Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2019

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Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2019
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Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate
governance in base alle notizie diffuse dalle varie
associazioni ed enti di riferimento

Luglio 2019
INDEX

  European and Italian Authorities

  1. ECB - European Central Bank
  2. European Commission
  3. European Parliament and Council Of The European Union
  4. CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa
  5. ESMA - European Security and Markets Authority
  6. EBA - European Banking Authority
  7. EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority
  8. Banca d’Italia
  9. COVIP - Commissione Di Vigilanza Sui Fondi Pensione

  Associations/Institutes
  10. WSBI & ESBG
  11. ASSONIME
  12. EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations
  13. FRC - Financial Reporting Council
European and Italian Authorities
1) ECB - European Central Bank
   Issuer                  Title                                                       Description                                                         Link to document
                                             In data 8 luglio 2019 la BCE ha pubblicato la versione definitiva dei Capitoli sul Rischio di
                                             credito, sul Rischio di mercato e sul Rischio di controparte della propria Guida per l’analisi
                                             mirata dei modelli interni del 28 febbraio 2017, chiudendo in tal modo il processo di revisione
                                             avviato all’inizio del 2018, che aveva già portato alla pubblicazione della versione definitiva del
                                             Capitolo sui Temi generali il 15 novembre del 2018.
                                             L’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM) è un progetto
                                             approvato il 12 dicembre 2015 dal Consiglio di vigilanza della BCE, volto a valutare la
                                             conformità ai requisiti regolamentari dei modelli interni per i rischi di credito, di mercato e di
                                             controparte attualmente utilizzati dalle banche e ridurre le incoerenze e la variabilità
                                             ingiustificata tra una banca e l’altra delle modalità di calcolo delle attività ponderate per il
                                             rischio (RWA), promuovendo così la solidità del sistema bancario e la comparabilità degli
                                             istituti. Nel corso del 2019 la Vigilanza bancaria della BCE continuerà le verifiche in loco
                                             previste dalla TRIM, concentrandosi principalmente sui modelli utilizzati per valutare il rischio
                                             di credito derivante dalle esposizioni nei confronti di imprese ed enti di medie/grandi
                                             dimensioni e dai finanziamenti specializzati. Sulla base degli esiti delle verifiche in loco
                                             saranno emanati, ove necessario, provvedimenti operativi che richiederanno alle banche di
                                             colmare le eventuali lacune riscontrate entro un arco di tempo ragionevole.
                                             La Guida illustra il modo in cui la BCE intende valutare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla
                   ECB guide to internal
ECB - European                               disciplina prudenziale ai fini dell’autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni, specificamente   ECB guide to internal models - Risk-type-
                 models - Risk-type-specific
 Central Bank                                per i rischi di credito, di mercato e di controparte (artt. 143, 283 e 363 del Regolamento (UE)            specific chapters (July 2019)
                   chapters (July 2019)
                                             n. 575/2013 – CRR), senza modificare le vigenti disposizioni legislative comunitarie e
                                             nazionali; infatti, essa è stata concepita come uno strumento destinato all’uso interno degli
                                             addetti alla vigilanza, allo scopo di assicurare un approccio comune alle questioni riguardanti i
                                             modelli interni.
                                             È importante sottolineare come, nel rispondere alle richieste di chiarimenti inviate dagli
                                             stakeholders all’esito della consultazione, la BCE ha chiarito che la Guida si basa sulle
                                             disposizioni del CRR attualmente applicabili, senza tener conto dunque delle novelle
                                             apportate al dettato normativo dal Regolamento (UE) 2019/876 di recente pubblicazione (c.d.
                                             CRR2), poiché le novità introdotte che hanno un impatto sulla Guida si applicheranno a partire
                                             da luglio 2021. Analogamente, nel formulare le proprie aspettative la BCE non considera i
                                             cambiamenti previsti dal Documento di finalizzazione dell’Accordo di Basilea III, in quanto non
                                             sono stati ancora recepiti a livello comunitario.
                                             Si ricorda che anche l’EBA ha elaborato nel 2016 due progetti di norme tecniche di
                                             regolamentazione concernenti rispettivamente la valutazione dei modelli IMA per il rischio di
                                             mercato e la valutazione dei metodi IRB per il rischio di credito. La BCE approva le proposte
                                             dell’EBA e ne richiama spesso le disposizioni nel documento. Di conseguenza, fino a quando
                                             gli RTS non saranno definitivamente adottati dalla Commissione europea, potrebbe rendersi
                                             necessaria una revisione Guida.

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European and Italian Authorities
2) European Commission
  Issuer                Title                                                          Description                                                                 Link to document
                                           Gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, che integrano
                                           le comunicazioni di informazioni relative al clima, hanno lo scopo di aggiornare gli orientamenti
                                           non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non
                                           finanziario, emanate dalla Commissione in virtù di quanto disposto dalla direttiva 2014/95/UE
                                           e recepiti con il D. Lgs. n. 254 del 2016. In base alle linee guida, le imprese di grandi
                                           dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio,
                                           presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 (articolo
                                           19-bis della direttiva 2014/95/UE), sono tenute ad includere nella relazione sulla gestione una
                                           dichiarazione di carattere non finanziario, contenente almeno informazioni: i) ambientali; ii)
                                           sociali; iii) attinenti al personale; iv) al rispetto dei diritti umani; v) alla lotta contro la corruzione
                                           attiva e passiva.
                                           Inoltre, le linee guida introducono sei “principi chiave” relativi alle caratteristiche necessarie
                                           per la reportistica non finanziaria in esame. In particolare, le informazioni devono essere: i)
                                           rilevanti; ii) eque, bilanciate e comprensibili; iii) complete ma coincise; iv) strategiche e                     Comunicazione della Commissione -
                 Comunicazione della       lungimiranti; v) orientate alle parti interessate; vi) coerenti e sistematiche.                                   Orientamenti sulla comunicazione di
                     Commissione -         Gli orientamenti in esame si focalizzano sulla comunicazione delle informazioni ambientali,                     informazioni di carattere non finanziario:
                   Orientamenti sulla      con particolare attenzione a quelle di tipo climatico. La Commissione, nella stesura degli                    Integrazione concernente la comunicazione
                    comunicazione di       orientamenti, ha tenuto conto della relazione sul clima emanata dalla Commissione di esperti                        di informazioni relative al clima –
  European     informazioni di carattere   tecnici (TEG). Inoltre, tale documento rientra nel progetto di “Crescita sostenibile”, volto a                     Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
 Commission          non finanziario:      promuovere investimenti per prevenire e gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti
              Integrazione concernente     climatici e da ulteriori problematiche ambientali e sociali, nonché orientato a promuovere la
                  la comunicazione di      trasparenza e una politica a lungo termine nel settore finanziario ed economico. Il                            Communication from the Commission -
                informazioni relative al   provvedimento analizzato individua anche dei vantaggi per le imprese che forniscono le                          Guidelines on non-financial reporting:
                          clima            informazioni relative al clima. Essi sono: i) una maggiore consapevolezza e una migliore                       Supplement on reporting climate-related
                                           comprensione dei rischi; ii) una riduzione del costo del capitale e una base di investitori                                 information
                                           diversificata; iii) un migliore dialogo con i soggetti interessati e con gli investitori; iv) una
                                           migliore reputazione sul mercato di riferimento.
                                           Per ciascun ambito individuato dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere
                                           non finanziario sono previste delle informazioni generali relative al clima, che la Commissione
                                           europea consiglia di divulgare. Inoltre, sempre per ciascun ambito vengono forniti alcuni
                                           orientamenti complementari, contenenti ulteriori informazioni di dettaglio che le imprese
                                           potrebbero decidere di divulgare sulla base di proprie valutazioni.
                                           Per completezza, si segnala che l’Allegato I contiene gli “Orientamenti complementari per le
                                           banche e le imprese di assicurazione” e l’Allegato II concerne la “Mappatura degli obblighi di
                                           cui alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e
                                           dell’informativa raccomandata dalla TCFD”.
                                           Gli orientamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2019.

