CITTA' DI LANZO TORINESE - Città di Lanzo Torinese

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CITTA’ DI LANZO TORINESE
                              C.A.P. 10074 – CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
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ORDINANZA N. 16/2020

OGGETTO: Mercato settimanale - riposizionamento temporaneo di alcuni posteggi su aree pubbliche del
settore merceologico non alimentare, per motivi legati alla prevenzione e gestione dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19.

                                          IL SINDACO
VISTI:
■       la Deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
■       il DPCM 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
■       il DPCM 1° marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;
■       il DPCM 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
■       il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
■       il DPCM 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica
da COVID-19”;
■       il DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19”, ed in particolare l’art. 1 “Sono chiusi, indipendentemente dalla
tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi
alimentari...... Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un
metro”.
■       l'Ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero
territorio nazionale”;
■       l'Ordinanza del Ministro dell'interno e del Ministro della salute del 22 marzo 2020
“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da
COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
■       il DL 25 marzo 2020, n.19 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”. In particolare l’articolo 3 che recita: “nelle more dell’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei ministridi cui all’articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a
tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del
rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure
ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle
attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza
strategica per l’economia nazionale”;
■       il DPCM del 1 aprile 2020, recante all’articolo 1 “Misure urgenti per il contenimento del
contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 25 marzo 2020, nonché di quelle previste
dall’ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020
adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti”;
■       il DPCM del 10 aprile 2020 recante all’articolo 1 “Misure urgenti di contenimento del
contagio”, nonché l’efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e
la cessazione degli effetti delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n.8,
9, 11, 22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
■       il decreto-legge 16 maggio 2020, n.33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
■       il DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-
legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”;

VISTI ALTRESI’:
■       il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.34 del 21 marzo 2020
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene
e sanità pubblica”, che al punto 9 dispone: “i mercati settimanali saranno consentiti
esclusivamente garantendo specifiche modalità di accesso scaglionato per evitare assembramenti
anche attraverso l’utilizzo di transenne e comunque sempre alla presenza della polizia locale”;
■       il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.35 del 29 marzo 2020
“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
■       il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.36 del 3 aprile 2020
“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
■       il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.39 del 6 aprile 2020
“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
■       il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.40 del 7 aprile 2020
“Modifica al punto 14 del decreto n.39 del 6 aprile. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della
legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
■       il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.43 del 13 aprile 2020
“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
■       il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.49 del 30 aprile 2020
“Ulteriori misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica”;
■       il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.50 del 2 maggio 2020
“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità pubblica”;
■       il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte n.58 del 18 maggio 2020
“Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di
igiene e sanità pubblica. Revoca del decreto n.57 del 17 maggio 2020”;
■       la nota esplicativa della Regione Piemonte prot. 85 del 10.03.2020 la quale, richiamato il
Titolo IV, Capo VI, punto 3 della DGR 32-2642/2001, considera le assenze degli operatori dai
posteggi nell’attuale periodo di emergenze epidemiologica, ed in particolare a decorrere dal
01.02.2020 e fino al termine dell’emergenza, non rilevanti al fine della decadenza prevista per il
mancato utilizzo degli stessi;
■       la nota della Regione Piemonte – Assessorato             Cultura, Turismo, Commercio
prot. n.419 CTC del 10/05/2020, pervenuta in data 15/05/2020 (Prot. n.5150);

CONSIDERATO:
■       l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia;
■       che, nell’ambito di tale emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale ha assunto
molteplici misure finalizzate alla salvaguardia della salute pubblica, tra le quali la sospensione del
mercato settimanale del martedì;
■       che, come consentito dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e
dal decreto del Presidente della Giunta regionale del Piemonte n.34 del 21 marzo 2020, a decorrere
dal 17 marzo u.s. e sino al 19 maggio è stata consentita la partecipazione al predetto evento
commerciale ai soli operatori su aree pubbliche e produttori agricoli del settore merceologico
alimentare;

RILEVATO CHE le ultime disposizioni normative consentono una riapertura dei mercati anche
agli operatori su aree pubbliche del settore merceologico non alimentare a decorrere da mercoledì
20 maggio 2020, nel massimo rispetto delle linee guida ed indicazioni contenute nella lettera della
Regione Piemonte con la lettera prot. n.419 CTC del 10/05/2020 succitata, delle “Linee di indirizzo
per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive” adottate dalla Conferenza delle Regioni e
delle Province Autonome in data 16/05/2020, nonché dall’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;

