LA DIMENSIONE FISCALE NEI PASSAGGI GENERAZIONALI - 16 LUGLIO 2020 MASSIMO GIACONIA - AIDAF - BAKER MCKENZIE - CATTEDRA ...

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La dimensione fiscale nei
passaggi generazionali

Massimo Giaconia – AIDAF - Baker McKenzie
Claudio Quartana – EY
16 Luglio 2020
1. La fiscalità dei
passaggi
generazionali
Le imposte di successione e donazione
                                                                                  3

‒   Territorialità:
       L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti,
        ancorché esistenti all'estero;
       Se alla data dell'apertura della successione o a quella della
        donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato,
        l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
‒   Aliquote e franchigie:
       Coniuge e parenti in linea retta → 4% sul valore complessivo netto
        eccedente €1 milione, per ciascun beneficiario;
       Fratelli e sorelle → 6% sul valore complessivo netto eccedente
        €100 mila, per ciascun beneficiario;
       Altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta e affini in linea
        collaterale fino al 3° grado → 6% sul valore complessivo netto dei
        beni;
       Altri soggetti: → 8% sul valore complessivo netto dei beni;
       Soggetti con disabilità (ex l. n. 104/1992) → applicazione delle
        aliquote in dipendenza della sussistenza o meno di un legame di
        coniugio, parentela o affinità sul valore eccedente €1,5 milioni.
Base imponibile
                                                                                                                        4
            AZIENDE                           PARTECIPAZIONI                                 IMMOBILI
-   Nella determinazione delle            -   Titoli quotati in un mercato       -   Piena proprietà:
    base imponibile si deve, in               regolamentato:
    ogni caso, fare esclusione                                                        •   valore venale in comune
    dell’avviamento;                           •   media dei prezzi di                    commercio (valore di
                                                   compenso o dei prezzi                  mercato) alla data di
-   Defunto/donante obbligato                      fatti nell’ultimo trimestre            apertura della
    alla redazione dell’inventario:                anteriore all’apertura                 successione;
                                                   della successione [o alla
     •   si considerano                            data della donazione],             •   non sono suscettibili di
         esclusivamente le attività e              maggiorata dei dietimi o               rettifica di valore i
         le passività indicate                     degli interessi                        trasferimenti di immobili
         nell’ultimo inventario                    successivamente                        (esclusi i terreni
         tenendo conto dei                                                                edificabili) se il valore
         mutamenti intervenuti tra la              maturati.
         data di riferimento                                                              dichiarato non è inferiore
         dell’inventario e la data di     -   Azioni non quotate o quote                  al c.d. “valore tabellare”,
         stipula della                        di partecipazione:                          che si ottiene applicando
         donazione/apertura della                                                         alle rendite che risultano
         sucessione;                           •   in caso di società dotata              al catasto, rivalutate del
                                                   di un ultimo bilancio                  5%, determinati
-   Defunto/donante non                            pubblicato o inventario                moltiplicatori.
    obbligato alla redazione                       regolarmente redatto, il
    dell’inventario:                               valore è quello del
                                                   patrimonio netto,
     •   si considera il valore                    tenendo conto dei
         complessivo dei beni e dei                mutamenti sopravvenuti;
         diritti che compongono
         l’azienda sottraendo il               •   in caso di società non
         valore delle sole passività di            dotata di bilancio o
         cui è ammessa la
         deducibilità.                             inventario, il valore è
                                                   quello complessivo dei
                                                   beni e dei diritti
                                                   appartenenti all’ente o
                                                   alla società;
                                               •   esclusione
                                                   dell’avviamento.
Trasferimenti non soggetti ad imposta
                                                                                   5
                                   Azienda
‒    Trasferimenti di aziende che conseguano ad una successione mortis
     causa/donazione/costituzione vincolo di destinazione o che siano posti in
     essere anche tramite patti di famiglia.
‒    Il trasferimento deve avvenire a favore dei discendenti e/o del coniuge.
‒    A condizione che l’avente causa (o gli aventi causa):
        prosegua l’esercizio dell’attività d’impresa per un periodo non inferiore a
         cinque anni dalla data del trasferimento;
        renda contestualmente alla presentazione dell’atto di donazione
         apposita dichiarazione in tal senso (Cass. n. 2417/2019: condizione di
         ammissione al godimento del beneficio).
‒    Caso usufrutto: la donazione della nuda proprietà non permette di godere
     della disposizione agevolativa (Ris. AdE n. 231 del 12 luglio 2019).
‒    Caso conferimento d’azienda prima del decorso di cinque anni dalla
     donazione o successione(Ris. AdE n. 341 del 23 novembre 2007 e circ. n. 3/E
     del 22 gennaio 2008):
        ammissibile sempre in caso di conferimento in società di persone;
        in caso di conferimento in società di capitali purché le azioni o quote
         assegnate consentano di conseguire o integrare il controllo.
Imposizione indiretta – Trasferimenti non
soggetti ad imposta                                                                 6