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European and Italian Authorities
3) European Parliament and Council Of The European Union
   Issuer                   Title                                                           Description                                                             Link to document
                                                 La Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
                                                 Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto
                                                 societario intende sviluppare all’interno del territorio dell’Unione Europea un mercato unico
                                                 digitale tramite l’implementazione di strumenti informativi all’interno dei processi societari. Tale
                                                 implementazione determinerebbe, da una parte, maggiori certezze dal punto di vista legale e,
                                                 dall’altra, una riduzione dei costi e delle spese sostenute dalle società, garantendo, allo
                                                 stesso tempo, una maggiore protezione nei confronti dei lavoratori, dei creditori e degli
                                                 azionisti.
                                                 Per facilitare la costituzione delle società, la registrazione delle loro succursali e ridurre i costi,
                                                 si intende predisporre procedure volte a consentire l’intero svolgimento della costituzione delle
                                                 società e della registrazione delle succursali online. Si tenga presente, tuttavia, che la
                                                 presente Direttiva non intende obbligare le società a utilizzare tali procedure.
                                                 La Direttiva apporta, per mezzo dell’art. 1, specifiche modifiche alla Direttiva n. 1132/2017 con
                                                 riferimento a specifici aspetti di diritto societario. Pertanto, si riportano di seguito i principali
                  Direttiva (UE) 2019/1151 interventi rilevati.
                 del Parlamento europeo e L’art. 13, che viene sostituito integralmente, delimita l’ambito soggettivo di applicazione alle
                                                 sole società aventi la forma giuridica di cui all’Allegato II e, ove specificato, agli Allegati I e II-    Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento
                    del Consiglio, del 20
   European                                      bis.                                                                                                        europeo e del Consiglio, del 20 giugno
                    giugno 2019, recante
Parliament and                                                                                                                                             2019, recante modifica della direttiva (UE)
                 modifica della direttiva (UE) Sono, inoltre, inseriti i successivi articoli:
Council Of The                                                                                                                                              2017/1132 per quanto concerne l'uso di
                   2017/1132 per quanto                - l’art. 13-bis, che chiarisce l’aspetto definitorio;
European Union                                                                                                                                                strumenti e processi digitali nel diritto
                 concerne l'uso di strumenti
                                                       - l’art. 13-ter, che disciplina il “Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini delle                        societario
                 e processi digitali nel diritto
                                                           procedure online”;
                          societario
                                                       - l’art. 13-quater relativo alle “Disposizioni generali sulle procedure online” e il successivo
                                                           art. 13-quinquies, rubricato “Oneri per le procedure”;
                                                       - l’art. 13-sexies (“Pagamenti”), a norma del quale gli Stati membri devono garantire la
                                                           possibilità di effettuare il pagamento attraverso un servizio di pagamento online che
                                                           possa essere utilizzato nei servizi di pagamento transfrontalieri.;
                                                       - l’art. 13-septies, il quale disciplina gli obblighi di informazione.
                                                 All’interno del Titolo I, Capo III, è inserita la Sezione I-bis “Costituzione online, presentazione
                                                 di documenti online e pubblicità”, all’interno della quale sono ricompresi i nuovi articoli 13-
                                                 octies, 13-nonies, 13-decies e 13-undecies.
                                                 È stato inoltre modificato l’art. 18, richiedendo agli Stati membri di rendere disponibili le copie
                                                 elettroniche delle informazioni e dei documenti riferiti ai tipi di società diversi da quelli di cui
                                                 all’Allegato II del presente documento.
                                                 Al Titolo I, Capo III, Sezione 2, sono inseriti gli artt. 28-bis, 28-ter e 28-quater che hanno ad
                                                 oggetto.

