Gli affidamenti in house dei servizi di igiene urbana alla luce delle più recenti evoluzioni normative: vincoli e opportunità - Avv. Velia M ...

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Gli affidamenti in house dei servizi di igiene urbana alla luce delle più recenti evoluzioni normative: vincoli e opportunità - Avv. Velia M ...
Gli affidamenti in house dei servizi
di igiene urbana alla luce delle più
recenti evoluzioni normative: vincoli
e opportunità

                           Avv. Velia M. Leone
                       Studio Leone&Associati

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INTRODUZIONE

• In house è un istituto di creazione giurisprudenziale UE e
  nazionale
• Circolo virtuoso tra la giurisprudenza UE e l’evoluzione
  normativa
• Istituto cristallizzato nelle Direttive 2014  Codice segue
• Sentenza ANAV → in house è una delle possibilità di
  organizzazione interna della PA
• MA disfavore → art. 192 Codice

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IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE
             •   Teckal, 18.11.1999, C-107/98
             •   Stadt Halle, 11.01.2005, C-26/03
             •   Coname, 21.07.2005, C-231/03
             •   Parking Brixen,13.10.2005, C-458/03
             •   Commissione/Austria, Mödling, 10.11.2005, C-29/04
             •   ANAV, 6.4.2006, C-410/04
             •   Carbotermo, 11.05.2006, C-340/04
             •   ASEMFO, 19.04.2007, C-295/05
             •   Termoraggi, 10.04.2008, C-323/07
             •   Comune di Mantova, 17.07.2008, C-371/05
             •   Coditel, 13.11.2008, C-324/07
             •   SEA, 10.09.2009, C-573/07
             •   Acoset, 15.10.2009, C-196/08
             •   Econord, 29.11.2012, C-182/11 e C-183/11
             •   Politecnico di Amburgo, 8.05.2014, C-15/13
             •   Centro Ospedaliero di Setubal, 19.06.2014, C-574/12
             •   Undis vs Sulmona, 8.12.2016, C-553/15
             •   Irgita, 3.10.2019, C-285/18
             •   Rieco SpA, 6.02.2020, da C-89/19 a C-91/19
             •   Porin, 18.06.2020, C-328/19

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IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA DELLA CGUE

 Sentenza Teckal, C-107/98

 • PROPRIETÀ PUBBLICA
 • CONTROLLO ANALOGO al GERARCHICO
 • DIPENDENZA ECONOMICA e STRATEGICA =
   NO DISTORSIONE del MERCATO

         NO VOLONTÀ AUTONOMA = NO CONTRATTO
                     NO MERCATO

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IN HOUSE NELLE DIRETTIVE E NEL CODICE
Art. 12 Direttiva Appalti (2014/24/UE) [art. 17 Direttiva Concessioni (2014/23/UE)]; [art. 28
Direttiva Settori 2014/25/UE)] - In house
• Appalti (o concessioni) aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice (AA) a un'altra persona
  giuridica di diritto privato o pubblico, sono esclusi se (condizioni cumulative):
     ̶ AA esercita sulla persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi
        → controllo presunto se c’è influenza decisiva su:
          • obiettivi strategici
          • decisioni significative
          • anche se esercitato da un’altra persona giuridica, a sua volta soggetta allo stesso tipo
             di controllo → controllo indiretto
      ̶ più dell’80% delle attività di tale persona giuridica: svolgimento dei compiti ad essa affidati
        dall’AA controllante o da altre persone giuridiche controllate dalla AA → quantificazione della
        parte più importante delle attività
    ̶ non vi è alcuna partecipazione diretta del capitale privato nella persona giuridica controllata,
        con l’eccezione di forme di partecipazione al capitale non di controllo, né di blocco, richieste
        dalla normativa nazionale applicabile, in conformità con i Trattati, che non hanno influenza
        decisiva sulla persona giuridica → partecipazioni finanziarie

Art. 5 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice) → stesse previsioni

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IN HOUSE NELLE DIRETTIVE E NEL CODICE
In house (segue)
• In house “inverso” e “orizzontale”: eccezione vale ove la controllata - che è
  AA - affida un contratto alla controllante o ad altra controllata della stessa
  AA (cfr. Politecnico Amburgo, C-15/13), purché non vi sia partecipazione
  diretta del capitale privato, con le eccezioni previste

