F24 PER VEICOLI UE MA NON PER TUTTI - Commercialista Telematico
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F24 PER VEICOLI UE …MA NON PER TUTTI a cura Pierpaolo Ceroli e Claudio Sabbatini Gli operatori del settore auto sono alle prese con il nuovo adempimento che da il via libera per l’immatricolazione delle auto provenienti dall’estero. Sono altresì alle prese con l’interpretazione della norma che, giusto un anno fa, ha introdotto l’obbligo di versamento dell’IVA teso a combattere il fenomeno delle frodi fiscali. Neppure il Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate e la circolare di fine novembre hanno risolto i dubbi che nascono dall’infelice formulazione della norma. Le frodi in ambito comunitario L’Iva è una risorsa interna dell’Unione europea e come tale necessita di particolare attenzione, anche da parte degli Stati membri, affinché vengano tutelati gli importi dovuti sulle transazioni commerciali. Ciò spiega il grande impegno che viene profuso nella lotta al fenomeno delle frodi IVA, come ben messo in risalto dal comunicato stampa n. 15502 del Consiglio dell’Unione europea del 28 novembre 2006 (visionabile sul sito http://www.consilium.europa.eu): “Il Consiglio riconosce l'urgente necessità di elaborare una strategia antifrode a livello della Comunità che integri gli sforzi compiuti a livello nazionale per lottare contro la frode fiscale”. Le frodi, come quelle cosiddette “carosello”, di frequente nascono a motivo del fatto che l’imposta, nel regime transitorio degli scambi comunitari, in attesa dell’armonizzazione delle aliquote vigenti nei vari paesi membri, viene addebitata nel paese di destino anziché, come dovrebbe avvenire in virtù dell’obbligo della rivalsa, nel paese di origine. Lo schema seguito nelle frodi è spesso il seguente: - il cessionario, attraverso società cartiere o soggetti prestanome, acquistano merce da cui non scaturisce né un debito né un credito Iva, grazie al meccanismo dell’inversione contabile; - di conseguenza nessun importo è stato versato al cedente a titolo di imposta; - in fase di rivendita, il corrispettivo viene regolarmente assoggettato ad imposta: questa viene incassata ma non versata. Il recupero dell’imposta evasa risulta difficoltoso ed addirittura impossibile per via dell’irreperibilità del reale autore della frode. La soluzione Per contrastare all’origine il fenomeno si potrebbe applicare il meccanismo definitivo (Iva applicata all’origine) almeno per gli acquisti di veicoli, il cui costo unitario (e relativa imposta) è di importo considerevole. www.commercialistatelematico.com 1 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
In tale attesa, il legislatore italiano ha pensato di richiedere il versamento dell’imposta prima dell’immatricolazione. L’art. 1, co. 9, del D.L. 3.10.2006, n. 262 prescrive che “ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi anche nuovi oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, la relativa richiesta è corredata di copia del modello F24 recante, per ciascun mezzo di trasporto, il numero di telaio e l’ammontare dell’IVA assolta in occasione della prima cessione interna. A tale fine, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, al modello F24 saranno apportate le necessarie integrazioni”. Come affermato nel comunicato stampa diffuso dall’Agenzia delle Entrate in data 26.10.2007, annunciante l’approvazione del nuovo modello F24, “la presentazione della documentazione che dimostra l’avvenuto versamento dell’Iva contestualmente alla richiesta di immatricolazione del veicoli, infatti, elimina l’elemento alla base di questo tipo di frodi, rappresentato dal mancato versamento dell’imposta”. Quest’ultimo adempimento si aggiunge a quello introdotto dal comma 378 dell’art. 1 della Legge 311/04 (Finanziaria per il 2005), attuato con DM 8.6.2005 (in G.U. n. 154 del 5.7.2005), modificato dal decreto dirigenziale del Dipartimento per i trasporti terrestri (di seguito, anche Dtt), adottato di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate, datato 30.10.2007, che ha imposto l’assolvimento dell’obbligo di comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri dei dati (codice fiscale del fornitore UE o nazionale, numero di telaio del veicolo, data di acquisto o di cessione, anche all’esportazione) nel caso di acquisto di beni provenienti da altri Stati UE attraverso canali di importazione non ufficiali. La comunicazione, da effettuarsi telematicamente entro 15 giorni dall’acquisto e comunque prima dell’immatricolazione, è condizione essenziale per ottenere l’immatricolazione stessa del veicolo. Il termine di 15 giorni decorre, in caso di acquisto intracomunitario, dalla data di consegna o di