I principali interventi della AGCM in materia di tutela del consumatore nel settore agroalimentare - Marina CATALLOZZI

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I principali interventi della AGCM in materia di tutela del consumatore nel settore agroalimentare - Marina CATALLOZZI
I principali interventi della AGCM in materia
    di tutela del consumatore nel settore
                agroalimentare

                    Marina CATALLOZZI
      Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
I principali interventi della AGCM in materia di tutela del consumatore nel settore agroalimentare - Marina CATALLOZZI
Normativa
•   D.lgs. 25 gennaio 1992, n. 74 Attuazione della direttiva 84/450/CEE in
    materia di pubblicità ingannevole e comparativa
•   D. lgs. 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo
•   D. lgs. 2 agosto 2007, n. 146 Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa
    alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno

Pratiche commerciali: qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o
comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo e il
marketing, che un professionista pone in essere in relazione alla promozione, alla
vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori.
Pratica commerciale scorretta                 Pratica commerciale ingannevole
contraria alla diligenza professionale,        informazione non rispondente al
e falsa o idonea a falsare in misura         vero o, seppure di fatto corretta, in
apprezzabile il comportamento                     qualsiasi modo, anche nella sua
economico, in relazione al prodotto,           presentazione complessiva induce o
del consumatore medio che essa                 è idonea ad indurre in errore il
raggiunge o al quale è diretta o del         consumatore medio (ad es. riguardo
membro medio di un gruppo qualora la           alle caratteristiche principali del
 pratica commerciale sia diretta a un          prodotto) ed, in ogni caso, lo induce o
 determinato gruppo di consumatori.           è idonea a indurlo ad assumere una
                                              decisione di natura commerciale
                                          che non avrebbe altrimenti preso.      30/11/2016
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primi provvedimenti….
OLEIFICIO VIOLA (Provvedimento n. 1078 del 21 aprile 1993, PI42)
Nei messaggi pubblicitari (etichette dei prodotti, dépliants illustrativi, réclame
in quotidiani locali) erano presenti elementi idonei ad ingannare in merito alla
provenienza dei prodotti pubblicizzati e delle olive utilizzate per produrli.
• L’evidenza grafica della dicitura «Lago di Garda»;
• il trafiletto con l’indicazione della collocazione dell’oleificio sulle colline
   prospicienti il lago di Garda
inducevano a far ritenere che gli olii fossero prodotti con olive gardensi.
SALMONE AFFUMICATO KV NORDIC [Provvedimento n. 15697 del 12 luglio
2006 (PI5156) e Provvedimento n. 17136 del 26 luglio 2007 (IP19)]
• affermazioni pubblicitarie presenti sul sito web e sulle confezioni di 3
   tipologie di salmone (scozzese, norvegese e irlandese) idonee ad indurre in
   errore i consumatori, facendo loro credere, contrariamente a quanto
   accertato (ossia, l’impiego di metodologie differenti), che il processo di
   lavorazione fosse tramandato all’interno della famiglia olandese Visser.
Inottemperanza alla precedente delibera in quanto riscontrata la permanenza
delle diciture censurate… “KV Nordic. Un mondo di freschezza conquistato con
100 anni di esperienza”… “procedure tramandate da generazione in
generazione”.
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2006
                         PI/4995 -CHUPA CHUPS
                         PI5169 - ACQUA SANT'ANNA

CHUPA CHUPS (provvedimento n. 15816 dell’8 agosto 2006, PI/4995)
         spot televisivo, diffuso in fasce orarie fruibili da un pubblico di
         minori, che lasciava intendere che il prodotto, non contenendo
grassi, rendesse non necessaria l’attività fisica
• Abusando della credulità e mancanza di esperienza dei minori,
   veniva vantata come innovativa una caratteristica che appartiene
   normalmente a quella tipologia di prodotto (favorita l’associazione
   del lecca lecca ad un prodotto dietetico).
ACQUA SANT'ANNA (provvedimento n.15764 del 27 luglio 2006, PI5169)
        messaggio pubblicitario che realizza un confronto omogeneo ed
oggettivo tra le principali acque minerali naturali presenti sul mercato,
basato su dati veritieri e rilevanti per la valutazione dei consumatori.
In particolare, il messaggio recava in una tabella, per ciascun prodotto,
i dati forniti in etichetta relativi al residuo fisso, al sodio, all’altezza
della sorgente, alla durezza, alla provenienza dell’acqua da una
sorgente di montagna.

