L'etichettatura dei capi tessili in Europa. I requisiti tecnici in vigore in Europa - Gabriella Alberti Fusi - Unindustria Reggio Emilia
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L’etichettatura dei capi tessili in Europa. I requisiti tecnici in vigore in Europa Gabriella Alberti Fusi Direttore Tecnico Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento SpA (Busto Arsizio, VA) Reggio Emilia – marzo 2016
Etichettatura dei Prodotti Tessili Dubbi da chiarire e Marchio certezze da confermare volontario Manutenzione: è obbligatoria??? si possono usare solo i simboli, quali simboli, Identificazione quale sequenza? del prodotto: è obbligatoria?? Autodichiarazione Made In… è obbligatorio, sempre, quando, è un rischio? Composizione è obbligatoria!! quali denominazioni, Ragione Sociale: è quale sequenza? obbligatoria, di chi, come va scritta ?? 2
Composizione: il quadro normativo Regolamento (UE) n. 1007/2011 del 27 settembre 2011 (relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili) Regolamento Delegato (UE) n. 286/2012 del 27 gennaio 2012 (nell’allegato I è aggiunta la seguente riga 49: «49 polipropilene/poliammide a due componenti …»)
Composizione: il quadro normativo I consideranda più significativi (14) La vigilanza, negli Stati membri, del mercato dei prodotti oggetto del presente regolamento è soggetta al regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio (*) 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti, e alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e (**) del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti . (*) Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (**) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza generale dei prodotti Recepita con D.Lgs 21 maggio 2004, n.172 Codice del consumo Decreto legislativo 06.09.2005 n° 206 , G.U. 08.10.2005 4
Composizione: il quadro normativo I consideranda più significativi (20) La tutela dei consumatori richiede norme commerciali trasparenti e coerenti, anche per quanto riguarda le indicazioni di origine. Tali indicazioni, qualora presenti, dovrebbe consentire ai consumatori di essere pienamente informati sull'origine dei prodotti che acquistano, così da proteggerli da indicazioni di origine fraudolente, inaccurate o fuorvianti. L’indicazione di Origine continua a non essere un obbligo 5
Composizione: il quadro normativo Campo di Applicazione (Articolo 2) Il Regolamento non si applica a: prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi 6
Composizione: il quadro normativo Il Regolamento (UE) 1007/2011 abroga la Direttiva 2008/121/CE [denominazioni del settore tessile (rifusione)] [e la Direttiva 73/44/CEE (quantitativa ternarie) e la Direttiva 96/73/CE (quantitativa binarie)] Disposizioni transitorie: i prodotti tessili conformi alla Direttiva 2008/121/CE e immessi sul mercato prima dell'8 maggio 2012 possono continuare a essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014 Entrata in vigore del Regolamento (UE) 1007/2011: il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (“fatto”27 settembre 2011 – “pubblicato” 18 ottobre 2011). Il Regolamento e il Regolamento Delegato si applicano a decorrere dall'8 maggio 2012. 7
Composizione: il quadro normativo nazionale Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale??? Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 194, attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile e successive integrazioni e modifiche. Art. 15. Legge 883 - 25 novembre 1973 - “Disciplina della denominazione e della etichettatura dei prodotti tessili” (solo articoli 14 – 30, i precedenti già abrogati). Art. 25. 8
Composizione: il quadro normativo nazionale Quale Evoluzione per il Regime Sanzionatorio Nazionale??? Descrizione Violazione Norma violata Norma sanzionatoria Sanzione amministrativa Arresto e/o Trasmissione verbale per ammenda Applicazione della sanzione Segnalazione all’A.G. amministrativa Vendita di prodotti da Euro 1.032,00 a Euro 5.164,00 Comunicazione tessili la cui etichetta di Camera di Commercio Art. 25 Art. 25 È ammesso il pagamento in all’A.G. (Frode in composizione non competente per della Legge 883/73 della Legge 883/73 misura ridotta ex art. 16 Commercio) corrisponde alla reale composizione territorio della Legge 689/81 Vendita di prodotti tessili senza etichetta o con Da Euro 103,00 Camera di Commercio etichetta compilata Art. 8 Art. 15 del a Euro 3.098 competente per D.Lgs. n. 194/99 D.Lgs. n. 194/99 Non si applica l’art.16 della territorio in modo non corretto (ordine non decrescente, utilizzo di solo lingua Legge 689/81 straniera, utilizzo di sigle) Mancata o non corretta indicazione Art. 8, c. 1 Art. 15 del delle indicazioni da Euro 1.032 Camera di Commercio D.Lgs. n. D.Lgs. n. a Euro 5.164 di composizione sui documenti 194/99 194/99 Non si applica competente per commerciali (Art 25,c.3 della Legge (Art 25,c.3 della Legge l’art. 16 della Legge 689/81 territorio (fattura o DDT) 883/73) 883/73) Mancata Art. 8, c.8 Art. 15 c. 2 da Euro 258 conservazione D.Lgs. n. D.Lgs. n. A Euro 4131 Camera di Commercio dei documenti 194/99 194/99 Non si applica competente per (Art.25 c.4 della Legge (Art.25 c.4 della Legge l’art. 16 della territorio commerciali 883/73) 883/73) Legge 689/81 Chiunque non assicura Art. 107, c. Art. 112, c. da Euro 2.500 a Euro 40.000 Camera di Commercio la dovuta collaborazione 2, lett. a) 4, D.Lgs. n. Si applica l’art. competente per ai fini dello svolgimento D.Lgs. n. 206/2005 16 della Legge territorio delle ispezioni 206/2005 689/81 (sicurezza prodotti) 9
