Identità personale Giurisprudenza - UniBa

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Giurisprudenza
Identità personale

Etimologia del nome
CASSAZIONE CIVILE, sez. I, 20 novembre 2012, n. 20385 - Pres. Luccioli - Rel. Acierno

Persona fisica e diritti della personalità - Potestà genitoriale - imposizione del nome - scelta dei genitori esercenti la po-
testà - parametri normativi - Imposizione del prenome “Andrea” a persona di sesso femminile - Legittimità

(D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, artt. 34, 35, 95, 96; c.c. art. 6)

L’imposizione del prenome “Andrea” ad una neonata non viola il disposto dell’art. 34 D.P.R. 3 novembre 2000,
n. 396, che vieta l’uso di nomi ridicoli o vergognosi, non potendo, detto prenome, per la sua peculiarità les-
sicale, così ritenersi ove attribuito ad una persona di sesso femminile ed essendo, altresì, rispettoso del det-
tato dell’art. 35 del D.P.R. richiamato, che impone la corrispondenza del nome al sesso, posto che il prenome
‘Andrea’ ha natura sessualmente neutra, essendo utilizzato, nella maggior parte dei paesi europei ed extra-
europei, per soggetti femminili e maschili indifferentemente, e, pertanto, non è produttivo di alcuna ambi-
guità.

                                             ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme                     Trib. Torino 9 aprile 2008
Difforme                     Trib. Milano 20 febbraio 2003; Trib. Catanzaro 14 aprile 2009; Trib. Varese 23 luglio 2010

                 Svolgimento del processo                          sesso, è stata utilizzata come ipotesi esplicativa proprio
In accoglimento del ricorso del pubblico ministero, il Tri-        l’imposizione del nome A., a comprova del carattere
bunale di Pistoia aveva disposto la rettificazione dell’atto       esclusivamente maschile del nome usato come esempio.
dello stato civile nel quale risultava imposto alla figlia dei     Questa necessità, secondo la parte ricorrente dimostra, al
signori M.G. e Z.P. il prenome “A.”, ordinandone la so-            contrario, che numerose sono state le istanze di questo
stituzione con “G.A.”, in modo che il nome completo                tenore a conferma di un nuovo maturato sentire colletti-
fosse Z.G.A.. Avverso tale provvedimento hanno propo-              vo, che si palesa diametralmente opposto a quello posto a
sto reclamo i genitori della minore, deducendo che il no-          fondamento del provvedimento impugnato. In terzo luo-
me “ A.”, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice            go viene censurato che si sia omesso di motivare in ordi-
di primo grado, avrebbe assunto, anche in Italia, una va-          ne alle deduzioni difensive relative all’interpretazione co-
lenza anche femminile, oltre che maschile, con la conse-           ordinata dell’art. 34, commi 4 e 2, citato D.P.R.. Il com-
guenza che nessun impedimento si sarebbe dovuto frap-              ma 4, a tenore del quale l’Ufficiale di stato civile chiama-
porre all’imposizione del nome stesso ad una persona di            to a registrare una femmina di nome A. deve informare i
sesso femminile. La Corte d’Appello di Firenze ha riget-           genitori della possibilità che da questa loro scelta discen-
tato il proposto reclamo affermando che il nome “ A.” ha           da a loro carico un procedimento di rettifica davanti ad
nella tradizione culturale italiana una valenza esclusiva-         un Tribunale su istanza della competente Procura della
mente maschile, con la conseguenza che, nella situazione           Repubblica, ingenera nei destinatari dell’avviso un timo-
attuale e salvo modifiche future, l’imposizione di questo          re reverenziale tale da produrre nella maggior parte dei
nome in via esclusiva viola il D.P.R. n. 396 del 2000, art.        casi una desistenza dall’istanza. Il comma 2, consentendo
35, ai sensi del quale il nome imposto al bambino deve             l’attribuzione di nomi stranieri ai bambini aventi la citta-
corrispondere al sesso.                                            dinanza italiana, con espressa possibilità di estensione al-
Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazio-          le lettere J, K, Y, X, W, anche con facoltà d’impiegare i se-
ne M. G. e Z.P. affidandosi a due motivi.                          gni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine
                                                                   del nome prescelto, introduce un principio pregevole e
                  Motivi della decisione                           condivisibile perché tiene nel debito conto le trasforma-
Nel primo motivo viene censurata, ai sensi dell’art. 360           zioni del contesto linguistico prodottesi nel tempo dietro
c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione del provvedi-          le spinte delle ingerenze straniere. Il nome A., proprio in
mento impugnato sotto diversi profili.                             virtù della valenza assunta in molti paesi europei, do-
In primo luogo viene lamentato che il rigetto del reclamo          vrebbe essere ritenuto sessualmente neutro, secondo la
sia stato fondato esclusivamente sull’origine etimologica          lingua italiana, e conseguentemente attribuibile anche
e la tradizione culturale formatasi in Italia in ordine al-        ad una persona di sesso femminile, come dimostra l’at-
l’elemento onomastico del nome A. In secondo luogo,                tuale diffusione di questo prenome tra le donne straniere
viene censurato che non si sia tenuto conto dell’interve-          che vivono nel nostro paese. Peraltro, il giudice di secon-
nuta circolare interpretativa n. 27 del 2007 del Ministe-          do grado trascura di considerare che si determinerebbe
ro degli Interni nella quale, per chiarire la portata del di-      un’ingiustificata discriminazione a carico dei cittadini
vieto di assegnare alla prole nomi non corrispondenti al           italiani anche di nascita, rispetto agli stranieri, naturaliz-

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Giurisprudenza
                                                                                      Identità personale