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European and Italian Authorities
4) CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
     Issuer                     Title                                                       Description                                                            Link to document
                                                A seguito della cessazione delle Prassi n. 2 e n. 3, concernenti rispettivamente l’acquisto di
                                                azioni proprie per la costituzione di un “magazzino titoli” e il riacquisto di prestiti obbligazionari
                                                a condizioni predeterminate, la Consob ha pubblicato il documento in oggetto al fine di porre
                                                in consultazione le Linee Guida sulla “Operatività su azioni proprie in un contesto di mercato
                                                integro” e una comunicazione che sostituisce la Comunicazione n. DEM/DME/9053316. La
                                                Consob intende fornire alcune indicazioni sulla “trasparenza e sulle modalità operative” delle
                                                operazioni di riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate attraverso la
                                                Comunicazione in consultazione. D’altro canto, le Linee Guida raccolgono in un unico
                                                documento il diritto vigente – europeo e nazionale – applicabile alle operazioni di acquisto di
                                                azioni proprie e forniscono agli operatori “chiarimenti applicativi sulle corrette modalità di
                                                adempimento degli obblighi e indicazioni operative”. Secondo la Consob, seguendo le
                                                indicazioni fornite dalle Linee Guida, gli emittenti che operano in azioni proprie ridurranno il
                                                rischio di incorrere in abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”).
                                                Le Linee Guida si compongono di sei sezioni, oltre alla prima introduttiva che individua i
                    Proposta di adozione di     destinatari, l’ambito di applicazione e le finalità del documento. La Sezione 2 elenca alcune
                        "Linee Guida sullo      delle finalità delle operazioni in azioni proprie e le relative tutele, ove esistenti, previste dal
                   svolgimento dell'operatività MAR e dalle Prassi di mercato ammesse elaborate dalla Consob. La Sezione 3 descrive le                   Proposta di adozione di "Linee Guida sullo
   CONSOB -          su azioni proprie in un    fattispecie di abuso di mercato: l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del                svolgimento dell'operatività su azioni
  Commissione         contesto di mercato       mercato.                                                                                                 proprie in un contesto di mercato integro" e
 Nazionale per le        integro" e di una      La Sezione 4 concerne i profili organizzativi e le misure preventive che gli emittenti devono              di una "Comunicazione sul riacquisto di
Società e la Borsa    "Comunicazione sul        adottare. Le Sezioni 5 e 6 affrontano le tutele regolamentari offerte dal MAR nei confronti delle             prestiti obbligazionari a condizioni
                       riacquisto di prestiti   sanzioni stabilite dalla normativa sugli abusi di mercato. Trattasi delle c.d. safe harbour e delle                     predeterminate"
                   obbligazionari a condizioni prassi di mercato ammesse.
                         predeterminate"        In particolare, nella sezione 4 sono delineate indicazioni sulla organizzazione interna
                                                dell’emittente, sulle modalità di comunicazione al pubblico e sulle modalità operative, così da
                                                consentire all’emittente di ridurre sensibilmente i rischi individuati.
                                                Coerentemente con le indicazioni fornite nella Linee Guida Consob sulla Gestione delle
                                                informazioni privilegiate, l’emittente gestisce il processo interno che porta alla proposta
                                                all’Assemblea degli azionisti del lancio del Buy-Back e alla sua successiva attuazione.
                                                A seguito della cessazione della Prassi di mercato n. 3 concernente il riacquisto di prestiti
                                                obbligazionari a condizioni predeterminate disposta con decorrenza 30 giugno 2019, la
                                                Consob ha ritenuto opportuno sostituire la citata Comunicazione n. DEM/DME/9053316 dell’8
                                                giugno 2009 avente ad oggetto “Prestiti obbligazionari caratterizzati da attività di sostegno
                                                della liquidità e obbligo di riacquisto da parte dell’emittente in base a criteri predeterminati.
                                                Adempimenti relativi alla pubblicazione di informazioni rilevanti per gli investitori” con la
                                                Comunicazione in consultazione. Le Linee Guida e la Comunicazione in consultazione non
                                                costituiscono prassi di mercato ammesse che le autorità nazionali hanno la facoltà di istituire
                                                ai sensi dell’articolo 13 del MAR.

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European and Italian Authorities
4) CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
     Issuer                      Title                                                         Description                                                              Link to document
                                                  Con la Delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 la CONSOB ha approvato le modifiche al
                                                  Regolamento Emittenti ad esito della consultazione con il mercato sulle proposte di modifica
                                                  necessarie al fine di adeguare le disposizioni del Regolamento Emittenti con le previsioni del
                                                  Regolamento (Ue) 2017/1129 in materia di prospetti informativi da pubblicare per l'offerta
                                                  pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, in attuazione
                                                  della nuova disciplina europea.
                                                  In particolare, all’interno del Regolamento definitivo sono state abrogate le disposizioni che
                                                  risulterebbero incompatibili o ripetitive di disposizioni contenute nel Regolamento Prospetto.
                                                  Tali abrogazioni hanno riguardato, tra le altre, le disposizioni in tema di i) contenuto del
                                                  prospetto, ii) nota di sintesi, iii) prospetto tripartito, iv) prospetto di base, v) validità, vi) regime
                                                  linguistico del prospetto.
                    Delibera n. 21016 del 24 Inoltre, ad esito del procedimento di consultazione con il mercato, in relazione alla procedura
                   luglio 2019 - Modifiche del di approvazione e pubblicazione del prospetto:
                   regolamento di attuazione
                                                        - sono state apportate modifiche all’art. 4 del Regolamento Emittenti. Si è ritenuto di
                    del decreto legislativo 24
                                                           specificare al c. 1 che la domanda di approvazione è presentata in formato elettronico,               Delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 -
                       febbraio 1998, n. 58,
                                                           come peraltro già avviene nella prassi. È stato poi previsto che la Consob possa                   Modifiche del regolamento di attuazione del
                    concernente la disciplina
                                                           prevedere ulteriori modalità informatiche di invio della stessa, al fine di semplificare           decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
                         degli emittenti per
   CONSOB -                                                ulteriormente le procedure d’invio della domanda di approvazione;                                  concernente la disciplina degli emittenti per
                           l'attuazione del
  Commissione                                           - non   è stata accolta la modifica del c. 1-bis, proposta nel testo posto in consultazione,               l'attuazione del regolamento (UE)
                         regolamento (UE)
 Nazionale per le                                          con riferimento all’invio di una nuova bozza di prospetto in caso di domanda di                     2017/1129 del Parlamento europeo e del
                   2017/1129 del Parlamento
Società e la Borsa                                         approvazione incompleta. La maggioranza dei rispondenti, infatti, ha sollevato                      Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al
                    europeo e del Consiglio,
                                                           perplessità in merito, osservando che il termine “mutamento sostanziale                                prospetto da pubblicare per l'offerta
                        del 14 giugno 2017,
                                                           dell’operazione” non risulta ben definito e lascerebbe ampi margini di apprezzamento                pubblica o l'ammissione alla negoziazione
                      relativo al prospetto da
                                                           discrezionale. Ciò comporterebbe che l’emittente non sarebbe in grado di prevedere,                    di titoli in un mercato regolamentato
                      pubblicare per l'offerta
                     pubblica o l'ammissione               ex ante, se una determinata nuova informazione che intenda inserire nel prospetto
                   alla negoziazione di titoli in          possa essere tale da determinare la decadenza dell’istruttoria o meno;
                   un mercato regolamentato             - è stato mantenuto l’obbligo di deposito presso la Consob del prospetto approvato e del
                                                           supplemento approvato. È stato, infine, eliminato l’obbligo di trasmettere una copia del
                                                           prospetto agli intermediari incaricati del collocamento.
                                                  Per quanto riguarda, invece, l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, è
                                                  stato introdotto il nuovo c. 4 all’art. 53, nell’ottica di assicurare un approccio proporzionato nel
                                                  controllo dei prospetti riguardanti titoli diversi dai titoli di capitale che siano negoziati
                                                  esclusivamente in un mercato regolamentato a cui solo gli investitori qualificati possono avere
                                                  accesso, oppure che abbiano un valore nominale unitario di almeno 100 mila euro. In tali casi,
                                                  ove l’emittente si sia avvalso dalla facoltà prevista dall’art. 41, del regolamento delegato
                                                  2019/980 (secondo la quale se il prospetto è sostanzialmente analogo ad un prospetto
                                                  precedente autorizzato viene prevista una procedura semplificata di controllo), i termini di
                                                  durata massima dell’istruttoria sono ridotti a 20 giorni, in deroga all’art. 8, c. 5.

