Esecuzioni immobiliari - Collegio Geometri Sondrio
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FOCUS Esecuzioni immobiliari La stagione estiva ha portato significative novità per l'ausiliario giudiziario nominato esperto nel processo di esecuzione immobiliare. Difatti con il D.L. 83/2015, convertito – con modificazioni e integrazioni nella legge 132/2015, il legislatore è intervenuto in modo sostanziale sui processi fallimentare ed esecutivo. Di particolare rilievo risultano le novità riguardanti le attività dell'esperto stimatore nel processo di esecuzione immobiliare. Cosa cambia per Novità in materia di l'esperto estimatore vendite giudiziarie e processo civile telematico A cura di Paolo Frediani
Focus — Commenti ESECUZIONI IMMOBILIARI Esecuzioni immobiliari, le novità per l'esperto La stagione estiva ha portato significative novità per l'ausiliario giudiziario nominato esperto nel processo di esecuzione immobiliare. Difatti con il D.L. 83/2015, coordinato, con modificazioni e integrazioni, nella legge 132/2015, il legislatore è intervenuto in modo sostanziale sui processi fallimentare ed esecutivo. Per quanto concerne il settore di nostro interesse, di particolare rilievo risultano le novità riguardanti le modifiche dell'art. 568 cod. proc. civ. (Determinazione del valore dell'immobile), quelle integrative dell'art. 173-bis disp. att. cod. proc. civ. (Contenuti della relazione di stima e compiti dell'esperto) e dell'art. 161 cod. proc. civ. (Giuramento dell'esperto e dello stimatore). Il provvedimento - come spesso accade al nostro legislatore - non è tuttavia immune da talune ombre e scelte infelici, ciò in particolare proprio riguardo l'opera dell'esperto; nella specie non è riuscito a essere realmente rispondente ai dettati indispensabili di una corretta e moderna attività estimativa e, a fronte di ulteriori e nuovi compiti, ha voluto sacrificare le importanti funzioni peritali riducendone gli onorari, allungando i tempi del pagamento delle sue spettanze e penalizzando ulteriormente lo svolgimento del mandato con termini ridotti per il suo compimento. sure urgenti in materia fallimentare, civile e Paolo Frediani processuale civile e di organizzazione e funzio namento dell'amministrazione giudiziaria» (s.o. 50 alla G.U. 192 del 20 agosto 2015) il le- gislatore ha inteso intervenire in modo so- C on il D.L. 83 del 27 giugno 2015 (pub- stanziale (come si legge nella nota stampa blicato sulla G.U. 147 del 27 giugno emessa dall’estensore) con iniziative che 2015), coordinato con la legge di con- «…muovono da un principio comune: un’azien versione 132 del 6 agosto 2015, recante: «Mi da con problemi rischia di trascinare con sé al 1652 Numero 984 / 15 ottobre 2015 Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
Commenti tre imprese (fornitori di beni e servizi e inter In particolare sul pignoramento immobi- mediari finanziari) continuando a contrarre liare (aspetto sul quale ci soffermeremo nel obbligazioni che non potrà soddisfare. Affronta proseguo della trattazione) si accelerano i re tempestivamente i casi di crisi aziendale con tempi. La documentazione ipocatastale va sente di limitare le perdite del tessuto economi depositata entro 60 giorni e non più entro i co, sia nella dimensione strettamente imprendi precedenti 120. Cambia, inoltre, la determina toriale sia sul piano finanziario, o di risanare zione del valore dell'immobile pignorato. Dalla l’azienda, con benefici sul piano occupazione e moltiplicazione della rendita catastale o del più in generale tutelando il tessuto economico reddito dominicale per un coefficiente (art. 15 contiguo». cod. proc. civ.), si passa al valore di mercato. Si dovrà pertanto procedere alla stima, calco- Procedure concorsuali lando il valore al metro quadro, con le oppor- Le novità principali riguardano le procedure tune correzioni anche in base alla situazione concorsuali tra le quali si individua l’accesso edilizia, stato d'uso e manutenzione, vincoli al credito nel corso di una crisi aziendale, giuridici e morosità di spese condominiali. l’apertura alla concorrenza nel concordato pre Nella stima dovrà essere evidenziato se c'è ventivo – offerte concorrenti, l’apertura alla possibilità di sanare eventuali abusi edilizie concorrenza nel concordato preventivo – propo e l'importo annuo delle spese condominiali ste concorrenti, i requisiti per la nomina a cura ordinarie e le eventuali spese straordinarie tore mediante la quale la figura del curatore già approvate dall'assemblea. Si accelerano fallimentare viene distinta da quella del com- infine i tempi per il giuramento - da effet- missario giudiziale garantendo in questo mo- tuare in cancelleria, da parte del consulente do la terzietà del commissario riducendo i stimatore - e per la presentazione delle of- tempi delle procedure di fallimento. E ancora ferte. Inoltre, per ciò che concerne la conse- la ristrutturazione dei debiti, le operazioni di gna all'acquirente dell'immobile pignorato, vendita che diventano più rapide e tali da mi- questi potrà entrare nel locale anche se ha gliorare il valore realizzato, grazie alla gestio- ottenuto di versare a rate, purché presenti ne prioritaria per via extra giudiziale, alle una fideiussione a garanzia del saldo. modalità di determinazione del prezzo di Di fondamentale rilievo la modifica al co- vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi dice civile, nel quale, dopo l'art. 2929, è inse- per la pubblicità e infine la deducibilità delle rita la Sezione I-bis riguardante l'espropria- perdite. zione di beni oggetto di vincoli d'indisponibi- lità o di alienazioni a titolo gratuito. In pro- Esecuzioni immobiliari posito, l'art. 2929-bis cod. civ. introduce una Notevoli anche le novità in materia di esecu- tutela rafforzata per il creditore in caso di pi- zioni immobiliari con la possibilità per il cre- gnoramento, grazie alla revocatoria semplifi- ditore, di attuare la ricerca beni pignorabili, ri- cata. volgendosi, debitamente autorizzato, diretta- mente ai gestori delle banche dati (anagrafe Vendite giudiziarie tributaria, INPS, Pra), senza attendere un de- Si segnalano, inoltre, novità nelle vendite creto attuativo da parte del Ministero della giudiziarie che saranno dotate di un portale giustizia, ai limiti alla pignorabilità di stipendi internet unificato; il portale unificato consen- e pensioni, nonché la concessione di rate più tirà a tutti gli interessati di acquisire le infor- lunghe per la conversione del pignoramento. mazioni relative alle vendite giudiziarie Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore Numero 984 / 15 ottobre 2015 1653
