CODICE DELLA STRADA PATENTE
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
CODICE DELLA STRADA PATENTE
LA PATENTE E’ LA NOSTRA! Alla guida del mezzo di soccorso, per quanto riguarda la responsabilità per infrazioni commesse, risponde personalmente il conducente del veicolo. L’associazione proprietaria del mezzo risulterà soggetto obbligato in solido In pratica, mentre la sanzione pecuniaria può essere pagata dall’Associazione, il conducente risponde con la propria patente ai fini della decurtazione dei punti e, laddove il C.d.S. lo prevede, con il ritiro o la sospensione della stessa.
La riforma del C.d.S. e il sistema della patente a punti • Per alcune violazioni al codice della strada, consistenti solitamente nella non osservanza di norme comportamentali, è prevista oltre la sanzione amministrativa pecuniaria, la decurtazione di punti sulla patente. • Sistema vigente dal 30.06.2003 con modifiche successive
La riforma del C.d.S. e il sistema della patente a punti • CHI RIGUARDA? Titolari patente guida italiani Titolari patente europea residenti in Italia Titolari patente estera anche se nel loro paese non vige il sistema punti (inibizione guida in Italia) • CHI NON RIGUARDA? – Conducenti di veicoli che non necessitano di patente per la conduzione (è allo studio una riforma) – Passeggeri trasportati (Ex. Cinture – Sì se minore)
La riforma del C.d.S. e il sistema della patente a punti • Ciascun guidatore ha una dotazione di 20 punti (indipendentemente dal tipo di patente che possiede) attribuito automaticamente • Se per due anni consecutivi non commetto infrazioni i punti aumentano di due ogni due anni fino al massimo di 10 (30 complessivi).
La riforma del C.d.S. e il sistema della patente a punti • Ad ogni violazione per la quale l’Art. 126bis C.d.S. prevede la decurtazione dei punti, all’atto della contestazione l’agente accertatore provvede ad indicare i punti sottratti al conducente • All’atto del contesto sono decurtabili al massimo 15 punti, almeno che uno degli articoli contestati preveda il ritiro della patente: in tal caso non esiste il massimo decurtabile. • Nel corpo del verbale viene annotata la frase:”La violazione della sopra indicata norma comporta la decurtazione di punti…..”
I punti sono tolti immediatamente dalla patente una volta che ho firmato il verbale di contestazione? NO! Tecnicamente quella riportata sul verbale di contestazione è una proposta di decurtazione. • La contestazione si intende definita: • con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria • esauriti i termini per i ricorsi (60gg) senza che sia stato presentato ricorso dall’avente diritto • in caso di rigetto del ricorso presentato. Arriva a casa una comunicazione a carico del conducente o, se non identificato, del proprietario.
Come recupero i punti della patente (Prima che siano terminati !!!) 1. Corsi di recupero di 12 ore per un massimo di sei punti (18 ore per nove punti per i conducenti professionali) 2. Se non incorro in violazioni previste dall’Art. 126 bis C.d.S. per almeno due anni (azzeramento automatico) n.b.: ad ogni violazione che comporta la decurtazione di punti inizia a decorrere nuovamente il temine dei due anni
Una volta che ho finito i punti LETTERA PRENOTO NON PRENOTO SOSPENSIONE ESAME TEMPO TEORIA + PRATICA INDETERMINATO PROMOSSO BOCCIATO TORNO A 20 REVOCA (*) (*) per un anno non posso ritentare l’esame
Se guido finiti i punti ? • Se guido dopo che ho finito circolazione con patente i punti passati i sospesa: da € 1626,45 a € trenta giorni dalla lettera 6504,85 + revoca patente + fermo veicolo 3 mesi (Art. 218/6°) •Se guido dopo essere guida con patente revocata: stato bocciato agli da € 2168,25 a € 8676,15 + esami (è come guida fermo per 3 mesi + incauto senza patente) affidamento al proprietario € 343,35 (Artt. 116/13° e 116/12) •Se guido entro i trenta giorni da posso quando ho ricevuto la lettera
Prima di uscire in servizio
Controllo dell’efficienza del veicolo (Art 79 C.d.S.) Cosa controllare: – Specchi retrovisori – Pneumatici (intagli principali mm. 1,60) – Dispositivi illuminazione – Dispositivi supplementari – Indicatori direzione – Stop – Parabrezza crepato o rotto – Marmitta Sanzione da € 68,25 a € 275,10
Requisiti psico-fisici per la guida (Art. 115 C.d.S.) Per esempio, stati depressivi, farmaci particolari, forme gravi di diabete, gessi, collarini, etc. La violazione è più grave se commessa da conducenti di veicoli per trasporto specifico, come appunto l’ambulanza E’ una violazione all’art 115 anche la guida di un’ambulanza da parte di un minore di anni 21 Sanzione da € 137,55 a € 550,20 + fermo veicolo per 30 giorni
Guida sotto l’influenza dell’alcool (Art. 186 C.d.S.) Limite è abbassato a 0,5 g/l Etilometro o esame sangue Il rifiuto all’accertamento è punito come positività E’ penale (competente tribunale) 10 punti Guida sotto effetto sostanze stupefacenti (Art. 187 C.d.S.)
