Il DM Il DL 136/2013 "terra dei fuochi" e Criteri per la valutazione del rischio sanitario connesso alla presenza di aree agricole all'interno di ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
Corso «L’ANALISI DI RISCHIO DI SITI CONTAMINATI Metodologie, modelli e casi studio» 12, 23 e 30 settembre 2020 Il DM Il DL 136/2013 “terra dei fuochi” e Criteri per la valutazione del rischio sanitario connesso alla presenza di aree agricole all’interno di siti contaminati Eleonora Beccaloni Istituto Superiore di Sanità
A livello Europeo, non è stata mai emanata una Direttiva sulle Bonifiche, i diversi Stati Membri si sono dotati di normative diverse che però hanno Le in comune un approccio di tipo “risk-based”, ovvero basato sulla valutazione del rischio, soprattutto per la gestione di contaminazioni “storiche” B La prima Norma Nazionale sulle bonifiche dei siti contaminati è stata emanata nel 1999 con il DM 471 abrogato dal Testo Unico Ambientale O (TUA) del 2006 - D.Lgs 152/06. Per i suoli ad uso agricolo, il D.lgs 152/06 rimanda ad un successivo regolamento non dando nessuna N prescrizione operativa. I F Decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, Legge 6 febbraio 2014, n. 6 Conversione in legge, con modificazioni, del I recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate.. LEGGE 6 C febbraio 2014, n. 6 H In attuazione a quanto disciplinato dall’articolo 1 del DL 136/2013, il 23 E dicembre 2013 è stata emanata la Direttiva dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania. la Direttiva ha previsto che l’ISPRA, il CRA, l’ISS e l’ARPAC condividessero le informazioni nella loro disponibilità
IL PERCORSO DI NASCITA DEL DM 46/2019 Il GdL svolgesse le seguenti attività: • individuazione dei siti interessati da sversamenti e smaltimenti abusivi sul territorio; Fase attuativa Attività 1 - Individuazione dei siti ed integrazione a) mappatura dei siti di discarica autorizzati e non, dei siti di stoccaggio di ecoballe e geografica di rifiuti e degli altri impianti di trattamento dei rifiuti b) c) d) mappatura degli incendi di grande rilevanza, ad esclusione di quelli boschivi mappatura dei siti interessati da interramenti di rifiuti mappatura dei siti agricoli contaminati • definizione di un modello scientifico di riferimento per la e) individuazione dei valori di fondo nelle matrici ambientali f) mappatura di altre potenziali fonti di inquinamento (insediamenti industriali dismessi, grandi arterie di traffico veicolare) g) carta dei suoli e carte derivate classificazione dei terreni interessati da sversamenti e h) dati meteo i) mappatura della copertura del suolo a fini agricoli delle classi arboree, boschi, pascoli, seminabili, serre, manufatti, acque, aree non coltivabili j) dati di telerilevamento k) Geoportale smaltimenti abusivi, ai fini delle diverse tipologie di utilizzo 2 - Individuazione degli inquinanti indice l) Integrazione geografica a) individuazione per la matrice suolo b) individuazione per la matrice acqua c) individuazione per la matrice aria (divieto di produzione agroalimentare, limitazione a 3 - Definizione delle relazioni acqua-suolo- pianta-animale-catena alimentare a) valutazione della mobilità, biodisponibilità e traslocazione degli inquinanti nella catena alimentare; anche in funzione della presenza di contaminanti nelle acque utilizzate a scopo irriguo determinate produzioni agroalimentari ovvero a colture b) valori tossicologici soglia degli inquinanti per le diverse tipologie di alimento in relazione alle caratteristiche del suolo, dell’ambiente climatico, della specificità della coltura c) determinazione dei valori indicativi tollerabili dei diversi inquinanti non normati, diverse anche destinate alla produzione di biocarburanti); a potenziale azione tossica, nelle diverse produzioni agricole 4 - Costruzione di un indice per a) indice di vulnerabilità per le colture e la catena alimentare l’individuazione delle classi di vulnerabilità b) indice di rischio dei siti di gestione /abbandono dei rifiuti per la salute umana, animale e di un indice di rischio dei siti di gestione/abbandono dei rifiuti 5 - Proposta di classificazione dei terreni ai a) divieto di produzione agroalimentare a determinate condizioni fini dell’uso agricolo b) limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni c) altre produzioni (food e no-food) d) produzioni alimentari 6 - Definizione degli interventi di a) tecniche di fitodepurazione risanamento b) tecniche di biorisanamento - uso di microrganismi c) altre tecniche 7 - Verifica e controllo a) predisposizione di protocolli standardizzati b) c) monitoraggio a breve e lungo termine secondo i protocolli standardizzati. Proposte di implementazione della normativa Legge 6/2014,“il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.”;
Area definita "Terra dei Fuochi" Le aree afferenti alla “Terra dei Fuochi” sono comprese nell’ex SIN “Litorale Domizio Flegreo e Agro Aversano” perimetrato con Legge 426/98, successivamente definito sito di interesse regionale con Decreto “Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2-bis dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale” dell’11 gennaio 2013. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera: ….. L'espressione "Terra dei fuochi" appare per la prima volta nel 2003, quando fu usata nel Rapporto Ecomafie 2003 curato da Legambiente
Il DL.136/2013 "Terra dei Fuochi" Il governo, ha emanato il DL 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modificazioni con legge 6 febbraio Comuni della Direttiva Ministeriale 2014, n. 6 “Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali e a favorire lo 2013/2014/2015 sviluppo delle aree interessate”. Obiettivo prioritario del provvedimento è quello di acquisire una fotografia della situazione dei territori della regione Campania attraverso una mappatura delle aree che individui quelle interessate da fenomeni di inquinamento tali da rendere necessarie limitazioni nella coltivazione. In attuazione a quanto disciplinato dall’articolo 1 del DL 136/2013, il 23 dicembre 2013 è stata emanata la Direttiva dei Ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Campania. Sono stati individuati come territori da sottoporre prioritariamente ad indagine quelli ricadenti in 57 Comuni delle province di Napoli e Caserta (Direttiva 2013) Con la Direttiva 2014 sono stati inseriti nella lista i terreni di altri 31 Comuni delle province di Napoli e Caserta La Direttiva Ministeriale del 10 dicembre 2015 inserisce altri due comuni Ercolano e Calvi Risorta
Gruppo di Lavoro Direttiva dei Ministri 23 dicembre 2013 Gruppo di Lavoro (GdL), coordinato prima dalla Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), e poi con Direttiva Ministeriale 16 giugno 2014 dal Corpo Forestale dello Stato è composto dal : Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) Assessorato all’Agricoltura e Assessorato alla Salute della Regione Campania; Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Campania (ARPAC) Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM) Istituto Zooprofilattico del Mezzogiorno (IZSM) (Università degli Studi di Napoli Federico II - UNINA) Corpo Forestale dello Stato. Inoltre, il GdL è stato confermato con Direttiva dei Ministri del 7 aprile 2017 coordinato dal Generale di Corpo d' Armata del Comando Unità per la tutela forestale ambientale e agroalimentare Carabinieri
Attuazione della Direttiva 23 Dicembre 2013 Il CRA, l’ISPRA, l’ISS e l’ARPAC hanno prioritariamente messo a punto un modello scientifico di riferimento (condiviso ed accettato dal GdL) con l’obiettivo di pervenire all’individuazione di criteri per la valutazione dei terreni agricoli, finalizzati ad assicurare la salubrità e la qualità delle produzioni agroalimentari a tutela della salute umana. Il modello detta i criteri per individuare, su base scientifica e non empirica, l’inquinamento del suolo ed il rischio per la salute umana, animale e dell’ambiente. Tale modello ha valenza generalizzata per cui potrà essere esportato ed applicato in altre realtà territoriali. Esso è articolato in 7 Fasi operative.
