FONTI RINNOVABILI E RELATIVI INCENTIVI IL FOTOVOLTAICO NELLA REGIONE ABRUZZO
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INTRODUZIONE L'aumento del prezzo del petrolio ha evidenziato la necessità di un cambiamento del sistema energetico italiano. Le Regioni e gli Enti locali hanno in questo contesto un ruolo di notevole rilievo non solo nell'attuazione delle politiche dello Stato ma anche per l'iniziativa che è loro affidata dal titolo V della Costituzione. La legge costituzionale 3/2001 ridefinisce i ruoli di Stato, Regioni e Autonomie locali. In particolare le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni sono: la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; il governo del territorio; la ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; la valorizzazione dei beni culturali e ambientali. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Mentre materie a legislazione statale esclusiva sono: tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali; tutela della concorrenza tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Le funzioni amministrative spettano ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. Tutta la normativa relativa alle fonti rinnovabili che si è sviluppata in Italia in questi anni prende le mosse dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE ove all’art 6, par 1, si prescrive che :«Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l’attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all’articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili gli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di: ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, razionalizzare e accelerare le procedure all’opportuno livello amministrativo, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili ». Il legislatore comunitario, con la direttiva sopra citata, invitava i vari Stati Membri a porre in essere politiche volte al accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di detti impianti. La direttiva 2001/77/CE6 è stata recepita in ambito nazionale con il D.lgs. n. 29 dicembre 2003, n. 387 in merito alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili. Tale decreto prevede misure sui certificati verdi (strumenti già istituiti con il D. lgs. 79/99) e 1
prevede l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili. Il d.lgs. 387/2003, pur riservando allo Stato il compito di dettare i principi e le regole fondamentali della materia, individua nel livello regionale la dimensione idonea alla razionalizzazione ed accelerazione delle procedure autorizzative. Contributo importante, apportato dalla normativa richiamata, risiede proprio nell’introduzione del procedimento unitario, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ed, all'esito del quale, viene emesso il provvedimento di autorizzazione che costituisce il titolo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto. Suddetto procedimento autorizzativo è incardinato su impulso di parte per la costruzione ex novo, per l’esercizio, la modifica, il potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione dell’impianto, nonché la costruzione di opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla creazione ed all’esercizio di esso. Alla luce di quanto detto si può ben comprendere il ruolo preminente svolto dal d.lgs. n. 387/2003, contenente una disciplina che si è andata poi ramificando a livello locale. La Legge Comunitaria 2009, introduce semplificazioni per l’installazione di impianti alimentati da fonti alternative e fissa un limite temporale per la definizione degli obiettivi sul risparmio energetico. Difatti, l’articolo 17 della legge, che adempie agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, si pone come quadro per le successive norme nazionali, e stabilisce infatti che nella predisposizione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE del 23.04.2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo dovrà attenersi a determinati principi, tra i quali: ―la semplificazione delle procedure di autorizzazione attraverso l’applicazione della Dia, denuncia di inizio attività, agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità di generazione non superiore a un MW elettrico‖. Si tratta della Direttiva che sancisce il nuovo quadro di riferimento per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili, stabilendo l'obiettivo comunitario del 20% di energia da fonti rinnovabili sul consumo energetico finale lordo. La Direttiva elenca le fonti riconosciute come rinnovabili: all'elenco delle fonti già riconosciute (eolica; solare; geotermica; idraulica; biomassa; gas da discarica; gas residuati da processi di depurazione e biogas) se ne aggiungono altre 2: - aerotermica: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore - idrotermica: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore. La Direttiva fissa, inoltre, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%, gli obiettivi nazionali obbligatori: l'Italia, in particolare, dovrà aumentare la propria quota di produzione di energia derivante da fonti rinnovabili dal 5,2% al 17%. Le linee guida della direttiva sono state recepite con il D.M. 10.09.2010 (Decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali) pubblicato il 18 settembre 2010 sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 e saranno operative dal 3 ottobre, su tutto il territorio nazionale. ― Entro il primo gennaio del 2012 tutte le regioni dovranno adeguare, se vogliono, le rispettive discipline ad un provvedimento che era atteso da tempo da tutti gli operatori per dare un quadro di certezze nell’ambito di una normativa regionale contraddittoria e spesso in contrasto con la 2
