FINANZIARIA 2007 E ULTIME NOVITA' FISCALI
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
FINANZIARIA 2007 E ULTIME NOVITA' FISCALI Roma, 9 febbraio 2007 – Sala Convegni del CNR RISPOSTE AI QUESITI (a cura del dottor Giancarlo Grossi) IVA - OMESSO VERSAMENTO Quesito: Debito IVA di Euro 60.000. Se verso la parte eccedente il limite di Euro 50.000 (quindi Euro 10.000), evito la nuova fattispecie di reato? Risposta: L’articolo 35, comma 7, D.L. 04/07/2006, n. 223 (convertito in Legge 04/08/2006, n. 248) ha introdotto due nuove fattispecie penalmente rilevanti in materia di versamenti IVA e di compensazione dei crediti tributari. Le nuove figure delittuose sono state inserite all’interno del D.Lgs. 74/2000 di riforma dei reati tributari, agli articoli 10-ter (omesso versamento di IVA) e 10- quater (indebita compensazione). La norma che riguarda l’IVA prevede la pena della reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versi, entro il termine stabilito per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’IVA dovuta sulla base della dichiarazione annuale. L’importo non versato, però, deve essere complessivamente superiore alla soglia di 50.000 Euro. Fatta questa premessa, la risposta al quesito è affermativa, nel senso di ritenere che il reato in questione non possa ritenersi consumato in caso di versamento di una somma che riduca il debito (sempre che quest’ultimo scaturisca da dichiarazione annuale) al di sotto della soglia dei 50.000 Euro. Il termine entro il quale va effettuato il suddetto versamento è quello fissato per il versamento dell’acconto per l’anno successivo. Quindi, ipotizzando che il debito sia riferito alla dichiarazione annuale per il 2006, il termine è fissato al 27 dicembre 2007. DETRAZIONE PER ONERI Quesito: Quale documentazione occorre per poter detrarre le spese per la frequenza di palestre? Risposta: Trattandosi di una detrazione che avrà effetto a partire dai redditi 2007, l’Agenzia delle Entrate non si è ancora espressa in merito. Ritengo peraltro che, con ogni probabilità, verrà stabilito che la documentazione probatoria della spesa sostenuta è la ricevuta o la fattura rilasciata dal soggetto che gestisce la palestra.
ELENCO CLIENTI/FORNITORI Quesito: E’ possibile indicare in elenco soltanto le operazioni nei confronti dei clienti titolari di partita IVA con riferimento agli elenchi relativi al 2006? Con riferimento ai fornitori, invece, è possibile indicare soltanto la partita IVA e non anche il codice fiscale? Risposta: Si. L’Agenzia delle Entrate e la Legge finanziaria hanno chiarito che, limitatamente agli elenchi da presentare per l’anno 2006: ¾ l’elenco clienti dovrà essere compilato indicando soltanto le fatture emesse nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA (Circ. 4/8/2006, n. 28/E, parag. 50); ¾ l’elenco fornitori andrà compilato soltanto con riguardo agli acquisti r ilevanti ai fini IVA, quindi da soggetti titolari di partita IVA (circolare citata, paragrafo citato); ¾ l’elenco fornitori si considera correttamente compilato anche se viene indicata la sola partita IVA del fornitore, anziché il codice fiscale, come previsto dalla norma istitutiva. (Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 337). Si ricorda che l’obbligo di presentazione degli elenchi clienti/fornitori è stato reintrodotto dal D.L. 04/07/2006, n. 223, articolo 37, commi 8 e 9. INDEBITA COMPENSAZIONE Quesito: Si può considerare indebita compensazione il caso in cui un contribuente compensa un IVA relativa all’anno 2006, se in realtà non ha pagato una parte dell’IVA relativa agli anni precedenti? Risposta: A mio avviso no. Il reato di indebita compensazione, previsto dal nuovo articolo 10- quater, D.Lgs. 74/2000, è riferito al mancato versamento di somme dovute utilizzando l’istituto della compensazione per crediti inesistenti o non spettanti. Le indebite compensazioni, peraltro, per divenire penalmente rilevanti, devono essere superiori a 50.000 Euro per ciascun periodo d’imposta. Se dunque il credito IVA 2006 è legittimo e spettante, esso può essere portato in compensazione senza alcun problema. Il mancato versamento dell’IVA per gli anni precedenti non inficia la legittimità del credito 2006. L’IVA, infatti, è un’imposta dovuta per anno solare. Relativamente al mancato versamento, pertanto, l’Agenzia delle Entrate procederà alla riscossione coattiva secondo i metodi ordinari (avviso bonario e poi, in caso di mancato pagamento, cartella esattoriale). REVERSE CHARGE Quesito: Il meccanismo del reverse charge richiede che il subappaltatore e il proprio committente svolgano la loro attività utilizzando uno dei codici indicati nella sezione F della tabella ATECOFIN (come precisato dal Sottosegretario Lettieri - Il sole 24 ore del 8/2/2007)?