Composizione: il quadro normativo nazionale Codice Penale – Articolo 515 (Frode in Commercio) Fonti → Codice Penale → LIBRO SECONDO - Dei delitti in particolare→ Titolo VIII Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499- 518) → Capo II - Dei delitti contro l'industria e il commercio Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccia aperto al pubblico (1), consegna(2) all'acquirente (3) una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita (4), è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445 (alimentari-medicinali), 455- 459 (falsità in monete)], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilasessantacinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi (5), la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotre euro. 10
Composizione: il quadro normativo nazionale Note [Codice Penale – Articolo 515] (1) Nonostante la norma si riferisca a "chiunque", si tratta di un reato proprio e nello specifico il soggetto attivo deve esercitare un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, anche di fatto, in quanto non è richiesta la qualifica di imprenditore. (2) La condotta di consegna si realizza non solo quando vi è una dazione materiale della cosa, ma anche nel caso si abbia la trasmissione di un documento equipollente, quale ad esempio la polizza di carico. Non è richiesto i compimento di atti fraudolenti o dissimulatori, in quanto la presenza di artifizi e raggiri renderebbe applicabile la disciplina della truffa. (3) L'acquirente è colui che riceve la cosa in base ad un contratto lecito ed efficace, non necessariamente di compravendita, in quanto possono rilevare anche quello di permuta, somministrazione, estimatorio, etc. Può trattarsi poi anche di un imprenditore o di un produttore rispetto alla fornitura di materie prime. (4) La diversità può essere diversamente intesa, in quanto può riguardare il genere o la specie, l'origine, la provenienza, la qualità e la quantità della cosa. Nel caso venga consegnato un bene completamente diverso per genere o specie da quello pattuito si parla di diversità essenziale, negli altri casi invece rileva piuttosto una difformità (5) S'intendono oggetti preziosi quelli che hanno un valore superiore, determinato dalla loro rarità oppure da ragioni storiche 11
Composizione: il quadro normativo nazionale Codice del Consumo – Articoli 21-23 e 24-26 (Pratiche commerciali ingannevoli e aggressive) Il Codice del Consumo distingue le pratiche commerciali ingannevoli e aggressive. Le prime (articoli 21-23 del Codice del consumo) sono idonee a indurre in errore il consumatore medio, falsandone il processo decisionale. L’induzione in errore può riguardare il prezzo, la disponibilità sul mercato del prodotto, le sue caratteristiche, i rischi connessi al suo impiego. L’Autorità considera illecite anche le pratiche che inducono il consumatore a trascurare le normali regole di prudenza o vigilanza relativamente all’uso di prodotti pericolosi per la salute e la sicurezza o che possano, anche indirettamente, minacciare la sicurezza di bambini o adolescenti. Se l’impresa agisce con molestie, coercizione o altre forme di indebito condizionamento, il suo comportamento è considerato aggressivo (articoli 24-26 del Codice del consumo). L’aggressività di una pratica commerciale dipende dalla natura, dai tempi, dalle modalità, dall’eventuale ricorso alle minacce fisiche o verbali. 12
Composizione: il quadro normativo Campo di Applicazione (Articolo 2) Il Regolamento si applica ai prodotti tessili messi a disposizione sul mercato dell’Unione e ai prodotti assimilati: i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l’80% in peso i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso) le parti tessili dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti, dei rivestimenti di materassi, dei rivestimenti degli articoli da campeggio (le cui parti tessili costituiscano almeno l’ 80% in peso) i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne venga specificata la composizione 13
Composizione: il quadro normativo Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15) All'immissione di un prodotto sul mercato il fabbricante garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. [«fabbricante» una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o Fabbricare e lo commercializza apponendovi il suo nome o marchio] Se il fabbricante non è stabilito nell'Unione, l'importatore garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. [«importatore» una persona fisica o giuridica la quale sia stabilita nella Comunità e immetta sul mercato comunitario un prodotto originario di un paese terzo] 14
Composizione: il quadro normativo Obblighi di etichettatura o contrassegni (Articolo 15) Un distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto. All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato previsto dalla legge [«distributore» una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto] 15
Composizione: il quadro normativo Requisiti generali relativi alla messa a disposizione sul mercato di prodotti tessili (Articolo 4) I prodotti tessili sono messi a disposizione sul mercato a condizione che siano etichettati, contrassegnati o accompagnati da documenti commerciali in conformità al presente regolamento. Fatto salvo ciò che viene ulteriormente specificato all'articolo 14 (Etichettatura e marcatura) (cfr.) – L’etichetta e il contrassegno possono essere attaccati esclusivamente sulla confezione, e non necessariamente sul prodotto stesso, quando sarebbe inevitabilmente danneggiato. 16
