I principali interventi della AGCM in materia di tutela del consumatore nel settore agroalimentare - Marina CATALLOZZI
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I principali interventi della AGCM in materia di tutela del consumatore nel settore agroalimentare Marina CATALLOZZI Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Normativa • D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 Attuazione della direttiva 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa • D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo • D. lgs. 2 agosto 2007, n. 146 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno Pratiche commerciali: qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo e il marketing, che un professionista pone in essere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori. Pratica commerciale scorretta Pratica commerciale ingannevole contraria alla diligenza professionale, informazione non rispondente al e falsa o idonea a falsare in misura vero o, seppure di fatto corretta, in apprezzabile il comportamento qualsiasi modo, anche nella sua economico, in relazione al prodotto, presentazione complessiva induce o del consumatore medio che essa è idonea ad indurre in errore il raggiunge o al quale è diretta o del consumatore medio (ad es. riguardo membro medio di un gruppo qualora la alle caratteristiche principali del pratica commerciale sia diretta a un prodotto) ed, in ogni caso, lo induce o determinato gruppo di consumatori. è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 30/11/2016
primi provvedimenti…. OLEIFICIO VIOLA (Provvedimento n. 1078 del 21 aprile 1993, PI42) Nei messaggi pubblicitari (etichette dei prodotti, dépliants illustrativi, réclame in quotidiani locali) erano presenti elementi idonei ad ingannare in merito alla provenienza dei prodotti pubblicizzati e delle olive utilizzate per produrli. • L’evidenza grafica della dicitura «Lago di Garda»; • il trafiletto con l’indicazione della collocazione dell’oleificio sulle colline prospicienti il lago di Garda inducevano a far ritenere che gli olii fossero prodotti con olive gardensi. SALMONE AFFUMICATO KV NORDIC [Provvedimento n. 15697 del 12 luglio 2006 (PI5156) e Provvedimento n. 17136 del 26 luglio 2007 (IP19)] • affermazioni pubblicitarie presenti sul sito web e sulle confezioni di 3 tipologie di salmone (scozzese, norvegese e irlandese) idonee ad indurre in errore i consumatori, facendo loro credere, contrariamente a quanto accertato (ossia, l’impiego di metodologie differenti), che il processo di lavorazione fosse tramandato all’interno della famiglia olandese Visser. Inottemperanza alla precedente delibera in quanto riscontrata la permanenza delle diciture censurate… “KV Nordic. Un mondo di freschezza conquistato con 100 anni di esperienza”… “procedure tramandate da generazione in generazione”. 30/11/2016
2006 PI/4995 -CHUPA CHUPS PI5169 - ACQUA SANT'ANNA CHUPA CHUPS (provvedimento n. 15816 dell’8 agosto 2006, PI/4995) spot televisivo, diffuso in fasce orarie fruibili da un pubblico di minori, che lasciava intendere che il prodotto, non contenendo grassi, rendesse non necessaria l’attività fisica • Abusando della credulità e mancanza di esperienza dei minori, veniva vantata come innovativa una caratteristica che appartiene normalmente a quella tipologia di prodotto (favorita l’associazione del lecca lecca ad un prodotto dietetico). ACQUA SANT'ANNA (provvedimento n.15764 del 27 luglio 2006, PI5169) messaggio pubblicitario che realizza un confronto omogeneo ed oggettivo tra le principali acque minerali naturali presenti sul mercato, basato su dati veritieri e rilevanti per la valutazione dei consumatori. In particolare, il messaggio recava in una tabella, per ciascun prodotto, i dati forniti in etichetta relativi al residuo fisso, al sodio, all’altezza della sorgente, alla durezza, alla provenienza dell’acqua da una sorgente di montagna. 30/11/2016