Commenti nell'ambito di un'unica area web gestita dal dal difensori o dai dipendenti pubblici. Re- Ministero della giustizia, superando così l'at- sta ferma la facoltatività del processo civile tuale frammentazione con la pubblicazione telematico, che diverrà obbligatorio a de- degli avvisi di vendita per ogni singolo tribu- correre dal 1° gennaio 2017. nale. Anche in capo al creditore vengono posti Inoltre introduce l'obbligo della tenuta e dei costi. Il decreto legge introduce difatti un della relativa iscrizione con modalità tele- contributo a carico del creditore procedente per la matiche dell'albo dei consulenti tecnici di pubblicazione sul portale delle vendite pubbli- cui all'art. 13 disp. att. cod. proc. civ. che degli atti esecutivi riguardanti beni immo- bili o mobili registrati. Esso sarà di € 100 per L’esperto stimatore ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato nel processo di esecuzione immobiliare ogni tre anni in base agli indici ISTAT. Ma per quanto d’interesse del lettore nella La pubblicità sul portale è obbligatoria tan- nostra area di competenza soffermiamoci su- to che il decreto prevede che, ove questa non gli aspetti più intimamente connessi all’atti- venga effettuata nel termine stabilito dal giu- vità dell’esperto stimatore nel processo di dice, quest'ultimo deve dichiarare con ordi- esecuzione immobiliare; infatti la norma in nanza l'estinzione del processo esecutivo. Ta- parola è intervenuta in modo consistente (e le pubblicità dovrà essere effettuata a cura non sempre in modo “azzecato”) sull’attività del professionista delegato per le operazioni dell’ausiliario giudiziario in tale importante di vendita o del commissionario o, in man- funzione. canza, dal creditore procedente. Le modalità Le novità più sostanziali e rilevanti per le tecniche saranno prescritte dal responsabile attività di questi si individuano nella modifi- per i sistemi informativi automatizzati del ca dell’art. 568 cod. proc. civ. (Determinazio Ministero della giustizia e saranno rese di- ne del valore dell’immobile) in quelle dell’art. sponibili mediante pubblicazione nell'area 173-bis disp. att. cod. proc. civ. (Contenuto pubblica denominata "portale delle vendite della relazione di stima e compiti dell’esperto) pubbliche". Ove la pubblicità riguardi beni e in quelle (introdotte con la conversione in immobili o beni mobili registrati, la pubblica- legge del decreto) dell’art. 161 cod. proc. civ. zione non potrà essere effettuata fin tanto (Giuramento dell’esperto e dello stimatore). che non sarà fornita la prova dell'avvenuto Vi sono ulteriori interventi poi sulla tempi- pagamento del contributo per la pubblicazio- stica della fase peritale. ne. Il portale delle vendite pubbliche dovrà Di minore interesse per l’ausiliario appaio- poi inviare all'indirizzo di posta elettronica no le modifiche dei termini stabiliti dall’art. ordinaria o certificata - ad ogni interessato 567 cod. proc. civ. (Istanza di vendita) che fis- che ne abbia richiesta e si è registrato me- sa in 60 giorni, rispetto ai 120 della norma diante un'apposita procedura - un avviso previgente il termine per la produzione della contenente le informazioni relative alle ven- documentazione ipo-catastale da allegare al- dite di cui è stata effettuata la pubblicità. l’istanza di vendita (con eventuale proroga di ulteriori 60 giorni qualora ne ricorrano giu- Processo civile telematico stificati motivi) e dall’art. 569 cod. proc. civ. Il D.L. 83/2015 attribuisce valore legale al de- (Provvedimento per l’autorizzazione della ven posito con modalità telematica degli atti in- dita) dove il termine per la nomina del- troduttivi dei procedimenti di cognizione e l’esperto a decorrere dalla data di deposito di volontaria giurisdizione, quando effettuati della documentazione di cui all’art. 567 cod. 1654 Numero 984 / 15 ottobre 2015 Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
Commenti proc. civ. passa a 15 giorni rispetto ai 30 della vanti al giudice. norma previgente. Come già osservato pure di una certa in- Sempre nell’art. 569 cod. proc. civ. merita cidenza, in questo caso sulle parti (esecuta- invece una menzione e un'attenzione parti- to e creditori), vi è quello della modifica del colare la novella che ha ridotto il termine tra termine da 45 a 30 giorni del termine pre- la data di emanazione del provvedimento a visto dal comma 2 dell’art. 173bis cod. proc. quello della data fissata per la udienza dagli civ. per l’invio di eventuali osservazioni alla originari 120 a 90 giorni. E’ difatti in questo relazione dell’esperto. lasso temporale che l’esperto dovrà svolgere Ma certamente, come già segnalato, ben il proprio mandato al quale deve però essere più rilevanti per l’attività dell’ausiliario ap- detratto il termine (oggi passato a trenta paiono le modifiche contenute nell’art. 568 giorni) per l’invio della relazione alle parti. cod. proc. civ. (Determinazione del valore del E’ sin troppo evidente notare al lettore l’immobile), in quelle dell’art. 173-bis disp. esperto come tale termine risulti del tutto ina- att. cod. proc. civ. (Contenuto della relazione deguato e non rispondente alle esigenze con- di stima e compiti dell’esperto), nelle parti re- nesse alle attività richieste all’esperto, oggi lativi ai quesiti, e in quelle dell’art. 161 cod. peraltro accresciute con l’intervento legislati- proc. civ. (Giuramento dell’esperto e dello sti vo in parola, finanche da far pensare che il le- matore). gislatore abbia ben poco chiara la portata e Per quanto attiene il primo articolo, la l’estensione delle operazioni a cui è tenuto norma è stata completamente