DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REDATTI NEL 2018 E NEL 2019 DALLA REGIONE ...
←
→
Trascrizione del contenuto della pagina
Se il tuo browser non visualizza correttamente la pagina, ti preghiamo di leggere il contenuto della pagina quaggiù
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REDATTI NEL 2018 E NEL 2019 DALLA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE Deliberazione n. 11 del 28 luglio 2020
SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE DELIBERAZIONE E RELAZIONE SUL CONTROLLO DEI PIANI DI REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE REDATTI NEL 2018 E NEL 2019 DALLA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE
Relatore: Consigliere Fabrizio Gentile Hanno coadiuvato il relatore nell’attività istruttoria e nell’elaborazione dei dati: Debora Marina Marra e Sabrina Scarfone. 1
Deliberazione n. 11/2020 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE Collegio n. 3 composta dai magistrati: Piergiorgio Della Ventura presidente Roberto D’Alessandro consigliere Fabrizio Gentile consigliere relatore Sara Bordet consigliere nell’adunanza in camera di consiglio del 28 luglio 2020; Visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione; Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti") e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con deliberazione 16 giugno 2000 n. 14 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (“Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste”), che ha istituito la Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e ne ha disciplinato le funzioni; Visto il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, approvato con il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, come modificato con il decreto legislativo 16 giugno 2017 n.100; 1
Vista la deliberazione della Sezione plenaria 17 febbraio 2020, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2020; Visto il decreto del Presidente della Sezione 14 febbraio 2020, n. 2 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010; Visto il decreto del Presidente della Sezione 16 marzo 2020 n. 4 con il quale, in attuazione del programma di attività della Sezione per il 2020, l’istruttoria sul controllo dei piani periodici di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dalla Regione Valle d’Aosta, effettuati ai sensi degli articoli 20 e 26, comma 11, del medesimo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, è stata affidata al consigliere Fabrizio Gentile; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ed in particolare l’articolo 85, commi 2 e 3, lett. e), come sostituito dall’articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ed in particolare l’art. 263; Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 3 aprile 2020, n. 139, recante “Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto-legge n. 18/2020”; Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti 18 maggio 2020, recante “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”; Viste le ordinanze del Presidente della Sezione 23 marzo 2020, n. 6, 14 aprile 2020, n. 8 e 30 aprile 2020, n. 12, contenenti disposizioni per lo svolgimento delle attività istituzionali della Sezione, nell’ambito delle misure finalizzate a contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; Vista l’ordinanza n. 17 del 21 luglio 2020, con cui è stata convocata l’odierna adunanza, in collegamento da remoto (videoconferenza); Visti gli esiti dell’attività istruttoria svolta; Sentito il relatore, consigliere dott. Fabrizio Gentile; DELIBERA di approvare la “Relazione sul controllo dei piani di revisione ordinaria delle partecipazioni societarie redatti nel 2018 e nel 2019 dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste” che alla presente si unisce, quale parte integrante. 2
Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 luglio 2020. Il relatore Fabrizio Gentile FABRIZIO GENTILE CORTE DEI CONTI/80218670588 28.07.2020 10:07:42 UTC Il presidente Piergiorgio Della Ventura PIERGIORGIO DELLA VENTURA CORTE DEI CONTI Depositata in segreteria il 28 luglio 2020 28.07.2020 10:41:10 UTC Il funzionario Debora Marina Marra DEBORA MARINA MARRA CORTE DEI CONTI/80218670588 28.07.2020 12:52:52 CEST 3
INDICE Pag. Premessa 5 1. La revisione ordinaria delle partecipazioni: il quadro normativo 5 2. La revisione straordinaria della Regione: illegittimità riscontrate dalla Sezione 7 3. Nota della Regione in riscontro alle illegittimità rilevate dalla Sezione con deliberazione n. 8/2018. 12 4. La revisione ordinaria (anni 2018 e 2019) 15 4.1 La revisione ordinaria anno 2018 16 4.2 La revisione ordinaria anno 2019 18 4.3. Esiti della revisione 2019: le partecipazioni mantenute senza azioni di razionalizzazione 23 4.3.1 Partecipazioni dirette 23 4.3.2 Partecipazioni indirette 24 4.4 Esiti della revisione 2019: le partecipazioni dismesse 29 4.5. Esiti della revisione 2019: le partecipazioni mantenute con azioni di razionalizzazione 30 5. Costi di funzionamento 31 6. Considerazioni conclusive 33 Allegato 36 4
Premessa La presente relazione dà conto degli esiti delle verifiche effettuate dalla Sezione, conformemente a quanto disposto dall’art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di seguito Testo unico o TUSP) in merito all’adempimento degli obblighi previsti per la revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste. L’analisi comprende le operazioni di revisione effettuate dalla Regione nei due anni 2018 e 2019, per una precisa scelta metodologica volta a favorire la visione complessiva della situazione a seguito di tutto il percorso legislativo in tema di partecipazioni societarie. Tale percorso, che ha visto una sua prima fase nella razionalizzazione operata in applicazione dell’art. 1, commi 611 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha avuto il suo punto culminante nella revisione straordinaria, compiuta dal Consiglio regionale nel 20171 ai sensi dell’art. 24 del TUSP. Gli esiti del controllo effettuato dalla Sezione su tale revisione – con una serie di rilievi e criticità - sono stati rilevati nella deliberazione n. 8 del 2018. 