Esami di Stato: dal secondo scritto all'orale - IIS MARIO ...

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Scuola7 21 gennaio 2019, n. 121

Esami di Stato: dal secondo scritto all'orale
Le norme di riferimento
Con la pubblicazione del D.M. 37 del 18 gennaio 2019 si aggiunge un
ulteriore tassello nel mosaico che comporrà il quadro del rinnovato esame
di Stato al termine della scuola secondaria di II grado così come
prefigurato dalla seconda parte del Decreto legislativo 62/2017 (artt. 12-
21). Il decreto ha, in alcuni passaggi, la forma dell’Ordinanza Ministeriale,
poiché fornisce concrete indicazioni operative alle Commissioni che si
troveranno ad operare nel giugno prossimo.
Gli altri due atti normativi di rilevanza, che hanno accompagnato sinora
il percorso indicato dalla legge delega, sono la nota Miur 3050 del 4-10-
2018, che ha dato le prime indicazioni sul riformato esame di Stato e
conteneva in allegato due importanti documenti di scenario, relativi uno
alla definizione dei quadri di riferimento e alle griglie di valutazione per
l’attribuzione dei punteggi, l’altro alla tipologia della prima prova scritta.
Successivamente, il 26 novembre, il D.M. 769 ha licenziato i Quadri di
Riferimento per la redazione delle due prove scritte (caratteristiche,
nuclei tematici fondamentali e obiettivi della prova), con le relative griglie
di valutazione; quasi contemporaneamente sono stati diffusi esempi di
prime e seconde prove scritte (di seguito forniamo un repertorio delle
risorse on line).
Con il D.M. 37/2019 si apre il sipario sull’attesissima parte relativa alla
forma che avranno le seconde prove; in allegato sono riportati i repertori
delle discipline interessate per licei, istituti tecnici e professionali, che gli
studenti dovranno sostenere anche su coppie di discipline. La novità era
nota, ora abbiamo la definizione degli abbinamenti: latino-greco,

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matematica-fisica; lingua 1-lingua 3; economia aziendale-informatica e
così via. Nel decreto sono individuate anche le discipline affidate a
commissari esterni e indicazioni per le sezioni EsaBac, senza sostanziali
novità essendo la normativa di rifermento immutata.
La struttura del colloquio
Occorre prestare attenzione al fatto che il cuore del decreto è in realtà l’art.
2, che disegna le "modalità di avvicinamento" al colloquio, offre
indicazioni sulla preparazione dello stesso da parte della commissione e
ne indica le regole di svolgimento. Nel frattempo scompare la cara tesina
“coperta di Linus” della maturità.
La commissione partirà proponendo agli studenti, come
stabilito dal D.lgs. 62/2017, di analizzare testi, documenti,
esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto per
sviluppare il colloquio. I materiali di partenza saranno
predisposti dalle stesse commissioni nei giorni che precedono
l’orale, tenendo conto del percorso didattico effettivamente
svolto dagli studenti, descritto nel documento che i Consigli di
classe consegneranno, come ogni anno, in vista degli esami.
Specifiche indicazioni vengono date per l’esposizione, “mediante breve
relazione o un elaborato multimediale”, delle esperienze svolte
nell’ambito dei “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”, proiettati in un’ottica orientativa che guardi alla
significatività e alla ricaduta di tali attività sulle opportunità di studio e di
lavoro post-diploma. Gli attuali percorsi di alternanza scuola-lavoro,
come sappiamo, sono stati ridenominati dalla legge di bilancio “percorsi
per le competenze trasversali e per l’orientamento”, e a decorrere
dall’anno scolastico in corso se ne riduce il numero di ore minimo
complessivo da svolgere. Una parte del colloquio riguarderà poi
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esperienze, percorsi e attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza e
costituzione”, tenendo conto delle informazioni fornite dal Consiglio di
classe su quanto effettivamente realizzato.
Toh! La “tesina” (il dossier per il colloquio) la prepara la
commissione…
Riguardo i lavori preparatori della commissione, questa dovrà
dedicare “un'apposita sessione alla preparazione del colloquio.
Nel corso di tale sessione, la commissione provvede per ogni
classe, in coerenza con il percorso didattico illustrato nel
documento del consiglio di classe, alla predisposizione dei
materiali di cui al comma 1 da proporre in numero pari a quello
dei   candidati      da    esaminare       nella    classe/commissione
aumentato di due. Il giorno della prova orale il candidato sorteggerà i
materiali sulla base dei quali verrà condotto il colloquio. Le modalità di
sorteggio saranno previste in modo da evitare la riproposizione degli
stessi materiali a diversi candidati”.
Il giorno della prova, per garantire la massima trasparenza e pari
opportunità ai candidati, saranno gli stessi studenti a sorteggiare i
materiali sulla base dei quali sarà condotto il colloquio. La commissione,
nel preparare gli spunti dai quali avviare la discussione con i candidati,
dovrà attenersi alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per
gli istituti tecnici e professionali; avrà cura di gestire con equilibrio
l’articolazione e la durata delle fasi del colloquio, nonché di garantire il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida
distinzione tra le stesse, che ridurrebbe il colloquio a una sequenza di
domande sulle singole discipline (una sorta di mini-interrogazione
sequenziale).
La centralità del documento del 15 maggio