riscritta e la l’ausiliario nel compimento del proprio incari- novella prevede che «gli effetti dell’espropria co. zione il valore dell’immobile è determinato dal Tale nuovo vincolo – crediamo – genererà giudice avuto riguardo al valore di mercato inevitabilmente richieste di proroga dei ter- sulla base degli elementi forniti dalle parti e mini per il compimento dell’incarico che fini- dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 569, ranno (laconicamente) con il vanificare le at- comma 1. Nella determinazione del valore di tese del legislatore di una maggiore speditez- mercato l’esperto procede al calcolo della super za dell’incarico peritale. Si poteva senz'altro ficie dell’immobile, specificando quella com raggiungere un risultato più credibile e con- merciale, del valore per metro quadro e del va creto (senza quindi penalizzare l'opera lore complessivo, esponendo analiticamente gli dell'esperto) attraverso una riduzione più de- adeguamenti e le correzioni della stima, ivi cisa del termine dell'art. 567 cod. proc. civ. do- compresa la riduzione del valore di mercato ve 60 giorni, oltre al pari termine dell'even- praticata per l’assenza della garanzia per vizi tuale proroga, appare lasso di tempo sin an- del bene venduto, e precisando tali adeguamen che ampio in relazione alla possibilità offerta ti in maniera distinta per gli oneri di regolariz al creditore procedente di programmare zazione urbanistica, lo stato d’uso e di manu l'azione. tenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli Inoltre, sempre nell'art. 569 cod. proc. civ. oneri giuridici non eliminabili nel corso del è da notarsi la novella – ispirata da finalità procedimento esecutivo, nonché per le eventuali di snellimento e maggiore speditezza spese condominiali insolute». dell'incombenza – che introduce il giura- Con ogni evidenza le novità sono signifi- mento in cancelleria con sottoscrizione del cative e dobbiamo dire non tutte attese e in- verbale di accettazione in luogo dell'incom- dovinate. benza prevista, nella norma, previgente, da- Esaminiamole per punti. Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore Numero 984 / 15 ottobre 2015 1655
Commenti Nomina dell'esperto forse inattesa dal legislatore; quella di conti- Viene ad essere cancellata la parte della nor- nuare a considerare la valutazione immobi- ma che prevedeva la facoltà per il giudice di liare secondo il parametro del metro quadra- nominare l'esperto: «Se il bene non è soggetto to quando (ormai da tempo) tutte le dottrine a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi e studi internazionali e nazionali in materia ragione il giudice ritiene che il valore determi di estimo [valga sul punto, senza alcuna pre- nato a norma delle disposizioni precedenti sia tesa di completezza, solamente ricordare gli manifestamente inadeguato, il valore è determi IVS (International Valuation Standard), gli EVS nato dal giudice stesso sulla base degli elementi (European Valuation Standard), il Red Books forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire (RICS), il Codice delle valutazioni immobiliari un esperto da lui nominato» oggi sostituita (Tecnoborsa), il Codice per la valutazione de- dalla frase «Agli effetti dell'espropriazione il va gli immobili in garanzia delle esposizioni lore dell'immobile è determinato dal giudice creditizie (ABI) nonchè quelle legate alle qua- avuto riguardo al valore di mercato sulla base lifiche professionali, vedasi, per esempio, il degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto riconoscimento di Esperto in valutazioni im- nominato ai sensi dell'arti. 569, comma 1». mobiliari (norma UNI CEI EN ISO/IEC Si introduce pertanto al giudice l'obbligo di 17024:2012) e REV (Recognised European Va- assistenza da parte dell'esperto, anche se le lue) del TEGoVA che prevedono l’applicazio- prassi consolidatesi da tempo in tutti gli uffi- ne dei principi estimativi affermatisi interna- ci giudiziari avevano nei fatti oramai fatto zionalmente secondo il criterio della compa- adottare costantemente tale scelta. razione di mercato (Market comparison appro ach), del criterio finanziario, (Income Calcolo della superficie dell’immobile Approach) e del metodo dei costi (Cost Appro Occorre rilevare che se da un lato la precisa- ach)]. zione offerta dalla norma appare finanche La norma in parola, quindi, non si allonta- pleonastica, non è da trascurare la rilevanza na dalla logica fino adesso seguita quella che della richiesta esplicita di indicare la superfi- ha visto i processi delle stime immobiliari in cie commerciale. Invero, come noto agli ope- Italia sempre stati legati a fattori eminente- ratori di mercato, la superficie commerciale è mente soggettivi; i diversi operatori hanno fi- quella che deve essere valutata ai fini estima- nalizzato da sempre la stima di immobili in tivi poiché è quella in cui concorrono con di- una espressione di una somma economica versi pesi (i cosidetti rapporti mercantili) le corrispondente a una interpretazione di un superfici immobiliari secondarie annesse ov- dato immobiliare non sempre disponibile e, il vero collegate (si pensi ai balconi, terrazze, più volte, costituente una lettura assai ap- sottotetti, magazzini, scantinati ecc.). prossimativa del mercato immobiliare. Certa- Appare quindi corretto fornire tale indica- mente, anche nei casi ove questo fosse stato zione poiché al comune cittadino potrebbe disponibile, non è mai stato possibile, secon- sfuggire il motivo per il quale nelle operazio- do il detto criterio, fornire un quadro traspa- ni estimative di un immobile, che fisicamente rente e logico del processo che aveva portato presenti una superficie, se ne sia considerata all’espressione di quel dato valore. La preoc- un’altra. cupazione di ogni estimatore – se parliamo della determinazione del solo valore di mer- Valore al metro quadrato e valore complessivo cato – è sempre stata quella di “individuare” È questa forse la scelta meno desiderata e il più probabile valore e non tanto seguire un 1656 Numero 984 / 15 ottobre 2015 Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
