L'etichettatura dei capi tessili in Europa. I requisiti tecnici in vigore in Europa - Gabriella Alberti Fusi - Unindustria Reggio Emilia

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L'etichettatura dei capi tessili in Europa. I requisiti tecnici in vigore in Europa - Gabriella Alberti Fusi - Unindustria Reggio Emilia
L’etichettatura dei capi tessili in Europa. I requisiti
             tecnici in vigore in Europa

                      Gabriella Alberti Fusi
                             Direttore Tecnico
     Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA)
                     Reggio Emilia – marzo 2016
Etichettatura dei Prodotti Tessili

                                 Dubbi da chiarire e
     Marchio                   certezze da confermare
    volontario
                                                Manutenzione: è
                                               obbligatoria??? si
                                              possono usare solo i
                                             simboli, quali simboli,
  Identificazione
                                                quale sequenza?
  del prodotto: è
  obbligatoria??
                                           Autodichiarazione

                                                Made In… è
                                           obbligatorio, sempre,
                                           quando, è un rischio?
 Composizione è
obbligatoria!! quali
  denominazioni,          Ragione Sociale: è
 quale sequenza?       obbligatoria, di chi, come
                             va scritta ??
                                                                   2
Composizione: il quadro normativo

Regolamento (UE) n. 1007/2011
del 27 settembre 2011 (relativo alle denominazioni delle fibre
tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei
prodotti tessili)

Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012
del 27 gennaio 2012 (nell’allegato I è aggiunta la seguente
riga 49: «49 polipropilene/poliammide a due componenti …»)
Composizione: il quadro normativo

I consideranda più significativi
(14)
La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto
del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n.
765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio
                      (*)

2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza
del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei
prodotti, e alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e                  (**)

del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti .
(*)
  Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e
che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

(**) Direttiva
            2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti
                  Recepita con D.Lgs 21 maggio 2004, n.172
                  Codice del consumo Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 , G.U. 08.10.2005

                                                                                                                                                  4
Composizione: il quadro normativo

I consideranda più significativi

(20)
   La tutela dei consumatori richiede norme commerciali
   trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni
   di origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire
   ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei
   prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di
   origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti.

     L’indicazione di Origine continua a non essere un obbligo

                                                                         5
Composizione: il quadro normativo

                 Campo di Applicazione (Articolo 2)

Il Regolamento non si applica a:
    prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a
     imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali
     forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso
    prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in
     qualità di lavoratori autonomi

                                                                        6
Composizione: il quadro normativo

                             Il Regolamento (UE) 1007/2011
           abroga la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del settore tessile (rifusione)]
    [e la Direttiva 73/44/CEE (quantitativa ternarie) e la Direttiva 96/73/CE (quantitativa binarie)]

   Disposizioni transitorie: i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e
    immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a
    disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014
   Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011: il Regolamento entra in
    vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
    dell'Unione europea (“fatto”27 settembre 2011 – “pubblicato” 18 ottobre 2011).

    Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere
                            dall'8 maggio 2012.

                                                                                                        7
Composizione: il quadro normativo nazionale

   Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale???

  Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della
  Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore
  tessile e successive integrazioni e modifiche. Art. 15.
  Legge 883 - 25 novembre 1973 - “Disciplina della
  denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili”
  (solo articoli 14 – 30, i precedenti già abrogati). Art. 25.

                                                                 8
Composizione:                                                   il quadro normativo nazionale

                                        Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale???
             Descrizione Violazione                     Norma violata          Norma sanzionatoria        Sanzione amministrativa            Arresto e/o          Trasmissione verbale per
                                                                                                                                             ammenda             Applicazione della sanzione
                                                                                                                                         Segnalazione all’A.G.         amministrativa

Vendita di prodotti                                                                                           da Euro 1.032,00
                                                                                                               a Euro 5.164,00            Comunicazione
tessili la cui etichetta di                                                                                                                                       Camera di Commercio
                                                            Art. 25                   Art. 25            È ammesso il pagamento in       all’A.G. (Frode in
composizione non                                                                                                                                                    competente per
                                                     della Legge 883/73        della Legge 883/73          misura ridotta ex art. 16        Commercio)
corrisponde alla reale composizione                                                                                                                                    territorio
                                                                                                             della Legge 689/81

Vendita di prodotti
tessili senza etichetta o con                                                                                  Da Euro 103,00                                     Camera di Commercio
etichetta compilata                                        Art. 8                   Art. 15 del                  a Euro 3.098                                       competente per
                                                      D.Lgs. n. 194/99           D.Lgs. n. 194/99        Non si applica l’art.16 della                                 territorio
in modo non corretto
(ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua                                                                Legge 689/81
straniera, utilizzo di sigle)

Mancata o non corretta indicazione                        Art. 8, c. 1              Art. 15 del
delle indicazioni                                                                                                da Euro 1.032                                    Camera di Commercio
                                                           D.Lgs. n.                 D.Lgs. n.                   a Euro 5.164
di composizione sui documenti                              194/99                    194/99                      Non si applica
                                                                                                                                                                    competente per
commerciali                                         (Art 25,c.3 della Legge    (Art 25,c.3 della Legge   l’art. 16 della Legge 689/81                                  territorio
(fattura o DDT)                                            883/73)                    883/73)