Composizione: il quadro normativo Denominazioni delle fibre tessili (Articolo 5 ) Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili sono utilizzate solo le denominazioni di fibre tessili elencate nell'allegato I. (nota: cashmere e non più kashmir) Sui prodotti dichiarati puri è ammessa la presenza di “fibre estranee” pari a: - 2%, se giustificata da motivi tecnici e non risulta da aggiunta sistematica - 5%, in caso di prodotti ottenuti con ciclo cardato - 0,3% per prodotti di lana vergine o lana di tosa Nel caso di prodotti tessili composti da più fibre oltre le percentuali di “fibre estranee” (2% - 5% - 0,3%) è ammessa una “tolleranza di fabbricazione” del 3%, riferita al peso totale delle fibre indicate in etichetta, tra le percentuali in fibre indicate e quelle risultanti dall'analisi. 17
Composizione: il quadro normativo Un prodotto tessile reca l'indicazione sull'etichetta o il contrassegno della denominazione e della percentuale in peso di tutte le fibre di cui è composto in “ordine decrescente”. Una fibra che rappresenta fino al 5 % del peso totale del prodotto tessile o fibre che rappresentano collettivamente fino al 15 % del peso totale del prodotto tessile possono, qualora non possano essere facilmente identificate al momento della fabbricazione, essere indicate con i termini «altre fibre», immediatamente preceduti o seguiti dalla loro percentuale totale in peso. 18
Composizione: il quadro normativo Possono non essere menzionate in etichetta Le fibre isolabili, visibili e puramente decorative che non superino il 7% del peso totale del prodotto finito[frange e pizzi per esempio]. Le fibre metalliche e altre fibre incorporate nel Se il prodotto è composto da più parti di tessile con lo scopo di dare un effetto differente composizione fibrosa, deve riportare antistatico che non superino il 2% del peso un’etichetta indicante la composizione di totale del prodotto finito. ciascuna delle parti. Tale etichetta non è obbligatoria per le parti che rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto, ad eccezione delle fodere principali (cfr. Precisazioni - slide 20-21). Due o più prodotti tessili che hanno la stessa composizione fibrosa e costituiscono normalmente un insieme inseparabile possono recare una sola etichetta o un solo contrassegno. 19
Composizione: il quadro normativo Articolo 11 – Precisazioni Se le componenti tessili (con fibre tessili diverse) rappresentano meno o più del 30% del peso totale del prodotto tessile, il prodotto tessile rimane il prodotto multifibra. L'articolo 11.2 è una deroga all'articolo 11.1, ma non per l'articolo 9.1. Pertanto, se i componenti rappresentano meno del 30% del peso totale del prodotto tessile, essi non devono essere ignorati nella divulgazione fibre, ma non devono essere visualizzati separatamente. 20
Composizione: il quadro normativo Articolo 11 – Precisazioni Esempio: Una giacca consiste di: parte anteriore (40% del peso totale): 60% cotone e 40% poliestere + parte posteriore (40% del totale peso): 70% lana e 30% poliestere + manicotti (10% del peso totale): 100% viscosa + cappuccio (10% del totale peso): 100% lino. L'etichettatura adeguata o la marcatura è il seguente: Parte Anteriore: 60% cotone 40% poliestere Parte posteriore: 70% lana 30% poliestere Altri componenti: 50% viscosa 50% Lino 21
Composizione: il quadro normativo Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale (Articolo 12) 1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato. 2. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli. Non sono obbligatorie ulteriori precisazioni sulla tipologia della componente di origine animale Applicazione a tutti i componenti del prodotto, accessori compresi (bottoni, inserti, imbottiture in piuma) 22
Composizione: il quadro normativo Etichettatura e contrassegni (Articolo 14) 1. I prodotti tessili sono etichettati o contrassegnati al fine di indicare la loro composizione fibrosa ogni volta che sono messi a disposizione sul mercato. L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; nel caso si tratti di un'etichetta, questa è saldamente fissata. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, le etichette o i contrassegni possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento quando i prodotti sono forniti agli operatori economici nella catena di fornitura o quando sono consegnati in esecuzione di un ordine di un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 23
Composizione: il quadro normativo Etichettatura e contrassegni (Articolo 14) 3. Le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli articoli 5, 7, 8 e 9 sono indicate chiaramente nei documenti commerciali d'accompagnamento di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nel medesimo documento commerciale ne sia spiegato il significato. 24
