Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2019
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EU Observatory Estratti delle evoluzioni nello scenario corporate governance in base alle notizie diffuse dalle varie associazioni ed enti di riferimento Luglio 2019
INDEX European and Italian Authorities 1. ECB - European Central Bank 2. European Commission 3. European Parliament and Council Of The European Union 4. CONSOB - Commissione Nazionale per la Società e la Borsa 5. ESMA - European Security and Markets Authority 6. EBA - European Banking Authority 7. EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority 8. Banca d’Italia 9. COVIP - Commissione Di Vigilanza Sui Fondi Pensione Associations/Institutes 10. WSBI & ESBG 11. ASSONIME 12. EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations 13. FRC - Financial Reporting Council
European and Italian Authorities
1) ECB - European Central Bank
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In data 8 luglio 2019 la BCE ha pubblicato la versione definitiva dei Capitoli sul Rischio di
credito, sul Rischio di mercato e sul Rischio di controparte della propria Guida per l’analisi
mirata dei modelli interni del 28 febbraio 2017, chiudendo in tal modo il processo di revisione
avviato all’inizio del 2018, che aveva già portato alla pubblicazione della versione definitiva del
Capitolo sui Temi generali il 15 novembre del 2018.
L’analisi mirata dei modelli interni (Targeted Review of Internal Models, TRIM) è un progetto
approvato il 12 dicembre 2015 dal Consiglio di vigilanza della BCE, volto a valutare la
conformità ai requisiti regolamentari dei modelli interni per i rischi di credito, di mercato e di
controparte attualmente utilizzati dalle banche e ridurre le incoerenze e la variabilità
ingiustificata tra una banca e l’altra delle modalità di calcolo delle attività ponderate per il
rischio (RWA), promuovendo così la solidità del sistema bancario e la comparabilità degli
istituti. Nel corso del 2019 la Vigilanza bancaria della BCE continuerà le verifiche in loco
previste dalla TRIM, concentrandosi principalmente sui modelli utilizzati per valutare il rischio
di credito derivante dalle esposizioni nei confronti di imprese ed enti di medie/grandi
dimensioni e dai finanziamenti specializzati. Sulla base degli esiti delle verifiche in loco
saranno emanati, ove necessario, provvedimenti operativi che richiederanno alle banche di
colmare le eventuali lacune riscontrate entro un arco di tempo ragionevole.
La Guida illustra il modo in cui la BCE intende valutare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla
ECB guide to internal
ECB - European disciplina prudenziale ai fini dell’autorizzazione all’utilizzo dei modelli interni, specificamente ECB guide to internal models - Risk-type-
models - Risk-type-specific
Central Bank per i rischi di credito, di mercato e di controparte (artt. 143, 283 e 363 del Regolamento (UE) specific chapters (July 2019)
chapters (July 2019)
n. 575/2013 – CRR), senza modificare le vigenti disposizioni legislative comunitarie e
nazionali; infatti, essa è stata concepita come uno strumento destinato all’uso interno degli
addetti alla vigilanza, allo scopo di assicurare un approccio comune alle questioni riguardanti i
modelli interni.
È importante sottolineare come, nel rispondere alle richieste di chiarimenti inviate dagli
stakeholders all’esito della consultazione, la BCE ha chiarito che la Guida si basa sulle
disposizioni del CRR attualmente applicabili, senza tener conto dunque delle novelle
apportate al dettato normativo dal Regolamento (UE) 2019/876 di recente pubblicazione (c.d.
CRR2), poiché le novità introdotte che hanno un impatto sulla Guida si applicheranno a partire
da luglio 2021. Analogamente, nel formulare le proprie aspettative la BCE non considera i
cambiamenti previsti dal Documento di finalizzazione dell’Accordo di Basilea III, in quanto non
sono stati ancora recepiti a livello comunitario.
Si ricorda che anche l’EBA ha elaborato nel 2016 due progetti di norme tecniche di
regolamentazione concernenti rispettivamente la valutazione dei modelli IMA per il rischio di
mercato e la valutazione dei metodi IRB per il rischio di credito. La BCE approva le proposte
dell’EBA e ne richiama spesso le disposizioni nel documento. Di conseguenza, fino a quando
gli RTS non saranno definitivamente adottati dalla Commissione europea, potrebbe rendersi
necessaria una revisione Guida.
3European and Italian Authorities
2) European Commission
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Gli orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, che integrano
le comunicazioni di informazioni relative al clima, hanno lo scopo di aggiornare gli orientamenti
non vincolanti sulla metodologia di comunicazione delle informazioni di carattere non
finanziario, emanate dalla Commissione in virtù di quanto disposto dalla direttiva 2014/95/UE
e recepiti con il D. Lgs. n. 254 del 2016. In base alle linee guida, le imprese di grandi
dimensioni che costituiscono enti di interesse pubblico e che, alla data di chiusura del bilancio,
presentano un numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 500 (articolo
19-bis della direttiva 2014/95/UE), sono tenute ad includere nella relazione sulla gestione una
dichiarazione di carattere non finanziario, contenente almeno informazioni: i) ambientali; ii)
sociali; iii) attinenti al personale; iv) al rispetto dei diritti umani; v) alla lotta contro la corruzione
attiva e passiva.
Inoltre, le linee guida introducono sei “principi chiave” relativi alle caratteristiche necessarie
per la reportistica non finanziaria in esame. In particolare, le informazioni devono essere: i)
rilevanti; ii) eque, bilanciate e comprensibili; iii) complete ma coincise; iv) strategiche e Comunicazione della Commissione -
Comunicazione della lungimiranti; v) orientate alle parti interessate; vi) coerenti e sistematiche. Orientamenti sulla comunicazione di
Commissione - Gli orientamenti in esame si focalizzano sulla comunicazione delle informazioni ambientali, informazioni di carattere non finanziario:
Orientamenti sulla con particolare attenzione a quelle di tipo climatico. La Commissione, nella stesura degli Integrazione concernente la comunicazione
comunicazione di orientamenti, ha tenuto conto della relazione sul clima emanata dalla Commissione di esperti di informazioni relative al clima –
European informazioni di carattere tecnici (TEG). Inoltre, tale documento rientra nel progetto di “Crescita sostenibile”, volto a Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Commission non finanziario: promuovere investimenti per prevenire e gestire i rischi finanziari derivanti dai cambiamenti
Integrazione concernente climatici e da ulteriori problematiche ambientali e sociali, nonché orientato a promuovere la
la comunicazione di trasparenza e una politica a lungo termine nel settore finanziario ed economico. Il Communication from the Commission -
informazioni relative al provvedimento analizzato individua anche dei vantaggi per le imprese che forniscono le Guidelines on non-financial reporting:
clima informazioni relative al clima. Essi sono: i) una maggiore consapevolezza e una migliore Supplement on reporting climate-related
comprensione dei rischi; ii) una riduzione del costo del capitale e una base di investitori information
diversificata; iii) un migliore dialogo con i soggetti interessati e con gli investitori; iv) una
migliore reputazione sul mercato di riferimento.
