Certificazione unica dei redditi - modello CUD 2009 - CIRCOLARE N.10 DEL 24 FEBBRAIO 2009 IMPOSIZIONE DIRETTA

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Certificazione unica dei redditi - modello CUD 2009 - CIRCOLARE N.10 DEL 24 FEBBRAIO 2009 IMPOSIZIONE DIRETTA
CIRCOLARE N.10 DEL 24 FEBBRAIO 2009

                                                                                                                            IMPOSIZIONE DIRETTA
GAetano Bonafede

                                                                     Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009
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Confindustria Palermo

                                                                                                 www.assonime.it
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                     Circolare N. 10 / 2009

                                                                     ABSTRACT

                                                                     Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle Entrate 11 novembre 2008
                                                                     è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica modello
                                                                     CUD 2009 riguardante l’attestazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
                                                                     corrisposti nel 2008, delle ritenute d’acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei
                                                                     dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all’INPS e
                                                                     all’INPDAP.

                                                                     La certificazione unica modello CUD deve essere consegnata dai sostituti d’imposta
                                                                     entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati
                                                                     ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato, nel caso di cessazione del
                                                                     rapporto di lavoro. Nell’approssimarsi del termine del 28 febbraio 2009 per la
                                                                     certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2008, vi
                                                                     segnaliamo le principali novità del modello CUD 2009, riflettenti le modifiche normative
GAetano Bonafede

                                                                     intercorse nel periodo di riferimento.
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                                                                     PROVVEDIMENTI COMMENTATI

                                                                     Provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate 11 novembre
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                                                                     2008

                                                                                                                                                                 2
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                                                                     INDICE

                                                                     1. Novità del modello: dati relativi al sostituto d’imposta              p. 4

                                                                     2. Novità del modello: Parte A - Dati generali                           p. 5

                                                                     3. Novità del modello: Parte B - Dati fiscali                            p. 7
GAetano Bonafede
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                                                                                                                                                       3
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                                                                     1. Novità del modello: dati relativi al sostituto d’imposta

                                                                     Il modello di certificazione unica CUD 2009 presenta integrazioni e modifiche rispetto a
                                                                     quello dell’anno precedente già nella sezione concernente i dati del datore di lavoro;
                                                                     sezione nella quale vanno riportati, come indicato dalle istruzioni, i dati del soggetto
                                                                     che rilascia la certificazione 1.

                                                                     In dipendenza delle modalità di gestione dell’assistenza fiscale 2, la sezione relativa ai
                                                                     dati del sostituto d’imposta richiede, come lo scorso anno, la segnalazione del “codice
                                                                     sede” del datore di lavoro. Il CAF deve comunicare i dati relativi al risultato finale delle
                                                                     dichiarazioni (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d’imposta, ma all’Agenzia
                                                                     delle Entrate la quale provvederà, successivamente, ad inviarli telematicamente al
                                                                     sostituto d’imposta interessato.

                                                                     Le istruzioni precisano che per dare avvio graduale a questa nuova modalità di
GAetano Bonafede

                                                                     comunicazione del modello 730-4, la possibilità di ricevere direttamente dall’Agenzia
                                                                     delle Entrate il modello 730-4 in via telematica è quest’anno riservata ai soli sostituti
                                                                     d’imposta con domicilio fiscale in una delle province individuate con provvedimento del
                                                                     direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2009.

                                                                     Per l’anno 2009, sono interessati dalla procedura i sostituti d’imposta con domicilio
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                                                                     fiscale nelle seguenti province: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno,
                                                                     Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona,
                                                                     Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata,
                                                                     Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia,
                                                                     Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona,
                                                                     Viterbo.

                                                                     Le istruzioni chiariscono altresì che se il sostituto, per proprie esigenze organizzative,
                                                                     abbia più sedi operative presso le quali far pervenire i modelli 730-4 al fine dello
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                                                                     svolgimento delle operazioni di conguaglio, lo stesso dovrà attribuire a ciascuna sede
                                                                     un codice identificativo della sede stessa. Tale codice, autonomamente determinato
                                                                     dal sostituto, deve essere costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il
                                                                     valore 001 ed il valore 999.

