FONTI RINNOVABILI E RELATIVI INCENTIVI IL FOTOVOLTAICO NELLA REGIONE ABRUZZO

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FONTI RINNOVABILI E RELATIVI INCENTIVI IL FOTOVOLTAICO NELLA REGIONE ABRUZZO
FONTI RINNOVABILI E RELATIVI INCENTIVI
IL FOTOVOLTAICO NELLA REGIONE ABRUZZO
FONTI RINNOVABILI E RELATIVI INCENTIVI IL FOTOVOLTAICO NELLA REGIONE ABRUZZO
INTRODUZIONE
L'aumento del prezzo del petrolio ha evidenziato la necessità di un cambiamento del sistema
energetico italiano.

Le Regioni e gli Enti locali hanno in questo contesto un ruolo di notevole rilievo non solo
nell'attuazione delle politiche dello Stato ma anche per l'iniziativa che è loro affidata dal titolo V
della Costituzione.

La legge costituzionale 3/2001 ridefinisce i ruoli di Stato, Regioni e Autonomie locali.

In particolare le materie di legislazione concorrente tra Stato e Regioni sono:

     la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
     il governo del territorio;
     la ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
     la valorizzazione dei beni culturali e ambientali.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Mentre materie a legislazione statale esclusiva sono:

     tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali;
     tutela della concorrenza
     tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.
Le funzioni amministrative spettano ai Comuni, salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano
conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, in base ai principi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.

Tutta la normativa relativa alle fonti rinnovabili che si è sviluppata in Italia in questi anni prende le
mosse dalla Direttiva Comunitaria 2001/77/CE ove all’art 6, par 1, si prescrive che :«Gli Stati
membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l’attuale quadro
legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di
cui all’articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili gli impianti per la produzione di elettricità da
fonti energetiche rinnovabili allo scopo di: ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all’aumento
della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili, razionalizzare e accelerare le
procedure all’opportuno livello amministrativo, garantire che le norme siano oggettive, trasparenti
e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le
fonti energetiche rinnovabili ».

Il legislatore comunitario, con la direttiva sopra citata, invitava i vari Stati Membri a porre in essere
politiche volte al accelerare le procedure amministrative per la realizzazione di detti impianti.
La direttiva 2001/77/CE6 è stata recepita in ambito nazionale con il D.lgs. n. 29 dicembre
2003, n. 387 in merito alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.
Tale decreto prevede misure sui certificati verdi (strumenti già istituiti con il D. lgs. 79/99) e
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prevede l'autorizzazione unica per gli impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.
Il d.lgs. 387/2003, pur riservando allo Stato il compito di dettare i principi e le regole fondamentali
della materia, individua nel livello regionale la dimensione idonea alla razionalizzazione ed
accelerazione delle procedure autorizzative.
Contributo importante, apportato dalla normativa richiamata, risiede proprio nell’introduzione del
procedimento unitario, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, ed, all'esito del
quale, viene emesso il provvedimento di autorizzazione che costituisce il titolo per la costruzione e
l’esercizio dell’impianto.
Suddetto procedimento autorizzativo è incardinato su impulso di parte per la costruzione ex novo,
per l’esercizio, la modifica, il potenziamento, il rifacimento totale o parziale e la riattivazione
dell’impianto, nonché la costruzione di opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla
creazione ed all’esercizio di esso.
Alla luce di quanto detto si può ben comprendere il ruolo preminente svolto dal d.lgs. n. 387/2003,
contenente una disciplina che si è andata poi ramificando a livello locale.
La Legge Comunitaria 2009, introduce semplificazioni per l’installazione di impianti alimentati da
fonti alternative e fissa un limite temporale per la definizione degli obiettivi sul risparmio
energetico.
Difatti, l’articolo 17 della legge, che adempie agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione
Europea, si pone come quadro per le successive norme nazionali, e stabilisce infatti che nella
predisposizione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva 2009/28/CE del 23.04.2009
sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, il Governo dovrà attenersi a determinati
principi, tra i quali:
―la semplificazione delle procedure di autorizzazione attraverso l’applicazione della Dia, denuncia
di inizio attività, agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con capacità
di generazione non superiore a un MW elettrico‖.
Si tratta della Direttiva che sancisce il nuovo quadro di riferimento per la promozione dell'energia
da fonti rinnovabili, stabilendo l'obiettivo comunitario del 20% di energia da fonti rinnovabili sul
consumo energetico finale lordo.
La Direttiva elenca le fonti riconosciute come rinnovabili: all'elenco delle fonti già riconosciute
(eolica; solare; geotermica; idraulica; biomassa; gas da discarica; gas residuati da processi di
depurazione e biogas) se ne aggiungono altre 2:
- aerotermica: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore
- idrotermica: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore.
La Direttiva fissa, inoltre, ai fini del raggiungimento dell'obiettivo generale del 20%, gli obiettivi
nazionali obbligatori: l'Italia, in particolare, dovrà aumentare la propria quota di produzione di
energia derivante da fonti rinnovabili dal 5,2% al 17%.
Le linee guida della direttiva sono state recepite con il D.M. 10.09.2010 (Decreto del Ministero
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare e con il Ministero per i beni e le attività culturali) pubblicato il 18 settembre 2010 sulla
Gazzetta Ufficiale n. 219 e saranno operative dal 3 ottobre, su tutto il territorio nazionale.
― Entro il primo gennaio del 2012 tutte le regioni dovranno adeguare, se vogliono, le rispettive
discipline ad un provvedimento che era atteso da tempo da tutti gli operatori per dare un quadro di
certezze nell’ambito di una normativa regionale contraddittoria e spesso in contrasto con la
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Costituzione‖.