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European and Italian Authorities
5) ESMA - European Security and Markets Authority
    Issuer                  Title                                                        Description                                                             Link to document

                                              Mediante il presente documento di consultazione l’ESMA sottopone agli stakeholders la
                                              propria proposta di linee guida su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della
                                              conformità (di seguito “funzione di compliance”) previsti dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID
                                              II), che modifica i precedenti Orientamenti del 2012, adottati ai sensi della Direttiva
                                              2004/39/CE (c.d. MiFID I).
                                              La MiFID II ha rafforzato i requisiti e ampliato il ruolo della funzione di compliance, con lo
                                              scopo di accrescerne l’efficacia dei controlli e ridurre il rischio di non conformità degli enti,
                                              senza stravolgere tuttavia l’impianto della MiFID I. Per tale motivo l’ESMA conferma
                                              sostanzialmente gli Orientamenti del 2012, procedendo ai necessari adeguamenti.
                                              In particolar modo, rispetto al testo del 2012:
                                                    - sono cancellate le raccomandazioni ora ricomprese nelle disposizioni normative di
                                                       secondo livello della disciplina MiFID II (nella fattispecie nel Regolamento delegato
                                                       (UE) 2017/565 nella Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione europea),
                                                       per evitare inutili duplicazioni;
                                                    - vengono integrate le previsioni relative ai nuovi compiti attribuiti alla funzione di
                     Consultation Paper -              compliance dalle disposizioni normative di secondo livello della disciplina MiFID II, con
                     Guidelines on certain             riferimento ai temi i) della product governance (artt. 9(6) e (7), 10(6) e (8) della Direttiva   Consultation Paper - Guidelines on certain
ESMA - European
                    aspects of the MiFID II            delegata (UE) 2017/593), ii) della gestione dei reclami (art. 26(3) del Regolamento              aspects of the MiFID II compliance function
  Security and
                     compliance function               delegato (UE) 2017/565) e iii) delle politiche di remunerazione (art. 27(3) del                                 requirements
Markets Authority
                        requirements                   Regolamento delegato (UE) 2017/565);
                                                    - sono forniti ulteriori dettagli in merito ad aspetti già trattati.
                                              Le presenti linee guida si rivolgono alle imprese di investimento, agli enti creditizi che prestano
                                              servizi di investimento ai sensi della direttiva MiFID II, alle imprese di investimento e agli enti
                                              creditizi che vendono o prestano consulenza in relazione a depositi strutturati, alle società di
                                              gestione di OICVM o di FIA che prestano servizi di investimento ai sensi delle direttive UCITS
                                              e AIFMD, oltre che alle autorità competenti.
                                              La loro applicazione deve avvenire su base proporzionale, in ragione della natura, del volume
                                              e della complessità del business di un’impresa, nonché della tipologia e della gamma di servizi
                                              di investimento prestati dalla stessa nello svolgimento della propria attività.
                                              Una volta che le nuove linee guida saranno pubblicate nella loro versione definitiva, tradotta in
                                              tutte le lingue ufficiali dell’Unione, le autorità nazionali competenti avranno sessanta giorni per
                                              dichiarare la propria conformità oppure la propria intenzione di conformarsi o di non
                                              conformarsi. Le disposizioni si applicheranno decorsi sessanta giorni dal termine ultimo
                                              riconosciuto alle autorità competenti per notificare la propria conformità o intenzione di
                                              conformarsi, sostituendo così gli Orientamenti del 2012.

                                                                                             8
European and Italian Authorities
5) ESMA - European Security and Markets Authority
    Issuer                    Title                                                         Description                                                             Link to document

                                                 L'ESMA ha pubblicato una Call for evidence su alcuni aspetti della protezione degli investitori,
                                                 inclusi nel mandato della Commissione europea all'ESMA sui report che la Commissione deve
                                                 presentare ai sensi dell'articolo 90 della MiFID II. L'articolo 90 della MiFID II prevede che la
                                                 Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenti una relazione al Parlamento europeo
                                                 e al Consiglio in merito, tra l'altro, all'impatto degli obblighi di divulgazione degli incentivi
                                                 secondo la MiFID II.
                                                 Come parte della sua analisi, l'ESMA sta quindi studiando in dettaglio l'impatto:
                                                       - dell'Articolo 24, paragrafo 9, secondo comma, della MiFID II sulla prestazione di servizi
                    Call for evidence - Impact            d’investimento e servizi accessori diversi dalla gestione del portafoglio e dalla
                     of the inducements and               consulenza in materia di investimenti fornita su base indipendente;                                    Call for evidence - Impact of the
ESMA - European
                        costs and charges              - dell’Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della MiFID II relativo alla prestazione di servizi di    inducements and costs and charges
  Security and
                     disclosure requirements              investimento e servizi accessori.                                                                  disclosure requirements under MiFID II
Markets Authority
                          under MiFID II         In linea con il mandato della Commissione europea all'ESMA, la call for evidence riguarda
                                                 anche l'impatto dei requisiti di informativa in materia di costi e oneri nell'ambito della MiFID II,
                                                 compresa la raccolta di informazioni sull'eventualità e il modo in cui l'applicazione delle
                                                 suddette regole varia da uno Stato membro all'altro. La MiFID II ha rafforzato i costi e gli oneri
                                                 relativi all'informativa, da ciò discende che le divulgazioni sui costi non possono essere fatte in
                                                 modo generico, ma devono essere specifiche per transazione.
                                                 L'ESMA ha fornito chiarimenti tecnici su tali requisiti, tra cui la possibilità di fornire informazioni
                                                 ex-ante su un importo di investimento presunto.
                                                 Il termine per fornire commenti è il 6 settembre 2019.

                                                                                                 9
European and Italian Authorities
5) ESMA - European Security and Markets Authority
    Issuer                  Title                                                     Description                                                      Link to document

