Focus di pratica professionale - di Fabio Garrini
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Focus di pratica professionale di Fabio Garrini Come richiedere in dichiarazione il “bonus famiglia” Analogamente alla dichiarazione dell’anno scorso, in corrispondenza della quale ci eravamo trovati a doverci interessare della compilazione di un apposito prospetto per consentire al contribuente di beneficiare del “bonus incapienti”, anche la presente dichiarazione è caratterizzata da una forma di erogazione straordinaria: si tratta del bonus per famiglie a basso reddito, previsto per un importo variabile tra €200 ed €1.000, in ragione del numero dei soggetti che fanno parte del nucleo familiare. Al pari del bonus dell’anno scorso, anche quello di quest’anno assume le caratteristiche di una tantum, ma ha la sgradevole peculiarità di essere significativamente più complesso. Le caratteristiche del bonus Il presente intervento ha, quale obiettivo principale, quello di illustrare quando debba essere utilizzato il prospetto della dichiarazione dedicato al bonus e le relative modalità di compilazione; vale comunque la pena riepilogare, per sommi capi, le caratteristiche di tale agevolazione, rinviando per un approfondimento ad un precedente contributo 1 apparso sulle pagine della presente rivista . Pare, in particolar modo, interessante proporre un percorso a step successivi, dove ciascun passaggio è titolo per passare alla verifica del requisito seguente. 1. Il richiedente Prima di tutto occorre verificare, in capo al richiedente, il soddisfacimento delle condizioni per accedere al beneficio: Â egli deve essere residente in Italia (tale requisito non è necessario per i familiari facenti parte del nucleo che possono, quindi, anche essere residenti all’estero); Â deve aver conseguito solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, di pensione, ovvero redditi fondiari. Il reddito fondiario è ammesso solo se entro il limite di €2.500 e viene assunto nella misura in cui concorre al reddito complessivo (ad esempio, se reddito da locazione, al netto della deduzione forfetaria del 15%). Il reddito fondiario dà diritto ad accedere al bonus solo se si presenta in aggiunta alle tipologie reddituali precedentemente indicate. Come chiarito dalla C.M. n.2/E/09, si considera anche il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle relative pertinenze. A chiusura, bisogna segnalare come la circolare ministeriale abbia precisato che il bonus spetta anche in caso di percezione di redditi sostitutivi di quelli individuati, quali può essere l’indennità di mobilità o disoccupazione corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente. 2. Composizione del nucleo A questo punto occorre procedere alla verifica nel nucleo familiare: Â partecipano al nucleo familiare il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico. Partecipano inoltre al nucleo, ma solo se sono a carico del contribuente, i figli (pertanto, se non a carico, anche se conviventi, non rilevano né per il calcolo dei partecipanti al nucleo né per la verifica reddituale); allo stesso modo, se a carico, vanno considerati gli altri familiari previsti all’art.433 c.c., purché 1 Cfr L.Caramaschi, “Manovra anticrisi: pronto a decollare il bonus straordinario per le famiglie a basso reddito” in La Circolare Tributaria n.7_09. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 14 n.16 del 20 aprile 2009
convivano con il contribuente ovvero qualora percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria; Â dal punto di vista reddituale, i familiari possono aver conseguito, oltre ai medesimi redditi previsti per il richiedente, anche redditi da attività commerciali o lavoro autonomo, purché non esercitate professionalmente. Per quanto riguarda i redditi fondiari, il limite di €2.500 deve essere verificato in capo all’intero nucleo familiare. 3. La determinazione del bonus Una volta ricostruito il nucleo familiare, si può procedere alla verifica del bonus spettante al contribuente, ricordando le precisazioni contenute nella C.M. n.2/E/09: Â quando partecipa al nucleo familiare un contribuente disabile (si deve fare riferimento L. n.104/92), spetta un bonus di €1.000, indipendentemente dai soggetti che compongono il nucleo; a tal fine, spetta il bonus massimo anche se il disabile è la moglie (dalle istruzioni alla compilazione dell’istanza da inviare all’Agenzia delle Entrate, tale possibilità pareva esclusa); Â in caso di nucleo composto da un solo soggetto, il bonus può essere richiesto a patto che il contribuente possegga almeno redditi da pensione; Â il bonus riconosciuto non deve essere ragguagliato nel caso in cui vari il nucleo familiare (ad es., decesso del coniuge). BONUS FISCALE - IMPORTI C.M. n.2/E/09 almeno il reddito da pensione del nucleo Nucleo famigliare Limite reddito Bonus spettante Pensionato unico componente €15.000 200 Nucleo con 2 componenti €17.000 300 Nucleo con 3 componenti €17.000 450 Nucleo con 4 componenti €20.000 500 Nucleo con 5 componenti €20.000 600 Nucleo con più di 5 componenti €22.000 1.000 Nucleo con famigliari portatori €35.000 1.000 di handicap C.M. n.2/E/09 il disabile può essere NO ragguaglio anche la moglie, purché a carico 4. Scelta dell’anno Infine, l’ultimo passo per la verifica del bonus spettante, è quello relativo alla scelta dell’annualità di riferimento: è, infatti, possibile verificare la convenienza a calcolare il bonus prendendo a riferimento la situazione realizzata nel 2007 ovvero quella del 2008. Al riguardo si deve ricordare che: Â la scelta dell’anno di riferimento comporta la necessità di verificare, oltre al reddito conseguito, anche il nucleo familiare di quell’anno; Â la richiesta del bonus esaurisce la possibilità di richiederlo con riferimento a tutti i soggetti che partecipano a quel nucleo (ad es.: contribuente con moglie e due figli a La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 15 n.16 del 20 aprile 2009