Per ciascun ambito individuato dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere
non finanziario sono previste delle informazioni generali relative al clima, che la Commissione
europea consiglia di divulgare. Inoltre, sempre per ciascun ambito vengono forniti alcuni
orientamenti complementari, contenenti ulteriori informazioni di dettaglio che le imprese
potrebbero decidere di divulgare sulla base di proprie valutazioni.
Per completezza, si segnala che l’Allegato I contiene gli “Orientamenti complementari per le
banche e le imprese di assicurazione” e l’Allegato II concerne la “Mappatura degli obblighi di
cui alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e
dell’informativa raccomandata dalla TCFD”.
Gli orientamenti sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2019.
4European and Italian Authorities
3) European Parliament and Council Of The European Union
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La Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della
Direttiva (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto
societario intende sviluppare all’interno del territorio dell’Unione Europea un mercato unico
digitale tramite l’implementazione di strumenti informativi all’interno dei processi societari. Tale
implementazione determinerebbe, da una parte, maggiori certezze dal punto di vista legale e,
dall’altra, una riduzione dei costi e delle spese sostenute dalle società, garantendo, allo
stesso tempo, una maggiore protezione nei confronti dei lavoratori, dei creditori e degli
azionisti.
Per facilitare la costituzione delle società, la registrazione delle loro succursali e ridurre i costi,
si intende predisporre procedure volte a consentire l’intero svolgimento della costituzione delle
società e della registrazione delle succursali online. Si tenga presente, tuttavia, che la
presente Direttiva non intende obbligare le società a utilizzare tali procedure.
La Direttiva apporta, per mezzo dell’art. 1, specifiche modifiche alla Direttiva n. 1132/2017 con
riferimento a specifici aspetti di diritto societario. Pertanto, si riportano di seguito i principali
Direttiva (UE) 2019/1151 interventi rilevati.
del Parlamento europeo e L’art. 13, che viene sostituito integralmente, delimita l’ambito soggettivo di applicazione alle
sole società aventi la forma giuridica di cui all’Allegato II e, ove specificato, agli Allegati I e II- Direttiva (UE) 2019/1151 del Parlamento
del Consiglio, del 20
European bis. europeo e del Consiglio, del 20 giugno
giugno 2019, recante
Parliament and 2019, recante modifica della direttiva (UE)
modifica della direttiva (UE) Sono, inoltre, inseriti i successivi articoli:
Council Of The 2017/1132 per quanto concerne l'uso di
2017/1132 per quanto - l’art. 13-bis, che chiarisce l’aspetto definitorio;
European Union strumenti e processi digitali nel diritto
concerne l'uso di strumenti
- l’art. 13-ter, che disciplina il “Riconoscimento dei mezzi di identificazione ai fini delle societario
e processi digitali nel diritto
procedure online”;
societario
- l’art. 13-quater relativo alle “Disposizioni generali sulle procedure online” e il successivo
art. 13-quinquies, rubricato “Oneri per le procedure”;
- l’art. 13-sexies (“Pagamenti”), a norma del quale gli Stati membri devono garantire la
possibilità di effettuare il pagamento attraverso un servizio di pagamento online che
possa essere utilizzato nei servizi di pagamento transfrontalieri.;
- l’art. 13-septies, il quale disciplina gli obblighi di informazione.
All’interno del Titolo I, Capo III, è inserita la Sezione I-bis “Costituzione online, presentazione
di documenti online e pubblicità”, all’interno della quale sono ricompresi i nuovi articoli 13-
octies, 13-nonies, 13-decies e 13-undecies.
È stato inoltre modificato l’art. 18, richiedendo agli Stati membri di rendere disponibili le copie
elettroniche delle informazioni e dei documenti riferiti ai tipi di società diversi da quelli di cui
all’Allegato II del presente documento.
Al Titolo I, Capo III, Sezione 2, sono inseriti gli artt. 28-bis, 28-ter e 28-quater che hanno ad
oggetto.
5European and Italian Authorities
4) CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
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A seguito della cessazione delle Prassi n. 2 e n. 3, concernenti rispettivamente l’acquisto di
azioni proprie per la costituzione di un “magazzino titoli” e il riacquisto di prestiti obbligazionari
a condizioni predeterminate, la Consob ha pubblicato il documento in oggetto al fine di porre
in consultazione le Linee Guida sulla “Operatività su azioni proprie in un contesto di mercato
integro” e una comunicazione che sostituisce la Comunicazione n. DEM/DME/9053316. La
Consob intende fornire alcune indicazioni sulla “trasparenza e sulle modalità operative” delle
operazioni di riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate attraverso la
Comunicazione in consultazione. D’altro canto, le Linee Guida raccolgono in un unico
documento il diritto vigente – europeo e nazionale – applicabile alle operazioni di acquisto di
azioni proprie e forniscono agli operatori “chiarimenti applicativi sulle corrette modalità di
adempimento degli obblighi e indicazioni operative”. Secondo la Consob, seguendo le
indicazioni fornite dalle Linee Guida, gli emittenti che operano in azioni proprie ridurranno il
rischio di incorrere in abusi di mercato di cui al Regolamento (UE) 596/2014 (“MAR”).