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Condimento Tradizioni Reggiane
                          (PI 6609 e IP52)
•  Provvedimento n. 18168 del 27 marzo 2008
La     denominazione     “condimento    alimentare    tradizionale”   seguita
dall’indicazione “tradizioni reggiane” e “Riserva Acetaia” induce in errore
sulle caratteristiche organolettiche e qualitative del prodotto avvalorando
nei consumatori il convincimento che il prodotto sia un aceto balsamico
tradizionale (che può essere venduto solo in bottiglie di forma particolare e
con l'indicazione della dicitura DOP).
 Dalla documentazione acquisita agli atti è emerso che il prodotto non è
   un aceto balsamico tradizionale, né un aceto balsamico comune
   essendo sottoposto a fasi di lavorazione e di invecchiamento differenti: i
   mosti sono fermentati in botte con aggiunta di aceto di vino (lasciato
   maturare per un numero di anni inferiore a quello previsto dal
   Disciplinare per la DOP), senza aggiunta di coloranti.
• Provvedimento n. 20048 del 9 luglio 2009
Riscontrata l’omessa rimozione delle parole “tradizioni” e “riserva”, ossia il
mancato adeguamento dell’etichetta alle indicazioni dell’inibitoria
dell’AGCM. Inottemperanza diffusione del medesimo messaggio oggetto
del provvedimento inibitorio, o comunque, di un messaggio che ne
riproduce sostanzialmente il contenuto.
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Omogeneizzati e uova

♦ Provvedimento n. 18015 del 13 febbraio 2008 (PI6264 - OMOGENEIZZATI AL
PROSCIUTTO DELLA MELLIN); Provvedimento n. 18021del 13 febbraio 2008 (PI6462
- OMOGENEIZZATI AL PROSCIUTTO DELLA NESTLÉ)
Assenza di una chiara ed immediata percezione della reale composizione
dell’omogeneizzato:  la parte anteriore della confezione recava la
raffigurazione di un suino e la scritta “omogeneizzato PROSCIUTTO”
contrassegnata da un asterisco il quale riporta sul retro, a caratteri
ridottissimi, “coscia di maiale non stagionata”.
♦Provv. n. 18700 del 31 luglio 2008 (PS411, Ovito-Magicannuccia Approvati FIMP)
Uso del logo FIMP e di diciture che evocano l’approvazione della
Federazione, anche mediante vanti di unicità, “Primo uovo in Europa con
certificazione di prodotto (certificato n. 14-001 BV)” ingenera falsi
affidamenti sulle caratteristiche delle uova, facendole ritenere che siano di
qualità superiore rispetto ai prodotti della stessa categoria, che non
richiedono alcuna preventiva approvazione ai fini della commercializzazione.
 Nella fattispecie: mero accordo commerciale di sponsorizzazione diretto a
conferire autorevolezza ai vanti di qualità non suffragati, tuttavia, da alcuna
rigorosa procedura di validazione e controllo.
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Provvedimento n. 19541
                                  del 19 febbraio 2009 (PS2115 - VOLANTINO
                                  RED BULL)
“il compagno di viaggio ideale per chi percorre lunghi tragitti”
“se gli occhi si chiudono e la strada verso casa sembra interminabile, è ora di
ascoltare un po’ di buona musica ritmata e rinfrescare la mente con una lattina
di Red Bull”
● Promosso il consumo della bevanda accreditandola come rimedio allo stato di
sonnolenza alla guida e, quindi, inducendo i consumatori (compresi i giovani
alla guida delle minicar) a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza
con pericolo la salute e la sicurezza
● Omessa indicazione (direttiva 2002/67/CE):
- degli effetti negativi derivanti dalla assunzione
delle bevande energetiche da parte delle
donne in gravidanza;
- delle possibili modifiche transitorie che il
consumo può determinare sul comportamento
dei bambini;
- della presenza di chinino o caffeina
(“Tenore elevato di caffeina”, se il relativo tenore è
superiore a 150 mg/l).

