LA DIMENSIONE FISCALE NEI PASSAGGI GENERAZIONALI - 16 LUGLIO 2020 MASSIMO GIACONIA - AIDAF - BAKER MCKENZIE - CATTEDRA ...
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La dimensione fiscale nei passaggi generazionali Massimo Giaconia – AIDAF - Baker McKenzie Claudio Quartana – EY 16 Luglio 2020
1. La fiscalità dei passaggi generazionali
Le imposte di successione e donazione 3 ‒ Territorialità: L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero; Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti. ‒ Aliquote e franchigie: Coniuge e parenti in linea retta → 4% sul valore complessivo netto eccedente €1 milione, per ciascun beneficiario; Fratelli e sorelle → 6% sul valore complessivo netto eccedente €100 mila, per ciascun beneficiario; Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale fino al 3° grado → 6% sul valore complessivo netto dei beni; Altri soggetti: → 8% sul valore complessivo netto dei beni; Soggetti con disabilità (ex l. n. 104/1992) → applicazione delle aliquote in dipendenza della sussistenza o meno di un legame di coniugio, parentela o affinità sul valore eccedente €1,5 milioni.
Base imponibile 4 AZIENDE PARTECIPAZIONI IMMOBILI - Nella determinazione delle - Titoli quotati in un mercato - Piena proprietà: base imponibile si deve, in regolamentato: ogni caso, fare esclusione • valore venale in comune dell’avviamento; • media dei prezzi di commercio (valore di compenso o dei prezzi mercato) alla data di - Defunto/donante obbligato fatti nell’ultimo trimestre apertura della alla redazione dell’inventario: anteriore all’apertura successione; della successione [o alla • si considerano data della donazione], • non sono suscettibili di esclusivamente le attività e maggiorata dei dietimi o rettifica di valore i le passività indicate degli interessi trasferimenti di immobili nell’ultimo inventario successivamente (esclusi i terreni tenendo conto dei edificabili) se il valore mutamenti intervenuti tra la maturati. data di riferimento dichiarato non è inferiore dell’inventario e la data di - Azioni non quotate o quote al c.d. “valore tabellare”, stipula della di partecipazione: che si ottiene applicando donazione/apertura della alle rendite che risultano sucessione; • in caso di società dotata al catasto, rivalutate del di un ultimo bilancio 5%, determinati - Defunto/donante non pubblicato o inventario moltiplicatori. obbligato alla redazione regolarmente redatto, il dell’inventario: valore è quello del patrimonio netto, • si considera il valore tenendo conto dei complessivo dei beni e dei mutamenti sopravvenuti; diritti che compongono l’azienda sottraendo il • in caso di società non valore delle sole passività di dotata di bilancio o cui è ammessa la deducibilità. inventario, il valore è quello complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società; • esclusione dell’avviamento.
Trasferimenti non soggetti ad imposta 5 Azienda ‒ Trasferimenti di aziende che conseguano ad una successione mortis causa/donazione/costituzione vincolo di destinazione o che siano posti in essere anche tramite patti di famiglia. ‒ Il trasferimento deve avvenire a favore dei discendenti e/o del coniuge. ‒ A condizione che l’avente causa (o gli aventi causa): prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento; renda contestualmente alla presentazione dell’atto di donazione apposita dichiarazione in tal senso (Cass. n. 2417/2019: condizione di ammissione al godimento del beneficio). ‒ Caso usufrutto: la donazione della nuda proprietà non permette di godere della disposizione agevolativa (Ris. AdE n. 231 del 12 luglio 2019). ‒ Caso conferimento d’azienda prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione(Ris. AdE n. 341 del 23 novembre 2007 e circ. n. 3/E del 22 gennaio 2008): ammissibile sempre in caso di conferimento in società di persone; in caso di conferimento in società di capitali purché le azioni o quote assegnate consentano di conseguire o integrare il controllo.