Costituzione‖. La funzione attribuita alla nuova normativa è, anzitutto, quella di semplificare le procedure autorizzative per l’installazione degli impianti (in particolare quelli eolici, ma non solo) sul suolo italiano, per raggiungere appunto l’obiettivo di produzione di energia pulita assegnato all’Italia dalla Comunità europea, pari al 17%, traguardo da raggiungere per il 2020. Le regioni e le province interessate saranno chiamate a rilasciare un’autorizzazione unica per certificare il rispetto della normativa vigente sulla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico locale. In tale ambito normativo si inserisce la legislazione predisposta dalla Regione Abruzzo, attualmente ancora necessariamente ancorata alle disposizioni del D.lgs. 387/2003 e successive. 3
Fonti rinnovabili: impianto fotovoltaico Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico che sfrutta l'energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto fotovoltaico consistente, quest’ultimo, in un fenomeno completamente naturale tipico di un materiale semiconduttore opportunamente trattato di generare corrente elettrica quando viene investito da luce solare. L'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico è pertanto energia pulita, priva di emissioni di gas serra e soprattutto rinnovabile. L’Italia è diventata uno dei mercati più interessanti per il fotovoltaico, grazie agli stupefacenti tassi di crescita del mercato interno successivi all’introduzione del Conto energia, in particolare dopo le modifiche introdotte nel febbraio 2007 dal Nuovo Conto energia. Basti considerare che nel medesimo anno in Italia è stata installata una potenza fotovoltaica superiore al totale cumulato nel paese negli ultimi 30 anni. Attualmente la maggior parte delle installazioni avvengono presso edifici privati (40%) e commerciali (38%), mentre meno diffusi sono gli impianti presso aziende agricole ed edifici pubblici. A partire dal 2010, è previsto che il più forte segmento di mercato sarà rappresentato da impianti di misura medio-grande installati su tetti di edifici industriali e commerciali. In particolare la Regione dell’Abruzzo si è posta l’obiettivo di raggiungere entro il 2015 il 51% di consumo energetico derivante da fonti rinnovabili e un ruolo importante in tal senso sarà rivestito proprio dal fotovoltaico. Inquadramento normativo. Il fenomeno ―Abruzzo‖. Di seguito riportiamo la normativa regionale di riferimento anche alla luce delle nuove procedure semplificate per il rilascio dell’autorizzazione unica introdotte dalla Regione nel 2010. Anche l’Abruzzo ha dato attuazione al D.lgs. n. 387/2003, avuto riguardo in particolare all’art. 12 il quale al primo comma recita: ―1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti. 2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. 3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni. 4
4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni. 5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui ai commi 3 e 4. 6. L'autorizzazione non può essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14. 8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991. 9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10. 10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti‖. La Regione dell’Abruzzo negli ultimi anni si è adoperata per agevolare e semplificare sempre di più il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, emanando i seguenti provvedimenti. D.G.R. 351/2007 così come integrato dalla D.G.R. 12 agosto 2008, n. 760 5
1. La delibera prevede che gli impianti fotovoltaici, che hanno capacità di generazione inferiore a 20 KW, non sono soggetti all’autorizzazione unica, ma è necessario richiedere la DIA al Comune interessato. Per tali impianti vi è comunque l’obbligo di inoltrare alla Regione una relazione tecnico descrittiva dell’impianto nonché la comunicazione relativa alla data di messa in esercizio. 