La funzione attribuita alla nuova normativa è, anzitutto, quella di semplificare le procedure
autorizzative per l’installazione degli impianti (in particolare quelli eolici, ma non solo) sul suolo
italiano, per raggiungere appunto l’obiettivo di produzione di energia pulita assegnato all’Italia
dalla Comunità europea, pari al 17%, traguardo da raggiungere per il 2020.
Le regioni e le province interessate saranno chiamate a rilasciare un’autorizzazione unica per
certificare il rispetto della normativa vigente sulla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del
patrimonio artistico locale.
In tale ambito normativo si inserisce la legislazione predisposta dalla Regione Abruzzo, attualmente
ancora necessariamente ancorata alle disposizioni del D.lgs. 387/2003 e successive.

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Fonti rinnovabili: impianto fotovoltaico
Un impianto fotovoltaico è un impianto elettrico che sfrutta l'energia solare per produrre energia
elettrica mediante effetto fotovoltaico consistente, quest’ultimo, in un fenomeno completamente
naturale tipico di un materiale semiconduttore opportunamente trattato di generare corrente elettrica
                                   quando viene investito da luce solare. L'energia elettrica prodotta
                                   da un impianto fotovoltaico è pertanto energia pulita, priva di
                                   emissioni di gas serra e soprattutto rinnovabile. L’Italia è
                                   diventata uno dei mercati più interessanti per il fotovoltaico,
                                   grazie agli stupefacenti tassi di crescita del mercato interno
                                   successivi all’introduzione del Conto energia, in particolare dopo
                                   le modifiche introdotte nel febbraio 2007 dal Nuovo Conto
                                   energia. Basti considerare che nel medesimo anno in Italia è stata
installata una potenza fotovoltaica superiore al totale cumulato nel paese negli ultimi 30 anni.
Attualmente la maggior parte delle installazioni avvengono presso edifici privati (40%) e
commerciali (38%), mentre meno diffusi sono gli impianti presso aziende agricole ed edifici
pubblici. A partire dal 2010, è previsto che il più forte segmento di mercato sarà rappresentato da
impianti di misura medio-grande installati su tetti di edifici industriali e commerciali.
In particolare la Regione dell’Abruzzo si è posta l’obiettivo di raggiungere entro il 2015 il 51% di
consumo energetico derivante da fonti rinnovabili e un ruolo importante in tal senso sarà rivestito
proprio dal fotovoltaico.
                  Inquadramento normativo. Il fenomeno ―Abruzzo‖.
Di seguito riportiamo la normativa regionale di riferimento anche alla luce delle nuove procedure
semplificate per il rilascio dell’autorizzazione unica introdotte dalla Regione nel 2010.
Anche l’Abruzzo ha dato attuazione al D.lgs. n. 387/2003, avuto riguardo in particolare all’art. 12 il
quale al primo comma recita:

―1. Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

2. Restano ferme le procedure di competenza del Mistero dell'interno vigenti per le attività soggette
ai controlli di prevenzione incendi.

3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione,
come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica,
rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi e' convocata dalla regione entro trenta giorni
dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di
cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

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4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e
con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e
integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in
conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino
dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il
termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque
essere superiore a centottanta giorni.

5. All'installazione degli impianti di fonte rinnovabile di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)
per i quali non e' previsto il rilascio di alcuna autorizzazione, non si applicano le procedure di cui
ai commi 3 e 4.

6. L'autorizzazione non può essere subordinata ne' prevedere misure di compensazione a favore
delle regioni e delle province.

7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c),
possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici.
Nell'ubicazione si dovrà tenere conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo,
con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela
della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5
marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonche' del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo
14.

8. Gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza complessiva non superiore a 3 MW
termici, sempre che ubicati all'interno di impianti di smaltimento rifiuti, alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, nel rispetto delle norme tecniche e
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22, sono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, attività ad inquinamento atmosferico poco
significativo ed il loro esercizio non richiede autorizzazione. E' conseguentemente aggiornato
l'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo di cui all'allegato I al decreto
del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.

9. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche in assenza della ripartizione di cui
all'articolo 10, commi 1 e 2, nonche' di quanto disposto al comma 10.

