Disegno di Legge Stabilità 2018 - Giovanni Ravelli - Accademia per l ...
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Disegno di Legge Stabilità 2018 Giovanni Ravelli 1
Proroga blocco aumenti aliquote 2018 Articolo 6 Si estende anche al 2018 il divieto di aumento, con le medesime esclusioni previste per il 2017 (Tari, imposta soggiorno, enti in dissesto e pre- dissesto). La maggiorazione TARI , deliberata nel precedente esercizio in aumento, anche per il 2018 deve essere confermata con apposito delibera del Consiglio. 2
Misure per la sicurezza a favore di enti locali commissariati per infiltrazioni di tipo mafioso Articolo 34 E’ istituito un fondo di 5 milioni annui a partire dal 2018 a favore degli enti sciolti in base all’articolo 143 del Tuel; Il fondo deve essere destinato alla realizzazione e alla manutenzione di opere pubbliche. Un DM interno determinerà le modalità di riparto attribuendo priorità agli enti con meno di 15.000 abitanti. 3
Misure per gli interventi per i territori colpiti da eventi sismici Articolo 61: finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione . In relazione agli eventi del 20 e 29 maggio 2012, ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica e per la realizzazione ed il ripristino delle opere di urbanizzazione primaria nei centri storici ed urbani interessati ai piani già approvati alla data di approvazione del DL 50/2017 i commissari regionali possono essere autorizzati a stipulare mutui nei limiti di 350 milioni. Le rate di ammortamento dei mutui saranno pagate direttamente dallo Stato. Articolo 63 proroga esenzione IMU su immobili inagibili Per i Comuni terremotati nel 2012 è prorogata l’esenzione dall’IMU per gli immobili inagibili. L’onere di 20 milioni è a carico dello Stato. 4
Misure per gli interventi per i territori colpiti da eventi sismici Articolo 64: mutui enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012. Per gli enti colpiti dal sisma è prorogata all’anno 2019 la sospensione prevista dall’articolo 14, comma 5bis del DL 244//2016 degli oneri relativi al pagamento dei mutui cassa DDPP. Questi oneri sono pagati a partire dal 2019 senza applicazione di sanzioni e interessi, in rate pari di pari importo per 10 anni Articolo 65: Prevede nuove provvidenze per gli enti colpiti dal sisma del 2016 5
Rapporti finanziari Stato – Regioni a statuto ordinario Articolo 68: Comma 9 – Variazione comma 468 Legge 232/2016 468. Omissis .. al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Prorogata al 31 maggio la trasmissione frase eliminata dal comma 9. della certificazione con il solo blocco delle assunzioni a tempo indeterminato 6
Risorse per Province e Città Metropolitane Articolo 70: Alle province è attribuito un contributo complessivo di 270 milioni di € per le funzioni fondamentali e alle città metropolitane un contributo di € 82 milioni. A favore delle province 110 milioni annui per il 2019 e 2020 e 180 milioni a decorrere dal 2021. (come definito dal DL.50/2017) Le somme saranno distribuite a seguito di un DM da adottare entro il 10/2/2018 Alle province, che alla data del 30/9/2017 risultavano in dissesto o avevano presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l’approvazione è attribuito un contributo pari a 30 milioni annui. Il contributo sarà determinato entro il 10/2/2018 con un DM in proporzione alle spese per la viabilità e le scuole dell’ultimo rendiconto approvato. 7
Risorse per Province e Città Metropolitane Considerazione U.P.I. Secondo le rilevazioni SOSE, a legislazione vigente, lo squilibrio riscontrabile ammonta, nel triennio 2018 – 2020, a quanto emerge dalla seguente tabella: 2018 2019 2020 Squilibrio delle 76 Province R.S.O. 650 650 650 Risorse correnti in D.L. 50 /2017 -180 -80 -80 Disapplicazione D.L. 66/2014 -300 -300 470 270 270 Fondi assicurati dal DDL Legge di bilancio 2018 270 110 110 Fondi per dissesti o predissesti 30 30 30 Somma ancora mancante 170 130 130 8
Risorse per Province e Città Metropolitane Emendamento UPI all’articolo (per ora non considerato) Al fine del ripristino dell’ordinaria attività amministrative delle Province, nonché soprattutto per garantire la copertura dello squilibrio strutturale della parte corrente e assicurare pieno finanziamento a fabbisogno standard delle funzioni fondamentali assegnate dalla legge nazionale alle Province delle Regioni a Statuto ordinario (cfr. Dpcm 21 luglio 2017 recante “nota metodologica e coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle città metropolitane, relativi alle funzioni fondamentali come ridefinite dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 – GU 21.10.17”), il comparto necessita di almeno 470 milioni per l’anno 2018 e, in considerazione del quadro normativo attuale che prevede, tra l’altro, la cessazione degli effetti dell’articolo 47, del dl 66/14 a decorrere dal 2019, di 270 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. Le somme complessive indicate nell’emendamento rappresentano un incremento, rispetto a quanto già il disegno di legge prevede, di risorse pari a: 170 milioni per il 2018, e 130 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020. 9
Articolo 71: Interventi a favore dei Comuni. Comma 1 Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020 sono assegnati ai comuni che non risultano beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, comma 974 della legge 208/2015 (contributi alle periferie) contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni per il 2018 e di 300 milioni per il 2019 e di 400 milioni per il 2020. I contributi non sono assegnati per opere integralmente finanziate da altri soggetti. (non vorrebbero finanziarli 2 volte ?) Comma 2: i Comuni interessati comunicano le richieste al Ministero dell’interno entro il 20/2/2018 ed entro il 20/9 per i contributo degli anni successivi. La richiesta deve contenere il CUP dell’opera per cui chiede il contributo. 10
Articolo 71: Interventi a favore dei Comuni. Comma 3: l’ammontare del contributo concesso viene comunicato entro il 31/3/2018; per gli anni successivi entro il 31/10. Se le richieste superano l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano la minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata, rispetto alle entrate finali risultante dal rendiconto di gestione del penultimo esercizio precedente. Comma 4: Le informazioni sono desunte dai dati trasmessi alla BDAP. E’ necessario essere in regola con l’adempimento; Comma 5: il Comune beneficiario del contributo deve affidare il lavori entro 8 mesi dalla emanazione del DM che assegna il contributo stesso. 11