Condimento Tradizioni Reggiane (PI 6609 e IP52) • Provvedimento n. 18168 del 27 marzo 2008 La denominazione “condimento alimentare tradizionale” seguita dall’indicazione “tradizioni reggiane” e “Riserva Acetaia” induce in errore sulle caratteristiche organolettiche e qualitative del prodotto avvalorando nei consumatori il convincimento che il prodotto sia un aceto balsamico tradizionale (che può essere venduto solo in bottiglie di forma particolare e con l'indicazione della dicitura DOP). Dalla documentazione acquisita agli atti è emerso che il prodotto non è un aceto balsamico tradizionale, né un aceto balsamico comune essendo sottoposto a fasi di lavorazione e di invecchiamento differenti: i mosti sono fermentati in botte con aggiunta di aceto di vino (lasciato maturare per un numero di anni inferiore a quello previsto dal Disciplinare per la DOP), senza aggiunta di coloranti. • Provvedimento n. 20048 del 9 luglio 2009 Riscontrata l’omessa rimozione delle parole “tradizioni” e “riserva”, ossia il mancato adeguamento dell’etichetta alle indicazioni dell’inibitoria dell’AGCM. Inottemperanza diffusione del medesimo messaggio oggetto del provvedimento inibitorio, o comunque, di un messaggio che ne riproduce sostanzialmente il contenuto. 30/11/2016
Omogeneizzati e uova ♦ Provvedimento n. 18015 del 13 febbraio 2008 (PI6264 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA MELLIN); Provvedimento n. 18021del 13 febbraio 2008 (PI6462 - OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ) Assenza di una chiara ed immediata percezione della reale composizione dell’omogeneizzato: la parte anteriore della confezione recava la raffigurazione di un suino e la scritta “omogeneizzato PROSCIUTTO” contrassegnata da un asterisco il quale riporta sul retro, a caratteri ridottissimi, “coscia di maiale non stagionata”. ♦Provv. n. 18700 del 31 luglio 2008 (PS411, Ovito-Magicannuccia Approvati FIMP) Uso del logo FIMP e di diciture che evocano l’approvazione della Federazione, anche mediante vanti di unicità, “Primo uovo in Europa con certificazione di prodotto (certificato n. 14-001 BV)” ingenera falsi affidamenti sulle caratteristiche delle uova, facendole ritenere che siano di qualità superiore rispetto ai prodotti della stessa categoria, che non richiedono alcuna preventiva approvazione ai fini della commercializzazione. Nella fattispecie: mero accordo commerciale di sponsorizzazione diretto a conferire autorevolezza ai vanti di qualità non suffragati, tuttavia, da alcuna rigorosa procedura di validazione e controllo. 30/11/2016
Provvedimento n. 19541 del 19 febbraio 2009 (PS2115 - VOLANTINO RED BULL) “il compagno di viaggio ideale per chi percorre lunghi tragitti” “se gli occhi si chiudono e la strada verso casa sembra interminabile, è ora di ascoltare un po’ di buona musica ritmata e rinfrescare la mente con una lattina di Red Bull” ● Promosso il consumo della bevanda accreditandola come rimedio allo stato di sonnolenza alla guida e, quindi, inducendo i consumatori (compresi i giovani alla guida delle minicar) a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza con pericolo la salute e la sicurezza ● Omessa indicazione (direttiva 2002/67/CE): - degli effetti negativi derivanti dalla assunzione delle bevande energetiche da parte delle donne in gravidanza; - delle possibili modifiche transitorie che il consumo può determinare sul comportamento dei bambini; - della presenza di chinino o caffeina (“Tenore elevato di caffeina”, se il relativo tenore è superiore a 150 mg/l). 30/11/2016
Provvedimento n. 21539 dell’ 8 settembre 2010 (PS1898 - POOL PHARMA-KILOCAL) Campagna pubblicitaria (spot tv, radiofonici, messaggi stampa, sito web) contraddistinta dai claim “senza dover sempre rinunciare alla buona cucina” “le compresse del dopo pasto per concedersi qualche peccato di gola” Messaggi, corredati da affermazioni esplicite o da immagini di pietanze particolarmente caloriche, inducono a credere che: ● il prodotto possa essere usato senza limitazioni ogni volta che si desidera consumare un pasto abbondante; ● anche senza sottoporsi a restrizioni alimentari e in caso di eccessi alimentari il prodotto consenta, di per sé, di contrastare l’assorbimento di grassi e zuccheri in modo certo (compensando i comportamenti inadeguati). Ma: l’integratore svolge una funzione di mero coadiuvante nel controllo del peso, in abbinamento ad una dieta ipocalorica e ad uno stile di vita sano che includa attività fisica. 30/11/2016