2. Mentre, al punto 7 la normativa prevede che, per gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 KWp e non superiore a 200 KWp installati su elementi di arredo urbano e vario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19.02.2007, si intendono autorizzati ex art. 12 del D.lgs. 387/2007, in via generale, nel caso in cui: a) La Ditta sia proprietaria del sito interessato dall’impianto ovvero titolare di altro diritto reale o personale di godimento compatibile; b) La Ditta sia titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e dell’esercizio dell’impianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello; c) La Ditta dichiari all’autorità Competente – Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA di volersi avvalere della succitata autorizzazione unica generalizzata trasmettendo all’Autorità Competente, all’Arta e al Comune ove è sito l’impianto specifica autodichiarazione attestante, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti, da redigere secondo lo schema allegato al presente provvedimento. L’autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla consegna dell’autodichiarazione presso il SINA. Inoltre l’autorizzazione generalizzata ha una durata di 3 anni relativamente all costruzione dell’impianto, salvo proroga, e durata di 5 anni relativamente all’esercizio del medesimo. La Ditta ha comunque la facoltà di avvalersi della procedura non semplificata di cui all’art. 12 del D.lgs. 387/2003. D.g.r. 22 marzo 2010, n. 244 La Giunta Regionale ha deliberato al punto ―4. di modificare la Dgr 12 aprile 2007 n. 351 e s.m.i., sostituendo il punto 7 con il seguente: "7. di stabilire che gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 kWp (agli impianti di potenza inferiore al suddetto limite si applica la disciplina della denuncia di inizio attività) installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del Dm 19 febbraio 2007, nonché gli impianti fotovoltaici a terra di potenza non inferiore a 20 kWp e non superiore a 1 MW, si intendono autorizzati ai sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, in via generale, nei casi e secondo le modalità riportati nell'allegato 1 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini dell'autorizzazione generalizzata", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Al fine di potersi avvalere della suddetta autorizzazione generalizzata, la Ditta e il tecnico abilitato devono trasmettere al competente Servizio politica energetica, qualità dell'aria, Sina in Via Passolanciano 75 a Pescara, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'allegato 1 a e b, compilata in ogni sua parte e corredata di marca da bollo ai sensi di legge, unitamente ai relativi allegati. 6
L'autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'allegato 1 a e b da parte del competente Servizio politica energetica, qualità dell'aria, Sina. Le attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al rispetto delle prescrizioni succitate, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. Le ditte interessate possono avvalersi della procedura semplificata di cui al presente anche relativamente ai procedimenti ex Dlgs 387/2003 in itinere alla data di approvazione del presente provvedimento. È comunque facoltà della Ditta proponente avvalersi della procedura non semplificata di cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003, agli effetti della costruzione e dell'esercizio degli impianti sopra citati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione degli stessi nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale o riattivazione e agli effetti del rinnovo dell'autorizzazione unica". Nota esplicativa: 1) Le autorizzazioni uniche generalizzate (DGR n.244/2010) devono essere corredate del Progetto definitivo dell'impianto con tutti i dettagli costruttivi di cui all'Allegato 2 e devono contenere la descrizione puntuale delle particelle interessate dall'impianto e dalle opere connesse (cabine, rete elettrica ecc.); 2) Bisogna allegare il titolo di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento compatibile con la realizzazione e gestione dell’impianto delle opere connesse per la durata minima di 20 anni; 3) In particolare si evidenzia che, ai sensi del comma 42 art. 27 della Legge 99/2009 che integra l'art.12, comma 4 bis del D.Lgs. 387/2003, prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica il Proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto e pertanto per esso non può attivarsi la procedura di esproprio preordinato. Questa procedura semplificata, che migliora ed estende la precedente proceduta in atto e limitata agli impianti fino a 200 kW, è stata adottata per ridurre ulteriormente gli ostacoli, anche normativi, all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, razionalizzando e semplificando le procedure autorizzative. Di essa possono avvalersi anche le ditte e le pubbliche amministrazioni che alla data di approvazione della DGR n. 244/2010 hanno depositato la domanda ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 presso gli uffici regionali. Inoltre con lo stesso provvedimento, la Giunta abruzzese ha approvato le ―Linee guida per il corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo‖, con le quali vengono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici e descritti i criteri per la migliore progettazione. Le Linee guida, al capitolo 5, definiscono i criteri di localizzazione degli impianti fotovoltaici su suolo agricolo mediante l'individuazione di ―Vincoli dimensionali‖, ―Vincoli Territoriali‖ e ―Criteri di buona progettazione‖, nonché i criteri per la realizzazione di impianti fotovoltaici su insediamenti produttivi, industriali, artigianali e su cave e discariche. Capitolo 5 — Le linee guida della Regione Abruzzo 5.1 – Richiami normativi Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili "costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico". Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili "possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici". 7