                            Partecipazioni
  ‒   Trasferimenti di quote sociali e di azioni che conseguano ad una successione
      mortis causa / donazione / costituzione vincolo di destinazione o che siano
      posti in essere anche tramite patti di famiglia.
  ‒   Società di capitali: beneficio limitato al trasferimento di partecipazioni
      mediante le quali è acquisito o integrato il controllo ai sensi dell’art. 2359,
      comma 1, n. 1), c.c.
  ‒   Acquisizione del controllo: trasferimento mediante il quale l’avente causa
      consegue – non avendola avuta – la maggioranza dei voti esercitabili
      nell’assemblea ordinaria

      Esempio 1                                    Esempio 2

                       50,01%             0%                         20,01%             30%
Imposizione indiretta – Trasferimenti non
soggetti ad imposta                                                            7

                           Partecipazioni
  ‒   Integrazione del controllo: trasferimento mediante il quale l’avente causa
      consegue una maggiorazione della sua partecipazione già di controllo.

      Esempio

                         0,01%                  60%
Imposizione indiretta – Trasferimenti non
soggetti ad imposta                                                                   8
                            Partecipazioni
  ‒   Società di persone: l’imposta non si applica ogniqualvolta il trasferimento
      riguardi partecipazioni in società di persone, purché, ovviamente, ricorrano
      gli ulteriori requisiti (circ. 3/E/2008). Beneficio ammesso anche quando
      oggetto del trasferimento è la quota di un socio accomandante (DRE Lazio,
      interpello 913-6/2018).
  ‒   Società non residenti: l’esenzione si applica nel caso di trasferimenti di
      partecipazioni in società estere, di persone e di capitali, ma solo al ricorrere
      delle medesime condizioni dettate con riferimento alle partecipazioni in
      società residenti in Italia (DRE Lombardia, 904-3/2011).
  ‒   Conferimento: ammesso se si consegue il controllo della società conferitaria.
  ‒   Aumento di capitale: se sottoscritto in modo da non perdere la qualità di
      partecipazione di controllo, no decadenza.
  ‒   Operazioni straordinarie prima del decorso di cinque anni dalla donazione o
      successione: ammesse le operazioni di trasformazione, fusione e scissione
      che diano origine a società di persone o incidano sulle stesse, o che diano
      origine a società di capitali (o incidano sulle stesse) purché il socio
      mantenga o integri una partecipazione di controllo.
      •   Scissione: se non si ottiene il controllo, per concambio, anche della società
          beneficiaria si configura ipotesi di decadenza parziale dell’agevolazione.
Imposizione indiretta – Trasferimenti non
soggetti ad imposta                                                                              9

                               Partecipazioni
  ‒   Caso comunione: beneficio anche in caso di pluralità di destinatari in
      comunione fra loro purché il voto sia espresso da un rappresentante
      comune.
  ‒   Caso usufrutto: la donazione della sola nuda proprietà beneficia
      dell’agevolazione nel caso in cui l’usufruttuario venga privato del diritto di
      voto (Interpello nn. 37 e 38 del 7 febbraio 2020).
  ‒   Caso trust (Ris. AdE 110/E del 23 aprile 2009):
      •   il trust abbia una durata non inferiore a cinque anni a decorrere dalla stipula
          dell’atto che comporta la segregazione in trust della partecipazione di controllo;
      •   i beneficiari finali siano necessariamente discendenti e/o coniuge del disponente;
      •   il trust non sia discrezionale o revocabile, vale a dire, ad esempio, che non possono
          essere modificati dal disponente o dal trustee i beneficiari finali delle partecipazioni
          trasferite in trust;
      •   il trustee deve detenere il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla
          data del trasferimento (individuabile nell’atto segregativo dell’azienda e/o delle
          partecipazioni) e, a tal fine, deve rendere, contestualmente al trasferimento,
          apposita dichiarazione circa la sua volontà di detenere il controllo.
10

