GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA - edilportale.com

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GUIDA ALLE DETRAZIONI FISCALI PER

LA MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA

    Elaborazione a cura dalla redazione di Edilportale.

    edilportale.com
SOMMARIO

1. LA DETRAZIONE FISCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA ANTISISMICA

1.1. Le percentuali di detrazione

1.2. Il calcolo del miglioramento antisismico

2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1. Chi può richiedere la detrazione fiscale

2.2. Cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale

3. SPESE AGEVOLATE

3.1. Interventi che danno diritto alla detrazione

3.2 Acquisto di case antisismiche

4. ADEMPIMENTI

4.1 Prima e dopo i lavori

4.2 Pagamenti

4.4. Documenti da conservare

5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Aggiornamento gennaio 2020

                                                                   2
1. LA DETRAZIONE FISCALE PER LA MESSA IN SICUREZZA
ANTISISMICA

                      Per gli interventi di messa in sicurezza antisismica degli edifici situati in zona
                      sismica 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003) è possibile detrarre dall’Imposta sul reddito
                      delle persone fisiche (IRPEF) o dall’Imposta sul reddito delle società (IRES) le spese,
                      sostenute dal fino al 31 dicembre 2021, in percentuale variabile in relazione alla
                      classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai lavori.

                      La detrazione deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo,
                      nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.

                      Nelle singole unità immobiliari, a destinazione sia residenziale sia produttiva, si
1.1. Le percentuali
                      parte da una detrazione fiscale pari al 50% delle spese sostenute e si può arrivare:
di detrazione         - al 70% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore
                      - all’80% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

                      Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro per unità
                      immobiliare per ciascun anno.

                      Negli edifici condominiali, si parte dalla detrazione fiscale pari al 50% delle spese
                      sostenute e si può salire:
                      - al 75% se l’intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore
                      - all’85% se l’intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

                      Il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro moltiplicato per
                      il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

                      Il limite di spesa riguarda il singolo immobile e le sue pertinenze unitariamente
                      considerate, anche se accatastate separatamente.

                      Se sullo stesso edificio vengono effettuati interventi di natura diversa (ad es.
                      interventi antisismici e lavori di manutenzione straordinaria) il limite di spesa
                      agevolabile è unico (96.000 euro annuali) in quanto riferito all’immobile.

                      L’intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso
                      collegati. La detrazione prevista per gli interventi antisismici può essere applicata
                      anche alle spese di manutenzione ordinaria (tinteggiatura, intonacatura, rifacimento
                      di pavimenti, eccetera) e straordinaria, necessarie al completamento dell’opera

                      Dal 2018, per le spese relative agli interventi su parti comuni di edifici condominiali
Sismabonus +
                      ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del
Ecobonus              rischio sismico e alla riqualificazione energetica si può richiedere una detrazione:
                      - dell’80% se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore
                      - dell’85% se i lavori determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori.

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1.LADETRAZIONEFISCALEPERLAMESSAINSICUREZZAANTISISMICA

                               In questo caso, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo e si
                               applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per
                               il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

                               Queste detrazioni sono alternative a quelle già previste per gli interventi
                               antisismici e per i lavori di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici
                               condominiali.

                               Per calcolare il miglioramento antisismico generato da un intervento di messa in
1.2. Il calcolo del
                               sicurezza è necessario basarsi sulle Linee guida per la classificazione sismica degli
miglioramento                  edifici (DM 28 febbraio 2017), strumento attuativo del Sismabonus che introduce 8
antisismico                    classi di rischio sismico: da A+ (meno rischio), ad A, B, C, D, E, F e G (più rischio).

                               Il proprietario che intende accedere al beneficio fiscale deve incaricare un
                               professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del
                               progetto d’intervento.

                               Il professionista, architetto o ingegnere, individua la classe di rischio della
                               costruzione prima dei lavori, progetta l’intervento di riduzione del rischio sismico e
                               determina la nuova classe di rischio della costruzione a seguito del completamento
                               dei lavori, certificandola attraverso un’asseverazione (Allegato B delle Linee guida).

                               L’asseverazione deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività
                               (Scia) o alla richiesta del permesso di costruire al momento della presentazione allo
                               sportello unico competente, comunque prima dell’inizio dei lavori. In caso contrario,
                               si perde il diritto alla detrazione (Interpello dell’Agenzia delle Entrate 31/2018).