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Ogni atto normativo di questo genere porta con sé forti ricadute sulla
    quotidianità della vita scolastica, rilanciando la palla nel campo dei
    Collegi docenti e dei Consigli di classe. Quello che si può dire, in prima
    battuta, è che la nuova maturità, così come si va delineando, interpella in
    maniera più diretta i docenti delle classi finali e pone al centro dello
    svolgimento dell’esame il documento del Consiglio di classe, non a caso
    più volte esplicitamente e implicitamente richiamato dall’art. 2 del D.M.
    37/2019, non come adempimento di rito ma come organo di trasmissione
    fra Consiglio di classe e Commissione, sul quale si incentrerà l’intero
    esame.
    La centralità assunta dal documento del 15 maggio era già evidente dopo
    la pubblicazione dei Quadri di riferimento e delle griglie per la correzione
    delle prove, dal momento che sarà il documento a orientare la
    commissione sulle modalità attraverso le quali i docenti avranno curvato
    nel curricolo di scuola nuclei tematici delle discipline, e definito i
    descrittori degli indicatori riportati nelle griglie per la valutazione delle
    prove.
    Documentare bene il curricolo della classe
    In sintesi, dal quadro entro il quale si va delineando il nuovo esame di
    Stato, il documento di presentazione della classe dovrà contenere
    indicazioni relative a:
•   testi, documenti, esperienze, progetti, problemi che saranno lo spunto
    per sviluppare il colloquio, e che dovranno essere chiaramente
    incardinati nel percorso didattico effettivamente svolto dagli studenti, e
    descritto nelle metodologie e nelle scelte adottate per la costruzione del
    curricolo;
•   repertorio dei descrittori in cui articolare i singoli indicatori delle griglie
    di valutazione;
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•   indicazioni sui percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
    (alternanza scuola-lavoro), proiettati in un’ottica orientativa;
•   attività, percorsi e progetti svolti nell’ambito dell’area di “Cittadinanza e
    Costituzione”;
•   modalità attraverso le quali è stata sviluppata la metodologia CLIL;
•   tutte      le     connessioni       interdisciplinari    (attività   in    compresenza,
    potenziamento, recupero e potenziamento) che possano orientare la
    commissione nella conduzione del colloquio.
    Orientarsi nel web tra norme ed esempi
    D.M. 18.01.2019, n. 37
    D.M. 26.11.2018, n. 769
    Esempi tracce I prove scritte: http://www.miur.gov.it/web/guest/-
    /esame-di-stato-2018-2019-secondaria-di-ii-grado-on-line-i-primi-
    esempi-di-tracce-per-la-prova-di-italiano-della-nuova-maturita-per-
    accompagnare-gli-st?pk_vid=f31359799b70badd1548007342874da3
    Esempi di tracce II prove scritte: http://www.miur.gov.it/web/guest/-
    /maturita-on-line-gli-esempi-di-tracce-della-seconda-prova-
    scritta?pk_vid=f31359799b70badd1548007109874da3
    Ricerca          delle        materie   della    II     prova    per      indirizzo   di
    studio http://matesami.pubblica.istruzione.it/VisualizzaMaterieEsami/i
    ndirizzi/ricerca?pk_vid=f31359799b70badd1548007526874da3
                                                                              Giorgio Cavadi

