AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITÁ DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI ROMA - PARERE SULLA BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO COMUNE DI ROMA ...

Pagina creata da Gianluca Beretta
 
CONTINUA A LEGGERE
AGENZIA PER IL CONTROLLO E LA QUALITÁ
DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DEL COMUNE DI ROMA

   PARERE SULLA BOZZA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

        COMUNE DI ROMA – FARMACAP (2003)

                    Luglio 2003
1      Premessa
A seguito della nota dell’Assessore alle politiche sociali del 9 giugno u.s. (prot. n. 1518)
con la quale si è richiesto all’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali
del Comune di Roma (di seguito: “Agenzia”) di produrre un proprio parere sulla bozza di
Contratto di servizio 2003 fra il Dipartimento V del Comune di Roma e l’Azienda
Farmasociosanitaria Capitolina (Farmacap), l’Agenzia ha condotto un primo esame della
documentazione inviata che, in considerazione dell’urgenza avanzata nella richiesta, si è
soffermato in particolare sulla differenza fra i contenuti della bozza di Contratto in oggetto
e quanto previsto dal documento rilasciato dall’Agenzia circa i contenuti minimi che un
contratto deve prevedere1, evidenziando altresì – laddove rilevante – le variazioni
intercorse fra il vecchio contratto fra Comune di Roma e Farmacap (di seguito: Contratto
2000) e la bozza di quello nuovo (di seguito: Bozza 2003).

2      Verifica dei “contenuti minimi” nella bozza di Contratto di
       servizio Farmacap 2003 (Bozza 2003).
L’Agenzia, come organo di supporto all’attività del Comune di Roma per il controllo dei
servizi pubblici locali e per la tutela degli utenti, osserva in via preliminare che una serie di
previsioni contenute nel precedente Contratto di servizio non sono state rispettate da
Farmacap2. Ai fini dell’efficacia del nuovo Contratto è pertanto opportuno che esso
contenga meccanismi di verifica e sanzione proporzionali, efficaci e credibili.

2.1    Periodo di validità
In merito al periodo di validità dei contratti, si osserva che il periodo triennale di durata
degli accordi, adottato nella Bozza 2003, è appropriato, in quanto coerente con la durata
triennale del Piano Programma, previsto dallo Statuto Farmacap.
L’unico rilievo, a tale proposito, è che l’articolo 4 (commi 2 e 3) della Bozza 2003
stabilisce i corrispettivi dovuti dall’Amministrazione a Farmacap per la copertura di servizi
il cui periodo di erogazione inizia in data antecedente l’entrata in vigore del Contratto 2003
(rispettivamente, dall’1 novembre 2000, al 31 ottobre 2005 e dall’11 febbraio 2002 al 12
febbraio 2003). Dato che i rapporti regolati dal Contratto di servizio non possono
riguardare periodi estranei a quello di validità dell’accordo e che il contratto deve essere
stipulato precedentemente rispetto al periodo di erogazione dei servizi ivi definito, sarebbe
opportuno riferire intervalli di tempo e corrispettivi dovuti dal Comune al triennio di
validità del contratto stesso (il comma 2 andrebbe modificato in base alle disposizioni
adottate con deliberazione della Giunta comunale n. 1162 del 27 ottobre 20003, che
attribuiscono quote di spesa ai periodi di erogazione del servizio; nel comma 3, invece, il
paragrafo in questione andrebbe integralmente eliminato, in quanto il periodo di
erogazione è già da tempo concluso).

1
  I contratti di servizio del Comune di Roma: proposta sui contenuti minimi e sulle procedure di approvazione, febbraio
   2003.
2
  Tra i mancati adempimenti si possono citare la non pubblicazione della Carta dei servizi e il ritardo nel completamento
   del programma di ristrutturazione delle vecchie sedi e di apertura di sedi nuove.
3
  Affidamento a Farmacap del servizio di prevenzione socio sanitaria.