Provvedimento n. 22464 del 24 maggio 2011 (PS6821 - SAIWA ORO CEREACOL) ● Claim (confezioni e sito aziendale) che accreditavano effetti coadiuvanti nella riduzione del colesterolo in virtù del contenuto di betaglucani. “Il biscotto con pochi grassi saturi, Omega 3 e le fibre di Betaglucano d’avena che aiutano naturalmente a ridurre l’assorbimento del colesterolo”. “Il biscotto che ha a cuore il tuo benessere: un frollino, con tutta la bontà dei cereali, fiocchi di segale, scaglie di cioccolato, omega3 e con i betaglucani d’avena che aiutano naturalmente a ridurre l’assorbimento del colesterolo”. ● Nel corso del procedimento il professionista ha presentato impegni: - Rimozione del claim «aiuta naturalmente a ridurre il colesterolo» (packaging e messaggi); - Precisazione della quantità di betaglucani considerata efficace per il contenimento del colesterolo (retro delle confezioni); - Esaurimento delle scorte di magazzino entro termine prefissato ● Procedimento chiuso senza accertamento dell’infrazione con l’accoglimento degli impegni ritenuti idonei ad eliminare la scorrettezza del messaggio contestato anche alla luce della ridotta attività promozionale e dei modesti volumi di vendita (in progressivo decremento), a riprova di una non rilevante suggestione esercitata dai claim sui consumatori. 30/11/2016
Provvedimento n. 24027del 31 ottobre 2012 (PS7186 - DANONE DANAOS -50% DEL FABBISOGNO DI CALCIO) Campagna pubblicitaria (spot tv, telepromozioni, web), contraddistinta dai claim “2 Donne su 3 non assumono abbastanza calcio”; ”Introdurre ogni giorno la giusta quantità di calcio non è così semplice”; “L’unico yogurt con il 50 % del calcio quotidiano raccomandato e la vitamina D che ti aiutano a rinforzare le ossa” (400mg/die). ● Enfasi sulla diffusa e supposta carenza di calcio in un determinato target di consumatori; ● riferimenti all’inadeguatezza di alcuni alimenti comuni (latte e formaggio) a soddisfare il necessario apporto quotidiano del minerale. 30/11/2016
PS7186 - DANONE DANAOS -50% DEL FABBISOGNO DI CALCIO Inoltre, vantata una collaborazione scientifica con il Policlinico Gemelli: “Metodo Danaos” per fornire un facile strumento in grado di consentire alle donne di assumere tutto il calcio e la vitamina D di cui hanno bisogno presentandolo come un metodo sviluppato con l’ausilio dei laboratori del Policlinico. Assertività del claim si basa su un unico studio Carenza di calcio sussiste solo in una determinata fascia di età (donne >50 anni, che peraltro necessitano di 1200 mg/die) Allarmismo sulla generale insufficienza delle abitudini della popolazione femminile italiana e insufficienza della dieta varia ed equilibrata per una adeguata assunzione del minerale Utilizzo logo Gemelli suggerita un’approvazione/validazione del nosocomio che certificasse l’idoneità dello yogurt alla copertura del fabbisogno giornaliero di calcio omettendo di indicare che trattavasi di mero accordo commerciale teso ad incentivare possibili azioni di educazione e sensibilizzazione sulle patologie cardiovascolari in primis e dell’osteoporosi successivamente. Peraltro, il Metodo Danaos consisteva in consigli/inviti a comportamenti alimentari corretti e attività sportive. 30/11/2016
Provvedimento n. 22834 del 28 settembre 2011 (PS6892, Pasta Colavita con betaglucani riduce il colesterolo) 30/11/2016
AGCM PS6892, Pasta Colavita con betaglucani riduce il colesterolo Pendente la procedura ex art. 13 del Reg. n. 1924/2006 son stati ritenuti non veritieri i messaggi che presentavano benefici effetti della pasta grazie allo specifico contenuto di betaglucani, ossia: a) riduzione del colesterolo, contenimento della glicemia; b) regolarizzazione attività intestinale e peso corporeo ; c) miglioramento funzione digestiva Secondo l’EFSA b) e c) non supportabili scientificamente a) sussiste una correlazione tra assunzione di fibre e livello di colesterolo nel sangue. Pertanto, OK claim “il regolare consumo di betaglucani contribuisce a mantenere normali concentrazioni di colesterolo” a condizione che l’alimento reclamizzato sia in grado di apportare, in 1 o più porzioni, almeno 3 g giornalieri di betaglucani. Tuttavia, la riduzione del colesterolo non può conseguire all’assunzione della normale porzione del prodotto (80 g) che contiene 1,8 g di betaglucani.
