Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia

Pagina creata da Nicola Belli
 
CONTINUA A LEGGERE
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
26 Novembre 2020

Gruppo produzione             Aggiornamenti
conto terzi & Gruppo          normativa su gestione
Packaging                     rifiuti e rifiuti da
                              imballaggio

                              relatore:
Conai e                       Giancarlo Melato
D.Lgs. 3 settembre 2020       Area tecnica Normativa
n. 116                        Cosmetica Italia

                          25 giugno 2013    Nome Cognome   1
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
Indice

• Conai
  – Costi differenziati
• Decreto n. 116 del 3 settembre 2020
  – D. Lgs. n. 152 del 2006
• Linee Guida CONAI
• Incontro con il Ministero
• Plastic Tax

                          26 novembre 2020   Giancarlo Melato   2
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
Aumento CAC dal 1° gennaio 2021

• Aumento del Contributo ambientale imballaggi in
  Acciaio, plastica e vetro

  – Acciaio: da 3 a 18 €/t
  – Vetro: da 31 a 37 €/t
  – Plastica di fascia A (150 €/t)
  – Plastica fascia B1 (208 €/t)
  – Plastica fascia B2 da 436 a 560 €/t
  – Plastica fascia C da 546 a 660 €/t

                          26 novembre 2020   Giancarlo Melato   3
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
Fascia B1 – contributo 208 €/t

                     26 novembre 2020   Giancarlo Melato   4
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
Fascia B1 – contributo 208 €/t

                     26 novembre 2020   Giancarlo Melato   5
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
Fascia B 2 – contributo 436             560 €/t

                     26 novembre 2020   Giancarlo Melato   6
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
Fascia C – contributo 546               660 €/t

                     26 novembre 2020   Giancarlo Melato   7
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
Decreto n. 116 del 3 settembre 2020

• Recepimento delle Direttive (UE) 2018/851
  relativa ai rifiuti (Direttiva 2008/98/CE) e
  Direttiva (UE) 2018/852 sugli imballaggi e rifiuti
  da imballaggi (Direttiva 94/62/CE).
   – Recepimento entro 5 luglio 2020

• Aggiorna il D. Lgs. n. 152 del 2006 «Norme in
  materia ambientale»

                        26 novembre 2020   Giancarlo Melato   8
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
Decreto n. 116 del 3 settembre 2020

• Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
  Repubblica Italiana l’11 settembre 2020

• Data di applicazione 26 settembre 2020

                        26 novembre 2020   Giancarlo Melato   9
Gruppo produzione conto terzi & Gruppo Packaging - Cosmetica Italia
Decreto n. 116 del 3 settembre 2020

• Il sistema sanzionatorio previsto dal il Decreto
  Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 non è stato
  modificato dal D.Lgs. n. 116 del 2020.
• Art. 261: “la violazione dei divieti di cui
  all’articolo 226, commi 1 e 4, è punita con la
  sanzione amministrativa pecuniaria da 5.200
  euro a 40.000 euro. La stessa pena si applica a
  chiunque immette nel mercato interno
  imballaggi privi dei requisiti di cui all’articolo
  219, comma 5”.
                         26 novembre 2020   Giancarlo Melato   10
Circolari Cosmetica Italia

• C. 173/2020: Pubblicazione D.Lgs. n.116/2020
  imballaggi e rifiuti di imballaggio

• C. 178/2020: Nuovo Decreto rifiuti e imballaggi:
  indicazioni operative di Confindustria

• C. 195/2020: Prime indicazioni Conai sui nuovi
  obblighi di etichettatura

• C. 2008/2020: Applicazione del D.Lgs.
  n.116/2020 su imballaggi e rifiuti di imballaggio:
  richiesta di proroga dell’entrata in vigore delle
  nuove disposizioni
                        26 novembre 2020   Giancarlo Melato   11
D. Lgs. n. 152 del 2006

• Art. 217 comma 2: “riguarda la gestione di tutti
  gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione
  europea e di tutti i rifiuti di imballaggio derivanti
  dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
  industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi,
  servizi, nuclei domestici o da qualunque altro
  soggetto che produce o utilizza imballaggi o
  rifiuti di imballaggio, qualunque siano i materiali
  che li compongono. ”

