Sardegna leader del GNL nel Mediterraneo - Evoluzione della regolazione per la Sardegna - ConferenzaGNL

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Sardegna leader del GNL nel Mediterraneo

Evoluzione della regolazione per la Sardegna

               Cagliari, 13 aprile 2018

                                            Cecilia Gatti
              Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali
                                                  (DREI)
Quadro di riferimento europeo

 Direttiva 2014/94/UE del Parlamento Europeo e del
 Consiglio del 22 ottobre 2014 (DAFI)

 La c.d. direttiva DAFI ha stabilito un quadro comune di misure
 per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili
 alternativi nell’Unione Europea per:

  ridurre al minimo la dipendenza dal petrolio

  attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti

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Quadro di riferimento nazionale

    Il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

    In attuazione della direttiva 2014/94/UE, ha stabilito:
     requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili
        alternativi, inclusi i punti di ricarica per i veicoli elettrici e i punti di
        rifornimento di gas naturale liquefatto e compresso, idrogeno e gas di
        petrolio liquefatto,
     da attuarsi mediante il Quadro Strategico Nazionale che ha lo scopo di
        individuare gli obiettivi di sviluppo del mercato per quanto riguarda i
        combustibili alternativi nel settore dei trasporti e la relativa infrastruttura, ivi
        compreso il GNL.

    Il quadro normativo e regolatorio di disciplina degli impianti che svolgono
    attività connesse al GNL è in via di completamento

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Il decreto legislativo 257/16                           (1/2)
 Il decreto identifica, peraltro, ambiti di intervento da parte dell’Autorità relativi :

  all’analisi costi/benefici in merito alla strategicità delle infrastrutture di
   stoccaggio di GNL, per cui è previsto che per la valutazione delle strategicità
   sia sentita l’Autorità per gli aspetti regolatori al fine di valutare la complessiva
   sostenibilità economica, ambientale e sociale di tali interventi (art.9);

  alle regole di separazione contabile per le infrastrutture di stoccaggio e
   trasporto del GNL non destinate all’alimentazione di reti di trasporto di gas
   naturale (art. 10). In merito l’articolo prevede che i titolari delle autorizzazioni
   relative a terminali di rigassificazione di Gnl possano chiedere l’autorizzazione
   a realizzare le modifiche impiantistiche finalizzate alla fornitura di servizi
   cosiddetti “Small Scale LNG”; la fornitura di tali servizi, i quali prevedono la
   gestione del Gnl in piccole/medie quantità direttamente in forma liquida e che
   consistono nel carico, stoccaggio e successivo scarico su navi o autobotti di
   parte di Gnl non destinato alla rete nazionale di trasporto di gas naturale, non
   rientra tra le attività regolate ed è svolta in regime di separazione contabile.

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Il decreto legislativo 257/16                             (2/2)

  alla definizione dei parametri e dei criteri di calcolo per la remunerazione del
       servizio di distribuzione, di misura e di vendita di gas naturale anche derivante
       da GNL, rigassificato in loco, attraverso reti isolate (art. 14).

        In particolare viene stabilito che l’Autorità, «oltre a provvedere, in linea con
        quanto già previsto dalla regolazione per le reti isolate, ad aggiornare le
        condizioni economiche di fornitura dei gas diversi dal gas naturale, determini i
        parametri e i criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di
        distribuzione, di misura e, limitatamente ai clienti vulnerabili, di vendita di gas
        naturale anche derivante da GNL attraverso le stesse reti».

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Il contesto regolatorio nazionale                                 (1/3)
L’Autorità con la delibera 141/2017/R/gas ha avviato:

 un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per
  l’utilizzo dei terminali di GNL per il quinto periodo di regolazione e

 un procedimento al fine di recepire le disposizioni di cui al d.lgs. 257/16 in
  materia di servizi Small Scale LNG forniti dai terminali di Gnl, per la formazione
  di provvedimenti:

      •     in attuazione dell’art.9 del d.lgs. 257/16, relativi alla regolazione delle
            condizioni, anche economiche, di accesso ed erogazione dei servizi che
            possono essere forniti mediante le infrastrutture di stoccaggio di Gnl,
            connesse o funzionali all’allacciamento e alla realizzazione della rete
            nazionale di trasporto del gas naturale, o di parti isolate della stessa definite
            come strategiche;
      •     in materia di obblighi di separazione contabile disciplinati dal TIUC, in
            attuazione dell’art. 10, del d. lgs. 257/16.

