Certificazione unica dei redditi - modello CUD 2009 - CIRCOLARE N.10 DEL 24 FEBBRAIO 2009 IMPOSIZIONE DIRETTA
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CIRCOLARE N.10 DEL 24 FEBBRAIO 2009
IMPOSIZIONE DIRETTA
GAetano Bonafede
Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009
E' vietata la riproduzione con qualsiasi mezzo - copia riservata a
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www.assonime.itCertificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
ABSTRACT
Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle Entrate 11 novembre 2008
è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica modello
CUD 2009 riguardante l’attestazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
corrisposti nel 2008, delle ritenute d’acconto operate, delle detrazioni effettuate, dei
dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale versata o dovuta all’INPS e
all’INPDAP.
La certificazione unica modello CUD deve essere consegnata dai sostituti d’imposta
entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati
ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell’interessato, nel caso di cessazione del
rapporto di lavoro. Nell’approssimarsi del termine del 28 febbraio 2009 per la
certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2008, vi
segnaliamo le principali novità del modello CUD 2009, riflettenti le modifiche normative
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intercorse nel periodo di riferimento.
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PROVVEDIMENTI COMMENTATI
Provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia delle Entrate 11 novembre
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2008
2Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
INDICE
1. Novità del modello: dati relativi al sostituto d’imposta p. 4
2. Novità del modello: Parte A - Dati generali p. 5
3. Novità del modello: Parte B - Dati fiscali p. 7
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3Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
1. Novità del modello: dati relativi al sostituto d’imposta
Il modello di certificazione unica CUD 2009 presenta integrazioni e modifiche rispetto a
quello dell’anno precedente già nella sezione concernente i dati del datore di lavoro;
sezione nella quale vanno riportati, come indicato dalle istruzioni, i dati del soggetto
che rilascia la certificazione 1.
In dipendenza delle modalità di gestione dell’assistenza fiscale 2, la sezione relativa ai
dati del sostituto d’imposta richiede, come lo scorso anno, la segnalazione del “codice
sede” del datore di lavoro. Il CAF deve comunicare i dati relativi al risultato finale delle
dichiarazioni (mod. 730-4) non più direttamente al sostituto d’imposta, ma all’Agenzia
delle Entrate la quale provvederà, successivamente, ad inviarli telematicamente al
sostituto d’imposta interessato.
Le istruzioni precisano che per dare avvio graduale a questa nuova modalità di
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comunicazione del modello 730-4, la possibilità di ricevere direttamente dall’Agenzia
delle Entrate il modello 730-4 in via telematica è quest’anno riservata ai soli sostituti
d’imposta con domicilio fiscale in una delle province individuate con provvedimento del
direttore dell’Agenzia delle Entrate 23 gennaio 2009.
Per l’anno 2009, sono interessati dalla procedura i sostituti d’imposta con domicilio
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fiscale nelle seguenti province: Agrigento, Aosta, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Belluno,
Benevento, Biella, Brindisi, Caltanissetta, Campobasso, Chieti, Cosenza, Cremona,
Crotone, Enna, Gorizia, Imperia, Isernia, L’Aquila, Lecco, Livorno, Lodi, Macerata,
Matera, Oristano, Perugia, Pistoia, Pordenone, Potenza, Ravenna, Reggio Emilia,
Rieti, Rovigo, Salerno, Sassari, Savona, Taranto, Terni, Trento, Verbania, Verona,
Viterbo.
Le istruzioni chiariscono altresì che se il sostituto, per proprie esigenze organizzative,
abbia più sedi operative presso le quali far pervenire i modelli 730-4 al fine dello
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svolgimento delle operazioni di conguaglio, lo stesso dovrà attribuire a ciascuna sede
un codice identificativo della sede stessa. Tale codice, autonomamente determinato
dal sostituto, deve essere costituito esclusivamente da valori numerici compresi tra il
valore 001 ed il valore 999.
Qualora presso la stessa sede il sostituto d’imposta gestisca separatamente gruppi di
dipendenti, a ciascuna gestione dovrà attribuire un autonomo codice.
