Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2019
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EU Observatory Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2019
INDEX European and Italian Authorities 1. ECB - European Central Bank 2. European Commission 3. European Parliament and Council Of The European Union 4. CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa 5. ESMA - European Security and Markets Authority 6. EBA - European Banking Authority 7. EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority 8. Banca d’Italia 9. COVIP - Commissione Di Vigilanza Sui Fondi Pensione Associations/Institutes 10. WSBI & ESBG 11. ASSONIME 12. EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations 13. FRC - Financial Reporting Council
European and Italian Authorities 1) ECB - European Central Bank Issuer Title Description Link to document In data 8 luglio 2019 la BCE ha pubblicato la versione definitiva dei Capitoli sul Rischio di credito, sul Rischio di mercato e sul Rischio di controparte della propria Guida per l’analisi mirata dei modelli interni del 28 febbraio 2017, chiudendo in tal modo il processo di revisione avviato all’inizio del 2018, che aveva già portato alla pubblicazione della versione definitiva del Capitolo sui Temi generali il 15 novembre del 2018. L’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM) è un progetto approvato il 12 dicembre 2015 dal Consiglio di vigilanza della BCE, volto a valutare la conformità ai requisiti regolamentari dei modelli interni per i rischi di credito, di mercato e di controparte attualmente utilizzati dalle banche e ridurre le incoerenze e la variabilità ingiustificata tra una banca e l’altra delle modalità di calcolo delle attività ponderate per il rischio (RWA), promuovendo così la solidità del sistema bancario e la comparabilità degli istituti. Nel corso del 2019 la Vigilanza bancaria della BCE continuerà le verifiche in loco previste dalla TRIM, concentrandosi principalmente sui modelli utilizzati per valutare il rischio di credito derivante dalle esposizioni nei confronti di imprese ed enti di medie/grandi dimensioni e dai finanziamenti specializzati. Sulla base degli esiti delle verifiche in loco saranno emanati, ove necessario, provvedimenti operativi che richiederanno alle banche di colmare le eventuali lacune riscontrate entro un arco di tempo ragionevole. La Guida illustra il modo in cui la BCE intende valutare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla ECB guide to internal ECB - European disciplina prudenziale ai fini dell’autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni, specificamente ECB guide to internal models - Risk-type- models - Risk-type-specific Central Bank per i rischi di credito, di mercato e di controparte (artt. 143, 283 e 363 del Regolamento (UE) specific chapters (July 2019) chapters (July 2019) n. 575/2013 – CRR), senza modificare le vigenti disposizioni legislative comunitarie e nazionali; infatti, essa è stata concepita come uno strumento destinato all’uso interno degli addetti alla vigilanza, allo scopo di assicurare un approccio comune alle questioni riguardanti i modelli interni. È importante sottolineare come, nel rispondere alle richieste di chiarimenti inviate dagli stakeholders all’esito della consultazione, la BCE ha chiarito che la Guida si basa sulle disposizioni del CRR attualmente applicabili, senza tener conto dunque delle novelle apportate al dettato normativo dal Regolamento (UE) 2019/876 di recente pubblicazione (c.d. CRR2), poiché le novità introdotte che hanno un impatto sulla Guida si applicheranno a partire da luglio 2021. Analogamente, nel formulare le proprie aspettative la BCE non considera i cambiamenti previsti dal Documento di finalizzazione dell’Accordo di Basilea III, in quanto non sono stati ancora recepiti a livello comunitario. Si ricorda che anche l’EBA ha elaborato nel 2016 due progetti di norme tecniche di regolamentazione concernenti rispettivamente la valutazione dei modelli IMA per il rischio di mercato e la valutazione dei metodi IRB per il rischio di credito. La BCE approva le proposte dell’EBA e ne richiama spesso le disposizioni nel documento. Di conseguenza, fino a quando gli RTS non saranno definitivamente adottati dalla Commissione europea, potrebbe rendersi necessaria una revisione Guida. 3
European and Italian Authorities 2) European Commission Issuer Title Description Link to document Gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, che integrano le comunicazioni di informazioni relative al clima, hanno lo scopo di aggiornare gli orientamenti non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non finanziario, emanate dalla Commissione in virtù di quanto disposto dalla direttiva 2014/95/UE e recepiti con il D. Lgs. n. 254 del 2016. In base alle linee guida, le imprese di grandi dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio, presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 (articolo 19-bis della direttiva 2014/95/UE), sono tenute ad includere nella relazione sulla gestione una dichiarazione di carattere non finanziario, contenente almeno informazioni: i) ambientali; ii) sociali; iii) attinenti al personale; iv) al rispetto dei diritti umani; v) alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. Inoltre, le linee guida introducono sei “principi chiave” relativi alle caratteristiche necessarie per la reportistica non finanziaria in esame. In particolare, le informazioni devono essere: i) rilevanti; ii) eque, bilanciate e comprensibili; iii) complete ma coincise; iv) strategiche e Comunicazione della Commissione - Comunicazione della lungimiranti; v) orientate alle parti interessate; vi) coerenti e sistematiche. Orientamenti sulla comunicazione di Commissione - Gli orientamenti in esame si focalizzano sulla comunicazione delle informazioni ambientali, informazioni di carattere non finanziario: Orientamenti sulla con particolare attenzione a quelle di tipo climatico. La Commissione, nella stesura degli Integrazione concernente la comunicazione comunicazione di orientamenti, ha tenuto conto della relazione sul clima emanata dalla Commissione di esperti di informazioni relative al clima – European informazioni di carattere tecnici (TEG). Inoltre, tale documento rientra nel progetto di “Crescita sostenibile”, volto a Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Commission non finanziario: promuovere investimenti per prevenire e gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti Integrazione concernente climatici e da ulteriori problematiche ambientali e sociali, nonché orientato a promuovere la la comunicazione di trasparenza e una politica a lungo termine nel settore finanziario ed