• Controllo congiunto: previsione ad hoc, MA devono essere presenti le
  condizioni prescritte in via generale. Perché vi sia controllo congiunto
  “analogo” occorre
   – organi decisionali composti da rappresentanti di tutte le AA partecipanti (un membro ne può
     rappresentare più di una)
   – esercizio congiunto di un’influenza determinante nel senso già individuato
   – la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle AA controllanti

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IN HOUSE E COOPERAZIONE TRA AA NEL CODICE

In house e cooperazione tra AA
• Art. 5, commi 1-5: appalti/concessioni (anche settori) in house
  [aggiudicati da AA/EA a un'altra persona giuridica di diritto privato,
  o pubblico] → stesse condizioni cumulative delle Direttive
• Art. 5, comma 6: cooperazione tra AA → stesse condizioni
  cumulative delle Direttive
• Art. 5, comma 9: società miste per la realizzazione e gestione di
  un'opera pubblica o organizzazione e gestione di un servizio di
  interesse generale (non in house) → scelta del socio privato con
  procedure di evidenza pubblica

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IN HOUSE NEL D.Lgs. 175/2006 e ss.mm.ii. (TUSP)

TUSP - Art. 16
• Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici
  da
  − AA che esercitano su di esse il controllo analogo
  − ciascuna delle AA che esercitano su di esse il controllo analogo
     congiunto
  solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione
  di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che
  non comportino controllo o potere di veto, né l’esercizio di
  un’influenza determinante sulla società controllata

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IN HOUSE NEL TUSP

TUSP - Art. 16

• Gli statuti devono prevedere che oltre l’80% del fatturato derivi dallo
  svolgimento dei compiti a esse affidati dall’AA → la produzione ulteriore (=
  20%) rispetto al limite è consentita solo a condizione che la stessa permetta di
  conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso
  dell'attività principale (sanabile entro tre mesi)

• Le società in house sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi
  secondo le prescrizioni del Codice

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IN HOUSE NEL CODICE
Art. 192: regime speciale degli affidamenti in house
• Elenco tenuto dall’ANAC delle AA che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in
   house → iscrizione obbligatoria (previa verifica requisiti con modalità stabilite da ANAC) consente (condicio sine
   qua non) di procedere mediante affidamenti diretti dei contratti all’ente strumentale

• Affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza →
  AA effettuano la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto
  e al valore della prestazione, dando conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del
  mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta (con
  riferimento a obiettivi di universalità e socialità, efficienza, economicità qualità del servizio e ottimale impiego delle
  risorse pubbliche)

• Pubblicazione ed aggiornamento (sul profilo del committente nella sezione «Amministrazione trasparente») di tutti
  gli atti connessi all’affidamento di appalti e concessioni tra enti nell’ambito del settore pubblico (ove non secretati)

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IN HOUSE NEL CODICE – Linee guida ANAC - Elenco
• Linee guida n. 7 di attuazione del Codice, recanti «Linee Guida per
  l’iscrizione nell’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
  aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie
  società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016» (LG Elenco in
  house) → disciplinano l’iscrizione nell’Elenco e hanno carattere vincolante

• Argomenti
   ̶       contenuto dell’elenco
   ̶       soggetti legittimati a richiedere l’iscrizione nell’Elenco
   ̶       presentazione della domanda
   ̶       avvio del procedimento
   ̶       verifica dei requisiti ex art. 5 CA e artt. 4 e 16 del D.Lgs. 175/2016 (TUSP)
       ̶   comunicazione di variazioni
       ̶   cancellazione dall’elenco

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IN HOUSE NEL CODICE – Linee guida ANAC -
CONDIZIONI
• ANAC ha adottato, ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice, lo schema di linee guida
  recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori,
  servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192,
  comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.» (LG In House)  ampia fase
  di consultazione che ha visto la partecipazione di diversi soggetti (OE e AA) + parere delle
  autorità indipendenti (AGCM, ARERA, ART)

• Scopo LG In House: fornire indicazioni utili alle AA per la formulazione della motivazione cd.
  rafforzata ex art. 192, comma 2 CA nel caso di affidamento diretto a società in house → per
  i servizi pubblici locali: relazione ex art. 34, commi 20-21 del D.L. n. 179/12 e ss.mm.ii.,
  conv. L. 17 dicembre 2012, n. 221 (Relazione art. 34) → dar conto della sussistenza dei
  requisiti previsti dall'ordinamento UE per la forma di affidamento prescelta + motivare le
  ragioni con riferimento agli obiettivi di universalità/socialità/efficienza/economicità/qualità del
  servizio → elaborata secondo le linee guida e schema tipo prodotti dal MISE