Composizione: il quadro normativo Impiego delle denominazioni delle fibre tessili e delle descrizioni della composizione fibrosa (Articolo 16) Esiste un obbligo di chiarezza e quindi: nei cataloghi, nei prospetti, sugli imballaggi, sulle etichette e sui contrassegni le descrizioni devono essere facilmente leggibili, visibili e chiare e scritte con caratteri uniformi. Tali informazioni sono chiaramente visibili per il consumatore prima dell'acquisto, anche se effettuato per via elettronica. marchi di fabbrica o ragioni sociali possono essere indicati immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa (se un marchio di fabbrica o una ragione sociale contiene, a titolo principale o a titolo di radice o di aggettivo, una denominazione delle fibre tessili o una denominazione che può ingenerare confusione con essa, tale marchio o ragione sociale deve essere indicato immediatamente prima o dopo le descrizioni della composizione fibrosa) 25
Composizione: il quadro normativo Articolo 14 – Precisazioni Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento, 'etichettatura' significa apposizione delle informazioni richieste per il prodotto tessile per mezzo di un'etichetta; e per 'marcatura' si intende indicazione delle informazioni richieste direttamente sul prodotto tessile mediante cucitura, ricamo, stampa, goffratura o qualsiasi altra tecnologia di applicazione. Come indicato nella definizione di 'marcatura', esistono diverse possibilità per portare le informazioni direttamente sui prodotti tessili, in particolare mediante cucitura, ricamo, stampa, ecc Così la differenza tra l'etichetta e la marcatura consiste in un modo o un metodo di mettere le informazioni richieste, ma in entrambi i casi l'informazione deve essere collegatoa al prodotto tessile e non solo al confezionamento. • 26
Composizione: il quadro normativo Articolo 16 – Precisazioni Ad esempio, se una maglietta è confezionata in un sacchetto/scatola non trasparente sigillato e non apribile, le informazioni sulla composizione delle fibre della maglietta deve comparire sul prodotto e sulla confezione, poiché l'articolo 16.1 richiede che le informazioni sulla composizione fibrosa di un prodotto debba essere chiaramente visibile al consumatore prima dell'acquisto. Ma quando una maglietta è confezionato in un sacchetto trasparente e la composizione fibrosa dichiarata sull'etichetta o il contrassegno sono chiaramente visibili al momento dell'acquisto, l'imballaggio stesso non deve recare l'indicazione della composizione fibrosa. 27
Composizione: il quadro normativo Articolo 16 – Precisazioni Ogni prodotto tessile deve essere etichettato o contrassegnato per mostrare la sua composizione fibrosa ogni volta che il prodotto viene messo a disposizione sul mercato, sia a titolo oneroso o gratuito. Questo vale anche per i prodotti tessili che non sono destinati alla vendita ai consumatori finali, ma che sono presi di nuovo o venduti agli acquirenti aziendali (ad esempio noleggio uniforme e imprese di pulizia), indossati dai loro dipendenti, raccolti per la pulizia e poi inviati di nuovo ai dipendenti. 28
Composizione: il quadro normativo Articolo 16 – Precisazioni L‘elenco di cui all'articolo 16.1 di diversi mezzi di informazione, che impongono l'indicazione della composizione di fibre tessili, vale a dire i cataloghi, prospetti, imballaggi, etichette e marcature è solo indicativo e non deve essere inteso come esaustivo. Altri mezzi di informazione, come cartelle, opuscoli o volantini, sono anche soggetti all'obbligo dell'articolo 16.1, a condizione che possano essere utilizzati dal consumatore per l'acquisto diretto di prodotti tessili. Il criterio per sapere quali informazioni (in particolare spot televisivi e campagne pubblicitarie) richiedano l'indicazione della composizione fibrosa è un collegamento con la presentazione di un prodotto e altre informazioni relative al prodotto, in particolare dei prezzi, consentendo l'esecuzione di una transazione di vendita, compresi quelli on-line. 29
Sicurezza: identità ed estremi del produttore I riferimenti. Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229“ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 8 ottobre 2005 - Supplemento Ordinario n. 162 [Nel 2007 il Codice si è arricchito con l’introduzione dell’articolo 140-bis, che disciplina l’ “azione di classe” (più nota come “class action”), la procedura dinanzi al Tribunale finalizzata all’ottenimento del risarcimento del danno da parte di un gruppo di consumatori danneggiati da un medesimo fatto. Il Codice è stato ancora aggiornato con le modifiche e integrazioni introdotte con il Decreto legislativo 23 maggio 2011, n.79.] 30
Sicurezza: identità ed estremi del produttore Parte I - Disposizioni Generali Titolo I - Disposizioni Generali e Finalità Art. 1 Finalità e Oggetto Nel rispetto della Costituzione e in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell'Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all'articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi dì acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. 31
Sicurezza: identità ed estremi del produttore Titolo II - Informazioni ai Consumatori ...omisssis… Capo II - Indicazione dei Prodotti Art. 6. Contenuto minimo delle informazioni 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; d) all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. 32
Sicurezza: informazioni al consumatore Titolo II - Informazioni ai Consumatori ...omisssis… Capo II - Indicazione dei Prodotti Art. 8. Ambito di applicazione Sono esclusi dall'applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 33