Commenti processo strutturato e trasparente tale da for- forma di mercato; il livello del prezzo, il nu- nire una dimostrazione di come si era giunti mero degli scambi e i rapporti mercantili ri- a quel risultato. La valutazione immobiliare correnti) e sotto quello delle diverse caratteri- per l’ottenimento del “più probabile valore di stiche immobiliari (locazionali, posizionali, ti- mercato”, nella maggior parte dei casi, si è da pologiche, economiche istituzionali). sempre affidata alla “scorciatoia” della stima sintetica monoparametrica, ovvero il calcolo Adeguamenti e correzioni della stima estimativo ottenuto dal prodotto della super- Questi debbono considerarsi per i fattori in- ficie commerciale dell’immobile da stimare cidenti sul valore immobiliare quali certa- per un prezzo unitario medio derivante da mente possono avere quelli stessi indicati una osservazione del mercato immobiliare dalla norma (che in parte ritroviamo nei que- nella zona di ubicazione dell’immobile. Tale siti di cui al successivo art. 173-bis cod. proc. criterio, affidato esclusivamente alla sensibi- civ.) come l’assenza della garanzia per vizi lità di ciascun valutatore e quindi anche alla del bene venduto e precisando tali adegua- maggiore o minore competenza di ciascuno menti in maniera distinta per gli oneri di re- di essi, non è stato mai in grado di sostituire golarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di una informazione tratta da dati di contratta- manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e zioni reali di mercato e da una osservazione gli oneri giuridici non eliminabili nel corso puntuale e pertinente del mercato immobi- del procedimento esecutivo, nonché per le liare, fondendosi esclusivamente sull’unico eventuali spese condominiali insolute. In tal parametro della superficie commerciale e senso dobbiamo dire che il quadro dei quesiti producendo poi in un risultato sintetico che richiesti agli esperti presso gli uffici esecuzio- non può considerare i fattori endogeni ed ne immobiliare di molti tribunali prevede già esogeni del bene in una concreta comparabi- tali indicazioni con contenuti finanche pedis- lità con beni simili ai fini della stima se non sequi. In definitiva il legislatore «…nella de- attraverso alcuni correttivi talvolta stabiliti da terminazione del valore di mercato….» rac- normative o, nella migliore delle ipotesi, defi- chiude implicitamente tutte le operazioni niti dalla letteratura estimativa con orienta- esposte nell'articolo scandendo esplicitamen- menti su larga scala. te le stesse e precisamente: Ma tant’è. La norma in trattazione prevede - calcolo superficie dell'immobile, specifi- l’indicazione di un valore al metro quadrato; cando quella commerciale; quello che possiamo auspicarci è che la di- - [al calcolo] del valore a metro quadrato e zione della norma non traduca l’attività esti- del valore complessivo. Con tale ultima indi- mativa dell’esperto in una mera “stima con- cazione il legislatore suggerisce la differenza venzionale” e che invece l’ausiliario giudi- tra valore complessivo e valore di mercato ziario voglia perlomeno operare (seppur il che deve essere (quest'ultimo) il prodotto del- processo non costituirà mai una stima secon- le operazioni di decurtazione rispetto alle di- do i principi riconosciuti poc’anzi segnalati) verse problematiche registrate; ricercando il dato secondo beni immobili ef- - adeguamenti e correzioni della stima. fettivamente comprabili sotto il profilo del Con tale locuzione la novella indica gli even- segmento di mercato (la localizzazione; il tipo tuali aggiustamenti della stima (in aggiunta o di contratto; la destinazione; la tipologia im- detrazione) in ragione delle diverse circo- mobiliare; la tipologia edilizia; la dimensione; stanze ed aspetti riguardanti l'immobile. Tra i caratteri della domanda e dell’offerta; la questi, oltre a quelli che poi riporterà nei Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore Numero 984 / 15 ottobre 2015 1657
Commenti punti 7, 8, 9 dell'art. 173-bis cod. proc. civ., il della legge 47 del 28 febbraio 1985, ovvero dal legislatore precisa: assenza della garanzia l’art. 46, comma 5 del D.P.R. 380 del 6 giugno per vizi del bene venduto, chiedendo di di- 2001, specificando il costo per il conseguimento stinguere (quindi voce per voce) con i relativi del titolo in sanatoria. valori: Anche in questo caso dobbiamo segnalare - oneri per regolarizzazione urbanistica come la prassi affermatasi presso gli uffici (punto 6 e 7, art. 173-bis cod. proc. civ.); giudiziari dall’ultima riforma incisiva del - lo stato d'suo e manutenzione; processo esecutivo (legge 80/2005 introdotta - lo stato di possesso; nel codice di procedura civile a far data dal 1° - i vincoli e gli oneri giuridici (anche pun- marzo 2006) prevedeva a carico dell’ausilia- to 8, art. 173-bis cod. proc. civ.); rio già tali incombenze. Qui si precisa ulte- - spese condominiali insolute (anche pun- riormente sulla necessità di verificare la pos- to 9, art. 173-bis cod. proc. civ.). sibilità di sanatoria del bene eventualmente In buona sostanza, quindi, la norma novel- risultato affetto da illegittimità previa verifica lata indica come il valore di mercato debba della eventuale presentazione di istanze di essere il risultato del valore complessivo condono, lo stato del procedimento, i costi dell'immobile al netto di tutte le detrazioni per il conseguimento del titolo in sanatoria e apportate per le diverse problematiche regi- le eventuali oblazioni già corrisposte o da strate sotto il profilo giuridico e tecnico corrispondere per definire l’istruttoria della dell'immobile. pratica. Per quanto attiene l’art. 173-bis, dopo il Ma su tutto giova osservare come il legisla- punto 6) sono inseriti ulteriori punti (dal n. 7 tore riservi una particolare attenzione alla al n. 9). Vediamoli in dettaglio. possibilità offerta dall’art.40 della legge 7) In caso di opere abusive, il controllo della 47/1985 ovvero dall’art. 46, comma 5, del possibilità di sanatoria ai sensi dell’articolo 36 D.P.R. 380/2001, prevedendo anche il costo del decreto del Presidente della