economico. Il Communication from the Commission - informazioni relative al provvedimento analizzato individua anche dei vantaggi per le imprese che forniscono le Guidelines on non-financial reporting: clima informazioni relative al clima. Essi sono: i) una maggiore consapevolezza e una migliore Supplement on reporting climate-related comprensione dei rischi; ii) una riduzione del costo del capitale e una base di investitori information diversificata; iii) un migliore dialogo con i soggetti interessati e con gli investitori; iv) una migliore reputazione sul mercato di riferimento. Per ciascun ambito individuato dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario sono previste delle informazioni generali relative al clima, che la Commissione europea consiglia di divulgare. Inoltre, sempre per ciascun ambito vengono forniti alcuni orientamenti complementari, contenenti ulteriori informazioni di dettaglio che le imprese potrebbero decidere di divulgare sulla base di proprie valutazioni. Per completezza, si segnala che l’Allegato I contiene gli “Orientamenti complementari per le banche e le imprese di assicurazione” e l’Allegato II concerne la “Mappatura degli obblighi di cui alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e dell’informativa raccomandata dalla TCFD”. Gli orientamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2019. 4
European and Italian Authorities 3) European Parliament and Council Of The European Union Issuer Title Description Link to document La Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario intende sviluppare all’interno del territorio dell’Unione Europea un mercato unico digitale tramite l’implementazione di strumenti informativi all’interno dei processi societari. Tale implementazione determinerebbe, da una parte, maggiori certezze dal punto di vista legale e, dall’altra, una riduzione dei costi e delle spese sostenute dalle società, garantendo, allo stesso tempo, una maggiore protezione nei confronti dei lavoratori, dei creditori e degli azionisti. Per facilitare la costituzione delle società, la registrazione delle loro succursali e ridurre i costi, si intende predisporre procedure volte a consentire l’intero svolgimento della costituzione delle società e della registrazione delle succursali online. Si tenga presente, tuttavia, che la presente Direttiva non intende obbligare le società a utilizzare tali procedure. La Direttiva apporta, per mezzo dell’art. 1, specifiche modifiche alla Direttiva n. 1132/2017 con riferimento a specifici aspetti di diritto societario. Pertanto, si riportano di seguito i principali Direttiva (UE) 2019/1151 interventi rilevati. del Parlamento europeo e L’art. 13, che viene sostituito integralmente, delimita l’ambito soggettivo di applicazione alle sole società aventi la forma giuridica di cui all’Allegato II e, ove specificato, agli Allegati I e II- Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento del Consiglio, del 20 European bis. europeo e del Consiglio, del 20 giugno giugno 2019, recante Parliament and 2019, recante modifica della direttiva (UE) modifica della direttiva (UE) Sono, inoltre, inseriti i successivi articoli: Council Of The 2017/1132 per quanto concerne l'uso di 2017/1132 per quanto - l’art. 13-bis, che chiarisce l’aspetto definitorio; European Union strumenti e processi digitali nel diritto concerne l'uso di strumenti - l’art. 13-ter, che disciplina il “Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini delle societario e processi digitali nel diritto procedure online”; societario - l’art. 13-quater relativo alle “Disposizioni generali sulle procedure online” e il successivo art. 13-quinquies, rubricato “Oneri per le procedure”; - l’art. 13-sexies (“Pagamenti”), a norma del quale gli Stati membri devono garantire la possibilità di effettuare il pagamento attraverso un servizio di pagamento online che possa essere utilizzato nei servizi di pagamento transfrontalieri.; - l’art. 13-septies, il quale disciplina gli obblighi di informazione. All’interno del Titolo I, Capo III, è inserita la Sezione I-bis “Costituzione online, presentazione di documenti online e pubblicità”, all’interno della quale sono ricompresi i nuovi articoli 13- octies, 13-nonies, 13-decies e 13-undecies. È stato inoltre modificato l’art. 18, richiedendo agli Stati membri di rendere disponibili le copie elettroniche delle informazioni e dei documenti riferiti ai tipi di società diversi da quelli di cui all’Allegato II del presente documento. Al Titolo I, Capo III, Sezione 2, sono inseriti gli artt. 28-bis, 28-ter e 28-quater che hanno ad oggetto. 5
European and Italian Authorities 4) CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Issuer Title Description Link to document A seguito della cessazione delle Prassi n. 2 e n. 3, concernenti rispettivamente l’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un “magazzino titoli” e il riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate, la Consob ha pubblicato il documento in oggetto al fine di porre in consultazione le Linee Guida sulla “Operatività su azioni proprie in un contesto di mercato integro” e una comunicazione che sostituisce la Comunicazione n. DEM/DME/9053316. La Consob intende fornire alcune indicazioni sulla “trasparenza e sulle modalità operative” delle operazioni di riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate attraverso la Comunicazione in consultazione. D’altro canto, le Linee Guida raccolgono in un unico documento il diritto vigente – europeo e nazionale – applicabile alle operazioni di acquisto di azioni proprie e forniscono agli operatori “chiarimenti applicativi sulle corrette modalità di adempimento degli obblighi e indicazioni operative”. Secondo la Consob, seguendo le indicazioni fornite dalle Linee Guida, gli emittenti che operano in azioni proprie ridurranno il rischio di incorrere in abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”). Le Linee Guida si compongono di sei sezioni, oltre alla prima introduttiva che individua i Proposta di adozione di destinatari, l’ambito di applicazione e le finalità del documento. La Sezione 2 elenca alcune "Linee Guida sullo delle finalità delle operazioni in azioni proprie e le relative tutele, ove esistenti, previste dal svolgimento dell'operatività MAR e dalle Prassi di mercato ammesse elaborate dalla Consob. La Sezione 3 descrive le Proposta di adozione di "Linee Guida sullo CONSOB - su azioni proprie in un fattispecie di abuso di mercato: l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del svolgimento dell'operatività su azioni Commissione contesto di mercato mercato. proprie in un contesto di mercato integro" e Nazionale per le integro" e di una La Sezione 4 concerne i profili