L'articolo 5 della 12 aprile 2007, n. 351 e s.m.i. prevede "Per quanto disposto al comma 7 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è necessario adottare varianti di destinazione d'uso. Inoltre prevede che gli stessi, "in quanto impianti produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali individuati dagli strumenti urbanistici locali". Oltre a ciò la legge n.99 del 23/07/09 all'articolo 27, comma 42, dichiara: "all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto". Ciò regola in qualche modo il criterio di Procedimento Espropriativo applicabile a tali impianti in base al comma 1 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 riguardante l'identificazione di opere di pubblica utilità in merito agli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Sempre la stessa legge n.99 del 23 luglio 2009 al comma 43 dell'articolo 27 modifica la Parte seconda dell'allegato IV della Dlgs n. 4 del 16 gennaio 2008 correttivo del Testo Unico Ambientale (Dlgs 152/2006) sottoponendo a verifica di assoggettabilità a Via (Va) gli impianti non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza superiore a 1 [MW] e gli impianti eolici di potenza superiore a 1 [MW]. Ciò di fatto esclude dalla procedura di VA tutti gli impianti fotovoltaici a terra di taglia complessiva inferiore o uguale ad 1 [MW], fatta eccezione per tutti quegli impianti che ricadono, anche in parte, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i quali le soglie dimensionali sono ridotte del 50% e la procedura da attivare è quella di cui agli articoli 23 e seguenti del Dlgs 4/2008. 5.2– Impianti fotovoltaici su suolo agricolo L'installazione di un impianto fotovoltaico a terra su suolo agricolo comporta inevitabilmente la modifica dell'uso di quel territorio e del suo microclima; ciò non indica necessariamente una variazione negativa dell'utilizzo del territorio ma è ragionevole individuare dei criteri di base, che pur rispettando il legittimo diritto di produrre energia elettrica mediante una fonte rinnovabile, preservino le comunità locali da una perdita di identità socio-culturale e conservino le caratteristiche generali del territorio. Le indicazioni che seguono si applicano: i. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza nominale maggiore di 1 [MW] ii. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza nominale minore o uguale ad 1 [MW] sottoposti a procedura di Via; iii. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 [MW], il cui punto di connessione alla rete di distribuzione sia ubicato all'interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva risulti superiore a 1 [1 MW], sono tenuti alla verifica dell'"effetto cumulo". I "Criteri territoriali", par. 5.2.2, si applicano a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza nominale superiore a 200 [kW]. 5.2.1 — Criteri dimensionali A tal fine è stato elaborato un primo criterio basato sull'occupazione di suolo agricolo da parte dell'impianto fotovoltaico, ed allo scopo sono state individuate: un'area di intervento (Aint) ed un'area impianto (Aimp), vedi Figura 5.1. Per area di intervento si intende tutto il fondo del quale il proponente è in grado di dimostrare la disponibilità, a vario titolo, e sul quale intende realizzare l'impianto fotovoltaico 8
Figura 5.1 — Definizione delle aree di interesse Per area di impianto si intende tutta l'area coperta dallo stesso, ossia quella occupata da: — pannelli fotovoltaici (superficie proiettata sul terreno) — strutture di sostegno — interspazi fra i pannelli FV, le stringhe FV ed i campi FV — spazio interposto fra diversi cluster, qualora l'impianto fosse suddiviso in tal senso — spazi occupati dagli inverter a da eventuali interruttori di linea — spazi necessari alla cabina di trasformazione BT/MT. 1. Seguendo le definizioni testé date si limita a un massimo di 10 ettari la dimensione dell'area di intervento che potrà essere occupata da un'area di impianto di estensione percentuale massima, rispetto all'area di intervento, di: a. Aimp = (97.5 − 0.000375 × Aint)[%] per un'area di intervento superiore a 20.000 metri quadrati (nella formula l'area di intervento deve essere inserita in metri quadrati); b. Aimp = 90[%] per un'area di intervento minore o uguale a 20.000 metri quadrati. Qualora l'impianto fotovoltaico avesse caratteristiche tecnologiche tali da consentire le normali attività agricole in almeno il 60% dell'area di intervento, possibilità che deve essere documentata mediante relazione tecnica e perizia firmata da professionista competente iscritto all'ordine professionale dei dottori agronomi e dottori forestali o al collegio dei periti agrari o al collegio degli agrotecnici, l'estensione massima percentuale dell'area di impianto, rispetto all'area di intervento dovrà essere calcolata mediante: c. Aimp = (95 − 0.00025 × Aint) [%] per un'area di intervento superiore a 20.000 metri quadrati; rimane invariato il valore relativo ad impianti con area di intervento inferiore o uguale a 20.000 metri quadrati, vedi punto "b" precedente. Non sono soggetti al rispetto di tali criteri: d. gli impianti fotovoltaici realizzati da aziende agricole, su terreni di loro proprietà.. 9