Imposizione indiretta – Trasferimenti non soggetti ad imposta 6 Partecipazioni ‒ Trasferimenti di quote sociali e di azioni che conseguano ad una successione mortis causa / donazione / costituzione vincolo di destinazione o che siano posti in essere anche tramite patti di famiglia. ‒ Società di capitali: beneficio limitato al trasferimento di partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1), c.c. ‒ Acquisizione del controllo: trasferimento mediante il quale l’avente causa consegue – non avendola avuta – la maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria Esempio 1 Esempio 2 50,01% 0% 20,01% 30%
Imposizione indiretta – Trasferimenti non soggetti ad imposta 7 Partecipazioni ‒ Integrazione del controllo: trasferimento mediante il quale l’avente causa consegue una maggiorazione della sua partecipazione già di controllo. Esempio 0,01% 60%
Imposizione indiretta – Trasferimenti non soggetti ad imposta 8 Partecipazioni ‒ Società di persone: l’imposta non si applica ogniqualvolta il trasferimento riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano gli ulteriori requisiti (circ. 3/E/2008). Beneficio ammesso anche quando oggetto del trasferimento è la quota di un socio accomandante (DRE Lazio, interpello 913-6/2018). ‒ Società non residenti: l’esenzione si applica nel caso di trasferimenti di partecipazioni in società estere, di persone e di capitali, ma solo al ricorrere delle medesime condizioni dettate con riferimento alle partecipazioni in società residenti in Italia (DRE Lombardia, 904-3/2011). ‒ Conferimento: ammesso se si consegue il controllo della società conferitaria. ‒ Aumento di capitale: se sottoscritto in modo da non perdere la qualità di partecipazione di controllo, no decadenza. ‒ Operazioni straordinarie prima del decorso di cinque anni dalla donazione o successione: ammesse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione che diano origine a società di persone o incidano sulle stesse, o che diano origine a società di capitali (o incidano sulle stesse) purché il socio mantenga o integri una partecipazione di controllo. • Scissione: se non si ottiene il controllo, per concambio, anche della società beneficiaria si configura ipotesi di decadenza parziale dell’agevolazione.
Imposizione indiretta – Trasferimenti non soggetti ad imposta 9 Partecipazioni ‒ Caso comunione: beneficio anche in caso di pluralità di destinatari in comunione fra loro purché il voto sia espresso da un rappresentante comune. ‒ Caso usufrutto: la donazione della sola nuda proprietà beneficia dell’agevolazione nel caso in cui l’usufruttuario venga privato del diritto di voto (Interpello nn. 37 e 38 del 7 febbraio 2020). ‒ Caso trust (Ris. AdE 110/E del 23 aprile 2009): • il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo; • i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente; • il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali delle partecipazioni trasferite in trust; • il trustee deve detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento, apposita dichiarazione circa la sua volontà di detenere il controllo.
10 2. Strumenti per il passaggio generazionale
Trust – Fiscalità diretta 11 ‒ Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società: • i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali); • i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non commerciali); • i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non residenti). ‒ Ai fini dell’individuazione del regime impositivo applicabile è possibile distinguere: • Trust trasparenti → trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono imputati per trasparenza ai beneficiari; • Trust opachi → trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.
Trust – Residenza fiscale 12 ‒ Localizzazione in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta: • Sede dell’amministrazione → luogo in cui è localizzata la struttura amministrativa del trust (ad es., dipendenti, locali, etc.), altrimenti «tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee»; • Oggetto principale → per trust con patrimoni immobiliari residenza in Italia se ivi si trova la maggior parte dei beni, per beni mobili riferimento ad effettiva e concreta attività esercitata; • Sede legale → esclusione di questo criterio (Circ. 48/E/2007). ‒ Presunzione relativa di residenza per trust istituiti in Stati che non consentono un adeguato scambio di informazioni quando: • Almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari è residente in Italia; • Una persona residente in Italia effettua un’attribuzione che importi il trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari (immobili siti in Italia).
Trust – Fiscalità indiretta 13 ‒ Tesi dell’Agenzia delle Entrate → applicazione dell’imposta al momento della dotazione del trust. ‒ 2019 anno di svolta, la Cassazione assume un orientamento consolidato (e contrario a quello dell’AdE): • l’atto di dotazione del trust deve essere tassato con l’imposta di registro in misura fissa (€ 200) in termine fisso o in caso d’uso; • se l’atto di dotazione del trust ha per oggetto beni immobili, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale si applicano nella misura fissa di (€ 200); • quando il trustee eroga il patrimonio del trust, se si tratta di attribuzioni liberali, a esse va applicata l’imposta di donazione (considerando il disponente come donante e il beneficiario come donatario) e vanno pure applicate le imposte ipotecaria e catastale dovute per gli atti traslativi a titolo gratuito.
