GUIDA PRATICA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Bcc Aquara

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GUIDA PRATICA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Bcc Aquara
GUIDA PRATICA
ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI
NEI CONFRONTI DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
GUIDA PRATICA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Bcc Aquara

GUIDA PRATICA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Bcc Aquara


1   LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
       ■■   Come funziona

2   LO SMOBILIZZO DEI CREDITI
       ■■   Le operazioni previste
       ■■   Condizioni economiche applicabili alle
            operazioni di smobilizzo

3   LA COMPENSAZIONE

                                                          3
GUIDA PRATICA ALLO SMOBILIZZO DEI CREDITI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Bcc Aquara


                Oggi le imprese che
           vantano un credito nei
         confronti della Pubblica
                 Amministrazione
              possono ottenerne
            il riconoscimento in
              maniera semplice
                        e veloce.

4


Al fine di sbloccare tra il 2013 e il 2014 ben quaranta miliardi
di pagamenti dovuti alle imprese da parte della Pubblica
Amministrazione, il Governo ha introdotto una serie di importanti
novità legislative1 che puntano a rendere pienamente operativa
la procedura di certificazione e smobilizzo dei crediti vantati
nei confronti della Pubblica Amministrazione; provvedimenti
che seguono l’Accordo sul credito siglato il 25 maggio
2012 dall’Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni
imprenditoriali, alla presenza del Ministro dello Sviluppo
Economico.

Alla luce di queste novità, questa Guida intende fornire alle
imprese uno strumento di prima informazione che consenta
loro di individuare rapidamente i passi da compiere per sbloccare
i loro crediti: illustra come avviene la procedura di certificazione
del credito e quali sono le diverse forme di anticipazione che si
possono concordare con la propria banca.

Come sempre, le imprese potranno ricevere tutte le informazioni
particolareggiate presso le filiali delle banche aderenti all’Accordo
(l’elenco è disponibile sul sito dell’ABI, www.abi.it).

1 Decreto debiti PA (DL n. 35/2013 convertito dalla Legge n. 64 del 6/6/2013)

                                                                                    5
1                                LA CERTIFICAZI
                                                   ONE dei crediti

    LA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
    La certificazione rilasciata dalla Pubblica Amministrazione
    è il documento che attesta che il credito vantato
    dall’impresa, alla data di presentazione della domanda,
    non è prescritto, è certo, liquido ed esigibile.
    Possono essere certificati i crediti relativi a rapporti di
    somministrazione, fornitura, appalto e prestazioni rese dai
    professionisti, nei confronti di:
    ƒƒAmministrazioni statali, centrali e periferiche
    ƒƒRegioni e Province autonome
    ƒƒEnti locali
    ƒƒEnti del Servizio Sanitario Nazionale
    ad eccezione di quelli vantati nei confronti degli enti locali
    commissariati e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale che fanno
    parte delle regioni sottoposte a piani di rientro da deficit sanitari* (o
    a programmi di prosecuzione degli stessi, se nell’ambito di tali piani
    o programmi sono state previste operazioni relative al debito**).
    Non è possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei
    confronti di: organi costituzionali e a rilevanza costituzionale,
    camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
    associazioni, enti pubblici economici, enti ed organismi di diritto
    privato, società a partecipazione pubblica.
    * Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna e Sicilia

    **	Per questi enti sono in ogni caso valide le certificazioni rilasciate ai sensi dell’art. 11, comma 2, del decreto-legge 31 maggio
        2010 n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché le certificazioni rilasciate nell’ambito delle
6       operazioni di gestione del debito sanitario, in attuazione dei relativi piani o programmi operativi.
AZIONE dei crediti
                                                                             1 LA CERTIFIC

COME FUNZIONA
Nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 15 settembre
2013, le Pubbliche Amministrazioni, al fine di certificare
le somme dovute alle imprese per somministrazioni,
forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni
professionali hanno comunicato, attraverso la
piattaforma elettronica del Ministero dell’Economia e
delle Finanze2, l’elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili,
maturati dalle imprese nei loro confronti sino al 31
dicembre 2012.
Parallelamente, l’Associazione Bancaria Italiana, per conto di
banche ed intermediari, ha comunicato allo stesso Ministero
l’elenco dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre
2012 dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione
e ceduti a banche e intermediari.
Nell’elenco dei debiti predisposto dalla Pubblica Amministrazione
devono essere specificati i dati identificativi delle imprese
creditrici e la data di pagamento prevista, questo anche al fine di
consentirne la compensazione fiscale (cfr. pag. 13).
La grossa novità è costituita dal fatto che l’inserimento stesso
nell’elenco equivale a certificazione del credito (a meno che i
crediti non siano già stati oggetto di cessione o di altra modalità
di certificazione).