2. Per gli impianti fotovoltaici che richiedono un'area di intervento inferiore o uguale a 2 ettari, qualora vi fossero più richieste di installazione: su lotti contigui appartenenti ad uno stesso proprietario, o su lotti derivanti da frazionamento di una superficie di maggiore estensione, effettuato non più tardi di due anni precedente la richiesta, l'insieme degli impianti verrà considerato come unico ai fini del calcolo della superficie massima dell'area di impianto; seguirà pertanto i criteri di sopra riportati e riferiti ad impianti aventi aree di intervento maggiore di 20.000 [m2]. 3. Nel caso di impianti fotovoltaici contigui è necessario mantenere una distanza minima (Dist. Min.), espressa in metri, fra le aree di intervento e lungo tutte le direzioni, pari a: a. area di intervento maggiore di 2 ettari: Dist. Min. = (0.00875 × Aint − 175)[m] dove Aint indica la superficie dell'area di intervento espressa in metri quadrati; A titolo di esempio la Tabella 5.1 riporta alcuni valori ottenibili dalle formule riportate in precedenza: Tabella 5.1 – Risultato numerico dei criteri dimensionali 5.2.2 — Criteri territoriali 4. Sono considerate non idonee alle installazioni di impianti solari fotovoltaici a terra le aree seguenti: a. Zone A (riserve integrali), Zone B (riserve generali orientate) e le Zone esterne alle precedenti (Zone C, D, ...) dei parchi nazionali e regionali se ritenute incompatibili dal piano del parco; b. Le riserve naturali regionali e nazionali, salvo disposizioni diverse da parte dell'ente gestore; c. Le aree coperte da uliveti, conformemente alla Lr 6/2008, salvo autorizzazione della Direzione agricoltura della Regione d. Le aree boscate, fatto salvo quelle aree per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione di taglio a vario titolo; e. Le aree individuate nel piano di assetto idrogeologico regionale con classe di pericolosità P3 (pericolosità molto elevata); f. Le aree percorse da incendi (come da cartografia prodotta da Regione Abruzzo — Servizio protezione civile — corpo forestale), come da legge 353/2000; g. Le aree a rischio di esondazione di grado di pericolosità P3 (pericolosità elevata) e P4 (pericolosità molto elevata) come individuate dal piano stralcio difesa alluvioni (Psda); h. L'area B2 del Psr (Piano di sviluppo rurale), all'interno della strada "circonfucenze", per impianti fotovoltaici a terra di potenza nominale maggiore di 1 [MW]; fanno eccezione gli impianti 10
fotovoltaici realizzati da aziende agricole, su terreni di loro proprietà, destinati all'autoproduzione ai sensi dell'articolo 2 comma 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999. i. Gli insediamenti archeologici, l'impianto fotovoltaico potrà essere realizzato ad una distanza di non meno di 150 metri dai confini dell'area archeologica, comprovata con apposito studio la compatibilità paesaggistica dell'opera industriale; fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla competente Soprintendenza all'interno dell'area archeologica stessa; j. La macroarea A di salvaguardia dell'orso bruno marsicano; k. Le aree Sic salvo quelle anche parzialmente ricadenti all’interno di aree protette nei casi in cui sia stato acquisito il parere favorevole dell'ente gestore. Per progetti presentati all'interno di aree Iba è richiesto uno studio di approfondimento sugli impatti eventuali indotti dall'opera sulle specie ornitiche. È buona norma escludere dall'installazione di impianti fotovoltaici a terra i versanti visibili di centri storici di crinale qualora la loro presenza modifichi la percezione del paesaggio in modo significativo. La visibilità deve essere verificata dai principali punti di vista di interrese pubblico e paesaggistico (autostrade, strade statali, strade di tipo panoramico, belvedere, luoghi della memoria, ecc.), fanno eccezione le aree industriali, le aree artigianali, le cave, le discariche site all'interno dell'area di interesse e le installazioni fotovoltaiche realizzate da aziende agricole su terreni di loro proprietà. 