arrivo del veicolo nel territorio dello Stato ai senso dell’art. 39 del DL 331/1993. Analogo adempimento è richiesto in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei predetti veicoli, non ancora immatricolati, ma anche nel caso di cessioni interne. In tal caso, il termine di 15 giorni decorre dalla data di consegna o di spedizione ai sensi degli artt. 6 e 8 del DPR 633/72. Dunque, solo attraverso l’incrocio dei dati (cd. validazione da parte dell’Agenzia delle entrate), come ad esempio il numero di telaio, conosciuti dagli uffici della ex Motorizzazione civile e il versamento effettuato con il modello F24- immatricolazione auto UE si potrà procedere all’immatricolazione del veicolo. Si badi che l'acquirente finale del veicolo potrebbe vedersi respinta la richiesta di immatricolazione nel caso in cui non sia stata acquisita al sistema informativo del Dtt il dato relativo alla validazione dell'IVA. La circ. 30.11.2007, n. 64/E precisa che per ottenere la validazione è necessario che l’ammontare dell’imposta versata “risulti almeno pari al 20% dell’imponibile della fattura (importo pari all’IVA dovuta) presente nei dati acquisiti e trasmessi dal C.E.D.” e che “il sistema, in ogni caso, non riconosce come congruo un versamento inferiore a € 1.000 o che si discosti di più dell’1% dal versamento dovuto”. www.commercialistatelematico.com 2 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Il riscontro fra dati di acquisto intracomunitario presso gli uffici del Dipartimento dei trasporti e quelli relativi al versamento Iva in possesso dell’Agenzia delle entrate avviene in automatico e l’esito positivo dell’incrocio dei dati potrà essere verificato direttamente dal contribuente attraverso la procedura di accesso al "cassetto fiscale". L’ambito applicativo In applicazione dell’articolo 1, commi da 9 a 11 del DL 3.10.2006, n. 262, i Provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate nn. 166242 e 166781 del 25.10.2007 (entrambi in Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15.11.2007), con i quali è stato approvato il nuovo Modello F24-IVA immatricolazione auto UE, stabilita la decorrenza e precisate le esclusioni, permettono l’attuazione dell’obbligo di versamento dell’Iva che va effettuato nei termini e secondo le modalità seguenti: 1) in occasione della prima cessione interna, ai fini dell’immatricolazione o della successiva voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, nuovi od usati, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso; 2) entro i termini ordinari previsti per la liquidazione periodica del tributo e comunque entro il nono giorno lavorativo antecedente alla richiesta di immatricolazione del veicolo. Il combinato disposto del punto sub 1) e sub 2) comporta che se il soggetto che immatricola la vettura è lo stesso che effettua la prima cessione interna (cioè è il soggetto che ha effettuato l’acquisto intracomunitario) l’imposta potrebbe essere versata con un certo anticipo rispetto all’ordinaria scadenza, onde permettere l’immatricolazione del mezzo. Ma significa anche che se l’immatricolazione avviene dopo la prima cessione interna, i successivi acquirenti potranno procedere all’immatricolazione solo a condizione che il cessionario intracomunitario (cioè colui che ha effettuato la prima cessione interna) abbia già provveduto al versamento dell’imposta con l’apposito modello. Laddove fosse necessario procedere all’immatricolazione occorre attuare un sforzo di coordinamento (e finanziario) tra tutti gli operatori coinvolti nella catena delle transazioni; 3) telematicamente (fatti salvi i casi di esonero già contemplati con la circ. 29.9.2006, n. 30/E) senza possibilità di effettuare la compensazione con altre imposte o contributi a credito. Si noti che il provvedimento 25.10.2007 dell’Agenzia delle entrate stabilisce che “non è consentita la compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”. Cioè, non è consentita la cosiddetta compensazione orizzontale, ma il modello approvato non consente neppure la compensazione verticale (IVA da IVA derivante da liquidazioni periodiche). Ciò significa che l’imposta relativa alla prima cessione interna andrà sempre corrisposta, anche se la liquidazione periodica dovesse risultare a credito. L’importo corrisposto, comunque, andrà ad incrementare il credito del periodo, come dimostra il seguente esempio. www.commercialistatelematico.com 3 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Iva Importo a dovuta (inclusa Importi quella Credito da Iva a versati con Periodo relativa alla Debito da riportare al credito F24 auto prima versare periodo cessione UE successivo interna di auto) Gennaio 1000 600 200 200 (1) Febbraio 1000 