                         26 novembre 2020   Giancarlo Melato   12
D. Lgs. n. 152 del 2006 - Definizioni

• Art. 218 comma 1: “imballaggio: il prodotto,
  composto di materiali di qualsiasi natura, adibito
  a contenere determinate merci, dalle materie
  prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a
  consentire la loro manipolazione e la loro
  consegna dal produttore al consumatore o
  all'utilizzatore,  ad    assicurare     la    loro
  presentazione, nonché gli articoli a perdere usati
  allo stesso scopo;”

                        26 novembre 2020   Giancarlo Melato   13
D. Lgs. n. 152 del 2006

                                 Tappo
• Imballaggi:
  – Flacone/bottiglia
                                                              Etichetta
  – Scatola
  – Tappo
  – etichetta

                                Flacone

                        26 novembre 2020   Giancarlo Melato       14
D. Lgs. n. 152 del 2006 - Definizioni
• Art. 218 comma 1 lettera:
  r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i
  trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
  imballaggio;
  s) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti           al
  riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori                di
  imballaggi pieni;
  u) utente finale: il soggetto che nell'esercizio della     sua
  attività professionale acquista, come beni strumentali, articoli o
  merci imballate;
  v) consumatore: il soggetto che fuori dall’esercizio di una
  attività professionale acquista o importa per proprio uso
  imballaggi, articoli, o merci imballate

                                  26 novembre 2020   Giancarlo Melato   15
D. Lgs. n. 152 del 2006 - Definizioni

• Nel testo del decreto è sempre indicato i
  produttori quali responsabili delle varie attività

  r) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i
     fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di
     imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio;

                           26 novembre 2020   Giancarlo Melato   16
D. Lgs. n. 152 del 2006

• Art. 219 comma 2: “Al fine di favorire la
  transizione    verso      un’economia   circolare
  conformemente al principio “chi inquina paga”,
  gli operatori economici cooperano secondo il
  principio    di       responsabilità   condivisa,
  promuovendo misure atte a garantire la
  prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il
  recupero dei rifiuti di imballaggio.”

                        26 novembre 2020   Giancarlo Melato   17
D. Lgs. n. 152 del 2006
• Art. 219 comma 3 “L’attività di gestione integrata
  dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti principi:
   a) Individuazione degli obblighi di ciascun operatore
      economico, …. siano sostenuti dai produttori e dagli
      utilizzatori in proporzione alle quantità di imballaggi
      immessi sul mercato nazionale, … promuovendo …
      responsabilità estesa del produttore, …., l’accesso
      alle infrastrutture di raccolta e selezione, in
      condizioni di parità tra loro, e che i Comuni ovvero gli
      Enti di governo d’ambito territoriale ottimale, ove
      costituiti ed operanti, organizzino la raccolta
      differenziata
                             26 novembre 2020   Giancarlo Melato   18
D. Lgs. n. 152 del 2006

• Art. 219 comma 3 “L’attività di gestione integrata
  dei rifiuti di imballaggio rispetta i seguenti
  principi:
  a) ……..
  b) Promozione di strumenti di cooperazione tra i
     soggetti pubblici e privati;
  c) Informazione agli utenti finali degli imballaggi ed in
     particolare ai consumatori. Dette informazioni
     riguardano:

                           26 novembre 2020   Giancarlo Melato   19
D. Lgs. n. 152 del 2006

• Art. 219 comma 3
  – ………Dette informazioni riguardano:
    1) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero
       disponibili
    2) il ruolo degli utenti finali di imballaggi e dei
       consumatori nel processo di riutilizzazione, di
       recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti
       di imballaggio;
    3) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali
       si presentano sul mercato;”

                            26 novembre 2020   Giancarlo Melato   20
Art. 219 comma 5 - D. Lgs. n. 152 del 2006

•   “Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente
    etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme
    tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni
    adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per
    facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio
    degli imballaggi, nonché per dare una corretta
    informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli
    imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare,
    ai     fini    della     identificazione       e    classificazione
    dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio
    utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della
    Commissione.”