                                                                     Qualora presso la stessa sede il sostituto d’imposta gestisca separatamente gruppi di
                                                                     dipendenti, a ciascuna gestione dovrà attribuire un autonomo codice.

                                                                     1
                                                                         Ricordiamo che, con riferimento ad ipotesi di conguaglio riassuntivo, di operazioni straordinarie, etc., il
                                                                     soggetto che rilascia il modello può non coincidere con il soggetto che ha corrisposto, in tutto o in parte, i
                                                                     redditi con lo stesso certificati.
                                                                     2
                                                                         Cfr.: decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63.

                                                                                                                                                                                  4
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                                                                     Viene inoltre precisato che il punto “Codice sede” non deve essere compilato nel caso
                                                                     in cui il sostituto d’imposta intenda far pervenire i modelli 730-4 presso la propria sede
                                                                     e si trovi nelle seguenti condizioni:

                                                                     1. non abbia autonome gestioni del personale dipendente,

                                                                     2. non abbia sedi operative presso le quali far pervenire i modelli 730-4.

                                                                     2. Novità del modello: Parte A – Dati generali

                                                                     In merito ai dati relativi ai percettori delle somme certificate, le istruzioni precisano che
                                                                     il punto 8 – Previdenza complementare – deve essere compilato se il sostituto ha
                                                                     versato contributi e/o TFR a una forma di previdenza complementare o individuale,
                                                                     considerando anche i contributi versati direttamente dal dipendente. Le informazioni
GAetano Bonafede

                                                                     rilevano ai fini del riconoscimento della deduzione dei contributi o premi dallo stesso
                                                                     versati.

                                                                     In particolare, nel punto 8 occorrerà indicare:
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a

                                                                            -   il codice 1 per i soggetti per i quali è prevista la deducibilità dei contributi versati
                                                                                per un importo non superiore a euro 5164,57 3;

                                                                            -   il codice 2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato
                                                                                accertato lo squilibrio finanziario e approvato il conseguente piano di riequilibrio
                                                                                da parte del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali;

                                                                            -   il codice 3 per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata
                                                                                in vigore del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di riforma della
                                                                                disciplina della previdenza complementare 4;
Confindustria Palermo

                                                                            -   il codice 4 per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate.

                                                                     Riguardo all’ipotesi da contrassegnare con il codice 3, ricordiamo che questo dato
                                                                     consentirà ai contribuenti in questione di dedurre, nei 20 anni successivi al quinto anno
                                                                     di partecipazione al fondo, fino ad un massimo di contributi versati pari a 7.746,86
                                                                     euro. Tale maggiore deduzione 5 è finalizzata ad agevolare i soggetti di prima

                                                                     3
                                                                         In base all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
                                                                     4
                                                                         Tale data, originariamente prevista per il 1° gennaio 2008, è stata successivamente anticipata di un anno
                                                                     dalla legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per il 2007).
                                                                     5
                                                                         Consentita dalla previsione dall’art. 8, comma 6 del decreto 252 del 2005.

                                                                                                                                                                                5
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                      Circolare N. 10 / 2009

                                                                     occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di
                                                                     partecipazione a una forma di previdenza complementare, abbiano effettuato
                                                                     versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, consentendo loro di
                                                                     costituirsi una migliore prestazione pensionistica complementare.

                                                                     Le istruzioni precisano, con riferimento al punto 8, che, nell’ipotesi in cui nello stesso
                                                                     dovessero essere riportati più codici riferiti allo stesso soggetto, dovrà essere riportato
                                                                     il codice convenzionale “A”, mentre nelle annotazioni (Cod. BD) il sostituto d’imposta
                                                                     dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione con il relativo codice.