10. In Conferenza unificata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le attività culturali, si
approvano le linee guida per lo svolgimento del procedimento di cui al comma 3. Tali linee guida
sono volte, in particolare, ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico
riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio. In attuazione di tali linee guida, le regioni possono
procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di
impianti‖.

La Regione dell’Abruzzo negli ultimi anni si è adoperata per agevolare e semplificare sempre di più
il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica, emanando i seguenti provvedimenti.
      D.G.R. 351/2007 così come integrato dalla D.G.R. 12 agosto 2008, n. 760

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1. La delibera prevede che gli impianti fotovoltaici, che hanno capacità di generazione
      inferiore a 20 KW, non sono soggetti all’autorizzazione unica, ma è necessario
      richiedere la DIA al Comune interessato.
      Per tali impianti vi è comunque l’obbligo di inoltrare alla Regione una relazione tecnico
      descrittiva dell’impianto nonché la comunicazione relativa alla data di messa in
      esercizio.
   2. Mentre, al punto 7 la normativa prevede che, per gli impianti fotovoltaici di potenza non
      inferiore a 20 KWp e non superiore a 200 KWp installati su elementi di arredo urbano e
      vario, sulle superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati e strutture edilizie di
      qualsiasi funzione e destinazione anche non integrati ai sensi del D.M. 19.02.2007, si
      intendono autorizzati ex art. 12 del D.lgs. 387/2007, in via generale, nel caso in cui:
      a) La Ditta sia proprietaria del sito interessato dall’impianto ovvero titolare di altro
          diritto reale o personale di godimento compatibile;
      b) La Ditta sia titolare di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri o altri atti di assenso
          comunque denominati, eventualmente necessari agli effetti della costruzione e
          dell’esercizio dell’impianto sulla base della normativa vigente a qualsiasi livello;
      c) La Ditta dichiari all’autorità Competente – Servizio Politica Energetica, Qualità
          dell’Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico, Rischio Ambientale, SINA di
          volersi avvalere della succitata autorizzazione unica generalizzata trasmettendo
          all’Autorità Competente, all’Arta e al Comune ove è sito l’impianto specifica
          autodichiarazione attestante, ai sensi del DPR n. 445/2000, il possesso dei requisiti di
          cui ai punti precedenti, da redigere secondo lo schema allegato al presente
          provvedimento.

   L’autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla
   consegna dell’autodichiarazione presso il SINA.
   Inoltre l’autorizzazione generalizzata ha una durata di 3 anni relativamente all costruzione
   dell’impianto, salvo proroga, e durata di 5 anni relativamente all’esercizio del medesimo.
   La Ditta ha comunque la facoltà di avvalersi della procedura non semplificata di cui all’art.
   12 del D.lgs. 387/2003.

 D.g.r. 22 marzo 2010, n. 244
  La Giunta Regionale ha deliberato al punto ―4. di modificare la Dgr 12 aprile 2007 n. 351 e
  s.m.i., sostituendo il punto 7 con il seguente:
  "7. di stabilire che gli impianti fotovoltaici di potenza non inferiore a 20 kWp (agli impianti
  di potenza inferiore al suddetto limite si applica la disciplina della denuncia di inizio
  attività) installati su elementi di arredo urbano e viario, sulle superfici esterne degli
  involucri di edifici, di fabbricati e strutture edilizie di qualsiasi funzione e destinazione
  anche non integrati ai sensi del Dm 19 febbraio 2007, nonché gli impianti fotovoltaici a
  terra di potenza non inferiore a 20 kWp e non superiore a 1 MW, si intendono autorizzati ai
  sensi dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, in via generale, nei casi e secondo le modalità
  riportati nell'allegato 1 "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini
  dell'autorizzazione generalizzata", parte integrante e sostanziale del presente
  provvedimento.
   Al fine di potersi avvalere della suddetta autorizzazione generalizzata, la Ditta e il tecnico
   abilitato devono trasmettere al competente Servizio politica energetica, qualità dell'aria,
   Sina in Via Passolanciano 75 a Pescara, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
   cui all'allegato 1 a e b, compilata in ogni sua parte e corredata di marca da bollo ai sensi di
   legge, unitamente ai relativi allegati.
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L'autorizzazione generalizzata è efficace a decorrere dal trentesimo giorno successivo
       l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà di cui all'allegato
       1 a e b da parte del competente Servizio politica energetica, qualità dell'aria, Sina. Le
       attività di vigilanza e controllo relativamente al corretto funzionamento dell'impianto e al
       rispetto delle prescrizioni succitate, fanno capo agli organi preposti, ciascuno nell'ambito
       delle proprie competenze.
       Le ditte interessate possono avvalersi della procedura semplificata di cui al presente anche
       relativamente ai procedimenti ex Dlgs 387/2003 in itinere alla data di approvazione del
       presente provvedimento.
       È comunque facoltà della Ditta proponente avvalersi della procedura non semplificata di
       cui all'articolo 12 del Dlgs 387/2003, agli effetti della costruzione e dell'esercizio degli
       impianti sopra citati, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla
       costruzione degli stessi nonché per gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento
       totale o parziale o riattivazione e agli effetti del rinnovo dell'autorizzazione unica".

