Gli strumenti della PAC - Roberto Pretolani Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano - Università ...
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Gli strumenti della PAC Roberto Pretolani Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali Università degli Studi di Milano
Il progressivo allargamento dell’UE Paesi fondatori (1957): Germania, Francia, Italia, Belgio,Olanda,Lussemburgo Verso nord (1973): Regno Unito (2020), Irlanda, Danimarca (Norvegia) Verso sud: (1981) Grecia (1986) Spagna, Portogallo Dopo la caduta del muro: (1990) Germania est (1995) Austria, Svezia, Finlandia (Norvegia) Verso est (2004): Slovenia, Ungheria, Repubb.Ceca, Slovacchia, Polonia, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Cipro Area balcanica: (2007) Romania, Bulgaria, (2013) Croazia
L'Unione Europea (UE) in sintesi L'Unione europea si fonda sui principi dello stato di diritto e della democrazia. Non è un nuovo stato, inteso a sostituire quelli esistenti, né è paragonabile ad altre organizzazioni internazionali. Gli Stati membri delegano la loro sovranità ad istituzioni comuni che, su questioni di interesse comune, rappresentano gli interessi dell'Unione nel suo complesso. Tutte le decisioni e le procedure discendono dai trattati fondamentali ratificati dagli Stati membri.
L'Unione Europea (UE) in sintesi I principali obiettivi dell'Unione sono: 1. Instaurare la cittadinanza europea (Diritti fondamentali; Libera circolazione; Diritti civili e politici); 2. Garantire libertà, sicurezza e giustizia (Cooperazione nel settore della giustizia e degli affari interni); 3. Promuovere il progresso economico e sociale (Mercato unico; Euro, la moneta comune; Creazione di posti di lavoro; Sviluppo regionale; Protezione dell'ambiente); 4. Far valere la voce dell'Europa nel mondo (La politica estera e di sicurezza comune; L'Unione europea nel mondo).
Le tappe dell’Europa unita Winston Churchill lancia un appello a favore di "una sorta di Stati Uniti d'Europa" in un discorso Settembre 1946 pronunciato all'Università di Zurigo Viene annunciato il Piano Marshall, programma inteso a favorire la ricostruzione economica Giugno 1947 dell'Europa 1 Gennaio 1948 Entra in vigore la Convenzione doganale tra Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi (Benelux). Viene istituita l'Organizzazione europea per la cooperazione economica (OECE) con il compito di Aprile 1948 coordinare il Piano Marshall Promosso dal Comitato di coordinamento internazionale dei movimenti per l'unificazione europea, si Maggio 1948 apre all'Aia, nei Paesi Bassi, il Congresso d'Europa; è presieduto da Winston Churchill e vi partecipano 800 delegati. In un discorso ispirato da Jean Monnet, Robert Schuman, Ministro degli affari esteri francese, Maggio 1950 propone che la Francia e la Germania, e ogni altro Stato europeo che lo desideri, mettano in comune le loro risorse di produzione di carbone e di acciaio ("Dichiarazione Schuman"). Giugno-Agosto Belgio, Francia, Lussemburgo, Italia, Paesi Bassi e Germania sottoscrivono la dichiarazione 1950 Schuman. L'Assemblea del Consiglio d'Europa approva il piano Schuman. I "Sei" (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) firmano a Parigi il Trattato Aprile 1951 istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA). Il Trattato CECA entra in vigore. Jean Monnet è nominato Presidente dell'Alta Autorità e Paul- Giugno 1952 Henri Spaak Presidente dell'Assemblea Comune. Lussemburgo è scelta come sede provvisoria della CECA Viene instaurato il mercato comune per il carbone e il minerale di ferro. I "Sei" sopprimono i dazi Febbraio 1953 doganali e le restrizioni quantitative sulle materie prime. Maggio 1954 Alcide de Gasperi viene eletto Presidente dell'Assemblea parlamentare europea.
Le tappe dell’Europa unita Riuniti a Messina, i ministri degli affari esteri dei Sei decidono di perseguire l'integrazione dei loro paesi Giugno 1955 in campo economico Maggio Paul-Henri Spaak, ministro belga degli affari esteri, presenta ai suoi colleghi della CECA una relazione Giugno sui progetti di trattati per la creazione della CEE e dell'Euratom. 1956 Si aprono a Bruxelles (Belgio) le trattative per la redazione degli atti istitutivi della CEE e dell'Euratom. I trattati che istituiscono la Comunità economica europea (CEE) e la Comunità europea per l'energia 25 marzo 1957 atomica (Euratom) vengono firmati dai Sei (Belgio, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi) a Roma, donde il nome ancora in uso, di "trattati di Roma". Entrano in vigore i trattati di Roma. Le Commissioni della CEE e dell'EURATOM si insediano a 1 gennaio 1958 Bruxelles. L'Assemblea parlamentare e la corte di Giustizia sono comuni a tutte e tre le Comunità. Luglio 1958 Una conferenza riunita a Stresa definisce le basi di una politica agricola comune (PAC) Vengono presi i primi provvedimenti per abolire gradualmente i dazi doganali e i contingenti all'interno Gennaio 1959 della CEE Il Consiglio adotta i primi regolamenti relativi alla politica agricola comune (PAC), varata per istituire Gennaio 1962 un mercato unico dei prodotti agricoli e una solidarietà finanziaria attraverso il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). Luglio 1962 Entrano in vigore i regolamenti istitutivi della politica agricola comune (PAC). Il Consiglio adotta la prima direttiva della CEE sui prodotti alimentari. Questa definisce quali sono i Ottobre 1962 coloranti ammessi. Luglio 1964 Viene istituito il Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG). Il Consiglio dei ministri CEE decide di armonizzare le imposte indirette della Comunità, di adottare il Febbraio 1967 sistema dell'imposta sul valore aggiunto e di approvare il primo programma di politica economica a medio termine, che fissa gli obiettivi di politica economica della Comunità per gli anni successivi. Entrata in vigore del Trattato di fusione degli esecutivi delle Comunità europee (CECA, CEE, Euratom). Luglio 1967 Da questo momento le Comunità europee avranno un'unica Commissione e un unico Consiglio. Le due istituzioni continueranno a operare in conformità delle norme che governano ciascuna Comunità. Entra in vigore l'Unione doganale. Gli ultimi dazi doganali sul commercio intracomunitario vengono Luglio 1968 aboliti con 18 mesi di anticipo rispetto a quanto previsto dal Trattato di Roma. La tariffa doganale comune sostituisce i dazi doganali nazionali per gli scambi commerciali con il resto del mondo.