Modello Scientifico Fase attuativa Attività 1 - Individuazione dei siti ed integrazione a) mappatura dei siti di discarica autorizzati e non, dei siti di stoccaggio di ecoballe e geografica di rifiuti e degli altri impianti di trattamento dei rifiuti b) mappatura degli incendi di grande rilevanza, ad esclusione di quelli boschivi c) mappatura dei siti interessati da interramenti di rifiuti d) mappatura dei siti agricoli contaminati e) individuazione dei valori di fondo nelle matrici ambientali f) mappatura di altre potenziali fonti di inquinamento (insediamenti industriali dismessi, grandi arterie di traffico veicolare) g) carta dei suoli e carte derivate h) dati meteo i) mappatura della copertura del suolo a fini agricoli delle classi arboree, boschi, pascoli, seminabili, serre, manufatti, acque, aree non coltivabili j) dati di telerilevamento k) Geoportale l) Integrazione geografica 2 - Individuazione degli inquinanti indice a) individuazione per la matrice suolo b) individuazione per la matrice acqua c) individuazione per la matrice aria 3 - Definizione delle relazioni acqua-suolo- a) valutazione della mobilità, biodisponibilità e traslocazione degli inquinanti nella pianta-animale-catena alimentare catena alimentare; anche in funzione della presenza di contaminanti nelle acque utilizzate a scopo irriguo b) valori tossicologici soglia degli inquinanti per le diverse tipologie di alimento in relazione alle caratteristiche del suolo, dell’ambiente climatico, della specificità della coltura c) determinazione dei valori indicativi tollerabili dei diversi inquinanti non normati, a potenziale azione tossica, nelle diverse produzioni agricole 4 - Costruzione di un indice per a) indice di vulnerabilità per le colture e la catena alimentare l’individuazione delle classi di vulnerabilità b) indice di rischio dei siti di gestione /abbandono dei rifiuti per la salute umana, animale e di un indice di rischio dei siti di gestione/abbandono dei rifiuti 5 - Proposta di classificazione dei terreni ai a) divieto di produzione agroalimentare a determinate condizioni fini dell’uso agricolo b) limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni c) altre produzioni (food e no-food) d) produzioni alimentari 6 - Definizione degli interventi di a) tecniche di fitodepurazione risanamento b) tecniche di biorisanamento - uso di microrganismi c) altre tecniche 7 - Verifica e controllo a) predisposizione di protocolli standardizzati b) monitoraggio a breve e lungo termine secondo i protocolli standardizzati. c) Proposte di implementazione della normativa
FASE 1 : Individuazione dei siti ed integrazione geografica Raccolta dei dati disponibili (a) mappatura dei siti di discarica autorizzati e non, dei siti di stoccaggio di ecoballe e rifiuti, e degli altri impianti di trattamento dei rifiuti (b) mappatura degli incendi di grande rilevanza, ad esclusione di quelli boschivi (c) mappatura dei siti interessati da interramenti di rifiuti (d) mappatura dei siti agricoli contaminati (e) individuazione dei valori di fondo nelle matrici ambientali (f) mappatura di altre potenziali fonti di inquinamento (insediamenti industriali dismessi, grandi arterie di traffico veicolare) (g) carta dei suoli e carte derivate (h) Dati Meteo (i) mappatura della copertura del suolo a fini agricoli delle classi arboree, boschi, pascoli, seminabili, serre, manufatti, acque, aree non coltivabili (j) dati telerilevamento (k) Geoportale (l) Integrazione geografica
FASE 1 : Individuazione dei siti ed integrazione geografica K. GEOPORTALE I dati raccolti sono stati: armonizzati (in alcuni casi presentavano caratteristiche di non omogeneità, sia nella struttura dei file sia nella georeferenziazione delle informazioni) catalogazione, organizzati nella piattaforma di condivisione individuata (Geoportale “Terra dei Fuochi”). Il Geoportale consente la visualizzazione, anche con layer sovrapposti tra loro al fine di effettuare una caratterizzazione di importanza, dei vari strati informativi propedeutica per le indagini da svolgere. Per tutte le attività previste nella Fase 1 il GdL si è avvalso dei contributi di un “Sottogruppo Tecnico”, appositamente costituito, i cui partecipanti sono stati nominati dagli stessi Enti individuati dalla Direttiva Ministeriale. l. Integrazione geografica Allo scopo di definire i criteri di classificazione dei terreni sulla base dei dati e delle informazioni raccolte, è stato necessario effettuare un’attività di integrazione geografica utilizzando alcuni tool integrati in un Sistema Informativo Geografico (GIS). Questo si è reso necessario anche perché i layer presentavano una natura topologica differente tra loro. • Alcuni erano di natura puntuale ad esempio derivanti da dati di caratterizzazione su indagini svolte per le misure di metalli pesanti e composti organici. • Altri di natura poligonale che hanno individuato aree sospette di interramenti utilizzando analisi multitemporale di immagini telerilevate (dati forniti da AGEA) .
