori del settore alimentare garantiscono che tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti sottoposte al loro controllo soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel presente regolamento.
Reg.(CE) n. 852/04 PRODUTTORE TRASFORMATORE PRIMARIO Autocontrollo Autocontrollo Requisiti dei Requisiti dei Analisi dei pericoli e laboratori di laboratori di individuazione dei manuale di smielatura smielatura punti critici di corretta prassi ALLEGATO ALLEGATO I controllo secondo igienica II I principi del sistema HACCP
Reg.(CE) n. 852/04 Registrazione nel registro delle imprese alimentari ogni operatore del settore alimentare notifica all'opportuna autorità competente, secondo le modalità prescritte dalla stessa, ciascuno stabilimento posto sotto il suo controllo che esegua una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti ai fini della registrazione del suddetto stabilimento. Gli operatori del settore alimentare fanno altresì in modo che l'autorità competente disponga costantemente di informazioni aggiornate sugli stabilimenti, notificandole, tra l'altro, qualsivoglia cambiamento significativo di attività nonché ogni chiusura di stabilimenti esistenti.
Reg.(CE) n. 852/04 Registrazione nel registro delle imprese alimentari tutti gli OSA devono registrarsi nel registro delle imprese alimentari
Registro delle Imprese alimentari E’ l'anagrafe delle imprese alimentari: si trovano infatti i dati (costituzione, modifica, cessazione) di tutte le I.A. , con sede sul territorio della Provincia Tale registro è un archivio fondamentale al quale possono accedere tutti gli organi di controllo.
Registro delle Imprese alimentari La Notifica di Inizio Attività (SCIA) è un procedimento amministrativo con cui il responsabile della ditta autocertifica che l’attività viene esercitata nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa comunitaria per il settore alimentare.
Reg.(CE) n. 852/04 L’OSA deve comunicare all’A.C. ogni variazione riferibile a Struttura Tipologia di attività Chiusura, ecc.
CHI PRODUCE MIELE PER AUTOCONSUMO NON E’ OBBLIGATO A FARE LA REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DELLE I.A. Obbligatoria invece l’iscrizione nella BDA
REGISTRAZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE ALIMENTARI SCIA Segnalazione Certificata Inizio Attività
dove si presenta la SCIA Per i laboratori di smielatura, come per tutti gli alimenti di origine animale la SCIA può essere presentata al Servizio Veterinario dell’APSS territorialmente competente
SCIA La Segnalazione Certificata Inizio Attività è prevista per tutte le imprese di produzione, trasformazione, trasporto, magazzinaggio, somministrazione di alimenti
S.C.I.A. SEMPLICE https://www.apss.tn.it/documents/10180//96314//Scia+semplice Il/La sottoscritto/a C.F. nato a il residente a via/P.zza ___ n° _____ in qualità di: ⃞ titolare della omonima Ditta individuale ⃞ legale rappresentante della Società con sede legale in Prov. via/P.zza _______ n° _____ C.A.P. ___________ partita IVA _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ C.F._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ PRESENTA Segnalazione Certificata di Inizio Attività Semplice nel settore alimentare presso la sede operativa ubicata al seguente indirizzo: Denominazione o insegna della sede operativa Comune di ______________________Prov. _______ Via/Piazza ____n°________________________C.A.P. _______ Tel.__Cell.____________________________n°fax________________ Data inizio attività _______________________