Mancata                                                   Art. 8, c.8               Art. 15 c. 2                 da Euro 258
conservazione                                             D.Lgs. n.                  D.Lgs. n.                   A Euro 4131                                      Camera di Commercio
dei documenti                                              194/99                      194/99                   Non si applica                                      competente per
                                                    (Art.25 c.4 della Legge    (Art.25 c.4 della Legge          l’art. 16 della                                        territorio
commerciali
                                                           883/73)                    883/73)                   Legge 689/81

Chiunque non assicura                              Art. 107, c.                     Art. 112, c.               da Euro 2.500
                                                                                                               a Euro 40.000                                      Camera di Commercio
la dovuta collaborazione                           2, lett. a)                      4, D.Lgs. n.
                                                                                                               Si applica l’art.                                    competente per
ai fini dello svolgimento                                   D.Lgs. n.               206/2005
                                                                                                               16 della Legge                                          territorio
delle ispezioni                                    206/2005
                                                                                                                   689/81
(sicurezza prodotti)
                                                                                                                                                                                          9
Composizione:                  il quadro normativo nazionale

Codice Penale – Articolo 515 (Frode in Commercio)
 Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare→ Titolo VIII Dei
         delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-
                518) → Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio

   Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccia
   aperto al pubblico (1), consegna(2) all'acquirente (3) una cosa mobile per
   un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o
   quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (4), è punito, qualora il fatto
   non costituisca un più grave delitto [440-445 (alimentari-medicinali), 455-
   459 (falsità in monete)], con la reclusione fino a due anni o con
   la multa fino a duemilasessantacinque euro.
   Se si tratta di oggetti preziosi (5), la pena è della reclusione fino a tre anni o
   della multa non inferiore a centotre euro.

                                                                                        10
Composizione:                          il quadro normativo nazionale

Note [Codice Penale – Articolo 515]
    (1) Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il
    soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di
    fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore.
    (2) La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma
    anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di
    carico. Non è richiesto i compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, in quanto la presenza di artifizi
    e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa.
    (3) L'acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, non
    necessariamente di compravendita, in quanto possono rilevare anche quello di permuta,
    somministrazione, estimatorio, etc. Può trattarsi poi anche di un imprenditore o di un produttore
    rispetto alla fornitura di materie prime.
    (4) La diversità può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie,
    l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene
    completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli
    altri casi invece rileva piuttosto una difformità
    (5) S'intendono oggetti preziosi quelli che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità
    oppure da ragioni storiche

                                                                                                             11
Composizione:                        il quadro normativo nazionale

Codice del Consumo – Articoli 21-23 e 24-26
(Pratiche commerciali ingannevoli e aggressive)

   Il Codice del Consumo distingue le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive.
   Le prime (articoli 21-23 del Codice del consumo) sono idonee a indurre in errore il
   consumatore medio, falsandone il processo decisionale. L’induzione in errore può riguardare il
   prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo
   impiego. L’Autorità considera illecite anche le pratiche che inducono il consumatore a trascurare
   le normali regole di prudenza o vigilanza relativamente all’uso di prodotti pericolosi per la salute
   e la sicurezza o che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o
   adolescenti.
   Se l’impresa agisce con molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, il suo
   comportamento è considerato aggressivo (articoli 24-26 del Codice del consumo).
   L’aggressività di una pratica commerciale dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità,
   dall’eventuale ricorso alle minacce fisiche o verbali.

                                                                                                          12
Composizione: il quadro normativo

                      Campo di Applicazione (Articolo 2)

Il Regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul
mercato dell’Unione e ai prodotti assimilati:
   i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso
   i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano
    almeno l’ 80% in peso)

   le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per
    pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da
    campeggio (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso)
   i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte
    integrante, qualora ne venga specificata la composizione

                                                                                          13
Composizione: il quadro normativo

Obblighi di etichettatura o contrassegni                                  (Articolo 15)

      All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante
     garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e
            l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
      [«fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o
                   Fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio]

     Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore
     garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e
             l'esattezza delle informazioni ivi contenute.
       [«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta
                   sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo]

                                                                                                         14
Composizione: il quadro normativo

Obblighi di etichettatura o contrassegni                                    (Articolo 15)

   Un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente
   regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il
   proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o
                     ne modifichi il contenuto.
  All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto
  tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il
           contrassegno appropriato previsto dalla legge
      [«distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o
                    dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto]

                                                                                                            15
Composizione: il quadro normativo

    Requisiti generali relativi alla messa a disposizione
          sul mercato di prodotti tessili (Articolo 4)

    I prodotti tessili sono messi a disposizione sul
mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati
o accompagnati da documenti commerciali
         in conformità al presente regolamento.