Provvedimento n. 23726 dell'11 luglio 2012 (PS7932, Zuegg-preparazione a base di frutta senza zuccheri aggiunti) Dicitura “Senza zuccheri aggiunti” apposta sulle etichette dei vasetti delle confezioni di preparati a base di frutta con il lemma “ aggiunti ” riportato con diversa evidenza grafica induce a ritenere che il prodotto abbia quelle caratteristiche nutrizionali attrattive sotto il profilo del benessere 30/11/2016
PS7932, Zuegg-preparazione a base di frutta senza zuccheri aggiunti • Il claim non è veritiero e non poteva essere speso perché nel preparato è presente il succo d’uva concentrato utilizzato per il potere dolcificante che viene percepito dai consumatori come pienamente assimilabili allo zucchero (c.d. zuccheri nascosti). • l’Allegato al Reg. 1924/06, invero, prevede 3 indicazioni nutrizionali: - “a basso contenuto di zuccheri” se il prodotto contiene fino a 5 g di zuccheri per 100 g o fino a 2,5 g di zuccheri per 100 ml; - “senza zuccheri” se il prodotto contiene fino a 0,5 g di zuccheri per 100 g /100 ml; - “senza zuccheri aggiunti” se il prodotto non contiene mono – o disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le sue proprietà dolcificanti. Deve figurare sull'etichetta: “contiene in natura zuccheri” se l'alimento contiene naturalmente zuccheri. 30/11/2016
Tar Lazio, I sez., 4 luglio 2013, n. 6596 • Il g.a. ha confermato la valutazione dell’AGCM: la diversa e minore visibilità grafica del termine «aggiunti» rispetto alla dicitura «senza zucchero» non consentiva una immediata la percezione della effettiva composizione del prodotto, elemento cruciale nella scelta di acquisto dei consumatori. • Accoglimento del ricorso limitatamente al profilo della riduzione della sanzione irrogata perché l’Autorità non avrebbe considerato il ravvedimento operoso realizzato dal professionista con la modifica degli incarti in corso di procedimento e la conformità del suo operato alla giurisprudenza antecedente all’entrata in vigore del Reg. n. 1924/06. 30/11/2016
Provvedimento n. 24283 del 20 marzo 2013 (PS8486 - RIGONI FIORDIFRUTTA-SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI) La dicitura “senza zuccheri aggiunti” non è spendibile sulla base del Regolamento UE n. 1924/2006, in ragione del succo di mela utilizzato per le sue proprietà dolcificanti e veicola, in modo subliminale, un erronea informazione su una caratteristica del prodotto. 30/11/2016
FISH FACTOR - RIGENERAZIONE CARTILAGINE • Provvedimento n. 22940 del 3 novembre 2011, (PS7386) e Provvedimento n. 23882 del 12 settembre 2012 (IP154) Campagna pubblicitaria evidenziava alcune proprietà salutistiche dell’integratore “Fish Factor Articolazioni”, incentrate sulla efficacia del prodotto, ossia sulla capacità di “ agire sulle cause del dolore e di “rigenerare/ricostruire” le cartilagini delle articolazioni danneggiate, non suffragate da prove scientifiche e non validate dall’EFSA (PS7386). La notifica dell’etichetta al Ministero della Salute è funzionale all’accertamento dell’adeguatezza del prodotto in relazione alla composizione, agli apporti giornalieri al fine di escludere la pericolosità del prodotto per la salute umana. Le modifiche allo spot video, poste in essere dopo la notifica della delibera AGCM, non appaiono sufficienti ad eliminare i profili di scorrettezza accertati in quanto in continuità con i messaggi grafici precedenti, permanendo una scorretta prospettazione dell’efficacia del prodotto (stralciata la sola sequenza della maglia che si ricostruisce e l’attrice viene inquadrata con il braccio dolorante disteso; l’immagine risulta “tagliata” poco al di sopra del gomito) e non viene chiarito adeguatamente il diverso e limitato effetto ad esso riconducibile (IP154). ● Consiglio di Stato, sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 862: conferma il provvedimento AGCM, ma riduzione dell’importo della sanzione. 30/11/2016