2. Strumenti per il
passaggio generazionale
Trust – Fiscalità diretta
                                                                                           11

   ‒   Sono soggetti all’imposta sul reddito delle società:
       •   i trust residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo
           o principale l’esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
       •   i trust residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto
           esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (enti non
           commerciali);
       •   i trust non residenti, per i redditi prodotti nel territorio dello Stato (enti non
           residenti).

   ‒   Ai fini dell’individuazione del regime impositivo applicabile è possibile
       distinguere:
       •   Trust trasparenti → trust con beneficiari di reddito individuati, i cui redditi
           vengono imputati per trasparenza ai beneficiari;
       •   Trust opachi → trust senza beneficiari di reddito individuati, i cui redditi
           vengono direttamente attribuiti al trust medesimo.
Trust – Residenza fiscale
                                                                                     12

  ‒   Localizzazione in Italia per la maggior parte del periodo d’imposta:
      •   Sede dell’amministrazione → luogo in cui è localizzata la struttura
          amministrativa del trust (ad es., dipendenti, locali, etc.), altrimenti
          «tenderà a coincidere con il domicilio fiscale del trustee»;
      •   Oggetto principale → per trust con patrimoni immobiliari residenza in
          Italia se ivi si trova la maggior parte dei beni, per beni mobili riferimento
          ad effettiva e concreta attività esercitata;
      •   Sede legale → esclusione di questo criterio (Circ. 48/E/2007).

  ‒   Presunzione relativa di residenza per trust istituiti in Stati che non consentono
      un adeguato scambio di informazioni quando:
      •   Almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari è residente in Italia;
      •   Una persona residente in Italia effettua un’attribuzione che importi il
          trasferimento di beni immobili o diritti reali immobiliari (immobili siti in
          Italia).
Trust – Fiscalità indiretta
                                                                                      13

   ‒   Tesi dell’Agenzia delle Entrate → applicazione dell’imposta al momento
       della dotazione del trust.
   ‒   2019 anno di svolta, la Cassazione assume un orientamento consolidato (e
       contrario a quello dell’AdE):
       •   l’atto di dotazione del trust deve essere tassato con l’imposta di registro
           in misura fissa (€ 200) in termine fisso o in caso d’uso;
       •   se l’atto di dotazione del trust ha per oggetto beni immobili, l’imposta
           ipotecaria e l’imposta catastale si applicano nella misura fissa di (€ 200);
       •   quando il trustee eroga il patrimonio del trust, se si tratta di attribuzioni
           liberali, a esse va applicata l’imposta di donazione (considerando il
           disponente come donante e il beneficiario come donatario) e vanno
           pure applicate le imposte ipotecaria e catastale dovute per gli atti
           traslativi a titolo gratuito.
Trust – I beneficiari
                                                                                                    14

   ‒   Nei casi in cui i beneficiari del trust siano individuati, i redditi conseguiti dal
       trust sono imputati in ogni caso ai beneficiari in proporzione alla quota di
       partecipazione individuata nell’atto di costituzione del trust o in altri
       documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali.
       •   “Beneficiario individuato” → il beneficiario di “reddito individuato ”, vale a dire il
           soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva attuale.
           Necessario che il beneficiario non solo sia puntualmente individuato, ma che risulti
           titolare del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione di quella parte di reddito
           che gli viene imputata per trasparenza.
       •   Redditi di capitale
   ‒   Trust esteri con beneficiari residenti italiani:
       •   Il D.L. n. 124/2019 (art. 13) ha modificato l’art. 44, comma 1, lett. g-sexies), TUIR, e
           aggiunto all’art. 45 il comma 4-quater;
       •   Rientrano fra i redditi di capitale i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e
           istituti aventi analogo contenuto stabiliti in Stati e territori a fiscalità privilegiata ai
           sensi dell’art. 47-bis, TUIR, anche qualora i percipienti residenti non possano essere
           considerati beneficiari individuati ai sensi dell’art. 73 TUIR.
       •   Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo
           contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e
           patrimonio, l’intero ammontare percepito costituisce reddito.
Patto di famiglia - Definizione
                                                                                         15

  ‒   Art. 768-bis c.c.

