Focus di pratica professionale - di Fabio Garrini

Pagina creata da Stefano Pagani
 
CONTINUA A LEGGERE
Focus di pratica professionale
                       di Fabio Garrini

            Come richiedere in dichiarazione il “bonus famiglia”

            Analogamente alla dichiarazione dell’anno scorso, in corrispondenza della quale ci
            eravamo trovati a doverci interessare della compilazione di un apposito prospetto per
            consentire al contribuente di beneficiare del “bonus incapienti”, anche la presente
            dichiarazione è caratterizzata da una forma di erogazione straordinaria: si tratta del
            bonus per famiglie a basso reddito, previsto per un importo variabile tra €200 ed €1.000,
            in ragione del numero dei soggetti che fanno parte del nucleo familiare. Al pari del bonus
            dell’anno scorso, anche quello di quest’anno assume le caratteristiche di una tantum, ma
            ha la sgradevole peculiarità di essere significativamente più complesso.

            Le caratteristiche del bonus
            Il presente intervento ha, quale obiettivo principale, quello di illustrare quando debba
            essere utilizzato il prospetto della dichiarazione dedicato al bonus e le relative modalità di
            compilazione; vale comunque la pena riepilogare, per sommi capi, le caratteristiche di
            tale agevolazione, rinviando per un approfondimento ad un precedente contributo
                                                         1
            apparso sulle pagine della presente rivista .
            Pare, in particolar modo, interessante proporre un percorso a step successivi, dove
            ciascun passaggio è titolo per passare alla verifica del requisito seguente.

           1. Il richiedente
            Prima di tutto occorre verificare, in capo al richiedente, il soddisfacimento delle condizioni
            per accedere al beneficio:
           Â egli deve essere residente in Italia (tale requisito non è necessario per i familiari
                facenti parte del nucleo che possono, quindi, anche essere residenti all’estero);
           Â deve aver conseguito solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione,
                ovvero redditi fondiari. Il reddito fondiario è ammesso solo se entro il limite di €2.500 e
                viene assunto nella misura in cui concorre al reddito complessivo (ad esempio, se
                reddito da locazione, al netto della deduzione forfetaria del 15%). Il reddito fondiario
                dà diritto ad accedere al bonus solo se si presenta in aggiunta alle tipologie reddituali
                precedentemente indicate. Come chiarito dalla C.M. n.2/E/09, si considera anche il
                reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze.
           A chiusura, bisogna segnalare come la circolare ministeriale abbia precisato che il bonus
           spetta anche in caso di percezione di redditi sostitutivi di quelli individuati, quali può
           essere l’indennità di mobilità o disoccupazione corrisposta in sostituzione del reddito di
           lavoro dipendente.

           2. Composizione del nucleo
            A questo punto occorre procedere alla verifica nel nucleo familiare:
            Â partecipano al nucleo familiare il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
               anche se non a carico. Partecipano inoltre al nucleo, ma solo se sono a carico del
               contribuente, i figli (pertanto, se non a carico, anche se conviventi, non rilevano né
               per il calcolo dei partecipanti al nucleo né per la verifica reddituale); allo stesso modo,
               se a carico, vanno considerati gli altri familiari previsti all’art.433 c.c., purché

1
    Cfr L.Caramaschi, “Manovra anticrisi: pronto a decollare il bonus straordinario per le famiglie a basso reddito” in La Circolare
    Tributaria n.7_09.

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata                                                           La Circolare Tributaria       14
                                                                                                        n.16 del 20 aprile 2009
convivano con il contribuente ovvero qualora percepiscano assegni alimentari non
            risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria;
          Â dal punto di vista reddituale, i familiari possono aver conseguito, oltre ai medesimi
            redditi previsti per il richiedente, anche redditi da attività commerciali o lavoro
            autonomo, purché non esercitate professionalmente. Per quanto riguarda i redditi
            fondiari, il limite di €2.500 deve essere verificato in capo all’intero nucleo familiare.