                                              Please note that the European Securities and Markets Authority (ESMA) has published a
                                              report on the status of licencing regimes of FinTech firms across the European Union (EU).
                                              The report is based on two surveys conducted by ESMA since January 2018, which gathered
                                              evidence from national competent authorities (NCAs) on the licensing regimes of FinTech
                                              firms in their jurisdictions.
                                              The Surveys confirmed that NCAs do not typically distinguish between FinTech and traditional
                                              business models in their authorisation and licensing activities since they authorise a financial
                                              activity and not a technology. ESMA’s key findings from the surveys are:
                                                   - the primary area where regulatory gaps and issues have been identified by NCAs and
                                                      where FinTech firms do not fit neatly within the existing rules is related to crypto-
                                                      assets, ICOs and DLT. NCAs called for more clarity at the EU level with respect to the
                                                      definition of financial instruments and the legal nature of crypto-assets. The NCAs’
                                                      responses served to confirm ESMA’s Crypto Asset Advice that certain tokens are
                                                      financial instruments and subject to the full attendant regulation, while those tokens
                                                      that are not deemed financial instruments should be subject to some minimal level of
                                                      regulation;
                                                   - the Surveys also identified the need for greater clarity around the governance and risk
                                                      management processes associated with both cyber security and cloud outsourcing.
ESMA - European        Report Licensing of            The Joint ESA Advice on the need for legislative improvements relating to Information      Report Licensing of FinTech business
  Security and      FinTech business models           and Communication Technology risk management requirements in the EU financial                             models
Markets Authority                                     sector and the Joint ESA Advice on the costs and benefits of a coherent cyber
                                                      resilience testing framework for significant market participants and infrastructures
                                                      within the EU financial sector address many of these issues;
                                                   - there is a direct link and interdependencies between the innovation facilitators and
                                                      authorising approaches for innovative FinTech business models. Innovation facilitators
                                                      play a central role in mapping approaches applied to FinTech and in identifying the
                                                      areas where the legislation and licensing requirements need changes and adaptation;
                                                   - finally, there is an ongoing discussion as to the need for an EU wide holistic
                                                      crowdfunding regime, particularly for crowdfunding based on non-MiFID II instruments.
                                                      The regulation of crowdfunding service providers is under scrutiny by the European
                                                      Parliament and the Council and is expected to facilitate a the level playing field for
                                                      cross-border service providers.
                                              ESMA concludes that, based on the evidence gathered, that at present most innovative
                                              business models can operate within the existing EU rules, and reinforces its conclusions made
                                              in the recent reports on crypto-assets/ICOs/DLT, cyber security and innovation facilitators, but
                                              does not make additional recommendations for changes in EU regulation at this stage, in line
                                              with the EBA and EIOPA conclusions in their respective reports. ESMA also continues to
                                              foster supervisory convergence on the topic of crypto assets across Member States.

                                                                                         10
European and Italian Authorities
6) EBA - European Banking Authority
    Issuer                    Title                                                       Description                                                         Link to document
                                               Please note that the European Banking Authority (EBA) has published the findings of its
                                               analysis on the regulatory framework applicable to FinTech firms when accessing the market.
                                               The Report illustrates the developments on the regulatory perimeter across the EU, the
                                               regulatory status of FinTech firms, and the approaches followed by competent authorities
                                               when granting authorisation for banking and payment services.
                                               The national regulatory status of FinTech firms with innovative business models or delivery
                                               mechanisms shows two developments:
                                                     a) the shift from non-regulated to regulated activities – notably payment initiation services
                                                        and account information services now being subject to PSD2;
                                                     b) the ancillary/non-financial nature of the services provided by FinTech firms not subject
                                                        to any regulatory regime, with the exception of crowdfunding and to some extent
                                                        activities related to crypto-assets.
                                               The EBA findings show few national legislative developments that could potentially create an
                                               EU unlevelled playing field. On crowdfunding, the EBA takes note of the Commission's
                                               Proposal for Regulation on crowdfunding service operators. On crypto-asset related activities,
                                               the Report refers to the EBA January Report on crypto-assets and the follow-up actions.
                     Report on Regulatory      As to authorisation approaches, the EBA found that proportionality and flexibility principles are
                  perimeter, regulatory status applied in the same way by competent authorities irrespective of whether the applicant                Report on Regulatory perimeter, regulatory
EBA - European                                 presents a traditional or innovative business model and/or delivery mechanism. In the context
                       and authorisation                                                                                                              status and authorisation approaches in
Banking Authority
                   approaches in relation to of PSD2, the EBA's monitoring will observe whether such principles are used to fast track                      relation to FinTech activities
                       FinTech activities      applicants.
                                               In addition to further exploring the business models of the FinTech firms included in the 2017
                                               FinTech Discussion Paper, the EBA enquired whether, outside that sample, CAs have
                                               encountered challenges in reconciling innovative business models with existing EU law and
                                               regulation. Based on the responses collected, characterisation issues have been reported to
                                               arise from innovative business models and/or delivery mechanisms in relation to PSD2 and
                                               EMD2 and to a lesser extent to CRD IV.
                                               In line with the findings of the analysis of the activities and services performed by the sample
                                               of FinTech firms included in the 2017 FinTech Discussion Paper, the EBA found that some
                                               innovative activities or business models do not fall within the scope of any authorisation or
                                               registration regime under the CAs’ remit. For instance, depending on the specific business
                                               model at stake, deposit marketplace activities – that is, platforms enabling customers to place
                                               deposits with credit institutions at various interest rates across Europe – may also be outside
                                               the regulatory perimeter and not subject to any regulatory regime. Of note is that marketplace
                                               activities are on the rise and business models are evolving and potentially expanding to
                                               additional areas such as NPLs. In the light of this, the EBA is of the view that it should carry
                                               out continuous monitoring to ensure the appropriate level of regulation of marketplace-related
                                               activities.

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European and Italian Authorities
6) EBA - European Banking Authority
    Issuer                Title                                                    Description                                                       Link to document

                                          The European Banking Authority (EBA) published its first report on the way industry has
                                          implemented the EBA requirements aimed at protecting consumers across the European
                                          Union.
                                          The report focuses on the Guidelines on Product Oversight and Governance Arrangements
                                          (POG), which the EBA issued in 2015 to address large-scale retail conduct failure and mis-
                                          selling that was observed in the banking sector at the time. The report identifies a number of
                                          good and bad practices and outlines the next steps the EBA will take to fulfil its supervisory
                                          convergence mandate.
                                          The EBA promotes a transparent, simple and fair internal market for consumer financial
                                          products and services and seeks to foster consumer protection across the Union. One of the
                                          identified priorities stated in its work programme for 2019 is for the EBA to ensure a consistent
                    EBA Report on the     implementation by financial institutions of the EBA's consumer protection requirements.
                                                                                                                                               EBA Report on the application of the
EBA - European       application of the   In order to address some of the causal drivers of consumer detriment, the EBA issued in 2015
                                                                                                                                                guidelines on POG arrangements
Banking Authority   guidelines on POG     the POG Guidelines for manufacturers and distributors. The Guidelines are aimed at ensuring
                      arrangements        that products are developed and brought to market in a way that focuses on the needs and
                                          interests of the consumer and, in so doing, to reduce conduct costs and contribute to market
                                          confidence.
                                          This assessment, which uses a small sample of credit institutions from six Member States,
                                          shows that manufacturers have made welcome changes, in particular in terms of processes
                                          and governance. However, in a large number of cases, customer interests may not quite
                                          receive the same attention as the manufacturer's commercial interests and prudential
                                          concerns. The EBA's assessment also suggests that the industry may have different
                                          understandings of the guidelines and that further clarification may be warranted to ensure
                                          further convergence across Europe.
                                          The EBA will reflect on the findings in this report to identify specific actions, such as guidance
                                          and further clarifications, which may be needed to address the issues raised here.