Fatto salvo ciò che viene ulteriormente specificato all'articolo 14
 (Etichettatura e marcatura) (cfr.) – L’etichetta e il contrassegno possono
essere attaccati esclusivamente sulla confezione, e non necessariamente
   sul prodotto stesso, quando sarebbe inevitabilmente danneggiato.

                                                                              16
Composizione: il quadro normativo

Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5 )
Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel
contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre
tessili elencate nell'allegato I. (nota: cashmere e non più kashmir)

Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di “fibre
estranee” pari a:
   - 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da
   aggiunta sistematica
   - 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato
   - 0,3% per prodotti di lana vergine o lana di tosa

                                                Nel caso di prodotti tessili composti da più fibre oltre
                                                le percentuali di “fibre estranee” (2% - 5% - 0,3%) è
                                                ammessa una “tolleranza di fabbricazione” del 3%,
                                                riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta,
                                                tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti
                                                dall'analisi.
                                                                                                             17
Composizione: il quadro normativo

  Un prodotto tessile reca l'indicazione
   sull'etichetta o il contrassegno della
denominazione e della percentuale in peso
   di tutte le fibre di cui è composto in
           “ordine decrescente”.

                                        Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso
                                            totale del prodotto tessile o fibre che
                                    rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso
                                             totale del prodotto tessile possono,
                                     qualora non possano essere facilmente identificate
                                    al momento della fabbricazione, essere indicate con
                                    i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o
                                         seguiti dalla loro percentuale totale in peso.

                                                                                      18
Composizione: il quadro normativo

Possono non essere menzionate in etichetta
 Le fibre isolabili, visibili e puramente
  decorative che non superino il 7% del peso
  totale del prodotto finito[frange e pizzi per
  esempio].
 Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel   Se il prodotto è composto da più parti di
  tessile con lo scopo di dare un effetto             differente composizione fibrosa, deve riportare
  antistatico che non superino il 2% del peso         un’etichetta indicante la composizione di
  totale del prodotto finito.                         ciascuna delle parti.
                                                      Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che
                                                      rappresentano meno del 30% del peso totale del
                                                      prodotto, ad eccezione delle fodere principali
                                                      (cfr. Precisazioni - slide 20-21).
                                                      Due o più prodotti tessili che hanno la stessa
                                                      composizione fibrosa e costituiscono
                                                      normalmente un insieme inseparabile possono
                                                      recare una sola etichetta o un solo contrassegno.

                                                                                                  19
Composizione: il quadro normativo

  Articolo 11 – Precisazioni
   Se le componenti tessili (con fibre tessili diverse) rappresentano
      meno o più del 30% del peso totale del prodotto tessile, il
    prodotto tessile rimane il prodotto multifibra. L'articolo 11.2 è
         una deroga all'articolo 11.1, ma non per l'articolo 9.1.
 Pertanto, se i componenti rappresentano meno del 30% del peso
   totale del prodotto tessile, essi non devono essere ignorati nella
         divulgazione fibre, ma non devono essere visualizzati
                             separatamente.

                                                                        20
Composizione: il quadro normativo

Articolo 11 – Precisazioni

                                Esempio:
Una giacca consiste di: parte anteriore (40% del peso totale): 60% cotone
   e 40% poliestere + parte posteriore (40% del totale peso): 70% lana e
      30% poliestere + manicotti (10% del peso totale): 100% viscosa +
                cappuccio (10% del totale peso): 100% lino.

          L'etichettatura adeguata o la marcatura è il seguente:

               Parte Anteriore: 60% cotone 40% poliestere
                Parte posteriore: 70% lana 30% poliestere
                 Altri componenti: 50% viscosa 50% Lino

                                                                            21
Composizione: il quadro normativo

Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale
(Articolo 12)

1.   La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è
     indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale»
     sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al
     momento della loro messa a disposizione sul mercato.

2.   L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in
     modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.

     Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente
     di origine animale
     Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni,
     inserti, imbottiture in piuma)

                                                                                     22
Composizione: il quadro normativo

Etichettatura e contrassegni           (Articolo 14)

1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro
composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato.
L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente
leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è
saldamente fissata.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti
o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti
sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono
consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai
sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

                                                                                         23
Composizione: il quadro normativo

Etichettatura e contrassegni          (Articolo 14)

3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni
fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei
documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del
presente articolo.
Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici
meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme
internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia
spiegato il significato.