Controllo dei documenti Copertura assicurativa (Art. 193 C.d.S) (sanzione da € 687,75 a € 2.754,15) Patente personale (Art 126 C.d.S) (se scaduta € 137,55 + ritiro patente) Carta di circolazione Revisione (Art 80/14° e 176/18°) per le ambulanze è annuale Numero dei posti (Art. 169 comma 2° e 11° C.d.S)
Non sottovalutare l’importanza delle verifiche prima di uscire: è vero che difficilmente un’ambulanza viene fermata per controllo, ma in caso di incidente gli effetti della mancanza di copertura assicurativa o della revisione non ricadono solo sull’Associazione, ma anche sul conducente che è ritenuto responsabile (responsabilità civile nonché penale): occhio alla clausola di non rivalsa!
Durante la circolazione
Principio informatore della circolazione (Art. 140 C.d.S.) Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione, ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Velocità (Art. 141 C.d.S.) • Commisurata alle caratteristiche stato d’uso del veicolo e della strada -guida pericolosa (comma 1° e 11°) • Tale da non perdere il controllo - anche distrazione o colpo di sonno (comma 2° e 11°) • Tale da compiere in sicurezza tutte le manovre richieste dalla circolazione (comma 2° e 11°) • Moderata nel caso siano presenti pedoni (comma 4° e 11°) • In tutti questi casi: sanzione da € 33,60 a € 137,55 • Commisurata alla visibilità limitata del tratto di strada (com.3° e 8°) • Va moderata nelle curve, vicino alle scuole, nelle forti discese, nei passaggi stretti e centri abitati con case a raso (3° e 8°) • Moderata nelle ore notturne (comma 3° e 8°) • Moderata in caso di insufficiente visibilità causa condizioni atmosferiche avverse (comma 3° e 8°) • In tutti questi casi: sanzione da € 68,25 a € 275,10 + Punti 5
Limiti di velocità (Art. 142 C.d.S.) • fasce (con sanzioni da € 33,60 a € 1.376,55): • non oltre 10 Km/h (comma 7°) • oltre i 10 km/h non oltre i 40 Km/h (comma 8°) Punti 2 • oltre i 40 Km/h (comma 9°) Punti 10 + sosp. da 1 a 3 mesi • (Si applica sempre una tolleranza del 5% col minimo di 5 Km/h) Anche per le ambulanze valgono i normali limiti di velocità • 50 Km/h in città (70 Km/h sulle strade urbane di scorrimento) • 90 Km/h su strade extraurbane secondarie • 110 Km/h su strade extraurbane principali • 130 Km/h in autostrada • riduzione a 90 e 110 Km/h in caso di precipitazioni atmosferiche
Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli (Art. 152 C.d.S.) E’ obbligatorio l’uso degli anabbaglianti in autostrada e fuori centri urbani (comma 1° e 3°) Sanzione da € 33,60 a € 137,55) Punti 1
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva (Art. 153 C.d.S.) • Anabbaglianti sempre accesi con ferito a bordo (comma 2° e 11°) Punti 1 • Abbaglianti fissi vietati (comma 2° e 11°) Punti 1 • Uso non giustificato degli abbaglianti ad intermittenza (comma 4° e 11° - è consentito l’uso intermittente degli abbaglianti per dare avvertimenti utili al fine di evitare incidenti, per segnalare al veicolo che precede l’intenzione di sorpassare) Punti 1 • Uso dei fendinebbia solo in caso di scarsa visibilità (comma 4° e 11°) Punti 1 • Obbligo della segnalazione di pericolo (quattro frecce) (comma 7° e 11°) Punti 1 • Obbligo di uso del retro-nebbia anche in caso di pioggia o neve (visibilità inferiore a 50 metri) (comma 8° e 11°) Punti 1 • Omessa commutazione abbaglianti in fase incrocio (abbagliamento) (comma 3° e 10°) Punti 3
Divieto di fermata e di sosta (Art. 158 C.d.S.) • Quando non siamo in servizio, anche con l’ambulanza dobbiamo rispettare i divieti di sosta e fermata, in particolare: • sui marciapiedi; • allo sbocco di passo carrabili; • in seconda fila • spazi riservati alla fermata e sosta di veicoli per persone invalide Punti 2 Per tutte le infrazioni sanzioni da € 33,60 a € 137,55