    Scuola7 28 gennaio 2019, n. 122

    La nuova “maturità”: qualche chiosa
    Vent’anni (anzi cinquant’anni) dopo

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Con la nota 04.10.2018, prot. n. 3050 e il decreto 26.11.2018, n. 769, il
Miur ha apportato significativi cambiamenti agli esami di Stato conclusivi
dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado, che si terranno il
prossimo mese di giugno. In primo luogo va precisato e sottolineato che,
malgrado tali esami vengano ancora chiamati “di maturità”, le loro finalità
sono altre. E non solo da oggi.
È opportuno ricordare che valutare la maturità di uno studente giunto alla
fine di un percorso di studi della durata di ben 12 anni (dai 6 ai 18 anni di
età) significa e comporta la considerazione e la valutazione in primo luogo
delle modalità con cui “utilizza” le conoscenze acquisite. In tal senso si
esprimeva, infatti, la legge 119 del 1969 (art. 5): “L’esame di maturità ha
come fine la valutazione globale della personalità del candidato”. Ma con
la legge 425 del 1997 – sono trascorsi quasi trent’anni dal varo della
precedente – si apportarono sostanziali modifiche. In effetti, l’articolo 6
di tale legge, concernente le certificazioni, così recita: “Il rilascio e il
contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento
dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove
disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e
capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle
esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione
europea”.
Ce lo chiede l’Europa?
In effetti il concetto stesso di maturità (saper pensare) nel corso del
tempo è stato superato dal concetto di competenza (saper fare). E ciò in
ordine alle trasformazioni in atto anche nelle scuole dell’Unione Europea.
È opportuno ricordare che con il Trattato di Maastricht, sottoscritto nel
1992, la Comunità Economica Europea, nata nel lontano 1957 con i
Trattati di Roma, ha compiuto un “salto di qualità”: è diventata Unione
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Europea, ben altra cosa rispetto ad un semplice insieme interattivo di
economie nazionali. E ciò ha comportato anche una forte accentuazione
culturale, civica e politica. Pertanto, in un’ottica e in una prospettiva così
ampia, le finalità stesse dei percorsi di studio nei Paesi facenti parte
dell’Unione Europea hanno acquisito contenuti e significati di più alto
profilo. Pertanto occorre adottare corrette chiavi di lettura per
comprendere le innovazioni via via apportate al “nostro” esame di Sato
conclusivo dell’intero percors0 degli studi scolastici.
Il nuovo esame di Stato in sintesi
Per quanto riguarda il merito dei contenuti e delle finalità del “nuovo”
esame, le innovazioni più significative sono le seguenti. Per quanto
riguarda l’ammissione all’esame, il voto in condotta non dev'essere
inferiore al sei. Per quanto riguarda le assenze, la frequenza deve aver
coperto almeno tre quarti del monte-ore annuale. Per quanto riguarda il
voto relativo alle singole materie, secondo il D.lgs. 13 aprile 2017, n. 62,
"nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un
gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata
motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo".
Per quanto riguarda la prima prova scritta, il maturando, qualsiasi
percorso di studi abbia seguito, sceglierà una traccia tra tre tipologie
offerte dal Miur, da affrontare e svolgere in un massimo di sei ore. Le
tracce riguardano:
1) analisi del testo: il candidato può scegliere tra due proposte relative a
un testo, di prosa o di poesia, di un autore italiano;
2) testo argomentativo: scelta fra tre tracce di ambito artistico, letterario,
filosofico, storico, economico, sociale, tecnologico, scientifico;
3) traccia relativa a un tema di ordine generale.
Le seconde prove