S.C.I.A. SEMPLICE https://www.apss.tn.it/documents/10180//96314//Scia+semplice QUADRO A) Dati identificativi dell’attività d’impresa TIPO DI ATTIVITA’: ❑ Vendita al dettaglio in sede fissa (Commercio di alimenti e bevande senza attività di produzione o confezionamento) ❑ Produttori primari (allevamento o coltivazioni prodotti della terra, della caccia e della pesca) ❑ Operatori economici del settore non alimentare che implementano la propria offerta commerciale con alimenti (tabaccherie, negozi di articoli sportivi, elettrodomestici, casalinghi etc) RIPORTARE CODICE ISTAT ATTIVITÀ PREVALENTE _________________________________ (vedi tabella allegata alle istruzioni) INDICARE EVENTUALI ALTRI CODICI ISTAT ___________________________________________________ (aggiungere i codici ISTAT delle attività accessorie che vengono svolte)
S.C.I.A. SEMPLICE https://www.apss.tn.it/documents/10180//96314//Scia+semplice • ALLEGATI: • 1 copia della relazione tecnica sui requisiti in materia d’igiene firmata dal titolare o dal legale rappresentante con la descrizione sommaria dei locali, degli impianti, delle attrezzature, dei sistemi utilizzati per assicurare la salubrità e la conservazione degli alimenti, • con l’indicazione delle modalità di approvvigionamento idrico, di smaltimento rifiuti e l’eventuale impianto di ventilazione meccanica e/o condizionamento dell’aria firmata dal titolare o dal legale rappresentante - solo nel caso di vendita al dettaglio; • 1 copia della planimetria dei locali, dove viene svolta l’attività oggetto della presente notifica, in scala adeguata e preferibilmente 1:100, firmata da un tecnico abilitato e controfirmata dal titolare o dal legale rappresentante (indicare la collocazione delle attrezzature principali o layout) - solo nel caso di vendita al dettaglio; • Fotocopia di un documento d’identità in corso di validità; • Attestazione di versamento sul c.c.p. n. 15249386 intestato a: Azienda Prov.le per i Servizi Sanitari – Dipartimento di Prevenzione – Serv. Tesoreria – dell’importo di € 51,00 per gli insediamenti zootecnici per la produzione di alimenti destinati all’uomo e per la vendita al dettaglio di prodotti di origine animale quando l’impresa alimentare non è accolta in un negozio di generi alimentari o in strutture della GDO e dell’importo di € 50, 00 per le altre attività.
SCIA AMBULANTI /COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE https://www.apss.tn.it/documents/10180//96314//Scia+ambulanti Codici ATECO Allevamento apistico: 01.49.30 Laboratorio produttore primario: 99.99.03 Laboratorio trasformatore: 99.99.04 Ambulante: 47.81.09 Commercio al dettaglio via internet: 47.81.10
quando deve essere fatta la SCIA Il modulo viene presentato ai fini della registrazione delle imprese alimentari ai sensi del Reg. CE 852/04 nei seguenti casi: • quando si inizia una nuova attività; • quando un impresa già in essere apre un nuovo laboratorio in un’altra sede; • quando viene modificata l’ubicazione della sede operativa; • quando viene modificato sostanzialmente il processo produttivo di un’attività già esistente apportando variazioni allo stesso o alla tipologia dei prodotti lavorati; • quando vengono effettuate modifiche strutturali sostanziali di un’attività già esistente con l’aggiunta o l’eliminazione di uno o più locali, oppure con la ridefinizione degli spazi dedicati all’attività produttiva.