Le tappe dell’Europa unita La Commissione sottopone al Consiglio un memorandum sull'elaborazione di un piano per l'istituzione Marzo 1970 dell'Unione economica e monetaria. Il Consiglio introduce un sistema di importi compensativi monetari per il commercio dei prodotti agricoli Maggio 1971 fra gli Stati membri finalizzato a salvaguardare l'unità del mercato agricolo comune. La Danimarca, l'Irlanda e il Regno Unito aderiscono alle Comunità europee. Gennaio 1973 Entra in vigore l'accordo di libero scambio con l'Austria, la Svizzera, il Portogallo e la Svezia. Il Consiglio adotta un'unità di conto europea (ECU) basata su un paniere delle monete degli Stati Febbraio 1975 membri della Comunità Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles, Belgio, decide di istituire il Sistema monetario europeo (SME) basato sull'unità monetaria europea (ECU) e di ricorrere a un comitato di personalità per esaminare gli Dicembre 1978 adeguamenti dei meccanismi e delle procedure istituzionali necessari nella prospettiva dell'allargamento della Comunità Sentenza della Corte di giustizia nella causa Cassis de Dijon. La Corte stabilisce che i consumatori possono accedere a prodotti alimentari provenienti da altri Stati membri a condizione che i prodotti in Febbraio 1979 questione siano legalmente prodotti e commercializzati in uno degli Stati membri e che non si possa opporre all'importazione degli stessi un divieto per gravi ragioni sanitarie o ambientali. Gennaio 1981 La Grecia diventa il 10° Stato membro della Comunità europea. L'eurodeputato Altiero Spinelli presenta al Parlamento europeo un progetto di trattato che istituisce Settembre 1983 l'Unione europea. La Commissione trasmette al Consiglio europeo un libro bianco intitolato "Completamento del mercato interno: Libro bianco della Commissione al Consiglio europeo". Viene firmato a Schengen da Giugno 1985 Belgio, Germania, Francia, Lussemburgo e Paesi Bassi l'omonimo accordo sull'eliminazione dei controlli alle frontiere. Gennaio 1986 La Spagna e il Portogallo aderiscono alle Comunità europee. Ottobre 1990 Unificazione della Germania: i Länder dell'ex Germania dell'Est diventano parte dell'Unione europea. Il Trattato sull'Unione europea viene firmato a Maastricht dai ministri degli Affari esteri e dai ministri Febbraio 1992 delle Finanze degli Stati membri. Nasce l’Unione Europea (UE). Gennaio 1993 Entra in vigore il Mercato unico europeo. Novembre 1993 Essendo state ultimate tutte le procedure di ratifica, il Trattato sull'Unione europea entra in vigore.
Le tappe dell’Europa unita Ha inizio la seconda fase dell'Unione economica e monetaria con la creazione dell'Istituto monetario Gennaio 1994 europeo (IME). Entra in vigore l'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo (SEE) La Commissione presenta "Agenda 2000 - Per un'Unione più forte e più ampia", corredata dai 10 Luglio 1997 pareri sulle domande di adesione presentate dai paesi dell'Europa centrale. I ministri degli Affari esteri dei quindici Stati membri dell'Unione europea firmano il trattato di Ottobre 1997 Amsterdam. Lancio ufficiale dell'euro. Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Gennaio 1999 Paesi Bassi, Portogallo e Spagna adottano l'euro quale moneta ufficiale. I biglietti e le monete in euro entrano in circolazione nei dodici paesi membri: Austria, Belgio, Gennaio 2002 Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica slovacca e Gennaio 2004 Slovenia entrano nell’UE Gennaio 2007 Bulgaria e Romania entrano nell’UE I Ventisette firmano a Lisbona il Trattato di Lisbona, che aumenta i poteri del Parlamento europeo e Dicembre 2007 prevede diverse novità per adeguare le Istituzioni europee all'allargamento dell'UE. Gennaio 2013 La Croazia entra nell’UE. Gennaio 2015 Allargamento a 19 paesi UE (Eurozona) della moneta unica 31 Gennaio 2020 Uscita dall’UE del Regno Unito (Brexit) Candidati ufficiali all’ingresso nell’UE: Turchia (1999), Macedonia del nord (2005), Montenegro 2020 (2010), Serbia (2012), Albania (2014) 2020 Richieste di adesione all’UE: Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Islanda (ritirata)
L'Unione Europea (UE) in sintesi L'Unione europea è governata, sulla base del principio dello stato di diritto, da cinque istituzioni, ognuna delle quali riveste un ruolo specifico: 1. Il Parlamento europeo (eletto dai cittadini degli Stati membri); 2. Il Consiglio dell'Unione europea (emanazione dei governi degli Stati membri); 3. La Commissione europea (la forza trainante e l'organo esecutivo); 4. La Corte di giustizia (rispetto della legge); 5. La Corte dei conti (sana e corretta gestione del bilancio dell'Unione europea).
L'Unione Europea (UE) in sintesi L'Unione europea ha anche altri cinque organi: 1. Il Comitato economico e sociale europeo (portavoce delle opinioni della società civile organizzata su questioni economiche e sociali); 2. Il Comitato delle regioni (esprime le opinioni delle autorità locali e regionali sulla politica regionale, l'ambiente, l'istruzione); 3. Il Mediatore europeo (tratta le denunce presentate dai cittadini contro i casi di cattiva amministrazione nell'azione di un'istituzione o di un organo dell'Unione europea); 4. La Banca europea per gli investimenti (BEI, contribuisce agli obiettivi dell'Unione europea tramite il finanziamento di investimenti a lungo termine pubblici e privati); 5. La Banca centrale europea (BCE, è responsabile della politica monetaria e di cambio). • Una serie di agenzie e organismi completano il sistema.