Le Linee Guida si compongono di sei sezioni, oltre alla prima introduttiva che individua i
Proposta di adozione di destinatari, l’ambito di applicazione e le finalità del documento. La Sezione 2 elenca alcune
"Linee Guida sullo delle finalità delle operazioni in azioni proprie e le relative tutele, ove esistenti, previste dal
svolgimento dell'operatività MAR e dalle Prassi di mercato ammesse elaborate dalla Consob. La Sezione 3 descrive le Proposta di adozione di "Linee Guida sullo
CONSOB - su azioni proprie in un fattispecie di abuso di mercato: l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del svolgimento dell'operatività su azioni
Commissione contesto di mercato mercato. proprie in un contesto di mercato integro" e
Nazionale per le integro" e di una La Sezione 4 concerne i profili organizzativi e le misure preventive che gli emittenti devono di una "Comunicazione sul riacquisto di
Società e la Borsa "Comunicazione sul adottare. Le Sezioni 5 e 6 affrontano le tutele regolamentari offerte dal MAR nei confronti delle prestiti obbligazionari a condizioni
riacquisto di prestiti sanzioni stabilite dalla normativa sugli abusi di mercato. Trattasi delle c.d. safe harbour e delle predeterminate"
obbligazionari a condizioni prassi di mercato ammesse.
predeterminate" In particolare, nella sezione 4 sono delineate indicazioni sulla organizzazione interna
dell’emittente, sulle modalità di comunicazione al pubblico e sulle modalità operative, così da
consentire all’emittente di ridurre sensibilmente i rischi individuati.
Coerentemente con le indicazioni fornite nella Linee Guida Consob sulla Gestione delle
informazioni privilegiate, l’emittente gestisce il processo interno che porta alla proposta
all’Assemblea degli azionisti del lancio del Buy-Back e alla sua successiva attuazione.
A seguito della cessazione della Prassi di mercato n. 3 concernente il riacquisto di prestiti
obbligazionari a condizioni predeterminate disposta con decorrenza 30 giugno 2019, la
Consob ha ritenuto opportuno sostituire la citata Comunicazione n. DEM/DME/9053316 dell’8
giugno 2009 avente ad oggetto “Prestiti obbligazionari caratterizzati da attività di sostegno
della liquidità e obbligo di riacquisto da parte dell’emittente in base a criteri predeterminati.
Adempimenti relativi alla pubblicazione di informazioni rilevanti per gli investitori” con la
Comunicazione in consultazione. Le Linee Guida e la Comunicazione in consultazione non
costituiscono prassi di mercato ammesse che le autorità nazionali hanno la facoltà di istituire
ai sensi dell’articolo 13 del MAR.
6European and Italian Authorities
4) CONSOB - Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
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Con la Delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 la CONSOB ha approvato le modifiche al
Regolamento Emittenti ad esito della consultazione con il mercato sulle proposte di modifica
necessarie al fine di adeguare le disposizioni del Regolamento Emittenti con le previsioni del
Regolamento (Ue) 2017/1129 in materia di prospetti informativi da pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, in attuazione
della nuova disciplina europea.
In particolare, all’interno del Regolamento definitivo sono state abrogate le disposizioni che
risulterebbero incompatibili o ripetitive di disposizioni contenute nel Regolamento Prospetto.
Tali abrogazioni hanno riguardato, tra le altre, le disposizioni in tema di i) contenuto del
prospetto, ii) nota di sintesi, iii) prospetto tripartito, iv) prospetto di base, v) validità, vi) regime
linguistico del prospetto.
Delibera n. 21016 del 24 Inoltre, ad esito del procedimento di consultazione con il mercato, in relazione alla procedura
luglio 2019 - Modifiche del di approvazione e pubblicazione del prospetto:
regolamento di attuazione
- sono state apportate modifiche all’art. 4 del Regolamento Emittenti. Si è ritenuto di
del decreto legislativo 24
specificare al c. 1 che la domanda di approvazione è presentata in formato elettronico, Delibera n. 21016 del 24 luglio 2019 -
febbraio 1998, n. 58,
come peraltro già avviene nella prassi. È stato poi previsto che la Consob possa Modifiche del regolamento di attuazione del
concernente la disciplina
prevedere ulteriori modalità informatiche di invio della stessa, al fine di semplificare decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
degli emittenti per
CONSOB - ulteriormente le procedure d’invio della domanda di approvazione; concernente la disciplina degli emittenti per
l'attuazione del
Commissione - non è stata accolta la modifica del c. 1-bis, proposta nel testo posto in consultazione, l'attuazione del regolamento (UE)
regolamento (UE)
Nazionale per le con riferimento all’invio di una nuova bozza di prospetto in caso di domanda di 2017/1129 del Parlamento europeo e del
2017/1129 del Parlamento
Società e la Borsa approvazione incompleta. La maggioranza dei rispondenti, infatti, ha sollevato Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al
europeo e del Consiglio,
perplessità in merito, osservando che il termine “mutamento sostanziale prospetto da pubblicare per l'offerta
del 14 giugno 2017,
dell’operazione” non risulta ben definito e lascerebbe ampi margini di apprezzamento pubblica o l'ammissione alla negoziazione
relativo al prospetto da
discrezionale. Ciò comporterebbe che l’emittente non sarebbe in grado di prevedere, di titoli in un mercato regolamentato
pubblicare per l'offerta
pubblica o l'ammissione ex ante, se una determinata nuova informazione che intenda inserire nel prospetto
alla negoziazione di titoli in possa essere tale da determinare la decadenza dell’istruttoria o meno;
un mercato regolamentato - è stato mantenuto l’obbligo di deposito presso la Consob del prospetto approvato e del
supplemento approvato. È stato, infine, eliminato l’obbligo di trasmettere una copia del
prospetto agli intermediari incaricati del collocamento.
Per quanto riguarda, invece, l’ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, è
stato introdotto il nuovo c. 4 all’art. 53, nell’ottica di assicurare un approccio proporzionato nel
controllo dei prospetti riguardanti titoli diversi dai titoli di capitale che siano negoziati
esclusivamente in un mercato regolamentato a cui solo gli investitori qualificati possono avere
accesso, oppure che abbiano un valore nominale unitario di almeno 100 mila euro. In tali casi,
ove l’emittente si sia avvalso dalla facoltà prevista dall’art. 41, del regolamento delegato
2019/980 (secondo la quale se il prospetto è sostanzialmente analogo ad un prospetto
precedente autorizzato viene prevista una procedura semplificata di controllo), i termini di
durata massima dell’istruttoria sono ridotti a 20 giorni, in deroga all’art. 8, c. 5.