  ‒   «È patto di famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni
      in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie
      societarie, l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare
      di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote,
      ad uno o più dei suoi discendenti»
Patto di famiglia - Caratteristiche
                                                                                               16

  ‒   Forma: Atto pubblico notarile a pena di nullità.
  ‒   Soggetti:
      •   Disponente: imprenditore o titolare di partecipazioni societarie;
      •   Assegnatario: discendente del disponente (es. figlio del disponente, nipote ex filio);
      •   Legittimari non assegnatari: coniuge del disponente e tutti coloro che sarebbero
          legittimari se la successione nel patrimonio del disponente si aprisse in quel
          momento.

  ‒   Oggetto: azienda e partecipazioni societarie:
Patto di famiglia - Caratteristiche
                                                                                              17

  ‒   Liquidazione ai non assegnatari: somma pari al valore che avrebbe la quota
      di legittima del legittimario non assegnatario se si ipotizzasse il decesso del
      disponente nel momento in cui il patto di famiglia viene stipulato. Possibile
      convenire liquidazione in natura. Possibile rinunzia, anche parziale.
      •     Imputata a quote di legittima.

  ‒   Soggetti tenuti alla liquidazione: legittimario assegnatario. Ritenuta possibile
      la liquidazione da parte del disponente.
  ‒   Legittimari non partecipanti: il coniuge e coloro che all’apertura della
      successione del disponente rivestano la qualifica di legittimari e non
      abbiano partecipato alla stipula del patto (“legittimari sopravvenuti”).
      •   Diritto a ricevere una somma al valore che avrebbe la sua quota di legittima se si
          ipotizzasse il decesso del disponente nel momento in cui il patto di famiglia venne
          stipulato.
      •   Il non riconoscimento della loro liquidazione è motivo di impugnazione del patto.

  ‒   Scioglimento: le medesime persone che hanno concluso il patto possono
      modificarlo o scioglierlo, attraverso diverso contratto, con le medesime
      caratteristiche ed i medesimi presupposti.
Patto di famiglia - Fiscalità indiretta
                                                                                                 18

   ‒   Rinuncia: imposta di registro in misura fissa (circ. 3/E/2008).
   ‒   Liquidazione a non assegnatari:
       •   Se da parte del disponente → imposta di donazione (aliquota 4%, franchigia € 1
           milione)
       •   Se da parte dell’assegnatario → Cass. n. 32823 del 19 dicembre 2018: «il patto di
           famiglia di cui agli artt. 768-bis c.c. e ss. è assoggettato all’imposta sulle donazioni
           per quanto concerne sia il trasferimento dell’azienda o della partecipazione dal
           disponente al discendente (fatto salvo il ricorso delle condizioni di esenzione di cui
           al d.lgs. n. 346 del 1990, art. 3, comma 4-ter), sia la corresponsione di somma
           compensativa della quota di legittima dall'assegnatario dell’azienda o della
           partecipazione ai legittimari non assegnatari; quest’ultima corresponsione è
           assoggettata ad imposta in base all’aliquota ed alla franchigia relative non al
           rapporto tra disponente ed assegnatario, e nemmeno a quello tra disponente e
           legittimario, bensì a quello tra assegnatario e legittimario».
       •   Imposte sui redditi: incremento patrimoniale non tassabile ai fini delle imposte sui
           redditi.
Società semplice – Profili civilistici
                                                                                                  19

   ‒   Può avere ad oggetto solo l’esercizio di attività non commerciali:
           •   no obbligo tenuta scritture contabili;
           •   no soggezione a fallimento e altre procedure concorsuali.

   ‒   Modello societario flessibile:
       •       il contratto sociale non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste per la
               natura dei beni conferiti;
       •       regole di amministrazione e rappresentanza, modalità partecipazione agli utili e alle
               perdite, modifiche dei patti sociali e liquidazione.