I codici attività edilizia 45XXX solo per il committente o anche subappaltatore per applicazione del meccanismo (es.: committente edilizia - subappaltatore elettricista o falegname)? Risposta: L’interpretazione fornita dal Sottosegretario all’Economia, On. Mario Lettieri, in risposta ad un’interrogazione parlamentare è stata confermata dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 16/02/2007, n. 11/E, emanata in relazione ai quesiti formulati in occasione del Telefisco 2007. In particolare, nelle risposte 5.2 e 5.3, l’Agenzia ha precisato che il meccanismo del reverse charge in edilizia si applica alle prestazioni di servizi rese da un soggetto subappaltatore che opera in uno dei settori indicati nella sezione F delle tabelle ATECOFIN 2004, nei confronti di un altro soggetto IVA, operante nel settore edile, che agisce a sua volta quale appaltatore o subappaltatore (risp. 5.2). La suddetta circolare 11/E, inoltre, con la risposta 5.3, è ancora più esplicita nel ribadire il concetto ora esposto, precisando che “il meccanismo del reverse charge è applicabile, quindi, solo nei casi in cui il soggetto subappaltatore opera nel quadro di un’attività riconducibile alla predetta sezione F”. Nella stessa risposta, infine, l’Agenzia fa proprio l’esempio della produzione di infissi che, in quanto rientrante nell’attività di falegnameria di cui alla voce 20.30.2, non è riconducibile al settore edile e, pertanto, non è soggetta al reverse charge, a prescindere dalla tipologia contrattuale che lega il prestatore e il committente. Quanto alla tipologia contrattuale, invece, già la circolare 29/12/2006, n. 37/E, aveva chiarito che il meccanismo del reverse charge non si applica alle forniture di beni con posa in opera, poiché tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, costituiscono, ai fini IVA, cessione di beni e non prestazione di servizi. REVERSE CHARGE Quesito: Un subappaltatore con codice attività 28.11.0 effettua una fornitura con posa in opera di rete metallica ad un appaltatore con codice attività 45.21.1. Ha emesso per la fornitura in opera fattura con normale applicazione dell’IVA, senza reverse charge. E’ c orretto, piuttosto che avere riguardo al codice attività del subappaltatore, richiedere al medesimo una dichiarazione che, rispetto alla posa in opera, la fornitura della struttura metallica è prevalente rispetto all’accessoria prestazione del servizio e, dunque, per questo motivo, si è esclusi dal meccanismo del reverse charge? E’ vero che entrambi (subappaltatore ed appaltatore) devono svolgere attività rientranti nella sezione F (costruzioni) della classificazione ATECOFIN 2004, oppure il codice attività rileva solo dal lato dell’appaltatore? Risposta: Il comportamento del soggetto con codice attività 28.11.0 appare corretto per almeno due motivi. 1. Il codice attività del subappaltatore (28.11.0) non è ricompreso nella categoria F della classificazione ATECOFIN 2004 e, alla luce dell’interpetazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 11/E del 16/02/2007, il soggetto non rientra tra i destinatari del meccanismo del reverse charge. 2. La prestazione sembra essere di fornitura di beni con posa in opera e, secondo quanto chiarito già dalla circolare 29/12/2006, n. 37/E, la fornitura di beni con posa in opera è esclusa dall’applicazione del meccanismo del reverse charge in quanto tali operazioni, nelle quali la posa in opera assume una funzione accessoria rispetto alla cessione del bene, costituiscono ai fini IVA cessione di beni e non prestazione di servizi. Quindi il subappaltatore emetterà fattura con regolare applicazione dell’IVA.