                                 26 novembre 2020     Giancarlo     21
Cosa indicare secondo il
D. Lgs. n. 152 del 2006

• Punto 1: Natura del materiale di imballaggio
  secondo le norme UNI e secondo la decisione
  129/97/CE;

• Punto 2: Informare gli utenti finali ed in
  particolare i consumatori «nel processo di
  riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli
  imballaggi;»

                         26 novembre 2020   Giancarlo Melato   22
Punto 1): Norma CEN/CR 14311 - Plastica

Norma CEN/CR 134311

 Decisione 129/97/CE e la norma UNI EN ISO 1043-1
 riportano la stessa codifica

                       26 novembre 2020   Giancarlo Melato   23
Oppure: Norma UNI EN ISO 1043-1 - Plastica

 Norma UNI EN ISO 1043-1                    Decisione 129/97/CE

 PET Poly(ethylene terephthalate)    Polietilentereftalato    PET 1
 HDPE Polyethylene, high density     Polietilene ad alta densità HDPE 2
 PVC Poly(vinyl chloride)            Cloruro di Polivinile    PVC 3
 LDPE Polyethylene, low density      Polietilene a bassa densità LDPE 4
 PP   Poly propylene                 Polipropilene            PP 5
 PS   Polystyrene                    Polistirolo              PS 6

Decisione 129/97/CE e la norma UNI EN ISO 1043-1
riportano la stessa codifica

                              26 novembre 2020     Giancarlo Melato   24
Norma CEN/CR 14311 - Alluminio

Norma CEN/CR 14311

 Codifica della Decisione 129/97/CE: «ALU 41»

                     41

                          26 novembre 2020   Giancarlo Melato   25
Norma CEN/CR 14311 - Acciaio

Norma CEN/CR 14311

 Codifica della Decisione 129/97/CE: «FE 40»

                     40

                          26 novembre 2020   Giancarlo Melato   26
Sistemi di numerazione carta

• Allegato II decisione        129/97/CE,           non       sono
  previsti simboli

  – Cartone ondulato:             PAP 20
  – Cartone non ondulato:         PAP 21
  – Carta:                        PAP 22

                        26 novembre 2020   Giancarlo Melato     27
Sistemi di numerazione vetro

• Allegato VI decisione 129/97/CE, non sono
  previsti simboli

  – Vetro incolore:             GL 70
  – Vetro verde:                GL 71
  – Vetro marrone:              GL 72

                      26 novembre 2020   Giancarlo Melato   28
Sistema di numerazione per i composti

• Allegato VII     Decisione           129/97/CE               per        i
  composti:

  – Carta e cartone/metalli vari:                    C/ ……… 80
  – Carta e cartone/plastica:                        C/ ……… 81
  – Carta e cartone/alluminio:                       C/ ……… 82
  – Carta e cartone/latta:                           C/ …….. 83
  – Carta e cartone/plastica/alluminio:              C/ …….. 84
  – Carta e cartone/plastica/alluminio/latta: C/ …… 81

                         26 novembre 2020   Giancarlo Melato         29
Sistema di numerazione per i composti

• Allegato VII        Decisione           129/97/CE               per        i
  composti:

  – Plastica/alluminio:               C/ ……… 90
  – Plastica/latta:                   C/ ……… 91
  – Plastica/metalli vari             C/ ……… 92

• Composti: C/ più l’abbreviazione del materiale
  predominante

                            26 novembre 2020   Giancarlo Melato         30
Sistema di numerazione per i composti

• Allegato VII        Decisione         129/97/CE               per        i
  composti:

  – Vetro/plastica:                 C/ …….. 95
  – Vetro/alluminio:                C/ ……… 96
  – Vetro/latta:                    C/ ……… 97
  – Vetro/metalli vari              C/ ……… 98

• Composti: C/ più l’abbreviazione del materiale
  predominante

                          26 novembre 2020   Giancarlo Melato         31
Punto 2): Informare i consumatori

• Il decreto non indica quale codifiche utilizzare
  per illustrare questo aspetto

• Ognuno può fare quello che vuole basta che sia
  chiaro ai consumatori

                       26 novembre 2020   Giancarlo Melato   32
Art. 219 comma 4 - D. Lgs. n. 152 del 2006

•   “In conformità alle determinazioni assunte dalla
    Commissione dell'Unione europea, con decreto del Ministro
    dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di
    concerto con il Ministro delle attività produttive, sono
    adottate le misure tecniche necessarie per l'applicazione
    delle disposizioni del presente titolo, con particolare
    riferimento agli imballaggi pericolosi, anche domestici,
    nonché agli imballaggi primari di apparecchiature mediche
    e prodotti farmaceutici, ai piccoli imballaggi ed agli
    imballaggi di lusso. Qualora siano coinvolti aspetti sanitari,
    il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro
    della salute.”