Uso delle cinture di sicurezza (Art. 172 C.d.S.) • Anche il conducente ed i passeggeri delle ambulanze devono indossare le cinture di sicurezza (comma 1° e 8°) Sanzione da € 68,25 a € 275,10 Punti 5 Sono esentati i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio sanitario in caso di interventi d’urgenza (comma 3 lettera b) N.b.: esonero non vuol dire “obbligo di non allacciare le cinture!”. Infatti siamo esentati proprio quando è più intelligente indossarle
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e delle autoambulanze (Art. 177 C.d.S.)
Art. 177 – comma 1° L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti … delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti d’istituto. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.
Art. 177 – comma 2° I conducenti dei veicoli di cui al comma 1), nell’espletamento di servizi urgenti d’istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto delle regole di comune prudenza e diligenza.
Art. 177 C.d.S. Riassumendo Quando viaggio con entrambi i dispositivi supplementari di allarme inseriti posso infrangere tutte le norme relative alla circolazione (ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico), ma nel farlo devo assolutamente essere PRUDENTE & DILIGENTE
• Quando non ho i dispositivi di allarme inseriti devo rispettare il Codice della Strada come un qualsiasi altro utente. • Ricordatelo sempre ma soprattutto: • di notte, se inserite la sirena dopo esservi allontanati dalla sede • quando vi passano un “codice giallo ma staccate prima”.
Posso usare i soli lampeggianti blu? Secondo molti non lo posso fare, ma … L’utilizzo del solo dispositivo luminoso, pur non essendo aprioristicamente escluso dal C.d.S., non consente di derogare alle norme di comportamento stradale, avendo unicamente lo scopo di segnalare la presenza del veicolo nei casi in cui sia necessaria una maggiore visibilità del medesimo …” (Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza 10/04/2001 e comunicato 19/06/2001 della Prefettura di Milano)
A maggior conferma, in alcune situazioni i soli lampeggianti blu sono espressamente ritenuti sufficienti per compiere addirittura alcune manovre vietate dal Codice della Strada. (vedi oltre art. 176 C.d.S.- Circolazione sulle autostrade)
Art. 177 – comma 3° • Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli di cui al comma 1), o sulle strade adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima, appena udito il segnale acustico supplementare di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di fermarsi. • E’ vietato seguire da presso tali veicoli avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
Art. 177 – comma 4° e 5° Le sanzioni Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi supplementari ivi indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 Chiunque viola le disposizioni del comma 3) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 68,25 Punti 2
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali (Art. 176 C.d.S. – comma 14°) Sono esonerati dall’osservanza del divieto di effettuare le manovre di cui al comma 12° (la manovra di inversione del senso di marcia, la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza, il traino dei veicoli in avaria) anche i conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e delle autoambulanze, che tengano in funzione il dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
Definizioni stradali e di traffico (Art. 3 C.d.S.- comma 15°) Definizione di corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.
Puoi anche leggere