                                                                                                                       1
2.2       Programmi di esercizio: determinazione dell’offerta del servizio
Quanto all’offerta del servizio, la Bozza 2003 distingue tra servizi affidati e servizi in via
d’affidamento. Tra i primi rientrano il servizio farmaceutico e la prevenzione socio-
sanitaria; tra i secondi il servizio di accoglienza per la popolazione immigrata e/o in
situazione di disagio socioeconomico e il servizio di teleassistenza per gli anziani fragili.
Per i servizi già avviati, mancano le seguenti indicazioni (contenute solo in parte nella
citata deliberazione della Giunta comunale n. 1162/2000 e per il solo servizio di
prevenzione socio-sanitaria), che è indispensabile inserire compiutamente nella Bozza
2003, anche in apposito allegato:
      •    indicazioni quantitative (volume complessivo di servizio, orari e personale
           impegnato);
      •    indicazioni sulla qualità delle risorse umane (formazione e specializzazione:
           assistenti sociali, tecnici, psicologi, farmacisti, medici, etc.);
      •    indicazioni per la localizzazione dei centri di offerta (quali farmacie offrono il
           servizio).
Rimane invece indefinito l’oggetto di attività relativo ai servizi già affidati con finalità
sociali da svolgere extrabilancio, cioè a carico parziale o totale del Comune. Nel caso di
questi servizi, infatti, a fronte dei contributi comunali (non sempre correttamente e
compiutamente definiti; vedi oltre par. 2.3), non vengono determinati gli aspetti
quantitativi ed identificativi dell’erogazione, rendendo difficile sia l’attività di
monitoraggio del servizio, sia la valutazione della corrispondenza dei contributi erogati ai
costi del servizio.
Per i servizi in via di affidamento le stesse indicazioni andrebbero delineate almeno in
termini di previsione.
Infine, si rileva che la Bozza 2003 non prevede esplicitamente la fornitura di farmaci e
presidi sanitari di non facile e/o immediata reperibilità e disponibilità (che invece era
specificatamente prevista nel Contratto 2000), previsione che sarebbe opportuno
reintrodurre.

2.3       Oneri finanziari a carico dell’Amministrazione comunale
Gli oneri finanziari a carico del Comune per i servizi a carattere sociale (da finanziare
extrabilancio) sono definiti solo parzialmente. Per alcuni servizi (prevenzione socio-
sanitaria e teleassistenza nel 2003) gli oneri comunali a copertura totale o parziale sono
stabiliti, ma rimangono genericamente descritti i servizi di accoglienza per
extracomunitari, per i quali si sottolinea la responsabilità finanziaria dell’Amministrazione
comunale, senza peraltro definire né gli importi, né i criteri di determinazione dei
corrispettivi totali o unitari in base a qualsivoglia parametro del servizio (quantità di
assistiti, personale impiegato, etc.).
Si sottolinea, inoltre, che la Bozza 2003 introduce un elemento di scarsa chiarezza a
proposito del servizio di teleassistenza. Infatti, l’ultimo paragrafo dell’art. 4.3 comporta la
possibilità di incrementare i contributi comunali che erano stati chiaramente definiti (anche
se per un servizio già erogato) all’inizio dell’articolo 4.3 stesso, senza peraltro definire i
parametri per valutare l’entità del contributo aggiuntivo dovuto dal Comune.

                                                                                             2
Da un punto di vista formale, sarebbe più opportuno inserire tutte le previsioni riguardanti
il corrispettivo (valore e criteri di determinazione) in un unico articolo.

2.4   Definizione della struttura tariffaria a carico dell’utenza
La natura del servizio erogato da Farmacap non individua forme di contribuzione da parte
degli utenti sotto forma di tariffe. Nell’attività farmaceutica, tuttavia, è compresa anche la
vendita dei parafarmaci, non soggetti a regolamentazione dei prezzi (farmaci e prodotti
SSN presentano prezzi amministrati). Mentre il Contratto 2000 faceva un generico
riferimento a politiche dei prezzi del parafarmaco da concertare con non meglio definiti
“operatori presenti nel settore”, a favore degli interessi del consumatore (art. 3.c), la Bozza
2003 non prevede alcuna indicazione per tale settore.