         3. La determinazione del bonus
          Una volta ricostruito il nucleo familiare, si può procedere alla verifica del bonus spettante
          al contribuente, ricordando le precisazioni contenute nella C.M. n.2/E/09:
          Â quando partecipa al nucleo familiare un contribuente disabile (si deve fare riferimento
              L. n.104/92), spetta un bonus di €1.000, indipendentemente dai soggetti che
              compongono il nucleo; a tal fine, spetta il bonus massimo anche se il disabile è la
              moglie (dalle istruzioni alla compilazione dell’istanza da inviare all’Agenzia delle
              Entrate, tale possibilità pareva esclusa);
          Â in caso di nucleo composto da un solo soggetto, il bonus può essere richiesto a patto
              che il contribuente possegga almeno redditi da pensione;
          Â il bonus riconosciuto non deve essere ragguagliato nel caso in cui vari il nucleo
              familiare (ad es., decesso del coniuge).

                                          BONUS FISCALE - IMPORTI

           C.M. n.2/E/09       almeno il reddito da pensione                         del nucleo

                    Nucleo famigliare                    Limite reddito             Bonus spettante
           Pensionato unico componente                         €15.000                      200
           Nucleo con 2 componenti                             €17.000                      300
           Nucleo con 3 componenti                             €17.000                      450
           Nucleo con 4 componenti                             €20.000                      500
           Nucleo con 5 componenti                             €20.000                      600
           Nucleo con più di 5 componenti                      €22.000                     1.000
           Nucleo con famigliari portatori
                                                               €35.000                     1.000
           di handicap

            C.M. n.2/E/09     il disabile può essere                                  NO ragguaglio
            anche la moglie, purché a carico

         4. Scelta dell’anno
          Infine, l’ultimo passo per la verifica del bonus spettante, è quello relativo alla scelta
          dell’annualità di riferimento: è, infatti, possibile verificare la convenienza a calcolare il
          bonus prendendo a riferimento la situazione realizzata nel 2007 ovvero quella del 2008.
          Al riguardo si deve ricordare che:
          Â la scelta dell’anno di riferimento comporta la necessità di verificare, oltre al reddito
               conseguito, anche il nucleo familiare di quell’anno;
          Â la richiesta del bonus esaurisce la possibilità di richiederlo con riferimento a tutti i
               soggetti che partecipano a quel nucleo (ad es.: contribuente con moglie e due figli a

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata                                    La Circolare Tributaria   15
                                                                                 n.16 del 20 aprile 2009
carico chiede il bonus sul 2007; se nel 2008 il figlio costituisce autonomo nucleo si
              vede, comunque, preclusa la possibilità di accedere al bonus).

          La richiesta del bonus: quando passare dalla dichiarazione?
          Una volta verificata la spettanza del bonus, occorre esaminare le modalità a disposizione
          del contribuente per richiedere tale contributo straordinario.

         Attraverso il sostituto
         La soluzione principale, per la richiesta del bonus, era quella che passava dal sostituto
         d’imposta: il contribuente doveva presentare al proprio datore di lavoro (ovvero all’ente
         pensionistico) apposita domanda; tale domanda doveva essere corredata di
         autocertificazione relativa ai componenti del nucleo familiare e al rispetto dei vincoli
         reddituali in precedenza richiamati. La richiesta del bonus attraverso il sostituto doveva
         avvenire entro:
         Â il 28 febbraio 2009 se il periodo di riferimento prescelto era il 2007;
         Â il 31 marzo 2009 se il periodo di riferimento prescelto era il 2008.

         Attraverso l’Agenzia delle Entrate
         I contribuenti che non avessero presentato la richiesta al sostituto d’imposta, possono
         richiedere il bonus attraverso apposita istanza da inoltrare all’Agenzia, direttamente
         ovvero per il tramite di un intermediario abilitato. Al riguardo, pare di capire che la
         soluzione della richiesta all’Agenzia delle Entrate sia ammessa non solo per coloro che
         non possono inoltrare la richiesta al sostituto (ad esempio perché il loro rapporto di lavoro
         è cessato), ma anche per coloro che avrebbero avuto la possibilità di presentare la
         richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico ma hanno preferito non passare dal
         sostituto (o semplicemente hanno sforato il termine fissato).
         L’istanza deve essere inviata entro:
         Â il 30 aprile 2009 se il periodo di riferimento prescelto è il 2007;
         Â il 30 giugno 2009 se il periodo di riferimento prescelto è il 2008.
         L’erogazione al contribuente del bonus avviene tramite accredito su conto corrente
         bancario o postale.