Trust – I beneficiari 14 ‒ Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. • “Beneficiario individuato” → il beneficiario di “reddito individuato ”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale. Necessario che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza. • Redditi di capitale ‒ Trust esteri con beneficiari residenti italiani: • Il D.L. n. 124/2019 (art. 13) ha modificato l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR, e aggiunto all’art. 45 il comma 4-quater; • Rientrano fra i redditi di capitale i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata ai sensi dell’art. 47-bis, TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’art. 73 TUIR. • Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
Patto di famiglia - Definizione 15 ‒ Art. 768-bis c.c. ‒ «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più dei suoi discendenti»
Patto di famiglia - Caratteristiche 16 ‒ Forma: Atto pubblico notarile a pena di nullità. ‒ Soggetti: • Disponente: imprenditore o titolare di partecipazioni societarie; • Assegnatario: discendente del disponente (es. figlio del disponente, nipote ex filio); • Legittimari non assegnatari: coniuge del disponente e tutti coloro che sarebbero legittimari se la successione nel patrimonio del disponente si aprisse in quel momento. ‒ Oggetto: azienda e partecipazioni societarie:
Patto di famiglia - Caratteristiche 17 ‒ Liquidazione ai non assegnatari: somma pari al valore che avrebbe la quota di legittima del legittimario non assegnatario se si ipotizzasse il decesso del disponente nel momento in cui il patto di famiglia viene stipulato. Possibile convenire liquidazione in natura. Possibile rinunzia, anche parziale. • Imputata a quote di legittima. ‒ Soggetti tenuti alla liquidazione: legittimario assegnatario. Ritenuta possibile la liquidazione da parte del disponente. ‒ Legittimari non partecipanti: il coniuge e coloro che all’apertura della successione del disponente rivestano la qualifica di legittimari e non abbiano partecipato alla stipula del patto (“legittimari sopravvenuti”). • Diritto a ricevere una somma al valore che avrebbe la sua quota di legittima se si ipotizzasse il decesso del disponente nel momento in cui il patto di famiglia venne stipulato. • Il non riconoscimento della loro liquidazione è motivo di impugnazione del patto. ‒ Scioglimento: le medesime persone che hanno concluso il patto possono modificarlo o scioglierlo, attraverso diverso contratto, con le medesime caratteristiche ed i medesimi presupposti.
Patto di famiglia - Fiscalità indiretta 18 ‒ Rinuncia: imposta di registro in misura fissa (circ. 3/E/2008). ‒ Liquidazione a non assegnatari: • Se da parte del disponente → imposta di donazione (aliquota 4%, franchigia € 1 milione) • Se da parte dell’assegnatario → Cass. n. 32823 del 19 dicembre 2018: «il patto di famiglia di cui agli artt. 768-bis c.c. e ss. è assoggettato all’imposta sulle donazioni per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui al d.lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4-ter), sia la corresponsione di somma compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell’azienda o della partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario». • Imposte sui redditi: incremento patrimoniale non tassabile ai fini delle imposte sui redditi.
Società semplice – Profili civilistici 19 ‒ Può avere ad oggetto solo l’esercizio di attività non commerciali: • no obbligo tenuta scritture contabili; • no soggezione a fallimento e altre procedure concorsuali. ‒ Modello societario flessibile: • il contratto sociale non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste per la natura dei beni conferiti; • regole di amministrazione e rappresentanza, modalità partecipazione agli utili e alle perdite, modifiche dei patti sociali e liquidazione. ‒ Può essere conferito qualsiasi bene o utilità suscettibile di valutazione economica. ‒ Autonomia patrimoniale imperfetta. ‒ Possibilità per i soci di prevedere, per mezzo dell’atto costitutivo, quale sia la disciplina applicabile in punto di successione, sia inter vivos che mortis causa, delle partecipazioni.
Società semplice – Profili fiscali 20 ‒ Imputazione ai soci, in misura proporzionale, dei redditi e delle perdite secondo il regime della trasparenza fiscale. ‒ I redditi potenzialmente realizzabili dalle società semplici sono: • redditi fondiari; • redditi di capitale; • redditi di lavoro autonomo; • redditi diversi. ‒ A partire dall’1 gennaio 2020, anche le società semplici sono tenute ad assolvere l’IVIE e l’IVAFE sugli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio detenuti all'estero. ‒ Art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 (esenzione per i trasferimenti di aziende e partecipazioni a favore dei discendenti e del coniuge): applicabile alla società semplice?
Società semplice – Profili fiscali 21 ‒ Utili percepiti da società semplici (art. 32-quater, d.l. n. 124/2019, modificato dall’art. 28, d.l. n. 23/2020, convertito in l. n. 40/2020): • i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale; • la norma si applica per i dividendi distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società: per la quota imputabile ai soggetti IRES, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo per il 95% del loro ammontare; per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti; per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, i dividendi sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%; integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali; applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% (in caso di società o enti soggetti ad imposta sul reddito delle società negli Stati UE o SEE) per i soci non residenti; integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.