1. La revisione ordinaria delle partecipazioni: il quadro normativo. L’art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, prevede che le amministrazioni pubbliche, con apposito provvedimento, debbano effettuare, con cadenza annuale, un'analisi complessiva delle società delle quali detengono partecipazioni dirette o indirette, finalizzata, ove ricorrano i presupposti, all’adozione di “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”. L'operazione di revisione periodica, che, come rilevato dalla Sezione delle Autonomie, costituisce il secondo momento del processo di razionalizzazione delle società delineato nel d.lgs. n. 175/2016, implica anzitutto l’adozione di un provvedimento necessariamente motivato in ordine alla sussistenza o meno dei presupposti delineati nel comma 2 del citato art. 20. Con riferimento ai tempi di adozione degli atti di razionalizzazione, a norma degli 1 Deliberazione del Consiglio regionale n. 2939/XIV del 21 settembre 2017 (“REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ARTICOLO 24 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N.100. RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DA MANTENERE, DA RAZIONALIZZARE E DA ALIENARE. FISSAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI CONTENIMENTO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOCIETA’ CONTROLLATE, EX ARTICOLO 19 DEL MEDESIMO DECRETO”). 5
artt. 20, comma 3 e 26, comma 11, del d.lgs. n. 175/2016, la revisione periodica, secondo quanto evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione del 21 dicembre 2018, n. 22/INPR/2018, è adempimento da compiere entro il 31 dicembre di ogni anno, per la prima volta nel 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. Il citato art. 20, comma 2, del TUSP prescrive che i piani di razionalizzazione, completi di apposita relazione tecnica contenente l’indicazione delle modalità e dei tempi di attuazione, debbano essere adottati qualora l’amministrazione socia rilevi: a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dal precedente articolo 4; b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro2; e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. Il provvedimento di analisi societaria, che costituisce la prima fase necessaria della procedura ordinaria di razionalizzazione, e l’eventuale piano di riassetto corredato dalla relazione tecnica devono essere trasmessi alla struttura del Ministero dell'economia e finanze incaricata del controllo e del monitoraggio sull'attuazione del TUSP e alla competente sezione di controllo della Corte dei conti. In caso di adozione del piano di riassetto, l’amministrazione deve approvare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo, una relazione sullo stato di attuazione del piano medesimo e sui risultati conseguiti, da trasmettere ai medesimi soggetti di cui sopra. Il processo di razionalizzazione, infatti, è presidiato da appositi meccanismi sanzionatori. Il comma 7 dell’art. 20 stabilisce che “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da 2 L’art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, inserito dal d.lgs. n. 100/2017, precisa che “ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’art. 20, comma 2, lett. d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019”. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20”. 6
parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Il controllo sulle società, effettuato dalle sezioni regionali ai sensi dell’art. 20 del TUSP, si inserisce in un sistema più ampio di verifiche sulle società detenute dalle amministrazioni pubbliche, che coinvolge in primo luogo gli enti soci. Come detto, il primo momento è stato la revisione straordinaria, disciplinata dall’art. 24 del Tusp, che “costituisce la base per la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche” (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 22 del 21 dicembre 2018), sulla quale si è espressa questa Sezione con deliberazione n. 8/2018. 2. La revisione straordinaria della Regione: illegittimità riscontrate dalla Sezione A seguito dell’esame del piano di revisione straordinaria approvato dal Consiglio regionale, la Sezione evidenziava una serie di criticità di seguito sintetizzate (deliberazione n. 8/2018). In sede di revisione straordinaria, il Consiglio aveva stabilito il mantenimento senza interventi di razionalizzazione di 27 partecipazioni3, l’alienazione di 3 società4 e il mantenimento di una partecipazione5 “subordinandola all’adozione di un piano di razionalizzazione per il contenimento dei costi”. Relativamente alla citata alienazione, la Sezione aveva rilevato che la deliberazione del Consiglio regionale per l’alienazione delle società S.I.T. Vallée Soc. Cons. a r. l., Air Vallée S.p.A. e Regional Airport S.p.A. era stata adottata da un organo incompetente, in violazione del disposto di cui agli artt. 32 e 38 della legge 3 In dettaglio: Finaosta S.p.A.; Società di Servizi S.p.A.; Casinò della Vallée S.p.A.; IN.VA. S.p.A.; SITRASB S.p.A.; Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A.; AVDA S.p.A.; R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A.; S.A.V. – Società Autostrade Valdostane S.p.A.; VALECO S.p.A.; Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco – SITMB S.p.A.; Consorzio Topix Torino e Piemonte exchange point; Aosta Factor S.p.A.; Autoporto Valle d’Aosta S.p.A.; Cervino S.p.A.; Compagnia Valdostana delle Acque – C.V.A. S.p.A.; Complesso Ospedaliero Umberto Parini – COUP s.r.l.; Courmayeur Mont Blanc Funivie – C.M.B.F. S.p.A.; Funivie Monte Bianco S.p.A.; Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.; Iseco S.p.A.; Monterosa S.p.A.; Nuova Università Valdostana – NUV s.r.l.; PILA S.p.A.; Progetto Formazione S.c.r.l.; SIMA S.p.A.; Valfidi S.C. . 4 S.I.T. Vallée Cons. a.r.l. , Air Vallée S.p.A. e Regional Airport S.p.A. 5 Struttura Valle d’Aosta – Structure Vallée d’Aoste 7
