Esami di Stato: dal secondo scritto all'orale - IIS MARIO ...
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Scuola7 21 gennaio 2019, n. 121 Esami di Stato: dal secondo scritto all'orale Le norme di riferimento Con la pubblicazione del D.M. 37 del 18 gennaio 2019 si aggiunge un ulteriore tassello nel mosaico che comporrà il quadro del rinnovato esame di Stato al termine della scuola secondaria di II grado così come prefigurato dalla seconda parte del Decreto legislativo 62/2017 (artt. 12- 21). Il decreto ha, in alcuni passaggi, la forma dell’Ordinanza Ministeriale, poiché fornisce concrete indicazioni operative alle Commissioni che si troveranno ad operare nel giugno prossimo. Gli altri due atti normativi di rilevanza, che hanno accompagnato sinora il percorso indicato dalla legge delega, sono la nota Miur 3050 del 4-10- 2018, che ha dato le prime indicazioni sul riformato esame di Stato e conteneva in allegato due importanti documenti di scenario, relativi uno alla definizione dei quadri di riferimento e alle griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, l’altro alla tipologia della prima prova scritta. Successivamente, il 26 novembre, il D.M. 769 ha licenziato i Quadri di Riferimento per la redazione delle due prove scritte (caratteristiche, nuclei tematici fondamentali e obiettivi della prova), con le relative griglie di valutazione; quasi contemporaneamente sono stati diffusi esempi di prime e seconde prove scritte (di seguito forniamo un repertorio delle risorse on line). Con il D.M. 37/2019 si apre il sipario sull’attesissima parte relativa alla forma che avranno le seconde prove; in allegato sono riportati i repertori delle discipline interessate per licei, istituti tecnici e professionali, che gli studenti dovranno sostenere anche su coppie di discipline. La novità era nota, ora abbiamo la definizione degli abbinamenti: latino-greco, Pag. 1 a 14
matematica-fisica; lingua 1-lingua 3; economia aziendale-informatica e così via. Nel decreto sono individuate anche le discipline affidate a commissari esterni e indicazioni per le sezioni EsaBac, senza sostanziali novità essendo la normativa di rifermento immutata. La struttura del colloquio Occorre prestare attenzione al fatto che il cuore del decreto è in realtà l’art. 2, che disegna le "modalità di avvicinamento" al colloquio, offre indicazioni sulla preparazione dello stesso da parte della commissione e ne indica le regole di svolgimento. Nel frattempo scompare la cara tesina “coperta di Linus” della maturità. La commissione partirà proponendo agli studenti, come stabilito dal D.lgs. 62/2017, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio. I materiali di partenza saranno predisposti dalle stesse commissioni nei giorni che precedono l’orale, tenendo conto del percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti, descritto nel documento che i Consigli di classe consegneranno, come ogni anno, in vista degli esami. Specifiche indicazioni vengono date per l’esposizione, “mediante breve relazione o un elaborato multimediale”, delle esperienze svolte nell’ambito dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, proiettati in un’ottica orientativa che guardi alla significatività e alla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e di lavoro post-diploma. Gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro, come sappiamo, sono stati ridenominati dalla legge di bilancio “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, e a decorrere dall’anno scolastico in corso se ne riduce il numero di ore minimo complessivo da svolgere. Una parte del colloquio riguarderà poi Pag. 2 a 14
esperienze, percorsi e attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e costituzione”, tenendo conto delle informazioni fornite dal Consiglio di classe su quanto effettivamente realizzato. Toh! La “tesina” (il dossier per il colloquio) la prepara la commissione… Riguardo i lavori preparatori della commissione, questa dovrà dedicare “un'apposita sessione alla preparazione del colloquio. Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello dei candidati da esaminare nella classe/commissione aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli stessi materiali a diversi candidati”. Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio. La commissione, nel preparare gli spunti dai quali avviare la discussione con i candidati, dovrà attenersi alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali; avrà cura di gestire con equilibrio l’articolazione e la durata delle fasi del colloquio, nonché di garantire il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse, che ridurrebbe il colloquio a una sequenza di domande sulle singole discipline (una sorta di mini-interrogazione sequenziale). La centralità del documento del 15 maggio Pag. 3 a 14
