F24 PER VEICOLI UE MA NON PER TUTTI - Commercialista Telematico

Pagina creata da Pietro Gallo
 
CONTINUA A LEGGERE
F24 PER VEICOLI UE …MA NON PER TUTTI
                             a cura Pierpaolo Ceroli e Claudio Sabbatini

       Gli operatori del settore auto sono alle prese con il nuovo adempimento che
da il via libera per l’immatricolazione delle auto provenienti dall’estero. Sono
altresì alle prese con l’interpretazione della norma che, giusto un anno fa, ha
introdotto l’obbligo di versamento dell’IVA teso a combattere il fenomeno delle
frodi fiscali.

       Neppure il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e la
circolare di fine novembre hanno risolto i dubbi che nascono dall’infelice
formulazione della norma.

Le frodi in ambito comunitario
      L’Iva è una risorsa interna dell’Unione europea e come tale necessita di
particolare attenzione, anche da parte degli Stati membri, affinché vengano
tutelati gli importi dovuti sulle transazioni commerciali. Ciò spiega il grande
impegno che viene profuso nella lotta al fenomeno delle frodi IVA, come ben
messo in risalto dal comunicato stampa n. 15502 del Consiglio dell’Unione
europea       del      28      novembre        2006        (visionabile sul  sito
http://www.consilium.europa.eu): “Il Consiglio riconosce l'urgente necessità di
elaborare una strategia antifrode a livello della Comunità che integri gli sforzi
compiuti a livello nazionale per lottare contro la frode fiscale”.

       Le frodi, come quelle cosiddette “carosello”, di frequente nascono a motivo
del fatto che l’imposta, nel regime transitorio degli scambi comunitari, in attesa
dell’armonizzazione delle aliquote vigenti nei vari paesi membri, viene addebitata
nel paese di destino anziché, come dovrebbe avvenire in virtù dell’obbligo della
rivalsa, nel paese di origine.

       Lo schema seguito nelle frodi è spesso il seguente:
- il cessionario, attraverso società cartiere o soggetti prestanome, acquistano
merce da cui non scaturisce né un debito né un credito Iva, grazie al meccanismo
dell’inversione contabile;
- di conseguenza nessun importo è stato versato al cedente a titolo di imposta;
- in fase di rivendita, il corrispettivo viene regolarmente assoggettato ad imposta:
questa viene incassata ma non versata. Il recupero dell’imposta evasa risulta
difficoltoso ed addirittura impossibile per via dell’irreperibilità del reale autore
della frode.

La soluzione
       Per contrastare all’origine il fenomeno si potrebbe applicare il meccanismo
definitivo (Iva applicata all’origine) almeno per gli acquisti di veicoli, il cui costo
unitario (e relativa imposta) è di importo considerevole.

                                           www.commercialistatelematico.com                                              1
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
In tale attesa, il legislatore italiano ha pensato di richiedere il versamento
dell’imposta prima dell’immatricolazione.

       L’art. 1, co. 9, del D.L. 3.10.2006, n. 262 prescrive che “ai fini
dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro
rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la
relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di
trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della
prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate, al modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni”.
       Come affermato nel comunicato stampa diffuso dall’Agenzia delle Entrate in
data 26.10.2007, annunciante l’approvazione del nuovo modello F24, “la
presentazione della documentazione che dimostra l’avvenuto versamento dell’Iva
contestualmente alla richiesta di immatricolazione del veicoli, infatti, elimina
l’elemento alla base di questo tipo di frodi, rappresentato dal mancato versamento
dell’imposta”.

       Quest’ultimo adempimento si aggiunge a quello introdotto dal comma 378
dell’art. 1 della Legge 311/04 (Finanziaria per il 2005), attuato con DM 8.6.2005
(in G.U. n. 154 del 5.7.2005), modificato dal decreto dirigenziale del Dipartimento
per i trasporti terrestri (di seguito, anche Dtt), adottato di concerto con il direttore
dell’Agenzia delle entrate, datato 30.10.2007, che ha imposto l’assolvimento
dell’obbligo di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri dei dati
(codice fiscale del fornitore UE o nazionale, numero di telaio del veicolo, data di
acquisto o di cessione, anche all’esportazione) nel caso di acquisto di beni
provenienti da altri Stati UE attraverso canali di importazione non ufficiali.
       La comunicazione, da effettuarsi telematicamente entro 15 giorni
dall’acquisto e comunque prima dell’immatricolazione, è condizione essenziale per
ottenere l’immatricolazione stessa del veicolo. Il termine di 15 giorni decorre, in
caso di acquisto intracomunitario, dalla data di consegna o di arrivo del veicolo
nel territorio dello Stato ai senso dell’art. 39 del DL 331/1993. Analogo
adempimento è richiesto in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione
dei predetti veicoli, non ancora immatricolati, ma anche nel caso di cessioni
interne. In tal caso, il termine di 15 giorni decorre dalla data di consegna o di
spedizione ai sensi degli artt. 6 e 8 del DPR 633/72.