• Schema LG In House → trasmesso - 14.09.2021 - al Consiglio di Stato (CDS) → richiesta di
  parere consultivo

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IN HOUSE NEL CODICE – Linee guida ANAC –
  CONDIZIONI - Parere del CDS
CDS parere n. 1614 del 7 ottobre 2021, ha ritenuto di sospendere la valutazione sullo schema LG In House → demandato
all’ANAC un ulteriore approfondimento sui profili di impatto operativo che le stesse possono avere, nel contesto di attuazione del
PNRR + ritiene opportuna anche l’acquisizione dell’avviso sulle prossime prospettive, de iure condendo, del MIMS e della PdC –
Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi
CDS ha premesso:
• LG In house sono uno strumento di regolazione flessibile ex art. 213, comma 2 Codice → atto privo di efficacia normativa
    vincolante, che nasce da un’iniziativa discrezionale dell’Autorità, rispetto al quale il parere del CDS ha natura solo facoltativa
• la materia è stata oggetto di numerose pronunce del CDS, che ha sempre ribadito come la società in house sia equiparabile ad
    un “ufficio interno” dell’ente pubblico che l’ha costituita → non sussiste tra l’ente e la società un rapporto di alterità sostanziale
    → solo formale  unica caratteristica che giustifica l’affidamento diretto, senza previa gara, di un appalto o di una concessione
• CGUE (Rieco, infra) ): art. 192 CA è conforme al diritto UE → subordina la conclusione di un “contratto in house”
    all’impossibilità di procedere all’aggiudicazione di un appalto e, in ogni caso, alla dimostrazione, da parte dell’AA, dei vantaggi
    per la collettività specificamente connessi al ricorso all’operazione interna, demandando allo Stato membro la definizione di un
    punto di equilibrio tra i due valori da bilanciare → libera autorganizzazione delle AA vs. concorrenza e mercato, MA non
    fornisce indicazioni più concrete e specifiche
• La Corte costituzionale - sentenza 27 maggio 2020, n. 100 (cfr. infra) - ha respinto le censure di eccesso di delega e di
    “goldplating” all’art. 192, comma 2 del Codice

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IN HOUSE NEL CODICE – Linee guida ANAC –
CONDIZIONI - Parere del CDS

CDS ha chiarito (segue):
• art. 10 (rubricato “Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici”) del DL 31
  maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ha ampliato
  l’area applicativa del ricorso all’in house → per accelerare gli investimenti pubblici in materia di
  PNRR → le amministrazioni interessate possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di
  società in house
• comma 3, art. 10, modificato dalla legge di conversione n. 108 del 2021 → disciplina ad hoc della
  motivazione del ricorso alla formula dell’in house in deroga al mercato, ex art. 192, comma 2 CA
  → la motivazione dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di
  tempo e di risorse economiche → comparazione degli standard di riferimento di Consip
  S.p.a/SAGG

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IN HOUSE NEL CODICE – Linee guida ANAC –
CONDIZIONI - Parere del CDS
• Obiettivo delle LG In house → “garantire un’applicazione non soltanto formale della norma,
  proponendo soluzioni interpretative estensive rispetto al dato letterale, che fossero comunque in
  linea con la ratio della disposizione”, con riferimento:
        ̶   individuazione dell’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 192, comma 2 CA
        ̶   scelta di attribuire al termine «concorrenza» un significato atecnico → riferendosi alle prestazioni che siano svolte in
            modo alternativo sul mercato e, quindi, in ogni caso in cui vi sia una concorrenza per il mercato o nel mercato
        ̶   scelta di ritenere escluse dall’applicazione della norma in esame le sole prestazioni che non sono al momento
            disponibili sul mercato e non potranno esserlo in futuro, neanche a seguito di attività di adeguamento da parte dei
            possibili esecutori
    ̶       pubblicazione della motivazione, che si suggerisce di anticipare rispetto al provvedimento di affidamento → obiettivi
            tendenzialmente ampliativi del campo applicativo dell’obbligo istruttorio e motivazionale → potenzialmente
            restrittivi del ricorso all’in house, alla luce dell’uso estensivo che se ne fa, con giustificazioni non sempre adeguate
• sussiste un consolidato orientamento giurisprudenziale in merito all’applicazione dell’articolo
  192, comma 2 CA

