Disegno di Legge Stabilità 2018 - Giovanni Ravelli - Accademia per l ...

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Disegno di Legge Stabilità 2018

Giovanni Ravelli                                     1
Proroga blocco aumenti aliquote 2018

Articolo 6

Si estende anche al 2018 il divieto di aumento, con le medesime esclusioni
previste per il 2017 (Tari, imposta soggiorno, enti in dissesto e pre-
dissesto).
La maggiorazione TARI , deliberata nel precedente esercizio in aumento,
anche per il 2018 deve essere confermata con apposito delibera del
Consiglio.

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Misure per la sicurezza a favore di enti locali
       commissariati per infiltrazioni di tipo mafioso

Articolo 34

E’ istituito un fondo di 5 milioni annui a partire dal 2018 a favore degli enti
sciolti in base all’articolo 143 del Tuel;
Il fondo deve essere destinato alla realizzazione e alla manutenzione di
opere pubbliche.
Un DM interno determinerà le modalità di riparto attribuendo priorità agli
enti con meno di 15.000 abitanti.

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Misure per gli interventi per i territori colpiti da eventi sismici

Articolo 61: finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione .
In relazione agli eventi del 20 e 29 maggio 2012,
ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica e per la
realizzazione ed il ripristino delle opere di urbanizzazione primaria nei
centri storici ed urbani interessati ai piani già approvati alla data di
approvazione del DL 50/2017 i commissari regionali possono essere
autorizzati a stipulare mutui nei limiti di 350 milioni.
Le rate di ammortamento dei mutui saranno pagate direttamente dallo
Stato.
Articolo 63 proroga esenzione IMU su immobili inagibili
Per i Comuni terremotati nel 2012 è prorogata l’esenzione dall’IMU per
gli immobili inagibili.
L’onere di 20 milioni è a carico dello Stato.

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Misure per gli interventi per i territori colpiti da eventi
                               sismici

Articolo 64: mutui enti locali colpiti dal sisma del maggio 2012.
Per gli enti colpiti dal sisma è prorogata all’anno 2019 la sospensione
prevista dall’articolo 14, comma 5bis del DL 244//2016 degli oneri
relativi al pagamento dei mutui cassa DDPP.
Questi oneri sono pagati a partire dal 2019 senza applicazione di sanzioni
e interessi, in rate pari di pari importo per 10 anni

Articolo 65:
Prevede nuove provvidenze per gli enti colpiti dal sisma del 2016

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Rapporti finanziari Stato – Regioni a statuto ordinario

    Articolo 68:
    Comma 9 – Variazione comma 468 Legge 232/2016
    468. Omissis .. al bilancio di previsione è allegato il prospetto
    dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466,
    previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
    118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.
    A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera
    gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione
    del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi
    futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel
    risultato di amministrazione.
    Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
    Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a
    modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per
    l'armonizzazione degli enti territoriali.

                                                  Prorogata al 31 maggio la trasmissione
frase eliminata dal comma 9.                      della certificazione con il solo blocco delle
                                                  assunzioni a tempo indeterminato                6
Risorse per Province e Città Metropolitane

Articolo 70:
Alle province è attribuito un contributo complessivo di 270 milioni di € per le
funzioni fondamentali e alle città metropolitane un contributo di € 82 milioni.
A favore delle province 110 milioni annui per il 2019 e 2020 e 180 milioni a
decorrere dal 2021. (come definito dal DL.50/2017)
Le somme saranno distribuite a seguito di un DM da adottare entro il 10/2/2018
Alle province, che alla data del 30/9/2017 risultavano in dissesto o avevano
presentato il piano di riequilibrio finanziario o ne hanno conseguito l’approvazione
è attribuito un contributo pari a 30 milioni annui.
Il contributo sarà determinato entro il 10/2/2018 con un DM in proporzione alle
spese per la viabilità e le scuole dell’ultimo rendiconto approvato.

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Risorse per Province e Città Metropolitane

Considerazione U.P.I.
Secondo le rilevazioni SOSE, a legislazione vigente, lo squilibrio
riscontrabile ammonta, nel triennio 2018 – 2020, a quanto emerge dalla
seguente tabella:
                                                  2018      2019    2020

Squilibrio delle 76 Province R.S.O.                650       650     650
Risorse correnti in D.L. 50 /2017                 -180       -80     -80
Disapplicazione D.L. 66/2014                                -300    -300
                                                  470        270     270
Fondi assicurati dal DDL Legge di bilancio 2018   270       110      110
Fondi per dissesti o predissesti                   30        30          30

            Somma ancora mancante                 170       130      130

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Risorse per Province e Città Metropolitane