Analisi Multitemporale di Immagini Telerilevate
FASE 2 : Individuazione degli “Inquinanti Indice” Individuati i siti con la fase 1, devono essere indagati/valutati prioritariamente alcuni contaminanti, definiti “Inquinanti Indice” nelle matrici ambientali (acqua, aria, suolo). Per loro definizione gli “Inquinanti Indice” individuano tutte quelle sostanze che, per le loro caratteristiche chimico-fisiche e tossicologiche, nonché per la frequenza di rilevamento e per le concentrazioni emerse, risultano rappresentative della contaminazione dell’area stessa. Nel caso di una contaminazione ambientale derivante da pratiche illegali (per es. abbandono e/o interramento di rifiuti), può risultare estremamente difficile individuare gli “Inquinanti Indice”, a causa della grande eterogeneità dei possibili inquinanti. In tali situazioni si prende in considerazione almeno le seguenti classi di contaminanti: metalli e metalloidi, microinquinanti organici, patogeni e radionuclidi.
FASE 3 : Definizione delle relazioni acqua - suolo – pianta - animale- catena alimentare (a;b;c) a) Valutazione della mobilità, traslocazione e biodisponibilità degli inquinanti nella catena alimentare • La valutazione del rischio basata solo sull’accertamento del contenuto totale o "pseudototale" di inquinanti nel suolo non fornisce alcuna informazione circa la misura in cui gli inquinanti, di origine naturale e antropica, sono mobili o biodisponibili. • Per valutare correttamente il rischio/tossicità legato alla contaminazione di un suolo e per prevederne l’attenuazione in seguito all'applicazione di tecniche di bonifica appropriate, deve essere valutata la mobilità e la biodisponibilità dei contaminanti nelle diverse condizioni pedoclimatiche, attraverso l’impiego di idonee metodologie analitiche. Nella valutazione della possibile contaminazione di aree ad uso agricolo, l’attenzione deve basarsi sulla probabilità di traslocazione degli inquinanti dal suolo alla pianta, con il conseguente ingresso di sostanze contaminanti nella catena alimentare. La bioaccessibilità o biodisponibilità dei contaminanti nel suolo che non dipende dal loro contenuto totale, ma, soprattutto, dalle forme chimiche e mineralogiche in cui sono presenti. La bioaccessibilità è influenzata da numerose variabili quali le proprietà fisiche, chimiche e microbiologiche del suolo nonché dalle proprietà chimico-fisiche del contaminante e dalla forma in cui esso è presente nell’ambiente. I parametri fondamentali per la ritenzione dei composti organici e dei microinquinanti inorganici nel suolo sono: • Granulometria • pH • Capacità di scambio cationico • Sostanza organica • Attività microbica • Presenza/Attività dei microrganismi degradatori
b) Valori tossicologici soglia degli inquinanti Il potenziale passaggio suolo-pianta dei metalli pesanti Il rame, il cromo, il molibdeno, il nichel, il selenio e lo zinco sono essenziali per il normale funzionamento e riproduzione di microrganismi, piante e animali (uomo incluso), se presenti a basse concentrazioni. Alcuni di essi tuttavia ad elevate concentrazioni possono risultare tossici. La presenza nel suolo dei microinquinanti inorganici può porre rischi per il biota e per la salute umana. Per i microinquinanti inorganici non essenziali, la tossicità si manifesta anche a basse concentrazioni (per es. arsenico, piombo e mercurio).
b) Valori tossicologici soglia degli inquinanti Traslocazione degli Inquinanti Organici La conoscenza delle specifiche caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze permette un’ immediata intuizione della pericolosità ambientale/sanitaria, in particolar modo la combinazione di alcune caratteristiche quali: la facilità di diffusione attraverso i corpi idrici, la stabilità che determina una elevatissima persistenza e diffusione, la tendenza al bioaccumulo nell’organismo degli animali, inclusi i mammiferi, e la capacità a biomagnificare tipica di molte sostanze organiche La biomagnificazione dei POPs
c) Determinazione dei valori indicativi tollerabili dei diversi inquinanti non normati, a potenziale azione tossica, nelle diverse produzioni agricole • Sicurezza alimentare non significa garantire l'assenza di rischi, ma porre responsabilmente in atto tutte le azioni necessarie a ridurne l'impatto sui consumatori. • Per molte sostanze chimiche non esistono ancora limiti legislativi di sicurezza in quanto è ancora in itinere la valutazione tossicologica. L’assenza di tali limiti impedisce una completa valutazione della qualità sanitaria dei prodotti agroalimentari. • Tale lacuna diventa particolarmente critica laddove si verificano situazioni di inquinamento ambientale in aree coltivate o ad esse limitrofe. • Pertanto, per gli inquinanti non normati dovranno essere definite le soglie di rischio legate al consumo da parte degli animali e dell’uomo. Microinquinanti inorganici Idrocarburi policiclici aromatici Policlorobifenili Diossine
FASE 4 : Costruzione di un indice per l’individuazione delle classi di vulnerabilità per la salute umana, animale e di un indice di rischio dei siti di gestione/abbandono dei rifiuti (a) indice di rischio per le colture e la catena alimentare Al fine di individuare un indice di vulnerabilità per le colture e la catena alimentare si è stabilito di prendere in considerazione prioritariamente la concentrazione di elemento inquinante nelle parti eduli dei vegetali (b) indice di rischio dei siti di gestione /abbandono dei rifiuti Al fine di individuare un indice di rischio dei siti di gestione, abbandono e interramento dei rifiuti si è messo a punto una metodologia che prevede l’assegnazione di un punteggio ai singoli siti, in base al quale definire le dimensioni dell’area agricola circostante su cui applicare il modello scientifico, che tiene conto dei diversi fattori che influenzano la possibile presenza di inquinanti nelle matrici ambientali. I criteri proposti per l’assegnazione del punteggio alle varie tipologie di gestione e abbandono/interramento di rifiuti pericolosi e non pericolosi si basano: • sulle caratteristiche del rifiuto e sulla natura pericolosa o meno dello stesso, • sulle dimensioni dell’area interessata dalla presenza dell’impianto o dell’abbandono dei rifiuti, • sulle quantità di rifiuti gestiti o oggetto dell’abbandono, • sulla tipologia di impianto di gestione rifiuti (autorizzato e regolarmente gestito, ovvero non gestito regolarmente o non adeguato dal punto di vista dei presidi ambientali).