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IN HOUSE NEL CODICE – Linee guida ANAC –
CONDIZIONI - Parere del CDS
CDS segnala TUTTAVIA che le LG In house si inseriscono in un contesto molto dinamico:
• norme sul PNRR → esigenze di semplificazione e di rafforzamento della capacity building degli apparati
  amministrativi (chiamati a uno sforzo straordinario e aggiuntivo di efficienza ed efficacia realizzativa per l’attuazione
  del PNRR) → snodo fondamentale per una ripresa durevole e sostenibile dell’economia, in una fase nella quale le
  politiche espansive di bilancio, anche a livello europeo, offrono un’opportunità straordinaria di rilancio economico
  attraverso forti investimenti pubblici
• in Parlamento è in discussione la delega per la riforma degli appalti → è verosimile che tale riforma modifichi
  ulteriormente, e in tempi ravvicinati, le prassi amministrative che ci si propone di cambiare con le LG In house,
  rinvenendo magari ancora un altro, diverso punto di equilibrio tra le esigenze di speditezza, celerità, efficienza ed
  efficacia operativa delle AA nella realizzazione degli investimenti pubblici e le esigenze di promozione del mercato e
  della concorrenza, nonché di garanzia della trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, assumendo un
  rilievo del tutto strategico e centrale
• esigenza, pur condivisibile, di operare una messa a punto o un riassetto dello status quo dell’in house deve tener
  conto di due diversi profili.
      ̶ de iure condito → implicazioni della lex specialis (art. 10, d.l. n. 77/21) e possibile impatto delle nuove prassi
         sugli effetti attesi dalla legge
       ̶ de iure condendo → eventualità di una possibile, prossima modifica del quadro legislativo con la riforma in
         itinere del Codice dei contratti o con un altro degli interventi normativi strumentali all’attuazione del PNRR

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IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA
TAR Liguria, Sez. II, 15 novembre 2018, n. 886
   • Rinvio alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 192, comma 2
      CA, nella parte in cui prevede che le AA diano conto, nella motivazione del provvedimento di
      affidamento in house, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, per contrasto con l’art. 76
      della Costituzione, in relazione all’art. 1, lett. a) ed eee) della L. 28.1.2016, n. 11 (recante deleghe
      al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento
      europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014);

    • La disposizione sarebbe incostituzionale in quanto:
        ̶ ha introdotto un onere amministrativo di motivazione, circa il mancato ricorso al mercato,
            maggiore e più gravoso di quelli necessari per l’attuazione della Direttiva appalti (divieto di
            «gold plating»)
         ̶ l’introduzione dell’obbligo di motivazione circa le ragioni del mancato ricorso al mercato
          ̶ non trova alcun addentellato nella L. Delega relativa al Codice
       ̶ non ha nulla a che vedere con la valutazione sulla congruità economica delle offerte, che
            attiene alla sostenibilità in termini di prezzi e costi proposti

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IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA
  Ordinanze CDS (n.ri 138/2019 e 293/2019), rimessione alla CGUE delle
  seguenti questioni interpretative:
• «se il diritto dell’Unione europea (e segnatamente il principio di libera amministrazione delle autorità
  pubbliche e i principio di sostanziale equivalenza fra le diverse modalità di affidamento e di gestione dei
  servizi di interesse delle amministrazioni pubbliche) osti a una normativa nazionale (come quella
  dell’articolo 192, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, decreto legislativo n. 50 del 2016) il quale
  colloca gli affidamenti in house su un piano subordinato ed eccezionale rispetto agli affidamenti tramite
  gara di appalto: i) consentendo tali affidamenti soltanto in caso di dimostrato fallimento del mercato
  rilevante, nonché ii) imponendo comunque all’amministrazione che intenda operare un affidamento in
  regìme di delegazione interorganica di fornire una specifica motivazione circa i benefìci per la collettività
  connessi a tale forma di affidamento» (enfasi aggiunta)
• «se il diritto dell’Unione europea (e in particolare l’articolo 12, paragrafo 3 della Direttiva 2014/24/UE in
  tema di affidamenti in house in regìme di controllo analogo congiunto fra più amministrazioni) osti a una
  disciplina nazionale (come quella dell’articolo 4, comma 1, del Testo Unico delle società partecipate –
  decreto legislativo n. 175 del 2016) che impedisce a un’amministrazione pubblica di acquisire in un
  organismo pluripartecipato da altre amministrazioni una quota di partecipazione (comunque inidonea a
  garantire controllo o potere di veto) laddove tale amministrazione intende comunque acquisire in futuro
  una posizione di controllo congiunto e quindi la possibilità di procedere ad affidamenti diretti in favore
  dell’Organismo pluripartecipato»