Emendamento UPI all’articolo
(per ora non considerato)
Al fine del ripristino dell’ordinaria attività amministrative delle Province, nonché soprattutto
per garantire la copertura dello squilibrio strutturale della parte corrente e assicurare pieno
finanziamento a fabbisogno standard delle funzioni fondamentali assegnate dalla legge
nazionale alle Province delle Regioni a Statuto ordinario (cfr. Dpcm 21 luglio 2017 recante
“nota metodologica e coefficienti di riparto dei fabbisogni standard delle province e delle
città metropolitane, relativi alle funzioni fondamentali come ridefinite dalla legge 7 aprile
2014, n. 56 – GU 21.10.17”),
il comparto necessita di almeno 470 milioni per l’anno 2018 e, in considerazione del
quadro normativo attuale che prevede, tra l’altro, la cessazione degli effetti dell’articolo 47,
del dl 66/14 a decorrere dal 2019, di 270 per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
Le somme complessive indicate nell’emendamento rappresentano un incremento, rispetto a
quanto già il disegno di legge prevede, di risorse pari a: 170 milioni per il 2018, e 130
milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

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Articolo 71: Interventi a favore dei Comuni.

Comma 1
Al fine di favorire gli investimenti, per il triennio 2018-2020 sono assegnati
ai comuni che non risultano beneficiari delle risorse di cui all’articolo 1, comma
974 della legge 208/2015 (contributi alle periferie)
contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici
e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni per il 2018 e di 300 milioni
per il 2019 e di 400 milioni per il 2020.
I contributi non sono assegnati per opere integralmente finanziate da altri
soggetti. (non vorrebbero finanziarli 2 volte ?)
Comma 2:
i Comuni interessati comunicano le richieste al Ministero dell’interno entro il
20/2/2018 ed entro il 20/9 per i contributo degli anni successivi. La richiesta deve
contenere il CUP dell’opera per cui chiede il contributo.

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Articolo 71: Interventi a favore dei Comuni.

Comma 3:
l’ammontare del contributo concesso viene comunicato entro il 31/3/2018; per gli
anni successivi entro il 31/10. Se le richieste superano l’ammontare delle risorse
disponibili, l’attribuzione è effettuata a favore dei Comuni che presentano la
minore incidenza dell’avanzo di amministrazione, al netto della quota
accantonata, rispetto alle entrate finali risultante dal rendiconto di gestione
del penultimo esercizio precedente.
Comma 4: Le informazioni sono desunte dai dati trasmessi alla BDAP. E’
necessario essere in regola con l’adempimento;
Comma 5: il Comune beneficiario del contributo deve affidare il lavori entro 8
mesi dalla emanazione del DM che assegna il contributo stesso.

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Articolo 71: Interventi a favore dei Comuni.

Comma 6:
sono stabiliti i tempi entro i quali i contributi vengono versati dal Ministero.
Comma 7:
nel caso di mancato rispetto delle procedure stabilite il contributo viene recuperato.
Commi 8 e 9:
l’applicazione di queste disposizioni è controllata e il Ministero dell’interno si
riserva di fare controlli a campione.
Comma 10:
al comma 640 della legge 2008/2015 è aggiunto che ai Comuni con meno di 5000
abitanti ed ai Comuni risultanti da fusioni tra comuni con meno di 5000 abitanti è
attribuito un contributo complessivo annuo di 10 milioni da destinare ad
interventi a tutela dell’ambiente, dei beni culturali, alla mitigazione del rischio
idrogeologico, alla salvaguardia dei centri storici, alla messa in sicurezza delle
strade, e degli istituti scolastici e alla promozione delle attività economiche.
Entro il 30/6 uscirà un DM che stabilirà i criteri del riparto.

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Articolo 71: Interventi a favore dei Comuni.

Comma 11 e 12:     dissesti

per gli anni 2018, 2019 e 2020 continua ad applicarsi agli enti che hanno dichiarato
il dissesto e dopo il 1/1/2016 e prima della entrata in vigore della presente legge,
quanto previsto dall’articolo 3bis del DL 174/2012.
Per il 2018 le somme disponibili riferite al 2017 sono incrementate di 10 milioni.
Comma 13: fusioni di comuni
sale il contributo per i comuni che decidono di fondersi, che dal prossimo anno
varrà il 60% dei trasferimenti del 2010 (in precedenza era il 50%), con un
massimale incrementato da 2 a 3 milioni.
Commi 15 e 16:
per il 2018 lo stanziamento per il ristoro delle somme - non più acquisibili dai
Comuni a seguito della introduzione della TASI - è confermato in 300 milioni
come per 2017; questa somma non è rilevante ai fini del pareggio di bilancio.

