CODICE DELLA STRADA PATENTE

Pagina creata da Marco Fontana
 
CONTINUA A LEGGERE
CODICE DELLA STRADA
      PATENTE
LA PATENTE E’ LA NOSTRA!
Alla guida del mezzo di soccorso, per quanto riguarda la
   responsabilità per infrazioni commesse, risponde
   personalmente il conducente del veicolo.
L’associazione proprietaria del mezzo risulterà soggetto
   obbligato in solido

In pratica, mentre la sanzione pecuniaria può essere
  pagata dall’Associazione, il conducente risponde con la
  propria patente ai fini della decurtazione dei punti e,
  laddove il C.d.S. lo prevede, con il ritiro o la sospensione
  della stessa.
La riforma del C.d.S. e il sistema della
             patente a punti
• Per alcune violazioni al codice della strada,
  consistenti solitamente nella non osservanza di
  norme comportamentali, è prevista oltre la
  sanzione amministrativa pecuniaria, la
  decurtazione di punti sulla patente.

• Sistema vigente dal 30.06.2003 con modifiche
  successive
La riforma del C.d.S. e il
         sistema della patente a punti
• CHI RIGUARDA?
    Titolari patente guida italiani
    Titolari patente europea residenti in Italia
    Titolari patente estera anche se nel loro paese non vige il
    sistema punti (inibizione guida in Italia)
• CHI NON RIGUARDA?
   – Conducenti di veicoli che non necessitano di
     patente per la conduzione (è allo studio una
     riforma)
   – Passeggeri trasportati (Ex. Cinture – Sì se minore)
La riforma del C.d.S. e il sistema della
             patente a punti
• Ciascun guidatore ha una dotazione di 20 punti
  (indipendentemente dal tipo di patente che
  possiede) attribuito automaticamente
• Se per due anni consecutivi non commetto
   infrazioni i punti aumentano di due ogni
  due anni fino al massimo di 10 (30
  complessivi).
La riforma del C.d.S. e il
          sistema della patente a punti
• Ad ogni violazione per la quale l’Art. 126bis C.d.S.
       prevede la decurtazione dei punti, all’atto della
  contestazione l’agente accertatore provvede ad
  indicare i punti sottratti al conducente
• All’atto del contesto sono decurtabili al massimo 15
       punti, almeno che uno degli articoli contestati
  preveda il ritiro della patente: in tal caso non esiste il
       massimo decurtabile.
• Nel corpo del verbale viene annotata la frase:”La
       violazione della sopra indicata norma comporta la
       decurtazione di punti…..”
I punti sono tolti immediatamente dalla patente una
    volta che ho firmato il verbale di contestazione?

NO! Tecnicamente quella riportata sul verbale di
  contestazione è una proposta di decurtazione.
• La contestazione si intende definita:
• con il pagamento della sanzione amministrativa
  pecuniaria
• esauriti i termini per i ricorsi (60gg) senza che sia stato
  presentato ricorso dall’avente diritto
• in caso di rigetto del ricorso presentato.

Arriva a casa una comunicazione a carico del conducente
  o, se non identificato, del proprietario.
Come recupero i punti della patente
                     (Prima che siano terminati !!!)

1.   Corsi di recupero di 12 ore
     per un massimo di sei punti
     (18 ore per nove punti per i
     conducenti professionali)

2.   Se non incorro in violazioni
     previste dall’Art. 126 bis
     C.d.S. per almeno due anni
     (azzeramento automatico)

n.b.: ad ogni violazione che comporta la decurtazione di
      punti inizia a decorrere nuovamente il temine dei due
      anni
Una volta che ho finito i punti
                                       LETTERA

                                                 PRENOTO        NON PRENOTO

                                                                 SOSPENSIONE
                   ESAME
                                                                    TEMPO
               TEORIA + PRATICA
                                                                INDETERMINATO

             PROMOSSO                 BOCCIATO

TORNO A 20              REVOCA (*)