carico chiede il bonus sul 2007; se nel 2008 il figlio costituisce autonomo nucleo si vede, comunque, preclusa la possibilità di accedere al bonus). La richiesta del bonus: quando passare dalla dichiarazione? Una volta verificata la spettanza del bonus, occorre esaminare le modalità a disposizione del contribuente per richiedere tale contributo straordinario. Attraverso il sostituto La soluzione principale, per la richiesta del bonus, era quella che passava dal sostituto d’imposta: il contribuente doveva presentare al proprio datore di lavoro (ovvero all’ente pensionistico) apposita domanda; tale domanda doveva essere corredata di autocertificazione relativa ai componenti del nucleo familiare e al rispetto dei vincoli reddituali in precedenza richiamati. La richiesta del bonus attraverso il sostituto doveva avvenire entro: Â il 28 febbraio 2009 se il periodo di riferimento prescelto era il 2007; Â il 31 marzo 2009 se il periodo di riferimento prescelto era il 2008. Attraverso l’Agenzia delle Entrate I contribuenti che non avessero presentato la richiesta al sostituto d’imposta, possono richiedere il bonus attraverso apposita istanza da inoltrare all’Agenzia, direttamente ovvero per il tramite di un intermediario abilitato. Al riguardo, pare di capire che la soluzione della richiesta all’Agenzia delle Entrate sia ammessa non solo per coloro che non possono inoltrare la richiesta al sostituto (ad esempio perché il loro rapporto di lavoro è cessato), ma anche per coloro che avrebbero avuto la possibilità di presentare la richiesta al datore di lavoro o all’ente pensionistico ma hanno preferito non passare dal sostituto (o semplicemente hanno sforato il termine fissato). L’istanza deve essere inviata entro: Â il 30 aprile 2009 se il periodo di riferimento prescelto è il 2007; Â il 30 giugno 2009 se il periodo di riferimento prescelto è il 2008. L’erogazione al contribuente del bonus avviene tramite accredito su conto corrente bancario o postale. Attraverso la dichiarazione L’ultima soluzione offerta dal Legislatore al contribuente per farsi riconoscere il bonus spettante è quella che passa per la dichiarazione dei redditi: al riguardo, è infatti possibile inoltrare tale richiesta tanto per il tramite del modello Unico (anche nella versione Unico- mini) quanto attraverso il 730. Si deve, però, ricordare che non è indifferente scegliere la via della richiesta con istanza dell’Agenzia piuttosto che la compilazione della dichiarazione, in quanto: Â prima di tutto la richiesta in dichiarazione può avvenire solo ed esclusivamente se il contribuente ha scelto come periodo di riferimento il 2008; se pertanto egli ha preferito calcolare il bonus sul 2007, e non ha inoltrato la richiesta al sostituto, l’unica soluzione a disposizione è quella della presentazione dell’istanza entro il 30 aprile 2009; Â inoltre, avendo prescelto il periodo d’imposta 2008, se il contribuente è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, non potrà presentare istanza all’Agenzia delle Entrate; proprio per tale motivo, con riferimento al 2008 rispetto al 2007, pare previsto un termine più ampio per la richiesta diretta all’Agenzia delle Entrate (30 giugno 2009 contro 30 aprile 2009), onde consentire al contribuente di verificare se egli sia tenuto o meno alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 16 n.16 del 20 aprile 2009
Relativamente a questo ultimo punto, il vincolo alla richiesta in dichiarazione del bonus è previsto unicamente quanto il contribuente sia “tenuto” alla presentazione (ad esempio perché deve conguagliare due CUD o dichiarare un reddito): pertanto, stante la formulazione letterale, il contribuente che presenti la dichiarazione solo perché ha un interesse in tale senso (ad esempio, come spesso accade, per far valere oneri deducibili o detraibili) parrebbe poter presentare successivamente la richiesta all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2009. A parere di chi scrive, questo non era l’intento del Legislatore: pertanto, onde evitare contestazioni, i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi è bene che chiedano il bonus relativo al 2008 nell’ambito del modello dichiarativo. Ragione per cui, essendo la via della dichiarazione una vera e propria modalità per la richiesta del bonus, il prospetto della dichiarazione NON deve essere compilato se il contribuente ha effettuato la richiesta del bonus in altro modo (ad esempio attraverso il sostituto d’imposta). 