                                                                                                                  18
IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA
Ordinanza CGUE RIECO, 6.02.2020, da C-89/19 a C-91/19 (cfr. anche sent. Irgita)

• Art. 12, par. 1 Direttiva Appalti → si limita a precisare le condizioni che un’AA deve rispettare quando
  desidera concludere un’operazione interna (in house) → ha l’effetto di autorizzare gli Stati Membri ad
  escludere una tale operazione dal campo di applicazione della direttiva → non può privare SM della
  libertà di favorire una modalità a scapito di altre
• Direttiva non obbliga gli Stati Membri a ricorrere a una procedura di appalto pubblico → MA non li può
  obbligare a ricorrere a un’operazione in house quando sono soddisfatte le condizioni di cui all’art. 12,
  par. 1 → non osta
     ‒ a una normativa nazionale che subordina la conclusione di un’operazione interna all’impossibilità di
        procedere all’aggiudicazione di un appalto e alla dimostrazione, da parte dell’AA, dei vantaggi per
        la collettività specificamente connessi al ricorso all’in house (cfr. art. 192 CA)
     ‒ NÉ ad una normativa nazionale che impedisce ad un’AA di acquisire partecipazioni al capitale di un
        ente partecipato da altre AA, qualora tali partecipazioni siano inidonee a garantire il controllo o un
        potere di veto e qualora detta AA intenda acquisire successivamente una posizione di controllo
        congiunto e, di conseguenza, la possibilità di procedere ad affidamenti diretti di appalti a favore di
        tale ente, il cui capitale è detenuto da più AA (cfr. art. 4 TUSP)

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IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA

• MA cfr. sent. ULSS n. 6 Euganea, 6.02.2020, C-11/19 → vale
  anche il contrario:

  ̶ libertà degli SM di scegliere la modalità di prestazione dei servizi mediante la quale le
    AA provvederanno alle proprie esigenze → SM autorizzati, mutatis mutandis, a
    subordinare l’aggiudicazione di un appalto pubblico all’impossibilità di concludere un
    partenariato tra AA, conformemente alle condizioni stabilite all’art. 12, par. 4 Direttiva
    appalti → MA scelta espressa a favore di una particolare modalità di prestazione di
    servizi, effettuata in una fase precedente a quella dell’aggiudicazione dell’appalto
    pubblico → rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione,
    riconoscimento reciproco, proporzionalità e trasparenza

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IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA
Corte Costituzionale - sentenza n. 100, del 5.05.2020

• Sulla base della citata giurisprudenza della CGUE:
   ̶ obbligo di motivazione sulle ragioni del mancato ricorso al mercato imposto dall’art. 192,
      comma 2 del Codice → risponde agli interessi costituzionalmente tutelati della
      trasparenza amministrativa e tutela della concorrenza → non è in contrasto con il criterio
      previsto dall’art. 1 comma 1, lettera a), della L. Delega (c.d. divieto di gold plating)

    ̶ Codice e TUSP sono espressione di una linea restrittiva del ricorso all’affidamento diretto
      - costante del nostro ordinamento da oltre dieci anni - e costituiscono la risposta all’abuso
      di tale istituto da parte delle AA nazionali e locali → relazione AIR dell’ANAC, relativa alle
      LG in house

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IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA
CDS, sez. IV, n. 182 del 15/01/2018
    • Il controllo analogo deve intendersi assicurato anche se svolto non individualmente, MA
      congiuntamente dalle AA associate, deliberando, se del caso, anche a maggioranza, a condizione che
      il controllo sia effettivo
    • Il requisito del controllo analogo deve essere verificato secondo un criterio sintetico e non atomistico,
      sicché è sufficiente che il controllo della mano pubblica sull’affidatario, purché effettivo e reale, sia
      esercitato dalle AA partecipanti nella loro totalità, senza che necessiti una verifica della posizione di
      ogni singola AA
    • Nel caso di società riferibili a compagini multicomunali, la circostanza che l’autorità pubblica
      concedente/affidante detenga, da sola o insieme ad altre autorità pubbliche, l’intero capitale di una
      società concessionaria/affidataria, costituisce indice significativo, MA non dirimente
    • Ai fini di un legittimo affidamento in house occorre che
         a) l’attività della società affidataria sia limitata allo svolgimento dei servizi pubblici nel territorio degli
         enti soci
         b) venga esercitata fondamentalmente a beneficio di questi ultimi
         c) si svolga tramite organi statutari composti da rappresentanti di questi enti
         d) gli enti esercitino un’influenza determinante sugli obiettivi strategici/decisioni importanti della stessa