Repubblica 6 per il conseguimento del titolo in sanatoria. giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della Appare utile ricordare che la norma in pa- stessa; altrimenti, la verifica sull’eventuale pre rola (art. 40 - Mancata presentazione della sentazione di istanze di condono, indicando il istanza) 1 della legge 47 del 28 febbraio 1985, soggetto istante e la normativa in forza della per le procedure concorsuali o derivanti da quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del espropriazioni immobiliari prevedeva che procedimento,i costi per il conseguimento del ti «Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle tolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già previsioni di sanabilità di cui al capo IV della corrisposte o da corrispondere; in ogni altro ca presente legge e sia oggetto di trasferimento so, la verifica, ai fini della istanza di condono derivante da procedure esecutive, la doman- che l’aggiudicatario possa eventualmente pre da di sanatoria può essere presentata entro sentare, che gli immobili pignorati si trovino 120 giorni dall'atto di trasferimento dell'im- nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 6, mobile purché le ragioni di credito per cui si 1. Art 40. Mancata presentazione dell'istanza – Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. [In ogni altra ipotesi di abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987, 1658 Numero 984 / 15 ottobre 2015 Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
Commenti interviene o procede siano di data anteriore affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto all'entrata in vigore della presente legge». sul bene del debitore pignorato sia di proprietà Va osservato che le ragioni del credito deb- ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli. bono individuarsi nella sottoscrizione dell’at- Con questo articolo (da leggersi in combi- to di mutuo (alcuni osservatori ritengono che nato con il disposto art. 568 cod. proc. civ.) il in verità il momento debba coincidere con la legislatore intende far accertare l'esistenza di trascrizione del detto atto) ovvero titolo del taluni vincoli rappresentati da censi, livelli o credito e che gli effetti di tale disposizione si usi civici incombenti sul bene ovvero limita- estendono alle normative successive in mate- zioni nella proprietà e (implicitamente) capir- ria di condono, nazionali e regionali, natural- ne il riflesso della incidenza anche sul valore mente ciascuna per quanto prescriveva e nei (proprio in ragione del punto della preceden- propri limiti applicativi. L’esperto dovrà per- te norma citata dove parla di "I vincoli e gli tanto segnalare in modo puntuale ed esausti- oneri giuridici") come per esempio l'indicazio- vo le possibilità eventuali di applicazione del- ne del valore del capitale di affrancazione per le normative atte a sanare quanto di illegitti- i livelli. mo è stato accertato al fine di consentire al- 9) L’informazione sull’importo annuo delle l’aggiudicatario del bene di procedere nei spese fisse di gestione o di manutenzione, su termini disposti dall’art. 40 alla presentazio- eventuali spese straordinarie già deliberate an ne dell’opportuna istanza che – come già os- che se il relativo debito non sia ancora scaduto, servato – dovrà avvenire entro 120 giorni dal su eventuali spese condominiali non pagate ne decreto di trasferimento. gli ultimi due anni anteriori alla data della pe Vediamo cosa prevedono gli altri punti in- rizia,sul corso di eventuali procedimenti giudi trodotti dalla riforma. ziari relativi al bene pignorato. 8) La verifica che i beni pignorati siano gra Il punto in esame chiede di verificare le vati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata spese di gestione ovvero manutenzione in comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione] . Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del 4 della legge 4 gennaio 1968, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente . Si applica in ogni caso il disposto del comma 3 dell'art. 17 e del comma 1 dell'art. 21 . Le nullità di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa . Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge . Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore Numero 984 / 15 ottobre 2015 1659
Commenti capo all'immobile, di quelle straordinarie già inserito in sede di conversione in legge del deliberate anche se il relativo debito non sia decreto, senza che ve ne fosse cenno alcuno ancora scaduto, su eventuali spese condomi- nel previgente testo, è quello che ha destato niali non pagate negli ultimi due anni ante- maggiore eco tra i professionisti impegnati riori alla data della perizia. Naturalmente tali negli incarichi di ausiliario giudiziario nelle indicazioni possono essere tratte esclusiva- procedure esecutive. mente da un accesso alla documentazione E' di tutta evidenza come con la novella in dell’amministrazione condominiale al quale parola si è voluto colpire i casi in cui vi sia l’esperto dovrà essere autorizzato da parte distonia tra il valore di mercato stimato del giudice. In ultimo si chiede all’esperto di dall'esperto e il prezzo finale di aggiudica- verificare pure l’esistenza di eventuali proce- zione della vendita, facendo però ricadere dimenti giudiziari sul bene oggetto di consu- tutto l'onere sull'opera dell'esperto. Si è nel- lenza omettendo tuttavia il canale attraverso la sostanza voluto per cosi dire "responsabi- il quale questa informazione dovrebbe essere lizzare" l'esperto e correlarne il compenso assunta in assenza di collaborazione da parte all'effettivo risultato economico finale con- del soggetto esecutato. In tal senso (e ove in- seguito dalla vendita disconoscendo che in dispensabile) è necessario, per tale fine, auto- detto processo subentrano anche fattori rizzare l’esperto all’accesso ai ruoli generali esterni all'opera peritale. A memoria giova dei procedimenti giudiziari dei Giudici di Pa- ricordare che sul punto la determinazione ce, del Tribunale e Corte di Appello. del prezzo-base per la vendita spetta al giu- Ma il provvedimento sul quale la