ECOBONUS 110% - EDILIZIA - GUIDA SEMPLIFICATA (Legge di Conversione del D.L "Rilancio" - L. n.77 del 17 luglio 2020) - Edilcompany

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ECOBONUS 110% - EDILIZIA - GUIDA SEMPLIFICATA (Legge di Conversione del D.L "Rilancio" - L. n.77 del 17 luglio 2020) - Edilcompany
ECOBONUS 110%
(Legge di Conversione del D.L «Rilancio» - L. n.77 del 17 luglio 2020)

GUIDA SEMPLIFICATA

EDILIZIA
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ECOBONUS 110% - EDILIZIA - GUIDA SEMPLIFICATA (Legge di Conversione del D.L "Rilancio" - L. n.77 del 17 luglio 2020) - Edilcompany
1. Che cos‘è l‘ECOBONUS 110%?
                L‘ECOBONUS 110% fa parte del SUPERBONUS 110% ed è un nuovo incentivo fiscale che si
                affianca all‘ECOBONUS «Classico». E‘ pensato per la riqualificazione energetica degli edifici ed è
                in vigore fino al 31/12/2021.
                Consiste in due diverse misure:
                • un aumento della detrazione fiscale al 110% del costo dell’intervento di riqualificazione
                energetica, rimborsabile con 5 quote annuali di pari importo
                • la possibilità di cedere tale detrazione a un soggetto terzo o di trasformarla direttamente in
                uno sconto da parte dell’impresa esecutrice.

                2. Chi sono i soggetti “incapienti“ dal punto di vista fiscale?
                Sono detti «incapienti» quei soggetti che non possono sfruttare le detrazioni fiscali. Si tratta
                quindi dei contribuenti:
                • con un reddito imponibile lordo che rientra nella no-tax area (ovvero, il livello di reddito che è
                escluso dalla tassazione)
                • per i quali i benefici delle detrazioni sono inesistenti, perché a essi non corrisponde un’imposta
                lorda sufficientemente ampia su cui far rientrare la quota annuale di detrazione.
                Tali soggetti possono quindi sfruttare le agevolazioni ricorrendo alla “cessione del credito“
                citata in precedenza.

                3. Quali sono gli interventi incentivati dall‘ECOBONUS 110%?
                A. l’isolamento termico delle superfici opache (verticali, orizzontali e inclinate) che interessano
                almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.

                B. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
                per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria.

                NB non è necessario eseguire entrambi gli interventi, ne basta uno per consentire l’accesso
                all’ECOBONUS 110%
                Oltre a queste due tipologie, il SUPERBONUS 110% comprende anche gli interventi atti al
                miglioramento del rischio sismico dell’edificio.
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                4. Cosa si intende per interventi “trainanti“ e interventi “trainati“?
                Le prime due tipolologie d’intervento riportate al quesito 3 sono TRAINANTI, cioè incentivabili al
                110%.
                Gli interventi TRAINATI (es. la sostituzione dei serramenti) sono quelli che attualmente beneficia-
                no delle percentuali di detrazione dell’ECOBONUS «Classico» (50-65-70-75%); se vengono però
                eseguiti in concomitanza con uno degli interventi trainanti, anche per essi si può innalzare l’aliqu-
                ota di detrazione al 110%.

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5. In un Condominio, gli eventuali interventi di ISOLAMENTO
                TERMICO INTERNO delle pareti perimetrali di alcune unità immo-
                biliari (ad esempio, con una controparete a secco) possono be-
                neficiare dell'ECOBONUS 110%?
                L’ interpello n.408 del 24/09/20 dell‘Agenzia delle Entrate risponde positivamente a questo
                quesito. Si evidenzia, infatti, che al punto 1a dell‘articolo 119 della L.77 non è scritto che gli
                interventi sulle superfici opache dei condomini debbano interessare solamente le parti comuni.
                Alla luce di ciò - se uno o più proprietari di unità immobiliari decidono di riqualificare le pareti
                perimetrali dall’interno - dovranno richiedere autorizzazione all’assemblea condominiale e
                concordare che gli interventi vengano eseguiti in una sola pratica edilizia dato che dovranno
                essere rispettate le tre seguenti condizioni:

                1. gli interventi devono complessivamente superare il 25% della superficie disperdente lorda
                dell’edificio

                2. gli interventi devono consentire il doppio salto di classe energetica di tutto il condominio
                (compreso l’eventuale contributo degli interventi "trainati" come la sostituzione dei serramenti)