   ‒   Può essere conferito qualsiasi bene o utilità suscettibile di valutazione
       economica.
   ‒   Autonomia patrimoniale imperfetta.
   ‒   Possibilità per i soci di prevedere, per mezzo dell’atto costitutivo, quale sia la
       disciplina applicabile in punto di successione, sia inter vivos che mortis
       causa, delle partecipazioni.
Società semplice – Profili fiscali
                                                                                            20

   ‒   Imputazione ai soci, in misura proporzionale, dei redditi e delle perdite
       secondo il regime della trasparenza fiscale.
   ‒   I redditi potenzialmente realizzabili dalle società semplici sono:
       •   redditi fondiari;
       •   redditi di capitale;
       •   redditi di lavoro autonomo;
       •   redditi diversi.

   ‒   A partire dall’1 gennaio 2020, anche le società semplici sono tenute ad
       assolvere l’IVIE e l’IVAFE sugli immobili, i prodotti finanziari, i conti correnti ed i
       libretti di risparmio detenuti all'estero.
   ‒   Art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 (esenzione per i trasferimenti di
       aziende e partecipazioni a favore dei discendenti e del coniuge):
       applicabile alla società semplice?
Società semplice – Profili fiscali
                                                                                                        21

   ‒   Utili percepiti da società semplici (art. 32-quater, d.l. n. 124/2019, modificato
       dall’art. 28, d.l. n. 23/2020, convertito in l. n. 40/2020):
       •   i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza
           dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale;
       •   la norma si applica per i dividendi distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi
           denominazione, anche in caso di recesso, di esclusione, di riscatto e di riduzione del
           capitale esuberante o di liquidazione anche concorsuale delle società:
               per la quota imputabile ai soggetti IRES, i dividendi sono esclusi dalla formazione del
                reddito complessivo per il 95% del loro ammontare;

               per la quota imputabile alle imprese individuali ed alle società di persone
                commerciali, i dividendi sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo, nella
                misura del 41,86% del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti;

               per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni,
                qualificate e non qualificate, non relative all'impresa, i dividendi sono soggetti a
                tassazione con applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta del 26%;

               integrale imponibilità dei dividendi per la quota riferibile ai soci enti non commerciali;

               applicazione della ritenuta del 26% o dell’1,20% (in caso di società o enti soggetti ad
                imposta sul reddito delle società negli Stati UE o SEE) per i soci non residenti;

               integrale imposizione per i dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata.
22

3. Internazionalizzazione
Internazionalizzazione
Trasferimento della residenza in uscita delle persone                                         23
fisiche

  ‒   Persone fisiche non esercenti attività d’impresa:
      •   il trasferimento di residenza all’estero non comporta imposizione (diversamente da
          quanto accade alcuni Stati esteri; e.g., “limited exit taxes”, “general exit taxes”);
      •   Rimborsabili le imposte eventualmente assolte in corso d’anno in qualità di residenti.

  ‒   Presunzione di residenza i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della
      popolazione residente ed emigrati in “paradisi fiscali”.
      •   Inversione dell’onere della prova.
Internazionalizzazione
Trasferimento della residenza in uscita di società ed enti
                                                                                                                    24

    ‒   Plusvalenze latenti:
        •    La plusvalenza, unitariamente intesa, è data dalla differenza tra valore di mercato complessivo e
             costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti (La fattispecie non ricorre nell’ipotesi in cui gli
             attivi confluiscono in una stabile organizzazione del soggetto situata nel territorio dello Stato);
        •    nel caso in cui il soggetto residente trasferisca attivi in una propria stabile organizzazione all’estero
             in relazione alla quale si applica la disciplina della branch exemption, la base imponibile è data
             dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli
             attivi trasferiti alla stabile organizzazione situata all’estero;
        •    se il soggetto è fiscalmente residente all’estero, possiede una stabile organizzazione situata nel
             territorio dello Stato e trasferisce l’intera stabile organizzazione alla sede centrale o ad altra stabile
             organizzazione situata all’estero, la plusvalenza, unitariamente determinata, è pari alla differenza
             tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto delle attività e passività
             facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione trasferita;
        •    se il soggetto è fiscalmente residente all’estero, possiede una stabile organizzazione situata nel
             territorio dello Stato e trasferisce attivi facenti parte del patrimonio di tale stabile organizzazione
             alla sede centrale o ad altra stabile organizzazione situata all’estero, la base imponibile è data
             dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto degli
             attivi trasferiti;
        •    con riferimento alle operazioni straordinarie, la plusvalenza, unitariamente determinata, è costituita
             dalla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente
             riconosciuto dei beni e diritti che prima del perfezionamento dell’operazione erano di proprietà del
             soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato o che facevano parte del patrimonio di
             una stabile organizzazione.