2.5   Livelli qualitativi del servizio ed obiettivi annuali di miglioramento
In entrambi i casi – sia per i livelli qualitativi del servizio, sia per gli obiettivi annuali di
miglioramento – mancano precisi riferimenti.
La previsione della Carta dei servizi, se non inserita tra gli obblighi contrattuali, non
sopperisce a queste mancanze. L’adozione della Carta dei servizi deve, infatti,
corrispondere ad un obbligo contrattuale soggetto ad efficaci sanzioni, in caso di
inadempienze.
Al fine di una più precisa realizzazione degli obblighi contrattuali, si suggerisce di indicare
specificatamente tutti gli elementi della Carta dei servizi che il Comune ritiene essenziali.
Andrebbero definiti, ad esempio, standard ed obblighi di miglioramento relativi alla
qualificazione del personale, alla cortesia, ai tempi e alle modalità di fruizione dei servizi
speciali offerti dalle farmacie comunali.
Non si ravvedono particolari ragioni tecniche o di opportunità che impediscano l’adozione
della Carta dei servizi contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di servizio.

2.6   Strumenti di controllo operativo
La Bozza 2003 fa riferimento ad un insieme di impegni, procedure e metodi relativi
all’attività di controllo e monitoraggio non formalizzati. L’art. 10 (“vigilanza e controlli”),
infatti, prevede la possibilità per le parti (e dunque non solo per il Comune nei confronti
della società erogatrice) di eseguire in qualsiasi momento controlli sull’osservanza delle
norme contrattuali e sulla qualità e regolarità del servizio. Si prescrive inoltre a carico di
Farmacap l’obbligo di “[…] dotarsi di un sistema di controlli sui servizi erogati” e di
trasmettere al V Dipartimento una Relazione semestrale “[…] sui controlli effettuati, le
eventuali criticità riscontrate e le azioni poste in essere per eliminare gli eventuali
disservizi”.
Tali previsioni, tuttavia, non vengono ulteriormente definite con l’indicazione delle
specifiche tecniche e delle caratteristiche del sistema dei controlli, né con l’individuazione
di sanzioni in caso di inadempienza.
Per quanto riguarda invece la verifica della rispondenza dell’attività di Farmacap agli
obiettivi del Comune di Roma, la Bozza 2003 disciplina, all’art. 9, una Commissione, non
ulteriormente qualificata, preposta alla verifica di congruenza dell’attività (realizzata e

                                                                                               3
progettuale) di Farmacap con le attività di interesse socio assistenziale programmate dal V
Dipartimento e ad altri atti di programmazione sociale del Comune e dei suoi organi.
Tale Commissione non è del tutto riconducibile agli organi di controllo, così come gli
strumenti prima menzionati solo parzialmente rispondono all’esigenza di controllo e
verifica dell’effettiva esecuzione degli impegni e del conseguimento degli obiettivi da
parte dell’ente erogatore. Neppure risponde alle finalità di controllo e monitoraggio la
Commissione paritetica di Vigilanza, prevista all’art. 17 in conformità con le disposizioni
contenute in una circolare del Segretario Generale del Comune4, in quanto destinata alla
esclusiva funzione di arbitrato in caso di controversie (vedi successivo par. 2.10).
Diversamente da quanto previsto nel Contratto 2000, non esiste più il monitoraggio
annuale della qualità percepita dagli utenti da parte del Comune. L’assenza di tale impegno
non trova alcuna ragionevole giustificazione.