FASE 5: Proposta di classificazione dei terreni ai fini dell’uso agricolo L’analisi ed integrazione geografica dei dati analitici e l’analisi multitemporale delle ortofoto effettuata su tutto il territorio dei 57 e 31 Comuni, ha consentito al GdL di classificare il territorio in 5 livelli di rischio potenziale Dato il vuoto normativo, rispetto ai valori di riferimento sulla qualità dei suoli destinati all’agricoltura e all’allevamento, la selezione dei dati analitici è stata effettuata considerando i punti di superamento delle CSC sulla base delle soglie per i suoli ad uso verde pubblico e residenziale di cui D. Lgs. n. 152/2006 parte IV, Allegato 5, tabella 1 (colonna A) come di seguito indicato: Livello 5. Rischio molto alto; Livello 4. Rischio molto alto; Livello 3. Rischio alto; Livello 2. Rischio medio; Livello 1. Basso. Il rischio “molto alto” definito per i livelli 4 e 5 viene individuato in base al rilevamento di una concentrazione di contaminante che superi di almeno dieci volte la CSC o il valore di fondo per il livello 4, supportato da una evidenza dovuta ad analisi di foto aeree per il livello 5.
Criteri di classificazione dei livelli di rischio
Indagini Effettuate Le indagini effettuate dagli Enti componenti il GdL sono state diversificate in funzione delle diverse classi di rischio sono state effettuate le seguenti indagini: Indagini radiometriche superficiali, volte ad accertare i livelli di radioattività dello strato superficiale del suolo, al fine di consentire l’accesso in sicurezza agli operatori che hanno effettuato i campionamenti. Sono state utilizzate due tecniche di misura: misure di rateo di dose gamma e spettrometria gamma di campo; Indagini geomagnetometriche, volte a verificare l’eventuale presenza di rifiuti interrati di natura ferrosa; Campionamenti di suolo secondo la metodologia del Decreto Ministeriale del 13 settembre 1999 riguardante l'approvazione dei metodi ufficiali di analisi chimica del suolo – Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e secondo il Protocollo di cui alla Fase 7 del Modello Scientifico descritto nella Relazione del GdL; Indagini analitiche sui campioni di suolo prelevati Valutazioni delle risultanze analitiche Campionamento di acque utilizzate per scopi irrigui (solo nei siti in cui erano presenti pozzi utilizzati a scopi irrigui e campionabili); Campionamento di prodotti agricoli/foraggi o di vegetazione spontanea. il campionamento della vegetazione spontanea è stato eseguito nei casi in cui, al momento del sopralluogo, non era in atto alcuna coltivazione agricola/foraggera sui terreni oggetto di indagine. Naturalmente, non è stato possibile eseguire il campionamento nei casi di suolo nudo e di presenza consistente di sterpaglie e rovi e/o rifiuti; Accertamenti visivi volti ad individuare l’eventuale presenza di rifiuti sulla superficie dei terreni. Tali accertamenti sono stati effettuati durante le fasi di campionamento della matrice suolo e rappresentano informazioni di complemento che non influenzano l’attribuzione ad un terreno della classe di rischio per fini agricoli, ma comportano l’imposizione di specifiche prescrizioni.
Catalogazione dei Terreni in Diverse Classi di Rischio ai Fini dell’Uso Agricolo La disamina integrata dei risultati delle indagini effettuate ha consentito di pervenire alla catalogazione dei terreni in diverse classi di rischio ai fini dell’uso agricolo, indicate nella Direttiva Ministeriale 23.12.2013, come di seguito descritte. CLASSE A: Terreni idonei alle produzioni agroalimentari CLASSE B: Terreni con limitazione a determinate produzioni agroalimentari in determinate condizioni (riferimento lett. c) art. 1 comma 1, DI 11.3.14) CLASSE C: Terreni idonei alle produzione non agroalimentari (riferimento lett. b) art. 1 comma DI 11.3.141) CLASSE D: Terreni con divieto di produzioni agroalimentari (riferimento lett. a) art. 1 comma 1 DI 11.3.14) La valutazione dei risultati delle indagini e la conseguente assegnazione dei terreni alle diverse classi ai fini dell’utilizzo a scopo agricolo è stata effettuata dal GdL nella situazione di persistente mancanza dei Regolamenti sulle aree agricole e sull’utilizzo delle acque a scopo irriguo,
Tipologia Di Prescrizioni Previste In funzione delle criticità riscontrate sono state previste diverse tipologie di prescrizioni. Le prescrizioni rappresentano sistemi di controllo e/o di gestione per quei terreni che manifestano una o più criticità a carattere agronomico e/o ambientale con variabilità spaziale e/o temporale. La rimozione di tali criticità potrebbe consentirne in seguito il cambio di classe. Le prescrizioni sono così indicate: r = rimozione dei rifiuti e analisi delle aree di sedime. c = certificazione dei prodotti agroalimentari attestante la conformità alla normativa vigente. a = caratterizzazione ambientale (ai sensi dell’art. 242 del D. Lgs 152/2006). m = esecuzione di indagini supplementari (scavi, trincee) volte a confermare o meno la presenza di rifiuti interrati. p = estensione delle indagini effettuate alle particelle confinanti. int-p = interdizione al pascolo. int-f = interdizione alle produzioni foraggere.
FASE 6 : Definizione degli interventi di risanamento Nei casi in cui le condizioni lo permettessero sarà data la preferenza ad interventi di bio-, fito- risanamento con piante poliennali, che presentano numerosi vantaggi rispetto ai trattamenti fisico- chimici. Sono state fatte delle ipotesi di intervento rispetto alle classi di rischio definite/accertate, esse sono: Classi di rischio 5 e 4 - interventi di risanamento Chimico-fisici, Bio-Fitorisanamento; Classi di rischio 3 - interventi di risanamento Bio-Fitorisanamento Classi di rischio 2 - interventi di risanamento Bio-Fitorisanamento temporaneo Classi di rischio 1 - Nessun intervento
FASE 7 : Verifica e controllo Il GdL ha predisposto protocolli per programmi di monitoraggio specifici per la sorveglianza diretta e differita nel tempo dei suoli agricoli e dei relativi prodotti agroalimentari. I protocolli prevedono l’effettuazione di un campionamento “ragionato” di matrici ambientali e alimentari. Sulla base delle indagini indirette, effettuate con metodologie geofisiche e pedologiche, il protocollo prevede che sarà definita la griglia di campionamento per le analisi dirette di dettaglio. Per ciascun appezzamento omogeneo (continuità idraulica ed agronomica: stessa coltura, stesse tecniche colturali) saranno effettuati prelievi di terreno alle distanze ed alla profondità definite in base alle misure indirette. Inoltre, il GdL raccomanda l’attivazione di piani di monitoraggio a breve e lungo termine secondo protocolli standardizzati. Sarà necessario intraprendere azioni di sorveglianza sul territorio mirate, per le aree a rischio o interdette, anche al completo ritorno alle attività agricole.