organizzativi e le misure preventive che gli emittenti devono di una "Comunicazione sul riacquisto di Società e la Borsa "Comunicazione sul adottare. Le Sezioni 5 e 6 affrontano le tutele regolamentari offerte dal MAR nei confronti delle prestiti obbligazionari a condizioni riacquisto di prestiti sanzioni stabilite dalla normativa sugli abusi di mercato. Trattasi delle c.d. safe harbour e delle predeterminate" obbligazionari a condizioni prassi di mercato ammesse. predeterminate" In particolare, nella sezione 4 sono delineate indicazioni sulla organizzazione interna dell’emittente, sulle modalità di comunicazione al pubblico e sulle modalità operative, così da consentire all’emittente di ridurre sensibilmente i rischi individuati. Coerentemente con le indicazioni fornite nella Linee Guida Consob sulla Gestione delle informazioni privilegiate, l’emittente gestisce il processo interno che porta alla proposta all’Assemblea degli azionisti del lancio del Buy-Back e alla sua successiva attuazione. A seguito della cessazione della Prassi di mercato n. 3 concernente il riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate disposta con decorrenza 30 giugno 2019, la Consob ha ritenuto opportuno sostituire la citata Comunicazione n. DEM/DME/9053316 dell’8 giugno 2009 avente ad oggetto “Prestiti obbligazionari caratterizzati da attività di sostegno della liquidità e obbligo di riacquisto da parte dell’emittente in base a criteri predeterminati. Adempimenti relativi alla pubblicazione di informazioni rilevanti per gli investitori” con la Comunicazione in consultazione. Le Linee Guida e la Comunicazione in consultazione non costituiscono prassi di mercato ammesse che le autorità nazionali hanno la facoltà di istituire ai sensi dell’articolo 13 del MAR. 6
European and Italian Authorities 4) CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Issuer Title Description Link to document Con la Delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 la CONSOB ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti ad esito della consultazione con il mercato sulle proposte di modifica necessarie al fine di adeguare le disposizioni del Regolamento Emittenti con le previsioni del Regolamento (Ue) 2017/1129 in materia di prospetti informativi da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, in attuazione della nuova disciplina europea. In particolare, all’interno del Regolamento definitivo sono state abrogate le disposizioni che risulterebbero incompatibili o ripetitive di disposizioni contenute nel Regolamento Prospetto. Tali abrogazioni hanno riguardato, tra le altre, le disposizioni in tema di i) contenuto del prospetto, ii) nota di sintesi, iii) prospetto tripartito, iv) prospetto di base, v) validità, vi) regime linguistico del prospetto. Delibera n. 21016 del 24 Inoltre, ad esito del procedimento di consultazione con il mercato, in relazione alla procedura luglio 2019 - Modifiche del di approvazione e pubblicazione del prospetto: regolamento di attuazione - sono state apportate modifiche all’art. 4 del Regolamento Emittenti. Si è ritenuto di del decreto legislativo 24 specificare al c. 1 che la domanda di approvazione è presentata in formato elettronico, Delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 - febbraio 1998, n. 58, come peraltro già avviene nella prassi. È stato poi previsto che la Consob possa Modifiche del regolamento di attuazione del concernente la disciplina prevedere ulteriori modalità informatiche di invio della stessa, al fine di semplificare decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, degli emittenti per CONSOB - ulteriormente le procedure d’invio della domanda di approvazione; concernente la disciplina degli emittenti per l'attuazione del Commissione - non è stata accolta la modifica del c. 1-bis, proposta nel testo posto in consultazione, l'attuazione del regolamento (UE) regolamento (UE) Nazionale per le con riferimento all’invio di una nuova bozza di prospetto in caso di domanda di 2017/1129 del Parlamento europeo e del 2017/1129 del Parlamento Società e la Borsa approvazione incompleta. La maggioranza dei rispondenti, infatti, ha sollevato Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al europeo e del Consiglio, perplessità in merito, osservando che il termine “mutamento sostanziale prospetto da pubblicare per l'offerta del 14 giugno 2017, dell’operazione” non risulta ben definito e lascerebbe ampi margini di apprezzamento pubblica o l'ammissione alla negoziazione relativo al prospetto da discrezionale. Ciò comporterebbe che l’emittente non sarebbe in grado di prevedere, di titoli in un mercato regolamentato pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione ex ante, se una determinata nuova informazione che intenda inserire nel prospetto alla negoziazione di titoli in possa essere tale da determinare la decadenza dell’istruttoria o meno; un mercato regolamentato - è stato mantenuto l’obbligo di deposito presso la Consob del prospetto approvato e del supplemento approvato. È stato, infine, eliminato l’obbligo di trasmettere una copia del prospetto agli intermediari incaricati del collocamento. Per quanto riguarda, invece, l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, è stato introdotto il nuovo c. 4 all’art. 53, nell’ottica di assicurare un approccio proporzionato nel controllo dei prospetti riguardanti titoli diversi dai titoli di capitale che siano negoziati esclusivamente in un mercato regolamentato a cui solo gli investitori qualificati possono avere accesso, oppure che abbiano un valore nominale unitario di almeno 100 mila euro. In tali casi, ove l’emittente si sia avvalso dalla facoltà prevista dall’art. 41, del regolamento delegato 2019/980 (secondo la quale se il prospetto è sostanzialmente analogo ad un prospetto precedente autorizzato viene prevista una procedura semplificata di controllo), i termini di durata massima dell’istruttoria sono ridotti a 20 giorni, in deroga all’art. 8, c. 5. 7