                               Per determinare la classe di rischio, pre e post lavori, si deve fare riferimento a
                               due metodi: quello “convenzionale”, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione
                               e che consente un salto fino a due classi (con detrazioni fino all’85%), e quello
                               semplificato, con un ambito applicativo limitato agli edifici in muratura e che
                               permette il salto di una sola classe (con detrazioni fino al 75%).

                               I capannoni industriali possono usufruire direttamente del Sismabonus al 70% (salto
                               di una classe) anche in assenza di una preventiva attribuzione della classe di rischio,
                               se sono eliminate dalla costruzione le principali carenze strutturali.

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2. SOGGETTI BENEFICIARI

2.1. Chi può         Possono usufruire della detrazione i contribuenti assoggettati all’Irpef o all’Ires,
                     titolari di diritti reali su immobili a uso residenziale o produttivo situati in zona
richiedere la        sismica 1, 2 e 3 (ex opcm 3274/2003).
detrazione fiscale
                     Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei
                     limiti dell’Irpef o dell’Ires dovuta per l’anno in questione. L’importo eventualmente
                     eccedente non può essere rimborsato né conteggiato in diminuzione dell’imposta
                     dovuta per l’anno successivo.

                     Per ottenere l’agevolazione non è necessario essere il proprietario dell’immobile,
                     ma essere titolare di un diritto reale sullo stesso e sostenere le spese per la sua
                     ristrutturazione. Oltre che dai proprietari, il bonus può essere quindi richiesto da:
                     - nudi proprietari;
                     - titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
                     - locatari o comodatari;
                     - soci di cooperative divise e indivise;
                     - imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o
                     merce;
                     - soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir (Dpr 917/1986), che producono redditi in
                     forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e
                     soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli
                     imprenditori individuali.

                     Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore
                     dell’immobile, a condizione che i bonifici delle spese siano intestati a lui. Se
                     la fattura e il bonifico sono intestati a un solo comproprietario, ma le spese di
                     ristrutturazione sono state sostenute da entrambi, la detrazione spetta anche al
                     soggetto non indicato a patto che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa
                     da lui sostenuta.

                     Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, la
                     detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile, a
                     condizione che quest’ultima sia stata effettivamente versata al condominio entro i
                     termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

                     Usufruiscono delle agevolazioni anche gli Istituti autonomi per le case popolari e
                     gli enti aventi le stesse finalità sociali, che rispondono ai requisiti della legislazione
                     europea in materia di in house providing e che risultano costituiti ed operanti al 31
                     dicembre 2013, per gli interventi realizzati su immobili di loro proprietà o gestiti per
                     conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Le detrazioni possono
                     essere richieste anche dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per gli
                     interventi realizzati su immobili posseduti dalle stesse cooperative o assegnati in
                     godimento ai propri soci.

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2. SOGGETTI BENEFICIARI

                          Cambio del possessore dell’immobile
                          In caso di vendita o di trasferimento di diritti reali relativi all’immobile su cui sono stati effettuati
                          gli interventi agevolati, il venditore può scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non
                          ancora utilizzate o se trasferire il diritto all’acquirente, a condizione che questo sia una persona
                          fisica. Il trasferimento è automatico in mancanza di indicazioni specifiche.

                          In caso di decesso, le quote residue della detrazione sono trasferite agli eredi che conservano
                          la detenzione dell’immobile. La detenzione deve durare per tutti gli anni in cui si usufruisce
                          della detrazione. Se l’erede cede l’immobile in comodato d’uso o lo affitta, non avrà diritto alla
                          quota di detrazione fiscale relativa agli anni in cui non ha più la detenzione dell’immobile.

                          Se gli interventi sono stati eseguiti dagli inquilini o dai comodatari, questi continuano ad
                          usufruire della detrazione anche al termine del contratto di affitto o comodato

2.2. Cessione             I condòmini beneficiari possono optare per la cessione del credito corrispondente al totale o
                          ad una parte della quota di detrazione spettante per gli interventi effettuati sulle parti comuni
del credito               dell’edificio. La cessione può essere disposta a favore delle imprese che hanno svolto i lavori
corrispondente            o di altri soggetti privati collegati, ad esclusione degli istituti di credito e degli intermediari
alla detrazione           finanziari.