regionale 10 aprile 1997, n. 12, che –per le tre specifiche ipotesi– assegnano espressamente la competenza alla Giunta regionale. Inoltre, con riguardo alle società Progetto Formazione e SIMA, il Consiglio regionale ne aveva disposto il mantenimento senza manovre di razionalizzazione, dopo avere deciso di escluderle dall’applicazione dell’art. 4 del Testo unico 6, con la deliberazione n. 2938/XIV, cui aveva fatto seguito il decreto del Presidente della Regione n. 654 del 29 settembre 2017. Per otto partecipazioni7 appariva disatteso il dettato normativo, avendo trascurato il Consiglio regionale di adottare le misure prescritte dagli artt. 20 e 24 del Testo unico, tenuto conto sia della natura delle attività previste dall’oggetto sociale delle partecipazioni in questione sia delle percentuali di possesso, spesso di modesta entità, che difficilmente consentono di ritenerle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Regione. Per quanto concerne la società I.P.L.A. S.p.A., la mancata inclusione nel provvedimento di ricognizione e la mancata previsione della sua dismissione presentavano un ulteriore profilo di criticità, in quanto già nel 2015 l’Amministrazione regionale aveva “…manifestato la propria volontà di cedere, offrendo in prelazione le proprie azioni alla Regione Piemonte, quale azionista di maggioranza”. D’altra parte, l’oggetto sociale di I.P.L.A. S.p.A., dal quale non si ricava la rilevanza strategica della società per la Regione, e la ridotta percentuale della partecipazione regionale (2,58%), che la giurisprudenza di questa Corte ha definito “partecipazione polvere” (cfr. Sezione regionale di controllo del Piemonte, deliberazione n. 25/2016/SRCPIE/VSG), avrebbero giustificato ampiamente la sua dismissione. La Sezione rilevava che il mantenimento della partecipazione non poteva essere adottato senza prevedere alcun intervento di razionalizzazione, rientrando la società nell’ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, lettera a) del TUSP. 6 Il quale esclude che le pubbliche amministrazioni possano detenere partecipazioni in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. 7Si tratta di: Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente – I.P.L.A. S.p.A. (percentuale di partecipazione diretta pari al 2,58 %); - SISEX SA (percentuale di partecipazione indiretta pari al 50 %); Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C. (percentuale di partecipazione indiretta pari allo 0,01474 %); Cooperativa Forza e Luce di Aosta S.C. (percentuale di partecipazione indiretta pari allo 0,006 %); REVEAL LA THUILE S.C.R.L. (percentuale di partecipazione indiretta pari al 40 %); Air Zermatt AG (percentuale di partecipazione indiretta pari allo 0,434 %); Società Sportiva Dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.A. (percentuale di partecipazione indiretta pari all’11,50 %) e Maison Cly s.r.l. (percentuale di partecipazione indiretta pari al 15,00 %). 8
Con riferimento alla Banca di Credito Cooperativo Valdostana S.C., la Sezione aveva rilevato come il Consiglio regionale avesse omesso di fornire chiarimenti sia in sede di approvazione della revisione straordinaria sia, successivamente, in esito all’istruttoria avviata dalla Sezione, e aveva ritenuto insussistente la correlazione tra le finalità istituzionali dell’ente e l’attività della società, non rinvenibile tra quelle indicate nel comma 2 dell’art. 4 del Testo unico, con il conseguente obbligo di adottare gli interventi prescritti dal successivo art. 20. La Sezione evidenziava, con riferimento al mantenimento delle 27 partecipazioni detenute direttamente e indirettamente dalla Regione, che il Consiglio regionale, nel richiamare il contenuto dei commi 2, 3 e 6 dell’art. 4 del TUSP, non aveva ritenuto di fornire alcuna motivazione della decisione adottata. Dalle schede allegate alla deliberazione n. 2939/XIV, salvo alcune eccezioni (come, ad esempio, nel caso di Finaosta S.p.A., di IN.VA. S.p.A. e della Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco S.p.A.), non risultavano elementi sufficienti a giustificare le scelte del Consiglio, che per una parte rilevante delle partecipazioni mantenute (22 su un totale di 27) aveva ritenuto sufficiente quale motivazione la loro esclusione dall’applicazione dell’art. 4 del Testo unico, in quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente. La Sezione aveva, quindi, ribadito che tale condizione (rectius, presupposto) non può esimere l’organo deliberante da un’approfondita valutazione delle esigenze imposte dall’art. 20 del TUSP, nonché dal rispetto dei criteri e delle soluzioni indicati dal legislatore. Per le medesime società era, inoltre, ricorrente il richiamo alle leggi regionali che ne avevano previsto la costituzione; requisito che conferirebbe alle dette partecipazioni il carattere di necessarietà per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente proprietario. Sotto tale diverso aspetto, si rilevava che l’argomento non era dirimente, in quanto in tali ipotesi il Testo unico (art. 24, comma 7) non escludeva addirittura l’alienazione delle partecipazioni societarie. Infine, si osservava come sulla indispensabilità della motivazione si fossero espresse diverse Sezioni regionali di controllo di questa Corte, che in suo difetto avevano pronunciato un giudizio negativo sulla ricognizione ex art. 24 TUSP, sotto il profilo della legittimità del relativo provvedimento (cfr., tra le altre: Sez. contr. Lombardia 12 aprile 2018 n. 115/2018/VSG; Sez. contr. Emilia-Romagna 27 febbraio 2018 n. 45/2018/VSGO, 13 marzo 2018 n. 58/2018/VSGO e 27 marzo 2018 n. 80/2018/VSGO). 9
Relativamente alla società Autoporto Valle d’Aosta S.p.A., il cui mantenimento non risultava sostenuto da motivazione alcuna e, per la quale sussisteva la criticità di cui all’art. 20, comma 2, lettera c), del Testo unico, avrebbero dovuto essere motivatamente previsti i necessari interventi di razionalizzazione, attraverso l’alienazione, la cessione o la realizzazione di un piano di riassetto per il suo mantenimento. Con riguardo al mantenimento della R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. si osservava come, nonostante la situazione economica negativa della società, riscontrata negli ultimi cinque esercizi considerati, il Consiglio regionale avesse correttamente escluso l’adozione di interventi di razionalizzazione, gestendo la R.A.V. un servizio d’interesse generale. Tuttavia, anche in tale caso si confermava la mancata motivazione della scelta dell’Amministrazione regionale. La Sezione rilevava che, nel provvedimento di ricognizione, il Consiglio regionale non aveva illegittimamente -oltre che immotivatamente- adottato gli interventi di razionalizzazione previsti dall’art. 20, comma 2 lettera c, per la R.A.V. – Raccordo Autostradale Valle d’Aosta S.p.A. e la S.A.V. – Società Autostrade Valdostane