SVILUPPI Per la prima volta diverse istituzioni si sono trovate unite ed hanno collaborando e contribuito, con le proprie competenze ad affrontare un problema come quello della Terra dei Fuochi. Per la prima volta è stato possibile raccogliere in un unico serbatoio «Il Geoportale» una mole enorme di dati che fino ad oggi erano dispersi nei vari ENTI. Il GdL per la prima volta ha definito una procedura scientifica idonea ad affrontare problematiche legate all’inquinamento dei suoli ad uso agroalimentare applicabile in alcune o in tutte le sue parti a tutto il territorio nazionale Il GdL ha partecipato alla stesura del Decreto n.46/2019, previsto dall’articolo 241 del d.lgs. n. 152/2006, relativo agli «interventi di bonifica, ripristino ambientale e messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati» Il GdL è stato incaricato a partecipare alla elaborazione del Regolamento sulla qualità delle acque da utilizzare a scopo irriguo
Decreto n. 46 del 1° Marzo 2019 - G.U. del 7-6-2019 è una Disciplina Speciale rispetto a quella contenuta nella parte IV titolo V d.lgs. 152/2006 7 Articoli 5 Allegati Art. 1 All. 1 (art.3) «Oggetto, finalità e campo di applicazione» «Criteri generali per la caratterizzazione delle aree Art. 2 agricole» « Definizioni» Art. 3 All. 2 (art.3) «Procedure operative per la caratterizzazione delle aree» «Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) per i Art. 4 suoli delle aree agricole» «Valutazione del rischio» Art. 5 All. 3 (art.2) «Procedure operative e modalità per l’attuazione degli «Criteri generali per la valutazione di rischio» interventi» All. 4 (art.5) Art. 6 «Tipologie di intervento applicabili per le aree agricole» «Obblighi dei soggetti non responsabili dell’inquinamento» Art. 7 All.5 (art.7) «Norme finali e transitorie» «Adempimenti per cittadini ed imprese»
ALLEGATO 1 Art. 3 - Caratterizzazione suoli agricoli: aree omogenee e non omogenee Aree non omogenee o di cui Aree da considerarsi non si conosca l’omogeneità omogenee Metodi ufficiali di analisi fisica del suolo Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo (SISS 1997 – D.M. 1 agosto 1997) (D.M. 13 settembre 1999) Rilievi geo-fisici di campo (misure di induzione elettromagnetica o Per il campionamento di soil-gas si fa riferimento alle di resistività elettrica, associati a misure GPS) procedure stabilite da Enti di Controllo. Evidenziazione del grado di In loro assenza si può fare riferimento omogeneità/disomogeneità dovuto ad anomalie geofisiche, per cause naturali (es. varie caratteristiche http://www.bonifiche.minambiente.it/page_protocolli.html dei suoli) o per cause antropiche (es. presenza materiali alloctoni) Conseguente mappatura di aree omogenee
Caratterizzazione aree agricole omogenee Il campionamento della matrice suolo deve essere effettuato come definito nel D.M. del 13 settembre 1999 Tale Decreto prevede che vengano costituiti campioni compositi prelevando punti incrementali valutati rispetto alla grandezza dell’area da investigare. In presenza di terreni agricoli pedologicamente omogenei, la rappresentatività della matrice suolo sarà garantita, all’interno dell’appezzamento di terreno da investigare, dal prelievo di campioni elementari (profondità 0-30 o 0-50 cm p.c. per i prodotti orticoli e 0-80 cm per i frutteti ), che saranno miscelati fino ad ottenere un campione omogeneo formante il campione globale. Con il termine “campione globale”, si intende un campione ottenuto riunendo, in maniera omogenea, tutti i campioni elementari prelevati. I campioni globali si considerano rappresentativi dell’area.
Il D.M 46/2019 • Si applica ad aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento per la produzione di alimenti destinati al consumo umano o all’alimentazione di animali destinati al consumo umano oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione • I valori di riferimento (CSC) per i terreni sono stati definiti per un set di contaminanti più ristretto rispetto al D.Lgs.152/06 e peculiare per le aree oggetto del decreto (sono stati esclusi ad es. i composti volatili) • La Valutazione del Rischio (VdR) è effettuata in modalità diretta ed è finalizzata alla valutazione del rischio legato al consumo umano della produzione agroalimentare in sito • In caso di interventi, l’efficacia degli stessi è valutata attraverso lo stesso strumento di valutazione del sito (VdR legata al consumo di alimenti)
Tipologia di campionamento dei suoli agricoli I campionamenti all’interno di un’area agricola possono essere effettuati tracciando su di essa ipotetiche forme a X o a W, a seconda della grandezza del terreno Lungo i percorsi designati si possono prelevare da 5 a 15 campioni elementari per ettaro Per superfici inferiori ad un ettaro devono, comunque, essere prelevati almeno 5 campioni elementari. Tutti i campioni (elementari e/o globali) devono essere accompagnati da una scheda di campionamento (coordinate GPS, breve descrizione del punto di prelievo, sigla campione, data e condizioni meteo)
COME SONO I VALORI DI QUALITA’ DEI SUOLI PER USO AGRICOLO? Il nuovo Regolamento per aree agricole prevede degli specifici valori limite per i suoli destinati alle produzioni agroalimentari Non c’è differenziazione per i suoli destinati alla coltivazione di prodotti destinati alla alimentazione umana o all’alimentazione animale/pascolo I valori limite sono definiti Concentrazione Soglia di Contaminazione (CSC) per analogia con il contesto normativo del D. Lgs. 152/2006, nell’ambito del quale si colloca il nuovo Decreto, tuttavia costituiscono soglia di attenzione, al superamento delle quali è necessario elaborare la valutazione di rischio che, per la peculiare destinazione d’uso dei suoli agricoli, va condotta con approcci e modalità diversi rispetto a quanto previsto per i suoli a destinazione d’uso Verde pubblico, privato e residenziale e Commerciale e Industriale. In linea generale riprendono i valori relativi al verde/residenziale ma: - Attenzione ai valori di Fondo Geochimico per i microinquinanti inorganici, che devono essere validati dagli organi competenti - Diminuzione dei valori limite per contaminanti organici quali Diossine/Furani e Policlorobifenili, unitamente all’attenzione al significato tossicologico di tali sostanze