Sicurezza: informazioni al consumatore Sintesi L’articolo 6 non è applicabile ai prodotti tessili in virtù di quanto riportato all’articolo 8. I prodotti tessili sono infatti disciplinati da specifiche disposizioni comunitarie Ritenere applicabile l’articolo 6 farebbe scattare immediatamente una procedura di infrazione nei confronti dell’Italia Di fatto si deve applicare solo l’etichetta di composizione. 34
Sicurezza: informazioni al consumatore Parte IV Sicurezza e Qualità Titolo I SICUREZZA DEI PRODOTTI (parte di recepimento della Direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti) Art. 102.Finalità e campo di applicazione 1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti …. laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 35
Sicurezza: informazioni al consumatore Sintesi Tutta la parte relativa alla sicurezza dei prodotti è applicabile ai prodotti tessili in quanto non sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria specifica. In base a tale applicabilità vale quanto previsto dall’articolo 104, comma 4, lettera a ...e quindi… 36
Sicurezza: informazioni al consumatore Sintesi [Art. 104 - Obblighi del produttore e del distributore] ...e quindi … l'indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell'identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l'omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata. 37
Marchi «volontari» e «autodichiarazioni» Esigenze di Sostenibilità molte aziende non arrivano sul mercato con il loro nome, e quindi non possono attendersi un effetto premiante dell’impegno focalizzato a ottenere migliori “prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi”. E’ necessario dunque migliorare e diffondere gli “strumenti” della comunicazione al mercato E’ necessario controllare la corretta applicazione dei marchi per evitarne la contraffazione 38
Manutenzione: la situazione nazionale Nessuna Direttiva e Nessun Regolamento Europeo ha modificato le leggi nazionali preesistenti alla costituzione dell’Unione Europea In Italia l’applicazione dell’etichettatura di manutenzione sui prodotti del settore tessile abbigliamento moda non è obbligatoria (non lo è mai stata). In ogni caso quando l’etichetta viene applicata deve essere corretta e rispondente alle caratteristiche prestazionali del prodotto. In Unione Europea era ed è obbligatoria in: Austria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia… 39
Manutenzione: la norma di riferimento La norma a livello internazionale: ISO 3758:2012 il sistema di etichettatura e i segni grafici sono di proprietà di GINETEX [Groupment International d’ Etiquetage pour l'Entretien de Textiles] che ne concede l’uso agli organismi nazionali e all’ISO [International Organization for Standardization] i criteri generali del sistema sono: utilizzo per ragioni di costi di un numero limitato di scelte e simboli; indicazione del “maximum process” applicabile [danno irreversibile] e non “optimum process” [problema per la durata del prodotto tessile e relativo impatto ambientale]; disponibilità di metodi di prova riconosciuti per verificare la corretta etichettatura 40
Manutenzione: la norma di riferimento I simboli devono apparire nel seguente ordine Trattamento Lavaggio Candeggio Asciugatura Stiro Professionale Qualora sia indicato più di un simbolo di asciugatura o più di un simbolo di trattamento professionale, i simboli dovranno apparire nel seguente ordine: Qualora uno dei cinque simboli principali non venga indicato , si intende che qualunque trattamento di manutenzione previsto da quel simbolo può essere utilizzato. 41
Manutenzione: la norma di riferimento Allegato C: Esempi di frasi addizionali che possono accompagnare i simboli - le frasi devono essere ridotte al minimo Lavare separatamente; Lavare con colori simili Lavare prima dell’uso Lavare a rovescio Stirare solo a rovescio Non stirare gli elementi decorativi Non stirare a vapore Asciugare lontano da fonti di calore dirette ….. 42
Manutenzione: la norma di riferimento Allegato A: Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei simboli di manutenzione Machine (full scale) methods Metodi di prova in cui si applicano procedure standardizzate simili a quelle utilizzate nella pratica quotidiana: Lavaggio e asciugatura in tumbler: ISO 6330; Lavaggio a secco: ISO 3175-2 e ISO 3175-3; Trattamento professionale a umido: ISO 3175-4 Per valutare: Stabilità dimensionale; Aspetto cuciture; Pilling etc… 43
Manutenzione: la norma di riferimento Allegato A: Caratteristiche e metodi di prova per la corretta selezione dei simboli di manutenzione Laboratory methods Metodi di prova in cui si utilizza strumentazione di laboratorio per simulare le procedure utilizzate nella pratica quotidiana: Solidità del colore: principi generali (ISO 105-A01); scale dei grigi (ISO 105-A02, ISO 105-A03); metodi specifici (solidità del colore allo stiro – ISO-X11 etc..) 44
Manutenzione: la norma di riferimento I simboli di manutenzione devono essere posti direttamente o sull’articolo o sull’etichetta. Quando ciò non è possibile, è sufficiente indicare le istruzioni di manutenzione sul packaging. Le etichette devono essere costituite da un materiale adatto con una resistenza ai cicli di trattamenti di manutenzione indicati in etichetta almeno uguale a quella dell’articolo sul quale sono poste. Le etichette e i simboli devono essere leggibili per tutto il ciclo di vita del prodotto. 45