S.p.A., nonostante sia indubbio che le due società svolgano attività analoghe. La Sezione rilevava la medesima criticità per le società Cervino S.p.A., Courmayeur Mont Blanc Funivie – C.M.B.F. S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A., Monterosa S.p.A. e PILA S.p.A., accomunate dallo svolgimento di attività analoghe o similari. Peraltro, l’intervento di razionalizzazione avrebbe consentito di porre un argine ai costanti risultati d’esercizio negativi delle partecipate Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. e Monterosa S.p.A.. La Sezione segnalava, altresì, le ipotesi delle società Complesso Ospedaliero Umberto Parini – COUP s.r.l. e Nuova Università Valdostana – NUV s.r.l. per le quali, contraddittoriamente, era stato disposto il mantenimento senza interventi di razionalizzazione e, contestualmente, “la verifica della fattibilità di un’eventuale operazione di razionalizzazione, nelle forme della fusione per incorporazione o della creazione di una New.Co o ancora dell’internalizzazione regionale”. Per Progetto Formazione S.c.r.l. e SIMA S.p.A., la Sezione evidenziava la mancata previsione di alcun intervento di razionalizzazione. La Sezione rimarcava, in primo luogo, l’irregolarità in cui era incorso il Consiglio regionale, che aveva, sul punto, adottato la 10
deliberazione n.2939/XIV del 21 settembre 2017 sul presupposto della esclusione delle predette due società dall’applicazione dell’art. 4 del TUSP, già decisa dallo stesso organo con la precedente deliberazione n. 2938/XIV, nonostante non avesse competenza in materia. Infatti, solo in data successiva, con decreto n. 654 del 29 settembre 2017, il Presidente della Regione aveva disposto in tal senso, con provvedimento sostanzialmente esecutivo della delibera consiliare. Al riguardo, una prima questione consisteva nella (ricorrente) omessa motivazione della scelta da parte del Consiglio regionale e del Presidente della Regione, che rappresenta una prima violazione del parametro normativo, tenuto conto che l’art. 4, comma 9, del TUSP espressamente elenca gli elementi (“misura e qualità della partecipazione pubblica, … interessi pubblici ad essa connessi … tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1”) che possano motivare, e quindi legittimare, l’esclusione in questione. Particolarmente rilevante, per contestare la legittimità della disposizione adottata dalla Amministrazione regionale, era la motivazione della deliberazione del Consiglio regionale n. 2938/XIV del 21 settembre 2017 (di cui il citato decreto n. 654/2017 costituiva mero atto esecutivo), che ancorava l’esclusione all’impossibilità di ricondurre le società Progetto Formazione e SIMA alle fattispecie tipizzate dall’art. 4 del Testo unico “per caratteristiche e oggetto sociale”. Ad avviso della Sezione, la mancata inclusione tra le fattispecie tipizzate dall’art. 4 del Testo unico, lungi dal giustificare l’esclusione disposta dall’Amministrazione regionale, rappresentava una specifica ipotesi di adozione obbligatoria degli interventi di razionalizzazione, riconducibile all’art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP. Anche il mantenimento della partecipazione in Struttura Valle d’Aosta S.r.l., subordinata all’adozione di un piano di razionalizzazione per il contenimento dei costi, si caratterizzava per l’assenza di sostanziali motivazioni. Il piano di riassetto della società Struttura Valle d’Aosta S.r.l. è stato approvato dal Consiglio regionale, con deliberazione n. 3342 del 27 marzo 2018, trasmessa a questa Sezione in data 10 aprile 2018, ai sensi dell’art. 14, comma 5, del TUSP. L’esame della predetta deliberazione aveva evidenziato la sussistenza di molteplici problematiche, che hanno determinato un’autonoma istruttoria di questa Sezione definita con deliberazione n. 9/2018. La Sezione metteva in luce come fosse priva di fondamento l’applicazione analogica dell’art. 26, comma 4, del Testo unico, in forza del quale erano state illegittimamente sottratte alla 11
revisione straordinaria le società partecipate dalla Compagnia Valdostana delle Acque – C.V.A. S.p.A., ritenendo, pertanto, che fosse necessario estendere la ricognizione alle partecipazioni detenute da C.V.A. S.p.A. e auspicando che fossero oggetto del piano di razionalizzazione periodica previsto dall’art. 20 del Testo unico. Conclusivamente, la Sezione rilevava che il Consiglio regionale non aveva ritenuto di affrontare in termini più generali la necessità di contenimento dei costi di funzionamento con riguardo a tutte le partecipazioni possedute e invitava la Regione ad assumere le iniziative necessarie per superare le criticità riscontrate nel piano periodico di razionalizzazione, da adottare ai sensi degli artt. 20 e 26, comma 11, del TUSP. 3. Nota della Regione in riscontro alle illegittimità rilevate dalla Sezione con deliberazione n. 8/2018. Con nota del 17 ottobre 2018 (registrata al protocollo della Sezione al numero 0001322 in pari data), il Presidente della Regione, l’Assessore alle finanze e il Coordinatore del Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate avevano ritenuto di fornire alcune osservazioni in merito alle illegittimità rilevate dalla Sezione con la citata deliberazione n. 8/2018. In primo luogo, la Regione rilevava la sostanziale conformità della revisione straordinaria effettuata alle previsioni del TUSP, non condividendo, peraltro, la criticità rinvenuta dalla Sezione sulla mancanza di motivazione delle scelte operate. In secondo luogo, la Regione forniva specifici elementi rispetto ai rilievi formulati dalla Sezione “utili a superare le criticità rappresentate”, di seguito riportati. a. Ulteriori partecipazioni detenute: la Regione precisava di aver proceduto alla revisione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette di primo livello e che, ritenendo condivisibile quanto rilevato dalla Sezione, nella futura revisione ordinaria avrebbe tenuto in considerazione anche le partecipazioni di secondo livello. b. IPLA : la mancata inclusione della società IPLA era dovuta al fatto che era già stata oggetto del piano di razionalizzazione adottato nel 2015 e che il mancato inserimento della società “deve intendersi a conferma della volontà precedentemente espressa e non revocata”. 12
