GUIDA PRATICA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Bcc Aquara
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1 LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI ■■ Come funziona 2 LO SMOBILIZZO DEI CREDITI ■■ Le operazioni previste ■■ Condizioni economiche applicabili alle operazioni di smobilizzo 3 LA COMPENSAZIONE 3
Oggi le imprese che vantano un credito nei confronti della Pubblica Amministrazione possono ottenerne il riconoscimento in maniera semplice e veloce. 4
Al fine di sbloccare tra il 2013 e il 2014 ben quaranta miliardi di pagamenti dovuti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione, il Governo ha introdotto una serie di importanti novità legislative1 che puntano a rendere pienamente operativa la procedura di certificazione e smobilizzo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione; provvedimenti che seguono l’Accordo sul credito siglato il 25 maggio 2012 dall’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni imprenditoriali, alla presenza del Ministro dello Sviluppo Economico. Alla luce di queste novità, questa Guida intende fornire alle imprese uno strumento di prima informazione che consenta loro di individuare rapidamente i passi da compiere per sbloccare i loro crediti: illustra come avviene la procedura di certificazione del credito e quali sono le diverse forme di anticipazione che si possono concordare con la propria banca. Come sempre, le imprese potranno ricevere tutte le informazioni particolareggiate presso le filiali delle banche aderenti all’Accordo (l’elenco è disponibile sul sito dell’ABI, www.abi.it). 1 Decreto debiti PA (DL n. 35/2013 convertito dalla Legge n. 64 del 6/6/2013) 5
1 LA CERTIFICAZI ONE dei crediti LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI La certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione è il documento che attesta che il credito vantato dall’impresa, alla data di presentazione della domanda, non è prescritto, è certo, liquido ed esigibile. Possono essere certificati i crediti relativi a rapporti di somministrazione, fornitura, appalto e prestazioni rese dai professionisti, nei confronti di: Amministrazioni statali, centrali e periferiche Regioni e Province autonome Enti locali Enti del Servizio Sanitario Nazionale ad eccezione di quelli vantati nei confronti degli enti locali commissariati e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale che fanno parte delle regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari* (o a programmi di prosecuzione degli stessi, se nell’ambito di tali piani o programmi sono state previste operazioni relative al debito**). Non è possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di: organi costituzionali e a rilevanza costituzionale, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, enti pubblici economici, enti ed organismi di diritto privato, società a partecipazione pubblica. * Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia ** Per questi enti sono in ogni caso valide le certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito delle 6 operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei relativi piani o programmi operativi.
AZIONE dei crediti 1 LA CERTIFIC COME FUNZIONA Nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre 2013, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di certificare le somme dovute alle imprese per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali hanno comunicato, attraverso la piattaforma elettronica del Ministero dell’Economia e delle Finanze2, l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati dalle imprese nei loro confronti sino al 31 dicembre 2012. Parallelamente, l’Associazione Bancaria Italiana, per conto di banche ed intermediari, ha comunicato allo stesso Ministero l’elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione e ceduti a banche e intermediari. Nell’elenco dei debiti predisposto dalla Pubblica Amministrazione devono essere specificati i dati identificativi delle imprese creditrici e la data di pagamento prevista, questo anche al fine di consentirne la compensazione fiscale (cfr. pag. 13). La grossa novità è costituita dal fatto che l’inserimento stesso nell’elenco equivale a certificazione del credito (a meno che i crediti non siano già stati oggetto di cessione o di altra modalità di certificazione). 2 http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml 7
1 LA CERTIFIC AZIONE dei crediti La singola impresa creditrice non deve dunque più attivarsi individualmente per ottenere la certificazione utile al successivo smobilizzo presso gli intermediari bancari e finanziari ma è comunque tenuta a verificare l’elenco pubblicato nella piattaforma potendo così ottenere, in caso di omessa, incompleta o erronea indicazione, la correzione e/o l’integrazione da parte della Pubblica Amministrazione.3 Dal 2014, la compilazione di questo elenco diventerà un obbligo routinario per le Pubbliche Amministrazioni, che entro il 30 aprile dell’anno successivo, dovranno provvedere alla pubblicazione sulla piattaforma elettronica dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre dell’anno precedente. Al fine di accelerare il pagamento dei debiti, le Pubbliche Amministrazioni hanno dovuto inviare entro il 30 giugno 2013 alle singole imprese creditrici una comunicazione (anche tramite la posta elettronica certificata - PEC) con l’indicazione dell’importo e della data entro la quale provvederà al pagamento del debito in questione. Per ogni altra utile indicazione è possibile consultare il sito del MEF (www.mef.gov.it). 3 Prima dell’emanazione del DL n. 35/2013 invece già era consentito alla singola impresa creditrice di attivarsi per ottenere dall’amministrazione debitrice la certificazione del suo credito. Questa possibilità resta ferma anche nell’attuale contesto in cui tuttavia le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a redigere e comunicare loro stesse l’elenco completo dei debiti in essere alla fine di ogni anno solare. 8