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Quest'anno, secondo il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, n. 62 e la nota del 4
ottobre, la seconda prova può essere multidisciplinare e comprendere,
quindi, tutte o quasi le materie caratterizzanti un indirizzo di studio.
Anche quest’anno, entro la fine di gennaio, il Miur ha scelto le materie
della seconda prova scritta.
I maturandi del liceo scientifico dovranno affrontare una seconda prova
sia di matematica che di fisica; quelli del classico una prova mista di latino
e greco. Nel DM del 26 novembre 2018 il Miur ha illustrato le novità della
seconda prova scritta, che non riguardano solo le materie, ma anche la
struttura. Per esempio, la prova del liceo classico sarà divisa in due parti,
la prima di traduzione e la seconda di comprensione. Anche la prova
relativa agli istituti tecnici cambierà sia nella struttura che nelle tracce.
Quella degli istituti professionali sarà divisa in due parti: una ministeriale,
uguale per tutti gli studenti di un determinato indirizzo di studi; la
seconda, invece, stabilita dalla commissione. Inoltre, per garantire una
valutazione più omogenea, il Miur ha pubblicato delle griglie di
valutazione, che i commissari useranno in sede di correzione degli scritti.
La prova orale
Per quanto riguarda il colloquio, l'alternanza scuola-lavoro, non
obbligatoria per l'ammissione, ne sarà parte integrante. Per quanto
riguarda la tesina, anche se è stata abolita, spetterà sempre alle
commissioni chiedere al candidato se ha da avanzare dei lavori eseguiti
nel corso degli studi. È consigliabile che il candidato presenti l’esito di una
ricerca mirata, eventualmente supportata da una presentazione in Power
Point e/o da altri prodotti multimediali e/o documenti cartacei. Anche le
problematiche relative a Cittadinanza e Costituzione potrebbero essere
oggetto del colloquio.
I punteggi d’esame

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Per quanto riguarda l’attribuzione dei punteggi ai fini della valutazione
delle singole prove, parziale e finale, la scelta del Miur è la seguente. Per
quanto riguarda il credito degli ultimi tre anni di studio, i punteggi
massimi sono: 12 + 13 + 15 = 40. Per quanto riguarda le prove: punteggio
massimo 20 per la prima, 20 per la seconda, 20 per il colloquio. Il totale
è 100. I punteggi minimi che garantiscono la sufficienza sono 12, 12 e 12.
La commissione dispone di altri 5 punti, qualora il candidato vanti un
creduto minimo di 30 punti e un minimo di 50 punti per le tre prove. È
prevista la lode: può essere attribuita ai candidati che vantano 40 punti di
credito ed abbiano ottenuto 40 punti alle prove scritte e 20 al colloquio.
Maurizio Tiriticco

Scuola7 4 febbraio 2019, n. 123

Esami di Stato: un colloquio “trasversale”?
Il nuovo decreto sugli esami di Stato
L’art. 2 del decreto ministeriale 18 gennaio 2019 disciplina le modalità del
colloquio dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
Come         spesso          capita,   il   testo   normativo   suppone   delle   idee
sull’insegnamento che è utile mettere in evidenza, anche perché non
sempre le polemiche e le discussioni che lo stesso testo innesca ne tengono
debito conto. In questo caso balza agli occhi principalmente la questione
del sorteggio, ed è questa all’ordine del giorno sui siti degli studenti e
anche nelle discussioni tra gli insegnanti.
Qui però vorrei spostare l’attenzione su una questione soggiacente, a mio
parere, a tutte le altre: quella della modalità di presenza delle discipline
in questa terza e ultima fase dell’esame, dopo le due prove scritte. Ma
occorre partire, sia pur brevemente, da più lontano.