         Attraverso la dichiarazione
         L’ultima soluzione offerta dal Legislatore al contribuente per farsi riconoscere il bonus
         spettante è quella che passa per la dichiarazione dei redditi: al riguardo, è infatti possibile
         inoltrare tale richiesta tanto per il tramite del modello Unico (anche nella versione Unico-
         mini) quanto attraverso il 730.
         Si deve, però, ricordare che non è indifferente scegliere la via della richiesta con istanza
         dell’Agenzia piuttosto che la compilazione della dichiarazione, in quanto:
         Â prima di tutto la richiesta in dichiarazione può avvenire solo ed esclusivamente se il
              contribuente ha scelto come periodo di riferimento il 2008; se pertanto egli ha preferito
              calcolare il bonus sul 2007, e non ha inoltrato la richiesta al sostituto, l’unica soluzione a
              disposizione è quella della presentazione dell’istanza entro il 30 aprile 2009;
         Â inoltre, avendo prescelto il periodo d’imposta 2008, se il contribuente è tenuto alla
              presentazione della dichiarazione dei redditi, non potrà presentare istanza all’Agenzia
              delle Entrate; proprio per tale motivo, con riferimento al 2008 rispetto al 2007, pare
              previsto un termine più ampio per la richiesta diretta all’Agenzia delle Entrate (30
              giugno 2009 contro 30 aprile 2009), onde consentire al contribuente di verificare se
              egli sia tenuto o meno alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata                                        La Circolare Tributaria   16
                                                                                     n.16 del 20 aprile 2009
Relativamente a questo ultimo punto, il vincolo alla richiesta in dichiarazione del bonus è
          previsto unicamente quanto il contribuente sia “tenuto” alla presentazione (ad esempio
          perché deve conguagliare due CUD o dichiarare un reddito): pertanto, stante la
          formulazione letterale, il contribuente che presenti la dichiarazione solo perché ha un
          interesse in tale senso (ad esempio, come spesso accade, per far valere oneri deducibili
          o detraibili) parrebbe poter presentare successivamente la richiesta all’Agenzia delle
          Entrate entro il 30 giugno 2009. A parere di chi scrive, questo non era l’intento del
          Legislatore: pertanto, onde evitare contestazioni, i contribuenti che presentano la
          dichiarazione dei redditi è bene che chiedano il bonus relativo al 2008 nell’ambito del
          modello dichiarativo.

            Ragione per cui, essendo la via della dichiarazione una vera e propria modalità per
            la richiesta del bonus, il prospetto della dichiarazione NON deve essere compilato se
            il contribuente ha effettuato la richiesta del bonus in altro modo (ad esempio
            attraverso il sostituto d’imposta).

                           2007                                                              2008
                                                        Non pare
                                                        un obbligo

            Richiesta al sostituto/ente                         Richiesta al sostituto/ente
                  pensionistico                                       pensionistico

                 Istanza all’Agenzia                   Per i soggetti             Per i soggetti esonerati
                    entro il 30.04                      obbligati alla              dalla presentazione
                                                    presentazione della             della dichiarazione:
                                                       dichiarazione:              Istanza all’Agenzia
                                                     in dichiarazione                  entro il 30.06

          Il prospetto dei familiari a carico
          In ragione del bonus straordinario per le famiglie previsto quest’anno, è stato integrato il
          prospetto dei familiari a carico (tanto nel modello Unico, quando nel modello 730); in
          particolare, è stata prevista un’apposita colonna attraverso la quale, in corrispondenza del
          coniuge (che si ricorda deve essere sempre indicato nel primo rigo), e di ciascuno dei
          familiari a carico, sarà necessario indicare il reddito conseguito nel 2008.
          Si deve, comunque, ricordare che tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui il
          contribuente decida di avvalersi del bonus attraverso il modello dichiarativo; pertanto, vista
          la finalità per cui è stata introdotta tale colonna (monitorare il reddito conseguito dal nucleo
          familiare), tutti coloro che non sono interessati al bonus possono evitare di compilarla.