                                                                     Il modello prevede l’indicazione al punto 11 (Eventi eccezionali), di un codice che
                                                                     rappresenti “l’evento eccezionale” che ha permesso la sospensione degli adempimenti
                                                                     fiscali e, di conseguenza, la sospensione dell’imposta dovuta per il corrispondente
                                                                     periodo. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi
                                                                     eccezionali, andrà indicato il codice dell’evento che prevede, per gli adempimenti
                                                                     fiscali, il periodo di sospensione più ampio.
GAetano Bonafede

                                                                     Sempre nelle annotazioni (cod. AA), il sostituto deve evidenziare che, alla data di
                                                                     ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei
                                                                     tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione;
                                                                     tale previsione discende dalle precisazioni contenute nella risposta fornita dall’ Agenzia
                                                                     il 15 maggio 2006, n. 59537. Con riferimento alla sospensione delle ritenute nei
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                                                                     confronti dei dipendenti residenti nella provincia di Campobasso, l’Agenzia, oltre a
                                                                     chiarire che tale sospensione è applicabile anche alle ritenute relative ai trattamenti di
                                                                     fine rapporto ed alle indennità correlate, ha precisato che “nell’ipotesi in cui il sostituto
                                                                     abbia corrisposto somme a lavoratori dipendenti che non sono state assoggettate a
                                                                     ritenuta all’atto del pagamento in ottemperanza ai predetti provvedimenti di
                                                                     sospensione, il soggetto tenuto al versamento dei tributi sospesi alla scadenza del
                                                                     periodo di sospensione stessa è il lavoratore dipendente (sostituito e non quindi il
                                                                     sostituto d’imposta), ferma restando l’applicazione della specifica disciplina prevista per
                                                                     la dichiarazione e la tassazione delle somme corrisposte a titolo di TFR”. Si rammenta
Confindustria Palermo

                                                                     che la sospensione disposta nei riguardi di dipendenti residenti nei comuni delle
                                                                     province di Campobasso e di Foggia è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2008
                                                                     dall’art. 5, comma 10, del decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93 6.

                                                                     6
                                                                         Cfr.: risoluzione n. 8/E dell’8 gennaio 2009.

                                                                                                                                                                  6
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                                       Circolare N. 10 / 2009

                                                                     3. Novità del modello: Parte B – Dati fiscali

                                                                     Entrando nel merito delle innovazioni introdotte nella Parte B - Dati fiscali - del modello,
                                                                     ricordiamo che al punto 1 deve essere ricompreso, con il codice AH, anche l’importo
                                                                     delle eventuali erogazioni liberali effettuate a favore dei dipendenti a decorrere dal 29
                                                                     maggio 2008. A seguito dell’abrogazione della lettera b) del comma 1 dell’art. 51 del
                                                                     TUIR 7, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti, in occasione di festività e
                                                                     ricorrenze, a partire dal 29 maggio 2008 concorrono, infatti, alla formazione del reddito
                                                                     di lavoro dipendente per il loro intero importo 8.

                                                                     Di interesse sono le integrazioni inserite nel modello – ai punti 31-33 della sezione
                                                                     “Altri dati” – per tener conto della detrazione per le famiglie numerose prevista dal
                                                                     comma 1-bis 9 dell’ art. 12 del TUIR, il quale stabilisce che in “presenza di almeno
                                                                     quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a
                                                                     1.200,00 euro”.
GAetano Bonafede

                                                                     Questa disposizione si è resa applicabile già a decorrere dal periodo di imposta in
                                                                     corso al 31 dicembre 2007; pertanto, il sostituto d’imposta è già stato tenuto a
                                                                     riconoscere la detrazione in esame in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007.
                                                                     Lo scorso anno l’importo della detrazione andava, peraltro, indicato al punto 30 della
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                                                                     certificazione, unitamente alle altre detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, mentre
                                                                     l’ammontare della detrazione erogata che non avesse trovato capienza nell’imposta
                                                                     dovuta dal lavoratore doveva essere indicata nelle annotazioni.