Nota esplicativa:
1) Le autorizzazioni uniche generalizzate (DGR n.244/2010) devono essere corredate del Progetto
definitivo dell'impianto con tutti i dettagli costruttivi di cui all'Allegato 2 e devono contenere la
descrizione puntuale delle particelle interessate dall'impianto e dalle opere connesse (cabine, rete
elettrica ecc.); 2) Bisogna allegare il titolo di proprietà o altro diritto reale o personale di godimento
compatibile con la realizzazione e gestione dell’impianto delle opere connesse per la durata minima
di 20 anni; 3) In particolare si evidenzia che, ai sensi del comma 42 art. 27 della Legge 99/2009 che
integra l'art.12, comma 4 bis del D.Lgs. 387/2003, prima del rilascio dell’Autorizzazione Unica il
Proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo su cui realizzare l’impianto e pertanto per
esso non può attivarsi la procedura di esproprio preordinato.
Questa procedura semplificata, che migliora ed estende la precedente proceduta in atto e
limitata agli impianti fino a 200 kW, è stata adottata per ridurre ulteriormente gli ostacoli, anche
normativi, all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,
razionalizzando e semplificando le procedure autorizzative. Di essa possono avvalersi anche le ditte
e le pubbliche amministrazioni che alla data di approvazione della DGR n. 244/2010 hanno
depositato la domanda ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003 presso gli uffici regionali.
Inoltre con lo stesso provvedimento, la Giunta abruzzese ha approvato le ―Linee guida per il
corretto inserimento di impianti fotovoltaici a terra nella Regione Abruzzo‖, con le quali
vengono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici e descritti i criteri
per la migliore progettazione. Le Linee guida, al capitolo 5, definiscono i criteri di localizzazione
degli impianti fotovoltaici su suolo agricolo mediante l'individuazione di ―Vincoli dimensionali‖,
―Vincoli Territoriali‖ e ―Criteri di buona progettazione‖, nonché i criteri per la realizzazione di
impianti fotovoltaici su insediamenti produttivi, industriali, artigianali e su cave e discariche.

Capitolo 5 — Le linee guida della Regione Abruzzo
5.1 – Richiami normativi
Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 l'autorizzazione unica alla costruzione e
all'esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili "costituisce, ove
occorra, variante allo strumento urbanistico". Ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, gli
impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili "possono essere ubicati anche in
zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici".

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L'articolo 5 della 12 aprile 2007, n. 351 e s.m.i. prevede "Per quanto disposto al comma 7
dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003, gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili
possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici e pertanto non è
necessario adottare varianti di destinazione d'uso. Inoltre prevede che gli stessi, "in quanto impianti
produttivi, sono compatibili con aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali ed artigianali
individuati dagli strumenti urbanistici locali".
Oltre a ciò la legge n.99 del 23/07/09 all'articolo 27, comma 42, dichiara: "all'articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Per la
realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ferme restando la
pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel
corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui
realizzare l'impianto". Ciò regola in qualche modo il criterio di Procedimento Espropriativo
applicabile a tali impianti in base al comma 1 dell'articolo 12 del Dlgs 387/2003 riguardante
l'identificazione di opere di pubblica utilità in merito agli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Sempre la stessa legge n.99 del 23 luglio 2009 al comma 43 dell'articolo 27 modifica la Parte
seconda dell'allegato IV della Dlgs n. 4 del 16 gennaio 2008 correttivo del Testo Unico Ambientale
(Dlgs 152/2006) sottoponendo a verifica di assoggettabilità a Via (Va) gli impianti non termici per
la produzione di energia, vapore ed acqua calda di potenza superiore a 1 [MW] e gli impianti eolici
di potenza superiore a 1 [MW]. Ciò di fatto esclude dalla procedura di VA tutti gli impianti
fotovoltaici a terra di taglia complessiva inferiore o uguale ad 1 [MW], fatta eccezione per tutti
quegli impianti che ricadono, anche in parte, all'interno di aree naturali protette come definite dalla
legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i quali le soglie dimensionali sono ridotte del 50% e la procedura
da attivare è quella di cui agli articoli 23 e seguenti del Dlgs 4/2008.
5.2– Impianti fotovoltaici su suolo agricolo
L'installazione di un impianto fotovoltaico a terra su suolo agricolo comporta inevitabilmente la
modifica dell'uso di quel territorio e del suo microclima; ciò non indica necessariamente una
variazione negativa dell'utilizzo del territorio ma è ragionevole individuare dei criteri di base, che
pur rispettando il legittimo diritto di produrre energia elettrica mediante una fonte rinnovabile,
preservino le comunità locali da una perdita di identità socio-culturale e conservino le
caratteristiche generali del territorio. Le indicazioni che seguono si applicano:
i. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza nominale maggiore di 1 [MW]
ii. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza nominale minore o uguale ad 1 [MW] sottoposti
a procedura di Via;
iii. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1 [MW], il cui punto di
connessione alla rete di distribuzione sia ubicato all'interno della medesima cabina di consegna e la
cui potenza complessiva risulti superiore a 1 [1 MW], sono tenuti alla verifica dell'"effetto cumulo".
I "Criteri territoriali", par. 5.2.2, si applicano a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza
nominale superiore a 200 [kW].
5.2.1 — Criteri dimensionali
A tal fine è stato elaborato un primo criterio basato sull'occupazione di suolo agricolo da parte
dell'impianto fotovoltaico, ed allo scopo sono state individuate: un'area di intervento (Aint) ed
un'area impianto (Aimp), vedi Figura 5.1. Per area di intervento si intende tutto il fondo del quale il
proponente è in grado di dimostrare la disponibilità, a vario titolo, e sul quale intende realizzare
l'impianto                                                                                fotovoltaico