          La richiesta del bonus in Unico: compilazione
          All’interno del modello Unico, dopo il quadro RX, è previsto un apposito prospetto attraverso il
          quale il contribuente autocertifica il possesso dei requisiti per poter accedere al bonus (la
          richiesta in dichiarazione è quindi, a tutti gli effetti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai
          sensi del DPR 445/2000). All’interno del prospetto devono essere indicati due dati:
          1. il reddito complessivo del nucleo familiare (che, in relazione alla dimensione del nucleo
               stesso, deve rispettare il limiti precedentemente richiamati), pari alla somma tra il rigo RN1
               colonna 4 e il totale dei redditi dei familiari verificabile nel prospetto dei familiari a carico;

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata                                           La Circolare Tributaria    17
                                                                                        n.16 del 20 aprile 2009
2. i componenti del nucleo familiare, barrando l’apposita casella. Dalla casella prescelta,
             sarà possibile determinare il bonus spettante, che andrà riportato al rigo RN39.

          L’importo spettante del bonus deve essere riportato al rigo RN39.

          La richiesta del bonus nel 730: compilazione
          Analogamente al modello Unico, anche il modello 730 presenta un apposito prospetto
          finalizzato ad accogliere la richiesta del bonus, il quadro R. La compilazione è in parte
          differente rispetto a quella del modello Unico, in quanto la liquidazione dell’imposta non
          viene fatta dal contribuente ma, al contrario, da parte del soggetto che presta assistenza
          fiscale (che quindi ha le necessità di avere informazioni ulteriori rispetto a quelle
          precedentemente descritte). In particolare:

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata                                  La Circolare Tributaria   18
                                                                               n.16 del 20 aprile 2009
F occorrerà barrare la casella 1 per segnalare la volontà di ricevere il bonus (con la
              quale si andrà ad attestare la presenza dei requisiti);
            F nella casella 2 si deve indicare il numero dei soggetti che partecipano al nucleo;
            F se nel nucleo è presente un soggetto portatore di handicap occorrerà barrare la
              casella 3;
            F la casella 4 è finalizzata all’indicazione del totale dei redditi fondiari dei familiari a
              carico (quindi ad esclusione di quelli del dichiarante), ovviamente non tenendo in
              considerazione quelli percepiti da figli e familiari non a carico;
            F nella casella 5 vanno indicate le retribuzioni corrisposte al contribuente (e al
              coniuge in caso di dichiarazione congiunta), da enti e organismi internazionali,
              rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte
              dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della
              Chiesa cattolica, in quanto redditi esenti ma che comunque partecipano alla
              verifica del limite reddituale per accedere al bonus.

          La restituzione dei bonus
          La dichiarazione dei redditi prevede, poi, anche la possibilità di restituire dei bonus
          indebitamente ottenuti dal contribuente. La restituzione può avvenire, in ragione del
          modello dichiarativo utilizzato dal contribuente, indifferentemente attraverso Unico
          (indicando il bonus non spettante nel rigo RN36), o il 730 (compilando il rigo F12). I
          bonus che possono essere restituiti sono:
                                 istituito dal D.L. n.159/07, ottenuto durante lo scorso anno, se il
           il bonus              contribuente non ha già comunicato al sostituto di non avervi diritto (in tal
           fiscale               caso la restituzione sarebbe avvenuta tramite il sostituto stesso e se ne
                                 troverebbe traccia nel modello Cud rilasciato al sostituito);

                                 quando sia stato richiesto per altra via (in particolare, si pensi al caso in cui sia
                                 stato chiesto al sostituto d’imposta ed in seguito il contribuente si sia reso
           il bonus              conto di non avere i requisiti, ad esempio perché il reddito del nucleo familiare
           straordinario
                                 supera i limiti previsti dalla norma ovvero perché è stato conseguito un reddito
                                 “vietato”).

          I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono
          restituire il bonus indebitamente percepito mediante versamento con il modello F24 entro i
          termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef con codice tributo da istituirsi.

La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata                                               La Circolare Tributaria     19
                                                                                            n.16 del 20 aprile 2009
Puoi anche leggere