                                     (*) per un anno non posso ritentare l’esame
Se guido finiti i punti ?
•   Se guido dopo che ho finito       circolazione con patente
    i punti         passati i        sospesa: da € 1626,45 a €
    trenta giorni dalla
    lettera                          6504,85 + revoca patente + fermo
                                     veicolo 3 mesi (Art. 218/6°)

    •Se guido dopo essere            guida con patente revocata:
    stato bocciato   agli            da € 2168,25 a € 8676,15 +
    esami (è come guida              fermo per 3 mesi + incauto
    senza patente)                   affidamento al proprietario €
                                     343,35 (Artt. 116/13° e 116/12)

•Se guido entro i trenta giorni da      posso
quando ho ricevuto la lettera
Prima di uscire in servizio
Controllo dell’efficienza del veicolo
               (Art 79 C.d.S.)
Cosa controllare:
   – Specchi retrovisori
   – Pneumatici (intagli principali mm. 1,60)
   – Dispositivi illuminazione
   – Dispositivi supplementari
   – Indicatori direzione
   – Stop
   – Parabrezza crepato o rotto
   – Marmitta
           Sanzione da € 68,25 a € 275,10
Requisiti psico-fisici per la guida            (Art.
                115 C.d.S.)
 Per esempio, stati depressivi, farmaci particolari,
  forme gravi di diabete, gessi, collarini, etc.
 La violazione è più grave se commessa da conducenti
  di veicoli per trasporto specifico, come appunto
  l’ambulanza
 E’ una violazione all’art 115 anche la guida di
  un’ambulanza da parte di un minore di anni 21
Sanzione da € 137,55 a € 550,20 + fermo veicolo per 30
  giorni
Guida sotto l’influenza dell’alcool (Art.
                 186 C.d.S.)
   Limite è abbassato a 0,5 g/l
   Etilometro o esame sangue
   Il rifiuto all’accertamento è punito come positività
   E’ penale (competente tribunale)
   10 punti
Guida sotto effetto sostanze stupefacenti
 (Art. 187 C.d.S.)
Controllo dei documenti
 Copertura assicurativa (Art. 193
  C.d.S)
   (sanzione da € 687,75 a € 2.754,15)
 Patente personale (Art 126 C.d.S)
        (se scaduta € 137,55 + ritiro patente)
 Carta di circolazione
   Revisione (Art 80/14° e 176/18°) per le ambulanze
    è annuale
   Numero dei posti (Art. 169 comma 2° e 11° C.d.S)
Non sottovalutare l’importanza delle verifiche prima di
  uscire: è vero che difficilmente un’ambulanza viene
  fermata per controllo, ma in caso di incidente gli effetti
  della mancanza di copertura assicurativa o della
  revisione non ricadono solo sull’Associazione, ma anche
  sul    conducente     che   è     ritenuto  responsabile
  (responsabilità civile nonché penale): occhio alla
  clausola di non rivalsa!
Durante la circolazione
Principio informatore della circolazione
              (Art. 140 C.d.S.)
Gli utenti della strada devono comportarsi in
 modo da non costituire pericolo o intralcio
 per la circolazione, ed in modo che sia in
 ogni caso salvaguardata la sicurezza
 stradale.
Velocità
                        (Art. 141 C.d.S.)
•   Commisurata alle caratteristiche stato d’uso del veicolo e della
    strada -guida pericolosa (comma 1° e 11°)
•    Tale da non perdere il controllo - anche distrazione o colpo di
    sonno (comma 2° e 11°)
•    Tale da compiere in sicurezza tutte le manovre richieste dalla
    circolazione (comma 2° e 11°)
•    Moderata nel caso siano presenti pedoni (comma 4° e 11°)
•    In tutti questi casi: sanzione da € 33,60 a € 137,55
•   Commisurata alla visibilità limitata del tratto di strada (com.3° e 8°)
•    Va moderata nelle curve, vicino alle scuole, nelle forti discese, nei
    passaggi stretti e centri abitati con case a raso (3° e 8°)
•    Moderata nelle ore notturne (comma 3° e 8°)
•    Moderata in caso di insufficiente visibilità causa condizioni
    atmosferiche avverse (comma 3° e 8°)
•    In tutti questi casi: sanzione da € 68,25 a € 275,10 + Punti 5
Limiti di velocità
                     (Art. 142 C.d.S.)
•   fasce (con sanzioni da € 33,60 a € 1.376,55):
•    non oltre 10 Km/h (comma 7°)
•    oltre i 10 km/h non oltre i 40 Km/h (comma 8°)  Punti 2
•    oltre i 40 Km/h (comma 9°)  Punti 10 + sosp. da 1 a 3 mesi
•   (Si applica sempre una tolleranza del 5% col minimo di 5 Km/h)