Ogni atto normativo di questo genere porta con sé forti ricadute sulla quotidianità della vita scolastica, rilanciando la palla nel campo dei Collegi docenti e dei Consigli di classe. Quello che si può dire, in prima battuta, è che la nuova maturità, così come si va delineando, interpella in maniera più diretta i docenti delle classi finali e pone al centro dello svolgimento dell’esame il documento del Consiglio di classe, non a caso più volte esplicitamente e implicitamente richiamato dall’art. 2 del D.M. 37/2019, non come adempimento di rito ma come organo di trasmissione fra Consiglio di classe e Commissione, sul quale si incentrerà l’intero esame. La centralità assunta dal documento del 15 maggio era già evidente dopo la pubblicazione dei Quadri di riferimento e delle griglie per la correzione delle prove, dal momento che sarà il documento a orientare la commissione sulle modalità attraverso le quali i docenti avranno curvato nel curricolo di scuola nuclei tematici delle discipline, e definito i descrittori degli indicatori riportati nelle griglie per la valutazione delle prove. Documentare bene il curricolo della classe In sintesi, dal quadro entro il quale si va delineando il nuovo esame di Stato, il documento di presentazione della classe dovrà contenere indicazioni relative a: • testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per sviluppare il colloquio, e che dovranno essere chiaramente incardinati nel percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti, e descritto nelle metodologie e nelle scelte adottate per la costruzione del curricolo; • repertorio dei descrittori in cui articolare i singoli indicatori delle griglie di valutazione; Pag. 4 a 14
• indicazioni sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola-lavoro), proiettati in un’ottica orientativa; • attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’area di “Cittadinanza e Costituzione”; • modalità attraverso le quali è stata sviluppata la metodologia CLIL; • tutte le connessioni interdisciplinari (attività in compresenza, potenziamento, recupero e potenziamento) che possano orientare la commissione nella conduzione del colloquio. Orientarsi nel web tra norme ed esempi D.M. 18.01.2019, n. 37 D.M. 26.11.2018, n. 769 Esempi tracce I prove scritte: http://www.miur.gov.it/web/guest/- /esame-di-stato-2018-2019-secondaria-di-ii-grado-on-line-i-primi- esempi-di-tracce-per-la-prova-di-italiano-della-nuova-maturita-per- accompagnare-gli-st?pk_vid=f31359799b70badd1548007342874da3 Esempi di tracce II prove scritte: http://www.miur.gov.it/web/guest/- /maturita-on-line-gli-esempi-di-tracce-della-seconda-prova- scritta?pk_vid=f31359799b70badd1548007109874da3 Ricerca delle materie della II prova per indirizzo di studio http://matesami.pubblica.istruzione.it/VisualizzaMaterieEsami/i ndirizzi/ricerca?pk_vid=f31359799b70badd1548007526874da3 Giorgio Cavadi Scuola7 28 gennaio 2019, n. 122 La nuova “maturità”: qualche chiosa Vent’anni (anzi cinquant’anni) dopo Pag. 5 a 14
Con la nota 04.10.2018, prot. n. 3050 e il decreto 26.11.2018, n. 769, il Miur ha apportato significativi cambiamenti agli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, che si terranno il prossimo mese di giugno. In primo luogo va precisato e sottolineato che, malgrado tali esami vengano ancora chiamati “di maturità”, le loro finalità sono altre. E non solo da oggi. È opportuno ricordare che valutare la maturità di uno studente giunto alla fine di un percorso di studi della durata di ben 12 anni (dai 6 ai 18 anni di età) significa e comporta la considerazione e la valutazione in primo luogo delle modalità con cui “utilizza” le conoscenze acquisite. In tal senso si esprimeva, infatti, la legge 119 del 1969 (art. 5): “L’esame di maturità ha come fine la valutazione globale della personalità del candidato”. Ma con la legge 425 del 1997 – sono trascorsi quasi trent’anni dal varo della precedente – si apportarono sostanziali modifiche. In effetti, l’articolo 6 di tale legge, concernente le certificazioni, così recita: “Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea”. Ce lo chiede l’Europa? In effetti il concetto stesso di maturità (saper pensare) nel corso del tempo è stato superato dal concetto di competenza (saper fare). E ciò in ordine alle trasformazioni in atto anche nelle scuole dell’Unione Europea. È opportuno ricordare che con il Trattato di Maastricht, sottoscritto nel 1992, la Comunità Economica Europea, nata nel lontano 1957 con i Trattati di Roma, ha compiuto un “salto di qualità”: è diventata Unione Pag. 6 a 14