                                                                              24
Composizione: il quadro normativo

Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e
delle descrizioni della composizione fibrosa (Articolo 16)

Esiste un obbligo di chiarezza e quindi:
nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le
descrizioni devono essere facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con
caratteri uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il
consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica.
marchi di fabbrica o ragioni sociali possono essere indicati immediatamente
prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa (se un marchio di fabbrica o una
ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle
fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale
deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa)

                                                                                                             25
Composizione: il quadro normativo

Articolo 14 – Precisazioni

    Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, 'etichettatura' significa apposizione
    delle informazioni richieste per il prodotto tessile per mezzo di un'etichetta; e
    per 'marcatura' si intende indicazione delle informazioni richieste direttamente
    sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, goffratura o qualsiasi
    altra tecnologia di applicazione.
    Come indicato nella definizione di 'marcatura', esistono diverse
    possibilità per portare le informazioni direttamente sui prodotti tessili,
    in particolare mediante cucitura, ricamo, stampa, ecc
       Così la differenza tra l'etichetta e la marcatura consiste in un modo o un
           metodo di mettere le informazioni richieste, ma in entrambi i casi
        l'informazione deve essere collegatoa al prodotto tessile e non solo al
                                     confezionamento.
•
                                                                                    26
Composizione: il quadro normativo

Articolo 16 – Precisazioni

   Ad esempio, se una maglietta è confezionata in un sacchetto/scatola non
     trasparente sigillato e non apribile, le informazioni sulla composizione
   delle fibre della maglietta deve comparire sul prodotto e sulla confezione,
      poiché l'articolo 16.1 richiede che le informazioni sulla composizione
    fibrosa di un prodotto debba essere chiaramente visibile al consumatore
                                prima dell'acquisto.
 Ma quando una maglietta è confezionato in un sacchetto trasparente e la
     composizione fibrosa dichiarata sull'etichetta o il contrassegno sono
    chiaramente visibili al momento dell'acquisto, l'imballaggio stesso non
            deve recare l'indicazione della composizione fibrosa.

                                                                                 27
Composizione: il quadro normativo

Articolo 16 – Precisazioni

     Ogni prodotto tessile deve essere etichettato o contrassegnato
      per mostrare la sua composizione fibrosa ogni volta che il
     prodotto viene messo a disposizione sul mercato, sia a titolo
                           oneroso o gratuito.

 Questo vale anche per i prodotti tessili che non sono destinati alla
     vendita ai consumatori finali, ma che sono presi di nuovo o
  venduti agli acquirenti aziendali (ad esempio noleggio uniforme e
   imprese di pulizia), indossati dai loro dipendenti, raccolti per la
              pulizia e poi inviati di nuovo ai dipendenti.

                                                                         28
Composizione: il quadro normativo

Articolo 16 – Precisazioni

     L‘elenco di cui all'articolo 16.1 di diversi mezzi di informazione, che
    impongono l'indicazione della composizione di fibre tessili, vale a dire i
    cataloghi, prospetti, imballaggi, etichette e marcature è solo indicativo e
   non deve essere inteso come esaustivo. Altri mezzi di informazione, come
   cartelle, opuscoli o volantini, sono anche soggetti all'obbligo dell'articolo
       16.1, a condizione che possano essere utilizzati dal consumatore per
                          l'acquisto diretto di prodotti tessili.
     Il criterio per sapere quali informazioni (in particolare spot televisivi e
      campagne pubblicitarie) richiedano l'indicazione della composizione
      fibrosa è un collegamento con la presentazione di un prodotto e altre
    informazioni relative al prodotto, in particolare dei prezzi, consentendo
       l'esecuzione di una transazione di vendita, compresi quelli on-line.

                                                                                   29
Sicurezza: identità ed estremi del produttore

I riferimenti.

           Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio
   2003, n. 229“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8
          ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162

  [Nel 2007 il Codice si è arricchito con l’introduzione dell’articolo 140-bis,
     che disciplina l’ “azione di classe” (più nota come “class action”), la
 procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento
     del danno da parte di un gruppo di consumatori danneggiati da un
  medesimo fatto. Il Codice è stato ancora aggiornato con le modifiche e
   integrazioni introdotte con il Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79.]

                                                                                  30
Sicurezza: identità ed estremi del produttore

Parte I - Disposizioni Generali
Titolo I - Disposizioni Generali e Finalità
Art. 1 Finalità e Oggetto

Nel rispetto della Costituzione e in conformità ai principi contenuti nei
  trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione
     europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo
    all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica
                europea, nonché nei trattati internazionali,
  il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i
processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello
                  di tutela dei consumatori e degli utenti.

                                                                            31
Sicurezza: identità ed estremi del produttore

Titolo II - Informazioni ai Consumatori
...omisssis…
Capo II - Indicazione dei Prodotti

Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni
1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore,
commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e
leggibili, almeno le indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un
importatore stabilito nell'Unione europea;
c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno
all'uomo, alle cose o all'ambiente;
e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti
per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini
di fruizione e sicurezza del prodotto.

                                                                                              32
Sicurezza: informazioni al consumatore

Titolo II - Informazioni ai Consumatori
...omisssis…
Capo II - Indicazione dei Prodotti
Art. 8. Ambito di applicazione

               Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti
                    oggetto di specifiche disposizioni contenute in
                   direttive o in altre disposizioni comunitarie e
                  nelle relative norme nazionali di recepimento.

                                                                             33
Sicurezza: informazioni al consumatore

 Sintesi

   L’articolo 6 non è applicabile ai prodotti tessili in virtù di quanto
                        riportato all’articolo 8.