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IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA
CDS, sez. IV, n. 7093 del 22/10/2021

    Il CDS ha chiarito che:
    • è legittimo l'affidamento diretto del servizio di gestione ambientale alla società in house del
         comune, nonostante quest'ultimo sia titolare di una partecipazione infinitesimale
    • infatti: sebbene la partecipazione c.d. "pulviscolare" può essere inidonea a consentire ai
        singoli soggetti pubblici partecipanti di incidere effettivamente sulle decisioni strategiche
        della società, possono essere sempre stipulati patti parasociali al fine di realizzare un
        coordinamento tale da assicurare il controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita
        e l'attività della società partecipata
    • nel caso di specie: il controllo analogo congiunto sulla società era garantito dall'esistenza
        e dalla partecipazione della stessa al Comitato Unitario, nonché dalla disciplina del
        "Regolamento di funzionamento del Comitato Unitario per l'esercizio del controllo analogo",
        approvato dal Comitato Unitario per il Controllo Analogo allegato alla deliberazione di
        affidamento.

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IN HOUSE NELLA GIURISPRUDENZA ITALIANA:
SERVIZI DI IGIENE URBANA
• CDS, sez. V, n. 4030 del 18/08/2017
  «L’affidamento diretto in house del servizio rifiuti è illegittimo se la società affidataria non svolge in
  via prevalente l’attività in favore del Comune socio affidante ai sensi delle norme e della
  giurisprudenza UE. È irrilevante che l’attività esterna sia imposta alla società da un provvedimento
  autoritativo, nella specie una autorizzazione integrata ambientale (AIA) regionale che imponeva di
  trattare e smaltire i rifiuti urbani sia in favore degli Enti soci che degli Enti non soci»
• CDS, sez. V, n.1596 del 23/02/21
  «È la legittimità della scelta di un Comune di affidare in house la gestione del servizio di igiene
  urbana, sulla base della relazione ex art. 34, c. 20 dl n.179/2012, che evidenzia i punti di forza e di
  debolezza dei vari modelli attraverso punteggi numerici»
• T.A.R. Brescia, sez. I, n.329 del 08/04/2021
  «La motivazione posta a base del provvedimento che dispone l'affidamento in house del servizio di
  raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, articolata sui seguenti punti: a) presenza di un numero
  limitato di concorrenti nel mercato di riferimento; b) esperienza positiva nella gestione del servizio
  maturata dalla Società partecipata; c) flessibilità del servizio, anche attraverso la possibilità di
  attivare i servizi complementari indicati nel disciplinare; d) eliminazione dei costi della gara, non
  assolve all'obbligo rafforzato previsto per l'affidamento in house e presenta profili di criticità (sub
  specie, manifesta illogicità e irragionevolezza)»

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IN CONCLUSIONE

In house è sempre possibile, MA

• le norme UE (Direttive e giurisprudenza) non limitano, MA neanche
  impongono di ricorrere all’in house

• legittime le restrizioni al ricorso all’in house previste dalle norme
  italiane (art. 192 CA e art. 4 TUSP)

• uso dell’in house va giustificato non solo sulla base dei requisiti
  dell’in house stesso, MA anche delle valutazioni di convenienza ex
  art. 192 CA

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CONCLUSIONI

• In house ha subito alterne valutazioni nel sistema giuridico italiano
• Schema LG In House è evidenza del «disfavore» del regolatore
  verso quest’istituto, MA
• Nuovo quadro normativo esistente ed in via di cristallizzazione -
  induce a «sospendere il giudizio» in ossequio alle esigenze del
  PNRR
• CDS  tutti gli strumenti servono!

TREGUA SUL FRONTE DELL’IN HOUSE, MA NON È LIBERI TUTTI
         STRUMENTI PER DIMOSTRARNE L’E-E-E

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CONTATTI

Avv. Velia M. Leone
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