zati italiani, che possono preservare il loro nome origina-    venzionali dei diritti della persona, oltre ad essere costi-
rio.                                                           tuzionalmente garantito attraverso l’art. 2 e, attraverso
Nel secondo motivo viene dedotta la violazione e falsa         un’interpretazione sistematica e coordinata della norma,
applicazione del D.P.R. n. 396 del 2000, art. 35 in rela-      anche dall’art. 30 Cost.. L’art. 24 del Patto internaziona-
zione all’art. 3 Cost. e art. 34, medesimo decreto. Una        le sui diritti civili e politici del 16/12/1966, entrato in vi-
lettura costituzionalmente orientata del predetto art. 35      gore il 23/3/1976, prescrive che tutti i bambini debbano
dovrebbe condurre alla legittimità dell’imposizione del        portare un nome, mentre la Convenzione di New York
nome A. ad una persona di sesso femminile, se non si vo-       sui diritti del fanciullo del 20/11/1989, ratificata con la L.
gliono ignorare i significativi cambiamenti nel sentire so-    25 luglio 1991, n. 176, con gli artt. 7 ed 8 impegna gli
ciale e le nuove tendenze linguistiche dovute al processo      Stati membri a rispettare il diritto del fanciullo a preser-
d’integrazione in atto nel nostro paese. L’art. 34, comma      vare la propria identità, compreso il suo nome, senza in-
2, consente la scelta di nomi stranieri mutuati da voca-       gerenze illegali. Già dall’esame delle fonti convenzionali
bolari onomastici del tutto estranei alla nostra tradizione    sopra evidenziate, costituenti parte integrante dello sta-
che presentano una formulazione letterale tale da non          tuto costituzionale dei diritti umani della persona, ormai
consentire un’agevole collocazione nel genere maschile o       non più declinabile soltanto alla luce del sistema costitu-
femminile o da avere un carattere sessualmente neutro. Il      zionale interno dei singoli ordinamenti (S.U. n. 19393
nome A. è usato al femminile in molti Stati membri del-        del 2009), emerge la dimensione relazionale del diritto,
l’Unione (Slovacchia, Inghilterra, Spagna, Germania,           in quanto strumento di collegamento con il gruppo fami-
Olanda, Danimarca ed Ungheria), così da doverlo anno-          liare od il singolo genitore cui spetta concretamente la
verare senz’altro tra gli elementi onomastici di cui al ci-    scelta. Il riconoscimento di questa peculiarità, in stretta
tato art. 34. In conclusione, negare il diritto all’attribu-   connessione con la funzione di definizione dell’identità
zione del nome A. al femminile significa vanificare la         personale, ha determinato nella giurisprudenza della
portata effettiva della norma che facoltizza l’attribuzione    Corte Europea dei diritti umani l’inclusione del diritto al
di nomi stranieri, con conseguente insanabile contrasto        nome nell’alveo del diritto alla vita privata e familiare
con il successivo art. 35. La valenza sessuale neutra del      (art. 8 CEDU). Pur in mancanza di un’espressa previsio-
nome lo rende assimilabile alla maggioranza dei nomi           ne contenuta nella Convenzione (al pari della Costitu-
stranieri che l’ordinamento dello stato civile autorizza ad    zione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
assegnare. Ne consegue che l’unica lettura corretta e co-      Europea), la Corte Edu ha riconosciuto che il nome ed il
stituzionalmente orientata degli art. 34 e 35 induce a ri-     prenome sono “strumenti d’identificazione personale e di
tenere legittima l’imposizione del nome A. a una persona       collegamento alla famiglia” (Sentenza 22/2/1994, n.
di sesso femminile, anche perché assimilabile ai nomi          16213/90, caso Burghartz contro Svizzera). La scelta del
stranieri ex art. 34.                                          prenome rientra nella sfera della vita privata dei genitori
I due motivi di ricorso possono essere trattati congiunta-     (Sentenza 24/10/96, n. 22500/93, caso Guillot contro
mente in quanto intrinsecamente connessi.                      Francia e sentenza 6/9/97, n. 10163/95, Salonen contro
II diritto al nome costituisce una componente essenziale       Finlandia). La Corte, peraltro, nelle medesime pronunce,
dei diritti fondamentali della persona umana perché rap-       non ritiene che tale diritto conferisca ai genitori una li-
presenta un elemento costitutivo dell’identità individua-      bertà assoluta di scelta del nome e del prenome, ricono-
le, consentendo un’identificazione immediata e ricono-         scendo un interesse pubblico e sociale alla regolamenta-
scibile del soggetto che lo porta, da ritenersi un attributo   zione del suo uso che può realizzarsi mediante il rifiuto
necessario ed ineludibile per lo sviluppo soggettivo e re-     delle Autorità nazionali a consentire l’imposizione di no-
lazionale della personalità (art. 2 Cost., art. 8 CEDU, art.   mi “inusitati”. La sfera della vita privata dei genitori in-
7 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea). Il      contra il limite della tutela della dignità del minore.
diritto alla scelta del nome (inteso come comprensivo del      Il bilanciamento d’interessi tra il diritto alla non inge-
prenome e del cognome) diversamente dagli altri diritti        renza nelle scelte personali e familiari e l’intervento del-
fondamentali, caratterizzati dal minimo comune denomi-         le autorità nazionali dei singoli Stati deve avvenire me-
natore dell’autodeterminazione, non viene esercitato dal       diante l’assunzione del criterio della proporzionalità e
soggetto cui il nome è imposto al momento della nascita        della adeguatezza rispetto al fine (il diritto del minore a
o nella sua immediatezza, ma dal genitore o dai genitori       non subire conseguenze negative nella sfera della dignità
che lo riconoscono. In tutti gli ordinamenti si pone, con-     personale a causa di un nome inusitato) che s’intende
seguentemente, il problema di un adeguato bilanciamen-         realizzare. Nella più recente sentenza Johansoon contro
to del diritto dei genitori alla scelta del nome secondo       Finlandia (n. 10163/02 del 6/9/2007), la Corte EDU, in
preferenze, modelli o tradizioni costituenti il bagaglio       applicazione dei principi sopraesposti, ha ravvisato la
culturale familiare di riferimento, ed il rispetto della di-   violazione dell’art. 8 nel rifiuto delle autorità finlandesi
gnità personale che costituisce il criterio conformativo       d’imporre un nome solo perché non di origine finlandese.
immanente ad ogni diritto fondamentale dell’individuo.         Il nome scelto, in quanto non eccentrico né ridicolo, non
Proprio in virtù della primaria rilevanza dell’elemento di-    pone, secondo la Corte, il problema della tutela degli in-
stintivo costituito dal nome nel catalogo dei diritti fon-     teressi del minore, con la conseguenza che il rifiuto inte-
damentali della persona umana, esso è oggetto di prote-        gra un’illegittima ingerenza nella sfera della vita privata e
zione nei più significativi strumenti internazionali con-      familiare di esso e dei suoi genitori. Peraltro, il cambia-

Famiglia e diritto 8-9/2013                                                                                             767
Giurisprudenza
Identità personale