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Figura 5.1 — Definizione delle aree di interesse
Per area di impianto si intende tutta l'area coperta dallo stesso, ossia quella occupata da:
— pannelli fotovoltaici (superficie proiettata sul terreno)
— strutture di sostegno
— interspazi fra i pannelli FV, le stringhe FV ed i campi FV
— spazio interposto fra diversi cluster, qualora l'impianto fosse suddiviso in tal senso
— spazi occupati dagli inverter a da eventuali interruttori di linea
— spazi necessari alla cabina di trasformazione BT/MT.
1. Seguendo le definizioni testé date si limita a un massimo di 10 ettari la dimensione dell'area di
intervento che potrà essere occupata da un'area di impianto di estensione percentuale massima,
rispetto all'area di intervento, di:
a. Aimp = (97.5 − 0.000375 × Aint)[%] per un'area di intervento superiore a 20.000 metri quadrati
(nella formula l'area di intervento deve essere inserita in metri quadrati);
b. Aimp = 90[%] per un'area di intervento minore o uguale a 20.000 metri quadrati.
Qualora l'impianto fotovoltaico avesse caratteristiche tecnologiche tali da consentire le normali
attività agricole in almeno il 60% dell'area di intervento, possibilità che deve essere documentata
mediante relazione tecnica e perizia firmata da professionista competente iscritto all'ordine
professionale dei dottori agronomi e dottori forestali o al collegio dei periti agrari o al collegio degli
agrotecnici, l'estensione massima percentuale dell'area di impianto, rispetto all'area di intervento
dovrà essere calcolata mediante:
c. Aimp = (95 − 0.00025 × Aint) [%] per un'area di intervento superiore a 20.000 metri quadrati;
rimane invariato il valore relativo ad impianti con area di intervento inferiore o uguale a 20.000
metri quadrati, vedi punto "b" precedente.
Non sono soggetti al rispetto di tali criteri:
d. gli impianti fotovoltaici realizzati da aziende agricole, su terreni di loro proprietà..

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2. Per gli impianti fotovoltaici che richiedono un'area di intervento inferiore o uguale a 2 ettari,
qualora vi fossero più richieste di installazione: su lotti contigui appartenenti ad uno stesso
proprietario, o su lotti derivanti da frazionamento di una superficie di maggiore estensione,
effettuato non più tardi di due anni precedente la richiesta, l'insieme degli impianti verrà considerato
come unico ai fini del calcolo della superficie massima dell'area di impianto; seguirà pertanto i
criteri di sopra riportati e riferiti ad impianti aventi aree di intervento maggiore di 20.000 [m2].
3. Nel caso di impianti fotovoltaici contigui è necessario mantenere una distanza minima (Dist.
Min.), espressa in metri, fra le aree di intervento e lungo tutte le direzioni, pari a:
a. area di intervento maggiore di 2 ettari: Dist. Min. = (0.00875 × Aint − 175)[m] dove Aint indica
la superficie dell'area di intervento espressa in metri quadrati;
A titolo di esempio la Tabella 5.1 riporta alcuni valori ottenibili dalle formule riportate in
precedenza:

Tabella 5.1 – Risultato numerico dei criteri dimensionali
5.2.2 — Criteri territoriali
4. Sono considerate non idonee alle installazioni di impianti solari fotovoltaici a terra le aree
seguenti:
a. Zone A (riserve integrali), Zone B (riserve generali orientate) e le Zone esterne alle precedenti
(Zone C, D, ...) dei parchi nazionali e regionali se ritenute incompatibili dal piano del parco;
b. Le riserve naturali regionali e nazionali, salvo disposizioni diverse da parte dell'ente gestore;
c. Le aree coperte da uliveti, conformemente alla Lr 6/2008, salvo autorizzazione della Direzione
agricoltura della Regione
d. Le aree boscate, fatto salvo quelle aree per le quali è stata ottenuta l'autorizzazione di taglio a
vario titolo;
e. Le aree individuate nel piano di assetto idrogeologico regionale con classe di pericolosità P3
(pericolosità molto elevata);
f. Le aree percorse da incendi (come da cartografia prodotta da Regione Abruzzo — Servizio
protezione civile — corpo forestale), come da legge 353/2000;
g. Le aree a rischio di esondazione di grado di pericolosità P3 (pericolosità elevata) e P4
(pericolosità molto elevata) come individuate dal piano stralcio difesa alluvioni (Psda);
h. L'area B2 del Psr (Piano di sviluppo rurale), all'interno della strada "circonfucenze", per impianti
fotovoltaici a terra di potenza nominale maggiore di 1 [MW]; fanno eccezione gli impianti