1500 200 700 (2) Marzo 1000 700 200 600 (3) Aprile 1000 400 200 200 (4) …….. …….. …….. …….. …….. …….. Dicembre 1000 100 200 500 (5) Totali 5000 3300 1000 700 0 (1) 1000 – 600 – 200 (2) 1000 –1500 – 200 (3) 1000 – 700 – 200 –700 (credito da periodo precedente) (4) 1000 – 400 – 200 – 600 (credito da periodo precedente) (5) 1000 – 100 – 200 – 200 (credito da periodo precedente) Operando in questo modo l’IVA dovuta per l’intero anno pari a 1700 (5000 – 3300) è stata versata in parte (1000) tramite il modello F24 auto UE nei termini ordinari o comunque prima della immatricolazione e in parte (700) tramite modello F24 normale, entro le scadenze ordinarie. Viene altresì rispettato il principio, sancito dalla circ. 64/E/2007, laddove afferma che “le nuove modalità di versamento non modificano le regole ordinarie di liquidazione periodica dell’IVA. Pertanto, i versamenti effettuati attraverso il modello “F24 Auto UE” sono da inserire nella liquidazione dell’IVA nel periodo in cui la vendita avviene, indipendentemente dal fatto che l’IVA relativa sia stata versata autonomamente”. L’affermazione dovrebbe rispondere anche al dubbio relativo alla maggiorazione dell’ 1% a titolo di interesse corrispettivo per l’IVA versata dai contribuenti trimestrali. Nel caso da noi ipotizzato in tabella, al termine del primo trimestre la liquidazione avrebbe evidenziato un debito di 400, pari a 3000 di Iva dovuta e 2800 di Iva detratta, a cui dovrebbe essere sottratto l’importo di Iva già versata con il modello F24 auto UE (600). Essendo l’importo della liquidazione negativo nessun interesse sarebbe stato calcolato. Laddove la liquidazione avesse evidenziato un importo a debito, invece, si sarebbe applicata la maggiorazione dell’ 1% sul solo importo effettivamente da versare. Qualche chiarimento sarebbe opportuno (già dal 2007), per i soggetti tenuti al nuovo adempimento, ai fini del calcolo dell’acconto IVA per quanti vorranno utilizzare il cosiddetto metodo delle operazioni effettuate: si ritiene, alla luce di quanto appena affermato in merito alle liquidazioni periodiche, che nell’effettuare www.commercialistatelematico.com 4 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
una liquidazione anticipata al 20 dicembre i contribuenti dovrebbero poter tener conto degli importi già versati con il modello F24 auto UE con riferimento alle cessioni effettuate fino a tale data. Parimenti, nulla dovrebbe cambiare, neppure negli anni futuri, il criterio di calcolo previsionale o storico. Una notazione relativa ai versamenti effettuati nel corso dell’anno sorge esaminando il modello e le istruzioni (consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle entrate) della dichiarazione annuale IVA 2008 per il periodo 2007, in quanto si in essi si fa cenno al nuovo adempimento. In particolare, nel quadro VH è stata istituita una seconda sezione per l’indicazione dei versamenti con il nuovo modello F24-autoUE. La prima sezione del quadro VH tiene conto, nell’evidenziare le risultanze delle liquidazioni periodiche, anche dell’imposta versata separatamente con l’apposito modello F24. In altre parole, nei campi “debiti” dovranno essere indicati gli importi al netto di quanto versato separatamente per le vetture. Gli importi ivi indicati, quindi, dovrebbero corrispondere agli ammontari versati utilizzando i tradizionali codici tributo previsti per i versamenti periodici IVA. Infine, si ricorda che l’imposta versata separatamente confluirà anche negli ammontari complessivi dei versamenti nel rigo VL29. Esempio Si faccia il caso di un contribuente mensile che nel mese di dicembre 2007 presenta la seguente situazione: IVA su vendite: 1.000,00 di cui relativa alla prima cessione interna di vettura acquistata dalla UE: 150 IVA detraibile: 800,00 Liquidazione IVA di dicembre 2007: 1.000 – 800 – 150 = importo a debito 50 Mentre l’importo di 150 viene versato con il codice tributo 6212 (si veda oltre) mediante il modello F24-auto UE, il residuo debito di 50 viene versato mediante l’ordinario modello F24 indicandovi il codice tributo 6012. Ecco di seguito come sarà la compilazione del Modello IVA 2008. 50 150 www.commercialistatelematico.com 5 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