c. BCC: la partecipazione nell’istituto di credito in argomento non era stata inclusa in quanto non di primo livello. La Regione aveva quindi comunicato che sarebbe stata oggetto di valutazione nel successivo piano di revisione ordinaria. d. Richiamo alle leggi istitutive: la Regione osservava che “il richiamo alle leggi regionali istitutive è sufficiente a sostenere la sussistenza delle finalità di interesse pubblico ivi esplicitare e necessariamente correlate agli ambiti di competenza legislativa e amministrativa della Regione, a mente dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione. D’altro canto, proprio la necessità di distinguere il caso della previsione legislativa rispetto alla determinazione meramente amministrativa è alla base del disposto di cui all’articolo 5, comma 1, del d.lgs. 175/2016, richiamato dall’articolo 24, comma 1, che per l’appunto esclude l’obbligo della motivazione analitica nel caso in cui la partecipazione societaria trovi fondamento in una disposizione di legge, non essendo la motivazione, intesa come esternazione dei motivi della legge, elemento di validità dell’atto legislativo (…)”. Relativamente alla carenza motivazionale delle decisioni di mantenimento delle partecipazioni, la Regione affermava che essa “riferita, peraltro, solo a talune società senza però che siano esplicitate le ragioni per le quali in altri casi, pur analoghi (come nel caso delle società in house Finaosta S.p.A. e In.Va rispetto a Società di servizi S.p.A. e Servizi previdenziali Valle d’Aosta o alle società concessionarie autostradali, SISTRASB S.p.A. rispetto a SITMB S.p.A.), la motivazione sia stata invece ritenuta adeguata, deve osservarsi come la motivazione sia stata esplicitata scheda per scheda e società per società. In particolare, sono state illustrate le ragioni di inquadramento della fattispecie concretamente considerata rispetto a quella disciplinata in generale dalla legge, considerato, per contro, non rispettoso dell’obbligo motivazionale il solo caso della motivazione consistente nella mera ripetizione del dato legale (cfr. Sez. controllo Corte dei conti Lombardia, n. 115/2018/VSG).” e. Autoporto S.p.A: La Regione comunicava che “Lo statuto societario prevede che la società, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio immobiliare, abbia ad oggetto l’attività di infrastrutturazione e riconversione dell’area autoportuale di Pollein-Brissogne (…) sebbene la società avvia ad oggetto la valorizzazione del patrimonio immobiliare così come la società Struttura Valle d’Aosta s.r.l., l’oggetto sociale limita detta attività di infrastrutturazione e riconversione dell’area autoportuale di Pollein e Brissogne sulla base di obiettivi e di procedure definite da specifiche deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale. Quanto alle altre attività ricomprese nell’oggetto sociale, deve ritenersi che esse siano tutte funzionali al raggiungimento dell’oggetto sociale e, quindi, ricomprese nella fattispecie legislativamente 13
prevista, a legittimazione del mantenimento, della valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale.” f. RAV SpA: in merito al rilievo della Sezione sulla mancata adozione di interventi di razionalizzazione con la società SAV, la Regione affermava che “le società gestiscono tratti autostradali distinti, oggetto di distinte concessioni governative ma anche che la Regione non ha una partecipazione di controllo tale, pertanto, da imporre l’adozione di razionalizzazione quali la fusione delle società. g. Cervino S.p.A., CMBF spa, Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a Monterosa sp.a Pila spa: la Regione, in merito alle partecipazioni indirette detenute nelle citate società di impianti a fune, osservava che “la Giunta regionale ha promosso, sin dal 2011, una serie di operazioni di fusione tra le società di gestione degli impianti a fune. Le società sono già state oggetto di fusione per incorporazione. La società Cime Bianche è stata incorporata nella società Cervino S.p.A. (….). h. COUP s.r.l e NUV sr.: la Regione affermava che nel corso del 2018 sarebbe stata definita “la soluzione organizzativa e gestionale più idonea a presidiare e seguire i lavori di ampliamento dell’ospedale: se interna alla Regione, previa riorganizzazione della struttura competente, oppure esternalizzata verso una società partecipata e, in tale ultimo caso, se attraverso la ristrutturazione della società CUP s.r.l. o attraverso la creazione di una NewCo tra le società Coup e Nuv.” i. Esclusione delle società Progetto Formazione -Projet Formatio e SIMA Sp.a: la Regione specificava che il Consiglio regionale aveva verificato che l’attività delle due società non poteva essere ricondotta alle finalità di cui all’art. 4 del TUSP e, ritenendo di doverle mantenere, verificata la sussistenza delle condizioni, con decreto del Presidente della Regione esecutivo di una precedente deliberazione del Consiglio8, escludeva dal campo di applicazione dell’art. 4 del TUSP le due società in argomento. La Regione aggiungeva che “quanto alla ritenuta incompetenza del Consiglio regionale, occorre al contrario osservare che la determinazione assunta sia stata correttamente adottata, atteso che il mantenimento è stato decretato, sulla base degli indirizzi assunti dall’organo assembleare, investito dell’adozione del piano di revisione straordinaria di tutte le partecipazioni regionali, mediante decreto del Presidente della Regione, come in effetti richiesto e previsto dall’articolo 4, 8 Decreto n. 654/2017 del Presidente della Regione in esecuzione della deliberazione del Consiglio regionale n. 2938/XIV 14