2 http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito/home.xhtml

                                                                                                               7
1 LA CERTIFIC
                 AZIONE dei crediti

            La singola impresa creditrice non deve dunque più attivarsi
            individualmente per ottenere la certificazione utile al successivo
            smobilizzo presso gli intermediari bancari e finanziari ma è
            comunque tenuta a verificare l’elenco pubblicato nella piattaforma
            potendo così ottenere, in caso di omessa, incompleta o erronea
            indicazione, la correzione e/o l’integrazione da parte della Pubblica
            Amministrazione.3
            Dal 2014, la compilazione di questo elenco diventerà un
            obbligo routinario per le Pubbliche Amministrazioni, che
            entro il 30 aprile dell’anno successivo, dovranno provvedere
            alla pubblicazione sulla piattaforma elettronica dei debiti
            certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre dell’anno
            precedente.
            Al fine di accelerare il pagamento dei debiti, le Pubbliche
            Amministrazioni hanno dovuto inviare entro il 30 giugno 2013
            alle singole imprese creditrici una comunicazione (anche tramite
            la posta elettronica certificata - PEC) con l’indicazione dell’importo
            e della data entro la quale provvederà al pagamento del debito in
            questione. Per ogni altra utile indicazione è possibile consultare il
            sito del MEF (www.mef.gov.it).

            3	Prima dell’emanazione del DL n. 35/2013 invece già era consentito alla singola impresa creditrice di attivarsi per ottenere
               dall’amministrazione debitrice la certificazione del suo credito. Questa possibilità resta ferma anche nell’attuale contesto in
               cui tuttavia le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate a redigere e comunicare loro stesse l’elenco completo dei debiti in
               essere alla fine di ogni anno solare.

8
LO SMOBILIZZO
                                            dei crediti             2
LO SMOBILIZZO DEI CREDITI
Dopo aver ottenuto la certificazione che attesta che il
credito è certo, liquido ed esigibile, l’impresa ha tempo fino
al 30 giugno 2014 (come previsto dall’accordo ABI-PMI di
maggio 2012) per concordare con la banca, presentando
relativa domanda, le operazioni di smobilizzo.
Queste vengono realizzate grazie ad uno specifico plafond che
il settore bancario ha destinato allo smobilizzo dei crediti che le
imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In particolare, possono accedere al plafond le imprese:
ƒƒ  con meno di 250 addetti, un fatturato non superiore a 50
    milioni di euro (o il cui totale di bilancio non superi i 43 milioni
    di euro), operanti in Italia e appartenenti a tutti i settori;
ƒƒ  che al momento della presentazione della domanda non
    abbiano posizioni debitorie classificate dalla banca come
    “sofferenze”, “partite incagliate”, “esposizioni ristrutturate”
    o “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni, né
    procedure esecutive in corso. Per le imprese che presentano
    “esposizioni scadute/sconfinanti” da oltre 90 giorni (e fino
    ad un massimo di 180 giorni), la banca può valutare la
    realizzazione dell’operazione, tenuto conto degli impatti e dei
    vincoli regolamentari, se il ritardo di pagamento dell’impresa è
    dovuto al mancato incasso dei crediti nei confronti della Pubblica
    Amministrazione per i quali l’impresa richiede l’attivazione del
    plafond.

                                                                           9
LE OPERAZIONI PREVISTE
     L’impresa può concordare con la banca o con l’intermediario
     finanziario che aderisce all’Accordo:

      Lo sconto pro soluto
     ƒƒ
      L’anticipazione con cessione del credito (anche in forma di
     ƒƒ
      sconto pro solvendo)
      L’anticipazione senza cessione del credito
     ƒƒ

     1. LO SCONTO PRO SOLUTO
     È il caso in cui la banca acquista il credito che l’impresa vanta nei
     confronti della Pubblica Amministrazione, assumendosi il rischio
     di inadempienza di quest’ultima. Il prezzo pagato dalla banca
     all’impresa è di norma inferiore al valore nominale del credito
     perché comprensivo degli interessi anticipati.

     2. L’ANTICIPAZIONE CON CESSIONE DEL CREDITO
     È il caso in cui la banca eroga un finanziamento all’impresa a titolo
     di anticipazione del credito che la stessa vanta nei confronti della
     Pubblica Amministrazione e parallelamente l’impresa cede alla
     banca, a titolo di garanzia, il credito oggetto di anticipazione.
     In questo caso l’impresa resta direttamente responsabile
     del rimborso dell’anticipazione bancaria ed il flusso di denaro
     che proverrà dal credito vantato nei confronti della Pubblica
     Amministrazione potrà essere acquisito dalla banca solo in caso
     di inadempienza dell’impresa.