2.7    Strumenti di controllo economico
La Bozza non definisce obiettivi economici in forma di “parametri ed indicatori tecnico-
economici quantificabili”, così come prescrive la Deliberazione del Consiglio Comunale n.
159 del 14 ottobre 19995, sia in termini di livelli, sia di tassi di miglioramento. Non
corrisponde a tale esigenza l’individuazione, inserita nell’articolo 16 relativo alle
inadempienze (cfr. 2.9), di indici di redditività – per loro natura diversi da parametri di
efficienza tecnico-economica o di tipo qualitativo – come obiettivi di natura contrattuale.
Riassumendo, sono pertanto assenti dalla Bozza 2003 specifici organi o meccanismi di
controllo economico e di controllo della qualità erogata e percepita dagli utenti, peraltro in
difformità con il Contratto 2000 6. L’inclusione nella Commissione di cui all’art. 9 di un
rappresentante del XV Dipartimento del Comune di Roma farebbe ritenere che a tale
Commissione siano assegnati anche compiti di controllo economico, ma ciò non emerge
dal testo dell’articolo. D’altra parte, la mancata menzione del controllo economico è da
porre in relazione con la mancata definizione di parametri obiettivo tecnico-economici,
oltre che di standard qualitativi e con la mancata adozione di una Carta dei servizi.
Ai fini di permettere la verifica del conseguimento degli obiettivi di efficienza economica,
l’Agenzia, nel citato Parere sul contenuto minimo dei Contratti di servizio, ha a suo tempo
sottolineato la necessità di prevedere nei Contratti di servizio l’elaborazione e la
trasmissione al Comune o agli organi di controllo all’uopo designati di rendiconti periodici
contenenti detti indicatori/parametri obiettivo di efficienza e che tali rendiconti siano
prodotti seguendo le linee guida per la rendicontazione economico-finanziaria che

4
  Circolare n. 8448 del 10 aprile 2002 relativa alla composizione degli organi di monitoraggio e controllo che raccomanda
   l’istituzione di commissioni paritetiche di vigilanza.
5
  Linee guida dei Contratti di servizio con le Aziende del Gruppo Comune di Roma.
6
  Il vecchio Contratto prevedeva una Commissione di Vigilanza (formata da due membri del Comune – rappresentanti del
   Dip. V e dell’Ufficio per le politiche economiche ed il coordinamento del Gruppo Comune di Roma – e da un
   rappresentante Farmacap, oltre ad un esperto esterno) cui Farmacap doveva inviare rapporti trimestrali indicanti analisi
   dell’attività e risultati, nonché indicazioni economiche, finanziarie e patrimoniali.
La commissione di Vigilanza, inoltre, avrebbe dovuto operare controlli degli standard qualitativi del servizio sulla base
   della Carta dei servizi (non ancora adottata).
Infine, il Comune si impegnava ad effettuare almeno annualmente attività di monitoraggio della qualità percepita dagli
   utenti.

                                                                                                                         4
l’Agenzia, ai sensi dell’art. 4, lettera e), della deliberazione istitutiva, sta mettendo a punto
per consentire la massima trasparenza ed al contempo l’omogeneità della rappresentazione.

2.8   La funzione di monitoraggio: obblighi informativi nei confronti di organi di
       controllo e monitoraggio comunali
L’esercizio della funzione di controllo e monitoraggio degli impegni sanciti nei contratti di
servizio dovrebbe essere resa possibile attraverso l’invio della documentazione utile
opportunamente elaborata secondo le direttive agli organi competenti in materia che
riferiscono al Sindaco, al Consiglio comunale e alla Giunta. Con tali organismi dovrebbero
altresì essere concordate preventivamente le metodologie di monitoraggio della qualità
percepita ed erogata.
Di tali previsioni non vi è traccia nella Bozza 2003.

2.9   Garanzie prestate dall’erogatore
Non sono presenti condizioni relative a garanzie di natura finanziaria o fondi cauzionali a
carico di Farmacap. Sono delineate, invece, in forma molto dettagliata, le responsabilità
civili e penali di Farmacap e il trasferimento di responsabilità a carico del Sindaco e
dell’Amministrazione comunale.