                                                                     Caratteristica dell’ulteriore detrazione per le famiglie numerose prevista dall’art. 12,
                                                                     comma 1-bis, del TUIR è che essa spetta anche in caso di incapienza dell’imposta
                                                                     dovuta dal contribuente, e cioè spetta anche nel caso in cui la detrazione in esame
                                                                     risulti superiore all’imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni fiscalmente
                                                                     riconosciute ai soggetti passivi IRPEF dagli articoli 12 (detrazioni per carichi di
                                                                     famiglia), 13 (altre detrazioni), 15 (detrazioni per oneri) e 16 (detrazioni per canoni di
Confindustria Palermo

                                                                     locazione) del TUIR. In questa ipotesi, al contribuente viene riconosciuto un credito di
                                                                     7
                                                                         Cfr.: art. 2, comma 6, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.
                                                                     126.
                                                                     8
                                                                         In tema di individuazione di redditi imponibili, segnaliamo la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, con la
                                                                     quale l’Agenzia delle entrate ha escluso che possa costituire reddito ai fini fiscali il rimborso al lavoratore
                                                                     telelavorista dei costi di collegamento telefonici; la risoluzione 14 febbraio 2008, n. 46/E, che ha chiarito
                                                                     l’imponibilità e l’assoggettabilità a ritenuta a titolo d’acconto delle borse lavoro corrisposte ad ex-detenuti al
                                                                     fine del loro reinserimento nel mondo del lavoro esterno; la risoluzione 12 marzo 2008, n. 88/E, relativa
                                                                     all’inclusione dei compensi dei commissari ad acta nominati dalle Commissioni tributarie tra i redditi
                                                                     assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR.
                                                                     9
                                                                         Comma aggiunto all’art. 12 del TUIR dall’art. 1, comma 15, lett. a) della legge n. 244 del 2007.

                                                                                                                                                                                     7
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                                           Circolare N. 10 / 2009

                                                                     ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza
                                                                     nell’imposta dovuta.

                                                                     Ricordiamo che, come precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate 9 gennaio
                                                                     2008, n. 1/E 10, la detrazione in esame:

                                                                            -    viene ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non separati;

                                                                            -    nel caso del coniuge fiscalmente a carico dell’altro, compete a quest’ultimo per
                                                                                 l’intero importo;

                                                                            -    in caso di separazione, spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti
                                                                                 dal giudice;

                                                                            -    non consente una modifica dei criteri di ripartizione sulla base di accordi
                                                                                 intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall’art. 12 del TUIR
                                                                                 con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico;
GAetano Bonafede

                                                                            -    si applica nell’intera misura, anche se la condizione dell’esistenza dei quattro
                                                                                 figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno e, quindi, non deve essere
                                                                                 ragguagliata al periodo dell’anno in cui si sia venuto in concreto a verificare
                                                                                 l’evento che dà diritto alla detrazione stessa.
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                                                                     Il decreto ministeriale 31 gennaio 2008 11 ha definito le modalità di attribuzione e
                                                                     liquidazione del credito per incapienza delle imposte rispetto alla detrazione per
                                                                     famiglie numerose, stabilendo che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e
                                                                     assimilati, tale credito venga direttamente attribuito dal sostituto, a condizione che vi
                                                                     sia capienza nel monte ritenute complessivo.

                                                                     Riguardo alla compilazione delle relative caselle, al punto 31 va indicato l’ammontare
                                                                     della detrazione per famiglie numerose che ha trovato capienza nell’imposta lorda
                                                                     diminuita delle altre detrazioni, mentre al punto 32 va indicato l’importo che non ha
Confindustria Palermo

                                                                     trovato capienza nell’imposta lorda, e cioè l’ammontare del credito che è stato
                                                                     riconosciuto dal sostituto d’imposta. Nel caso in cui il credito in commento, relativo
                                                                     all’anno 2007, sia stato riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2008, nelle
                                                                     annotazioni andrà evidenziato il codice BL.

