Esecuzioni immobiliari - Collegio Geometri Sondrio

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FOCUS

Esecuzioni
immobiliari
La stagione estiva ha portato significative novità per l'ausiliario giudiziario
nominato esperto nel processo di esecuzione immobiliare. Difatti con il D.L.
83/2015, convertito – con modificazioni e integrazioni ­ nella legge 132/2015,
il legislatore è intervenuto in modo sostanziale sui processi fallimentare ed
esecutivo. Di particolare rilievo risultano le novità riguardanti le attività
dell'esperto stimatore nel processo di esecuzione immobiliare.

  Cosa cambia per                Novità in materia di
  l'esperto estimatore           vendite giudiziarie e
                                 processo civile telematico

                                        A cura di

                                     Paolo Frediani
Focus — Commenti

ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzioni immobiliari,
le novità per l'esperto
La stagione estiva ha portato significative novità per l'ausiliario giudiziario
nominato esperto nel processo di esecuzione immobiliare. Difatti con il D.L.
83/2015, coordinato, con modificazioni e integrazioni, nella legge 132/2015,
il legislatore è intervenuto in modo sostanziale sui processi fallimentare ed
esecutivo. Per quanto concerne il settore di nostro interesse, di particolare rilievo
risultano le novità riguardanti le modifiche dell'art. 568 cod. proc. civ.
(Determinazione del valore dell'immobile), quelle integrative dell'art. 173-bis disp.
att. cod. proc. civ. (Contenuti della relazione di stima e compiti dell'esperto) e
dell'art. 161 cod. proc. civ. (Giuramento dell'esperto e dello stimatore).
Il provvedimento - come spesso accade al nostro legislatore - non è tuttavia
immune da talune ombre e scelte infelici, ciò in particolare proprio riguardo
l'opera dell'esperto; nella specie non è riuscito a essere realmente rispondente
ai dettati indispensabili di una corretta e moderna attività estimativa e, a fronte
di ulteriori e nuovi compiti, ha voluto sacrificare le importanti funzioni peritali
riducendone gli onorari, allungando i tempi del pagamento delle sue spettanze
e penalizzando ulteriormente lo svolgimento del mandato con termini ridotti
per il suo compimento.

                                                sure urgenti in materia fallimentare, civile e
Paolo Frediani                                  processuale civile e di organizzazione e funzio­
                                                namento dell'amministrazione giudiziaria»
                                                 (s.o. 50 alla G.U. 192 del 20 agosto 2015) il le-
                                                gislatore ha inteso intervenire in modo so-

C
       on il D.L. 83 del 27 giugno 2015 (pub-   stanziale (come si legge nella nota stampa
       blicato sulla G.U. 147 del 27 giugno     emessa dall’estensore) con iniziative che
       2015), coordinato con la legge di con-   «…muovono da un principio comune: un’azien­
versione 132 del 6 agosto 2015, recante: «Mi­   da con problemi rischia di trascinare con sé al­

1652 Numero 984 / 15 ottobre 2015                              Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
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tre imprese (fornitori di beni e servizi e inter­        In particolare sul pignoramento immobi-
mediari finanziari) continuando a contrarre           liare (aspetto sul quale ci soffermeremo nel
obbligazioni che non potrà soddisfare. Affronta­      proseguo della trattazione) si accelerano i
re tempestivamente i casi di crisi aziendale con­     tempi. La documentazione ipocatastale va
sente di limitare le perdite del tessuto economi­     depositata entro 60 giorni e non più entro i
co, sia nella dimensione strettamente imprendi­       precedenti 120. Cambia, inoltre, la determina­
toriale sia sul piano finanziario, o di risanare      zione del valore dell'immobile pignorato. Dalla
l’azienda, con benefici sul piano occupazione e       moltiplicazione della rendita catastale o del
più in generale tutelando il tessuto economico        reddito dominicale per un coefficiente (art. 15
contiguo».                                            cod. proc. civ.), si passa al valore di mercato.
                                                      Si dovrà pertanto procedere alla stima, calco-
Procedure concorsuali                                 lando il valore al metro quadro, con le oppor-
Le novità principali riguardano le procedure          tune correzioni anche in base alla situazione
concorsuali tra le quali si individua l’accesso       edilizia, stato d'uso e manutenzione, vincoli
al credito nel corso di una crisi aziendale,          giuridici e morosità di spese condominiali.
l’apertura alla concorrenza nel concordato pre­       Nella stima dovrà essere evidenziato se c'è
ventivo – offerte concorrenti, l’apertura alla        possibilità di sanare eventuali abusi edilizie
concorrenza nel concordato preventivo – propo­        e l'importo annuo delle spese condominiali
ste concorrenti, i requisiti per la nomina a cura­    ordinarie e le eventuali spese straordinarie
tore mediante la quale la figura del curatore         già approvate dall'assemblea. Si accelerano
fallimentare viene distinta da quella del com-        infine i tempi per il giuramento - da effet-
missario giudiziale garantendo in questo mo-          tuare in cancelleria, da parte del consulente
do la terzietà del commissario riducendo i            stimatore - e per la presentazione delle of-
tempi delle procedure di fallimento. E ancora         ferte. Inoltre, per ciò che concerne la conse-
la ristrutturazione dei debiti, le operazioni di      gna all'acquirente dell'immobile pignorato,
vendita che diventano più rapide e tali da mi-        questi potrà entrare nel locale anche se ha
gliorare il valore realizzato, grazie alla gestio-    ottenuto di versare a rate, purché presenti
ne prioritaria per via extra giudiziale, alle         una fideiussione a garanzia del saldo.
modalità di determinazione del prezzo di                 Di fondamentale rilievo la modifica al co-
vendita, ai criteri di aggiudicazione e ai costi      dice civile, nel quale, dopo l'art. 2929, è inse-
per la pubblicità e infine la deducibilità delle      rita la Sezione I-bis riguardante l'espropria-
perdite.                                              zione di beni oggetto di vincoli d'indisponibi-
                                                      lità o di alienazioni a titolo gratuito. In pro-
Esecuzioni immobiliari                                posito, l'art. 2929-bis cod. civ. introduce una
Notevoli anche le novità in materia di esecu-         tutela rafforzata per il creditore in caso di pi-
zioni immobiliari con la possibilità per il cre-      gnoramento, grazie alla revocatoria semplifi-
ditore, di attuare la ricerca beni pignorabili, ri-   cata.
volgendosi, debitamente autorizzato, diretta-
mente ai gestori delle banche dati (anagrafe          Vendite giudiziarie
tributaria, INPS, Pra), senza attendere un de-        Si segnalano, inoltre, novità nelle vendite
creto attuativo da parte del Ministero della          giudiziarie che saranno dotate di un portale
giustizia, ai limiti alla pignorabilità di stipendi   internet unificato; il portale unificato consen-
e pensioni, nonché la concessione di rate più         tirà a tutti gli interessati di acquisire le infor-
lunghe per la conversione del pignoramento.           mazioni relative alle vendite giudiziarie

Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore                                  Numero 984 / 15 ottobre 2015 1653
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nell'ambito di un'unica area web gestita dal          dal difensori o dai dipendenti pubblici. Re-
Ministero della giustizia, superando così l'at-       sta ferma la facoltatività del processo civile
tuale frammentazione con la pubblicazione             telematico, che diverrà obbligatorio a de-
degli avvisi di vendita per ogni singolo tribu-       correre dal 1° gennaio 2017.
nale. Anche in capo al creditore vengono posti          Inoltre introduce l'obbligo della tenuta e
dei costi. Il decreto legge introduce difatti un      della relativa iscrizione con modalità tele-
contributo a carico del creditore procedente per la   matiche dell'albo dei consulenti tecnici di
pubblicazione sul portale delle vendite pubbli-       cui all'art. 13 disp. att. cod. proc. civ.
che degli atti esecutivi riguardanti beni immo-
bili o mobili registrati. Esso sarà di € 100 per      L’esperto stimatore
ciascun atto esecutivo e potrà essere adeguato        nel processo di esecuzione immobiliare
ogni tre anni in base agli indici ISTAT.              Ma per quanto d’interesse del lettore nella
   La pubblicità sul portale è obbligatoria tan-      nostra area di competenza soffermiamoci su-
to che il decreto prevede che, ove questa non         gli aspetti più intimamente connessi all’atti-
venga effettuata nel termine stabilito dal giu-       vità dell’esperto stimatore nel processo di
dice, quest'ultimo deve dichiarare con ordi-          esecuzione immobiliare; infatti la norma in
nanza l'estinzione del processo esecutivo. Ta-        parola è intervenuta in modo consistente (e
le pubblicità dovrà essere effettuata a cura          non sempre in modo “azzecato”) sull’attività
del professionista delegato per le operazioni         dell’ausiliario giudiziario in tale importante
di vendita o del commissionario o, in man-            funzione.
canza, dal creditore procedente. Le modalità              Le novità più sostanziali e rilevanti per le
tecniche saranno prescritte dal responsabile          attività di questi si individuano nella modifi-
per i sistemi informativi automatizzati del           ca dell’art. 568 cod. proc. civ. (Determinazio­
Ministero della giustizia e saranno rese di-          ne del valore dell’immobile) in quelle dell’art.
sponibili mediante pubblicazione nell'area            173-bis disp. att. cod. proc. civ. (Contenuto
pubblica denominata "portale delle vendite            della relazione di stima e compiti dell’esperto)
pubbliche". Ove la pubblicità riguardi beni           e in quelle (introdotte con la conversione in
immobili o beni mobili registrati, la pubblica-       legge del decreto) dell’art. 161 cod. proc. civ.
zione non potrà essere effettuata fin tanto           (Giuramento dell’esperto e dello stimatore).
che non sarà fornita la prova dell'avvenuto               Vi sono ulteriori interventi poi sulla tempi-
pagamento del contributo per la pubblicazio-          stica della fase peritale.
ne. Il portale delle vendite pubbliche dovrà              Di minore interesse per l’ausiliario appaio-
poi inviare all'indirizzo di posta elettronica        no le modifiche dei termini stabiliti dall’art.
ordinaria o certificata - ad ogni interessato         567 cod. proc. civ. (Istanza di vendita) che fis-
che ne abbia richiesta e si è registrato me-          sa in 60 giorni, rispetto ai 120 della norma
diante un'apposita procedura - un avviso              previgente il termine per la produzione della
contenente le informazioni relative alle ven-         documentazione ipo-catastale da allegare al-
dite di cui è stata effettuata la pubblicità.         l’istanza di vendita (con eventuale proroga di
                                                      ulteriori 60 giorni qualora ne ricorrano giu-
Processo civile telematico                            stificati motivi) e dall’art. 569 cod. proc. civ.
Il D.L. 83/2015 attribuisce valore legale al de-      (Provvedimento per l’autorizzazione della ven­
posito con modalità telematica degli atti in-         dita) dove il termine per la nomina del-
troduttivi dei procedimenti di cognizione e           l’esperto a decorrere dalla data di deposito
di volontaria giurisdizione, quando effettuati        della documentazione di cui all’art. 567 cod.

1654 Numero 984 / 15 ottobre 2015                                    Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
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proc. civ. passa a 15 giorni rispetto ai 30 della    vanti al giudice.
norma previgente.                                       Come già osservato pure di una certa in-
   Sempre nell’art. 569 cod. proc. civ. merita       cidenza, in questo caso sulle parti (esecuta-
invece una menzione e un'attenzione parti-           to e creditori), vi è quello della modifica del
colare la novella che ha ridotto il termine tra      termine da 45 a 30 giorni del termine pre-
la data di emanazione del provvedimento a            visto dal comma 2 dell’art. 173­bis cod. proc.
quello della data fissata per la udienza dagli       civ. per l’invio di eventuali osservazioni alla
originari 120 a 90 giorni. E’ difatti in questo      relazione dell’esperto.
lasso temporale che l’esperto dovrà svolgere            Ma certamente, come già segnalato, ben
il proprio mandato al quale deve però essere         più rilevanti per l’attività dell’ausiliario ap-
detratto il termine (oggi passato a trenta           paiono le modifiche contenute nell’art. 568
giorni) per l’invio della relazione alle parti.      cod. proc. civ. (Determinazione del valore del­
   E’ sin troppo evidente notare al lettore          l’immobile), in quelle dell’art. 173-bis disp.
esperto come tale termine risulti del tutto ina-     att. cod. proc. civ. (Contenuto della relazione
deguato e non rispondente alle esigenze con-         di stima e compiti dell’esperto), nelle parti re-
nesse alle attività richieste all’esperto, oggi      lativi ai quesiti, e in quelle dell’art. 161 cod.
peraltro accresciute con l’intervento legislati-     proc. civ. (Giuramento dell’esperto e dello sti­
vo in parola, finanche da far pensare che il le-     matore).
gislatore abbia ben poco chiara la portata e            Per quanto attiene il primo articolo, la
l’estensione delle operazioni a cui è tenuto         norma è stata completamente riscritta e la
l’ausiliario nel compimento del proprio incari-      novella prevede che «gli effetti dell’espropria­
co.                                                  zione il valore dell’immobile è determinato dal
   Tale nuovo vincolo – crediamo – genererà          giudice avuto riguardo al valore di mercato
inevitabilmente richieste di proroga dei ter-        sulla base degli elementi forniti dalle parti e
mini per il compimento dell’incarico che fini-       dall’esperto nominato ai sensi dell’art. 569,
ranno (laconicamente) con il vanificare le at-       comma 1. Nella determinazione del valore di
tese del legislatore di una maggiore speditez-       mercato l’esperto procede al calcolo della super­
za dell’incarico peritale. Si poteva senz'altro      ficie dell’immobile, specificando quella com­
raggiungere un risultato più credibile e con-        merciale, del valore per metro quadro e del va­
creto (senza quindi penalizzare l'opera              lore complessivo, esponendo analiticamente gli
dell'esperto) attraverso una riduzione più de-       adeguamenti e le correzioni della stima, ivi
cisa del termine dell'art. 567 cod. proc. civ. do-   compresa la riduzione del valore di mercato
ve 60 giorni, oltre al pari termine dell'even-       praticata per l’assenza della garanzia per vizi
tuale proroga, appare lasso di tempo sin an-         del bene venduto, e precisando tali adeguamen­
che ampio in relazione alla possibilità offerta      ti in maniera distinta per gli oneri di regolariz­
al creditore procedente di programmare               zazione urbanistica, lo stato d’uso e di manu­
l'azione.                                            tenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli
   Inoltre, sempre nell'art. 569 cod. proc. civ.     oneri giuridici non eliminabili nel corso del
è da notarsi la novella – ispirata da finalità       procedimento esecutivo, nonché per le eventuali
di snellimento e maggiore speditezza                 spese condominiali insolute».
dell'incombenza – che introduce il giura-               Con ogni evidenza le novità sono signifi-
mento in cancelleria con sottoscrizione del          cative e dobbiamo dire non tutte attese e in-
verbale di accettazione in luogo dell'incom-         dovinate.
benza prevista, nella norma, previgente, da-            Esaminiamole per punti.

Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore                                Numero 984 / 15 ottobre 2015 1655
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Nomina dell'esperto                                    forse inattesa dal legislatore; quella di conti-
Viene ad essere cancellata la parte della nor-         nuare a considerare la valutazione immobi-
ma che prevedeva la facoltà per il giudice di          liare secondo il parametro del metro quadra-
nominare l'esperto: «Se il bene non è soggetto         to quando (ormai da tempo) tutte le dottrine
a tributo diretto verso lo Stato o se per qualsiasi    e studi internazionali e nazionali in materia
ragione il giudice ritiene che il valore determi­      di estimo [valga sul punto, senza alcuna pre-
nato a norma delle disposizioni precedenti sia         tesa di completezza, solamente ricordare gli
manifestamente inadeguato, il valore è determi­        IVS (International Valuation Standard), gli EVS
nato dal giudice stesso sulla base degli elementi      (European Valuation Standard), il Red Books
forniti dalle parti e di quelli che gli può fornire    (RICS), il Codice delle valutazioni immobiliari
un esperto da lui nominato» oggi sostituita            (Tecnoborsa), il Codice per la valutazione de-
dalla frase «Agli effetti dell'espropriazione il va­   gli immobili in garanzia delle esposizioni
lore dell'immobile è determinato dal giudice           creditizie (ABI) nonchè quelle legate alle qua-
avuto riguardo al valore di mercato sulla base         lifiche professionali, vedasi, per esempio, il
degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto      riconoscimento di Esperto in valutazioni im-
nominato ai sensi dell'arti. 569, comma 1».            mobiliari (norma UNI CEI EN ISO/IEC
   Si introduce pertanto al giudice l'obbligo di       17024:2012) e REV (Recognised European Va-
assistenza da parte dell'esperto, anche se le          lue) del TEGoVA che prevedono l’applicazio-
prassi consolidatesi da tempo in tutti gli uffi-       ne dei principi estimativi affermatisi interna-
ci giudiziari avevano nei fatti oramai fatto           zionalmente secondo il criterio della compa-
adottare costantemente tale scelta.                    razione di mercato (Market comparison appro­
                                                       ach), del criterio finanziario, (Income
Calcolo della superficie dell’immobile                 Approach) e del metodo dei costi (Cost Appro­
Occorre rilevare che se da un lato la precisa-         ach)].
zione offerta dalla norma appare finanche                 La norma in parola, quindi, non si allonta-
pleonastica, non è da trascurare la rilevanza          na dalla logica fino adesso seguita quella che
della richiesta esplicita di indicare la superfi-      ha visto i processi delle stime immobiliari in
cie commerciale. Invero, come noto agli ope-           Italia sempre stati legati a fattori eminente-
ratori di mercato, la superficie commerciale è         mente soggettivi; i diversi operatori hanno fi-
quella che deve essere valutata ai fini estima-        nalizzato da sempre la stima di immobili in
tivi poiché è quella in cui concorrono con di-         una espressione di una somma economica
versi pesi (i cosidetti rapporti mercantili) le        corrispondente a una interpretazione di un
superfici immobiliari secondarie annesse ov-           dato immobiliare non sempre disponibile e, il
vero collegate (si pensi ai balconi, terrazze,         più volte, costituente una lettura assai ap-
sottotetti, magazzini, scantinati ecc.).               prossimativa del mercato immobiliare. Certa-
   Appare quindi corretto fornire tale indica-         mente, anche nei casi ove questo fosse stato
zione poiché al comune cittadino potrebbe              disponibile, non è mai stato possibile, secon-
sfuggire il motivo per il quale nelle operazio-        do il detto criterio, fornire un quadro traspa-
ni estimative di un immobile, che fisicamente          rente e logico del processo che aveva portato
presenti una superficie, se ne sia considerata         all’espressione di quel dato valore. La preoc-
un’altra.                                              cupazione di ogni estimatore – se parliamo
                                                       della determinazione del solo valore di mer-
Valore al metro quadrato e valore complessivo          cato – è sempre stata quella di “individuare”
È questa forse la scelta meno desiderata e             il più probabile valore e non tanto seguire un