2.10 Sanzioni e previsione di revoca
Con riferimento ai casi di inadempienza, occorre osservare che il Contratto di servizio deve
contenere le sanzioni e le previsioni di revoca relative ad inadempienze che riguardino solo
l’oggetto del contratto, ossia il programma di esercizio e gli obiettivi stabiliti. È inoltre
bene ricordare che il Contratto di servizio regola le relazioni contrattuali tra un soggetto
erogatore e il Comune nella sua qualità di regolatore e non di concedente (proprietario) di
servizi al fine ultimo della tutela degli utenti. In questa cornice, la definizione di obiettivi
economici, quali l’aumento dell’efficienza (il contenimento dei costi e quindi l’incremento
degli utili) trova giustificazione solo alla luce dell’obiettivo generale di miglioramento del
servizio a beneficio degli utenti. Inoltre, una funzione di regolazione che rispetti
l’autonomia imprenditoriale o organizzativa dell’erogatore si esercita meglio se gli
obiettivi economici vengono definiti in termini di tetti ai tassi di variazione dei costi o dei
prezzi (laddove applicabile).
A tale proposito, il testo della Bozza 2003 (art. 16), dopo aver genericamente richiamato la
disciplina e le sanzioni stabilite dalla legge in materia di erogazione farmaceutica, indica
quale inadempimento del contratto il mancato conseguimento dei livelli medi nazionali del
settore a proposito di alcuni indici di redditività e di efficienza produttiva.
Inoltre, dopo aver ridotto la portata dell’inadempimento al caso di uno scostamento
negativo di oltre il 20% rispetto agli indici medi di settore (valore che appare eccessivo),
lascia un discreto margine di tempo per adottare misure “tese al recupero della situazione”
e, in caso di mancata adozione delle stesse (e non di mancato successo) prevede che
l’Assessorato provveda alla proposta di misure per il miglioramento dell’azienda, salvo
giustificazioni del Consiglio di Amministrazione di Farmacap o salvo ricorrere
all’arbitrato. Tutta questa complessa architettura rende sostanzialmente impossibile
comminare sanzioni.

                                                                                               5
Oltre ad un rilievo di carattere formale, che evidenzia come il raggiungimento di tali livelli
non è oggetto del Contratto, né è citato altrove se non nello stesso art. 16), è opportuno
segnalare che la Bozza non contiene alcuna disciplina dei casi di inadempimento
dell’effettivo oggetto del contratto, ovvero prestazioni di servizio ed impegni presi da
Farmacap (come la pubblicazione della Carta dei servizi e l’apertura o la ristrutturazione
delle sedi, disattesi in tutto o in parte nel precedente periodo contrattuale).
In sintesi, mentre non vengono definite le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi
contrattuali così come definiti agli artt. 4 e 5, si introduce un concetto di inadempienza
relativo alle attività svolte dagli Amministratori della società erogatrice non altrove
definite che è più proprio di un rapporto di “agenzia” (tra il Comune
proprietario/mandatario e il gestore-agente) che di un Contratto di servizio, volto invece a
definire i rapporti tra il Comune nella sua qualità di regolatore e il gestore. Il legittimo
perseguimento di obiettivi di bilancio da parte del Comune-proprietario può trovare
definizione in altra sede (ad esempio, il Piano di programma).
Con riguardo ai casi di revoca del contratto, la fattispecie non sembra applicabile nei
confronti di Farmacap, in quanto questa non è affidataria della gestione delle farmacie
comunali, bensì all’atto di costituzione le è stato conferito l’intero patrimonio, comprese le
infrastrutture immobiliari e fisiche, nonché le dotazioni di magazzino, delle farmacie
stesse. Ciò nonostante, in caso di gravi inadempienze, il responsabile del Dipartimento V
potrebbe segnalare la situazione al Sindaco, proponendo eventuali provvedimenti nei
confronti dell’Azienda e dei suoi Amministratori.

2.11 Soluzione delle controversie
La Bozza 2003 ha introdotto la possibilità di arbitrato extragiudiziale in caso di
controversie fra le parti a proposito di fatti inerenti le condizioni contrattuali (il Contratto
2000 prevedeva il ricorso al Tribunale di Roma). Tale funzione di arbitraggio è svolta dalla
Commissione Paritetica di Vigilanza (art. 17), composta di due rappresentanti
dell’Amministrazione comunale e di due membri designati da Farmacap, oltre ad un
presidente indicato di comune accordo fra le parti. In linea generale il ricorso a meccanismi
extragiudiziali snellisce procedure, costi e tempi di risoluzione di eventuali controversie.
Tuttavia, la costituzione di organi preposti alla soluzione di controversie che includano
anche rappresentanti della società erogatrice può configurare situazioni di conflitto di
interesse nel caso in cui questi abbiano competenza anche in materia di applicazione di
sanzioni. In questi casi, sarebbe più corretto ricorrere a collegi arbitrali, con posizione di
terzietà rispetto alle parti. Poiché i Contratti di servizio dovrebbero prevedere tra i
contenuti minimi essenziali l’indicazione di penali e sanzioni, è evidente che Commissioni
paritetiche come quelle previste nella Bozza di Contratto sono inadeguate, a meno di non
separare chiaramente le competenze nell’erogazione di sanzioni da quelle per la
risoluzione delle controversie.