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Provvedimento n. 21539
                          dell’ 8 settembre 2010 (PS1898 - POOL
                          PHARMA-KILOCAL)
Campagna pubblicitaria (spot tv, radiofonici, messaggi stampa, sito web)
contraddistinta dai claim “senza dover sempre rinunciare alla buona cucina”
“le compresse del dopo pasto per concedersi qualche peccato di gola”
Messaggi, corredati da affermazioni esplicite o da immagini di pietanze
particolarmente caloriche, inducono a credere che:
● il prodotto possa essere usato senza limitazioni
ogni volta che si desidera consumare un pasto
abbondante;
● anche senza sottoporsi a restrizioni alimentari e
 in caso di eccessi alimentari il prodotto consenta,
di per sé, di contrastare l’assorbimento di grassi e
zuccheri in modo certo (compensando i
comportamenti inadeguati).
Ma: l’integratore svolge una funzione di
mero coadiuvante nel controllo del peso,
in abbinamento ad una dieta ipocalorica e ad uno
stile di vita sano che includa attività fisica.

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Provvedimento n. 22464 del 24 maggio 2011
                           (PS6821 - SAIWA ORO CEREACOL)

 ● Claim (confezioni e sito aziendale) che accreditavano effetti coadiuvanti
nella riduzione del colesterolo in virtù del contenuto di betaglucani.
“Il biscotto con pochi grassi saturi, Omega 3 e le fibre di Betaglucano d’avena
che aiutano naturalmente a ridurre l’assorbimento del colesterolo”.
 “Il biscotto che ha a cuore il tuo benessere: un frollino, con tutta la bontà dei
cereali, fiocchi di segale, scaglie di cioccolato, omega3 e con i betaglucani
d’avena che aiutano naturalmente a ridurre l’assorbimento del colesterolo”.
● Nel corso del procedimento il professionista ha presentato impegni:
- Rimozione del claim «aiuta naturalmente a ridurre il colesterolo» (packaging e
messaggi);
- Precisazione della quantità di betaglucani considerata efficace per il
contenimento del colesterolo (retro delle confezioni);
- Esaurimento delle scorte di magazzino entro termine prefissato
● Procedimento chiuso senza accertamento dell’infrazione con
l’accoglimento degli impegni ritenuti idonei ad eliminare la scorrettezza del
messaggio contestato anche alla luce della ridotta attività promozionale e
dei modesti volumi di vendita (in progressivo decremento), a riprova di
una non rilevante suggestione esercitata dai claim sui consumatori.
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Provvedimento n. 24027del 31 ottobre 2012
                          (PS7186 - DANONE DANAOS -50% DEL
                          FABBISOGNO DI CALCIO)
Campagna pubblicitaria (spot tv, telepromozioni, web), contraddistinta dai
claim “2 Donne su 3 non assumono abbastanza calcio”;
”Introdurre ogni giorno la giusta quantità di calcio non è così semplice”;
“L’unico yogurt con il 50 % del calcio quotidiano raccomandato e la
vitamina D che ti aiutano a rinforzare le ossa” (400mg/die).

● Enfasi sulla diffusa e supposta
carenza di calcio in un determinato
target di consumatori;
● riferimenti all’inadeguatezza di alcuni
alimenti comuni (latte e formaggio)
a soddisfare il necessario apporto
quotidiano del minerale.