mento del prenome o del cognome da parte delle autori-            nile, di nazionalità o provenienza estera, che abbiano
tà nazionali determina di per sé un’illegittima ingerenza,        questo prenome. Il provvedimento impugnato, ritenen-
dovendo l’intervento statuale, quando giustificato dalla          do riferibile il prenome “ A.” esclusivamente ad una per-
lesione della dignità del minore, sotto il profilo dell’iden-     sona di sesso maschile, ha, invece, collocato la valuta-
tità personale, limitarsi al rifiuto.                             zione della legittimità della scelta operata dai ricorrenti,
Il quadro normativo interno che regola l’ambito della             esclusivamente nel solco della tradizione italiana, senza
scelta dei genitori nell’imposizione del prenome al pro-          tenere conto dell’attuale incidenza di fattori d’interfe-
prio figlio minore deve, conseguentemente, essere inter-          renza, provenienti da culture straniere, cui viene ricono-
pretato alla luce della qualificazione del diritto al nome        sciuta diretta dignità e tutela dalla disciplina normativa
come diritto fondamentale della persona umana e dell’in-          italiana, mediante il citato art. 34, comma 2, favorita,
clusione da parte della giurisprudenza EDU della sua tu-          nella specie, dalla formulazione letterale del nome stes-
tela, nell’ambito del diritto alla vita privata e familiare. Il   so. In questa accezione rigidamente nazionalistica, il
D.P.R. n. 396 del 2000, artt. 34 e 35 dettano una discipli-       prenome “A.” è stato anche considerato nella circolare
na del diritto alla scelta del nome del tutto coerente con        esplicativa n. 27 del 1/6/2007 del Ministero degli Inter-
l’accertata collocazione ed ampiezza del diritto. L’inter-        ni, ma deve essere precisato che tale atto non ha effica-
vento correttivo dell’autorità statuale è correlato esclusi-      cia normativa ma esclusivamente esemplificativa, non
vamente alla tutela effettiva della dignità personale, in         determinando alcun vincolo in sede di accertamento
quanto direttamente e continuativamente condizionata              giurisdizionale.
dall’elemento dell’identità personale costituito dal nome.        Pertanto, la natura sessualmente neutra del nome A.,
L’art. 34 vieta l’imposizione di nomi ridicoli o vergogno-        nella maggior parte dei paesi europei, nonché in molti
si, del tutto coerentemente con il limite della Corte EDU         paesi extraeuropei, tra i quali gli Stati Uniti, per limitar-
dei nomi “inusitati”.                                             si ad un ambiente culturale non privo d’influenze nel no-
L’art. 35 introduce un ulteriore limite all’esercizio della       stro paese, unita al riconoscimento del diritto d’imporre
scelta, costituito dalla corrispondenza del nome al sesso,        un nome di provenienza straniera al proprio figlio mino-
al fine di escludere che un profilo d’indubbio rilievo del-       re nei limiti del rispetto della dignità personale, così co-
la propria identità come il genere possa essere posto in          me definita nel D.P.R. n. 396 del 2000, art. 34, comma 1
dubbio o ingenerare ambiguità incidenti sul rispetto del-         e art. 35, non può che condurre ad una soluzione oppo-
la dignità personale.                                             sta a quella fornita dalla sentenza di secondo grado. Il
In questa cornice che delimita i confini della libertà di         nome A., anche per la sua peculiarità lessicale, non può
scelta del nome, il legislatore, nell’art. 34, comma 2, ri-       definirsi né ridicolo né vergognoso se attribuito ad una
conosce il diritto di imporre ai minori, cittadini italiani,      persona di sesso femminile, né potenzialmente produtti-
nomi stranieri “ espressi in lettere dell’alfabeto italiano,      vo di un’ambiguità nel riconoscimento del genere della
con la estensione alle lettere J, K, X, Y, W, e, dove possi-      persona cui sia stato imposto, non essendo più ricondu-
bile anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della      cibile, in un contesto culturale ormai non più rigida-
lingua di origine del nome”. Da questa previsione rie-            mente nazionalistico, esclusivamente al genere maschi-
merge la duplice dimensione, individuale e relazionale,           le. La ratio del divieto di attribuire un nome non corri-
della funzione identificativa e distintiva del nome, attra-       spondente al sesso del minore è sempre quella fondata
verso il riconoscimento dell’importanza, nella definizio-         sul massimo rispetto della dignità personale. Un segno
ne dell’identità personale, del collegamento con il pro-          distintivo così rilevante come il nome non può avere un
prio nucleo familiare e il bagaglio culturale, nazionale e        contenuto di evidente confusione su un carattere, quale
geografico che lo determinano. Il legislatore italiano,           il genere, di primario rilievo. Ma quando la caratterizza-
anche in considerazione del crescente fenomeno di con-            zione di genere, come nel caso del nome A., ha perso la
taminazione ed integrazione di culture, determinato dal-          sua valenza distintiva esclusiva a causa dell’uso indiffe-
la libera circolazione nei paesi UE e dall’intensità del fe-      renziato per entrambi i generi, in molti paesi stranieri,
nomeno migratorio, ha escluso di poter limitare il dirit-         del nome in questione, la scelta dei genitori, alla luce
to alla scelta del nome mediante parametri di natura na-          dell’art. 34, comma 2, è del tutto legittima perché non
zionalistica, peraltro censurati dalla Corte EDU, ed ha           determina alcuno sconfinamento nella lesione della di-
aperto la possibilità di scelta a tutti i nomi di origine         gnità personale.
straniera, salvi i limiti, strumentali al rispetto della di-      Il ricorso deve, in conclusione, essere accolto. Il provve-
gnità personale, costituiti dai divieti contenuti nell’art.       dimento della Corte d’Appello di Firenze deve essere cas-
34, comma 1 e nell’art. 35. Pertanto, alla luce della let-        sato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di
tura coordinata delle due disposizioni sopra citate, risul-       fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi del-
ta agevole la soluzione dei quesiti posti dai due motivi          l’art. 384 c.p.c., comma 2. Ne consegue il rigetto del ri-
del ricorso. Il nome A., in numerosi contesti nazionali           corso proposto dal pubblico ministero avverso l’imposi-
stranieri europei (Slovacchia, Inghilterra, Spagna, Ger-          zione del prenome “A.” alla figlia minore dei ricorrenti e
mania, Olanda, Danimarca ed Ungheria) ed extraeuro-               la cancellazione della rettifica dell’atto dello stato civile
pei (in particolare gli Stati Uniti) ha una valenza biuni-        disposta all’esito del giudizio di primo grado con la quale
voca, potendo essere indifferentemente utilizzato per             il prenome della minore è stato sostituito con “G.A.”.
soggetti femminili e maschili. Anche nel nostro paese             Non vi è luogo ad una statuizione sulle spese in ragione
non è infrequente imbattersi in persone di sesso femmi-           della qualità della parte soccombente.

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Giurisprudenza
                                                                                     Identità personale

                         P.Q.M.                             tifica dell’atto dello stato civile con la quale il prenome
La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento im-    “A.” della figlia minore dei ricorrenti M.G. e Z.P., era sta-
pugnato e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso del     to sostituito con “G.A.”. Nulla per le spese.
pubblico ministero disponendo la cancellazione della ret-

                            LA SVOLTA DELLA CASSAZIONE:
                           IL NOME ANDREA È AMBIGENERE
                                              di Luca Bardaro (*)

La decisione offre l’occasione per ritornare a riflettere su un dibattito che negli ultimi tempi è stato alquan-
to vivace e riguarda le implicazioni fra il prenome e il genere sessuale. I giudici di legittimità, chiamati per la
prima volta a sindacare la valenza del nome Andrea, pur riconoscendo che l’appellativo è ambigenere erra-
no circa il suo inquadramento fra i nomi stranieri, l’assegnazione dei quali è consentita ai genitori dall’art. 34,
comma 2, D.P.R. n. 396 del 2000.

1. La vicenda                                               grazione di soggetti stranieri in Italia e ritenuto non
Un Ufficiale di Stato civile chiamato a redigere l’at-      esservi motivo per ostacolarne l’attribuzione sulla
to di nascita di una bambina comunicava al dichia-          base del dato normativo che accorda ai genitori la
rante che il nome scelto, Andrea, risultava onoma-          facoltà di attribuire ai figli nomi stranieri (art. 34
stico maschile e che la sua attribuzione ad una bam-        D.P.R. 396 del 2000). Una soluzione differente,
bina si poneva in contrasto con l’art. 35, comma 1          spiegano i giudici, determinerebbe una ingiustificata
del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, il quale prescri-       disparità di trattamento fra i cittadini italiani di na-
ve che «Il nome imposto al bambino deve corri-              scita e quelli stranieri naturalizzati italiani.
spondere al sesso e può essere costituito da un solo
nome o da più nomi, anche separati, non superiori a         2. Il dato normativo
tre». La ferma decisione dei genitori di attribuire al-     La decisione verte dunque sul tema del diritto al no-
la figlia l’identificativo prescelto indusse il Pubblico    me, fulcro dell’identità personale ed oggetto di tute-
Ufficiale a procedere, come da consuetudine, alla           la da parte dell’ordinamento interno e sovranazio-
registrazione dell’atto di nascita (1), previa informa-     nale (2). Ogni persona ha anzitutto diritto al nome,
tiva che tale soluzione avrebbe comportato a loro           costituito da prenome e cognome, che per legge le è
carico un procedimento di rettifica davanti al tribu-
nale, su istanza della competente Procura della Re-
pubblica. Così fu. Il Procuratore della Repubblica          Note:

difatti, una volta ricevuto il rapporto, presentò ri-       (*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
                                                            tazione di un referee.
corso per la rettifica del nominativo assegnato. In
                                                            (1) È utile ricordare che, nel contesto normativo delineato dal-
primo grado, il Tribunale di Pistoia rettificò il nome      l’abrogato art. 72 del R.D. 9 luglio 1939, n. 1238, l’Ufficiale dello
Andrea in G. Andrea, sul presupposto che l’onoma-           Stato civile, nell’ipotesi di persistente volontà del dichiarante di
stico (Andrea) non fosse a valenza e connotazione           attribuire al neonato un nome espressamente vietato, assegna-
                                                            va egli stesso un prenome al bambino, di tal ché veniva esclusa
femminile in Italia.                                        a monte la possibilità di registrare nomi vietati dalla legge. Con
Contro il provvedimento fu proposto reclamo dai             l’entrata in vigore del novellato Ordinamento dello Stato civile
                                                            (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), l’Ufficiale dello Stato civile ha
genitori del minore che sostenevano la valenza am-          invece l’obbligo di assicurare la formazione dell’atto di nascita,
bigenere dell’appellativo. Rigettato il reclamo, i ge-      non potendosi rifiutare di adempiervi né di intervenire a modifi-
nitori ricorrevano in Cassazione. In questa sede, i         care l’indicazione del nome stesso.
giudici hanno riformato la decisione impugnata,             (2) S. Stefanelli, Il nome delle persone tra padri, madri, Corti e
                                                            Stati, in Diritti principi garanzie sotto la lente dei giudici di Stra-
propendendo per l’ambivalenza di genere dell’ono-           sburgo, a cura di L. Cassetti, Napoli, 2012, 151, evidenzia con-
mastico (per essere più precisi, utilizzano impropria-      divisibilmente che la scelta del nome non «è ascrivibile alla me-
mente l’espressione “neutro” v. infra). Gli ermellini       desima tutela» del diritto al nome, «poiché precede, anche
                                                            temporalmente, la formazione dell’identità, e costituisce eser-
hanno avvertito che la diffusione del nome Andrea,          cizio della potestà - meglio responsabilità - genitoriale [omis-
anche al femminile, deriva dal fenomeno dell’immi-          sis]».

Famiglia e diritto 8-9/2013                                                                                                 769
Giurisprudenza
Identità personale

attribuito (art. 6, comma 1, c.c.) (3). Sul piano si-        Note:
stematico tale norma va letta in armonia con la fon-
                                                             (3) Sul tema, in particolare, A. De Cupis, I diritti della personalità,
te internazionale che l’Italia ha recepito con l. 27         in Trattato Cicu Messineo, Milano, 1982, in part. p. 458 e ss.; L.
maggio 1991 (legge di ratifica ed esecuzione della           Balestra, sub art. 6, in Costituzione, Carte dei diritti, Quattro Co-
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo),          dici, I, Codice della famiglia a cura di M. Sesta, Milano, 2009, 300
                                                             ss. Più di recente, M. A. Livi, sub Art. 6 - Il diritto al nome, in
la quale prescrive che il minore è titolare, sin dal         Commentario del codice civile diretto da E. Gabrielli, Delle per-
momento della nascita, del diritto al nome (art. 7)          sone, I, a cura di A. Barba e S. Pagliantini, Torino, 2012, 553; M.
                                                             R. Mottola, Il diritto al nome, Milano, 2012, 5 ss.
(4). Da una rapida lettura sistematica (art. 6, com-
                                                             (4) Ai sensi dell’art. 7 della l. 27 maggio 1991 «il fanciullo è regi-
ma 3, c.c.) e assiologica (artt. 2 e 22 Cost.) delle re-     strato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha
gole relative al nome si evince che lo stesso è diritto      diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del
soggettivo insopprimibile della persona. Non essen-          possibile, a conoscere i suoi genitori e ad essere allevato da essi».
do il neonato nella condizione di scegliersi autono-         (5) Varie sono le norme che richiamano il tema dell’attribuzione
                                                             del nome: art. 6, comma 1, c.c., art. art. 29 del D.P.R. 3 novem-
mamente il prenome, l’attribuzione (5) viene trasla-         bre 2000, n. 396. Il Santoro Passarelli, Dottrine generali del dirit-
ta sui suoi genitori, salvo il caso in cui vi supplisca      to civile, Napoli, 1989, p. 28 sottolinea che il nome è sempre da-
l’Ufficiale dello stato civile (6): la scelta spetta con-    tivo; in senso conforme la De Sanctis Ricciardone, Nome civile,
                                                             in Enc. Giur., Roma, 1990, 3, evidenzia che il nome è “dato”, ov-
giuntamente al padre e alla madre, in ossequio alla          vero deve essere imposto al neonato da parte del dichiarante.
regola secondo la quale la potestà è esercitata «di          (6) Il caso è regolato dall’art. 29, comma 4, D.P.R. 3 novembre
comune accordo da entrambi i genitori» (art. 316,            2000, n. 396, che facultizza l’Ufficiale di Stato ad assegnare un
comma 2, c.c.). Il riconoscimento di questa peculia-         nome al neonato.
rità ha indotto la Corte Cedu ad includere il diritto        (7) Corte Edu 24 ottobre 1996, n. 22500/93, caso Guillot contro
                                                             Francia; Corte Edu 6 settembre 1997, n. 10163/95, Salonen con-
più volte menzionato nella sfera del diritto alla vita       tro Finlandia. Su tali questioni v. anche S. Stefanelli, Il nome del-
privata dei genitori (art. 8 CEDU) (7), argomentan-          le persone tra padri, madri, Corti e Stati, cit., 147 ss.
do che il nome ed il prenome sono «strumenti                 (8) Corte Edu 24 ottobre 1996, n. 22500/93, caso Burghartz con-
d’identificazione personale e di collegamento alla           tro Svizzera.
famiglia» (8).                                               (9) C. M. Bianca, La famiglia, Estratto per i corsi universitari dal-
                                                             la quarta edizione del Diritto Civile, 2, Milano, 2005, 331 premet-
In ipotesi di contrasto fra i genitori sulla scelta del      te anzitutto la distinzione fra titolarità della potestà, spettante ad
nome, il partner interessato potrebbe ricorrere al           entrambi i genitori ed esercizio della medesima che di regola è
giudice (art. 316, comma 3, c.c.) (9), riassumendo-          congiunta ed aggiunge che nell’ipotesi di contrasto su questioni
                                                             di particolare importanza «ciascuno dei genitori può ricorrere
si la fattispecie fra le questioni di particolare impor-     senza formalità al tribunale per i minorenni con l’onere di indica-
tanza ex art. 316, comma 3, c.c. (10). Si tratta evi-        re la soluzione più conveniente per il figlio».
dentemente di un potere-dovere sottoposto al con-            (10) In ordine al potere di scelta del prenome, v. Ziino, Diritto del-
trollo statuale (11), rendendo il fanciullo destinata-       la persona e diritto al (pre)nome. Riferimenti Storico-letterali e
                                                             considerazioni giuridiche, in Giust. civ., 2004, 7-8, 374. L’Autore
rio della tutela apprestata nel suo interesse. Se ne         precisa (373) che il segno identificativo è idoneo a distinguere un
deduce che i genitori non sono titolari di un diritto        soggetto dagli altri componenti il gruppo familiare aventi lo stes-
soggettivo, agendo piuttosto gli stessi in virtù di un       so cognome, di tal ché sarà necessaria «una scelta (causa), alla
                                                             quale fa seguito un conferimento (effetto)»; per la giurispruden-
potere-dovere nell’orbita di un ufficio di diritto pri-      za si legga Cass. n. 3060/1981, in Dir Fam., 1981, 754.
vato.                                                        (11) Il potere-dovere genitoriale di attribuzione dell’onomastico è
                                                             sottoposto al controllo dello Stato. In tal senso si è espresso il
2.1 I nomi vietati                                           Trib. Catanzaro 14 aprile 2009, in Civilista, 2009, 6, con note cri-
                                                             tica di B. Saccà, C’era una volta una bambina di nome (…) An-
Nel passaggio da quelle che sono le prerogative a            drea e adesiva di G. Buffone, Se la favola di Andrea diventa un
quelli che sono, invece, i limiti di attribuzione del        incubo, laddove ha posto in evidenza che tale meccanismo scat-
                                                             ta «non perché si tratti di ridimensionare il diritto al nome ma
prenome, viene in rilievo la recente riforma sulla fi-       perché, essendo un diritto altrui, chi lo esercita deve farlo, per
liazione attuata con l. 10 dicembre 2012, n. 219             l’appunto, in modo funzionale al miglior soddisfacimento dell’in-
(12). Più esattamente, il provvedimento appena ri-           teresse d’altri». Si pensi, oltre alla fattispecie in esame, all’ipote-
                                                             si di rettifica del nome Venerdì perché ridicolo o vergognoso, sul
chiamato sostituisce (art. 5, comma 2) l’art. 35 del         quale si rinvia alle decisioni di cui alla nota n. 26.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, laddove prevede              (12) Per un commento al testo del DDL licenziato dalla Camera
in continuità con le regole consolidate in materia,          dei Deputati e alla legge poi approvata, cfr. V. Carbone, Le nuove
che «Il nome imposto al bambino deve corrispon-              proposte sulla filiazione e rapporti di parentela, in Corr. giur.,
                                                             2011, 9, 1314 ss.; M. Sesta, I disegni di legge in materia di filia-
dere al sesso e può essere costituito da un solo nome        zione: dalla diseguaglianza all’unicità dello status, in questa Rivi-
o da più nomi, anche separati, non superiori a tre.          sta, 10, 2012, 962 ss.; Id., L’unicità dello stato di filiazione e i
Nel caso siano imposti due o più nomi separati da            nuovi assetti delle relazioni familiari, in questa Rivista, 2013, 3,
                                                             231 ss.; G. Ferrando e G. Laurini (a cura di), Genitori e figli: quali
virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dal-    riforme per le nuove famiglie. Atti del Convegno tenutosi a Ge-
l’ufficiale dello stato civile e dall’ufficiale di anagra-   nova il 4 maggio 2012, Milano, 2013, 1 ss.