7European and Italian Authorities
5) ESMA - European Security and Markets Authority
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Mediante il presente documento di consultazione l’ESMA sottopone agli stakeholders la
propria proposta di linee guida su alcuni aspetti dei requisiti della funzione di controllo della
conformità (di seguito “funzione di compliance”) previsti dalla Direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID
II), che modifica i precedenti Orientamenti del 2012, adottati ai sensi della Direttiva
2004/39/CE (c.d. MiFID I).
La MiFID II ha rafforzato i requisiti e ampliato il ruolo della funzione di compliance, con lo
scopo di accrescerne l’efficacia dei controlli e ridurre il rischio di non conformità degli enti,
senza stravolgere tuttavia l’impianto della MiFID I. Per tale motivo l’ESMA conferma
sostanzialmente gli Orientamenti del 2012, procedendo ai necessari adeguamenti.
In particolar modo, rispetto al testo del 2012:
- sono cancellate le raccomandazioni ora ricomprese nelle disposizioni normative di
secondo livello della disciplina MiFID II (nella fattispecie nel Regolamento delegato
(UE) 2017/565 nella Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione europea),
per evitare inutili duplicazioni;
- vengono integrate le previsioni relative ai nuovi compiti attribuiti alla funzione di
Consultation Paper - compliance dalle disposizioni normative di secondo livello della disciplina MiFID II, con
Guidelines on certain riferimento ai temi i) della product governance (artt. 9(6) e (7), 10(6) e (8) della Direttiva Consultation Paper - Guidelines on certain
ESMA - European
aspects of the MiFID II delegata (UE) 2017/593), ii) della gestione dei reclami (art. 26(3) del Regolamento aspects of the MiFID II compliance function
Security and
compliance function delegato (UE) 2017/565) e iii) delle politiche di remunerazione (art. 27(3) del requirements
Markets Authority
requirements Regolamento delegato (UE) 2017/565);
- sono forniti ulteriori dettagli in merito ad aspetti già trattati.
Le presenti linee guida si rivolgono alle imprese di investimento, agli enti creditizi che prestano
servizi di investimento ai sensi della direttiva MiFID II, alle imprese di investimento e agli enti
creditizi che vendono o prestano consulenza in relazione a depositi strutturati, alle società di
gestione di OICVM o di FIA che prestano servizi di investimento ai sensi delle direttive UCITS
e AIFMD, oltre che alle autorità competenti.
La loro applicazione deve avvenire su base proporzionale, in ragione della natura, del volume
e della complessità del business di un’impresa, nonché della tipologia e della gamma di servizi
di investimento prestati dalla stessa nello svolgimento della propria attività.
Una volta che le nuove linee guida saranno pubblicate nella loro versione definitiva, tradotta in
tutte le lingue ufficiali dell’Unione, le autorità nazionali competenti avranno sessanta giorni per
dichiarare la propria conformità oppure la propria intenzione di conformarsi o di non
conformarsi. Le disposizioni si applicheranno decorsi sessanta giorni dal termine ultimo
riconosciuto alle autorità competenti per notificare la propria conformità o intenzione di
conformarsi, sostituendo così gli Orientamenti del 2012.
8European and Italian Authorities
5) ESMA - European Security and Markets Authority
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L'ESMA ha pubblicato una Call for evidence su alcuni aspetti della protezione degli investitori,
inclusi nel mandato della Commissione europea all'ESMA sui report che la Commissione deve
presentare ai sensi dell'articolo 90 della MiFID II. L'articolo 90 della MiFID II prevede che la
Commissione, previa consultazione dell'ESMA, presenti una relazione al Parlamento europeo
e al Consiglio in merito, tra l'altro, all'impatto degli obblighi di divulgazione degli incentivi
secondo la MiFID II.
Come parte della sua analisi, l'ESMA sta quindi studiando in dettaglio l'impatto:
- dell'Articolo 24, paragrafo 9, secondo comma, della MiFID II sulla prestazione di servizi
Call for evidence - Impact d’investimento e servizi accessori diversi dalla gestione del portafoglio e dalla
of the inducements and consulenza in materia di investimenti fornita su base indipendente; Call for evidence - Impact of the
ESMA - European
costs and charges - dell’Articolo 24, paragrafo 4, lettera c), della MiFID II relativo alla prestazione di servizi di inducements and costs and charges
Security and
disclosure requirements investimento e servizi accessori. disclosure requirements under MiFID II
Markets Authority
under MiFID II In linea con il mandato della Commissione europea all'ESMA, la call for evidence riguarda
anche l'impatto dei requisiti di informativa in materia di costi e oneri nell'ambito della MiFID II,
compresa la raccolta di informazioni sull'eventualità e il modo in cui l'applicazione delle
suddette regole varia da uno Stato membro all'altro. La MiFID II ha rafforzato i costi e gli oneri
relativi all'informativa, da ciò discende che le divulgazioni sui costi non possono essere fatte in
modo generico, ma devono essere specifiche per transazione.
L'ESMA ha fornito chiarimenti tecnici su tali requisiti, tra cui la possibilità di fornire informazioni
ex-ante su un importo di investimento presunto.
Il termine per fornire commenti è il 6 settembre 2019.
9European and Italian Authorities
5) ESMA - European Security and Markets Authority
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Please note that the European Securities and Markets Authority (ESMA) has published a
report on the status of licencing regimes of FinTech firms across the European Union (EU).
The report is based on two surveys conducted by ESMA since January 2018, which gathered
evidence from national competent authorities (NCAs) on the licensing regimes of FinTech
firms in their jurisdictions.