European and Italian Authorities 5) ESMA - European Security and Markets Authority Issuer Title Description Link to document Mediante il presente documento di consultazione l’ESMA sottopone agli stakeholders la propria proposta di linee guida su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della conformità (di seguito “funzione di compliance”) previsti dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II), che modifica i precedenti Orientamenti del 2012, adottati ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (c.d. MiFID I). La MiFID II ha rafforzato i requisiti e ampliato il ruolo della funzione di compliance, con lo scopo di accrescerne l’efficacia dei controlli e ridurre il rischio di non conformità degli enti, senza stravolgere tuttavia l’impianto della MiFID I. Per tale motivo l’ESMA conferma sostanzialmente gli Orientamenti del 2012, procedendo ai necessari adeguamenti. In particolar modo, rispetto al testo del 2012: - sono cancellate le raccomandazioni ora ricomprese nelle disposizioni normative di secondo livello della disciplina MiFID II (nella fattispecie nel Regolamento delegato (UE) 2017/565 nella Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione europea), per evitare inutili duplicazioni; - vengono integrate le previsioni relative ai nuovi compiti attribuiti alla funzione di Consultation Paper - compliance dalle disposizioni normative di secondo livello della disciplina MiFID II, con Guidelines on certain riferimento ai temi i) della product governance (artt. 9(6) e (7), 10(6) e (8) della Direttiva Consultation Paper - Guidelines on certain ESMA - European aspects of the MiFID II delegata (UE) 2017/593), ii) della gestione dei reclami (art. 26(3) del Regolamento aspects of the MiFID II compliance function Security and compliance function delegato (UE) 2017/565) e iii) delle politiche di remunerazione (art. 27(3) del requirements Markets Authority requirements Regolamento delegato (UE) 2017/565); - sono forniti ulteriori dettagli in merito ad aspetti già trattati. Le presenti linee guida si rivolgono alle imprese di investimento, agli enti creditizi che prestano servizi di investimento ai sensi della direttiva MiFID II, alle imprese di investimento e agli enti creditizi che vendono o prestano consulenza in relazione a depositi strutturati, alle società di gestione di OICVM o di FIA che prestano servizi di investimento ai sensi delle direttive UCITS e AIFMD, oltre che alle autorità competenti. La loro applicazione deve avvenire su base proporzionale, in ragione della natura, del volume e della complessità del business di un’impresa, nonché della tipologia e della gamma di servizi di investimento prestati dalla stessa nello svolgimento della propria attività. Una volta che le nuove linee guida saranno pubblicate nella loro versione definitiva, tradotta in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, le autorità nazionali competenti avranno sessanta giorni per dichiarare la propria conformità oppure la propria intenzione di conformarsi o di non conformarsi. Le disposizioni si applicheranno decorsi sessanta giorni dal termine ultimo riconosciuto alle autorità competenti per notificare la propria conformità o intenzione di conformarsi, sostituendo così gli Orientamenti del 2012. 8
European and Italian Authorities 5) ESMA - European Security and Markets Authority Issuer Title Description Link to document L'ESMA ha pubblicato una Call for evidence su alcuni aspetti della protezione degli investitori, inclusi nel mandato della Commissione europea all'ESMA sui report che la Commissione deve presentare ai sensi dell'articolo 90 della MiFID II. L'articolo 90 della MiFID II prevede che la Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenti una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito, tra l'altro, all'impatto degli obblighi di divulgazione degli incentivi secondo la MiFID II. Come parte della sua analisi, l'ESMA sta quindi studiando in dettaglio l'impatto: - dell'Articolo 24, paragrafo 9, secondo comma, della MiFID II sulla prestazione di servizi Call for evidence - Impact d’investimento e servizi accessori diversi dalla gestione del portafoglio e dalla of the inducements and consulenza in materia di investimenti fornita su base indipendente; Call for evidence - Impact of the ESMA - European costs and charges - dell’Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della MiFID II relativo alla prestazione di servizi di inducements and costs and charges Security and disclosure requirements investimento e servizi accessori. disclosure requirements under MiFID II Markets Authority under MiFID II In linea con il mandato della Commissione europea all'ESMA, la call for evidence riguarda anche l'impatto dei requisiti di informativa in materia di costi e oneri nell'ambito della MiFID II, compresa la raccolta di informazioni sull'eventualità e il modo in cui l'applicazione delle suddette regole varia da uno Stato membro all'altro. La MiFID II ha rafforzato i costi e gli oneri relativi all'informativa, da ciò discende che le divulgazioni sui costi non possono essere fatte in modo generico, ma devono essere specifiche per transazione. L'ESMA ha fornito chiarimenti tecnici su tali requisiti, tra cui la possibilità di fornire informazioni ex-ante su un importo di investimento presunto. Il termine per fornire commenti è il 6 settembre 2019. 9
European and Italian Authorities 5) ESMA - European Security and Markets Authority Issuer Title Description Link to document Please note that the European Securities and Markets Authority (ESMA) has published a report on the status of licencing regimes of FinTech firms across the European Union (EU). The report is based on two surveys conducted by ESMA since January 2018, which gathered evidence from national competent authorities (NCAs) on the licensing regimes of FinTech firms in their jurisdictions. The Surveys confirmed that NCAs do not typically distinguish between FinTech and traditional business models in their authorisation and licensing activities since they authorise a financial activity and not a technology. ESMA’s key findings from the surveys are: - the primary area where regulatory gaps and issues have been identified by NCAs and where FinTech firms do not fit neatly within the existing rules is related to crypto- assets, ICOs and DLT. NCAs called for more clarity at the EU level with respect to the definition of financial instruments and the legal nature of crypto-assets. The NCAs’ responses served to confirm ESMA’s Crypto Asset Advice that certain tokens are financial instruments and subject to the full attendant regulation, while those tokens that are not deemed financial instruments should be subject to some minimal level of regulation; - the Surveys also identified the need for greater clarity around the governance and risk management processes associated with both cyber security and cloud outsourcing. ESMA - European Report Licensing of The Joint ESA Advice on the need for legislative improvements relating to Information Report Licensing of FinTech business Security and FinTech business models and Communication Technology risk management requirements in the EU financial models Markets Authority sector and the Joint ESA Advice on the costs and benefits of a coherent cyber resilience testing framework for significant market participants and infrastructures within the EU financial sector address many of these issues; - there is a direct link and