comma 9, del d. lgs. 175/206 che costituisce, come detto, la base giuridica della determinazione amministrativa”. In ultimo, la Regione affermava che “neppure può ritenersi, come invece affermato da codesta Sezione, che le società mantenute ai sensi dell’articolo 4, comma 9, del d. lgs. 175/2016 debbano formare oggetto di azioni di razionalizzazione ai sensi degli articoli 20 e 24 del medesimo decreto, posto che dal dato letterale delle richiamate disposizioni può invero ritenersi il predetto obbligo solo per le società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all’art. 4”. j. Struttura Valle d’Aosta srl: la Regione, nell’intento di approfondire le criticità rilevate dalla Sezione costituiva un gruppo di lavoro per la disamina del contesto in cui opera la società al fine di individuare soluzioni organizzative e gestionali alternative. k. Alienazione SIT Vallée , Air Vallée e Regionale AIRPORT: in merito all’incompetenza del Consiglio regionale rilevata dalla Sezione, la Regione comunicava che le dismissioni delle due società sarebbero state disposte con deliberazioni della Giunta regionale. l. Compagnia Valdostana delle acque S.p.a: in merito a quanto rilevato per la CVA S.p.A., la Regione affermava di aver ritenuto “applicabile l’esclusione di cui all’art. 26 comma 4 a tutto il Gruppo CVA Sp.A”. m. Fissazione degli obiettivi di contenimento delle spese di funzionamento: la Regione affermava che “il Consiglio regionale ha ritenuto di individuare gli obiettivi di contenimento dei costi di funzionamento in sede di approvazione dei singoli atti di indirizzo strategico o dei piani operativi triennali” in considerazione del fatto che i settori in cui operano le società partecipate regionali sono molto diversificati. 4. La revisione ordinaria (anni 2018 e 2019) Premessa La Sezione rimarca che il controllo attribuito alla magistratura contabile risulta ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità e le conseguenti verifiche non invadono la sfera dell’autonomia decisionale delle amministrazioni, essendo finalizzate ad evidenziare loro le irregolarità e le anomalie accertate, per l’adozione di eventuali misure correttive nell’interesse precipuo delle stesse. La revisione straordinaria doveva rappresentare un’importante fase del processo di “manutenzione” delle partecipate detenute dalle amministrazioni, preliminare al processo 15
di revisione ordinaria. E’ per questo che il controllo effettuato dalla Sezione ha avuto a oggetto sia la revisione ordinaria operata dalla Regione nel 2018, sia la revisione ordinaria effettuata nel 2019, in modo da verificare su un orizzonte temporale più ampio la conformità delle scelte operate dall’amministrazione regionale ai rilievi formulati dalla Sezione in sede di esame della revisione straordinaria. L’analisi che segue, dopo aver illustrato sinteticamente lo stato delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017, si sofferma in particolare sulla revisione delle partecipazioni al 31 dicembre 2018. 4.1. La revisione ordinaria anno 2018 Si osserva, preliminarmente, che la Regione ha approvato la revisione ordinaria di cui all’art. 20 del TUSP delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2017 entro i termini previsti, con deliberazione del Consiglio regionale n. 234/XV del 19 dicembre 2018. Il provvedimento è corredato dalle schede di cui alle linee guida approvate dalla Sezione delle Autonomie (tranne che per I.P.L.A. S.p.A, per Sit Vallée S.c.r.l., per Air Vallée S.p.A., per Regional Airport S.p.A., per Servizi Previdenziali Valle d’Aosta S.p.A., per Air Zermatt A.G., per Banca di credito cooperativo, per Cooperativa Forza e Luce S.c., per la Società sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino e per Maison Cly). La Regione ha, inoltre, proceduto all’inserimento dei dati di tutte le partecipazioni detenute nel portale “Partecipazioni” del Dipartimento del Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it). Dall’esame della documentazione acquisita e delle informazioni rese disponibili sul citato applicativo del Dipartimento del Tesoro, la Sezione rileva che la Regione, alla data del 31 dicembre 2017, possiede n. 14 partecipazioni dirette e 41 indirette e si riferiscono a n. 45 organismi partecipati, di seguito riportati: 16
Società Partecipate dalla Regione al 31.12.2017 Finaosta S.p.A (partecipata direttamente al 100%) 1 Società dei servizi Valle d’Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%) 2 Casino’ de la Vallée S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%) 3 In.Va. S.p.A. (partecipata direttamente al 75%) 4 Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo - S.I.T.R.A.S.B. S.p.A (partecipata direttamente al 63,50%) 5 Servizi Previdenziali V.D.A. (partecipata direttamente e indirettamente al 50%) 6 Aeroporto Valle d’Aosta - A.V.D.A. S.p.A (partecipata direttamente al 49%) 7 Raccordo Autostradale Valle d’Aosta - R.A.V. S.p.A. (partecipata direttamente al 42%) 8 9 Società Autostrade Valdostane - S.A.V. S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%) 10 Valeco S.p.A. (partecipata direttamente al 20%) 11 Sit Valléé S.c.r.l.. (partecipata direttamente al 25%) Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A. – SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%); 12 I.P.L.A. (partecipata direttamente al 2,58%) 13 Consorzio TOPIX -Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente allo 0,31%); 14 Aosta Factor S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta S.p.A.) 15 Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta) 16 Cervino S.p.A. (partecipata indirettamente all’86,33% per il tramite di Finaosta) 17 Compagnia valdostana delle acque – C.V.A. S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta) 18 Courmayeur Mont Blanc Funivie – C.M.B.F. S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta) 19 Funivie Monte Bianco S.p.A. (partecipata indirettamente al 50% per il tramite di Finaosta) 20 Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta); 21 ISECO S.p.A. (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta s.p.A); 22 Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente allo 87,42% per il tramite di Finaosta); 23 24 Pila S.p.A. (partecipata indirettamente allo 84,69% per il tramite di Finaosta); Progetto Formazione s.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta); 25 26 SIMA S.p.A (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta) 27 Valfidi S.c. (partecipata indirettamente al 2,62% per il tramite di Finaosta) 28 Air Vallée S.p.A. (partecipata indirettamente allo 0,11 % per il tramite di Finaosta) 29 SISEX s.a. (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB) 30 REVEAL La Thuile s.c.r.l. (partecipata indiretta di 2° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A) 31 CVA Trading s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA) 32 CVA Vento s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA) 33 Deval S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA) 34 Le Brasier s.