Le finalità della PAC TRATTATO DI AMSTERDAM (DAL 1/05/1999) (ex Trattato di Roma) Articolo 2 (ex articolo 2) La Comunità Europea ha il compito di promuovere nell'insieme della Comunità, mediante l'instaurazione di un mercato comune e di un'unione economica e monetaria e mediante l'attuazione delle politiche e delle azioni comuni di cui agli articoli 3 e 4, uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche, una crescita sostenibile e non inflazionistica, un elevato grado di convergenza dei risultati economici, un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento di quest'ultimo, un elevato livello di occupazione e di protezione sociale, il miglioramento del tenore e della qualità della vita, la coesione economica e sociale e la solidarietà tra Stati membri.
Le finalità della PAC Articolo 3 (ex articolo 3) 1. Ai fini enunciati all'articolo 2, l'azione della Comunità comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: a) il divieto, tra gli Stati membri, dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative all'entrata e all'uscita delle merci come pure di tutte le altre misure di effetto equivalente; b) una politica commerciale comune; c) un mercato interno caratterizzato dall'eliminazione, fra gli Stati membri, degli ostacoli alla libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali; d) misure relative all'entrata e alla circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV; e) una politica comune nei settori dell'agricoltura e della pesca;
Le finalità della PAC Articolo 32 (ex articolo 38) 1. Il mercato comune comprende l'agricoltura e il commercio dei prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono i prodotti del suolo, dell'allevamento e della pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. 2. Salvo contrarie disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi, le norme previste per l'instaurazione del mercato comune sono applicabili ai prodotti agricoli. 3. I prodotti cui si applicano le disposizioni degli articoli da 33 a 38 inclusi sono enumerati nell'elenco che costituisce l'allegato I del presente trattato. 4. Il funzionamento e lo sviluppo del mercato comune per i prodotti agricoli devono essere accompagnati dall'instaurazione di una politica agricola comune.
Le finalità della PAC Articolo 33 (ex articolo 39) 1. Le finalità della politica agricola comune sono: a) incrementare la produttività dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico, assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della manodopera, b) assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, c) stabilizzare i mercati, d) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori.
Le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Le organizzazioni comuni di mercato (OCM) sono disposizioni stabilite dalle decisioni comunitarie, che disciplinano la produzione e gli scambi dei prodotti agricoli di tutti gli Stati membri dell'Unione europea. Le OCM si prefiggono innanzitutto di realizzare gli obiettivi della politica agricola comune, in particolare stabilizzare i mercati, garantire un tenore di vita equo agli agricoltori e aumentare la produttività dell'agricoltura. Esse interessano circa il 90% della produzione agricola finale comunitaria. Sono disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati i seguenti settori: cereali, carni suine, uova e pollame, ortofrutticoli, banane, vino, prodotti lattiero-caseari, carni bovine, riso, grassi (compresi olio d'oliva e semi oleosi), zucchero, floricoltura, foraggi essiccati, ortofrutticoli trasformati, tabacco, lino e canapa, luppolo, sementi, carni ovine e caprine.
Le Organizzazioni Comuni di Mercato (OCM) Si possono individuare quattro tipi di organizzazioni comuni di mercato: alcune prevedono premi alla produzione e meccanismi d'intervento, altre attuano un semplice regime d'intervento, altre ancora prevedono esclusivamente aiuti alla produzione o istituiscono per il prodotto in questione soltanto una protezione doganale. Tipi di organizzazioni comuni di Prodotti interessati mercato Pagamento unico per azienda* Tutte le OCM Frumento duro, colture proteiche, riso, frutta a Aiuti supplementari guscio, colture energetiche, fecola di patate Latte e prodotti lattiero-caseari (dal 2005), Intervento e aiuti alla produzione carni bovine, riso, olio d'oliva, cereali, ovini, semi oleosi, uve secche Zucchero, latte e prodotti lattiero-caseari, Intervento vino, carni suine, ortofrutticoli freschi Lino e canapa, foraggi essiccati, prodotti Aiuti alla produzione trasformati a base di ortofrutticoli, tabacco, luppolo, sementi, caprini, banane Pollame, uova, piante vive e prodotti della floricoltura, prodotti non assoggettati ad Protezione doganale un'organizzazione comune di mercato specifica
Le motivazioni del sostegno dei redditi Il sostegno al reddito agricolo è uno dei 5 obiettivi assegnati alla PAC nel trattato di Roma del 1957 (art.39) e tale è rimasto oggi (art.33 trattato di Amsterdam): «assicurare così un tenore di vita equo alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del red- dito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura» Il sostegno appare necessario per diversi motivi: - Compensare le differenze di costi UE vs. extra-UE - Garantire la produzione di alimenti - Tutelare il territorio - Ridurre l’abbandono dell’attività agricola Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
L’obiettivo è stato raggiunto?