       Dunque, solo attraverso l’incrocio dei dati (cd. validazione da parte
dell’Agenzia delle entrate), come ad esempio il numero di telaio, conosciuti dagli
uffici della ex Motorizzazione civile e il versamento effettuato con il modello F24-
immatricolazione auto UE si potrà procedere all’immatricolazione del veicolo. Si
badi che l'acquirente finale del veicolo potrebbe vedersi respinta la richiesta di
immatricolazione nel caso in cui non sia stata acquisita al sistema informativo
del Dtt il dato relativo alla validazione dell'IVA. La circ. 30.11.2007, n. 64/E
precisa che per ottenere la validazione è necessario che l’ammontare dell’imposta
versata “risulti almeno pari al 20% dell’imponibile della fattura (importo pari all’IVA
dovuta) presente nei dati acquisiti e trasmessi dal C.E.D.” e che “il sistema, in ogni
caso, non riconosce come congruo un versamento inferiore a € 1.000 o che si
discosti di più dell’1% dal versamento dovuto”.

                                           www.commercialistatelematico.com                                              2
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Il riscontro fra dati di acquisto intracomunitario presso gli uffici del
Dipartimento dei trasporti e quelli relativi al versamento Iva in possesso
dell’Agenzia delle entrate avviene in automatico e l’esito positivo dell’incrocio dei
dati potrà essere verificato direttamente dal contribuente attraverso la procedura
di accesso al "cassetto fiscale".

L’ambito applicativo
      In applicazione dell’articolo 1, commi da 9 a 11 del DL 3.10.2006, n. 262, i
Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate nn. 166242 e 166781
del 25.10.2007 (entrambi in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15.11.2007), con i quali
è stato approvato il nuovo Modello F24-IVA immatricolazione auto UE, stabilita la
decorrenza e precisate le esclusioni, permettono l’attuazione dell’obbligo di
versamento dell’Iva che va effettuato nei termini e secondo le modalità
seguenti:

1) in occasione della prima cessione interna, ai fini dell’immatricolazione o della
successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi od usati,
oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso;
2) entro i termini ordinari previsti per la liquidazione periodica del tributo e
comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di
immatricolazione del veicolo. Il combinato disposto del punto sub 1) e sub 2)
comporta che se il soggetto che immatricola la vettura è lo stesso che
effettua la prima cessione interna (cioè è il soggetto che ha effettuato l’acquisto
intracomunitario) l’imposta potrebbe essere versata con un certo anticipo rispetto
all’ordinaria scadenza, onde permettere l’immatricolazione del mezzo. Ma significa
anche che se l’immatricolazione avviene dopo la prima cessione interna, i
successivi acquirenti potranno procedere all’immatricolazione solo a condizione
che il cessionario intracomunitario (cioè colui che ha effettuato la prima cessione
interna) abbia già provveduto al versamento dell’imposta con l’apposito modello.
Laddove fosse necessario procedere all’immatricolazione occorre attuare un sforzo
di coordinamento (e finanziario) tra tutti gli operatori coinvolti nella catena delle
transazioni;
3) telematicamente (fatti salvi i casi di esonero già contemplati con la circ.
29.9.2006, n. 30/E) senza possibilità di effettuare la compensazione con
altre imposte o contributi a credito. Si noti che il provvedimento 25.10.2007
dell’Agenzia delle entrate stabilisce che “non è consentita la compensazione di cui
all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Cioè, non è consentita
la cosiddetta compensazione orizzontale, ma il modello approvato non consente
neppure la compensazione verticale (IVA da IVA derivante da liquidazioni
periodiche).

      Ciò significa che l’imposta relativa alla prima cessione interna andrà
sempre corrisposta, anche se la liquidazione periodica dovesse risultare a credito.
      L’importo corrisposto, comunque, andrà ad incrementare il credito del
periodo, come dimostra il seguente esempio.

                                           www.commercialistatelematico.com                                              3
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Iva                                                                      Importo a
                    dovuta
                    (inclusa                             Importi
                     quella                                                                                 Credito da
                                        Iva a          versati con
Periodo           relativa alla                                                  Debito da                 riportare al
                                       credito          F24 auto
                     prima                                                        versare                    periodo
                    cessione                               UE
                                                                                                           successivo
                   interna di
                      auto)
Gennaio                   1000                600                  200                    200 (1)
Febbraio                  1000               1500                  200                                                 700 (2)
Marzo                     1000                700                  200                                                 600 (3)
Aprile                    1000                400                  200                                                 200 (4)
……..                      ……..               ……..                 ……..                     ……..                         ……..
Dicembre                  1000                100                  200                    500 (5)
   Totali                 5000               3300                 1000                      700                             0

(1)   1000     – 600 – 200
(2)   1000     –1500 – 200
(3)   1000     – 700 – 200 –700 (credito da periodo precedente)
(4)   1000     – 400 – 200 – 600 (credito da periodo precedente)
(5)   1000     – 100 – 200 – 200 (credito da periodo precedente)

      Operando in questo modo l’IVA dovuta per l’intero anno pari a 1700 (5000 –
3300) è stata versata in parte (1000) tramite il modello F24 auto UE nei termini
ordinari o comunque prima della immatricolazione e in parte (700) tramite
modello F24 normale, entro le scadenze ordinarie.