interdependencies between the innovation facilitators and authorising approaches for innovative FinTech business models. Innovation facilitators play a central role in mapping approaches applied to FinTech and in identifying the areas where the legislation and licensing requirements need changes and adaptation; - finally, there is an ongoing discussion as to the need for an EU wide holistic crowdfunding regime, particularly for crowdfunding based on non-MiFID II instruments. The regulation of crowdfunding service providers is under scrutiny by the European Parliament and the Council and is expected to facilitate a the level playing field for cross-border service providers. ESMA concludes that, based on the evidence gathered, that at present most innovative business models can operate within the existing EU rules, and reinforces its conclusions made in the recent reports on crypto-assets/ICOs/DLT, cyber security and innovation facilitators, but does not make additional recommendations for changes in EU regulation at this stage, in line with the EBA and EIOPA conclusions in their respective reports. ESMA also continues to foster supervisory convergence on the topic of crypto assets across Member States. 10
European and Italian Authorities 6) EBA - European Banking Authority Issuer Title Description Link to document Please note that the European Banking Authority (EBA) has published the findings of its analysis on the regulatory framework applicable to FinTech firms when accessing the market. The Report illustrates the developments on the regulatory perimeter across the EU, the regulatory status of FinTech firms, and the approaches followed by competent authorities when granting authorisation for banking and payment services. The national regulatory status of FinTech firms with innovative business models or delivery mechanisms shows two developments: a) the shift from non-regulated to regulated activities – notably payment initiation services and account information services now being subject to PSD2; b) the ancillary/non-financial nature of the services provided by FinTech firms not subject to any regulatory regime, with the exception of crowdfunding and to some extent activities related to crypto-assets. The EBA findings show few national legislative developments that could potentially create an EU unlevelled playing field. On crowdfunding, the EBA takes note of the Commission's Proposal for Regulation on crowdfunding service operators. On crypto-asset related activities, the Report refers to the EBA January Report on crypto-assets and the follow-up actions. Report on Regulatory As to authorisation approaches, the EBA found that proportionality and flexibility principles are perimeter, regulatory status applied in the same way by competent authorities irrespective of whether the applicant Report on Regulatory perimeter, regulatory EBA - European presents a traditional or innovative business model and/or delivery mechanism. In the context and authorisation status and authorisation approaches in Banking Authority approaches in relation to of PSD2, the EBA's monitoring will observe whether such principles are used to fast track relation to FinTech activities FinTech activities applicants. In addition to further exploring the business models of the FinTech firms included in the 2017 FinTech Discussion Paper, the EBA enquired whether, outside that sample, CAs have encountered challenges in reconciling innovative business models with existing EU law and regulation. Based on the responses collected, characterisation issues have been reported to arise from innovative business models and/or delivery mechanisms in relation to PSD2 and EMD2 and to a lesser extent to CRD IV. In line with the findings of the analysis of the activities and services performed by the sample of FinTech firms included in the 2017 FinTech Discussion Paper, the EBA found that some innovative activities or business models do not fall within the scope of any authorisation or registration regime under the CAs’ remit. For instance, depending on the specific business model at stake, deposit marketplace activities – that is, platforms enabling customers to place deposits with credit institutions at various interest rates across Europe – may also be outside the regulatory perimeter and not subject to any regulatory regime. Of note is that marketplace activities are on the rise and business models are evolving and potentially expanding to additional areas such as NPLs. In the light of this, the EBA is of the view that it should carry out continuous monitoring to ensure the appropriate level of regulation of marketplace-related activities. 11
European and Italian Authorities 6) EBA - European Banking Authority Issuer Title Description Link to document The European Banking Authority (EBA) published its first report on the way industry has implemented the EBA requirements aimed at protecting consumers across the European Union. The report focuses on the Guidelines on Product Oversight and Governance Arrangements (POG), which the EBA issued in 2015 to address large-scale retail conduct failure and mis- selling that was observed in the banking sector at the time. The report identifies a number of good and bad practices and outlines the next steps the EBA will take to fulfil its supervisory convergence mandate. The EBA promotes a transparent, simple and fair internal market for consumer financial products and services and seeks to foster consumer protection across the Union. One of the identified priorities stated in its work programme for 2019 is for the EBA to ensure a consistent EBA Report on the implementation by financial institutions of the EBA's consumer protection requirements. EBA Report on the application of the EBA - European application of the In order to address some of the causal drivers of consumer detriment, the EBA issued in 2015 guidelines on POG arrangements Banking Authority guidelines on POG the POG Guidelines for manufacturers and distributors. The Guidelines are aimed at ensuring arrangements that products are developed and brought to market in a way that focuses on the needs and interests of the consumer and, in so doing, to reduce conduct costs and contribute to market confidence. This assessment, which uses a small sample of credit institutions from six Member States, shows that manufacturers have made welcome changes, in particular in terms of processes and governance. However, in a large number of cases, customer interests may not quite receive the same attention as the manufacturer's commercial interests and prudential concerns. The EBA's assessment also suggests that the industry may have different understandings of the guidelines and that further clarification may be warranted to ensure further convergence across Europe. The EBA will reflect on the findings in this report to identify specific actions, such as guidance and further clarifications, which may be needed to address the issues raised here. 12