                               26 novembre 2020   Giancarlo    33
Idee per applicare tali informazioni

•   Le singole componenti separabili,
•   Il corpo principale dell’imballaggio,
•   La componente che riporta l’etichetta più visibile e rende
    più facilmente leggibile l’informazione da parte del
    consumatore finale,
•   In una facciata interna del packaging, ma facilmente
    visibile,
•   Il primo punto sul packaging e il secondo in etichetta,
    basta che le informazioni siano chiare
•   Quando questo non è possibile, si può ricorrere a soluzioni
    digitali.

                               26 novembre 2020   Giancarlo   34
Alcune idee

•   Se il fornitore di packaging ha già codificato correttamente
    il materiale di imballaggio (punto 1), allora l’Impresa
    cosmetica si deve preoccupare solo di specificare come
    gestire il rifiuto imballaggio (punto 2).

•   Se dovete specificare che il contenitore e il tappo vanno
    riciclati nella raccolta plastica e l’astuccio va riciclato nella
    raccolta carta, utilizzate il più possibile “disegni/simboli
    grafici” in modo che siano facilmente riconoscibili in più
    paesi.

                                26 novembre 2020   Giancarlo      35
Alcune idee

•   Le indicazioni del punto 1) dovrebbero essere già
    conosciute e diffusamente utilizzate sul territorio europeo,
    mentre quelle del punto 2) no, in quanto è una
    disposizione solo italiana. Queste indicazioni dovranno
    essere scritte sui prodotti in lingua italiana e quindi utili
    solo per il mercato italiano, ognuno però può trovare dei
    disegni/simboli grafici per far capire la famiglia del
    materiale in modo da dare la giusta informazione su dove
    buttare l’imballaggio.

                              26 novembre 2020   Giancarlo    36
Alcune idee

•   La norma che ha introdotto l’obbligo di queste nuove
    disposizioni ci risulta essere solo italiana, ma le codifiche
    richieste nel punto 1) sono riportate nella decisione
    129/97/CE, per cui sono riconosciute in tutta Europea e le
    norme ISO sono riconosciute in tutto il mondo.

                              26 novembre 2020   Giancarlo    37
Cosa indicare (Linee Guida CONAI)

• tipologia di imballaggio (descrizione scritta per
  esteso o rappresentazione grafica),
• identificazione     del     materiale      (codifica
  alfanumerica ai sensi della Decisione 97/129/CE,
  e icona prevista ai sensi della UNI EN ISO 1043-
  1 (imballaggi in plastica), o CEN/CR 14311:2002
  (imballaggi in acciaio, alluminio e plastica),
• la famiglia di materiale di riferimento

                         26 novembre 2020   Giancarlo Melato   38
Dove va applicato? (Linee Guida CONAI)

• sulle singole componenti separabili,

• sul corpo principale dell’imballaggio,

• sulla componente che riporta già l’etichetta e
  rende più facilmente leggibile l’informazione da
  parte del consumatore finale

• Quando questo non è possibile, si può ricorrere
  a soluzioni digitali, come QR Code e apposite
  App.

                         26 novembre 2020   Giancarlo Melato   39
Cosa indicare (Linee Guida CONAI)

               (Integrata eventualmente)

                                                 Secondo me basta la
                                                      «famiglia»

                        26 novembre 2020   Giancarlo Melato    40
Cosa indicare (Linee Guida CONAI)

                    4 novembre 2020   Giancarlo Melato   41
Cosa indicare (Linee Guida CONAI)

                    26 novembre 2020   Giancarlo Melato   42
Cosa indicare (Linee Guida CONAI)

                    26 novembre 2020   Giancarlo Melato   43
Cosa indicare (Linee Guida CONAI)

Decisione   97/129/CE     «Composti:    C   più l'abbreviazione
corrispondente al materiale predominante (C/…………. )».