      Viene altresì rispettato il principio, sancito dalla circ. 64/E/2007, laddove
afferma che “le nuove modalità di versamento non modificano le regole ordinarie di
liquidazione periodica dell’IVA. Pertanto, i versamenti effettuati attraverso il
modello “F24 Auto UE” sono da inserire nella liquidazione dell’IVA nel periodo in cui
la vendita avviene, indipendentemente dal fatto che l’IVA relativa sia stata versata
autonomamente”.
      L’affermazione dovrebbe rispondere anche al dubbio relativo alla
maggiorazione dell’ 1% a titolo di interesse corrispettivo per l’IVA versata dai
contribuenti trimestrali.

       Nel caso da noi ipotizzato in tabella, al termine del primo trimestre la
liquidazione avrebbe evidenziato un debito di 400, pari a 3000 di Iva dovuta e
2800 di Iva detratta, a cui dovrebbe essere sottratto l’importo di Iva già versata
con il modello F24 auto UE (600). Essendo l’importo della liquidazione negativo
nessun interesse sarebbe stato calcolato. Laddove la liquidazione avesse
evidenziato un importo a debito, invece, si sarebbe applicata la maggiorazione
dell’ 1% sul solo importo effettivamente da versare.

       Qualche chiarimento sarebbe opportuno (già dal 2007), per i soggetti tenuti
al nuovo adempimento, ai fini del calcolo dell’acconto IVA per quanti vorranno
utilizzare il cosiddetto metodo delle operazioni effettuate: si ritiene, alla luce di
quanto appena affermato in merito alle liquidazioni periodiche, che nell’effettuare
                                              www.commercialistatelematico.com                                              4
                  E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
      Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
una liquidazione anticipata al 20 dicembre i contribuenti dovrebbero poter tener
conto degli importi già versati con il modello F24 auto UE con riferimento alle
cessioni effettuate fino a tale data. Parimenti, nulla dovrebbe cambiare, neppure
negli anni futuri, il criterio di calcolo previsionale o storico.

      Una notazione relativa ai versamenti effettuati nel corso dell’anno sorge
esaminando il modello e le istruzioni (consultabili sul sito internet dell’Agenzia
delle entrate) della dichiarazione annuale IVA 2008 per il periodo 2007, in
quanto si in essi si fa cenno al nuovo adempimento. In particolare, nel quadro VH
è stata istituita una seconda sezione per l’indicazione dei versamenti con il nuovo
modello F24-autoUE.

      La prima sezione del quadro VH tiene conto, nell’evidenziare le risultanze
delle liquidazioni periodiche, anche dell’imposta versata separatamente con
l’apposito modello F24. In altre parole, nei campi “debiti” dovranno essere indicati
gli importi al netto di quanto versato separatamente per le vetture. Gli importi ivi
indicati, quindi, dovrebbero corrispondere agli ammontari versati utilizzando i
tradizionali codici tributo previsti per i versamenti periodici IVA.
Infine, si ricorda che l’imposta versata separatamente confluirà anche negli
ammontari complessivi dei versamenti nel rigo VL29.

Esempio
       Si faccia il caso di un contribuente mensile che nel mese di dicembre 2007
presenta la seguente situazione:
IVA su vendite: 1.000,00
di cui relativa alla prima cessione interna di vettura acquistata dalla UE: 150
IVA detraibile:      800,00

Liquidazione IVA di dicembre 2007: 1.000 – 800 – 150 = importo a debito 50

       Mentre l’importo di 150 viene versato con il codice tributo 6212 (si veda
oltre) mediante il modello F24-auto UE, il residuo debito di 50 viene versato
mediante l’ordinario modello F24 indicandovi il codice tributo 6012.
       Ecco di seguito come sarà la compilazione del Modello IVA 2008.