 I prodotti tessili sono infatti disciplinati da specifiche disposizioni
 comunitarie
 Ritenere applicabile l’articolo 6 farebbe scattare immediatamente
 una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia
 Di fatto si deve applicare solo l’etichetta di composizione.

                                                                           34
Sicurezza: informazioni al consumatore

Parte IV
     Sicurezza e Qualità
Titolo I
SICUREZZA DEI PRODOTTI (parte di recepimento della Direttiva 2001/95/CE sulla
sicurezza generale dei prodotti)

Art. 102.Finalità e campo di applicazione
1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul
     mercato ovvero in libera pratica siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti
     …. laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente,
     disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei
     prodotti.

                                                                                35
Sicurezza: informazioni al consumatore

 Sintesi

    Tutta la parte relativa alla sicurezza dei prodotti è applicabile ai
    prodotti tessili in quanto non sono soggetti a requisiti di
    sicurezza prescritti da normativa comunitaria specifica.

    In base a tale applicabilità vale quanto previsto dall’articolo
    104, comma 4, lettera a ...e quindi…

                                                                           36
Sicurezza: informazioni al consumatore

 Sintesi

 [Art. 104 - Obblighi del produttore e del distributore]

 ...e quindi … l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio,
 dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di
 prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte,
  salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata.

                                                                            37
Marchi «volontari» e «autodichiarazioni»

                           Esigenze di Sostenibilità
  molte aziende non arrivano sul mercato con il loro nome, e quindi non
    possono attendersi un effetto premiante dell’impegno focalizzato a
   ottenere migliori “prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi”.

     E’ necessario dunque migliorare e
         diffondere gli “strumenti”
      della comunicazione al mercato

 E’ necessario controllare la corretta
applicazione dei marchi per evitarne la
            contraffazione

                                                                             38
Manutenzione: la situazione nazionale

 Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le
   leggi nazionali preesistenti alla costituzione dell’Unione Europea

      In Italia l’applicazione dell’etichettatura di manutenzione
          sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda
                  non è obbligatoria (non lo è mai stata).

In ogni caso quando l’etichetta viene applicata deve essere corretta e
       rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto.

     In Unione Europea era ed è obbligatoria in: Austria, Cipro,
          Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia,
              Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia…

                                                                         39
Manutenzione: la norma di riferimento

           La norma a livello internazionale: ISO 3758:2012

 il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di
  GINETEX [Groupment International d’ Etiquetage pour l'Entretien de Textiles]
  che ne concede l’uso agli organismi nazionali e all’ISO
   [International Organization for Standardization]

 i criteri generali del sistema sono:
     utilizzo per ragioni di costi di un numero limitato di scelte e
      simboli;
     indicazione del “maximum process” applicabile [danno
      irreversibile] e non “optimum process” [problema per la durata del
      prodotto tessile e relativo impatto ambientale];
     disponibilità di metodi di prova riconosciuti per verificare la
      corretta etichettatura
                                                                                 40
Manutenzione: la norma di riferimento

            I simboli devono apparire nel seguente ordine

                                                                Trattamento
 Lavaggio       Candeggio        Asciugatura       Stiro
                                                                Professionale

    Qualora sia indicato più di un simbolo di asciugatura o più di
     un simbolo di trattamento professionale, i simboli dovranno
                       apparire nel seguente ordine:

Qualora uno dei cinque simboli principali non venga indicato , si intende che
    qualunque trattamento di manutenzione previsto da quel simbolo può
                               essere utilizzato.                               41
Manutenzione: la norma di riferimento

                            Allegato C:

Esempi di frasi addizionali che possono accompagnare i
   simboli - le frasi devono essere ridotte al minimo
   Lavare separatamente;
   Lavare con colori simili
   Lavare prima dell’uso
   Lavare a rovescio
   Stirare solo a rovescio
   Non stirare gli elementi decorativi
   Non stirare a vapore
   Asciugare lontano da fonti di calore dirette
   …..

                                                         42
Manutenzione: la norma di riferimento

                                Allegato A:

Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei
                    simboli di manutenzione
 Machine (full scale) methods
   Metodi di prova in cui si applicano procedure standardizzate simili a quelle
   utilizzate nella pratica quotidiana:
    Lavaggio e asciugatura in tumbler: ISO 6330;
    Lavaggio a secco: ISO 3175-2 e ISO 3175-3;
    Trattamento professionale a umido: ISO 3175-4
Per valutare:
    Stabilità dimensionale;
    Aspetto cuciture;
    Pilling etc…

                                                                              43
Manutenzione: la norma di riferimento

                         Allegato A:
Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei
                    simboli di manutenzione

 Laboratory methods
   Metodi di prova in cui si utilizza strumentazione di laboratorio per
   simulare le procedure utilizzate nella pratica quotidiana:

 Solidità del colore:
  principi generali (ISO 105-A01);
  scale dei grigi (ISO 105-A02, ISO 105-A03);
  metodi specifici (solidità del colore allo stiro – ISO-X11 etc..)