22 3. Internazionalizzazione
Internazionalizzazione Trasferimento della residenza in uscita delle persone 23 fisiche ‒ Persone fisiche non esercenti attività d’impresa: • il trasferimento di residenza all’estero non comporta imposizione (diversamente da quanto accade alcuni Stati esteri; e.g., “limited exit taxes”, “general exit taxes”); • Rimborsabili le imposte eventualmente assolte in corso d’anno in qualità di residenti. ‒ Presunzione di residenza i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in “paradisi fiscali”. • Inversione dell’onere della prova.
Internazionalizzazione Trasferimento della residenza in uscita di società ed enti 24 ‒ Plusvalenze latenti: • La plusvalenza, unitariamente intesa, è data dalla differenza tra valore di mercato complessivo e costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti (La fattispecie non ricorre nell’ipotesi in cui gli attivi confluiscono in una stabile organizzazione del soggetto situata nel territorio dello Stato); • nel caso in cui il soggetto residente trasferisca attivi in una propria stabile organizzazione all’estero in relazione alla quale si applica la disciplina della branch exemption, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata all’estero; • se il soggetto è fiscalmente residente all’estero, possiede una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferisce l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero, la plusvalenza, unitariamente determinata, è pari alla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita; • se il soggetto è fiscalmente residente all’estero, possiede una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato e trasferisce attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero, la base imponibile è data dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti; • con riferimento alle operazioni straordinarie, la plusvalenza, unitariamente determinata, è costituita dalla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti che prima del perfezionamento dell’operazione erano di proprietà del soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato o che facevano parte del patrimonio di una stabile organizzazione. ‒ Ruling internazionale → preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo dei “valori di uscita o di ingresso” in caso di trasferimento di residenza da o verso l’Italia.
Imposta di successione e donazione Aspetti internazionali del Passaggio Generazionale 25 ‒ Criterio di territorialità applicabile in Italia (art. 2, c. 1-2, D.Lgs. 346/1990): • de cuius / donante residente: imposta su tutti i beni e diritti trasferiti mortis causa «worldwide taxation principle» • de cuius / donante non residente: imposta sui beni esistenti nel territorio dello Stato. ‒ Criticità • In caso di de cuius / donante residente: possibile doppia imposizione in Italia sui beni esistenti nello Stato Estero (o Stato Estero può esercitare la propria potestà impositiva). • In caso di de cuius / donante non residente: possibile doppia imposizione nello Stato Estero sui beni esistenti in Italia (parimenti, ove lo Stato Estero adotti principio di tassazione «worldwide» i.e. sui i beni «ovunque esistenti»).
Imposta di successione e donazione Rimedi contro la doppia imposizione 26 ‒ Credito di imposta disciplinato dall’art. 26, D. Lgs. 346/1990 • Permette la detrazione delle imposte «pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l’applicazione di trattati o accordi internazionali». • E’ applicabile: indipendentemente dalla «reciprocità» di analogo principio nella legislazione dello Stato ove si trovano i beni oggetto di tassazione da parte dello Stato italiano indipendentemente dalla circostanza che esistano o meno leggi straniere, convenzioni, patti, trattati o accordi bilaterali che disciplinino la materia delle doppie imposizioni. ‒ Convenzioni internazionali bilaterali: network limitato (in vigore con: Stati Uniti, Svezia*, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele, Francia**) • Le convenzioni si pongono lo scopo di ripartire la potestà impositiva, dirimere i conflitti di residenza e favorire lo scambio di informazioni propedeutico all’applicazione dell’imposta. * Dal 2005 l’imposta sulle successioni è stata abolita. ** La convenzione con la Francia copre anche le donazioni.