CONSIDERATO CHE per motivi di igiene e sanità pubblica e al fine di evitare assembramenti
nonché garantire il distanziamento sociale tra le persone presenti all’interno del mercato, è
necessario ricollocare alcuni posteggi su aree pubbliche del settore merceologico non alimentare
collocati in piazza Rolle;

COINSIDERATO CHE i Comuni, tra le misure attuabili per regolamentare l’accesso al mercato,
possono adottare misure tese a garantire un maggior distanziamento dei posteggi anche attraverso
l’ampliamento dell’area mercatale;

VISTA l’e-mail pervenuta in data 16/05/2020 (Prot. n.5176), con la quale un delegato di mercato
del settore merceologico non alimentare propone all’Amministrazione Comunale alcune possibilità
di ricollocazione dei posteggi del mercato;

DATO ATTO CHE in data 16 maggio si è svolta una riunione tra i delegati di mercato del settore
merceologico del settore non alimentare, il delegato del settore merceologico alimentare
ortofrutticolo, l’Assessore al Commercio e il responsabile del Settore Vigilanza, durante la quale
sono state esaminate le varie soluzioni riportate nella nota anzidetta, e valutata un’ipotesi grafica di
riposizionamento di parte dei succitati posteggi in via Vittime dei Lager e in via della Palestra. Al
termine della riunione i delegati di mercato hanno richiesto una parziale modifica a quest’ultimo
elaborato, richiedendo il mantenimento in piazza Rolle (parte centrale) di 8-10 posteggi disposti su
due file parallele;

VISTA la nuova planimetria predisposta dall’ufficio Tecnico Comunale in data 18/05/2020 con la
quale, oltre ad essere state recepite le osservazioni dei delegati anzidetti, è stato effettuato lo
spostamento in piazza Allisio del posteggio n. 40 di piazza Rolle. Quest’ultima modifica si è resa
necessaria al fine di consentire all’esercizio pubblico ubicato in loco di regolamentare in maniera
adeguata l’accesso e l’uscita dei clienti dai locali, nel massimo rispetto della normativa vigente;

RICHIAMATI:
■       il Regolamento per la disciplina dell’area mercatale, approvato con Deliberazione di
Consiglio Comunale n.47 del 13/11/2008 e s.m.i, e le relative planimetrie allegate inerenti la
dislocazione dei vari posteggi;
■       il Piano di Sicurezza per lo svolgimento del mercato settimanale e delle fiere Primaverile e
Autunnale, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.38 del 23/03/2020;
VISTI:
■ il D.Lgs 31 marzo 1998, n.114 e s.m.i.;
■ la D.G.R. Piemonte n.32 -2642 del 02/04/2001 e s.m.i.;
■ Il D.lgs 18 agosto 2000, n.267, e s.m.i. e richiamato, in particolare l’articolo 50;
■ lo Statuto Comunale;

                                            ORDINA

1)      Al fine di mitigare il rischio di diffusione dell’epidemia di COVID-19 a decorrere da
martedì 26 maggio 2020, per tutta la durata dell’attuale situazione di emergenza e, comunque, sino
a diverse indicazioni/ disposizioni degli organi competenti, al fine di tutelare l’igiene e la sanità
pubblica anche attraverso il distanziamento sociale e la prevenzione degli assembramenti, i posteggi
del settore merceologico non alimentare ubicati in piazza Rolle e contraddistinti con i numeri 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 50, 52, 55, sono
riposizionati temporaneamente in piazza Rolle e via Vittime dei Lager, il numero 40 in piazza
Allisio, come da planimetria allegata. Il transito dei pedoni in via Vittime dei Lager dovrà essere
regolamentato “a senso unico”, con ingresso lato cimitero comunale e uscita verso via G.B.
Savant/via della Palestra.
Sono temporaneamente soppressi i posteggi numeri 12, 13, 28, 29, 44, 45 e 51 di piazza Rolle, e i
posteggi numeri 115, 116 e 117 di piazza Allisio.
Sono temporaneamente confermati i posteggi del settore non alimentare di piazza Rolle numeri 41,
42, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 54, che continueranno ad essere occupati dai rispettivi concessionari.