L’obiettivo è stato raggiunto? Evoluzione del reddito medio agricolo in % del reddito medio di tutti i settori
Forti differenze nei livelli di reddito Fonte: UE, DG Agricoltura
Evoluzione dei redditi in Italia (valori correnti) Fonte: ESP su dati Istat e Eurostat
Evoluzione dei redditi in Italia (valori 2010) Fonte: ESP su dati Istat e Eurostat
Evoluzione del reddito agricolo in % del reddito medio di tutti i settori (Italia) Fonte: ESP su dati Istat e Eurostat
Modalità di sostegno dei redditi Ilsostegno dei redditi si può attuare attraverso: • Prezzi garantiti per i prodotti agricoli • Sovvenzioni dirette alle produzioni • Sovvenzioni dirette all’attività agricola (zone svantaggiate, Pagamento Unico Aziendale) • Indennizzi per calamità naturali / avversità • Incentivi a diversificazione dei redditi • Sgravi fiscali e contributivi
Percentuale dei sussidi sul reddito dei fattori di produzione agricoli Fonte: UE, DG Agricoltura
Evoluzione e riforme della PAC 1957-1967 Avvio della PAC 1968-1983 Sostegno dei prezzi 1984-1992 Limitazione sostegno 1993-1999 Riforma Mac Sharry 2000-2004 Agenda 2000 2005-2009 Riforma Fischler 2009-2013 Health check 2014-2020 Europa 2020 2021-2027 Futuro della PAC 26
Un cambiamento completo del sostegno Budget PAC in miliardi di euro (correnti) Fonte: UE, DG Agricoltura
Un cambiamento completo del sostegno
L’evoluzione della PAC Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
L’evoluzione della PAC La scelta di garantire un elevato livello di prezzi comuni aveva lo scopo di stimolare l’aumento della produzione per rendere la Cee autosufficiente. Obiettivo raggiunto a fine anni’70. Negli anni’80 emergono i problemi delle eccedenze e aumentano i costi della PAC per l’intervento e le restituzioni all’export. Il 31 marzo 1984 vengono decise le quote nei settori zucchero e latte. Ci sono forti resistenze al cambio del sistema di sostegno «accoppiato» alle produzioni. Nel 1986 si aprono le trattative sul commercio internazionale in sede GATT che portano nel 1994 alla istituzione del WTO (World Trade Organization – Organizzazione mondiale del commercio) e all’accordo sulla progressiva riduzione dei dazi. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
La riforma Mac Sharry 1979 Adozione del prelievo di corresponsabilità per il settore lattiero-caseario in risposta al problema delle eccedenze 1980 Il Consiglio dei Ministri ammette il principio della fissazione di obiettivi di produzione 1984 Adozione delle quote nel settore lattiero Congelamento dei prezzi - Limiti di garanzia 1985 Pubblicazione del libro verde della commissione "Prospettive della politica agricola comune" 1988 Disciplina di bilancio e regime degli "stabilizzatori" 1991 Febbraio COM (91) 100: Documento della Commissione che presenta la filosofia della riforma della PAC 1991 Luglio COM (91) 258 (Piano Mac Sharry): Documento che presenta la proposta di riforma 1991 Ottobre COM 379,409,415 Predisposizione dei testi normativi per seminativi, latte, carne 1992 21 Maggio: Approvazione della riforma della PAC
La riforma Mac Sharry 1. I PRESUPPOSTI DELLA RIFORMA a) Cause interne - Elevato e crescente costo delle spese connesse all'attuazione delle politiche dei mercati e necessità di matenere la spesa agricola all'interno di una "guideline" prefissata - Formazione di consistenti stock di eccedenze produttive difficilmente collocabili sul mercato mondiale e con costi di stoccaggio molto elevati - Mancato conseguimento dell'obiettivo del miglioramento dei redditi agricoli rispetto a quelli degli altri settori - Ampliamento degli squilibri territoriali e fra produzioni nella CE - Diffusione di preoccupazioni ambientalistiche conseguenti ai danni provocati da pratiche agricole intensive b) Cause esterne - Crescente competizione e tensioni sui mercati internazionali - Apertura del negoziato GATT (1986 Uruguay Round)
La riforma Mac Sharry 2. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA Contenuti nel COM (91) 100 del 1° Febbraio 1991, Comunicazione della Commissione al Consiglio "Evoluzione e futuro della PAC - Documento di riflessione della Commissione" a) Mantenimento in attività di un numero sufficientemente elevato di agricoltori ritenuti l'unico mezzo per conservare l'ambiente naturale, il paesaggio e il modello di agricoltura a conduzione familiare -> Funzione produttiva + funzione di tutela ambientale -> Produzione di alimenti + materie prime non alimentari -> Produttività ---> Metodi di produzione meno intensivi b) Lo sviluppo rurale non dipende solo dall'agricoltura: occorre quindi incoraggiare lo sviluppo delle aree rurali attraverso attività integrate (artigianato, turismo, forestazione, tutela ambientale)
La riforma Mac Sharry 2. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA c) Ripristino dell'equilibrio dei mercati per evitare l'accumularsi di eccedenze e la crescita della spesa agricola: - Misure di controllo della produzione tradizionali - Estensivizzazione delle produzioni - Miglioramento della qualità delle produzioni d) Il principio di solidarietà finanziaria deve implicare le necessità di ripartire meglio il sostegno per eliminare le disparità esistenti. Gli strumenti di sostegno devono incidere in modo più diretto sui redditi Il bilancio agricolo deve essere un reale strumento di solidarietà Spostamento del sostegno in modo che non dipenda esclusivamente dai prezzi Per garantire il reddito occorrono aiuti al reddito dei produttori basati sulla superficie o numero di capi, aiuti differenziati nel caso in cui venissero introdotti obblighi di restrizioni quantitative
La riforma Mac Sharry 3. LA RIFORMA Settore dei CEREALI (escluso Riso) Riduzione dei prezzi in modo da aumentare la capacità concorrenziale rispetto ai prodotti sostitutivi e sui mercati internazionali Prezzo indicativo da 155 a 110 ECU/T, Intervento da 145 a 100 ECU La perdita di reddito viene compensata attraverso un aiuto al reddito integrale fino ad una soglia di superficie e successivamente decrescente - 45 ECU/T Regime semplificato fino a 92 T (20 ha) con aiuto unico, Regime generale oltre 92 T con set-aside obbligatorio 15% e aiuto differenziato tra mais e altri cereali. Calcolo dell’aiuto: 45 ECU per Rese medie 1986-1990. Rese medie determinate in Italia per Zona altimetrica provinciale -> 256 zone Abolizione degli stabilizzatori e del prelievo di corresponsabilità.
La riforma Mac Sharry 3. LA RIFORMA Settore delle OLEAGINOSE Regime analogo a quello dei cereali integrando il regime già previsto dalla campagna 1991/92 in quello dei seminativi Rapporto di prezzo 2,1:1 con quello dei cereali Settori dello ZUCCHERO e del TABACCO Revisione dei meccanismi di mercato per lo zucchero e cncessione di un premio di coltivazione per il tabacco Settore del LATTE e della CARNE BOVINA Riduzione prezzi carne bovina 15% Nel settore latte proroga delle quote per 8 campagne (fino al 2000) In entrambi i casi sono previsti premi per gli allevamenti estensivi dove l'alimentazione è basata sui foraggi.