                                                                                       12
European and Italian Authorities
7) EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority
      Issuer                  Title                                                       Description                                                            Link to document
                                                 L’EIOPA sottopone a consultazione pubblica le Linee Guida sull’esternalizzazione delle attività
                                                 ai fornitori dei servizi di cloud computing (“cloud service provider”), di cui all’art.16 del
                                                 Regolamento (UE) n.1094/2010, alla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), al Regolamento
                                                 Delegato (UE) n.35/2015 e alle Linee Guida EIOPA-Bos-14/253 sul sistema di governance.
                                                 In linea con il suo contributo al piano d'azione FinTech della Commissione europea e tenendo
                                                 conto dell'esito del quarto InsurTech roundtable sull'uso del cloud computing da parte delle
                                                 imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'EIOPA ha sviluppato questi orientamenti
                                                 indirizzati alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle autorità di vigilanza
                                                 nazionali con i seguenti obiettivi: i) fornire chiarimenti e trasparenza ai partecipanti al mercato
                                                 evitando potenziali arbitraggi normativi; ii) promuovere la convergenza delle Autorità di
                                                 vigilanza in merito alle aspettative e ai processi applicabili in relazione al cloud outsourcing.
                                                 Essendo i servizi cloud più standardizzati rispetto alle forme tradizionali di outsourcing, ciò
                                                 consente di fornire i servizi a un numero maggiore di clienti diversi in modo più automatico e
                                                 su ampia scala. Sebbene i servizi cloud possano offrire una serie di vantaggi, quali economie
                                                 di scala, flessibilità ed efficienza in termini di operatività e di costi, sollevano anche sfide in
                                                 termini di protezione di dati, sicurezza e concentrazione, non solo dal punto di vista delle
                                                 singole imprese, ma anche a livello di settore.
 EIOPA - European Consultation paper on the
                                                 In particolare, la non uniformità circa l’applicazione del servizio di cloud computing, potrebbe        Consultation paper on the proposal for
   Insurance And    proposal for Guidelines on
                                                 avere impatti negativi sull’adozione prudente di tale servizio da parte del settore europeo            Guidelines on outsourcing to cloud service
    Occupational       outsourcing to cloud
                                                 assicurativo e riassicurativo. I seguenti impatti potrebbero essere riassunti in potenziali costi                      providers
 Pensions Authority     service providers
                                                 maggiori per le imprese in questione e pratiche di vigilanza non coordinate che potrebbero
                                                 portare a potenziali eventi di concorrenza sleale.
                                                 Alla luce di ciò, l’EIOPA ha preso in considerazione le più recenti Linee Guida pubblicate
                                                 dall’EBA sugli accordi di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02). Avendo identificato esigenze
                                                 simmetriche, in conformità con il principio di proporzionalità e la materialità del servizio
                                                 esternalizzato, l’EIOPA si è soffermata nell’inquadrare l’importanza della fattispecie. Infatti, nei
                                                 sistemi basati su cloud, il provider e il cliente condividono il controllo delle risorse del sistema
                                                 e, quindi, l’operatività dello stesso sistema. Ciò comporta, anche da un punto di vista della
                                                 sicurezza e del controllo, una condivisione di responsabilità tra il fornitore del servizio cloud e
                                                 il cliente stesso.
                                                 La consultazione resterà aperta fino al 30 settembre 2019.
                                                 Le imprese dovrebbero revisionare e modificare di conseguenza gli accordi di
                                                 esternalizzazione esistenti al fine di garantire che siano conformi ai presenti Orientamenti
                                                 entro il 1° luglio 2022. Qualora ciò non fosse possibile, le imprese dovrebbero informare la
                                                 propria Autorità di vigilanza, includendo le misure previste per completare la revisione degli
                                                 accordi o l’eventuale strategia di uscita. L’Autorità potrebbe eventualmente concedere una
                                                 proroga per il completamento della revisione degli accordi.

                                                                                              13
European and Italian Authorities
7) EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority
    Issuer                 Title                                                     Description                                                         Link to document

                                            Si informa che l'EIOPA ha pubblicato i seguenti pareri per supportare le autorità nazionali
                                            competenti nell'attuazione della direttiva IORP II:
                                                  - Opinion on the use of governance and risk assessment documents in the supervision of
                                                     IORPs;
                                                  - Opinion on the practical implementation of the common framework for risk assessment
                                                     and transparency for IORPs;
                                                  - Opinion on the supervision of the management of operational risks faced by IORPs;
                                                  - Opinion on the supervision of the management of environment, social and governance
                                                     risks faced by IORPs.
EIOPA - European EIOPA issues opinions on
  Insurance And     governance and risk     In particolare, l’obiettivo dell’ “Opinion on the use of governance and risk assessment              EIOPA issues opinions on governance and
   Occupational    management of pension    documents in the supervision of IORPs” è di promuovere pratiche di vigilanza comuni,                    risk management of pension funds
Pensions Authority        funds             fornendo alle autorità una guida sull’uso dei documenti di governance nella vigilanza degli
                                            IORP.
                                            L’Opinion inoltre fornisce inidicazioni sull’uso dei documenti di governance nella vigilanza delle
                                            politiche di investimento degli IORP.
                                            Le autorità competenti dovrebbero anche tenere in considerazione le modifiche derivanti dalla
                                            nuova legislazione dell’Unione europea in materia di investimenti sostenibili e rischi di
                                            sostenibilità. La nuova legislazione cerca una maggiore trasparenza sull’integrazione dei rischi
                                            di sostenibilità nelle politche di remunerazione, sulle considerazioni degli IORP sugli impatti
                                            negative sulla sostenibilità e sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli
                                            investimenti sostenibili.

                                                                                        14
European and Italian Authorities
7) EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority
     Issuer                    Title                                                     Description                                                         Link to document