770                                                                                     Famiglia e diritto 8-9/2013
Giurisprudenza
                                                                                      Identità personale

fe deve essere riportato solo il primo dei nomi»            l’eventuale violazione della norma che impone ai
(13). La nuova disposizione supera, in questa ma-           genitori di attribuire nomi corrispondenti al genere
niera, le difficoltà interpretative legate al testo pre-    sessuale (art. 35, D.P.R. n. 396 del 2000) non è fine
vigente, in cui si dubitava dell’obbligatorietà di ri-      a se stessa, ma determina la violazione dell’art. 34
portare tutti i nomi negli estratti e nei certificati,      dello stesso reticolato normativo (20), atteso che,
nell’ipotesi di prenome composto da più elementi            anche in tale ipotesi, «l’identità della persona ver-
onomastici (14).                                            rebbe esposta alla derisione altrui» (21). Sono a tut-
Va chiarito che la disposizione di cui all’art. 35 del      ti note, con specifico riferimento a tali questioni e
D.P.R. n. 396 del 2000 disciplina una fattispecie non       per la risonanza mediatica assunta, i casi di Varenne
regolata nell’abrogato ordinamento dello stato civi-
le (R.D. n. 1238/1939) e scandisce il principio di          Note:
corrispondenza fra prenome e genere sessuale. Senza         (13) Si discute sugli effetti intertemporali della norma. Sul punto,
pretesa di esaustività, giova richiamare ancora l’arti-     la circolare del Ministero dell’Interno del 27 dicembre 2012, n.
colo che lo precede topograficamente, nel quale,            33 ha chiarito che la novità legislativa non opera retroattivamen-
                                                            te, ma solo a partire dal 1° gennaio 2013. In altri termini, la so-
sotto la rubrica «Limiti all’attribuzione del nome»,        stituzione normativa non può determinare la modifica retroattiva
si vieta «l’attribuzione al neonato dello stesso nome       del nome, come attribuito alla persona negli atti di stato civile
del padre vivente, di un fratello o di una sorella vi-      formati in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della
                                                            legge: ciò all’evidente fine di salvaguardare l’identità personale
venti, di un cognome come nome, di nomi ridicoli o          acquisita dal soggetto interessato. Ai medesimi fini di salvaguar-
vergognosi» (art. 34, comma 1 del d.P.R. 3 novem-           dia, anche i certificati e gli estratti rilasciati dopo l’entrata in vi-
                                                            gore della legge, se relativi ad atti formati antecedentemente,
bre 2000, n. 396) (15).                                     dovranno essere ancora emessi secondo i criteri vigenti prima
La scelta legislativa dei limiti di attribuzione del pre-   della riforma.
nome al neonato è frutto di un ragionevole balancing        (14) In senso favorevole, Angelozzi, Stato civile, in Leggi colle-
costituzionale (16), giacché la libertà dei genitori        gate, II, Codice della famiglia, 2009, 35 che ripercorre anche l’ex-
                                                            cursus storico che ha visto coinvolta la storia del prenome com-
non viene compressa, ma condizionata nell’interes-          posto da più onomastici.
se della prole.                                             (15) Sui limiti di attribuzione del nome, v. in generale M. A. Livi,
Sotto altro aspetto, il fatto che il nome identifichi il    sub Art. 6 - Il diritto al nome, in Commentario del codice civile di-
soggetto titolare nei suoi tratti essenziali e rappre-      retto da E. Gabrielli, cit., 555 ss.
senti un segno verbale, simbolo per eccellenza del-         (16) L. Bardaro, Andrea o non Andrea? Questo è il dilemma, in
                                                            questa Rivista, 2011, 2, 166.
l’identità personale (17), è utile per comprendere la
ratio dei richiamati divieti: l’esigenza di evitare         (17) Lenti, Nome e cognome, in Dig. Disc. giur. (Sez. Civ.), XII,
                                                            Torino, 1995, rist. 2008, 139); Nuzzo, Nome, (dir. vig.), in Enc.
eventuali perturbamenti nell’identità personale del         Dir., XXVIII, Milano, 1978, 306, laddove l’Autore discorre del va-
fanciullo nonché lo scherno e le vessazioni da parte        lore simbolico del nome «come espressione della personalità in-
                                                            dividuale del portatore».
dei terzi (18) che l’appellativo potrebbe ingenerare.
                                                            (18) Al riguardo, App. Torino 26 giugno 2008, con nota R. Calvi-
3. La stretta interrelazione fra i divieti                  gnoni, Ancora sul nome Andrea: una recente sentenza della Cor-
                                                            te di Appello di Torino, in www.anusca.it, ravvisa la ratio della
Le argomentazioni da ultimo richiamate, poste alla          norma, di cui all’art. 35 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nel-
                                                            l’esigenza di tutelare il neonato, «affinché questi non debba su-
base dei limiti legali all’attribuzione del nome, sono      bire il pregiudizio che, secondo il comune sentire, gli derivereb-
state valorizzate dalla giurisprudenza più recente che      be durante la vita dall’aver un nome che, dissonante rispetto al
si è trovata a sindacare la scelta da parte di alcuni       sesso di appartenenza, lo porrebbe in una situazione di disagio
                                                            paragonabile a quella in cui si troverebbe nel caso di attribuzione
genitori di assegnare il nome Andrea alle bambine.          di un nome ridicolo o vergognoso, del pari vietato dal medesimo
Tali richieste sono state in un primo momento ac-           testo normativo».
colte da non pochi Ufficiali di stato, confortati an-       (19) L’organo di vertice amministrativo, nel rispondere ad un
che da una indirizzo ministeriale che accordava loro        quesito del 20 maggio 2004, puntualizzava che il nome Andrea
                                                            potesse essere attribuito anche ai neonati di sesso femminile di
tale facoltà (19). Non sono mancati i casi in cui,          cittadinanza italiana. Va evidenziato che tale presa di posizione
contrariamente, gli stessi inoltravano rapporto alla        interveniva a distanza di quattro anni dall’entrata in vigore della
Procura della repubblica competente per ogni op-            norma di cui all’art. 35 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 ed è
                                                            rimasta inalterata fino al giugno 2007, allorquando veniva dira-
portuno adempimento. La casistica testimonia che            mata la circolare n. 27 del 1 giugno 2007. Il testo del quesito dal
l’applicazione delle norme più volte citate (rectius        titolo Prenomi che possono trarre in equivoco sul sesso del na-
                                                            to, è rinvenibile in http://www.servizidemografici.interno.it/sito
artt. 34 e 35 del D.P.R. n. 396 del 2000) è anche im-       CNSD/faqRicerca.do?metodo=quesito&servizio=faq&FAQ_ID_
mediata conseguenza dell’attribuzioni di nomi che           QUESITO=1028&codiceFunzione=FQ&codiceSettore=SC.
ora sarebbero quelli oggetto della disciplina prevista      (20) Trib. Catanzaro 14 aprile 2009, cit.; App. Torino 26 giugno
per quelli ridicoli o vergognosi (art. 34 del D.P.R.        2008, cit.; Trib. Varese 23 luglio 2010, cit.
396 del 2000). Va precisato, in tale prospettiva, che       (21) Trib. Varese 23 luglio 2010, cit., 164.