2007 2008 Non pare un obbligo Richiesta al sostituto/ente Richiesta al sostituto/ente pensionistico pensionistico Istanza all’Agenzia Per i soggetti Per i soggetti esonerati entro il 30.04 obbligati alla dalla presentazione presentazione della della dichiarazione: dichiarazione: Istanza all’Agenzia in dichiarazione entro il 30.06 Il prospetto dei familiari a carico In ragione del bonus straordinario per le famiglie previsto quest’anno, è stato integrato il prospetto dei familiari a carico (tanto nel modello Unico, quando nel modello 730); in particolare, è stata prevista un’apposita colonna attraverso la quale, in corrispondenza del coniuge (che si ricorda deve essere sempre indicato nel primo rigo), e di ciascuno dei familiari a carico, sarà necessario indicare il reddito conseguito nel 2008. Si deve, comunque, ricordare che tale indicazione è obbligatoria solo nel caso in cui il contribuente decida di avvalersi del bonus attraverso il modello dichiarativo; pertanto, vista la finalità per cui è stata introdotta tale colonna (monitorare il reddito conseguito dal nucleo familiare), tutti coloro che non sono interessati al bonus possono evitare di compilarla. La richiesta del bonus in Unico: compilazione All’interno del modello Unico, dopo il quadro RX, è previsto un apposito prospetto attraverso il quale il contribuente autocertifica il possesso dei requisiti per poter accedere al bonus (la richiesta in dichiarazione è quindi, a tutti gli effetti, dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000). All’interno del prospetto devono essere indicati due dati: 1. il reddito complessivo del nucleo familiare (che, in relazione alla dimensione del nucleo stesso, deve rispettare il limiti precedentemente richiamati), pari alla somma tra il rigo RN1 colonna 4 e il totale dei redditi dei familiari verificabile nel prospetto dei familiari a carico; La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 17 n.16 del 20 aprile 2009
2. i componenti del nucleo familiare, barrando l’apposita casella. Dalla casella prescelta, sarà possibile determinare il bonus spettante, che andrà riportato al rigo RN39. L’importo spettante del bonus deve essere riportato al rigo RN39. La richiesta del bonus nel 730: compilazione Analogamente al modello Unico, anche il modello 730 presenta un apposito prospetto finalizzato ad accogliere la richiesta del bonus, il quadro R. La compilazione è in parte differente rispetto a quella del modello Unico, in quanto la liquidazione dell’imposta non viene fatta dal contribuente ma, al contrario, da parte del soggetto che presta assistenza fiscale (che quindi ha le necessità di avere informazioni ulteriori rispetto a quelle precedentemente descritte). In particolare: La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 18 n.16 del 20 aprile 2009
F occorrerà barrare la casella 1 per segnalare la volontà di ricevere il bonus (con la quale si andrà ad attestare la presenza dei requisiti); F nella casella 2 si deve indicare il numero dei soggetti che partecipano al nucleo; F se nel nucleo è presente un soggetto portatore di handicap occorrerà barrare la casella 3; F la casella 4 è finalizzata all’indicazione del totale dei redditi fondiari dei familiari a carico (quindi ad esclusione di quelli del dichiarante), ovviamente non tenendo in considerazione quelli percepiti da figli e familiari non a carico; F nella casella 5 vanno indicate le retribuzioni corrisposte al contribuente (e al coniuge in caso di dichiarazione congiunta), da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, in quanto redditi esenti ma che comunque partecipano alla verifica del limite reddituale per accedere al bonus. La restituzione dei bonus La dichiarazione dei redditi prevede, poi, anche la possibilità di restituire dei bonus indebitamente ottenuti dal contribuente. La restituzione può avvenire, in ragione del modello dichiarativo utilizzato dal contribuente, indifferentemente attraverso Unico (indicando il bonus non spettante nel rigo RN36), o il 730 (compilando il rigo F12). I bonus che possono essere restituiti sono: istituito dal D.L. n.159/07, ottenuto durante lo scorso anno, se il il bonus contribuente non ha già comunicato al sostituto di non avervi diritto (in tal fiscale caso la restituzione sarebbe avvenuta tramite il sostituto stesso e se ne troverebbe traccia nel modello Cud rilasciato al sostituito); quando sia stato richiesto per altra via (in particolare, si pensi al caso in cui sia stato chiesto al sostituto d’imposta ed in seguito il contribuente si sia reso il bonus conto di non avere i requisiti, ad esempio perché il reddito del nucleo familiare straordinario supera i limiti previsti dalla norma ovvero perché è stato conseguito un reddito “vietato”). I contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono restituire il bonus indebitamente percepito mediante versamento con il modello F24 entro i termini previsti per il versamento del saldo dell’Irpef con codice tributo da istituirsi. La riproduzione con qualsiasi metodo è vietata La Circolare Tributaria 19 n.16 del 20 aprile 2009
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