5.2.3 Criteri di buona progettazione 5. Dovranno essere applicate le migliori tecnologie disponibili sul mercato al fine di ottimizzare le resa produttiva dell'impianto che, si ricorda, essendo su suolo agricolo di fatto impedisce, almeno parzialmente, la produzione naturale dello stesso; 6. Dove possibile dovrà essere evitato l'uso di plinti di fondazione in calcestruzzo preferendo installazioni con strutture portanti in acciaio zincato o pali di fondazione avvitati nel terreno; 7. Tutti i cavidotti interni all'area di intervento dovranno essere interrati, fatta eccezione per i tratti di collegamento elettrico fra i pannelli di una stessa fila; 8. Tutti cavidotti di collegamento dalla stazione di trasformazione alla connessione alla linea elettrica di distribuzione di media o alta tensione dovranno essere interrati; 9. È opportuno che si valuti l'adozione di barriere vegetali autoctone per contenere l'impatto visivo indotto dall'opera; 10. Tutti i progetti dovranno essere corredati di una carta di intervisibilità che testimoni l'eventuale presenza di altri impianti vicini e l'interazione visiva fra gli stessi (zone di impatto visuale); 11. In tutti i progetti dovrà essere riportato uno studio di Analisi della visibilità dell'impianto dai principali punti di vista di interrese pubblico e paesaggistico (autostrade, strade statali, strade provinciali di alta percorrenza, strade di tipo panoramico, belvedere, luoghi della memoria, ecc.); lo studio dovrà essere corredato di apposita documentazione di foto-restituzione dell'inserimento dell'impianto nel territorio così come "percepito" dai punti di vista prima citati. 12. Evitare che la presenza dell'impianto possa interrompere la continuità di unità di paesaggio con caratteri morfologici e naturalistico-ambientali dominanti; 13. Qualora le aree destinate all'impianto fotovoltaico venissero recintate ed equipaggiate con sistemi di allarme e di rilevazione della presenza è buona norma che si predispongano dei passaggi per gli animali attraverso l'impianto. Ciò ha come scopo quello di evitare l'interruzione della 11
continuità ecologica preesistente e garantire così lo spostamento in sicurezza di tutte le specie animali. 14. Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione di impianti siti nelle vicinanze: di pagliare, di antichi insediamenti agricoli o pastorali e di manufatti di valenza storica architettonica, come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale 15. È ritenuta non adeguata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree coperte da vigneti. 5.3 – Impianti su insediamenti produttivi, industriali ed artigianali L'inserimento di impianti fotovoltaici a terra all'interno di aree industriali, produttive o artigianali pone delle riflessioni in merito all'utilizzo di tali spazi, infrastrutturati con risorse pubbliche. Si ritiene pertanto opportuno limitare la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra solo all'interno di lotti di pertinenza di opifici industriali esistenti. 5.4 – Impianti fotovoltaici su cave e discariche L'installazione di impianti fotovoltaici a terra all'interno dei confini di discariche controllate di rifiuti o di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata, non creano particolari problemi purché nelle immediate vicinanze delle stesse non siano presenti aree naturali; i progetti di tali impianti fotovoltaici dovranno però essere ricompresi ed autorizzati all'interno dei piani di recupero ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree. Per quanto riguarda l'uso delle cave dismesse è possibile solo a condizione che venga utilizzata solo la parte bassa della cava così da evitare impatti visuali rilevanti e derivanti dalla particolare conformazione orografica dell'area di cava. Per le dimensioni massime degli impianti realizzabili in tali ambiti vale quanto detto per gli impianti fotovoltaici su suolo agricolo. 5.5 — La dismissione dell'impianto Lo smantellamento dell'impianto è, al momento, una nota dolente della produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica; in linea di massima esso può essere suddiviso in: A. Una fase di smontaggio dei moduli FV e delle infrastrutture dell'impianto; B. Una fase di separazione del pannello vero e proprio dal suo telaio di sostegno; C. Una fase di raccolta differenziata dei vari elementi dell'impianto; D. Il ritiro dei soli pannelli, comprensivi di vetro di rivestimento, da parte di aziende specializzate; E. La consegna di tale materiale ad un centro per la separazione ed il recupero delle principali sostanze che compongono il pannello stesso (Cd, Te, Cu, Vetro, ecc.....). Le suddette fasi devono essere garantite dalla società che ha in disponibilità l'impianto, insieme con il ripristino dei luoghi; quest'ultimo punto è richiesto dall'articolo 12 della Dlgs 387/2003. La quarta fase può essere garantita anche dalla ditta produttrice del pannello che deve, in tal caso, accollarsi anche l'onere per la quinta ed ultima fase, senza costo aggiuntivo per l'utilizzatore finale. È evidente che affinché le diverse aziende produttrici di pannelli arrivino a stilare un vero e proprio "Enviromental Agreement" deve consolidarsi un accordo comune coadiuvato dalla Comunità Europea che attesti la compatibilità dei protocolli per lo smaltimento ed il recupero dei materiali costituenti il pannello con la politica ambientale che i Paesi membri hanno sottoscritto. È per tale ragione che oggi in Europa è nata un'organizzazione chiamata PVCYCLE, a cui aderiscono le maggiori aziende produttrici di celle e di pannelli, che ha sviluppato un protocollo congiunto di smaltimento: PVCYCLE Take-Back and Recycling Scheme, a seguito di uno studio finanziato nel 12