                              26 novembre 2020   Giancarlo Melato   44
Linee GUIDA CONAI

• Imballaggi non sottoposti all’obbligo, si ritiene
  altresì condivisibile:

  – Imballaggi terziari per il trasporto
  – Imballaggi destinati all’ambito commerciale e
    industriale e non alla vendita al consumatore
    finale.

                          26 novembre 2020   Giancarlo Melato   45
Linee GUIDA CONAI

• Quali parti dell’imballaggio sono coinvolte:

   – L’etichettatura ambientale si applica a tutte le
     componenti dell’imballaggio che si possono
     separare manualmente.

                        26 novembre 2020   Giancarlo Melato   46
Linee GUIDA CONAI

• Codifica da appore a un imballaggio in plastica,
  di un polimero diverso da quelli che prevedono
  un codice identificativo, oppure un multistrato e
  composto da più polimeri

   – Utilizzare la Decisione 129/97/CE: «7»
• Io consiglio di utilizzare:

                          26 novembre 2020   Giancarlo Melato   47
Linee GUIDA CONAI

• Non disperdere nell’ambiente
  – Abrogato 1989
  – Può essere utilizzato, ma è facoltativo

                         26 novembre 2020   Giancarlo Melato   48
CONAI

• www.conai.org

• http://www.progettarericiclo.com//docs/etichett
  atura-ambientale-degli-imballaggi

• epack@conai.org

• e-tichetta.conai.org

                         26 novembre 2020   Giancarlo Melato   49
D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152

•   Articolo 221 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
    10. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori, in linea con i
    criteri di priorità nella gestione rifiuti:
        a) i costi per il riutilizzo o la ripresa degli imballaggi
        secondari e terziari usati;
        b) i costi per la gestione degli imballaggi secondari e terziari;
        c) almeno l’80 per cento dei costi relativi ai servizi di cui
        all’articolo 222, comma 1, lettera b);
        d) i costi del successivo trasporto, nonché delle operazioni di
        cernita o di altre operazioni preliminari di cui all’Allegato C
        del presente decreto legislativo;
        e) i costi per il trattamento dei rifiuti di imballaggio;

                                   26 novembre 2020   Giancarlo Melato   50
D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152

•   Articolo 221 Obblighi dei produttori e degli utilizzatori
       f) i costi per un’adeguata attività di informazione ai detentori
       di rifiuti sulle misure di prevenzione e di riutilizzo, sui sistemi
       di ritiro e di raccolta dei rifiuti anche al fine di prevenire la
       dispersione degli stessi;
       g) i costi relativi alla raccolta e alla comunicazione dei dati
       sui prodotti immessi sul mercato nazionale, sui rifiuti
       raccolti e trattati, e sui quantitativi recuperati e
       riciclati.
•   11. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di
    imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in
    raccolta differenziata, non deve comportare oneri
    economici per il consumatore.

                                 26 novembre 2020    Giancarlo Melato   51
Incontro con il Ministero dell’ambiente

• Avere più tempo per mettersi in regola e non far
  ritirare i prodotti già presenti sul mercato
• Chiarire bene quali sono i pittogrammi da
  utilizzare
• Chiarire quali sono le parti di imballaggio
  coinvolti
• L’impossibilità di inserire i pittogrammi nei
  prodotti piccoli, es. i prodotti di make-up
• Verificare come sono le disposizioni negli altri
  paesi europei
                         26 novembre 2020   Nome Cognome   52
Plastic Tax

•   La Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019,
    n. 160) ha istituito la cosiddetta “Plastic tax”
    –   ovvero l’imposta sui manufatti in plastica monouso (cd.
        MACSI)

•   ddl Bilancio dovrebbe prorogare l’entrata in vigore
    dell’imposta al 1° luglio del 2021.

                              26 novembre 2020   Giancarlo Melato   53
Grazie dell’attenzione!

Giancarlo.melato@cosmeticaitalia.it

                26 novembre 2020   Giancarlo Melato   54
Puoi anche leggere