1
Ricordiamo che, con riferimento ad ipotesi di conguaglio riassuntivo, di operazioni straordinarie, etc., il
soggetto che rilascia il modello può non coincidere con il soggetto che ha corrisposto, in tutto o in parte, i
redditi con lo stesso certificati.
2
Cfr.: decreto ministeriale 7 maggio 2007, n. 63.
4Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
Viene inoltre precisato che il punto “Codice sede” non deve essere compilato nel caso
in cui il sostituto d’imposta intenda far pervenire i modelli 730-4 presso la propria sede
e si trovi nelle seguenti condizioni:
1. non abbia autonome gestioni del personale dipendente,
2. non abbia sedi operative presso le quali far pervenire i modelli 730-4.
2. Novità del modello: Parte A – Dati generali
In merito ai dati relativi ai percettori delle somme certificate, le istruzioni precisano che
il punto 8 – Previdenza complementare – deve essere compilato se il sostituto ha
versato contributi e/o TFR a una forma di previdenza complementare o individuale,
considerando anche i contributi versati direttamente dal dipendente. Le informazioni
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rilevano ai fini del riconoscimento della deduzione dei contributi o premi dallo stesso
versati.
In particolare, nel punto 8 occorrerà indicare:
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- il codice 1 per i soggetti per i quali è prevista la deducibilità dei contributi versati
per un importo non superiore a euro 5164,57 3;
- il codice 2 per i soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato
accertato lo squilibrio finanziario e approvato il conseguente piano di riequilibrio
da parte del Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali;
- il codice 3 per i lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, di riforma della
disciplina della previdenza complementare 4;
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- il codice 4 per i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche loro destinate.
Riguardo all’ipotesi da contrassegnare con il codice 3, ricordiamo che questo dato
consentirà ai contribuenti in questione di dedurre, nei 20 anni successivi al quinto anno
di partecipazione al fondo, fino ad un massimo di contributi versati pari a 7.746,86
euro. Tale maggiore deduzione 5 è finalizzata ad agevolare i soggetti di prima
3
In base all’art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 252 del 2005.
4
Tale data, originariamente prevista per il 1° gennaio 2008, è stata successivamente anticipata di un anno
dalla legge 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per il 2007).
5
Consentita dalla previsione dall’art. 8, comma 6 del decreto 252 del 2005.
5Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di
partecipazione a una forma di previdenza complementare, abbiano effettuato
versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, consentendo loro di
costituirsi una migliore prestazione pensionistica complementare.
Le istruzioni precisano, con riferimento al punto 8, che, nell’ipotesi in cui nello stesso
dovessero essere riportati più codici riferiti allo stesso soggetto, dovrà essere riportato
il codice convenzionale “A”, mentre nelle annotazioni (Cod. BD) il sostituto d’imposta
dovrà dare distinta indicazione di ciascuna situazione con il relativo codice.
Il modello prevede l’indicazione al punto 11 (Eventi eccezionali), di un codice che
rappresenti “l’evento eccezionale” che ha permesso la sospensione degli adempimenti
fiscali e, di conseguenza, la sospensione dell’imposta dovuta per il corrispondente
periodo. In caso di contemporanea presenza di più situazioni riguardanti diversi eventi
eccezionali, andrà indicato il codice dell’evento che prevede, per gli adempimenti
fiscali, il periodo di sospensione più ampio.
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Sempre nelle annotazioni (cod. AA), il sostituto deve evidenziare che, alla data di
ripresa della riscossione, il contribuente è tenuto autonomamente al versamento dei
tributi sospesi alle scadenze previste dal provvedimento di ripresa della riscossione;
tale previsione discende dalle precisazioni contenute nella risposta fornita dall’ Agenzia
il 15 maggio 2006, n. 59537. Con riferimento alla sospensione delle ritenute nei
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confronti dei dipendenti residenti nella provincia di Campobasso, l’Agenzia, oltre a
chiarire che tale sospensione è applicabile anche alle ritenute relative ai trattamenti di
fine rapporto ed alle indennità correlate, ha precisato che “nell’ipotesi in cui il sostituto
abbia corrisposto somme a lavoratori dipendenti che non sono state assoggettate a
ritenuta all’atto del pagamento in ottemperanza ai predetti provvedimenti di
sospensione, il soggetto tenuto al versamento dei tributi sospesi alla scadenza del
periodo di sospensione stessa è il lavoratore dipendente (sostituito e non quindi il
sostituto d’imposta), ferma restando l’applicazione della specifica disciplina prevista per
la dichiarazione e la tassazione delle somme corrisposte a titolo di TFR”. Si rammenta
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che la sospensione disposta nei riguardi di dipendenti residenti nei comuni delle
province di Campobasso e di Foggia è stata ulteriormente prorogata al 30 giugno 2008
dall’art. 5, comma 10, del decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93 6.