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fotovoltaici realizzati da aziende agricole, su terreni di loro proprietà, destinati all'autoproduzione ai
sensi dell'articolo 2 comma 2 del Dlgs n. 79 del 16 marzo 1999.
i. Gli insediamenti archeologici, l'impianto fotovoltaico potrà essere realizzato ad una distanza di
non meno di 150 metri dai confini dell'area archeologica, comprovata con apposito studio la
compatibilità paesaggistica dell'opera industriale; fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalla
competente Soprintendenza all'interno dell'area archeologica stessa;
j. La macroarea A di salvaguardia dell'orso bruno marsicano;
k. Le aree Sic salvo quelle anche parzialmente ricadenti all’interno di aree protette nei casi in cui sia
stato acquisito il parere favorevole dell'ente gestore.
Per progetti presentati all'interno di aree Iba è richiesto uno studio di approfondimento sugli impatti
eventuali indotti dall'opera sulle specie ornitiche.
È buona norma escludere dall'installazione di impianti fotovoltaici a terra i versanti visibili di centri
storici di crinale qualora la loro presenza modifichi la percezione del paesaggio in modo
significativo. La visibilità deve essere verificata dai principali punti di vista di interrese pubblico e
paesaggistico (autostrade, strade statali, strade di tipo panoramico, belvedere, luoghi della memoria,
ecc.), fanno eccezione le aree industriali, le aree artigianali, le cave, le discariche site all'interno
dell'area di interesse e le installazioni fotovoltaiche realizzate da aziende agricole su terreni di loro
proprietà.
5.2.3 Criteri di buona progettazione
5. Dovranno essere applicate le migliori tecnologie disponibili sul mercato al fine di ottimizzare le
resa produttiva dell'impianto che, si ricorda, essendo su suolo agricolo di fatto impedisce, almeno
parzialmente, la produzione naturale dello stesso;
6. Dove possibile dovrà essere evitato l'uso di plinti di fondazione in calcestruzzo preferendo
installazioni con strutture portanti in acciaio zincato o pali di fondazione avvitati nel terreno;
7. Tutti i cavidotti interni all'area di intervento dovranno essere interrati, fatta eccezione per i tratti
di collegamento elettrico fra i pannelli di una stessa fila;
8. Tutti cavidotti di collegamento dalla stazione di trasformazione alla connessione alla linea
elettrica di distribuzione di media o alta tensione dovranno essere interrati;
9. È opportuno che si valuti l'adozione di barriere vegetali autoctone per contenere l'impatto visivo
indotto dall'opera;
10. Tutti i progetti dovranno essere corredati di una carta di intervisibilità che testimoni l'eventuale
presenza di altri impianti vicini e l'interazione visiva fra gli stessi (zone di impatto visuale);
11. In tutti i progetti dovrà essere riportato uno studio di Analisi della visibilità dell'impianto dai
principali punti di vista di interrese pubblico e paesaggistico (autostrade, strade statali, strade
provinciali di alta percorrenza, strade di tipo panoramico, belvedere, luoghi della memoria, ecc.); lo
studio dovrà essere corredato di apposita documentazione di foto-restituzione dell'inserimento
dell'impianto nel territorio così come "percepito" dai punti di vista prima citati.
12. Evitare che la presenza dell'impianto possa interrompere la continuità di unità di paesaggio con
caratteri morfologici e naturalistico-ambientali dominanti;
13. Qualora le aree destinate all'impianto fotovoltaico venissero recintate ed equipaggiate con
sistemi di allarme e di rilevazione della presenza è buona norma che si predispongano dei passaggi
per gli animali attraverso l'impianto. Ciò ha come scopo quello di evitare l'interruzione della
                                                    11
continuità ecologica preesistente e garantire così lo spostamento in sicurezza di tutte le specie
animali.
14. Particolare attenzione dovrà essere posta nella progettazione di impianti siti nelle vicinanze: di
pagliare, di antichi insediamenti agricoli o pastorali e di manufatti di valenza storica architettonica,
come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale
15. È ritenuta non adeguata l'installazione di impianti fotovoltaici a terra in aree coperte da vigneti.
5.3 – Impianti su insediamenti produttivi, industriali ed artigianali
L'inserimento di impianti fotovoltaici a terra all'interno di aree industriali, produttive o artigianali
pone delle riflessioni in merito all'utilizzo di tali spazi, infrastrutturati con risorse pubbliche. Si
ritiene pertanto opportuno limitare la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra solo all'interno di
lotti di pertinenza di opifici industriali esistenti.
5.4 – Impianti fotovoltaici su cave e discariche