     Anche per le ambulanze valgono i normali limiti di velocità

•   50 Km/h in città (70 Km/h sulle strade urbane di scorrimento)
•   90 Km/h su strade extraurbane secondarie
•   110 Km/h su strade extraurbane principali
•   130 Km/h in autostrada
•   riduzione a 90 e 110 Km/h in caso di precipitazioni atmosferiche
Segnalazione visiva e illuminazione dei
                  veicoli
             (Art. 152 C.d.S.)
 E’ obbligatorio l’uso degli anabbaglianti in
autostrada e fuori centri urbani (comma 1° e 3°)

 Sanzione da € 33,60 a € 137,55) Punti 1
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva
                (Art. 153 C.d.S.)
•   Anabbaglianti sempre accesi con ferito a bordo (comma 2° e 11°)
     Punti 1
•    Abbaglianti fissi vietati (comma 2° e 11°)                 Punti 1
•    Uso non giustificato degli abbaglianti ad intermittenza (comma 4° e
    11° - è consentito l’uso intermittente degli abbaglianti per dare
    avvertimenti utili al fine di evitare incidenti, per segnalare al veicolo
    che precede l’intenzione di sorpassare)              Punti 1
•    Uso dei fendinebbia solo in caso di scarsa visibilità (comma 4° e
    11°)  Punti 1
•    Obbligo della segnalazione di pericolo (quattro frecce) (comma 7° e
    11°)  Punti 1
•    Obbligo di uso del retro-nebbia anche in caso di pioggia o neve
    (visibilità inferiore a 50 metri) (comma 8° e 11°)  Punti 1
•    Omessa commutazione abbaglianti in fase incrocio
    (abbagliamento) (comma            3° e 10°)  Punti 3
Divieto di fermata e di sosta
              (Art. 158 C.d.S.)
• Quando non siamo in servizio, anche con l’ambulanza
  dobbiamo rispettare i divieti di sosta e fermata, in
  particolare:
• sui marciapiedi;
• allo sbocco di passo carrabili;
• in seconda fila
• spazi riservati alla fermata e sosta di veicoli per persone
  invalide            Punti 2

  Per tutte le infrazioni sanzioni da € 33,60 a €
                        137,55
Uso delle cinture di sicurezza
                  (Art. 172 C.d.S.)
• Anche il conducente ed i passeggeri
  delle ambulanze devono indossare le
  cinture di sicurezza (comma 1° e 8°)
   Sanzione da € 68,25 a € 275,10                             Punti 5
Sono esentati i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio sanitario in caso
                   di interventi d’urgenza (comma 3 lettera b)

  N.b.: esonero non vuol dire “obbligo di non
   allacciare le cinture!”. Infatti siamo esentati
   proprio quando è più intelligente indossarle
Circolazione
degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di
               polizia o antincendio e
                delle autoambulanze