The Surveys confirmed that NCAs do not typically distinguish between FinTech and traditional
business models in their authorisation and licensing activities since they authorise a financial
activity and not a technology. ESMA’s key findings from the surveys are:
- the primary area where regulatory gaps and issues have been identified by NCAs and
where FinTech firms do not fit neatly within the existing rules is related to crypto-
assets, ICOs and DLT. NCAs called for more clarity at the EU level with respect to the
definition of financial instruments and the legal nature of crypto-assets. The NCAs’
responses served to confirm ESMA’s Crypto Asset Advice that certain tokens are
financial instruments and subject to the full attendant regulation, while those tokens
that are not deemed financial instruments should be subject to some minimal level of
regulation;
- the Surveys also identified the need for greater clarity around the governance and risk
management processes associated with both cyber security and cloud outsourcing.
ESMA - European Report Licensing of The Joint ESA Advice on the need for legislative improvements relating to Information Report Licensing of FinTech business
Security and FinTech business models and Communication Technology risk management requirements in the EU financial models
Markets Authority sector and the Joint ESA Advice on the costs and benefits of a coherent cyber
resilience testing framework for significant market participants and infrastructures
within the EU financial sector address many of these issues;
- there is a direct link and interdependencies between the innovation facilitators and
authorising approaches for innovative FinTech business models. Innovation facilitators
play a central role in mapping approaches applied to FinTech and in identifying the
areas where the legislation and licensing requirements need changes and adaptation;
- finally, there is an ongoing discussion as to the need for an EU wide holistic
crowdfunding regime, particularly for crowdfunding based on non-MiFID II instruments.
The regulation of crowdfunding service providers is under scrutiny by the European
Parliament and the Council and is expected to facilitate a the level playing field for
cross-border service providers.
ESMA concludes that, based on the evidence gathered, that at present most innovative
business models can operate within the existing EU rules, and reinforces its conclusions made
in the recent reports on crypto-assets/ICOs/DLT, cyber security and innovation facilitators, but
does not make additional recommendations for changes in EU regulation at this stage, in line
with the EBA and EIOPA conclusions in their respective reports. ESMA also continues to
foster supervisory convergence on the topic of crypto assets across Member States.
10European and Italian Authorities
6) EBA - European Banking Authority
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Please note that the European Banking Authority (EBA) has published the findings of its
analysis on the regulatory framework applicable to FinTech firms when accessing the market.
The Report illustrates the developments on the regulatory perimeter across the EU, the
regulatory status of FinTech firms, and the approaches followed by competent authorities
when granting authorisation for banking and payment services.
The national regulatory status of FinTech firms with innovative business models or delivery
mechanisms shows two developments:
a) the shift from non-regulated to regulated activities – notably payment initiation services
and account information services now being subject to PSD2;
b) the ancillary/non-financial nature of the services provided by FinTech firms not subject
to any regulatory regime, with the exception of crowdfunding and to some extent
activities related to crypto-assets.
The EBA findings show few national legislative developments that could potentially create an
EU unlevelled playing field. On crowdfunding, the EBA takes note of the Commission's
Proposal for Regulation on crowdfunding service operators. On crypto-asset related activities,
the Report refers to the EBA January Report on crypto-assets and the follow-up actions.
Report on Regulatory As to authorisation approaches, the EBA found that proportionality and flexibility principles are
perimeter, regulatory status applied in the same way by competent authorities irrespective of whether the applicant Report on Regulatory perimeter, regulatory
EBA - European presents a traditional or innovative business model and/or delivery mechanism. In the context
and authorisation status and authorisation approaches in
Banking Authority
approaches in relation to of PSD2, the EBA's monitoring will observe whether such principles are used to fast track relation to FinTech activities
FinTech activities applicants.
In addition to further exploring the business models of the FinTech firms included in the 2017
FinTech Discussion Paper, the EBA enquired whether, outside that sample, CAs have
encountered challenges in reconciling innovative business models with existing EU law and
regulation. Based on the responses collected, characterisation issues have been reported to
arise from innovative business models and/or delivery mechanisms in relation to PSD2 and
EMD2 and to a lesser extent to CRD IV.
In line with the findings of the analysis of the activities and services performed by the sample
of FinTech firms included in the 2017 FinTech Discussion Paper, the EBA found that some
innovative activities or business models do not fall within the scope of any authorisation or
registration regime under the CAs’ remit. For instance, depending on the specific business
model at stake, deposit marketplace activities – that is, platforms enabling customers to place
deposits with credit institutions at various interest rates across Europe – may also be outside
the regulatory perimeter and not subject to any regulatory regime. Of note is that marketplace
activities are on the rise and business models are evolving and potentially expanding to
additional areas such as NPLs. In the light of this, the EBA is of the view that it should carry
out continuous monitoring to ensure the appropriate level of regulation of marketplace-related
activities.
11European and Italian Authorities
6) EBA - European Banking Authority
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The European Banking Authority (EBA) published its first report on the way industry has
implemented the EBA requirements aimed at protecting consumers across the European
Union.
The report focuses on the Guidelines on Product Oversight and Governance Arrangements
(POG), which the EBA issued in 2015 to address large-scale retail conduct failure and mis-
selling that was observed in the banking sector at the time. The report identifies a number of
good and bad practices and outlines the next steps the EBA will take to fulfil its supervisory
convergence mandate.
The EBA promotes a transparent, simple and fair internal market for consumer financial
products and services and seeks to foster consumer protection across the Union. One of the
identified priorities stated in its work programme for 2019 is for the EBA to ensure a consistent
EBA Report on the implementation by financial institutions of the EBA's consumer protection requirements.
EBA Report on the application of the
EBA - European application of the In order to address some of the causal drivers of consumer detriment, the EBA issued in 2015
guidelines on POG arrangements
Banking Authority guidelines on POG the POG Guidelines for manufacturers and distributors. The Guidelines are aimed at ensuring
arrangements that products are developed and brought to market in a way that focuses on the needs and
interests of the consumer and, in so doing, to reduce conduct costs and contribute to market
confidence.
This assessment, which uses a small sample of credit institutions from six Member States,
shows that manufacturers have made welcome changes, in particular in terms of processes
and governance. However, in a large number of cases, customer interests may not quite
receive the same attention as the manufacturer's commercial interests and prudential
concerns. The EBA's assessment also suggests that the industry may have different
understandings of the guidelines and that further clarification may be warranted to ensure
further convergence across Europe.
The EBA will reflect on the findings in this report to identify specific actions, such as guidance
and further clarifications, which may be needed to address the issues raised here.