Europea, ben altra cosa rispetto ad un semplice insieme interattivo di economie nazionali. E ciò ha comportato anche una forte accentuazione culturale, civica e politica. Pertanto, in un’ottica e in una prospettiva così ampia, le finalità stesse dei percorsi di studio nei Paesi facenti parte dell’Unione Europea hanno acquisito contenuti e significati di più alto profilo. Pertanto occorre adottare corrette chiavi di lettura per comprendere le innovazioni via via apportate al “nostro” esame di Sato conclusivo dell’intero percors0 degli studi scolastici. Il nuovo esame di Stato in sintesi Per quanto riguarda il merito dei contenuti e delle finalità del “nuovo” esame, le innovazioni più significative sono le seguenti. Per quanto riguarda l’ammissione all’esame, il voto in condotta non dev'essere inferiore al sei. Per quanto riguarda le assenze, la frequenza deve aver coperto almeno tre quarti del monte-ore annuale. Per quanto riguarda il voto relativo alle singole materie, secondo il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62, "nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo". Per quanto riguarda la prima prova scritta, il maturando, qualsiasi percorso di studi abbia seguito, sceglierà una traccia tra tre tipologie offerte dal Miur, da affrontare e svolgere in un massimo di sei ore. Le tracce riguardano: 1) analisi del testo: il candidato può scegliere tra due proposte relative a un testo, di prosa o di poesia, di un autore italiano; 2) testo argomentativo: scelta fra tre tracce di ambito artistico, letterario, filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico; 3) traccia relativa a un tema di ordine generale. Le seconde prove Pag. 7 a 14
Quest'anno, secondo il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, n. 62 e la nota del 4 ottobre, la seconda prova può essere multidisciplinare e comprendere, quindi, tutte o quasi le materie caratterizzanti un indirizzo di studio. Anche quest’anno, entro la fine di gennaio, il Miur ha scelto le materie della seconda prova scritta. I maturandi del liceo scientifico dovranno affrontare una seconda prova sia di matematica che di fisica; quelli del classico una prova mista di latino e greco. Nel DM del 26 novembre 2018 il Miur ha illustrato le novità della seconda prova scritta, che non riguardano solo le materie, ma anche la struttura. Per esempio, la prova del liceo classico sarà divisa in due parti, la prima di traduzione e la seconda di comprensione. Anche la prova relativa agli istituti tecnici cambierà sia nella struttura che nelle tracce. Quella degli istituti professionali sarà divisa in due parti: una ministeriale, uguale per tutti gli studenti di un determinato indirizzo di studi; la seconda, invece, stabilita dalla commissione. Inoltre, per garantire una valutazione più omogenea, il Miur ha pubblicato delle griglie di valutazione, che i commissari useranno in sede di correzione degli scritti. La prova orale Per quanto riguarda il colloquio, l'alternanza scuola-lavoro, non obbligatoria per l'ammissione, ne sarà parte integrante. Per quanto riguarda la tesina, anche se è stata abolita, spetterà sempre alle commissioni chiedere al candidato se ha da avanzare dei lavori eseguiti nel corso degli studi. È consigliabile che il candidato presenti l’esito di una ricerca mirata, eventualmente supportata da una presentazione in Power Point e/o da altri prodotti multimediali e/o documenti cartacei. Anche le problematiche relative a Cittadinanza e Costituzione potrebbero essere oggetto del colloquio. I punteggi d’esame Pag. 8 a 14
Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi ai fini della valutazione delle singole prove, parziale e finale, la scelta del Miur è la seguente. Per quanto riguarda il credito degli ultimi tre anni di studio, i punteggi massimi sono: 12 + 13 + 15 = 40. Per quanto riguarda le prove: punteggio massimo 20 per la prima, 20 per la seconda, 20 per il colloquio. Il totale è 100. I punteggi minimi che garantiscono la sufficienza sono 12, 12 e 12. La commissione dispone di altri 5 punti, qualora il candidato vanti un creduto minimo di 30 punti e un minimo di 50 punti per le tre prove. È prevista la lode: può essere attribuita ai candidati che vantano 40 punti di credito ed abbiano ottenuto 40 punti alle prove scritte e 20 al colloquio. Maurizio Tiriticco Scuola7 4 febbraio 2019, n. 123 Esami di Stato: un colloquio “trasversale”? Il nuovo decreto sugli esami di Stato L’art. 2 del decreto ministeriale 18 gennaio 2019 disciplina le modalità del colloquio dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione. Come spesso capita, il testo normativo suppone delle idee sull’insegnamento che è utile mettere in evidenza, anche perché non sempre le polemiche e le discussioni che lo stesso testo innesca ne tengono debito conto. In questo caso balza agli occhi principalmente la questione del sorteggio, ed è questa all’ordine del giorno sui siti degli studenti e anche nelle discussioni tra gli insegnanti. Qui però vorrei spostare l’attenzione su una questione soggiacente, a mio parere, a tutte le altre: quella della modalità di presenza delle discipline in questa terza e ultima fase dell’esame, dopo le due prove scritte. Ma occorre partire, sia pur brevemente, da più lontano. Pag. 9 a 14
Le competenze trasversali nell’ordinamento scolastico Il costrutto “competenze trasversali” ormai circola da diversi anni nel mondo della scuola. L’Europa le ha chiamate competenze chiave per la cittadinanza e la legislazione scolastica italiana le ha recepite fin dall’innalzamento dell’obbligo di istruzione del 2007, per approdare alle Indicazioni nazionali per il primo ciclo del 2012, in cui esse campeggiano come riferimento prioritario per la costruzione dei curricoli. Nel secondo ciclo, poi, l’alternanza scuola-lavoro le ha fortemente enfatizzate. Per la verità già nel 1997 l’esame di Stato riformato poneva l’istanza di un dialogo tra i saperi disciplinari. Sia la terza prova che il colloquio avevano la funzione di far vedere la capacità di istituire nessi tra le materie, e l’elaborato con cui si apriva il colloquio, a cura dello studente, si prestava proprio a far rilevare questa capacità di mettere in mappa, attorno ad una tematica trasversale, gli apprendimenti disciplinari. De profundis per le discipline? Oggi, in virtù del D.lgs. 62/2017 che discende dalla Legge 107 del 2015, siamo davanti dopo venti anni ad un cambiamento. La terza prova - che ha ampiamente tradito il suo mandato riducendosi ad una sommatoria di rilevazioni disciplinari - va in soffitta, ed il colloquio assume dei caratteri, almeno nelle intenzioni, più marcatamente trasversali. In qualche conferenza di servizio qualcuno si è lanciato nel de profundis delle discipline scolastiche, forse immaginando una scuola secondaria di secondo grado che non solo non esiste nel nostro Paese, ma è difficile che possa esistere, se non a fronte di una profonda rivoluzione del sapere professionale degli insegnanti, che resta fortemente disciplinarista, come si può constatare assistendo ad una qualsiasi seduta di consiglio di classe o ad uno scrutinio o ancora ad un ricevimento genitori. Pag. 10 a 14
Il legislatore mostra di conoscere bene questo disciplinarismo diffuso (ne è spia l’espressione “evitando rigide distinzioni tra le discipline” su cui mi soffermerò più avanti), ma non può e non vuole rinunciare, com’è giusto che sia, all’istanza di trasversalità. Ne vien fuori questo articolo 2, che qui prendiamo in esame. Le discipline alla base delle competenze Il colloquio presenta, come nel passato, varie fasi (comma 2), di cui è certo che la prima riguarda l’analisi di “testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale” (comma 1). Quelle cinque categorie di oggetti culturali sono chiamate in causa perché si vuole vedere se l’alunno abbia acquisito qualcosa che riguarda le singole discipline. Stiamo parlando sia dei contenuti che dei metodi, che quindi sono disciplinari. Qui quel che viene messo sotto osservazione è l’acquisire, cui poi si aggiunge l’utilizzare e il mettere in relazione. E il tutto prelude all’argomentare, competenza che percorre tutte le prove d’esame. A ben vedere, le discipline, lungi dallo scomparire, costituiscono la base per esercitare le competenze trasversali. Come questo possa accadere sarà materia di riflessione delle scuole, ma soprattutto dipenderà dalla fisionomia delle singole commissioni. C’è però una spia interessante del sentire didattico del legislatore, già anticipata, nello stesso comma 2: “La commissione cura […] il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente, Pag. 11 a 14
anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte”. Colloquio senza rigide distinzioni tra le discipline Le diverse discipline non solo vanno coinvolte, ma anche in modo ampio, e tutte quelle di cui sono titolari i commissari. Il legislatore è attento alla possibilità che qualcosa resti fuori. E dunque cosa ci sarebbe di nuovo? Di nuovo ci sarebbe la necessità di evitare una “rigida distinzione tra le stesse”. Non vi è chi non veda la discrezionalità delle singole commissioni a questo proposito. Chi valuterà se il commissario di scienze stia praticando una “rigida distinzione”? Certo verificherà il possesso delle conoscenze scientifiche, quindi dovrà distinguere la propria disciplina dalle altre. Ed è doveroso che lo faccia, se vuole conferire dignità al sapere di cui è titolare. Ma lo farà in modo morbido o rigido? Quale presidente censurerà un commissario perché sta operando rigide distinzioni? I materiali e la ricerca dei nodi concettuali Ma anche il comma 3 non va trascurato. I materiali della fase iniziale del colloquio (saranno testi, documenti, mappe, schemi? Trasversali o tratti dalle singole discipline?) hanno “l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline”. Le discipline rifanno la loro comparsa davanti al candidato, ma egli dovrà trattarne i nodi concettuali. Il legislatore ha certamente contezza di cosa sia un nodo concettuale disciplinare, ma ha contezza di quanti docenti possono pronunciarsi, ammesso che sia possibile, su un nodo concettuale? Che tipo di stimoli vanno offerti ad un alunno, supponiamo in letteratura italiana, affinché egli tratti un nodo concettuale? Gli si chiederà, piuttosto che il titolo di una raccolta poetica di Montale, il tema del correlativo oggettivo? Oppure si rinuncerà a Montale e gli si chiederà “il linguaggio della poesia primo novecentesca”? Quale presidente interverrebbe per Pag. 12 a 14
avvisare un commissario che non sta facendo trattare nodi concettuali? E quale didattica disciplinare verrebbe suggerita da questo tipo di impulso normativo? La predisposizione e la scelta delle buste Poi il comma 5 parla del sorteggio. I candidati scelgono una busta e vi trovano i materiali da “analizzare”. Saranno materiali scelti in modo tale da prestarsi alla trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline coinvolte in modo ampio, senza escludere alcun commissario. Che tipo di colloquio allora sarà? Qualcuno sospetta che la norma consenta un’interpretazione gattopardesca, a parte la predisposizione delle buste. Avremo alunni di cui davvero si verificheranno le competenze trasversali? E cosa si metterà nel documento del consiglio di classe, che consenta ai commissari esterni di muoversi nel rispetto dei percorsi compiuti? Quattro mesi non bastano… ci sono ritardi di anni Le scuole hanno pochi mesi per rispondere a tutte queste domande, ma ovviamente ci riusciranno. Non possono non riuscirci. Si tratterà di predisporre il colloquio in modo da garantire l’assoluta efficienza della procedura di sorteggio, che presuppone ovviamente una presa di posizione sulla tipologia di materiali che andrà collocata nelle singole buste e, a ritroso, una capacità di creare coerenza tra essi e il documento del consiglio di classe. L’unico problema, forse, resta la coerenza tra tutto ciò e le didattiche che i docenti metteranno in campo in mezzo anno scolastico, considerato che se tali didattiche fossero state messe in campo da prima, e nell’ultimo ventennio, probabilmente non ci sarebbe stata ragione per riformare l’esame. Se l’esame è stato riformato, infatti, è perché si è ritenuto che la trasversalità - sebbene la normativa precedente la prevedesse - non venisse praticata abbastanza, e se questo non è Pag. 13 a 14
avvenuto ci sarà un perché su cui converrebbe interrogarsi. Ma non bastano certamente quattro mesi per farlo. Maurizio Muraglia Pag. 14 a 14
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