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PS7186 - DANONE DANAOS -50% DEL
                          FABBISOGNO DI CALCIO

Inoltre, vantata una collaborazione scientifica con il Policlinico Gemelli:
 “Metodo Danaos” per fornire un facile strumento in grado di consentire
alle donne di assumere tutto il calcio e la vitamina D di cui hanno bisogno
presentandolo come un metodo sviluppato con l’ausilio dei laboratori del
Policlinico.
 Assertività del claim si basa su un unico studio
Carenza di calcio sussiste solo in una determinata fascia di età (donne >50
anni, che peraltro necessitano di 1200 mg/die)
 Allarmismo sulla generale insufficienza delle abitudini della popolazione
    femminile italiana e insufficienza della dieta varia ed equilibrata per una
    adeguata assunzione del minerale
 Utilizzo logo Gemelli suggerita un’approvazione/validazione del
nosocomio che certificasse l’idoneità dello yogurt alla copertura del
fabbisogno giornaliero di calcio omettendo di indicare che trattavasi di
mero accordo commerciale teso ad incentivare possibili azioni di
educazione e sensibilizzazione sulle patologie cardiovascolari in primis e
dell’osteoporosi successivamente. Peraltro, il Metodo Danaos consisteva in
consigli/inviti a comportamenti alimentari corretti e attività sportive.
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Provvedimento n. 22834 del 28 settembre
2011 (PS6892, Pasta Colavita con betaglucani
riduce il colesterolo)

                                     30/11/2016
AGCM          PS6892, Pasta Colavita con betaglucani riduce il
                               colesterolo

 Pendente la procedura ex art. 13 del Reg. n. 1924/2006 son
 stati ritenuti non veritieri i messaggi che presentavano benefici
 effetti della pasta grazie allo specifico contenuto di betaglucani,
 ossia:
 a) riduzione del colesterolo, contenimento della glicemia;
 b) regolarizzazione attività intestinale e peso corporeo ;
 c) miglioramento funzione digestiva
 Secondo l’EFSA b) e c) non supportabili scientificamente
 a) sussiste una correlazione tra assunzione di fibre e livello di
 colesterolo nel sangue. Pertanto, OK claim “il regolare consumo
 di betaglucani contribuisce a mantenere normali concentrazioni
 di colesterolo” a condizione che l’alimento reclamizzato sia in
 grado di apportare, in 1 o più porzioni, almeno 3 g giornalieri di
 betaglucani.
 Tuttavia, la riduzione del colesterolo non può conseguire
 all’assunzione della normale porzione del prodotto (80 g) che
 contiene 1,8 g di betaglucani.
Provvedimento n. 23726 dell'11 luglio 2012
                      (PS7932, Zuegg-preparazione a base di frutta
                      senza zuccheri aggiunti)

Dicitura “Senza zuccheri aggiunti” apposta sulle etichette dei
vasetti delle confezioni di preparati a base di frutta con il lemma
“ aggiunti ” riportato con diversa evidenza grafica induce a
ritenere che il prodotto abbia quelle caratteristiche nutrizionali
attrattive sotto il profilo del benessere

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PS7932, Zuegg-preparazione a base di frutta
                        senza zuccheri aggiunti

•   Il claim non è veritiero e non poteva essere speso perché nel
    preparato è presente il succo d’uva concentrato utilizzato per il
    potere dolcificante che viene percepito dai consumatori come
    pienamente assimilabili allo zucchero (c.d. zuccheri nascosti).

•   l’Allegato al Reg. 1924/06, invero, prevede 3 indicazioni
    nutrizionali:
 - “a basso contenuto di zuccheri” se il prodotto contiene fino a 5 g
di zuccheri per 100 g o fino a 2,5 g di zuccheri per 100 ml;
 - “senza zuccheri” se il prodotto contiene fino a 0,5 g di zuccheri
per 100 g /100 ml;
 - “senza zuccheri aggiunti” se il prodotto non contiene mono – o
disaccaridi aggiunti o ogni altro prodotto alimentare utilizzato per le
sue proprietà dolcificanti.
  Deve figurare sull'etichetta: “contiene in natura zuccheri” se
l'alimento contiene naturalmente zuccheri.
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Tar Lazio, I sez., 4 luglio 2013, n. 6596