1000 1000 800 200 200 I codici tributo da utilizzare sono stati istituiti con ris. 21.11.2007, n. 337/E. Essi, di seguito elencati, vanno indicati nella sezione “Erario”, nella sola colonna “Importi da debito versati” e riportando come “anno di riferimento”, espresso nella forma AAAA, quello in cui si esegue il versamento: Codice Denominazione tributo 6201 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese gennaio 6202 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese febbraio 6203 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese marzo 6204 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese aprile 6205 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese maggio 6206 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese giugno 6207 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese luglio 6208 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese agosto 6209 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese settembe 6210 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese ottobre 6211 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese novembre 6212 Versamento IVA imm.ne auto Ue - mese dicembre 6231 Versamento IVA imm.ne auto Ue – primo trimestre 6232 Versamento IVA imm.ne auto Ue – secondo trimestre 6233 Versamento IVA imm.ne auto Ue – terzo trimestre 6234 Versamento IVA imm.ne auto Ue – quarto trimestre www.commercialistatelematico.com 6 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Qualche considerazione Si rammenta che il concetto di auto nuova, comunemente attribuibile ad un mezzo mai immatricolato e non utilizzato, vale solo nel caso delle importazioni (per le quali il comma 10 del DL 262 stabilisce che con la richiesta di immatricolazione occorre presentare una certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA o contenente l’eventuale riferimento all’utilizzo del plafond da parte del cessionario importatore), analogamente al senso dell’espressione utilizzata negli scambi che avvengono all’interno del nostro Paese. Solo ai fini degli scambi intracomunitari, invece, per il concetto di auto nuova o usata occorre rifarsi all’art. 38, co. 4 del D.L. 331/93, di identico contenuto alla direttiva CEE (art. 2, par. 2, lett. a) e b) della Direttiva 2006/112/CE), secondo il quale l’autoveicolo è considerato: NUOVO, benché già immatricolato, se si verifica almeno una delle seguenti condizioni: a) ha percorso non più di 6.000 chilometri; b) è ceduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione, iscrizione in pubblici registri o altro provvedimento. USATO se si verificano entrambe le seguenti condizioni: c) ha percorso più di 6.000 chilometri; d) è ceduto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione, iscrizione in pubblici registri o altro provvedimento. Poiché va attestato l’assolvimento degli obblighi di versamento dell’imposta “in occasione della prima cessione interna”, se ne deduce che, se l’immatricolazione avviene in un passaggio successivo all’acquisto intracomunitario occorre documentare l’avvenuto assolvimento dell’IVA sulla cessione avvenuta in occasione della prima cessione interna, anche se non effettuate nei confronti del cliente finale. Nella consapevolezza che prima di procedere con l’immatricolazione del veicolo, è possibile che vi siano più cessioni tra operatori residenti anche in province diverse, al fine di consentire la correzione di eventuali errori nell’indicazione nel nuovo modello F24 del numero di telaio o nell’ammontare dell’imposta (i cui dati devono coincidere con quelli risultanti nel libretto di circolazione o nel C.O.C. - certificato di omologazione comunitaria -, nella fattura di acquisto e nella ricevuta rilasciata dallo Sportello telematico della Motorizzazione civile all’atto della dichiarazione di acquisto intracomunitario), la circ. 64/E/2007 suggerisce quanto segue: “Poiché, prima di procedere con l’immatricolazione del veicolo, è possibile che vi siano più cessioni tra operatori residenti anche in province diverse, è opportuno che la documentazione di supporto sopra richiamata (libretto di circolazione estero, certificato di omologazione comunitaria e, se disponibile, ricevuta rilasciata dallo Sportello Telematico dell’Automobilista di dichiarazione di acquisto intracomunitario) accompagni, ad ogni cessione interna, la rispettiva fattura, per agevolare la correzione di eventuali anomalie”. www.commercialistatelematico.com 7 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Esempio Iva a debito: 120.000 (di cui 5.000 da fattura emessa per vendita interna di vettura nuova proveniente da acquisto intracomunitaro) Iva a credito detratta: 70.000 Saldo a debito: 50.000 Di cui già versate euro 5.000 con modello F24 immatricolazione auto UE Da versare: euro 45.000 con modello F24 ordinario I necessari chiarimenti La novità si applica ai beni nuovi ed usati. Mentre per quelli nuovi oggetto di scambi intracomunitari, come sopra identificati, l’IVA è sempre dovuta nel paese di destinazione (art. 38, co. 3, lett. e) del DL 331/93; vedi anche circ. 1798/V del 22.10.1996 e ris. 136/E del 6.9.2000), per quelli usati l’IVA è dovuta nel paese di destino solo nel caso di