1656 Numero 984 / 15 ottobre 2015                                    Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
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processo strutturato e trasparente tale da for-      forma di mercato; il livello del prezzo, il nu-
nire una dimostrazione di come si era giunti         mero degli scambi e i rapporti mercantili ri-
a quel risultato. La valutazione immobiliare         correnti) e sotto quello delle diverse caratteri-
per l’ottenimento del “più probabile valore di       stiche immobiliari (locazionali, posizionali, ti-
mercato”, nella maggior parte dei casi, si è da      pologiche, economiche istituzionali).
sempre affidata alla “scorciatoia” della stima
sintetica monoparametrica, ovvero il calcolo         Adeguamenti e correzioni della stima
estimativo ottenuto dal prodotto della super-        Questi debbono considerarsi per i fattori in-
ficie commerciale dell’immobile da stimare           cidenti sul valore immobiliare quali certa-
per un prezzo unitario medio derivante da            mente possono avere quelli stessi indicati
una osservazione del mercato immobiliare             dalla norma (che in parte ritroviamo nei que-
nella zona di ubicazione dell’immobile. Tale         siti di cui al successivo art. 173-bis cod. proc.
criterio, affidato esclusivamente alla sensibi-      civ.) come l’assenza della garanzia per vizi
lità di ciascun valutatore e quindi anche alla       del bene venduto e precisando tali adegua-
maggiore o minore competenza di ciascuno             menti in maniera distinta per gli oneri di re-
di essi, non è stato mai in grado di sostituire      golarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e di
una informazione tratta da dati di contratta-        manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e
zioni reali di mercato e da una osservazione         gli oneri giuridici non eliminabili nel corso
puntuale e pertinente del mercato immobi-            del procedimento esecutivo, nonché per le
liare, fondendosi esclusivamente sull’unico          eventuali spese condominiali insolute. In tal
parametro della superficie commerciale e             senso dobbiamo dire che il quadro dei quesiti
producendo poi in un risultato sintetico che         richiesti agli esperti presso gli uffici esecuzio-
non può considerare i fattori endogeni ed            ne immobiliare di molti tribunali prevede già
esogeni del bene in una concreta comparabi-          tali indicazioni con contenuti finanche pedis-
lità con beni simili ai fini della stima se non      sequi. In definitiva il legislatore «…nella de-
attraverso alcuni correttivi talvolta stabiliti da   terminazione del valore di mercato….» rac-
normative o, nella migliore delle ipotesi, defi-     chiude implicitamente tutte le operazioni
niti dalla letteratura estimativa con orienta-       esposte nell'articolo scandendo esplicitamen-
menti su larga scala.                                te le stesse e precisamente:
   Ma tant’è. La norma in trattazione prevede           - calcolo superficie dell'immobile, specifi-
l’indicazione di un valore al metro quadrato;        cando quella commerciale;
quello che possiamo auspicarci è che la di-             - [al calcolo] del valore a metro quadrato e
zione della norma non traduca l’attività esti-       del valore complessivo. Con tale ultima indi-
mativa dell’esperto in una mera “stima con-          cazione il legislatore suggerisce la differenza
venzionale” e che invece l’ausiliario giudi-         tra valore complessivo e valore di mercato
ziario voglia perlomeno operare (seppur il           che deve essere (quest'ultimo) il prodotto del-
processo non costituirà mai una stima secon-         le operazioni di decurtazione rispetto alle di-
do i principi riconosciuti poc’anzi segnalati)       verse problematiche registrate;
ricercando il dato secondo beni immobili ef-            - adeguamenti e correzioni della stima.
fettivamente comprabili sotto il profilo del         Con tale locuzione la novella indica gli even-
segmento di mercato (la localizzazione; il tipo      tuali aggiustamenti della stima (in aggiunta o
di contratto; la destinazione; la tipologia im-      detrazione) in ragione delle diverse circo-
mobiliare; la tipologia edilizia; la dimensione;     stanze ed aspetti riguardanti l'immobile. Tra
i caratteri della domanda e dell’offerta; la         questi, oltre a quelli che poi riporterà nei

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punti 7, 8, 9 dell'art. 173-bis cod. proc. civ., il                   della legge 47 del 28 febbraio 1985, ovvero dal­
legislatore precisa: assenza della garanzia                           l’art. 46, comma 5 del D.P.R. 380 del 6 giugno
per vizi del bene venduto, chiedendo di di-                           2001, specificando il costo per il conseguimento
stinguere (quindi voce per voce) con i relativi                       del titolo in sanatoria.
valori:                                                                  Anche in questo caso dobbiamo segnalare
   - oneri per regolarizzazione urbanistica                           come la prassi affermatasi presso gli uffici
(punto 6 e 7, art. 173-bis cod. proc. civ.);                          giudiziari dall’ultima riforma incisiva del
   - lo stato d'suo e manutenzione;                                   processo esecutivo (legge 80/2005 introdotta
   - lo stato di possesso;                                            nel codice di procedura civile a far data dal 1°
   - i vincoli e gli oneri giuridici (anche pun-                      marzo 2006) prevedeva a carico dell’ausilia-
to 8, art. 173-bis cod. proc. civ.);                                  rio già tali incombenze. Qui si precisa ulte-
   - spese condominiali insolute (anche pun-                          riormente sulla necessità di verificare la pos-
to 9, art. 173-bis cod. proc. civ.).                                  sibilità di sanatoria del bene eventualmente
   In buona sostanza, quindi, la norma novel-                         risultato affetto da illegittimità previa verifica
lata indica come il valore di mercato debba                           della eventuale presentazione di istanze di
essere il risultato del valore complessivo                            condono, lo stato del procedimento, i costi
dell'immobile al netto di tutte le detrazioni                         per il conseguimento del titolo in sanatoria e
apportate per le diverse problematiche regi-                          le eventuali oblazioni già corrisposte o da
strate sotto il profilo giuridico e tecnico                           corrispondere per definire l’istruttoria della
dell'immobile.                                                        pratica.
   Per quanto attiene l’art. 173-bis, dopo il                            Ma su tutto giova osservare come il legisla-
punto 6) sono inseriti ulteriori punti (dal n. 7                      tore riservi una particolare attenzione alla
al n. 9). Vediamoli in dettaglio.                                     possibilità offerta dall’art.40 della legge
   7) In caso di opere abusive, il controllo della                    47/1985 ovvero dall’art. 46, comma 5, del
possibilità di sanatoria ai sensi dell’articolo 36                    D.P.R. 380/2001, prevedendo anche il costo
del decreto del Presidente della Repubblica 6                         per il conseguimento del titolo in sanatoria.
giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della                          Appare utile ricordare che la norma in pa-
stessa; altrimenti, la verifica sull’eventuale pre­                   rola (art. 40 - Mancata presentazione della
sentazione di istanze di condono, indicando il                        istanza) 1 della legge 47 del 28 febbraio 1985,
soggetto istante e la normativa in forza della                        per le procedure concorsuali o derivanti da
quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del                    espropriazioni immobiliari prevedeva che
procedimento,i costi per il conseguimento del ti­                     «Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle
tolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già                        previsioni di sanabilità di cui al capo IV della
corrisposte o da corrispondere; in ogni altro ca­                     presente legge e sia oggetto di trasferimento
so, la verifica, ai fini della istanza di condono                     derivante da procedure esecutive, la doman-
che l’aggiudicatario possa eventualmente pre­                         da di sanatoria può essere presentata entro
sentare, che gli immobili pignorati si trovino                        120 giorni dall'atto di trasferimento dell'im-
nelle condizioni previste dall’art. 40, comma 6,                      mobile purché le ragioni di credito per cui si