2.12 Modalità di modifica dei contratti
Nella Bozza 2003 sono previsti meccanismi per l’assegnazione temporanea di altri servizi
e per l’adozione di programmi concertati da Farmacap con i Dipartimenti V e XV, anche in
base alle indicazioni e alle esigenze manifestate a livello di singoli Municipi. Non sono

                                                                                              6
invece previste esplicitamente altre variazioni dei termini del contratto, né le procedure
eventualmente applicabili.

2.13 La tutela degli utenti: Carta dei servizi ed obblighi informativi
La Bozza 2003 contiene l’impegno di Farmacap (entro tre mesi dall’entrata in vigore del
Contratto) all’adozione della Carta dei servizi, così come peraltro sancito nel precedente
Contratto 2000, senza previsione di sanzioni per mancato adempimento. Si raccomanda,
pertanto, come già richiamato, l’introduzione di clausole penali per il mancato
adempimento e si sottolinea ancora una volta l’inopportunità di rimandare ulteriormente
l’adozione della Carta medesima. La Carta, una volta adottata, potrebbe costituire uno
specifico allegato del Contratto di servizio.
L’Agenzia nel citato Parere sul contenuto minimo dei Contratti di servizio ha sollecitato
l’introduzione nei Contratti di servizio di obblighi informativi a carico degli erogatori nei
confronti degli utenti al fine di ottenere una partecipazione più informata e consapevole
alla fruizione del servizio da parte degli utenti. Con riferimento alla Bozza 2003 si
suggerisce pertanto l’introduzione dell’obbligo di pubblicizzazione delle condizioni di
erogazione di tutti i servizi oggetto del Contratto. La citata deliberazione della Giunta
comunale n. 1162/2000 contiene alcune indicazioni in merito ai soli servizi di prevenzione
socio-sanitaria, riguardanti l’immissione delle informazioni in rete e l’attivazione di un
servizio telefonico nelle sedi Farmacap, che potrebbero essere opportunamente estese a
tutte le attività oggetto del contratto.

3     Conclusioni
La tavola 1 fornisce una descrizione sintetica degli elementi presenti nella Bozza 2003 che
riassume le considerazioni sinora espresse. Come può notarsi, dei requisiti essenziali di un
Contratto di servizio, la Bozza esaminata ne contiene solo alcuni (durata, programma di
esercizio, oneri finanziari a carico del Comune, strumenti di controllo operativo) e, fra
questi, sono presenti numerosi profili di criticità e di indeterminatezza. In particolare il
programma di esercizio è generico e non vi è alcun riferimento alla dimensione dell’offerta
dei servizi; per alcuni servizi in via d’affidamento non sono definiti né gli importi, né i
criteri di determinazione dei corrispettivi; i meccanismi di controllo e monitoraggio delle
obbligazioni contrattuali sono incompleti ed inefficaci, anche in virtù della mancata
definizione degli standard di prestazione; è prevista l’adozione della Carta dei servizi entro
tre mesi dalla stipula, ma non si forniscono indicazioni sul contenuto minimo né vengono
stabilite penali e sanzioni in caso di inadempienza; la Commissione di vigilanza prevista in
materia di soluzione delle controversie non ha caratteristiche di terzietà rispetto alle parti.
In aggiunta, ben sette requisiti minimi dei contratti, che riguardano generalmente i
meccanismi che garantiscono l’adempimento degli impegni contrattuali e la tutela degli
utenti (enforcement), non sono invece presenti.
Alla luce dei numerosi elementi di indeterminazione e di criticità riscontrati, si suggerisce
una nuova stesura del Contratto di servizio che tenga conto dei rilievi sollevati e delle
proposte formulate.