                                                                          44
Manutenzione: la norma di riferimento

    I simboli di manutenzione devono essere posti direttamente
                    o sull’articolo o sull’etichetta.

          Quando ciò non è possibile, è sufficiente indicare
            le istruzioni di manutenzione sul packaging.
Le etichette devono essere costituite da un materiale adatto con una
 resistenza ai cicli di trattamenti di manutenzione indicati in etichetta
      almeno uguale a quella dell’articolo sul quale sono poste. Le
 etichette e i simboli devono essere leggibili per tutto il ciclo di vita del
                                 prodotto.

                                                                           45
Origine delle merci: Premesse Generali

   Al concetto di origine è collegato il “cosiddetto marchio di
              origine” o “Made In … del prodotto”.
 Tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha
un effetto importante nella fase di commercializzazione, poiché,
   agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare a
         orientare le scelte di acquisto dei consumatori.

                    Il concetto di origine
   non deve essere confuso con il concetto di provenienza.
La provenienza infatti, non è il luogo in cui il bene è stato fabbricato,
 ma il luogo da cui il bene viene spedito; è pertanto possibile che
l’origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano.

                                                                            46
Origine delle merci:
   le Regole Comunitarie. I Regolamenti

La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni
comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce.
Tali disposizioni sono contenute:
 nel Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario –
CDC) [ora sostituito dal Regolamento CE n. 450/2008 – codice doganale aggiornato –
CDA non ancora applicabile]

 nel Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del
Codice Doganale Comunitario - DAC) e nei relativi allegati.
In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario individuano i
due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale: “criterio delle
merci interamente ottenute” o “ criterio dell’ultima lavorazione o
trasformazione sostanziale ” (economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si
sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione)

                                                                                                                                   47
Origine delle merci: sezione tessili
               Sezione XI (Codice Doganale)
               Materie tessili e loro manufatti

 50    Seta
 51    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine

 52    Cotone

 53    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

 54    Filamenti sintetici o artificiali

 55    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 56    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi;
       manufatti di corderia
 57    Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili

                                                                                    48
Origine delle merci: sezione tessili

            Sezione XI (Codice Doganale)
            Materie tessili e loro manufatti

 58   Tappeti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi;
      passamaneria; ricami
 59   Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di
      materie tessili
 60   Stoffe a maglia

 61   Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia

 62   Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia

 63   Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e
      stracci

                                                                                     49
Origine delle merci: il percorso per la verifica

Articolo 38 DAC
operazioni sempre insufficienti a conferire l’origine
Prodotti compresi nell’Allegato 10 delle DAC
Consultare le note introduttive dell’Allegato 9 delle DAC e poi verificare se le
operazioni effettuate sui prodotti non originari sono quelle descritte come
idonee a conferire l’origine
Prodotti non compresi nell’Allegato 10 delle DAC
Origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce della
nomenclatura combinata diversa da quella del/dei prodotto/prodotti di partenza
(Articolo 24 CDC)
                                     Casi dubbi
Si può consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale
  presentato dalla UE in ambito WTO (non è ancora recepito ma rappresenta la
                      posizione ufficiale della UE in materia)
        (http://europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm)

                                                                                                                       50
Origine delle merci: il percorso per la verifica

Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale
Comunitario - DAC) – Articolo 38

Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il
carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento
di voce tariffaria:
a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il
magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini);
b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la
composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi;
c)
        i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite;
        ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e
        ogni altra semplice operazione di condizionamento;
d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di
condizionamento;
e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo;
f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e).

                                                                                                               51
Allegato 10 del DAC
  Le regole per il tessile
                           Allegato 10 del DAC

Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:

- FABBRICAZIONE A PARTIRE DA …

   Fibre          Filati     Tessuto       Prodotto finito
                                                               Made In Italy
   Extra          Italia       Italia            Italia
    UE                                                                   52
Allegato 10 del DAC
  Le regole per il tessile
                           Allegato 10 del DAC

Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:

- FABBRICAZIONE A PARTIRE DA …

   Fibre          Filati     Tessuto       Prodotto finito
                                                              Made In China
   Cina           Cina         Italia            Italia
                                                                       53
Allegato 10 del DAC
  Le regole per il tessile
                           Allegato 10 del DAC

Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:

- FABBRICAZIONE A PARTIRE DA … IL CUI VALORE NON SUPERA X% DEL
PREZZO FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO

  Cotone          Valore aggiunto pari o
  greggio           superiore al 50%
                                               Made In Italy
   Extra
                          Italia
    UE                                                                 54
Allegato 10 del DAC
  Le regole per il tessile
                           Allegato 10 del DAC

Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:
- CONFEZIONE COMPLETA …

Tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio
             dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia
                                                                         55
Allegato 10 del DAC
     Le regole per il tessile
                                Allegato 10 del DAC

CONFEZIONE COMPLETA

Il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non
implica che la confezione debba considerarsi incompleta:

 applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura
 confezione di asole
 rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche,
 orli inferiori di camicie, gonne o abiti
 apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche,
  etichette, distintivi, ecc.
 stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati».