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Il contesto regolatorio nazionale                      (2/3)
L’Autorità con la delibera 324/2017/R/gas ha avviato il procedimento per la
definizione del regime tariffario per le reti isolate di GNL (attuazione art. 14
d.lgs. 257/16), prevedendo che:

 le reti isolate di GNL siano da intendersi come reti di distribuzione di gas
  naturale alimentate mediante GNL non interconnesse direttamente o
  indirettamente con la rete di trasporto nazionale o reti di trasporto
  regionale di gas naturale;

 lo sviluppo delle reti isolate di GNL debba rispettare criteri di
  economicità ed efficienza, pur tenendo conto delle peculiarità territoriali
  delle aree, tipicamente di carattere montano o collinare, nelle quali è
  presumibile che siano sviluppate tali reti.

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Il contesto regolatorio nazionale                                        (3/3)
 ai fini della determinazione del regime tariffario da applicare con
  riferimento a reti isolate di GNL:

       • in analogia con quanto previsto in relazione al servizio di distribuzione di gas
         diversi dal gas naturale a mezzo di reti canalizzate:

             – i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura coprano i costi delle
               infrastrutture di rete, i costi di esercizio e manutenzione delle reti canalizzate e il
               costo di depositi di stoccaggio criogenico e di rigassificatori locali direttamente
               connessi alle medesime reti canalizzate di distribuzione;
             – i corrispettivi relativi ai servizi di distribuzione e misura trovino applicazione in
               ciascun ambito formato dall’insieme delle località fornite con reti isolate alimentate
               mediante GNL appartenenti alla medesima Regione e servite dalla medesima
               impresa distributrice, distinto dall’ambito gas diversi;

       • - i corrispettivi relativi al servizio di vendita siano definiti secondo criteri di
            efficienza e riflettano le specificità dei costi di tale servizio;

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Il dco 216/2018/R/GAS                        (1/4)
Nell’ambito dei procedimenti avviati con la delibera 324/2017/R/gas l’Autorità ha
posto in consultazione (dco 216/2018/R/gas) i primi orientamenti in materia di
regolazione delle reti isolate alimentate a GNL, in particolare in relazione ai profili
tariffari relativi alla copertura dei costi delle infrastrutture di rete necessarie.

Osservazioni : entro il 21 maggio 2018 (infrastrutture@arera.it)
Con successivo documento saranno illustrati gli orientamenti in relazione ai
parametri e ai criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di vendita.
Adozione provvedimenti finali entro 31 dicembre 2018.

                 Ambito di applicazione della regolazione tariffaria

In relazione alle reti isolate di GNL rigassificato, l’Autorità non è orientata a
introdurre limitazioni con riferimento all’ambito di applicazione della regolazione
tariffaria sulla base del numero di punti di riconsegna serviti.

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Il dco 216/2018/R/GAS                          (2/4)
                 Criteri per la determinazione dei costi riconosciuti (1/2)

L’Autorità è orientata a introdurre una regolazione analoga a quella sui gas diversi
dal naturale, con alcune modifiche, estendendo la copertura dei costi (oltre che a
quelli delle infrastrutture di rete e ai costi di esercizio e manutenzione delle reti
canalizzate) ai depositi di stoccaggio e ai rigassificatori locali.

Anche tenendo conto del possibile utilizzo per finalità diverse dall’alimentazione
delle reti isolate, l’Autorità pensa di prevedere un riconoscimento su base
parametrica dei costi relativi a depositi e rigassificatori mediante la definizione di un
costo standard dimensionato per unità di volume di Gnl rigassificato immesso
in rete, in modo tale che il riconoscimento tariffario “avvenga nei limiti del rispetto
della condizione che tali infrastrutture siano di dimensione commisurata alle
esigenze della rete”.

                  no distorsioni di mercato derivanti da sussidi tra attività regolate e non
                  no oneri amministrativi per rispetto obblighi separazione contabile e
                   comunicazioni