La riforma Mac Sharry
Una riforma continua… Nel 1992 viene approvata la prima riforma della PAC che introduce: Una prima riduzione dei prezzi garantiti e la limitazione dell’intervento; La compensazione per le produzioni coinvolte -Cereali, oleaginose e proteaginose (COP); carni bovine; tabacco- tramite un pagamento per ettaro o per capo: disaccoppiamento parziale del sostegno; Obbligo di messa a riposo (set-aside) del 15% della Sau a seminativi; Misure di accompagnamento: Pagamenti agroambientali, forestazione, insediamento giovani, tutela dei prodotti tipici (DOP e IGP). Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Agenda 2000 Con il documento COM(97) 2000 def., del luglio 1997, dal titolo “Agenda 2000” la Commissione dell’Unione Europea ha indicato la necessità di rafforzare le politiche comuni europee per giungere “ad un’Unione più forte e più ampia”. Tra queste la Politica agricola comunitaria (PAC), che necessita una nuova riforma a prosecuzione e completamento di quella iniziata nel 1992. PERCHÉ UNA NUOVA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE? Per la Commissione UE vi sono motivi di ordine interno ed esterno: I 1: ll livello dei prezzi è troppo elevato: - scarsa competitività e ricomparsa delle eccedenze (es. set-aside al 10%) I 2: Effetti negativi della riforma del 1992: - sostegno ai produttori ripartito in modo diseguale - effetti negativi sul territorio e sull’ambiente - cattiva immagine della PAC presso l’opinione pubblica Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Agenda 2000 I 3: Differenziazione dell’agricoltura nei diversi Stati e Regioni: PAC più decentrata con criteri comuni e flessibili (sussidiarietà) evitare distorsioni concorrenza e ri-nazionalizzazione definire e preservare un nuovo equilibrio tra gestione comune e decentramento E 1: Futuro ampliamento dell’unione: ingresso dei PECO E 2: Nuovo “round” agricolo in sede WTO e accordi commerciali: maggiore liberalizzazione degli scambi definire le basi della trattativa valutando gli interessi dell’UE la riforma segna il limite delle concessioni nei prossimi negoziati internazionali Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Agenda 2000 LINEE DIRETTRICI DELLA RIFORMA 1. Stimolare la competitività per accrescere la partecipazione dell'agricoltura europea allo sviluppo del mercato mondiale; 2. Organizzare diversamente le compensazioni dirette ai produttori: compensazioni solo parziali rispetto alla riduzione dei prezzi e soggette a limitazioni: eco-condizionalità: riduzione o sospensione degli aiuti differenziazione: in base al carico di lavoro massimali di pagamenti globali decrescenti 80% tra 100.000 e 200.000, 70% oltre 200.000 ecu Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Agenda 2000 parte della compensazione sotto forma di dotazioni nazionali, finanziate interamente dal FEAOG-Garanzia e ripartite in funzione della produzione; ciascuno Stato membro potrà distribuire questi fondi a sua discrezione, nel rispetto di determinati criteri comunitari intesi ad evitare distorsioni di concorrenza possibilità di stabilire l'equilibrio auspicato tra produzione intensiva ed estensiva 3. Lo sviluppo rurale diventa il secondo pilastro della PAC: si tornerebbe a valorizzare la politica delle strutture e la si separerebbe dalla politica di intervento sul territorio: nuovo regolamento per lo sviluppo rurale che sostituisce diversi regolamenti preesistenti: il regolamento FEAOG dei Fondi strutturali, quattro regolamenti relativi all'obiettivo 5a, i tre regolamenti sulle misure di accompagnamento e il regolamento sul sostegno strutturale alla silvicoltura. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Agenda 2000 OBIETTIVI POLITICI DELLA PAC Migliorare la competitività sui mercati interni ed esterni Garantire sicurezza e qualità degli alimenti Garantire un equo livello di vita alla popolazione agricola e stabilità dei redditi Integrare gli obiettivi ambientali nella PAC Creare fonti di reddito e occupazione complementari o alternative Semplificare la normativa comunitaria Valorizzare il “modello agricolo europeo” Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
La riforma Fishler del 2003 Agenda 2000 prevedeva una revisione a metà percorso (MTR-Mid Term Review) ma il commissario Franz Fishler la trasforma in una vera e propria riforma con gli obiettivi di: rendere l’agricoltura europea più competitiva e orientata al mercato; semplificare la PAC; facilitare l’allargamento ai nuovi paesi candidati (PECO); difendere la Pac nelle trattative sul commercio in ambito WTO/OMC; ma soprattutto "dare un senso alle sovvenzioni agricole". Le misure previste sono: Il disaccoppiamento totale degli aiuti, che si traduce in un pagamento unico per azienda (PUA), slegato dalla produzione; La condizionalità ecologica degli aiuti, subordinati al rispetto di norme in materia ambientale, di sicurezza alimentare, di benessere degli animali, di igiene e di sicurezza sul lavoro, nonché all'obbligo di mantenere i terreni agricoli in buone condizioni agronomiche La modulazione, e cioè una riduzione progressiva dei pagamenti diretti per le aziende di grandi dimensioni; Il rafforzamento dello Sviluppo rurale, ottenuto con lo spostamento di risorse Dipartimento derivanti di Economia dalla e Politica modulazione Agraria, dal I al II pilastro della Pac. Agroalimentare e Ambientale
L’iter legislativo dell’UE Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
L’iter legislativo dell’UE Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
L’iter legislativo dell’UE Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
La PAC attuale: Europa 2020 Comunicazione della Commissione sul futuro della 18 novembre 2010 Pac 12 ottobre 2011 Proposte legislative sulla nuova Pac 2014-2020 Approvazione delle relazioni: Commissione 24 gennaio 2013 Agricoltura del Parlamento europeo Approvazione delle relazioni: Parlamento europeo 13-14 marzo 2013 in seduta plenaria - Decisione per il negoziato interistituzionale Consiglio Agricoltura - Accordo per il negoziato 19 marzo 2013 interistituzionale 26 giugno 2013 Trilogo: accordo generale sulla nuova Pac 24 settembre 2013 Trilogo: accordo sugli ultimi punti della nuova Pac Approvazione regolamenti di base al Parlamento 20 novembre 2013 europeo in seduta plenaria Approvazione regolamenti di base al Consiglio 17 dicembre 2013 Agricoltura 17 dicembre 2013 Approvazione regolamento transitorio 11 marzo 2014 Approvazione regolamenti delegati 1°agosto 2014 Scelte nazionali sulla Pac 1°gennaio 2015 Avvio della riforma