6
Cfr.: risoluzione n. 8/E dell’8 gennaio 2009.
6Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
3. Novità del modello: Parte B – Dati fiscali
Entrando nel merito delle innovazioni introdotte nella Parte B - Dati fiscali - del modello,
ricordiamo che al punto 1 deve essere ricompreso, con il codice AH, anche l’importo
delle eventuali erogazioni liberali effettuate a favore dei dipendenti a decorrere dal 29
maggio 2008. A seguito dell’abrogazione della lettera b) del comma 1 dell’art. 51 del
TUIR 7, le erogazioni liberali concesse ai dipendenti, in occasione di festività e
ricorrenze, a partire dal 29 maggio 2008 concorrono, infatti, alla formazione del reddito
di lavoro dipendente per il loro intero importo 8.
Di interesse sono le integrazioni inserite nel modello – ai punti 31-33 della sezione
“Altri dati” – per tener conto della detrazione per le famiglie numerose prevista dal
comma 1-bis 9 dell’ art. 12 del TUIR, il quale stabilisce che in “presenza di almeno
quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a
1.200,00 euro”.
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Questa disposizione si è resa applicabile già a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2007; pertanto, il sostituto d’imposta è già stato tenuto a
riconoscere la detrazione in esame in sede di conguaglio dei redditi erogati nel 2007.
Lo scorso anno l’importo della detrazione andava, peraltro, indicato al punto 30 della
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certificazione, unitamente alle altre detrazioni previste dall’art. 12 del TUIR, mentre
l’ammontare della detrazione erogata che non avesse trovato capienza nell’imposta
dovuta dal lavoratore doveva essere indicata nelle annotazioni.
Caratteristica dell’ulteriore detrazione per le famiglie numerose prevista dall’art. 12,
comma 1-bis, del TUIR è che essa spetta anche in caso di incapienza dell’imposta
dovuta dal contribuente, e cioè spetta anche nel caso in cui la detrazione in esame
risulti superiore all’imposta lorda, diminuita di tutte le detrazioni fiscalmente
riconosciute ai soggetti passivi IRPEF dagli articoli 12 (detrazioni per carichi di
famiglia), 13 (altre detrazioni), 15 (detrazioni per oneri) e 16 (detrazioni per canoni di
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locazione) del TUIR. In questa ipotesi, al contribuente viene riconosciuto un credito di
7
Cfr.: art. 2, comma 6, del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.
126.
8
In tema di individuazione di redditi imponibili, segnaliamo la risoluzione 7 dicembre 2007, n. 357/E, con la
quale l’Agenzia delle entrate ha escluso che possa costituire reddito ai fini fiscali il rimborso al lavoratore
telelavorista dei costi di collegamento telefonici; la risoluzione 14 febbraio 2008, n. 46/E, che ha chiarito
l’imponibilità e l’assoggettabilità a ritenuta a titolo d’acconto delle borse lavoro corrisposte ad ex-detenuti al
fine del loro reinserimento nel mondo del lavoro esterno; la risoluzione 12 marzo 2008, n. 88/E, relativa
all’inclusione dei compensi dei commissari ad acta nominati dalle Commissioni tributarie tra i redditi
assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. f) del TUIR.
9
Comma aggiunto all’art. 12 del TUIR dall’art. 1, comma 15, lett. a) della legge n. 244 del 2007.
7Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
ammontare pari alla quota della nuova detrazione che non ha trovato capienza
nell’imposta dovuta.