Provvedimento n. 24461 del 24 luglio 2013 (PS8493, Happydent –Vivident –Daygum – Mentos –Chewinn gum allo xilitolo) Messaggi (spot tv, packaging), incentrati sull’idoneità delle gomme: i) a garantire l’igiene orale e dentale mediante il loro accostamento allo spazzolino da denti (come alternativa) invitando al consumo dopo i pasti; ii) ad arrecare, anche in virtù del contenuto di xilitolo e calcio posseduto, benefici per i denti e l’intero cavo orale. …ma le affermazioni non erano aderenti ai pareri EFSA perché non rispettose delle condizioni di uso, né l’effetto benefico di ostacolo alla formazione della placca e del tartaro suffragato da riscontri scientifici. Invero, i CLAIM VALIDATI erano: «il chewing gum senza zucchero aiuta a neutralizzare gli acidi della placca (che sono un fattore di rischio nello sviluppo della carie dentaria)» a condizione che il consumatore sia informato del fatto che l’effetto è ottenuto masticando 2-3 g per 20 min. almeno 3 v. al giorno dopo i pasti; «lo xilitolo aiuta a neutralizzare gli acidi della placca» con riferimento ai chewing gum senza zucchero dolcificato con xilitolo; «il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali» a condizione che si riferisca ad un alimento che è almeno fonte di calcio (ex Allegato al Reg. 1924/06). 30/11/2016
Provvedimento n. 24608 del 6 novembre 2013 (PS8805 - ULIVETO E ROCCHETTA- ACQUE DELLA SALUTE) Messaggi pubblicitari, etichette e confezioni dei prodotti recano il logo della FIMMG unitamente alla dicitura “La Federazione Italiana Medici di Famiglia e Uliveto e Rocchetta insieme per la salute della famiglia ” ULIVETO “ per la salute digestiva e la reidratazione”; “Aiuta a digerire bene…facilita l’assimilazione dei cibi”; “aiuta l’apparato digerente perché attenua i fastidi causati da lenta digestione, gastrite e reflusso stipsi perché ricca di calcio “aiuta a contrastare l’osteoporosi”; “ristabilisce l’equilibrio idrico alterato dall’attività fisica e dalla sudorazione”. ROCCHETTA “aiuta la diuresi…mantiene puliti i reni” “amica della depurazione perché contrasta l’accumulo di scorie e tossine dovuti a stili di vita scorretti”; “previene la ritenzione idrica”; “migliora l’elasticità e la luminosità della cute”; “previene la calcolosi urinaria”. 30/11/2016
PS8805 - ULIVETO E ROCCHETTA-ACQUE DELLA SALUTE • Coinvolgimento FIMMG: presenza del logo ingenera il convincimento che le specifiche proprietà salutistiche fossero comprovate scientificamente (procedura di validazione e controllo); partnership, che prevedeva l’affissione delle locandine presso gli studi medici, rafforzava l’accreditamento medico delle acque. • Molte delle proprietà vantate nei messaggi pubblicitari sono ulteriori rispetto alle indicazioni contenute nei decreti ministeriali di riconoscimento e, pertanto, non possono essere legittimamente spese. Le sole autorizzate, infatti, sono: Uliveto: «Può avere effetti diuretici»; «Può svolgere azione coadiuvante nel trattamento della stipsi»; «Può favorire la digestione e combattere la dispepsia» Rocchetta: «Indicata nelle diete povere di sodio»; «Può avere effetto diuretico e uricurico» 30/11/2016
Provvedimento n. 24938 del 20 maggio 2014 (PS5852, Ditrevit – integratore per lattanti) • Diffusione di pagine internet sul sito aziendale www.humana.it volte a promuovere 5 integratori alimentari, particolarmente adatti alla prima infanzia, vantandone gli effetti salutistici, in virtù dell’apporto di vitamine e minerali, rispetto a malattie come il deficit di accrescimento osseo e scheletrico o rispetto alla cura di disturbi vari come la chetosi. • Orienta gli acquisti delle neo mamme più facilmente vulnerabili in ragione dei naturali sentimenti di protezione verso i più piccoli • Le indicazioni facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini - in assenza di specifiche autorizzazioni avanzate dai professionisti - non possono essere spese ovvero, nelle more della procedura di autorizzazione, la valutazione sull’attendibilità del vanto va effettuata sulla base dei pareri dell’EFSA cui è espressamente attribuito valore di “valutazione scientifica del più alto livello possibile” (considerando 23 e art. 4 Reg. n. 1924/2006/CE). 30/11/2016