Le motivazioni di Europa 2020 Nella comunicazione 672 del 18/10/2010 della Commissione si legge: «La PAC è chiamata ad affrontare una serie di sfide che costringono l'UE a fare scelte strategiche per il futuro a lungo termine del settore agricolo e delle zone rurali» Da qui «la necessità che la futura PAC continui ad essere una politica comune forte, imperniata su due pilastri» L’UE, quindi, punta ancora sulla PAC e le dedica fino al 2020 risorse quasi invariate a prezzi correnti (ma -12,5% a prezzi 2012). Ciò non era scontato e non è indifferente nel contesto della crisi finanziaria ed economica che stiamo attraversando. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Gli obiettivi strategici di Europa 2020 Il COM 672 identifica tre obiettivi strategici: a) Preservare il potenziale di produzione alimentare dell'UE secondo criteri di sostenibilità, al fine di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare a lungo termine per i cittadini europei e contribuire a soddisfare la domanda mondiale di prodotti alimentari, che secondo le stime della FAO dovrebbe crescere del 70% da qui al 2050. b) Sostenere le comunità agricole, che forniscono ai cittadini europei una grande varietà di derrate alimentari di pregio e qualità, con una gestione attiva del territorio e delle risorse naturali. c) Preservare la vitalità delle comunità rurali, per le quali l'agricoltura costituisce un'attività economica importante in grado di creare occupazione locale. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Il contenuto delle proposte Il 12 ottobre 2011 la Commissione UE ha pubblicato le proposte di regolamento La relazione, contenuta nella parte comune di tutte le proposte, consente di analizzare nel dettaglio contesto ed obiettivi della riforma visti dalla commissione UE. «Le proposte di riforma si basano … sulle le grandi opzioni strategiche suscettibili di dare una risposta alle sfide future per l'agricoltura e le zone rurali e conseguire gli obiettivi precipui della PAC, ossia: 1) una produzione alimentare sostenibile, 2) una gestione sostenibile delle risorse naturali e un'azione per il clima e 3) uno sviluppo equilibrato del territorio. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Il contenuto delle proposte «Il primo pilastro comprende i pagamenti diretti e le misure di mercato, che offrono un sostegno annuo di base al reddito degli agricoltori dell'UE e un sostegno in caso di particolari turbative del mercato, mentre il secondo pilastro comprende lo sviluppo rurale, nell'ambito del quale gli Stati membri possono elaborare e cofinanziare programmi pluriennali all'interno di un quadro comune. Attraverso le varie riforme realizzate, la PAC è riuscita a orientare maggiormente l'attività agricola al mercato sostenendo nel contempo il reddito dei produttori, a inglobare maggiormente gli aspetti ambientali e a rafforzare il sostegno allo sviluppo rurale in quanto politica integrata a favore dello sviluppo delle zone rurali in tutta l'Unione. Tuttavia, dal medesimo processo di riforma sono scaturite, da un lato, l'esigenza di una migliore ripartizione del sostegno tra gli Stati membri e al loro interno e, dall'altro, la richiesta di misure più mirate per far fronte alle sfide ambientali e a un'accresciuta volatilità del mercato.»
Il contenuto delle proposte «In passato le riforme, che rispondevano principalmente a spinte endogene, dagli enormi accumuli di eccedenze alle emergenze in fatto di sicurezza alimentare, sono state adottate nell'interesse dell'UE sia sul fronte interno che internazionale. Oggi, invece, la maggior parte delle problematiche è dettata da fattori esterni all'agricoltura e richiede quindi una risposta politica più ampia. Secondo le previsioni, la pressione sui redditi agricoli proseguirà: gli agricoltori affrontano infatti rischi maggiori, la produttività rallenta e il margine si riduce a causa dell'aumento dei prezzi dei mezzi di produzione. Il sostegno al reddito deve quindi essere mantenuto e occorre rafforzare gli strumenti che permettono una migliore gestione dei rischi e una reazione più adeguata in situazioni di emergenza. Un'agricoltura forte è vitale per l'intero comparto agroindustriale dell'Unione e per la sicurezza alimentare globale.
Il contenuto delle proposte «Nel contempo, è necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto» E’ il concetto della remunerazione dei beni pubblici ambientali prodotti dall’attività agricola; concetto giusto ma di difficile attuazione. «Sarà anche fondamentale sfruttare al meglio il variegato potenziale delle zone rurali, così da contribuire ad una crescita inclusiva e a una maggiore coesione»
Il contenuto delle proposte «Questa riforma accelera il processo volto a inglobare nella PAC gli aspetti ambientali, introducendo una forte componente di inverdimento nel primo pilastro affinché tutti gli agricoltori dell'Unione europea che ricevono il sostegno vadano oltre gli obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un'azione benefica per il clima e per l'ambiente. D'ora in poi il 30% dei pagamenti diretti sarà collegato all'inverdimento, il che garantirà che tutte le aziende svolgano un'azione benefica per il clima e l'ambiente attraverso la ritenzione del carbonio nel suolo e il mantenimento degli habitat erbosi presenti nel pascolo permanente, la protezione delle acque e degli habitat attraverso l'istituzione di aree di interesse ecologico e il miglio- ramento della resilienza dei suoli e degli ecosistemi con la diversificazione delle colture. Ne risulterà rafforzata la capacità dei terreni e degli ecosistemi naturali di contribuire al conseguimento dei principali obiettivi unionali in fatto di biodiversità e di adattamento ai cambiamenti climatici.