Ricordiamo che, come precisato nella circolare dell’Agenzia delle entrate 9 gennaio
2008, n. 1/E 10, la detrazione in esame:
- viene ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non separati;
- nel caso del coniuge fiscalmente a carico dell’altro, compete a quest’ultimo per
l’intero importo;
- in caso di separazione, spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti
dal giudice;
- non consente una modifica dei criteri di ripartizione sulla base di accordi
intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall’art. 12 del TUIR
con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico;
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- si applica nell’intera misura, anche se la condizione dell’esistenza dei quattro
figli a carico sussiste solo per una parte dell’anno e, quindi, non deve essere
ragguagliata al periodo dell’anno in cui si sia venuto in concreto a verificare
l’evento che dà diritto alla detrazione stessa.
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Il decreto ministeriale 31 gennaio 2008 11 ha definito le modalità di attribuzione e
liquidazione del credito per incapienza delle imposte rispetto alla detrazione per
famiglie numerose, stabilendo che, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e
assimilati, tale credito venga direttamente attribuito dal sostituto, a condizione che vi
sia capienza nel monte ritenute complessivo.
Riguardo alla compilazione delle relative caselle, al punto 31 va indicato l’ammontare
della detrazione per famiglie numerose che ha trovato capienza nell’imposta lorda
diminuita delle altre detrazioni, mentre al punto 32 va indicato l’importo che non ha
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trovato capienza nell’imposta lorda, e cioè l’ammontare del credito che è stato
riconosciuto dal sostituto d’imposta. Nel caso in cui il credito in commento, relativo
all’anno 2007, sia stato riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2008, nelle
annotazioni andrà evidenziato il codice BL.
Ove il monte ritenute risulti incapiente, il sostituto d’imposta deve indicare, al punto 33,
l’importo del credito relativo all’anno 2008 che non ha potuto riconoscere; in questo
caso, nelle annotazioni del modello (cod. BH) il sostituto deve precisare che il
contribuente, qualora non abbia altri redditi oltre quelli certificati dal sostituto, per fruire
10
Si tratta della circolare che illustrava le novità per i sostituti d’imposta a seguito della finanziaria 2008.
11
Pubblicato nella Gazzetta ufficiale 1° marzo 2008, n. 52.
8Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
del credito non riconosciuto dovrà necessariamente presentare la dichiarazione dei
redditi.
Sempre nella sezione in commento, nei punti da 36 a 38, di nuova istituzione, devono
essere indicate le detrazioni per canoni di locazione previste dall’art. 16 del TUIR 12.
Tale norma prevede attualmente quattro distinte detrazioni, tra loro non cumulabili, per
canoni di locazione di immobili destinati ad abitazione principale. Più in particolare:
- il comma 01 prevede una detrazione a favore della generalità degli inquilini
titolari di contratti di locazione, a condizione che tali contratti siano stipulati o
rinnovati in base alla legge n. 431 del 1998 e l’unità immobiliare sia adibita ad
abitazione principale. In particolare, è prevista una detrazione pari a 300 euro
se il reddito complessivo del soggetto non supera i 15.493,71 euro; la stessa
detrazione è, invece, pari a 150 euro se il reddito complessivo del contribuente
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si colloca tra i 15.493,71 e i 30.987,41 euro;
- il comma 1 continua a prevedere una detrazione, di importo variabile in base al
reddito del contribuente, a favore dei titolari di contratti di locazione a canone
controllato o convenzionato di unità immobiliari adibite ad abitazione principale,
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di cui all’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 1998 13. La detrazione
d’imposta è pari a 495,80 euro se il reddito complessivo del contribuente non
supera i 15.493,71 euro; la stessa detrazione è invece pari a 247,90 euro, se il
reddito complessivo del contribuente si colloca tra i 15.493,71 euro e i
30.987,41 euro;
- il comma 1-bis prevede una detrazione a favore dei lavoratori dipendenti che
hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in
uno di quelli limitrofi, prendendovi in locazione l’unità immobiliare adibita ad
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abitazione principale, a condizione che il comune di nuova residenza disti
almeno cento chilometri dal precedente e sia situato in un’altra regione. A
questi soggetti, per i primi tre anni a decorrere dall’anno di variazione della
12
Come modificato dall’art. 1, comma 9, lett. d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con questo
intervento normativo, ricordiamo che si è inteso riconoscere un beneficio fiscale, sotto forma di detrazione
IRPEF, a favore dei contribuenti che locano da terzi l’immobile destinato ad abitazione principale.