Origine delle merci: Premesse Generali Al concetto di origine è collegato il “cosiddetto marchio di origine” o “Made In … del prodotto”. Tale marchio, pur non avendo nessuna rilevanza tributaria, ha un effetto importante nella fase di commercializzazione, poiché, agendo sulla qualità percepita del prodotto, può arrivare a orientare le scelte di acquisto dei consumatori. Il concetto di origine non deve essere confuso con il concetto di provenienza. La provenienza infatti, non è il luogo in cui il bene è stato fabbricato, ma il luogo da cui il bene viene spedito; è pertanto possibile che l’origine e la provenienza di uno stesso bene non coincidano. 46
Origine delle merci: le Regole Comunitarie. I Regolamenti La definizione del Paese di origine di un bene si basa sulle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale della merce. Tali disposizioni sono contenute: nel Regolamento CEE n. 2913/1992 (Codice Doganale Comunitario – CDC) [ora sostituito dal Regolamento CE n. 450/2008 – codice doganale aggiornato – CDA non ancora applicabile] nel Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario - DAC) e nei relativi allegati. In particolare gli articoli 23 e 24 del codice doganale comunitario individuano i due criteri di riferimento per definire l’origine non preferenziale: “criterio delle merci interamente ottenute” o “ criterio dell’ultima lavorazione o trasformazione sostanziale ” (economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione) 47
Origine delle merci: sezione tessili Sezione XI (Codice Doganale) Materie tessili e loro manufatti 50 Seta 51 Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine 52 Cotone 53 Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta 54 Filamenti sintetici o artificiali 55 Fibre sintetiche o artificiali in fiocco 56 Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia 57 Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili 48
Origine delle merci: sezione tessili Sezione XI (Codice Doganale) Materie tessili e loro manufatti 58 Tappeti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami 59 Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; manufatti tecnici di materie tessili 60 Stoffe a maglia 61 Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia 62 Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia 63 Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci 49
Origine delle merci: il percorso per la verifica Articolo 38 DAC operazioni sempre insufficienti a conferire l’origine Prodotti compresi nell’Allegato 10 delle DAC Consultare le note introduttive dell’Allegato 9 delle DAC e poi verificare se le operazioni effettuate sui prodotti non originari sono quelle descritte come idonee a conferire l’origine Prodotti non compresi nell’Allegato 10 delle DAC Origine conferita se il prodotto ottenuto è classificato in una voce della nomenclatura combinata diversa da quella del/dei prodotto/prodotti di partenza (Articolo 24 CDC) Casi dubbi Si può consultare l’elenco delle lavorazioni conferenti origine per voce doganale presentato dalla UE in ambito WTO (non è ancora recepito ma rappresenta la posizione ufficiale della UE in materia) (http://europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/non-preferential/article_1622_en.htm) 50
Origine delle merci: il percorso per la verifica Regolamento CEE n. 2454/1993 (Disposizioni di Applicazione del Codice Doganale Comunitario - DAC) – Articolo 38 Per l'applicazione del precedente articolo si considerano sempre insufficienti a conferire il carattere originario le seguenti lavorazioni o trasformazioni, che vi sia o meno cambiamento di voce tariffaria: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione dei prodotti tal quali durante il trasporto e il magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, rimozione di parti avariate e operazioni affini); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (ivi compresa la composizione di serie di prodotti), lavatura, riduzione in pezzi; c) i) i cambiamenti d'imballaggio; le divisioni e riunioni di partite; ii) la semplice insaccatura, nonché il semplice collocamento in astucci, scatole o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti e sul loro imballaggio di marchi, etichette o altri segni distintivi di condizionamento; e) la semplice riunione di parti di prodotti per costituire un prodotto completo; f) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad e). 51
Allegato 10 del DAC Le regole per il tessile Allegato 10 del DAC Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere inquadrate in alcune categorie generali: - FABBRICAZIONE A PARTIRE DA … Fibre Filati Tessuto Prodotto finito Made In Italy Extra Italia Italia Italia UE 52
Allegato 10 del DAC Le regole per il tessile Allegato 10 del DAC Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere inquadrate in alcune categorie generali: - FABBRICAZIONE A PARTIRE DA … Fibre Filati Tessuto Prodotto finito Made In China Cina Cina Italia Italia 53
Allegato 10 del DAC Le regole per il tessile Allegato 10 del DAC Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere inquadrate in alcune categorie generali: - FABBRICAZIONE A PARTIRE DA … IL CUI VALORE NON SUPERA X% DEL PREZZO FRANCO FABBRICA DEL PRODOTTO Cotone Valore aggiunto pari o greggio superiore al 50% Made In Italy Extra Italia UE 54
Allegato 10 del DAC Le regole per il tessile Allegato 10 del DAC Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere inquadrate in alcune categorie generali: - CONFEZIONE COMPLETA … Tutte le operazioni che debbono essere effettuate successivamente al taglio dei tessuti o alla modellatura delle stoffe a maglia 55