European and Italian Authorities 7) EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority Issuer Title Description Link to document L’EIOPA sottopone a consultazione pubblica le Linee Guida sull’esternalizzazione delle attività ai fornitori dei servizi di cloud computing (“cloud service provider”), di cui all’art.16 del Regolamento (UE) n.1094/2010, alla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), al Regolamento Delegato (UE) n.35/2015 e alle Linee Guida EIOPA-Bos-14/253 sul sistema di governance. In linea con il suo contributo al piano d'azione FinTech della Commissione europea e tenendo conto dell'esito del quarto InsurTech roundtable sull'uso del cloud computing da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'EIOPA ha sviluppato questi orientamenti indirizzati alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle autorità di vigilanza nazionali con i seguenti obiettivi: i) fornire chiarimenti e trasparenza ai partecipanti al mercato evitando potenziali arbitraggi normativi; ii) promuovere la convergenza delle Autorità di vigilanza in merito alle aspettative e ai processi applicabili in relazione al cloud outsourcing. Essendo i servizi cloud più standardizzati rispetto alle forme tradizionali di outsourcing, ciò consente di fornire i servizi a un numero maggiore di clienti diversi in modo più automatico e su ampia scala. Sebbene i servizi cloud possano offrire una serie di vantaggi, quali economie di scala, flessibilità ed efficienza in termini di operatività e di costi, sollevano anche sfide in termini di protezione di dati, sicurezza e concentrazione, non solo dal punto di vista delle singole imprese, ma anche a livello di settore. EIOPA - European Consultation paper on the In particolare, la non uniformità circa l’applicazione del servizio di cloud computing, potrebbe Consultation paper on the proposal for Insurance And proposal for Guidelines on avere impatti negativi sull’adozione prudente di tale servizio da parte del settore europeo Guidelines on outsourcing to cloud service Occupational outsourcing to cloud assicurativo e riassicurativo. I seguenti impatti potrebbero essere riassunti in potenziali costi providers Pensions Authority service providers maggiori per le imprese in questione e pratiche di vigilanza non coordinate che potrebbero portare a potenziali eventi di concorrenza sleale. Alla luce di ciò, l’EIOPA ha preso in considerazione le più recenti Linee Guida pubblicate dall’EBA sugli accordi di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02). Avendo identificato esigenze simmetriche, in conformità con il principio di proporzionalità e la materialità del servizio esternalizzato, l’EIOPA si è soffermata nell’inquadrare l’importanza della fattispecie. Infatti, nei sistemi basati su cloud, il provider e il cliente condividono il controllo delle risorse del sistema e, quindi, l’operatività dello stesso sistema. Ciò comporta, anche da un punto di vista della sicurezza e del controllo, una condivisione di responsabilità tra il fornitore del servizio cloud e il cliente stesso. La consultazione resterà aperta fino al 30 settembre 2019. Le imprese dovrebbero revisionare e modificare di conseguenza gli accordi di esternalizzazione esistenti al fine di garantire che siano conformi ai presenti Orientamenti entro il 1° luglio 2022. Qualora ciò non fosse possibile, le imprese dovrebbero informare la propria Autorità di vigilanza, includendo le misure previste per completare la revisione degli accordi o l’eventuale strategia di uscita. L’Autorità potrebbe eventualmente concedere una proroga per il completamento della revisione degli accordi. 13
European and Italian Authorities 7) EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority Issuer Title Description Link to document Si informa che l'EIOPA ha pubblicato i seguenti pareri per supportare le autorità nazionali competenti nell'attuazione della direttiva IORP II: - Opinion on the use of governance and risk assessment documents in the supervision of IORPs; - Opinion on the practical implementation of the common framework for risk assessment and transparency for IORPs; - Opinion on the supervision of the management of operational risks faced by IORPs; - Opinion on the supervision of the management of environment, social and governance risks faced by IORPs. EIOPA - European EIOPA issues opinions on Insurance And governance and risk In particolare, l’obiettivo dell’ “Opinion on the use of governance and risk assessment EIOPA issues opinions on governance and Occupational management of pension documents in the supervision of IORPs” è di promuovere pratiche di vigilanza comuni, risk management of pension funds Pensions Authority funds fornendo alle autorità una guida sull’uso dei documenti di governance nella vigilanza degli IORP. L’Opinion inoltre fornisce inidicazioni sull’uso dei documenti di governance nella vigilanza delle politiche di investimento degli IORP. Le autorità competenti dovrebbero anche tenere in considerazione le modifiche derivanti dalla nuova legislazione dell’Unione europea in materia di investimenti sostenibili e rischi di sostenibilità. La nuova legislazione cerca una maggiore trasparenza sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle politche di remunerazione, sulle considerazioni degli IORP sugli impatti negative sulla sostenibilità e sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili. 14
European and Italian Authorities 7) EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority Issuer Title Description Link to document Si informa che l'EIOPA ha avviato una consultazione sulla bozza di un parere sulla vigilanza dei principi di remunerazione nel settore assicurativo e riassicurativo. I principi stabiliti nell'articolo 275 del regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione europea sono di alto livello e lasciano un notevole potere discrezionale alle assicurazioni e alle autorità di vigilanza. Difatti, sono emerse pratiche divergenti in tutta l'Unione europea. Al fine di costruire prassi di vigilanza comuni, l'EIOPA, con tale parere rivolto alle autorità nazionali, fornisce indicazioni sull'applicazione dei principi di remunerazione e promuove un approccio proporzionato per l'identificazione tra il personale di potenziali soggetti con un alto Consultation Paper on draft profilo di rischio. EIOPA - European Opinion on the supervision Il parere individua inoltre parametri di