                                                                                56
Allegato 10 del DAC
  Le regole per il tessile
                           Allegato 10 del DAC

Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere
inquadrate in alcune categorie generali:
- CONFEZIONE COMPLETA …

   Fibre         Filati      Tessuto         Confezione
                                                               Made In Italy
   Cina           Cina         Cina              Italia
                                                                         57
La Difesa del Made In Italy
                                                     Fonti normative

Accordo di Madrid
L’Accordo Internazionale di Madrid del 14 aprile 1891 rivisto da ultimo a Lisbona
il 31 ottobre 1958 – recepito in Italia con il DPR n°676/1967 – Disposizioni
applicative nazionali DPR n° 656/1968

L’ Accordo di Madrid e le norme di recepimento interno non impongono alcun
obbligo di indicazione dell’origine dei prodotti ma si limitano a vietare l’uso di
indicazioni di origine false o ingannevoli.

[Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione
sono soggette a fermo a cura degli uffici doganali che ne danno immediatamente notizia
all’autorità' giudiziaria e agli interessati.
E’ consentita agli interessati di chiedere la regolarizzazione (generalmente attuata mediante
l’asportazione delle etichette contenenti le false o fallaci indicazioni di origine) prevista
dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid.
Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione all’autorità giudiziaria senza che questa abbia
disposto il sequestro della merce, gli uffici doganali possono procedere alla restituzione
della stessa previamente regolarizzata.]

                                                                                                58
La Difesa del Made In Italy
                                                           Fonti normative
Legge Finanziaria 2004
(legge 350/2003 – articolo 4, comma 49)

…”l’importazione e l’esportazione ai fini della commercializzazione di prodotti
recanti falsi o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è
punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale”.
… “le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana
per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio”…

Falsa Indicazione: consiste nella stampigliatura "made in Italy" sui prodotti e merci che
non abbiano l'origine italiana
Fallace indicazione: comprende l'apposizione, sia su prodotti privi di indicazioni di origine
sia su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o
quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce stessa sia di
origine italiana.

[Il funzionario doganale procede al sequestro delle merci e inoltra la notizia di reato al PM
competente che provvederà a convalidare o meno il sequestro, attivando l’azione penale.
E’ sempre ammessa la regolarizzazione che deve essere autorizzata dal magistrato.

Nota: il reato, per effetto della legge 99/2009, è stato iscritto tra gli illeciti cui sono
applicabili le disposizione del D.Lgs. 231/2001]
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La Difesa del Made In Italy
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Fallace indicazione, l’interpretazione
L’agenzia delle Dogane con la Circolare 20/D del 13 maggio 2005 ha dato
alcune precisazioni per permettere di uniformare l’operato degli uffici doganali, in
particolare è stato chiarito quanto segue:
Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera,
l’espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350
del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e
quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o simbolicamente,
l’etichetta di origine.
Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine,
perché l’indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a
riconoscere al prodotto un’origine errata (in particolare, quella italiana).

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La Difesa del Made In Italy
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Fallace indicazione, l’interpretazione

Dall’interpretazione dell’Agenzia risulta quindi evidente che la fallace indicazione di
origine è costituita dall’inserimento nelle etichette dei prodotti di espliciti rimandi al
territorio italiano che possono concretizzarsi in figure ovvero in nomi di luoghi (rimane
quindi impregiudicata la possibilità di importare il prodotto “neutro”).

Questo secondo aspetto ha posto un problema di compatibilità fra gli obblighi previsti dal Decreto
Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) che prevede che i prodotti
commercializzati nel territorio nazionale riportino, in modo visibile e leggibile, la sede legale del
produttore o dell’importatore comunitario e l’articolo 4 comma 49 della legge n°350 del 2003.

L’indicazione della denominazione e della sede dell’importatore (riferimento al territorio italiano)
su prodotti fabbricati all’estero potrebbe far sussistere sussistenza l’ipotesi di reato di fallace
indicazione di origine.
La successiva nota dell’Agenzia delle Dogane (n° protocollo 2704 del 9 agosto 2005) ha
offerto la seguente soluzione operativa:
                           si ritiene che l’apposizione della chiara indicazione
 “IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL’IMPRESA]” nell’etichetta consenta il rispetto congiunto delle
                                       predette disposizioni di legge

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La Difesa del Made In Italy
                                               Fonti normative

Decreto Legge 135 del 25 settembre 2009
(convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166).
 L’ Articolo 16 , commi 5 e seguenti, introduce nel corpo dell’Articolo 4, comma 49,
della Legge n°350/2003 il comma 49 bis che amplia la casistica della “fallace
indicazione” definendo tale anche:
   l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da
  indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana
  ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano
  accompagnati da:
           - indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o
           comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del
           consumatore sull'effettiva origine del prodotto
           - attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio,
           circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di
           commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto.