                                                                                                                    50

                               150

                                           www.commercialistatelematico.com                                              5
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
1000

                                                                                       1000
                                                                                                               800

                                                                                       200

                                                                                                               200

      I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con ris. 21.11.2007, n.
337/E.
      Essi, di seguito elencati, vanno indicati nella sezione “Erario”, nella sola
colonna “Importi da debito versati” e riportando come “anno di riferimento”,
espresso nella forma AAAA, quello in cui si esegue il versamento:

   Codice
                                                              Denominazione
   tributo
    6201               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese gennaio
    6202               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese febbraio
    6203               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese marzo
    6204               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese aprile
    6205               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese maggio
    6206               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese giugno
    6207               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese luglio
    6208               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese agosto
    6209               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese settembe
    6210               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese ottobre
    6211               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese novembre
    6212               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   - mese dicembre
    6231               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   – primo trimestre
    6232               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   – secondo trimestre
    6233               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   – terzo trimestre
    6234               Versamento          IVA   imm.ne       auto    Ue   – quarto trimestre
                                           www.commercialistatelematico.com                                              6
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Qualche considerazione
       Si rammenta che il concetto di auto nuova, comunemente attribuibile ad
un mezzo mai immatricolato e non utilizzato, vale solo nel caso delle
importazioni (per le quali il comma 10 del DL 262 stabilisce che con la richiesta
di immatricolazione occorre presentare una certificazione doganale attestante
l’assolvimento dell’IVA o contenente l’eventuale riferimento all’utilizzo del plafond
da parte del cessionario importatore), analogamente al senso dell’espressione
utilizzata negli scambi che avvengono all’interno del nostro Paese.

      Solo ai fini degli scambi intracomunitari, invece, per il concetto di auto
nuova o usata occorre rifarsi all’art. 38, co. 4 del D.L. 331/93, di identico
contenuto alla direttiva CEE (art. 2, par. 2, lett. a) e b) della Direttiva
2006/112/CE), secondo il quale l’autoveicolo è considerato:
NUOVO, benché già immatricolato, se si verifica almeno una delle seguenti
condizioni:
   a) ha percorso non più di 6.000 chilometri;
   b) è ceduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione, iscrizione in pubblici
      registri o altro provvedimento.
USATO se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
   c) ha percorso più di 6.000 chilometri;
   d) è ceduto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione, iscrizione in pubblici
      registri o altro provvedimento.

       Poiché va attestato l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta
“in occasione della prima cessione interna”, se ne deduce che, se
l’immatricolazione    avviene      in    un  passaggio     successivo   all’acquisto
intracomunitario occorre documentare l’avvenuto assolvimento dell’IVA sulla
cessione avvenuta in occasione della prima cessione interna, anche se non
effettuate nei confronti del cliente finale.

       Nella consapevolezza che prima di procedere con l’immatricolazione del
veicolo, è possibile che vi siano più cessioni tra operatori residenti anche in
province diverse, al fine di consentire la correzione di eventuali errori
nell’indicazione nel nuovo modello F24 del numero di telaio o nell’ammontare
dell’imposta (i cui dati devono coincidere con quelli risultanti nel libretto di
circolazione o nel C.O.C. - certificato di omologazione comunitaria -, nella fattura
di acquisto e nella ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico della
Motorizzazione civile all’atto della dichiarazione di acquisto intracomunitario), la
circ. 64/E/2007 suggerisce quanto segue: “Poiché, prima di procedere con
l’immatricolazione del veicolo, è possibile che vi siano più cessioni tra operatori
residenti anche in province diverse, è opportuno che la documentazione di supporto
sopra richiamata (libretto di circolazione estero, certificato di omologazione
comunitaria e, se disponibile, ricevuta rilasciata dallo Sportello Telematico
dell’Automobilista di dichiarazione di acquisto intracomunitario) accompagni, ad
ogni cessione interna, la rispettiva fattura, per agevolare la correzione di eventuali
anomalie”.

                                           www.commercialistatelematico.com                                              7
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Esempio
Iva a debito: 120.000 (di cui 5.000 da fattura emessa per vendita interna di
vettura nuova proveniente da acquisto intracomunitaro)
Iva a credito detratta: 70.000
Saldo a debito: 50.000
Di cui già versate euro 5.000 con modello F24 immatricolazione auto UE
Da versare: euro 45.000 con modello F24 ordinario

I necessari chiarimenti
       La novità si applica ai beni nuovi ed usati. Mentre per quelli nuovi oggetto
di scambi intracomunitari, come sopra identificati, l’IVA è sempre dovuta nel
paese di destinazione (art. 38, co. 3, lett. e) del DL 331/93; vedi anche circ.
1798/V del 22.10.1996 e ris. 136/E del 6.9.2000), per quelli usati l’IVA è dovuta
nel paese di destino solo nel caso di acquisto effettuato da un soggetto passivo
d’imposta. Quindi, non interessa gli autoveicoli usati acquistati in regime del
margine, il cui scambio non costituisce operazione intracomunitaria ai fini
dell’imposta sul valore aggiunto, bensì operazione interna (art. 37, co. 2 del D.L.
41/1995).