12European and Italian Authorities
7) EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority
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L’EIOPA sottopone a consultazione pubblica le Linee Guida sull’esternalizzazione delle attività
ai fornitori dei servizi di cloud computing (“cloud service provider”), di cui all’art.16 del
Regolamento (UE) n.1094/2010, alla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), al Regolamento
Delegato (UE) n.35/2015 e alle Linee Guida EIOPA-Bos-14/253 sul sistema di governance.
In linea con il suo contributo al piano d'azione FinTech della Commissione europea e tenendo
conto dell'esito del quarto InsurTech roundtable sull'uso del cloud computing da parte delle
imprese di assicurazione e di riassicurazione, l'EIOPA ha sviluppato questi orientamenti
indirizzati alle imprese di assicurazione e di riassicurazione e alle autorità di vigilanza
nazionali con i seguenti obiettivi: i) fornire chiarimenti e trasparenza ai partecipanti al mercato
evitando potenziali arbitraggi normativi; ii) promuovere la convergenza delle Autorità di
vigilanza in merito alle aspettative e ai processi applicabili in relazione al cloud outsourcing.
Essendo i servizi cloud più standardizzati rispetto alle forme tradizionali di outsourcing, ciò
consente di fornire i servizi a un numero maggiore di clienti diversi in modo più automatico e
su ampia scala. Sebbene i servizi cloud possano offrire una serie di vantaggi, quali economie
di scala, flessibilità ed efficienza in termini di operatività e di costi, sollevano anche sfide in
termini di protezione di dati, sicurezza e concentrazione, non solo dal punto di vista delle
singole imprese, ma anche a livello di settore.
EIOPA - European Consultation paper on the
In particolare, la non uniformità circa l’applicazione del servizio di cloud computing, potrebbe Consultation paper on the proposal for
Insurance And proposal for Guidelines on
avere impatti negativi sull’adozione prudente di tale servizio da parte del settore europeo Guidelines on outsourcing to cloud service
Occupational outsourcing to cloud
assicurativo e riassicurativo. I seguenti impatti potrebbero essere riassunti in potenziali costi providers
Pensions Authority service providers
maggiori per le imprese in questione e pratiche di vigilanza non coordinate che potrebbero
portare a potenziali eventi di concorrenza sleale.
Alla luce di ciò, l’EIOPA ha preso in considerazione le più recenti Linee Guida pubblicate
dall’EBA sugli accordi di esternalizzazione (EBA/GL/2019/02). Avendo identificato esigenze
simmetriche, in conformità con il principio di proporzionalità e la materialità del servizio
esternalizzato, l’EIOPA si è soffermata nell’inquadrare l’importanza della fattispecie. Infatti, nei
sistemi basati su cloud, il provider e il cliente condividono il controllo delle risorse del sistema
e, quindi, l’operatività dello stesso sistema. Ciò comporta, anche da un punto di vista della
sicurezza e del controllo, una condivisione di responsabilità tra il fornitore del servizio cloud e
il cliente stesso.
La consultazione resterà aperta fino al 30 settembre 2019.
Le imprese dovrebbero revisionare e modificare di conseguenza gli accordi di
esternalizzazione esistenti al fine di garantire che siano conformi ai presenti Orientamenti
entro il 1° luglio 2022. Qualora ciò non fosse possibile, le imprese dovrebbero informare la
propria Autorità di vigilanza, includendo le misure previste per completare la revisione degli
accordi o l’eventuale strategia di uscita. L’Autorità potrebbe eventualmente concedere una
proroga per il completamento della revisione degli accordi.
13European and Italian Authorities
7) EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority
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Si informa che l'EIOPA ha pubblicato i seguenti pareri per supportare le autorità nazionali
competenti nell'attuazione della direttiva IORP II:
- Opinion on the use of governance and risk assessment documents in the supervision of
IORPs;
- Opinion on the practical implementation of the common framework for risk assessment
and transparency for IORPs;
- Opinion on the supervision of the management of operational risks faced by IORPs;
- Opinion on the supervision of the management of environment, social and governance
risks faced by IORPs.
EIOPA - European EIOPA issues opinions on
Insurance And governance and risk In particolare, l’obiettivo dell’ “Opinion on the use of governance and risk assessment EIOPA issues opinions on governance and
Occupational management of pension documents in the supervision of IORPs” è di promuovere pratiche di vigilanza comuni, risk management of pension funds
Pensions Authority funds fornendo alle autorità una guida sull’uso dei documenti di governance nella vigilanza degli
IORP.
L’Opinion inoltre fornisce inidicazioni sull’uso dei documenti di governance nella vigilanza delle
politiche di investimento degli IORP.
Le autorità competenti dovrebbero anche tenere in considerazione le modifiche derivanti dalla
nuova legislazione dell’Unione europea in materia di investimenti sostenibili e rischi di
sostenibilità. La nuova legislazione cerca una maggiore trasparenza sull’integrazione dei rischi
di sostenibilità nelle politche di remunerazione, sulle considerazioni degli IORP sugli impatti
negative sulla sostenibilità e sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli
investimenti sostenibili.
14European and Italian Authorities
7) EIOPA - European Insurance And Occupational Pensions Authority
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Si informa che l'EIOPA ha avviato una consultazione sulla bozza di un parere sulla vigilanza
dei principi di remunerazione nel settore assicurativo e riassicurativo.
I principi stabiliti nell'articolo 275 del regolamento delegato (UE) 35/2015 della Commissione
europea sono di alto livello e lasciano un notevole potere discrezionale alle assicurazioni e
alle autorità di vigilanza. Difatti, sono emerse pratiche divergenti in tutta l'Unione europea.
Al fine di costruire prassi di vigilanza comuni, l'EIOPA, con tale parere rivolto alle autorità
nazionali, fornisce indicazioni sull'applicazione dei principi di remunerazione e promuove un
approccio proporzionato per l'identificazione tra il personale di potenziali soggetti con un alto
Consultation Paper on draft profilo di rischio.