Famiglia e diritto 8-9/2013                                                                                                  771
Giurisprudenza
Identità personale

(22), di Venerdì (23) e di Andrea (24) (v. infra §        evidenziava che non poteva trovare accoglimento
3.1).                                                     l’istanza di rettifica in Maria Andrea e, per l’effet-
                                                          to, si revocava il decreto reso dal giudice di prime
3.1 I contrasti giurisprudenziali                         cure. A prescindere dalla questione specifica, la ri-
Di tale ultima vicenda la giurisprudenza si è occu-       chiamata ambivalenza di genere dell’appellativo
pata - come accennato - in più occasioni, dando           Andrea nel panorama onomastico mondiale, la
luogo ad un vivace contrasto. Al riguardo si posso-       presenza di stranieri in Italia che risultano portato-
no delineare prima facie due orientamenti: l’uno          ri dell’identificativo in argomento, l’attribuzione
che potrebbe definirsi “minoritario”, per il quale        del prenome Andrea ai neonati cittadini italiani
Andrea è da considerarsi sia di genere maschile che       secondo i dati statistici che vedremo nel § 4, risul-
di genere femminile; l’altro “maggioritario”, orien-      tano presupposti idonei a scongiurare la violazione
tato piuttosto per la valenza esclusivamente ma-          della regola della corrispondenza del nome al gene-
schile del nome. Quest’ultimo indirizzo presenta          re sessuale (art. 35 del D.P.R. n. 396 del 2000).
evidenti ricadute sulla rettifica dell’appellativo,
nell’ipotesi in cui venga attribuito ad una bambina.
Nell’ambito del primo, invece, si riscontra la pre-
senza di una ulteriore linea di pensiero tesa alla ret-   Note:
tifica del prenome. Si pensi alla decisione della         (22) Il richiamo è tratto in D. Ziino, Diritto della persona e diritto
                                                          al (pre)nome. Riferimenti Storico-letterali e considerazioni giuri-
Corte d’appello di Torino (25) che ha rettificato il      diche, cit., 386. Nello specifico, un padre aveva attribuito, in se-
nome Andrea in Andrea Emma, o ancora a quella             de di dichiarazione di nascita, il nome Varenne - in altri termini, il
                                                          nome del trottatore noto in tutto il mondo - al proprio figlio, dan-
del Tribunale di Milano (26) che ha rettificato           do sfogo al proprio desiderio di scegliere un nome “vincente”.
l’appellativo originariamente attribuito in Andrea        Per l’A. si tratta chiaramente di un «singolare caso di cronaca in-
Alessia. In una prospettiva diametralmente oppo-          dice dei segni dei tempi».
sta, meritano di essere citate le decisioni del Tribu-    (23) Si tratta dell’ipotesi di rettifica del nome Venerdì perché ridi-
                                                          colo o vergognoso, sul quale sono stati impegnati tre gradi di
nale di Catanzaro (27), che ha disposto la rettifica      giudizio. Cfr. App. Genova 10 novembre 2007, decr., in Giur. Me-
del nome Andrea in Giulia Andrea e del Tribunale          rito, 2009, 2, con nota di Casaburi, Sabato, Domenico ma non
di Varese (28) che ha rettificato il nome Andrea          Venerdì. La scelta del prenome tra tradizione, innovazione, limi-
                                                          tazioni legislative, in Giur. Merito, 2009, 2, 357 ss. e Cass. 20 ot-
Sara in Sara Andrea. Tali decisioni si pongono a          tobre 2008, n. 25452, in Dir. Fam. pers., 2, 2009, con nota di Bar-
ben vedere su un piano concettuale differente ri-         daro, Si può dichiarare il proprio figlio con il nome “Venerdì”? I
spetto a quello delle prime decisioni richiamate:         giudici di merito lo negano, la Suprema Corte si lava le mani, nel
                                                          quale l’A. evidenziava che «”ridicolo e “vergognoso” non sono
per il primo indirizzo (I sub-maggioritario) il nome      concetti qualificabili giuridicamente, ma esclusivamente sul pia-
Andrea è di genere maschile anche se, al fine di          no socio-culturale, accertabili attraverso la sensibilità e la cultura
evitare il fenomeno di risibilità dell’onomastico o       del giudicante». Ancora in Fam. pers. Succ., 2009, 101 ss., con
                                                          nota G. Di Rosa, Attribuzione del prenome e dignità della perso-
di porre a repentaglio la certezza dei rapporti giuri-    na, in Nuova giur. civ. comm., 2009, 2, 166 ss., con nota di G.
dici, si sia aggiunto un secondo elemento onoma-          Guerra, Scelta genitoriale e tutela dell’identità della persona. Sul
                                                          tema, v. anche Trib. Novara, 12 novembre 2009, con nota di P.
stico disambiguante nella catena onimica. Per il se-      Virgadamo, in L’«Interpretazione secondo costituzione» nella
condo orientamento (II sub maggioritario) si rende        giurisprudenza. Crestomazia di decisioni giuridiche, I, a cura di G.
invece necessario posporre il nome Andrea ad un           Perlingieri e G. G. Carapezza Figlia, Napoli, 2012, 139 ss. laddo-
                                                          ve si evidenzia che il concetto di “ridicolo, quale limite alla scel-
altro onomastico del genere sessuale corrisponden-        ta del nome da parte dei genitori, deve essere interpretato in
te alla fanciulla. Ecco che allora la prima posizione     chiave costituzionale, essendo rivolto alla tutela della personalità
ermeneutica (I sub maggioritario) si allinea, sebbe-      dell’individuo. In tal guisa l’aggettivo «ridicolo», spiega il giudice,
                                                          va inteso restrittivamente, in un’accezione esclusivamente ne-
ne attraverso lo strumento della rettifica, all’orien-    gativa cioè come suscettibile di scherno, «tale da rendere il sog-
tamento minoritario, poiché evidenzia che l’appel-        getto zimbello del gruppo».
lativo Andrea può attribuirsi ad una neonata, pur-        (24) Fra i contributi più recenti, si segnala G. Viggiani, Il genere
ché seguito da altro onomastico corrispondente al         dei nomi nel nuovo ordinamento dello stato civile: il caso «An-
                                                          drea», in Nuova giur. civ., 2013, 1, 9 ss.
sesso. Ciò sta a significare che, se per avventura i
                                                          (25) App. Torino 26 giugno 2008, decr., cit.
genitori si fossero determinati in tal senso sin dal-
                                                          (26) Trib. Milano, sez. IX, 20 febbraio 2003, decr., in Giur. mila-
l’inizio, non vi sarebbero stati i presupposti per la     nese, 2003, 393.
rettifica giudiziale del nome. L’argomentazione in        (27) Trib. Catanzaro 14 aprile 2009, cit.
parola, peraltro, trova conforto in un precedente         (28) Trib. Varese 23 luglio 2010, cit.
affrontato dalla Corte d’Appello di Catanzaro (29)
                                                          (29) Appello Catanzaro 15 gennaio 2008, decr., in Foro it. Rep.,
e relativo all’attribuzione del prenome Andrea Ma-        2008, nome [4440], n. 9 e in Fam. e min., 2008, 66, con nota Ne-
ria ad una persona di sesso femminile, allorché si        gro.