Così per gli acquisti di beni usati da operatori che hanno applicato il regime
                                  del margine

La circolare dell’Agenzia delle entrate 26.2.2008, n. 14/E cerca di dipanare le
difficoltà interpretative in relazione al trattamento delle operazioni di acquisto
presso operatori dell’Unione Europea aventi ad oggetto autoveicoli rientranti nel
regime IVA del margine ex DL 41/1995. L’Agenzia precisa che il nuovo modello
F24-autoUE è riservato al versamento dell’imposta sulla cessione di autoveicoli
oggetto di acquisto intracomunitario, mentre gli acquisti in regime del margine,
costituendo un acquisto interno, esula da tale disposizione. Ciononostante, al fine
di prevenire frodi in ambito IVA, si è disposto che gli uffici della Motorizzazione
procedano all’immatricolazione solo previo benestare degli uffici dell’Agenzia delle
entrate che verrà comunicato tramite apposito canale informatico dedicato. Il
consenso dell’amministrazione finanziaria avverrà solo dopo aver verificato che
l’operazione sia effettivamente rientrante nel regime IVA del margine, a mezzo
riscontro documentale della:
1) fattura di acquisto del mezzo;
2) carta di circolazione estera.
3) eventualmente è possibile produrre anche una dichiarazione dalla quale risulti
che il rivenditore italiano abbia acquistato gli autoveicoli usati da soggetti privati
o da soggetti passivi d’imposta che non abbiano potuto esercitare il diritto alla
detrazione nel proprio paese (oppure da coloro che hanno applicato la cessione al
regime del margine).
Gli uffici dell’Agenzia verificheranno congiuntamente la fattura e la carta di
circolazione onde verificare la data di prima immatricolazione: per essere usata
l’iscrizione deve essere avvenuta da oltre sei mesi (la circolare sostiene,
erroneamente, da “almeno” sei mesi). Dalla carta di circolazione inoltre è possibile
verificare che tra i soggetti proprietari almeno uno era una persona fisica, in tal
modo ipotizzando (salvo ulteriori verifiche) che si trattava di una persona fisica
non soggetto passivo d’imposta. Se invece la carta di circolazione presenta tra i
                              www.commercialistatelematico.com                      8
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
precedenti proprietari solo società/imprese diviene necessaria (non più eventuale)
la dichiarazione di cui al punto 3) e scatteranno immediatamente i controlli fiscali
utilizzando anche gli strumenti derivanti dalla cooperazione amministrativa tra gli
Uffici dell’Amministrazione finanziaria dei paesi membri dell’UE.
Tutta questa serie di verifiche, secondo la circolare in commento, serve a
verificare i “requisiti minimi, anche se non sufficienti, per l’adozione del regime
speciale IVA”, senza escludere gli eventuali successivi accertamenti sull’effettiva
legittimità del regime del margine. Nello stesso tempo, il complesso meccanismo,
che include anche le amministrazioni fiscali di altri paesi, dimostra
inequivocabilmente che la correttezza nell’applicazione del regime del margine
non può prescindere dall’analisi del regime fiscale adottato dagli operatori
commerciali esteri nelle precedenti operazioni di compravendita. E in questo il
contribuente/operatore nazionale non ha potere alcuno di verifica.
Dunque l’addossamento della responsabilità in capo ad esso per l’errata
applicazione del regime del margine da parte degli operatori esteri è irragionevole.
La circolare 40/E del 18.7.2003, richiamata anche nella circolare 14/E/2008,
aveva sostenuto che il cessionario nazionale avesse l’onere di verificare se la
vettura era stata acquistata dal cedente quale bene oggetto dell’attività (società di
noleggio, ad esempio); in questo caso, avendo il cedente stesso potuto detrarre
l’Iva al momento dell’acquisto, la rivendita deve essere assoggettata ad Iva (nel
paese di destino, mediante l’integrazione della fattura intracomunitaria). Si è cioè
in presenza di una cessione intracomunitaria (con applicazione dell’Iva sull’intero
corrispettivo) e non di una cessione in regime del margine (con applicazione
dell’Iva sul solo “utile” realizzato).
Secondo quanto affermato dall’Agenzia, la specificazione in fattura che la
transazione è stata effettuata con l’applicazione del regime del margine non esime
l’acquirente da responsabilità qualora, in base a elementi oggettivi, si possa
desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in
argomento. La circolare n. 180/E del 10/7/1998 ha precisato che se l’errore
“dipende da negligenza o imperizia, non rileva ai fini dell’esclusione della
responsabilità”.      Non si ritiene di poter condividere il parere espresso
dall’amministrazione finanziaria.
Come può l’acquirente desumere un errore di fatturazione o di applicazione di
regime Iva da elementi oggettivi? Come possono desumersi elementi oggettivi dal
“libretto” della vettura?
Ad esempio, anche se si potesse appurare dal libretto che la vettura usata
acquistata è appartenuta ad una società di leasing, l’acquirente non ha
possibilità di sapere se la vettura era stata data in locazione ad un utilizzatore
oppure se era stata utilizzata dai dipendenti della società di leasing. Nel primo
caso si può supporre che la società di leasing avesse in precedenza detratto l’Iva
(e quindi per le successive cessioni avrebbe dovuto sempre applicarsi l’Iva) mentre
nel secondo caso la società potrebbe non aver detratto l’imposta (e quindi, con
successivi passaggi di proprietà si potrebbe arrivare ad applicare il regime del
margine).
Il problema comunque è molto delicato e ha interessato anche la giurisprudenza
che ha avuto modo di affermare che al cessionario inconsapevole della frode non
può essergli negato il diritto alla detrazione: Corte di giustizia UE 27/9/2007
causa C-409/04; Corte di giustizia UE 15 marzo 2007 causa C-35/05; Corte di
giustizia UE 6/7/2006 cause riunite 439/04 e 440/04; Corte di giustizia UE
12/1/2006 cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03; Cassazione
                                           www.commercialistatelematico.com                                              9
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
5888/2001; Cassazione 11313/2000; Cassazione 3433/2000; Cassazione
2603/2000; Cassazione 1841/2000; Comm.Trib.Reg. Molise 16/9/2002 n. 123;
Comm.Trib.Reg. Molise 26/2/2007 n. 35.