maggior dice dell'esecuzione (o eventualmente al parte degli esperti e le categorie professionali professionista delegato) che vi provvede con hanno destinato le loro attenzioni è stata la ordinanza; di conseguenza la relazione di novella introdotta nell'art. 161 disp. att. cod. stima costituisce solo un'attività prodromica proc. civ. Invero con la legge 132 del 6 agosto e preparatoria (come osserva sul punto la 2015, "Conversione in legge, con modificazioni, Cass. con sent. n. 1691 del 2 maggio 1975). del D.L. 83 del 27 giugno 2015, recante misure Le condizioni di divergenza significativa urgenti in materia fallimentare, civile e proces tra il valore di mercato stimato e il prezzo di suale civile e di organizzazione e funzionamen aggiudicazione della vendita possono verifi- to dell'amministrazione giudiziaria", entrata in carsi, da un lato, per le tipiche dinamiche vigore il 21 agosto 2015, è stata inserita una delle vendite all'asta e dell'andamento di un ulteriore disposizione avente ad oggetto il mercato immobiliare spesso imprevedibile e compenso dell’esperto. del tutto particolare come quello attuale e, La disposizione contenuta nell’art. 14 “ a- dall'altro, per operazioni estimative condot- ter) aggiunge all'art. 161 (Giuramento del te dall'ausiliario in carenza di corretta meto- l’esperto e dello stimatore) il seguente com- dologia ovvero di adeguate considerazioni ma: «Il compenso dell'esperto o dello sti- degli effetti dell'esposizione sul mercato ati- matore nominato dal giudice o dall'ufficia- pico delle vendite giudiziarie di quel dato le giudiziario è calcolato sulla base del bene. prezzo ricavato dalla vendita. Prima della Dette condizioni finiscono per cagionare vendita non possono essere liquidati acconti maggiori costi alla procedura (in primis al in misura superiore al 50% del compenso creditore procedente che si vedrà però poi calcolato sulla base del valore di stima». rimborsare i detti costi al termine della stes- Il provvedimento che come detto è stato sa) maggiori tempi per la vendita del bene, 1660 Numero 984 / 15 ottobre 2015 Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
Commenti attraverso il succedersi d'incanti con il con- lizzazione sotto il profilo della tempistica del seguente depauperamento del valore del be- proprio pagamento (che, peraltro, già attual- ne sottoposto a vendita e, per quest'ultimo mente era avvertita, dalla condotta assunta aspetto, minori risorse per soddisfare crediti da taluni creditori) e, in secondo luogo, lo la- degli aventi diritto. scerà in balìa del risultato delle dinamiche Crediamo però che con tale novità il legi- della vendita all’asta (magari articolatasi in slatore, così facendo, ha fatto ricadere tutti diversi incanti) spesso estraneo alle logiche gli effetti esclusivamente sugli esperti, sia in che ispirano i principi estimativi che guidano termini di minori importi del proprio com- l’attività dell’esperto, provocando una indub- penso (già oggi tutt'altro dall'essere giudicato bia e significativa penalizzazione economica. soddisfacente alla luce dei numerosi compiti Un’ applicazione sommaria della disposi- allo stesso richiesti) sia di differimento del zione operata sulle attuali tabelle (oggetto pagamento delle spettanze (anche assai rile- peraltro di un intervento di aggiornamento vante) oltre ancora al minor tempo a disposi- da fonte ministeriale che, al momento del- zione per il compimento dell'incarico, come l’elaborazione del presente contributo edito- già osservato in precedenza. riale, è ancora atteso), rivela che per un bene In particolare, se la questione pare rilevare il cui valore di stima sia di € 100.000,00 meno in ordine all’acconto concesso dal G.E. venduto al 3° incanto a € 54.400,00 la pena- in fase di affidamento d’incarico (la maggior lizzazione economica per l’esperto si traduca parte degli uffici giudiziari assegna somme in un 44% in meno di onorario, mentre per che si aggirano intorno a € 500 d’importo), un bene il cui valore di stima sia di € se non in presenza di beni il cui valore sia re- 450.000,00 venduto sempre al 3° incanto a € almente esiguo (nel qual caso è da ritenersi 244.400,00, l’onorario dell’ausiliario si tradu- che il giudice, appreso ciò dagli atti del credi- ca in circa il 14% in meno. tore, ridurrà in termini prudenziali il detto Peraltro la detta logica, come già segnalato, importo), la questione appare invece assi più va in controtendenza rispetto al maggior ri- rilevante, insidiosa e potremmo dire forte- conoscimento in termini d'impegno, respon- mente penalizzante, per la liquidazione del sabilità e natura del ruolo dell'esperto che la compenso a conclusione del mandato. stessa norma in parola introduce. Invero con il parametrare il corrispettivo E' poco comprensibile infatti il motivo di dell’esperto al prezzo della vendita del bene, penalizzare così fortemente l'opera dell'ausi- il legislatore pare non voler tenere conto del- liario giudiziario nello stesso momento in cui l’accresciuto impegno che lo stesso oggi ri- se ne prevede un'attività pressoché costante e chiede all’esperto e anche delle maggiori spe- qualificante a fianco del giudice delegato, un se e oneri che questi incontrerà. aumentato impegno, maggiori compiti e re- Secondo il comma introdotto all’art. 161 sponsabilità; non vorremo dover considerare cod. proc. civ., affinché la novella trovi appli- l'ipotesi (funesta) che il corpo peritale più cazione, la liquidazione del compenso del- qualificato ed esperto, quello che oggi forni- l’esperto dovrà attendere la vendita del bene sce maggiori garanzie ai giudici ed alle pro- (se non con il riconoscimento di acconti che cedure, considerasse non più d'interesse tuttavia non possono superare il 50% del va- svolgere gli incarichi in parola a fronte dello lore stimato del bene); ciò espone l’esperto scarso riconoscimento e considerazione, ri- nominato dal giudice delegato, come già os- ducendo ulteriormente (di quanto non lo sia servato, in primo luogo a una indubbia pena- già), il tasso qualitativo dei consulenti giudi- Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore Numero 984 / 15 ottobre 2015 1661