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Le competenze trasversali nell’ordinamento scolastico
Il costrutto “competenze trasversali” ormai circola da diversi anni nel
mondo della scuola. L’Europa le ha chiamate competenze chiave per la
cittadinanza e la legislazione scolastica italiana le ha recepite fin
dall’innalzamento dell’obbligo di istruzione del 2007, per approdare alle
Indicazioni nazionali per il primo ciclo del 2012, in cui esse campeggiano
come riferimento prioritario per la costruzione dei curricoli. Nel secondo
ciclo, poi, l’alternanza scuola-lavoro le ha fortemente enfatizzate.
Per la verità già nel 1997 l’esame di Stato riformato poneva l’istanza di un
dialogo tra i saperi disciplinari. Sia la terza prova che il colloquio avevano
la funzione di far vedere la capacità di istituire nessi tra le materie, e
l’elaborato con cui si apriva il colloquio, a cura dello studente, si prestava
proprio a far rilevare questa capacità di mettere in mappa, attorno ad una
tematica trasversale, gli apprendimenti disciplinari.
De profundis per le discipline?
Oggi, in virtù del D.lgs. 62/2017 che discende dalla Legge 107 del 2015,
siamo davanti dopo venti anni ad un cambiamento. La terza prova - che
ha ampiamente tradito il suo mandato riducendosi ad una sommatoria di
rilevazioni disciplinari - va in soffitta, ed il colloquio assume dei caratteri,
almeno nelle intenzioni, più marcatamente trasversali. In qualche
conferenza di servizio qualcuno si è lanciato nel de profundis delle
discipline scolastiche, forse immaginando una scuola secondaria di
secondo grado che non solo non esiste nel nostro Paese, ma è difficile che
possa esistere, se non a fronte di una profonda rivoluzione del sapere
professionale degli insegnanti, che resta fortemente disciplinarista, come
si può constatare assistendo ad una qualsiasi seduta di consiglio di classe
o ad uno scrutinio o ancora ad un ricevimento genitori.

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Il legislatore mostra di conoscere bene questo disciplinarismo diffuso (ne
è spia l’espressione “evitando rigide distinzioni tra le discipline” su cui mi
soffermerò più avanti), ma non può e non vuole rinunciare, com’è giusto
che sia, all’istanza di trasversalità. Ne vien fuori questo articolo 2, che qui
prendiamo in esame.
Le discipline alla base delle competenze
Il colloquio presenta, come nel passato, varie fasi (comma 2), di cui è certo
che la prima riguarda l’analisi di “testi, documenti, esperienze, progetti e
problemi per verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri
delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze
acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e
personale” (comma 1). Quelle cinque categorie di oggetti culturali sono
chiamate in causa perché si vuole vedere se l’alunno abbia acquisito
qualcosa che riguarda le singole discipline. Stiamo parlando sia dei
contenuti che dei metodi, che quindi sono disciplinari. Qui quel che viene
messo sotto osservazione è l’acquisire, cui poi si aggiunge l’utilizzare e il
mettere in relazione. E il tutto prelude all’argomentare, competenza che
percorre tutte le prove d’esame. A ben vedere, le discipline, lungi dallo
scomparire, costituiscono la base per esercitare le competenze trasversali.
Come questo possa accadere sarà materia di riflessione delle scuole, ma
soprattutto dipenderà dalla fisionomia delle singole commissioni.
C’è però una spia interessante del sentire didattico del legislatore, già
anticipata, nello stesso comma 2: “La commissione cura […] il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida
distinzione tra le stesse. Affinché tale coinvolgimento sia quanto più
possibile ampio, i commissari interni ed esterni conducono l’esame in
tutte le discipline per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente,