L'installazione di impianti fotovoltaici a terra all'interno dei confini di discariche controllate di
rifiuti o di aree di cava dismesse, di proprietà pubblica o privata, non creano particolari problemi
purché nelle immediate vicinanze delle stesse non siano presenti aree naturali; i progetti di tali
impianti fotovoltaici dovranno però essere ricompresi ed autorizzati all'interno dei piani di recupero
ambientale sviluppati per la riqualificazione di tali aree. Per quanto riguarda l'uso delle cave
dismesse è possibile solo a condizione che venga utilizzata solo la parte bassa della cava così da
evitare impatti visuali rilevanti e derivanti dalla particolare conformazione orografica dell'area di
cava. Per le dimensioni massime degli impianti realizzabili in tali ambiti vale quanto detto per gli
impianti fotovoltaici su suolo agricolo.
5.5 — La dismissione dell'impianto
Lo smantellamento dell'impianto è, al momento, una nota dolente della produzione di energia
elettrica da fonte solare fotovoltaica; in linea di massima esso può essere suddiviso in:
A. Una fase di smontaggio dei moduli FV e delle infrastrutture dell'impianto;
B. Una fase di separazione del pannello vero e proprio dal suo telaio di sostegno;
C. Una fase di raccolta differenziata dei vari elementi dell'impianto;
D. Il ritiro dei soli pannelli, comprensivi di vetro di rivestimento, da parte di aziende specializzate;
E. La consegna di tale materiale ad un centro per la separazione ed il recupero delle principali
sostanze che compongono il pannello stesso (Cd, Te, Cu, Vetro, ecc.....).
Le suddette fasi devono essere garantite dalla società che ha in disponibilità l'impianto, insieme con
il ripristino dei luoghi; quest'ultimo punto è richiesto dall'articolo 12 della Dlgs 387/2003.
La quarta fase può essere garantita anche dalla ditta produttrice del pannello che deve, in tal caso,
accollarsi anche l'onere per la quinta ed ultima fase, senza costo aggiuntivo per l'utilizzatore finale.
È evidente che affinché le diverse aziende produttrici di pannelli arrivino a stilare un vero e proprio
"Enviromental Agreement" deve consolidarsi un accordo comune coadiuvato dalla Comunità
Europea che attesti la compatibilità dei protocolli per lo smaltimento ed il recupero dei materiali
costituenti il pannello con la politica ambientale che i Paesi membri hanno sottoscritto. È per tale
ragione che oggi in Europa è nata un'organizzazione chiamata PVCYCLE, a cui aderiscono le
maggiori aziende produttrici di celle e di pannelli, che ha sviluppato un protocollo congiunto di
smaltimento: PVCYCLE Take-Back and Recycling Scheme, a seguito di uno studio finanziato nel
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2007 dalla Epia e dalla Bsw Solar. Da quanto disponibile in letteratura sembra credibile che
processi condivisi per il recupero di materiale come indio, cadmio o tellurio siano altamente
praticabili, a causa della mancanza o della momentanea indisponibilità di tali materiali in natura e
sul mercato; diventa invece più complesso capire cosa accadrà nel recupero dei pannelli in silicio
monocristallino, che sono quelli che per primi arriveranno allo smaltimento.
Da tutto ciò si ritiene ragionevole che il soggetto che sottomette un progetto fotovoltaico alla
richiesta di autorizzazione unica debba allegare, nella documentazione tecnica ed economica portata
a corredo, anche un contratto di smaltimento (Enviromental Agreement). Considerato che la
tipologia progettuale richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione unica è solo definitiva e non
esecutiva, è indispensabile che il proponente alleghi un documento con indicate le forme di garanzia
e di assistenza post-vendita delle case costruttrici di materiale fotovoltaico, dalle quali intende
fornirsi, per la realizzazione dell'impianto sottoposto a valutazione.
     D.g.r. n. 246 del 31.05.2010 integrativa della D.g.r. n. 244/2010 ed ha ritenuto di modificare
      le ―Linee Guida per il corretto inserimento di impianto fotovoltaici a terra nella Regione
      Abruzzo‖ come di seguito:
      1. il punto iii del capitolo 5, paragrafo 5.2, delle suddette Linee Guida è sostituito dal
          seguente:
          ―iii. a tutti gli impianti fotovoltaici a terra di potenza inferiore o uguale a 1[MW], il cui
          punto di connessione alla rete di Distribuzione sia ubicato all’interno della medesima
          cabina di consegna e la cui potenza complessiva superi a 1 [MW], sono tenuti alla
          verifica dell’effetto cumulo”;
      2. alla lettera k. del capitolo 5, paragrafo 5.2.2, delle suddette Linee Guida, sono aggiunte,
          in fine, le parole:‖salvo quelle anche parzialmente ricadenti all’interno di Aree Protette
          nei casi in cui sia stato acquisito il parare favorevole dell’Ente Gestore”.