EIOPA - European
Opinion on the supervision Il parere individua inoltre parametri di riferimento che dovrebbero innescare il dialogo di Consultation Paper on draft Opinion on the
Insurance And
of remuneration principles vigilanza e non dovrebbero essere considerati come obiettivi concreti per l'attuazione pratica supervision of remuneration principles in
Occupational
in the insurance and dei principi di remunerazione. the insurance and reinsurance sector
Pensions Authority
reinsurance sector L'intenzione dell'EIOPA non è di aggiungere requisiti o di creare oneri amministrativi.
La supervisione basata sul rischio della politica retributiva implica che le autorità nazionali
competenti dovrebbero adottare un approccio bidimensionale nella valutazione del rischio: la
prima dimensione è il profilo di rischio complessivo delle imprese e la seconda dimensione è il
modello della politica retributiva concreta che potrebbe essere identificato come più rischioso
di altri. Le autorità nazionali possono adottare un approccio proporzionato e più flessibile nella
vigilanza dei principi di remunerazione quando le imprese sono classificate come «a basso
rischio»
La consultazione resterà aperta fino al 30 settembre 2019.
15European and Italian Authorities
8) Banca d’Italia
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Si informa che sul sito di Banca d'Italia è stato pubblicato l'intervento di Luigi Federico
Signorini su "Rischi climatici e regolamentazione prudenziale".
Sul tema sono presenti in agenda due questioni.
La prima consiste nella creazione di una tassonomia, ossia un sistema di indicatori
armonizzati che consenta agli investitori di identificare attività sostenibili dal punto di vista
climatico e ambientale.
La seconda questione riguarda la ricerca dei modi più opportuni per incorporare i rischi
climatici nelle politiche di gestione del rischio da parte degli intermediari, così come nelle
valutazioni prudenziali.
Vi è largo consenso tra i regolatori sul fatto che i rischi derivanti dai fattori ESG non
rappresentano una categoria di rischio a sé stante. Va piuttosto individuato l’effetto di tali
fattori sulle tradizionali categorie di rischio (di credito, di mercato, operativi). Occorre
identificare i relativi meccanismi; prendere in considerazione tanto gli intermediari singoli
Intervento di Luigi Federico
quanto il sistema finanziario nel suo complesso; valutarne il riflesso sui canali di funding e sui Intervento di Luigi Federico Signorini su
Signorini su Rischi climatici
Banca d’Italia diversi business model. Rischi climatici e regolamentazione
e regolamentazione
Gli intermediari saranno chiamati a predisporre sistemi di governance, organizzativi e di prudenziale
prudenziale
controlli interni adeguati, nonché a sviluppare analisi opportune, anche in un orizzonte di
lungo termine, per determinare l’impatto dei rischi di origine climatica e ambientale sui propri
portafogli e sulle proprie strategie di business.
L’analisi richiede l’uso di dati e metodologie almeno in parte nuovi, di scenari previsionali
adatti alla valutazione di eventi ad alto impatto e bassa frequenza. Questa analisi dovrà
consentire ad esempio di calcolare, per i rischi “fisici”, indicatori di vulnerabilità degli attivi
rispetto ai fattori climatici, tenendo ad esempio conto della localizzazione degli investimenti;
per i rischi “di transizione”, l’impatto di norme più severe sull’efficienza energetica sul valore
degli immobili a garanzia di mutui.
Vi saranno obblighi di diffusione delle informazioni (“Pillar 3”) sui rischi climatici e più in
generale sui rischi legati ai fattori ESG. Un primo esempio di misure legislative in tal senso è
contenuto nel nuovo schema regolamentare prudenziale per banche (Regolamento UE
2019/876, c.d. CRR2) e imprese di investimento.
16European and Italian Authorities
9) COVIP - Commissione Di Vigilanza Sui Fondi Pensione
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Tramite il presente documento, la COVIP sottopone a consultazione le modifiche ed
integrazioni che si intendono apportare al “Regolamento sulle procedure relative
all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli
statuti e regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni,
all’attività transfrontaliera e ai piani di riequilibrio” del 2010, nell’ambito della complessiva
attività di revisione delle disposizioni COVIP interessate dalle modifiche legislative recate al
D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (“Disciplina delle forme pensionistiche complementari”) dal
D.lgs. 13 dicembre 2018, n. 147 (“Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti
pensionistici aziendali o professionali”), in recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341 relativa
alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali.
Schema delle modifiche ed Le principali modifiche e integrazioni riguardano l’adeguamento del Regolamento alle nuove
integrazioni al disposizioni del Decreto in materia di governance e tengono conto, in particolare,
“Regolamento sulle dell’avvenuta eliminazione, per i fondi pensione negoziali e preesistenti, della figura del
procedure relative Responsabile del fondo e dell’introduzione delle funzioni fondamentali.
Schema delle modifiche ed integrazioni al
all’autorizzazione Con specifico riferimento ai fondi pensione aperti, si è presa in considerazione l’avvenuta “Regolamento sulle procedure relative
all’esercizio delle forme soppressione dell’Organismo di sorveglianza e la sua sostituzione con un Organismo di all’autorizzazione all’esercizio delle forme
pensionistiche rappresentanza. Di conseguenza, sono stati eliminati dal Regolamento i riferimenti pensionistiche complementari, alle
complementari, alle all’organismo soppresso. Inoltre, sempre con riferimento ai fondi pensione aperti, si è tenuto
Commissione Di modifiche degli statuti e regolamenti, al
modifiche degli statuti e presente l’obbligo sancito dall’art. 5-decies del D.Lgs. 252 del 2005, il quale prevede che la
Vigilanza Sui Fondi riconoscimento della personalità giuridica,
regolamenti, al COVIP adotti sul tema specifiche istruzioni, sentite le Autorità di vigilanza competenti sui
Pensione alle fusioni e cessioni, all’attività
riconoscimento della settori interessati. Con riferimento a quanto detto, ulteriori precisazioni potranno essere fornite transfrontaliera e ai piani di riequilibrio”, di
personalità giuridica, alle ad esito delle interlocuzioni che la COVIP ha già avviato con le predette Autorità.
cui alla deliberazione COVIP del 15 luglio
fusioni e cessioni, all’attività Inoltre, si è proceduto all’introduzione di disposizioni procedurali per il rilascio
2010
transfrontaliera e ai piani di dell’autorizzazione di cui all’art. 5-bis, comma 3, del D.Lgs. 252 del 2005, avente per oggetto
riequilibrio”, di cui alla l’esternalizzazione, in tutto o in parte, delle funzioni fondamentali allo stesso soggetto o unità
deliberazione COVIP del organizzativa cui è affidata una funzione simile nell’impresa promotrice. Ciò è possibile solo
15 luglio 2010 previa autorizzazione della COVIP, qualora sia dimostrato che eventuali conflitti di interesse
siano adeguatamente prevenuti o gestiti.