       Il punto 2 del Provvedimento 166781 ha previsto una clausola di
esclusione dall’obbligo di versamento per gli acquisti intracomunitari e le
importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi (di cui fanno parte,
ai soli fini degli scambi intracomunitari e mai nel caso di importazione, quelli già
immatricolati in altro paese membro ma da non oltre 6 mesi o aventi non più di
6.000 chilometri) provenienti direttamente dalle case costruttrici, provvisti di
codice di antifalsificazione.
       Si tratta di un particolare meccanismo di identificazione degli autoveicoli
direttamente presso la direzione centrale per la motorizzazione.

      Molte case costruttrici, infatti, cedono regolarmente veicoli già
immatricolati, utilizzati ad esempio per breve tempo dai propri dipendenti, per i
quali non si verificano entrambe le condizioni (6 mesi e 6.000 chilometri) affinché
essi possano essere considerati usati.

       Letteralmente, per i veicoli provenienti direttamente dalle case costruttrici e
destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione, si
avrebbe la seguente situazione:
- veicoli importati, nuovi o usati: in questo caso non valgono le due condizioni
stabilite dall’art. 38 D.L. 331/93, per cui resta l’obbligo di presentare una
certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA;
- veicoli nuovi oggetto di acquisto intracomunitario: se la vettura è considerata
nuova nel senso dell’art. 38 D.L. 331 non scatta l’obbligo del versamento Iva se il
mezzo non è mai stato immatricolato in alcun paese UE né ha percorso della
strada; diversamente, scatta l’obbligo di versamento se il mezzo è stato già
immatricolato o anche se ha percorso della strada, essendo privo del codice di
antifalsificazione, pur essendo considerato nuovo ai sensi della normativa vigente.
In pratica viene considerato come se provenisse dal mercato parallelo.
- veicoli usati oggetto di acquisto intracomunitario: vale quanto detto al punto
precedente. Sia quelli considerati usati dalla legislazione Iva prevista per gli
scambi intracomunitari sia quelli considerati usati nel senso comune del
termine(già immatricolati, ma nuovi, nel gergo IVA) sono sottoposti alla procedura
descritta.

       Non può non evidenziarsi una sorta di confusione nei termini utilizzati nei
vari provvedimenti normativi.
       Infatti, il concetto di veicolo nuovo/usato è differente nelle disposizioni
emanate dal Dipartimento dei trasporti rispetto a quelle disposte dalla normativa
fiscale.
       Si veda nella tabella seguente il confronto della legislazione.