1.   Art 40. Mancata presentazione dell'istanza – Se nel termine prescritto non viene presentata la domanda di cui all'art. 31 per opere
     abusive realizzate in totale difformità o in assenza della licenza o concessione, ovvero se la domanda presentata, per la rilevanza
     delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I. Le
     stesse sanzioni si applicano se, presentata la domanda, non viene effettuata la oblazione dovuta. [In ogni altra ipotesi di
     abusivismo, la presentazione della domanda dopo il termine del 30 settembre 1986, e comunque non oltre il 31 marzo 1987,

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interviene o procede siano di data anteriore                           affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto
all'entrata in vigore della presente legge».                           sul bene del debitore pignorato sia di proprietà
   Va osservato che le ragioni del credito deb-                        ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli.
bono individuarsi nella sottoscrizione dell’at-                            Con questo articolo (da leggersi in combi-
to di mutuo (alcuni osservatori ritengono che                          nato con il disposto art. 568 cod. proc. civ.) il
in verità il momento debba coincidere con la                           legislatore intende far accertare l'esistenza di
trascrizione del detto atto) ovvero titolo del                         taluni vincoli rappresentati da censi, livelli o
credito e che gli effetti di tale disposizione si                      usi civici incombenti sul bene ovvero limita-
estendono alle normative successive in mate-                           zioni nella proprietà e (implicitamente) capir-
ria di condono, nazionali e regionali, natural-                        ne il riflesso della incidenza anche sul valore
mente ciascuna per quanto prescriveva e nei                            (proprio in ragione del punto della preceden-
propri limiti applicativi. L’esperto dovrà per-                        te norma citata dove parla di "I vincoli e gli
tanto segnalare in modo puntuale ed esausti-                           oneri giuridici") come per esempio l'indicazio-
vo le possibilità eventuali di applicazione del-                       ne del valore del capitale di affrancazione per
le normative atte a sanare quanto di illegitti-                        i livelli.
mo è stato accertato al fine di consentire al-                             9) L’informazione sull’importo annuo delle
l’aggiudicatario del bene di procedere nei                             spese fisse di gestione o di manutenzione, su
termini disposti dall’art. 40 alla presentazio-                        eventuali spese straordinarie già deliberate an­
ne dell’opportuna istanza che – come già os-                           che se il relativo debito non sia ancora scaduto,
servato – dovrà avvenire entro 120 giorni dal                          su eventuali spese condominiali non pagate ne­
decreto di trasferimento.                                              gli ultimi due anni anteriori alla data della pe­
   Vediamo cosa prevedono gli altri punti in-                          rizia,sul corso di eventuali procedimenti giudi­
trodotti dalla riforma.                                                ziari relativi al bene pignorato.
   8) La verifica che i beni pignorati siano gra­                          Il punto in esame chiede di verificare le
vati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata                  spese di gestione ovvero manutenzione in

   comporta il pagamento di una somma pari al doppio dell'oblazione] . Gli atti tra vivi aventi per oggetto diritti reali, esclusi quelli
   di costituzione, modificazione ed estinzione di diritti di garanzia o di servitù, relativi ad edifici o loro parti, sono nulli e non
   possono essere rogati se da essi non risultano, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi della licenza o della concessione ad
   edificare o della concessione rilasciata in sanatoria ai sensi dell'art. 31 ovvero se agli atti stessi non viene allegata la copia per il
   richiedente della relativa domanda, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione, ovvero copia autentica di uno degli
   esemplari della domanda medesima, munita degli estremi dell'avvenuta presentazione e non siano indicati gli estremi
   dell'avvenuto versamento delle prime due rate dell'oblazione di cui al sesto comma dell'art. 35. Per le opere iniziate
   anteriormente al 1° settembre 1967, in luogo degli estremi della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva
   di atto notorio, rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 del 4 della legge 4 gennaio
   1968, attestante che l'opera risulti iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967. Tale dichiarazione può essere ricevuta e
   inserita nello stesso atto, ovvero in documento separato da allegarsi all'atto medesimo. Per gli edifici di proprietà comunale, in
   luogo degli estremi della licenza edilizia o della concessione di edificare, possono essere prodotti quelli della deliberazione con la
   quale il progetto è stato approvato o l'opera autorizzata. Se la mancanza delle dichiarazioni o dei documenti, rispettivamente da
   indicarsi o da allegarsi, non sia dipesa dall'insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di
   concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, ovvero dal fatto che la costruzione sia stata
   iniziata successivamente al 1° settembre 1967, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto
   successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa o al quale siano allegate la
   dichiarazione sostitutiva di atto notorio o la copia della domanda indicate al comma precedente . Si applica in ogni caso il
   disposto del comma 3 dell'art. 17 e del comma 1 dell'art. 21 . Le nullità di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano
   ai trasferimenti derivanti da procedure esecutive immobiliari individuali o concorsuali nonché a quelli derivanti da procedure di
   amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa . Nella ipotesi in cui l'immobile rientri nelle previsioni di
   sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di
   sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall'atto di trasferimento dell'immobile purché le ragioni di credito per
   cui si interviene o procede siano di data anteriore all'entrata in vigore della presente legge .