13
Deve trattarsi di contratti di locazione stipulati o rinnovati in base agli accordi definiti in sede locale tra le
associazioni degli inquilini e quelle dei proprietari; in mancanza di tali accordi, è necessario che siano
rispettate le condizioni stabilite dai decreti di cui al comma 3 dell’art. 4 della legge n. 431 del 1998 (si tratta
dei decreti ministeriali 5 marzo 1999 e 30 dicembre 2002).
9Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
residenza spetta una detrazione dall’imposta lorda pari a 991,60 euro, se il
reddito complessivo del contribuente non supera i 15.493, 71 euro; la stessa
detrazione spetta nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo del
contribuente si colloca tra 15.493,71 e 30.987,41 euro;
- il comma 1-ter prevede una detrazione per canoni di locazione a favore dei
giovani inquilini di età compresa tra i 20 e i 30 anni, che lasciano la residenza
familiare e stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del
1998 per l’unità immobiliare da destinare ad abitazione principale, sempre che
sia diversa dall’abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati
dagli organi competenti ai sensi di legge. La detrazione spetta, per i primi tre
anni dal trasferimento dalla residenza familiare, per un importo pari a 991,60
euro a condizione che il reddito complessivo del giovane non superi i 15.493,71
euro.
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Il comma 1-sexies 14 dell’art. 16 del TUIR stabilisce che nel caso in cui la detrazione
spettante non trovi capienza nell’IRPEF lorda del soggetto, diminuita delle detrazioni di
cui agli articoli 12 e 13 del TUIR, l’ammontare di detrazione non fruita può essere
restituita dal sostituto, utilizzando, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle
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ritenute disponibile nel periodo di paga nel corso del quale vengono effettuate le
operazioni di conguaglio. Ai fini del riconoscimento della detrazione, il dipendente è
tenuto a presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione contenente gli estremi
di registrazione del contratto di locazione; i requisiti richiesti dall’art. 16 del TUIR,
compreso il numero dei mesi per i quali l’immobile oggetto del contratto di locazione è
adibito ad abitazione principale; l’attestazione dell’assenza di redditi ulteriori rispetto a
quelli di cui agli articoli 49 e 50 del citato TUIR.
Per quanto riguarda la compilazione dei punti del modello CUD relativi a tale
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detrazione:
- al punto 36 va indicato l’importo delle detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter dell’art.
16 del TUIR che ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita, nell’ordine, delle
detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 del TUIR. Se nel corso dell’anno si sono stipulati
più contratti di locazione, nelle annotazioni (cod. BG) dovrà darsi indicazione della
diversa tipologia del canone, dei giorni per i quali l’unità immobiliare locata è stata
adibita ad abitazione principale nonché della quota di detrazione spettante in base alla
titolarità del contratto;
14
Comma aggiunto dall’art. 1, comma 9, della legge n. 244/07.
10Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
- al punto 37 va riportato l’importo delle detrazioni riconosciute dal sostituto d’imposta
che non ha trovato capienza nell’imposta lorda diminuita delle detrazioni di cui agli
articoli 12 e 13 del TUIR;
- al punto 38 va indicato l’importo delle detrazioni di cui al comma 1-sexies dell’art. 16
del TUIR non riconosciuto dal sostituto per insufficienza dell’ammontare complessivo
delle ritenute. Nel caso di compilazione del punto 38, il sostituto d’imposta dovrà
precisare nelle annotazioni (cod. BI) che qualora il contribuente non abbia altri redditi
oltre quelli certificati dal sostituto d’imposta, può chiedere nella dichiarazione dei redditi
il rimborso della detrazione non fruita;
- infine, al punto 39 andrà indicato l’importo totale delle detrazioni effettivamente
attribuite in relazione all’imposta lorda del percipiente.