                                                                     Ove il monte ritenute risulti incapiente, il sostituto d’imposta deve indicare, al punto 33,
                                                                     l’importo del credito relativo all’anno 2008 che non ha potuto riconoscere; in questo
                                                                     caso, nelle annotazioni del modello (cod. BH) il sostituto deve precisare che il
                                                                     contribuente, qualora non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto, per fruire

                                                                     10
                                                                          Si tratta della circolare che illustrava le novità per i sostituti d’imposta a seguito della finanziaria 2008.
                                                                     11
                                                                          Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° marzo 2008, n. 52.

                                                                                                                                                                                           8
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                                           Circolare N. 10 / 2009

                                                                     del credito non riconosciuto dovrà necessariamente presentare la dichiarazione dei
                                                                     redditi.

                                                                     Sempre nella sezione in commento, nei punti da 36 a 38, di nuova istituzione, devono
                                                                     essere indicate le detrazioni per canoni di locazione previste dall’art. 16 del TUIR 12.

                                                                     Tale norma prevede attualmente quattro distinte detrazioni, tra loro non cumulabili, per
                                                                     canoni di locazione di immobili destinati ad abitazione principale. Più in particolare:

                                                                            -    il comma 01 prevede una detrazione a favore della generalità degli inquilini
                                                                                 titolari di contratti di locazione, a condizione che tali contratti siano stipulati o
                                                                                 rinnovati in base alla legge n. 431 del 1998 e l’unità immobiliare sia adibita ad
                                                                                 abitazione principale. In particolare, è prevista una detrazione pari a 300 euro
                                                                                 se il reddito complessivo del soggetto non supera i 15.493,71 euro; la stessa
                                                                                 detrazione è, invece, pari a 150 euro se il reddito complessivo del contribuente
GAetano Bonafede

                                                                                 si colloca tra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro;

                                                                            -    il comma 1 continua a prevedere una detrazione, di importo variabile in base al
                                                                                 reddito del contribuente, a favore dei titolari di contratti di locazione a canone
                                                                                 controllato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
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                                                                                 di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 13. La detrazione
                                                                                 d’imposta è pari a 495,80 euro se il reddito complessivo del contribuente non
                                                                                 supera i 15.493,71 euro; la stessa detrazione è invece pari a 247,90 euro, se il
                                                                                 reddito complessivo del contribuente si colloca tra i 15.493,71 euro e i
                                                                                 30.987,41 euro;

                                                                            -    il comma 1-bis prevede una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che
                                                                                 hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in
                                                                                 uno di quelli limitrofi, prendendovi in locazione l’unità immobiliare adibita ad
Confindustria Palermo

                                                                                 abitazione principale, a condizione che il comune di nuova residenza disti
                                                                                 almeno cento chilometri dal precedente e sia situato in un’altra regione. A
                                                                                 questi soggetti, per i primi tre anni a decorrere dall’anno di variazione della

                                                                     12
                                                                          Come modificato dall’art. 1, comma 9, lett. d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con questo
                                                                     intervento normativo, ricordiamo che si è inteso riconoscere un beneficio fiscale, sotto forma di detrazione
                                                                     IRPEF, a favore dei contribuenti che locano da terzi l’immobile destinato ad abitazione principale.
                                                                     13
                                                                          Deve trattarsi di contratti di locazione stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti in sede locale tra le
                                                                     associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari; in mancanza di tali accordi, è necessario che siano
                                                                     rispettate le condizioni stabilite dai decreti di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge n. 431 del 1998 (si tratta
                                                                     dei decreti ministeriali 5 marzo 1999 e 30 dicembre 2002).