                                                                                             7
Tav. 1 I contenuti minimi del contratto di servizio: un’analisi della bozza di Contratto di
servizio (2003) fra Comune di Roma e Farmacap
 Contenuti minimi previsti
                                                                    Contratto di servizio Farmacap 2003
       dall’Agenzia
1. Periodo di validità                                                                3 anni
                                    Programma generico, nessun riferimento per la dimensione dell'offerta dei servizi (quantità, orari,
2. Programma di esercizio e
                                   personale impegnato), per la qualità delle risorse umane (assistenti sociali, tecnici, psicologi) e per la
dimensione offerta
                                                                localizzazione dei centri di offerta (quali farmacie)
                                   Definiti gli oneri a copertura totale o parziale di alcuni servizi (art. 4.2, prevenzione socio-sanitaria, e
                                  art. 4.3, teleassistenza). Vi sono altre attività in via di affidamento e a carico del Comune (accoglienza
3. Oneri finanziari a carico           extracomunitari), per le quali non sono definiti né gli importi, né i criteri di determinazione dei
del Comune                       corrispettivi (art. 4.3, ultimo paragrafo a proposito delle attività di cui all'art.2, lettera "b"; tale paragrafo
                                  comporta inoltre la possibilità di incrementare i contributi per la teleassistenza già dovuti dal Comune,
                                                              secondo il dettato della prima parte dell'art. 4.3 citato)
4. Definizione della struttura
                                                                                 Non applicabile
tariffaria
                                                                                 Non presenti.
5. Livelli qualitativi del
                                 Manca qualsiasi riferimento a indici di qualità del servizio, che si tratti di qualificazione del personale,
servizio
                                                    di cortesia, di tempi e modalità di fruizione dei servizi speciali, ecc.
                                  Relazione semestrale di Farmacap stessa al V Dipartimento (art. 10). Determinazione di un sistema di
6. Strumenti di controllo        controlli sui servizi affidati lasciata a Farmacap (art. 10). Non esiste più il controllo della Commissione
operativo                          di Vigilanza; non esiste più il monitoraggio annuale della qualità percepita dagli utenti da parte del
                                                                                   Comune
7. Obblighi informativi
verso organi di controllo e                                                       Non presenti
monitoraggio
8. Strumenti di controllo
                                                                                  Non presenti
economico
9. Garanzie prestate
                                                                                  Non presenti
dall'erogatore
                                 Non c'è previsione di revoca né del CdS (non applicabile perché Farmacap non ha la sola gestione delle
                                  farmacie comunali, bensì ha nel suo patrimonio tutte le infrastrutture, gli immobili e le dotazioni di
10. Previsione di revoca
                                 magazzino delle farmacie comunali stesse), né del mandato al Consiglio di Amministrazione o ad altri
                                                                           organi di gestione
11. Sanzioni e penalità                                                           Non presenti
12. Modalità di risoluzione
                                        Prevista una Commissione paritetica di Vigilanza non avente funzioni di terzietà (art. 17 del CdS)
delle controversie
13. Garanzie a tutela degli      Obbligo di adozione della carta dei servizi entro tre mesi (già disatteso nel periodo del precedente CdS);
utenti (Carta dei servizi)                               nessuna sanzione o penale per inadempienza (art. 11.2)

14. Obblighi informativi
                                                                                  Non presenti
verso gli utenti

                                                                                                                                                 8
Bernardo Pizzetti
                           PRESIDENTE

                      Federico Colosi
                        VICE PRESIDENTE

                     Sergio Migliorini
                           CONSIGLIERE

                         Mario Gelpi
                            DIRETTORE

L’Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali
 del Comune di Roma è stata istituita dal Consiglio Comunale
           con deliberazione n. 39 del 14 marzo 2002

         VIA COLA DI RIENZO 217      TELEFONO 06/367071
                   00192 ROMA        FAX 06/36707212

                                                                      9
Puoi anche leggere