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anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove
scritte”.
Colloquio senza rigide distinzioni tra le discipline
Le diverse discipline non solo vanno coinvolte, ma anche in modo ampio,
e tutte quelle di cui sono titolari i commissari. Il legislatore è attento alla
possibilità che qualcosa resti fuori. E dunque cosa ci sarebbe di nuovo? Di
nuovo ci sarebbe la necessità di evitare una “rigida distinzione tra le
stesse”. Non vi è chi non veda la discrezionalità delle singole commissioni
a questo proposito. Chi valuterà se il commissario di scienze stia
praticando una “rigida distinzione”? Certo verificherà il possesso delle
conoscenze scientifiche, quindi dovrà distinguere la propria disciplina
dalle altre. Ed è doveroso che lo faccia, se vuole conferire dignità al sapere
di cui è titolare. Ma lo farà in modo morbido o rigido? Quale presidente
censurerà un commissario perché sta operando rigide distinzioni?
I materiali e la ricerca dei nodi concettuali
Ma anche il comma 3 non va trascurato. I materiali della fase iniziale del
colloquio (saranno testi, documenti, mappe, schemi? Trasversali o tratti
dalle singole discipline?) hanno “l’obiettivo di favorire la trattazione dei
nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline”. Le discipline
rifanno la loro comparsa davanti al candidato, ma egli dovrà trattarne
i nodi concettuali. Il legislatore ha certamente contezza di cosa sia un
nodo concettuale disciplinare, ma ha contezza di quanti docenti possono
pronunciarsi, ammesso che sia possibile, su un nodo concettuale? Che
tipo di stimoli vanno offerti ad un alunno, supponiamo in letteratura
italiana, affinché egli tratti un nodo concettuale? Gli si chiederà, piuttosto
che il titolo di una raccolta poetica di Montale, il tema del correlativo
oggettivo? Oppure si rinuncerà a Montale e gli si chiederà “il linguaggio
della poesia primo novecentesca”? Quale presidente interverrebbe per
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avvisare un commissario che non sta facendo trattare nodi concettuali? E
quale didattica disciplinare verrebbe suggerita da questo tipo di impulso
normativo?
La predisposizione e la scelta delle buste
Poi il comma 5 parla del sorteggio. I candidati scelgono una busta e vi
trovano i materiali da “analizzare”. Saranno materiali scelti in modo tale
da prestarsi alla trattazione dei nodi concettuali delle diverse discipline
coinvolte in modo ampio, senza escludere alcun commissario.
Che tipo di colloquio allora sarà? Qualcuno sospetta che la norma
consenta un’interpretazione gattopardesca, a parte la predisposizione
delle buste. Avremo alunni di cui davvero si verificheranno le competenze
trasversali? E cosa si metterà nel documento del consiglio di classe, che
consenta ai commissari esterni di muoversi nel rispetto dei percorsi
compiuti?
Quattro mesi non bastano… ci sono ritardi di anni
Le scuole hanno pochi mesi per rispondere a tutte queste domande, ma
ovviamente ci riusciranno. Non possono non riuscirci. Si tratterà di
predisporre il colloquio in modo da garantire l’assoluta efficienza della
procedura di sorteggio, che presuppone ovviamente una presa di
posizione sulla tipologia di materiali che andrà collocata nelle singole
buste e, a ritroso, una capacità di creare coerenza tra essi e il documento
del consiglio di classe. L’unico problema, forse, resta la coerenza tra tutto
ciò e le didattiche che i docenti metteranno in campo in mezzo anno
scolastico, considerato che se tali didattiche fossero state messe in campo
da prima, e nell’ultimo ventennio, probabilmente non ci sarebbe stata
ragione per riformare l’esame. Se l’esame è stato riformato, infatti, è
perché si è ritenuto che la trasversalità - sebbene la normativa precedente
la prevedesse - non venisse praticata abbastanza, e se questo non è
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avvenuto ci sarà un perché su cui converrebbe interrogarsi. Ma non
bastano certamente quattro mesi per farlo.
Maurizio Muraglia

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