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA) TELCHA s.r.l. (partecipata indirettamente al 30,32% per il tramite di CVA S.p.A.) 35 Valdigne s.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di CVA) 36 37 Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A.) Banca di credito cooperativo valdostana s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello, pari allo 0,01474% detenuta da Cervino S.p.A e 38 da Struttura Vda) Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,006% detenuta da Pila S.p.A.) 39 Air Zermatt AG (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,434% detenuta da Cervino S.p.A.) 40 Società sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.A. (partecipazione indiretta di 2° livello pari all’11,50% detenuta da 41 Cervino S.p.A) Maison de Cly srl (partecipazione indiretta di 2° livello pari al 15% detenuta da Cervino S.p.A. 42 Complesso ospedaliero Umberto Parini – COUP s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A) 43 44 Nuova Università Valdostana – NUV s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A) Struttura Valle d’Aosta – Structure Vda s.r.l (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.) 45 17
Con deliberazione n. 234/XV, il Consiglio regionale ha complessivamente adottato le seguenti decisioni: - mantenimento senza azioni di razionalizzazione per n. 42 partecipazioni (dirette e indirette) - dismissione di n. 10 partecipazioni societarie (dismissioni, alienazioni e recessi): 1 partecipazione nell’Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A.); 1 partecipazione nella SIT Vallée S.c.r.l.; 2 partecipazioni indirette nella Banca di Credito Cooperativa valdostana s.c. (tramite Cervino S.p.A e Struttura Vda); 1 partecipazione indiretta in Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. detenuta da Pila S.p.A.; 1 partecipazione indiretta in Air Zermatt AG detenuta da Cervino S.p.A.; 1 partecipazione indiretta nella Società sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.A. detenuta da Cervino S.p.A; 1 partecipazione indiretta in Maison de Cly srl detenuta da Cervino S.p.A; 1 partecipazione indiretta nella Air Vallée S.p.A. ed 1 in Regional Airport S.p.A., detenute entrambe da Finaosta S.p.A.; - mantenimento di n. 3 partecipazioni indirette con azioni di razionalizzazione: 1 partecipazione indiretta in Complesso Ospedaliero Umberto Parini – COUP s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A); 1 partecipazione indiretta in Nuova Università Valdostana – NUV s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A); 1 partecipazione indiretta in Struttura Valle d’Aosta – Structure Vda s.r.l (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A). Per quel che riguarda Air Zermatt, la Regione ha modificato la decisione presa in sede di revisione ordinaria – dismissione quote – decidendo di mantenerla dal momento che la società CERVINO S.p.A – azionista della società in argomento – ritiene la predetta partecipazione strategica, in quanto “garantisce un rapporto privilegiato con un società d’oltralpe che svolge servizi importanti per il soccorso con elicotteri, attività strumentale all’attività di Cervino S.p.A” in particolare nell’ambito delle attività di soccorso nel comprensorio. 4.2 La revisione ordinaria anno 2019 Il Consiglio regionale ha approvato la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall’Amministrazione regionale al 31 dicembre 2018 con la deliberazione n. 18
1171/XV del 20 dicembre 2019, corredata delle schede predisposte dalla Sezione delle Autonomie. L’Amministrazione regionale ha provveduto, da un lato, a trasmettere il citato provvedimento alla Sezione e, dall’altro, a inserire i dati nel portale “Partecipazioni”. Al 31 dicembre 2019, la Regione detiene n. 58 partecipazioni dirette e indirette in 48 organismi partecipati, di seguito riportati: 19
Società Partecipate dalla Regione al 31.12.2018 Finaosta S.p.A (partecipata direttamente al 100%) 1 Società dei servizi Valle d’Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%) 2 Casino’ de la Vallée S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%) 3 In.Va. S.p.A. (partecipata direttamente al 75%) 4 Società Italiana per il Traforo del Gran San Bernardo - S.I.T.R.A.S.B. S.p.A (partecipata direttamente al 63,50%) 5 Servizi Previdenziali V.D.A. (partecipata direttamente e indirettamente al 50%) 6 Aeroporto valle d’Aosta - A.V.D.A. S.p.A (partecipata direttamente al 49%) 7 Raccordo Autostradale Valle d’Aosta - R.A.V. S.p.A. (partecipata direttamente al 42%) 8 9 Società Autostrade Valdostane - S.A.V. S.p.A. (partecipata direttamente al 28,72%) 10 Valeco S.p.A. (partecipata direttamente al 20%) Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco S.p.A. – SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%); 11 Consorzio TOPIX -Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente allo 0,31%); 12 Aosta Factor S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta S.p.A.) 13 Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta) 14 Cervino S.p.A. (partecipata indirettamente all’86,33% per il tramite di Finaosta) 15 Compagnia valdostana delle acque – C.V.A. S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta) 16 Courmayeur Mont Blanc Funivie – C.M.B.F. S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta) 17 Funivie Monte Bianco S.p.A. (partecipata indirettamente al 50% per il tramite di Finaosta) 18 Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta); 19 ISECO S.p.A. (partecipata indirettamente al 20% per il tramite di Finaosta s.p.A); 20 Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente allo 87,42% per il tramite di Finaosta); 21 22 Pila S.p.A. (partecipata indirettamente allo 84,69% per il tramite di Finaosta); Progetto Formazione s.c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta); 23 24 SIMA S.p.A (partecipata indirettamente al 49% per il tramite di Finaosta) 25 Valfidi S.c. (partecipata indirettamente al 2,62% per il tramite di Finaosta) 26 SISEX s.a. (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SITRASB) 27 REVEAL La Thuile s.c.r.l. (partecipata indiretta di 2° livello pari al 40%, detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A) 28 CVA Trading s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA) 29 CVA Vento s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA) 30 Deval S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA) 31 Le Brasier s.