                                               Si informa che l'EIOPA ha avviato una consultazione sulla bozza di un parere sulla vigilanza
                                               dei principi di remunerazione nel settore assicurativo e riassicurativo.
                                               I principi stabiliti nell'articolo 275 del regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione
                                               europea sono di alto livello e lasciano un notevole potere discrezionale alle assicurazioni e
                                               alle autorità di vigilanza. Difatti, sono emerse pratiche divergenti in tutta l'Unione europea.
                                               Al fine di costruire prassi di vigilanza comuni, l'EIOPA, con tale parere rivolto alle autorità
                                               nazionali, fornisce indicazioni sull'applicazione dei principi di remunerazione e promuove un
                                               approccio proporzionato per l'identificazione tra il personale di potenziali soggetti con un alto
                   Consultation Paper on draft profilo di rischio.
EIOPA - European
                   Opinion on the supervision Il parere individua inoltre parametri di riferimento che dovrebbero innescare il dialogo di           Consultation Paper on draft Opinion on the
  Insurance And
                   of remuneration principles vigilanza e non dovrebbero essere considerati come obiettivi concreti per l'attuazione pratica         supervision of remuneration principles in
   Occupational
                      in the insurance and     dei principi di remunerazione.                                                                         the insurance and reinsurance sector
Pensions Authority
                       reinsurance sector      L'intenzione dell'EIOPA non è di aggiungere requisiti o di creare oneri amministrativi.
                                               La supervisione basata sul rischio della politica retributiva implica che le autorità nazionali
                                               competenti dovrebbero adottare un approccio bidimensionale nella valutazione del rischio: la
                                               prima dimensione è il profilo di rischio complessivo delle imprese e la seconda dimensione è il
                                               modello della politica retributiva concreta che potrebbe essere identificato come più rischioso
                                               di altri. Le autorità nazionali possono adottare un approccio proporzionato e più flessibile nella
                                               vigilanza dei principi di remunerazione quando le imprese sono classificate come «a basso
                                               rischio»
                                               La consultazione resterà aperta fino al 30 settembre 2019.

                                                                                             15
European and Italian Authorities
8) Banca d’Italia
  Issuer                    Title                                                       Description                                                          Link to document

                                               Si informa che sul sito di Banca d'Italia è stato pubblicato l'intervento di Luigi Federico
                                               Signorini su "Rischi climatici e regolamentazione prudenziale".
                                               Sul tema sono presenti in agenda due questioni.
                                               La prima consiste nella creazione di una tassonomia, ossia un sistema di indicatori
                                               armonizzati che consenta agli investitori di identificare attività sostenibili dal punto di vista
                                               climatico e ambientale.
                                               La seconda questione riguarda la ricerca dei modi più opportuni per incorporare i rischi
                                               climatici nelle politiche di gestione del rischio da parte degli intermediari, così come nelle
                                               valutazioni prudenziali.
                                               Vi è largo consenso tra i regolatori sul fatto che i rischi derivanti dai fattori ESG non
                                               rappresentano una categoria di rischio a sé stante. Va piuttosto individuato l’effetto di tali
                                               fattori sulle tradizionali categorie di rischio (di credito, di mercato, operativi). Occorre
                                               identificare i relativi meccanismi; prendere in considerazione tanto gli intermediari singoli
                 Intervento di Luigi Federico
                                               quanto il sistema finanziario nel suo complesso; valutarne il riflesso sui canali di funding e sui    Intervento di Luigi Federico Signorini su
                 Signorini su Rischi climatici
Banca d’Italia                                 diversi business model.                                                                                  Rischi climatici e regolamentazione
                     e regolamentazione
                                               Gli  intermediari saranno chiamati a predisporre sistemi di governance, organizzativi e di                           prudenziale
                         prudenziale
                                               controlli interni adeguati, nonché a sviluppare analisi opportune, anche in un orizzonte di
                                               lungo termine, per determinare l’impatto dei rischi di origine climatica e ambientale sui propri
                                               portafogli e sulle proprie strategie di business.
                                               L’analisi richiede l’uso di dati e metodologie almeno in parte nuovi, di scenari previsionali
                                               adatti alla valutazione di eventi ad alto impatto e bassa frequenza. Questa analisi dovrà
                                               consentire ad esempio di calcolare, per i rischi “fisici”, indicatori di vulnerabilità degli attivi
                                               rispetto ai fattori climatici, tenendo ad esempio conto della localizzazione degli investimenti;
                                               per i rischi “di transizione”, l’impatto di norme più severe sull’efficienza energetica sul valore
                                               degli immobili a garanzia di mutui.
                                               Vi saranno obblighi di diffusione delle informazioni (“Pillar 3”) sui rischi climatici e più in
                                               generale sui rischi legati ai fattori ESG. Un primo esempio di misure legislative in tal senso è
                                               contenuto nel nuovo schema regolamentare prudenziale per banche (Regolamento UE
                                               2019/876, c.d. CRR2) e imprese di investimento.

                                                                                            16
European and Italian Authorities
9) COVIP - Commissione Di Vigilanza Sui Fondi Pensione
     Issuer                     Title                                                         Description                                                            Link to document
                                                     Tramite il presente documento, la COVIP sottopone a consultazione le modifiche ed
                                                     integrazioni che si intendono apportare al “Regolamento sulle procedure relative
                                                     all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli
                                                     statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni,
                                                     all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio” del 2010, nell’ambito della complessiva
                                                     attività di revisione delle disposizioni COVIP interessate dalle modifiche legislative recate al
                                                     D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) dal
                                                     D.lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (“Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento
                                                     europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti
                                                     pensionistici aziendali o professionali”), in recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 relativa
                                                     alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
                     Schema delle modifiche ed Le principali modifiche e integrazioni riguardano l’adeguamento del Regolamento alle nuove
                              integrazioni al        disposizioni del Decreto in materia di governance e tengono conto, in particolare,
                          “Regolamento sulle         dell’avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del
                           procedure relative        Responsabile del fondo e dell’introduzione delle funzioni fondamentali.
                                                                                                                                                           Schema delle modifiche ed integrazioni al
                           all’autorizzazione        Con specifico riferimento ai fondi pensione aperti, si è presa in considerazione l’avvenuta              “Regolamento sulle procedure relative
                       all’esercizio delle forme     soppressione dell’Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un Organismo di                 all’autorizzazione all’esercizio delle forme
                             pensionistiche          rappresentanza. Di conseguenza, sono stati eliminati dal Regolamento i riferimenti                         pensionistiche complementari, alle
                          complementari, alle        all’organismo soppresso. Inoltre, sempre con riferimento ai fondi pensione aperti, si è tenuto
 Commissione Di                                                                                                                                              modifiche degli statuti e regolamenti, al
                      modifiche degli statuti e      presente l’obbligo sancito dall’art. 5-decies del D.Lgs. 252 del 2005, il quale prevede che la
Vigilanza Sui Fondi                                                                                                                                        riconoscimento della personalità giuridica,
                             regolamenti, al         COVIP adotti sul tema specifiche istruzioni, sentite le Autorità di vigilanza competenti sui
      Pensione                                                                                                                                                   alle fusioni e cessioni, all’attività
                         riconoscimento della        settori interessati. Con riferimento a quanto detto, ulteriori precisazioni potranno essere fornite   transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”, di
                      personalità giuridica, alle ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le predette Autorità.
                                                                                                                                                           cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio
                    fusioni e cessioni, all’attività Inoltre, si è proceduto all’introduzione di disposizioni procedurali per il rilascio
                                                                                                                                                                                2010
                    transfrontaliera e ai piani di dell’autorizzazione di cui all’art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 252 del 2005, avente per oggetto
                        riequilibrio”, di cui alla   l’esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità
                      deliberazione COVIP del organizzativa cui è affidata una funzione simile nell’impresa promotrice. Ciò è possibile solo
                             15 luglio 2010          previa autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse
                                                     siano adeguatamente prevenuti o gestiti.
                                                     Ulteriori modifiche hanno ad oggetto il trasferimento transfrontaliero: vengono, infatti,
                                                     disciplinate le modalità per l’autorizzazione da parte di COVIP di tali trasferimenti da un fondo
                                                     di un altro Stato membro a un fondo italiano ed è stata, inoltre, modificata la procedura
                                                     relativa a tale attività.
                                                     Sono state introdotte ulteriori precisazioni, di ordine procedurale, con riferimento alle fusioni
                                                     proprie tra fondi pensione negoziali e preesistenti.
                                                     Quanto, infine, alle modalità di trasmissione alla COVIP delle istanze e comunicazioni è stata
                                                     privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata.
                                                     La consultazione resterà aperta fino al 23 settembre 2019.