                3. le trasmittanze termiche delle pareti post-intervento devono rispettare i nuovi limiti riportati

                nel D.Intermin 06/08/20

                Analizzando questa possibilità da un altro punto di vista, gli interventi di isolamento termico
                dall’interno eseguiti sulle singole unità immobiliari possono anche accedere all’ECOBONUS
                110% come interventi «trainati», nel caso in cui il condominio esegua un intervento «trainante»
                come la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale (rif. quesito 3).
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                6. Nel caso precedente in cui l’assemblea condominiale deliberi
                degli interventi d’ISOLAMENTO TERMICO INTERNO su alcune
                unità immobiliari, quali sono le unità immobiliari che possono
                effettuare la sostituzione dei serramenti al 110% come intervento
                «trainato»?
                In questo caso specifico, tutte le unità immobiliari del condomonio possono sfruttare il 110%

                nella sostituzione dei serramenti (anche quelle non interessate dall‘intervento d‘isolamento

                termico interno).

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7. Quali sono i soggetti ammessi alle detrazioni?
                L’ECOBONUS 110% si applica agli interventi eseguiti dai seguenti soggetti:
                a) dai CONDOMINI
                b) dalle persone fisiche - al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni - su
                singole unità immobiliari (*)(**)(***)
                c) dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le
                stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti
                della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili,
                di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
                d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
                stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
                e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e
                dalle associazioni di promozione sociale
                f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli
                immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

                NOTE:
                (*) I soggetti alla lettera b) possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due

                unità immobiliari (fermo restando comunque il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti

                comuni del condominio)

                _sono quindi compresi gli edifici MONOFAMILIARI adibiti ad abitazione principale e a seconda casa

                (**) sono altresi’ comprese le VILLETTE A SCHIERA, funzionalmente indipendenti e con accessi autonomi (in questo caso,

                le verifiche riguardanti il miglioramento di due classi energetiche indicate alla domanda 13 dovranno essere accertate sulla

                sola unità immobiliare oggetto della riqualificazione

                (***) la detrazione spetta agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della

                “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. d) del D.P.R. n.380 del 06/06/2001 “Testo unico delle disposizio-

                ni legislative e regolamentari in materia edilizia”.

                8. Cosa accade nel caso di Condomini costituiti da unità
                immobiliari residenziali e non residenziali?
                Qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza sia superiore al
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                50%, è possibile ammettere alla detrazione anche i proprietari di unità immobiliari non
                residenziali (ad esempio: beni strumentali) che sostengono le spese per le parti comuni.
                Se tale percentuale risulta inferiore al 50%, è comunque ammessa la detrazione per le spese
                realizzate sulle parti comuni da parte dei proprietari delle unità immobiliari destinate a residenza
                nell’edificio in questione.

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9. Quali sono i massimali di spesa per queste tipologie d‘interve-
                nti incentivati?
                I massimali variano sulla base della "consistenza" dell'edificio.

                Nel caso di edifici plurifamiliari, questi massimali vanno moltiplicati per il numero di unità immo-
                biliari che compongono il fabbricato. Se un condominio è caratterizzato da 3 pertinenze e 3
                unità, il massimale è 60.000 x 6. Ovviamente, le pertinenze devono avere una propria identità
                catastale (foglio, particella e subalterno).

                Quindi, se il tuo condomino fosse composto da 5 unità, avreste a disposizione 40.000 € x 5=
                200.000 € di spesa detraibile nel caso di isolamento, mentre 20.000 € x 5= 100.000 € di spesa
                detraibile nel caso di sostituzione dell'impianto. Ovviamente potreste sforare, ma non avrete
                diritto alla detrazione al centodieci per cento per la quota di spesa eccedente il massimale.

                I massimali sono cumulabili. E' possibile sfruttare contemporaneamente il massimale relativo
                all'isolamento, quello spettante per la sostituzione dell'impianto, quello per l'impianto fotovoltai-
                co, il bonus ristrutturazioni a 96.000 € etc.