                                                                                                                                                                                          9
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                      Circolare N. 10 / 2009

                                                                                residenza spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a 991,60 euro, se il
                                                                                reddito complessivo del contribuente non supera i 15.493, 71 euro; la stessa
                                                                                detrazione spetta nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo del
                                                                                contribuente si colloca tra 15.493,71 e 30.987,41 euro;

                                                                            -   il comma 1-ter prevede una detrazione per canoni di locazione a favore dei
                                                                                giovani inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che lasciano la residenza
                                                                                familiare e stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del
                                                                                1998 per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che
                                                                                sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
                                                                                dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta, per i primi tre
                                                                                anni dal trasferimento dalla residenza familiare, per un importo pari a 991,60
                                                                                euro a condizione che il reddito complessivo del giovane non superi i 15.493,71
                                                                                euro.
GAetano Bonafede

                                                                     Il comma 1-sexies 14 dell’art. 16 del TUIR stabilisce che nel caso in cui la detrazione
                                                                     spettante non trovi capienza nell’IRPEF lorda del soggetto, diminuita delle detrazioni di
                                                                     cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, l’ammontare di detrazione non fruita può essere
                                                                     restituita dal sostituto, utilizzando, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a

                                                                     ritenute disponibile nel periodo di paga nel corso del quale vengono effettuate le
                                                                     operazioni di conguaglio. Ai fini del riconoscimento della detrazione, il dipendente è
                                                                     tenuto a presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione contenente gli estremi
                                                                     di registrazione del contratto di locazione; i requisiti richiesti dall’art. 16 del TUIR,
                                                                     compreso il numero dei mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione è
                                                                     adibito ad abitazione principale; l’attestazione dell’assenza di redditi ulteriori rispetto a
                                                                     quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.

                                                                     Per quanto riguarda la compilazione dei punti del modello CUD relativi a tale
Confindustria Palermo

                                                                     detrazione:

                                                                     - al punto 36 va indicato l’importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’art.
                                                                     16 del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle
                                                                     detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR. Se nel corso dell’anno si sono stipulati
                                                                     più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) dovrà darsi indicazione della
                                                                     diversa tipologia del canone, dei giorni per i quali l’unità immobiliare locata è stata
                                                                     adibita ad abitazione principale nonché della quota di detrazione spettante in base alla
                                                                     titolarità del contratto;

                                                                     14
                                                                          Comma aggiunto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 244/07.

                                                                                                                                                                 10
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                                   Circolare N. 10 / 2009

                                                                     - al punto 37 va riportato l’importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d’imposta
                                                                     che non ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli
                                                                     articoli 12 e 13 del TUIR;

                                                                     - al punto 38 va indicato l’importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell’art. 16
                                                                     del TUIR non riconosciuto dal sostituto per insufficienza dell’ammontare complessivo
                                                                     delle ritenute. Nel caso di compilazione del punto 38, il sostituto d’imposta dovrà
                                                                     precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi
                                                                     oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta, può chiedere nella dichiarazione dei redditi
                                                                     il rimborso della detrazione non fruita;

                                                                     - infine, al punto 39 andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente
                                                                     attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente.

                                                                     Nel modello risulta inserita una nuova sezione relativa alle “Somme erogate per
GAetano Bonafede

                                                                     prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività”, alla quale sono
                                                                     dedicati i punti da 77 a 81.

                                                                     Per le somme in questione, se erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31
                                                                     dicembre 2008 (12 gennaio 2009 per effetto del principio di cassa allargato), è stata
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                                                                     normativamente prevista la sottrazione all’imposizione progressiva e l’assoggettamento
                                                                     ad un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, con
                                                                     aliquota del 10 per cento 15.

                                                                     Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito
                                                                     assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme
                                                                     spettanti al dipendente. Questo dettaglio espositivo serve a consentire al lavoratore un
                                                                     eventuale conguaglio della tassazione delle somme percepite con il modello 730 o con
                                                                     il modello Unico.
Confindustria Palermo

                                                                     In particolare:

                                                                     - al punto 77 deve essere riportata la quota della somma erogata per prestazioni di
                                                                     lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività fino all’importo massimo
                                                                     di 3.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;

                                                                     15
                                                                          V. art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Sulla
                                                                     nuova disciplina agevolativa si rinvia alla nostra circolare n. 57 del 2008.