Nel modello risulta inserita una nuova sezione relativa alle “Somme erogate per
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prestazioni di lavoro straordinario e per premi di produttività”, alla quale sono
dedicati i punti da 77 a 81.
Per le somme in questione, se erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31
dicembre 2008 (12 gennaio 2009 per effetto del principio di cassa allargato), è stata
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normativamente prevista la sottrazione all’imposizione progressiva e l’assoggettamento
ad un’imposizione sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale, con
aliquota del 10 per cento 15.
Il sostituto d’imposta deve indicare separatamente nel CUD la parte di reddito
assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo di quest’ultima trattenuto sulle somme
spettanti al dipendente. Questo dettaglio espositivo serve a consentire al lavoratore un
eventuale conguaglio della tassazione delle somme percepite con il modello 730 o con
il modello Unico.
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In particolare:
- al punto 77 deve essere riportata la quota della somma erogata per prestazioni di
lavoro straordinario, supplementare e per premi di produttività fino all’importo massimo
di 3.000 euro, al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie;
15
V. art. 2 del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Sulla
nuova disciplina agevolativa si rinvia alla nostra circolare n. 57 del 2008.
11Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
- al punto 78 deve essere indicato l’importo dell’imposta sostitutiva del 10 per cento
applicata nei riguardi delle predette somme;
- al punto 79 deve essere indicato l’importo dell’imposta sostitutiva non operata per
effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali (importo già compreso
nell’importo indicato al punto 78).
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, il sostituto abbia assoggettato a tassazione
ordinaria l’importo delle predette somme non eccedenti i 3.000 euro, tale importo, oltre
ad essere ricompreso nel punto 1 della certificazione, dovrà essere indicato anche nel
punto 77 (avendo cura di barrare il punto 80). Le istruzioni precisano che, in tale
ipotesi, nel punto 78 non dovrà essere evidenziato alcun importo, mentre nelle
annotazioni con il cod. AF il sostituto dovrà indicare la motivazione in base alla quale
ha applicato sulle somme in questione la tassazione ordinaria. Ricordiamo che la
scelta tra la tassazione ordinaria e quella sostitutiva, con aliquota del 10 per cento,
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spettava sia al sostituto d’imposta che poteva definire quella più favorevole al
lavoratore, sia al lavoratore stesso, che poteva richiedere autonomamente una diversa
applicazione dell’aliquota.
Nel punto 81, vanno infine indicati gli importi dei compensi per prestazioni di lavoro
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straordinario effettuate nel 2008 dai prestatori addetti alla guida, dipendenti dalle
imprese autorizzate al trasporto merci, che non concorrono alla formazione del reddito
imponibile ai fini fiscali e contributivi 16.
In riferimento alla sezione concernente le indennità di fine rapporto, segnaliamo il
punto 109, di nuova istituzione, volto a tener conto della riduzione del prelievo fiscale
sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e
somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro il cui diritto alla percezione è
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sorto a partire dal 1° aprile 2008 17.
Ricordiamo che l’IRPEF determinata ai sensi dell’art. 19 del TUIR sul TFR e sulle
indennità equipollenti di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) del TUIR, il cui diritto alla
percezione sia sorto a partire dal 1° aprile 2008, è ridotta di un importo pari a:
- 70 euro, se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
16
Cfr.: art. 83-bis, comma 25, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge n. 133 dello
stesso anno.
17
Tale riduzione è stata disposta dall’art. 2, comma 514, della legge n. 244 del 2007 e i criteri per attuarla
sono stati stabiliti dal decreto ministeriale del 20 marzo 2008.
12Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
- 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l’importo corrispondente al
rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se
l’ammontare del reddito di riferimento si colloca tra 7.500 euro e 28.000 euro;
- 50 euro, se il reddito di riferimento si colloca tra 28.000 e 30.000 euro.
La detrazione richiamata doveva essere applicata dai sostituti d’imposta; nel caso in
cui non esistesse il TFR, in quanto integralmente destinato ai fondi pensione, la
detrazione in commento doveva essere applicata nei riguardi delle altre indennità e
somme di cui all’art. 17, comma 1, lettera a), del TUIR erogate in connessione con la
cessazione del rapporto di lavoro. In questo caso, ai fini del calcolo dell’aliquota (art.