Allegato 2 – CSC uso agricolo Composti CSC CSC Aromatici policiclici DDD 0,01 inorganici [mg/Kg ss] [mg/Kg ss] Antimonio 10 Benzo(a)antracene 1 DDT 0,01 Arsenico 30 Benzo(a)pirene 0,1 DDE 0,01 Berillio 7 Benzo(b)fluorantene 1 Dieldrin 0,01 Cadmio 5 Benzo(k)fluorantene 1 Endrin 0,01 CSC Cobalto 30 Benzo(g,h,i)perilene 5 Diossine e Furani [mg/Kg ss] Sommatoria PCDD, PCDF + PCB Dioxin- 6 ng/Kg SS Cromo totale 150 Crisene 1 Like (PCB-DL) (conversione T.E.) WHO - TEQ Cromo VI 2 Dibenzo(a,h)antracene 0,1 PCB non DL 0,02 CSC Mercurio 1 Indenopirene 1 Idrocarburi [mg/Kg ss] CSC Nichel 120 Fitofarmaci Idrocarburi C10-C40 50 [mg/Kg ss] CSC Piombo 100 Alaclor 0,01 Altre sostanze [mg/Kg ss] Rame 200 Aldrin 0,01 Amianto 100 Selenio 3 Atrazina 0,01 Di-2-Etilesilftalato 10 Sommatoria Composti Organostannici Tallio 1 alfa-esacloroesano 0,01 1 (TBT, DBT, TPT e DOT) Vanadio 90 beta-esacloroesano 0,01 Zinco 300 gamma-esacloroesano (lindano) 0,01 Cianuri (liberi) 1 Clordano 0,01
MICROINQUINANTI ORGANICI IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI PAH8 CANCEROGENI GENOTOSSICI Chrysene Benz[a]anthracene Benzo[b]fluoranthene Dibenz[a,h]anthracene Indeno[1,2,3-cd]pyrene) Benzo[k]fluoranthene Benzo[ghi]perylene Benzo[a]pyrene Gruppo di priorità definito dall’EFSA per gli effetti sulla salute
Diossine/Furani e PCB I limiti per i suoli a destinazione d’uso verde/residenziale e commerciale/industriale sono espressi come: - Sommatoria PCDD, PCDF (conversione in T. E.) - PCB espressi in concentrazione mg/Kg Come è noto i PCB sono 209 congeneri dotati di caratteristiche tossicologiche diverse, soltanto 12 congeneri sono considerati PCB Dioxin-Like (PCBdl) I nuovi limiti per i suoli destinati alle produzioni agroalimentari sono espressi come: - Sommatoria PCDD, PCDF, PCBdl (conversione in T. E. con riferimento alla scala di tossicicità WHO 2005) - PCB non dl espressi in concentrazione mg/Kg(con indicazione dei congeneri da indagare)
Risultati della caratterizzazione Caratterizzazione Superamenti molto elevati Superamenti anche lievi dei valori di riferimento dei valori di riferimento Presunto rischio ambientale Presunto rischio sanitario Ulteriore caratterizzazione Ulteriori studi di caratterizzazione: secondo quanto previsto per suoli test di biodisponibilità a diversa destinazione d’uso monitoraggio acque irrigue e ortofrutta Analisi di Rischio (CSR) Valutazione del Rischio Tecniche di bonifica Idoneità/Non idoneità secondo D.Lgs. 152/2006 Tecniche di risanamento
Presunto rischio ambientale Si identifica un presunto rischio ambientale nei seguenti casi: Rilevamento di concentrazioni elevate di inquinanti nel suolo (es. > 10 conc. di Riferimento), anche senza evidenza di presenza nei prodotti agroalimentari eventualmente coltivati Accertamento di situazioni particolari di mala gestione di rifiuti (roghi, abbandoni, interramenti), sversamenti accidentali ecc…. Caratterizzazione dell’area secondo quanto previsto dalla normativa vigente per i suoli a diversa destinazione d’uso Utilizzo dell’Analisi di Rischio (AdR) e calcolo delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)
Presunto rischio sanitario Si identifica un presunto rischio sanitario quando gli inquinanti indice evidenziano superamenti, anche lievi, delle concentrazioni di Riferimento per i suoli Valutazione del Rischio: - approfondimento di caratterizzazione con test di bioaccessibilità/biodisponibilità - monitoraggio prodotti alimentari - eventuale stima del rischio tramite la dieta Eventuale non idoneità del suolo all’uso agricolo: necessità di idonee tipologie di intervento
…si può utilizzare l’AdR classica nelle aree agricole? Il D. Lgs. 152/06 prevede l’applicazione dell’AdR in modalità backward, finalizzando la stessa alla definizione delle Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR) che costituiscono l’obiettivo di bonifica. Nei suoli agricoli, operando in modalità backward, sarebbe ipotizzabile soltanto uno scenario di tipo professionale considerando, come bersaglio umano, il lavoratore agricolo Le eventuali CSR sarebbero definite soltanto a tutela di tali lavoratori Sarebbe trascurata l’esposizione di tipo alimentare Si può condurre, eventualmente, una AdR in modalità forward finalizzata alla stima del rischio professionale. Nelle aree agricole si applica la valutazione dell'esposizione, procedura scientifica che studia i processi che si verificano nell'interfaccia tra un ambiente che contiene determinati elementi inquinanti e gli organismi che vivono in quell'ambiente, quantificandone il rischio del contatto nello spazio e nel tempo.
Generico Modello Concettuale preliminare/definitivo SORGENTE TRASPORTO BERSAGLIO Modalità di Adulti e Sorgenti secondarie Meccanismi di esposizione Bambini Suolo superficiale trasporto ingestione Scenario: suolo profondo volatilizzazione inalazione residenziale / lisciviazione contatto falda ricreativo dermico lavorativo
Modello Concettuale «composito» nelle aree agricole MC ambientale Suolo Fenomeni atmosferici: dispersione Aree agricole Attività varie di Infiltrazione e/o ruscellamento acque Acque Aree a origine antropica Attività agronomiche pascolo Eventi accidentali Aria particolato SORGENTE TRASPORTO BERSAGLIO Adulti Aree agricole Passaggio dei contaminanti nella e Aree a pascolo catena trofica Bambini MC sanitario
VALUTAZIONE DEL RISCHIO SANITARIO SORGENTE TRASPORTO BERSAGLIO Adulti e Bambini Aree agricole Passaggio dei contaminanti Aree a pascolo nella catena trofica Valutazione dell’esposizione
ALLEGATO 3 - APPROCCIO VALUTATIVO: Come? Approfondimento della caratterizzazione dell’area: Evitare l’incremento del livello di contaminazione del suolo; Ulteriori accertamenti analitici sul suolo (es. test di bioaccessibilità/biodisponibilità); Monitoraggio dell’acqua irrigua; Monitoraggio dei prodotti agroalimentari Valutazione del rischio sanitario connesso ai prodotti agroalimentari: Fase 1 – Valutazione secondo normativa vigente Fase 2 – Valutazione del rischio mediante ADI, TDI, TWI ecc… Fase 3 – Valutazione del rischio mediante RfD e/o SF
Strategia di monitoraggio Il potenziale passaggio suolo-pianta può favorire l’ingresso dei contaminanti nella catena alimentare e indurre potenziale rischio sanitario per la popolazione mediante la dieta La matrice d’elezione da campionare e sulla quale effettuare indagini analitiche è rappresentata dai prodotti alimentari di origine vegetale L’uso di acqua irrigua contaminata, fenomeni di dispersione atmosferica e ricaduta polveri possono contribuire alla contaminazione delle colture Eventuale presenza di colture foraggere contaminate L’eventuale contaminazione può giungere anche agli alimenti di origine animale (latte, uova, carne) Scelta della tipologia alimentare da campionare in funzione delle caratteristiche sito-specifiche dell’area (uno o più inquinanti INDICE, una o più derrate alimentari, variabilità stagionale ecc.)