                          In presenza di un Consorzio o di una Rete di imprese, la detrazione può essere trasferita ad altri
                          consorziati o retisti, anche se non hanno effettuato i lavori, oppure direttamente al Consorzio
                          o alla Rete. Il credito di imposta può essere ceduto inoltre al subappaltatore di cui si è servito
                          il fornitore di servizi per realizzare l’intervento (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del
                          23 luglio 2018).

                          Il condòmino che opta per la cessione deve comunicare all’amministratore, entro il 31
                          dicembre dell’anno in cui è stata sostenuta la spesa, l’avvenuta cessione del credito e la relativa
                          accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale del
                          beneficiario, oltre al proprio nome, cognome e codice fiscale.

                          L’amministratore, a sua volta, entro il 28 febbraio dell’anno successivo, deve comunicare
                          all’Agenzia delle entrate l’accettazione del cessionario e consegnare al condomino la
                          certificazione delle spese a lui imputabili, indicandogli anche il protocollo telematico con cui ha
                          effettuato la segnalazione all’Amministrazione finanziaria (Circolare dell’Agenzia delle Entrate
                          n. 84/E del 5 dicembre 2018)

                          Il cessionario può a sua volta rivendere il credito. È ammessa una sola eventuale cessione del
                          credito successiva a quella originaria.

                          La cessione del credito corrispondente al Sismabonus è possibile anche per gli interventi di
                          demolizione e ricostruzione, realizzati in zona sismica 1, 2 e 3 dalle imprese che poi, entro 18
                          mesi dalla fine dei lavori provvedono all’alienazione degli immobili.

                                                                                                                                >>
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3. SPESE AGEVOLATE

3.1. Interventi che   La detrazione fiscale è calcolata sulle spese per la realizzazione dei lavori sulle
                      unità abitative, sugli edifici produttivi e sulle parti comuni degli edifici condominiali.
danno diritto alla
detrazione            Sono inoltre detraibili le spese per:
                      - la classificazione e la verifica sismica degli immobili;
                      - la progettazione degli interventi;
                      - le prestazioni professionali richieste dalla realizzazione dei lavori;
                      - l’acquisto dei materiali;
                      - perizie, sopralluoghi, relazioni di conformità;
                      - Iva, imposte di bollo, rilascio di autorizzazioni.

                      Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico, che danno diritto alle più
3.2 Acquisto di
                      elevate detrazioni del 70% o dell’80%, sono effettuati nei Comuni che si trovano
case antisismiche     in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3, mediante demolizione e ricostruzione
in zona sismica 1,    di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una
2e3                   detrazione pari, rispettivamente, al 75 o all’85% del prezzo di acquisto della singola
                      unità immobiliare, come riportato nell’atto pubblico di compravendita, entro un
                      ammontare massimo di 96.000 euro.

                      Gli interventi devono essere eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
                      immobiliare che acquistano un vecchio immobile, lo demoliscono e ne costruiscono
                      uno nuovo con criteri antisismici. L’alienazione degli immobili deve avvenire entro
                      diciotto mesi dalla conclusione dei lavori.

                      Le zone classificate a rischio sismico 1 sono quelle individuate dall’Ordinanza del
                      Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006.

                      La ricostruzione dell’edificio può determinare anche un aumento volumetrico,
                      sempre che le norme urbanistiche in vigore permettano tale variazione.

                                                                                                              >>
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4. ADEMPIMENTI

4.1. Prima e dopo   Chi intende usufruire della detrazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza antisismica
                    degli immobili, prima di iniziare i lavori deve dotarsi dei titoli abilitativi eventualmente necessari
i lavori            per i lavori che intende effettuare.

                    Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione
                    contenente:
                    - le generalità del committente dei lavori e l’ubicazione dell’immobile;
                    - la natura dell’intervento da realizzare;
                    - i dati identificativi dell’impresa esecutrice e la sua assunzione di responsabilità sul rispetto
                    degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione;
                    - la data di inizio dei lavori.

                    Per i lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali è necessaria una delibera assembleare
                    per l’approvazione dei lavori e la ripartizione delle spese e della detrazione sulla base delle
                    tabelle millesimali.

                    I condomìni minimi, cioè fino a otto partecipanti, che non hanno l’obbligo di nominare un
                    amministratore, possono beneficiare della detrazione per la ristrutturazione delle parti comuni
                    anche se non hanno richiesto il codice fiscale.

                    Chi intende usufruire della detrazione per gli interventi realizzati deve indicare, nella
                    dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati
                    dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto.