https://www.apss.tn.it/
SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA E SERVIZI VETERINARI SCIA imprese alimentari DOCUMENTI Modulo SCIA semplice (x produttori primari) Modulo SCIA imprese alimentari (ex DIA differita) (x trasformatori)
Tipologie di attività PRODUTTORE TRASFORMATORE PRIMARIO Può lavorare Lavora solo il anche il miele di proprio miele altri Non può Può effettuare effettuare operazioni di operazioni di trasformazione trasformazione
Tipologie di attività Produttore primario Produttore primario Trasformatore non registrato registrato Alleva o non alleva api nel registro delle nel registro delle ed I.A. I.A. ha un laboratorio dove lavora alleva api il proprio miele, alleva api ed ha un laboratorio ma confeziona anche lavorazione esclusiva con lavorazione miele acquistato del proprio miele esclusiva o comunque non del proprio miele prodotto in azienda
TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ PRODUTTORE TRASFORMATORE PRIMARIO Solo il proprio Può lavorare anche il miele miele di altri Non registrato registrato registrato autoconsumo non ha nessuna limitazione non ha nessuna limitazione limitazioni di vendita di vendita di vendita
➊ PRODUTTORE PRIMARIO NON REGISTRATO alleva api e lavora esclusivamente il proprio miele NON è registrato nel registro delle imprese alimentari produce il miele essenzialmente per autoconsumo HA GRANDI LIMITAZIONI DI VENDITA Può cedere il proprio miele direttamente al consumatore finale o a negozi solo occasionalmente, su richiesta, piccoli quantitativi e solamente a livello locale (Provincia e Province contermini) NON PUÒ LAVORARE IL MIELE DI ALTRI EFFETTUARE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE
➋ PRODUTTORE PRIMARIO REGISTRATO alleva api ed ha un laboratorio con lavorazione esclusiva del proprio miele; deve essere registrato nel registro delle imprese alimentari come produttore primario (SCIA semplice); i requisiti del laboratorio sono quelli dell’allegato I del Reg. CE 852/04; non ha nessuna limitazione di vendita NON PUÒ LAVORARE IL MIELE DI ALTRI; EFFETTUARE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE
➌ TRASFORMATORE • alleva api ed ha un laboratorio dove lavora il proprio miele, ma confeziona anche miele acquistato o comunque non prodotto in azienda; • oppure non alleva api ma ha un laboratorio dove confeziona esclusivamente miele acquistato; • deve essere registrato nel registro delle imprese alimentari come trasformatore (SCIA differita); • i requisiti del laboratorio sono quelli dell’allegato II del Reg. (CE) n. 852/04. PUÒ LAVORARE IL MIELE DI ALTRI EFFETTUARE OPERAZIONI DI TRASFORMAZIONE •non ha nessuna limitazione di vendita
Direttamente dall’interessato (smar card) o tramite associazione (entro 20gg) Censimento annuale dal 01.11 al 31.12 prevista sanzione da €100 a € 300 per omessa denuncia possesso apiari
Requisiti dei laboratori di smielatura Dr. Gerola Roberto APSS
Requisiti dei laboratori di smielatura In particolare due allegati del Reg.(CE) 852/04 Allegato I Allegato II
Reg.(CE) 852/04 Allegato I REQUISITI IGIENICI DEI LOCALI DI SMIELATURA Per i produttori primari valgono i requisiti igienici previsti dall’Allegato I del Reg.(CE) n. 852/2004.
pavimenti, pareti in materiale FACILMENTE Le attrezzature LAVABILE E devono essere DISINFETTABILE utilizzare acqua costituite da potabile in modo da materiali facilmente prevenire la lavabile e contaminazione disinfettabile L’OSA deve Il personale deve Protezione contro gli assicurare, che i essere in buona animali infestanti prodotti primari salute ed (ratti, striscianti, siano protetti da adeguatamente mosche) contaminazioni formato sui rischi igienico sanitari
Reg.(CE) 852/04 Allegato I Trattasi di requisiti di carattere generale che riguardano tutta la produzione primaria spetta al singolo produttore adeguare alla sua realtà l’applicazione di dette misure
Reg.(CE) 852/04 Allegato I Il locale deve essere adeguatamente ampio in base al potenziale produttivo tale da consentire un’adeguata pulizia e disinfezione
Reg.(CE) 852/04 Allegato I Il laboratorio deve essere protetto da contaminazioni di natura fisica, chimica, microbiologica e da odori estranei evitare la contaminazione da parte di animali e altri insetti nocivi
Reg.(CE) 852/04 I prodotti per la pulizia e la disinfezione non devono essere conservati nelle aree dove vengono manipolati alimenti (detergenti/disinfettanti) devono essere riposti in apposito locale o armadio
Requisiti dei laboratori di smielatura dei «trasformatori» I requisiti dei laboratori di smielatura dei «trasformatori» sono stabiliti dal Reg.(CE) 852/04 Allegato II
Reg.(CE) 852/04 Allegato II Questa tipologia di laboratorio richiede necessariamente la presenza di locali destinati a: • lavorazione, • confezionamento, • deposito dei vasetti • servizi igienici che non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti • spogliatoio
GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
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