• Il g.a. ha confermato la valutazione dell’AGCM: la
  diversa e minore visibilità grafica del termine
  «aggiunti» rispetto alla dicitura «senza zucchero» non
  consentiva una immediata la percezione della
  effettiva composizione del prodotto, elemento cruciale
  nella scelta di acquisto dei consumatori.
• Accoglimento del ricorso limitatamente al profilo della
  riduzione della sanzione irrogata perché l’Autorità non
  avrebbe      considerato   il   ravvedimento   operoso
  realizzato dal professionista con la modifica degli
  incarti in corso di procedimento e la conformità del
  suo     operato    alla   giurisprudenza   antecedente
  all’entrata in vigore del Reg. n. 1924/06.

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Provvedimento n. 24283
                        del 20 marzo 2013 (PS8486 - RIGONI
                        FIORDIFRUTTA-SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI)

La dicitura “senza zuccheri aggiunti” non è spendibile sulla base del
Regolamento UE n. 1924/2006, in ragione del succo di mela utilizzato per
le sue proprietà dolcificanti e veicola, in modo subliminale, un erronea
informazione su una caratteristica del prodotto.

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FISH FACTOR - RIGENERAZIONE
                             CARTILAGINE
•   Provvedimento n. 22940 del 3 novembre 2011, (PS7386) e
    Provvedimento n. 23882 del 12 settembre 2012 (IP154)
Campagna pubblicitaria evidenziava alcune proprietà salutistiche
dell’integratore “Fish Factor Articolazioni”, incentrate sulla efficacia del
prodotto, ossia sulla capacità di “ agire sulle cause del dolore e di
“rigenerare/ricostruire” le cartilagini delle articolazioni danneggiate,
non suffragate da prove scientifiche e non validate dall’EFSA (PS7386).
    La notifica dell’etichetta al Ministero della Salute è funzionale all’accertamento
dell’adeguatezza del prodotto in relazione alla composizione, agli apporti giornalieri
al fine di escludere la pericolosità del prodotto per la salute umana.
 Le modifiche allo spot video, poste in essere dopo la notifica della
delibera AGCM, non appaiono sufficienti ad eliminare i profili di
scorrettezza accertati in quanto in continuità con i messaggi grafici
precedenti, permanendo una scorretta prospettazione dell’efficacia del
prodotto (stralciata la sola sequenza della maglia che si ricostruisce e
l’attrice viene inquadrata con il braccio dolorante disteso; l’immagine
risulta “tagliata” poco al di sopra del gomito) e non viene chiarito
adeguatamente il diverso e limitato effetto ad esso riconducibile (IP154).
● Consiglio di Stato, sez. VI, 24 febbraio 2014, n. 862: conferma il
provvedimento AGCM, ma riduzione dell’importo della sanzione.                  30/11/2016
Provvedimento n. 24461 del 24 luglio 2013
                              (PS8493, Happydent –Vivident –Daygum –
                              Mentos –Chewinn gum allo xilitolo)
Messaggi (spot tv, packaging), incentrati sull’idoneità delle gomme: i)
a garantire l’igiene orale e dentale mediante il loro accostamento allo
spazzolino da denti (come alternativa) invitando al consumo dopo i
pasti; ii) ad arrecare, anche in virtù del contenuto di xilitolo e calcio
posseduto, benefici per i denti e l’intero cavo orale.
…ma le affermazioni non erano aderenti ai pareri EFSA perché non
rispettose delle condizioni di uso, né l’effetto benefico di ostacolo alla
formazione della placca e del tartaro suffragato da riscontri scientifici.
Invero, i CLAIM VALIDATI        erano:
«il   chewing gum senza zucchero aiuta a neutralizzare gli acidi della placca (che
sono un fattore di rischio nello sviluppo della carie dentaria)» a condizione che il
consumatore sia informato del fatto che l’effetto è ottenuto masticando 2-3 g per 20
min. almeno 3 v. al giorno dopo i pasti;
    «lo xilitolo aiuta a neutralizzare gli acidi della placca» con riferimento ai chewing
gum senza zucchero dolcificato con xilitolo;
    «il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali» a condizione che si
riferisca ad un alimento che è almeno fonte di calcio (ex Allegato al Reg. 1924/06).