                                           www.commercialistatelematico.com                                              10
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
L. 311/2004, art. 1, co.                    DL 262/2006, art. 1, co.                      Decreto 30 ottobre 2007 del
           378                                        9-11                                              Dtt
Prevede           l’obbligo          della   9. Ai fini dell'immatricolazione o           Stabilisce le modalità di trasmissione dei
comunicazione al Dtt dei dati delle          della      successiva     voltura     di     dati al Dtt solo per i veicoli nuovi od
auto      provenienti     da     acquisti    autoveicoli,    motoveicoli    e    loro     usati        oggetto    di      acquisto
intracomunitari. L’obbligo è stabilito       rimorchi anche nuovi (dunque
“ai fini dell'applicazione dell' articolo                                                 intracomunitario o provenienti
                                             anche usati, n.d.a.) oggetto di
53, comma 3, del decreto-legge 30                                                         dallo Spazio economico europeo,
                                             acquisto intracomunitario a                  attraverso    canali    di    importazione
agosto 1993, n. 331”.
                                             titolo oneroso, la relativa richiesta è
Quest’ultima norma dispone il                                                             (espressione che non si addice agli acquisti
                                             corredata di copia del modello F24
divieto dell’immatricolazione relativa                                                    intracomunitari) non ufficiali (i cd.
                                             …. recante, per ciascun mezzo di
“a mezzi di trasporto nuovi, di cui          trasporto, il numero di telaio e             importatori paralleli).
all' articolo 38, comma 4, (non oltre        l'ammontare dell'IVA assolta in
6      mesi       dalla      precedente      occasione della prima cessione               Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate
immatricolazione o non oltre 6000            interna.                                     del 25.10.2007 esonera dall’obbligo del
km percorsi, n.d.a.) oggetto di              10. Per i veicoli di cui al comma 9,         versamento            IVA             preventivo
acquisto intracomunitario,                                                                all’immatricolazione      gli    acquisti    “in
                                             oggetto di importazione (nuovi
se gli obblighi relativi all'applicazione                                                 relazione            agli             acquisti
                                             ed             usati,            n.d.a.),
dell'imposta         non        risultano
                                             l'immatricolazione è subordinata alla        intracomunitari                   e         alle
adempiuti”.                                                                               importazioni          di      veicoli    nuovi
                                             presentazione della certificazione
Anche la circolare 26.9.2005, n.                                                          provenienti dalle case costruttrici e
                                             doganale attestante l'assolvimento
41/E, nel descrivere la novità                                                            destinati al mercato nazionale, provvisti di
                                             dell'IVA…
introdotta dalla Finanziaria del                                                          codice    di    antifalsificazione”.     Quindi,
                                             11. Con provvedimento del Direttore
2005, cita esclusivamente i veicoli                                                       leggendo a contrario la disposizione, resta
                                             dell'Agenzia delle entrate è fissata la
nuovi.
                                             data a decorrere dalla quale si              l’obbligo di versamento per i veicoli usati,
                                             applicano le disposizioni di cui ai          benché provenienti dalle case costruttrici.
                                             commi 9 e 10 e sono individuati i
                                             criteri di esclusione.

             Un altro caso di esclusione dalla suddetta normativa si dovrebbe avere
      laddove il veicolo nuovo sia acquistato per scopi non commerciali, ma per uso
      privato o strumentale. Questa interpretazione dovrebbe essere avvalorata dal
      fatto che l’obbligo scatta in occasione della prima cessione interna: occorre cioè
      un acquisto intracomunitario e una successiva cessione interna.

            Invece, nel caso della semplice immatricolazione in Italia senza ulteriore
      cessione interna dovrebbero valere le regole generali (alternative tra loro):
         a) assolvimento dell’imposta in base al meccanismo dell’inversione contabile
            previsto dall’art. 46 del D.L. 331/93: per acquisti intracomunitari effettuati
            da soggetti passivi d’imposta;
         b) assolvimento dell’Iva mediante il modello F24 tradizionale (codice tributo
            6099; risoluzione ris. 6.9.2000, n. 136/E): per acquisti, effettuati da
            soggetti privati, di autoveicoli acquistati in un Paese dell’Unione europea o
            aderente allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

            Si può però ritenere che l’intenzione del legislatore fosse quella di imporre
      adempimenti paralleli tra comunicazioni dati al Dtt e versamento IVA. Al
      riguardo, la circolare 30.11.2007, n. 64/E afferma che la procedura assicura “un
      collegamento univoco tra l’IVA versata e l’operazione di vendita”.

           Pertanto, la situazione dovrebbe essere quella descritta nella tabella
      seguente.

                                                  www.commercialistatelematico.com                                              11
                      E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
          Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Tabella.
  Obbligo di utilizzo del nuovo Mod. F24-IVA immatricolazione auto UE in
  occasione della prima cessione interna di taluni mezzi di trasporto
  provenienti da acquisto intracomunitario.

                                         Vettura nuova                    Vettura usata
                                (intesa nell’accezione comune, (intesa nell’accezione comune,
                                cioè mai immatricolata, neppure cioè già immatricolata, anche se
                                in un paese terzo)              in un paese terzo e anche se
                                                                non sono rispettati i parametri
                                                                di cui all’art. 38, co. 4 D.L.
                                                                331/93)
                                  Proveniente      Proveniente    Proveniente     Proveniente
                                     da casa       dal mercato      da casa       dal mercato
                                  costruttrice       parallelo    costruttrice      parallelo
Ceduta da soggetto
passivo d’imposta in
un Paese membro a
soggetto       passivo                    NO                         SI’                        SI’                        SI’
d’imposta in Italia
con      destinazione
commerciale
Ceduta da soggetto
passivo d’imposta in
un Paese membro a
                                          NO                         NO                        NO                          NO
soggetto       passivo
d’imposta in Italia
per uso strumentale
Ceduta IN REGIME
DEL MARGINE da
soggetto       passivo
d’imposta     in    un                    NO                         NO                        NO                          NO
Paese     membro     a
soggetto       passivo
d’imposta in Italia
Ceduta IN REGIME
DEL MARGINE da
soggetto       passivo
d’imposta     in    un                    NO                         NO                        NO                          NO
Paese     membro     a
soggetto privato in
Italia

        Un ultimo aspetto che merita una particolare attenzione attiene ai soggetti
  che effettuano le liquidazioni Iva di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72 e D.M.
  13.12.1979: il versamento è effettuato dal soggetto controllante anche per i debiti
  d’imposta liquidati dalla controllata.