Articolo 71: Interventi a favore dei Comuni. Comma 6: sono stabiliti i tempi entro i quali i contributi vengono versati dal Ministero. Comma 7: nel caso di mancato rispetto delle procedure stabilite il contributo viene recuperato. Commi 8 e 9: l’applicazione di queste disposizioni è controllata e il Ministero dell’interno si riserva di fare controlli a campione. Comma 10: al comma 640 della legge 2008/2015 è aggiunto che ai Comuni con meno di 5000 abitanti ed ai Comuni risultanti da fusioni tra comuni con meno di 5000 abitanti è attribuito un contributo complessivo annuo di 10 milioni da destinare ad interventi a tutela dell’ambiente, dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia dei centri storici, alla messa in sicurezza delle strade, e degli istituti scolastici e alla promozione delle attività economiche. Entro il 30/6 uscirà un DM che stabilirà i criteri del riparto. 12
Articolo 71: Interventi a favore dei Comuni. Comma 11 e 12: dissesti per gli anni 2018, 2019 e 2020 continua ad applicarsi agli enti che hanno dichiarato il dissesto e dopo il 1/1/2016 e prima della entrata in vigore della presente legge, quanto previsto dall’articolo 3bis del DL 174/2012. Per il 2018 le somme disponibili riferite al 2017 sono incrementate di 10 milioni. Comma 13: fusioni di comuni sale il contributo per i comuni che decidono di fondersi, che dal prossimo anno varrà il 60% dei trasferimenti del 2010 (in precedenza era il 50%), con un massimale incrementato da 2 a 3 milioni. Commi 15 e 16: per il 2018 lo stanziamento per il ristoro delle somme - non più acquisibili dai Comuni a seguito della introduzione della TASI - è confermato in 300 milioni come per 2017; questa somma non è rilevante ai fini del pareggio di bilancio. 13
Articolo 72: Interventi in materia di enti territoriali – Comma 1 Modifica comma 485 Legge di stabilità 2017: Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica. Così modificato: Per il 2018 e il 2019 sono assegnati agli enti locali, nell’ambito degli stessi patti nazionali, nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica e 100 milioni destinati a interventi di impiantistica sportiva. Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 gli spazi saranno di nuovo attribuiti nel limite di 700 milioni 14
Articolo 72: Interventi in materia di enti territoriali – Comma 1 Aggiunta comma 486 bis alla Legge di stabilità 2017: I Comuni facenti parte di un’ Unione di Comuni, che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche, possono richiedere spazi finanziari, nell’ambito delle intese regionali e dei patti nazionali di cui all’art.10, commi 3 e 4 della legge 243/2012, per la quota di contributi trasferita all’Unione stessa per investimenti in opere pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni. 15
Articolo 72: Interventi in materia di enti territoriali – Comma 1 Modifica comma 487 - Legge di stabilità 2017: Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari, destinati ad interventi di edilizia scolastica, di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 ottobre dell’anno precedente a quello degli esercizi di competenza dei predetti spazi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica. Aggiunta comma 487 bis alla Legge di stabilità 2017: Per gli interventi di impiantistica sportiva valgono le stesse regole; la comunicazione è effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport. Tutte le richieste sono completate dai seguenti dati: Fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente; Avanzo di amministrazione (al netto FCDE), risultante dal rendiconto o dal preconsuntivo dell’anno precedente 16
Articolo 72: Interventi in materia di enti territoriali – Comma 1 Modifica comma 488 Legge di stabilità 2017: 488. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica -- attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario: a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016; b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge; c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta degli spazi finanziari 17
EMENDAMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE Piccoli Comuni virtuosi I comuni da 1000 a 5000 abitanti potranno beneficiare del turnover del personale al 100 % se la spesa per il personale è inferiore al 24 % della media delle entrate correnti dell’ultimo triennio Enti in predissesto I comuni in predissesto potranno riformulare i piani di rientro in una durata massima di 20 anni (e non più di 10 anni). Utilizzo di entrate destinate per pagamento quote capitale mutui Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali potranno utilizzare i proventi delle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali di mutui o prestiti obbligazionari in ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di ammortamento 18
EMENDAMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE Assunzioni province A partire dall’anno 2018 le province potranno procedere ad assunzoni di personale a tempo indeterminato, nei limiti della spesa utilizzata per il personale uscito l’anno precedente. (ammontare esattamente sostenuto o riferito ad “anno” ?) La priorità verrà data alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica Spazi finanziari alle province Estesa alle province e alle città metropolitane la possibilità, già prevista per i comuni, di utilizzare gli spazi finanziari loro attribuiti per il ripristino e la messa in sicurezza del territorio a seguito degli stati di emergenza 19
EMENDAMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE Investimenti in energie rinnovabili Gli enti locali virtuosi potranno procedere con “investimenti finalizzati al potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa 20
EMENDAMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE Stabilizzazione di precari Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo determinato, regioni e comuni potranno continuare a trasformare in “tempo indeterminato” i contratti a termine del personale mon dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione dei concorsi effettuati nel triennio 2007 – 2009. I lavoratori devono aver maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. 21
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