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IZZO dei crediti
                                                     2 LO SMOBIL

3. L’ ANTICIPAZIONE SENZA CESSIONE DEL CREDITO
Questo caso è analogo al precedente con la differenza che la
banca non diventa cessionaria del credito vantato dall’impresa
ma solo il soggetto autorizzato al suo incasso una volta giunto a
scadenza (questo grazie ad un mandato specifico che l’impresa
si impegna a conferirle). Anche in questo caso l’impresa rimane
sempre responsabile del rimborso del finanziamento nei confronti
della banca.
L’erogazione di questo tipo di finanziamento è condizionata
all’acquisizione da parte della banca della copertura del Fondo
di Garanzia per le PMI o di un altro garante equivalente o contro
garantito dal Fondo.
L’anticipazione non potrà essere inferiore al 70%
dell’ammontare del credito che l’impresa vanta nei confronti
della Pubblica Amministrazione e la durata sarà coerente con la
data di pagamento prevista nella certificazione.
Nel determinare la propria esposizione complessiva nei confronti
dell’impresa, la banca mantiene le linee di credito concesse
all’impresa, evitando di computare la quota di tali anticipazioni
che risulta garantita dal Fondo di Garanzia per le PMI o da altro
garante equivalente. Ciò a condizione che i crediti oggetto della
anticipazione non siano stati già considerati dalla banca ai fini di
precedenti operazioni di finanziamento e nella certificazione sia
presente la data di pagamento.

                                                                               11
2 LO SMOBIL
            IZZO dei crediti

         Nel caso in cui nella certificazione non sia esplicitamente indicata
         una data di pagamento del credito, l’anticipazione può essere
         accordata per un periodo di 12 mesi a condizione che: l’impresa
         sia “in bonis”, non abbia ritardi di pagamento e che il Fondo di
         Garanzia per le PMI rilasci una garanzia rinnovabile per ulteriori
         6 mesi (anche più volte, qualora il pagamento non avvenga nel
         frattempo).

         CONDIZIONI ECONOMICHE APPLICABILI ALLE
         OPERAZIONI DI SMOBILIZZO
         Il tasso d’interesse/sconto applicabile alle operazioni di smobilizzo
         dei crediti è determinato sulla base di due elementi:
         ƒƒ  il costo della provvista per la banca (equivalente al costo di
             accesso per la banca alla provvista messa a disposizione dalla
             Banca Centrale Europea);
         ƒƒ  uno “spread” funzione della qualità dell’impresa, del garante e
             della struttura/tipologia dell’operazione.
         Inoltre, per agevolare la comparabilità dell’operazione con le
         condizioni di mercato, la banca comunica all’impresa il tasso di
         interesse finito e le due componenti che lo determinano (il costo
         della provvista e lo spread).

12
LA COMPENSAZI
                                              ONE                  3
LA COMPENSAZIONE
In alternativa alle operazioni di smobilizzo con la banca,
le imprese possono compensare i crediti vantati verso
le Pubbliche Amministrazioni per somministrazione,
forniture ed appalti con alcune tipologie di debiti maturati
nei confronti del settore pubblico.

In particolare, allo stato attuale - la normativa di riferimento è
in continua evoluzione - i crediti non prescritti, certi, liquidi ed
esigibili nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali,
delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario
Nazionale:

 possono essere compensati con i debiti iscritti a ruolo e
ƒƒ
  notificati entro il 30 aprile 2012 a titolo di tributi erariali,
  regionali e locali, debiti contributivi, assistenziali, previdenziali
  e assicurativi;

 se maturati al 31 dicembre 2012, gli stessi crediti possono
ƒƒ
  essere compensati anche con le somme dovute in base
  agli istituti deflatori della pretesa tributaria e deflativi del
  contenzioso tributario (somme dovute per accertamento con
  adesione; definizione; acquiescenza; definizione agevolata delle
  sanzioni; conciliazione giudiziale e di mediazione).

                                                                          13
NSAZIONE
 3 LA COMPE

       In entrambi i casi, i crediti per i quali è richiesta la compensazione
       devono essere certificati e l’intero processo si svolge in via
       telematica utilizzando l’apposita piattaforma elettronica messa
       a disposizione dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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© Bancaria Editrice - Novembre 2013
Stampato da Spadamedia S.r.l., Roma
Prezzo di listino: 0,42
ISBN 978-88-449-0976-5

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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI AQUARA
              Via G. Garibaldi,5
             84020 Aquara (SA)
     Tel. 0828 962755 Fax 0828 962622
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