acquisto effettuato da un soggetto passivo d’imposta. Quindi, non interessa gli autoveicoli usati acquistati in regime del margine, il cui scambio non costituisce operazione intracomunitaria ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, bensì operazione interna (art. 37, co. 2 del D.L. 41/1995). Così per gli acquisti di beni usati da operatori che hanno applicato il regime del margine La circolare dell’Agenzia delle entrate 26.2.2008, n. 14/E cerca di dipanare le difficoltà interpretative in relazione al trattamento delle operazioni di acquisto presso operatori dell’Unione Europea aventi ad oggetto autoveicoli rientranti nel regime IVA del margine ex DL 41/1995. L’Agenzia precisa che il nuovo modello F24-autoUE è riservato al versamento dell’imposta sulla cessione di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario, mentre gli acquisti in regime del margine, costituendo un acquisto interno, esula da tale disposizione. Ciononostante, al fine di prevenire frodi in ambito IVA, si è disposto che gli uffici della Motorizzazione procedano all’immatricolazione solo previo benestare degli uffici dell’Agenzia delle entrate che verrà comunicato tramite apposito canale informatico dedicato. Il consenso dell’amministrazione finanziaria avverrà solo dopo aver verificato che l’operazione sia effettivamente rientrante nel regime IVA del margine, a mezzo riscontro documentale della: 1) fattura di acquisto del mezzo; 2) carta di circolazione estera. 3) eventualmente è possibile produrre anche una dichiarazione dalla quale risulti che il rivenditore italiano abbia acquistato gli autoveicoli usati da soggetti privati o da soggetti passivi d’imposta che non abbiano potuto esercitare il diritto alla detrazione nel proprio paese (oppure da coloro che hanno applicato la cessione al regime del margine). Gli uffici dell’Agenzia verificheranno congiuntamente la fattura e la carta di circolazione onde verificare la data di prima immatricolazione: per essere usata l’iscrizione deve essere avvenuta da oltre sei mesi (la circolare sostiene, erroneamente, da “almeno” sei mesi). Dalla carta di circolazione inoltre è possibile verificare che tra i soggetti proprietari almeno uno era una persona fisica, in tal modo ipotizzando (salvo ulteriori verifiche) che si trattava di una persona fisica non soggetto passivo d’imposta. Se invece la carta di circolazione presenta tra i www.commercialistatelematico.com 8 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
precedenti proprietari solo società/imprese diviene necessaria (non più eventuale) la dichiarazione di cui al punto 3) e scatteranno immediatamente i controlli fiscali utilizzando anche gli strumenti derivanti dalla cooperazione amministrativa tra gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria dei paesi membri dell’UE. Tutta questa serie di verifiche, secondo la circolare in commento, serve a verificare i “requisiti minimi, anche se non sufficienti, per l’adozione del regime speciale IVA”, senza escludere gli eventuali successivi accertamenti sull’effettiva legittimità del regime del margine. Nello stesso tempo, il complesso meccanismo, che include anche le amministrazioni fiscali di altri paesi, dimostra inequivocabilmente che la correttezza nell’applicazione del regime del margine non può prescindere dall’analisi del regime fiscale adottato dagli operatori commerciali esteri nelle precedenti operazioni di compravendita. E in questo il contribuente/operatore nazionale non ha potere alcuno di verifica. Dunque l’addossamento della responsabilità in capo ad esso per l’errata applicazione del regime del margine da parte degli operatori esteri è irragionevole. La circolare 40/E del 18.7.2003, richiamata anche nella circolare 14/E/2008, aveva sostenuto che il cessionario nazionale avesse l’onere di verificare se la vettura era stata acquistata dal cedente quale bene oggetto dell’attività (società di noleggio, ad esempio); in questo caso, avendo il cedente stesso potuto detrarre l’Iva al momento dell’acquisto, la rivendita deve essere assoggettata ad Iva (nel paese di destino, mediante l’integrazione della fattura intracomunitaria). Si è cioè in presenza di una cessione intracomunitaria (con applicazione dell’Iva sull’intero corrispettivo) e non di una cessione in regime del margine (con applicazione dell’Iva sul solo “utile” realizzato). Secondo quanto affermato dall’Agenzia, la specificazione in fattura che la transazione è stata effettuata con l’applicazione del regime del margine non esime l’acquirente da responsabilità qualora, in base a elementi oggettivi, si possa desumere che il cedente comunitario non poteva utilizzare il regime speciale in argomento. La circolare