                10. Quali sono gli adempimenti necessari?
                Per ottenere la detrazione è necessario:

                - depositare in Comune la relazione tecnica di cui all'art.8, c.1 del Dlgs 192/2005, nota anche
ECOBONUS 110%

                come ex-legge 10

                - fornire le asseverazioni (anche nel caso di bonus facciate e ecobonus 65%) di un tecnico
                abilitato che attesti la rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali:
                  � produrre l'attestato di prestazione energetica APE ante e post intervento e asseverando il
                  salto di due classi sotto forma di dichiarazione asseverata
                  � dichiarare che le opere realizzate ricadono tra quelle agevolabili
                  � verificare la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati (indipen-
                  dentemente dallo sfruttamento della cessione del credito o sconto in fattura). Per far ciò, dovrà
                  mantenere i costi al di sotto delle prezzi unitari massimi stabiliti nel decreto attuativo

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- un visto di conformità ad un intermediario abilitato: commercialista, esperto contabile, consu-
                lente del lavoro, responsabile del Caf ecc. (solo in caso di cessione del credito e/o sconto in
                fattura);

                Importante: qualora il professionista rilasciasse dichiarazioni non veritiere (volontariamente o
                per incapacità), verrebbe sanzionato e il cliente perderebbe quindi il beneficio. Verrebbe quindi
                richiesta la restituzione dei soldi, anche se fossero stati versati dagli intermediari finanziari o
                dall'impresa.
                Rivolgiti a professionisti accreditati. Contattaci per maggiori info in merito.

                - effettuare i pagamenti mediante bonifico parlante, indicando il numero e la data della fattura,
                la causale, il codice fiscale del beneficiario e la P.Iva del soggetto a favore del quale viene effet-
                tuato il bonifico;

                - trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori i modelli ministeriali compilati e la
                dichiarazione di congruità delle spese sostenute attraverso la quale il professionista dichiara che
                i costi sono uguali o inferiori rispetto ai prezzi medi contenuti nei prezzari regionali.

                11. Cosa sono la Cessione del Credito e lo Sconto in Fattura?
                La Cessione del Credito non è altro che un accordo bilaterale in cui il cedente trasferisce a un
                altro soggetto - cessionario - il suo credito verso un debitore (lo Stato). Non è necessario il
                consenso esplicito del debitore purché esso sia stato avvisato in tempo debito.
                Questa opzione può essere esercitata ad avanzamento lavori, considerando che ne sono
                ammessi al massimo due per ciascun intervento complessivo: Il primo SAL ad almeno il 30% e il
                secondo ad almeno il 60% dell’importo complessivo.
                Esempio: Luca affida i lavori di ristrutturazione della sua casa monofamiliare all’impresa di costru-
                zione XXX. Luca ha diritto all’ECOBONUS 110%, è quindi titolare di un credito da parte dello
                Stato. Luca può decidere di cedere il suo credito a un istituto bancario il quale li darà progressi-
                vamente gli importi per pagare le fatture. A sua volta, l’istituto bancario recupererà il credito del
                110% dallo Stato. Nel DL «Rilancio» è presente l’articolo 121 intitolato: “Trasformazione delle
                detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in credito di imposta cedibile”.
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                             FORNITORE                                               BENEFICIARIO
                                      Impresa                                      Privato/Condominio/Ente

                                                                                 CONCESSIONARIO
                                                                                        Istituto Bancario

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Lo Sconto in Fattura è anch’esso un accordo bilaterale in cui si ha uno sconto dell’importo
                dovuto dal beneficiario (committente) fino a un importo massimo pari al prezzo totale dei lavori di
                riqualificazione. Tale sconto viene effettuato dal fornitore (tipicamente l’impresa esecutrice)
                che ha effettuato i lavori il quale potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta, a sua volta
                cedibile ad altri soggetti (ad esempio, un istituto bancario).
                Esempio: Luca affida i lavori di ristrutturazione della sua casa monofamiliare all’impresa di costru-
                zione CARENINI. La CARENINI emetterà una fattura con uno sconto del 100% (equivalente al
                prezzo totale) e quindi Luca non pagherà alcuna somma. Sarà quindi l’impresa ad anticipare le
                somme dovute, avendo successivamente la possibilità di riprenderle dall’istituto bancario.

                             FORNITORE                                               BENEFICIARIO
                                      Impresa                                      Privato/Condominio/Ente

                         CONCESSIONARIO
                                Istituto Bancario

                12. Verso quali soggetti si può fare la Cessione del Credito e lo
                Sconto in Fattura?

                • Fornitori (es. imprese di costruzione)
                • altri soggetti privati
                • Istituti di Credito
                • Intermediari Finanziari
                • ESCO
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