Allegato 10 del DAC Le regole per il tessile Allegato 10 del DAC CONFEZIONE COMPLETA Il fatto che una o più lavorazioni di rifinitura non sia stata effettuata non implica che la confezione debba considerarsi incompleta: applicazione di bottoni e/o di altri tipi di chiusura confezione di asole rifinitura delle estremità di pantaloni o maniche, orli inferiori di camicie, gonne o abiti apposizione di guarnizioni ed accessori quali tasche, etichette, distintivi, ecc. stiratura ed altre preparazione per indumenti da vendere «confezionati». 56
Allegato 10 del DAC Le regole per il tessile Allegato 10 del DAC Le trasformazioni specifiche elencate nella colonna 3 possono essere inquadrate in alcune categorie generali: - CONFEZIONE COMPLETA … Fibre Filati Tessuto Confezione Made In Italy Cina Cina Cina Italia 57
La Difesa del Made In Italy Fonti normative Accordo di Madrid L’Accordo Internazionale di Madrid del 14 aprile 1891 rivisto da ultimo a Lisbona il 31 ottobre 1958 – recepito in Italia con il DPR n°676/1967 – Disposizioni applicative nazionali DPR n° 656/1968 L’ Accordo di Madrid e le norme di recepimento interno non impongono alcun obbligo di indicazione dell’origine dei prodotti ma si limitano a vietare l’uso di indicazioni di origine false o ingannevoli. [Le merci per le quali vi sia il fondato sospetto che rechino una falsa o fallace indicazione sono soggette a fermo a cura degli uffici doganali che ne danno immediatamente notizia all’autorità' giudiziaria e agli interessati. E’ consentita agli interessati di chiedere la regolarizzazione (generalmente attuata mediante l’asportazione delle etichette contenenti le false o fallaci indicazioni di origine) prevista dall'art. 2 dell'Accordo di Madrid. Trascorsi 60 giorni dalla comunicazione all’autorità giudiziaria senza che questa abbia disposto il sequestro della merce, gli uffici doganali possono procedere alla restituzione della stessa previamente regolarizzata.] 58
La Difesa del Made In Italy Fonti normative Legge Finanziaria 2004 (legge 350/2003 – articolo 4, comma 49) …”l’importazione e l’esportazione ai fini della commercializzazione di prodotti recanti falsi o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell’art. 517 del codice penale”. … “le fattispecie sono commesse sin dalla presentazione dei prodotti o delle merci in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e sino alla vendita al dettaglio”… Falsa Indicazione: consiste nella stampigliatura "made in Italy" sui prodotti e merci che non abbiano l'origine italiana Fallace indicazione: comprende l'apposizione, sia su prodotti privi di indicazioni di origine sia su prodotti sui quali è indicata una origine e provenienza estera, di segni, figure o quant'altro, tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce stessa sia di origine italiana. [Il funzionario doganale procede al sequestro delle merci e inoltra la notizia di reato al PM competente che provvederà a convalidare o meno il sequestro, attivando l’azione penale. E’ sempre ammessa la regolarizzazione che deve essere autorizzata dal magistrato. Nota: il reato, per effetto della legge 99/2009, è stato iscritto tra gli illeciti cui sono applicabili le disposizione del D.Lgs. 231/2001] 59
La Difesa del Made In Italy Fonti normative Fallace indicazione, l’interpretazione L’agenzia delle Dogane con la Circolare 20/D del 13 maggio 2005 ha dato alcune precisazioni per permettere di uniformare l’operato degli uffici doganali, in particolare è stato chiarito quanto segue: Nel caso di importazione di prodotti nei quali sia indicata l’esatta origine estera, l’espressa previsione normativa di cui al citato art. 4, comma 49 della legge n. 350 del 2003 può verificarsi solo nel caso in cui la fallace indicazione (segni, figure e quant’altro) abbia caratteristiche tali da “oscurare”, fisicamente o simbolicamente, l’etichetta di origine. Nel caso di esportazione di prodotti nei quali non sia indicata la loro esatta origine, perché l’indicazione possa essere considerata fallace deve indurre chi la legge a riconoscere al prodotto un’origine errata (in particolare, quella italiana). 60
La Difesa del Made In Italy Fonti normative Fallace indicazione, l’interpretazione Dall’interpretazione dell’Agenzia risulta quindi evidente che la fallace indicazione di origine è costituita dall’inserimento nelle etichette dei prodotti di espliciti rimandi al territorio italiano che possono concretizzarsi in figure ovvero in nomi di luoghi (rimane quindi impregiudicata la possibilità di importare il prodotto “neutro”). Questo secondo aspetto ha posto un problema di compatibilità fra gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) che prevede che i prodotti commercializzati nel territorio nazionale riportino, in modo visibile e leggibile, la sede legale del produttore o dell’importatore comunitario e l’articolo 4 comma 49 della legge n°350 del 2003. L’indicazione della denominazione e della sede dell’importatore (riferimento al territorio italiano) su prodotti fabbricati all’estero potrebbe far sussistere sussistenza l’ipotesi di reato di fallace indicazione di origine. La successiva nota dell’Agenzia delle Dogane (n° protocollo 2704 del 9 agosto 2005) ha offerto la seguente soluzione operativa: si ritiene che l’apposizione della chiara indicazione “IMPORTATO DA: [NOME E SEDE DELL’IMPRESA]” nell’etichetta consenta il rispetto congiunto delle predette disposizioni di legge 61