n. 180/E del 10/7/1998 ha precisato che se l’errore “dipende da negligenza o imperizia, non rileva ai fini dell’esclusione della responsabilità”. Non si ritiene di poter condividere il parere espresso dall’amministrazione finanziaria. Come può l’acquirente desumere un errore di fatturazione o di applicazione di regime Iva da elementi oggettivi? Come possono desumersi elementi oggettivi dal “libretto” della vettura? Ad esempio, anche se si potesse appurare dal libretto che la vettura usata acquistata è appartenuta ad una società di leasing, l’acquirente non ha possibilità di sapere se la vettura era stata data in locazione ad un utilizzatore oppure se era stata utilizzata dai dipendenti della società di leasing. Nel primo caso si può supporre che la società di leasing avesse in precedenza detratto l’Iva (e quindi per le successive cessioni avrebbe dovuto sempre applicarsi l’Iva) mentre nel secondo caso la società potrebbe non aver detratto l’imposta (e quindi, con successivi passaggi di proprietà si potrebbe arrivare ad applicare il regime del margine). Il problema comunque è molto delicato e ha interessato anche la giurisprudenza che ha avuto modo di affermare che al cessionario inconsapevole della frode non può essergli negato il diritto alla detrazione: Corte di giustizia UE 27/9/2007 causa C-409/04; Corte di giustizia UE 15 marzo 2007 causa C-35/05; Corte di giustizia UE 6/7/2006 cause riunite 439/04 e 440/04; Corte di giustizia UE 12/1/2006 cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03; Cassazione www.commercialistatelematico.com 9 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
5888/2001; Cassazione 11313/2000; Cassazione 3433/2000; Cassazione 2603/2000; Cassazione 1841/2000; Comm.Trib.Reg. Molise 16/9/2002 n. 123; Comm.Trib.Reg. Molise 26/2/2007 n. 35. Il punto 2 del Provvedimento 166781 ha previsto una clausola di esclusione dall’obbligo di versamento per gli acquisti intracomunitari e le importazioni di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi nuovi (di cui fanno parte, ai soli fini degli scambi intracomunitari e mai nel caso di importazione, quelli già immatricolati in altro paese membro ma da non oltre 6 mesi o aventi non più di 6.000 chilometri) provenienti direttamente dalle case costruttrici, provvisti di codice di antifalsificazione. Si tratta di un particolare meccanismo di identificazione degli autoveicoli direttamente presso la direzione centrale per la motorizzazione. Molte case costruttrici, infatti, cedono regolarmente veicoli già immatricolati, utilizzati ad esempio per breve tempo dai propri dipendenti, per i quali non si verificano entrambe le condizioni (6 mesi e 6.000 chilometri) affinché essi possano essere considerati usati. Letteralmente, per i veicoli provenienti direttamente dalle case costruttrici e destinati al mercato nazionale, provvisti di codice di antifalsificazione, si avrebbe la seguente situazione: - veicoli importati, nuovi o usati: in questo caso non valgono le due condizioni stabilite dall’art. 38 D.L. 331/93, per cui resta l’obbligo di presentare una certificazione doganale attestante l’assolvimento dell’IVA; - veicoli nuovi oggetto di acquisto intracomunitario: se la vettura è considerata nuova nel senso dell’art. 38 D.L. 331 non scatta l’obbligo del versamento Iva se il mezzo non è mai stato immatricolato in alcun paese UE né ha percorso della strada; diversamente, scatta l’obbligo di versamento se il mezzo è stato già immatricolato o anche se ha percorso della strada, essendo privo del codice di antifalsificazione, pur essendo considerato nuovo ai sensi della normativa vigente. In pratica viene considerato come se provenisse dal mercato parallelo. - veicoli usati oggetto di acquisto intracomunitario: vale quanto detto al punto precedente. Sia quelli considerati usati dalla legislazione Iva prevista per gli scambi intracomunitari sia quelli considerati usati nel senso comune del termine(già immatricolati, ma nuovi, nel gergo IVA) sono sottoposti alla procedura descritta. Non può non evidenziarsi una sorta di confusione nei termini utilizzati nei vari provvedimenti normativi. Infatti, il concetto di veicolo nuovo/usato è differente nelle disposizioni emanate dal Dipartimento dei trasporti rispetto a quelle disposte dalla normativa fiscale. Si veda nella tabella seguente il confronto della legislazione. www.commercialistatelematico.com 10 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