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Il dco 216/2018/R/GAS                       (3/4)
                 Criteri per la determinazione dei costi riconosciuti (2/2)

Con riferimento alla copertura dei costi operativi l’Autorità è orientata a prevedere
l’applicazione di una componente specifica a copertura dei costi operativi relativi alla
gestione delle reti di distribuzione in località a regime

       Definizione delle tariffe e aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie

L’Autorità, in analogia con quanto previsto con riferimento al servizio di distribuzione
di gas diversi dal naturale, intende prevedere che le opzioni tariffarie reti isolate di
GNL siano differenziate per ambito reti isolate di GNL rigassificato e siano composte
da tre componenti (da aggiornare annualmente):

 “ot1” espressa in euro per punto di riconsegna (eventualmente differenziata per
  scaglione di consumo – fino a 8);
 “ot3” espressa in centesimi di euro/standard metro cubo;
 “t1 (mis) ”.

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Il dco 216/2018/R/GAS                          (4/4)
                   Disposizioni relative al periodo di avviamento

Nei tre anni di avviamento, i distributori potranno determinare liberamente le tre
componenti relative ai servizi di distribuzione e misura, considerando che i clienti
finali sono tutelati dal rischio di condizioni eccessivamente onerose dalla
concorrenza di fonti energetiche alternative. L’Autorità si riserva comunque di
monitorare le condizioni economiche applicate dalle imprese distributrici.

                  Aggiornamento annuale delle opzioni tariffarie

L’Autorità intende prevedere di aggiornare annualmente le componenti ot1, ot3 e t1 in
funzione dei tassi di variazione delle variabili che influenzano il costo del servizio (in
coerenza con le regole previste per i servizi di distribuzione e misura del gas
naturale).

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SEN e metanizzazione della Sardegna (1/2)
Secondo quanto è indicato nella Strategia Energetica Nazionale (SEN), con
riferimento alla metanizzazione della Sardegna:

 in una prima fase è prevista la realizzazione di una rete di depositi costieri di gas
  naturale liquefatto (GNL) di piccola taglia (SSLNG) ubicati nei bacini di maggior
  consumo per la ricezione via mare del GNL, con sviluppo di reti di distribuzione
  tra di loro non interconnesse alimentate da tali depositi.

                      Il dco 216/2018/R/GAS rimanda ad un successivo
                      documento per la consultazione, in cui saranno illustrati gli
                      orientamenti dell’Autorità in relazione ai parametri e ai
                      criteri di calcolo per la remunerazione del servizio di
                      vendita, le ipotesi relative alla scelta sul «se» e sul
                      «come» consentire l’accesso di terzi a tali infrastrutture.

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SEN e metanizzazione della Sardegna (2/2)
 in una seconda fase lo sviluppo di una rete di trasporto gas in Sardegna
  implicherà la graduale integrazione delle reti isolate e dei loro punti di
  alimentazione in un unico sistema gas sardo, con conseguente applicazione della
  disciplina generale prevista per il settore del gas naturale.

                           Nel dco 216/2018/R/GAS, l’Autorità prospetta che,
                           nel caso specifico delle reti isolate di GNL
                           rigassificato realizzate in Sardegna, nel momento
                           in cui tali reti saranno interconnesse con reti di
                           trasporto nazionale o regionale, sia ragionevole
                           ipotizzare che possa essere costituito un
                           ambito tariffario specifico per la Sardegna.

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La dorsale sarda del trasporto
Il progetto relativo alla dorsale sarda è inserito nell’ambito del Piano di sviluppo
decennale 2017 della rete di trasporto gas attualmente in consultazione (termine
previsto per le osservazioni da parte degli stakeholder: 30 aprile pv.).

La posizione dell’Autorità al riguardo è quella espressa nella:
                                 Memoria al Governo
                    sulla Strategia Energetica Nazionale 2017
                           (rif. memoria 664/2017/I/com)

  “esigenza che nel settore gas, al pari di quello elettrico, l’identificazione e la
  successiva regolazione e remunerazione degli investimenti seguano
  rigorosamente un approccio fondato sulla selettività degli interventi, basata su
  un’analisi costi-benefici e con una focalizzazione sull’effettiva utilità per il
  sistema, anche sotto il profilo della sicurezza degli approvvigionamenti e della
  diversificazione delle fonti”.