    ‒   Ruling internazionale → preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo
        dei “valori di uscita o di ingresso” in caso di trasferimento di residenza da o verso l’Italia.
Imposta di successione e donazione
Aspetti internazionali del Passaggio Generazionale                                                25

  ‒   Criterio di territorialità applicabile in Italia (art. 2, c. 1-2, D.Lgs. 346/1990):
      •    de cuius / donante residente: imposta su tutti i beni e diritti trasferiti mortis causa
           «worldwide taxation principle»

      •    de cuius / donante non residente: imposta sui beni esistenti nel territorio dello Stato.

  ‒   Criticità
      •    In caso di de cuius / donante residente: possibile doppia imposizione in Italia sui
           beni esistenti nello Stato Estero (o Stato Estero può esercitare la propria potestà
           impositiva).

      •    In caso di de cuius / donante non residente: possibile doppia imposizione nello
           Stato Estero sui beni esistenti in Italia (parimenti, ove lo Stato Estero adotti principio
           di tassazione «worldwide» i.e. sui i beni «ovunque esistenti»).
Imposta di successione e donazione
Rimedi contro la doppia imposizione                                                                           26

   ‒    Credito di imposta disciplinato dall’art. 26, D. Lgs. 346/1990
         •    Permette la detrazione delle imposte «pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della
              stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della
              parte dell’imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva
              l’applicazione di trattati o accordi internazionali».

         •    E’ applicabile:
                   indipendentemente dalla «reciprocità» di analogo principio nella legislazione dello Stato ove
                    si trovano i beni oggetto di tassazione da parte dello Stato italiano

                   indipendentemente dalla circostanza che esistano o meno leggi straniere, convenzioni,
                    patti, trattati o accordi bilaterali che disciplinino la materia delle doppie imposizioni.

   ‒    Convenzioni internazionali bilaterali: network limitato (in vigore con: Stati Uniti,
        Svezia*, Grecia, Regno Unito, Danimarca, Israele, Francia**)
         •    Le convenzioni si pongono lo scopo di ripartire la potestà impositiva, dirimere i conflitti di
              residenza e favorire lo scambio di informazioni propedeutico all’applicazione dell’imposta.

   * Dal 2005 l’imposta sulle successioni è stata abolita.

   ** La convenzione con la Francia copre anche le donazioni.
Imposta di successione e donazione
Uno sguardo oltre confine                                                   27

    Paese           Imposta                 Aliquota      Criterio
    Brasile         Successione/Donazione   0% - 8 %      Territorialità

    US              Successione/Donazione   0% - 40%      Territorialità

    Giappone        Successione/Donazione   10% - 55%     Territorialità

    Filippine       Successione/Donazione   6%            Territorialità/Cittadinanz
                                                          a
    Corea del sud   Successione/Donazione   10% - 50%     Residenza/Territorialità

    Belgio          Successione/Donazione   3% - 80%      Territorialità

    Bulgaria        Successione/Donazione   0,4% - 6.6%   Territorialità

    Danimarca       Successione/Donazione   0% - 52,06%   Territorialità

    Finlandia       Successione/Donazione   0% - 33%      Territorialità

    Francia         Successione/Donazione   5% - 45%      Residenza/Territorialità

    Germania        Successione/Donazione   7% - 50%      Residenza/Territorialità

    Grecia          Successione/Donazione   0% - 40%      Residenza/Cittadinanza
Imposta di successione e donazione
Uno sguardo oltre confine                                                 28

    Paese           Imposta                 Aliquota    Criterio
    Irlanda         Successione/Donazione   33%         Residenza/Territorialità

    Lussemburgo     Successione/Donazione   0% - 16%    Territorialità

    Monaco          Successione/Donazione   10% - 40%   Residenza/Territorialità

    Paesi Bassi     Successione/Donazione   3% - 20%    Residenza/Territorialità

    Polonia         Successione/Donazione   0% - 39%    Territorialità

    Slovenia        Successione/Donazione   0% - 34%    Territorialità

    Spagna          Successione/Donazione   0% - 50%    Territorialità

    Svizzera        Successione/Donazione   1% - 30%    Cittadinanza

    Turchia         Successione/Donazione   0% - 40%    Territorialità

    Regno Unito     Successione/Donazione   0% - 16%    Territorialità
Imposta di successione e donazione
Regolamento Europeo N. 650/2012                                                            29