Commenti ziari, aspetto questo di cui ci siamo più volte Peraltro chi scrive - sempre con riferimen- occupati su queste pagine. O ancora non vor- to al compenso dell’esperto della norma in remo dover individuare nella novella l'inizio parola - non può fare a meno di osservare di un processo di "industrializzazione" del l’insidia rappresentata dalla letterale dizione settore professionale degli esperti estimatori della novella “… è calcolato sulla base del giudiziari già vissuto in altre aree professio- prezzo ricavato dalla vendita” che sembrereb- nali tecniche (peraltro con risultati assai di- be escludere la possibilità di far ricorso al- scutibili) riducendo spazi di professionalità l’applicazione di tabelle diverse da quelle di (in questo caso professionisti che con dili- cui all’art. 13 (attività di estimo), condizione genza, probità e passione prestano la loro invece ricorrente oggi in molti uffici giudizia- opera a servizio della pubblica giurisdizione). ri dove (giustamente) attesi i gravosi e diver- Se da un lato è corretto e giustificabile sol- sificati compiti a carico dell’esperto vengono lecitare maggiore attenzione e cura a tutti gli riconosciute dai giudici delegati (in una ap- esperti che svolgono l'importante opera, ri- plicazione cumulata) anche tabelle ulteriori, sulta poco comprensibile farlo penalizzando- quali per esempio l’art. 12 (commi 1 e 2) e ne l'importante ed essenziale funzione. Sa- l’art. 3. Invero diversa applicazione - a giudi- rebbe stato ben più corretto stabilire che le zio di questo autore - parrebbe potersi giusti- operazioni estimative si dovessero operare ficare per il solo riconoscimento dell’aumen- secondo i criteri stabiliti dagli standard esti- to dell’onorario ai sensi del disposto dell’art. mativi nazionali ed internazionali già richia- 52 del D.P.R. 115/2002 (Aumento e riduzione mati eventualmente esplicitando all'esperto dell’onorario) insindacabile in sede di legitti- la richiesta, oltre che del valore di mercato, di mità e fonte di riconoscimento da parte del un valore prudenziale (in ragione della carat- solo magistrato in ordine ad un maggior tas- teristiche, condizioni e quanto altro di quel so di difficoltà dell’incarico. Applicazioni ta- dato del bene e di quel mercato) in modo tale bellari ulteriori all’art. 13 cumulate a questo da fornire al giudice delegato, per le scelte a rispetto al dettato normativo, parrebbero in- lui rimesse, maggiore cognizione di quel caso vece interpretarsi improprie e quindi passibili specifico. Ma, con ogni evidenza, tutto questo di valutazione negative in sede di eventuale in fondo porta di nuovo a dover considerare ricorso in opposizione alla liquidazione giu- un aspetto da tempo richiamato da chi scrive diziaria ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. su queste pagine: quello della qualità, com- 115/2002 e di verifica ispettiva ministeriale a petenza e professionalità degli esperti giu- carico delle liquidazioni ordinate dal giudice diziari, unica fonte di garanzia ed affidabili- delegato. Non sarebbe però un'analisi seria tà per i giudici e per tutti gli i soggetti coin- quella che si soffermasse esclusivamente sul- volti nel sistema giustizia. Processo che però le critiche alla novella in esame senza pren- non si può ottenere attraverso "scorciatoie" dere in considerazione la necessità di accom- ma secondo un progetto nazionale indirizza- pagnare le considerazioni svolte con una to alla formazione, alla qualificazione e proposta di modifica del testo di legge che – all'aggiornamento dei consulenti tecnici ed chi scrive – intende offrire alle cure di tutti esperti giudiziari nell'indirizzo di affermare coloro che istituzionalmente sono deputati a la logica del saper fare piuttosto quella attuale proporre o assumere iniziative in tal senso. del poter fare [vedasi sul punto CI n. 966/2014 Per far questo dobbiamo partire dal ricono- – La concorrenza (sleale) tra i CTU in un "non scere – come già detto – dell'esistenza in ta- mercato"]. lune circostanze negli incarichi degli esperti 1662 Numero 984 / 15 ottobre 2015 Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
Commenti di stime contenenti distonie con il reale valo- vrebbe considerarsi l'onorario variabile da re di mercato dell'immobile condizione che, un minimo a un massimo (calcolate per unitamente alle altre circostanze esterne che esempio con la tabella l'art. 12) per tutte quel- nulla hanno a che vedere con il lavoro perita- le prestazioni rientranti nella c.d. attività di le, determinano maggiore aggravi per costi, "due diligence immobiliare", nell'applicazione tempi e minori risorse a carico del procedi- eventualmente cumulata in ragione dei mol- mento. Dobbiamo altrettanto onestamente teplici e diversificati quesiti posti dal magi- però ribadire che tale condizione non può es- strato. Dobbiamo dire che molti sono i tribu- sere giustificazione per generalizzare (come nali che già adottano tale sistema proprio nel ha operato il legislatore) una penalizzazione riconoscimento che la prassi (e se vogliamo, dell'intero corpo dei periti estimatori o co- la comune ragionevolezza) ha superato quel- munque di tutti coloro i quali svolgono cor- lo che la legge ancora non ha inteso ricono- rettamente e prudentemente l'incarico affida- scere. Tale sistema potrebbe consentire il to. D'altra parte, sotto il profilo dell'onorario, raggiungimento di importanti risultati sotto dovremmo pure considerare non accettabile un profilo di riconoscimento e premio delle il ricondurre tutte le funzioni e i compiti a cui qualità professionali degli esperti e delle lo- oggi è chiamato l'esperto (che accompagnano ro peculiari funzioni e, nel contempo, ga- la determinazione del valore dell'immobile) rantire il creditore rispetto a valutazioni alla sola attività di estimo. Basti pensare, tra dell'immobile non coerenti. le altre, alle verifiche delle conformità edili- Inoltre (il legislatore pare essersi dimenti- zia-urbanistica-catastale, a quelle inerenti i cato tale ipotesi) dovrebbe essere considerato vincoli, gli oneri giuridici, le spese condomi- il caso in cui il