                   (Art. 177 C.d.S.)
Art. 177 – comma 1°
L’uso del dispositivo acustico supplementare di
  allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti,
  anche del dispositivo supplementare di
  segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è
  consentito ai conducenti … delle autoambulanze
  e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma
  ed organi, solo per l’espletamento di servizi
  urgenti d’istituto.
Agli incroci regolati, gli agenti del traffico
  provvederanno a concedere immediatamente la
  via libera ai veicoli suddetti.
Art. 177 – comma 2°
I conducenti dei veicoli di cui al comma 1),
   nell’espletamento di servizi urgenti d’istituto,
   qualora usino congiuntamente il dispositivo
   acustico supplementare di allarme e quello di
   segnalazione visiva a luce lampeggiante blu,
   non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti
   e le limitazioni relativi alla circolazione, le
   prescrizioni della segnaletica stradale e le norme
   di comportamento in genere ad eccezione delle
   segnalazioni degli agenti del traffico e nel
   rispetto delle regole di comune prudenza e
   diligenza.
Art. 177 C.d.S.
               Riassumendo
Quando viaggio con entrambi i dispositivi
 supplementari di allarme inseriti posso
 infrangere tutte le norme relative alla
 circolazione (ad eccezione delle
 segnalazioni degli agenti del traffico), ma
 nel farlo devo assolutamente essere

        PRUDENTE & DILIGENTE
• Quando non ho i dispositivi di allarme
  inseriti devo rispettare il Codice della
  Strada come un qualsiasi altro utente.

• Ricordatelo sempre ma soprattutto:
• di notte, se inserite la sirena dopo esservi
  allontanati dalla sede
• quando vi passano un “codice giallo ma
  staccate prima”.
Posso usare i soli lampeggianti blu?
Secondo molti non lo posso fare, ma …
L’utilizzo del solo dispositivo luminoso, pur
  non essendo aprioristicamente escluso dal
  C.d.S., non consente di derogare alle norme di
  comportamento stradale, avendo unicamente lo
  scopo di segnalare la presenza del veicolo nei
  casi in cui sia necessaria una maggiore visibilità
  del medesimo …” (Circolare del Ministero dell’Interno –
  Dipartimento Pubblica Sicurezza 10/04/2001 e comunicato 19/06/2001 della
  Prefettura di Milano)
A maggior conferma, in alcune situazioni i
  soli lampeggianti blu sono espressamente
  ritenuti sufficienti per compiere addirittura
  alcune manovre vietate dal Codice della
  Strada.
(vedi oltre art. 176 C.d.S.- Circolazione sulle
  autostrade)
Art. 177 – comma 3°
• Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai
  veicoli di cui al comma 1), o sulle strade
  adiacenti in prossimità degli sbocchi sulla prima,
  appena udito il segnale acustico supplementare
  di allarme, ha l’obbligo di lasciare libero il passo
  e, se necessario, di fermarsi.
• E’ vietato seguire da presso tali veicoli
  avvantaggiandosi nella progressione di marcia.
Art. 177 – comma 4° e 5°
                     Le sanzioni
Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma 1, fa uso dei dispositivi
     supplementari ivi indicati, è soggetto alla sanzione amministrativa
     del pagamento di una somma da € 68,25

Chiunque viola le disposizioni del comma 3) è soggetto alla
    sanzione amministrativa del pagamento di una somma
    da € 68,25  Punti 2
Comportamenti durante la circolazione sulle
 autostrade e sulle strade extraurbane principali
         (Art. 176 C.d.S. – comma 14°)
Sono esonerati dall’osservanza del divieto di
  effettuare le manovre di cui al comma 12° (la
  manovra di inversione del senso di marcia, la
  marcia, la retromarcia e la sosta in banchina
  di emergenza, il traino dei veicoli in avaria)
  anche i conducenti degli autoveicoli e
  motoveicoli adibiti a servizi di polizia,
  antincendio e delle autoambulanze, che tengano
  in funzione il dispositivo supplementare di
  segnalazione visiva a luce blu lampeggiante.
Definizioni stradali e di traffico
       (Art. 3 C.d.S.- comma 15°)

Definizione di corsia di emergenza:
corsia, adiacente alla carreggiata, destinata
   alle soste di emergenza, al transito dei
  veicoli di soccorso ed, eccezionalmente,
 al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia
     ammessa la circolazione degli stessi.
Puoi anche leggere