19, comma 1 del TUIR) il reddito di riferimento del TFR doveva essere determinato in
modo “virtuale”, come se lo stesso fosse ancora accantonato presso il datore di lavoro.
La nuova norma, in vigore dal 1° aprile 2008, poteva essere fruita con riferimento ad
GAetano Bonafede
una sola cessazione dal rapporto di lavoro nel corso del periodo di imposta e solo a
seguito dell’attestazione del percettore di non aver già fruito della stessa in relazione
ad altro rapporto di lavoro cessato nel medesimo periodo.
Nel modello risulta, infine, inserita una nuova sezione nella quale vanno riportati i dati
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concernenti la corretta applicazione della misura fiscale di sostegno a favore dei
contribuenti a basso reddito disposta dall’art. 44 del decreto legge 1 ottobre 2007, n.
159 18 e consistente in un rimborso forfettario di 150 euro ai soggetti passivi IRPEF la
cui imposta netta dovuta per l’anno 2006 sia pari a zero. In questa sezione vanno
indicati i dati riguardanti il rimborso forfettario attribuito dal sostituto d’imposta con
riferimento al sostituito e ai familiari a carico. In particolare, i punti relativi sono da
compilare indicando nel punto 276 l’importo di euro 150 erogato al sostituito quale
rimborso forfettario, nell’ipotesi in cui quest’ultimo abbia avuto con riferimento
Confindustria Palermo
all’imposta sul reddito delle persone fisiche per l’anno d’imposta 2006 un’imposta netta
pari a zero, mentre nel punto 277 va riportata l’ulteriore somma di rimborso attribuita
per coniuge risultato a carico nel periodo d’imposta 2006 e nel punto 278 va indicata
l’ulteriore somma di rimborso attribuita per ciascun familiare risultato a carico nel
periodo d’imposta 2006. Ove il familiare nell’anno d’imposta 2006 fosse risultato a
carico di più soggetti, la somma del contributo ulteriore doveva essere ripartita in
proporzione alla percentuale della deduzione per carichi di famiglia spettante per il
2006. Inoltre, nel caso in cui nel corso del 2006 fossero variate le percentuali di
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In Gazzetta ufficiale 2 ottobre 2007, n. 229.
13Certificazione unica dei redditi – modello CUD 2009 Circolare N. 10 / 2009
spettanza delle deduzioni per familiari a carico, ai fini del corretto calcolo del bonus, si
doveva calcolare la media aritmetica ponderata delle deduzioni attribuite.
Il punto 279 deve poi essere barrato qualora il sostituto non abbia attribuito il rimborso
forfettario spettante ai sensi dell’art. 44 del citato decreto legge n.159 in quanto il
percipiente ha fatto di ciò richiesta. Nel caso in cui il suddetto rimborso forfettario non
sia stato erogato dal sostituto a causa dell’incapienza del monte ritenute disponibile nel
mese di erogazione del beneficio tributario nelle annotazioni (cod.BC) dovrà essere
riportata tale situazione. Infine nel punto 280 dovrà essere indicato l’ammontare del
beneficio che il sostituto ha recuperato a seguito di comunicazione da parte dei sostituti
di non spettanza di tale beneficio. Il recupero di dette somme doveva avvenire entro i
termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
Anche nella “legenda” dei codici delle informazioni da fornire nella sezione
“Annotazioni” risultano, infine, riportate alcune integrazioni volte a favorire il
GAetano Bonafede
recepimento delle modifiche normative intervenute nell’anno 2008 in tema di IRPEF e
di tassazione dei redditi di lavoro dipendente.
Come per il passato, il nuovo schema di certificazione contiene salti nella numerazione
dei campi, che vengono poi integrati nelle comunicazioni del modello 770 Semplificato
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al fine di favorire l’attività di liquidazione delle imposte e di controllo dell’operato dei
sostituti d’imposta da parte dell’amministrazione finanziaria.
Il Direttore Generale
Micossi
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Ai sensi dell’art. 4, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.
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