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Articolo 72: Interventi in materia di enti territoriali –
                                    Comma 1

Modifica comma 485 Legge di stabilità 2017:

Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di
amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e
2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui
all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di
700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia
scolastica.
Così modificato:
Per il 2018 e il 2019 sono assegnati agli enti locali, nell’ambito degli stessi patti nazionali,
nel limite complessivo di 900 milioni di euro annui, di cui 400 milioni di euro destinati a
interventi di edilizia scolastica e 100 milioni destinati a interventi di impiantistica sportiva.

Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 gli spazi saranno di nuovo attribuiti nel
limite di 700 milioni

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Articolo 72: Interventi in materia di enti territoriali –
                                  Comma 1

Aggiunta comma 486 bis alla Legge di stabilità 2017:

I Comuni facenti parte di un’ Unione di Comuni,

che hanno delegato le funzioni connesse alla realizzazione di opere pubbliche,

 possono richiedere spazi finanziari, nell’ambito delle intese regionali e dei patti
nazionali di cui all’art.10, commi 3 e 4 della legge 243/2012,

per la quota di contributi trasferita all’Unione stessa per investimenti in opere
pubbliche riferite alla medesima delega di funzioni.

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Articolo 72: Interventi in materia di enti territoriali –
                                   Comma 1

Modifica comma 487 - Legge di stabilità 2017:

Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari, destinati ad interventi di edilizia scolastica,
di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 ottobre dell’anno precedente a quello
degli esercizi di competenza dei predetti spazi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri --
Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di
riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Aggiunta comma 487 bis alla Legge di stabilità 2017:
Per gli interventi di impiantistica sportiva valgono le stesse regole; la
comunicazione è effettuata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per
lo sport.
Tutte le richieste sono completate dai seguenti dati:
Fondo di cassa al 31 dicembre dell’anno precedente;
Avanzo di amministrazione (al netto FCDE), risultante dal rendiconto o dal
preconsuntivo dell’anno precedente
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Articolo 72: Interventi in materia di enti territoriali – Comma 1

 Modifica comma 488 Legge di stabilità 2017:

488. La Presidenza del Consiglio dei ministri -- Struttura di missione per il coordinamento e
impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica -- attribuisce a
ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante
contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016;
b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del
progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del
cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in
vigore della presente legge;
c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto
e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e
che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data della richiesta degli spazi finanziari

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EMENDAMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE

Piccoli Comuni virtuosi
I comuni da 1000 a 5000 abitanti potranno beneficiare del turnover del
personale al 100 % se la spesa per il personale è inferiore al 24 % della media
delle entrate correnti dell’ultimo triennio
Enti in predissesto
I comuni in predissesto potranno riformulare i piani di rientro in una durata
massima di 20 anni (e non più di 10 anni).
Utilizzo di entrate destinate per pagamento quote capitale mutui
Per gli anni dal 2018 al 2020 gli enti locali potranno utilizzare i proventi delle
alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione,
per finanziare le quote capitali di mutui o prestiti obbligazionari in
ammortamento nell’anno o in anticipo rispetto all’originario piano di
ammortamento

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EMENDAMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE

Assunzioni province
A partire dall’anno 2018 le province potranno procedere ad assunzoni di
personale a tempo indeterminato, nei limiti della spesa utilizzata per il
personale uscito l’anno precedente.
(ammontare esattamente sostenuto o riferito ad “anno” ?)
La priorità verrà data alle attività in materia di viabilità ed edilizia scolastica
Spazi finanziari alle province
Estesa alle province e alle città metropolitane la possibilità, già prevista per i
comuni, di utilizzare gli spazi finanziari loro attribuiti per il ripristino e la
messa in sicurezza del territorio a seguito degli stati di emergenza

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EMENDAMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE

Investimenti in energie rinnovabili
Gli enti locali virtuosi potranno procedere con “investimenti finalizzati al
potenziamento e al rifacimento di impianti per la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico, per i quali gli enti
dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla
vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa

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EMENDAMENTI IN CORSO DI APPROVAZIONE

Stabilizzazione di precari
Al fine di valorizzare le professionalità acquisite dal personale a tempo
determinato, regioni e comuni potranno continuare a trasformare in “tempo
indeterminato” i contratti a termine del personale mon dirigenziale assunto con
contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione dei concorsi
effettuati nel triennio 2007 – 2009.
I lavoratori devono aver maturato, alla data di entrata in vigore della presente
legge, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni.

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