riferimento che dovrebbero innescare il dialogo di Consultation Paper on draft Opinion on the Insurance And of remuneration principles vigilanza e non dovrebbero essere considerati come obiettivi concreti per l'attuazione pratica supervision of remuneration principles in Occupational in the insurance and dei principi di remunerazione. the insurance and reinsurance sector Pensions Authority reinsurance sector L'intenzione dell'EIOPA non è di aggiungere requisiti o di creare oneri amministrativi. La supervisione basata sul rischio della politica retributiva implica che le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare un approccio bidimensionale nella valutazione del rischio: la prima dimensione è il profilo di rischio complessivo delle imprese e la seconda dimensione è il modello della politica retributiva concreta che potrebbe essere identificato come più rischioso di altri. Le autorità nazionali possono adottare un approccio proporzionato e più flessibile nella vigilanza dei principi di remunerazione quando le imprese sono classificate come «a basso rischio» La consultazione resterà aperta fino al 30 settembre 2019. 15
European and Italian Authorities 8) Banca d’Italia Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito di Banca d'Italia è stato pubblicato l'intervento di Luigi Federico Signorini su "Rischi climatici e regolamentazione prudenziale". Sul tema sono presenti in agenda due questioni. La prima consiste nella creazione di una tassonomia, ossia un sistema di indicatori armonizzati che consenta agli investitori di identificare attività sostenibili dal punto di vista climatico e ambientale. La seconda questione riguarda la ricerca dei modi più opportuni per incorporare i rischi climatici nelle politiche di gestione del rischio da parte degli intermediari, così come nelle valutazioni prudenziali. Vi è largo consenso tra i regolatori sul fatto che i rischi derivanti dai fattori ESG non rappresentano una categoria di rischio a sé stante. Va piuttosto individuato l’effetto di tali fattori sulle tradizionali categorie di rischio (di credito, di mercato, operativi). Occorre identificare i relativi meccanismi; prendere in considerazione tanto gli intermediari singoli Intervento di Luigi Federico quanto il sistema finanziario nel suo complesso; valutarne il riflesso sui canali di funding e sui Intervento di Luigi Federico Signorini su Signorini su Rischi climatici Banca d’Italia diversi business model. Rischi climatici e regolamentazione e regolamentazione Gli intermediari saranno chiamati a predisporre sistemi di governance, organizzativi e di prudenziale prudenziale controlli interni adeguati, nonché a sviluppare analisi opportune, anche in un orizzonte di lungo termine, per determinare l’impatto dei rischi di origine climatica e ambientale sui propri portafogli e sulle proprie strategie di business. L’analisi richiede l’uso di dati e metodologie almeno in parte nuovi, di scenari previsionali adatti alla valutazione di eventi ad alto impatto e bassa frequenza. Questa analisi dovrà consentire ad esempio di calcolare, per i rischi “fisici”, indicatori di vulnerabilità degli attivi rispetto ai fattori climatici, tenendo ad esempio conto della localizzazione degli investimenti; per i rischi “di transizione”, l’impatto di norme più severe sull’efficienza energetica sul valore degli immobili a garanzia di mutui. Vi saranno obblighi di diffusione delle informazioni (“Pillar 3”) sui rischi climatici e più in generale sui rischi legati ai fattori ESG. Un primo esempio di misure legislative in tal senso è contenuto nel nuovo schema regolamentare prudenziale per banche (Regolamento UE 2019/876, c.d. CRR2) e imprese di investimento. 16
European and Italian Authorities 9) COVIP - Commissione Di Vigilanza Sui Fondi Pensione Issuer Title Description Link to document Tramite il presente documento, la COVIP sottopone a consultazione le modifiche ed integrazioni che si intendono apportare al “Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni, all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio” del 2010, nell’ambito della complessiva attività di revisione delle disposizioni COVIP interessate dalle modifiche legislative recate al D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) dal D.lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (“Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali”), in recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali. Schema delle modifiche ed Le principali modifiche e integrazioni riguardano l’adeguamento del Regolamento alle nuove integrazioni al disposizioni del Decreto in materia di governance e tengono conto, in particolare, “Regolamento sulle dell’avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del procedure relative Responsabile del fondo e dell’introduzione delle funzioni fondamentali. Schema delle modifiche ed integrazioni al all’autorizzazione Con specifico riferimento ai fondi pensione aperti, si è presa in considerazione l’avvenuta “Regolamento sulle procedure relative all’esercizio delle forme soppressione dell’Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un Organismo di all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche rappresentanza. Di conseguenza, sono stati eliminati dal Regolamento i riferimenti pensionistiche complementari, alle complementari, alle all’organismo soppresso. Inoltre, sempre con riferimento ai fondi pensione aperti, si è tenuto Commissione Di modifiche degli statuti e regolamenti, al modifiche degli statuti e presente l’obbligo sancito dall’art. 5-decies del D.Lgs. 252 del 2005, il quale prevede che la Vigilanza Sui Fondi riconoscimento della personalità giuridica, regolamenti, al COVIP adotti sul tema specifiche istruzioni, sentite le Autorità di vigilanza competenti sui Pensione alle fusioni e cessioni, all’attività riconoscimento della settori interessati. Con riferimento a quanto detto, ulteriori precisazioni potranno essere fornite transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”, di personalità giuridica, alle ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le predette Autorità. cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio fusioni e cessioni, all’attività Inoltre, si è proceduto all’introduzione di disposizioni procedurali per il rilascio 2010 transfrontaliera e ai piani di dell’autorizzazione di cui all’art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 252 del 2005, avente per oggetto riequilibrio”, di cui alla l’esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità deliberazione COVIP del organizzativa cui è affidata una funzione simile nell’impresa promotrice. Ciò è possibile solo 15 luglio 2010 previa autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse siano adeguatamente prevenuti o gestiti. Ulteriori modifiche hanno ad oggetto il trasferimento transfrontaliero: vengono, infatti, disciplinate le modalità per l’autorizzazione da parte di COVIP di tali trasferimenti da un fondo di un altro Stato membro a un fondo italiano ed è stata, inoltre, modificata la procedura relativa a tale attività. Sono state introdotte ulteriori precisazioni, di ordine procedurale, con riferimento alle fusioni proprie tra fondi pensione negoziali e preesistenti. Quanto, infine, alle modalità di trasmissione alla COVIP delle istanze e comunicazioni è stata privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata. La consultazione resterà aperta fino al 23 settembre 2019. 17