2)     Salvo diversi accordi tra gli operatori su aree pubbliche, la scelta dei nuovi posteggi
temporanei avverrà alle ore 07,00 di martedì 26 maggio in piazza Rolle (ex salone A.T.L.),
secondo il criterio dell’anzianità assoluta di mercato e con il vincolo delle dimensioni e del genere
merceologico di quello/quelli attualmente occupato/i e oggetto di concessione pluriennale, come da
graduatoria allegata alla presente Ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale.

3)      In alternativa ai posteggi ubicati temporaneamente in piazza Rolle e via Vittime dei
Lager, gli interessati potranno scegliere tra quelli vuoti ubicati in altre aree del mercato, come da
elenco allegato alla presente Ordinanza per costituirne parte integrante e sostanziale, sempre nel
rispetto della graduatoria e del settore merceologico. In questo caso è consentita la scelta
temporanea di un posteggio con dimensioni uguali o superiori a quello indicato nell’autorizzazione
commerciale.

4)      Nel caso in cui l’operatore non possa essere presente, potrà formalmente incaricare
persona di fiducia. All’atto di delega, redatta in forma scritta e sottoscritta dall’interessato,
dovranno essere allegati fotocopia di un documento di riconoscimento del delegante e del delegato.
Agli operatori assenti il posteggio verrà assegnato d’ufficio dalla Polizia Locale, al termine
dell’intera procedura.

5)      Demanda la trasmissione della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale,
all’Ufficio Commercio, ai responsabili del Settore LL.PP./Manutentivo e Settore Edilizia Privata ed
Urbanistica, agli operatori su aree pubbliche coinvolti dallo spostamento, ai Comandi Stazione
Carabinieri e Tenenza Guardia di Finanza di Lanzo Torinese, al C.I.S.A., all’Ufficio Postale, la
consegna ai delegati di mercato e la relativa pubblicazione all’Albo Pretorio online del Comune.

6)       E’ a carico del Settore Tecnico LL.PP. e Manutentivo la regolamentazione degli accessi
all’area mercatale, anche mediante la collocazione temporanea di transenne, e
l’affissione/distribuzione in loco di idonei avvisi rimarcanti le necessità di evitare assembramenti,
mantenere il distanziamento sociale, utilizzare mascherine e/o guanti monouso quando previsto,
etc. Per quanto possibile gli accessi e il mercato dovranno essere presidiati da associazioni di
volontariato abilitate, per le attività di informazione alla popolazione sui comportamenti da
adottare.

7)     E’ a carico della Polizia Locale, della forza pubblica e degli organi competenti, la
vigilanza sull’applicazione e sul rispetto delle norme e/o disposizioni relative contenute nel presente
provvedimento.

8)      Gli operatori su aree pubbliche dovranno attenersi per la vendita al mercato, che dovrà
essere svolta nel rispetto delle vigenti norme, a quanto specificatamente previsto per il commercio
su area pubblica dall’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020 ed in particolare:
▪ posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e
strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento ed evitare assembramenti;
▪ individuazione di un’area di rispetto in prossimità di ogni posteggio in cui limitare la
concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un
metro;
▪ pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio dell’attività di vendita;
▪ obbligo di utilizzo di mascherine e dei guanti monouso; in alternativa all’uso dei guanti è possibile
igienizzare frequentemente le mani;
▪ messa a disposizione della clientela e ad ogni banco vendita, di prodotti igienizzanti per le mani;
▪ rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro, anche durante le operazioni di
carico/scarico delle merci rispetto agli altri operatori;
▪ in caso di vendita di articoli di abbigliamento dovranno essere messi a disposizione della clientela
guanti monouso, da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
▪ in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima
che siano poste in vendita;

Contro la presente Ordinanza sono ammissibili ricorso al T.A.R. della Regione Piemonte entro 60
gg. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg.

       Il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Vigilanza tel. 0123300409.

Lanzo Torinese, 21/05/2020

                                                                  IL SINDACO
                                                          Prof.ssa Ernestina ASSALTO
                                                               Firmato Digitalmente
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