Imposta di successione e donazione Uno sguardo oltre confine 27 Paese Imposta Aliquota Criterio Brasile Successione/Donazione 0% - 8 % Territorialità US Successione/Donazione 0% - 40% Territorialità Giappone Successione/Donazione 10% - 55% Territorialità Filippine Successione/Donazione 6% Territorialità/Cittadinanz a Corea del sud Successione/Donazione 10% - 50% Residenza/Territorialità Belgio Successione/Donazione 3% - 80% Territorialità Bulgaria Successione/Donazione 0,4% - 6.6% Territorialità Danimarca Successione/Donazione 0% - 52,06% Territorialità Finlandia Successione/Donazione 0% - 33% Territorialità Francia Successione/Donazione 5% - 45% Residenza/Territorialità Germania Successione/Donazione 7% - 50% Residenza/Territorialità Grecia Successione/Donazione 0% - 40% Residenza/Cittadinanza
Imposta di successione e donazione Uno sguardo oltre confine 28 Paese Imposta Aliquota Criterio Irlanda Successione/Donazione 33% Residenza/Territorialità Lussemburgo Successione/Donazione 0% - 16% Territorialità Monaco Successione/Donazione 10% - 40% Residenza/Territorialità Paesi Bassi Successione/Donazione 3% - 20% Residenza/Territorialità Polonia Successione/Donazione 0% - 39% Territorialità Slovenia Successione/Donazione 0% - 34% Territorialità Spagna Successione/Donazione 0% - 50% Territorialità Svizzera Successione/Donazione 1% - 30% Cittadinanza Turchia Successione/Donazione 0% - 40% Territorialità Regno Unito Successione/Donazione 0% - 16% Territorialità
Imposta di successione e donazione Regolamento Europeo N. 650/2012 29 ‒ In presenza di successioni transfrontaliere e beni in diversi Paesi, interviene il Regolamento Europeo n° 650/2012 che all'articolo 21 stabilisce il criterio generale per l'individuazione della lex successionis: • «Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte» ‒ Ai sensi dell'articolo 23 «la legge designata a norma dell'articolo 21 o dell'articolo 22 regola l'intera successione». ‒ Il Regolamento ha lasciato comunque uno spazio di autonomia al testatore il quale può espressamente derogare al criterio dell’ultima residenza scegliendo come legge applicabile all’intera successione «la legge dello stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte» (Art. 22 del Regolamento). ‒ Il testatore dunque può scegliere anche la legge di uno Stato che non sia membro dell’Unione Europea, purché ne abbia la cittadinanza !Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il citato Regolamento (art. 1) stabilisce che lo stesso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa ‒ Tale Regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea ad eccezione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca che hanno esercitato il c.d. diritto di opting out (clausola di esenzione).
Passaggio generazionale Alcuni spunti 30 1) Gestione delle partecipazioni sociali Scenari Impatti di natura fiscale Punti di attenzione Trasferimento, in tutto o in • Esenzione da imposta di Fiscalità compensazione parte, di quote societarie a donazione per il trasferimento a legittimari non uno o più discendenti eseguito dall’imprenditore verso beneficiari. Patto di assegnatari il discendente assegnatario; famiglia • Imposta ordinaria per le attribuzioni compensative effettuate verso i legittimari non assegnatari. • Trasferimento della • Non sconta l’imposta di Possibilità di esenzione piena proprietà; donazione nella fase del da imposta di donazione • Trasferimento della passaggio dei beni dal e successione ex art. 3, Trust nuda proprietà (con disponente al trustee; comma 4-ter del TUS. eventuale • Imposta posticipata al Tassazione dividendi sul mantenimento del momento di trasferimento del Settlor in caso di diritto di usufrutto). diritto ai beneficiari mantenimento usufrutto
Passaggio generazionale Alcuni spunti 31 2) Gestione del patrimonio immobiliare Scenari Impatti di natura fiscale Punti di attenzione • Donazione della Imposta di donazione con: • La base imponibile è nuda proprietà a più • 4% nei confronti dei figli nati in rappresentata dal valore beneficiari costanza di matrimonio catastale degli immobili. Donazione (comproprietà); (franchigia di EUR 1.000.000); • I figli, in quanto nudi della nuda • Donazione della • 8% nei confronti del figlio del proprietari, non proprietà nuda proprietà di coniuge (nessuna franchigia) diventerebbero soggetti ciascun immobile a passivi per IMU/Tasi. ciascun beneficiario. • Trasferimento della • Imposta di registro, ipotecaria Con il trasferimento della piena proprietà; e catastale dovute in misura piena proprietà, il trustee • Trasferimento della fissa include nella dichiarazione Conferimento nuda proprietà (con • Imposta di donazione e dei redditi del trust il bene immobili in eventuale imposta ipotecaria e immobile, con relativi Trust mantenimento del catastale in misura obblighi di tassazione. diritto di usufrutto o di proporzionale posticipate al Con il trasferimento della abitazione). momento di trasferimento del nuda proprietà, l’obbligo diritto ai beneficiari dichiarativo e di pagamento delle imposte è in capo al disponente.
32 Domande?
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