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La dorsale sarda del trasporto – Analisi ACB
Il quadro di riferimento europeo (Reg. (CE) 715/2009 e Reg. (UE) 347/2013)
prevede che sia predisposta una Metodologia di Analisi Costi-Benefici (ABC) da
applicare ai piani di sviluppo decennali.

Con la Deliberazione 351/2016/R/GAS (Disposizioni per la consultazione dei
Piani di Sviluppo della rete di trasporto) l’Autorità ha definito :
 i criteri minimi di consultazione e di redazione dei Piani;
 l’obbligo di fornire evidenza degli elementi informativi (dimensionali, economici e
   finanziari) per valutare l'economicità e l'efficacia degli interventi, ivi inclusa
   l'analisi dei costi e dei benefici.
Deliberazione 689/2017/R/GAS (CON RIFERIMENTO AD ANALISI ACB)
 ACB per ciascun intervento con un investimento pari:
               • almeno a 25 milioni di € per la rete nazionale;
               • almeno a 5 milioni di € per la rete regionale;
 quantificazione monetaria di benefici attesi e costi per ciascun intervento
    (metodologie e parametri unitari);
 gestione dell’incertezza (analisi di sensitività e scenari differenziati);
 scenari congiunti elettricità/gas.
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Prezzi e allocazione costi di trasporto 1/2
Il documento per la consultazione 182/2018/R/gas (osservazioni entro il 31 maggio
2018) illustra gli orientamenti iniziali dell’Autorità per l’individuazione della
metodologia per la determinazione dei prezzi di riferimento del servizio di trasporto e
ai criteri di allocazione dei costi relativi al servizio di trasporto del gas naturale per il
V periodo di regolazione (dal 2020).
L’Autorità, ai sensi del decreto legislativo n. 164/00, è chiamata a definire le norme e
i criteri per l’allocazione agli utenti dei costi delle reti di trasporto non interconnesse
con la rete di trasporto esistente (cd. reti di trasporto isolate).

In coerenza con le disposizioni del Codice TAR (Regolamento UE n. 460/2017) si
ritiene che le reti di trasporto isolate, non essendo interconnesse ad altri sistemi di
trasporto, non rientrino strettamente nella definizione di sistema entry-exit ai sensi
della normativa europea. Pertanto, l’orientamento dell’Autorità è che per tali sistemi
di trasporto possa essere valutata la possibilità di una deroga dall’applicazione dello
stesso Codice TAR.
Il dlgs n. 164/00 prevede anche che le tariffe per il trasporto devono tenere conto
della necessità di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni
infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno.
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Prezzi e allocazione costi di trasporto 2/2
Nel dco 82/2018/R/gas si legge:

«14.6 L’Autorità ritiene che la metodologia per la determinazione dei prezzi di riferimento dei
punti di entrata e uscita di una rete di trasporto isolata debba necessariamente essere
distinta rispetto a quella utilizzata per la ripartizione del costo sulla rete nazionale, al fine di
evitare che i costi della rete isolata vengano scaricati sugli utenti del sistema del gas non
interconnessi a tali reti. In tale ipotesi, in un’ottica di semplificazione e trasparenza del
quadro regolatorio, per le reti di trasporto isolate è ragionevole ipotizzare l’adozione di una
metodologia semplificata, con l’applicazione di una tariffa cd. a “francobollo” determinata
in funzione della capacità dei punti di entrata e di uscita/riconsegna della rete.
14.7 L’Autorità ritiene inoltre che gli specifici costi per il servizio di trasporto sulle reti isolate
debbano trovare riscontro nelle condizioni economiche di fornitura ai clienti finali ubicati
nelle medesime aree.
 14.8 In tale quadro, eventuali riduzioni tariffarie in forza del principio di non penalizzazione
delle aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali (nell’assunzione che le reti di
trasporto isolate ricadano in tali aree) dovrebbero discendere da specifici provvedimenti
normativi attuativi di indirizzi di politica economica, in quanto espressione di
considerazioni di natura sociale e/o industriale».
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Grazie per l’attenzione !

                     cgatti@arera.it

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