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Provvedimento n. 24608 del 6 novembre
                              2013 (PS8805 - ULIVETO E ROCCHETTA-
                              ACQUE DELLA SALUTE)
Messaggi pubblicitari, etichette e confezioni dei prodotti recano il logo della
FIMMG unitamente alla dicitura “La Federazione Italiana Medici di Famiglia
e Uliveto e Rocchetta insieme per la salute della famiglia ”

ULIVETO “ per la salute digestiva e la reidratazione”;
“Aiuta a digerire bene…facilita l’assimilazione dei cibi”;
“aiuta l’apparato digerente perché attenua i
fastidi causati da lenta digestione, gastrite e reflusso stipsi perché ricca di calcio
“aiuta a contrastare l’osteoporosi”;
“ristabilisce l’equilibrio idrico alterato dall’attività
fisica e dalla sudorazione”.

ROCCHETTA “aiuta la diuresi…mantiene puliti i reni”
“amica della depurazione perché contrasta l’accumulo
di scorie e tossine dovuti a stili di vita scorretti”;
“previene la ritenzione idrica”;
“migliora l’elasticità e la luminosità della cute”;
“previene la calcolosi urinaria”.
                                                                                   30/11/2016
PS8805 - ULIVETO E ROCCHETTA-ACQUE
                           DELLA SALUTE

•   Coinvolgimento FIMMG: presenza del logo ingenera il convincimento
    che    le   specifiche  proprietà    salutistiche   fossero   comprovate
    scientificamente (procedura di validazione e controllo); partnership, che
    prevedeva l’affissione delle locandine presso gli studi medici, rafforzava
    l’accreditamento medico delle acque.
•   Molte delle proprietà vantate nei messaggi pubblicitari sono ulteriori
    rispetto alle indicazioni contenute nei decreti ministeriali di
    riconoscimento e, pertanto, non possono essere legittimamente spese.

Le sole autorizzate, infatti, sono:
Uliveto:
«Può avere effetti diuretici»;
«Può svolgere azione coadiuvante nel trattamento della stipsi»;
«Può favorire la digestione e combattere la dispepsia»
Rocchetta:
«Indicata nelle diete povere di sodio»;
«Può avere effetto diuretico e uricurico»
                                                                       30/11/2016
Provvedimento n. 24938 del 20 maggio 2014
                       (PS5852, Ditrevit – integratore per lattanti)

• Diffusione di pagine internet sul sito aziendale www.humana.it
  volte a promuovere 5 integratori alimentari, particolarmente
  adatti alla prima infanzia, vantandone gli effetti salutistici, in
  virtù dell’apporto di vitamine e minerali, rispetto a malattie come
  il deficit di accrescimento osseo e scheletrico o rispetto alla cura
  di disturbi vari come la chetosi.
• Orienta gli acquisti delle neo mamme più facilmente vulnerabili
  in ragione dei naturali sentimenti di protezione verso i più piccoli
• Le indicazioni facenti riferimento alla riduzione dei rischi di
  malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini - in assenza di
  specifiche autorizzazioni avanzate dai professionisti - non
  possono essere spese ovvero, nelle more della procedura di
  autorizzazione, la valutazione sull’attendibilità del vanto va
  effettuata sulla base dei pareri dell’EFSA cui è espressamente
  attribuito valore di “valutazione scientifica del più alto livello
  possibile” (considerando 23 e art. 4 Reg. n. 1924/2006/CE).