L. 311/2004, art. 1, co. DL 262/2006, art. 1, co. Decreto 30 ottobre 2007 del 378 9-11 Dtt Prevede l’obbligo della 9. Ai fini dell'immatricolazione o Stabilisce le modalità di trasmissione dei comunicazione al Dtt dei dati delle della successiva voltura di dati al Dtt solo per i veicoli nuovi od auto provenienti da acquisti autoveicoli, motoveicoli e loro usati oggetto di acquisto intracomunitari. L’obbligo è stabilito rimorchi anche nuovi (dunque “ai fini dell'applicazione dell' articolo intracomunitario o provenienti anche usati, n.d.a.) oggetto di 53, comma 3, del decreto-legge 30 dallo Spazio economico europeo, acquisto intracomunitario a attraverso canali di importazione agosto 1993, n. 331”. titolo oneroso, la relativa richiesta è Quest’ultima norma dispone il (espressione che non si addice agli acquisti corredata di copia del modello F24 divieto dell’immatricolazione relativa intracomunitari) non ufficiali (i cd. …. recante, per ciascun mezzo di “a mezzi di trasporto nuovi, di cui trasporto, il numero di telaio e importatori paralleli). all' articolo 38, comma 4, (non oltre l'ammontare dell'IVA assolta in 6 mesi dalla precedente occasione della prima cessione Il Provvedimento dell’Agenzia delle entrate immatricolazione o non oltre 6000 interna. del 25.10.2007 esonera dall’obbligo del km percorsi, n.d.a.) oggetto di 10. Per i veicoli di cui al comma 9, versamento IVA preventivo acquisto intracomunitario, all’immatricolazione gli acquisti “in oggetto di importazione (nuovi se gli obblighi relativi all'applicazione relazione agli acquisti ed usati, n.d.a.), dell'imposta non risultano l'immatricolazione è subordinata alla intracomunitari e alle adempiuti”. importazioni di veicoli nuovi presentazione della certificazione Anche la circolare 26.9.2005, n. provenienti dalle case costruttrici e doganale attestante l'assolvimento 41/E, nel descrivere la novità destinati al mercato nazionale, provvisti di dell'IVA… introdotta dalla Finanziaria del codice di antifalsificazione”. Quindi, 11. Con provvedimento del Direttore 2005, cita esclusivamente i veicoli leggendo a contrario la disposizione, resta dell'Agenzia delle entrate è fissata la nuovi. data a decorrere dalla quale si l’obbligo di versamento per i veicoli usati, applicano le disposizioni di cui ai benché provenienti dalle case costruttrici. commi 9 e 10 e sono individuati i criteri di esclusione. Un altro caso di esclusione dalla suddetta normativa si dovrebbe avere laddove il veicolo nuovo sia acquistato per scopi non commerciali, ma per uso privato o strumentale. Questa interpretazione dovrebbe essere avvalorata dal fatto che l’obbligo scatta in occasione della prima cessione interna: occorre cioè un acquisto intracomunitario e una successiva cessione interna. Invece, nel caso della semplice immatricolazione in Italia senza ulteriore cessione interna dovrebbero valere le regole generali (alternative tra loro): a) assolvimento dell’imposta in base al meccanismo dell’inversione contabile previsto dall’art. 46 del D.L. 331/93: per acquisti intracomunitari effettuati da soggetti passivi d’imposta; b) assolvimento dell’Iva mediante il modello F24 tradizionale (codice tributo 6099; risoluzione ris. 6.9.2000, n. 136/E): per acquisti, effettuati da soggetti privati, di autoveicoli acquistati in un Paese dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). Si può però ritenere che l’intenzione del legislatore fosse quella di imporre adempimenti paralleli tra comunicazioni dati al Dtt e versamento IVA. Al riguardo, la circolare 30.11.2007, n. 64/E afferma che la procedura assicura “un collegamento univoco tra l’IVA versata e l’operazione di vendita”. Pertanto, la situazione dovrebbe essere quella descritta nella tabella seguente. www.commercialistatelematico.com 11 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Tabella. Obbligo di utilizzo del nuovo Mod. F24-IVA immatricolazione auto UE in occasione della prima cessione interna di taluni mezzi di trasporto provenienti da acquisto intracomunitario. Vettura nuova Vettura usata (intesa nell’accezione comune, (intesa nell’accezione comune, cioè mai immatricolata, neppure cioè già immatricolata, anche se in un paese terzo) in un paese terzo e anche se non sono rispettati i parametri di cui all’art. 38, co. 4 D.L. 331/93) Proveniente Proveniente Proveniente Proveniente da casa dal mercato da casa dal mercato costruttrice parallelo costruttrice parallelo Ceduta da soggetto passivo d’imposta in un Paese membro a soggetto passivo NO SI’ SI’ SI’ d’imposta in Italia con destinazione commerciale Ceduta da soggetto passivo d’imposta in un Paese membro a NO NO NO NO soggetto passivo d’imposta in Italia per uso strumentale Ceduta IN REGIME DEL MARGINE da soggetto passivo d’imposta in un NO NO NO NO Paese membro a soggetto passivo d’imposta in Italia Ceduta IN REGIME DEL MARGINE da soggetto passivo d’imposta in un NO NO NO NO Paese membro a soggetto privato in Italia Un ultimo aspetto