                                                                                                                                                                              11
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                                      Circolare N. 10 / 2009

                                                                     - al punto 78 deve essere indicato l’importo dell’imposta sostitutiva del 10 per cento
                                                                     applicata nei riguardi delle predette somme;

                                                                     - al punto 79 deve essere indicato l’importo dell’imposta sostitutiva non operata per
                                                                     effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (importo già compreso
                                                                     nell’importo indicato al punto 78).

                                                                     Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il sostituto abbia assoggettato a tassazione
                                                                     ordinaria l’importo delle predette somme non eccedenti i 3.000 euro, tale importo, oltre
                                                                     ad essere ricompreso nel punto 1 della certificazione, dovrà essere indicato anche nel
                                                                     punto 77 (avendo cura di barrare il punto 80). Le istruzioni precisano che, in tale
                                                                     ipotesi, nel punto 78 non dovrà essere evidenziato alcun importo, mentre nelle
                                                                     annotazioni con il cod. AF il sostituto dovrà indicare la motivazione in base alla quale
                                                                     ha applicato sulle somme in questione la tassazione ordinaria. Ricordiamo che la
                                                                     scelta tra la tassazione ordinaria e quella sostitutiva, con aliquota del 10 per cento,
GAetano Bonafede

                                                                     spettava sia al sostituto d’imposta che poteva definire quella più favorevole al
                                                                     lavoratore, sia al lavoratore stesso, che poteva richiedere autonomamente una diversa
                                                                     applicazione dell’aliquota.

                                                                     Nel punto 81, vanno infine indicati gli importi dei compensi per prestazioni di lavoro
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                                                                     straordinario effettuate nel 2008 dai prestatori addetti alla guida, dipendenti dalle
                                                                     imprese autorizzate al trasporto merci, che non concorrono alla formazione del reddito
                                                                     imponibile ai fini fiscali e contributivi 16.

                                                                     In riferimento alla sezione concernente le indennità di fine rapporto, segnaliamo il
                                                                     punto 109, di nuova istituzione, volto a tener conto della riduzione del prelievo fiscale
                                                                     sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e
                                                                     somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro il cui diritto alla percezione è
Confindustria Palermo

                                                                     sorto a partire dal 1° aprile 2008 17.

                                                                     Ricordiamo che l’IRPEF determinata ai sensi dell’art. 19 del TUIR sul TFR e sulle
                                                                     indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR, il cui diritto alla
                                                                     percezione sia sorto a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:

                                                                            -    70 euro, se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;

                                                                     16
                                                                          Cfr.: art. 83-bis, comma 25, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge n. 133 dello
                                                                     stesso anno.
                                                                     17
                                                                          Tale riduzione è stata disposta dall’art. 2, comma 514, della legge n. 244 del 2007 e i criteri per attuarla
                                                                     sono stati stabiliti dal decreto ministeriale del 20 marzo 2008.

                                                                                                                                                                                   12
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                          Circolare N. 10 / 2009

                                                                            -    50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al
                                                                                 rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se
                                                                                 l’ammontare del reddito di riferimento si colloca tra 7.500 euro e 28.000 euro;

                                                                            -    50 euro, se il reddito di riferimento si colloca tra 28.000 e 30.000 euro.

                                                                     La detrazione richiamata doveva essere applicata dai sostituti d’imposta; nel caso in
                                                                     cui non esistesse il TFR, in quanto integralmente destinato ai fondi pensione, la
                                                                     detrazione in commento doveva essere applicata nei riguardi delle altre indennità e
                                                                     somme di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR erogate in connessione con la
                                                                     cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso, ai fini del calcolo dell’aliquota (art.
                                                                     19, comma 1 del TUIR) il reddito di riferimento del TFR doveva essere determinato in
                                                                     modo “virtuale”, come se lo stesso fosse ancora accantonato presso il datore di lavoro.