La Difesa del Made In Italy Fonti normative Decreto Legge 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166). L’ Articolo 16 , commi 5 e seguenti, introduce nel corpo dell’Articolo 4, comma 49, della Legge n°350/2003 il comma 49 bis che amplia la casistica della “fallace indicazione” definendo tale anche: l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da: - indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto - attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. 62
La Difesa del Made In Italy Fonti normative Con lo stesso articolo 16, commi da 1 a 4 del decreto 135 del 25 settembre 2009 (convertito nella legge 20 novembre 2009, n. 166) è stata inoltre introdotta una nuova condotta passibile di sanzione consistente ‐ “nell’uso (su prodotti non realizzati interamente in Italia) di un'indicazione di vendita (per indicazione di vendita si intende la utilizzazione a fini di comunicazione commerciale ovvero l'apposizione degli stessi sul prodotto o sulla confezione di vendita o sulla merce dalla presentazione in dogana per l'immissione in consumo o in libera pratica e fino alla vendita al dettaglio) che presenti il prodotto come interamente realizzato in Italia, quale "100% made in Italy", "100% Italia", "tutto italiano", in qualunque lingua espressa, o altra che sia analogamente idonea ad ingenerare nel consumatore la convinzione della realizzazione interamente in Italia del prodotto, ovvero segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione “ Tale condotta è punita con le pene previste dall’articolo 517 del codice penale (reclusione fino a due anni o multa fino a 20.000 Euro), aumentate di un terzo. Viene prevista l’emanazione di decreti ministeriali per chiarimenti relativi alle concrete modalità di applicazione. Fino ad ora i decreti non sono stati emanati. 63
La Difesa del Made In Italy Fonti normative “Pertanto, mentre l’Articolo 4, comma 49 della legge n° 350/2003 continua a sanzionare penalmente, ai sensi dell’Art. 517 del Codice Penale , sia tutte le ipotesi di falsa indicazione che i casi di fallace indicazione che non riguardano prodotti contrassegnati da marchi aziendali: il nuovo comma 49 bis prevede che nei casi di fallace indicazione di origine su prodotti contrassegnati da marchi aziendali legittimamente apposti (come tali non più suscettibili di fermo in presenza della dichiarazione di impegno) qualora le indicazioni sulla effettiva origine estera della merce non vengano apposte a cura del responsabile dell’illecito, sul prodotto, o sulla confezione o sui documenti di corredo per il consumatore, si applica la sanzione pecuniaria (da 10 mila a 250 mila Euro) e si procede alla confisca della merce. Il 9 novembre 2009 il Ministero dello Sviluppo economico ha emanato la circolare esplicativa n° 124898 con la quale sono state chiarite le modalità applicative delle cosiddette “indicazioni precise ed evidenti sull’origine estera” e “dell’attestazione circa le informazioni che verranno rese in fase di commercializzazione”. Le indicazioni precise sull’origine estera potranno concretizzarsi in un’appendice informativa sul prodotto, sulla confezione o sulle etichette contenente le seguenti informazioni: Prodotto fabbricato in… - Prodotto fabbricato in paesi Extra UE - Prodotto di provenienza Extra UE - Prodotto importato da Paesi Extra UE - Prodotto non fabbricato in Italia 64
Made In Italy Importazione: la Sintesi Legge n° 350 Art. 4 Confezione senza alcuna comma 49 (art. 517 C.P.) indicazione o con logo Riporta dell’azienda (marchio Blocco Legge n° 676 non registrato) o con “Made In Italy” (Accordo di Madrid) marchio registrato (FALSA INDICAZIONE) Legge n° 350 Art. 4 Prodotto con o senza comma 49 (art. 517 C.P.) Confezione senza alcuna indicazione dell’origine, indicazione senza marchio o logo con segni, diciture e Blocco Legge n° 676 figure riconducibili (Accordo di Madrid) dell’azienda all’Italia (FALLACE INDICAZIONE) 65
Made In Italy Importazione: la Sintesi Legge n° 350 Art. 4 Prodotto con o senza Blocco comma 49 bis Marchio® o logo indicazione dell’origine, dell’azienda con segni, diciture e (fatta salva la presentazione dell’apposito (marchio non registrato) figure riconducibili attestazione) (USO FALLACE DEL all’Italia MARCHIO) Made In … evidente oppure Marchio® o logo Prodotto importato da… (nome e sede importatore) VIA LIBERA Legge n° 350 Art. 4 dell’azienda Prodotto non fabbricato all’importazione comma 49 bis (marchio non registrato) in Italia (anche con indirizzo e sito internet) 66
Made In Italy Importazione: la Sintesi Decreto Legge 135 convertito con Indicazioni di vendita modificazioni con Legge 100 % Made In Italy che presenti il prodotto Blocco 166 - Art.16 100% Italia come interamente realizzato in Italia (FALSA INDICAZIONE) Indicazioni di vendita Decreto Legge 135 che presenti il prodotto convertito con come interamente 100 % Made In Italy VIA LIBERA modificazioni con Legge realizzato in Italia 100% Italia all’importazione 166 - Art.16 (disegno, progettazione, lavorazione, confezionamento) 67
Grazie per l’attenzione Gabriella Alberti Fusi Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento Spa Piazza Sant’Anna, 2 21052 Busto Arsizio (VA) Tel. 0331 696711 - Fax 0331 680056 p.e. gabriella.fusi@centrocot.it sito www.centrocot.it 68
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