                                                                30/11/2016
PS5852, Ditrevit – integratore per lattanti

• Dietrevit forte. Dietrevit forte K50. Le affermazioni usate
  idonee a generalizzare l’impiego dell’integratore non essendo
  stato delimitato il bisogno dell’assunzione della vitamina K
  solo nel caso di livelli inadeguati (ossia, nel caso di reale
  rischio di sviluppare carenze).
• Difensil Junior. Messaggio accredita al pubblico il prodotto
  per mezzo di una proprietà antinfiammatoria che non è
  verificata, né vagliata dall’EFSA.
• Colecalcium.      Le espressioni impiegate in relazione
  all’accrescimento scheletrico si discostano notevolmente dal
  vanto autorizzato. E’ ammessa una limitata flessibilità del
  wording delle indicazioni autorizzate, ossia solo la
  sostituzione di lemmi e parole che siano percepite dal
  consumatore come sostanzialmente identiche (inammissibile
  la sostituzione della parola «normale» con «fondamentale»)

                                                             30/11/2016
Provvedimento n. 24990 del 19 giugno
                          2014 (PS9231, Fiberpasta-pasta per
                          diabetici)
  Claim diffusi sul sito internet aziendale e su pagine Facebook, diretti
a promuovere, con toni enfatici ed assertivi, alimento che per l’alto
contenuto di fibra, il basso indice glicemico e il ridotto contenuto
calorico, è particolarmente indicata «nelle situazioni di: SOVRAPPESO,
DIABETE, COLESTEROLO, STITICHEZZA …».
 Disatteso il parere EFSA: i prodotti ricchi di fibre non appaiono
sufficientemente caratterizzati rispetto all’effetto di controllo del peso,
sazietà, assorbimento dei grassi;
 Discostamento eccessivo dal wording delle indicazioni autorizzate.
  «riduce il colesterolo» in luogo di «aiuta a mantenere livelli normali
di colesterolo”;
  «regolarizza l’intestino» in luogo di «accelera il transito intestinale».

Le e-mail inviate agli specialisti della nutrizione, per presentare il
prodotto, integrano una ipotesi di pubblicità comparativa illecita
rispetto alla pasta Aliveris (non ideata per diabetici) perché confrontati
in modo parziale e non veritiero caratteristiche e risultati di prodotti
disomogenei.                                                        30/11/2016
Provvedimento n. 25248 del 19 dicembre
                         2014 (PS9350, Perfoline – Glucoburner e
                         Decaburner)
•   Slim 5 promosso sul sito http://www.slim5dimagrire.com/calorie-
    negative-dimagrire-home/ “La sola capsula per dimagrire che funziona
    ogni volta”.... “Questa capsula chiamata Slim 5, con i suoi 5 ‘mangia
    grassi’ altamente concentrati, vi aiuterà a dimagrire, senza morire di
    fame e senza fare esercizi estenuanti”

                                                                    30/11/2016
PS9350, Perfoline – Glucoburner e
                                           Decaburner

•   Glucoburner è stato promosso sul sito http://www.gluco-
    burner.eu/gelso-home/19in cui veniva prospettata la possibilità di
    dimagrire numerosi chili: “Grazie a Glucoburner perdete i vostri chili di
    troppo senza morire di fame e senza esercizi estenuanti”; “100% delle
    persone che hanno provato Glucoburner per 30 giorni hanno perso peso
    […] hanno perso dei centimetri e ritrovato una pancia piatta”

                                                                       30/11/2016
PS9350, Perfoline – Glucoburner e
                              Decaburner
• Diffusione di messaggi - attraverso appositi siti mono-prodotto,
  youtube,     social   network,   e-mail/newsletter   inviate   ai
  consumatori - volti ad evidenziare in modo enfatico i risultati
  immediati, semplici e duraturi in termini di perdita di peso,
  ottenibili per effetto della mera assunzione di prodotti
  asseritamente dimagranti senza menzione della necessità di
  intraprendere alcuna attività sportiva o un regime alimentare
  ipocalorico ed equilibrato.
• Notevole enfasi grafica del vanto prestazionale dei significativi
  dimagrimenti senza sforzi e in maniera duratura di prodotti tutti
  a base di estratti di sostanze naturali (carciofo, caffè verde,
  cavolo, peperoncino, aceto di sidro di mele e maté verde)⃰
• consumatori particolarmente vulnerabili: persone obese e affette
  da malattie o disfunzioni.
⃰Dall'istruttoria è emerso che i prodotti, per la loro composizione, risultano
 esclusivamente idonei a integrare la comune dieta grazie al loro effetto nutritivo o
 fisiologico, non potendo esser, in alcun modo, promossi come idonei, di per sé, a far
 conseguire risultati dimagranti, anche alla luce della normativa europea e dei pareri
 dell’EFSA con riguardo ai prodotti a base di caffè verde e di estratti di carciofo..
                                                                                   30/11/2016
Attività di moral suasion compiuta in
                  relazione a indicazioni nutrizionali
                  relativi al quantitativo di sale / sodio
                  (2014)