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA) TELCHA s.r.l. (partecipata indirettamente al 30,32% per il tramite di CVA S.p.A.) 32 Valdigne s.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di CVA) 33 34 Istituto per le Piante da Legno e l’Ambiente (I.P.L.A.) Banca di credito cooperativo valdostana s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello, pari allo 0,01474% detenuta da Cervino S.p.A) 35 Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,006% detenuta da Pila S.p.A.) 36 Air Zermatt AG (partecipazione indiretta di 2° livello pari allo 0,434% detenuta da Cervino S.p.A.) 37 Società sportiva dilettantistica Golf Club del Cervino S.p.A. (partecipazione indiretta di 2° livello pari all’11,50% detenuta da 38 Cervino S.p.A) Maison de Cly srl (partecipazione indiretta di 2° livello pari al 15% detenuta da Cervino S.p.A. 39 Complesso ospedaliero Umberto Parini – COUP s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A) 40 41 Nuova Università Valdostana – NUV s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A) Struttura Valle d’Aosta – Structure Vda s.r.l (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta S.p.A.) 42 REGIONAL Airport s.r.l. : (partecipazione indiretta di secondo livello detenuta da Finaosta S.p.A. 43 44 Società sportiva dilettantistica Golf Club Cervino S.p.A. (partecipata indirettamente) 45 Air Vallée S.p.A (partecipata indirettamente da Finaosta S.p.A.) 46 C.V.A. Smart Energy s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di C.V.A s.p.a.) 47 WIND FARM MONTEVERDE s.r.l (partecipata indirettamente al 100% per tramite di C.V.A. S.p.A:) 48 Società cooperativa elettrica Gignod s.c. (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,0089% detenuta da CVA Trading s.r.l. 20
Il Consiglio regionale ha formulato le proprie determinazioni sulle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente, disponendo il mantenimento senza azioni di razionalizzazione per 45 di esse, la dismissione per 8 e il mantenimento con azioni di razionalizzazione per 5 partecipazioni. - Mantenimento senza interventi di n. 45 partecipazioni dirette e indirette detenute nelle seguenti società: 1. Finaosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%); 2. Società di Servizi Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata direttamente al 100%); 3. Casino' de la Vallée S.p.A. (partecipata direttamente al 99,96%); 4. In.Va. S.p.A. (partecipata direttamente al 75%); 5. S.I.T.R.A.S.B. - Società italiana per il traforo del Gran San Bernardo S.p.a. (partecipata direttamente al 63,50%); 6. Aeroporto Valle d'Aosta - Avda S.p.A. (partecipata direttamente al 49%); 7. R.A.V. S.p.a. - Raccordo autostradale Valle d'Aosta (partecipata direttamente al 42%); 8. S.A.V. .S.p.A. Società autostrade Valdostane S.p.A.(partecipata direttamente al 28,72%); 9. Valeco S.p.A. (partecipata direttamente al 20%); 10. Società italiana per azioni per il traforo del Monte Bianco - SITMB S.p.A. (partecipata direttamente al 10,63%); 11. Consorzio Topix -Torino e Piemonte exchange point (partecipata direttamente allo 0,31%); 12. Aosta Factor S.p.A. (partecipata indirettamente al 79,31% per il tramite di Finaosta S.p.A.) 13. Autoporto Valle d'Aosta S.p.A. (partecipata indirettamente al 98% per il tramite di Finaosta); 14. Cervino S.p.A. (partecipata indirettamente all’86,33% per il tramite di Finaosta) 15. Compagnia valdostana delle acque - C.V.A. S.p.A (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di Finaosta); 16. Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. (partecipata indirettamente al 92,47% per il tramite di Finaosta) 17. Funivie Monte Bianco S.p.A. (partecipata indirettamente al 50,001% per il tramite di Finaosta); 21
18. Funivie Piccolo S. Bernardo S.p.A. (partecipata indirettamente al 68,72% per il tramite di Finaosta) 19. Iseco S.p.A. (partecipata indirettamente al 20,00% per il tramite di Finaosta) 20. Monterosa S.p.A. (partecipata indirettamente al 91,70%% per il tramite di Finaosta) 21. Monterosa S.p.A (partecipata indirettamente al 0,0327% per il tramite della Cervino S.p.A); 22. Monterosa S.p.A (partecipata indirettamente allo 0,0256% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A.) 23. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente all’84,69% per il tramite di Finaosta S.p.A) 24. Pila S.p.A (partecipata indirettamente all’ 1,7035% dalla Courmayeur Mont Blanc Funivie S.p.A. ) 25. Pila S.p.A (partecipata indirettamente al 2,98% dalla Monterosa S.p.A) 26. Pila S.p.A (partecipata indirettamente al 4,0438% dalla Cervino S.p.A) 27. Pila S.p.A (partecipata indirettamente al 2,0733% per il tramite di Funivie Piccolo San Bernardo S.p.A.) 28. Pila S.p.A. (partecipata indirettamente allo 0,17% dalla Funivie Monte Bianco) 29. Progetto Formazione S..c.r.l. (partecipata indirettamente al 91,77% per il tramite di Finaosta) 30. Sima S.p.A. (partecipata indirettamente al 49%% per il tramite di Finaosta) 31. Valfidi s.c. (partecipata indirettamente al 2,62% per il tramite di Finaosta) 32. Valfidi s.c. (partecipata indirettamente al 0,0183% per il tramite della Cervino S.p.A.) 33. S.I.S.E.X s.a. (partecipata indirettamente al 31,75% per il tramite di SISTRAB S.p.A) 34. REVEAL La Thuile s.c.r.l (partecipazione indiretta di 3° livello pari al 40% detenuta da Funivie Piccolo San Bernardo); 35. Cooperativa Forza e Luce di Aosta s.c. (partecipata indiretta di 3° livello pari allo 0,014% detenuta da CVA Trading s.r.l.); 36. Air Zermatt AG (partecipazione indiretta di 3° livello pari allo 0,434% detenuta da Cervino S.p.A); 37. CVA trading s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.); 38. CVA Vento s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A); 39. DEVAL S.p.A. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.); 40. Le Brasier s.r.l. (partecipata indirettamente al 13,70% per il tramite di CVA S.p.A.); 41. TELCHA s.r.l. (partecipata indirettamente al 30,32% per il tramite di CVA S.p.A.); 42. VALDIGNE s.r.l. (partecipata indirettamente al 75% per il tramite di CVA S.p.A.); 43. CVA Smart Energy s.r.l. (partecipata indirettamente al 100% per il tramite di CVA S.p.A.); 22
Puoi anche leggere