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Giurisprudenza
                                                                                      Identità personale

3.2 La diffusione del nome Andrea                           Note:
nelle tradizioni onomastiche mondiali                       (30) L. Bardaro, Andrea o non Andrea? Questo è il dilemma, cit.,
                                                            164.
La decisione in rassegna si pone, a ben vedere, in          (31) Sul punto anche G. Casaburi, Una bambina di nome Andrea
una posizione differente rispetto a quelle appena ri-       (e con due cognomi), in Giur. Merito, 4, 2013, nota a App. Bre-
chiamate, pur appiattendosi, nel risvolto applicati-        scia, sez. I, 2 aprile 2012, 772. L’A. richiama la decisione in ras-
                                                            segna ed evidenzia che la «Cassazione [omissis] avrebbe dovu-
vo, all’indirizzo minoritario. La pronuncia è anzitut-      to cassare con rinvio la decisione di merito» e l’esito sarebbe
to condivisibile nel risultato e si lascia apprezzare       stato «comunque scontato», giacché «nella realtà onomastica
per le tante deduzioni pregne di spessore, posto che        del nostro Paese Andrea - come prenome francamente italiano,
                                                            senza necessità di spacciarlo per straniero, è divenuto ambiva-
l’ambivalenza di genere del nome Andrea è un ap-            lente». Il fatto che la diffusione dei nomi stranieri potesse crea-
prodo al quale si era giunti, sulla scorta di considera-    re difficoltà interpretative «circa l’identificazione di taluni preno-
                                                            mi come maschili o femminili», era stato messo in evidenza da
zioni già altrove svolte (30). Il metodo con cui i giu-     M. A. Livi, sub Art. 6 - Il diritto al nome, in Commentario del co-
dici pervengono alla soluzione è, tuttavia, singolare       dice civile diretto da E. Gabrielli, 556.
ed opinabile, avendo valutato l’appellativo come            (32) Il riferimento si trae nel documento “Natalità e fecondità della
straniero (31) ai sensi dell’art. 34, comma 2, del          popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti”, reperi-
                                                            bile su http://www.istat.it/salastampa/comunicati/non_calendario/
D.P.R. n. 396 del 2000: norma che trova applicazio-         20100318_00/testointegrale20100318.pdf.
ne quando il nome assegnato al bambino non rien-            (33) Dall’esame dei dati forniti dall’Istat - si veda il documento in
tra nella rosa onomastica di quelli in uso nel nostro       formato pdf dal titolo Natalità e fecondità della popolazione resi-
Paese. Non è certo il caso del nome Andrea, posto           dente: caratteristiche e tendenze recenti, in http://www.istat.it/
                                                            salastampa/comunicati/non_calendario/20100318_00/
che, secondo la relazione Istat dell’1 luglio 2008, ri-     testointegrale20100318.pdf - si rinviene che, negli ultimi dieci
sulta il 3° nome più diffuso tra gli uomini (32).           anni, l’incidenza dei nati stranieri sul totale dei nati residenti in
                                                            Italia è più che triplicata, passando dal 4,0% del 1999 al 12,6%
Alla base del ragionamento dei giudici ha influito          del 2008.
probabilmente la consapevolezza che in una società
                                                            (34) L’aumento dei matrimoni misti è segnalato nel rapporto del-
sempre più multietnica si assiste sovente alla diffu-       l’Istat richiamato nella nota precedente (33) dal titolo Natalità e
sione di nomi di derivazione straniera: dai fenomeni        fecondità della popolazione residente: caratteristiche e tendenze
                                                            recenti, cit., laddove emerge che i nati nell’anno 2008 generati
dell’immigrazione e della correlata presenza di stra-       da coppie con almeno un genitore straniero risultano circa il
nieri sul territorio italiano (33), alla celebrazione di    16,7% del totale.
matrimoni misti (34) e, non ultimo, per l’eventuali-        (35) L’impianto normativo ospitato nella legge di diritto interna-
tà che alcuni soggetti acquistino la cittadinanza del       zionale privato (l. 218/1995) prevede, come criterio di collega-
                                                            mento, la Legge del Paese di nascita. In effetti, l’art. 24 della leg-
Paese di provenienza (35). Da una rapida indagine           ge citata dispone che i diritti della personalità, tra i quali rientra il
telematica sul portale Focus (36), si trae altresì che      diritto al nome, sono regolati dalla legge nazionale del soggetto.
Andrea è il prenome più diffuso al mondo, proprio           Sulla correlazione fra il nome e relazioni familiari le quali potreb-
                                                            bero essere disciplinate da una legge differente da quella di cit-
perché è ambigenere ed in uso in molte tradizioni           tadinanza, si rinvia a T. Ballarino, Manuale breve di diritto inter-
onomastiche mondiali. In effetti l’uso del nome An-         nazionale privato, Padova, 2008, 118 s.
drea al femminile, tranne nei Paesi che adottano            (36) Il riferimento va all’articolo Qual’è il nome più diffuso nel
                                                            mondo?,                                                         in
versioni amorfe dell’onomastico indicato (37), si re-       http://focus.it/Mondo/domanda/Qual_e_il_nome_piùdiffuso_nel
gistra nella lingua Ceca, Slovacca, Slovena, Inglese,       _mondo.aspx, nel quale si trae che nemmeno nei territori più po-
Spagnola, Tedesca, Olandese, Danese, Ungherese, a           polati al mondo (area cina-giapponese) esiste un nome che pos-
                                                            sa raggiungere il primato di diffusione mondiale, poiché nessun
differenza dell’Italia e dell’Albania nelle quali l’uso     appellativo riesce ad imporsi per frequenza sugli altri.
è per lo più maschile (38). Dalle considerazioni che        (37) Si pensi alla Francia ove al maschile esiste André e al fem-
precedono si desume che il nome Andrea (39) è co-           minile Andrée.
nosciuto anche come qualificante il genere femmi-           (38) Il dato è rinvenibile nei decreti del Trib. Catanzaro 14 aprile
nile (40). Basti pensare, ancora, che perfino una           2009, decr., cit. e del Trib. Varese del 23 luglio 2010, cit.
cantautrice italiana ha scelto Andrea come pseudo-          (39) Trib. Catanzaro 14 aprile 2009, decr., cit.
nimo (41), per rendersi conto delle dimensioni del          (40) Dall’esame delle tradizioni onomastiche d’Oltralpe si trae
                                                            che il prenome Andrea è nome straniero di genere femminile.
fenomeno.                                                   Su tale circostanza, v. B. Saccà, Una bimba in Italia può chiamar-
La Corte di cassazione ha così fatto leva sulla norma       si Andrea?, cit., 41 la quale precisa che il fatto che Andrea è vo-
                                                            cabolo della lingua italiana utilizzato prevalentemente nell’acce-
che consente ai genitori la facoltà di attribuire nomi      zione maschile, non esclude che lo stesso onomastico possa es-
stranieri anche ai bambini aventi la cittadinanza           sere ambigenere, posto che «anche nelle esperienze straniere
italiana, prescrivendo l’utilizzo delle lettere dell’al-    abbiamo esempi di nomi ambivalenti, ad esempio: Anah, Alex,
                                                            Berrnie; ad esempio il nome Fiore, utilizzato sia per uomini che
fabeto italiano con le sole estensioni alle lettere J, K,   per donne».
X, Y, W, e ai segni diacritici propri dell’alfabeto del-    (41) Lo ricorda B. Saccà, Una bimba in Italia può chiamarsi An-
la lingua di origine del nome (art. 34, comma 2,            drea, cit., 43.