Piano di monitoraggio di prodotti ortofrutticoli Qualora emergano situazioni di criticità in determinate aree o sub-aree, si procede ad un approfondimento della caratterizzazione estendendo il piano di indagine ai prodotti ortofrutticoli ivi coltivati Pianificazione di opportuni monitoraggi, in base alle esigenze e alle caratteristiche sito-specifiche delle coltivazioni presenti nell’area Studio di una o più matrici alimentari: - specifico inquinante indice - sito limitrofo ad aree industriali con contaminazione ascrivibile a diversi inquinanti (monitoraggio più vario possibile) Studio di tutte le coltivazioni presenti nell’area in funzione del possibile diverso assorbimento degli inquinanti da parte delle diverse colture Tempi di campionamento diversi in funzione della variabilità stagionale In prossimità dei singoli punti di campionamento del suolo, vengono prelevati i prodotti ortofrutticoli La quantità di matrice necessaria per ottenere un campione elementare significativo dipende dalle diverse tipologie, forma e dimensioni (prodotto grande, medio o piccolo) delle matrici stesse Es. per la frutta 5-20 unità provenienti da piante diverse e quantità di campione dell’ordine di 1-2 Kg; per gli ortaggi, matrici derivanti da uno o più filari in funzione della grandezza dell’area in oggetto Il campione elementare prelevato deve essere sommariamente privato, in campo, del terreno adeso Il campione globale, derivante dall’insieme dei campioni elementari, è ottenuto previa quartatura e miscelazione, qualora il campione globale stesso fosse troppo grande Le determinazioni analitiche devono essere effettuate sulle matrici lavate, previa separazione della parte edibile
Stima del Rischio: Approccio a tre fasi Fase 1 – Confronto con i limiti di riferimento vigenti Quadro legislativo (CEE) n. 315/93 del Consiglio dell’8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodott i alimentari (G.U. Serie L n. 37 del 13 febbraio 1993) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare Pratiche agronomiche Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio e s.m.i. Ci si riferisce a tale normativa per le categorie di appartenenza di frutta, ortaggi e cereali Altre fonti esterne Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006 che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e s.m.i. Raccomandazione della Commissione del 3 dicembre 2013 sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti Raccomandazione della Commissione dell’11 settembre 2014 che modifica l’allegato della raccomandazione 2013/711/UE sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.
Valutazione del Rischio Fase 2 - Valutazione del Rischio mediante ADI, TDI ecc. Fase 3 - Valutazione del Rischio mediante RfD e/o SF Raccolta e selezione dati di monitoraggio prodotti alimentari e successiva individuazione delle "voci alimentari" Necessità di dati di consumo alimentare* (Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (ex INRAN, ora CRA-NUT o EFSA): Intake Rate (IR) “Valore rappresentativo di Concentrazione” (C) mediante elaborazione statistica (media, mediana, calcolo dell’UCL ecc.) Eventuale calcolo della dose media giornaliera assunta mediante il consumo di tutte le voci alimentari individuate ∑i(CxIR)i. * “Come mangiano oggi gli Italiani”. La lettera della nutrizione, anno III (6): 1-11 (Nov./Dic. 1991) * Original Communication Food consumption patterns in Italy: the INN-Ca Study 1994-1996 – A. Turrini, A. Saba, D. Perrone, E. Cialfa, A. D’Amicis – Europ Journ Clin Nutr (55) 2001; 571-588 * The Italian National food consumption survey INRAN-SCAI 2005-06: main results in terms of food consumption – C. Leclercq, D. Arcella, R. Piccinelli, S. Sette, C. Le Donne and A. Turrini – Public Health Nutr 12 (12) 2009; 2504-2532 * http://www.inran.it/710//I_consumi_alimentari_INRAN-SCAI_2005-06.html
Valutazione del Rischio mediante ADI, TDI ecc. Per diversi contaminanti, vari organismi internazionali (es. OMS, EFSA, SCF ecc.) fissano parametri di riferimento tossicologici, espressi come dosi tollerabili su base giornaliera o settimanale (es. Acceptable Daily Intake ADI, Tolerable Daily Intake TDI, Tolerable Weekly Intake TWI) Confronto dell’intake di contaminante previsto, mediante il consumo alimentare, con il pertinente parametro tossicologico [Si(C x IR)i x 100] =A (TDI x BW) - C valore rappresentativo di concentrazione di un contaminante, ottenuto con elaborazione statistica (media, mediana, upper confidence limit, ecc.), in ciascuna “voce alimentare”; è espresso in mg/g - IR è l’Intake Rate (tasso di consumo alimentare pro capite) di ciascuna “voce alimentare” considerata opportunamente in forma aggregata o disaggregata; è espresso in g/giorno; - TDI è il Tolerable Daily Intake espresso in mg/Kg peso corporeo; - BW è il Body Weight (peso corporeo), espresso in Kg; nelle valutazioni internazionali viene ad esso attribuito, generalmente, un valore pari a 60; - A è la percentuale di intake del contaminante considerata Accettabile rispetto al TDI (o al TWI). Considerando vari gradi di cautela, possono essere proposti valori diversi di A.