Ulteriori modifiche hanno ad oggetto il trasferimento transfrontaliero: vengono, infatti,
disciplinate le modalità per l’autorizzazione da parte di COVIP di tali trasferimenti da un fondo
di un altro Stato membro a un fondo italiano ed è stata, inoltre, modificata la procedura
relativa a tale attività.
Sono state introdotte ulteriori precisazioni, di ordine procedurale, con riferimento alle fusioni
proprie tra fondi pensione negoziali e preesistenti.
Quanto, infine, alle modalità di trasmissione alla COVIP delle istanze e comunicazioni è stata
privilegiata la modalità di trasmissione tramite posta elettronica certificata.
La consultazione resterà aperta fino al 23 settembre 2019.
17Associations/Institutes
10) WSBI & ESBG
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Please note that the ESBG’s website has been updated with the document "Sustainable
finance: a long - standing commitment of savings and retail banks". Due to their specific role,
position and social tradition, savings and retail banks are best placed to understand that there
is no such thing as environmental sustainability alone. Sustainability must be holistic and
should integrate social and environmental objectives. It should also incorporate good
governance principles and a commitment for all financial actors to be good corporate citizens.
The importance of sustainable finance is being recognised globally as a way to fight climate
change, but banks also need help in the transition to a low-carbon future. Therefore, WSBI &
Sustainable finance: a
ESBG appeals to policy makers to give enough leeway and flexibility to adapt to the transition.
long - standing Sustainable finance: a long - standing
WSBI & ESBG Orderly implementation is crucial: taxonomy is a necessary first step before incorporating ESG
commitment of savings commitment of savings and retail banks
considerations in financial regulation. In order to allow a smooth transition towards a low-
and retail banks
carbon economy a dynamic single set of definitions is needed and should define not only green
finance but also how an activity contributes towards sustainability. WSBI & ESBG also appeals
to policy-makers to provide the basis in order to foster a plan to move towards low-carbon
financing and incentives for banks, SMEs and households alike to encourage a sustainably-
oriented mind-set.
Banks are more than willing to play their part, but the interests of banks, national governments,
international policy makers and supervisors need to be aligned. WSBI & ESBG needs to work
with an informed population who understand the risks we are facing.
18Associations/Institutes
11) ASSONIME - Associazione fra le società Italiane per azioni
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Si informa che sul sito di ASSONIME è stato pubblicato il documento Interventi 9/2019 "The
principles and governance of sustainable remuneration policies".
Il documento raccoglie le presentazioni tenute in occasione del workshop organizzato da
Assonime il 24 giugno 2019 dedicato all'evoluzione della governance delle remunerazioni
legate anche a obiettivi non finanziari o a criteri di sostenibilità, tendendo conto delle novità
della Direttiva europea 2017/828/UE sull'impegno a lungo termine degli azionisti di società
ASSONIME - Interventi 9/2019 - The quotate. La direttiva prevede espressamente che la politica per la remunerazione deve
Interventi 9/2019 - The principles and
Associazione fra le principles and governance contribuire "alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della
governance of sustainable remuneration
società Italiane per of sustainable società", illustrare "il modo in cui fornisce tale contributo" e indicare "i criteri da utilizzare basati
policies
azioni remuneration policies sui risultati finanziari e non finanziari, tenendo conto, se del caso, dei criteri relativi alla
responsabilità sociale d'impresa, e spiega in che modo essi contribuiscono" e "i metodi da
applicare per determinare in che misura i criteri basati sui risultati sono stati soddisfatti".
Il decreto legislativo 49/2019 di recepimento della Direttiva, pubblicato in G.U n. 134 del 10
giugno 2019, incide sui contenuti della politica per la remunerazione, e sui poteri dei soci, vista
la previsione del voto vincolante sulla politica di remunerazione, e il voto consultivo sulla
relazione sulla remunerazione (ex-post).
19Associations/Institutes
12) EcoDa - The European Confederation of Directors' Associations
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In June, Accountancy Europe issued a report on “10 ideas to make corporate governance a
driver of a sustainable economy”. This reports suggests changes in boards’ roles and practices
and proposes legislative and non-legislative actions by EU and national policymakers and
regulators.
The European Confederation of Directors Associations (ecoDa) has just expressed its thoughts
and opinions in reaction to this report.
In its paper, ecoDa highlights the following points:
- it is obvious nowadays that boards must ensure that companies create value for their
shareholders and their relevant stakeholders in a sustainable manner, and that
businesses cannot expect to remain competitive in the long run if they destroy the
ecosystem in which they operate;
- when it comes to climate-related issues, the legislator can accelerate change;
EcoDa - The ecoDa’s Reaction to the
- boards should not be turned into a compliance body that only looks at the mechanical
European Accountancy Europe ecoDa’s Reaction to the Accountancy
respect of the legislation;
Confederation of Report "10 Ideas to make Europe Report "10 Ideas to make CG a
- the management function as having a prime responsibility when it comes to
Directors' CG a driver of a driver of a sustainable economy”
sustainability;
Associations sustainable economy”
- boards have to choose CEOs who are aligned with the culture and the purpose of the
company and who have a new, innovative mindset. This is certainly an area where
boards have to exercise true leadership;
- it is important to reassert a proper balance of powers between boards and management
and to set a crisp line between boards’ and management’s legal and fiduciary duties;
- the regulator could certainly stress the need for shareholders to be transparent on the
corporate purpose they have set for the company;
- sustainability cannot be addressed in isolation by the management, the board and the
shareholders. It is definitely an issue that requires more dialogue among boards and
investors;
- ecoDa does not see the added value of a European CG Code. The OECD CG principles
are broad enough to accommodate the national CG specificities.
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