bene non fosse venduto ov- niali e quanto altro indicato dal legislatore. vero la vendita fosse sospesa dal giudice ov- Sono attività (definite dalla letteratura spe- vero fosse alienato a un valore talmente esi- cialistica "due diligence immobiliare") che as- guo da non poter considerare, nella comune sorbono le maggiori energie dell'ausiliario, ragionevolezza e nei fatti, alcuna correlazio- che richiedono grande attenzione, pondera- ne con l'onorario dell'esperto. In questo caso tezza ed esperienza professionale per la loro dovrebbe essere fissato un onorario minimo valutazione ed incidenza sul valore immobi- relativo alla stima fermo restando invece liare e sugli effetti che determinano per la quello di cui all'attività di "due diligence im vendita giudiziaria del bene. Detto ciò, la mobiliare". proposta di modifica che questo autore for- In ultimo l'acconto: dovrebbe essere con- mula dovrebbe considerare l'onorario varia- sentito il riconoscimento all'esperto di un bile a percentuale (calcolato in base alla per- importo all'atto dell'affidamento dell'incari- tinente tabella art. 13) spettante all'esperto co e uno ulteriore immediatamente succes- estimatore per l'attività estimativa calcolato sivo al deposito dell'elaborato peritale. Il sul ricavato del prezzo di vendita qualora primo potrebbe essere rappresentato da una questo presentasse una divergenza percen- quota fissa ovvero da un valore a percentuale tuale maggiore del 40 % (pare percentuale sul valore dell'immobile desunto dagli atti credibile ed equilibrata in funzione delle di- (ove disponibile), mentre il secondo la som- namiche delle vendite con incanto) rispetto al matoria dell'applicazione cumulata delle ta- valore stimato; viceversa l'onorario dovrebbe belle art. 12 per le attività di "due diligence im essere calcolato sul valore di mercato stimato mobiliare" unitamente alla liquidazione di dall'esperto. Inoltre, a integrare il primo, do- tutte le spese sostenute per l'adempimento Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore Numero 984 / 15 ottobre 2015 1663
Commenti del mandato giurisdizionale. che si iscrivono la prima volta. Quello che ci possiamo augurare è quindi Ancora in tema di processo civile telematico una seria presa di coscienza che consenta un l'art. 16-decies in tema di potere di certifica- intervento urgente correttivo del provvedi- zione di conformità delle copie degli atti e mento (magari sollecitato dalla rete delle pro- provvedimenti, determina la possibilità an- fessioni) e che nel frattempo, nell’applicazio- che per il consulente tecnico di svolgere tale ne della novella, i diversi uffici giudiziari sia- adempimento e nell'art. 16-undicies, le moda- no guidati da un “sano realismo” (che pare lità per la detta attestazione che deve essere ancora una volta voler sfuggire al nostro legi- operata, se si tratta di copia analogica (com- slatore) e non da “politiche conservative” ma 1), in calce o a margine della copia o su (magari qualche ufficio per timore di supera- con foglio separato congiunto alla medesima re con l’acconto il limite del 50% del valore ovvero, se si tratta di copia informatica (com- stimato ridurrà l’importo oggi riconosciuto a ma 3), con attestazione apposta sulla copia tale titolo) concedendo (almeno dove il possi- informatica stessa. All'art. 3-bis (inserito in bile valore del bene lo consenta) acconti con- sede di conversione in legge) infine viene di- grui e commisurati all’impegno e ai compiti sposto che i soggetti di cui sopra (tra cui il richiesti all’esperto (magari – come pare con- consulente tecnico) che compiono attestazio- sentire la norma – anche dopo il deposito ne di conformità sono considerati pubblici della consulenza) e concedano riconoscimen- ufficiali a ogni effetto. ti nell’applicazione del compenso quanto mai A conclusione di questa sintetica analisi è giustificabili per gli aumentati compiti e re- da ritenere come con questo ulteriore inter- sponsabilità dell’ausiliario. vento il legislatore, almeno per quanto at- In ultimo la novella della legge 132/2015 tiene all'attività degli esperti, non sia riusci- introduce novità anche in materia di proces- to ad essere indenne da alcune scelte infeli- so civile telematico introducendo l'obbligo ci che ne caratterizzano spesso le azioni. della formazione e tenuta dell'albo dei con- Da un lato, senza dubbio, non è riuscito sulenti (e periti nel settore penale) in modali- ad essere rispondente ai dettati indispensa- tà telematica (art. 16–novies) e prevedendo (al bili di una corretta e moderna attività esti- comma 7) la necessità per coloro che sono mativa facendo perdere ancora una volta già iscritti in detti elenchi di inserire i propri l’occasione a tutti gli esperti giudiziari di dati con modalità telematiche in conformità vedere riconosciute le applicazioni della delle specifiche tecniche ministeriali sul sito dottrina e degli studi internazionali e na- del Ministero della giustizia. Il termine per zionali in materia di estimo; dall’altro, con i detto adempimento è quello di 90 giorni dal- nuovi e maggiori compiti assegnati al- la data di pubblicazione: quindi attenzione l’esperto, non ne ha accompagnato l’opera per tutti i consulenti già iscritti che dovranno con un adeguato riconoscimento in termini di fatto ripetere la propria iscrizione all'albo di compenso e di tempo per lo svolgimento con modalità telematiche. Invero, nel caso di del mandato lanciando, in sostanza, a tutti mancato rispetto del termine, la dizione uti- gli esperti giudiziari qualificati e che hanno lizzata dal legislatore con il termine "peren- investito risorse per aumentare le proprie torio" determinerebbe l'inefficacia dell'atto, capacità professionali poste a servizio della con l'obbligo (è da ipotizzarsi) di dover ripe- pubblica giurisdizione, un segnale non con- tere l'intera domanda d'iscrizione all'albo in fortante. Per tutto questo auspichiamo un modalità telematica analogamente a coloro rapido intervento correttivo. 1664 Numero 984 / 15 ottobre 2015 Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
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