Valutazione del Rischio mediante RfD e/o SF Uso dell’approccio statunitense dell’Environmental Protection Agency (EPA), in analogia alla procedura standardizzata di AdR prevista dalla normativa vigente Esposizione stimata mediante il calcolo delle dosi medie giornaliere assunte: - Average Daily Dose (ADD) per sostanze caratterizzate da effetti tossici con soglia - Lifetime Average Daily Dose (LADD) per sostanze cancerogene con meccanismo genotossico [Si(C x IR)i x EF x ED] [Si(C x IR)i x EF x ED] ADD = LADD = (BW x ATADD) (BW x ATLADD) - ADD Average Daily Dose, espressa in mg/Kg giorno - LADD Lifetime Average Daily Dose, espressa in mg/Kg giorno - C valore rappresentativo di concentrazione di un contaminante, ottenuto con elaborazione statistica (media, mediana, upper confidence limit, ecc.), in ciascuna “voce alimentare”; è espresso in mg/g - IR è l’Intake Rate (tasso di consumo alimentare pro capite) di ciascuna “voce alimentare” considerata opportunamente in forma aggregata o disaggregata; è espresso in g/giorno - EF è la Exposure Frequency, espressa in giorni/anno (vari gradi di conservatività, valore più cautelativo 365) - ED è la Exposure Duration, espressa in anni (vari gradi di conservatività, valore più cautelativo 70) - BW è il Body Weight (peso corporeo), espresso in Kg; nelle valutazioni internazionali viene ad esso attribuito, generalmente, un valore pari a 60 -AT Averaging Time, espresso in giorni: ATADD è pari alla durata effettiva dell’esposizione; essendo espresso in giorni, si ha ATADD = ED x 365 ATLADD è pari all’arco dell’intera vita (AT = 70 x 365)
Calcolo del Rischio mediante RfD e/o SF Stima quantitativa del rischio per sostanze caratterizzate da effetti tossici con soglia uso della Reference Dose cronica (RfD), cioè la dose di sostanza alla quale si considera possa essere esposta la popolazione, per via orale, senza rischi apprezzabili lungo l’arco dell’intera vita ADD HI = =A RfD - HI Hazard Index, adimensionale - ADD Average Daily Dose, espressa in mg/Kg giorno - RfD Reference Dose, specifica per via di esposizione orale, espressa in mg/Kg giorno - A Accettabilità del rischio,valori compresi nel range 0-1 (vari gradi di cautela) Stima quantitativa del rischio per sostanze cancerogene con meccanismo genotossico Uso dello Slope Factor (SF), cioè il potenziale cancerogeno della sostanza R = LADD x SF = A - R Rischio cancerogeno, probabilità incrementale dell’insorgenza di tumori in una popolazione esposta rispetto ad una non esposta, adimensionale - LADD Lifetime Average Daily Dose, espressa in mg/Kg giorno - SF Slope Factor, espressa in (mg/Kg giorno)-1 - A Accettabilità del rischio,1x10-6, 1x10-5, in via eccezionale 1x10-4 (vari gradi di cautela)
Procedura di VdR alimenti Fase I - Limiti Sì Confronto delle concentrazioni Esistono limiti negli alimenti? negli alimenti con i limiti No Fase II – Approccio UE Non sono imposti valori di Esistono valori di ADI, TDI o TWI? accettabilità del rischio No Sì Dati INRAN sul consumo di Confronto Esposizione alimenti per “voce alimentare” Giornaliera con TDI Verifica Calcolo oppure Accettabilità Concentrazione rappresentativa HQ Confronto Esposizione HQ del contaminante per ciascuna “voce alimentare” Settimanale con TWI Fase III – Approccio USEPA Calcolo Average Daily Dose Verifica Dati INRAN sul consumo di per sostanze con soglia Calcolo HI Accettabilità alimenti per “voce alimentare” (effetti tossici) HI Concentrazione rappresentativa Calcolo Lifetime Average Verifica del contaminante Daily Dose per sostanze Calcolo R Accettabilità per ciascuna “voce alimentare” cancerogene genotossiche R
Allegato 4 Art. 5 -Tipologie di intervento applicabili per le aree agricole OBIETTIVO Preservare la risorsa suolo nella sua interezza Limitare gli interventi di rimozione, FITORISANAMENTO: trasporto, scavo e lavaggio ai casi in cui le altre strategie in situ e a minore - Fitodegradazione impatto risultino insufficienti - Rizofiltrazione - Fitostabilizzazione Interventi di messa in sicurezza e - Fitoestrazione bonifica calibrati in modo sito- specifico, in funzione di: BIORISANAMENTO: - Tipo di inquinamento intervenuto - Biostimulation (potenziamento della - Caratteristiche pedo-climatiche microflora autoctona attraverso - Attività agricole e zootecniche l’input di nutrienti) coinvolte - Bioaugmentation (incremento delle cellule batteriche e fungine presenti nel suolo)
(segue)Tipologie di intervento applicabili per i suoli destinati alla produzione agricola e all’allevamento A seguito dei trattamenti sopra elencati, si procede ad un aggiornamento della caratterizzazione dell’area e alla ripetizione, ove necessario, della procedura di Valutazione del Rischio (VdR) Le aree che, a seguito della nuova VdR, risultino non compatibili con l’uso agricolo, possono essere destinate ad alberature con specie arboree caratterizzate da buona adattabilità alle condizioni pedoclimatiche dell’area, profondità degli apparati radicali, alta capacità di suzione radicale(es. pioppo bianco, pioppo nero ed eucaliptus)
Competenze Procedurali Amministrative e Tecniche Necessarie Nel DM 46/19 Identificare le Regione competenze Provincia Per le aree SIN Comune ARPA MATTM ASL – (IZS) Istituire un Gruppo di Lavoro A supporto ISPRA ISS Università Altri Enti di Ricerca Attuare il progetto
Allegato 5 Art. 7. Adempimenti per cittadini ed imprese Gli oneri informativi di nuova introduzione sono i seguenti: a) presentazione dell'autocertificazione che i livelli di CSC non sono stati superati anche per una sola sostanza, corredata della necessaria documentazione tecnica e comunicata agli enti, che conclude il procedimento; b) presentazione all'Autorità competente della relazione di valutazione del rischio e dell'istanza conclusione procedimento in caso in cui le concentrazioni riscontrate risultino compatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato; c) la presentazione, della relazione di valutazione di rischio e del progetto degli interventi da attuare se all'esito della valutazione del rischio le concentrazioni riscontrate nel suolo sono incompatibili con l'ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato.
Allegato 5 Art. 7. Adempimenti per cittadini ed imprese Con riferimento alla disciplina generale di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli oneri informativi eliminati sono i seguenti: a) presentazione del piano di caratterizzazione all'autorità competente; b) presentazione dei risultati del piano di caratterizzazione all'autorità competente; c) presentazione dei risultati della procedura di analisi di rischio sito specifica per la determinazione delle concentrazioni soglia di rischio; d) presentazione del piano di monitoraggio per la verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in ordine alle concentrazioni soglia di rischio; e) la comunicazione all'autorità competente della relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio per la verifica della stabilizzazione della situazione riscontrata in ordine alla concentrazione soglia di rischio.
Puoi anche leggere