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La Difesa del Made In Italy
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Con lo stesso articolo 16, commi da 1 a 4 del decreto 135 del 25 settembre 2009
(convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stata inoltre introdotta una
nuova condotta passibile di sanzione consistente
‐ “nell’uso (su prodotti non realizzati interamente in Italia) di un'indicazione di vendita (per
indicazione di vendita si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero
l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla
presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al
dettaglio) che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in
Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia
analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione
interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace
convinzione “
Tale condotta è punita con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale (reclusione fino
a due anni o multa fino a 20.000 Euro), aumentate di un terzo.
Viene prevista l’emanazione di decreti ministeriali per chiarimenti relativi alle concrete
modalità di applicazione. Fino ad ora i decreti non sono stati emanati.

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La Difesa del Made In Italy
  Fonti normative

“Pertanto, mentre l’Articolo 4, comma 49 della legge n° 350/2003 continua a sanzionare
penalmente, ai sensi dell’Art. 517 del Codice Penale , sia tutte le ipotesi di falsa indicazione che i casi
di fallace indicazione che non riguardano prodotti contrassegnati da marchi aziendali:
 il nuovo comma 49 bis prevede che nei casi di fallace indicazione di origine su prodotti
contrassegnati da marchi aziendali legittimamente apposti (come tali non più suscettibili di fermo in
presenza della dichiarazione di impegno) qualora le indicazioni sulla effettiva origine estera della
merce non vengano apposte a cura del responsabile dell’illecito, sul prodotto, o sulla confezione o
sui documenti di corredo per il consumatore, si applica la sanzione pecuniaria (da 10 mila a 250
mila Euro) e si procede alla confisca della merce.

 Il 9 novembre 2009 il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare esplicativa
 n° 124898 con la quale sono state chiarite le modalità applicative delle cosiddette “indicazioni
 precise ed evidenti sull’origine estera” e “dell’attestazione circa le informazioni che verranno rese in
 fase di commercializzazione”.
 Le indicazioni precise sull’origine estera potranno concretizzarsi in un’appendice informativa sul
 prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni:
Prodotto fabbricato in… - Prodotto fabbricato in paesi Extra UE - Prodotto di provenienza Extra UE -
                Prodotto importato da Paesi Extra UE - Prodotto non fabbricato in Italia

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Made In Italy
  Importazione: la Sintesi

                                                                 Legge n° 350 Art. 4
Confezione senza alcuna                                        comma 49 (art. 517 C.P.)
 indicazione o con logo
                               Riporta
  dell’azienda (marchio                               Blocco         Legge n° 676
  non registrato) o con      “Made In Italy”                     (Accordo di Madrid)
   marchio registrato
                                                                (FALSA INDICAZIONE)

                                                                 Legge n° 350 Art. 4
                            Prodotto con o senza               comma 49 (art. 517 C.P.)
Confezione senza alcuna
                          indicazione dell’origine,
  indicazione senza
    marchio o logo
                            con segni, diciture e     Blocco         Legge n° 676
                             figure riconducibili                (Accordo di Madrid)
     dell’azienda
                                   all’Italia
                                                               (FALLACE INDICAZIONE)

                                                                                       65
Made In Italy
 Importazione: la Sintesi

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                             Prodotto con o senza
                                                                  Blocco                  comma 49 bis
   Marchio® o logo         indicazione dell’origine,
     dell’azienda            con segni, diciture e              (fatta salva la
                                                          presentazione dell’apposito
(marchio non registrato)      figure riconducibili
                                                                 attestazione)          (USO FALLACE DEL
                                    all’Italia
                                                                                           MARCHIO)

                             Made In … evidente
                                   oppure
   Marchio® o logo         Prodotto importato da…
                           (nome e sede importatore)             VIA LIBERA             Legge n° 350 Art. 4
     dell’azienda
                           Prodotto non fabbricato            all’importazione            comma 49 bis
(marchio non registrato)
                                  in Italia
                            (anche con indirizzo e sito
                                    internet)

                                                                                                              66
Made In Italy
Importazione: la Sintesi

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                                                                       convertito con
                       Indicazioni di vendita
                                                                    modificazioni con Legge
100 % Made In Italy   che presenti il prodotto
                                                     Blocco              166 - Art.16
    100% Italia          come interamente
                         realizzato in Italia
                                                                     (FALSA INDICAZIONE)

                        Indicazioni di vendita
                                                                      Decreto Legge 135
                      che presenti il prodotto
                                                                       convertito con
                          come interamente
100 % Made In Italy                                 VIA LIBERA      modificazioni con Legge
                          realizzato in Italia
    100% Italia                                  all’importazione        166 - Art.16
                      (disegno, progettazione,
                             lavorazione,
                          confezionamento)

                                                                                              67
Grazie per l’attenzione

            Gabriella Alberti Fusi
Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa
                Piazza Sant’Anna, 2
              21052 Busto Arsizio (VA)
        Tel. 0331 696711 - Fax 0331 680056
          p.e. gabriella.fusi@centrocot.it

              sito www.centrocot.it

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