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capo all'immobile, di quelle straordinarie già      inserito in sede di conversione in legge del
deliberate anche se il relativo debito non sia      decreto, senza che ve ne fosse cenno alcuno
ancora scaduto, su eventuali spese condomi-         nel previgente testo, è quello che ha destato
niali non pagate negli ultimi due anni ante-        maggiore eco tra i professionisti impegnati
riori alla data della perizia. Naturalmente tali    negli incarichi di ausiliario giudiziario nelle
indicazioni possono essere tratte esclusiva-        procedure esecutive.
mente da un accesso alla documentazione                E' di tutta evidenza come con la novella in
dell’amministrazione condominiale al quale          parola si è voluto colpire i casi in cui vi sia
l’esperto dovrà essere autorizzato da parte         distonia tra il valore di mercato stimato
del giudice. In ultimo si chiede all’esperto di     dall'esperto e il prezzo finale di aggiudica-
verificare pure l’esistenza di eventuali proce-     zione della vendita, facendo però ricadere
dimenti giudiziari sul bene oggetto di consu-       tutto l'onere sull'opera dell'esperto. Si è nel-
lenza omettendo tuttavia il canale attraverso       la sostanza voluto per cosi dire "responsabi-
il quale questa informazione dovrebbe essere        lizzare" l'esperto e correlarne il compenso
assunta in assenza di collaborazione da parte       all'effettivo risultato economico finale con-
del soggetto esecutato. In tal senso (e ove in-     seguito dalla vendita disconoscendo che in
dispensabile) è necessario, per tale fine, auto-    detto processo subentrano anche fattori
rizzare l’esperto all’accesso ai ruoli generali     esterni all'opera peritale. A memoria giova
dei procedimenti giudiziari dei Giudici di Pa-      ricordare che sul punto la determinazione
ce, del Tribunale e Corte di Appello.               del prezzo-base per la vendita spetta al giu-
   Ma il provvedimento sul quale la maggior         dice dell'esecuzione (o eventualmente al
parte degli esperti e le categorie professionali    professionista delegato) che vi provvede con
hanno destinato le loro attenzioni è stata la       ordinanza; di conseguenza la relazione di
novella introdotta nell'art. 161 disp. att. cod.    stima costituisce solo un'attività prodromica
proc. civ. Invero con la legge 132 del 6 agosto     e preparatoria (come osserva sul punto la
2015, "Conversione in legge, con modificazioni,     Cass. con sent. n. 1691 del 2 maggio 1975).
del D.L. 83 del 27 giugno 2015, recante misure         Le condizioni di divergenza significativa
urgenti in materia fallimentare, civile e proces­   tra il valore di mercato stimato e il prezzo di
suale civile e di organizzazione e funzionamen­     aggiudicazione della vendita possono verifi-
to dell'amministrazione giudiziaria", entrata in    carsi, da un lato, per le tipiche dinamiche
vigore il 21 agosto 2015, è stata inserita una      delle vendite all'asta e dell'andamento di un
ulteriore disposizione avente ad oggetto il         mercato immobiliare spesso imprevedibile e
compenso dell’esperto.                              del tutto particolare come quello attuale e,
   La disposizione contenuta nell’art. 14 “ a-      dall'altro, per operazioni estimative condot-
ter) aggiunge all'art. 161 (Giuramento del­         te dall'ausiliario in carenza di corretta meto-
l’esperto e dello stimatore) il seguente com-       dologia ovvero di adeguate considerazioni
ma: «Il compenso dell'esperto o dello sti-          degli effetti dell'esposizione sul mercato ati-
matore nominato dal giudice o dall'ufficia-         pico delle vendite giudiziarie di quel dato
le giudiziario è calcolato sulla base del           bene.
prezzo ricavato dalla vendita. Prima della             Dette condizioni finiscono per cagionare
vendita non possono essere liquidati acconti        maggiori costi alla procedura (in primis al
in misura superiore al 50% del compenso             creditore procedente che si vedrà però poi
calcolato sulla base del valore di stima».          rimborsare i detti costi al termine della stes-
   Il provvedimento che come detto è stato          sa) maggiori tempi per la vendita del bene,

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attraverso il succedersi d'incanti con il con-      lizzazione sotto il profilo della tempistica del
seguente depauperamento del valore del be-          proprio pagamento (che, peraltro, già attual-
ne sottoposto a vendita e, per quest'ultimo         mente era avvertita, dalla condotta assunta
aspetto, minori risorse per soddisfare crediti      da taluni creditori) e, in secondo luogo, lo la-
degli aventi diritto.                               scerà in balìa del risultato delle dinamiche
    Crediamo però che con tale novità il legi-      della vendita all’asta (magari articolatasi in
slatore, così facendo, ha fatto ricadere tutti      diversi incanti) spesso estraneo alle logiche
gli effetti esclusivamente sugli esperti, sia in    che ispirano i principi estimativi che guidano
termini di minori importi del proprio com-          l’attività dell’esperto, provocando una indub-
penso (già oggi tutt'altro dall'essere giudicato    bia e significativa penalizzazione economica.
soddisfacente alla luce dei numerosi compiti           Un’ applicazione sommaria della disposi-
allo stesso richiesti) sia di differimento del      zione operata sulle attuali tabelle (oggetto
pagamento delle spettanze (anche assai rile-        peraltro di un intervento di aggiornamento
vante) oltre ancora al minor tempo a disposi-       da fonte ministeriale che, al momento del-
zione per il compimento dell'incarico, come         l’elaborazione del presente contributo edito-
già osservato in precedenza.                        riale, è ancora atteso), rivela che per un bene
    In particolare, se la questione pare rilevare   il cui valore di stima sia di € 100.000,00
meno in ordine all’acconto concesso dal G.E.        venduto al 3° incanto a € 54.400,00 la pena-
in fase di affidamento d’incarico (la maggior       lizzazione economica per l’esperto si traduca
parte degli uffici giudiziari assegna somme         in un 44% in meno di onorario, mentre per
che si aggirano intorno a € 500 d’importo),         un bene il cui valore di stima sia di €
se non in presenza di beni il cui valore sia re-    450.000,00 venduto sempre al 3° incanto a €
almente esiguo (nel qual caso è da ritenersi        244.400,00, l’onorario dell’ausiliario si tradu-
che il giudice, appreso ciò dagli atti del credi-   ca in circa il 14% in meno.
tore, ridurrà in termini prudenziali il detto          Peraltro la detta logica, come già segnalato,
importo), la questione appare invece assi più       va in controtendenza rispetto al maggior ri-
rilevante, insidiosa e potremmo dire forte-         conoscimento in termini d'impegno, respon-
mente penalizzante, per la liquidazione del         sabilità e natura del ruolo dell'esperto che la
compenso a conclusione del mandato.                 stessa norma in parola introduce.
    Invero con il parametrare il corrispettivo         E' poco comprensibile infatti il motivo di
dell’esperto al prezzo della vendita del bene,      penalizzare così fortemente l'opera dell'ausi-
il legislatore pare non voler tenere conto del-     liario giudiziario nello stesso momento in cui
l’accresciuto impegno che lo stesso oggi ri-        se ne prevede un'attività pressoché costante e
chiede all’esperto e anche delle maggiori spe-      qualificante a fianco del giudice delegato, un
se e oneri che questi incontrerà.                   aumentato impegno, maggiori compiti e re-
    Secondo il comma introdotto all’art. 161        sponsabilità; non vorremo dover considerare
cod. proc. civ., affinché la novella trovi appli-   l'ipotesi (funesta) che il corpo peritale più
cazione, la liquidazione del compenso del-          qualificato ed esperto, quello che oggi forni-
l’esperto dovrà attendere la vendita del bene       sce maggiori garanzie ai giudici ed alle pro-
(se non con il riconoscimento di acconti che        cedure, considerasse non più d'interesse
tuttavia non possono superare il 50% del va-        svolgere gli incarichi in parola a fronte dello
lore stimato del bene); ciò espone l’esperto        scarso riconoscimento e considerazione, ri-
nominato dal giudice delegato, come già os-         ducendo ulteriormente (di quanto non lo sia
servato, in primo luogo a una indubbia pena-        già), il tasso qualitativo dei consulenti giudi-