LO SMOBILIZZO dei crediti 2 LO SMOBILIZZO DEI CREDITI Dopo aver ottenuto la certificazione che attesta che il credito è certo, liquido ed esigibile, l’impresa ha tempo fino al 30 giugno 2014 (come previsto dall’accordo ABI-PMI di maggio 2012) per concordare con la banca, presentando relativa domanda, le operazioni di smobilizzo. Queste vengono realizzate grazie ad uno specifico plafond che il settore bancario ha destinato allo smobilizzo dei crediti che le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione. In particolare, possono accedere al plafond le imprese: con meno di 250 addetti, un fatturato non superiore a 50 milioni di euro (o il cui totale di bilancio non superi i 43 milioni di euro), operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori; che al momento della presentazione della domanda non abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate” o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Per le imprese che presentano “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni (e fino ad un massimo di 180 giorni), la banca può valutare la realizzazione dell’operazione, tenuto conto degli impatti e dei vincoli regolamentari, se il ritardo di pagamento dell’impresa è dovuto al mancato incasso dei crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione per i quali l’impresa richiede l’attivazione del plafond. 9
LE OPERAZIONI PREVISTE L’impresa può concordare con la banca o con l’intermediario finanziario che aderisce all’Accordo: Lo sconto pro soluto L’anticipazione con cessione del credito (anche in forma di sconto pro solvendo) L’anticipazione senza cessione del credito 1. LO SCONTO PRO SOLUTO È il caso in cui la banca acquista il credito che l’impresa vanta nei confronti della Pubblica Amministrazione, assumendosi il rischio di inadempienza di quest’ultima. Il prezzo pagato dalla banca all’impresa è di norma inferiore al valore nominale del credito perché comprensivo degli interessi anticipati. 2. L’ANTICIPAZIONE CON CESSIONE DEL CREDITO È il caso in cui la banca eroga un finanziamento all’impresa a titolo di anticipazione del credito che la stessa vanta nei confronti della Pubblica Amministrazione e parallelamente l’impresa cede alla banca, a titolo di garanzia, il credito oggetto di anticipazione. In questo caso l’impresa resta direttamente responsabile del rimborso dell’anticipazione bancaria ed il flusso di denaro che proverrà dal credito vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione potrà essere acquisito dalla banca solo in caso di inadempienza dell’impresa. 10
IZZO dei crediti 2 LO SMOBIL 3. L’ ANTICIPAZIONE SENZA CESSIONE DEL CREDITO Questo caso è analogo al precedente con la differenza che la banca non diventa cessionaria del credito vantato dall’impresa ma solo il soggetto autorizzato al suo incasso una volta giunto a scadenza (questo grazie ad un mandato specifico che l’impresa si impegna a conferirle). Anche in questo caso l’impresa rimane sempre responsabile del rimborso del finanziamento nei confronti della banca. L’erogazione di questo tipo di finanziamento è condizionata all’acquisizione da parte della banca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o di un altro garante equivalente o contro garantito dal Fondo. L’anticipazione non potrà essere inferiore al 70% dell’ammontare del credito che l’impresa vanta nei confronti della Pubblica Amministrazione e la durata sarà coerente con la data di pagamento prevista nella certificazione. Nel determinare la propria esposizione complessiva nei confronti dell’impresa, la banca mantiene le linee di credito concesse all’impresa, evitando di computare la quota di tali anticipazioni che risulta garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI o da altro garante equivalente. Ciò a condizione che i crediti oggetto della anticipazione non siano stati già considerati dalla banca ai fini di precedenti operazioni di finanziamento e nella certificazione sia presente la data di pagamento. 11
2 LO SMOBIL IZZO dei crediti Nel caso in cui nella certificazione non sia esplicitamente indicata una data di pagamento del credito, l’anticipazione può essere accordata per un periodo di 12 mesi a condizione che: l’impresa sia “in bonis”, non abbia ritardi di pagamento e che il Fondo di Garanzia per le PMI rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori 6 mesi (anche più volte, qualora il pagamento non avvenga nel frattempo). CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI SMOBILIZZO Il tasso d’interesse/sconto applicabile alle operazioni di smobilizzo dei crediti è determinato sulla base di due elementi: il costo della provvista per la banca (equivalente al costo di accesso per la banca alla provvista messa a disposizione dalla Banca Centrale Europea); uno “spread” funzione della qualità dell’impresa, del garante e della struttura/tipologia dell’operazione. Inoltre, per agevolare la comparabilità dell’operazione con le condizioni di mercato, la banca comunica all’impresa il tasso di interesse finito e le due componenti che lo determinano (il costo della provvista e lo spread). 12
LA COMPENSAZI ONE 3 LA COMPENSAZIONE In alternativa alle operazioni di smobilizzo con la banca, le imprese possono compensare i crediti vantati verso le Pubbliche Amministrazioni per somministrazione, forniture ed appalti con alcune tipologie di debiti maturati nei confronti del settore pubblico. In particolare, allo stato attuale - la normativa di riferimento è in continua evoluzione - i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale: possono essere compensati con i debiti iscritti a ruolo e notificati entro il 30 aprile 2012 a titolo di tributi erariali, regionali e locali, debiti contributivi, assistenziali, previdenziali e assicurativi; se maturati al 31 dicembre 2012, gli stessi crediti possono essere compensati anche con le somme dovute in base agli istituti deflatori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (somme dovute per accertamento con adesione; definizione; acquiescenza; definizione agevolata delle sanzioni; conciliazione giudiziale e di mediazione). 13
NSAZIONE 3 LA COMPE In entrambi i casi, i crediti per i quali è richiesta la compensazione devono essere certificati e l’intero processo si svolge in via telematica utilizzando l’apposita piattaforma elettronica messa a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 14
© Bancaria Editrice - Novembre 2013 Stampato da Spadamedia S.r.l., Roma Prezzo di listino: 0,42 ISBN 978-88-449-0976-5 15
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