Il contenuto delle proposte «La condizionalità rimarrà alla base dei pagamenti diretti e sarà ancor più incentrata sulla protezione delle zone umide e dei terreni ricchi di carbonio, ma sarà anche resa più agile attraverso la riduzione degli oneri amministrativi. La Commissione ha intenzione di introdurre nell'ambito della condizionalità anche il rispetto delle direttive quadro sulle acque, in particolare stabilendo obblighi chiari per gli agricoltori. Anche nell'ambito dello sviluppo rurale la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima diventano obiettivi prioritari attraverso il ripristino, la salvaguardia e il potenziamento degli ecosistemi e la promozione di pratiche agricole che usano le risorse in modo efficiente nonché di un'agricoltura a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima. La politica di sviluppo rurale consentirà di contribuire in modo significativo alla completa attuazione delle direttive Natura 2000 e delle direttive quadro sulle acque e alla realizzazione della strategia dell'Unione europea sulla biodiversità per il 2020»
Il contenuto delle proposte «La PAC del futuro non si limiterà quindi ad essere una politica che provvede per una parte piccola, per quanto essenziale, dell'economia dell'Unione, ma sarà anche una politica di importanza strategica per la sicurezza alimentare, l'ambiente e l'equilibrio del territorio. Proprio in questo consiste il valore aggiunto unionale di una politica veramente comune, che fa un uso il più efficiente possibile delle limitate risorse di bilancio per mantenere un'agricoltura sostenibile in tutto il territorio dell'Unione, affrontando importanti aspetti di portata transfrontaliera come i cambiamenti climatici e rafforzando la solidarietà tra gli Stati membri, pur con la necessaria flessibilità di attuazione per tener conto delle esigenze locali. I pagamenti diretti saranno destinati a promuovere la sostenibilità della produzione, mediante l'allocazione del 30% della dotazione finanziaria a misure obbligatorie a favore del clima e dell'ambiente. È prevista una convergenza progressiva dei livelli dei pagamenti e una limitazione progressiva dei pagamenti concessi ai grandi beneficiari»
Aspetti principali della proposta «Si propone di mantenere l'attuale struttura della PAC a due pilastri con misure obbligatorie annuali di applicazione generale per il primo pilastro, integrate da misure facoltative più rispondenti alle specificità nazionali e regionali nell'ambito di una programmazione pluriennale del secondo pilastro. La nuova architettura dei pagamenti diretti mira tuttavia a sfruttare meglio le sinergie con il secondo pilastro, il quale a sua volta viene fatto rientrare in un quadro strategico comune ai fini di un maggiore coordinamento con gli altri fondi dell'UE a gestione concorrente. Su questa base, è mantenuta anche la struttura attuale imperniata su quattro strumenti giuridici di base (Pagamenti diretti, Sviluppo rurale, OCM unica, gestione e monitoraggio), ma con un'estensione della portata del regolamento finanziario in modo da raggruppare le disposizioni comuni nel cosiddetto nuovo regolamento orizzontale»
Il concetto del greening Dalla relazione che precede la proposta di regolamento: «È necessario che l'agricoltura e le zone rurali si adoperino con impegno ancora maggiore per conseguire le mete ambiziose a livello di clima, energia e strategia per la biodiversità, contemplate dall'agenda Europa 2020. La gestione del territorio è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per questo sarà necessario concedere loro un sostegno per incitarli ad adottare e a conservare sistemi e pratiche di coltivazione particolarmente indicati per conseguire obiettivi ambientali e climatici, che costituiscono un tipo di servizio pubblico di cui i prezzi di mercato non tengono affatto conto» E’ il concetto della produzione di beni pubblici. Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Il concetto del greening «Questa riforma accelera il processo volto a inglobare nella PAC gli aspetti ambientali, introducendo una forte componente di inverdimento nel primo pilastro affinché tutti gli agricoltori dell'Unione europea che ricevono il sostegno vadano oltre gli obblighi di condizionalità e svolgano quotidianamente un'azione benefica per il clima e per l'ambiente» «D'ora in poi il 30% dei pagamenti diretti sarà collegato all'inverdimento, il che garantirà che tutte le aziende svolgano un'azione benefica per il clima e l'ambiente» Inizialmente sembrava che il greening fosse obbligatorio per gli stati ma facoltativo per gli agricoltori, con “premi per interventi ambientali semplici, generalizzati, non contrattuali e annuali” Dipartimento di Economia e Politica Agraria, Agroalimentare e Ambientale
Un esempio del processo decisionale Misura Commissione Emendamenti PE Accordo GREENING Obbligatorio Facoltativo Obbligatorio Manten.for.perm. Obbligatorio Obbligatorio Obbligatorio Diversificazione Oltre 3 ha Oltre 10 ha Oltre 10 ha Superfici da Tutte tranne Solo seminativi Solo seminativi diversificare forag.permanenti Numero colture 3 per tutti; 2 fino a 30 ha 2 fino a 30 ha 1a max. 70%; 3 oltre 30 ha 3 oltre 30 ha 3a min. 5% 1a max. 75% 1a max. 75% Esenzioni Az.biologiche Az. Misura 214 Az.biologiche 100% riso o riposo Min. 75% tra riso Min.75% Riso + SA 100% foraggere e/o foraggere Min.75% For.+ SA Misure equivalenti Misure equivalenti Aree ecologiche 7% di SAU tranne 3% di seminativi 5% di seminativi forag.permanenti Oltre 10 ha 7% (forse) 2017 Oltre 3 ha 5% dal 2016 Oltre 15 ha Utilizzi Nessuno oltre Colture Colture siepi filari, ecc. azotofissatrici azotofissatrici
La dotazione finanziaria della PAC
La dotazione finanziaria per l’Italia
La dotazione finanziaria per l’Italia Figura 6 - Quota percentuale e dotazioni dell’Italia nei pagamenti diretti della Pac (prezzi correnti e prezzi 2011) Fonte: Inea (2013) su dati Decisione 2006/410/CE, Decisione 2010/237/UE, Decisione 2009/519/CE, All. IV e All. VIII Reg. (CE) n. 73/2009 modificato da Reg. (CE) n. 287/2013 e Consiglio Europeo (2013)
L’utilizzo della dotazione finanziaria
Decisioni complesse La scelta italiana è stata di riservare il 56% al premio base, l’1% al premio supplementare giovani, il 30% al greening e l’11% ai premi accoppiati BUDGET ITALIA (000 EURO) SCELTA 2015 2016 2017 2018 2019 TOTALE 3.902.039 3.850.805 3.799.540 3.751.937 3.704.337 PREMIO BASE 56% 2.195.287 2.166.463 2.137.621 2.110.840 2.084.060 RISERVA NAZIONALE 2% 67.895 67.004 66.112 65.284 64.455 PREMIO GREENING 30% 1.170.612 1.155.242 1.139.862 1.125.581 1.111.301 PREMIO GIOVANI 1% 39.020 38.508 37.995 37.519 37.043 PREMI ACCOPPIATI 11% 429.224 423.589 417.949 412.713 407.477 PREMI MEDI/ETTARO ITALIA TOTALE 353,66 349,02 344,37 340,05 335,74 56% PREMIO BASE 196,75 194,17 191,58 189,18 186,78 30% PREMIO GREENING 104,92 103,54 102,16 100,88 99,60 VALORE MEDIO TITOLO 301,67 297,71 293,74 290,06 286,38
Agricoltore attivo • I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi • Lo scopo è limitare la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi svolge professional- mente l’attività agricola (sostegno al reddito e non alla rendita fondiaria) • La Commissione aveva proposto inizialmente una definizione di “agricoltore attivo” complessa e non facilmente attuabile. L ’ Italia ha ottenuto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri. • L’accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (black list) e con una forte delega agli Stati membri.