Tuttavia, per eccesso di zelo, potrebbe rivelarsi utile farsi rilasciare dal fornitore una dichiarazione nella quale si attesti che la prestazione di posa in opera è marginale (accessoria) rispetto alla fornitura di beni, prevalente. Non ritengo, personalmente, che tale dichiarazione sia dirimente in caso di controversia con l’Agenzia delle Entrate. La circolare 11/E citata, confermando l’orientamento espresso dal Sottosegretario all’Economia (On.le Mario Lettieri) in risposta ad un’interrogazione parlamentare, ha chiarito che, affinchè sia applicabile il meccanismo del reverse charge, entrambi i soggetti devono svolgere un’attività rientrante nella categoria F (costruzioni) della tabella ATECOFIN 2004. RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELL’APPALTATORE Quesito: Quali sono i documenti che il committente deve richiedere all’ appaltatore per determinare che quest’ultimo non sia in debito d’imposta? Risposta: Il D.L. 04/07/2006, n. 223, convertito nella Legge 04/08/2006, n. 248, ha introdotto, con l’articolo 35, commi da 28 a 34, l’istituto della responsabilità solidale dell’ap paltatore, nei confronti dell’Erario, per il versamento di ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, di contributi previdenziali e di contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, cui è tenuto il subappaltatore. In materia è poi intervenuta anche la legge finanziaria 2007 (Legge 27/12/2006, n. 296) con l’articolo 1, comma 911, stabilendo che, entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli ulteriori subappaltatori, a corrispondere ai lavoratori le retribuzioni e i contributi previdenziali dovuti. In particolare, il comma 29 stabilisce che la responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concenenti l’opera sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. A tal fine, l’appaltatore può addirittura sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione, da parte del subappaltatore, della documentazione suddetta. Il comma 33 introduce una specifica sanzione, da 5.000 a 200.000 Euro, per l’inosservanza di questi nuovi obblighi. Il comma 34 rinvia l’applicazione dell’intera normativa, subordinandola all’adozione di un apposito decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro, da emanarsi entro 90 giorni dall’entr ata in vigore della legge di conversione del decreto (4 agosto 2006), quindi entro il 3 novembre 2006. Il decreto ha il compito di stabilire quale documentazione attesterà l’assolvimento degli obblighi in argomento. Ad oggi, tuttavia, questo “famigerato” decreto non ha ancora visto la luce. Ritengo, comunque, che l’emanando decreto non possa che prevedere il DURC del subappaltatore tra la documentazione da acquisire; per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente, invece, con ogni probabilità, sarà la copia del modello F24 pagato dal subappaltatore a comprovare l’assolvimento dell’obbligo (con tutta una serie di problemi su come l’appaltatore possa capire se il versamento sia, per esempio, parziale rispetto al dovuto o, ancora, se il versamento si riferisca o meno ai lavoratori impiegati nell’opera).
Non resta, dunque, che rimettersi all’emanazione del decreto ministeriale, il cui ritardo sui tempi previsti, a mio avviso, è la dimostrazione delle difficoltà che anche i competenti Ministri stanno incontrando nell’individuazione della documentazione probatoria. IVA AGEVOLATA 10%; COSTO DELLA MANODOPERA Quesito: Desidero conoscere le modalità pratiche dell’indicazione del costo della manodopera in fattura per l’applicazione dell’Iva 10% in edilizia: 1. può essere indicato un “di cui” nel corpo della descrizione dell’operazione? 2. come richiedere ed indicare il costo della manodopera dell’eventuale subappaltatore? 3. l’artigiano, senza dipendenti, può non indicare il valore della propria manodopera, dato che per essa debba intendersi il costo relativo al lavoro dipendente impiegato? Risposta: 1. Né la norma, né le circolari sinora emanate, stabiliscono una modalità rigida ed obbligatoria di indicazione del costo della manodopera in fattura. A mio avviso, anche l’indicazione del “di cui” nel corpo della fattura è idoneo ad assolvere questo nuovo obbligo. Preferisco, però, l’indicazione a parte, secondo il seguente schema: “COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO: EURO ______ “, realizz abile anche con la predisposizione di un apposito timbro da apporre sulla fattura. 2. A scanso di qualsiasi equivoco, consiglio di effettuare la richiesta all’eventuale subappaltatore in forma scritta, anche a mezzo telefax o posta elettronica. Quanto alla successiva indicazione, ci si può rifare allo schema precedente, aggiungendo la parola “DIRETTA” tra le parole “manodopera” e “impiegata”, inserendo altresì la frase: “COSTO DELLA MANODOPERA IMPIEGATA DA SUBAPPALTATORI: EURO ___”. Se la manodopera impiegata fosse invece soltanto quella dei subappaltatori, si potrebbe indicare:“PRESTAZIONE ESEGUITA CON ESCLUSIVO IMPIEGO DI MANODOPERA DI SUBAPPALTATORI, IL CUI COSTO E’ DI EURO _____ “. 3. L’artigiano senza dipendenti può non indicare il costo della manodopera, co me già chiarito dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, secondo l’Agenzia, di tale circostanza va fatta comunque menzione in fattura. Pertanto suggerisco di utilizzare la seguente dicitura: “PRESTAZIONE ESEGUITA SENZA L’IMPIEGO DI MANODOPERA”.
Puoi anche leggere