                    Se per la presentazione della dichiarazione il contribuente si rivolge a un Caf o a un
                    intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta,
                    un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del
                    condominio (Circolare dell’Agenzia Entrate n. 3/E del 2 marzo 2016).

                    Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario
4.2. Pagamenti
                    o postale, da cui devono risultare:
                    - la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
                    - il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
                    - il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

                    Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della
                    detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutte le persone interessate
                    a beneficiare della detrazione.

                    Se l’ordinante del bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario, la
                    detrazione spetta comunque a quest’ultimo in presenza di tutte le altre condizioni (Circolare
                    dell’Agenzia delle Entrate n. 17/E del 24 aprile 2015). Possono essere pagate con altre
                    modalità le spese per cui non è possibile il bonifico.

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4. ADEMPIMENTI

                 Per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, oltre al codice fiscale
                 del condominio, è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che
                 effettua il pagamento. I dati relativi ai pagamenti vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate
                 online entro il 28 febbraio di ogni anno.

                 Se il contribuente ha ottenuto un finanziamento per la realizzazione degli interventi, il bonifico
                 all’impresa deve essere effettuato dalla società che ha concesso il finanziamento. Dal bonifico
                 devono risultare causale del versamento, codice fiscale del soggetto per conto del quale è
                 eseguito il pagamento, partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Il
                 contribuente deve poi conservare la ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria.

                 Rischio di perdere l’agevolazione
                 La detrazione non viene riconosciuta o, se concessa, le somme rimborsate vengono
                 recuperate dall’Agenzia delle Entrate se:
                 - non è stato raggiunto il miglioramento antisismico dichiarato;
                 - non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria;
                 - il pagamento non è stato eseguito secondo le modalità stabilite;
                 - nel bonifico non sono riportate le indicazioni richieste (causale del versamento, codice fiscale
                 del beneficiario della detrazione, numero di partita Iva o codice fiscale del beneficiario del
                 bonifico);
                 - non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate;
                 - le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie;
                 - sono state violate le norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi
                 contributivi.

4.3. Documenti   I soggetti che si avvalgono della detrazione fiscale sono tenuti a conservare ed esibire, su
                 richiesta dell’Agenzia delle Entrate, i seguenti documenti:
da conservare    - titoli abilitativi necessari per lo svolgimento dei lavori;
                 - domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;
                 - ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
                 - delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori in condominio;
                 - tabella millesimale di ripartizione delle spese;
                 - dichiarazione di consenso del possessore in caso di lavori effettuati dal detentore
                 dell’immobile;
                 - fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute;
                 - ricevute dei bonifici di pagamento;
                 - comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (se
                 prevista dalle norme sulla sicurezza dei cantieri).

                 Per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali il contribuente che
                 usufruisce della detrazione in base alle sue quote millesimali, invece di tutta la documentazione
                 prevista, può utilizzare una certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio in cui
                 si certifichi il rispetto di tutti gli obblighi previsti e si indichi la somma di cui il contribuente può
                 tenere conto ai fini della detrazione.
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5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

            La detrazione fiscale delle spese per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che
            comprendono quelli per la messa in sicurezza antisismica, è disciplinata dall’art. 16-bis del
            Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986).

            La Legge di Bilancio 2017 (Legge 232/2016) ha introdotto detrazioni fiscali in
            percentuale variabile in relazione alla classe di rischio sismico raggiunta in seguito ai
            lavori.

            La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) ha esteso gli incentivi agli edifici di edilizia
            residenziale pubblica

            L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274/2003 e l’Ordinanza del
            Presidente del Consiglio dei Ministri 3519/2006, definiscono i criteri per la classificazione
            sismica del territorio nazionale.

            Le Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni (DM 28
            febbraio 2017) definiscono i criteri per l’attribuzione di una specifica classe di rischio
            sismico agli edifici, prima e dopo gli interventi di miglioramento.

            In base alla normativa vigente, la detrazione fiscale per gli interventi di messa in sicurezza
            antisismica durerà fino al 31 dicembre 2021.

            Il Decreto Crescita (Legge 58/2019) ha esteso i bonus per l’acquisto di case antisismiche
            alle zone classificate a rischio 2 e 3.

            Consulta lo speciale Sismabonus e adeguamento antisismico
            https://www.edilportale.com/news/sismabonus_e_adeguamento_antisismico

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La presente Guida è frutto di una elaborazione della normativa
curata dalla redazione di Edilportale.com. Edilportale declina ogni
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