     Novità introdotte dal D.L. 78/2010 convertito in L. 122/2010

Si riporta di seguito il testo integrale degli artt. 45 e 49 che hanno apportato maggiori modifiche alla
normativa di settore:
Articolo 45

Disposizioni in materia di certificati verdi e di convenzioni Cip6/92
1. Le risorse derivanti dalle risoluzioni anticipate delle convenzioni Cip6/92 relative alle fonti
assimilate alle fonti rinnovabili, disposte con decreti del Ministro dello sviluppo economico ai sensi
dell'articolo 30, comma 20, della legge 23 luglio 2009, n. 99, intese come differenza tra gli oneri
che si realizzerebbero nei casi in cui non si risolvano le medesime convenzioni e quelli da liquidare
ai produttori aderenti alla risoluzione, sono versate all'entrata per essere riassegnate ad apposito
fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca finalizzato ad interventi nel settore della ricerca e dell'università. La ripartizione delle risorse
a favore dei predetti interventi é effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze all'esito dell'approvazione
della riforma organica del settore universitario, escludendo la destinazione per spese continuative di
personale ed assicurando comunque l'assenza di effetti sui saldi di finanza pubblica.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, da emanare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri e
modalità per la quantificazione delle risorse derivanti dal comma 1.

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3. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 149 è inserito il seguente:
"149-bis. Al fine di contenere gli oneri generali di sistema gravanti sulla spesa energetica di
famiglie ed imprese e di promuovere le fonti rinnovabili che maggiormente contribuiscono al
raggiungimento degli obiettivi europei, coerentemente con l'attuazione della direttiva 2009/28/Ce
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia
elettrica e il gas, da emanare entro il 31 dicembre 2010, si assicura che l'importo complessivo
derivante dal ritiro, da parte del Gse, dei certificati verdi di cui al comma 149, a decorrere dalle
competenze dell'anno 2011, sia inferiore del 30 per cento rispetto a quello relativo alle competenze
dell'anno 2010, prevedendo che almeno 1'80 per cento di tale riduzione derivi dal contenimento
della quantità di certificati verdi in eccesso".
Articolo 49
Disposizioni in materia di conferenza di servizi

1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "indice di regola" sono sostituite dalle seguenti: "può indire";
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero nei casi in cui è
consentito all'amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle
determinazioni delle amministrazioni competenti".
2. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La nuova data della riunione può essere
fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla
tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per
l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti
territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del
Ministero per i beni e le attività culturali.";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad
autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di
servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.";
b-bis) al comma 4 sono premesse le parole: "Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis" e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per assicurare il rispetto dei tempi, l'amministrazione
competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri
organi dell'amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In
tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente
il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze";
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della
conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (Vas), i
relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini
della Via, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.";

                                                    14
d) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: "6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni
caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di Via statale,
può adire direttamente il consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto
legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la
determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta
conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata
adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della
responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della
retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla
mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis.";
e) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi
comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela
paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di Via, Vas e
Aia, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la
volontà dell'amministrazione rappresentata.";
f) il comma 9 è soppresso.
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "rappresentanti delle amministrazioni" sono inserite le seguenti: "ivi
comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute e della pubblica incolumità";
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti dal seguente: "3. Al di fuori dei casi di cui
all'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di
un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e
nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell'articolo 120 della Costituzione, è rimessa
dall'amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia
entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate,
in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni
regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è
raggiunta nei successivi trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei ministri può essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma
in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province
autonome interessate".
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo la parola "assenso" sono
aggiunte le seguenti "e la conferenza di servizi,".
4-bis. L'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"Articolo 19 — (Segnalazione certificata di inizio attività — Scia) — 1. Ogni atto di autorizzazione,

                                                   15
licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le
domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale,
commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e
presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto
alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il
rilascio degli atti stessi, é sostituito da una segnalazione dell'interessato, con la sola esclusione dei
casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle
amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo,
alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi
gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli
imposti dalla normativa comunitaria. La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti
previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, nonché dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle
dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e
asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di
competenza dell'amministrazione. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi
o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle auto-
certificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le
verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.
2. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della
segnalazione all'amministrazione competente.
3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui
al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo
comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli
eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato
dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere
dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli
articoli 21-quinquies e 21-nonies. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di
notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di
cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del Testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di
cui al primo periodo.
4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al primo periodo del comma 3,
all'amministrazione è consentito intervenire solo in presenza del pericolo di un danno per il
patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa
nazionale e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi
mediante conformazione dell'attività dei privati alla normativa vigente.
5. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi
comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal Testo unico in materia di intermediazione finanziaria di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ogni controversia relativa all'applicazione del
presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Il relativo
ricorso giurisdizionale, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, può riguardare
anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme sul silenzio assenso previste dall'articolo 20.
                                                    16
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