                                                                                                 17
Associations/Institutes
10) WSBI & ESBG

  Issuer              Title                                                    Description                                                         Link to document

                                       Please note that the ESBG’s website has been updated with the document "Sustainable
                                       finance: a long - standing commitment of savings and retail banks". Due to their specific role,
                                       position and social tradition, savings and retail banks are best placed to understand that there
                                       is no such thing as environmental sustainability alone. Sustainability must be holistic and
                                       should integrate social and environmental objectives. It should also incorporate good
                                       governance principles and a commitment for all financial actors to be good corporate citizens.
                                       The importance of sustainable finance is being recognised globally as a way to fight climate
                                       change, but banks also need help in the transition to a low-carbon future. Therefore, WSBI &
              Sustainable finance: a
                                       ESBG appeals to policy makers to give enough leeway and flexibility to adapt to the transition.
                 long - standing                                                                                                            Sustainable finance: a long - standing
WSBI & ESBG                            Orderly implementation is crucial: taxonomy is a necessary first step before incorporating ESG
              commitment of savings                                                                                                        commitment of savings and retail banks
                                       considerations in financial regulation. In order to allow a smooth transition towards a low-
                 and retail banks
                                       carbon economy a dynamic single set of definitions is needed and should define not only green
                                       finance but also how an activity contributes towards sustainability. WSBI & ESBG also appeals
                                       to policy-makers to provide the basis in order to foster a plan to move towards low-carbon
                                       financing and incentives for banks, SMEs and households alike to encourage a sustainably-
                                       oriented mind-set.
                                       Banks are more than willing to play their part, but the interests of banks, national governments,
                                       international policy makers and supervisors need to be aligned. WSBI & ESBG needs to work
                                       with an informed population who understand the risks we are facing.

                                                                                    18
Associations/Institutes
 11) ASSONIME - Associazione fra le società Italiane per azioni

     Issuer                    Title                                                        Description                                                           Link to document

                                              Si informa che sul sito di ASSONIME è stato pubblicato il documento Interventi 9/2019 "The
                                              principles and governance of sustainable remuneration policies".
                                              Il documento raccoglie le presentazioni tenute in occasione del workshop organizzato da
                                              Assonime il 24 giugno 2019 dedicato all'evoluzione della governance delle remunerazioni
                                              legate anche a obiettivi non finanziari o a criteri di sostenibilità, tendendo conto delle novità
                                              della Direttiva europea 2017/828/UE sull'impegno a lungo termine degli azionisti di società
  ASSONIME -          Interventi 9/2019 - The quotate. La direttiva prevede espressamente che la politica per la remunerazione deve
                                                                                                                                                           Interventi 9/2019 - The principles and
Associazione fra le principles and governance contribuire "alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della
                                                                                                                                                          governance of sustainable remuneration
società Italiane per       of sustainable     società", illustrare "il modo in cui fornisce tale contributo" e indicare "i criteri da utilizzare basati
                                                                                                                                                                          policies
      azioni           remuneration policies  sui risultati finanziari e non finanziari, tenendo conto, se del caso, dei criteri relativi alla
                                              responsabilità sociale d'impresa, e spiega in che modo essi contribuiscono" e "i metodi da
                                              applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti".
                                              Il decreto legislativo 49/2019 di recepimento della Direttiva, pubblicato in G.U n. 134 del 10
                                              giugno 2019, incide sui contenuti della politica per la remunerazione, e sui poteri dei soci, vista
                                              la previsione del voto vincolante sulla politica di remunerazione, e il voto consultivo sulla
                                              relazione sulla remunerazione (ex-post).

                                                                                                 19
Associations/Institutes
12) EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations

    Issuer                  Title                                                    Description                                                       Link to document

                                              In June, Accountancy Europe issued a report on “10 ideas to make corporate governance a
                                              driver of a sustainable economy”. This reports suggests changes in boards’ roles and practices
                                              and proposes legislative and non-legislative actions by EU and national policymakers and
                                              regulators.
                                              The European Confederation of Directors Associations (ecoDa) has just expressed its thoughts
                                              and opinions in reaction to this report.
                                              In its paper, ecoDa highlights the following points:
                                                    - it is obvious nowadays that boards must ensure that companies create value for their
                                                        shareholders and their relevant stakeholders in a sustainable manner, and that
                                                        businesses cannot expect to remain competitive in the long run if they destroy the
                                                        ecosystem in which they operate;
                                                    - when it comes to climate-related issues, the legislator can accelerate change;
 EcoDa - The        ecoDa’s Reaction to the
                                                    - boards should not be turned into a compliance body that only looks at the mechanical
   European           Accountancy Europe                                                                                                         ecoDa’s Reaction to the Accountancy
                                                        respect of the legislation;
Confederation of   Report "10 Ideas to make                                                                                                     Europe Report "10 Ideas to make CG a
                                                    - the management function as having a prime responsibility when it comes to
   Directors'           CG a driver of a                                                                                                           driver of a sustainable economy”
                                                        sustainability;
 Associations        sustainable economy”
                                                    - boards have to choose CEOs who are aligned with the culture and the purpose of the
                                                        company and who have a new, innovative mindset. This is certainly an area where
                                                        boards have to exercise true leadership;
                                                    - it is important to reassert a proper balance of powers between boards and management
                                                        and to set a crisp line between boards’ and management’s legal and fiduciary duties;
                                                    - the regulator could certainly stress the need for shareholders to be transparent on the
                                                        corporate purpose they have set for the company;
                                                    - sustainability cannot be addressed in isolation by the management, the board and the
                                                        shareholders. It is definitely an issue that requires more dialogue among boards and
                                                        investors;
                                                    - ecoDa does not see the added value of a European CG Code. The OECD CG principles
                                                        are broad enough to accommodate the national CG specificities.

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