Agricoltore attivo (2) • Sono esclusi dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad una lista nera (black list): – aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. • Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera” e possono escludere dai pagamenti diretti i soggetti: – le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali; – il cui scopo sociale non consiste nell’esercizio di attività agricola. • La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti inferiore ad un determinato importo nell’anno precedente (comunque non superiore a 5.000 euro), a discrezione degli Stati membri.
Soglia minima e regime semplificato Escludere la possibilità di ottenere pagamenti inferiori a una soglia fisica (0,5-1 ha) o monetaria (400 euro) riduce di molto la platea dei beneficiari (30% di aziende ha meno di 1 ettaro) ma ha anch’essa effetti limitati in termini di superfici (2% della SAU) e pagamenti (meno del 2%) L’applicazione del regime semplificato non cambia molto in termini di budget ma semplifica molto il lavoro degli organismi pagatori e riduce gli oneri di controllo (tra 1 e 5 ha ci sono il 42% delle aziende e il 12% della SAU). Il regime «normale» sarebbe applicabile a circa 430.000 aziende ma a circa 11 milioni di ettari potenzialmente «eligibili», cioè abbinabili ai diritti. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Regionalizzazione e convergenza • Il pagamento di base (ma anche greening e primi ettari) è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza. • Regionalizzazione – Il budget nazionale può essere suddiviso a livello «regionale». – Gli SM definiscono le «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori: potrebbero essere regioni amministrative ma anche «macroaree» con caratteristiche agronomiche e socio-economiche e potenziale agricolo simile oppure nessuna suddivisione • Convergenza interna – avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale» o nazionale – Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all’interno di una stessa «regione» o stato.
Convergenza parziale al 2019 Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale o nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore dell'unità nazionale o regionale nel 2019. Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il 90% ma non oltre il 100%. Gli Stati membri dovranno garantire che all’anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del 60% del valore medio nazionale/regionale al 2019. Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il 30% rispetto al suo valore unitario iniziale. Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo). DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
Calcolo del valore iniziale dei titoli Il valore unitario iniziale dei titoli può essere calcolato in due modi: a partire dai pagamenti percepiti dall’agricoltore per il 2014; a partire dal valore dei titoli detenuti dall’agricoltore al 15.05.2014, compresi i titoli speciali; L’Italia ha scelto la prima modalità: nei pagamenti ricevuti rientrano i pagamenti supplementari dell’art. 68 (ad eccezione dei premi per le assicurazioni), purché i settori pertinenti non ricevano il nuovo sostegno accoppiato della Pac 2014-2020. se in un settore il nuovo pagamento facoltativo 2014-2020 è inferiore a quello del 2014, gli SM possono tenerne conto nel calcolo dei pagamenti ricevuti. DIPARTIMENTO DI ECONOMIA, MANAGEMENT E METODI QUANTITATIVI
L’impiego dei titoli • L’agricoltore cui è assegnato un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell’importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un “ettaro ammissibile”. • Per ettaro ammissibile si intende: – Qualunque superficie agricola investita a: • seminativi; • colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.) • prati e pascoli permanenti; • riposo • destinata a fini ambientali nell’ambito dei regolamenti sullo SR • Dichiarazione degli ettari ammissibili: – annualmente attraverso la Domanda Unica.
Il greening • Il regolamento parla di “pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente”. • Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutte l’Ue: A. pratiche agricole benefiche 1. Diversificazione colturale 2. Mantenimento prati permanenti 3. Aree a valenza ambientale B. pratiche equivalenti • Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.
La diversificazione • Interessa solo le superfici a seminativo – fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione; – da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%; – oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.
Eccezioni all’obbligo di diversificazione • Sono escluse dall’obbligo le aziende in cui: – le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell’anno (riso); – i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a riposo, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; – le superfici agricole investite complessivamente per più del 75% a: prato permanente, foraggere avvicendate, colture sommerse (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari; – i seminativi interamente coltivati nell’anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell’anno precedente;
Eccezioni all’obbligo di diversificazione (2) • Le aziende con superfici a foraggio o riposo per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi; – in altre parole, un’azienda con il 100% di superfici a foraggio o a riposo rispetta il greening; – se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi. • Per “coltura” si intende: – una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture; • es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum); • es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi. – È diversa se appartiene alle specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee; – Terreni a riposo; – Erbai e piante da foraggio. – La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.
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