PS5852, Ditrevit – integratore per lattanti • Dietrevit forte. Dietrevit forte K50. Le affermazioni usate idonee a generalizzare l’impiego dell’integratore non essendo stato delimitato il bisogno dell’assunzione della vitamina K solo nel caso di livelli inadeguati (ossia, nel caso di reale rischio di sviluppare carenze). • Difensil Junior. Messaggio accredita al pubblico il prodotto per mezzo di una proprietà antinfiammatoria che non è verificata, né vagliata dall’EFSA. • Colecalcium. Le espressioni impiegate in relazione all’accrescimento scheletrico si discostano notevolmente dal vanto autorizzato. E’ ammessa una limitata flessibilità del wording delle indicazioni autorizzate, ossia solo la sostituzione di lemmi e parole che siano percepite dal consumatore come sostanzialmente identiche (inammissibile la sostituzione della parola «normale» con «fondamentale») 30/11/2016
Provvedimento n. 24990 del 19 giugno 2014 (PS9231, Fiberpasta-pasta per diabetici) Claim diffusi sul sito internet aziendale e su pagine Facebook, diretti a promuovere, con toni enfatici ed assertivi, alimento che per l’alto contenuto di fibra, il basso indice glicemico e il ridotto contenuto calorico, è particolarmente indicata «nelle situazioni di: SOVRAPPESO, DIABETE, COLESTEROLO, STITICHEZZA …». Disatteso il parere EFSA: i prodotti ricchi di fibre non appaiono sufficientemente caratterizzati rispetto all’effetto di controllo del peso, sazietà, assorbimento dei grassi; Discostamento eccessivo dal wording delle indicazioni autorizzate. «riduce il colesterolo» in luogo di «aiuta a mantenere livelli normali di colesterolo”; «regolarizza l’intestino» in luogo di «accelera il transito intestinale». Le e-mail inviate agli specialisti della nutrizione, per presentare il prodotto, integrano una ipotesi di pubblicità comparativa illecita rispetto alla pasta Aliveris (non ideata per diabetici) perché confrontati in modo parziale e non veritiero caratteristiche e risultati di prodotti disomogenei. 30/11/2016
Provvedimento n. 25248 del 19 dicembre 2014 (PS9350, Perfoline – Glucoburner e Decaburner) • Slim 5 promosso sul sito http://www.slim5dimagrire.com/calorie- negative-dimagrire-home/ “La sola capsula per dimagrire che funziona ogni volta”.... “Questa capsula chiamata Slim 5, con i suoi 5 ‘mangia grassi’ altamente concentrati, vi aiuterà a dimagrire, senza morire di fame e senza fare esercizi estenuanti” 30/11/2016
PS9350, Perfoline – Glucoburner e Decaburner • Glucoburner è stato promosso sul sito http://www.gluco- burner.eu/gelso-home/19in cui veniva prospettata la possibilità di dimagrire numerosi chili: “Grazie a Glucoburner perdete i vostri chili di troppo senza morire di fame e senza esercizi estenuanti”; “100% delle persone che hanno provato Glucoburner per 30 giorni hanno perso peso […] hanno perso dei centimetri e ritrovato una pancia piatta” 30/11/2016