Famiglia e diritto 8-9/2013                                                                                                   773
Giurisprudenza
Identità personale

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396). Non può trascu-             mento sul quale far leva per giustificare la ricorrenza
rarsi che se si avallasse la tesi del rinvio tout court ai   delle norme richiamate all’interno del nostro siste-
nomi stranieri per consentirne l’ingresso in Italia, si      ma onomastico. Al riguardo, è lecito inferire che ta-
assisterebbe ad un automatismo che metterebbe a              le strumento è costituito dall’esame dei dati istat, gli
repentaglio la certezza dei rapporti giuridici, poiché       unici in grado di certificare la diffusione di un nome
si consentirebbe per questa via ai genitori di attri-        nel nostro Paese e, nel caso specifico, nei riguardi
buire incondizionatamente un nome straniero, per il          delle donne. Solo la valorizzazione di questi principi
nostro Paese, ad un neonato. D’altra parte, il mecca-        risulta decisiva per dissipare ogni ragionevole timo-
nismo potrebbe tradursi in un espediente in grado di         re che il portare il nome Andrea possa rappresenta-
bypassare il divieto dei nomi che non identificano la        re per una bambina un problema o «possa inquinare
sessualità del titolare in modo chiaro. Il principio         con una componente “ridicola” la cifra della sua
della corrispondenza del nome al genere rappresen-           identità» (44). Per essere più precisi, il diritto al no-
ta, piuttosto, una regola che non deve essere aggira-        me va contemperato e bilanciato tenendo conto
ta «facendo affidamento sulla diversa valenza, ma-           delle finalità di ordine pubblico al cui perseguimen-
schile o femminile, che un determinato nome ha in            to il nome proprio è deputato: quella di identificare
alcuni paesi stranieri, quando lo stesso nome in Ita-        la persona nei rapporti con lo Stato (piano vertica-
lia ha una chiara connotazione maschile o femmini-           le) e nei rapporti sociali (piano orizzontale). Depone
le» (42). Si ricadrebbe peraltro in un circolo vizioso       in questo senso l’art. 35 del D.P.R. n. 396/2000 nel-
per il corollario che «ad un minore italiano non può         l’imporre ai genitori di attribuire al figlio un nome
essere attribuito un nome straniero che, in Italia,          corrispondente al sesso. In un precedente scritto, si
non ne identifichi la sessualità in modo corretto»,          riportarono alcuni dati che l’Istat (45) aveva corte-
sulla base del rilievo che la valenza del nome «va va-
                                                             Note:
lutata con riferimento alla tradizione italiana e nel
                                                             (42) Ministero Interno circolare 1 giugno 2007, n. 27, in De Jure
suo rispetto» (43). Approdo quest’ultimo che meri-           banca dati.
ta condivisione perché frutto di una corretta valuta-        (43) Trib. Varese 23 luglio 2010, cit.
zione del dato normativo. Se da un lato è vero che il        (44) Lo rimarca G. Martini, in Recensione a L. Bardaro, Andrea o
Legislatore (art. 34, D.P.R. 2 novembre 2000, n.             non Andrea? Questo è il dilemma, in Riol, 2011, XVII, 1, 201.
396) ha conferito ai genitori, abrogando l’atavico           (45) Nel ringraziare la dott.ssa Prati per la cortesia mostrata nel
divieto rispondente a scelte ideologiche nazionali-          fornire il preziosissimo dato, si riportano qui di seguito i numeri
                                                             delle neonate Andrea iscritte in anagrafe per nascita, distinguen-
ste, la possibilità di attribuire nomi stranieri, dall’al-   do la diffusione in relazione dell’anno e della cittadinanza italiana
tro l’Ordinamento non accorda libero arbitrio ai di-         o straniera della bambina. Nel 2004, il nome Andrea come esclu-
chiaranti, dovendo l’attribuzione essere sempre con-         sivo è stato attribuito a 163 fanciulle cittadine italiane e a 16 stra-
                                                             niere per un totale di 179 attribuzioni, mentre l’identificativo An-
forme al dato normativo che da un lato vieta l’asse-         drea come nome composto e seguito da altro elemento onoma-
gnazione di onomastici ridicoli o vergognosi, di no-         stico, è stato attribuito a 269 fanciulle di cittadinanza italiana e a
mi corrispondenti a quello del padre, del fratello, etc      54 straniere per un totale di 323, casi che se cumulati al numero
                                                             dei chiamati con il solo nome Andrea, ammontano nell’anno
(art. 34, comma 1, D.P.R. 3 novembre 2000) e dal-            2004 a 502; nel 2005 il nome Andrea come esclusivo è stato as-
l’altro obbliga al rispetto del sesso del neonato (art.      segnato a 154 fanciulle cittadine italiane e a 10 straniere per un
                                                             totale di 164 casi, mentre il nome Andrea seguito da altro ele-
35, comma 1, 3 novembre 2000, n. 396). Rilievi,              mento onomastico femminile è stato attribuito a 264 fanciulle
questi ultimi, sui quali i giudici della Cassazione in-      cittadine italiane e a 55 straniere, per un totale di 319 casi, che
vero concordano, ancorché poi aggancino la fatti-            cumulati alle ipotesi dei chiamati con il solo nome Andrea, am-
                                                             montano a 483; nel 2006 il nome Andrea, come esclusivo, è sta-
specie nell’alveo dei nomi stranieri, senza curarsi (se      to attribuito a 172 fanciulle cittadine italiane e 11 straniere per un
non astrattamente) se l’uso del nome Andrea in Ita-          totale di 183 casi, mentre il nome Andrea, composto e seguito
lia è esclusivamente maschile - nel qual caso risulte-       da altro onomastico, risulta assegnato a ben 229 fanciulle citta-
                                                             dine italiane e a 46 straniere per un totale di 275 casi, che se cu-
rebbero violate le norme da ultimo richiamate - o            mulati alle ipotesi dei chia-mati con il nome prenome Andrea,
piuttosto ambivalente nel genere.                            ammontano a 458; nel 2007 l’identificativo Andrea risulta confe-
                                                             rito a 113 fanciulle italiane e a 12 straniere per un totale di 125
4. La diffusione del nome Andrea                             casi, mentre il nome Andrea, composto e seguito da altro ele-
                                                             mento onomastico, risulta attribuito a 249 fanciulle cittadine ita-
sulla base dei rilievi statistici                            liane e a 91 straniere per un totale di 340 casi i quali, se cumula-
                                                             ti alle ipotesi dei chiamati con il solo prenome Andrea, ammon-
Le considerazioni che precedono dimostrano quanto            tano a 465; nel 2008 il nome in parola è stato attribuito, come
sia importante stabilire i confini tra l’art. 34, comma      esclusivo, a 97 neonate cittadine italiane e a 14 straniere per un
2, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e gli artt. 34,        totale di 111 casi, mentre come composto e seguito da altro ele-
                                                             mento onomastico, risulta assegnato a 200 fanciulle cittadine
comma 1 e 35 dello stesso reticolato normativo e co-         italiane e a 137 straniere per un totale di 337 casi che, se cumu-
me sia ancora imprescindibile il ricorso ad uno stru-        lati alle ipotesi del dato precedente, ammontano a 448.

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