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ziari, aspetto questo di cui ci siamo più volte        Peraltro chi scrive - sempre con riferimen-
occupati su queste pagine. O ancora non vor-        to al compenso dell’esperto della norma in
remo dover individuare nella novella l'inizio       parola - non può fare a meno di osservare
di un processo di "industrializzazione" del         l’insidia rappresentata dalla letterale dizione
settore professionale degli esperti estimatori      della novella “… è calcolato sulla base del
giudiziari già vissuto in altre aree professio-     prezzo ricavato dalla vendita” che sembrereb-
nali tecniche (peraltro con risultati assai di-     be escludere la possibilità di far ricorso al-
scutibili) riducendo spazi di professionalità       l’applicazione di tabelle diverse da quelle di
(in questo caso professionisti che con dili-        cui all’art. 13 (attività di estimo), condizione
genza, probità e passione prestano la loro          invece ricorrente oggi in molti uffici giudizia-
opera a servizio della pubblica giurisdizione).     ri dove (giustamente) attesi i gravosi e diver-
   Se da un lato è corretto e giustificabile sol-   sificati compiti a carico dell’esperto vengono
lecitare maggiore attenzione e cura a tutti gli     riconosciute dai giudici delegati (in una ap-
esperti che svolgono l'importante opera, ri-        plicazione cumulata) anche tabelle ulteriori,
sulta poco comprensibile farlo penalizzando-        quali per esempio l’art. 12 (commi 1 e 2) e
ne l'importante ed essenziale funzione. Sa-         l’art. 3. Invero diversa applicazione - a giudi-
rebbe stato ben più corretto stabilire che le       zio di questo autore - parrebbe potersi giusti-
operazioni estimative si dovessero operare          ficare per il solo riconoscimento dell’aumen-
secondo i criteri stabiliti dagli standard esti-    to dell’onorario ai sensi del disposto dell’art.
mativi nazionali ed internazionali già richia-      52 del D.P.R. 115/2002 (Aumento e riduzione
mati eventualmente esplicitando all'esperto         dell’onorario) insindacabile in sede di legitti-
la richiesta, oltre che del valore di mercato, di   mità e fonte di riconoscimento da parte del
un valore prudenziale (in ragione della carat-      solo magistrato in ordine ad un maggior tas-
teristiche, condizioni e quanto altro di quel       so di difficoltà dell’incarico. Applicazioni ta-
dato del bene e di quel mercato) in modo tale       bellari ulteriori all’art. 13 cumulate a questo
da fornire al giudice delegato, per le scelte a     rispetto al dettato normativo, parrebbero in-
lui rimesse, maggiore cognizione di quel caso       vece interpretarsi improprie e quindi passibili
specifico. Ma, con ogni evidenza, tutto questo      di valutazione negative in sede di eventuale
in fondo porta di nuovo a dover considerare         ricorso in opposizione alla liquidazione giu-
un aspetto da tempo richiamato da chi scrive        diziaria ai sensi dell’art. 170 del D.P.R.
su queste pagine: quello della qualità, com-        115/2002 e di verifica ispettiva ministeriale a
petenza e professionalità degli esperti giu-        carico delle liquidazioni ordinate dal giudice
diziari, unica fonte di garanzia ed affidabili-     delegato. Non sarebbe però un'analisi seria
tà per i giudici e per tutti gli i soggetti coin-   quella che si soffermasse esclusivamente sul-
volti nel sistema giustizia. Processo che però      le critiche alla novella in esame senza pren-
non si può ottenere attraverso "scorciatoie"        dere in considerazione la necessità di accom-
ma secondo un progetto nazionale indirizza-         pagnare le considerazioni svolte con una
to alla formazione, alla qualificazione e           proposta di modifica del testo di legge che –
all'aggiornamento dei consulenti tecnici ed         chi scrive – intende offrire alle cure di tutti
esperti giudiziari nell'indirizzo di affermare      coloro che istituzionalmente sono deputati a
la logica del saper fare piuttosto quella attuale   proporre o assumere iniziative in tal senso.
del poter fare [vedasi sul punto CI n. 966/2014     Per far questo dobbiamo partire dal ricono-
– La concorrenza (sleale) tra i CTU in un "non      scere – come già detto – dell'esistenza in ta-
mercato"].                                          lune circostanze negli incarichi degli esperti