PS9350, Perfoline – Glucoburner e Decaburner • Diffusione di messaggi - attraverso appositi siti mono-prodotto, youtube, social network, e-mail/newsletter inviate ai consumatori - volti ad evidenziare in modo enfatico i risultati immediati, semplici e duraturi in termini di perdita di peso, ottenibili per effetto della mera assunzione di prodotti asseritamente dimagranti senza menzione della necessità di intraprendere alcuna attività sportiva o un regime alimentare ipocalorico ed equilibrato. • Notevole enfasi grafica del vanto prestazionale dei significativi dimagrimenti senza sforzi e in maniera duratura di prodotti tutti a base di estratti di sostanze naturali (carciofo, caffè verde, cavolo, peperoncino, aceto di sidro di mele e maté verde)⃰ • consumatori particolarmente vulnerabili: persone obese e affette da malattie o disfunzioni. ⃰Dall'istruttoria è emerso che i prodotti, per la loro composizione, risultano esclusivamente idonei a integrare la comune dieta grazie al loro effetto nutritivo o fisiologico, non potendo esser, in alcun modo, promossi come idonei, di per sé, a far conseguire risultati dimagranti, anche alla luce della normativa europea e dei pareri dell’EFSA con riguardo ai prodotti a base di caffè verde e di estratti di carciofo.. 30/11/2016
Attività di moral suasion compiuta in relazione a indicazioni nutrizionali relativi al quantitativo di sale / sodio (2014) • Claim “con poco sale”, “con 30% di sodio in meno” mentre l’assenza di sale riguardava solo la superficie. I professionisti hanno accolto prontamente l’invito dell’AGCM a rimuovere le inesattezze nelle indicazioni nutrizionali, ad es. sostituzione della dicitura “a ridotto contenuto di sale” con “Cracker salati. senza granelli di sale in superficie” 30/11/2016
Provvedimento n. 25311 del 3 febbraio 2015 (PS9082, SAN CARLO - PATATINE LIGHT) Messaggi (spot tv, stampa, affissionali, sito web, confezioni) accreditano alle patatine fritte specifiche caratteristiche nutrizionali o rendono informazioni ingannevoli ed omissive sulla ricettazione (ingredienti, composizione) o sulle modalità di produzione (processo di trasformazione /cottura) delle referenze. • sul packaging delle chips San Carlo - LIGHT” spicca in grande evidenza grafica, il claim “-30% di grassi”, privo di un termine di paragone; l’unito asterisco rinvia, a bordo confezione, alla dicitura in caratteri minuti, “rispetto alla media delle patatine classiche più vendute”. • sul retro del packaging di svariate chips appare il marchio Sanoil®, replicato, altresì, nella pagina web aziendale denominata “nutrizionalità”: “patatine più leggere… miscela di olii per rispondere alle esigenze di riduzione del potere calorico e del contenuto di grassi saturi”; • sul front-pack delle chips Autentica Trattoria figura l’indicazione, in grande evidenza grafica, “all’olio di oliva” ma sul retro dell’involucro, a caratteri molto piccoli, è annotato che l’olio di oliva impiegato nella preparazione è pari al 5% degli ingredienti complessivamente utilizzati, assieme ad altri non meglio specificati “oli vegetali”; • sul packaging delle diverse chip appare la dicitura “Rustica. Le ricette di Cracco” e l’immagine di elaborazioni gastronomiche cui la patatina è abbinata. 30/11/2016
PS9082, SAN CARLO - PATATINE LIGHT ● claim nutrizionale di tipo comparativo (- 30% di grassi) che, seppur consentito dalla disciplina comunitaria (Reg. 1924/2006/CE), perché di significato equivalente all’espressione “a tasso ridotto di…”, viene, però, utilizzato in una modalità ingannevole. Enfasi grafica ingenera la suggestione che il prodotto arrechi, in assoluto, un apporto nutrizionale ridotto in grassi; una informazione trasparente esige l’individuazione del termine di raffronto nel medesimo spazio visivo e in stretta contiguità, adottando la medesima evidenza grafica o sonora. ● dicitura “ all’olio di oliva” confusoria: modulata in modo da evidenziare solo alcuni degli elementi rilevanti per una scelta commerciale consapevole. ● affermazioni sulla miscela di olii Sanoil® risultano supportate dalle evidenze scientifiche prodotte dal professionista. ● ambiguità del messaggio per l’abbinamento con altri cibi, in assenza di adeguate specifiche - nello spazio contiguo e con pari evidenza grafica - sul fatto che trattasi di meri suggerimenti di presentazione del prodotto. 30/11/2016
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