Associations/Institutes 10) WSBI & ESBG Issuer Title Description Link to document Please note that the ESBG’s website has been updated with the document "Sustainable finance: a long - standing commitment of savings and retail banks". Due to their specific role, position and social tradition, savings and retail banks are best placed to understand that there is no such thing as environmental sustainability alone. Sustainability must be holistic and should integrate social and environmental objectives. It should also incorporate good governance principles and a commitment for all financial actors to be good corporate citizens. The importance of sustainable finance is being recognised globally as a way to fight climate change, but banks also need help in the transition to a low-carbon future. Therefore, WSBI & Sustainable finance: a ESBG appeals to policy makers to give enough leeway and flexibility to adapt to the transition. long - standing Sustainable finance: a long - standing WSBI & ESBG Orderly implementation is crucial: taxonomy is a necessary first step before incorporating ESG commitment of savings commitment of savings and retail banks considerations in financial regulation. In order to allow a smooth transition towards a low- and retail banks carbon economy a dynamic single set of definitions is needed and should define not only green finance but also how an activity contributes towards sustainability. WSBI & ESBG also appeals to policy-makers to provide the basis in order to foster a plan to move towards low-carbon financing and incentives for banks, SMEs and households alike to encourage a sustainably- oriented mind-set. Banks are more than willing to play their part, but the interests of banks, national governments, international policy makers and supervisors need to be aligned. WSBI & ESBG needs to work with an informed population who understand the risks we are facing. 18
Associations/Institutes 11) ASSONIME - Associazione fra le società Italiane per azioni Issuer Title Description Link to document Si informa che sul sito di ASSONIME è stato pubblicato il documento Interventi 9/2019 "The principles and governance of sustainable remuneration policies". Il documento raccoglie le presentazioni tenute in occasione del workshop organizzato da Assonime il 24 giugno 2019 dedicato all'evoluzione della governance delle remunerazioni legate anche a obiettivi non finanziari o a criteri di sostenibilità, tendendo conto delle novità della Direttiva europea 2017/828/UE sull'impegno a lungo termine degli azionisti di società ASSONIME - Interventi 9/2019 - The quotate. La direttiva prevede espressamente che la politica per la remunerazione deve Interventi 9/2019 - The principles and Associazione fra le principles and governance contribuire "alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della governance of sustainable remuneration società Italiane per of sustainable società", illustrare "il modo in cui fornisce tale contributo" e indicare "i criteri da utilizzare basati policies azioni remuneration policies sui risultati finanziari e non finanziari, tenendo conto, se del caso, dei criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa, e spiega in che modo essi contribuiscono" e "i metodi da applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti". Il decreto legislativo 49/2019 di recepimento della Direttiva, pubblicato in G.U n. 134 del 10 giugno 2019, incide sui contenuti della politica per la remunerazione, e sui poteri dei soci, vista la previsione del voto vincolante sulla politica di remunerazione, e il voto consultivo sulla relazione sulla remunerazione (ex-post). 19
Associations/Institutes 12) EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations Issuer Title Description Link to document In June, Accountancy Europe issued a report on “10 ideas to make corporate governance a driver of a sustainable economy”. This reports suggests changes in boards’ roles and practices and proposes legislative and non-legislative actions by EU and national policymakers and regulators. The European Confederation of Directors Associations (ecoDa) has just expressed its thoughts and opinions in reaction to this report. In its paper, ecoDa highlights the following points: - it is obvious nowadays that boards must ensure that companies create value for their shareholders and their relevant stakeholders in a sustainable manner, and that businesses cannot expect to remain competitive in the long run if they destroy the ecosystem in which they operate; - when it comes to climate-related issues, the legislator can accelerate change; EcoDa - The ecoDa’s Reaction to the - boards should not be turned into a compliance body that only looks at the mechanical European Accountancy Europe ecoDa’s Reaction to the Accountancy respect of the legislation; Confederation of Report "10 Ideas to make Europe Report "10 Ideas to make CG a - the management function as having a prime responsibility when it comes to Directors' CG a driver of a driver of a sustainable economy” sustainability; Associations sustainable economy” - boards have to choose CEOs who are aligned with the culture and the purpose of the company and who have a new, innovative mindset. This is certainly an area where boards have to exercise true leadership; - it is important to reassert a proper balance of powers between boards and management and to set a crisp line between boards’ and management’s legal and fiduciary duties; - the regulator could certainly stress the need for shareholders to be transparent on the corporate purpose they have set for the company; - sustainability cannot be addressed in isolation by the management, the board and the shareholders. It is definitely an issue that requires more dialogue among boards and investors; - ecoDa does not see the added value of a European CG Code. The OECD CG principles are broad enough to accommodate the national CG specificities. 20
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