                                             www.commercialistatelematico.com                                                12
                 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
     Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Se quest’ultima effettuasse un acquisto intracomunitario soggetto ai nuovi
obblighi ma il versamento dell’imposta fosse effettuato dalla capogruppo (codice
fiscale da indicare nel modello F24-IVA immatricolazione auto UE), non si
avrebbe modo di incrociare i dati presenti nell’archivio della motorizzazione che
fanno riferimento alla controllata.

      Le soluzioni possibili sono:
- imporre il versamento dell’Iva da parte della controllata: quindi la sola imposta
dovuta per le cessioni interne di veicoli provenienti da acquisti intracomunitari
verrebbe versata autonomamente, fuoriuscendo dalla liquidazione di gruppo.

      Occorrerebbe però un intervento normativo in tal senso;
- prevedere un campo nel nuovo modello F24 per indicare il codice fiscale del
soggetto controllato per il quale il versamento viene effettuato dalla controllante,
analogamente a quanto accade per i modelli F24, recentemente modificati per
accogliere anche il codice fiscale del “coobbligato, erede, genitore, tutore o
curatore fallimentare”.

       La circ. 64/E/2007, si limita ad affermare che “le nuove modalità di
versamento non modificano le regole ordinarie di liquidazione periodica dell’IVA.
Pertanto, i versamenti effettuati attraverso il modello “F24 Auto UE” sono da
inserire nella liquidazione dell’IVA nel periodo in cui la vendita avviene,
indipendentemente dal fatto che l’IVA relativa sia stata versata autonomamente”.
       Parrebbe di capire che la controllata che effettua un versamento autonomo
utilizzando il modello “F24-immatricolazione auto UE” dovrà comunque inserire
l’ammontare dell’imposta (a debito e a credito per via del meccanismo
dell’inversione contabile) relativa all’acquisto intracomunitario nella liquidazione
del periodo. Il saldo verrà trasferito alla controllante che procederà al versamento,
con il modello F24 ordinario e utilizzando i consueti codici tributo Iva, al netto di
quanto versato autonomamente dalla controllata. Va da sé che l’incrocio dei dati
fra Iva da liquidazione periodica e Iva versata non sarà agevola e non si nasconde
una certa preoccupazione per i disagi che ne potranno derivare.

      Un esempio di comunicazione alla controllante della liquidazione è di
seguito rappresentato.

Società controllata
                                                                          Spett.
                                                                          Società controllante
Milano, 12 dicembre 2007

Oggetto: Liquidazione IVA di Gruppo

Egregi Signori,
             al fine di permetterVi di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 13
dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo
73, ultimo comma, del D.P.R. 633/72 e s.m., comunichiamo qui di seguito le
risultanze della nostra liquidazione Iva periodica:
                                           www.commercialistatelematico.com                                              13
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
A)         IVA DOVUTA   relativa al MESE/TRIMESTRE                           €
B)         IVA DETRATTA relativa al MESE/TRIMESTRE                           €

C) (A-B) SALDO A DEBITO                                                      €
D) (A-B) SALDO A CREDITO                                                     €

E) (C x 1%) INTERESSI PER LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE ex art. 7 DPR 542/1999                                          €

F) IMPORTO VERSATO AUTONOMAMENTE con mod. F24-immatricolazione auto UE €

G) (C+E-F) DEBITO RESIDUO DA VERSARE                                         €

Il suddetto importo a debito vi verrà bonificato entro il ……
Il suddetto importo a credito ci dovrà essere bonificato entro il …..presso la banca……

Con l’occasione porgiamo cordiali saluti.

                                                                            Firma

Decorrenza
      Poiché il provvedimento entra in vigore il prossimo 3 dicembre, qualche
chiarimento al riguardo non guasterebbe. Per precisione, le nuove procedure
(versamento autonomo dell’imposta ed incrocio con i dati presso il Dipartimento
dei Trasporti terrestri) si applicano agli autoveicoli la cui dichiarazione
telematica di acquisto intracomunitario agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti
terrestri è stata effettuata a decorrere dal giorno 3 dicembre 2007. Pertanto,
come ricorda la circ. 64/E/2007, “…per tutti i veicoli che siano stati oggetto di
comunicazione telematica di acquisto intracomunitario antecedente alla data in
questione, ma presentate per l’immatricolazione dopo tale data, non trova
applicazione la nuova procedura”.

                                             www.commercialistatelematico.com                                              14
                 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
     Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Modello F24 IVA immatricolazione auto UE

Pierpaolo Ceroli e Claudio Sabbatini
4 Agosto 2008
                                           www.commercialistatelematico.com                                              15
               E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.
   Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Puoi anche leggere