   ‒   In presenza di successioni transfrontaliere e beni in diversi Paesi, interviene il
       Regolamento Europeo n° 650/2012 che all'articolo 21 stabilisce il criterio
       generale per l'individuazione della lex successionis:
       •   «Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge
           applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la
           propria residenza abituale al momento della morte»
   ‒   Ai sensi dell'articolo 23 «la legge designata a norma dell'articolo 21 o
       dell'articolo 22 regola l'intera successione».
   ‒   Il Regolamento ha lasciato comunque uno spazio di autonomia al testatore
       il quale può espressamente derogare al criterio dell’ultima residenza
       scegliendo come legge applicabile all’intera successione «la legge dello
       stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della
       morte» (Art. 22 del Regolamento).
   ‒   Il testatore dunque può scegliere anche la legge di uno Stato che non sia
       membro dell’Unione Europea, purché ne abbia la cittadinanza
   !Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, il citato Regolamento (art. 1) stabilisce
   che lo stesso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa
   ‒   Tale Regolamento è vincolante per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea
       ad eccezione di Regno Unito, Irlanda e Danimarca che hanno esercitato il
       c.d. diritto di opting out (clausola di esenzione).
Passaggio generazionale
Alcuni spunti                                                                                    30
1) Gestione delle partecipazioni sociali

            Scenari                        Impatti di natura fiscale              Punti di attenzione

            Trasferimento, in tutto o in   • Esenzione da imposta di              Fiscalità compensazione
            parte, di quote societarie a     donazione per il trasferimento       a legittimari non
            uno o più discendenti            eseguito dall’imprenditore verso     beneficiari.
 Patto di   assegnatari                      il discendente assegnatario;
 famiglia                                  • Imposta ordinaria per le
                                             attribuzioni compensative
                                             effettuate verso i legittimari non
                                             assegnatari.

            •   Trasferimento della        • Non sconta l’imposta di              Possibilità di esenzione
                piena proprietà;             donazione nella fase del             da imposta di donazione
            •   Trasferimento della          passaggio dei beni dal               e successione ex art. 3,
  Trust         nuda proprietà (con          disponente al trustee;               comma 4-ter del TUS.
                eventuale                  • Imposta posticipata al               Tassazione dividendi sul
                mantenimento del             momento di trasferimento del         Settlor in caso di
                diritto di usufrutto).       diritto ai beneficiari               mantenimento usufrutto
Passaggio generazionale
Alcuni spunti                                                                                           31
2) Gestione del patrimonio immobiliare

               Scenari                       Impatti di natura fiscale              Punti di attenzione

               • Donazione della             Imposta di donazione con:              • La base imponibile è
                 nuda proprietà a più        • 4% nei confronti dei figli nati in     rappresentata dal valore
                 beneficiari                   costanza di matrimonio                 catastale degli immobili.
 Donazione       (comproprietà);               (franchigia di EUR 1.000.000);       • I figli, in quanto nudi
 della nuda    • Donazione della             • 8% nei confronti del figlio del        proprietari, non
  proprietà      nuda proprietà di             coniuge (nessuna franchigia)           diventerebbero soggetti
                 ciascun immobile a                                                   passivi per IMU/Tasi.
                 ciascun beneficiario.

               • Trasferimento della         • Imposta di registro, ipotecaria      Con il trasferimento della
                 piena proprietà;              e catastale dovute in misura         piena proprietà, il trustee
               • Trasferimento della           fissa                                include nella dichiarazione
Conferimento     nuda proprietà (con         • Imposta di donazione e               dei redditi del trust il bene
 immobili in     eventuale                     imposta ipotecaria e                 immobile, con relativi
    Trust        mantenimento del              catastale in misura                  obblighi di tassazione.
                 diritto di usufrutto o di     proporzionale posticipate al         Con il trasferimento della
                 abitazione).                  momento di trasferimento del         nuda proprietà, l’obbligo
                                               diritto ai beneficiari               dichiarativo e di pagamento
                                                                                    delle imposte è in capo al
                                                                                    disponente.
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