2007 dalla Epia e dalla Bsw Solar. Da quanto disponibile in letteratura sembra credibile che processi condivisi per il recupero di materiale come indio, cadmio o tellurio siano altamente praticabili, a causa della mancanza o della momentanea indisponibilità di tali materiali in natura e sul mercato; diventa invece più complesso capire cosa accadrà nel recupero dei pannelli in silicio monocristallino, che sono quelli che per primi arriveranno allo smaltimento. Da tutto ciò si ritiene ragionevole che il soggetto che sottomette un progetto fotovoltaico alla richiesta di autorizzazione unica debba allegare, nella documentazione tecnica ed economica portata a corredo, anche un contratto di smaltimento (Enviromental Agreement). Considerato che la tipologia progettuale richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione unica è solo definitiva e non esecutiva, è indispensabile che il proponente alleghi un documento con indicate le forme di garanzia e di assistenza post-vendita delle case costruttrici di materiale fotovoltaico, dalle quali intende fornirsi, per la realizzazione dell'impianto sottoposto a valutazione. D.g.r. n. 246 del 31.05.2010 integrativa della D.g.r. n. 244/2010 ed ha ritenuto di modificare le ―Linee Guida per il corretto inserimento di impianto fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo‖ come di seguito: 1. il punto iii del capitolo 5, paragrafo 5.2, delle suddette Linee Guida è sostituito dal seguente: ―iii. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1[MW], il cui punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all’interno della medesima cabina di consegna e la cui potenza complessiva superi a 1 [MW], sono tenuti alla verifica dell’effetto cumulo”; 2. alla lettera k. del capitolo 5, paragrafo 5.2.2, delle suddette Linee Guida, sono aggiunte, in fine, le parole:‖salvo quelle anche parzialmente ricadenti all’interno di Aree Protette nei casi in cui sia stato acquisito il parare favorevole dell’Ente Gestore”. Novità introdotte dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010 Si riporta di seguito il testo integrale degli artt. 45 e 49 che hanno apportato maggiori modifiche alla normativa di settore: Articolo 45 Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni Cip6/92 1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni Cip6/92 relative alle fonti assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all'entrata per essere riassegnate ad apposito fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università. La ripartizione delle risorse a favore dei predetti interventi é effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze all'esito dell'approvazione della riforma organica del settore universitario, escludendo la destinazione per spese continuative di personale ed assicurando comunque l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1. 13
3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 è inserito il seguente: "149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo derivante dal ritiro, da parte del Gse, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze dell'anno 2010, prevedendo che almeno 1'80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento della quantità di certificati verdi in eccesso". Articolo 49 Disposizioni in materia di conferenza di servizi 1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: "indice di regola" sono sostituite dalle seguenti: "può indire"; b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nei casi in cui è consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti". 2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali."; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."; b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"; c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (Vas), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della Via, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."; 14
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: "6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di Via statale, può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis."; e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di Via, Vas e Aia, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata."; f) il comma 9 è soppresso. 3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "rappresentanti delle amministrazioni" sono inserite le seguenti: "ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità"; b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: "3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate". 4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola "assenso" sono aggiunte le seguenti "e la conferenza di servizi,". 4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente: "Articolo 19 — (Segnalazione certificata di inizio attività — Scia) — 1. Ogni atto di autorizzazione, 15
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, é sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto- certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. 2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. 3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3, all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente. 5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20. 16
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