                                                                     La nuova norma, in vigore dal 1° aprile 2008, poteva essere fruita con riferimento ad
GAetano Bonafede

                                                                     una sola cessazione dal rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta e solo a
                                                                     seguito dell’attestazione del percettore di non aver già fruito della stessa in relazione
                                                                     ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.

                                                                     Nel modello risulta, infine, inserita una nuova sezione nella quale vanno riportati i dati
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                                                                     concernenti la corretta applicazione della misura fiscale di sostegno a favore dei
                                                                     contribuenti a basso reddito disposta dall’art. 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n.
                                                                     159 18 e consistente in un rimborso forfettario di 150 euro ai soggetti passivi IRPEF la
                                                                     cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 sia pari a zero. In questa sezione vanno
                                                                     indicati i dati riguardanti il rimborso forfettario attribuito dal sostituto d’imposta con
                                                                     riferimento al sostituito e ai familiari a carico. In particolare, i punti relativi sono da
                                                                     compilare indicando nel punto 276 l’importo di euro 150 erogato al sostituito quale
                                                                     rimborso forfettario, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia avuto con riferimento
Confindustria Palermo

                                                                     all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2006 un’imposta netta
                                                                     pari a zero, mentre nel punto 277 va riportata l’ulteriore somma di rimborso attribuita
                                                                     per coniuge risultato a carico nel periodo d’imposta 2006 e nel punto 278 va indicata
                                                                     l’ulteriore somma di rimborso attribuita per ciascun familiare risultato a carico nel
                                                                     periodo d’imposta 2006. Ove il familiare nell’anno d’imposta 2006 fosse risultato a
                                                                     carico di più soggetti, la somma del contributo ulteriore doveva essere ripartita in
                                                                     proporzione alla percentuale della deduzione per carichi di famiglia spettante per il
                                                                     2006. Inoltre, nel caso in cui nel corso del 2006 fossero variate le percentuali di

                                                                     18
                                                                          In Gazzetta ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229.

                                                                                                                                                                     13
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009                                     Circolare N. 10 / 2009

                                                                     spettanza delle deduzioni per familiari a carico, ai fini del corretto calcolo del bonus, si
                                                                     doveva calcolare la media aritmetica ponderata delle deduzioni attribuite.

                                                                     Il punto 279 deve poi essere barrato qualora il sostituto non abbia attribuito il rimborso
                                                                     forfettario spettante ai sensi dell’art. 44 del citato decreto legge n.159 in quanto il
                                                                     percipiente ha fatto di ciò richiesta. Nel caso in cui il suddetto rimborso forfettario non
                                                                     sia stato erogato dal sostituto a causa dell’incapienza del monte ritenute disponibile nel
                                                                     mese di erogazione del beneficio tributario nelle annotazioni (cod.BC) dovrà essere
                                                                     riportata tale situazione. Infine nel punto 280 dovrà essere indicato l’ammontare del
                                                                     beneficio che il sostituto ha recuperato a seguito di comunicazione da parte dei sostituti
                                                                     di non spettanza di tale beneficio. Il recupero di dette somme doveva avvenire entro i
                                                                     termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

                                                                     Anche nella “legenda” dei codici delle informazioni da fornire nella sezione
                                                                     “Annotazioni” risultano, infine, riportate alcune integrazioni volte a favorire il
GAetano Bonafede

                                                                     recepimento delle modifiche normative intervenute nell’anno 2008 in tema di IRPEF e
                                                                     di tassazione dei redditi di lavoro dipendente.

                                                                     Come per il passato, il nuovo schema di certificazione contiene salti nella numerazione
                                                                     dei campi, che vengono poi integrati nelle comunicazioni del modello 770 Semplificato
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                                                                     19
                                                                        al fine di favorire l’attività di liquidazione delle imposte e di controllo dell’operato dei
                                                                     sostituti d’imposta da parte dell’amministrazione finanziaria.

                                                                                                                                                          Il Direttore Generale

                                                                                                                                                                            Micossi
Confindustria Palermo

                                                                     19
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                                                                                                                                                                                 14
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