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di stime contenenti distonie con il reale valo-      vrebbe considerarsi l'onorario variabile da
re di mercato dell'immobile condizione che,          un minimo a un massimo (calcolate per
unitamente alle altre circostanze esterne che        esempio con la tabella l'art. 12) per tutte quel-
nulla hanno a che vedere con il lavoro perita-       le prestazioni rientranti nella c.d. attività di
le, determinano maggiore aggravi per costi,          "due diligence immobiliare", nell'applicazione
tempi e minori risorse a carico del procedi-         eventualmente cumulata in ragione dei mol-
mento. Dobbiamo altrettanto onestamente              teplici e diversificati quesiti posti dal magi-
però ribadire che tale condizione non può es-        strato. Dobbiamo dire che molti sono i tribu-
sere giustificazione per generalizzare (come         nali che già adottano tale sistema proprio nel
ha operato il legislatore) una penalizzazione        riconoscimento che la prassi (e se vogliamo,
dell'intero corpo dei periti estimatori o co-        la comune ragionevolezza) ha superato quel-
munque di tutti coloro i quali svolgono cor-         lo che la legge ancora non ha inteso ricono-
rettamente e prudentemente l'incarico affida-        scere. Tale sistema potrebbe consentire il
to. D'altra parte, sotto il profilo dell'onorario,   raggiungimento di importanti risultati sotto
dovremmo pure considerare non accettabile            un profilo di riconoscimento e premio delle
il ricondurre tutte le funzioni e i compiti a cui    qualità professionali degli esperti e delle lo-
oggi è chiamato l'esperto (che accompagnano          ro peculiari funzioni e, nel contempo, ga-
la determinazione del valore dell'immobile)          rantire il creditore rispetto a valutazioni
alla sola attività di estimo. Basti pensare, tra     dell'immobile non coerenti.
le altre, alle verifiche delle conformità edili-        Inoltre (il legislatore pare essersi dimenti-
zia-urbanistica-catastale, a quelle inerenti i       cato tale ipotesi) dovrebbe essere considerato
vincoli, gli oneri giuridici, le spese condomi-      il caso in cui il bene non fosse venduto ov-
niali e quanto altro indicato dal legislatore.       vero la vendita fosse sospesa dal giudice ov-
Sono attività (definite dalla letteratura spe-       vero fosse alienato a un valore talmente esi-
cialistica "due diligence immobiliare") che as-      guo da non poter considerare, nella comune
sorbono le maggiori energie dell'ausiliario,         ragionevolezza e nei fatti, alcuna correlazio-
che richiedono grande attenzione, pondera-           ne con l'onorario dell'esperto. In questo caso
tezza ed esperienza professionale per la loro        dovrebbe essere fissato un onorario minimo
valutazione ed incidenza sul valore immobi-          relativo alla stima fermo restando invece
liare e sugli effetti che determinano per la         quello di cui all'attività di "due diligence im­
vendita giudiziaria del bene. Detto ciò, la          mobiliare".
proposta di modifica che questo autore for-             In ultimo l'acconto: dovrebbe essere con-
mula dovrebbe considerare l'onorario varia-          sentito il riconoscimento all'esperto di un
bile a percentuale (calcolato in base alla per-      importo all'atto dell'affidamento dell'incari-
tinente tabella art. 13) spettante all'esperto       co e uno ulteriore immediatamente succes-
estimatore per l'attività estimativa calcolato       sivo al deposito dell'elaborato peritale. Il
sul ricavato del prezzo di vendita qualora           primo potrebbe essere rappresentato da una
questo presentasse una divergenza percen-            quota fissa ovvero da un valore a percentuale
tuale maggiore del 40 % (pare percentuale            sul valore dell'immobile desunto dagli atti
credibile ed equilibrata in funzione delle di-       (ove disponibile), mentre il secondo la som-
namiche delle vendite con incanto) rispetto al       matoria dell'applicazione cumulata delle ta-
valore stimato; viceversa l'onorario dovrebbe        belle art. 12 per le attività di "due diligence im­
essere calcolato sul valore di mercato stimato       mobiliare" unitamente alla liquidazione di
dall'esperto. Inoltre, a integrare il primo, do-     tutte le spese sostenute per l'adempimento

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del mandato giurisdizionale.                         che si iscrivono la prima volta.
   Quello che ci possiamo augurare è quindi          Ancora in tema di processo civile telematico
una seria presa di coscienza che consenta un         l'art. 16-decies in tema di potere di certifica-
intervento urgente correttivo del provvedi-          zione di conformità delle copie degli atti e
mento (magari sollecitato dalla rete delle pro-      provvedimenti, determina la possibilità an-
fessioni) e che nel frattempo, nell’applicazio-      che per il consulente tecnico di svolgere tale
ne della novella, i diversi uffici giudiziari sia-   adempimento e nell'art. 16-undicies, le moda-
no guidati da un “sano realismo” (che pare           lità per la detta attestazione che deve essere
ancora una volta voler sfuggire al nostro legi-      operata, se si tratta di copia analogica (com-
slatore) e non da “politiche conservative”           ma 1), in calce o a margine della copia o su
(magari qualche ufficio per timore di supera-        con foglio separato congiunto alla medesima
re con l’acconto il limite del 50% del valore        ovvero, se si tratta di copia informatica (com-
stimato ridurrà l’importo oggi riconosciuto a        ma 3), con attestazione apposta sulla copia
tale titolo) concedendo (almeno dove il possi-       informatica stessa. All'art. 3-bis (inserito in
bile valore del bene lo consenta) acconti con-       sede di conversione in legge) infine viene di-
grui e commisurati all’impegno e ai compiti          sposto che i soggetti di cui sopra (tra cui il
richiesti all’esperto (magari – come pare con-       consulente tecnico) che compiono attestazio-
sentire la norma – anche dopo il deposito            ne di conformità sono considerati pubblici
della consulenza) e concedano riconoscimen-          ufficiali a ogni effetto.
ti nell’applicazione del compenso quanto mai            A conclusione di questa sintetica analisi è
giustificabili per gli aumentati compiti e re-       da ritenere come con questo ulteriore inter-
sponsabilità dell’ausiliario.                        vento il legislatore, almeno per quanto at-
   In ultimo la novella della legge 132/2015         tiene all'attività degli esperti, non sia riusci-
introduce novità anche in materia di proces-         to ad essere indenne da alcune scelte infeli-
so civile telematico introducendo l'obbligo          ci che ne caratterizzano spesso le azioni.
della formazione e tenuta dell'albo dei con-            Da un lato, senza dubbio, non è riuscito
sulenti (e periti nel settore penale) in modali-     ad essere rispondente ai dettati indispensa-
tà telematica (art. 16–novies) e prevedendo (al      bili di una corretta e moderna attività esti-
comma 7) la necessità per coloro che sono            mativa facendo perdere ancora una volta
già iscritti in detti elenchi di inserire i propri   l’occasione a tutti gli esperti giudiziari di
dati con modalità telematiche in conformità          vedere riconosciute le applicazioni della
delle specifiche tecniche ministeriali sul sito      dottrina e degli studi internazionali e na-
del Ministero della giustizia. Il termine per        zionali in materia di estimo; dall’altro, con i
detto adempimento è quello di 90 giorni dal-         nuovi e maggiori compiti assegnati al-
la data di pubblicazione: quindi attenzione          l’esperto, non ne ha accompagnato l’opera
per tutti i consulenti già iscritti che dovranno     con un adeguato riconoscimento in termini
di fatto ripetere la propria iscrizione all'albo     di compenso e di tempo per lo svolgimento
con modalità telematiche. Invero, nel caso di        del mandato lanciando, in sostanza, a tutti
mancato rispetto del termine, la dizione uti-        gli esperti giudiziari qualificati e che hanno
lizzata dal legislatore con il termine "peren-       investito risorse per aumentare le proprie
torio" determinerebbe l'inefficacia dell'atto,       capacità professionali poste a servizio della
con l'obbligo (è da ipotizzarsi) di dover ripe-      pubblica giurisdizione, un segnale non con-
tere l'intera domanda d'iscrizione all'albo in       fortante. Per tutto questo auspichiamo un
modalità telematica analogamente a coloro            rapido intervento correttivo.

1664 Numero 984 / 15 ottobre 2015                                   Consulente Immobiliare / Il Sole 24 Ore
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