che merita una particolare attenzione attiene ai soggetti che effettuano le liquidazioni Iva di gruppo ex art. 73 del DPR 633/72 e D.M. 13.12.1979: il versamento è effettuato dal soggetto controllante anche per i debiti d’imposta liquidati dalla controllata. www.commercialistatelematico.com 12 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Se quest’ultima effettuasse un acquisto intracomunitario soggetto ai nuovi obblighi ma il versamento dell’imposta fosse effettuato dalla capogruppo (codice fiscale da indicare nel modello F24-IVA immatricolazione auto UE), non si avrebbe modo di incrociare i dati presenti nell’archivio della motorizzazione che fanno riferimento alla controllata. Le soluzioni possibili sono: - imporre il versamento dell’Iva da parte della controllata: quindi la sola imposta dovuta per le cessioni interne di veicoli provenienti da acquisti intracomunitari verrebbe versata autonomamente, fuoriuscendo dalla liquidazione di gruppo. Occorrerebbe però un intervento normativo in tal senso; - prevedere un campo nel nuovo modello F24 per indicare il codice fiscale del soggetto controllato per il quale il versamento viene effettuato dalla controllante, analogamente a quanto accade per i modelli F24, recentemente modificati per accogliere anche il codice fiscale del “coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”. La circ. 64/E/2007, si limita ad affermare che “le nuove modalità di versamento non modificano le regole ordinarie di liquidazione periodica dell’IVA. Pertanto, i versamenti effettuati attraverso il modello “F24 Auto UE” sono da inserire nella liquidazione dell’IVA nel periodo in cui la vendita avviene, indipendentemente dal fatto che l’IVA relativa sia stata versata autonomamente”. Parrebbe di capire che la controllata che effettua un versamento autonomo utilizzando il modello “F24-immatricolazione auto UE” dovrà comunque inserire l’ammontare dell’imposta (a debito e a credito per via del meccanismo dell’inversione contabile) relativa all’acquisto intracomunitario nella liquidazione del periodo. Il saldo verrà trasferito alla controllante che procederà al versamento, con il modello F24 ordinario e utilizzando i consueti codici tributo Iva, al netto di quanto versato autonomamente dalla controllata. Va da sé che l’incrocio dei dati fra Iva da liquidazione periodica e Iva versata non sarà agevola e non si nasconde una certa preoccupazione per i disagi che ne potranno derivare. Un esempio di comunicazione alla controllante della liquidazione è di seguito rappresentato. Società controllata Spett. Società controllante Milano, 12 dicembre 2007 Oggetto: Liquidazione IVA di Gruppo Egregi Signori, al fine di permetterVi di ottemperare a quanto previsto dal D.M. 13 dicembre 1979, recante le norme di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 73, ultimo comma, del D.P.R. 633/72 e s.m., comunichiamo qui di seguito le risultanze della nostra liquidazione Iva periodica: www.commercialistatelematico.com 13 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
A) IVA DOVUTA relativa al MESE/TRIMESTRE € B) IVA DETRATTA relativa al MESE/TRIMESTRE € C) (A-B) SALDO A DEBITO € D) (A-B) SALDO A CREDITO € E) (C x 1%) INTERESSI PER LIQUIDAZIONE TRIMESTRALE ex art. 7 DPR 542/1999 € F) IMPORTO VERSATO AUTONOMAMENTE con mod. F24-immatricolazione auto UE € G) (C+E-F) DEBITO RESIDUO DA VERSARE € Il suddetto importo a debito vi verrà bonificato entro il …… Il suddetto importo a credito ci dovrà essere bonificato entro il …..presso la banca…… Con l’occasione porgiamo cordiali saluti. Firma Decorrenza Poiché il provvedimento entra in vigore il prossimo 3 dicembre, qualche chiarimento al riguardo non guasterebbe. Per precisione, le nuove procedure (versamento autonomo dell’imposta ed incrocio con i dati presso il Dipartimento dei Trasporti terrestri) si applicano agli autoveicoli la cui dichiarazione telematica di acquisto intracomunitario agli Uffici del Dipartimento dei Trasporti terrestri è stata effettuata a decorrere dal giorno 3 dicembre 2007. Pertanto, come ricorda la circ. 64/E/2007, “…per tutti i veicoli che siano stati oggetto di comunicazione telematica di acquisto intracomunitario antecedente alla data in questione, ma presentate per l’immatricolazione dopo tale data, non trova applicazione la nuova procedura”. www.commercialistatelematico.com 14 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
Modello F24 IVA immatricolazione auto UE Pierpaolo Ceroli e Claudio Sabbatini 4 Agosto 2008 www.commercialistatelematico.com 15 E’ vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro. Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente
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