• Claim “con poco sale”, “con 30% di sodio in
   meno” mentre l’assenza di sale riguardava
   solo la superficie.
I professionisti hanno accolto prontamente
l’invito dell’AGCM a rimuovere le inesattezze
nelle indicazioni nutrizionali, ad es. sostituzione
della dicitura “a ridotto contenuto di sale” con
“Cracker salati. senza granelli di sale in
superficie”
                                                             30/11/2016
Provvedimento n. 25311 del 3 febbraio 2015
                            (PS9082, SAN CARLO - PATATINE LIGHT)
Messaggi (spot tv, stampa, affissionali, sito web, confezioni) accreditano alle
patatine fritte specifiche caratteristiche nutrizionali o rendono informazioni
ingannevoli ed omissive sulla ricettazione (ingredienti, composizione) o sulle
modalità di produzione (processo di trasformazione /cottura) delle referenze.
• sul packaging delle chips San Carlo - LIGHT” spicca in grande evidenza
   grafica, il claim “-30% di grassi”, privo di un termine di paragone;
   l’unito asterisco rinvia, a bordo confezione, alla dicitura in caratteri
   minuti, “rispetto alla media delle patatine classiche più vendute”.
• sul retro del packaging di svariate chips appare il marchio Sanoil®,
   replicato, altresì, nella pagina web aziendale denominata “nutrizionalità”:
   “patatine più leggere… miscela di olii per rispondere alle esigenze di
   riduzione del potere calorico e del contenuto di grassi saturi”;
• sul front-pack delle chips Autentica Trattoria figura l’indicazione, in grande
   evidenza grafica, “all’olio di oliva” ma sul retro dell’involucro, a caratteri
   molto piccoli, è annotato che l’olio di oliva impiegato nella preparazione è
   pari al 5% degli ingredienti complessivamente utilizzati, assieme ad altri
   non meglio specificati “oli vegetali”;
• sul packaging delle diverse chip appare la dicitura “Rustica. Le ricette di
   Cracco” e l’immagine di elaborazioni gastronomiche cui la patatina è
   abbinata.
                                                                           30/11/2016
PS9082, SAN CARLO - PATATINE LIGHT
● claim nutrizionale di tipo comparativo (- 30% di grassi) che, seppur
consentito dalla disciplina comunitaria (Reg. 1924/2006/CE), perché di
significato equivalente all’espressione “a tasso ridotto di…”, viene, però,
utilizzato in una modalità ingannevole.
Enfasi grafica ingenera la suggestione che il prodotto arrechi,
in assoluto, un apporto nutrizionale ridotto in grassi; una
informazione trasparente esige l’individuazione del termine di
raffronto nel medesimo spazio visivo e in stretta contiguità,
adottando la medesima evidenza grafica o sonora.
● dicitura “ all’olio di oliva” confusoria: modulata in modo da
evidenziare solo alcuni degli elementi rilevanti per una scelta
commerciale consapevole.
● affermazioni sulla miscela di olii Sanoil® risultano supportate
dalle evidenze scientifiche prodotte dal professionista.
● ambiguità del messaggio per l’abbinamento con altri cibi, in assenza di
adeguate specifiche - nello spazio
contiguo e con pari evidenza grafica - sul
fatto che trattasi di meri suggerimenti di
presentazione del prodotto.
                                                                              30/11/2016
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